Sole24Ore-3-7-2014

38 Norme & tributi
Il Sole 24 Ore
Giovedì 3 Luglio 2014 - N. 180
FISCO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Digitalizzazione. La fatturazione elettronica e la conservazione dei documenti fiscali dopo il Dm 17 giugno
Archivi virtuali semplificati
Cade il vincolo dei 15 giorni - Imposta di bollo con F24 a consuntivo
Cassazione. La valutazione dell’autonoma organizzazione
Per l’Irap del professionista
non bastano alti compensi
Laura Ambrosi
FOCUS
Alessandro Matromatteo
Benedetto Santacroce
Fatturazione elettronica
e conservazione costituiscono due momenti del medesimo processo di dematerializzazione dei documenti aziendali. Solo di recente hanno trovatonuoveregoleechiarimentiufficiali,daunlatoconlapubblicazionedeldecreto ministeriale 17 giugno 2014 per la conservazione dei documenti fiscali, predisposto dal Forum
nazionale sulla fatturazione
elettronica, e dall’altro con le
istruzioni rese dall’Agenzia
delle entrate con la circolare
18/E del 24 giugno 2014 in tema
di fattura elettronica tra privati.Le regoleper laconservazione dei documenti fiscali sono
state allineate alle disposizioni del Cad (Codice dell’amministrazionedigitale) eai correlati decreti attuativi, tra cui da
ultimo il decreto del presidente del Consiglio dei ministri
del 3 dicembre 2013 sui sistemi
di conservazione.
Le nuove disposizioni semplificanofortemente gli adempimenti richiesti per i documenti informatici a matrice fiscale, eliminando l’obbligo di
completare la conservazione
per le fatture elettroniche entro15giorni, facilitandoil pagamento dell’imposta di bollo ed
estendendo l’operatività delle
regole anche ai documenti doganali,inprecedenzaespressamente esclusi dal perimetro
oggettivo di riferimento.
Modalità di conservazione
Laconservazionedidocumenti informatici, comprensivi di
copie informatiche e di copie
per immagine di un documento analogico, richiede l’apposizionedi un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchettodiarchiviazione.Inrealtà il decreto fiscale, a differenza del Cad, richiede ancora
l’utilizzazione di una marca
temporale a chiusura del pacchetto oggetto di conservazione. Il contenuto del pacchetto
di archiviazione può essere in
più file, come un lotto di fatture, e non un solo file per pacchetto.Ilprocessodiconservazionevainoltrecompletato,anche per le fatture elettroniche,
entro tre mesi dalla scadenza
del termine di presentazione
della dichiarazione annuale.
Imposta di bollo
Sui documenti informatici fiscalmente rilevanti l’imposta
di bollo, ove dovuta, deve essere versata con modalità telematiche, a mezzo modello di
pagamento unificato F24, in
unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. È stata così introdotta una
deroga alla disciplina sul bollo di impatto molto favorevole per le imprese che potranno in questo modo assolvere
all’imposta in modo puntuale
e non previsionale. Le fatture
elettroniche inoltre, quando
assoggettate a imposta di bollo, devono contenere una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta secondo
le nuove regole del decreto
ministeriale 17 giugno 2014.
L’imposta di bollo sui documenti informatici non potrà
quindi più essere assolta virtualmente. La novità impatta
anche sul tracciato record della fattura elettronica verso le
pubbliche amministrazioni
che, infatti, i competenti uffici stanno modificando eliminando l’indicazione degli
estremi dell’autorizzazione
ottenuta per l’assolvimento
del bollo in modo virtuale.
Decorrenza
Le nuove regole fiscali sono in
vigore dal 27 giugno 2014, giornosuccessivo alla pubblicazione del provvedimento sulla
«Gazzetta Ufficiale». Le disposizioni abrogate, contenute nel
decreto 23 gennaio 2004, continuano a trovare applicazione
soloaidocumentigià conservati alla data di entrata in vigore
del nuovo decreto. Questa prescrizione renderà probabilmente necessario procedere
comunque alla trasmissione
dell’archivio all’agenzia delle
Entrate per i documenti conservati con le previgenti regole
(sul punto probabilmente le
istruzioni della prossima dichiarazione dei redditi ci spiegheranno come fare, in quanto
la prossima dichiarazione prevederàunaspecificacomunicazione). Il nuovo regolamento
richiama infine espressamente il Dpcm 3 dicembre 2013 sui
sistemi di conservazione.
