novacart srl - Comune di Sestu

COMUNE DI SESTU
SETTORE :
Finanziario
Responsabile:
Saba Maria Laura
DETERMINAZIONE N.
1224
in data
04/07/2014
OGGETTO:
Saldo fattura n.422/2014 fornitura etichette e ribbon stampante
Zebra dotazione ufficio protocollo ditta Novacart Srl CIG
ZCZ0F9A9B9
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
La sottoscritta Maria Laura Saba, funzionario responsabile del settore finanziario del
Comune di Sestu, abilitato dalla Giunta comunale alla gestione provvisoria del P.E.G.
con delibera di Giunta n. 228 del 30/12/2013 esercizio 2014.
Visto l'atto di determinazione n. 1056 del 11/06/2014;
Vista la fattura n.422 del 25/06/2014 trasmessa dalla Ditta Novacart Srl di € 278,16;
A seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione descritta in oggetto,
la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle
condizioni pattuite e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del
creditore a riscuotere la somma;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Verificato che ai sensi della circolare INPS 4925 del 21/03/2013 la società non è
soggetta alla presentazione del DURC in quanto non ha dipendenti e i soci lavorati
risultano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come da dichiarazione
rilasciata dall'Amministratore unico della società che si allega alla presente;
gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della
legge n. 266/2002.
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art.184 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento per acquisti di beni e servizi in economia;
Visto lo statuto comunale;
DETERMINA
Di liquidare alla Ditta Novacart Srl la somma di € 278,16 a saldo della fattura n. 422
del 25/06/2014, di effettuare il pagamento, come da dichiarazione rilasciata ai sensi
dell'art.3 comma 7 della Legge 136/2010, con accredito bancario presso Iban
IT76Y0100544020000000002006;
Di imputare la spesa come segue:
•
per Euro 278,16 sul titolo n. 1, funzione n. 01, servizio n. 08, intervento n.02
del Bilancio 2014 in c/ competenza . L’intervento trova riferimento nel P.E.G. al
capitolo n. 350/80 avente per oggetto “Spese economali e di provveditorato
SS.GG.“ Imp. D01056.1
Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria con la fattura e gli ulteriori allegati
necessari per la liquidazione.
L'istruttore
(Angela Soro)
_____________________________
Il funzionario responsabile
(D.ssa Maria Laura Saba)
_____________________________
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
Anno
Capitolo
Art. N.impegno
Sub
Descrizione
Beneficiario
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 21.07.2014
L'impiegato incaricato
Importo
SESTU, 09.06.2014
NOVACART
S.R.L.
OGGETTO: Presentazione DURC
Il sottoscritto Murgia Francesco nato a Cagliari il 27.06.1965,
residente in Monserrato (CA) Via Capo Comino, 14 in qualità di Amministratore
unico della società NOVACART S.r.l. con sede in Sestu (CA) via Torricelli, 33 P.IVA e
C.F. n. 03305710927,
Dichiara
Che in virtù dell’ Msg INPS 4925 del 21/03/2013, la ns. società non è soggetta alla
presentazione del DURC in quanto non ha dipendenti e quindi non ha posizione
assicurativa attiva in capo alla società, benché i soci abbiamo posizioni
previdenziali individuali per i quali la posizione INPS ai fini del rilascio di detto
documento è irrilevante.
Per ogni chiarimento in materia contattare: [email protected].
Si allega alla presente Msg INPS 4925 del 21/03/2013
Cordiali saluti
Via Torricelli, 33 SESTU (CA) - Tel/Fax 070-238571 mail: [email protected] - CF/P.IVA 03305710927
Direzione Centrale Entrate
Roma, 21-03-2013
Messaggio n. 4925
OGGETTO:
Durc - Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in
materia di rilascio della regolarità contributiva ad imprese in
concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale (n.
41/2012) ed a società di capitali (n. 2/2013).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha
recentemente fornito precisazioni in materia di rilascio del Durc nel caso in cui la verifica di
regolarità interessi le imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità e
le imprese costituite in forma di società di capitali.
Con il presente messaggio si provvede ad illustrare i contenuti degli interpelli emanati con
riferimento alle predette fattispecie.
1. Interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012. Durc e concordato preventivo in
continuità.
Con l’Interpello n. 41/2012, il Ministero ha affrontato la problematica dei requisiti necessari, ai
fini del rilascio del Durc, nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. in continuità
dell’attività aziendale ex art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge
Fallimentare).
Il concordato preventivo, di cui agli artt. 161 e segg. della Legge Fallimentare, teso a
consentire la salvaguardia delle imprese che versano in uno stato di crisi non insuperabile, si
rammenta, si fonda su un piano con il quale l’azienda si accorda con i creditori riguardo tempi
e modalità di pagamento dei debiti sorti precedentemente alla presentazione della domanda di
concordato.
L’art. 186-bis, introdotto nella Legge Fallimentare dal c.d. Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012
convertito dalla L. n. 134/2012), ha disciplinato le ipotesi di piano di concordato che preveda
la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in
esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società anche di nuova
costituzione.
