Diritto costituzionale italiano e comparato 2014 12 maggio 2014 Regno Unito e Unione Europea Schema della lezione Le riserve diffuse nel Regno Unito nei confronti della Comunità Europea hanno determinato l’introduzione di particolari meccanismi di controllo da parte del Parlamento di Westminster nella fase ascendente. Il principio fondante e caratterizzante il processo di controllo esercitato da Westminster è la scrutiny reserve in virtù del quale i Ministri possono dare il loro assenso alle proposte legislative in sede comunitaria solo una volta che è stato completato il procedimento di controllo e di approvazione da parte del Parlamento nazionale L’attività delle Camere britanniche in relazione all’Europa appare caratterizzata da una differenza tra i due rami del Parlamento. La Camera dei Lords ha finito per assumere un ruolo specifico in relazione alla materia comunitaria. L’European Scrutiny Committee dei Comuni ha il compito di selezionare i documenti che devono essere discussi in modo più approfondito dalla Camera attraverso la preparazione di rapporti settimanali nei quali indica le proposte principali. Mentre il comitato presente ai Lords svolge un controllo più approfondito. Esso pubblica in media una ventina di rapporti l’anno. L’attività dei due comitati è complementare La fase discendente di attuazione della normativa comunitaria prevede atti di legislazione secondaria i quali comportano diversi limiti in relazione al controllo parlamentare A seguito dell’approvazione del trattato di Lisbona che ha determinato l’integrazione dei parlamenti nazionali nel quadro europeo l’European Scrutiny Committee ha sottolineato la necessità di migliorare il sistema di scrutinio e anche attraverso l’introduzione di un national veto sulle proposte legislative dell’UE che comporti un meccanismo di disapplicazione della normativa comunitaria. Il comitato ha proposto di riformulare la scrutiny reserve resolution alla luce del ruolo riconosciuto ai parlamenti nazionali e in conformità con il principio della sovranità del parlamento. §§§§§§ La forma di governo spagnola (prof.ssa Laura Frosina) 13 maggio 2014 SOMMARIO: 1. Le origini della Costituzione spagnola del 1978 (Ce). 2. La forma di governo monarchico-parlamentare. 2.1. La Corona 2.2. Il Parlamento 2.3. Il Governo 3. L’evoluzione della forma di governo nella prassi 1. Le origini della Costituzione spagnola del 1978 (Ce). La Costituzione spagnola del 27 dicembre 1978, seguita alla quarantennale fase del regime autoritario franchista (1936-1975), ha consacrato il passaggio della Spagna da Stato autoritario a Stato di diritto “democratico” e “sociale” che individua nella libertà, nella giustizia, nell’uguaglianza e nel pluralismo politico i valori fondanti del proprio ordinamento giuridico. La Transizione alla democrazia si è compiuta nell’arco di soli tre anni (1975-1978) per mezzo di un processo di ristrutturazione politico-istituzionale interno guidato sostanzialmente dal Re Juan Carlos di Borbone. Diritto costituzionale italiano e comparato 2014 Con la morte del dittatore Francisco Franco, il 20 novembre 1975, Juan Carlos di Borbone sale al trono automaticamente in base alla legge sulla successione del 26 luglio 1947. Egli decide di mantenere alla presidenza del governo l’ultimo presidente del regime franchista, Carlos Arias Navarro, che preannuncia una progressiva liberalizzazione del regime e l’elezione prossima di un parlamento bicamerale in funzione costituente. Il 9 giugno 1976, con l’approvazione della nuova Legge per le associazioni politiche, inizia un processo di liberalizzazione del sistema politico che porta alla costituzione di nuovi partiti. Il 3 luglio 1976 viene chiamato alla presidenza del governo il centrista, Adolfo Suarez, che presenta alle Cortes franchiste un progetto di legge per attuare la riforma politica, c.d. Ley para la Reforma política. Tale progetto, che prevede l’elezione diretta a suffragio universale di un nuovo Parlamento bicamerale, viene approvato dalle Cortes franchiste e ratificato poi con referendum il 15 dicembre 1976 dal corpo elettorale ad ampia maggioranza. Il 15 giugno 1977, in base alla legge di riforma politica, si svolgono le elezioni per le nuove Cortes Generales. Il 22 luglio 1977 Juan Carlos presiede la sessione inaugurale del Parlamento neoeletto composto dal Congresso dei Deputati e dal Senato. All’interno del Congresso dei Deputati viene istituita una Commissione costituzionale incaricata di redigere il progetto definitivo di Costituzione, che viene approvato definitivamente ad ampia maggioranza dai membri di entrambe le Camere. Il 6 dicembre 1978 il testo della nuova Costituzione vene ratificato con referendum dal corpo elettorale e, infine, promulgato dal Re Juan Carlos il 27 dicembre 1978. 