DOMANDA Con riferimento al bando di gara per i lavori in oggetto, si chiede chiarimento in merito alla dimostrazione del requisito della capacità tecnico professionale : “Dimostrazione di aver eseguito negli ultimi 5 anni lavori analoghi ……………….” Nella spiegazione di servizi analoghi, evidenziate che si deve intendere indagini geologiche e/ geotecniche e/o idrogeologiche e/o analisi di acque, terreni/sedimenti di siti inquinati. La dimostrazione di aver eseguito un lavoro di importo pari o superiore a quello previsto dal bando di gara per sole indagini geologiche e geotecniche è sufficiente a dimostrare il requisito? Il possesso del requisito per la sola esecuzione di indagini geologiche/geotecniche preclude il fatto di poter partecipare come impresa singola e di poter subappaltare le analisi di laboratorio? RISPOSTA Come indicato nel Disciplinare di gara, “Per servizi analoghi devono intendersi servizi di indagini geologiche e/o geotecniche e/o idrogeologiche e/o analisi di acque/terreni/sedimenti di siti potenzialmente inquinati, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 152/2006.” Sono pertanto considerati analoghi i servizi anche di sole indagini, purché riferite a siti inquinati e eseguite secondo le modalità di cui al citato D. Lgs. Il subappalto non è consentito come indicato nel Capitolato di appalto Art. 14. ====================================================================== DOMANDA In merito alla gara in oggetto Vi formuliamo il seguente quesito: Premesso che sull'importo a base d'asta di € 182.222,50 le analisi di laboratorio da computo metrico hanno una rilevanza pari al 52,27 % per € 95.256,00, in caso di possesso dei requisiti sia della ditta che eseguirà eventualmente i lavori, sia del laboratorio e considerato che, dopo aver formulato il ribasso, la percentuale di partecipazione si potrebbe invertire, quale soggetto deve essere designato come capogruppo? RISPOSTA In merito al Vs. quesito si precisa quanto segue: requisiti di ammissibilità alla gara sono specificati all’art. 4 del Disciplinare di Gara I criteri di aggiudicazione sono stabiliti nel Bando di Gara alla SEZIONE IV – PROCEDURE art. 2 nonché dal Disciplinare di Gara all’Art. 6 nella parte descrittiva “BUSTA B” ====================================================================== DOMANDA In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si chiede di sapere se l'incarico analogo eseguito nell'ultimo quinquennio, di importo pari almeno a quello a base di gara, possa essere costituito dalla somma delle fatture emesse alla medesima committenza, nell'ambito di un contratto quadro per il monitoraggio e la caratterizzazione del sedime di uno stesso sito di discarica RSU. Si chiede inoltre il motivo per cui il suddetto requisito, qualora si intenda partecipare in ATI, debba essere comunque garantito per intero dal capogruppo come richiesto alla lettera d) del paragrafo "capacità tecnica e professionale", se al medesimo punto del disciplinare stesso, si precisa, a nostro parere correttamente, che il requisito debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Semmai, in tale accezione, la capogruppo dovrebbe garantire la percentuale preponderante del requisito e almeno il 40% dello stesso, mentre tutte le mandanti la parte restante, con ognuna che deve garantire il possesso di almeno il 10% del requisito. RISPOSTA L'incarico analogo eseguito nell'ultimo quinquennio, di importo pari almeno a quello a base di gara, può essere costituito dalla somma delle fatture emesse alla medesima committenza, nell'ambito di un contratto quadro avente oggetto analogo a quello della presente gara. In caso di partecipazione in ATI il requisito di cui alla lettera d) del paragrafo "capacità tecnica e professionale" del disciplinare (...la capogruppo deve, comunque, avere svolto almeno un incarico non inferiore all'importo posto a base di gara nell'arco temporale suddetto) che costituisce lex specialis della gara d’appalto, dovrà essere garantito per intero dal capogruppo. ====================================================================== DOMANDA Vorremmo configurarci in RTI costituenda tra ns. società di servizi che cura le indagini in campo (mandataria) ed un Laboratorio Chimico per le analisi (mandante). Il ns. ufficio commerciale, però, ha riscontrato che la percentuale di lavorazioni afferenti al laboratorio chimico sono superiori rispetto alle indagini geologiche\geotecniche\etc richieste. Si chiede, pertanto, se fosse ammessa ugualmente una partecipazione in cui la società, che si occupa delle indagini, faccia da capogruppo e il laboratorio chimico faccia da mandante (pur avendo una percentuale maggiore di lavorazioni da realizzare) oppure se diversamente la capogruppo deve essere necessariamente il laboratorio chimico o comunque chi si propone di realizzare una percentuale maggiore di attività nella ripartizione delle stesse (fermo restando il possesso da parte della Mandataria del requisito d) di capacità tecnica in merito al possesso di almeno un servizio analogo di pari importo di gara) RISPOSTA Ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di R.T.I., il mandatario dovrà