indirizzi per una prima revisione del rue

Comune di Castel San Giovanni
Provincia di Piacenza
Variante n. 1
INDIRIZZI PER UNA PRIMA REVISIONE
DEL RUE
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano
ing. Silvano Gallerati
Comune di Castel San Giovanni
INDICE
0.
Premessa ................................................................................................... pag.
III
1.
L’adeguamento alle norme sovraordinate sopravvenute
dopo l’approvazione del RUE .................................................................... pag.
III
La Legge Regionale n. 15/2013 ............................................................ pag.
III
1.1
1.1.1
1.1.2
Le esigenze di riordino della materia edilizia
poste a base della nuova Legge Regionale ...................................... pag.
Le principali misure di semplificazione della disciplina edilizia ............ pag.
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8
1.1.2.9
1.1.2.10
1.1.2.11
1.1.2.12
1.1.2.13
1.1.2.14
1.1.2.15
1.1.2.16
1.1.2.17
1.1.2.18
1.2
L’ulteriore disciplina edilizia intervenuta............................................... pag.
X
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
Definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo ........ pag.
Frazionamenti immobiliari gratuiti ed in deroga .............................. pag.
Prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili .............................. pag.
Inquinamento luminoso........................................................................ pag.
Supporto tecnico dell’Azienda U.S.L...................................................... pag.
Recupero abitativo dei sottotetti esistenti ............................................ pag.
Nuovi termini di validità delle Autorizzazioni Paesaggistiche................ pag.
Modulistica edilizia nazionale unificata................................................. pag.
Proroga dell’obbligo di adeguamento del libretto di impianto............... pag.
Modulistica edilizia regionale unificata ................................................. pag.
Deroghe alle distanze ed attività stagionali .......................................... pag.
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XIII
XIII
XVII
Semplificazione normativa in applicazione del principio
della non duplicazione della normativa sovraordinata .................... pag.
XVII
Le esigenze di semplificazione delle fonti
normative dell’attività edilizia e urbanistica.................................... pag.
XVII
Limiti all’applicazione del principio
di non duplicazione alla normativa urbanistica ............................... pag.
XXI
Modalità attuative del principio
di non duplicazione della disciplina sovraordinata.......................... pag.
XXI
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
2.
Sportello unico per l’edilizia ................................................ pag.
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio............... pag.
Riduzione dei titoli abilitativi edilizi ....................................... pag.
Estensione degli interventi di attività edilizia libera ..................... pag.
Possibilità di proroga dei termini di validità dei titoli edilizi ............ pag.
Standardizzazione dell’attività edilizia esemplificazione
della documentazione da allegare ......................................... pag.
Ampliamento delle varianti in corso d’opera
da regolarizzare alla fine dei lavori ........................................ pag.
Immediato utilizzo degli immobili e l’agibilità
parziale riferita a porzioni dell’intervento ................................ pag.
La semplificazione dei controlli sui progetti e sulle opere realizzate .. pag.
La nuova definizione di ristrutturazione edilizia ................................... pag.
La nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività ............................. pag.
Il nuovo Permesso di Costruire .............................................................. pag.
Comunicazioni per opere legate ad esigenze contingenti,
temporanee e stagionali e per il mutamento di destinazione
d'uso connesso ai fabbricati rurali ......................................................... pag.
Frazionamento di fabbricati ad uso di impresa ..................................... pag.
Il mutamento di destinazione d’uso....................................................... pag.
Abrogazione del parere integrato AUSL-ARPA sugli insediamenti
produttivi e di servizi caratterizzati da significative
interazioni sull’ambiente ........................................................................ pag.
Il nuovo Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità......................... pag.
Gli atti di assenso comunque denominati sui titoli edilizi .................... pag.
VI
IX
IX
IX
IX
IX
X
2.1
2.2
2.3
2.4
II
Caratteristiche e contenuti delle normative vigenti
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
che trovano diretta applicazione in tutto il territorio regionale ..... pag.
XXIV
3.
La correzione di errori materiali e ridondanze ......................................... pag.
III
4.
Il nuovo complessivo quadro normativo e disciplinare regionale
in materia edilizia che si è delineato
dopo l’approvazione del RUE ................................................................ pag.
XXIV
Il procedimento di approvazione della variante ............................... pag.
XXVIII
5.
III
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
0. Premessa:
L’Amministrazione Comunale sta procedendo ad una variante alla Parte Normativa del
Regolamento Urbanistico Edilizio.
Nel presente documento si indicano gli indirizzi per la stesura di tale prima variante al RUE.
La pubblicazione del presente documento, in ossequio alle disposizioni circa la trasparenza
dell’azione amministrativa, avviene anche in forza dei disposti dell’art. 44/I del RUE, circa la
partecipazione dei cittadini alla elaborazione degli strumenti urbanistici e 3/VI in tema di controllo
partecipativo.
Si invitano pertanto tutti coloro che vorranno contribuire al miglioramento del testo
del nuovo RUE, a far pervenire suggerimenti ed osservazioni.
Lo scopo della variante V.01 al RUE dovrà essere triplice:
1. operare l’adeguamento alle norme sovraordinate sopravvenute dopo la sua approvazione;
2. realizzare una significativa semplificazione normativa in applicazione del principio della non
duplicazione della normativa sovraordinata;
3. procedere alla correzione di errori materiali e ridondanze.
In attesa della prossima Variante al RUE, lo Sportello Unico per l’Edilizia, in forza di quanto
disposto dall’art. 7/III del RUE e del comma 7, dell’art. 4, della L.R. n. 15/20131, si è fatto carico,
attraverso tutta una serie di Disposizioni Tecnico Organizzative, denominate “I Quaderni del RUE”,
di dare la corretta e tempestiva informazione all’utenza, di tutte le disposizioni normative
sopravvenute dopo l’approvazione del RUE.
I Quaderni del RUE che sono stati emanati sono i seguenti:
N.
QRUE
DTO
1
1/2013
1/2013
2
2/2013
2/2013
3
3/2013
3/2013
4
4/2013
4/2013
5
1/2014
1/2014
6
7
8
9
2/2014
3/2014
1C/2014
4/2014
2/2014
3/2014
1C/2014
4/2014
10
5/2014
5/2014
11
6/2014
6/2014
12
7/2014
7/2014
13
8/2014
8/2014
14
9/2014
9/2014
15
10/2014
10/2014
16
11/2014
11/2014
17
18
12/2014
13/2014
12/2014
13/2014
19
14/2014
14/2014
20
15/2014
15/2014
21
16/2014
16/2014
22
23
17/2014
18/2014
17/2014
18/2014
OGGETTO
L.R. N. 15/2013 “SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA” - PRIME INDICAZIONI
OPERATIVE
TABELLA DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO EDILIZIO
APPROVATO CON D.C.C. N. 47 DEL
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
20.12.2013
IL REGIME DEL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO
CONTROLLI A CAMPIONE SULLE
APPROVATO CON D.C.C.
N. 1 AGGIORNAMENTO
PRATICHE EDILIZIE PER L'ANNO
N. 5 DEL 04.04.2014
2014
L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA
IL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA ED A GIBILITÀ
N. 1 AGGIORNAMENTO
GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACUSTICA
CONGIUNTO CON SUAP
LA DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DEGLI EDIFICI
APPROVATO CON D.C.C. N. 6 DEL
I NUOVI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI
04.04.2014
SUPPORTO TECNICO DELL’AZIENDA USL SUI TITOLI EDILIZI
DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO EDILIZIO COMPORTANTE IL FRAZIONAMENTO DI
UNITÀ IMMOBILIARI ESONERATE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI CASI
DI FRAZIONAMENTO DEI FABBRICATI PRODUTTIVI IN DEROGA A LIMITI FISSATI DAGLI STRUMENTI
DATA
PAGINE
29.11.2013
11
09.12.2013
9
14.12.2013
10
20.12.2013
9
04.01.2014
13
20.01.2014
29.01.2014
11.02.2014
11.02.2014
10
28
10
13
19.02.2014
20
03.03.2014
10
07.03.2014
5
08.03.2014
10
14.03.2014
20
15.03.2014
16
21.03.2014
50
24.03.2014
02.04.2014
30
18
03.04.2014
29
04.04.2014
12
05.04.2014
16
08.04.2014
10.04.2014
16
12
URBANISTICI
CRITERI DI DEFINIZIONE DEI CAMPIONI DI PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE A CONTROLLO E
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI SULLE OPERE REALIZZATE
LA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA PER UN PERMESSO DI COSTRUIRE PER UN
NUOVO FABBRICATO RESIDENZIALE
PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL' ALTO NEI LAVORI IN QUOTA NEI
CANTIERI EDILI
N. 1 AGGIORNAMENTO
LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. QUALIFICAZIONE, CERTIFICAZIONE E PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
LA GESTIONE DEI MATERIALI DA DEMOLIZIONE NEI CANTIERI EDILI
APPROVAZIONE DEL MODELLO UNICO ISTRUTTORIO PER L’ESAME DELLE PRATICHE EDILIZIE
GLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE CON I PRIVATI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO
COMUNALE
NUOVA DIRETTIVA REGIONALE SULL’INQUINAMENTO LUMINOSO E SUL RISPARMIO ENERGETICO
APPROVAZIONE DEL MODELLO DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA ED
AGIBILITÀ
ATTIVITÀ RUMOROSE NEI CANTIERI EDILI
LE DOTAZIONI TERRITORIALI NEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
1
I Comuni, attraverso lo Sportello unico, forniscono una adeguata e continua informazione ai cittadini sulla disciplina dell'attività
edilizia vigente, provvedendo anche alla pubblicazione sul sito informatico istituzionale degli strumenti urbanistici, approvati o
adottati, delle relative varianti e altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
IV
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
24
25
19/2014
20/2014
19/2014
20/2014
TRASFERIMENTO ED ALIENAZIONE DEI DIRITTI EDIFICATORI
RECINZIONI
12.04.2014
15.04.2014
15
12
26
21/2014
21/2014
SCARICO DEI FUMI A TETTO ED A PARETE
19.04.2014
18
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
22/2014
23/2014
24/2014
25/2014
26/2014
27/2014
28/2014
29/2014
30/2014
31/2014
32/2014
33/2014
22/2014
23/2014
24/2014
25/2014
26/2014
27/2014
28/2014
29/2014
30/2014
31/2014
32/2014
33/2014
22.04.2014
28.04.2014
02.05.2014
06.05.2014
10.05.2014
12.05.2014
13.05.2014
16.05.2014
19.05.2014
26.05.2014
29.05.2014
04.06.2014
4
12
10
16
7
4
5
23
12
32
6
32
39
34/2014
34/2014
NUOVA MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI
LE TOLLERANZE COSTRUTTIVE DI CANTIERE
TAGLIO SCALE PER INSERIMENTO ASCENSORE
L’ILLUMINAZIONE NATURALE DEGLI AMBIENTI (DAYLIGHTING)
N. 1 AGGIORNAMENTO
I REQUISITI DI VENTILAZIONE NATURALE DEGLI AMBIENTI
SINTESI TABELLARE DELLA SOLUZIONE CONFORME SUI RAPPORTI AEROILLUMINANTI
LA DESTINAZIONE D'USO DEI CIRCOLI PRIVATI E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
DIMENSIONAMENTO DEGLI SPAZI EDILIZI
L'ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA
AGEVOLAZIONI FISCALI E TITOLI EDILIZI
IL NUOVO PIANO CASA
LA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO
I FONDI STATALE E REGIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
N. 1
09.06.2014
28
40
41
42
43
44
45
35/2014
36/2014
37/2014
38/2014
39/2014
35/2014
36/2014
37/2014
38/2014
39/2014
40/2014
12.06.2014
17.06.2014
19.06.2014
23.06.2014
26.06.2014
28.06.2014
26
6
60
10
4
2
01.07.2014
3
05.07.2014
35
08.07.2014
9
08.07.2014
10.07.2014
11.07.2014
8
108
6
15.07.2014
17
17.07.2014
17.07.2014
17.07.2014
3
5
5
18.07.2014
9
19.07.2014
23.07.2014
04.08.2014
4
4
10
13.08.2014
6
14.08.2014
03.09.2014
3
2
46
47
41/2014
40/2014
48
42/2014
43/2014
49
50
51
41/2014
42/2014
43/2014
44/2014
45/2014
46/2014
52
44/2014
47/2014
53
54
55
45/2014
46/2014
47/2014
48/2014
49/2014
50/2014
56
48/2014
51/2014
57
58
59
49/2014
50/2014
51/2014
52/2014
53/2014
54/2014
60
52/2014
55/2014
61
62
53/2014
54/2014
56/2014
57/2014
ARCHITETTONICHE
AGGIORNAMENTO
NUOVE NORME PER IL RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI
NUOVI TERMINI DI VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
MODULISTICA EDILIZIA NAZIONALE UNIFICATA
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO IN EMILIA ROMAGNA
OBBLIGHI DI UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI. TABELLA DI SINTESI
OBBLIGO PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN FORMATO DIGITALE
CALCOLO OBLAZIONE SCIA IN SANATORIA EX ART.
APPROVATA CON D.G.C. N. 77 DEL
17, C. 3, LETT. C, L.R. N. 23/2008
09.07.2014
LINEE-GUIDA PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE
IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE CESSIONI A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI AREE ED OPERE DI
MURBANIZZAZIONE
PROROGA DELL’OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEL LIBRETTO DI IMPIANTO
MODULISTICA EDILIZIA REGIONALE UNIFICATA
REQUISITI PER DEFINIRE ESISTENTE UN EDIFICIO AD UNA DETERMINATA DATA
RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E
SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA, CHE TROVANO UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DIMINUZIONE VOLUMETRICA
GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO EDILIZIO
MODALITÀ PER LA CERTIFICAZIONE DELLE VOLUMETRIE PREESISTENTI DEMOLITE
LINEE GUIDA AGLI ENTI TERRITORIALI PER IL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (SOCIAL
HOUSING & AFFORDABLE HOUSING)
CIRCOLARE SULLA MODULISTICA EDILIZIA REGIONALE UNIFICATA
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA REGIONALE
PRIME CONSIDERAZIONI SULLA NUOVA MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA REGIONALE
SEMPLIFICAZIONE URBANISTICA ED ACCORDI PER L’INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI NUOVI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
DEROGHE ALLE DISTANZE ED ATTIVITÀ STAGIONALI
NUOVI BONUS VOLUMETRICI E DERIOGHE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Essi dovranno rappresentare la base per la stesura della prossima Variante al RUE nella sua parte
disciplinare e normativa.
1. L’adeguamento alle norme sovraordinate sopravvenute dopo
l’approvazione del RUE:
1.1 La Legge Regionale n. 15/2013.
Si veda il QRUE n. 1/2013.
Il Regolamento Urbanistico Edilizio è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
28, del 18.09.2013 ed è in vigore dal 29.01.2004, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione n. 27 (Parte Seconda) del relativo avviso di approvazione.
Sotto il profilo specifico della disciplina dell’attività edilizia esso era stato strutturato ed articolato
in riferimento alle disposizioni della Legge Regionale edilizia all’epoca vigente, ovvero la L.R. n. 31
del 25.11.2002 “Disciplina generale dell’edilizia”.
V
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
Solo pochi giorni dopo l’approvazione del RUE, ovvero in data 28.09.2013, è però entrata in vigore
la L.R. 30.07.2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”, che ha sostituito la L.R. n.
31/2002 introducendo numerose e significative innovazioni e modificazioni in materia.
Le più significative, in estrema sintesi ed articolo per articolo, sono le seguenti:
Articolo
Sintesi delle novità introdotte
Art. 1
Principi generali
Art. 2
Semplificazione dell’attività edilizia
Art. 3
Gestione telematica dei procedimenti
Art. 4
Sportello unico per l’edilizia
Art. 5
Interventi edilizi per attività produttive
Art. 6
Commissione per la qualità architettonica e
il paesaggio
Art. 7
Attività edilizia libera
Art. 9
Titoli abilitativi
Art. 10
Procedure abilitative speciali
Art. 11
Requisiti delle opere edilizie
Art. 12
Atti di coordinamento regionali
Art. 13
Interventi soggetti a SCIA
VI
Tra i principi è evidenziato il ruolo dei professionisti che certificano la
conformità degli interventi alla disciplina urbanistica ed edilizia e
l’importanza dell’uso delle tecnologie informatiche che semplificano il
rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione e lo scambio dei
documenti.
La disposizione elenca le principali misure di semplificazione introdotte
dalla legge regionale.
Fanno parte delle azioni di semplificazione la dematerializzazione e la
gestione telematica dei procedimenti edilizi e catastali.
Il SUE è l’unico punto di accesso per interventi di edilizia residenziale,
con compiti di acquisizione degli atti di assenso di altre amministrazioni,
anche attraverso la conferenza di servizi.
E’ chiarito che per eseguire interventi edilizi relativi ad insediamenti
produttivi trovano applicazione i procedimenti previsti dal DPR
160/2010; ed è confermato il ruolo del SUE (back-office) per le attività
istruttorie, di controllo e vigilanza in campo edilizio.
E’ limitato il campo della competenza dell’organo consultivo al rilascio
delle autorizzazioni paesaggistiche ed agli interventi edilizi su edifici
vincolati dai piani urbanistici.
Ampliati gli interventi liberi che non richiedono alcuna comunicazione ed
individuati gli interventi subordinati a CIL.
Sono precisati i requisiti della CIL e gli adempimenti richiesti per
l’esecuzione e la fine dei lavori. Scompare la distinzione fra CIL e CILA
(asseverata).
Ridotti a due i titoli edilizi (con la cancellazione della DIA) ed uniformate
le caratteristiche sostanziali del permesso e della SCIA, quali la loro
trasferibilità e la loro irrilevanza nei rapporti tra i privati e sul diritto di
proprietà.
Definita la disciplina edilizia di riferimento per la conformità dei titoli
edilizi.
Affermato il principio della autocertificazione di atti e pareri,
escludendone l’applicazione per specifiche materie.
Elencate le opere delle pubbliche amministrazioni per la cui realizzazione
non sono richiesti il titolo edilizio e il certificato di conformità edilizia e di
agibilità.
Comprese tra le procedure speciali, la PAS, le comunicazioni e le
autorizzazioni per promuovere l’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Richiesta la conformità degli interventi alla normativa tecnica vigente,
con conseguente abrogazione delle deliberazioni regionali sui requisiti
tecnici cogenti e volontari.
La disposizione dà inizio ad una ampia attività diretta primariamente
alla standardizzazione della modulistica relativa alle pratiche edilizie e
alla semplificazione delle parti normative degli strumenti urbanistici. Il
percorso di uniformazione da attuarsi attraverso atti di coordinamento
regionali condivisi con gli operatori economici, i professionisti e gli enti
locali.
Oltre che all’art. 12 gli atti di coordinamento sono previsti negli artt. 10,
comma 3; 24, commi 3 e 5; 57, comma 4; Art 18-bis, comma 4, della
L.R. 20/2000 inserito dall’art. 50; Art. 19, comma 3-sexies, della L.R.
20/2000 inserito dall’art. 51.
E’ affermata la natura di titolo edilizio obbligatorio della SCIA avente
altresì carattere “residuale”: sono subordinati a SCIA quegli interventi
che non ricadono nell’attività edilizia libera e quelli che non sono
soggetti al permesso di costruire.
Sono ampliate, rispetto al testo normativo statale, le possibilità di
deroga ai parametri edilizi per interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche.
Sono state recepite alcune disposizioni statali, ancora in corso di
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
Art. 14
Disciplina della SCIA
Art. 15
SCIA con inizio dei lavori differito
Art. 16
Validità della SCIA
Art. 17
Interventi soggetti a premesso di costruire
Art. 18
Procedimento per il rilascio del permesso
di costruire
Art. 19
Caratteristiche ed efficacia del permesso di
costruire
Art. 20
Permesso di costruire in deroga
Art. 21
Valutazione preventiva
Art. 22
Varianti in corso d’opera
Art. 23
Certificato di conformità edilizia e di
agibilità
Art. 24
Scheda tecnica descrittiva
VII
conversione e contenute nel decreto legge n. 69 del 2013 cosiddetto
“del fare”, relative alla graduale applicazione della SCIA per eseguire
interventi di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma.
Per iniziare i lavori occorre attendere 5 giorni lavorativi. Questo è il
breve lasso temporale che serve agli uffici comunali per verificare la
completezza della documentazione allegata alla SCIA e la completezza
delle dichiarazioni/asseverazioni del progettista.
Il controllo di merito del progetto è effettuato nei successivi 30 giorni e,
la verifica negativa, può sfociare in due provvedimenti:
il divieto di proseguire i lavori e l’obbligo del ripristino se l’intervento
è precluso dalla normativa o dai piani territoriali ed urbanistici;
oppure
l’ordine di modificare il progetto se è possibile la sua conformazione
alla normativa vigente.
Dopo i 30 giorni i provvedimenti interdittivi e di ripristino possono
essere assunti in caso di falsità delle dichiarazioni/asseverazioni e di
pericolo di danno per il patrimonio storico, culturale, per l’ambiente, per
la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale e previo
motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque gli
interessi sopradetti mediante conformazione dell’attività edilizia alla
normativa vigente.
Sono confermate le determinazioni in via di autotutela assunte
dall’amministrazione comunale.
La disposizione dà facoltà al privato di segnalare che inizierà i lavori a
conclusione del controllo di merito (dopo 30 giorni) oppure in un
momento successivo comunque entro un anno dalla data di
presentazione della SCIA.
Con la presentazione della SCIA differita l’interessato può chiedere al
SUE di acquisire le autorizzazioni e gli atti di assenso preliminari all’inizio
dei lavori.
E’ regolata l’efficacia temporale della SCIA.
E’ stata semplificata la proroga che è solo comunicata dall’interessato.
Inoltre gli stessi termini possono essere più volte posticipati.
Eseguibili con permesso le nuove costruzioni, le ristrutturazioni
urbanistiche e gli interventi di ripristino tipologico.
Prevista una fase di 10 giorni lavorativi per la verifica di completezza
documentale che comporta, in caso di esito negativo, l’improcedibilità
della richiesta di rilascio e la necessaria trasmissione di una nuova
istanza.
Anche per il permesso è solo comunicata la proroga dei termini di inizio
e di fine dei lavori con possibilità di più rinnovi.
Per eseguire interventi di riqualificazione degli edifici può essere
utilizzato l’istituto del permesso in deroga. E’ evidente la finalità della
disposizione di promozione di tali interventi.
E’ prevista l’uniformazione del costo della valutazione attraverso criteri
definiti con un atto di coordinamento tecnico regionale.
Ampliati gli interventi in variante da regolarizzare con SCIA alla fine dei
lavori. La norma esclude la variante in corso d’opera per:
interventi di diversa tipologia rispetto a quelli iniziali;
interventi totalmente diversi rispetto a quelli iniziali per
caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione;
incrementi volumetrici che danno luogo ad un organismo, o parte di
esso, con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabili.
Previsto l’immediato utilizzo dell’unità immobiliare a seguito della
trasmissione al SUE della completa documentazione di fine lavori e
l’istanza di agibilità.
Stabilito il controllo sistematico delle opere di nuova costruzione, di
ristrutturazione edilizia ed urbanistica e degli interventi che hanno
comportato varianti in corso d’opera.
Per i restanti casi il controllo sulle opere eseguite è effettuato su un
campione minimo del 25%.
E’ stato chiarito che il professionista allega nella scheda tecnica
descrittiva le certificazioni e le dichiarazioni di conformità provenienti dai
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
Art. 25
Agibilità parziale
Art. 26
Sanzioni per il ritardo e per la mancata
presentazione dell’istanza di agibilità
Art. 28
Mutamento d’uso
Art. 32
Riduzione ed esonero dal contributo di
costruzione
Art. 41
Inserimento dell’art. 14-bis nella legge
regionale n. 23 del 2004. Variazioni
essenziali
Art. 44
Inserimento dell’art. 16-bis nella legge
regionale n. 23 del 2004. Sanzioni per
interventi di attività edilizia libera
Art. 46
Inserimento dell’art. 17-bis nella legge
regionale n. 23 del 2004. Varianti in corso
d’opera a titoli edilizi rilasciati prima
dell’entrata in vigore della legge n. 10 del
1977
Art. 48
Modifiche all’art. 21 (Sanzioni pecuniarie)
della legge regionale n. 23 del 2004
Art. 50
Inserimento dell’art. 18-bis nella legge
regionale n. 20 del 2000. Semplificazione
degli strumenti di pianificazione territoriale
ed urbanistica
Art. 51
Modifiche all’articolo 19 (Carta unica del
territorio) della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 55
Misure per favorire la ripresa economica
Art. 56
Semplificazione della pubblicazione degli
avvisi relativi ai procedimenti in materia di
governo del territorio
Art. 57
Procedimenti in corso
Art. 59
Abrogazioni
VIII
tecnici abilitati allo specifico settore tecnico.
Maggiore flessibilità nel rilascio dell’agibilità che a prestabilite condizioni
può riguardare singoli edifici, parti di edifici, singole unità immobiliari.
Introduce una sanzione calcolata in base al ritardo della richiesta di
agibilità e la sanzione, da applicare previa diffida, in caso di mancata
richiesta.
E’ escluso il mutamento d’uso dei locali delle aziende florovivaistiche
adibiti alla vendita di prodotti fino ad una superficie massima di 500 mq.
Aggiunti tra gli interventi esonerati la realizzazione dei parcheggi
pertinenziali nella misura prevista dalla legge 122 del 1989 e dall’art. 41sexies della legge 1150/1942; e il frazionamento immobiliare connesso
ad opere che non comportino un organismo in tutto o in parte diverso
da quello originario e non comportino aumento delle superfici utili e il
cambio di destinazione d’uso con incremento del carico.
Precisati i requisiti degli interventi su unità unifamiliari esonerati dal
contributo.
E’ stata aumentata dal 10 al 20% l’entità di taluni scostamenti dai
parametri dell’opera autorizzata che danno luogo alla variazione
essenziale.
Precisata l’applicazione della sanzione pecuniaria per interventi eseguiti
in assenza di CIL e in assenza di comunicazione per le opere
temporanee e per il mutamento senza opere da abitazione rurale ad
abitazione civile.
La disposizione è diretta a regolarizzare, previa sanzione, le difformità
parziali eseguite nel corso di esecuzione di opere edilizie autorizzate
prima dell’entrata in vigore della legge 10 del 1977. Si tratta quindi di
difformità parziali realizzate precedentemente alla previsione normativa
delle varianti in corso d’opera, avvenuta appunto con la citata legge 10.
Stabilita una modalità semplificata per calcolare l’importo delle sanzioni
pecuniarie collegate al valore delle opere abusive. La sanzione viene
calcolata dal Comune in base alle quotazioni dell’Osservatorio del
Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle entrate.
Per semplificare, uniformare ed alleggerire gli apparati normativi dei
piani e dei regolamenti è previsto il divieto di riprodurre in essi
disposizioni stabilite da fonti normative sovraordinate. Per rendere
efficace la disposizione, la Regione attraverso atti di coordinamento
individua le normative auto applicative che non necessitano di
recepimento. Inoltre dall’atto di coordinamento decorre un tempo di 180
giorni per l’adeguamento degli strumenti da parte degli enti locali,
trascorso il quale l’atto di coordinamento prevale sulle diverse
disposizioni di piano o di regolamento.
Introduce la Tavola dei vincoli, allegata ai piani urbanistici, come
strumento utile per dare certezza alle trasformazioni ammissibili e a
individuare immobili soggetti ad autorizzazioni preliminari di
amministrazioni preposte a vincoli e tutele.
La Tavola è elaborato costitutivo del PSC, e fino alla predisposizione o
aggiornamento dello stesso, deve essere predisposta da ciascun piano
urbanistico per l’ambito territoriale cui si riferisce.
Sono prorogati per legge i termini di inizio e di fine lavori dei titoli edilizi
in corso di validità alla data di entrata in vigore della medesima
disposizione (31.7. 2013). Agevolati anche i frazionamenti delle unità
immobiliari adibite ad attività d’impresa, che sono attuati in deroga ai
limiti dimensionali e quantitativi definiti dagli strumenti urbanistici.
Definiti i piani e i procedimenti la cui pubblicazione avviene mediante
avviso su siti web in luogo degli avvisi sui quotidiani.
I comuni hanno 180 giorni decorrenti dal 30 luglio 2013 per adeguare i
propri regolamenti alle definizioni tecniche uniformi contenute nella
delibera dell’Assemblea legislativa 279 del 2010 (all. A).
Eliminato il parere integrato AUSL ARPA preliminare agli interventi edilizi
per attività produttive caratterizzate da impatti sulla salute e
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
Art. 61
Entrata in vigore
Allegato
Ristrutturazione edilizia
sull’ambiente. Eliminate le deliberazione regionali sul regolamento
edilizio tipo, sui requisiti edilizi cogenti e volontari.
Il 28 settembre 2013 entra in vigore la legge regionale, mentre l’art. 55
recante le misure per favorire la ripresa economica è entrato in vigore
sin dal 31 luglio 2013.
Adeguata la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia alla
disciplina statale, che ora ricomprende anche la demolizione e la
ricostruzione di un edificio avente lo stesso volume ma con modifiche
della sagoma e dell’area di sedime originari. Viene anche riprodotta la
definizione della c.d. ristrutturazione edilizia pesante.
1.1.1 Le esigenze di riordino della materia edilizia poste a base della nuova Legge
Regionale.
La legge regionale n. 15 del 30 luglio 2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” costituisce un
intervento organico, sostitutivo della legge regionale sull’attività edilizia n. 31 del 2002, che si è
resa necessaria per due ordini principali di motivi.
Innanzitutto, per dare attuazione alle disposizioni statali che sono intervenute nel campo delle
procedure edilizie, anche appena prima dell’emanazione della L.R. n. 15/2013 (anzi,
sostanzialmente in contemporanea) con il decreto cosiddetto “del fare” - decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, ridefinendo la disciplina dell’attività
edilizia libera e, soprattutto, estendendo anche a questo settore lo strumento della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA). Occorre però evidenziare che il recepimento delle innovazioni
statali non è stato effettuato in modo meramente riproduttivo, in quanto la legge regionale è
l’esito anche di un ampio processo di monitoraggio e analisi della precedente disciplina regionale.
Essa rappresenta poi una delle principali azioni della complessiva attività di semplificazione del
sistema amministrativo in cui è impegnata da tempo la Giunta Regionale in attuazione della L.R.
n. 18 del 07.12.2011 “Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema
amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione”, che ha individuato
proprio l’edilizia come uno dei principali settori che necessitano di più urgente riconsiderazione. La
legge in questione è stata dunque l’occasione per operare tale riordino della materia, nell’ottica
della sua semplificazione.
L’aspetto di principale innovazione è costituito dalla completa e definitiva sostituzione della SCIA
alla DIA, come titolo abilitativo della maggior parte degli interventi edilizi (sostanzialmente di tutti
quelli sul patrimonio edilizio esistente e delle nuove costruzioni puntualmente disciplinate dalla
pianificazione urbanistica).
Entrambi gli istituti consentono al privato di presentare all’Amministrazione Comunale (Sportello
Unico per l’Edilizia o Sportello Unico per le Attività Produttive, a seconda dei casi) una
comunicazione dell’avvio di un’attività edilizia, la quale può essere iniziata senza attendere il
rilascio di un atto avente natura autorizzativa; ma con la SCIA tale meccanismo abilitativo
consente l’avvio delle trasformazioni edilizie nel momento stesso della presentazione della
comunicazione, e dunque sin dal momento di avvio del procedimento amministrativo di controllo.
Ciò comporta una rilevante modifica sia del modo di operare della P.A., che ora svolge la propria
funzione di controllo a lavori già iniziati, sia del ruolo e della responsabilità del committente e dei
professionisti, chiamati ad assumersi pienamente la responsabilità della legittimità degli interventi,
non solo per tutti i profili che attengono al campo edilizio e urbanistico ma anche con riferimento
a ogni disciplina di settore avente rilevanza per l’attività edilizia.
Muovendo da tale profonda innovazione, la legge procede ad una riconsiderazione dei compiti di
controllo esercitati dalle Amministrazioni Comunali, sia sui progetti edilizi presentati che sulle
opere realizzate. Perciò la disciplina di dettaglio della SCIA di cui all’art. 19 della legge 241 del
1990 viene adattata alle peculiarità del settore edilizio ma anche alle esigenze di certezza e
affidabilità delle posizioni giuridiche rappresentate dagli operatori del settore edilizio.
A tal fine, la legge stabilisce che l’attività oggetto della SCIA può essere avviata solo a seguito
della sollecita verifica (5 giorni) da parte dell’Amministrazione Comunale della completezza della
progettazione dell’intervento e dell’acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari secondo la
normativa vigente. Si prevede cioè un meccanismo procedurale diretto a garantire, assieme alla
IX
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
semplificazione dell’azione amministrativa, le indispensabili verifiche della presenza dei requisiti e
presupposti la cui carenza risulterebbe “preclusiva” dell’intervento.