2. La forma di governo “monarchico-parlamentare”. La Costituzione spagnola definisce la forma di governo statale con i termini “monarchico parlamentare” (art. 1, comma 3). La preesistenza del Re ha indotto il costituente ad optare per la combinazione dell’istituto monarchico con un sistema parlamentare efficiente, fondato su una rigida razionalizzazione dei rapporti tra Parlamento e Governo (Titolo V Ce). Il modello istituzionale adottato, chiaramente ispirato al sistema di cancellierato previsto dalla Legge fondamentale di Bonn, si caratterizza nei suoi lineamenti essenziali per: a) la figura di un monarca privo di qualsiasi responsabilità politica, b) la presenza di un parlamento con una struttura bicamerale fortemente imperfetta sbilanciata in favore della prima Camera, c) la razionalizzazione del rapporto fiduciario fra una Camera e il Governo, d) il rafforzamento della figura del Presidente del Governo. 2.1. La Corona Nell’ordinamento costituzionale spagnolo il Capo dello Stato corrisponde alla figura regia, attualmente il Re Juan Carlos di Borbone, che rappresenta l’unità nazionale e svolge una funzione meramente rappresentativa e arbitrale nelle relazioni con gli altri organi istituzionali. Il Re rappresenta lo Stato nei rapporti internazionali e opera internamente un controllo sul regolare funzionamento delle istituzioni. Il Monarca non partecipa alla determinazione dell’indirizzo politico statale, ma non ne rimane organicamente estraneo. Il Re interviene, ad esempio, nel processo di formazione del Governo mediante la designazione e la nomina del Presidente, che deve ricevere l’investitura dal Congresso dei Deputati nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 99 Ce. Sempre nell’ambito del processo di costituzione del Governo, il Re è chiamato inoltre a nominare i Ministri, su proposta del Presidente, mediante decreti controfirmati da quest’ultimo. Inoltre può formalmente decretarne la revoca sempre su proposta del Presidente. Al Re spetta sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni quando, trascorsi due mesi dalla prima votazione di fiducia, questi non riesca ad esprimere una maggioranza sufficiente ad eleggere un nuovo Presidente nei modi stabiliti dall’art. 99 Ce. Ai sensi dell’art. 62 della Ce, il Re è titolare di plurimi poteri: sanziona e promulga le leggi; convoca e scioglie le Cortes e convoca nuove elezioni nei termini stabiliti dalla Costituzione; Diritto costituzionale italiano e comparato 2014 indice il referendum nei casi previsti dalla Costituzione; emana i decreti approvati in sede di Consiglio dei Ministri; presiede il Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Governo; esercita il potere di grazia; esercita il comando delle forze armate, etc. La rilevanza politica di alcune delle attribuzioni regie spinge alcuni Autori in dottrina ad evidenziare come in determinati momenti di crisi il suo intervento possa rendersi necessario per ristabilire la normalità politico-costituzionale. 2.2. Il Parlamento Il Parlamento, c.d. Cortes Generales, è composto da due Camere, il Congresso dei deputati e il Senato, a cui spetta l’esercizio della funzione legislativa, l’approvazione del bilancio e il controllo politico sull’azione del Governo, ai sensi dell’art. 66 Ce. La Costituzione delinea un bicameralismo asimmetrico sbilanciato a favore del Congresso dei Deputati, che svolge un ruolo prioritario nel procedimento legislativo rispetto al Senato, ed è l’unica Camera titolare del rapporto politico-fiduciario con il Governo. Composizione del Congresso dei Deputati Il Congresso dei Deputati è composto da 350 deputati eletti in circoscrizioni provinciali con sistema elettorale proporzionale (metodo d’Hondt). In ogni circoscrizione viene eletto un numero di deputati proporzionale alla densità della popolazione, ma in modo da garantire una rappresentanza minima di due deputati per ciascuna provincia (salvo le due encalves di Ceuta e Melilla rappresentate da 1 solo deputato). Il