eseguire le prestazioni principali anche in termini economici previste dal capitolato. Nella fattispecie il mandatario dovrà essere colui che eseguirà le attività afferenti le analisi di laboratorio sulle matrici, suolo, sottosuolo e acque sotterranee. ====================================================================== DOMANDA Nel capitolato e nel disciplinare dite che è necessario che il laboratorio sia accreditato iso 17025 o certificato iso 9001. Quindi è indispensabile essere accreditati Iso 17025 o no? Nel caso in cui fosse obbligatorio l'accreditamento, per quali prove? Tutte quelle oggetto di gara? O soltanto una % (es. 70%)? RISPOSTA L’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 è alternativo alla certificazione UNI EN ISO 9001:2008; il laboratorio per partecipare può essere certificato UNI EN ISO 9001:2008 oppure accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Non essendo obbligatorio l’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, ne consegue che non necessariamente tutte le prove dovranno essere accreditate. Si precisa che comunque sia le metodiche e le procedure operative di analisi saranno essere effettuate in contraddittorio con ARPA Lombardia. DOMANDA 1) Deve essere pagata la tassa perl AVCP? 2) Cosa intendete per lista di lavorazione da Cosa si intende per lista di lavorazione da allegare alla busta B : offerta economica; basta allegare le voci del computo metrico estimativo? RISPOSTA 1) CIG (pari a Euro 20,00) deve essere pagato all'AVCP, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2005, n. 266, per l'anno 2012; Il Bando di Gara prevede alla Sez IV – PROCEDURE – Criteri di aggiudicazione, “Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n° 163/2006 e art. 119 del D.P.R. 207/2010 determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari”. La “Lista delle lavorazioni” è il documento cartaceo sul quale, come indicato nel disciplinare di gara all’art.6 voce BUSTA B, deve “…. contenere il prezzo complessivo in euro con conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo, posto a base di gara….” Tale documento cartaceo dovrà essere ritirato presso la Stazione Appaltante al momento del sopralluogo obbligatorio. DOMANDA Cosa si intende come allegato 1 (Capitolato Tecnico), dotazione minima del laboratorio di analisi, in quanto non vi è indicato niente? RISPOSTA L’allegato 1 è il documento, pubblicato sul sito web dell’ente, denominato Allegato alla “RELAZIONE TECNICA Vol. 1 di 3” nel quale è descritta la dotazione minima del laboratorio di analisi. DOMANDA Nella tabella di cap. 2 a pag. 4 del capitolato tecnico, si riassume una quantità definita di piezometri da installare di: N. 19 per i nuovi piezometri superficiali; N. 1 per il nuovo piezometro profondo. Da paragrafo 4.2 a pag. 8 e 9 dello stesso elaborato, non viene precisata la distinzione tra le profondità, tranne per i soli sondaggi a carotaggio, che pare debbano raggiungere la frangia capillare della falda superficiale ad una profondità indicativa compresa tra i 2,5 e i 3,5m. Infine nel computo metrico alla voce 3.6, i ml di piezometri da realizzare sono 169. Pertanto, quanti sono i ml da raggiungere per un piezometro superficiale e quanti per un piezometro profondo? RISPOSTA Nel computo sono stati indicati 169 m in totale, considerando mediamente i 19 piezometri in falda sospesa a 8 m e il piezometro profondo a 17 m di profondità. Si deve tenere conto che la profondità di ogni piezometro superficiale andrà valutata di volta in volta (sentita la D.L.), in quanto non deve essere assolutamente attraversato il setto impermeabile di separazione tra la falda sospesa e la prima falda, che presenta un andamento estremamente variabile, come precisato al punto 2.4.6 della relazione tecnica. DOMANDA All'art. 4 (del bando) sono elencati i requisiti di ammissibilità che i soggetti interessati devono avere per poter partecipare al bando stesso. Più specificamente, nell'ambito della capacità tecnica e professionale è previsto che occorrerà indicare il laboratorio utilizzato per effettuare le analisi richieste. A tal proposito, mi domando se il soggetto che sia intenzionato a partecipare al bando possa non solo, indicare il laboratorio che compierà le analisi (così come prescritto dal bando) ma anche, subappaltare al laboratorio scelto la stessa attività di analisi. In buona sostanza, mi domando quale debba essere il rapporto contrattuale che può e deve intercorrere tra la società che intende partecipare al bando ed il laboratorio di analisi che deve essere indicato. RISPOSTA Il subappalto non è consentito come indicato nel Capitolato di appalto Art. 14. E’ ammessa, per come disciplinata dagli atti di gara, la partecipazione in ATI DOMANDA 1. Trattandosi di area sottoposta a bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, è prevista la bonifica bellica dell’area ed una valutazione dei rischi per gli operatori per ordigni inesplosi (compresi quelli chimici) ? 2. Idem per quanto riguarda la sicurezza degli operatori per sostanze chimiche nocive eventualmente presenti dovute all’attività della ex-Saronio ? 