Questa prima verifica non risponde solo all’interesse generale di evitare che il solo inizio dei lavori
possa già causare la compromissione dei valori paesaggistici, ambientali, culturali, ecc. presenti
nel territorio; ma costituisce una esigenza rappresentata da committenti e professionisti che
l’avvio dei lavori non risulti in contrasto con vincoli e disposizioni la cui violazione imporrebbe la
sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi. Ciò a fronte delle stringenti
responsabilità che gravano, in particolare sui progettisti, nell’ipotesi di avvio dei lavori in
mancanza di quanto prescritto dalla vasta e complessa disciplina operante in campo edilizio.
Nei 30 giorni successivi all’inizio dei lavori l’Amministrazione Comunale controlla nel merito il
progetto, per accertare la conformità della documentazione progettuale presentata alla normativa
vigente. Se viene riscontrata l’inammissibilità dell’intervento ovvero l’assenza di requisiti,
presupposti e condizioni richiesti dalla normativa o dagli strumenti urbanistici per eseguire le
opere, emana un provvedimento che vieta di proseguire l’attività e ordina il ripristino dello stato
dei luoghi. Se riscontra che il contrasto con la normativa edilizia può essere superato, richiede la
conformazione del progetto alla normativa che risulta violata.
Decorso il termine di 30 giorni per il controllo di merito, non viene meno la funzione comunale di
vigilanza e controllo, ma il Comune, attraverso lo Sportello Unico per l’Edilizia, può intervenire
direttamente con provvedimenti interdittivi solo se sussiste un pericolo di danno a valori
costituzionalmente tutelati (il patrimonio storico culturale, l’ambiente, la salute, la sicurezza
pubblica, la difesa nazionale) nonché in caso di dichiarazioni false o mendaci. Nei restanti casi è
possibile assumere provvedimenti in autotutela.
Analogamente gli interventi soggetti a Permesso di Costruire, il controllo sul progetto è articolato
in due momenti, ovvero la verifica della completezza documentale e quella di merito:
l’incompletezza della documentazione, rilevata entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza,
comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda. L’esito negativo del controllo di merito
comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Quanto al controllo sulle opere realizzate la legge richiede una verifica sistematica per gli
interventi edilizi di maggiore rilevanza di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica ed
edilizia e per gli interventi abilitati con Permesso o con SCIA per i quali sia intervenuta una
variante in corso d’opera che presenti i caratteri delle variazioni essenziali. Per i restanti interventi
la legge richiede il controllo a campione, in una percentuale minima del 25% degli interventi.
L’introduzione del meccanismo della SCIA ha reso ancora più urgente realizzare le precondizioni di
fatto e normative che consentano il sistematico ricorso alla asseverazione dei progettisti come
modalità di accelerazione dei procedimenti. Non potendo intervenire riducendo e semplificando le
discipline legislative settoriali e le normative tecniche che incidono sull’attività edilizia, la legge si
pone l’obiettivo di realizzare una maggiore uniformità applicativa della disciplina vigente e di
semplificare l’eccessiva eterogeneità degli strumenti regolamentari comunali, innanzitutto
attraverso un più ampio ricorso ad atti di coordinamento tecnico, da predisporsi dalla Regione in
stretto raccordo con gli enti locali e con i rappresentanti degli operatori economici e professionali
del settore. E, come illustrato in seguito, dopo l’approvazione della L.R. n. 15/2013, numerosi
sono stati tali Atti di Coordinamento Tecnico emanati.
Occorreva innanzitutto superare l’eccessiva complessità e la stessa dimensione degli apparati
normativi negli strumenti di pianificazione urbanistica, ed in particolare nei Regolamenti
Urbanistici ed Edilizi (RUE), ove infatti risiede, di fatto, tutto il corpus della disciplina normativa
edilizia. A tale scopo l’art. 50 stabilisce che i RUE e le norme tecniche di attuazione dei piani non
possano riportare le disposizioni stabilite da fonti normative giuridicamente sovraordinate. Infatti, i
ponderosi apparati normativi presenti negli strumenti di pianificazione, spesso riproduttivi e
parzialmente modificativi di leggi e regolamenti statali e regionali, norme tecniche e discipline
settoriali, non solo aggravano la consultazione di tali strumenti ma sono essi stessi fonte di
difficoltà interpretative e applicative della disciplina vigente. Il principio affermato dalla legge è
dunque che ogni strumento di pianificazione debba regolare unicamente le tematiche e i profili
che ad esso sono conferiti dalla legislazione, richiamando e rinviando a ogni altra disciplina che
X
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
trova in altro livello istituzionale e in altro strumento la sua fonte di produzione, aggiornamento e
integrazione.
Inoltre, la legge impegna la Regione (art. 12) a svolgere una importante attività di
standardizzazione del processo edilizio, attraverso l’adozione di una modulistica unificata da
utilizzare in tutto il territorio regionale e l’individuazione degli elaborati progettuali e della
documentazione da produrre nelle diverse fasi del processo edilizio. Con atti di coordinamento
tecnico stabilisce poi di procedere all’esatta individuazione degli ambiti di applicazione delle
diverse tipologie edilizie, all’individuazione di classi uniformi di destinazioni d’uso delle unità
immobiliari, ecc.
Anche le tecnologie informatiche contribuiscono a semplificare il rapporto tra i cittadini e la
pubblica amministrazione e a semplificare lo scambio dei documenti. La legge, insieme alla
standardizzazione, ha incluso quindi la dematerializzazione e la gestione telematica dei
procedimenti edilizi e catastali tra le azioni finalizzate alla semplificazione. L’utilizzo della
telematica da attuarsi in collaborazione e interconnessione tra i professionisti, la pubblica
amministrazione e gli altri attori coinvolti nei procedimenti autorizzativi edilizi si realizza nella
Regione attraverso il progetto S.I.ED.E.R.
A tale proposito, a partire dal 01.07.2014, è stato stabilito l’obbligo della presentazione allo
Sportello Unico per l’Edilizia di tutte le pratiche edilizie anche in formato digitale (PDF/A), oltre che
cartaceo, in attesa del passo successivo, che sarà rappresentato dalla presentazione delle pratiche
edilizie on line con firma digitale.
Inoltre, sempre attraverso l’elaborazione di appositi atti di coordinamento tecnico, è prevista la
definizione dei requisiti tecnici degli insediamenti produttivi caratterizzati da significativi impatti
sulla salute e sull’ambiente, con l’eliminazione dell’attuale onere amministrativo dell’acquisizione
del parere integrato di USL e ARPA, preliminare alla progettazione e alla presentazione dei titoli
edilizi per questa importante categoria di interventi.
Altra tematica generale sulla quale interviene la presente legge è data dall’attuale intreccio delle
competenze tra Sportello Unico per l’Edilizia (residenziale) e Sportello Unico per le Attività
Produttive (nei procedimenti riguardanti gli insediamenti produttivi di beni e servizi). Come è noto,
la disciplina statale (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) e l’art. 3 della L.R. n. 4 del 12.02.2010
“Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno e altre
norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010”,
conferiscono al SUAP la gestione dei procedimenti inerenti la realizzazione e la modifica degli
insediamenti produttivi di beni e servizi; pertanto occorre che anche il titolo edilizio (PdC o SCIA),
confluisca all’interno di tali procedimenti e sia rilasciato dallo stesso SUAP, eventualmente, ed
anzi, opportunamente, con il contributo istruttorio degli uffici competenti in campo edilizio, ovvero
il SUE (nel caso in cui, come il nostro, l’amministrazione comunale non abbia provveduto
all’unificazione delle due strutture organizzative). Più in particolare, l’art. 5 della legge, nel
confermare la competenza e il ruolo del SUAP come unico punto di accesso a cui devono rivolgersi
i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione e modifica di detti impianti, espressamente
specifica che anche in ordine ai procedimenti edilizi spetta ai SUAP l’acquisizione dei pareri,
autorizzazioni e atti di assenso propedeutici all’esecuzione delle opere edilizie, residuando in capo
allo Sportello Unico per l’Edilizia le verifiche istruttorie sulla conformità urbanistica ed edilizia degli
interventi, il rilascio dell’agibilità (in tutti i casi, sia in campo residenziale che extraresidenziale) e i
compiti di vigilanza.
Altra esigenza di ordine generale affrontata dalla legge e quella di promuovere la riqualificazione
degli edifici e di sostenere il settore edilizio, prevedendo che le trasformazioni del patrimonio
edilizio esistente (dirette a migliorarne l’efficienza energetica, la sicurezza antisismica,
l’abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.), costituendo opere di interesse pubblico,
possano essere autorizzate anche attraverso il Permesso di Costruire in deroga, ove non siano
puntualmente regolate dagli strumenti urbanistici. E’ bene rilevare che questo strumento si presta
ad un utilizzo circoscritto:
sono infatti derogabili solo le destinazioni d’uso ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la
distanza tra edifici e dai confini, nel rispetto delle imperative disposizioni di legge;
XI
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
-
questa nuova previsione si applica solo nei Comuni che, non avendo dato attuazione all’art. 7ter della L.R. 20/2000, non hanno ancora definito, con apposita disciplina generale di piano,
le misure di agevolazione della qualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente
(operazione che invece ha provveduto a mettere in atto il RUE vigente).
La seconda parte della legge contiene modifiche ad alcune leggi regionali strettamente connesse
all’edilizia: la L.R. n. 23 del 21.10.2004 “Vigilanza e controllo dell'attività edilizia” sulle sanzioni
edilizie, la L.R. n. 20 del 24.03.2000 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, in
materia di pianificazione, la L.R. n. 34 del 09.12.2002 “Norme per la valorizzazione delle
associazioni di promozione sociale”, sugli edifici ove hanno la sede le associazioni di promozione
sociale, la L.R. n. 19 del 04.05.1982 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e
sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica”, in materia di sanità. Mentre le modifiche alla L.R. n. 3
del 21.04.1999 “Riforma del sistema regionale e locale”, sull’ambito di applicazione delle norme
sulla procedura di V.I.A., si sono rese urgenti per ottemperare ai principi della Corte Costituzionale
pronunciati sulla legge della Regione Marche2.
1.1.2 Le principali misure di semplificazione della disciplina edilizia.
Le principali misure di semplificazione del procedimento edilizio sono elencate dall’art. 2 della L.R.
n. 15/20133 e sono riferite ai temi di seguito elencati.
1.1.2.1 Sportello unico per l’edilizia
Viene rafforzato il compito dello Sportello Unico per l’edilizia (SUE) di interlocutore primario del
cittadino, non solo nei procedimenti abilitativi e nell’esercizio della funzione di vigilanza e controllo
dell’attività edilizia, ma anche per supportarlo nella definizione degli interventi ammissibili e in fase
di progettazione degli interventi. Il SUE svolge poi compiti di raccordo tra le varie Amministrazioni
esterne ed uffici interni al Comune, che intervengono nel procedimento edilizio, costituendo
l’unico interlocutore tra dette amministrazioni e il soggetto interessato. Questa funzione è prevista
come obbligatoria ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, ove è lo Sportello che acquisisce,
anche attraverso la conferenza dei servizi, gli atti di assenso di competenza di altre
2
Sentenza n. 93, del 20.05.2013. La Corte costituzionale ha parzialmente annullato la legge regionale Marche n. 3/2012, in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale.
3
Art. 2: Semplificazione dell'attività edilizia
1. La presente legge persegue la semplificazione dell'attività edilizia e l'uniformità di interpretazione e applicazione della disciplina
edilizia nell'ambito del sistema regionale delle autonomie locali, attraverso:
a)
il rafforzamento della funzione dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) di unico interlocutore ai fini del rilascio dei titoli edilizi,
estendendo all'attività edilizia libera e a tutti i titoli abilitativi la sua competenza a richiedere, alle altre amministrazioni e
organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell'intervento edilizio;
b)
la specificazione della funzione consultiva della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio;
c)
la riduzione del numero dei titoli abilitativi edilizi, prevedendo la sostituzione della Segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) alla Denuncia di inizio attività (DIA), anche nel caso di interventi assoggettabili a titolo alternativo al permesso di
costruire;
d)
l'estensione dei casi di attività edilizia libera che possono essere attuati senza la presentazione allo Sportello unico di alcuna
documentazione edilizia;
e)
l'ampliamento della possibilità di ricorrere alla proroga del termine per l'inizio e la ultimazione dei lavori;
f)
il potenziamento della funzione della Regione di coordinamento tecnico e di supporto agli operatori, per assicurare: la
standardizzazione delle pratiche edilizie in tutto il territorio regionale, attraverso la modulistica unificata e l'individuazione
della documentazione essenziale da presentare a corredo dei diversi titoli edilizi e degli atti del relativo procedimento; la
parificazione della somma forfettaria per spese istruttorie dovuta in caso di rilascio della valutazione preventiva; modalità
comuni per la definizione del campione delle pratiche da assoggettare a controllo di merito a fine lavori;
g)
la distinzione tra documentazione essenziale che deve essere necessariamente presentata a corredo della domanda di
permesso di costruire e della SCIA, da quella che il soggetto può presentare prima dell'inizio lavori, e quella che può riservarsi
di presentare alla fine dei lavori;
h)
l'ampliamento dei casi di varianti in corso d'opera sottoposte a SCIA di fine lavori;
i)
la previsione dell'immediata utilizzabilità degli immobili di cui sia stata completata la realizzazione, in attesa del rilascio del
certificato di conformità edilizia-agibilità, e la specificazione della possibilità della certificazione di agibilità parziale, per
singole unità immobiliari o per porzioni dell'edificio;
l)
la razionalizzazione dei controlli dell'attività edilizia, da operarsi in due fasi: all'atto della formazione del titolo abilitativo, per
la verifica dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'intervento edilizio; a fine lavori ai
fini del rilascio del certificato di conformità edilizia-agibilità.
XII
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
amministrazioni e le stesse amministrazioni sono obbligate a trasmettere allo Sportello Unico per
l’Edilizia gli atti di propria competenza. Diversamente, per gli interventi di attività edilizia libera
soggetti a CIL e per gli interventi soggetti a SCIA, l’interessato ha la facoltà di rivolgersi
direttamente alle amministrazioni ed agli enti terzi, al fine di ottenere gli atti di assenso necessari
all’inizio dei lavori, ovvero di richiedere al SUE di adempiere a tale funzione di Sportello Unico.
1.1.2.2 Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio
Si veda il QRUE n. 33/2014.
Alla luce della disposizione, prima della L.R. n. 31/2002 e dopo della L.R. n. 15/2013, si evince che
la Commissione QAP rappresenta un organo consultivo in materia esclusivamente di qualità
edilizia, chiamata ad esprimersi solo per interventi edilizi che riguardino immobili fortemente
caratterizzati sotto il profilo della previsione di rilevanti vincoli relativi alla loro tutela
paesaggistica, storico-ambientale, culturale, architettonica.
La legge regionale n. 15/2013 ha confermato il ruolo consultivo della Commissione, ma ne ha
ulteriormente circoscritto e specializzato il campo di competenza, riferendolo all’espressione dei
pareri per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l’esame degli interventi edilizi sugli
immobili classificati dagli strumenti urbanistici di valore storico architettonico e testimoniale. Viene
così ridotta la precedente possibilità di estendere la sfera di intervento della Commissione alle
varie tipologie di attività edilizia, essendo mantenuta in capo ai Comuni la facoltà di prevedere il
parere di tale organo per l’esame dei piani urbanistici.
In sintesi si tratta di una Commissione consultiva in materia esclusivamente di “qualità edilizia” e,
di fatto, ora competente solo per gli interventi su immobili vincolati con vincolo paesaggistico
(Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D.Lgs. n. 42, del 22.01.2004) e non
anche quelli con vincolo storico-architettonico-culturale (Parte II del D.Lgs. n. 42/2004), per i
quali oggi è richiesto solo il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici,
mentre quello della CQAP è espressamente escluso (e ragionevolmente, in quanto, in regime di
L.R. n. 31/2002, si verificava una duplicazione di espressione di parere sullo stesso intervento,
uno dei quali di carattere vincolante – Soprintendenza – mentre l’altro no – CQAP).
Essa quindi è chiamata ad esprimersi solo per interventi edilizi che riguardino immobili fortemente
caratterizzati sotto il profilo della previsione di rilevanti vincoli relativi alla loro tutela
paesaggistica, oppure, ma limitatamente agli immobili con vincolo dettato dallo strumento
urbanistico, storico-architettonico, culturale e testimoniale.
Non potendo più avere un ruolo istruttorio, che in realtà non ha mai avuto, attribuito invece al
responsabile di procedimento, la Commissione Q.A.P. dovrà essere preposta al controllo
qualitativo del progetto e divenire così un organo di valutazione della qualità dei progetti più
rilevanti ed essere strettamente connessa allo Sportello Unico per l’Edilizia, ma solo ed
esclusivamente per i progetti di sua competenza.
Riguardo ancora alla sua competenza, occorre inoltre precisare che, mentre l’art. 3, comma 2,
della L.R. n. 31/2002 lasciava facoltà ai Comuni, attraverso il Consiglio Comunale, di ampliare il
suo ambito di applicazione, rispetto a quello definito dal comma 1 dello stesso articolo, oggi
invece tale facoltà non esiste più, in quanto non più espressamente prevista dall’articolo 6 della
L.R. n. 15/2013.
Pertanto l’elenco delle competenze della Commissione, definito dal comma 2 di tale articolo4, è da
considerarsi quale “elenco chiuso” non suscettibile quindi di alcuna possibilità di ampliamento a
discrezione delle Amministrazioni Comunali.
4
2. La Commissione si esprime:
a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici;
b) sugli interventi edilizi sottoposti a SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e
testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge
regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137);
c) sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal Regolamento Urbanistico ed
Edilizio (RUE).
XIII
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
La L.R. 15/2013 non detta alcuna disposizione per la nomina, la composizione ed il funzionamento
della Commissione, se non i seguenti principi:
a) la Commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo
esterni all'Amministrazione Comunale, i quali presentano una elevata competenza,
specializzazione ed esperienza nelle materie richiamate al comma 1 dell’art. 6 della L.R. n.
15/2013;
b) i pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra cui
l'accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati, ed al loro inserimento nel contesto
urbano, paesaggistico e ambientale;
c) la Commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui
principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri;
d) il professionista incaricato può motivatamente chiedere di poter illustrare alla Commissione il
progetto prima della sua valutazione.
Non dice, ad esempio, come faceva invece la L.R. 33/90, ma che già la L.R. n. 31/2002 non ha più
riproposto, che in essa debbano essere rappresentate tutte le categorie professionali della
progettazione (geometri-ingegneri-architetti), ma ciò non significa, evidentemente, come già fatto
rilevare, che il RUE non possa prevedere, come in effetti il nostro RUE ha fatto, la loro presenza,
che garantisce ovviamente il raggiungimento degli obiettivi di competenza, specializzazione ed
esperienza richiesti dalla Legge.
Non detta inoltre, analogamente alla L.R. n. 31/2002, alcuna disposizione circa le modalità di
nomina, l’organo competente alla nomina (che non può essere altro che la Giunta Comunale, e
non certamente il Consiglio Comunale), il numero minimo e massimo di componenti, a chi spetti la
funzione di presidenza, la durata, le incompatibilità, le modalità di funzionamento, ecc.
Tutte competenze lasciate all’autonomia ed alla libertà di ogni singolo Comune, attraverso il RUE.
Si ritiene utile, conclusivamente, proporre una tabella di sintesi e di raffronto tra le previsioni delle
due discipline.
Aspetto
Obbligo della istituzione della CQAP
Possibilità di istituzione in forma associata dei
Comuni5
Art. 3, LR 31/2002
SI
Art. 6, LR 15/2013
SI
NO
SI
Natura del parere
Obbligatorio e non vincolante
Natura degli atti sui quali esprimere parere
Provvedimenti comunali in
materia di beni paesaggistici,
interventi di risanamento
conservativo e restauro e di
abbattimento delle barriere
architettoniche in edifici
aventi valore storico
architettonico
Strumento deputato alla definizione della
composizione, delle modalità di nomina e del
funzionamento ella Commissione
Possibilità di ampliare il campo di competenza
Obbligatorio e non
vincolante
Permessi di Costruire e SCIA
solo negli edifici di valore
storico-architettonico,
culturale e testimoniale;
approvazione degli strumenti
urbanistici, qualora
l'acquisizione del parere sia
prevista dal Regolamento
Urbanistico ed Edilizio;
provvedimenti comunali in
materia di beni paesaggistici
RUE (e in via transitoria il RE)
RUE
SI
NO
5
Si tenga presente che la possibilità di istituire una CQAP in forma associata fra Comuni, prima dell’art. 6 della L.R. n. 15/2013, era
stata già prevista dall’art. 1 della L.R. 30 novembre 2009 n. 23, che ha introdotto l’articolo 40-undecies “Autorizzazione
paesaggistica” alla L.R. 24.03.2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, il cui comma 9 recita:
“Al fine di definire ambiti ottimali per l'esercizio delle proprie funzioni, i Comuni e le Unioni di comuni hanno la facoltà di istituire
Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio per ambiti territoriali sovracomunali, attraverso le forme associative
previste dalla legislazione vigente. I Comuni interessati da ambiti intercomunali individuati ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della
presente legge, sono tenuti all'istituzione e gestione, in forma associata, di un'unica Commissione per la qualità architettonica e il
paesaggio”.
XIV
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
della Commissione
Aspetti ad oggetto del parere
Carattere della Commissione
In ordine agli aspetti
compositivi ed architettonici
degli interventi ed al loro
inserimento nel contesto
urbano, paesaggistico e
ambientale
Esclusivamente tecnico
Componenti della Commissione
Documento Guida della Commissione da redigere
all’atto dell’insediamento sui principi e sui criteri
compositivi e formali di riferimento per
l'emanazione dei pareri
Possibilità per il professionista di illustrare il
progetto in Commissione
Di norma esterni
all’Amministrazione
Comunale che presentano
una elevata competenza e
specializzazione
In ordine agli aspetti
compositivi ed architettonici
degli interventi ed al loro
inserimento nel contesto
urbano, paesaggistico e
ambientale
Esclusivamente tecnico
Solo esterni
all’Amministrazione
Comunale che presentano
una elevata competenza,
specializzazione ed
esperienza nelle materie di
competenza della
Commissione
Facoltativo
Facoltativo
NO
SI
1.1.2.3 Riduzione dei titoli abilitativi edilizi
Si vedano il QRUE n. 2/2013 e n. 2/2014.
Nell’ottica della semplificazione e standardizzazione dei procedimenti abilitativi, la legge ha
previsto due soli titoli edilizi, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed il Permesso di
Costruire: la SCIA è la modalità abilitativa richiesta per realizzare ogni altro tipo di intervento,
fatta salva l’attività edilizia libera, sottratta alla necessità di un titolo abilitativo, mentre il
Permesso di Costruire è limitato alle nuove costruzioni, la ripristino tipologico, alle ristrutturazioni
urbanistiche.
Tutte le altre opere edilizie (espressamente elencate al comma 1 dell’articolo 7, sono definite quali
di “attività edilizia libera” e sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio, tranne quelle
indicate al comma 4 del medesimo articolo, che sono attuate con Comunicazione di Inizio Lavori
(CIL).
In aggiunta a PdC, SCIA e CIL, il RUE vigente ed anche il RUE in variante, prevede un ulteriore
“titolo” edilizio, ovvero l’Autorizzazione Semplificata, dedicata alla esecuzione di opere di scarsa o
nulla rilevanza edilizia.
L’aggiunta di tale ulteriore procedimento non rappresenta affatto un appesantimento burocratico,
ma invece esattamente l’opposto.
L’Autorizzazione Semplificata (AS) è infatti un titolo edilizio (definizione impropria, in quanto i titoli
edilizi, a norma dell’articolo 9, c. 2, della L.R. n. 15/2013, sono solo il PdC e la SCIA) aggiuntivo
rispetto ai titoli edilizi previsti dalla L.R. n. 15/2013 (ovvero, come detto, il Permesso di Costruire,
la Segnalazione Certificata di Inizio Attività - la stessa Comunicazione di Inizio Lavori non è
definibile quale titolo edilizio), introdotto originalmente dal Regolamento Urbanistico Edilizio (che
riprende, in tal senso, quanto già previsto dal previgente Regolamento Edilizio, laddove tale titolo
edilizio era denominato “Autorizzazione Amministrativa”).
L’introduzione di questo nuovo titolo edilizio ha lo scopo di disciplinare, con procedure
estremamente semplificate, gli interventi che non hanno rilevanza edilizia, che non comportano
trasformazioni significative del territorio, e che, senza l’AS, sarebbero soggetti a titoli edilizi più
complessi, in evidente contrasto con il principio amministrativo generale della semplificazione
procedurale.
Infatti, se si prende letteralmente la norma complessiva della L.R. n. 15/2013, laddove l’elenco
delle opere di edilizia libera è chiuso e tassativo, l’elenco delle opere soggette a PdC è chiuso e
tassativo e l’elenco delle opere soggette a CIL è chiuso e tassativo, stando al quanto disposto
dall’articolo 13 della L.R. n. 15/2013, gli interventi che il RUE assoggetta ad AS sarebbero soggetti
XV
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
obbligatoriamente a SCIA, con l’obbligo quindi di presentare un progetto con asseverazione di un
tecnico abilitato.
Tale obbligo appare, oltre ogni evidenza, eccessivo e sproporzionato, se si pensa ad opere quali,
esemplificatamente:
- posa di insegne d’esercizio, cartelli pubblicitari, cartelli indicatori;
- posa di vetrinette, targhe, attrezzature per l’illuminazione degli spazi pubblici, vetrine, mostre,
indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici, bacheche, memorie, luci, ecc. all’esterno degli
edifici verso spazi pubblici e/o visibili da essi;
- installazione di grate, inferriate, ecc. alle bucature delle facciate degli edifici nella città storica,
se visibili dagli spazi pubblici;
- opere di edilizia funeraria e cimiteriale senza creazione di volumetrie;
- posa cabine di pubblici servizi (ad eccezione delle cabine elettriche);
- realizzazione di manufatti esterni ed opere nel sottosuolo al servizio delle reti tecnologiche;
- posa di tende pensili o sulle fronti esterne degli edifici, elementi di copertura mobile di spazi
aperti applicate ad edifici o su supporto autonomo, se aggettanti su spazi pubblici;
- collocazione di arredi esterni (tralicci, pergolati scoperti o con copertura permeabile, chioschi,
dehors, gazebo, voliere, ecc...);
- abbattimento di alberi di alto fusto e di impianti vegetativi;
- installazione di antenne paraboliche per la ricezione di trasmissioni televisive satellitari, se
collocate su edifici esistenti in zona storica del Capoluogo;
- serragli aperti ed i ricoveri chiusi per cani.
1.1.2.4 Estensione degli interventi di attività edilizia libera
Si veda il QRUE n. 2/2013.
L’attività edilizia libera si compone, dopo la L.R. n. 15/2013:
a) dell’attività edilizia totalmente liberalizzata, per la quale non è richiesto alcun titolo edilizio e
l’interessato è tenuto ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, solo le autorizzazioni e gli altri
atti di assenso, comunque denominati, e ogni altra documentazione richiesti dalla normativa
di settore, a garanzia della loro legittimità. Sono contenuti nell’elenco di cui all’articolo 7,
comma 1, gli interventi di manutenzione ordinaria, le opere per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, il passaggio senza opere dall’uso abitativo agricolo all’uso
abitativo urbano, gli interventi di pavimentazione e di sistemazione delle aree pertinenziali
che non creano volumetria, i pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici e le strutture
contingenti e stagionali la cui permanenza sia temporanea;
b) dell’attività edilizia libera soggetta a comunicazione di inizio dei lavori (CIL) la quale contiene i
dati identificativi dell’impresa che realizza i lavori; riporta la nomina del direttore dei lavori; è
corredata dagli elaborati progettuali e dalla relazione tecnica con cui il professionista assevera
la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia. Fanno parte dell’attività
edilizia soggetta a CIL, elencate al comma 4 dell’articolo 7, le opere di manutenzione
straordinaria e le opere interne alle costruzioni (non tutelate quali beni culturali dalla Parte II
del D.lgs. 42 del 2004 e non classificate dagli strumenti urbanistici), che non comportino
modifiche alle parti strutturali e pregiudizio alla statica degli edifici, le modifiche interne in
fabbricati adibiti ad attività produttive e le modifiche di destinazione d’uso senza opere che
non comportino aumento del carico urbanistico. Per gli interventi soggetti a CIL è richiesta la
comunicazione della fine dei lavori; la trasmissione allo Sportello Unico per l’Edilizia della
copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni; ed
eventualmente la certificazione degli impianti.
La legge ha ampliato sia la casistica degli interventi totalmente liberi sia quella sottoposta a CIL,
tuttavia non ha considerato numerose opere edilizie minori o prive di rilevanza edilizia, che
necessitano quindi del nuovo istituto, introdotto dal RUE, ovvero l’Autorizzazione Semplificata,
come detto più sopra.
1.1.2.5 Possibilità di proroga dei termini di validità dei titoli edilizi
Si veda il QRUE n. 1/2013.
XVI
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
Proroga speciale. In considerazione della forte crisi economica che ha investito il settore delle
costruzioni, inoltre, per i titoli abilitativi edilizi in essere alla data di entrata in vigore della legge è
stabilita la proroga della data di inizio dei lavori e della loro conclusione (art. 55). Si tratta di
nuove scadenze che si sostituiscono automaticamente a quelle contenute nei titoli in corso e che
quindi non necessitano di alcun adempimento amministrativo.
A ciò si aggiunga quanto ulteriormente previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia” (c.d. “Decreto del fare”), intervenuto successivamente all’approvazione della L.R.
n. 15/2013, che, all’articolo 30 “Semplificazioni in materia edilizia”, ha stabilito che il termine di
validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui
all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque
nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre
anni.
L’articolo 55 della L.R. n. 15/2013 opera dunque una proroga ex lege, ovvero per la quale non è
necessario alcun adempimento da parte dell’interessato, sui termini di inizio e di ultimazione dei
lavori dei Permessi di Costruire, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati entro la data di
pubblicazione della legge BURET n. 222 del 30 luglio 2013 o già prorogati entro la medesima
data, che vengono automaticamente prorogati di due anni.
La proroga dei termini di cui sopra si applica anche alle DIA e alle SCIA presentate alla data di
entrata in vigore della legge (28.09.2013).
Nessuna proroga è stata invece prevista per le CIL (che comunque non costituisce un titolo
edilizio).
In ogni caso la proroga di diritto non opera, per espressa previsione di legge, se sono entrate in
vigore contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori abbiamo già avuto inizio e siano
completati nel termine previsto dal rispettivo titolo abilitativo edilizio, ovvero entro il periodo di
proroga anteriormente concesso. Il progettista tecnico abilitato, sotto la sua responsabilità, avrà
cura di verificare che i titoli abilitativi, che rientrano nella proroga d'ufficio, risultino tuttora
conformi alle norme vigenti, fermo restando che il Comune, tramite lo SUE, nell'ambito dei suoi
poteri istituzionali di verifica, ai fini di tutela del territorio, ha la possibilità di effettuare controlli
volti ad accertare la legittimità dei titoli abilitativi prorogati. Qualora evidenzi le situazioni di
contrasto di cui sopra, porrà in essere i provvedimenti sanzionatori conseguenti all’automatica
decadenza del titolo abilitativo.
Lo Sportello Unico per l’Edilizia non doveva fornire alcuna comunicazione ai titolari dei titoli
automaticamente prorogati. Nessuna comunicazione era da rendere all’Amministrazione da parte
dei tecnici abilitati o dai committenti in quanto i titoli sono automaticamente prorogati.
Si pone l’attenzione sul fatto che i titoli edilizi presentati o rilasciati successivamente all’entrata in
vigore della L.R. n. 15/2013 non usufruiscono di tale proroga “speciale” di cui all’articolo 55, bensì
per essi vige quanto ordinariamente previsto dagli artt. 16 e 19, rispettivamente per la SCIA e per
il PdC.
La norma nulla stabilisce circa in merito al pagamento del contributo di costruzione previsto in
sede di comunicazione di fine dei lavori nei casi di rateizzazione del medesimo. Tuttavia, in
considerazione dell’intento della norma di adottare misure di favore per i cittadini e le imprese in
ragione della perdurante condizione di grave crisi economica, si ritiene coerente con la norma di
considerare che la proroga valga analogamente per le date di scadenza delle rate di pagamento
del contributo di costruzione previste in sede di comunicazione di fine dei lavori nell’ambito degli
atti unilaterali d’obbligo già stipulati e che non necessitano di alcuna revisione o aggiornamento in
proposito.