numero di deputati in media eletti è molto basso (6-7) e varia da 1 (Ceuta e Melilla) a 34 (Madrid). A livello circoscrizionale è operativa una clausola di sbarramento del 3% dei voti validi, che non permette alle liste che non superano tale soglia di concorrere alla ripartizione proporzionale dei seggi. In realtà nella maggior parte dei casi è necessario superare una soglia più elevata per ottenere la rappresentanza al Congresso. Le liste elettorali sono chiuse e bloccate e, pertanto, gli elettori non possono esprimere una preferenza per il singolo candidato, ma possono solo votare per il partito politico. Composizione del Senato Il Senato è definito dalla Costituzione come Camera di rappresentanza territoriale (art. 69), pur non presentando una composizione e un funzionamento corrispondente a tale definizione. Quattro quinti dei suoi componenti sono eletti attraverso un sistema elettorale maggioritario a voto limitato, nell’ambito di collegi plurinominali. In ogni circoscrizione, che corrisponde anche in questo caso alla Provincia, sono eletti quattro senatori (fatta eccezione per Ceuta e Melilla che hanno diritto ad eleggere solo 2 senatori) secondo quanto previsto dalla Costituzione. Il rimanente quinto dei suoi membri viene eletto direttamente dalle Assemblee legislative delle Comunità autonome, secondo le regole previste dai rispettivi Statuti di autonomia che devono comunque assicurare una adeguata rappresentanza proporzionale. Ogni Comunità autonoma ha diritto ad eleggere un senatore; quelle più popolose hanno diritto ad eleggere un senatore in più per ogni milione di abitanti. Funzioni Il Congresso dei Deputati svolge un ruolo prevalente rispetto al Senato sia nell’articolazione del rapporto con il Governo, sia nell’ambito del procedimento legislativo. Il Senato rimane completamento escluso dal circuito di indirizzo politico con il Governo, non partecipando ai processi di attivazione e disattivazione del rapporto politico fiduciario. Nel procedimento legislativo la volontà del Congresso prevale sempre su quella del Senato che dispone unicamente di un potere di emendamento e di veto sospensivo sulle proposte legislative e i progetti di legge già approvati dalla prima Camera. Il veto del Senato, che deve essere posto a maggioranza assoluta, è suscettibile di essere superato con una nuova votazione del Congresso a Diritto costituzionale italiano e comparato 2014 maggioranza assoluta o, a distanza di due mesi, con una ulteriore votazione a maggioranza relativa (art. 90 Ce). Il Senato, oltre alla scarsa rappresentatività delle autonomie territoriali, non presenta grandi peculiarità nel suo funzionamento e, pertanto, da circa un trentennio si discute sulla opportunità di riformarne la composizione e il funzionamento per convertirlo in una Camera di rappresentanza effettiva delle autonomie territoriali. 2.3. Il Governo Il Governo è composto dal Presidente, da eventuali Vicepresidenti, e dai Ministri, ai sensi dell’art. 98 Ce. L’art. 97 della Ce delinea le principali funzioni del Governo, prevedendo che esso dirige la politica interna ed estera, l’Amministrazione civile e militare ed esercita la funzione esecutiva e la potestà regolamentare conformemente alla Costituzione e alle leggi. Il tratto più caratteristico del Governo consiste nella preminenza della figura istituzionale del Presidente sia internamente alla struttura governativa, sia nei rapporti con gli altri organi costituzionali. Questa posizione di superiorità del Presidente deriva anzitutto dai processi di formazione e destituzione del Governo, che si articolano prioritariamente tra il Presidente e il Congresso dei Deputati. Al Presidente spetta, infatti, decidere sulla nomina e la cessazione dei membri del governo, che rimangono politicamente responsabili nei suoi confronti, ferma restando la responsabilità politica collegiale dell’intero governo nei confronti del Congresso (art. 108 Ce) Formazione del Governo Ai sensi dell’art. 99 Ce, il Re dopo avere operato le consultazioni con i portavoce dei gruppi parlamentari con rappresentanza parlamentare al Congresso, designa il candidato alla Presidenza. Questi si presenta dinanzi al Congresso per esporre il suo programma politico e chiedere la fiducia. La fiducia si intende concessa se votata a maggioranza assoluta in prima votazione o, trascorse 48 ore, a maggioranza semplice in seconda