3. Nel vs piano di caratterizzazione è prevista l’eventuale utilizzo di perforazioni a percussione: è possibile utilizzare un campionatore a percussione con diametro 40 mm ? RISPOSTA Ordigni: I piezometri sono previsti in aree private ricostruite, sulle quali cioè sono già stati eseguiti lavori di scavo, riporto, ecc. Le trincee saranno eseguite a valle dell’indagine e.m. prevista che evidenzierà eventuali anomalie. Rischio chimico: Si rimanda a quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che, si ricorda, costituisce elemento contrattuale. Perforazione: La perforazione deve essere eseguita esclusivamente a carotaggio continuo a secco con carotiere Dia 101 mm e rivestimento provvisorio del foro con tubi in acciaio Dia 127 mm utilizzando una sonda a rotazione. Per il campionamento può essere utilizzata la rotopercussione se la sonda stessa ne è dotata (sempre operando con carotiere Dia 101 mm). DOMANDA relativamente alla capacità tecnica professionale (pag. 4 allegato A – disciplinare di gara): 1. cosa si intende per “….nel caso di persona giuridica, una delle suddette professionalità dovrà comunque risultare interna all’organizzazione (comunque disponibile mediante strumento giuridico)”? 2. punto d) “… di cui almeno uno di importo non inferiore all’importo a base di gara”. L’importo si intende al netto degli oneri per la sicurezza? RISPOSTA Il requisito fa riferimento a un titolo riferito a persona fisica (geologo, ingegnere, chimico, …). In caso di società, RTI, ecc., tale titolo deve essere posseduto da un soggetto che fa parte della organizzazione (socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore stabile) L’importo a base di gara si intende al lordo dei costi della sicurezza ed è quindi pari a € 182.222,50. DOMANDA Necessitiamo chiarimenti riguardo il punto 4.6 contenuto nel CAPITOLATO TECNICO indagini in situ dove si dice che "La D.L. comunicherà all'impresa il nominativo e gli estremi del laboratorio che eseguirà le analisi ........", ma sia nell'elenco prezzi che nella lista delle lavorazioni ritirata questa mattina , la parte di laboratorio risulta a carico dell'impresa. RISPOSTA Trattasi di una indicazione operativa di procedura in capo al D.L. con la quale saranno indicati, in dettaglio, durante le operazioni, i nominativi dei soggetti addetti alla movimentazione dei campioni. Si conferma quindi che la parte di laboratorio risulta a carico dell'Impresa. DOMANDA Con riferimento agli incarichi analoghi a quello di gara, per ultimi 5 anni si intende 2010-2014 quindi anche anno in corso? I lavori devono essere conclusi o possono essere ancora in corso? RISPOSTA Per gli ultimi 5 anni si intendono i 5 precedenti all’anno di pubblicazione della gara, cioè dal 2009 al 2013. Per i lavori non conclusi bisogna considerare l’attività svolta entro il 2013. DOMANDA Siamo una società che opera nel campo della geologia e più precisamente si occupa di caratterizzazioni, indagini e bonifiche ambientali con SOA OG 12 e OS 20 B. Al fine di poter partecipare alla gara in oggetto, essendo da voi specificato nelle risposte ai quesiti che la Mandataria deve essere il laboratorio e visto il peso economico delle analisi, abbiamo costituito un ATI con il laboratorio che sarà la Capogruppo. Per quanto riguarda gli incarichi analoghi, il laboratorio ha commesse importanti di sistema trattamento acque che non comprendono solo le analisi ma tutta una serie di servizi complementari (progetti, consulenze, analisi e collaudo): da tali contratti deve essere depurata solo l’attività analitica in senso stretto? Se la risposta è si e quindi non si raggiunga con le sole analisi l’importo richiesto, possiamo noi come mandante dare il requisito “dell’incarico di importo non inferiore a quello posto a base di gara”? Eventualmente con l’avvalimento? RISPOSTA Per servizi analoghi devono intendersi servizi di indagini geologiche e/o geotecniche e/o idrogeologiche e/o analisi di acque/terreni/sedimenti di siti potenzialmente inquinati, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 152/2006.” Il bando riporta le categorie di servizi e precisamente: 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati 71350000-6 Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria 71351000-3 Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica 71351100-4 Servizi di preparazione e analisi di prove di carotaggio E’ consentito l’avvalimento nelle forme previste dal disciplinare di gara. DOMANDA Spett.le Ente la presente per richiedere un chiarimento in relazione al bando citato in oggetto. La voce di prezzo 7.0 "Smaltimento rifiuti", prevede di quotare le attività si smaltimento rifiuti liquidi e solidi. Con quale forma contrattuale deve essere regolamentato il servizio offerto dalla società intermediaria che gestirà il trasporto e conferimento dei rifiuti in considerazione del fatto che all'art. 14 non si consente il subappalto? Dovrà essere inserita nell'ATI assieme al laboratorio e alla società di indagini geotecniche? O potrà essere gestita a chiamata (al di fuori dell'ati) a conclusione dei lavori? RISPOSTA Trova applicazione il disposto dell'art. 118 comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in quanto