Si ritiene pertanto in conclusione che il pagamento del contribuito di costruzione connesso
all’inizio ed alla fine dei lavori, nei casi disciplinati dall’art. 55, siano dovuti all’atto della
presentazione delle comunicazioni di inizio e di fine dei lavori, che potranno essere presentate
dagli interessati secondo le tempistiche di maggior favore stabilite dall’art. 55.
Proroga ordinaria. Le eventuali proroghe “ordinarie” di cui agli artt. 16 (SCIA) e 19 (PdC), da
comunicare anteriormente alla scadenza delle date di inizio e fine lavori, devono essere motivate e
XVII
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
certificate attraverso asseverazione del professionista. Non è previsto alcun termine massimo
concedibile per tali proroghe (ma neppure lo era nella vigenza della L.R. n. 31/2002) e neppure
alcun atto di assenso espresso da parte del Comune (che invece era necessario sia per la
DIA/SCIA, sia per il PdC).
In considerazione della natura stessa della SCIA (di atto di un privato che lo abilita all’attuazione
degli interventi edilizi, ove sussistano tutti i presupposti e requisiti previsti dalla disciplina edilizia)
la legge si è orientata quindi ad evitare che la scadenza dei termini di efficacia della stessa
costituisca un aggravio amministrativo per le imprese edili, specialmente in un periodo di forte
crisi economica del settore. Pertanto, si consente agli interessati di prorogare di due anni il
termine di inizio e quello di fine dei lavori, attraverso una comunicazione al SUE (art. 16),
accompagnata dall’asseverazione che il titolo edilizio non è ancora scaduto e che non sono
sopravvenute previsioni urbanistiche incompatibili.
1.1.2.6 Standardizzazione dell’attività edilizia e semplificazione della documentazione
da allegare
Si vedano i QRUE n. 9/2014, n. 13/2014, n. 16/2014, n. 40/2014 e n. 45/2014.
Una rilevante semplificazione del procedimento edilizio è stata prevista dalla L.R. n. 15/2013,
attraverso la definizione, preventiva ed uniforme per tutto il territorio regionale, della modulistica
e della documentazione da allegare ai titoli abilitativi. Tale processo si ritiene che liberi, sia gli
operatori e i progettisti sia le stesse strutture comunali, dalla problematica della completezza della
documentazione progettuale da allegare ai diversi atti del procedimento edilizio, superando i dubbi
e le incertezze applicative delle normative vigenti che ne costituiscono il fondamento.
Questo processo di standardizzazione, da attuarsi attraverso l’assunzione di atti di coordinamento
tecnico, realizza poi una accelerazione dell’iter amministrativo del titolo edilizio, in quanto, da una
parte, crea certezze per gli operatori privati; dall’altra, consente l’introduzione di un meccanismo
procedimentale che sanzioni la mancata osservanza del requisito di completezza, considerando
improcedibile e inefficace, rispettivamente il permesso di costruire e la SCIA presentati incompleti
delle allegazioni espressamente richieste. In tal modo, viene meno la principale causa di
interruzione dei termini procedimentali (per richiesta di integrazione della documentazione
necessaria), residuando solo la possibilità di sospensione dei termini istruttori, per richieste di
chiarimenti o di elementi integrativi indispensabili per la valutazione del progetto presentato.
La standardizzazione della modulistica e della documentazione, necessaria ai fini del rilascio del
permesso di costruire e dell’efficacia della SCIA e della CIL, consentirà di attivare a scala regionale
strumenti telematici per la presentazione e il trattamento delle pratiche edilizie, atteso che
l’attuale complessità e capillare differenziazione dei regimi giuridici comunali costituiscono un
insuperabile ostacolo al generalizzato sviluppo delle tecnologie informatiche in questo settore.
L’attività di coordinamento tecnico che la legge prevede sia svolta dalla Regione riguarda anche
altri aspetti del processo edilizio, quali: la suddivisione tra documentazione da allegare dell’inizio e
alla fine dei lavori, la definizione dei progetti di particolare complessità che richiedono maggiori
tempi per il rilascio del permesso; i criteri per definire il campione di pratiche da sottoporre a
controllo; la definizione uniforme delle destinazioni d’uso; la specificazione degli interventi
ascrivibili alle diverse tipologie di intervento; la definizione dei requisiti edilizi degli insediamenti
produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sulla salute e sull’ambiente.
1.1.2.7 Ampliamento delle varianti in corso d’opera da regolarizzare alla fine dei lavori
Si veda il QRUE n. 1/2013.
In merito alle varianti in corso d’opera, la legge regionale n. 15/2013 ha operato una distinzione
tra modifiche al progetto iniziale da regolarizzare alla fine dei lavori, attraverso un unico titolo
edilizio in variante presentato dopo il completamento delle opere, e modifiche, più rilevanti,
subordinate ad un nuovo titolo abilitativo, da acquisire prima della loro esecuzione.
Occorre rilevare come tale disciplina fosse già meno gravosa per i privati rispetto a quella statale.
Tuttavia la legge persegue con l’art. 22 una ulteriore liberalizzazione, ampliando la casistica delle
varianti in corso d’opera regolarizzabili dopo la loro esecuzione, a conclusione dell’intervento
edilizio. Questa possibilità si estende a tutte le varianti che non comportino una modifica della
tipologia di intervento, non comportino un intervento totalmente diverso rispetto a quello previsto
XVIII
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
dal progetto iniziale (per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione) e che non
prevedano l’esecuzione di nuovi volumi tali da costituire un organismo edilizio o parte di un
organismo con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. Pertanto, fuori da tali ipotesi di
totale trasformazione del progetto originario, le varianti conformi agli strumenti urbanistici ed
edilizi, possono essere eseguite nel corso dei lavori sotto la responsabilità del progettista e del
direttore dei lavori. In tal modo, sono ridotti notevolmente gli oneri amministrativi richiesti per
variare il progetto edilizio originario, essendo previsto un solo adempimento a fine lavori che
raccoglie tutte le modifiche apportate in corso d’opera.
La disposizione fa necessariamente salvi i casi in cui le leggi di settore richiedano espressamente
una preventiva autorizzazione o un preventivo adempimento per eseguire la variante,
sanzionandone (spesso anche penalmente) l’assenza. Pertanto, in caso di varianti che richiedano,
per esempio, il previo rilascio di una autorizzazione paesaggistica o sismica, la realizzazione della
variante dovrà comunque essere preceduta dalla acquisizione di tali atti di assenso o dallo
svolgimento degli adempimenti dovuti, rimanendo fermo che a fine lavori potrà essere presentata
un’unica SCIA in variante.
L’adozione di questo innovativo regime delle varianti in corso d’opera appare coerente con il
regime giuridico della SCIA, che consente comunque all’interessato di eseguire immediatamente le
modifiche al progetto iniziale, senza alcuna interruzione dei lavori e ponendo in capo al
committente e ai professionisti l’onere di verificare l’ammissibilità della variazione. Inoltre, la legge
ha inteso confermare la scelta per un unico regime giuridico della variante di fine lavori,
indipendentemente dal titolo edilizio originario, attestandosi alla disciplina di maggiore
semplificazione.
Muta dunque radicalmente la materia delle varianti in corso d’opera.
Tutte le varianti che non rientrino nelle definizioni del comma 1 dell’art. 226 (che costituiscono
varianti sostitutive del progetto approvato e quindi richiedono un nuovo titolo che sarà dunque o
una nuova SCIA o un nuovo permesso di costruire, a seconda del tipo di intervento), possono
essere liberamente realizzate purché conformi alla disciplina urbanistico-edilizia e dopo aver
adempiuto alle procedure abilitative previste dalle norme tecniche di settore (ad es. sismica,
vincoli paesaggistici, sul patrimonio storico-artistico, ambientali, ecc…). Devono essere
regolarizzate in sede di presentazione di comunicazione di fine lavori e richiesta di certificato di
conformità edilizia e agibilità presentando apposita variante di fine lavori.
Con l’art. 41 della L.R. n. 15/2013 viene poi introdotta la definizione delle varianti essenziali all’art.
14-bis7 della L.R. n. 23/2004, anch’esse liberamente realizzabili come sopra e da regolarizzare in
6
a)
b)
c)
la modifica della tipologia dell’intervento edilizio originario;
la realizzazione di un intervento totalmente diverso rispetto al progetto iniziale per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione;
la realizzazione di volumi in eccedenza rispetto al progetto iniziale tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con
specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
7
Sono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo originario come integrato dalla SCIA di fine lavori:
a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta un incremento del carico urbanistico di cui all'articolo 30, comma 1, della
legge regionale in materia edilizia;
b) gli aumenti di entità superiore al 20 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro,
all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 20 per cento della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al
20 per cento delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza;
c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunque superiori a 300 metri cubi, con esclusione di quelli
che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed
edilizie comunali;
d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 metri quadrati;
e) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo che comporti violazione delle norme tecniche per le costruzioni in materia
di edilizia antisismica;
f)
ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché
effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storicoarchitettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica. Non
costituiscono variazione essenziale i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora
XIX
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
fase di fine lavori. Tale definizione rileva, oltre che agli effetti della disciplina sanzionatoria, anche
ai fini del controllo sistematico obbligatorio, in fase di fine lavori.
Vi sono dunque 3 categorie di varianti:
a) varianti in corso d’opera;
b) varianti in corso d’opera essenziali;
c) varianti sostitutive.
In sostanza quindi, sotto il profilo dell’occorrenza o meno di un nuovo titolo, i casi possibili sono
due:
1. Varianti che richiedono preventivamente un nuovo titolo, che sarà o una nuova SCIA o un
nuovo PdC, a seconda del tipo di intervento (caso c precedente): dette varianti vengono
limitate dalla norma alle seguenti casistiche:
1.1: la modifica della tipologia dell’intervento edilizio originario (ovvero il passaggio dall’una
all’altra delle categorie di intervento edilizio definite dall’Allegato alla L.R.);
1.2: la realizzazione di un intervento totalmente diverso rispetto al progetto iniziale per
caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione;
1.3: la realizzazione di volumi in eccedenza rispetto al progetto iniziale tali da costituire un
organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Varianti che non richiedono un nuovo titolo preventivo (casi a e b precedenti): le varianti che
non rientrano nella suddetta elencazione possono invece essere realizzate in corso d’opera
senza l’acquisizione preventiva di un nuovo titolo, purché conformi alla disciplina urbanisticoedilizia e comunque dopo aver adempiuto alle procedure abilitative previste dalle norme
tecniche di settore (ad esempio: sismica, vincoli paesaggistici, vincoli storico-culturali,
ambientali, ecc…). In tali casi la variante è soggetta a SCIA da presentarsi successivamente
alla esecuzione delle opere, contestualmente alla comunicazione di fine dei lavori.
1.1.2.8 Immediato utilizzo degli immobili e l’agibilità parziale riferita a porzioni
dell’intervento
Si veda il QRUE n. 3/2014.
La legge introduce la possibilità di usare l’immobile in pendenza del procedimento di verifica della
sua agibilità, in analogia con la disposizione prevista in materia di insediamenti produttivi. Si
prevede infatti che la completa presentazione della documentazione richiesta consente l’utilizzo
immediato dell’immobile, fatto salvo l’obbligo di conformare l’opera realizzata alle eventuali
prescrizioni stabilite dallo sportello unico in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia e
agibilità (art. 23).
Inoltre, la legge ha inteso rendere maggiormente flessibile il rilascio del certificato di conformità
edilizia e agibilità parziale (art. 25), venendo incontro alle esigenze di cittadini ed imprese di poter
disporre di parti autonome dei complessi edilizi oggetto dell’intervento edilizio prima della
completa conclusione dei lavori (per l’apertura di un esercizio commerciale, la compravendita di
singole unità immobiliari, ecc.). Tale certificato può essere richiesto e rilasciato nelle seguenti
ipotesi:
a) per singoli edifici e singole porzioni della costruzione, purché strutturalmente e funzionalmente
autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione relative
all’intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o
singola porzione della costruzione;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti
comuni e le opere di urbanizzazione relative all’intero edificio di cui fanno parte.
Il RUE vigente già disciplina sia i casi di agibilità parziale sia quelli di agibilità provvisoria all’articolo 59/III.
1.1.2.9 La semplificazione dei controlli sui progetti e sulle opere realizzate
Si veda il QRUE n. 1/2014.
Il recepimento dei principi fondanti del meccanismo della SCIA e l’ampliamento della casistica
delle varianti in corso d’opera realizzabili sotto la responsabilità del professionista abilitato, trova
rientrino nei casi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e qualora venga accertata la compatibilità
paesaggistica, ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo.
XX
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
un preciso riscontro nella importante revisione del sistema dei controlli. La legge ha accorpato in
due sole e ben distinte fasi i compiti di vigilanza dell’attività edilizia che attualmente il Comune è
chiamato a svolgere ripetutamente nell’arco dell’intero processo edilizio: il controllo iniziale sul
progetto e quello finale sull’opera effettivamente realizzata.
1.1.2.10 La nuova definizione di ristrutturazione edilizia
Si vedano il QRUE n. 3/2013 e n. 48/2014.
L’Allegato alla L.R. n. 15/2013 introduce una nuova definizione di ristrutturazione edilizia8.
Si tratta della definizione più estensiva, rispetto a tutte quelle dettate in passato dalle varie
disposizioni statali e regionali. In particolare essa si differenzia sostanzialmente da quella in vigore
sino al 27.09.2013, dettata dall’Allegato alla L.R. n. 31/2002, soprattutto per la modalità della
ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione del fabbricato, che fino a tale data,
imponeva la ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a
quello preesistente. Oggi invece l’unica invariante che è rimasta, e limitatamente alla modalità di
intervento con totale demolizione e ricostruzione, è quella relativa alla volumetria, come definita
dalla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279, del 4.2.2010
“Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e
l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi ” e dal RUE, alla voce
“Volume totale o lordo”, ovvero il volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma
planivolumetrica.
Trattandosi in ogni caso di realizzazione di nuovo edificio, dovranno comunque essere tenute le
distanze di cui al D.M. 1444/68 e RUE.
Pertanto, in sintesi, sono venuti meno i vari vincoli che nel tempo erano imposti all’intervento di
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, ovvero il rispetto della sagoma, dell’area
di sedime, delle altezze, dei materiali impiegati, restando oggi solo il rispetto della volumetria
preesistente.
Ne deriva che il limite della volumetria preesistente permane, e solo questo, per la modalità di
ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione. Mentre tale limite del volume
preesistente non sussiste per le altre modalità di ristrutturazione edilizia che non prevedono la
totale demolizione e ricostruzione del fabbricato (es. ristrutturazione parziale con aumento di
volume, per accorpamento di volumetrie preesistenti o per sfruttamento dell’indice di fabbricabilità
disponibile).
Il comma 4 del citato articolo 13 della L.R., stabilisce che gli strumenti urbanistici possono limitare
i casi in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti mediante demolizione e
successiva ricostruzione del fabbricato, con modifiche agli originari parametri. All’interno del
centro storico inoltre, i Comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31
dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è ammessa
la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e quelle nelle quali i lavori di ristrutturazione
edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di
presentazione della SCIA. Nella pendenza del termine per l’adozione della deliberazione di cui
sopra, non trova applicazione per il centro storico la ristrutturazione edilizia con modifica della
sagoma.
Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 47, del 20.12.2013, ha stabilito di non
8
"Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell’ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per
l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico degli
edifici. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli
strumenti urbanistici, aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che
limitatamente agli immobili compresi nei centri storici e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli
articoli A-7 e A-8 dell’Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 comportino mutamenti della destinazione d’uso.
XXI
Indirizzi per una prima revisione del RUE
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escludere nessuno dei fabbricati presenti nei centri storici comunali, come individuati dal
Regolamento Urbanistico Edilizio, per i quali è stata assegnata la categoria di intervento della
ristrutturazione edilizia, con totale demolizione o meno del fabbricato preesistente e sua
ricostruzione, dalla possibilità di effettuare tale intervento con modifica della sagoma. Ed inoltre di
non prevedere, per alcun intervento di ristrutturazione edilizia, con modifica della sagoma o
meno, da effettuarsi nelle zone storiche, l’obbligo di non iniziare i lavori prima che siano decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della relativa SCIA, ed infine di stabilire comunque, per
gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma, con totale demolizione o meno
del fabbricato preesistente e sua ricostruzione, da effettuarsi sugli edifici dei centri storici
comunali, le seguenti limitazioni, finalizzate a mantenere ed a non stravolgere l’impianto
tipologico-architettonico del centro storico stesso, costituito in stragrande misura, da quinte
edificate continue ed altezze omogenee:
1. dovranno essere sempre mantenuti gli allineamenti preesistenti dei fronti degli edifici verso le
pubbliche vie;
2. per la modifica della sagoma che comporta in particolare l’aumento delle altezze dell’edificio
preesistente, la nuova altezza dell’edificio non potrà eccedere quella strettamente necessaria
per garantire i requisiti di abitabilità dell’ultimo piano del fabbricato.
1.1.2.11 La nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività
La SCIA viene definita dalla legge regionale n, 15/2013 come il principale titolo abilitativo per
realizzare un intervento edilizio. Le tipologie obbligatorie di interventi sono elencati dall'art. 13 e
comprendono tutti gli interventi che, per esclusione, non sono assoggettati a Permesso di
Costruire, o non sono considerati attività libera.
Le SCIA presentate fino al 27.09.2013 soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 19 L. 241/1990,
ma quelle presentate dal 28.09.2013 sono gestite secondo quanto dispongono gli articoli da 13 a
16 della nuova legge regionale.
La SCIA è titolo abilitativo efficace e valido se rispetta le normative specifiche in materia, che sono
il presupposto per la sua legittimità.
Si prospettano 4 tipologie:
1. se l'intervento richiede assensi/autorizzazioni/pareri, il privato può richiederli allo Sportello
Unico per l’Edilizia, prima di presentare la SCIA. Quindi, una volta che questi siano stati
acquisiti, presenta la SCIA e questa diventa efficace decorsi 5 giorni lavorativi dalla
presentazione. Il Comune, tramite lo SUE, effettua le verifiche e predispone gli atti
amministrativi conseguenti, dettagliati all'articolo 14 della legge regionale;
2. oppure il privato può presentare la SCIA e chiedere contestualmente allo Sportello Unico per
l’Edilizia di acquisire gli assensi/autorizzazioni/pareri di legge. Si tratta della “SCIA differita”
che acquista efficacia solo una volta che lo SUE ha acquisito tutti gli assensi necessari e lo
comunica al privato;
3. si parla anche di SCIA differita nel caso in cui il privato presenti la pratica dichiarando
espressamente la data di inizio dei lavori, posticipata rispetto a quella di presentazione;
4. altro caso di SCIA differita è quello nel quale il privato dichiari che non darà avvio ai lavori
prima della conclusione del procedimento di controllo.
Le modalità quindi sono differenti a seconda della scelta che opera il privato, a cui seguiranno le
conseguenti verifiche degli uffici comunali con gli atti conseguenti.
Viene introdotto il termine di 5 giorni lavorativi per il controllo di completezza della
documentazione essenziale della SCIA, determinata, fino alla emanazione di un nuovo atto
regionale di coordinamento tecnico (come previsto al comma 4, lett. b, dell’art. 12 della L.R. n.
15/2013, come poi è effettivamente avvenuto, come illustrato in seguito) ai sensi della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279, del 4.2.2010
“Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e
l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi” alla quale il RUE è
adeguato, a pena di inefficacia – termine che si somma a quello di 30 giorni del controllo di
merito.
XXII
Indirizzi per una prima revisione del RUE
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In tal senso si deve precisare che comunque restano valide le nostre procedure, dettate dal RUE,
in tema di pre-accettazione delle pratiche edilizie, allo scopo di accertarne la completezza formale
e sostanziale, in grado di avviare efficacemente il procedimento. Il metodo della pre-accettazione
viene confermato anche nella Variante, in quanto non provoca alcun aggravio procedimentale,
ma, anzi, ne determina la certezza.
Sotto il profilo procedurale occorre evidenziare che la L.R. prevede una diversa disciplina per le
SCIA per interventi edilizi per “impianti produttivi” e per le SCIA per interventi edilizi “residenziali”
o comunque non attinenti ad impianti produttivi:
SCIA per interventi inerenti impianti produttivi di beni e servizi:
l’art. 5 della L.R., ribadendo in tal caso la competenza del SUAP, stabilisce che la procedura è
disciplinata dall’art. 5 “procedimento automatizzato” del D.P.R. n. 160/2010. Nel caso in cui
l’intervento richieda assensi/autorizzazioni/pareri, l’interessato dovrà obbligatoriamente richiederli
tramite il SUAP, prima di presentare la SCIA.
SCIA per interventi edilizi di carattere residenziale (o comunque non inerenti impianti
produttivi di beni e servizi):
le SCIA presentate dal 28.09.2013 vengono gestite dallo SUE secondo quanto disposto dagli
articoli da 13 a 16 della L.R. n. 15/2013.
Con riferimento a queste ultime, ed a quanto già sopra esplicitato, la L.R. individua due tipologie
di procedimenti, a discrezione dell’interessato:
1 - la SCIA ordinaria di cui all’art. 14 della L.R.:
se l’intervento richiede assensi/autorizzazioni/pareri, il privato può richiederli allo SUE, prima di
presentare la SCIA, ovvero acquisirli autonomamente ed allegarli alla SCIA. Acquisiti tali atti di
assenso, l’interessato presenta la SCIA e questa diventa efficace decorsi 5 giorni lavorativi dalla
data di presentazione. Qualora l’interessato non riceva entro detto termine comunicazione di
inefficacia della stessa per carenza di documentazione essenziale, definita con specifico e
successivo atto di coordinamento regionale. Entro 30 giorni dalla data di efficacia della SCIA
(ovvero entro 30 giorni solari + 5 giorni lavorativi), il SUE procede al controllo di merito.
2 - la SCIA con inizio dei lavori differito di cui all’art. 15 della L.R.:
in tal caso l’interessato dichiara che i lavori oggetto di SCIA non saranno avviati prima della
conclusione del procedimento di controllo, ovvero può indicare una data di inizio dei lavori
successiva, comunque non posteriore ad un anno dalla data di presentazione della SCIA.
Se l’intervento richiede assensi/autorizzazioni/pareri, il privato può richiederli al SUE prima di
presentare la SCIA, ovvero acquisirli autonomamente ed allegarli alla stessa.
Diversamente l’interessato può richiedere che sia il SUE ad acquisire assensi/autorizzazioni/pareri
contestualmente alla presentazione della SCIA; in tal caso la SCIA acquista efficacia e l’interessato
può avviare i lavori solo una volta che lo Sportello Unico per l’Edilizia avrà acquisito tutti gli
assensi necessari e lo avrà comunicato all’interessato.
1.1.2.12 Il nuovo Permesso di Costruire
La legge regionale n. 15/2013 interviene a semplificare l'iter di rilascio del Permesso di Costruire,
nel quale sparisce la possibilità di interrompere il procedimento per richiedere documenti
integrativi e viene introdotto il termine di 10 giorni lavorativi per il controllo di completezza della
documentazione essenziale della domanda, determinata ai sensi dell’atto di coordinamento tecnico
regionale9, a pena di improcedibilità della medesima domanda.
Nel tempo assegnato per l'istruttoria, il responsabile del procedimento può indire un'audizione per
chiedere chiarimenti o far apportare modeste modifiche progettuali e il verbale di audizione
sospende il termine dell'istruttoria che riprende una volta consegnato tutto quanto richiesto.
9
Fino alla emanazione di tale atto regionale di coordinamento, che è poi stato emanato, come si dirà in seguito, continua a trovare
applicazione la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279, del 4.2.2010 “Approvazione
dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i
titoli abilitativi edilizi” alla quale il RUE è adeguato.
XXIII
Indirizzi per una prima revisione del RUE
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Il termine dell'istruttoria resta di 60 giorni. Una volta approvato lo specifico atto di coordinamento
tecnico della regione, il termine sarà di norma di 60 giorni e sarà raddoppiato solo per i progetti
che la regione stessa definirà come complessi.
In ogni caso, dentro il termine dell'istruttoria il responsabile del procedimento deve acquisire gli
atti di assenso necessari, agli uffici comunali competenti ed alle Amministrazioni esterne, se non li
acquisisce spontaneamente dagli enti competenti, indice la conferenza di servizi.
La norma infatti stabilisce che sia obbligatoriamente il SUE ad acquisire direttamente (o tramite
conferenza dei servizi) le autorizzazioni o altri atti di assenso di altri uffici o PP.AA. ai fini del
rilascio del PdC. E’ fatto divieto espresso agli altri uffici comunali e PP.AA. interessati al
procedimento di permesso di costruire di trasmettere direttamente al cittadino autorizzazioni,
nulla-osta, ecc…10
Resta fermo il termine di 15 giorni dalla proposta di provvedimento del responsabile del
procedimento, per rilasciare il permesso di costruire.
Il termine diventa di 30 giorni, se vi è stato un preavviso di diniego.
Ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 15/2013, sono subordinati a PdC esclusivamente i seguenti
interventi:
a) gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all’articolo 13,
lettera m)11;
b) gli interventi di ripristino tipologico;
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
1.1.2.13 Comunicazioni per opere legate ad esigenze contingenti, temporanee e
stagionali e per il mutamento di destinazione d'uso connesso ai fabbricati rurali
Si veda il QRUE n. 4/2013.
All'art. 7, comma 1, lettera f) e lettera o) della legge regionale n. 15/2013, è prevista
rispettivamente una mera comunicazione da presentare allo SUE.
In particolare, nella lettera f) è previsto l'obbligo di una comunicazione per opere dirette a
soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali, nella quale va indicata la data
di inizio e di rimozione del manufatto. La mancata presentazione di questa comunicazione
comporta una sanzione amministrativa pecuniaria12.
Nella lettera o) è prevista una comunicazione per i mutamenti di destinazione d'uso non connessi
a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non
presentano più i requisiti di ruralità e per i quali il privato provvede alla variazione nell'iscrizione
catastale mantenendone la funzione residenziale. A tale proposito occorre precisare che questa
comunicazione potrà essere utilizzata anche quando nello stesso fabbricato abitativo sia compresa
un’altra unità immobiliare destinata a servizio agricolo (D/10) o comunque altri locali di servizio
agricoli, mentre, se il servizio agricolo di cui si intende cambiare destinazione è isolato dal
fabbricato abitativo, occorrerà utilizzare la CIL generica di cambio d’uso senza opere, di cui al
comma 4, lett. c), dell’art. 7.
1.1.2.14 Frazionamento dei fabbricati ad uso di impresa
Si veda il QRUE n. 7/2014.
10
Art. 4, c. 4 della L.R. n. 15/2013: “…Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico; gli altri
uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento di rilascio del permesso di
costruire, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto
negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo Sportello unico le denunce, le domande, le
segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente”.
11
Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare gli interventi di nuova costruzione disciplinati da precise disposizioni sui
contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi, per i quali gli interessati, in alternativa al Permesso di Costruire,
possono presentare una SCIA (c.d. “SuperSCIA”). Le analoghe previsioni riferite nei piani vigenti alla denuncia di inizio attività sono
attuate mediante SCIA.
12
La sanzione è prevista all'art. 16 bis della L.R. n. 23/2004, come introdotto dall'art. 44 della L.R. 15/2013.
XXIV
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
Ai sensi dell’art. 55, i fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, esistenti alla data di entrata in
vigore della legge regionale n. 13/2015 (28.09.2013), possono essere frazionati in più unità
autonome produttive, nell’ambito dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 7 del decreto del DPR n.
160 del 2010 (SUAP), attraverso la presentazione di apposita SCIA. Il frazionamento può essere
attuato in deroga ai limiti dimensionali e quantitativi stabiliti dalla pianificazione urbanistica
vigente, nel rispetto degli usi dichiarati compatibili dai medesimi piani e della disciplina dell’attività
edilizia di cui all’articolo 9, comma 3, della L.R. n. 15/2013.
1.1.2.15 Il mutamento di destinazione d’uso
Si veda il QRUE n. 4/2013.
Ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 15/2013, il mutamento di destinazione d’uso senza opere è
soggetto a CIL se non comporta aumento di carico urbanistico13; se comporta tale effetto
urbanistico è soggetto invece a deposito di SCIA.
Il cambio d’uso con opere è soggetto invece al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al
quale è connesso (CIL o SCIA).
Per mutamento d’uso senza opere si intende la sostituzione, non connessa a interventi di
trasformazione a ciò preordinati, dell’uso in atto nell’immobile con altra destinazione d’uso definita
compatibile dagli strumenti urbanistici comunali.
La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o
indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo
accatastamento ovvero da altri documenti probanti.
Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, il mutamento d'uso è
subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richieste e comporta
il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli
oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. E’ fatta salva la possibilità
di monetizzare le aree per dotazioni territoriali nei casi previsti dal RUE.
Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità
immobiliare entro il limite del 30 % della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso
entro i 30 mq. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici
dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa,
secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, purché
contenuta entro il limite del 20 % della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite
di 250 mq ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 metri quadrati. Tale attività di vendita
può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti
urbanistici.
Inoltre, ai sensi dell’art. 30-bis della Legge 09.08.2013, n. 98, l’attività di vendita diretta dei
prodotti agricoli di cui all’articolo 4 del D.Lgs 18.05.2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” non comporta
cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il
territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i
locali a ciò destinati.
Infine, modificando il comma 2, dell’art. 16, della L.R. n. 34/2002, è stato stabilito che
l'insediamento delle associazioni di promozione sociale, definite dall’art. 2 della stessa L.R., è
subordinato solo alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non
comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di
costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo.
13
A norma dell’art. 30 della L.R. n. 15/2013, costituiscono aumento del carico urbanistico gli interventi che:
a) comportano un aumento delle superfici utili degli edifici;
b) comportano un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con incremento delle dotazioni territoriali;
c)
comportano un aumento delle unità immobiliari, fatto salvo il caso di frazionamento di unità immobiliari, qualora non sia
connesso ad un insieme sistematico di opere edilizie che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e qualora non comporti aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d’uso con incremento delle
dotazioni territoriali.
XXV
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
1.1.2.16 Abrogazione del parere integrato AUSL-ARPA sugli insediamenti produttivi e
di servizi caratterizzati da significative interazioni sull’ambiente
Si veda il QRUE n. 6/2014.
L’art. 59 della legge regionale n. 15/2013 abroga l’art. 19 lett h-bis della L.R. n. 19/1982 e s.m. e
quindi la necessità di acquisire il parere integrato Ausl-Arpa sugli insediamenti produttivi e di
servizi caratterizzati da significative interazioni sull’ambiente. I requisiti igienico-sanitari sono
perciò oggetto di asseverazione da parte del tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett c,
con riferimento all’art. 11, comma 1, della legge regionale.
Tuttavia, in attesa dell’atto di coordinamento regionale di cui all’art. 12, comma 4, lett. f) (che ha
lo scopo di definire i requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio
caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute), per il momento, lo SUE ha
ritenuto prudenziale, per tutte le tipologie di titoli abilitativi, continuare a compilare la scheda
tecnica regionale (che non verrà più considerata domanda di parere, né inoltrata agli Enti assieme
alla relativa documentazione) e produrre i relativi documenti da allegare, per eventuali controlli
successivi. I controlli successivi sono previsti, infatti, dall’art. 9, comma 5, con riferimento alle
autocertificazioni, asseverazioni, ecc…., del tecnico abilitato, nei casi in cui ciò sia previsto per la
formazione del titolo abilitativo edilizio o per l’inizio dei lavori.
Viste le abrogazioni delle delibere regionali sui requisiti delle opere edilizie (art. 59, c. 2, lett. b),
in attesa dell’atto di coordinamento di cui al punto f) del comma 4 dell’articolo 12 della L.R. n.
15/2013, trovano applicazione sia le norme di riferimento nazionali e comunitarie, sia i requisiti
contenuti delle Schede Tecniche dei requisiti cogenti e volontari delle opere edilizie del vigente
RUE.
L’art. 9 stabilisce che i titoli abilitativi edilizi devono essere conformi alla disciplina edilizia,
costituita:
a) dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
b) dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e
adottati;
c) dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, tra cui la
normativa tecnica vigente di cui all’articolo 11;
d) dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio
storico, artistico ed archeologico, gravanti sull’immobile.
L’art. 11 comma 1 prevede in particolare che l’attività edilizia è subordinata alla conformità
dell’intervento alla “normativa tecnica vigente”, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e di non creazione di
barriere architettoniche, sensoriali e psicomotorie.
L’art. 12, comma 5, lett. b), stabilisce che con atto di coordinamento tecnico regionale saranno
definiti i contenuti della dichiarazione con la quale il professionista assevera analiticamente che
l’intervento è conforme alla disciplina dell’attività edilizia di cui all’articolo 9, comma 3, tra cui la
normativa tecnica vigente di cui all’art. 11.