votazione. Se a distanza di due mesi dalla prima votazione nessun candidato regio riesce ad ottenere la fiducia secondo le modalità descritte si procede allo scioglimento automatico delle Cortes mediante decreto regio controfirmato dal Presidente del Congresso. Il Presidente neoeletto presenta la lista dei Ministri che formeranno la sua compagine di governo. Questi saranno nominati dal Re con decreto dopo aver prestato giuramento. Sfiducia costruttiva Il protagonismo del Presidente si evidenzia anche dal modo in cui sono disciplinati i meccanismi fiduciari che regolano i rapporti tra Governo e Parlamento. Nei confronti del Presidente del Governo, il Congresso può votare la sfiducia costruttiva per provocare le dimissioni dell’intero gabinetto presidenziale. Ai sensi dell’art. 113 Ce, 1/10 dei deputati può presentare una mozione di sfiducia costruttiva che deve recare l’indicazione di un candidato alternativo alla presidenza e deve essere votata, trascorsi cinque giorni dalla sua presentazione, a maggioranza assoluta del Congresso. L’approvazione della mozione determina la destituzione dell’intero Governo in carica. Questione di fiducia Solo il Presidente del Governo può, previa delibera del Consiglio dei Ministri, presentare una questione di fiducia sul suo programma politico o su una dichiarazione di politica generale, che si intende concessa quando votino a favore la maggioranza semplice dei deputati. La sua mancata approvazione provoca le dimissioni del Governo (art. 112 Ce). Diritto costituzionale italiano e comparato 2014 Scioglimento Il Presidente del Governo è titolare del potere di scioglimento anticipato delle Camere. Ai sensi dell’art. 115 Ce, il Presidente, previa delibera del Consiglio dei Ministri, e sotto la sua esclusiva responsabilità, può proporre lo scioglimento di una o di entrambe le Camere. Lo scioglimento viene disposto con decreto regio controfirmato dal Presidente del Governo. Si tratta di un potere fondamentale che il Presidente può sempre utilizzare in funzione di deterrenza per prevenire l’insorgenza di crisi parlamentari di governo. Infine il Presidente è titolare di altri importanti poteri previsti dalla Costituzione e ulteriormente implementati dalla legge sul Governo del 1997, n. 50, che ha disciplinato in maniera organica l’organizzazione e il funzionamento del Governo nell’ordinamento spagnolo. 3. L’evoluzione della forma di governo nella prassi La stabilità governativa è divenuta una dei tratti caratteristici della forma di governo parlamentare spagnola. Si è passati da una forma di governo parlamentare a multipartitismo temperato, caratterizzata dalla centralità del Parlamento nella determinazione dell’indirizzo politico, ad una forma di governo a bipartitismo “imperfetto” fondata su una netta preminenza del Presidente del Governo, che è il leader del partito maggioritario del Congresso. Questa evoluzione in senso maggioritario, quasi presidenziale, della forma di governo è avvenuta parallelamente al consolidamento in senso bipolare del sistema politico, favorito dagli effetti tendenzialmente maggioritari del sistema elettorale. Il bipartitismo imperfetto del Congresso dei Deputati si caratterizza per la presenza di due grandi partiti di centro sinistra, il Partito socialista operaio spagnolo, e quello di centro destra, il Partito popolare, che si contendono la Presidenza del Governo, e di taluni partiti nazionalisti e regionalisti minori che riescono ad ottenere un numero considerevole di seggi nelle Comunità autonome dove governano. Questi ultimi partiti, specie quando al Congresso non si forma una maggioranza assoluta, divengono tasselli fondamentali per garantire la governabilità senza entrare a far parte dell’esecutivo nazionale. Nell’esperienza costituzionale dell’ultimo trentennio si sono susseguiti Governi monocolore, sostenuti interamente dal proprio partito a maggioranza assoluta o relativa, ovvero, esternamente, anche dai partiti politici nazionalisti e regionalisti con una più elevata rappresentanza parlamentare. Con tali partiti il Governo tende a stipulare diverse tipologie di accordi di natura programmatica (c.d. di governabilità, o di investitura). In base a tali accordi i partiti nazionalisti e regionalisti si impegnano a votare la fiducia al Presidente in sede di investitura e a sostenere la sua azione in Parlamento, e il Governo, in cambio, promette di