l'importo relativo alla voce 7.0 "Smaltimentio rifiuti", del Computo metrico estimativo (Volume 3 di 3 del Piano di Caratterizzazione) risulta inferiore al 2% dell'importo a base d'asta. DOMANDA La fidejussione, avendo i componenti dell'ATI, la certificazione ISO 9000, e' possibile farla del 50% della richiesta? RISPOSTA Per il beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria, è necessario che tutti i soggetti concorrenti della costituenda ATI producano, unitamente all’offerta ed alla cauzione, la prova di essere in possesso della certificazione di qualità. Nel caso di ATI costituende, la garanzia deve essere intestata a tutte le associate, le quali sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara; è fatto obbligo la sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte di tutti i soggetti interessati alla costituenda ATI. DOMANDA Scrivo per chiedervi a quanto ammonta il contributo all’ AVCP, se è indicato nel bando e dove è indicato, infine se l’attestazione va inserita nella busta A o B. RISPOSTA Per il contributo dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici si rimanda a quanto previsto dall'articolo 1 della deliberazione del 21 dicembre 2011 della stessa Autorità, (articolo 2 della medesima deliberazione). L'attestazione di avvenuto pagamento del contributo AVCP, deve essere inserito nella busta "A Documentazione amministrativa". DOMANDA In riferimento al bando di gara per la caratterizzazione del sito "ex chimica Saronio", si richiede se, come requisito di ammissibilità, sia necessaria l'attestazione SOA. RISPOSTA Il bando di gara è relativo all’affidamento di servizi e i requisiti di ammissibilità sono quelli indicati all’art. 4 del disciplinare di gara. L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori. DOMANDA Nella dotazione minima degli strumenti richiesti al laboratorio analisi vengono riportate attrezzature per prelievi ed analisi su matrice fumi ed emissioni in atmosfera. Chiediamo conferma in quanto tali matrici non fanno parte delle attività previste dal capitolato di gara. RISPOSTA Tali attrezzature vengono richieste in quanto potrebbero rendersi necessarie analisi extra capitolato, finalizzate al monitoraggio dell’aria nelle aree d’indagine, in caso di ritrovamenti di sostanze volatili utilizzate dalla ex Chimica Saronio (Ammine aromatiche, nitro e cloro benzeni …) in proporzioni tali da poter costituire un rischio sia per i lavoratori sia per i residenti. DOMANDA Parteciperemo alla gara costituendo, in caso di aggiudicazione, un ATI. Il modulo 2 deve essere compilato da tutte le società che costituiranno l'ATI ma non capisco quale campo devo compilare: quello relativo all'impresa individuale. RISPOSTA Come indicato in calce al modello 3 “(*)In caso di Consorzi/ATI, la dichiarazione di cui all’Allegato 3 deve essere resa anche dai singoli consorziati o componenti del raggruppamento. ...” La dichiarazione di cui all’allegato 2 può essere resa separatamente. DOMANDA 1) In caso di costituendo RTI, si chiede di sapere se i modelli di seguito elencati possano essere compilati da ciascun componente dell’RTI, ma singolarmente e non congiuntamente, in quanto si tratta di dichiarazioni relative a requisiti personali e specifici ad ogni singola società: - Modello 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine ai requisiti di idoneità generale ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; - Modello 3 Capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale; 2) Con riferimento alla lettera b) capacità tecnica e professionale a pag. 4 del disciplinare di gara ove bisogna indicare il laboratorio che verrà utilizzato per le analisi chimiche, Vi segnaliamo che il punto in questione non è presente all'interno del Modello 3, pertanto si chiede di sapere se bisogna predisporre una dichiarazione aggiuntiva. RISPOSTA Come indicato in calce al modello 3 “(*)In caso di Consorzi/ATI, la dichiarazione di cui all’Allegato 3 deve essere resa anche dai singoli consorziati o componenti del raggruppamento. ..” La dichiarazione di cui all’allegato 2 può essere resa separatamente. Il laboratorio non dovrà essere indicato in quanto il subappalto non è consentito come indicato nel Capitolato di appalto Art. 14. E’ ammessa, per come disciplinata dagli atti di gara, la partecipazione in ATI. DOMANDA In riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, si chiede quanto segue: CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE (Cfr. pag. 4 dell’Allegato A – Disciplinare di Gara, Punto D), la dimostrazione del requisito di almeno N°1 incarico analogo dell’ importo non inferiore a quello oggetto di gara, può essere dimostrato mediante un unico CONTRATTO APERTO a valenza pluriennale, basato su più ordini il cui importo complessivo sia maggiore o uguale a quello a base di gara. RISPOSTA L'incarico analogo eseguito nell'ultimo quinquennio, di importo pari almeno a quello a base di gara, può essere costituito dalla somma delle fatture emesse alla medesima committenza, nell'ambito di un contratto quadro, ovvero contratto aperto, avente oggetto analogo a quello della presente gara. In caso di partecipazione in ATI il