Download File - Top Service Srl

RASSEGNA STAMPA
del 30 ottobre 2014
Il Sole 24 ORE
Accertamento
Rettifica del credito, doppia via
Laura Ambrosi pag. 46
Saranno le Sezioni unite a decidere se basterà l’avviso bonario ovvero sarà necessario un atto di accertamento
per rettificare il credito derivante da una dichiarazione omessa. La questione è stata rimessa al vaglio delle Sezioni unite con l’ordinanza interlocutoria 22902, depositata ieri.
Adempimenti
Auto, l’annotazione può contare per il redditometro
Rosanna Acierno e Maurizio Caprino pag. 42
Ufficialmente non c’è traccia di risvolti fiscali, né nelle norme istitutive né nelle poderose circolari già emanate.
Ma l’annotazione dell’utilizzatore del veicolo sulla carta di circolazione, che diventa obbligatoria da lunedì 3
novembre, può avere effetti ai fini del redditometro. Dunque non va considerata solo per come risulta nel Codice della strada e cioè nella sua natura di adempimento con mere finalità di ordine pubblico. In ogni caso, la
questione riguarda solo le persone fisiche: per le aziende, il redditometro è già alimentato dagli strumenti che
l’agenzia delle Entrate ha già reso operativi negli ultimi anni (per esempio, lo spesometro). L’anello di congiunzione tra il nuovo obbligo di annotazione e il redditometro è l’Anagrafe tributaria. Così i dati dei soggetti che
hanno la disponibilità di per più di 30 giorni senza esserne intestatari potranno essere visionati dai funzionari
dell’agenzia delle Entrate nell’ambito dell’accertamento sintetico e redditometrico (art.38 d.P.R. del 600/73). Ai
fini del redditometro, possono essere individuati tutti i mezzi di trasporto che, sulla base dei dati presenti nelle
banche dati pubbliche, risultano non solo in proprietà, ma anche nella disponibilità del contribuente (persona
fisica), titolare o non titolare di partita Iva.
Contabilità e bilancio
Piccole imprese, bilancio semplificato
Nicola Cavalluzzo e Valentina Martignoni pag. 43
La Legge n.154/14, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 251 del 28 ottobre, prevede il recepimento di alcune direttive, tra cui anche la 2013/34/Ue, che introduce nuove regole per la redazione dei bilanci delle società italiane (e
che dovrà essere perfezionata entro luglio 2015). Le novità mirano a una semplificazione delle norme contabili
per le “piccole imprese” e a fornire regole comuni e omogenee che rendano i bilanci di più facile interpretazione
nonché comparabili a livello comunitario. I soggetti interessati sono tutte le società di capitali, nonché le società
di persone i cui soci diretti o indiretti siano imprese di capitali. La complessità dei bilanci del futuro e gli adempimenti amministrativi dipenderanno dalla dimensione delle società: sono previsti schemi più articolati per le
società di maggiori dimensioni e per i gruppi consolidati e schemi semplificati per quelle di minori dimensioni.
Le imprese saranno suddivise in diverse categorie: microimprese, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese. I gruppi invece saranno ripartiti in tre classi: piccoli, medi e grandi.
1
Rassegna stampa del 30/10/14
Fiscalità internazionale
Conti correnti «monitorati» in 51 Paesi
Corrado Poggi pag. 41
Un anno o poco più e la «window of opportunity» a disposizione degli evasori per continuare a sfuggire ai controlli del fisco si chiuderà irrimediabilmente. È questa la principale conseguenza dell’accordo siglato ieri a Berlino
dai rappresentanti di 51 paesi e giurisdizioni membri dell’Ocse - fra cui Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna e Italia - che prevede l’adozione di un nuovo standard globale unico per lo scambio automatico delle informazioni sui contribuenti, anche quelli con conti nei cosiddetti paradisi fiscali. Lo scambio entrerà ufficialmente
in vigore a partire dal 2017 ma le informazioni che verranno allora comunicate riguarderanno anche conti aperti
alla fine del 2015.
