Comune di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Variante n. 1 INDIRIZZI PER UNA PRIMA REVISIONE DEL RUE Responsabile del Settore Sviluppo Urbano ing. Silvano Gallerati Comune di Castel San Giovanni INDICE 0. Premessa ................................................................................................... pag. III 1. L’adeguamento alle norme sovraordinate sopravvenute dopo l’approvazione del RUE .................................................................... pag. III La Legge Regionale n. 15/2013 ............................................................ pag. III 1.1 1.1.1 1.1.2 Le esigenze di riordino della materia edilizia poste a base della nuova Legge Regionale ...................................... pag. Le principali misure di semplificazione della disciplina edilizia ............ pag. 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.2.14 1.1.2.15 1.1.2.16 1.1.2.17 1.1.2.18 1.2 L’ulteriore disciplina edilizia intervenuta............................................... pag. X XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI Definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo ........ pag. Frazionamenti immobiliari gratuiti ed in deroga .............................. pag. Prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili .............................. pag. Inquinamento luminoso........................................................................ pag. Supporto tecnico dell’Azienda U.S.L...................................................... pag. Recupero abitativo dei sottotetti esistenti ............................................ pag. Nuovi termini di validità delle Autorizzazioni Paesaggistiche................ pag. Modulistica edilizia nazionale unificata................................................. pag. Proroga dell’obbligo di adeguamento del libretto di impianto............... pag. Modulistica edilizia regionale unificata ................................................. pag. Deroghe alle distanze ed attività stagionali .......................................... pag. XII XII XII XII XII XII XII XII XII XIII XIII XVII Semplificazione normativa in applicazione del principio della non duplicazione della normativa sovraordinata .................... pag. XVII Le esigenze di semplificazione delle fonti normative dell’attività edilizia e urbanistica.................................... pag. XVII Limiti all’applicazione del principio di non duplicazione alla normativa urbanistica ............................... pag. XXI Modalità attuative del principio di non duplicazione della disciplina sovraordinata.......................... pag. XXI 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.2.11 2. Sportello unico per l’edilizia ................................................ pag. Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio............... pag. Riduzione dei titoli abilitativi edilizi ....................................... pag. Estensione degli interventi di attività edilizia libera ..................... pag. Possibilità di proroga dei termini di validità dei titoli edilizi ............ pag. Standardizzazione dell’attività edilizia esemplificazione della documentazione da allegare ......................................... pag. Ampliamento delle varianti in corso d’opera da regolarizzare alla fine dei lavori ........................................ pag. Immediato utilizzo degli immobili e l’agibilità parziale riferita a porzioni dell’intervento ................................ pag. La semplificazione dei controlli sui progetti e sulle opere realizzate .. pag. La nuova definizione di ristrutturazione edilizia ................................... pag. La nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività ............................. pag. Il nuovo Permesso di Costruire .............................................................. pag. Comunicazioni per opere legate ad esigenze contingenti, temporanee e stagionali e per il mutamento di destinazione d'uso connesso ai fabbricati rurali ......................................................... pag. Frazionamento di fabbricati ad uso di impresa ..................................... pag. Il mutamento di destinazione d’uso....................................................... pag. Abrogazione del parere integrato AUSL-ARPA sugli insediamenti produttivi e di servizi caratterizzati da significative interazioni sull’ambiente ........................................................................ pag. Il nuovo Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità......................... pag. Gli atti di assenso comunque denominati sui titoli edilizi .................... pag. VI IX IX IX IX IX X 2.1 2.2 2.3 2.4 II Caratteristiche e contenuti delle normative vigenti Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni che trovano diretta applicazione in tutto il territorio regionale ..... pag. XXIV 3. La correzione di errori materiali e ridondanze ......................................... pag. III 4. Il nuovo complessivo quadro normativo e disciplinare regionale in materia edilizia che si è delineato dopo l’approvazione del RUE ................................................................ pag. XXIV Il procedimento di approvazione della variante ............................... pag. XXVIII 5. III Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni 0. Premessa: L’Amministrazione Comunale sta procedendo ad una variante alla Parte Normativa del Regolamento Urbanistico Edilizio. Nel presente documento si indicano gli indirizzi per la stesura di tale prima variante al RUE. La pubblicazione del presente documento, in ossequio alle disposizioni circa la trasparenza dell’azione amministrativa, avviene anche in forza dei disposti dell’art. 44/I del RUE, circa la partecipazione dei cittadini alla elaborazione degli strumenti urbanistici e 3/VI in tema di controllo partecipativo. Si invitano pertanto tutti coloro che vorranno contribuire al miglioramento del testo del nuovo RUE, a far pervenire suggerimenti ed osservazioni. Lo scopo della variante V.01 al RUE dovrà essere triplice: 1. operare l’adeguamento alle norme sovraordinate sopravvenute dopo la sua approvazione; 2. realizzare una significativa semplificazione normativa in applicazione del principio della non duplicazione della normativa sovraordinata; 3. procedere alla correzione di errori materiali e ridondanze. In attesa della prossima Variante al RUE, lo Sportello Unico per l’Edilizia, in forza di quanto disposto dall’art. 7/III del RUE e del comma 7, dell’art. 4, della L.R. n. 15/20131, si è fatto carico, attraverso tutta una serie di Disposizioni Tecnico Organizzative, denominate “I Quaderni del RUE”, di dare la corretta e tempestiva informazione all’utenza, di tutte le disposizioni normative sopravvenute dopo l’approvazione del RUE. I Quaderni del RUE che sono stati emanati sono i seguenti: N. QRUE DTO 1 1/2013 1/2013 2 2/2013 2/2013 3 3/2013 3/2013 4 4/2013 4/2013 5 1/2014 1/2014 6 7 8 9 2/2014 3/2014 1C/2014 4/2014 2/2014 3/2014 1C/2014 4/2014 10 5/2014 5/2014 11 6/2014 6/2014 12 7/2014 7/2014 13 8/2014 8/2014 14 9/2014 9/2014 15 10/2014 10/2014 16 11/2014 11/2014 17 18 12/2014 13/2014 12/2014 13/2014 19 14/2014 14/2014 20 15/2014 15/2014 21 16/2014 16/2014 22 23 17/2014 18/2014 17/2014 18/2014 OGGETTO L.R. N. 15/2013 “SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA” - PRIME INDICAZIONI OPERATIVE TABELLA DEI TITOLI ABILITATIVI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO EDILIZIO APPROVATO CON D.C.C. N. 47 DEL INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 20.12.2013 IL REGIME DEL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO CONTROLLI A CAMPIONE SULLE APPROVATO CON D.C.C. N. 1 AGGIORNAMENTO PRATICHE EDILIZIE PER L'ANNO N. 5 DEL 04.04.2014 2014 L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA IL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA ED A GIBILITÀ N. 1 AGGIORNAMENTO GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACUSTICA CONGIUNTO CON SUAP LA DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DEGLI EDIFICI APPROVATO CON D.C.C. N. 6 DEL I NUOVI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI 04.04.2014 SUPPORTO TECNICO DELL’AZIENDA