requisito di cui alla lettera d) del paragrafo "capacità tecnica e professionale" del disciplinare (...la capogruppo deve, comunque, avere svolto almeno un incarico non inferiore all'importo posto a base di gara nell'arco temporale suddetto) che costituisce lex specialis della gara d’appalto, dovrà essere garantito per intero dal capogruppo. DOMANDA Nel compilare il Modello 3, partecipando in qualità di impresa mandante, le voci evidenziate in giallo nel file allegato, vanno cassate? oppure va sostituita con "impresa mandante"? RISPOSTA la dichiarazione 3 riporta comunque i del Raggruppamento e i dati equivalenti di chi compila il modello. dati di fatturato globale e specifico di Mandataria o Mandanti a seconda DOMANDA Siamo a chiedere chiarimenti circa la compilazione del Modello 3: il modello cita in calce (*)In caso di Consorzi/ATI, la dichiarazione di cui all’Allegato 3 deve essere resa anche dai singoli consorziati o componenti del raggruppamento. (in caso di mandanti di RTI o consorzi ordinari, cancellare le parti eventualmente non rilevanti). Questo significa che deve essere prodotto un modello per l’ATI da firmare congiuntamente, oltre ad un modello relativo alla capogruppo e un modello relativo alla mandante (tot. 3 dichiarazioni)? Sempre relativamente al modello 3 (parte sotto riportata) nel caso di compilazione da parte della soc. mandante, deve essere eliminata la parte relativa al raggruppamento? (in caso di raggruppamento) - che il fatturato globale relativo ai servizi oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari dal Raggruppamento è pari a ………………….. euro al netto di I.V.A. e che il fatturato globale relativo ai servizi oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari della Capogruppo Mandataria è pari a……………………euro al netto di I.V.A. ; Nelle dichiarazioni si richiede di indicare i dati relativi alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana……., n. ……… RISPOSTA Come indicato in calce al modello 3 “(*)In caso di Consorzi/ATI, la dichiarazione di cui all’Allegato 3 deve essere resa anche dai singoli consorziati o componenti del raggruppamento. ..” (vedasi altri quesiti presenti nelle F.A.Q.). La Gazzetta Ufficiale è la n. 40 del 07/04/2014 V serie speciale. DOMANDA 1) Nella documentazione di gara, sia in quella scaricabile dal sito, sia in quella ricevuta al momento del sopralluogo, non è presente All. 1 - Documentazione minima di laboratorio analisi. Si richiede di ricevere tale allegato. 2) Si richiede se è possibile che il laboratorio faccia da capogruppo al RTI. RISPOSTA 1) il documento da Voi richiesto è presente fra la documentazione pubblicata sul sito ed è denomimato "Allegati"; 2) il bando prevede che il laboratorio possa essere Capogruppo in ATI. DOMANDA con la presente siamo a comunicare di essere impossibilitati a: generare il PASSOE poiché sul portale on line dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - nella sezione Generazione PASSoe, pur inserendo il CIG di gara da voi pubblicato, compare la dicitura di seguito indicata, impedendo di proseguire con la generazione del PASSoe: è obbligatorio Selezionare almeno 1 Lotto a cui partecipare RISPOSTA L'impossibilità deriva dal fatto che l'obbligatorietà, da parte degli Enti appaltanti, dell'utilizzo del sistema digitale AVCPASS entrerà in vigore il 1° luglio 2014. DOMANDA Analisi chimiche: 1) è sufficiente l’indicazione del laboratorio chimico? 2) Si possono subappaltare? 3) È indispensabile fare l’ATI? RISPOSTA Come già precisato, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di R.T.I., il mandatario dovrà eseguire le prestazioni principali anche in termini economici previste dal capitolato. Nella fattispecie il mandatario dovrà essere colui che eseguirà le attività afferenti le analisi di laboratorio sulle matrici, suolo, sottosuolo e acque sotterranee. Il subappalto non è consentito come indicato nel Capitolato di appalto Art. 14. E’ ammessa, per come disciplinata dagli atti di gara, la partecipazione in ATI. DOMANDA Si richiede se come lavoro con importo non inferiore a quello a base di gara possa essere considerato valido quello sotto descritto: Descrizione: "Gestione di una discarica per rifiuti pericolosi ai sensi del D.Lgs 152/2006 e autorizzazione provinciale e integrata ambientale (analisi di laboratorio su campioni di rifiuti, su campioni di terreni, acque piezometriche, et altro ...)" - Periodo di riferimento: 2012-2013 - Importi fatturati: 418.120,00€. RISPOSTA Da contratti di questo tipo deve essere depurata la sola attività inerente il bando, al netto cioè delle attività di progettazione e consulenza. DOMANDA 1) Fino a quale profondità si debbono spingere i piezometri superficiali ?Fino a quale profondità si deve spingere il piezometro profondo ? 2) Lo spurgo dei piezometri prima del campionamento viene richiesto "con pompa da tre pollici" dove il DN dello stesso tubo piezometrico risulta essere proprio da tre pollici, con evidenti difficoltà d'uso; è quindi sufficiente una pompa con diametro inferiore? 3) Per il campionamento vero e proprio si può procedere con la tecnica del "low – flow" ? 