soddisfare le loro principali rivendicazioni autonomiste. Nella VI legislatura (1996-2000), ad esempio, il partito popolare (Pp), guidato dal leader J.M. Aznar, ottiene la maggioranza relativa dei seggi in entrambe le Camere, aggiudicandosi (con il 37,19 % dei voti) 146 seggi al Congresso dei Deputati e 122 al Senato. Il risultato elettorale conduce alla formazione di un Governo minoritario che si avvale dell’appoggio parlamentare dei principali partiti nazionalisti e regionalisti per svolgere la propria azione di governo durante la legislatura. Il Governo Aznar conclude con i partiti del nazionalismo catalano e basco (Convergéncia i Unió e Partido Nacionalista Vasco, Pnv ) i c.d. accordi di governabilità, con cui, in cambio dell’appoggio politico per la propria investitura, accorda particolari concessioni alle comunità autonome rappresentate da tali partiti. Il principale risultato politico degli accordi di governabilità del 1996 è rappresentato dalla riforma del sistema di finanziamento autonomico, adottata per il quinquennio 1997-2001, con cui si attribuisce una maggiore autonomia finanziaria alle Comunità Autonome. Inoltre, sempre nel corso della legislatura viene approvata la riforma del sistema speciale di finanziamento del Paese basco e vengono delegate diverse competenze, per via Diritto costituzionale italiano e comparato 2014 del meccanismo eccezionale disciplinato dall’art. 150.2 Ce, alla Catalogna, come ad esempio, la competenza in materia di polizia stradale non prevista nello Statuto. Le riforme complessivamente adottate, oltre ad agevolare i rapporti bilaterali tra Governo e comunità autonome, potenziano la dimensione asimmetrica dello Stato autonomico. Nella VII legislatura (2000-2004), invece, si verifica una situazione completamente differente rispetto alla passata legislatura. Le elezioni politiche del 12 marzo del 2000 pongono fine alla breve parentesi della vita politico-istituzionale spagnola caratterizzata dalla presenza di governi minoritari. Il Partito popolare (Pp) conquista 183 seggi al Congresso dei Deputati e 127 al Senato. L’affermazione di un governo a maggioranza assoluta, guidato per la seconda volta consecutiva dal leader dei popolari, Josè Maria Aznar, determina l’esclusione delle forze nazionaliste dal circuito politico governativo, creando uno stato di profonda frizione nelle relazioni tra Governo centrale e Comunità autonome. Il Governo segue una linea di chiusura rispetto alle problematiche dello Stato autonomico, opponendosi all’adozione di qualsiasi riforma in senso autonomista. Conferma la volontà di radicalizzare il confronto con tutte le forze regionaliste e nazionaliste e di difendere la stabilità costituzionale come strumento indispensabile per preservare l’unità del Paese. Il Psoe, per converso, mantiene un atteggiamento più flessibile e aperto al dialogo con le autonomie, affermando in ripetute occasioni la volontà di attuare le riforme costituzionali necessarie al completamento dello Stato autonomico, in particolare, la riforma del Senato in una Camera di rappresentanza delle autonomie. Nella VIII legislatura (2004 – 2008) il I Governo socialista di Zapatero si avvale del sostegno dei partiti nazionalisti e regionalisti senza siglare con essi specifici accordi programmatici. Le elezioni politiche del 14 marzo 2004 decretano la vittoria del Partito socialista (Psoe), che conquista con il 42,6% dei voti la maggioranza relativa dei seggi (164) al Congresso dei Deputati. Il 16 aprile 2004, Josè Rodriguez Zapatero, leader del partito vincitore delle elezioni e candidato regio alla Presidenza, ottiene la fiducia con una cospicua maggioranza di voti (183 su 350), che determina la “sua immediata” investitura alla Presidenza del Governo e delinea fin da subito una solida maggioranza parlamentare di sostegno al suo governo. Al conseguimento di questo risultato contribuisce l’appoggio parlamentare ricevuto dai partiti della sinistra spagnola come Izquierda unida (Iu) ed Esquerra republicana de catalunya (Erc, sinistra indipendentista catalana), con cui Zapatero si impegna, rispettivamente, anteriormente e durante il corso del dibattito di investitura, a ritirare le truppe spagnole dall’Iraq e ad attuare diverse riforme in senso autonomistico, senza siglare specifici accordi programmatici. In questa legislatura, il Governo, coerentemente con le promesse espresse in