Prime verifiche a gennaio 2016
Marco Bellinazzo e Davide Rotondo pag. 41
La necessità di maggiore trasparenza a livello tributario rappresenta uno dei temi di maggiore interesse all’attenzione non solo del Tax Global Forum ma del G20 e dell’Ocse. In agenda, oltre allo scambio automatico multilaterale dei dati (Common Reporting Standard-Crs), c’è anche il progetto «Base Erosion and Profit Shifting» (Beps), di
cui il Segretario generale dell’Ocse, Angel Gurria, ieri ha ribadito la centralità. Il Crs, oggetto dell’accordo siglato
ieri a Berlino, nasce con la finalità di ottenere una mappatura dei capitali investiti all’estero da persone fisiche e
da persone giuridiche, realizzata attraverso lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali. Per quanto
riguarda l’Italia, i primi obblighi in capo agli intermediari finanziari dovrebbero partire dal 1o gennaio 2016 con
le procedure di adeguata verifica dei conti finanziari aperti dalla clientela e la prima segnalazione all’Autorità
fiscale nel 2017. L’adeguata verifica dei conti “preesistenti” (aperti entro il 31 dicembre 2015) dovrà invece
essere completata da parte degli intermediari finanziari entro il 31 dicembre 2016 per le persone fisiche per le
quali il saldo dei conti eccede il milione di dollari e 31 dicembre 2017 per le restanti persone fisiche e persone
giuridiche. L’analisi di tali soggetti sottende un processo più complesso in quanto, in alcuni casi, sarà necessario
identificare la residenza fiscale del titolare effettivo.
Iva
«Reverse charge» al bisogno
Paolo Centore pag. 43
Dalla legge di delega per il recepimento delle Direttive 2013/42/Ue e 2013/43/Ue arrivano due nuovi strumenti per
la lotta contro le frodi Iva. La legge di delegazione europea 7 ottobre 2014 n. 154 (Gazzetta Ufficiale 251 del 28 ottobre) prevede l’introduzione nel sistema normativo italiano dei due provvedimenti euro-unionali, voluti e adottati
dal Consiglio europeo come reazione all’aumento dell’evasione nel sistema dell’Iva. I due provvedimenti, fra di loro
complementari, modificano l’art.395 della direttiva 2006/112/Ce e introducono i nuovi art.192 bis e 199 ter: tali
modifiche permettono, rispettivamente, di accelerare e semplificare la procedura di deroga (Qrm: art.199ter e 395,
paragrafo 5), e, al contempo, di designare come debitore d’imposta il destinatario dell’operazione in determinati
settori del mercato particolarmente esposti al rischio frode (Rcm: articolo 199 bis).
Lavoro e previdenza
Neo-aziende, sicurezza «anticipata»
Luigi Caiazza pag. 44
In caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro, sin dal primo giorno, oltre a effettuare la valutazione
dei rischi deve elaborare un’idonea documentazione che ne attesti l’adempimento. Con la legge comunitaria,
licenziata dal Parlamento, che modifica l’art.28, co.3-bis del DLgs 81/08, per le imprese vengono anticipati i
tempi della valutazione dei rischi e della relativa documentazione. La novità si inserisce su quanto già previsto
dal comma 3-bis il quale stabilisce che, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a
effettuare immediatamente la valutazione dei rischi (Vdr) elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla
data di inizio della propria attività.
2
Rassegna stampa del 30/10/14
Licenziamento discriminatorio con sanzioni civili
Giampiero Falasca pag. 43
Le Sezioni unite della Cassazione risolvono il contrasto giurisprudenziale sorto in merito all’obbligo di pagare le
sanzioni civili sui contributi arretrati dovuti dal datore di lavoro, nei casi di illegittimità del licenziamento. Secondo la sentenza 19665/14, applicando la disciplina vigente fino al 2012, le sanzioni civili per mancato pagamento
dei contributi previdenziali, a seguito di reintegra del lavoratore, sono dovute solo quando il licenziamento è
stato dichiarato nullo oppure inefficace. Invece, applicando la L. 92/12, bisogna distinguere caso per caso.
Il reintegro richiede il ritorno in reparto
Giuseppe Bulgarini d’Elci pag. 44
La Corte di Cassazione, con sentenza 23016 del 29 ottobre 2014, nel respingere il ricorso di una società avverso una cartella esattoriale, ha affermato il principio per cui il diritto alla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato non risulta soddisfatto nel caso in cui, benché sia avvenuta la ricollocazione nell’organico
aziendale e siano state pagate le retribuzioni, non sia intervenuto il ripristino effettivo dell’attività lavorativa con
reinserimento dei dirigenti sindacali licenziati nei reparti di produzione di provenienza.
Patrimoni
Perdono per l’autoriciclaggio
Antonio Iorio pag. 42
Escluso l’autoriciclaggio anche per i contribuenti che aderiranno alla sanatoria domestica. A prevederlo è l’ultima
versione del disegno di legge sul rientro dei capitali. In particolare, il testo dispone che alla sanatoria domestica
trovano applicazione alcune norme relative al rientro dei capitali e, tra queste, viene ora espressamente citato
il comma 3 (in passato non menzionato) dell’art.5 quinquies. In base a tale norma, limitatamente alle attività
oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall’art.648 ter 1 del Codice penale non sono punibili
se commesse in relazione ai delitti tributari (coperti dalla sanatoria) sino alla data del 30 settembre 2015.
