38 Norme & tributi Il Sole 24 Ore Giovedì 3 Luglio 2014 - N. 180 FISCO www.quotidianofisco.ilsole24ore.com Digitalizzazione. La fatturazione elettronica e la conservazione dei documenti fiscali dopo il Dm 17 giugno Archivi virtuali semplificati Cade il vincolo dei 15 giorni - Imposta di bollo con F24 a consuntivo Cassazione. La valutazione dell’autonoma organizzazione Per l’Irap del professionista non bastano alti compensi Laura Ambrosi FOCUS Alessandro Matromatteo Benedetto Santacroce Fatturazione elettronica e conservazione costituiscono due momenti del medesimo processo di dematerializzazione dei documenti aziendali. Solo di recente hanno trovatonuoveregoleechiarimentiufficiali,daunlatoconlapubblicazionedeldecreto ministeriale 17 giugno 2014 per la conservazione dei documenti fiscali, predisposto dal Forum nazionale sulla fatturazione elettronica, e dall’altro con le istruzioni rese dall’Agenzia delle entrate con la circolare 18/E del 24 giugno 2014 in tema di fattura elettronica tra privati.Le regoleper laconservazione dei documenti fiscali sono state allineate alle disposizioni del Cad (Codice dell’amministrazionedigitale) eai correlati decreti attuativi, tra cui da ultimo il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013 sui sistemi di conservazione. Le nuove disposizioni semplificanofortemente gli adempimenti richiesti per i documenti informatici a matrice fiscale, eliminando l’obbligo di completare la conservazione per le fatture elettroniche entro15giorni, facilitandoil pagamento dell’imposta di bollo ed estendendo l’operatività delle regole anche ai documenti doganali,inprecedenzaespressamente esclusi dal perimetro oggettivo di riferimento. Modalità di conservazione Laconservazionedidocumenti informatici, comprensivi di copie informatiche e di copie per immagine di un documento analogico, richiede l’apposizionedi un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchettodiarchiviazione.Inrealtà il decreto fiscale, a differenza del Cad, richiede ancora l’utilizzazione di una marca temporale a chiusura del pacchetto oggetto di conservazione. Il contenuto del pacchetto di archiviazione può essere in più file, come un lotto di fatture, e non un solo file per pacchetto.Ilprocessodiconservazionevainoltrecompletato,anche per le fatture elettroniche, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. Imposta di bollo Sui documenti informatici fiscalmente rilevanti l’imposta di bollo, ove dovuta, deve essere versata con modalità telematiche, a mezzo modello di pagamento unificato F24, in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. È stata così introdotta una deroga alla disciplina sul bollo di impatto molto favorevole per le imprese che potranno in questo modo assolvere all’imposta in modo puntuale e non previsionale. Le fatture elettroniche inoltre, quando assoggettate a imposta di bollo, devono contenere una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta secondo le nuove regole del decreto ministeriale 17 giugno 2014. L’imposta di bollo sui documenti informatici non potrà quindi più essere assolta virtualmente. La novità impatta anche sul tracciato record della fattura elettronica verso le pubbliche amministrazioni che, infatti, i competenti uffici stanno modificando eliminando l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione ottenuta per l’assolvimento del bollo in modo virtuale. Decorrenza Le nuove regole fiscali sono in vigore dal 27 giugno 2014, giornosuccessivo alla pubblicazione del provvedimento sulla «Gazzetta Ufficiale». Le disposizioni abrogate, contenute nel decreto 23 gennaio 2004, continuano a trovare applicazione soloaidocumentigià conservati alla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Questa prescrizione renderà probabilmente necessario procedere comunque alla trasmissione dell’archivio all’agenzia delle Entrate per i documenti conservati con le previgenti regole (sul punto probabilmente le istruzioni della prossima dichiarazione dei redditi ci spiegheranno come fare, in quanto la prossima dichiarazione prevederàunaspecificacomunicazione). Il nuovo regolamento richiama infine espressamente il Dpcm 3 dicembre 2013 sui sistemi di conservazione. L’adeguamento alle nuove regole tecniche attuative del Cad può essere effettuato, per i sistemi di conservazione già esistenti, entro l’11 aprile 2017. Per sistemasideve intendereil processo realizzato dal conservatore. Ciò significa che un contribuente, che attiva oggi la conservazione elettronica dei propri documenti, può effettuarla avvalendosi di un sistemarealizzato con levecchie regole, magari richiedendo un impegno in sede contrattuale al conservatore di adeguarsi entro il termine prescritto. Diversamente, un sistema di conservazione realizzato oggi deve da subito rispettare le nuove regole tecniche. Non è soggetto a Irap il commercialista che percepisce alti compensi o corrisponde elevati importi ad altri professionisti, poiché non sono questi elementi di per sé rilevanti per la valutazione dell’autonoma organizzazione. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 15020 depositata ieri. Un commercialistaaveva richiesto la restituzione dell’Irap versata, ritenendo che nello svolgimento della professione non sussistesse il requisito dell’autonoma orga- Le ultime novità Le modifiche alla conservazione della fatturazione elettronica apportate con il Dm 17 giugno 2014 ADEMPIMENTO MODIFICHE TEMPISTICA DI CONSERVAZIONE 8 Cadenzaalmenoannuale(per libri,registrieancheper fattureelettroniche) 8 Entro3mesidallascadenzadel terminedipresentazionedella dichiarazioneannuale Eliminatol’obbligodi conservazionequindicinale dellefattureelettroniche DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IMPRONTA DELL’ARCHIVIO Indicazionenelladichiarazione deiredditidiavereoptatoperla conservazioneelettronicadei documentifiscali IL CASO CONCRETO Eliminatol’obbligodi comunicazionedell’impronta alleAgenziefiscali IMPOSTA DI BOLLO 8 Nessunacomunicazionecartacea all’agenziadelleEntrate 8 Pagamentodelbolloinunica soluzioneentro120giornidalla chiusuradell’esercizio 8 Lefattureelettroniche assoggettateabollodevono riportarespecificaindicazionedi assolvimentoaisensidelDm17 giugno2014 8 Eliminatol’obbligodi comunicazionecartaceaalle Entrate 8 Eliminatol’obbligodi versamentodell’impostaa preventivoeconsuntivo DOCUMENTI DOGANALI 8 Oggettodiconservazione elettronicaaisensidelDm17 giugno2014 8 Inattesadelprovvedimento dell’agenziadelleDoganesulle modalitàdi:comunicazionedi opzioneperconservazione elettronica;modalitàda seguireincasodi ispezioni, verificheecontrolli Eliminatol’esclusioneda conservazioneelettronicaperi documentidoganali © RIPRODUZIONE RISERVATA Le copie degli atti analogici. L’allineamento al Cad nuto ma anche da forma identica al documento analogico da cui è tratta. Prima di procedere alla loro conservazione elettronica, i documenti analogici devono quindi essere assoggettati a un processodigenerazionecomecopie informatiche o come copie per immagine secondo le regole stabilite dall’articolo 22 comma 3 del Cad. Questa disposizione riconosceallecopielastessaefficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità non è espressamente disco- LA TUTELA Viene in tutti i casi garantita l’efficacia probatoria e la conformità all’atto «primario» nizzazione. In particolare, operava da solo senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori e aveva alcuni beni tra cui un pc, il mobilio d’ufficio e un’autovettura ad uso promiscuo. Saltuariamente si avvaleva di altri professionisti con studio separato e diverso dal proprio. L’agenzia delle Entrate respingeva la richiesta di rimborso e il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario. La commissione provinciale accoglieva il ricorso, ma la decisione veniva integralmente riformata dal Collegio di appello. In particolare quest’ultimo avevaritenutocheleprestazioni prettamente intellettuali, che richiedono l’utilizzo di immobilizzazioni tecniche, vanno razionalmente organizzate. Ulteriore conferma dell’esistenzadiun’autonomaorganiz- I precedenti 01 | ORDINANZA 10173/2014 Il commercialista con tanti clienti e che si avvale anche del lavoro di terzi non è soggetto all’Irap. Servono altre indagini per riscontrare l’effettiva autonoma organizzazione 02 | ORDINANZA 8700/2014 Il medico di base con un dipendente part time non paga l’Irap. Non rappresenta, infatti, una stabile organizzazione il lavoro parziale prestato da un terzo per migliorare l’efficienza del servizio pubblico ai pazienti 03 | SENTENZA 4663/2014 L’associazione tra professionisti non è stabile organizzazione, ma rappresenta solo una presunzione superabile con adeguata motivazione 04 | ORDINANZA 4111/2014 Il mero pagamento di un dipendente non è condizione sufficiente per assoggettare i redditi professionali anche a Irap. Solo quando il rapporto di lavoro è continuativo, infatti, scatta l’obbligo al tributo e questa valutazione spetta al giudice di merito 05 | SENTENZA 22941/2013 Non è soggetto all’Irap l’avvocato che utilizza la struttura del collega perché comunque privo di autonoma organizzazione © RIPRODUZIONE RISERVATA Compravendite. Al contribuente la prova contraria Notai in campo per l’originale unico Unevidentesegnalediallineamento delle disposizioni fiscali per la conservazione dei documenti informatici alle norme del Cad (e relative regole tecniche) è ravvisabile nelle modalità di gestione e generazione delle copie informatiche o per immagine di documenti analogici. Costituisconoinfattioggettodiconservazione rilevante a fini fiscali non solo i documenti nativamente informatici ma anche le copie informatichee le copie perimmagine su supporto informatico di documenti analogici.La copiainformaticaè,secondo la definizionedelCad,ildocumentoinformatico avente un contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto. La copia per immagine è anch’esso un documento informatico caratterizzata non solo dal medesimo conte- Non è soggetto a imposta il commercialista con elevati incassi che paga importi ad altri colleghi zazione – secondo i giudici di appello – si ravvisava anche dall’entitàdeicompensidichiarati, dal valore complessivo dei beni strumentali utilizzati e dall’elevato importo dei corrispettivi erogati a terzi. Da ciò conseguiva che il professionista non poteva escludersi dall’applicazione dell’imposta. Il commercialista allora ha proposto ricorso per Cassazione evidenziando, in buona sostanza, un vizio di motivazione della pronuncia. I giudici di legittimità, in effetti, hanno riscontrato che la Ctr aveva fondato la decisione su presupposti