sede di investitura, sostiene le riforme statutarie approvate con largo consenso politico e sociale all’interno delle Comunità autonome ed è vincolato ad assecondare le principali richieste dei partiti politici autonomisti che sostengono la sua azione di governo in Parlamento. Nella IX legislatura (2008-2011) si determina una situazione differente rispetto alla legislatura precedente. Le elezioni del 9 marzo 2008 consegnano nuovamente la vittoria al Psoe che ottiene con il 43,64% dei voti la maggioranza relativa dei seggi (168) al Congresso dei Deputati. L’11 aprile il leader del partito vincitore delle elezioni, Zapatero, viene investito alla carica di Presidente del Governo dal Congresso dei Deputati in seconda votazione, a distanza di 48 ore dalla prima, unicamente con i voti del suo partito. Votano contro i deputati del partito popolare e la deputata Rosa Diez di UPyD, e si astengono i 23 deputati degli altri partiti nazionalisti e regionalisti rappresentati al Congresso dei Deputati. A differenza del suo primo mandato, il leader ottiene la fiducia a maggioranza semplice in seconda votazione, con i soli voti del suo gruppo parlamentare e l’astensione degli altri quattro gruppi parlamentari costituitisi al Congresso dei Deputati. Il II Governo “minoritario” di Zapatero decide di non stringere inizialmente accordi con le forze regionaliste e nazionaliste per non essere soggetto ai vincoli di un’alleanza parlamentare stabile e di operare più liberamente le necessarie negoziazioni con le forze politiche nel corso della legislatura. Diritto costituzionale italiano e comparato 2014 Nella X legislatura (2011-) si registra una inversione di tendenza rispetto alla legislatura antecedente e cambia completamente scenario politico. Le elezioni anticipate del 20 novembre 2011, celebrate in una situazione di profonda crisi economica e instabilità politica del II Governo Zapatero, registrano una durissima sconfitta del Psoe, giudicato dall'elettorato il vero responsabile della crisi, e una vittoria piena del Pp, che ottiene con il 43% dei voti la maggioranza assoluta in entrambe le Camere, aggiudicandosi 186 seggi al Congresso dei Deputati. Questo risultato elettorale consente di formare il 20 dicembre il nuovo Governo monocolore maggioritario di Mariano Rajoy, investito della fiducia a maggioranza assoluta dal Congresso dai deputati con i voti del suo partito politico. La posizione di dominio conquistata dal Pp, risultato il partito vincitore anche nelle ultime elezioni autonomiche del 22 maggio 2011, ha consentito al nuovo Governo di Mariano Rajoy di non stringere inizialmente accordi con le altre forze politiche e, in particolare, con i partiti regionalisti e nazionalisti rappresentati al Congresso dei deputati, con la conseguenza di una maggiore chiusura nei rapporti centro-periferia. §§§§§§ La forma di governo tedesca, Weimar e Bonn 14 maggio 2014 Volumi di riferimento: F. Lanchester, “Gli strumenti della democrazia”, Giuffré, Milano, 2004, pp.420-438. G.Morbidelli, L.Pegoraro, A.Reposo, M.Volpi, Diritto pubblico comparato, Giappichelli, Torino, 2012, pp.340-343. 1919 nasce la repubblica di Weimar, prototipo del parlamentarismo razionalizzato. Sistema dualista, popolo titolare della sovranità, è il fulcro del sistema ed elegge sia il presidente che il Reichstag. E’ la prima costituzione democratica, art. 1 sancisce il principio democratico che si sostituisce a quello monarchico. La costituzione è fortemente razionalizzata. E’ un ordinamento basato sul sistema rappresentativo e sulla democrazia diretta. La forma di governo: parlamentare dualistica con elezione diretta del presidente della repubblica. Lo scopo dei costituenti era quello di introdurre un dualismo equilibrato un parlamentarismo nella sua forma autentica, secondo le idee del Redslob, due poteri e tre organi. Il dualismo si basa su un equilibrio molto fragile e condizionato da un multipartitismo estremo, anche grazie al sistema elettorale proporzionale previsto in Costituzione. Di fatto l’equilibrio è a favore del presidente della repubblica. Presidente: è eletto dal popolo per sette anni ed è sempre rieleggibile. E’ prevista la sua deposizione con deliberazione popolare presa su iniziativa del Reichstag. Nel caso in cui la deliberazione sia a favore del presidente questo si considera eletto e il Reichstag viene sciolto. I suoi atti sono controfirmati. Ha