L’adeguamento alle nuove regole tecniche attuative del Cad
può essere effettuato, per i sistemi di conservazione già esistenti, entro l’11 aprile 2017. Per
sistemasideve intendereil processo realizzato dal conservatore. Ciò significa che un contribuente, che attiva oggi la
conservazione elettronica dei
propri documenti, può effettuarla avvalendosi di un sistemarealizzato con levecchie regole, magari richiedendo un
impegno in sede contrattuale
al conservatore di adeguarsi
entro il termine prescritto. Diversamente, un sistema di conservazione realizzato oggi deve da subito rispettare le nuove regole tecniche.
Non è soggetto a Irap il
commercialista che percepisce alti compensi o corrisponde elevati importi ad altri professionisti, poiché non sono
questi elementi di per sé rilevanti per la valutazione
dell’autonoma organizzazione. Ad affermarlo è la Corte di
cassazione con la sentenza
15020 depositata ieri.
Un commercialistaaveva richiesto la restituzione
dell’Irap versata, ritenendo
che nello svolgimento della
professione non sussistesse il
requisito dell’autonoma orga-
Le ultime novità
Le modifiche alla conservazione della fatturazione elettronica
apportate con il Dm 17 giugno 2014
ADEMPIMENTO
MODIFICHE
TEMPISTICA DI CONSERVAZIONE
8 Cadenzaalmenoannuale(per
libri,registrieancheper
fattureelettroniche)
8 Entro3mesidallascadenzadel
terminedipresentazionedella
dichiarazioneannuale
Eliminatol’obbligodi
conservazionequindicinale
dellefattureelettroniche
DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IMPRONTA DELL’ARCHIVIO
Indicazionenelladichiarazione
deiredditidiavereoptatoperla
conservazioneelettronicadei
documentifiscali
IL CASO CONCRETO
Eliminatol’obbligodi
comunicazionedell’impronta
alleAgenziefiscali
IMPOSTA DI BOLLO
8 Nessunacomunicazionecartacea
all’agenziadelleEntrate
8 Pagamentodelbolloinunica
soluzioneentro120giornidalla
chiusuradell’esercizio
8 Lefattureelettroniche
assoggettateabollodevono
riportarespecificaindicazionedi
assolvimentoaisensidelDm17
giugno2014
8 Eliminatol’obbligodi
comunicazionecartaceaalle
Entrate
8 Eliminatol’obbligodi
versamentodell’impostaa
preventivoeconsuntivo
DOCUMENTI DOGANALI
8 Oggettodiconservazione
elettronicaaisensidelDm17
giugno2014
8 Inattesadelprovvedimento
dell’agenziadelleDoganesulle
modalitàdi:comunicazionedi
opzioneperconservazione
elettronica;modalitàda
seguireincasodi ispezioni,
verificheecontrolli
Eliminatol’esclusioneda
conservazioneelettronicaperi
documentidoganali
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Le copie degli atti analogici. L’allineamento al Cad
nuto ma anche da forma identica
al documento analogico da cui è
tratta. Prima di procedere alla loro conservazione elettronica, i
documenti analogici devono
quindi essere assoggettati a un
processodigenerazionecomecopie informatiche o come copie
per immagine secondo le regole
stabilite dall’articolo 22 comma 3
del Cad. Questa disposizione riconosceallecopielastessaefficacia probatoria degli originali da
cui sono tratte se la loro conformità non è espressamente disco-
LA TUTELA
Viene in tutti i casi
garantita
l’efficacia probatoria
e la conformità
all’atto «primario»
nizzazione. In particolare,
operava da solo senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori e aveva alcuni beni tra cui
un pc, il mobilio d’ufficio e
un’autovettura ad uso promiscuo. Saltuariamente si avvaleva di altri professionisti con
studio separato e diverso dal
proprio. L’agenzia delle Entrate respingeva la richiesta di
rimborso e il provvedimento
veniva impugnato dinanzi al
giudice tributario. La commissione provinciale accoglieva
il ricorso, ma la decisione veniva integralmente riformata
dal Collegio di appello.