USL SUI TITOLI EDILIZI DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO EDILIZIO COMPORTANTE IL FRAZIONAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARI ESONERATE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI FRAZIONAMENTO DEI FABBRICATI PRODUTTIVI IN DEROGA A LIMITI FISSATI DAGLI STRUMENTI DATA PAGINE 29.11.2013 11 09.12.2013 9 14.12.2013 10 20.12.2013 9 04.01.2014 13 20.01.2014 29.01.2014 11.02.2014 11.02.2014 10 28 10 13 19.02.2014 20 03.03.2014 10 07.03.2014 5 08.03.2014 10 14.03.2014 20 15.03.2014 16 21.03.2014 50 24.03.2014 02.04.2014 30 18 03.04.2014 29 04.04.2014 12 05.04.2014 16 08.04.2014 10.04.2014 16 12 URBANISTICI CRITERI DI DEFINIZIONE DEI CAMPIONI DI PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE A CONTROLLO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI SULLE OPERE REALIZZATE LA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA PER UN PERMESSO DI COSTRUIRE PER UN NUOVO FABBRICATO RESIDENZIALE PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL' ALTO NEI LAVORI IN QUOTA NEI CANTIERI EDILI N. 1 AGGIORNAMENTO LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. QUALIFICAZIONE, CERTIFICAZIONE E PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI LA GESTIONE DEI MATERIALI DA DEMOLIZIONE NEI CANTIERI EDILI APPROVAZIONE DEL MODELLO UNICO ISTRUTTORIO PER L’ESAME DELLE PRATICHE EDILIZIE GLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE CON I PRIVATI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE NUOVA DIRETTIVA REGIONALE SULL’INQUINAMENTO LUMINOSO E SUL RISPARMIO ENERGETICO APPROVAZIONE DEL MODELLO DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA ED AGIBILITÀ ATTIVITÀ RUMOROSE NEI CANTIERI EDILI LE DOTAZIONI TERRITORIALI NEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI 1 I Comuni, attraverso lo Sportello unico, forniscono una adeguata e continua informazione ai cittadini sulla disciplina dell'attività edilizia vigente, provvedendo anche alla pubblicazione sul sito informatico istituzionale degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, delle relative varianti e altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. IV Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni 24 25 19/2014 20/2014 19/2014 20/2014 TRASFERIMENTO ED ALIENAZIONE DEI DIRITTI EDIFICATORI RECINZIONI 12.04.2014 15.04.2014 15 12 26 21/2014 21/2014 SCARICO DEI FUMI A TETTO ED A PARETE 19.04.2014 18 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 22/2014 23/2014 24/2014 25/2014 26/2014 27/2014 28/2014 29/2014 30/2014 31/2014 32/2014 33/2014 22/2014 23/2014 24/2014 25/2014 26/2014 27/2014 28/2014 29/2014 30/2014 31/2014 32/2014 33/2014 22.04.2014 28.04.2014 02.05.2014 06.05.2014 10.05.2014 12.05.2014 13.05.2014 16.05.2014 19.05.2014 26.05.2014 29.05.2014 04.06.2014 4 12 10 16 7 4 5 23 12 32 6 32 39 34/2014 34/2014 NUOVA MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI LE TOLLERANZE COSTRUTTIVE DI CANTIERE TAGLIO SCALE PER INSERIMENTO ASCENSORE L’ILLUMINAZIONE NATURALE DEGLI AMBIENTI (DAYLIGHTING) N. 1 AGGIORNAMENTO I REQUISITI DI VENTILAZIONE NATURALE DEGLI AMBIENTI SINTESI TABELLARE DELLA SOLUZIONE CONFORME SUI RAPPORTI AEROILLUMINANTI LA DESTINAZIONE D'USO DEI CIRCOLI PRIVATI E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DIMENSIONAMENTO DEGLI SPAZI EDILIZI L'ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA AGEVOLAZIONI FISCALI E TITOLI EDILIZI IL NUOVO PIANO CASA LA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO I FONDI STATALE E REGIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE N. 1 09.06.2014 28 40 41 42 43 44 45 35/2014 36/2014 37/2014 38/2014 39/2014 35/2014 36/2014 37/2014 38/2014 39/2014 40/2014 12.06.2014 17.06.2014 19.06.2014 23.06.2014 26.06.2014 28.06.2014 26 6 60 10 4 2 01.07.2014 3 05.07.2014 35 08.07.2014 9 08.07.2014 10.07.2014 11.07.2014 8 108 6 15.07.2014 17 17.07.2014 17.07.2014 17.07.2014 3 5 5 18.07.2014 9 19.07.2014 23.07.2014 04.08.2014 4 4 10 13.08.2014 6 14.08.2014 03.09.2014 3 2 46 47 41/2014 40/2014 48 42/2014 43/2014 49 50 51 41/2014 42/2014 43/2014 44/2014 45/2014 46/2014 52 44/2014 47/2014 53 54 55 