La norma contempla la possibilità di prevedere nel piano concordatario “una moratoria fino a
un anno dall’omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca”
tra cui rientrano i crediti contributivi e assicurativi.
Tale sospensione dei pagamenti riguarda esclusivamente le partite debitorie sorte
antecedentemente all’apertura della procedura ed indicate nel piano di risanamento. Il
predetto piano, omologato dal Tribunale, deve prevedere l’integrale soddisfazione dei crediti
contributivi muniti di privilegio (1).
Ai fini della verifica di regolarità contributiva, il Ministero ha chiarito che la fattispecie rientra
nella previsione dell’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 (2). Pertanto, alle
imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità, può essere rilasciata
la regolarità contributiva in considerazione della ratio sottesa alla procedura concorsuale in
esame che, essendo diretta al risanamento dell’attività aziendale, verrebbe ad essere disattesa
ove “si riconoscesse una incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente
all’apertura della procedura stessa”.
Lo stesso Dicastero ha ulteriormente precisato che l’azienda ammessa al concordato
preventivo ex art. 186 bis potrà ottenere il Durc regolare in presenza delle seguenti condizioni:
la “sospensione” dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima
dell’apertura della procedura e conformemente indicate nel piano di risanamento;
il piano di concordato preveda espressamente la moratoria di cui all’articolo 186-bis,
comma 2, lettera c) L.F.;
- il piano di concordato sia omologato dal Tribunale e stabilisca l’integrale soddisfazione dei
crediti contributivi muniti di privilegio.
Il Ministero ha chiarito che, in tal caso, la regolarità può essere dichiarata solo per un periodo
di un anno dalla data di omologazione, trascorso il quale la moratoria di cui all’art. 186-bis,
indicata nel piano di risanamento, cessa di avere effetto. A partire da tale termine, in
mancanza di soddisfazione integrale dei crediti contributivi muniti di privilegio, dovrà essere
attestata l’irregolarità dell’impresa.
In ossequio a quanto esplicitato dal Ministero nell’Interpello n. 41/2012, sarà cura delle
competenti sedi di verificare nella fase istruttoria del Durc che la situazione d’irregolarità si
riferisca alla fattispecie descritta e che il piano di concordato rispetti le condizioni predette.
In tal caso, accertata l’intervenuta omologazione del piano di concordato medesimo, la
dichiarazione di regolarità potrà essere resa per un periodo non superiore ad un anno dalla
data dell’omologazione trascorso il quale, verrà meno la causa di sospensione di cui all’art. 5,
comma 2, lett. b), del citato D.M. 24 ottobre 2007.
2. Interpello n. 2/2013 del 24 gennaio 2013. Durc e società di capitali.
Con Interpello n. 2/2013, riguardante il rilascio del Durc alle società di capitali, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha esplicitato il principio secondo cui, nell’ambito della verifica
della regolarità contributiva, non rileva la posizione dei singoli soci.
L’assunto trova fondamento nel principio di autonomia patrimoniale “perfetta” che regola il
regime della società di capitali e, quindi, nella completa separazione tra il capitale sociale e il
patrimonio personale dei singoli soci.
Il Ministero, pertanto, ha ritenuto di chiarire che la regolarità contributiva debba essere
verificata solo con riferimento agli obblighi contributivi del cui adempimento il datore di lavoro
e/o il committente/associante è chiamato a rispondere civilisticamente. Da ciò discende che, ai
fini dell’accertamento della regolarità delle società di capitali, non rileva l’irregolarità della
posizione contributiva dei singoli soci che, in relazione alla normativa vigente, siano tenuti
all'iscrizione in una delle gestioni amministrate dall'Inps. Delle eventuali violazioni contributive
riferibili ai soci medesimi non potranno essere chiamate a rispondere le società in esame in
virtù del predetto regime patrimoniale civilistico che le regola.
La disciplina definita dall’interpello in ordine alla modalità di verifica delle società di capitali,
pertanto, deve essere considerata riferita anche all’ipotesi di
s.r.l. unipersonali in quanto
assoggettate al medesimo regime civilistico.
Le sedi, in attesa della messa in produzione della procedura di controllo automatizzato
DurcInps di cui al messaggio n. 21313 del 28 dicembre 2012, già aggiornata per recepire le
indicazioni in trattazione, dovranno attenersi alle predette disposizioni ai fini della verifica di
regolarità.
Il Direttore Generale
Nori
Note:
(1) I crediti contributivi e assicurativi possono essere oggetto di accordi, all’interno del
concordato preventivo o delle trattative per la ristrutturazione dei debiti, solo nell’ambito
dell’art. 182-ter L.F. e nei limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2009 che ha
disciplinato le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli
enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.
(2) Il Decreto ministeriale 24 ottobre 2007 in tema di Durc, all’art. 5, nel fissare i requisiti di
regolarità contributiva, stabilisce che questa sussiste anche in caso di “sospensioni dei
pagamenti a seguito di disposizioni legislative”.