Fino ad allora è obbligatorio inserire all’interno della richiesta di PdC ed alla presentazione della
SCIA e della CIL, una formula asseverativa predisposta dallo SUE.
Appare pertanto evidente la volontà del legislatore regionale di sostituire i c.d. “requisiti cogenti”
con asseverazioni all’insieme complessivo delle norme tecniche vigenti. Tuttavia la novella
regionale demanda, come ricordato, l’individuazione delle norme tecniche ed i contenuti delle
asseverazioni analitiche a successivi atti di coordinamento regionale, per i quali peraltro la norma
regionale non stabilisce alcun termine entro il quale debbano essere emanati, che dovranno
essere recepiti da ciascun Comune entro 180 giorni dall’entrata in vigore degli stessi, decorsi i
quali diverranno comunque cogenti e prevalenti sul RUE.
Si deve comunque far rilevare che per quanto concerne la tematica dei requisiti igienico-sanitari,
questi non risultano disciplinati da alcuna normativa tecnica, ma trovano dettagliata disciplina
tecnica all’interno del RUE.
Neppure il comma 4 dell’art. 12 della L.R. assegna il compito di definire tali requisiti ai successivi
atti regionali di coordinamento, se non limitatamente ai requisiti igienico-sanitari relativi agli
XXVI
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla
salute.
Come già accennato quindi, al fine di dare certezza agli operatori, si ritiene che i requisiti cogenti
individuati dal RUE rimangano vigenti fino alla emanazione degli atti di coordinamento regionale
che individueranno le norme tecniche e le asseverazioni analitiche alle stesse ed al loro
recepimento nel RUE o, comunque, fino alla decorrenza dei 180 giorni previsti per l’adeguamento
dello stesso.
L’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia Romagna (ARPA) – Sezione di Piacenza,
con propria nota n. 0009078 del 18.11.2013 ha rammentato che nell’art. 59 della L.R. n. 15/2013
ha abrogato sia la disposizione che prevedeva il parere integrato ARPA-AUSL sui progetti di
insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla
salute14, che qualsiasi previsione da essa discendente in via gerarchica, che subordina i progetti,
ai fini del rilascio o presentazione del titolo abilitativo edilizio, ad una preventiva valutazione sia
sotto il profilo ambientale che igienico-sanitario ed alla conseguente osservanza delle eventuali
prescrizioni espresse in sede di parere. A far tempo quindi dalla entrata in vigore della L.R. n.
15/2013 non si dovrà più procedere all’invio ad ARPA alcun progetto di insediamento produttivo o
di servizio. né richiesto alcun parere in merito. Continua invece ad essere necessario l’invio di
domande di autorizzazione (o altrimenti denominate) in materia ambientale, per nuove attività.
modifiche, trasferimenti, riconversioni, cessazioni, quali:
- valutazione di impatto ambientale;
- autorizzazione integrata ambientale;
- autorizzazione unica ambientale;
- autorizzazione acque di scarico;
- autorizzazione/comunicazione gestione rifiuti;
- autorizzazione/autorizzazione generale emissioni in atmosfera;
- documentazione di impatto acustico, di clima acustico;
- comunicazione utilizzo agronomico effluenti zootecnici;
- autorizzazione/notifica utilizzo agronomico fanghi di depurazione;
sulle quali il Comune può richiedere il parere istruttorio o l’effettuazione di successivi controlli.
1.1.2.17 Il nuovo Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità
Si vedano i QRUE n. 1/2014 e n. 3/2014.
La materia cambia completamente. Le novità rilevanti sono, in sintesi, le seguenti:
- per tutti gli interventi edilizi soggetti a SCIA e permesso di costruire occorre presentare la
richiesta di certificato di conformità edilizia ed agibilità (non esiste dunque più l'agibilità
asseverata tramite la sola scheda tecnica descrittiva);
- è previsto un sistema di controllo campione che riguarda gli aspetti specifici dell’agibilità, la
variante di fine lavori ed il controllo della conformità di quanto realizzato con quanto
approvato (controllo sul posto); il controllo dovrà essere sistematico, per le nuove costruzioni,
le ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche e le varianti essenziali di cui all’art. 14-bis della L.R.
n. 23/2004; per tutti gli interventi restanti, a campione per almeno il 25%;
- la richiesta di conformità edilizia ed agibilità completa della documentazione elencata dalla
legge regionale al comma 2 dell’art. 2315, consente l’immediato utilizzo dell’immobile;
14
Individuati dalla delibera di Giunta Regionale n° 1446 del 01.10.2007..
15
a)
b)
c)
d)
e)
f)
dalla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità;
dalla copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati, di cui all’articolo 24;
dall’indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, presentata dal
richiedente;
dal certificato di collaudo statico di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2008 ove richiesto per l’opera realizzata;
dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d’opera realizzate ai sensi dell’art. 22;
dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all’atto della fine dei lavori, ai sensi dell’articolo 12, comma
5, lettera c).
XXVII
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
è previsto un nuovo istituto che è l’ordine motivato di conformare l’opera qualora si rilevi la
carenza delle condizioni di cui al comma 8 lett. c) dell’art. 23 (e cioè sicurezza, igiene,
salubrità, efficienza energetica, accessibilità, usabilità, fruibilità di edifici e impianti);
- è previsto un nuovo sistema sanzionatorio per i ritardi nella presentazione della richiesta di
agibilità (art. 2616);
- viene formalizzata una prassi, già largamente in uso, dell’agibilità parziale sia di edifici singoli
che di singole porzioni di edificio.
1.1.2.18 Gli atti di assenso comunque denominati sui titoli edilizi
La nuova legge regionale n. 15/2013, all'art. 4, comma 5, prevede quale modalità ordinaria di
acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, necessari per realizzare un intervento
edilizio siano essi soggetti a CIL asseverata, SCIA o Permesso di Costruire, la richiesta attraverso
lo Sportello Unico per l’Edilizia. Lo SUE li acquisisce direttamente e, nel caso di Permesso di
Costruire, anche attraverso conferenza di servizi.
Nota per le procedure asseverate: SCIA e CIL. Per entrambe devono essere acquisiti gli atti di
assenso prima della presentazione (ferma restando la SCIA differita per acquisizione di pareri);
tuttavia essi possono essere acquisiti o autonomamente o tramite lo SUE: le norme di riferimento
sono l'art. 7, comma 7 per la CIL e 14, comma 2 per la SCIA.
-
1.2 L’ulteriore disciplina edilizia intervenuta.
Oltre alla L.R. n. 15/2013, ed in gran parte proprio a seguito di essa e delle previsioni in essa
contenute, è intervenuta una notevole mole di nuova disciplina del settore edilizio, soprattutto di
rango regionale, ma anche nazionale, che in sintesi viene illustrata di seguito.
1.2.1 Definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo
Si veda il QRUE n. 1/2014.
Delibera di Giunta Regionale n. 76, del 27.01.2014 “Atto di coordinamento tecnico regionale ai
sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a
controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione
delle opere realizzate (art. 23, comma 10)”.
L’articolo 12, comma 1, della L.R. n. 15/2013 prevede l’approvazione, da parte della Giunta
regionale, di una serie di atti di coordinamento tecnico, volti ad assicurare l’uniformità e la
trasparenza dell’attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia.
Il comma 2 dello stesso articolo, stabilisce che i Comuni debbano recepire con apposita
deliberazione del Consiglio Comunale i contenuti degli atti di coordinamento tecnico, entro 180
giorni dalla loro approvazione, con l’effetto di contestuale modifica o abrogazione delle previsioni
regolamentari o amministrative del Comune, con essi incompatibili, in particolare quelle contenute
nel Regolamento Urbanistico Edilizio e che decorso inutilmente tale termine trovi applicazione la
norma di cui al comma 3-bis dell’art. 16 della legge regionale n. 20/2000, sulla prevalenza delle
previsioni degli Atti di Coordinamento Tecnico regionali, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali
prima della scadenza del termine sia stato presentato il titolo abilitativo o la domanda per il suo
rilascio.
L’Atto di coordinamento in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero
il n. 39 del 07/02/2014, ma il termine di 180 giorni per il suo recepimento è scaduto in data
26.07.2014 (180 giorni dopo la sua approvazione).
Il recepimento comunale è avvenuto attraverso la deliberazione consiliare n. 5, del 04.04.2014, ai
sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 15/2013, in quanto il contenuto dell’atto di
coordinamento contrastava con previsioni di piano o regolamentari comunali che non potessero
considerarsi implicitamente abrogate per effetto dell'approvazione della nuova legge regionale.
16
1. La tardiva richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità, corredata dalla scheda tecnica descrittiva, dopo la
scadenza della validità del titolo, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00
euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi.
2. Trascorso tale termine il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la sanzione di 1000,00
euro per la mancata presentazione della domanda di conformità edilizia e agibilità.
XXVIII
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
Nel caso del Comune di Castel San Giovanni, dati i contenuti del Regolamento Urbanistico Edilizio
vigente, in particolare l’articolo 46/III del RUE “Modalità di determinazione del campione di opere
edilizie da sottoporre a verifica obbligatoria”.
Il tema del controllo a campione sui titoli edilizi è trattato nel vigente Regolamento Urbanistico
Edilizio all’art. 46/III, dove si assume una metodologia di determinazione del campione del tutto
simile a quella della D.G.R. n. 76/2014, ma non esattamente identica ad essa.
E’ da farsi rilevare come la modalità di determinazione del campione delle opere edilizie da
sottoporre a verifica che indica la Regione Emilia Romagna con l’Atto di Coordinamento in
commento, attraverso l’utilizzo del generatore di numeri casuali riportato sul sito della Regione
Emilia Romagna, è utilizzato dal nostro Comune sin dal 1998, quando venne introdotto nel
Regolamento Comunale di Edilizia e poi ripreso nel Regolamento Urbanistico Edilizio, anche se, ed
in questo risiede la differenza tra le due modalità, quello proposto oggi dalla Regione è
decisamente più complesso, articolato e macchinoso.
L’articolo 12, comma 4, lettera “e)” della L.R. n. 15/2013, nell’ambito di una elencazione
esemplificativa dei principali atti di coordinamento tecnico ritenuti utili per l’attuazione della
medesima legge regionale, indica le modalità di definizione del campione di pratiche edilizie
soggette a controllo dopo la fine dei lavori, ai sensi dell’articolo 23 “Certificato di conformità
edilizia e di agibilità” (operazione condotta con la DTO n. 1/2014).
L’articolo 23, comma 7 della L.R. n. 15/2013 poi, prevede la possibilità che le il Comune definisca
modalità di controllo a campione per almeno il 25% delle richieste di certificato di conformità
edilizia e di agibilità, presentate al SUE per gli interventi edilizi elencati al comma 6, qualora le
risorse organizzative non consentano di eseguire il controllo sistematico di tutte le opere realizzate
(anche tale incombenza è stata portata a termine con la DTO n. 1/2014).
Il successivo comma 8, prevede la modalità ordinaria del controllo a campione per almeno il 25%
delle richieste di certificato di conformità edilizia e di agibilità, presentate al SUE per gli interventi
edilizi, di minore rilievo, diversi da quelli indicati dal comma 6 (ancora, al proposito, si richiama
quanto stabilito con la DTO n. 1/2014).
Il successivo comma 10, precisa poi che il controllo sulle richieste di rilascio del certificato di
conformità edilizia e di agibilità è volto a verificare, previa ispezione dell’edificio:
a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina
dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;
b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale
SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22;
c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e
degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere
architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario;
d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, dando atto nel certificato di conformità
edilizia e di agibilità della coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare
rispetto alle opere realizzate ovvero dell'avvenuta segnalazione all'Agenzia delle Entrate delle
incoerenze riscontrate.
Con l’Atto di Coordinamento di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 76/2014, la Regione ha
ritenuto pertanto che al fine di perseguire i massimi livelli di funzionalità, correttezza, imparzialità
e trasparenza delle metodologie di controllo dell’attività edilizia, in tutto l’ambito regionale, fosse
opportuno emanare un atto di coordinamento tecnico regionale, ai sensi del citato articolo 12,
della L.R. n. 15/2013, che andasse a definire, per tutti i Comuni della Regione, un quadro di
disposizioni applicative uniformi, in ordine a tutte le ipotesi di controlli a campione delle pratiche
edilizie contemplati dalla stessa L.R. n. 15/2013 (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8),
nonché in ordine alle modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma
10).
Con la DTO n. 1/2014 (approvata con delibera di C.C. n. 5/2014) si è inteso procedere invece al
controllo sistematico di tutti i titoli edilizi soggetti al rilascio del Certificato di Conformità Edilizia ed
Agibilità (cfr. DTO n. 3/2014), ponendoci quindi in una condizione molto più restrittiva rispetto a
quanto richiesto dalla D.G. n. 76/2014. Infatti non ci si intende avvalere della possibilità di
XXIX
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
effettuare solo un controllo limitato alle sole opere facenti parti del campione selezionato. Tale
impostazione verrà confermata nella Variante in oggetto.
Inoltre, l’articolo 14, comma 5, della L.R. n. 15/2014, prevede la possibilità che il Comune
definisca modalità di controllo a campione per le verifiche che lo Sportello Unico per l’Edilizia deve
compiere entro 30 giorni dalla presentazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA),
qualora le risorse organizzative non consentano di eseguire il controllo sistematico di tutte le SCIA
presentate (operazione condotta anch’essa con la DTO n. 1/2014). Anche in questo caso non è
stato determinato alcun campione di SCIA da sottoporre a verifica obbligatoria, in quanto tale
verifica viene eseguita sul totale delle SCIA presentate allo SUE.
Con la citata DTO quindi, si è stabilito infatti di procedere al controllo sistematico di tutte le SCIA
che vengono presentate, ponendoci, anche in questo caso, in una condizione molto più restrittiva
rispetto a quanto richiesto con la D.G.R. n. 76/2014.
Fermo restando infine che i controlli formali sulle domande di PdC debbono essere sempre
sistematici su tutte le istanza, infatti all’art. 18 della L.R. n. 15/2013 non è contemplata alcuna
ipotesi di controllo a campione.
1.2.2 Frazionamenti immobiliari gratuiti ed in deroga
Si veda il QRUE n. 7/2014.
Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 27.01.2014 “Atto di coordinamento tecnico regionale, ai
sensi dell'art. 12 LR 15/2013, per la definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il
frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1,
lettera g), e per l'individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a
limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5)”.
La Regione Emilia Romagna, con la delibera di Giunta Regionale n. 75 del 27.01.2014, ha
provveduto ad approvare il primo Atto di Coordinamento Tecnico, previsto dall’art. 12 della L.R. n.
15/2013, per:
a) la definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità
immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g della L.R. n.
15/2013);
b) per l'individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati
dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5, della L.R. n. 15/2014).
Il citato articolo 32, comma 1, lettera g, prevede l’esonero dal contributo di costruzione del
frazionamento di unità immobiliari, qualora non sia connesso ad un insieme sistematico di opere
edilizie che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e qualora
non comporti aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d'uso con incremento
delle dotazioni territoriali.
La medesima disposizione stabilisce inoltre che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
L.R. 15/2013 la Giunta regionale avrebbe dovuto definire le fattispecie oggetto dello stesso
esonero.
Inoltre, l’articolo 55, comma 5 (come sostituito dall’art. 52 della L.R. 20/12/2013, n. 28), prevede
che i fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, esistenti alla data di entrata in vigore della
medesima disposizione (avvenuta secondo quanto disposto dall’articolo 61, e solo per l’art. 55, il
31 luglio 2013), ad esclusione delle strutture ricettive alberghiere, possano essere frazionati in più
unità autonome produttive, nell'ambito dei procedimenti di cui agli artt. 5 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 (SUAP), attraverso la presentazione di apposita SCIA,
e che il frazionamento possa essere attuato in deroga ai limiti dimensionali e quantitativi stabiliti
dalla pianificazione urbanistica vigente, nel rispetto degli usi dichiarati compatibili dai medesimi
piani e della disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della stessa L.R. n. 15/2013.
Con la D.G.R. n. 75/2014 la Regione ha inteso opportuno emanare un atto di coordinamento
tecnico con il quale fornire ai Comuni della Regione ed agli operatori professionali ed
imprenditoriali interessati un quadro di indicazioni applicative uniformi e vincolanti per tutto
l’ambito regionale, in ordine alle citate ipotesi di frazionamento di unità immobiliari di cui all’art.
32, comma 1, lettera g), e all’art. 55, comma 5, e volto in particolare:
XXX
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
a) a precisare la disciplina dell’ipotesi di esonero dal contributo di costruzione di cui al citato art.
32, comma 1, lettera g), con particolare riferimento all’individuazione delle tipologie di
intervento edilizio, comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo
di costruzione, nonché al correlato regime abilitativo ed alla portata delle condizioni preclusive
poste dalla norma di legge;
b) ad individuare i casi di frazionamento dei fabbricati produttivi per i quali è consentita la deroga
agli eventuali limiti fissati dagli strumenti urbanistici, secondo la citata disposizione di cui all’art.
55, comma 5.
Tale Atto di Coordinamento Tecnico, avendo valore integrativo e interpretativo di disposizioni della
Legge Regionale n. 15 del 2013 immediatamente prevalenti rispetto alle precedenti previsioni
comunali, esplica i propri effetti dalla data della sua pubblicazione sul BURERT e non è soggetto a
termini per il proprio recepimento negli atti pianificatori e regolamentari dei Comuni. Di esso si
dovrà tenere comunque conto in sede della elaborazione della Variante al Regolamento
Urbanistico Edilizio.
L’Atto di Coordinamento Tecnico è stato pubblicato sul BURERT n. 39 del 07/02/2014 e pertanto
esplica i suoi effetti a partire da tale data.
L’Atto di Indirizzo introduce la gratuità di alcune tipologie di frazionamento con opere, con la
finalità di incentivare e rendere maggiormente flessibile l’utilizzo di unità immobiliari, talora di
grandi dimensioni, spesso vuote, in questa situazione di grave crisi economica; è questa finalità
dell’esenzione che deve essere sempre tenuta presente nell’applicazione delle norme in questione.
Innanzitutto viene configurata una sorta di nuova fattispecie di intervento edilizio e cioè il
“frazionamento gratuito” (da aggiungere quindi ai tipi di intervento già disciplinati dalla L.R. n.
15/2013 e definiti dal suo Allegato), consistente nella separazione fisica di una in due o più unità
immobiliari, con opere che possono andare oltre quelle definite di manutenzione straordinaria
(che di per sé non prevede mai l’aumento delle unità immobiliari), ma che, d’altro canto, non
possono configurarsi quali interventi di ristrutturazione edilizia, in quanto non possono mai portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
1.2.3 Prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili
Si veda il QRUE n. 10/2014.
Delibera Dell’Assemblea Legislativa regionale n. 149, del 17.12.2013 “Atto di Indirizzo e
Coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di
ingegneria civile”.
Con delibera dell’Assemblea Legislativa n. 149, del 17.12.2013, è stato approvato l’Atto di
Indirizzo e Coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri
edili e di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 02.03.2009, n. 2 “Tutela e
sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile” e dell’articolo 16 “Atti di indirizzo e
coordinamento”, della Legge Regionale 24.03.2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso
del territorio”.
Tale Atto di Indirizzo e di Coordinamento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna Parte Seconda n. 12, del 15.01.2014.
Tale documento è aggiornato alla legge regionale dell’Emilia-Romagna sulla semplificazione in
edilizia (L.R. 30 luglio 2013, n. 15).
L’art. 8 dell’Atto prevede che i comuni debbano adeguare il proprio Regolamento Urbanistico
Edilizio alle disposizioni contenute nel medesimo atto, decorsi sei mesi dalla pubblicazione sul
BURERT. Decorsi i sei mesi, ovvero dopo la data del 15.07.2014, le disposizioni dell’Atto di
Indirizzo e Coordinamento acquisteranno comunque efficacia.
E’m comunque necessario rammentare in proposito che la diretta applicazione delle norme
regionali sull’obbligo di installazione di linee vita e dispositivi di ancoraggio sulle coperture e sulle
pareti continue a specchio degli edifici è stata prorogata al 31 gennaio 2015. La proroga del
termine di diretta applicazione di queste norme in materia di sicurezza sul lavoro è stata stabilita
dalla Legge Regionale finanziaria n. 17, del 18 luglio 2014, all’articolo 47. Il RUE vigente del
Comune di Castel San Giovanni già disciplina la materia oggetto dell’Atto regionale all’articolo
56/III “Disciplina di cantiere. Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili”, ed in particolare al
XXXI
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
comma 9 “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto”, che dovrà essere
pertanto aggiornato alle nuove disposizioni regionali con la Variante in oggetto.
Il documento regionale, stabilisce le indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da
adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi riguardanti le coperture di edifici di
nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici sia privati, per garantire che i successivi
interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o le azioni comunque comportanti l’accesso, il
transito o lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza.
Con questo atto di indirizzo viene introdotto, tra l’altro, l’obbligo di installare “linee vita”
(dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle pareti vetrate di tamponatura degli
edifici).
Le misure contenute nel documento si applicano agli edifici pubblici e privati quando si intendono
realizzare:
A. interventi di nuova costruzione;
B. interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici
esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all’art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15
(Semplificazione della disciplina edilizia), ovvero solo per interventi soggetti a PdC e SCIA;
C. interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non
assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare.
L’Allegato 1 all’Atto regionale:
- stabilisce le indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella
progettazione e nella realizzazione di interventi riguardanti le coperture di edifici di nuova
costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici sia privati, al fine di garantire che i successivi
interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o le azioni comunque comportanti
l’accesso, il transito o lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza;
- è finalizzato ad assicurare che l’operatore, successivamente alla realizzazione di un nuovo
edificio o alla esecuzione di interventi riguardanti la copertura di un edificio esistente, possa
operare, accedendo e/o transitando, sul coperto in condizioni di sicurezza tali da prevenire la
caduta dalla copertura;
- costituisce un complemento alla vigente normativa statale in materia di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, in relazione all’aspetto tecnico, organizzativo ed
economico.
La norma fondamentale è rappresentata dalla legge regionale n. 2/2009 “Tutela e sicurezza del
lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”, con la quale la Regione ha inteso affrontare la
complessità del tema della sicurezza e della tutela del lavoro nell’ambito dei cantieri edili. La
Regione, con la predetta legge, promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto
previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di
ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.
Inoltre la Regione promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della
sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto
dell’irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della qualità
del lavoro e della legalità.
L’Atto di Indirizzo e di Coordinamento si inserisce a pieno titolo in questo quadro programmatico.
In particolare, la legge regionale n. 2/2009, rispetto alla quale il recente Atto regionale costituisce
diretta attuazione:
- all’art. 2, lettera c) individua, come “lavori particolarmente pericolosi”: le lavorazioni
individuate dalla Giunta Regionale, in particolare sulla base delle informazioni desunte dai dati
statistici comunicati dalla struttura con funzioni di osservatorio di cui all’art. 5, nonché le
lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come
definite dall’Allegato XI del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- all’art. 6, commi 1 e 5, consente di definire requisiti con effetto cogente sui RUE (Regolamento
Urbanistico Edilizio) per il rilascio dei titoli abilitativi in edilizia (PdC, SCIA), qualora vengano
effettuati interventi di manutenzione sui manufatti ovvero la cosiddetta “Linea vita”.
XXXII
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
La Regione, con l’Atto in commento, ha ritenuto necessario disciplinare ulteriormente il campo
della sicurezza sul lavoro, promuovendo la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute
e della sicurezza nei cantieri, allo scopo di prevenire gli infortuni, con particolare riferimento a
quelli causati dalle cadute dall’alto.
L’art. 6 “Requisiti tecnici”, della L.R. n. 2/2009, stabilisce che l'Assemblea Legislativa regionale
adotti atti di indirizzo e coordinamento tecnico, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale 24
marzo 2000 n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), concernenti i requisiti
tecnici cogenti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a) della legge regionale 25 novembre 2002
n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia17). Tali requisiti tecnici cogenti, obbligatori su tutto il
territorio regionale, sono finalizzati a soddisfare le esigenze previste dalle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza, nell'esecuzione di successivi interventi di manutenzione nel manufatto
esistente, qualora comportino l'esecuzione di lavori particolarmente pericolosi.
I requisiti cogenti di cui sopra devono essere formulati in termini prestazionali e sono definiti
avendo riguardo alle tipologie d'intervento, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza al
fine di ridurre al minimo l'impatto sulle costruzioni.
La Giunta regionale tuttavia, può adottare linee guida e soluzioni conformi (ovvero non di tipo
prestazionale) mediante le quali è possibile realizzare le prestazioni di cui sopra e ne assicura la
diffusione a tutti gli operatori del settore.
I Comuni, sempre ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 2/2009, debbono adeguare il Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE) a quanto previsto degli atti di indirizzo e coordinamento in merito ai
requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trascorso tale termine, come già accennato, i requisiti obbligatori trovano diretta applicazione.
Per prevenire il pericolo di caduta dall’alto, fin dal 1956 il D.P.R. n. 164 ha introdotto l’obbligo di
realizzare, in tutti i lavori eseguiti a oltre due metri di altezza dal suolo, apposite “misure di
protezione collettive”: parapetti, ponteggi, reti anticaduta ecc.
Tuttavia, in molti interventi di manutenzione di breve durata (ispezione e pulizia del tetto o della
canna fumaria, installazione e manutenzione di antenne e lucernari, di elementi di lattoneria e
accessori del fabbricato) si è riscontrato che detto obbligo è disatteso a causa dei tempi e dei costi
di realizzazione.
Per sopperire a tale carenza è intervenuto il D.Lgs. n. 626 del 1994 che prevede, ad integrazione
delle “misure di protezione collettiva” l’utilizzo dei cosiddetti “Dispositivi di Protezione Individuali”
(DPI), in genere, costituiti da una imbracatura di sicurezza, munita di una corda di trattenuta, a
sua volta agganciata a un robusto ancoraggio fisso dell’edificio.
Una soluzione apparentemente semplice, che presenta tuttavia un grosso problema: dove
agganciare la corda di trattenuta, tenendo conto che i comignoli non sono strutture
sufficientemente robuste? In altri termini, una volta saliti su un tetto per installare un’antenna,
dove si aggancia la corda dell’imbracatura?
Ecco quindi la necessità di installare, sui tetti degli edifici nuovi (o in caso di estese
ristrutturazioni) “punti di ancoraggio” o “linee vita”, che costituiscono dei veri e propri “impianti di
sicurezza” salvavita. Il costo di tali impianti, rispetto al costo complessivo dell’opera o rispetto al
rifacimento di un tetto, incide in misura poco rilevante ed inoltre è ben presto ammortizzato nei
successivi interventi di manutenzione più rapidi e sicuri.
1.2.4 Inquinamento luminoso
Si veda il QRUE n. 15/2014.
Delibera Giunta Regionale n. 1688 del 18.11.2013 “Nuova Direttiva per l’applicazione dell’articolo
2 della L.R. 9/2003 recante «Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento luminoso e di
risparmio energetico»”.
La nuova direttiva abroga la precedente Direttiva di cui alla D.G.R. n. 2263/2005 e la
Determinazione del Direttore Generale Ambiente n. 14096/2006 e s.m.i.
Le principali novità per i Comuni riguardano:
17
Si tenga presente che comunque l’art. 59 della L.R. n. 15/2013, ha provveduto all’abrogazione di tali requisiti tecnici cogenti.
XXXIII
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
l’obbligo di adeguamento del RUE, attraverso la redazione del “Piano della Luce”, entro due
anni dalla data di approvazione della direttiva (art. 3, comma 7), operazione che non viene
portata a termine con la presente Variante;
 l’obbligo annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dalla data di approvazione della
direttiva, di inviare alla Regione un Quadro conoscitivo dello stato della pubblica illuminazione,
mediante la compilazione delle tabelle di cui all’art. 11;
 la possibilità di avvalersi del supporto di A.R.P.A. per l’effettuazione di controlli, concordando e
programmando preventivamente tale attività all’interno del Comitato Provinciale di
Coordinamento di cui all’art. 16, comma 2 della LR. n. 44/95 e s.m.i. “Riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna”
Le altre principali novità sono:
 estensione delle Zone di Protezione anche ai corridoi ecologici;
 limitazione delle Zone di Protezione a solo due fasce (quelle più ampie) dei 25 Km e 15 Km
(eliminata quella da 10Km) con semplificazione del percorso per la loro richiesta;
 maggiore tutela delle Zone di Protezione (rispetto al resto del territorio) con ammissione al
loro interno, solo di sorgenti al sodio alta pressione;
 fuori dalle zone di protezione, ammissione delle sorgenti al sodio alta pressione e altri tipi di
sorgenti se la loro temperatura di colore è minore o uguale a 4000K. Le sorgenti con
temperatura di colore maggiore di 4000K sono ammesse solo se presentano in fattore di
effetto circadiano acv (da calcolare sulla base dello spettro certificato) minore od uguale a
0,60 (che è il valore tipico delle sorgenti fino a 4000K);
 identificazione dei parametri per l’illuminazione degli Edifici Storici e dei Monumenti;
 ammissione solo di apparecchi di illuminazione con IPEA di classe C o superiore (dai nuovi
CAM);
 ammissione solo di apparecchi di illuminazione di gruppo RG0 o RG1 rispetto alla noma CEI EN
62471:2010 (classificazione per il rischio fotobiologico), ove non richiesta etichettatura
secondo il rapporto tecnico IEC/TR 62471-2:2009- Tabella 1;
 ammissione solo di impianti con IPEI di classe B o superiore (dai nuovi CAM);
 identificazione delle figure professionali abilitate con una precisa indicazione dei documenti di
progetto;
 fornitura (sul sito della Regione) di un foglio excel per il calcolo dell’acv, dell’IPEA e dell’IPEI a
supporto dell’azione di controllo dei Comuni;
 possibilità alle Province di conferire poteri di accertamento in questa materia alle GEV (Guardie
Ecologiche Volontarie);
 semplificazione della documentazione da presentare per gli impianti privati fino a 10 punti
luce;
 obbligo annuale per i comuni di presentazione di un questionario per la costruzione del quadro
conoscitivo regionale sulla pubblica illuminazione (con possibilità di utilizzare il foglio Excel sul
sito della Regione);
 redazione completa (allegato F) dei criteri per la definizione delle prestazioni illuminotecniche
degli impianti funzionali di illuminazione.
1.2.5 Supporto tecnico dell’Azienda U.S.L.
Si veda il QRUE n. 6/2014.
Delibera di Giunta Regionale n. 193, del 17.02.2014 “Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 Semplificazione della disciplina edilizia - Adempimenti di competenza delle aziende USL in ordine
al rilascio dei titoli abilitativi”.
L’art. 59 della L.R. 15/2013, come già fatto rilevare, abroga l’art. 19 lett h-bis della L.R. n.
19/1982 e s.m. e quindi la necessità di acquisire il parere integrato AUSL-ARPA sui titoli edilizi
relativi agli “insediamenti produttivi e di servizi caratterizzati da significative interazioni
sull’ambiente”. I requisiti igienico-sanitari devono essere perciò oggetto di asseverazione da parte
del tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett c, con riferimento all’art. 11, comma 1,
della medesima legge regionale. Sotto questo aspetto, relativamente all’edilizia residenziale, in

XXXIV
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
tema di parere integrato ARPA-AUSL, nulla è mutato, in quanto, anche in precedenza, nella
vigenza della L.R. n. 31/2002 non era richiesto, dal momento che era il progettista ad asseverare
il rispetto dei requisiti igienico-sanitari ordinari e di base dell’intervento edilizio, in riferimento ai
cosiddetti “requisiti cogenti” allegati prima al Regolamento Edilizio ed ora al Regolamento
Urbanistico Edilizio, sulla base di quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta Regionale:
a) 28 febbraio 1995, n. 593 (Approvazione dello schema di Regolamento edilizio tipo);
b) 22 febbraio 2000, n. 268 (Schema di Regolamento edilizio tipo - Aggiornamento dei requisiti
cogenti (Allegato A) e della parte quinta, ai sensi comma 2, art. 2, L.R. n. 33/90);
c) 16 gennaio 2001, n. 21 (Requisiti volontari per le opere edilizie. Modifica e integrazione dei
requisiti raccomandati di cui all'allegato b) al vigente Regolamento edilizio tipo (delibera G.R.
n. 593/95).