4) I requisiti richiesti per il laboratorio sono l'accreditamento al SINAL (cosa non più attuale in quanto non più operante perché assorbito da ACCREDIA) o il possesso della certificazione ISO 9001 : risultano corrette queste richieste? Se un laboratorio non risulta certificato ACCREDIA (ex SINAL) può partecipare se ha anche solo la Certificazione di Qualità Aziendale ISO 9001 ? 5) Tra la dotazione minima da possedere da parte del laboratorio d'analisi rientrano attrezzature e strumenti per le analisi di matrici aeriformi : per quale motivo?Sono previste analisi appunto su tali matrici? RISPOSTA 1) Come già chiarito, nel computo sono stati indicati 169 m totali di perforazione, considerando mediamente 19 piezometri in falda sospesa (prof. 8 m p.c.) e n.1 piezometro profondo a 17 m di profondità. Si deve tenere conto che la profondità di ogni piezometro superficiale andrà valutata di volta in volta (sentita la D.L.), in quanto non deve essere assolutamente attraversato il 2) 3) 4) 5) setto impermeabile di separazione tra la falda sospesa e la prima falda, che presenta un andamento estremamente variabile, come precisato al punto 2.4.6 della relazione tecnica. La pompa ritenuta più idonea al campionamento è quella da 3” che normalmente entra agevolmente nei tubi piezometrici da 3”. Sono ammesse pompe di diametro inferiore, purchè abbiano portate e prevalenze idonee a garantire un adeguato spurgo dei piezometri (vedi risposta seguente). La tecnica low-flow non è consentita in quanto non dà sufficienti garanzie di un adeguato spurgo dei piezometri. Si consideri che, oltre al campionamento dei piezometri di nuova realizzazione, per i quali è previsto lo spurgo iniziale tramite air-lifting, vi sono da campionare anche i piezometri esistenti, alcuni dei quali risultano inutilizzati da diversi mesi. L’accreditamento ACCREDIA è alternativo alla certificazione UNI EN ISO9001:2008; il laboratorio per partecipare può essere certificato UNI EN ISO 9001:2008 oppure essere accreditato presso ACCREDIA. Non essendo obbligatorio l’accreditamento, ne consegue che non necessariamente tutte le prove dovranno essere accreditate. Si precisa che comunque sia le metodiche e le procedure operative di analisi saranno effettuate in contraddittorio con ARPA Lombardia. Tali attrezzature vengono richieste in quanto potrebbero rendersi necessarie analisi extracapitolato, finalizzate al monitoraggio dell’aria nelle aree d’indagine, in caso di ritrovamenti di sostanze volatili utilizzate dalla ex Chimica Saronio (Ammine aromatiche, nitro e cloro benzeni …)in proporzioni tali da poter costituire un rischio sia per i lavoratori sia per i residenti. DOMANDA In riferimento al bando di gara in oggetto, dal momento che la ns. società parteciperà in ATI con un'altra impresa (raggruppamento da costituire) vorrei capire come compilare la dichiarazione all. 3 : per quanto riguarda i fatturati e le referenze ognuna delle due società può rilasciare la propria dichiarazione con indicazione di propri fatturati e servizi analoghi, o entrambe le società devono rendere la stessa riportando la somma del fatturato di ambedue e dettaglio dei servizi resi dall'una e dall'altra? RISPOSTA Come indicato in calce al modello 3 “(*)In caso di Consorzi/ATI, la dichiarazione di cui all’Allegato 3 deve essere resa anche dai singoli consorziati o componenti del raggruppamento. DOMANDA Scrivo per conto di una ditta di perforazioni che vuole partecipare alla gara. La ditta parteciperebbe in raggruppamento con un laboratorio e risulta avere il 50% del fatturato richiesto dell'ultimo triennio e il servizio di punta pari all'importo a base di gara. per quanto concerne il requisito di laureato (o geologo, o chimico, o ingegnere), come chiesto al paragrafo sulla capacità tecnica e professionale del bando, nel caso di ditta facente capogruppo tale figura deve essere collaboratore della ditta? Nel caso la ditta debba dimostrare la presenza di un tecnico con una delle lauree indicate nel bando, tale tecnico può anche firmare le relazioni specialistiche richieste per il suo profilo professionale (es. geologo per le indagini geologiche previste). Oppure deve partecipare contemporaneamente sia in raggruppamento che come tecnico collaboratore della ditta. Oppure Il tecnico deve partecipare come singolo avvalendosi dei requisiti posseduti dalla ditta di perforazioni? RISPOSTA In caso di società, RTI, ecc., il titolo di geologo, ingegnere, ecc., deve essere posseduto da un soggetto che fa parte della organizzazione (socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore stabile). in caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento. DOMANDA Di seguito riporto osservazioni/dubbi in merito al punto 7 : 'Rilievo topografico' 1) I piezometri da rilevare sono solo quelli nuovi (19+1) nelle aree A3-A4-A5 o anche quelli indicati come già esistenti (22+14)? 