In particolare quest’ultimo
avevaritenutocheleprestazioni prettamente intellettuali,
che richiedono l’utilizzo di immobilizzazioni tecniche, vanno razionalmente organizzate.
Ulteriore conferma dell’esistenzadiun’autonomaorganiz-
I precedenti
01 | ORDINANZA
10173/2014
Il commercialista con tanti
clienti e che si avvale anche
del lavoro di terzi non è
soggetto all’Irap. Servono
altre indagini per
riscontrare l’effettiva
autonoma organizzazione
02 | ORDINANZA
8700/2014
Il medico di base con un
dipendente part time non
paga l’Irap. Non
rappresenta, infatti, una
stabile organizzazione il
lavoro parziale prestato da
un terzo per migliorare
l’efficienza del servizio
pubblico ai pazienti
03 | SENTENZA
4663/2014
L’associazione tra
professionisti non è stabile
organizzazione, ma
rappresenta solo una
presunzione superabile con
adeguata motivazione
04 | ORDINANZA
4111/2014
Il mero pagamento di un
dipendente non è
condizione sufficiente per
assoggettare i redditi
professionali anche a Irap.
Solo quando il rapporto di
lavoro è continuativo,
infatti, scatta l’obbligo al
tributo e questa valutazione
spetta al giudice di merito
05 | SENTENZA
22941/2013
Non è soggetto all’Irap
l’avvocato che utilizza la
struttura del collega perché
comunque privo di
autonoma organizzazione
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Compravendite. Al contribuente la prova contraria
Notai in campo per l’originale unico
Unevidentesegnalediallineamento delle disposizioni fiscali
per la conservazione dei documenti informatici alle norme del
Cad (e relative regole tecniche) è
ravvisabile nelle modalità di gestione e generazione delle copie
informatiche o per immagine di
documenti analogici. Costituisconoinfattioggettodiconservazione rilevante a fini fiscali non
solo i documenti nativamente informatici ma anche le copie informatichee le copie perimmagine su supporto informatico di
documenti analogici.La copiainformaticaè,secondo la definizionedelCad,ildocumentoinformatico avente un contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto. La copia per
immagine è anch’esso un documento informatico caratterizzata non solo dal medesimo conte-
Non è soggetto a imposta
il commercialista
con elevati incassi
che paga importi
ad altri colleghi
zazione – secondo i giudici di
appello – si ravvisava anche
dall’entitàdeicompensidichiarati, dal valore complessivo dei
beni strumentali utilizzati e
dall’elevato importo dei corrispettivi erogati a terzi. Da ciò
conseguiva che il professionista non poteva escludersi
dall’applicazione dell’imposta.
Il commercialista allora ha
proposto ricorso per Cassazione evidenziando, in buona
sostanza, un vizio di motivazione della pronuncia. I giudici di legittimità, in effetti, hanno riscontrato che la Ctr aveva fondato la decisione su presupposti diversi dal consolidato orientamento della Suprema Corte in materia. Il professionista è escluso dall’imposta quando svolge un’attività
non autonomamente organizzata e l’accertamento della
sussistenza di questi requisiti
è affidato al giudice di merito,
il cui giudizio, tra l’altro, è insindacabile in sede di legittimità, se ben motivato.
In particolare l’autonoma
organizzazione ricorre quando il contribuente: sia, sotto
qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non
sia quindi inserito in strutture
organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività;siavvalgain modononoccasionale di lavoro altrui.
È in ogni caso a carico del
contribuente l’onere di provare queste condizioni che devono poi essere valutate dal
giudice di merito.
Il ricorso è stato dunque accolto, poiché la commissione regionale non aveva congruamente motivato la verifica e la sussistenza di queste
circostanze.
nosciuta.Nel processo digenerazione occorre rispettare le regole tecniche di cui all’articolo 71
del Cad (su formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazionetemporaledeidocumenti informatici) per le quali si attende ancora l’approvazione definitiva. La bozza predisposta e
circolarizzata da Agid (Agenzia
per l’Italia digitale) richiede comunque per le copie l’utilizzo di
processiestrumenticheassicurino contenuto e forma identici a
quelli del documento analogico,
oltre alla sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica
qualificata da parte del soggetto
che effettua la copia.