La novità importante introdotta quindi dalla nuova legge regionale sull’edilizia è quella relativa al
fatto del venir meno dell’obbligatorio parere integrato ARPA-AUSL che invece, nella vigenza della
L.R. n. 31/2002, era previsto per tutti gli interventi sugli insediamenti produttivi e di servizi
caratterizzati da significative interazioni sull’ambiente espressamente elencati, da ultimo, nella
tabella dell’Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale del 1 ottobre 2007 n. 1446 recante
“Atto di indirizzo contenente linee applicative per il rilascio del parere integrato ARPA-AUSL nella
dichiarazione d’inizio attività (oggi SCIA – N.d.r) e nel permesso di costruire”.
Tuttavia, in seguito, si deve registrare un diverso e mutato orientamento da parte della Regione
Emilia Romagna, assunto con la deliberazione di Giunta Regionale n. 193 del 17 febbraio 2014
“Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 - Semplificazione della disciplina edilizia - Adempimenti di
competenza delle aziende USL in ordine al rilascio dei titoli abilitativi”, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale Regionale n. 73 del 12.03.2014.
E’ bene rammentare che l’art. 59 della L.R. n. 15/2013 non va altresì ad abrogare la lettera h)
dell’art. 19 della L.R. n. 19/1982 e pertanto nulla muta in riferimento all'esame integrato da parte
di ARPA ed AUSL, sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale, dei piani operativi comunali, dei
piani urbanistici attuativi e dei regolamenti urbanistici ed edilizi. Il relativo parere è richiesto in
ogni ipotesi ed in ogni caso e rilasciato prima della delibera di approvazione degli strumenti
urbanistici. A tale scopo le strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA esprimono ancora un parere
integrato entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.
Il “supporto tecnico” dell’Azienda Unità Sanitaria Locale è materialmente da rendere sotto forma
di “parere” sul progetto, come espressamente stabilito dal punto 4 del deliberato della D.G.R. n.
193/2014.
La Regione, con l’approvazione della Delibera di Giunta Regionale n. 193/2014, nelle more
dell’adozione degli atti di coordinamento tecnico di competenza regionale, che consentiranno ai
Comuni, nelle intenzioni della L.R. n. 15/2013, una volta emanati, attraverso la definizione
uniforme e dettagliata dei requisiti tecnici degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati
da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, ha inteso ricondurre le funzioni di propria
competenza in materia, in un quadro unitario di riferimento coerente con gli obiettivi della L.R. n.
15/2013.
Pertanto, al fine di tutelare la salute pubblica, ha stabilito che i Dipartimenti di Sanità Pubblica
delle Aziende USL, se richiesto dallo Sportello Unico per l’Edilizia (per conto del SUAP), forniscano,
ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19 del 04.05.1982 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia
di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica”18, il supporto tecnico ai comuni per la
18
Art. 5 - Competenze del Sindaco
Salvo quanto previsto nel successivo titolo IV, spetta al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adottare tutti i provvedimenti
autorizzativi, concessivi e prescrittivi, compresi quelli già di competenza dei Medici e Veterinari provinciali, Ufficiali sanitari,
Veterinari comunali e consorziali.
Compete, inoltre, al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi del TU della legge comunale e provinciale e
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
nonché l'adozione delle misure di salvaguardia previste dalla normativa
nazionale in materia di profilassi e di risanamento, compreso l'ordine di abbattimento di animali infetti.
Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza, il Sindaco si avvale dei servizi della Unità Sanitaria Locale
dandone comunicazione al Presidente del Comitato di gestione.
L'organizzazione dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale garantisce al Sindaco le condizioni per lo svolgimento delle sue attribuzioni.
XXXV
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
valutazione degli interventi edilizi, relativi alle attività produttive e di servizio caratterizzati da
significativi impatti sull'ambiente e sulla salute ed indicati nell’allegato 1) della delibera stessa.
Si tratta quindi, è bene precisarlo subito, di un parere di carattere non obbligatorio ma facoltativo,
a scelta sia del richiedente, se lo ritiene opportuno, sia del responsabile del procedimento del
SUAP19 (nell’ipotesi in cui lo ritenga necessario anche in assenza della richiesta da parte del
richiedente, in ragione della complessità e la discrezionalità delle valutazioni tecniche necessarie).
Tale supporto tecnico, precisa la delibera, potrà essere acquisito dallo Sportello Unico per le
Attività Produttive autonomamente oppure anche su istanza dei privati interessati, qualora
presentino una SCIA con inizio dei lavori differito (art. 15 della L.R. n. 15/2013), per eseguire uno
degli interventi indicati nell’allegato 1) della delibera regionale. Resta inteso, ovviamente, che le
stesse facoltà sono da intendersi estese anche alle opere soggette a permesso di costruire ed a
SCIA con inizio lavori contestuale (in quest’ultima ipotesi ovviamente il procedimento avviene “a
cantiere aperto”, con tutti i rischi che questo comporta).
Pertanto l’acquisizione di tale parere, fuori dall’ipotesi in cui sia il privato interessato a chiedere
volontariamente la sua acquisizione a cura dello Sportello Unico, non è una condizione cogente
per lo Sportello stesso, ai fini della valutazione del titolo edilizio, ma anche in questo caso del
tutto facoltativa, a giudizio del responsabile del procedimento.
Tale supporto tecnico e pertanto il conseguente parere, potrà essere richiesto dallo Sportello
Unico, sia per gli interventi soggetti a permesso di costruire, sia per quelli subordinati a SCIA.
Il supporto tecnico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL per la valutazione dei
progetti edilizi potrà essere richiesto fino all’approvazione degli atti di coordinamento tecnico di cui
all’art. 12, comma 4, lettera f) della L.R. n. 15/2013.
Pertanto, la disciplina dettata dalla delibera n. 193/2014, è di natura temporanea, valida fino a
quando la Regione definirà i requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di
servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, rispetto ai quali il
progettista abilitato dovrà formulare la propria asseverazione. Ciò al fine di eliminare ogni
possibile valutazione tecnica soggettiva e discrezionale da parte del progettista, mettendolo
perciò nelle condizioni di formulare la propria asseverazione sulla base di requisiti tecnici il più
possibile certi ed oggettivi.
La Regione, con la delibera in commento, ha ritenuto altresì opportuno, al fine di non aggravare il
procedimento amministrativo, di prevedere che detto supporto tecnico venga effettuato dalle
strutture competenti dell'Azienda USL, su richiesta del SUAP, entro il termine di 20 giorni dal
ricevimento del progetto in linea con quanto previsto dall’art. 16 della L. 241/9020.
19
O meglio dallo Sportello Unico dell’Edilizia, come vedremo in seguito.
Art. 16 (Attività consultiva)
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
(ora articolo 1 del d.lgs. n. 165 del 2001 - N.d.r.) sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni
dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle
amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal
ricevimento della richiesta. (comma così modificato dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009).
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione
del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il
caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni
derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
(comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009)
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per
una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate. (comma così modificato dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009)
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
(comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009)
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti.
20
XXXVI
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
La nuova delibera regionale precisa poi che per le procedure nelle quali la normativa di
riferimento prevede esplicitamente il parere dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL
per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari, questo venga espresso unicamente nell’ambito del
procedimento disciplinato dalla specifica normativa (al di fuori quindi dei procedimenti ordinari sui
titoli edilizi definiti dalla L.R. n. 15/2013).
La Regione precisa poi che il rilascio della valutazione è subordinato al pagamento di una somma
determinata dal tariffario regionale vigente, ovvero quello di cui alla delibera dell’Assemblea
legislativa n. 69/2011 relativo alle prestazioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende
USL.
Tali diritti, a carico del titolare del titolo edilizio, saranno riscossi direttamente ed autonomamente
dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, senza coinvolgere lo Sportello Unico.
In proposito si precisa che, in attesa di specifici approfondimenti sul tema che l’Azienda AUSL ha
richiesto, verrà applicata la tariffa stabilita dal tariffario regionale di cui alla D.A.L. n. 69/2011.
Tali diritti saranno dovuti esclusivamente nel caso in cui sia il privato stesso a richiedere il
supporto tecnico. Non saranno addebitati invece nel caso in cui la richiesta provenga dal SUAP.
Operativamente il responsabile del procedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive,
per gli interventi edilizi relativi alle tipologie indicate nella Tabella allegata alla nuova deliberazione
regionale (che si riporta in calce alla presente DTO), qualora valuti che la verifica in ordine alla
conformità dei requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio, comporti
valutazioni tecnico-discrezionali e di particolare complessità, potrà richiedere, ai sensi dell’art. 5
della L.R. n. 19/82 (e non più quindi ai sensi della lettera h-bis dell’art. 19 della stessa L.R., ma
invece sulla base della norma generale che, al comma 3 del citato articolo 5, stabilisce che, per
l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza, il Sindaco – oggi il funzionario
responsabile - N.d.r. - si avvale dei servizi della Unità Sanitaria Locale), il supporto tecnico dei
Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, per la valutazione di detti progetti, sia in caso
di interventi soggetti a permesso di costruire sia per quelli subordinati a segnalazione certificata di
inizio attività ai sensi della L.R. n. 15 del 2013.
Per lo snellimento del procedimento è opportuno che il Responsabile SUAP indichi le motivazioni
della richiesta, con riferimento alla tipologia dell’attività ricavata dalla tabella allegata alla D.G.R.
n. 193/2014 ed alle criticità evidenziate (valutazioni discrezionali e/o di particolare complessità),
su cui richiede il supporto tecnico.
E’ opportuno inoltre, al fine di evitare duplicazioni procedimentali, che venga indicato che la
pratica non è soggetta ad altra procedura in cui sia ricompreso esplicitamente il parere del
Dipartimento di Sanità Pubblico (di cui al punto 7 della D.G.R. n. 193/2014, ad esempio: AIA,
AUA, …).
Si noti come la tabella allegata alla delibera regionale n. 193/2014 sia concettualmente diversa da
quella vigente in precedenza ed allegata alla delibera regionale n. 1446/2007. Quest’ultima infatti
era di tipologia a “doppia entrata”, relativamente sia alla tipologia dell’attività sia alla tipologia di
intervento edilizio.
La nuova tabella prende in esame invece solo la tipologia dell’attività produttiva caratterizzata da
significativa interazione con l’ambiente e la salute, prescindendo del tutto dalla tipologia di
intervento edilizio (nuova costruzione, piuttosto che ristrutturazione edilizia o manutenzione
straordinaria, ecc.).
Pertanto la tabella si applica indipendentemente dalla tipologia di intervento edilizio oggetto del
titolo edilizio. A questo proposito si ritiene opportuno e ragionevole, in assenza di ogni riferimento
in proposito nella nuova delibera regionale, adottare il criterio discrezionale che stava alla base
della precedente deliberazione regionale n. 1446/2007 e riportato nelle sue premesse, ovvero che
non appare né opportuno né ragionevole procedere alla richiesta del parere AUSL su ogni
tipologia di intervento edilizio che riguardi le attività riportate nella nuova tabella regionale, ma
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
(comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009)
XXXVII
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
circoscrivendo invece l’opportunità di tale parere solo alle attività produttive classificate ai soli casi
di progetti di interventi edilizi che comportino una “modifica sostanziale” sotto il profilo igienico
sanitario e ambientale per i fruitori della struttura o per l’ambiente esterno.
La definizione di “modifica sostanziale” è pertanto da rinvenire nella delibera n. 1446/2007. In
essa, allo scopo di definire la nozione di "modifica sostanziale”, veniva proposto, a titolo
esemplificativo, un elenco di casi in cui si verifica una interazione fra gli aspetti igienicosanitari e
quelli ambientali, in virtù della quale, deve essere richiesto il parere integrato.
Si ha pertanto “modifica sostanziale” nel caso che l’intervento:
1. implichi il rilascio di nuove autorizzazioni o la modifica di autorizzazioni rilasciate per gli
scarichi idrici e/o per le emissioni in atmosfera;
2. richieda il rilascio della valutazione di impatto acustico;
3. determini l’esposizione a valori di induzione magnetica superiore a 0,2 uT;
4. riguardi impianti tecnologici di processo;
5. presenti mutamento della destinazione d’uso dell’opera;
6. presenti mutamento dell’attività lavorativa, anche se questa è compresa nella medesima
destinazione d’uso;
7. preveda una diversa distribuzione degli spazi destinati all’attività che comporti la ridefinizione
del layout previsto dal titolo abilitativi precedente;
8. preveda una variazione delle bucature nell’edificio;
9. preveda una variazione di superficie finestrata apribile di vano per attività principale.
La valutazione dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, come già accennato, dovrà
essere formulata attraverso un parere sul progetto, espresso entro il termine di 20 giorni dal
ricevimento dello stesso.
Pertanto è necessario, per dare certezza procedurale sui tempi istruttori, che la richiesta dello
Sportello Unico per le Attività Produttive all’AUSL avvenga tramite PEC o raccomandata, ovvero
con una modalità che dia data certa al ricevimento della richiesta.
Come già accennato, il rilascio della valutazione è subordinato al pagamento di una somma
determinata dal tariffario regionale di cui alla delibera dell’Assemblea Legislativa n. 69/2011
relativo alle prestazioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL. Tale parere va reso,
da parte dell’AUSL al SUAP, indipendentemente dal fatto che il privato abbia o meno provveduto
al pagamento dei diritti sanitari previsti, e sempre nel termine di 20 giorni. Pertanto il mancato
pagamento non può rappresentare motivo di sospensione dalla espressione del parere.
Di conseguenza, dal momento in cui oggi, con la nuova disposizione regionale, la richiesta di
parere non è più obbligatoriamente stabilita da un provvedimento regionale per determinate
fattispecie, ma invece è a discrezione del Responsabile del Procedimento del SUAP (o dello stesso
richiedente), è opportuno che l’interessato venga messo a conoscenza della volontà del
responsabile del procedimento SUAP di procedere alla richiesta del parere. Per questo motivo tale
richiesta dovrà essere inviata anche, per conoscenza, all’interessato, in modo tale che esso ne
venga messo a conoscenza (anche se non dovrà sostenere le relative spese istruttorie presso
l’AUSL in quanto la richiesta di parere è stata stabilita autonomamente dal SUAP e non richiesta
direttamente dal provato).
Relativamente alla competenza della struttura comunale deputata a richiedere il supporto tecnico
AUSL, si deve fare rilevare come nella struttura organizzativa del Comune di Castel San
Giovanni,siano presenti entrambe le strutture Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e
Sportello Unico per l’Edilizia, ognuna delle quali, sulla base di quanto disposto dalla L.R. n.
15/2013, con le proprie esclusive competenze in tema di titoli edilizi.
Dal momento che non è stata costituita la struttura unica SUAP/SUE, lo Sportello Unico per
l'Edilizia svolge esclusivamente (art. 5, c. 5, della L.R. n. 15/2013) le funzioni di verifica della
conformità alla disciplina dell'attività edilizia.
Quindi, in sintesi, nel nostro Comune:
a) per l’edilizia residenziale: competenza esclusiva del SUE senza alcun coinvolgimento del SUAP;
b) per l’edilizia produttiva o comunque, in generale, per le attività produttive, come definite
dall’art. 1, c. 1, lett. i), del D.P.R. n. 160/2010, ovvero e attività di produzione di beni e servizi,
XXXVIII
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi
resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera
b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008: competenza del SUAP per il relativo “procedimento unico” di cui
all’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, con competenza endoprocedimentale sulla pratica edilizia
connessa affidata al SUE, che si occupa di tutti gli aspetti urbanistico-edilzi connessi alla pratica
ed alla conseguente richiesta degli eventuali pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque
denominati presso gli altri uffici comunali (ufficio ambiente, ufficio viabilità, ecc.) e presso le
altre amministrazioni ed enti eventualmente interessati al progetto, con la formulazione
conclusiva di una proposta motivata al SUAP di rilascio del Permesso di Costruire o di
valutazione positiva della SCIA, all’interno del relativo Provvedimento Unico.
L’Amministrazione Comunale non ha pertanto provveduto, come concesso dal comma 3 dell’art. 4
della L.R. n. 15/2013, ad istituire un'unica struttura che svolge le competenze dello Sportello
Unico per l'Edilizia e le competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
Il comma 1, lett. a), dell’art. 2 della L.R. n. 15/2013, stabilisce che viene rafforzata la funzione
dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) quale unico interlocutore ai fini del rilascio dei titoli edilizi,
con la competenza a richiedere, alle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di
assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell'intervento edilizio.
Il comma 2 dell’art. 4 della stessa L.R. stabilisce poi che, relativamente alla gestione dei
procedimenti edilizi, quelli attribuiti al SUE sono esclusivamente quelli di carattere residenziale.
Mentre il comma 1 dell’art. 5 stabilisce che sono di competenza del SUAP quelli inerenti la
realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.
Si tratta della gestione in senso complessivo di tali procedimenti, ovvero la competenza sul
complessivo procedimento, fermo restando che, spetta al SUE e non al SUAP, come chiaramente
stabilito dal comma 2 dell’art. 2 citato, l’esclusiva competenza della fase endoprocedimentale
afferente alla acquisizione dei pareri necessari, indipendentemente dall’attività oggetto del titolo
edilizio (residenziale o non), come chiaramente acclarato dal comma 1, lett. a), dell’art. 2 della
L.R. n. 15/2013, che è norma di carattere generale “Semplificazione della materia edilizia” e non
specifica, come invece quelle di cui all’art. 4 (Sportello Unico per l’Edilizia) o 5 (Interventi edilizi
per le attività produttive).
La competenza generale sopra richiamata (comma 1, lett. a), dell’art. 2 della L.R. n. 15/2013)
assegnata al SUE di rappresentare l’unica struttura comunale competente a richiedere, alle altre
amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario
per la realizzazione dell'intervento edilizio, è stabilita in via generale dall’articolo 2, ovvero per
ogni tipo di intervento edilizio, al di là della sua esclusiva competenza specifica dettata poi al
comma 4 in tema di edilizia residenziale, a maggior ragione in tema di richiesta di pareri in
materia sanitaria, in combinato disposto con i commi 3,4 e 5 dell’art. 5 e con il comma 5, dell’art.
9.
Il comma 5 dell’art. 4 stabilisce poi che ai fini del rilascio del permesso di costruire lo Sportello
Unico acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990, le
autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell'intervento edilizio. In caso di attività edilizia libera soggetta a comunicazione e di SCIA, lo
Sportello Unico svolge la medesima attività su istanza dei privati interessati, ai sensi degli articoli
7, comma 7, 14, comma 2, e 15, comma 2, della stessa L.R. n. 15/2013.
Tale modalità operativa quindi vale anche nel caso specifico dei pareri richiesti all’AUSL, che, se
non espressi nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta, potranno, a giudizio del
Responsabile del Procedimento del SUE, essere acquisiti tramite Conferenza dei Servizi.
Infatti la stessa delibera n. 193/2014 fa espresso richiamo, in tema di scelta di concedere all’AUSL
un termine di 20 giorni, a quanto stabilito dall’art. 16 della Legge n. 241/1990. In tal senso tale
articolo deve essere applicato nella sua interezza, pertanto anche laddove stabilisce che in caso di
decorrenza del termine (20 giorni) senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza
che l’organo adito (AUSL) abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
XXXIX
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In
caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che
l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede
indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il
responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni
derivanti dalla mancata espressione dei pareri.
Ma tale disposizione, che dà facoltà al responsabile del procedimento di prescindere dal parere
AUSL, in questo caso, nell’ipotesi della sua non emanazione entro il termine di 20 giorni, non può
essere applicata, per espressa disposizione del comma 3 dell’art. 16, in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica,
territoriale e della salute dei cittadini.
Non resta pertanto, in caso di inadempienza dell’AUSL nei termini prescritti, che la strada della
Conferenza dei Servizi, in quanto trattasi della espressione di un vero e proprio “parere” sul
progetto, come così definito dal deliberato della G.R. n. 193/2014.
Viene poi stabilito che la Regione provvederà a stipulare apposite convenzioni con gli enti diversi
dall'Amministrazione Comunale competenti al rilascio delle autorizzazioni o altri atti di assenso
comunque denominati richiesti, e quindi anche con l’Azienda USL, al fine di semplificare e
accelerare le modalità di rilascio dei medesimi atti. Al momento tali convenzioni non sono state
ancora stipulate.
In sintesi, nella assoluta confusione di ruoli tra SUE e SUAP distinti, contenuta nella L.R. n.
15/2013, soprattutto alla luce della intervenuta deliberazione regionale n. 193/2014, il Comune di
Castel San Giovanni, sotto il profilo organizzativo, conferma che sia il SUE, in quanto titolare
dell’endoprocedimento relativo al titolo edilizio richiesto al SUAP ed in quanto unica struttura
dotata delle competenze tecniche in materia in grado di valutare se la verifica in ordine alla
conformità dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio
comporti o meno valutazioni tecnico-discrezionali di particolare complessità (come peraltro
acclarato dal punto 1 del deliberato della D.G.R. n. 193/2014), a provvedere alla eventuale
richiesta all’Azienda USL del parere di competenza e procedere alla convocazione e gestione della
conferenza dei servizi nel caso di mancata espressione del parere nel termine di 20 giorni.
Vi è infine da far rilevare come la delibera n. 193/2014 letteralmente stabilisce che: “la verifica in
ordine alla conformità dei requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di
servizio, comporti valutazioni tecnico-discrezionali e di particolare complessità, possa, ai sensi
dell’art. 5 della L.R. 19/82, richiedere il supporto tecnico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle
Aziende USL, per la valutazione di detti progetti”.
Da ciò se ne rileva che:
1. viene fatto espresso ed unico richiamo ai soli “requisiti edilizi igienico sanitari” e non anche a
quelli “ambientali”;
2. tale riferimento ai soli requisiti igienico-sanitari e non anche a quelli ambientali è rafforzato
anche dal richiamo alla L.R. n. 19/1982;
3. non viene mai affermato che il parere debba essere reso in forma integrata da ARPA ed AUSL;
pertanto il SUE provvederà a richiedere il parere in ordine ai soli requisiti di carattere igienicosanitario alla sola AUSL e la sola AUSL è competente al suo rilascio. Ovvero tale parere non potrà
mai essere in forma congiunta con ARPA.
Naturalmente l’AUSL resta libera di avvalersi eventualmente di ARPA per l’espressione di tale
parere, anche in ragione del fatto che le attività elencate nella tabella allegata alla delibera
regionale n. 193/2014 sono definite “attività produttive caratterizzate da significative interazioni
con l’ambiente e la salute” e quelle che invece erano oggetto della precedente deliberazione n.
1446/2007, nella vigenza della quale vi era l’obbligo del parere integrato, erano similmente
definite “attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente”. Le nuove
attività quindi, per l’espresso richiamo alla “salute” e non solo all’ambiente, fanno si che il parere
debba essere richiesto solo all’AUSL. Peraltro le prestazioni di supporto tecnico relative all’esame
preventivo dei progetti di insediamenti produttivi caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente
sono previste unicamente nel tariffario relativo alle prestazioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica
XL
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
delle Aziende USL e non anche nel tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia-Romagna, approvato
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2000 del 27 dicembre 2011, il quale, all’articolo 3 si
armonizza con quello AUSL ed all’art. 11, in tema di supporto tecnico al SUAP, rimanda
espressamente alle tariffe stabilite dal tariffario AUSL.
Ovviamente i tempi estremamente ristretti concessi all’Azienda USL per formulare il proprio parere
(20 giorni) poco si conciliano con la possibilità per l’AUSL stessa di coinvolgere anche ARPA.
Oltretutto, la possibilità che l’AUSL si avvalga, nella sua autonomia di valutazione, anche di ARPA,
per l’espressione del parere di sua esclusiva competenza, è rafforzata dalla circostanza che la
delibera n. 193/2014 richiama espressamente il tariffario regionale AUSL, il quale, alla voce
“Prestazioni di sanità pubblica” è articolato proprio in relazione all’”Esame preventivo integrato con
ARPA dei progetti di insediamenti produttivi e dei servizi caratterizzati da significativi impatti
sull'ambiente e sulla salute”.
E’ bene precisare infine che su tutti i titoli edilizi relativi a progetti caratterizzati da significative
interazioni con l’ambiente e la salute per i quali il SUE ha la competenza alla richiesta all’AUSL, il
SUE non potrà invece richiedere anche all’Azienda USL, in sede di rilascio del Certificato di
Conformità Edilizia ed Agibilità, il parere circa la corretta esecuzione di eventuali prescrizioni che
fossero state inserite nel parere stesso e riprese nel titolo edilizio e ciò in quanto il supporto
tecnico AUSL è strettamente limitato all’esame preventivo del solo progetto.
Resta inteso che l’Azienda AUSL potrà accertare il rispetto di tali prescrizioni in sede di ordinaria
attività di controllo e vigilanza.
Si precisa, da ultimo che la tariffa da applicare per ogni parere preventivo su qualsivoglia
progetto, indipendentemente dalla natura e consistenza del progetto medesimo, è sempre quella
che il tariffario regionale delle prestazioni AUSL rubrica alla voce “Accertamenti, attestazioni o
pareri richiesti da privati nel proprio interesse”, ovvero pari a 73,00 €.
A
B
C
D
E
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
CARATTERIZZATE DA SIGNIFICATIVA INTERAZIONE CON L’AMBIENTE E LA SALUTE
Attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, comprese le attività di
lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale non connesse
alla somministrazione diretta, nonché la macellazione, mangimificio e rendering.
Strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande caratterizzate da rischio
significativo per il consumatore (centri di produzione pasti, ristorazione collettiva)
Impianti di allevamento animali di interesse zootecnico.
Impianti di allevamento animali da compagnia.
Strutture di custodia di animali da compagnia (pensioni per animali, canili, gattili).
Attività di servizio:
Ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a carattere residenziale o semiresidenziale di tipo socio-assistenziale e/o collettivo soggette ad autorizzazione ad esclusione
C1
degli studi professionali.
Cliniche veterinarie.
C2
Scuole di ogni ordine grado e tipo, asili nido.
C3
Strutture ricettive con posti letto >25
Strutture aperte al pubblico destinate allo spettacolo, sport e tempo libero:
 Piscina di categoria A ex DGR n. 1092/2005;
C4
 Impianto sportivo;
 Palestra;
 Cinema e teatri > 100 posti.
C5
Strutture termali
Artigianato di servizio relativamente alle sole attività di:
 Autocarrozzeria;
 Lavanderia industriale.
Attività commerciali e del terziario, limitatamente a:
 Strutture di vendita e centri commerciali con superficie lorda > 1.000 mq.
1.2.6 Recupero abitativo dei sottotetti esistenti
Si veda il QRUE n. 35/2014.
XLI
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
Legge Regionale 30.05.2014, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (recupero ai
fini abitativi dei sottotetti esistenti)”.
La L.R. n. 5/2014 amplia decisamente la possibilità del recupero ai fini abitativi dei sottotetti
esistenti rispetto a quanto consentiva la L.R. n. 11/1998 originaria.
La disposizione in commento è una disposizione derogatoria alla norma statale generale dettata
dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale Sanità, 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali
20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali
di abitazione”, il quale stabilisce che “L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione
è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i
ripostigli”. Norma che, in assenza di alcuna ulteriore specificazione di carattere derogatorio, vale
anche relativamente ai locali sottotetto.
Le modifiche introdotte sono volte a consentire negli edifici destinati a residenza per almeno il
25% della superficie utile ed iscritti al Catasto alla data del 31.12.2013, il recupero dei locali
sottotetto a fini abitativi, anche con creazione di unità immobiliari autonome a condizione che
l'intervento assicuri il rispetto dei requisiti di rendimento energetico (si veda in proposito la DTO n.
11/2014 “La certificazione energetica degli edifici”).
A tal fine è prevista la possibilità di ispessire verso l'esterno le falde di copertura per migliorare
l'isolamento termico e la coibentazione. Inoltre, al fine di assicurare il rapporto illuminante di un
sedicesimo, la norma ammette l'apertura di nuove finestre, lucernai, abbaini e terrazzi in falda
(possibilità già peraltro contenuta nel testo originario della norma).
Ogni vano deve avere un'altezza media di m 2,40 ridotta a m 2,20 per i locali adibiti a servizi.
L'intervento è qualificato di ristrutturazione edilizia, assoggettato a SCIA ed alla corresponsione
del contributo di costruzione parametrato all'intervento di ristrutturazione edilizia con aumento di
carico urbanistico.
Nella tabella seguente si mettono a confronto, punto per punto, le disposizioni della L.R. n.
11/1998 nel suo testo originario ed in quello modificato a seguito della L.R. n. 5/2014.
Parametro
Vecchio testo
Definizione di sottotetto (1)
-
Finalità della norma (19)
Contenere il consumo di nuovo
territorio attraverso un più efficace
riutilizzo dei volumi esistenti, nel
rispetto delle caratteristiche tipologiche
e morfologiche degli immobili e delle
prescrizioni
igienico-sanitarie
riguardanti le condizioni di abitabilità
Destinazioni d’uso
ammesse con il recupero
Esclusivamente residenziale
Immediata applicabilità
delle disposizioni
Sottotetti ammessi al
recupero (2) (3)
NO. Era subordinata al recepimento da
parte del Regolamento Edilizio.
In edifici esistenti alla data di entrata in
vigore della legge, ovvero il 23.04.1998
In edifici destinati in prevalenza a
residenza
XLII
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Nuovo testo
(norma vigente)
Per sottotetto si intende lo spazio
compreso tra l'intradosso della copertura
non piana dell'edificio e l'estradosso del
solaio del piano sottostante
Contenere il consumo di nuovo territorio
attraverso un più efficace riutilizzo dei
volumi esistenti, di favorire la messa in
opera di interventi tecnologici per il
contenimento dei consumi energetici, nel
rispetto delle caratteristiche tipologiche e
morfologiche degli immobili e delle
prescrizioni igienicosanitarie riguardanti le
condizioni di agibilità
Esclusivamente residenziale
SI, limitatamente alle fattispecie di cui ai
commi 2, 2-bis e 2-quater, dell’art. 2 e fatte
salve le possibili successive modifiche
assegnate al RUE in sede di recepimento
della norma
In edifici che risultino iscritti al catasto alla
data del 31 dicembre 2013, collocati nel
territorio urbanizzato o urbanizzabile,
come perimetrati dal piano strutturale
comunale (PSC),
In edifici destinati a residenza per almeno il
25 per cento della superficie utile
Comune di Castel San Giovanni
Autonomia immobiliare (4)
Altezza utile media minima
(ponderale) locali abitativi
(5)
Altezza utile media minima
(ponderale) locali di
servizio (corridoi,
disimpegni, bagni e
ripostigli) (5)
Calcolo dell’altezza utile
media
Obbligo per eventuali spazi
di altezza inferiore al
minimo, di chiusura
mediante opere murarie o
arredi fissi (6)
Rapporto illuminante
Rapporto illuminante se
ottenuto tutto in falda (7)
2,40 m (2,20 m per Comuni montani)
2,40 m (2,20 m per Comuni montani)
2,20 m
2,20 m
L'altezza utile media è calcolata
dividendo il volume utile della parte del
sottotetto la cui altezza superi m 1,80
per la superficie utile relativa
L'altezza utile media è calcolata dividendo il
volume utile della parte del sottotetto la
cui altezza superi m 1,80 per la superficie
utile relativa
NO
SI
1/8
1/8
1/16
1/16
Rapporti aeranti
La superficie illuminante come sopra
richiesta, misurata al lordo degli infissi,
deve anche essere apribile, per
garantire un’idonea ventilazione dei
locali e deve essere integrata da
ventilazione
continua
naturale
mediante prese d’aria o da ventilazione
continua meccanica, variabile in
funzione della destinazione dei locali, al
fine di assicurare almeno il livello
prescritto dal Requisito Cogente n. 3.10
Deroghe igienico-sanitarie
Solo relativamente alle altezze utili
medie (rispetto a quanto stabilito in via
generale dal D.M. 5/7/1975) ed ai
rapporti aeroilluminanti in falda
Requisiti di rendimento
energetico (8)
-
Modifiche di sagoma del
fabbricato (11)
Nessuna modificazione delle
altezze di colmo e di gronda nonché
delle linee di pendenze delle falde
Abbassamento del solaio
dell’ultimo piano abitabile
(9)
NO
XLIII
Possibilità di creazione di unità immobiliari
funzionalmente autonome
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Si ritengono ancora valide le indicazioni
fornite con la Circolare Regionale n.
22188/2010, ovvero che la superficie
illuminante come sopra richiesta, misurata
al lordo degli infissi, deve anche essere
apribile,
per
garantire
un’idonea
ventilazione dei locali e deve essere
integrata da ventilazione continua naturale
mediante prese d’aria o da ventilazione
continua meccanica, variabile in funzione
della destinazione dei locali, al fine di
assicurare almeno il livello prescritto dal
Requisito Cogente n. 3.10 (tuttavia oggi,
con la L.R. n. 15/2013, non più previsto, e
quindi si veda la DTO n. 26/2014
“Aerazione e ventilazione naturale degli
ambienti”)
Solo relativamente alle altezze utili medie
(rispetto a quanto stabilito in via generale
dal D.M. 5/7/1975) ed ai rapporti
aeroilluminanti in falda
Secondo la normativa vigente.