2) Chiarire cosa si intende per 'elementi significativi dal punto di vista ambientale, riconducibili alle attività ex Saronio (es. condotte, rifiuti sepolti, etc.)' ed eventualmente capire se già sono materializzati o meno e su quali aree. 3) La precisione richiesta in quota non è compatibile con la modalità satellitare sia per la posizione dei punti da rilevare (vicino agli edifici) sia per le capacità degli strumenti attuali come da datasheet seguente: “Leica GPS1200 Series” mod. RX1250Xc Ricevitore geodetico GNSS 72 canali doppia frequenza RTK GPS/GLONAS/L2C precisione orizzontale 10 mm + 1 ppm in cinematica ; 5 mm + 0,5 ppm in statica verticale 20 mm + 1 ppm in cinematica ; 10 mm + 0,5 ppm in statica Affidabilità 99,99% per linee base fino a 30 km occorre quindi livellare tutto con stazione totale. RISPOSTA 1) I piezometri esistenti risultano già inquadrati nella rete provinciale e, pertanto, saranno da rilevare unicamente quelli di nuova realizzazione. 2) Per “elementi significativi” si intendono quelle strutture sepolte che saranno individuate durante le indagini e che possono attualmente costituire un potenziale centro di pericolo, in quanto contenenti residui delle lavorazioni della ex chimica (vasche interrate, cunicoli, canali riempiti, accumuli di rifiuti interrati). I principali collettori sono stati ubicati nelle tavole del Piano di Caratterizzazione, sulla base della cartografia allegata alla DGR 022652 del 19.12.2003, che li ha perimetrati. La verifica di tali strutture (in termini di consistenza ed effettiva ubicazione), mediante le apposite indagini specificate nel PdC, costituisce uno degli scopi principali del PdC stesso. 3) La precisione indicata viene richiesta al fine di poter ricostruire in maniera accurata la morfologia della superficie freatica. Si ritiene che per ottenere tale precisione, il rilievo, qualora eseguito con strumentazione GPS, debba essere comunque integrato con una livellazione tradizionale per le quote. DOMANDA in riferimento alla gara per le indagini di caratterizzazione dell'ex chimica Saronio, si richiede se la cauzione provvisoria che deve essere presentata in fase di offerta può essere firmata con firma digitale. RISPOSTA La cauzione provvisoria deve essere presentata nelle forme e secondo le modalità dell’art. 11 del Disciplinare di Gara. DOMANDA Al punto A2 dell’art. 6 del disciplinare di gara viene richiesto di redigere un piano di lavoro che descriva le indagini in sito e laboratorio. Premesso che la lista delle lavorazioni è precisamente individuata per prove/analisi e quantità, si può intendere di presentare un crono programma degli interventi e delle analisi? Al punto A1 e nel modello di dichiarazione n. 2 si fa riferimento ai “requisiti minimi di ammissibilità di cui all’art. 2”. I requisiti, salvo errore, sono elencati all’articolo 4 del disciplinare di gara. Può confermare? RISPOSTA Può essere presentato un crono programma degli interventi e delle analisi. I requisiti sono quelli elencati all’art. 4 del Disciplinare di Gara. DOMANDA In merito alla gara in oggetto, chiedo se il ribasso % va calcolato sull'importo da noi offerto ottenuto dalla lista lavorazioni rispetto i 175.126,00 euro (182.222.50 a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza).Oppure se all'importo da noi offerto dobbiamo sommare i 7096,50 euro e pertanto calcolare di conseguenza il ribasso sull'importo complessivo a base di gara. Inoltre, sul modello 4 - offerta economica, dobbiamo indicare i costi della sicurezza: qui mi conferma che dobbiamo inserire il valore reale degli stessi scaturiti dagli importi da noi proposti? RISPOSTA Il ribasso è da calcolarsi sulla somma di tutti i prezzi offerti riferiti alle voci presenti nella “Lista delle Lavorazioni”. I costi della sicurezza da dichiarare sono inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’Impresa inclusi nei prezzi offerti. DOMANDA In relazione all’Allegato 3 “Dotazione minima del Laboratorio” sono a porre il seguente quesito. Prendendo visione della lista di dotazione minima di attrezzatura tecnica, sono a correlare tale elenco ai parametri richiesti dal Capitolato. Come indicato nel Capitolato tecnico del laboratorio, è affidato al Laboratorio aggiudicatario il compito di concordare le metodiche analitiche da utilizzare per i parametri di cui al cap. 5 con ARPA Milano. Appare ovvio che esse dovranno essere idonee alla ISO UNI EN 17025, rispettandone i principi. Quindi non ritengo vi siano motivazioni oggettive che impongano l’utilizzo di strumentazioni specifiche in alternativa ad altre con prestazioni comparabili o migliori. Aggiungo inoltre che ampia giurisprudenza indica che l'Ente appaltante deve utilizzare il Capitolato per indicare chiaramente quali sono i suoi bisogni ed esigenze e non quali sono le soluzioni e le risposte a questi, lasciando alle ditte concorrenti la possibilità di fare le loro proposte, riservandosi la possibilità di analizzarle in fase di valutazione tecnica. Chiedo pertanto se sia obbligatorio possedere specificatamente le apparecchiature di cui all’allegato 3. RISPOSTA Sono ammesse strumentazioni con prestazioni comparabili o migliori rispetto a quelle indicate nella dotazione minima, tenendo presente che l’obiettivo è quello di fornire un servizio adeguato a quanto richiesto nel bando e con le metodiche che saranno concordate con ARPA. DOMANDA Nell'Allegato 3 alla Relazione Tecnica - Dotazione minima Strumenti del Laboratorio di Analisi e' riportata