La strada difficile della «trasparenza»
Antonio Iorio pag. 42
I reati tributari potranno costituire spesso i delitti fonte per la commissione dell’autoriciclaggio, così come emerge dall’ultima versione del disegno di legge. Il rischio concreto, in particolare, è che il contribuente che commette un reato tributario, senza volerlo e pressoché automaticamente, possa anche commettere, in alcune ipotesi,
l’autoriciclaggio. Esso riguarda chiunque abbia commesso o concorso a commettere il reato principale provvedendo successivamente con riferimento al denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di
tale delitto, all’impiego, alla sostituzione, al trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o
speculative. È necessario però che sia concretamente ostacolata l’identificazione della provenienza delittuosa di
queste somme. Peraltro, la Corte di Cassazione (sezione III penale, sentenza 43881/14) ha chiarito che integra il
reato di riciclaggio sia qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, sia il mero
trasferimento di denaro di provenienza illecita da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato
e acceso presso un differente istituto di credito. E ancora (sentenza 546/11), secondo i giudici di legittimità, il
riciclaggio è integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che,
stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell’avvenuto deposito il denaro viene automaticamente
sostituito: in sostanza, secondo la Corte di cassazione, non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata con la conseguenza che si
rinviene il reato di riciclaggio anche nella condotta di mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa
da un conto corrente a un altro di un diverso istituto bancario.
Societario
Il delisting non «apre» la società
Giovanni Negri pag. 47
Le società delistate non si considerano automaticamente società “aperte”, cioè emittenti con strumenti finanziari diffusi, ma lo divengono solo se ricorrono i requisiti generali previsti dal Regolamento emittenti, tra i quali vi
3
Rassegna stampa del 30/10/14
sono la presenza nel capitale di almeno 500 azionisti rappresentanti il 5% o più e la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata. Il principio è stato enunciato, affrontando il caso per la prima volta in assoluto, dall’ordinanza della Sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Milano, depositata lo scorso 1° ottobre,
nell’ambito di una controversia che vedeva opposti il consiglio di amministrazione di una società delistata da
molti anni (oggi in stato di scioglimento e liquidazione), che poteva redigere il bilancio in forma abbreviata e considerava la società “chiusa”, ritenendo applicabili le normali maggioranze assembleari previste dal Codice civile,
e il nuovo azionista di riferimento di tale società che sosteneva che la società delistata era comunque società
“aperta” per effetto della revoca della quotazione, e che in assemblea si applicavano dunque quorum ridotti.
Successioni
Successioni esenti per le fondazioni
Valentino Tamburro pag. 43
L’articolo 8 della legge europea 2013-bis, che accoglie i rilievi sollevati dalla Commissione europea nelle procedure d’infrazione n. 2012/2156 e n. 2012/2157, ha introdotto importanti modifiche al testo unico sulle successioni e donazioni. Le donazioni e successioni in favore di enti pubblici, fondazioni e associazioni (aventi finalità di
pubblica utilità) residenti negli Stati appartenenti all’Ue o all’accordo sullo Spazio economico europeo, saranno
esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni anche in assenza di un accordo di reciprocità tra lo Stato italiano e quello di residenza dei predetti organismi, essendo venuto meno il requisito di reciprocità previsto in
precedenza.
4
Rassegna stampa del 30/10/14
RASSEGNA STAMPA
del 30 ottobre 2014
Italia Oggi
Contenzioso tributario
Giudizio tributario Ok a nuove carte
Debora Alberici pag. 30
La Suprema cCorte fissa dei paletti all’utilizzabilità del questionario nell’ambito della procedura di accertamento
fiscale. Sono infatti utilizzabili in giudizio dal contribuente i documenti che non ha potuto esibire all’ufficio in
sede amministrativa perché non a sua disposizione. Ma non solo: l’Amministrazione finanziaria deve indicare il
termine entro il quale il cittadino è tenuto a rispondere ai chiarimenti. Sono questi, in sintesi, i principi affermati
dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22946 del 29 ottobre 2014, ha respinto il ricorso dell’Agenzia
delle Entrate.