E’ ammesso l'inspessimento verso l'esterno
delle falde di copertura, in applicazione
dell'articolo 11, comma 2, della legge
regionale n. 15 del 2013
SI, ma solo dopo l'approvazione della
deliberazione di cui all'articolo 13, comma
4, della legge regionale n. 15 del 2013
Per il raggiungimento dell'altezza media
minima
prevista
è
ammesso
l'abbassamento
dell'ultimo
solaio
sottostante il sottotetto, a condizione che
l'intervento non comporti una modifica del
prospetto del fabbricato e che
Comune di Castel San Giovanni
vengano rispettati i requisiti minimi di
agibilità dei locali sottostanti
Apertura di finestre,
lucernari, abbaini e terrazzi
in falda (10)
Aspetti paesistici,
ambientali e monumentali
dell'edificio oggetto
d'intervento
-
Disciplina demandata al Regolamento
Edilizio
Limitazioni locali (12)
Il
Regolamento
Edilizio
può
determinare tipologie edilizie per le
quali è precluso il recupero a fini
abitativi dei sottotetti
Estensioni locali (13)
-
Adeguamento sismico
Tipologia di intervento
edilizio (14)
Titolo edilizio richiesto
Nei Comuni ricadenti in zona sismica
devono essere rispettate tutte le
previsioni della vigente normativa di
settore, collegate a diverse condizioni
quali la distanza del fabbricato oggetto
di intervento dal ciglio opposto della
strada su cui prospetta, la variazione
dei carichi e dei sovraccarichi, ecc., per
cui vanno accuratamente verificate le
ipotesi
alle
quali
ricondurre
l’intervento, tenuto conto che la L.R. n.
11/1998 non prevedeva incrementi
volumetrici, né aumento del numero di
piani.
Gli interventi di recupero a fini abitativi
dei sottotetti sono classificati come
ristrutturazione edilizia
Concessione edilizia (originariamente,
poi DIA e poi SCIA)
Onerosità dell’intervento
(15)
Corresponsione del contributo
commisurato
agli
oneri
di
urbanizzazione primaria e secondaria
ed al costo di costruzione
Dotazioni territoriali (16)
In luogo della cessione
delle aree per opere di urbanizzazione è
ammessa la monetizzazione delle
stesse
XLIV
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Ammessa
Il Regolamento Urbanistico Edilizi può
stabilire gli ambiti territoriali e le tipologie
edilizie per i quali è precluso il recupero a
fini abitativi dei sottotetti
Il RUE può prevedere che gli interventi
edilizi per il recupero a fini abitativi dei
sottotetti possano comportare, per gli
edifici di altezza pari o inferiore al limite di
altezza massima posto dallo strumento
urbanistico, modificazioni delle altezze del
colmo (per un massimo di metri 1,00) e
della linea di gronda (per un massimo di
metri 0,50) e delle linee di pendenza delle
falde, con aumento del volume dell'edificio
esistente, anche in deroga alle distanze dai
confini e dai fabbricati.
Il recupero a fini abitativi dei sottotetti
richiede obbligatoriamente:
1) qualora sia attuato senza opere, la
verifica dei solai esistenti rispetto ai
nuovi carichi;
2) qualora sia attuato con opere, il
miglioramento o l'adeguamento
sismico dell'intera costruzione
nell'osservanza della vigente
normativa tecnica per le costruzioni.
In presenza di edifici in aggregato edilizio il
progetto dovrà tener necessariamente e
sempre conto delle possibili interazioni
derivanti dalla contiguità strutturale con gli
edifici adiacenti.
Gli interventi di recupero a fini abitativi dei
sottotetti
sono
classificati
come
ristrutturazione edilizia
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Corresponsione
del
contributo
di
costruzione, da quantificare in base alle
tariffe per la ristrutturazione edilizia con
aumento di carico urbanistico. Sono fatti
salvi i casi di riduzione ed esonero dal
contributo
di
costruzione
previsti
dall'articolo 32 della L.R. n. 15 del 2013.
In luogo della cessione delle aree da adibire
a parcheggi pubblici e verde pubblico, è
ammessa la monetizzazione delle stesse,
nei casi previsti all'articolo A-26
dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo
Comune di Castel San Giovanni
2000, n. 20
Parcheggi pertinenziali (17)
Variante di adeguamento
al RUE (18)
Necessità del Certificato di
Conformità Edilizia ed
Agibilità (20)
Gli interventi sono subordinati al
reperimento degli spazi per parcheggi
pertinenziali, di cui all'art. 41-sexies
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive
modificazioni
ed
integrazioni.
Il Consiglio Comunale, con apposita
deliberazione,
poteva
disporre
l'esclusione di parti del territorio
comunale
dall'applicazione della legge nonché
individuare ambiti nei quali, in assenza
del reperimento degli spazi per
parcheggi pertinenziali, l'intervento era
consentito previo pagamento di una
somma equivalente alla monetizzazione
delle aree per parcheggi pubblici.
Doveva essere sottoposta al parere
della Commissione Edilizia, ai sensi del
primo comma dell’art. 16 della L.R. n.
33/1990 ed al parere AUSL ai sensi del
secondo comma dell’art. 18 della L.R. n.
33/1990 e solo per gli aspetti non
direttamente regolamentati dalla L.R. n.
11/1998.
SI
Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei
sottotetti con o senza creazione di nuove
unità immobiliari, sono subordinati al
reperimento degli spazi per parcheggi
pertinenziali, fatta salva la possibilità di
eseguire l'intervento previo pagamento di
una
somma equivalente alla monetizzazione
delle aree per parcheggi pubblici, negli
ambiti del territorio comunale individuati
dal Consiglio Comunale con apposita
deliberazione, qualora sia dimostrata
l'impossibilità di realizzare i parcheggi
pertinenziali per mancata disponibilità di
spazi idonei.
Non è richiesto il parere né della
Commissione per la Qualità Architettonica
ed il Paesaggio e neppure dell’AUSL
SI
NOTE:
(1)
la norma previgente non dettava alcuna definizione di “sottotetto”, che pertanto era lasciata alla discrezionalità comunale
attraverso il Regolamento Edilizio (oggi Regolamento Urbanistico Edilizio). A questo proposito il RUE vigente, al comma 10,
dell’art. 71/V, detta la seguente definizione: “Si definiscono come sottotetti, ai fini del presente articolo, i volumi sovrastanti
l’ultimo piano abitabile degli edifici e comunque direttamente a contatto con la copertura dell’edificio stesso”, evidentemente
diversa da quella oggi imposta dalla norma e che pertanto si provvederà ad aggiornare in sede di variante al RUE.
(2)
La Circolare della Regione Emilia Romagna n. 22188, del 01.10.2001, ha chiarito che per fabbricati “esistenti”, nel quadro della
norma originaria, dovevano intendersi quelli che, alla data di entrata in vigore della legge, fossero provvisti di certificato di
abitabilità o conformità edilizia (oggi Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità) o, in caso di edifici vetusti o privi di
certificato, fossero stati denunciati all’Ufficio Tecnico Erariale entro tale data.
Rispetto al campo di applicazione della norma si assiste oggi, da una parte, ad una sua limitazione, sotto l’aspetto spaziale, e,
dall’altra invece, ad un notevole ampliamento sotto l’aspetto temporale.
Il campo di applicazione oggi riguarda infatti solo gli edifici collocati nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, come perimetrati
dal piano strutturale comunale (PSC), mentre nel testo originario tale limitazione non era presente e pertanto potevano fruire
del recupero tutti i fabbricati del territorio comunale (che, ovviamente, rispettassero le altre condizioni imposte) e pertanto, ad
esempio, anche i fabbricati rurali o i fabbricati in territorio rurale facenti parte del patrimonio edilizio extraurbano e non più a
servizio dell’attività agricola. Tale limitazione oggi non consente quindi di fruire della possibilità del recupero non solo
relativamente ai fabbricati rurali abitativi, ma anche a tutti i fabbricati esterni al perimetro del territorio urbanizzato e non
previsto dal PSC come urbanizzabile. Possibilità che invece era espressamente prevista dalla Circolare n. 22188/2001 con la
norma previgente.
Non si comprende la ragione dell’aver limitato il campo di applicazione della norma, oltre che al territorio urbanizzato anche a
quello urbanizzabile. Infatti, verosimilmente, i casi di fabbricati residenziali presenti all’interno del territorio urbanizzabile
saranno estremamente limitati, dal momento che, generalmente, si tratta di aree destinate a nuovi insediamenti.
Il notevole ampliamento riguarda invece la data di riferimento, che passa dal 23.04.1998 al 31.12.2013. Si ritiene che, in
assenza di ulteriori chiarimenti regionali, debbano comunque valere ancora i criteri indicati dalla citata Circolare, e pertanto i
sottotetti dovranno essere collocati in edifici:
a) iscritti al Catasto entro il 31.12.2013;
b) e provvisti di certificato di conformità edilizia ed agibilità rilasciato prima del 31.12.2013.
(3)
La nuova norma ritiene sufficiente, ai fini di avvalersi della norma derogatoria sul recupero abitativo dei sottotetti, la condizione
che la funzione residenziale degli edifici oggetto di recupero abitativo dei sottotetti, sia pari almeno al 25% della complessiva
Superficie Utile, per la cui definizione si rimanda alla DTO n. 5/2014 “I nuovi parametri urbanistico-edilizi”. In precedenza era
invece richiesto il principio della “prevalenza” residenziale, ovvero che più del 50% della Superficie Utile dell’edificio fosse
destinato a tale funzione. Il comma 9, dell’articolo 71/V del RUE si è occupato di definire con precisione tale concetto di
prevalenza, stabilendo, in conformità a quanto suggerito con la Circolare Regionale n. 22188/2001, che si intende “per edificio
a prevalente destinazione residenziale, quello avente una superficie residenziale complessiva Sc = (Su + 60% Snr), superiore a
quella per altre attività”. Anche tale disposizione sarà oggetto di una necessaria revisione all’interno del RUE. Resta inteso
XLV
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
(4)
(5)
ovviamente che la definizione di “prevalenza residenziale” come sopra formulata, resta valida in tutti i casi in cui essa viene
richiamata nel RUE. Solo ai fini dell’applicabilità della norma sul recupero abitativo dei sottotetti si utilizzerà il nuovo criterio.
Viene oggi prevista espressamente la possibilità, peraltro invece non negata altrettanto espressamente, e quindi da intendersi
ammessa, dal vecchio testo, che con l’attività di recupero del sottotetto possano essere ricavate una o più unità immobiliari
funzionalmente autonome.
Pertanto, secondo le definizioni catastali, potranno essere ricavate nuove unità immobiliari, le quali potranno avere autonomia
funzionale ( di conseguenza anche autonomia reddituale, ovvero capaci di produrre un reddito proprio), ciò significa che
dovranno avere almeno un accesso e dovranno essere complete di ogni accessorio così da poter essere vendute o affittate
autonomamente. Ovvero, in sintesi, una unità immobiliare funzionalmente autonoma è quella dotata di completa autonomia,
indipendenza ed autosufficienza.
Nel vecchio testo l’altezza utile media minima era calcolata in riferimento all’intera unità immobiliare. Nel nuovo testo invece
viene richiesta per ogni singolo vano. Ai sensi dell’Allegato 1 al RUE “Glossario”, per “vano edilizio” si intende: uno spazio
coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, in legno, vetro, ecc.), qualcuna delle quali può non raggiungere il
soffitto. La parete interrotta da una notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che
uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio essere parte integrante dell’altro. Il vano edilizio è
quindi un elemento che si identifica con una porzione di spazio fruibile destinata ad accogliere, interamente o parzialmente,
una o più attività umane.
Sostanzialmente quindi, con il vecchio testo, la condizione per accedere alla norma derogatoria andava verificata sullo stato di
fatto del sottotetto, ovvero bastava che, nella situazione iniziale, prima dei lavori, l’altezza media, calcolata come media
ponderale e tenendo conto solo degli spazi aventi un’altezza almeno pari a 1,80 m, fosse pari a 2,40. Non era richiesta alcuna
ulteriore condizione di carattere progettuale. Oggi invece il riferimento è anche alla situazione di progetto, ovvero quella ad
esito dei lavori, in quanto l’altezza media minima richiesta è riferita ai singoli vani che si otterranno con il recupero.
A questo link è possibile scaricare un software gratuito per la determinazione dell’altezza media ponderale: sottotetto_volumealtezza.ZIP
(indirizzo: wiki.professionearchitetto.it/images/uploads/delli/sottotetto_volume-altezza.ZIP).
Nello schema seguente si illustra il calcolo dell’altezza media ponderale )Hmp)di un sottotetto esistente. La superficie S (quella
delimitata da un’altezza almeno pari a 1,80 m, sarà quella oggetto del mutamento d’uso secondo la nuova norma ed andrà
delimitata con pareti (vedi nota successiva). Nella situazione previgente il mutamento d’uso riguardava invece l’intera
superficie complessiva del sottotetto, anche riguardo alla parte che riguardava altezze inferiori ad 1,80 m. Oggi il mutamento
d’uso sarà limitato solo ai vani con altezza media netta ponderale almeno pari a 2,40 m.
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S = 10,00 m x 6,00 m = 60,00 mq (superficie utile determinata da un’altezza minima pari a 1,80 m)
V = [(1,80 m + 3,20 m)] x 3,00 m x 10,00 m x 2 = 150,00 mc (volume afferente ad S)
Hmp = V/S = 150,00 mc/60,00 mq = 2,50 m > 2,40 m minimo richiesto
S con mutamento d’uso con il vecchio testo: 80,00 mq
S con mutamento d’uso con il nuovo testo: 60,00 mq
Tale obbligo oggi, come in passato, non è espressamente richiesto. Tuttavia, dal momento che oggi l’altezza utile media netta
minima è da riferirsi ad ogni singolo vano e non all’intera unità immobiliare, di fatto tale obbligo sussiste e la parete di altezza
minima sarà pari a 1,80 m.
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Si vedano la DTO n. 25/2014 “L’illuminazione naturale degli ambienti” e DTO n. 27/2014 “Sintesi tabellare della soluzione
conforme sui rapporti aeroilluminanti“.
Si veda la DTO n. 11/2014 “La certificazione energetica degli edifici”. Il Comma 2, dell’art. 11, della L.R. n. 15/2013 stabilisce:
“2. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico del patrimonio edilizio esistente trovano applicazione le
seguenti misure di incentivazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
e abrogazione della direttiva 93/76/CEE):
a) i maggiori spessori delle murature, dei solai e delle coperture, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per
cento dell'indice di prestazione energetica previsto dalla normativa vigente, non costituiscono nuovi volumi e nuova
superficie nei seguenti casi:
1) per gli elementi verticali e di copertura degli edifici, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino
a un massimo di ulteriori 25 centimetri;
….”.
Nel vecchio testo l’abbassamento del solaio dell’ultimo piano abitabile sottostante il sottotetto non era ammesso, e, di fatto
quindi, la presenza dell’altezza media minima prescritta era condizione cogente che doveva essere presente già nel fabbricato
nello stato di fatto. L’altezza minima da garantire per l’ultimo piano abitabile sottostante il sottotetto, ai fini della sua agibilità è
pari a 2,70 m (si veda la DTO n. 29/2014 “Dimensionamento degli spazi edilizi”). In ogni caso debbono essere rispettate le
norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) e la restante disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma
3, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
La vecchia norma demandava ai singoli Regolamenti Edilizi la disciplina relativa alle tipologie di aperture nelle falde. La nuova
norma (che si scorda di cassare il vecchio comma 3 dell’art. 2, in quanto la disposizione viene nuovamente introdotta con la
lettera a., del comma 2-ter, del nuovo articolo 2) demanda al Regolamento Urbanistico Edilizio l’eventuale definizione delle
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tipologie di aperture nelle falde (ad es. collocazione obbligatoria di parte delle aperture a parete per migliorare il riscontro
dell’aria; infissi termoregolati per lo scioglimento della neve accumulata o con dispositivo automatico di chiusura in caso di
pioggia; ecc.) e ogni altra condizione per il rispetto degli aspetti paesistici e monumentali dell'edificio oggetto d'intervento (ad
es. visione degli elementi del paesaggio dagli spazi di destinati a soggiorno). Fino alla modifica del RUE in tal senso non sono
previste disposizioni particolari in proposito.
Viene stabilito dal nuovo testo di legge che fino all'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 4, della legge
regionale n. 15 del 2013, gli interventi di cui al comma 2, lettera b) (ovvero l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi in
falda), devono avvenire nei centri storici senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di
pendenza delle falde. Tale delibera è stata approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 47, del 20.12.2013 (si veda anche la
DTO n. 3/2013 “Ristrutturazione edilizia”), e pertanto tale limitazione non trova applicazione.
Nel vecchio testo il Regolamento Edilizio poteva limitare le “tipologie edilizie” per le quali era precluso il recupero a fini abitativi
dei sottotetti. Il RE quindi poteva individuare le tipologie di fabbricati per i quali escludere la norma, ovvero: case in linea, a
schiera, a ballatoio, a blocco, a torre, ecc. Nel nuovo testo, oltre alla individuazione delle tipologie edilizie, al RUE è affidato il
compito di determinare, eventualmente, anche gli “ambiti territoriali” per i quali escludere l’applicabilità della norma (ovvero:
zone storiche, zone sature, zone di nuovo insediamento, ecc.), per esigenze connesse alla funzionalità del tessuto urbano o
alla carenza di dotazioni territoriali nell’ambito interessato. Naturalmente deve trattarsi di ambiti già ricompresi nell’ambito di
applicazione generale della norma, ovvero territorio urbanizzato e territorio urbanizzabile.
Fino alla eventuale modifica del Regolamento Urbanistico Edilizio pertanto, non sarà possibile usufruire di tali facoltà di
ampliamento concessa dalla nuova norma.
Si tratta di una norma di portata generale che, in assenza di qualsivoglia limitazione espressa, è da ritenersi valida anche per i
fabbricati presenti nei centri storici.
Si noti come la facoltà di sopraelevazione è consentita solo agli edifici con altezza pari o inferiore al limite di altezza massima
posto dallo strumento urbanistico, indipendentemente da quanto siano più bassi gli edifici rispetto a tale limite.
Si richiama comunque in proposito, soprattutto in riferimento ai centri storici, ove lo strumento urbanistico non fissa alcuna
altezza massima di zona, quanto stabilito, e già in vigore, con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 47, del
20.12.2013 (si veda anche la DTO n. 3/2013 “Ristrutturazione edilizia”), laddove vengono stabilite, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma, con totale demolizione o meno del fabbricato preesistente e sua
ricostruzione, da effettuarsi sugli edifici dei centri storici comunali, le seguenti limitazioni:
1. dovranno essere sempre mantenuti gli allineamenti preesistenti dei fronti degli edifici verso le pubbliche vie;
2. per la modifica della sagoma che comporta in particolare l’aumento delle altezze dell’edificio preesistente, la nuova altezza
dell’edificio non potrà eccedere quella strettamente necessaria per garantire i requisiti di abitabilità dell’ultimo piano del
fabbricato.
Si veda la DTO n. 3/2013 “Ristrutturazione edilizia”.
L’articolo 32 della L.R. n. 15/2013 è il seguente:
Art. 32: Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione
1. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi di cui all'articolo 7 (Attività edilizia libera);
b) per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99
(Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), ancorché in quiescenza;
c) per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 13 (a: gli interventi di manutenzione straordinaria e
le opere interne che non presentino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4; c: gli interventi restauro scientifico e quelli
di restauro e risanamento conservativo);
d) per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
e) per la realizzazione dei parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all' articolo 9, comma
1, della legge n. 122 del 1989 e all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica),
limitatamente alla misura minima ivi stabilita;
f) per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento della superficie
complessiva di edifici unifamiliari;
g) per il frazionamento di unità immobiliari, qualora non sia connesso ad un insieme sistematico di opere edilizie che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e qualora non comporti aumento delle
superfici utili e mutamento della destinazione d'uso con incremento delle dotazioni territoriali; con delibera, da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta definisce le fattispecie oggetto della
presente disciplina;
h) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per le opere di urbanizzazione,
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eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici, e i parcheggi pertinenziali nella quota obbligatoria
richiesta dalla legge;
i) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
j) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed
ambientali.
2. L'Assemblea legislativa, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 30 e 31, può prevedere l'applicazione di riduzioni del
contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonché
per la realizzazione di opere edilizie di qualità, sotto l'aspetto ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni
nocive e della previsione di impianti di separazione delle acque reflue, in particolare per quelle collocate in aree ecologicamente
attrezzate, nonché per edifici e loro aree pertinenziali resi totalmente ed immediatamente accessibili, usabili e fruibili tramite
l'applicazione della domotica e della teleassistenza.
3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad edifici esistenti, il contributo di costruzione è ridotto alla sola
quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso o il soggetto che ha presentato la SCIA si impegni,
attraverso una convenzione o atto unilaterale d'obbligo con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione
determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista all'articolo 33.
4. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della prima abitazione è pari a quello stabilito per l'edilizia in locazione
fruente di contributi pubblici, purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa di settore.
5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione commisurato all'incidenza delle
opere di urbanizzazione.
La disciplina della monetizzazione delle dotazioni territoriali è dettata dall’articolo 68/III del RUE.
L’art. 4 del vecchio testo, oggi abrogato (in quanto la nuova disposizione analoga è contenuta al nuovo comma 4 del nuovo
art. 3), stabiliva:
“Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, può disporre l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione
della presente legge nonché individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali,
l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi di cui
all'art. 3, comma 2”.
La disciplina dei parcheggi pertinenziali è dettata dall’art. 44/I del RUE.
Fin tanto che Il Consiglio Comunale, nell’atto della modifica al RUE per il recepimento della nuova norma, non determinerà gli
ambiti del territorio comunale laddove concedere la possibilità, qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzare i parcheggi
pertinenziali per mancata disponibilità di spazi idonei, di eseguire l'intervento previo pagamento di una somma equivalente alla
monetizzazione delle aree per parcheggi pubblici, tutti gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti con o senza
creazione di nuove unità immobiliari, nessuno escluso, saranno subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi
pertinenziali.
Il parere della Commissione QAP non è più previsto dall’art. 6 della L.R. n. 15/2013 (si veda la DTO n. 33/2014 “La
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio”; il parere AUSL non è più richiesto dall’art. 59 della L.R. n. 15/2013
(si veda la DTO n. 6/2014 “Supporto tecnico dell’Azienda USL sui titoli edilizi”).
Sia nel vecchio sia nel nuovo testo, le superfici ed i volumi recuperati non sono computati in alcun modo ai fini del rispetto
degli indici urbanistico-edilizi e neppure ai fini del dimensionamento degli strumenti urbanistici.
In tal senso deve ritenersi superata la giurisprudenza precedente. Ad es.: “La trasformazione del locale sottotetto in locali
abitabili incide, tra l’altro, sugli standard urbanistici nella misura in cui modifica, almeno potenzialmente, il numero degli
abitanti dell’edificio con riflessi sul piano dei parcheggi, dei servizi pubblici e, più in generale, delle infrastrutture urbanistiche, a
nulla rilevando che detta trasformazione si limiti a semplici opere interne che non determini un incidenza sulle volumetrie
complessive dell’edificio, in quanto ciò implica l’incremento degli indici abitativi di zona (Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 1999, n.
216)”.
Per poter essere utilizzati i sottotetti recuperati ai fini abitativi dovranno essere dotati di Certificato di Conformità Edilizia ed
Agibilità, per espressa previsione dell’art. 13, comma 1, lettera d), della Legge Regionale n. 15/2013 (si veda anche la DTO n.
3.01/2014 “Il Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità”.
1.2.7 Nuovi termini di validità delle Autorizzazioni Paesaggistiche
Si veda il QRUE n. 36/2014.
Legge 29 luglio 2014, n. 106 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83. Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo”.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125, del 31.05.2014 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 83, del
31.05.2014 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo” (c.d. “Decreto Art Bonus”) entrato in vigore il 01.06.2014 e che è stato
successivamente convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2014, n. 106.
Dunque nuovamente, per la terza volta nell'arco di un anno21, il Legislatore interviene per
modificare l'autorizzazione paesaggistica nei suoi termini di validità.
21
Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia” (c.d. Decreto Del Fare);
Legge 7 ottobre 2013, n. 112 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, Disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” (c.d. Legge Valore Cultura);
Decreto Legge n. 83, del 31.05.2014 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”.
XLIX
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Relativamente alle modifiche introdotte al comma 4 dell’articolo 146 del Codice del Paesaggio
dunque, si tenga presente innanzitutto che l'autorizzazione paesaggistica non è un titolo abilitativo
all'esecuzione dei lavori. Come afferma infatti il medesimo articolo 146, "L'autorizzazione
paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri
titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio". Atto autonomo significa quindi che un eventuale
diniego può essere impugnato indipendentemente dal titolo abilitativo edilizio. Al contrario, altri
nulla-osta che concorrono alla determinazione dei titolo abilitativo edilizio nella qualità di atti
endoprocedimentali, non possono essere impugnati autonomamente ma solo in esito al
procedimento di autorizzazione dell'attività edilizia. Che l'autorizzazione paesaggistica costituisca
"presupposto" ai titoli legittimanti l'attività edilizia, significa che deve essere ottenuta
propedeuticamente, separatamente ed indipendentemente alla richiesta del permesso di costruire
ovvero alla dichiarazione di parte legittimante l'avvio dell'attività edilizia (SCIA o CIL).
Ricordiamo che la Legge “del Fare” aveva previsto che, per i lavori iniziati nei cinque anni dal
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, questa si considerava efficace per tutta la durata dei
lavori. In altre parole, se i lavori iniziavano prima della scadenza, dopo il quinto anno non era
necessario richiedere una nuova autorizzazione, a meno che non ci fossero state delle variazioni
nel progetto.
Più tardi, la Legge “Valore Cultura” ha ridimensionato questa previsione, affermando che i lavori
iniziati nel quinquennio di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica devono terminare entro un
anno dalla fine del quinquennio. Dopo questo termine diventa invece necessario richiedere un
nuovo permesso.
Il Decreto ArtBonus chiude oggi il cerchio della questione, chiarendo che il termine di efficacia
dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio
eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento. I cinque anni vanno quindi
conteggiati a partire da questo momento.
Con il nuovo testo del comma 4, l'intervento edilizio potrà essere quindi realizzato senza necessità
di rinnovo dell'autorizzazione per un periodo quinquennale a decorrere dal rilascio (Permesso di
Costruire)/presentazione (Segnalazione Certificata di Inizio Attività o Comunicazione di Inizio dei
Lavori) del titolo abilitativo edilizio.
Spesso nella pratica non risultava chiaro quale fosse il termine iniziale a partire dal quale iniziava
la decorrenza di tale periodo. Infatti, per costruire in area a vincolo paesaggistico, occorre
acquisire sia l’autorizzazione paesaggistica sia il permesso di costruire (o comunque un titolo
edilizio adeguato alle opere in previsione). Da qui il dubbio: il termine di cinque anni va fatto
decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (e spesso queste autorizzazioni
contenevano prescrizioni in tal senso) o dalla data del permesso di costruire?
La modifica apportata al quarto comma non esaurisce i suoi effetti nell’ambito della disciplina
paesaggistica, in quanto viene anche a chiarire, qualora ce ne fosse stato bisogno, il momento
dell’inizio dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio e, quindi, la natura recettizia di entrambi.
Come detto, la disposizione oggi in vigore è chiara nel fissare, quale termine a quo la data di
“rilascio” del titolo, a differenza della disposizione previgente che, invece, fissava solo una
espressa disciplina del termine finale.
Tuttavia, il termine “rilascio” non appare univoco, in prima lettura, perché può sostanzialmente
significare (da un punto di vista semantico) sia “emanazione”, sia “consegna”, con ovvie diverse
conseguenze ai fini della decorrenza degli effetti. Tra le due possibili significazioni, la seconda
appare sicuramente più rispondente al lessico del legislatore, se si considera che, laddove
quest’ultimo avesse voluto fare riferimento alla data della “emanazione” dell’atto, avrebbe usato
sinonimi dal più corretto significato tecnico, come “data dell’atto” oppure, “data di adozione” o,
più semplicemente “adozione”. Tra l’altro, in un contesto procedimentale doveroso che trae
origine dall’istanza di parte, il termine “rilascio” non può non equivalere a consegna perché
l’interesse della parte è di natura pretensiva, ossia attiene alla acquisizione di una specifica utilità,
riconnessa ad un bene della vita, che può derivargli solo da una decisione formale
dell’Amministrazione, e nessuna formalità avrebbe senso se fosse disgiunta da una successiva
comunicazione materiale del documento.
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Il legislatore ha precisato che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto presupposto rispetto
al rilascio del permesso di costruire, ma non necessariamente rispetto all’adozione di questo, così
ribadendo l’autonomia dei due procedimenti.
Il comma 10 dell’art. 11 della L.R. n. 15/2013 prevede la formazione del Permesso di Costruire per
silenzio-assenso dopo 75 giorni dalla sua presentazione (siamo sostanzialmente nell’ipotesi del
ritardo in ordine al rilascio non imputabile all’interessato, di cui alla seconda proposizione del
dell’ultimo capoverso del comma 4), pertanto in tale ipotesi “l’adozione” del PdC si deve intendere
formata in tale data, ma anche il suo “rilascio”, in quanto si deve presumere che l’interessato sia a
conoscenza di tale norma di legge, ovvero di tale conseguenza procedimentale, e quindi conosca
tale esito istruttorio. In tale ipotesi, a tale data, acquista efficacia anche l’autorizzazione
paesaggistica.
Si osserva poi che nel caso in cui il soggetto intestatario non si presenti entro il termine prefissato
allo Sportello Unico dell’Edilizia, ovvero, ai sensi della lettera c) del comma 4, dell’art. 26/III del
Regolamento Urbanistico Edilizio22, entro 60 giorni dalla comunicazione di intervenuta adozione, il
PdC decade, senza alcun obbligo di comunicazione all'interessato (il termine di decadenza è pari
invece a 180 giorni per zone sottoposte alle tutele di cui al Capo III del D.Lgs. n. 42/2004, ovvero
esattamente per la fattispecie in commento). In tal caso il PdC non ha mai acquistato alcuna
efficacia, in quanto mai “rilasciato” e pertanto neppure l’autorizzazione paesaggistica ha mai
acquisito efficacia.
Relativamente invece alle modifiche introdotte al comma 9 dell’articolo 146 del Codice del
Paesaggio, in caso di mancato rilascio del parere da parte del Soprintendente entro 60 giorni dal
ricevimento della documentazione, l'Amministrazione titolare del procedimento edilizio (Comune)
provvederà sulla domanda di autorizzazione senza che sia necessario indire la conferenza dei
servizi “rapida”, come invece era previsto del testo previgente (testo barrato come sopra
riportato).
La modifica apportata alla scansione procedimentale risente, palesemente, delle posizioni assunte
recentemente dalla giurisprudenza amministrativa di prima istanza che, diversamente dal
Consiglio di Stato, è posizionata sul fronte della possibilità per la Regione (o l’ente da lei delegato)
di adottare l’autorizzazione paesaggistica seppur in assenza del parere del Soprintendente, il
quale, se rilasciato tardivamente, è comunque svalutato perdendo la natura vincolante.
Infatti, eliminando il ricorso alla conferenza dei servizi (che non avrebbe portato ad alcun effetto
se il Soprintendente non si fosse mai espresso, nemmeno in via di massima), il legislatore ha
previsto che la Regione (In Regione Emilia Romagna i Comuni sono stati delegati alla funzione di
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con la L.R n. 1 agosto 1978, n. 26, ed in particolare con
l’articolo 10.) provveda “comunque”.
E’ il termine “comunque”, prima inesistente, che deve far riflettere.
Esso non significa affatto che in ipotesi di inerzia del Soprintendente il Comune debba rilasciare
l’autorizzazione paesaggistica, tutt’altro.
I fautori della tesi della svalutazione del parere soprintendentizio vi vedranno l’intenzione di far
trasmutare il carattere vincolante in semplicemente obbligatorio e così magari anche “salvare” le
autorizzazioni rilasciate in sua assenza.
Si è dell’avviso, invece, che il legislatore abbia esclusivamente voluto precisare che nel caso di
inadempienza del Soprintendente nel rilascio del proprio parere-autorizzazione, che resta
comunque di natura vincolante, rispettando i termini a sua disposizione, l’Ente titolare del
procedimento amministrativo (Comune – Sportello Unico dell’Edilizia) deve concluderlo adottando
un provvedimento espresso, motivato, di improcedibilità (ex art. 2, comma 1, della Legge n.