anche strumentazione per analisi atmosferiche (Analizzatore portatile di fumi, Campionatori per prelievi di emissioni in atmosfera in isocinetismo, Sonde per misure in camino, Campionatore per la rilevazione dei parametri microbiologici in ambiente aereo). Dato che l'oggetto della gara riguarda 'LA CARATTERIZZAZIONE DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE NELLE AREE FACENTI PARTE DEL SITO INQUINATO DI INTERESSE REGIONALE DENOMINATO “EX CHIMICA SARONIO” NEI COMUNI DI MELEGNANO E CERRO AL LAMBRO DI CUI ALLA PERIMETRAZIONE APPROVATA CON DECRETO D.G.R. N° 22652/2003', si chiede di confermare nell'elenco della strumentazione minima le voci effettivamente richieste. RISPOSTA Tali attrezzature vengono richieste in quanto potrebbero rendersi necessarie analisi extra capitolato, finalizzate al monitoraggio dell’aria nelle aree d’indagine, in caso di ritrovamenti di sostanze volatili utilizzate dalla ex Chimica Saronio (Ammine aromatiche, nitro e cloro benzeni …) in proporzioni tali da poter costituire un rischio sia per i lavoratori sia per i residenti. DOMANDA In riferimento alle specifiche fornite circa la gestione e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di caratterizzazione si chiede quanto segue 1. chi sarà il produttore dei rifiuti? 2. come deve essere previsto il trasporto dei rifiuti dal punto di produzione al punto di stoccaggio visto che si transiterà su strade pubbliche senza alcun documento che ne certifichi provenienza e destino? 3. è stato considerato che un'unica analisi di omologa per materiali solidi verosimilmente eterogenei e con caratteristiche chimiche diverse non consente una corretta caratterizzazione dei materiali da smaltire a meno di non miscelarli (cosa proibita dalla legge) e potrebbe essere rifiutata dagli impianti? 4. se i volumi complessivi dei rifiuti solidi e liquidi fossero superiori alle previsioni il costo ulteriore di omologhe e smaltimenti verrà riconosciuto? RISPOSTA 1. il produttore dei rifiuti è il soggetto che esegue gli scavi; 2. il trasporto dei rifiuti deve essere eseguito con FIR e trasportatori regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la classe categoria idonea; 3. eventuali analisi omologhe aggiuntive verranno riconosciute; 4. se i volumi complessivi dei rifiuti solidi e liquidi fossero superiori alle previsioni il costo ulteriore di omologhe e smaltimenti verrà riconosciuto. DOMANDA in relazione alla dichiarazione Vostro Modello2, se possibile eliminare la parte: ....società che abbiano identità totale o parziale dei soggetti con poteri di legale rappresentanza.; a tal fine si dichiara: o di non trovarsi con alcuna altra impresa in situazione di identità totale o parziale dei soggetti muniti dei poteri di legale rappresentanza oppure o di trovarsi in situazione di identità totale o parziale dei soggetti muniti dei poteri di legale rappresentanza con le seguenti imprese: (da completare in tale evenienza) _______________________________________________________________________ che ci pare sia doppia e limitante rispetto al successivo punto di seguito riportato: q) non si trova, in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. (Nelle su indicate ipotesi la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi). RISPOSTA La formulazione della dichiarazione può rimanere la stessa. aggiungendo ....nel caso sussistano rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ. con altre concorrenti che partecipano alla medesima gara. DOMANDA In caso di avvalimento secondo l’art 49 del Codice degli Appalti, in merito a quanto predisposto dalle precedenti sentenze Cons. Stato Sez V 5 luglio 2007, n 3814 e TAR Lazio, Roma Sez II 22 maggio 2008 n 4820 le quali dichiarano che il divieto in cui si dichiara che l’impresa ausiliaria e quella che si avvale dei requisiti non possono partecipare alla stessa gara, così come specificato dal Vs Bando di Gara art. 9 , è da intendersi che le due imprese non possono partecipare alla medesima gara qualora queste siano tra loro concorrenti; perciò nel caso in cui invece le due imprese, ausiliaria e avvallante, partecipino alla medesima gara sottoforma di ATI costituenda, e quindi non siano concorrenti tra loro, l’avvalimento è da ritenersi valido così come specificato dalle sentenze sopra riportate? RISPOSTA L’impresa ausiliaria non può partecipare alla medesima gara in qualità di concorrente sia singolarmente sia in ATI con altre società. DOMANDA Essendo un costituendo raggruppamento di imprese (geologica e laboratorio) abbiamo ritenuto opportuno adattare i mod. 2 e 3 in modo che ogni impresa dichiarasse i propri requisiti. E' ammessa la modifica ai modelli da voi predisposti? RISPOSTA Le dichiarazioni per come previste dal bando di gara e dal disciplinare di gara devono essere rese singolarmente e nel caso di specie ogni soggetto dovrà presentare i modelli compilati per come predisposti dalla Stazione Appaltante. DOMANDA Il modello 1.2 RTI, va reso solo dalla capogruppo indicando anche i dati delle mandanti? RISPOSTA È ammessa la sottoscrizione da parte di tutti i componenti la costituenda ATI.
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