diversi dal consolidato orientamento della Suprema Corte in materia. Il professionista è escluso dall’imposta quando svolge un’attività non autonomamente organizzata e l’accertamento della sussistenza di questi requisiti è affidato al giudice di merito, il cui giudizio, tra l’altro, è insindacabile in sede di legittimità, se ben motivato. In particolare l’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività;siavvalgain modononoccasionale di lavoro altrui. È in ogni caso a carico del contribuente l’onere di provare queste condizioni che devono poi essere valutate dal giudice di merito. Il ricorso è stato dunque accolto, poiché la commissione regionale non aveva congruamente motivato la verifica e la sussistenza di queste circostanze. nosciuta.Nel processo digenerazione occorre rispettare le regole tecniche di cui all’articolo 71 del Cad (su formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazionetemporaledeidocumenti informatici) per le quali si attende ancora l’approvazione definitiva. La bozza predisposta e circolarizzata da Agid (Agenzia per l’Italia digitale) richiede comunque per le copie l’utilizzo di processiestrumenticheassicurino contenuto e forma identici a quelli del documento analogico, oltre alla sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata da parte del soggetto che effettua la copia. Analogamente dispone il Dm 17 giugno 2014 per le copie informaticheo per immagine di documenti analogici esigendo quindi l’apposizione di firma qualificata, digitale ovvero di quella elettronica basata su certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali, come nel caso delle credenziali per l’accesso ad Entratel. Perle copieinformatiche o per immagine di documenti analogici originali unici il decreto imponeinvecel’autenticazionedelnotaio o di altro pubblico ufficiale, a ciòautorizzato,secondolemodalità di cui all’articolo 22, comma 2 del Cad. Questa disposizione riconosce alle copie la medesima efficaciaprobatoriadeglioriginali se la conformità è attestata da talisoggetti,e quindinon dacolui cheeffettualacopia,condichiarazione allegata al documento informatico e asseverata. Il regolamento 17 giugno 2014 ha decretatosulpuntoinquantolegittimato dall’articolo 21, comma 5 del Cad. Tuttavia, per ragioni di opportunità, l’amministrazione si sarebbe dovuta occupare del tema nel corpo del Dpcm 21 marzo 2013 con cui sono stati individuati alcunidocumentioriginalianalogiciuniciper iquali,per esigenzedi naturapubblicistica,sussistel’obbligo di conservazione in elettronicoo, in alternativa, l’attestazione di conformità del documento informatico. In questo elenco noncompaionodocumenti arilevanza fiscale o doganale come ad esempio il certificato d’origine. Anche i documenti del settore doganale possono infatti essere conservati in elettronico. Con provvedimenti direttoriali, saranno individuate le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione della scelta di conservare elettronicamente i documenti doganali e le modalità da seguire per l’esibizione in caso di ispezioni, verifiche e controlli. A.Ma. B.Sa. © RIPRODUZIONE RISERVATA Presunzioni Omi più forti in giudizio Sara Mecca È il contribuente che deve contrastare la presunzione dell’agenzia delle Entrate fondata sull’Omi (Osservatorio mercato immobiliare). Ad affermarlo è la sentenza 15052, depositata ieri, della Corte di cassazione. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’agenzia delle Entrate aveva rettificato maggiori ricavi a una società, in relazione a operazioni di compravendita. Il provvedimentoera stato impugnato dinanzi al giudice tributario, il quale, in entrambi i gradi di merito, confermava la legittimità della pretesa. In particolare, il collegio di appello aveva rilevato che la presunzione operata dall’ufficio era supportata da diversi elementi, tra cui le dichiarazioni di alcuni acquirenti attestanti il pagamento di ulteriori somme. Sulla decisione, la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando, tra i diversi motivi, che la Ctr aveva errato nelconsiderare legittimo l’accertamento fondato sul valore degli immobili in base ai dati Omi. La Cassazione, tuttavia, confermando la decisione di merito, ha evidenziato che la censura formulata dalla società non era rivolta al criterio di indagine utilizzato dall’agenzia del Territorio per reperire i dati concernenti le compravendite analoghe o simili, né ai criteri di rilevazione statistica di tali dati, ma solo all’applicazione della presunzione legale quale determinazione automatica del maggior valore. Con elementi di segno contrario avrebbe potuto, infatti, contestare la quotazione Omi valutando l’eventuale correttezza della zona omogenea, ovvero di quella analoga utilizzata, il periodo dell’atto di compravendita rispetto ad altri atti, o ancora lo stato conservativo degli immobili. L’Agenzia, di contro, aveva giustificato il ricorso ai valori Omi solo al fine di un riscontro dell’esattezza dei maggiori valori accertati. In sintesi, dunque, sebbene la presunzione desunta dai dati presentinell’Osservatorioimmobiliare può essere solo di carattere semplice, è il contribuente che deve contrastare ogni compravendita con validi elementi. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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