241/1990 e s.m.i., il quale recita: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità,
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni
concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui
22
L’art. 18 della L.R. n. 15/2013 nulla dispone in tema di decadenza del PdC per mancato ritiro nei termini prefissati.
LI
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motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto
risolutivo”).
E ciò anche al fine di consentire all’interessato di ricorrere al Giudice Amministrativo e di sentire
condannare il responsabile (Soprintendente) a rifondere i danni patiti e patiendi (con la
trasmissione degli atti alla Corte dei Conti), oltreché mettere in condizioni chi deve valutare le
performance del Soprintendente di giudicarne l’operato.
Del resto, una diversa interpretazione non appare conforme a Costituzione, atteso che lo Stato,
anche attraverso l’inerzia, non può rinunciare, sin tanto che gli strumenti urbanistici non vengono
adeguati ai piani paesaggistici, a dare il proprio contributo alla tutela del Paesaggio. Peraltro in
ordine a vincoli (per decreto e per legge) dal medesimo apposti perché giudicati meritevoli di
tutela.
Il parere del Soprintendente resta pertanto comunque di natura vincolante e pertanto, in sua
assenza, semplicemente non è possibile il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Pertanto,
laddove il nuovo testo della norma prescrive che “decorsi inutilmente sessanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”, tale
provvedere non può essere altro che l’adozione di un provvedimento di improcedibilità sull’istanza
di autorizzazione paesaggistica.
Per cui, nella sostanza, ad una affrettata lettura della nuova norma sembra che, in caso di silenzio
del Soprintendente, sia il Comune a “decidere” se rilasciare o meno l’autorizzazione paesaggistica.
Ma si tratta in realtà di una “decisione obbligata” di chiusura del procedimento per sua
improcedibilità.
1.2.8 Modulistica edilizia nazionale unificata
Si veda il QRUE n. 37/2014.
Comunicato del Ministero della Funzione Pubblica del 17.06.2014.
1.2.9 Proroga dell’obbligo di adeguamento del libretto di impianto
Si veda il QRUE n. 44/2014.
D.M. 20 giugno 2014.
1.2.10 Modulistica edilizia regionale unificata
Si vedano i QRUE n. 45/2014 e n. 54/2014.
D.G.R. n. 993, del 07.07.2014 “Atto di Coordinamento tecnico regionale per la definizione della
modulistica edilizia unificata (ai sensi dell’art. 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, della
Legge Regionale n. 15/2013”.
La Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), come
modificata dall’art. 52 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28, all’articolo 12, commi da 1 a
3, ha previsto che, al fine di assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnicoamministrativa dei Comuni regionali nella materia edilizia, il trattamento omogeneo dei soggetti
coinvolti e la semplificazione dei relativi adempimenti, la Regione e gli enti locali in sede di
Consiglio delle Autonomie locali, definiscano il contenuto di atti di coordinamento tecnico ai fini
della loro approvazione da parte della Giunta Regionale.
Entro 180 giorni dall'approvazione, i contenuti di tali atti di coordinamento tecnico devono essere
recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio Comunale e contestuale modifica o
abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili.
Decorso inutilmente tale termine, trova applicazione il comma 3-bis dell'articolo 16 della legge
regionale n. 20 del 2000, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del
medesimo termine sia stato presentato il relativo titolo abilitativo (SCIA) o la domanda per il suo
rilascio (PdC)23.
Inoltre, per i Comuni che esercitano in forma associata, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 6
della legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni di autorizzazione e di controllo dell'attività edilizia
23
Art. 16 - Atti di indirizzo e coordinamento
3 bis. Salvo diversa previsione, gli atti di cui al comma 1 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di
pianificazione.
LII
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Comune di Castel San Giovanni
e la funzione generale di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia, il recepimento di cui sopra
costituisce anche criterio di preferenza per la corresponsione degli incentivi previsti dal
programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2012.
Nello specifico, il comma 4 successivo del medesimo articolo 12, lettere a) e b), prevede che gli
atti di coordinamento tecnico debbano definire, tra l’altro, il modello unico regionale della richiesta
di permesso di costruire, della SCIA, e di ogni altro atto disciplinato dalla stessa legge, nonché
l'elenco della documentazione da allegare alla richiesta di permesso e alla SCIA, alla
comunicazione di fine dei lavori e ad ogni altro atto disciplinato dalla stessa legge.
Ed inoltre, il successivo comma 5 prevede che l'atto di coordinamento tecnico inerente l'elenco dei
documenti da allegare alla richiesta di permesso e alla SCIA deve prevedere:
a) gli elaborati costitutivi del progetto, tra cui, in caso di interventi sull'esistente, quelli
rappresentativi dello stato di fatto e dello stato legittimo degli immobili oggetto dell'intervento;
b) i contenuti della dichiarazione con la quale il professionista abilitato assevera analiticamente
che l'intervento rientra in una delle fattispecie soggette al titolo abilitativo presentato e che
l'intervento è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 324, della
stessa L.R. n. 15/2013;
c) la distinzione tra la documentazione essenziale, obbligatoria per la presentazione dell'istanza di
permesso e della SCIA, quella richiesta per l'inizio dei lavori e quella che il progettista può
riservarsi di presentare a fine lavori.
Gli articoli della legge edilizia regionale 15/2013, che definiscono i principali atti edilizi che i
committenti privati ed i loro tecnici professionisti incaricati devono presentare per realizzare
interventi edilizi sul territorio regionale, sono in particolare gli articoli:
- 13: Interventi soggetti a SCIA;
- 14: Disciplina della SCIA;
- 15: SCIA con inizio lavori differito;
- 16: Validità della SCIA;
- 22: Varianti in corso d’opera;
i quali costituiscono le norme regionali fondamentali che disciplinano il titolo abilitativo edilizio
della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); e gli articoli:
- 17: Interventi soggetti a Permesso di Costruire;
- 18: Procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire;
- 19: Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire;
- 20: Permesso di Costruire in deroga;
i quali disciplinano la richiesta di Permesso di Costruire; oltre agli articoli:
- 23: Certificato di Conformità Edilizia e di Agibilità;
- 7: Attività edilizia libera e interventi soggetti a Comunicazione, ed in particolare il comma 4, il
quale definisce la comunicazione di inizio lavori, necessaria per alcune tipologie di interventi
edilizi rientranti nell’ambito dell’attività edilizia libera; ed il comma 6, il quale definisce la
comunicazione di fine lavori necessaria per gli interventi di cui al comma 4; ed inoltre il comma
1, lettera f) ed il comma 2, i quali definiscono la comunicazione necessaria per l’installazione di
opere temporanee; ed infine il comma 1, lettera o), ed il comma 3, i quali definiscono la
comunicazione che i titolari di edifici abitativi rurali devono presentare in caso di perdita dei
requisiti di ruralità.
Gli articoli della legge edilizia regionale 23/2004 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia), come
modificata, da ultimo, dalla L.R. n. 15/2013, che definiscono i titoli abilitativi con i quali è possibile
sanare particolari ipotesi di irregolarità edilizie, sono i seguenti:
- 17: Accertamento di conformità;
24
Art. 9 - Titoli abilitativi
3. I titoli abilitativi devono essere conformi alla disciplina dell'attività edilizia costituita:
a) dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
b) dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;
c) dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente di cui all'articolo 11;
d) dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, gravanti
sull'immobile.
LIII
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- 17-bis: Varianti in corso d'opera a titoli edilizi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge n.
10 del 1977.
La legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), e
successive modifiche, ed in particolare il comma 3-bis dell’articolo 16 (richiamato dal sopra citato
art. 12, comma 2, L.R. n. 15/2013) dispone che, salvo diversa disposizione, gli atti di
coordinamento tecnico trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi
incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della
loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione.
Il 12.06.2014, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 281/1997 è stato
adottato l’Accordo in Conferenza unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, (si veda
precedente punto 1.2.7) concernente l’adozione di moduli unificati e semplificati per la
presentazione dell’istanza di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) edilizia (accordo attuativo del progetto MUDE25).
Si rammenta inoltre che con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4
febbraio 2010, è stato approvato l’Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per
l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, ai sensi
dell’art. 16, comma 2, lettera c), della L.R. n. 20/2000 e dell’art. 6, comma 4, ed art. 23, comma
3, della L.R., n. 31/2002 (rispetto al quale il RUE vigente è già adeguato).
L’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata, si
afferma nelle premesse della D.G.R. n. 993, del 07.07.2014, è stato elaborato parallelamente ai
modelli generali, per la richiesta di permesso di costruire e per la SCIA edilizia (segnalazione
certificata di inizio attività), definiti con la partecipazione delle competenti strutture tecniche della
Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Nucleo per la semplificazione, coordinato dal governo
statale, operante ai fini del sopra richiamato progetto MUDE (Modello unico digitale per l’edilizia),
e pertanto risulta conforme ai contenuti dell’inerente Accordo adottato il 12.06.2014 in Conferenza
unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati e
semplificati per la presentazione dell’istanza di permesso di costruire e della segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) edilizia.
Ne consegue che, in Regione Emilia Romagna, non troverà applicazione la modulistica edilizia
unificata (relativa peraltro solo al modello di richiesta di PdC e di SCIA), di cui al Comunicato del
Ministero della Funzione Pubblica del 17.06.2014 ad esito dell´accordo “Italia Semplice” siglato il
12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, ma invece quella approvata con Deliberazione
di Giunta Regionale n. 993 del 07.07.2014.
L’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata,
predisposta ai sensi all’articolo 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, della LR 15/2013,
approvato con D.G.R. n. 993/2014, è volta a semplificare ed uniformare i modelli di atti edilizi in
uso presso i Comuni e le Unioni di Comuni della Regione Emilia-Romagna, ed i conseguenti
procedimenti edilizi, e comprende in particolare i modelli uniformi delle seguenti tipologie di atti
edilizi (modelli comprensivi delle indicazioni relative alla documentazione da allegare):
1. Richiesta di permesso di costruire, ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20, L.R. 15/2013, art.
17, L.R. 23/2004, e art. 7, D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”;
2. Relazione tecnica di asseverazione della richiesta di permesso di costruire, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della L.R. n. 15/2013;
3. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli artt. 13, 14, 15, 16 e 22,
L.R. 15/2013, artt. 17 e 17-bis, L.R. 23/2004, e art. 5, D.P.R. 160/2010;
4. Relazione tecnica di asseverazione della SCIA, ai sensi dell’art. 14, comma 1, L.R.
15/2013;
25
Il progetto di Modello Unico Digitale per l’Edilizia/MUDE (di cui al decreto legislativo 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale; art. 34quinquies, decreto legge 4/2006, convertito con modificazioni dalla legge 80/2006; DPCM 6 maggio 2008; art. 19, comma 6, lettera d, decreto
legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010; l’Accordo è stato adottato il 10.05.2012 in Conferenza unificata, tra Governo,
Regioni ed Enti locali, e concerne l’attuazione delle norme di semplificazione contenute nel decreto legge 5/2012, convertito con modificazioni dalla
legge 35/2012).
LIV
Indirizzi per una prima revisione del RUE
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5.
Richiesta di certificato di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi dell’art. 23, L.R.
15/2013;
6. Relazione tecnica di asseverazione della richiesta di CCEA, ai sensi dell’art. 23,
comma 2, lett. b), L.R. 15/2013;
7. Comunicazione di inizio lavori (CIL), per gli interventi di attività edilizia libera di cui
all’art. 7, comma 4, L.R. 15/2013;
8. Comunicazione di fine lavori per opere soggette a CIL, a norma dell’art. 7, comma 6,
L.R. 15/2013;
9. Comunicazione opere temporanee o stagionali, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera f),
e comma 2, L.R. 15/2013;
10. Comunicazione di accatastamento da rurale a urbano, a norma dell’art. 7, comma 1,
lettera o), e comma 3, L.R. 15/2013;
Tutti tali 10 modelli sono stati predisposti in conformità alla vigente disciplina statale e regionale
avente incidenza sull’attività edilizia.
A fronte del continuo mutamento della disciplina statale e regionale avente incidenza sull’attività
edilizia, la D.G.R. n. 993/2014 afferma inoltre che appare indispensabile prevedere modalità
estremamente semplificate e celeri per segnalare agli operatori del settore edilizio sia l’entrata in
vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa di riferimento, sia eventuali errori
materiali che venissero accertati nel corso dell’esperienza applicativa comunale della nuova
modulistica regionale edilizia unificata, anche prima dell’approvazione degli appositi atti di
aggiornamento periodico dell’atto di coordinamento in commento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
15 del 2013. A tale scopo, si legge nella D.G.R. n. 993/2014, appare opportuno prevedere che,
nelle more dell’aggiornamento periodico dell’atto di coordinamento in commento, la struttura
regionale competente al monitoraggio della disciplina sul governo del territorio e al supporto
tecnico giuridico agli enti locali in materia, provveda a comunicare agli sportelli unici comunali,
l’entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa di riferimento che
comporta la necessità di aggiornare la modulistica uniforme nonché eventuali errori materiali che
venissero accertati nel corso del monitoraggio della sua applicazione, e renda disponibile il testo
aggiornato della modulistica.
Le indicazioni contenute nei modelli uniformi approvati dalla Giunta Regionale, inerenti la
documentazione da allegare alla SCIA ed alla richiesta di Permesso di Costruire, risultano ad ogni
effetto sostitutive delle omologhe indicazioni contenute nell’Allegato B, Sezioni 1 e 2, dell’Atto di
coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla
documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, approvato con la citata deliberazione di
Assemblea legislativa n. 279/2010, in ragione, in primo luogo, delle intervenute modifiche
normative (in particolare il passaggio dalla L.R. n. 31/2002 alla L.R. n. 15/2013).
Pertanto, si stabilisce nel deliberato della DGR n. 993/2014, dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna del nuovo atto regionale di
coordinamento, cessano di avere efficacia le Sezioni 1 e 2 dell’Allegato B) della Deliberazione
dell’Assemblea Legislativa 4 febbraio 2010, n. 279, ovvero, rispettivamente: “Documentazione
necessaria per la Denuncia di Inizio Attività (DIA)” e “Documentazione necessaria per la richiesta
di permesso di costruire”.
Entro 180 giorni dall’approvazione dell’atto di coordinamento tecnico regionale, ovvero entro il
03.01.2015, lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e lo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP), sono tenuti obbligatoriamente a utilizzare la Modulistica Edilizia Unificata, di cui alla Parte
Seconda dell’atto di coordinamento tecnico regionale di cui alla DGR n. 993/2014.
Pertanto, dal momento in cui tale nuova modulistica verrà adottata dal SUE e dal SUAP, cesserà
ad ogni effetto di avere validità l’omologa modulistica oggi utilizzata e predisposta da questo
Sportello Unico per l’Edilizia.
Ma l’approvazione del nuovo atto di coordinamento tecnico regionale, comporta una ulteriore
implicazione che più direttamente attiene al RUE e quindi al suo adeguamento. Infatti lo Sportello
Unico per l’Edilizia dovrà provvedere altresì ad uniformare le procedure edilizie oggetto dei nuovi
10 modelli unificati, alle indicazioni operative desumibili dalla medesima modulistica unificata, per
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quanto attiene alle informazioni, alla documentazione progettuale, alle autorizzazioni, pareri e atti
di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della legittimità dei relativi atti. Infatti, rispetto
alla data in cui venne approvata la D.G.R. n. 279/2010 (04.02.2010), molto è cambiato su tali
aspetti, si pensi solo, per fare un esempio di grande rilevanza, alle modifiche intervenute in tema
di richiesta di parere integrato ARPA ed AUSL (di cui alla DTO n. 6/2014 (Supporto tecnico
dell’azienda usl sui titoli edilizi), del 03.03.2014.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, la piena ottemperanza agli
obblighi di cui sopra, costituisce criterio di preferenza nella corresponsione degli incentivi previsti
dal programma di riordino territoriale di cui all’articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2012
“Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 15 del 2013 e dell’art. 16, comma 3-bis, della L.R. n.
20 del 2000, decorso il termine di 180 giorni dalla data di approvazione dell’atto di coordinamento
tecnico in commento (07.07.2014), in assenza di un atto espresso di recepimento comunale, la
modulistica edilizia unificata troverà comunque diretta applicazione a pena di illegittimità degli atti
assunti in difformità dalla stessa.
Ciò significa, in buona sostanza, che scaduto il termine ultimo, ovvero il 3 gennaio 2015, senza
che lo Sportello Unico per l’Edilizia, tramite sua specifica Disposizione Tecnico Organizzativa, abbia
provveduto al recepimento operativo effettivo della nuova modulistica edilizia unificata regionale,
non sarà comunque più possibile avviare i procedimenti oggetto dell’atto regionale, utilizzando
l’omologa modulistica oggi in vigore, in quanto, per espressa previsione della DGR n. 993/2014, i
relativi procedimenti sarebbero illegittimi.
Sono fatti salvi comunque, nel periodo tra il 07.07.2014 ed il 03.01.2015, i procedimenti oggetto
della modulistica edilizia unificata, che siano stati avviati, i quali verranno conclusi con le modalità
precedentemente utilizzate dallo Sportello Unico per l’Edilizia, in conformità a quanto previsto
dalla L.R. n. 15 del 2013.
La modulistica edilizia unificata verrà aggiornata periodicamente dalla Regione con appositi atti di
coordinamento tecnico, assunti con le medesime modalità di cui alla DGR n. 993/2014. Gli atti di
aggiornamento verranno predisposti in forma di testo coordinato e sarà cura dello Sportello Unico
per l’Edilizia darne immediata comunicazione all’utenza.
Nelle more dell’approvazione degli atti di aggiornamento, il Responsabile della struttura regionale
competente al monitoraggio della disciplina sul governo del territorio e al supporto tecnico
giuridico agli enti locali, deve comunicare agli Sportelli Unici Edilizia (SUE) e agli Sportelli Unici
Attività Produttive (SUAP) l’entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa
incidenti sull’attività edilizia, che comportano la necessità di aggiornare la modulistica uniforme,
nonché eventuali errori materiali accertati nel corso del monitoraggio dell’applicazione del
presente atto di coordinamento tecnico, e rendere disponibile il testo aggiornato della modulistica,
che, a sua volta, lo Sportello Unico per l’Edilizia renderà disponibile all’utenza sulla pagina WEB
del SUE.
1.2.11 Deroghe alle distanze ed attività stagionali
Si veda il QRUE n. 56/2014.
Legge Regionale 18 luglio 2014, n. 17, artt. 30 e 44 “Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 per l'esercizio
finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. primo provvedimento generale di
variazione”.
La deroga relativa alle distanze riguarda gli edifici esistenti oggetto di interventi di qualificazione,
di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento e di ogni altra trasformazione
qualificata di interesse pubblico in quanto realizza miglioramenti igienico-sanitari, della prestazione
energetica, della sicurezza sismica, ecc.
Il nuovo comma, aggiunto all’art. 7-ter della L.R. n. 20 del 2000 tra le misure volte ad incentivare
la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, consente di eseguire gli interventi appena citati
in deroga ai limiti fissati dal decreto interministeriale n. 1444 del 1968.
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Infatti per tali interventi, preceduti dalla demolizione dell’edificio, è consentita la ricostruzione
nella stessa area di sedime ovvero con uno scostamento rispetto all’area occupata in precedenza
che aumenti la precedente distanza tra gli edifici antistanti, ma pur sempre senza osservare il
limite minimo fissato nel 1968 in 10 metri.
In altre parole, anche in caso di trasformazioni significative dell’edificato è consentito di
mantenere in essere le distanze tra edifici antecedenti, anche se inferiori al limite minimo previsto
da detto decreto interministeriale. E’ richiesto in ogni caso il rispetto delle norme del codice civile
sulle distanze e l’osservanza della disciplina attinente alla tutela degli edifici di valore storico
architettonico, culturale e testimoniale, richiamata dall’art. A-9 della L.R. n. 20 del 2000, cioè sia
ai vincoli di cui alla Parte Seconda del D.Lgs n. 42 del 2004 sia a quelli stabiliti dalla
strumentazione urbanistica comunale.
Inoltre, nel caso in cui gli strumenti urbanistici abbiano incentivato tali interventi di interesse
pubblico con premialità volumetriche, è consentito che tale quota aggiuntiva sia realizzata in
sopraelevazione dell’edificio originario, in deroga ai limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici
e di distanza tra i fabbricati. I medesimi volumi aggiuntivi possono essere realizzati anche in
adiacenza all’edificio, nel caso in cui ciò non comporti una riduzione delle preesistenti distanze tra
edifici, qualora siano inferiori ai limiti minimi più volte ricordati.
Per assicurare l’immediata e generalizzata applicazione delle nuove previsioni derogatorie su tutto
il territorio regionale, è infine stabilito che le stesse prevalgono sulle diverse previsioni comunali;
dunque tali deroghe trovano diretta e immediata applicazione e non necessitano del preventivo
recepimento negli strumenti urbanistici.
Viene poi fornita l’interpretazione autentica dell’art. 7, lettera f), della L.R. n. 15 del 2013, ovvero
della nozione delle opere di attività edilizia libera dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di
allestimento e smontaggio delle strutture.
Viene chiarito che sono incluse nell’attività edilizia libera sia i manufatti destinati a soddisfare
necessità contingenti e temporanee che devono essere utilizzati per un periodo limitato di tempo,
sia i manufatti a carattere stagionale, diretti a soddisfare bisogni non occasionali, ma ricorrenti nel
tempo, che sono rimossi al cessare della necessità e, comunque, entro il suddetto termine di 180
giorni.
Come per tutte le opere temporanee, anche quelle stagionali possono essere realizzate alle
condizioni previste dalla legge: la conformità ad ogni normativa che regola l’attività edilizia, di
ordine urbanistico ed edilizio, alla normativa tecnica, ai vincoli, ecc.; la effettiva temporaneità, che
non può superare i 180 giorni; la necessità di comunicare allo Sportello Unico per l’Edilizia le date
di realizzazione e rimozione delle strutture, per consentire un reale controllo da parte del Comune.
2. Semplificazione normativa in applicazione del principio della non
duplicazione della normativa sovraordinata:
2.1 Le esigenze di semplificazione delle fonti normative dell’attività edilizia e
urbanistica.
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 994 del 07.07.2014, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.
20 del 24.03.2000 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, è stato approvato l’Atto
Regionale di Coordinamento Tecnico per la semplificazione degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa
sovraordinata (statale e regionale).
L’art. 18-bis della stessa Legge Regionale n. 20/2000 “Semplificazione degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica”, introdotto dall’art. 50, della L.R. n. 15, del 30.07.2013
“Semplificazione della disciplina edilizia”, stabilisce quanto segue:
“1. Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione
delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di
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Indirizzi per una prima revisione del RUE
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pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di
Bologna e dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al
loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative
vigenti, stabilite:
a) dalle leggi statali e regionali,
b) dai regolamenti,
c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico,
d) dalle norme tecniche,
e) dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata,
f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le
trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.
2. Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma
1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme tecniche di attuazione e la Valsat
dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni
degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso richiami espressi alle
prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione.
3. Allo scopo di consentire una agevole consultazione da parte dei cittadini delle normative
vigenti che trovano diretta applicazione in tutto il territorio regionale, la Regione, le Province, la
Città metropolitana di Bologna e i Comuni mettono a disposizione dei cittadini attraverso i propri
siti web il testo vigente degli atti di cui al comma 1 di propria competenza.
4. La Regione individua entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, e
aggiorna periodicamente, le disposizioni che trovano uniforme e diretta applicazione su tutto il
territorio regionale, attraverso appositi atti di indirizzo e coordinamento, approvati ai sensi
dell'articolo 16. Le Province, la Città metropolitana di Bologna e i Comuni adeguano i propri
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a quanto previsto dai commi 1 e 2 secondo le
indicazioni degli atti di indirizzo regionali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore degli
stessi. Trascorso tale termine, le normative di cui al comma 1 trovano diretta applicazione,
prevalendo sulle previsioni con esse incompatibili”.
La Parte III di tale D.G.R. opera già una prima ricognizione delle disposizioni nazionali e regionali
incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, che trovano uniforme e
diretta applicazione nel territorio della Regione Emilia Romagna e delle quali occorre tenere conto,
tutte ed ognuna, per la stesura della Variante al RUE.
Esse sono esattamente 212 e vengono articolate come di seguito:
A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI
CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
A.1 Edilizia residenziale
A.2 Edilizia non residenziale
A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE
DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
B.2 Rispetti
(stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di
depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
B.2.1 Fasce di rispetto stradali
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
B.2.4 Rispetto cimiteriale
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche)
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano)
B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
B.2.9 Fascia di rispetto dei Metanodotti
B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo
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B.3 Servitù militari
B.4 Accessi stradali
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
B.6 Siti contaminati
C. VINCOLI E TUTELE
C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico)
C.2 Beni paesaggistici
C.3 Vincolo idrogeologico
C.4 Vincolo idraulico
C.5 Aree naturali protette
C.6 Siti della Rete Natura 2000
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
D. NORMATIVA TECNICA
D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati
aperti al pubblico
D.5 Sicurezza degli impianti
D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni
D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto
D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici;
D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
D.10 Produzione di materiali da scavo
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici)
D.12 Prevenzione inquinamento luminoso
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
E.1 Strutture commerciali
E.2 Strutture ricettive
E.3 Strutture per l’agriturismo
E.4 Impianti di distribuzione del carburante
E.5 Sale cinematografiche
E.6 Scuole e servizi educativi
E.7 Associazioni di promozione sociale
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
E.9 Impianti sportivi
E.10 Strutture Termali
E.11 Strutture Sanitarie
E.12 Strutture veterinarie
L’art. 50 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia)
affronta uno degli aspetti cruciali della semplificazione della disciplina edilizia ed urbanistica, che
attiene alla riduzione della ridondanza e complessità della stessa per la sovrapposizione di fonti
normative.
Infatti, con l’obiettivo di fornire una disciplina completa degli interventi e trasformazioni
ammissibili nel proprio territorio, frequentemente gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica disciplinano anche aspetti delle trasformazioni territoriali che sono regolati da altre
fonti normative: innanzitutto dalle leggi statali e regionali, ma anche dai regolamenti, da atti di
coordinamento tecnico, norme tecniche ed ogni altro provvedimento normativo, comunque
denominato, previsti dalle medesime leggi. Questo processo si rileva non solo per aspetti
“sostanziali” della disciplina urbanistica ed edilizia, ma anche per norme procedurali che
stabiliscono competenze amministrative e modalità di svolgimento dei procedimenti abilitativi, tra
cui il rilascio dei titoli abilitativi, le procedure speciali e in deroga, le modalità di controllo, ecc.
Tale tecnica di redazione degli strumenti di pianificazione, che apparentemente ne fa una sorta di
testo unico delle disposizioni da applicare a livello locale, in realtà crea una indebita
sovrapposizione tra fonti normative, le quali finiscono per regolare la medesima fattispecie, con
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Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
rilevanti effetti negativi, che riducono sensibilmente le qualità della normazione della materia
edilizia e urbanistica in generale.
Questo meccanismo, innanzitutto, irrigidisce e complica in modo significativo il sistema, in quanto
al mutare di detto quadro normativo (dovuto per esempio alla modifica della legge, all’evoluzione
della sua interpretazione giurisprudenziale, ma anche alla sua implementazione per effetto
dell’approvazione di provvedimenti attuativi), si imporrebbe un tempestivo e continuo processo di
adeguamento dei piani, per evitare che il contenuto delle due discipline si divarichi e, a livello
locale, si continui ad applicare la disciplina stabilita dallo strumento di pianificazione in quanto
formalmente vigente.
Frequentemente poi tale contrasto tra la disciplina vigente e le previsioni dei piani si realizza sin
dal momento dell’approvazione dello strumento di pianificazione, il cui contenuto si differenzia in
modo più o meno rimarcato dalla fonte normativa sovraordinata, anche in assenza di una
specifica disposizione che autorizzi tale autonoma determinazione. In tal modo, sin dall’origine,
sono formalmente compresenti entrambe le normative (quella comunale e quella sovraordinata)
che pongono all’operatore delicati problemi interpretativi, per individuare la disciplina da applicarsi
nelcaso concreto.
L’art. 50 della legge regionale per la semplificazione della disciplina edilizia, persegue dunque
l’obiettivo di superare tali processi distorsivi, per i quali la differente regolazione dell’attività
edilizia non deriva dalle scelte sulla tutela e l’uso del territorio, rimesse alla primaria competenza
degli enti locali, ma dalla tecnica di redazione dei piani, che tradizionalmente non distingue, come
ora richiede l’art. 18-bis della L.R. n. 20/2000, tra le previsioni dei piani che “attengono
unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuito a (ciascun) livello di pianificazione” e le
norme che contengono (o dovrebbero contenere) solo “la riproduzione, totale o parziale, delle
normative“ sovraordinate vigenti.
Per rimuovere la causa di tale fenomeno ed assicurare l’applicazione uniforme della disciplina delle
trasformazioni urbanistiche ed edilizie che trovi le sue fonti al di fuori degli strumenti di
pianificazione o in piani sovraordinati, il legislatore regionale ha affermato il principio, denominato
dalla legge stessa “di non duplicazione della normativa sovraordinata” (comma 2 dell’art. 18-bis
citato), per effetto del quale i piani devono essere ricondotti alla loro funzione essenziale di
strumenti per la definizione delle scelte discrezionali di assetto del territorio, liberandoli da ogni
apparato normativo, che abbia come unico obiettivo la raccolta dell’insieme delle disposizioni
attinenti alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie considerate. Tale apparato normativo deve
essere sostituito con “richiami espressi alle prescrizioni … che trovano diretta applicazione”, in
quanto poste dalle fonti normative sovraordinate, indicate dal comma 1. Tale elenco comprende:
a) le leggi statali e regionali:
b) i regolamenti e gli altri atti normativi attuativi delle leggi, quali i decreti, le deliberazioni della
Giunta Regionale e dell’Assemblea Legislativa (tra cui gli atti di indirizzo e di coordinamento
tecnico e le normative tecniche);
c) le prescrizioni, indirizzi e direttive della pianificazione sovraordinata;
d) ogni altro atto amministrativo, previsto dalla normativa di settore, avente incidenza sull’uso e
le trasformazioni ammissibili del territorio e che comunque disciplini l’attività edilizia (tra cui
innanzitutto gli atti di approvazione dei vincoli o che dispongono norme di salvaguardia del
territorio e dell’ambiente).
Naturalmente, il divieto di duplicazione può riguardare solo le disposizioni che siano
“autoapplicative”, che non necessitino cioè, per la loro attuazione, di una disciplina di dettaglio
stabilita dalle amministrazioni locali. Inoltre, tale principio non opera per le singole disposizioni
sovraordinate che conferiscono specificamente alle autonomie territoriali la disciplina di uno
specifico profilo dell’attività edilizia o la implementazione o modifica della sua regolazione.
In tal modo, l’art. 18-bis della L.R. n. 20/2000 prevede l’individuazione di un corpus della
disciplina generale dell’attività edilizia, valevole per tutto il territorio regionale, e destinato a
costituire la disciplina uniforme dell’attività edilizia, assieme:
- alle “definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia” di cui all’Allegato A della
deliberazione dell’Assemblea legislativa 4 febbraio 2010, n. 279, che è divenuto efficace su
LX
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
-
tutto il territorio regionale dal 28 gennaio 2014, per effetto dell’art. 57, comma 4, della L.R. n.
15/2013 (che prevede una disposizione analoga all’art. 18-bis della L.R. n. 20/2000);
alle definizioni degli interventi edilizi stabilite dal legislatore statale all’articolo 3 del D.P.R.
380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), come riprodotte nell’Allegato alla L.R. n. 15/2013, le quali,
come ha sottolineato anche dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 309 del
23/11/2011, costituiscono principi fondamentali della materia, in quanto sussistono esigenze
unitarie che impongono di stabilire definizioni uniformi su tutto il territorio nazionale “(perché
è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al
procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. L’intero
corpus normativo statale in ambito edilizio è costruito sulla definizione degli interventi,
con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di
nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di
ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e degli altri interventi (restauro e risanamento
conservativo, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria), dall’altro. La definizione
delle diverse categorie di interventi edilizi spetta, dunque, allo Stato”).
2.2 Limiti all’applicazione del principio di non duplicazione alla normativa urbanistica.
Il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata opera anche nei riguardi delle
previsioni degli strumenti di pianificazione aventi l’obiettivo della riproduzione, totale o parziale,
delle “prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata” (art. 18-bis,
comma 1, lettera e). Tuttavia, in questi casi l’ambito di applicazione del principio di non
duplicazione risulta di più difficile delimitazione, rispetto alle disposizioni che attengono alla
regolazione dell’attività edilizia, dal momento che l’ordinamento, a cominciare dalla L.R. n.