Fiscalità internazionale
L’Ocse rafforza la voluntary
Tancredi Cerne pag. 27
L’Ocse lancia un assist alla voluntary disclosure italiana. I rappresentanti di 51 Paesi e giurisdizioni facenti parte
del Global forum dell’Ocse sulle questioni fiscali hanno siglato ieri a Berlino l’accordo che prevede la fine del
segreto bancario a partire dal 2017. Aumenta dunque, con lo scambio di informazioni fiscali, la probabilità di
essere individuati per chi ha capitali nascosti all’estero ponendo quindi l’alternativa offerta dall’autodenuncia
inserita nella procedura di collaborazione volontaria come ultimo treno per la tranquillità fiscale. Il nuovo standard per lo scambio di dati tra le giurisdizioni Ocse (51 su 123 partecipanti al Global Forum), già approvato da
parte dei ministri delle finanze del G20 in occasione della riunione di fine settembre a Crains, in Francia, prevede
la condivisione automatica su base annua delle informazioni riguardanti i conti correnti, i dividendi, gli interessi
ricevuti e i redditi derivanti dalla sottoscrizione di polizze assicurative da parte dei propri contribuenti, siano essi
privati cittadini, entità giuridiche, fondazioni o trust.
Lavoro e previdenza
Il bonus asilo nido raddoppia l’importo
Simona D’Alessio pag. 27 Raddoppia il bonus per l’asilo e la «babysitter» sia nell’importo (da 300 a 600 euro), sia per la platea, poiché
potranno usufruirne le mamme dipendenti del pubblico e del privato. Arriverà «a giorni» il decreto del ministero
del welfare con i nuovi criteri per usufruire della chance, contenuta nella riforma di Elsa Fornero (L. 92/12), in
base alla quale una madre lavoratrice, in alternativa al congedo parentale, può chiedere in via sperimentale, nel
triennio 2013-2015, di ricevere un voucher di importo mensile di 300 euro per un massimo di 6 mesi con cui
pagare la retta degli asili nido accreditati, oppure i servizi per l’assistenza del bambino.
Riscossione
Una mano sulla notifica
pag. 29
L’agente della riscossione italiano può prendere in carico richieste di notifica provenienti da stati membri dell’Unione europea e avrà sei mesi di tempo per adempiere al compito. È una delle previsioni contenute nel decreto
5
Rassegna stampa del 30/10/14
21 ottobre 2014 del Ministero dell’economia, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n.252, recante «Modalità
procedurali per l’affidamento all’agente della riscossione territorialmente competente dell’attività di notifica».
Coniugi smemorati la cartella è valida
Debora Alberici pag. 30
La cartella esattoriale è valida anche quando il coniuge non la consegna al contribuente. È sufficiente che la notifica sia avvenuta nell’indirizzo di residenza. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 22928
del 29 ottobre 2014, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Stabilità
Reverse charge nelle pulizie
Franco Ricca pag. 30
Servizi di pulizia degli edifici B2B senza rivalsa dell’Iva: dall’anno prossimo le imprese non potranno addebitare
l’imposta a nessun committente che sia un operatore economico, in quanto il tributo dovrà essere assolto dal
destinatario con il meccanismo dell’inversione contabile. Questa una delle misure contenute nel DDL stabilità
2015 nell’ambito delle disposizioni che prevedono di estendere il cosiddetto «reverse charge», dalle quali si attende un recupero di evasione stimato in complessivi 900 milioni. Nel caso specifico, la novità comporterà però
complicazioni per i committenti che svolgono attività esenti (assicurazioni, banche, finanziarie, medici ecc.), i
quali saranno tenuti a maggiori adempimenti, tra i quali la presentazione della dichiarazione annuale Iva.
6
Rassegna stampa del 30/10/14
L’INFORMAZIONE
QUOTIDIANA DA
PROFESSIONISTA A
PROFESSIONISTA
NEWS
Direttori:
SERGIO PELLEGRINO e GIOVANNI VALCARENGHI
30 OTTOBRE 2014
Adempimenti
Veicoli aziendali in comodato fuori dall’obbligo di comunicazione di Luca Caramaschi
Bilancio
I lavori in corso su ordinazione e il nuovo principio contabile 23 di Luca Mambrin
Business english
Agent, Agency: come tradurre ‘contratto di agenzia’ in inglese? di Stefano Maffei e Maura Alessandri
Dichiarazioni
In successione il valore contabile della partecipazione di Luigi Scappini
Imposte sul reddito
Contratto preliminare di compravendita di fabbricati - II parte di Cristoforo Florio
Iva
Sul pro-rata nelle vendite con dilazione di pagamento di Davide David
7
Rassegna stampa del 30/10/14