il potere di nomina e revoca del Cancelliere e su proposta di questo dei ministri; quello di scioglimento (art. 25) (una sola volta per lo stesso motivo). Ha il potere di indire referendum, di appello al popolo, di indire nuove elezioni. L’art. 48 gli conferisce poteri di emergenza: la possibilità di emanare ordinanze di necessità se “necessarie al ristabilimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, quando esse siano turbate o minacciati in modo rilevante”. Parlamento composto di due camere Reichstag e Reichsrat: Il bicameralismo non è paritario, al Reichstag spetta la funzione legislativa e la possibilità di sfiduciare il governo, la proposta di deposizione del presidente. Il Reichsrat è la camera rappresentativa dei Länder. Ha solo un potere di veto sospensivo verso i testi approvati dall’altra camera. Diritto costituzionale italiano e comparato 2014 Vi è anche un Tribunale costituzionale Governo è responsabile nei confronti del Reichstag, ma fiducia in entrata implicita (art. 54) Evoluzione della forma di governo: L’esperienza costituzionale dopo una prima fase in cui prevale la componente parlamentare con governi di coalizione instabili e eterogenei fa emergere la componente presidenziale. Il presidente Hindeburg fa ricorso alle ordinanze di necessità (ai sensi dell’art. 48) e facendo leva sulla estrema frammentazione delle forze politiche, si avvarrà della nomina di governi minoritari (i governi presidenziali), possibili grazie alla fiducia implicita. Crisi politica 1933 Hitler diviene Cancelliere e si verifica l’esautoramento della costituzione di Weimar, mai formalmente abrogata. Il potere legislativo venne affidato al governo, vennero sospese le garanzie fondamentali, abolito il debole carattere del federalismo e unificate le cariche di cancelliere e presidente. La legge fondamentale del 1949 Legge fondamentale approvata nel 1949. Legge fondamentale:volontà di considerarla un testo provvisorio che sarebbe potuto diventare definitivo a seguito della riunificazione tedesca. Nel 1990 la legge fondamentale è stata estesa anche ai 5 Länder orientali. Il tipo di stato è federale, la forma di governo è parlamentare razionalizzata con un potenziamento del governo e soprattutto del Cancelliere. La razionalizzazione riguarda la formazione del governo, il meccanismo della fiducia, lo scioglimento, il sistema elettorale. Parlamento: parlamento bicamerale composto da una camera rappresentativa dei Lander (Bundesrat) e una della popolazione (Bundestag). Non è perfetto perché solo il Bundestag è eletto dal popolo e il Cancelliere è responsabile solo nei suoi confronti. Anche nel procedimento legislativo vi sono molte differenze relative alle competenze. Il Bundesrat è composto da 3 a 6 rappresentanti dei governi dei Länder, in proporzione alla popolazione, che vengono da questi nominati e revocati. Governo: Ruolo fondamentale è svolto dal Cancelliere che fissa le linee direttive della politica federale e ne assume la responsabilità. La formazione del governo è estremamente razionalizzata. Formazione del governo: Fiducia iniziale esplicita con elezione del cancelliere. La formazione del governo è disciplinata dall’art. 63. “ (1)Il Cancelliere federale viene eletto, senza dibattito, dal Bundestag su proposta del Presidente federale (2) È eletto chi ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag. L'eletto è nominato dal Presidente federale.” La nomina non è sottoposta a controfirma Nel caso in cui il candidato designato dal Presidente non venga eletto a maggioranza assoluta il “Bundestag può eleggere un Cancelliere federale a maggioranza dei suoi membri entro i quattordici giorni successivi alla votazione” “(4) In assenza di elezione entro il predetto termine, ha luogo immediatamente una nuova elezione, nella quale è eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. Se l'eletto ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale lo deve nominare entro sette giorni” Nel caso in cui tale elezione non avvenga a maggioranza assoluta il Presidente può decidere di nominare lo stesso il Cancelliere o di procedere allo scioglimento del Bundestag. Questo è la prima modalità di scioglimento del Bundestag previsto dalla costituzione tedesca. E’ senza controfirma. Nella prassi ha avuto applicazione solo il procedimento principale.
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