1418985354-SCL Circolare 2014-36 Riflettori puntati su false pIVA

circolare 36/2014
Mantova - dicembre 2014
RIFLETTORI PUNTATI SULLE FALSE P. IVA
Dal 1°Gennaio 2015 scatta la presunzione di collaborazione introdotta dalla Legge Fornero
Conto alla rovescia per l'avvio dei nuovi
controlli sulle false partite IVA: dal 1° gennaio
2015 infatti entra nel vivo la Riforma del Lavoro
Fornero (Legge 92/2012) in quanto gli ispettori
potranno far valere gli indici di presunzione di
collaborazione coordinata e continuativa. Prima
non è stato possibile farlo perchè la presunzione,
che trasforma la partita IVA in una co.co.co.,
necessita di essere valutata su due anni solari
pieni e consecutivi.
La presunzione è finalizzata a contrastare
le c.d. "false partite IVA"; prevede che le
prestazioni rese dal titolare di partita IVA siano
considerate ex lege co.co.co., salvo la prova
contraria da parte del committente, qualora
ricorrano due dei seguenti tre presupposti:
 collaborazione con lo stesso committente
di durata complessiva agli otto mesi annui
per due anni consecutivi;
 corrispettivo derivante dalla collaborazione
che costituisce più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dei due anni solari consecutivi;
 postazione fissa di lavoro a disposizione del
collaboratore in una sede del committente.
Se ricorrono due dei predetti presupposti, il rapporto di lavoro è ritenuto, quindi
trasformato, in una collaborazione coordinata e continuativa.
anni consecutivi su cui verificare o il presupposto di
durata (8 mesi) o quello dei compensi (oltre
l'80%), impossibile fino al 31 dicembre 2014.
Dal prossimo 1° Gennaio 2015 invece gli
ispettori avranno a disposizione due anni solari
pieni (2013/2014), su cui effettuare il controllo di
durata e corrispettivi.
LE CONSEGUENZE: che succede se la partita
IVA è trasformata in collaborazione coordinata e
continuativa? Succede che, poichè la co.co.co. per
essere legittima deve presentare un "progetto", se
questo mancherà, scatterà ipso iure la sanzione
della conversione (dall'originaria partita IVA
divenuta co.co.co.) in un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
LE ECCEZIONI: la presunzione non opera in
due circostanze:
 se la partita IVA si riferisce a prestazioni
lavorative connotate da competenze teoriche
di elevato grado ovvero da capacità tecnico
pratiche, svolte da soggetto con reddito
annuo da lavoro autonomo non inferiore a
1,25 volte il minimo contributivo di artigiani e
commercianti (per il 2013 € 19.196 e per il
2014 € 19.395);
 prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di
attività professionali per le quali è prevista
l'iscrizioni a un ordine, a registri, albi, ruoli o
elenchi la cui ricognizione, esemplificativa, da
parte del Ministero del Lavoro c'è stata con il
D.M. 20 dicembre 2012.
Finora la presunzione è rimasta inapplicata
in sede ispettiva, poichè ogni combinazione
possibile richiede un periodo temporale di due
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Chiedete di Nicola Colucci.