20/2000, riconosce alla pianificazione urbanistica comunale una competenza generale, con ampi
margini di discrezionalità. Pertanto la maggior parte della disciplina urbanistica contenuta nelle
Normativa Tecnica Strutturale del PSC, nelle Norme Tecniche Operative del POC e nella Disciplina
Normativa del RUE, è astrattamente riferibile a quei contenuti discrezionali dei piani esclusi
dall’applicazione del principio di non duplicazione ai sensi del comma 1 dell’art. 18-bis (“funzioni di
governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione”). Inoltre, l’impianto stesso della
pianificazione sovraordinata o delle leggi che la disciplinano spesso prevede espressamente che le
previsioni dei piani sovraordinati debbano essere specificate e articolate dalla pianificazione
sottordinata – e dunque da ultimo da quella comunale –, sia a livello normativo, per adattarle alle
specificità del contesto locale e alle scelte strategiche di governo del territorio che caratterizzano
le diverse realtà territoriali; sia dal punto di vista cartografico, per farle meglio corrispondere ai
limiti fisici, agli elementi ed oggetti peculiari del territorio, attraverso una cartografia avente una
scala di maggior dettaglio.
In secondo luogo occorre sottolineare che il principio di non duplicazione si riferisce unicamente
alla “normativa” dei piani territoriali ed urbanistici e non agli elaborati cartografici della stessa.
Nonostante tali limitazioni, è comunque sempre possibile individuare e tener distinti i casi in cui, o
per espresso obbligo di legge o per autonoma scelta pianificatoria, gli strumenti territoriali ed
urbanistici vigenti si siano limitati a riprodurre le perimetrazioni e la corrispondente normativa dei
piani sovraordinati, rispetto ai casi in cui gli stessi strumenti abbiano apportato modifiche alla
normativa stabilita dal piano sovraordinato o ampliato o ridotto gli ambiti nei quali tale normativa
trova applicazione, nell’esercizio delle proprie prerogative pianificatorie.
Nel primo caso il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata trova applicazione e
le Norme del piano devono prevedere il mero rinvio alle disposizioni stabilite dal piano
sovraordinato, in luogo della loro riproduzione. Nel secondo, i piani potranno continuare a
specificare e integrare la normativa sovraordinata, in quanto tali modifiche costituiscono proprio il
risultato delle scelte discrezionali di governo del territorio attribuite a quel livello territoriale.
Tale modalità di redazione dei piani avrà l’indubbio merito di risolvere in radice le difficoltà
interpretative che sorgono frequentemente laddove, senza aver attivato esplicite procedure di
variante ai piani sovraordinati, i piani tenuti all’osservanza delle previsioni degli stessi se ne siano
discostati. Liberati dal gravoso apparato di disposizioni meramente riproduttivi delle NTA
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Indirizzi per una prima revisione del RUE
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sovraordinate (che sarà sufficiente richiamare), i piani potranno: evidenziare in modo più netto le
scelte operate nell’esercizio delle loro prerogative, indicare gli obiettivi perseguiti attraverso tali
autonome determinazioni; individuare e valutare solo gli effetti ambientali e territoriali che ne
derivano (come prescrive espressamente la nuova formulazione dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000,
in materia di ValSAT); individuare gli obiettivi di interesse pubblico per promuovere la
qualificazione del patrimonio edilizio; determinare specifici indicatori riferiti ai soli effetti che
derivano dalle scelte di piano, ai fini del monitoraggio della loro attuazione.
2.3 Modalità attuative del principio di non duplicazione della disciplina sovraordinata.
I commi 2 e 3 dell’art. 18-bis della L.R. n. 20/2000 specificano le modalità con le quali i piani
devono uniformarsi al principio di non duplicazione: essi, nel considerare qualsivoglia istituto e
profilo della disciplina del governo del territorio, devono coordinare le previsioni normative di
propria competenza (compiutamente declinate in quanto rientranti nel pieno esercizio delle
proprie prerogative e competenze) con il richiamo espresso alle eventuali altre prescrizioni,
stabilite dagli atti normativi elencati in precedenza, che trovano anch’essi diretta applicazione (per
aspetti o profili non attribuiti alla competenza del medesimo piano).
Inoltre, al solo scopo di consentire un agevole consultazione da parte dei cittadini di tali
normative, ciascun livello istituzionale (Regione, Province, Città metropolitana e Comuni) devono
riprodurre nei propri siti web il testo vigente degli atti normativi. Si prevede dunque che sui siti
web di questi enti siano messi a disposizione i testi degli atti autoapplicativi cui il piano faccia
esplicitamente rinvio.
A tale proposito la Regione Emilia Romagna ha provveduto a predisporre una pagina web
riportante il testo vigente della principale normativa statale e regionale dell’attività edilizia (ovvero
tutte le disposizioni richiamate dalla delibera di Giunta regionale n. 994 del 2014, di cui sopra).
Sarà pertanto sufficiente che il sito web istituzionale comunale riporti un semplice link all’indirizzo:
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/non
rue/applicazione-non-rue.
Evidentemente questo meccanismo di adeguamento al principio di non duplicazione si riferisce ai
piani adottati o approvati dopo il 28 settembre 2013 (data di entrata in vigore della L.R. n.
15/2013 – e non si tratta del caso riguardante il nostro Comune, in quanto il RUE è stato
approvato in data antecedente, sebbene di soli 10 giorni), che devono essere redatti attenendosi
pienamente a quanto disposto dall’art. 18-bis (commi 1, 2 e 3), il quale, per effetto della riforma
operata dall’art. 51 della L.R. n. 15/2013, costituisce ora uno dei principi generali della
pianificazione stabiliti dal Titolo I della L.R. n. 20/2000 (ed anzi quello con cui si apre il Capo IV
dello stesso, relativo alla “Semplificazione del sistema della pianificazione”).
Tuttavia, intervenendo su materie già pienamente regolamentate a livello locale, come sono
l’urbanistica e l’edilizia, il legislatore regionale si è posto anche il problema di individuare uno
strumento efficace per assicurare, in tempi sufficientemente brevi e per tutto il territorio
regionale, il recepimento di tale principio di non duplicazione anche con riguardo alla
strumentazione vigente.
A tale scopo il comma 4 dell’art. 18-bis prevede il ricorso ad uno o più atti di coordinamento
tecnico regionali, grazie alla loro capacità di prevalere “sulle previsioni con essi incompatibili degli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro
approvazione” (art. 16, comma 3-bis, della L.R. n 20 del 2000).
In particolare, il comma 4 dell’art. 18-bis richiede alla Regione di predisporre ed approvare, entro
tre mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 15/2013, un apposito atto di coordinamento
tecnico che individui le disposizioni che trovano uniforme e diretta applicazione su tutto il
territorio regionale. L’approvazione di tale atto pone in capo agli enti territoriali l’obbligo di
intervenire, abrogando gli apparati normativi che riproducono tali disposizioni e sostituendoli con
apposite norme di rinvio agli stessi. Tale recepimento deve essere attuato entro il temine
perentorio di 180 giorni dall’entrata in vigore dell’atto di coordinamento; trascorso tale termine, le
normative di cui all’art. 18-bis, comma 1, trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni
dei piani con esse incompatibili.
LXII
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
Per conformarsi all’atto di coordinamento tecnico di cui alla D.G.R. n. 994/2014, nei 180 giorni
successivi dalla sua approvazione, gli enti locali con RUE approvato prima del 28.09.2013, come
nel nostro caso, possono adeguare compiutamente il RUE attraverso il ricorso alle ordinarie
procedure di variante previste dalla L.R. 20/2000 (per il RUE: art. 33).
Come evidenziato in precedenza, trascorso senza esiti il termine riconosciuto ai Comuni per il
recepimento con le modalità appena ricordate, le normative di cui all’art. 18-bis, comma 1,
trovano comunque diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni dei piani con esse
incompatibili.
Naturalmente tale obbligo di adeguamento e l’eventuale effetto di automatica sostituzione
operano non soltanto nel caso in cui i piani contengano la riproduzione delle disposizioni
sovraordinate vigenti, richiamate nell’atto di coordinamento; ma anche nel caso in cui gli stessi
presentino ancora la disciplina previgente ovvero abbiano introdotto una diversa disciplina.
Si pensi, per esempio ai RUE che riportino ancora la disciplina della L.R. n. 31/2002, come nel
nostro caso.
Si noti che il comma 4 non stabilisce che tale effetto di diretta applicazione riguardi le (sole)
norme individuate dall’atto regionale di coordinamento tecnico, bensì che esso si riferisca a (tutte)
“le norme di cui al comma 1”. Ciò evidenzia che l’ atto di coordinamento regionale ha natura
ricognitiva, ha cioè la funzione di individuare le principali normative attualmente vigenti che
presentano le caratteristiche appena ricordate e rispetto alle quali opera il principio di non
duplicazione della normativa sovraordinata, stabilito dall’art. 18-bis.
Pertanto, si sottolinea che le previsioni dell’atto di coordinamento non sono tassative: sia nel
senso che i Comuni, nell’operare la revisione dei loro strumenti, possono individuare altre
disposizioni che rientrino nelle categorie elencate dal comma 1 dell’art. 18-bis; sia nel senso che il
meccanismo di sostituzione (delle fonti sovraordinate rispetto alle corrispondenti norme previste
nei piani) opera anche per quelle normative autoapplicative che non siano elencate nell’atto
regionale, in quanto le stesse prevalgono comunque sulle previsioni di piano con esse
incompatibili.
Inoltre, come sottolinea sempre il comma 4 dell’art. 18-bis, l’atto di coordinamento è suscettibile
di successive implementazioni e aggiornamenti, anche a seguito del mutamento della normativa
vigente. In particolare, per la selezione delle normative indicate dall’atto di coordinamento, la
Regione si è attenutia al criterio di individuare le principali normative alla cui osservanza è
subordinato il rilascio o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e del certificato di conformità
edilizia e di agibilità, in quanto stabiliscono le procedure amministrative da seguire, i requisiti,
limiti e rispetti che derivano da discipline settoriali, i vincoli e tutele da osservare, nonché la
normativa tecnica delle opere da realizzare.
L’articolo 3, della Parte Seconda, dell’Atto di Coordinamento Regionale, per i Comuni nella nostra
situazione (ovvero RUE approvato pria del 28.09.2013), ai fini dell’adeguamento dei piani alle sue
disposizioni, oltre alle ordinarie procedure di variante definite dalla L.R. n. 20 del 2000 (ovvero
quelle, per il RUE, dettate dall’art. 33), consente una seconda possibilità, ovvero una apposita e
semplice deliberazione di Consiglio Comunale, di cui all’’articolo 12, comma 2, della L.R. n.
15/2013.
Tale delibera di adeguamento deve stabilire:
a) la soppressione di tutte le previsioni normative che riproducono, anche con modifiche, la
disciplina sovraordinata di cui alla Parte Terza dell’atto di coordinamento tecnico;
b) la sostituzione della disciplina soppressa con il rinvio alla normativa vigente in materia;
c) le modifiche di mero coordinamento formale del testo delle previsioni di piano non abrogate,
indispensabili per garantire la coerenza logica e sistematica delle previsioni degli strumenti
vigenti, essendo comunque esclusa ogni modifica della disciplina sostanziale del piano (RUE).
Sostanzialmente quindi, dal momento che si tratta di una variante obbligatoria, in attuazione di
legge regionale, in recepimento della pianificazione sovraordinata e che comunque non incide
sulle scelte discrezionali di pianificazione, per l’adeguamento del RUE la Regione consente anche
di utilizzare il procedimento semplificato, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis, comma 1,
lettere a) e b), e 32-bis, comma 1, lettere a), b), e d) dellA l.. N. 20/2000.
LXIII
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
In secondo luogo, occorre considerare che l’art. 18-bis, comma 4, prevede che l’attività
di adeguamento debba svolgersi “secondo le indicazioni degli atti di indirizzo regionali”,
conferendo dunque all’atto regionale di coordinamento in commento la potestà di individuare le
modalità per lo svolgimento di tale attività.
Pertanto, dal momento che l’atto regionale presenta la medesima natura e funzione degli atti di
coordinamento tecnico indicati nell’elenco esemplificativo di cui all’art. 12, comma 4, ed anzi
costituisce uno dei principali provvedimenti individuati dalla L.R. n. 15 del 2013 per la
semplificazione della disciplina dell’attività edilizia, si stabilisce che gli enti locali entro il termine
perentorio stabilito dalla legge possano attivare anche la speciale modalità stabilita dall’art. 12,
comma 2, della medesima legge regionale, la quale ai fini del mero recepimento delle previsioni
degli atti di coordinamento tecnico consente di assumere una deliberazione del Consiglio, idonea
ad apportare una contestuale modifica o abrogazione delle previsioni incompatibili con esse
(analogamente a quanto è stato già fatto, ad esempio, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 6
del 04.04.2014, in riferimento al recepimento, con modifiche, delle definizioni urbanistico edilizie
regionali di cui alla D.A.L. n. 279/210 ed articolo 57, comma 4, della L.R. n. 15/2013, come
sostituito dall’art. 52 della L.R. n. 28/2013.
Appare opportuno sottolineare lo specifico contenuto e finalità che può assumere questa speciale
deliberazione consiliare di recepimento. Essa è abilitata in primo luogo ad individuare, in modo
puntuale, le previsioni della Disciplina Normativa del RUE che debbono cessare di produrre i loro
effetti, in quanto incompatibili con la disciplina avente incidenza sull’attività edilizia individuata
dall’atto di coordinamento tecnico, indicando le normative di cui al comma 1 dell’art. 18-bis, che si
devono considerare a tutti gli effetti sostitutive delle stesse. Inoltre, tale provvedimento potrà
modificare le disposizioni del RUE vigenti solo per gli adattamenti formali che risultino
indispensabili per il coordinamento del testo normativo, non potendo avere alcuna portata
innovativa rispetto alle scelte urbanistiche degli strumenti vigenti (cioè i contenuti pianificatori, le
scelte insediative, i dimensionamenti, le tutele, ecc.).
In altre parole, tale atto, privo di discrezionalità pianificatoria, potrà:
a) individuare in modo puntuale le previsioni dei propri strumenti che abbiano cessato di
produrre i loro effetti;
b) indicare le normative di cui al comma 1 dell’art. 18-bis, che si devono considerare a tutti gli
effetti sostitutive delle previsioni individuate ai sensi della lettera a);
c) realizzare il mero coordinamento formale del testo delle previsioni di piano non abrogate, in
modo da garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina normativa del RUE.
Il provvedimento comunale non potrà invece variare le scelte pianificatorie operate dagli
strumenti vigenti, che non potranno essere in alcun modo modificate o integrate.
E’ bene precisare che per la Variante in oggetto non si utilizzerà, né si può utilizzare, tale
procedimento semplificato, in quanto la Variante ha obiettivi molteplici e diversi rispetto al mero
adeguamento all’Atto Regionale di Coordinamento Tecnico.
2.4 Caratteristiche e contenuti delle normative vigenti che trovano diretta
applicazione in tutto il territorio regionale
L’atto di coordinamento, nella Parte Terza, provvede dunque, in attuazione della disciplina
richiamata in precedenza, ad una prima ricognizione delle normative generali e di settore, aventi
incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia (secondo la definizione di
cui all’art. 18-bis, comma 1, lettera f), raggruppate secondo le tematiche nelle quali si articola
comunemente l’esposizione della disciplina generale dell’attività edilizia.
Si tratta delle disposizioni suscettibili di applicazione diretta nel territorio regionale, in quanto
autoapplicative, caratterizzate cioè da un contenuto prescrittivo puntuale che non necessita, per la
sua piena efficacia, di ulteriori provvedimenti attuativi (da emanarsi dalla stessa Amministrazione
o da altro Ente).
Mutuando il linguaggio utilizzato dall’art. 11 della L.R. n. 20/2000 (sia pure riferito alle sole
previsioni dei piani territoriali e urbanistici) si può ritenere che l’art. 18-bis richieda di individuare
in particolare le normative che contengano “prescrizioni” attinenti all’attività edilizia. Si evidenzia,
LXIV
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
peraltro, che all’interno delle normative che sono richiamate dall’atto di coordinamento regionale,
possono essere presenti disposizioni che conferiscono alle amministrazioni locali il compito di
regolare con i propri piani uno specifico istituto o profilo della disciplina.
Nella Variante al RUE in commento si sceglie pertanto di riportare, per ogni articolo della
Disciplina Normativa, prima del testo dell’articolo stesso, l’elenco della normativa sovraordinata
auto applicativa, ovvero quindi il loro espresso richiamo, che trova quindi diretta applicazione,
cassando quindi dal testo dell’articolo stesso, ogni duplicazione parziale o totale a tale disciplina e
lasciando le disposizioni regolamentari che attengono al livello di pianificazione comunale.
3. La correzione di errori materiali e ridondanze:
La Variante n. 1 rappresenta anche l’occasione per mettere mano e soluzione ad alcuni errori
materiali riportati soprattutto in cartografia, e dovuti, in larga misura, alla complessa
stratificazione tematica delle varie tavole.
Si procede inoltre alla correzione materiale anche sul piano della Disciplina Normativa di numerosi
riferimenti errati, o superati o in contraddizione l’uno con l’altro.
Ai sensi del comma 5, dell’articolo 5 della L.R. n. 20/2000, la correzione di errori materiali è
esclusa dalla procedura di valutazione di sostenibilità prevista dal medesimo articolo, in quanto
trattasi di varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli
e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal RUE vigente.
4. Il nuovo complessivo quadro normativo e disciplinare regionale in materia
edilizia che si è delineato dopo l’approvazione del RUE
In estrema e conclusiva sintesi quindi, dopo l’approvazione, seppure molto recente, del RUE, si è
assistito, a livello regionale, ad una frenetica attività legislativa in materia edilizia, che ha definito
un quadro disciplinare molto diverso rispetto a quello di solo pochi mesi or sono, ed è perciò
evidente che occorre procedere ad una sostanziale riscrittura di tutta la Disciplina Normativa del
RUE.
Lo Sportello Unico per l’Edilizia si è fatto carico di informare l’utenza, secondo quanto disposto
dall’articolo 7/III del RUE e dal comma 7, dell’art. 4, della L.R. n. 15/2013, attraverso
l’emanazione di tempestive Disposizioni Tecnico Organizzative (denominate “I Quaderni del RUE”).
Si è ormai quasi completato il quadro degli strumenti per la semplificazione normativa della
attività edilizia prevista dalla L.R. n. 15 del 30.07.2013 (“Semplificazione della disciplina edilizia”.
E’ infatti operativa la disciplina di dettaglio uniforme dell’attività edilizia, valevole per tutto il
territorio regionale, stabilita dalla L.R. 15/2013, che riguarda:
1. Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici edilizi, di cui alla D.A.L. n. 279/2010,
divenute automaticamente operative in tutti i Comuni della Regione dal 28 gennaio 2014 per
effetto dell’art. 57, comma 4 della L.R. n. 15 del 2013.
Si veda in proposito la D.T.O. n. 5 del 19.02.2014 “I nuovi parametri urbanistico edilizi”
(approvata con delibera di C.C. n. 6, del 04.04.2014, che ha provveduto a ridefinire alcuni
parametri urbanistico edilizi.
Si deve inoltre tenere conto della D.G.R. n. 994 del 07.07.2014, che introdotto modifiche ad
alcune definizioni dettate dalla D.A.L. n. 279/2010.
2. Le definizioni uniformi degli interventi edilizi, di cui all’Allegato alla L.R. n. 15/2013, e
all’art. 3 del DPR n. 380/2001, che dal 28 settembre 2013, secondo il pacifico orientamento
giurisprudenziale, prevalgono sulle eventuali difformi definizioni previste dagli strumenti
comunali.
Si vedano in proposito:
- la D.T.O. n. 3 del 14.12.2013 “Interventi di ristrutturazione edilizia”, approvata con
delibera di C.C. n. 47, del 20.12.2013;
- la D.T.O. n. 48 del 17.07.2014 “La ristrutturazione edilizia con diminuzione volumetrica”;
- la D.T.O. n. 49 del 17.07.2014 “Gli interventi di ripristino edilizio”.
LXV
Indirizzi per una prima revisione del RUE
Comune di Castel San Giovanni
3. Le procedure uniformi edilizie per quanto attiene ai casi tassativi di attività edilizia libera,
ai titoli abilitativi richiesti per le diverse tipologie di intervento, al certificato di conformità
edilizia e di agibilità, ecc., secondo quanto disposto dalla medesima legge regionale n.
15/2013.
Si vedano in proposito:
- la D.T.O. n. 2 del 09.12.2013 “Tabella dei titoli abilitativi in relazione alla tipologia di
intervento edilizio”;
- la D.T.O. n. 4 del 20.12.2013 “Il regime del mutamento di destinazione d’uso”;
- la D.T.O. n. 2 del 20.01.2014 “L’autorizzazione semplificata”;
- la D.T.O. n. 3 del 29.01.2014 “Il certificato di conformità edilizia ed agibilità”;
- la D.T.O. n. 7 del 07.03.2014 “Definizione delle tipologie di intervento edilizio comportante
il frazionamento di unità immobiliari esonerate dal contributo di costruzione ed
individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati
dagli strumenti urbanistici”;
- la D.T.O. n. 13 del 02.04.2014 “Approvazione del modello unico istruttorio per l’esame
delle pratiche edilizie”;
- la D.T.O. n. 16 del 05.04.2014 “Approvazione del modello di richiesta del certificato di
conformità edilizia ed agibilità”;
- la D.T.O. n. 28 del 13.05.2014 “La destinazione d'uso dei circoli privati e delle associazioni
di promozione sociale”;
- la D.T.O. n. 35 del 12.06.2014 “Nuove norme per il recupero abitativo dei sottotetti
esistenti”;
- la D.T.O. n. 36 del 17.06.2014 “Nuovi termini di validità dell’autorizzazione paesaggistica”;
- la D.T.O. n. 40 del 28.06.2014 “Obbligo di presentazione delle pratiche edilizie in formato
digitale”.
4. La modulistica edilizia unificata, approvata con la delibera della G.R. n. 993 del
07.07.2014, che sarà operativa dal momento della sua adozione formale con una D.T.O. dello
S.U.E. da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, e comunque operativa in tutti i comuni
della Regione dal 5 gennaio 2015, che attiene ai titoli abilitati edilizi, alla comunicazione
dell’inizio lavori asseverata (CIL asseverata) e alle altre forme di comunicazione previste in
caso di attività edilizia libera, al certificato di conformità edilizia e di agibilità, per quanto
riguarda sia le istanze, la comunicazione e le asseverazioni previste per tali sub procedimenti
sia la documentazione tecnica da allegare ai medesimi atti, rispetto alla quale vengono
abrogate le Sezioni 1 e 2 dell’Allegato B) della D.A.L. 4 febbraio 2010, n. 279.
Si vedano in proposito:
- la D.T.O. n. 37 del 19.06.2014 “Modulistica edilizia nazionale unificata”;
- la D.T.O. n. 45 del 10.07.2014 “Modulistica edilizia regionale unificata”;
- la D.T.O. n. 52 del 19.07.2014 “Circolare sulla modulistica edilizia regionale unificata”.
5. Le modalità di svolgimento dei controlli delle pratiche edilizie, per quanto riguarda in
particolare la definizione del campione delle SCIA e delle domande di CCEA soggette a
controllo a campione e alle modalità di svolgimento delle ispezioni delle opere realizzate,
secondo quanto previsto dall’atto di coordinamento tecnico approvato con D.G.R. n. 76 del
27.01.2014 che sarà operante in tutti i comuni della regione, prevalendo automaticamente su
ogni diversa previsione contenuta in atti comunali dal 27 luglio prossimo, ma già operativa nel
nostro Comune in base a quanto approvato con delibera di C.C. n. 5 del 04.04.2014.
Si vedano in proposito:
- la D.T.O. n. 1 del 04.01.2014, “Controlli a campione sulle pratiche edilizie per l'anno
2014”, approvata con delibera di C.C. n. 5 del 04.04.2014;
- la D.T.O. n. 8 dell’08.03.2014 “Criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie
soggette a controllo e modalità di svolgimento delle ispezioni sulle opere realizzate”.
6. le norme tecniche uniformi cui devono essere conformi le opere edilizie sono solo quelle
previste dalla legge e regolamenti statali e regionali, come individuate dalla modulistica
unificata edilizia di cui al precedente punto 4), e dall’Atto di Coordinamento tecnico per la
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semplificazione dei piani, di cui al successivo punto 7. La legge regionale n. 15/2013 ha infatti
inteso specificare, all’art. 11, comma 1, che gli interventi edilizi devono asseverare la
normativa tecnica prevista dalle leggi e regolamenti statali e regionali procedendo, di
conseguenza all’abrogazione espressa delle delibere della G.R. n. 593/1995 n. 268/2000 e
21/2001 (c.d. requisiti cogenti e volontari del Regolamento Edilizio Tipo).
Si vedano in proposito:
- la D.T.O. n. 1C/2014 dell’11.02.2014 “Gli adempimenti in materia di acustica”;
- la D.T.O. n. 4 dell’11.02.2014 “La dichiarazione di idoneità statica degli edifici”;
- la D.T.O. n. 6 del 03.03.2014 “Supporto tecnico dell’Azienda USL sui titoli edilizi”;
- la D.T.O. n. 11/2014 del 21.03.2014 “La prestazione energetica degli edifici.
Qualificazione, certificazione e prestazione energetica degli edifici”;
- la D.T.O. n. 15/20014 del 04.04.2014 “Nuova direttiva regionale sull’inquinamento
luminoso e sul risparmio energetico”;
- la D.T.O. n. 21/2014 del 19.04.2014 “Scarico dei fumi a tetto ed a parete”;
- la D.T.O. n. 22/2014 del 22.04.2014 “Nuova modulistica di prevenzione incendi”;
- la D.T.O. n. 24/2014 del 02.05.2014 “Taglio scale per inserimento ascensore”;
- la D.T.O. n. 25/2014 del 06.05.2014 “L’illuminazione naturale degli ambienti (daylighting)”;
- la D.T.O. n. 26/2014 del 10.05.2014 “I requisiti di ventilazione naturale degli ambienti”;
- la D.T.O. n. 27/2014 del 12.05.2014 “Sintesi tabellare della soluzione conforme sui
rapporti aeroilluminanti”;
- la D.T.O. n. 29/2014 del 16.05.2014 “Dimensionamento degli spazi edilizi”;
- la D.T.O. n. 39/2014 del 26.06.2014 “Obblighi di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
tabella di sintesi”;
- la D.T.O. n. 42/2014 del 05.07.2014 “Linee-guida per la gestione delle acque meteoriche”;
- la D.T.O. n. 44/2014 dell’08.07.2014 “Proroga dell’obbligo di adeguamento del libretto di
impianto”.
7. individuazione delle disposizioni vigenti in materia edilizia. Conl’Atto di coordinamento
tecnico, approvato con la deliberazione n. 994 del 07.07.2014, è stata individuata la disciplina
generale dell’attività edilizia operante, in modo uniforme in tutti i Comuni dell’Emilia-Romagna.
Si tratta delle principali leggi, regolamenti e norme tecniche, statali e regionali, e atti di
coordinamento tecnico, in base ai quali è stata predisposta la modulistica edilizia unificata, in
quanto stabiliscono la disciplina, sovraordinata rispetto a quella comunale, valevole su tutto il
territorio regionale.
Si veda la D.T.O. n. 47/2014 del 15.07.2014 “Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi
e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, che trovano uniforme e diretta
applicazione nel territorio della Regione Emilia-Romagna”.
8. Dall’approvazione dell’atto di coordinamento n. 994/2014, come già detto, scatta una
importante semplificazione dei contenuti dei vigenti strumenti di pianificazione, che
non devono più presentare i complessi apparati normativi nei quali sono riprodotte (spesso
con modifiche) le citate normative statali e regionali sovraordinate. Ai sensi dell’art. 18-bis,
comma 4, della L.R. n. 20/2013 (introdotto dall’art. 50 della L.R. n. 15/2013),
dall’approvazione di tale atto di coordinamento tecnico regionale scatta infatti, l’obbligo per i
Comuni di individuare e dichiarare abrogate, con apposita delibera del Consiglio Comunale, le
parti del proprio RUE (e degli altri strumenti comunali) che riproducono tali atti normativi
sovraordinati, ovvero che comunque disciplinano le tematiche e materie da essi regolate. Si
tratta proprio dell’operazione che il nostro Comune porta a termine con la presente Variante al
RUE, unitamente al suo adeguamento a tutte le norme nazionali e regionali sopravvenute dalla
sua approvazione.
Sempre in applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata stabilito
dai commi 1 e 2 dell’art. 18-bis appena citato, la nuova versione del RUE dovrà sostituire tali
previsioni dei piani con formule di mero rinvio alla normativa vigente in materia, come
individuata dalla D.G.R. n. 994/2014.
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Indirizzi per una prima revisione del RUE
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Anche questa importante attività di semplificazione dei contenuti dei piani dovrà essere
attuata entro 180 giorni dalla pubblicazione della D.G.R. citata sul BURERT (e dunque entro il
4 gennaio 2015) e trascorso tale termine, le normative richiamate nella D.G.R. n. 994 del 2014
troveranno comunque diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni dei piani comunali con
essa incompatibili: dal 5 gennaio 2015 dunque tutte le previsioni dei piani comunali che
riproducono o disciplinano in modo difforme le normative richiamate dalla D.G.R. n. 994
perdono comunque efficacia e sono sostituite dalla diretta applicazione di dette norme
sovraordinate.
Per il completamento dell’obiettivo della semplificazione della disciplina edilizia prevista dalla L.R.
n. 15/2004, la Regione Emilia Romagna deve ancora provvedere ad emanare atti di
coordinamento relativi:
1. l'elenco dei progetti particolarmente complessi che comportano il raddoppio dei tempi
istruttori, ai sensi dell'articolo 18, comma 9 (art. 12, c. 4, lett. c);
2. alla parificazione della somma forfettaria per spese istruttorie dovuta in caso di rilascio della
valutazione preventiva di cui all’art. 21 (art. 12, c. 4, lett. d);
3. i requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati
da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute (art. 12, c. 4, lett. f);
4. la classificazione uniforme delle destinazioni d'uso utilizzabili dagli strumenti urbanistici
comunali (art. 12, c. 4, lett. g);
5. i criteri per l'applicazione omogenea della classificazione degli interventi edilizi (art. 12, c. 4,
lett. h).
5. Il procedimento di approvazione della variante:
Richiamato quanto già esposto al precedente punto 2.3, la presente Variante al RUE, seguirà le
vie procedimentali ordinarie stabilite dalla L.R. n. 20/2000.
In forza dei disposti di cui all’articolo 33 “Procedimento di approvazione del RUE”, comma 4, della
Legge Regionale 24.03.2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, ogni
modifica del RUE comporta inoltre l'obbligo della sua redazione in forma di testo coordinato.
La Variante, non attenendo in alcun modo alla “parte urbanistica” del RUE (ovvero le cartografie –
se non per la correzione di errori materiali – e la Parte IV della Disciplina Normativa), ma solo ed
esclusivamente alla sua “parte edilizia”, non deve, a norma del comma 4.bis del citato articolo 33,
seguire le procedure più complesse (con interlocuzione provinciale), di cui all’articolo 34 della L.R.
n. 20/2000 (ovvero seguirà un procedimento tutto interno all’Amministrazione Comunale, più
semplificato rispetto a quello che è stato utilizzato per l’approvazione del RUE).
Il procedimento di approvazione della Variante al RUE è dettato quindi dall’articolo 33 della L.R. n.
20/2000 ed è il seguente:
1. adozione della Variante da parte del Consiglio Comunale;
2. deposito presso la Segreteria Comunale per 60 giorni;
3. pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito su almeno un quotidiano a diffusione locale;
4. possibilità per chiunque di presentare osservazioni entro la scadenza del deposito;
5. il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni presentate ed approva il RUE;
6. copia integrale della Variante al RUE approvata è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è
depositata presso il Comune per la libera consultazione;
7. la Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta
approvazione;
8. dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'Amministrazione Comunale, con avviso su
almeno un quotidiano a diffusione locale.
Il RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di
approvazione.
Rispetto al procedimento come sopra indicato, occorre però tenere conto dell’importante novità
contenuta all’articolo 56 “Semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in
materia di governo del territorio” della successiva L.R. n. 15/2013, laddove si stabilisce che:
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“1. Gli obblighi di pubblicazione di avvisi sulla stampa quotidiana, previsti dalle norme regionali sui
procedimenti di pianificazione urbanistica e territoriale, sui procedimenti espropriativi e sui
procedimenti di localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, si intendono assolti con
la pubblicazione degli avvisi nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Resta ferma la possibilità di effettuare in via integrativa la pubblicità sui quotidiani, a scopo di
maggiore diffusione informativa“.
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