Analogamente dispone il Dm
17 giugno 2014 per le copie informaticheo per immagine di documenti analogici esigendo quindi
l’apposizione di firma qualificata, digitale ovvero di quella elettronica basata su certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali, come
nel caso delle credenziali per
l’accesso ad Entratel.
Perle copieinformatiche o per
immagine di documenti analogici originali unici il decreto imponeinvecel’autenticazionedelnotaio o di altro pubblico ufficiale, a
ciòautorizzato,secondolemodalità di cui all’articolo 22, comma 2
del Cad. Questa disposizione riconosce alle copie la medesima
efficaciaprobatoriadeglioriginali se la conformità è attestata da
talisoggetti,e quindinon dacolui
cheeffettualacopia,condichiarazione allegata al documento informatico e asseverata. Il regolamento 17 giugno 2014 ha decretatosulpuntoinquantolegittimato
dall’articolo 21, comma 5 del Cad.
Tuttavia, per ragioni di opportunità, l’amministrazione si sarebbe dovuta occupare del tema nel
corpo del Dpcm 21 marzo 2013
con cui sono stati individuati alcunidocumentioriginalianalogiciuniciper iquali,per esigenzedi
naturapubblicistica,sussistel’obbligo di conservazione in elettronicoo, in alternativa, l’attestazione di conformità del documento
informatico. In questo elenco
noncompaionodocumenti arilevanza fiscale o doganale come ad
esempio il certificato d’origine.
Anche i documenti del settore
doganale possono infatti essere
conservati in elettronico. Con
provvedimenti direttoriali, saranno individuate le modalità
per assolvere agli obblighi di comunicazione della scelta di conservare elettronicamente i documenti doganali e le modalità da
seguire per l’esibizione in caso di
ispezioni, verifiche e controlli.
A.Ma.
B.Sa.
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Presunzioni Omi
più forti in giudizio
Sara Mecca
È il contribuente che deve
contrastare la presunzione
dell’agenzia delle Entrate fondata sull’Omi (Osservatorio
mercato immobiliare). Ad affermarlo è la sentenza 15052,
depositata ieri, della Corte di
cassazione.
La vicenda trae origine da
un avviso di accertamento con
cui l’agenzia delle Entrate aveva rettificato maggiori ricavi a
una società, in relazione a operazioni di compravendita. Il
provvedimentoera stato impugnato dinanzi al giudice tributario, il quale, in entrambi i gradi di merito, confermava la legittimità della pretesa. In particolare, il collegio di appello
aveva rilevato che la presunzione operata dall’ufficio era
supportata da diversi elementi, tra cui le dichiarazioni di alcuni acquirenti attestanti il pagamento di ulteriori somme.
Sulla decisione, la contribuente ha proposto ricorso
per Cassazione, sollevando,
tra i diversi motivi, che la Ctr
aveva errato nelconsiderare legittimo l’accertamento fondato sul valore degli immobili in
base ai dati Omi.
La Cassazione, tuttavia, confermando la decisione di merito, ha evidenziato che la censura formulata dalla società non
era rivolta al criterio di indagine utilizzato dall’agenzia del
Territorio per reperire i dati
concernenti le compravendite
analoghe o simili, né ai criteri
di rilevazione statistica di tali
dati, ma solo all’applicazione
della presunzione legale quale
determinazione automatica
del maggior valore.
Con elementi di segno contrario avrebbe potuto, infatti,
contestare la quotazione Omi
valutando l’eventuale correttezza della zona omogenea, ovvero di quella analoga utilizzata, il periodo dell’atto di compravendita rispetto ad altri atti,
o ancora lo stato conservativo
degli immobili. L’Agenzia, di
contro, aveva giustificato il ricorso ai valori Omi solo al fine
di un riscontro dell’esattezza
dei maggiori valori accertati. In
sintesi, dunque, sebbene la presunzione desunta dai dati presentinell’Osservatorioimmobiliare può essere solo di carattere semplice, è il contribuente
che deve contrastare ogni compravendita con validi elementi.
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