45/2014 46/2014 47/2014 48/2014 49/2014 50/2014 56 48/2014 51/2014 57 58 59 49/2014 50/2014 51/2014 52/2014 53/2014 54/2014 60 52/2014 55/2014 61 62 53/2014 54/2014 56/2014 57/2014 ARCHITETTONICHE AGGIORNAMENTO NUOVE NORME PER IL RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI NUOVI TERMINI DI VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA MODULISTICA EDILIZIA NAZIONALE UNIFICATA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO IN EMILIA ROMAGNA OBBLIGHI DI UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI. TABELLA DI SINTESI OBBLIGO PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN FORMATO DIGITALE CALCOLO OBLAZIONE SCIA IN SANATORIA EX ART. APPROVATA CON D.G.C. N. 77 DEL 17, C. 3, LETT. C, L.R. N. 23/2008 09.07.2014 LINEE-GUIDA PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE CESSIONI A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI AREE ED OPERE DI MURBANIZZAZIONE PROROGA DELL’OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEL LIBRETTO DI IMPIANTO MODULISTICA EDILIZIA REGIONALE UNIFICATA REQUISITI PER DEFINIRE ESISTENTE UN EDIFICIO AD UNA DETERMINATA DATA RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA, CHE TROVANO UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DIMINUZIONE VOLUMETRICA GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO EDILIZIO MODALITÀ PER LA CERTIFICAZIONE DELLE VOLUMETRIE PREESISTENTI DEMOLITE LINEE GUIDA AGLI ENTI TERRITORIALI PER IL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (SOCIAL HOUSING & AFFORDABLE HOUSING) CIRCOLARE SULLA MODULISTICA EDILIZIA REGIONALE UNIFICATA SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA REGIONALE PRIME CONSIDERAZIONI SULLA NUOVA MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA REGIONALE SEMPLIFICAZIONE URBANISTICA ED ACCORDI PER L’INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEROGHE ALLE DISTANZE ED ATTIVITÀ STAGIONALI NUOVI BONUS VOLUMETRICI E DERIOGHE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Essi dovranno rappresentare la base per la stesura della prossima Variante al RUE nella sua parte disciplinare e normativa. 1. L’adeguamento alle norme sovraordinate sopravvenute dopo l’approvazione del RUE: 1.1 La Legge Regionale n. 15/2013. Si veda il QRUE n. 1/2013. Il Regolamento Urbanistico Edilizio è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28, del 18.09.2013 ed è in vigore dal 29.01.2004, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 (Parte Seconda) del relativo avviso di approvazione. Sotto il profilo specifico della disciplina dell’attività edilizia esso era stato strutturato ed articolato in riferimento alle disposizioni della Legge Regionale edilizia all’epoca vigente, ovvero la L.R. n. 31 del 25.11.2002 “Disciplina generale dell’edilizia”. V Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni Solo pochi giorni dopo l’approvazione del RUE, ovvero in data 28.09.2013, è però entrata in vigore la L.R. 30.07.2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”, che ha sostituito la L.R. n. 31/2002 introducendo numerose e significative innovazioni e modificazioni in materia. Le più significative, in estrema sintesi ed articolo per articolo, sono le seguenti: Articolo Sintesi delle novità introdotte Art. 1 Principi generali Art. 2 Semplificazione dell’attività edilizia Art. 3 Gestione telematica dei procedimenti Art. 4 Sportello unico per l’edilizia Art. 5 Interventi edilizi per attività produttive Art. 6 Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio Art. 7 Attività edilizia libera Art. 9 Titoli abilitativi Art. 10 Procedure abilitative speciali Art. 11 Requisiti delle opere edilizie Art. 12 Atti di coordinamento regionali Art. 13 Interventi soggetti a SCIA VI Tra i principi è evidenziato il ruolo dei professionisti che certificano la conformità degli interventi alla disciplina urbanistica ed edilizia e l’importanza dell’uso delle tecnologie informatiche che semplificano il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione e lo scambio dei documenti. La disposizione elenca le principali misure di semplificazione introdotte dalla legge regionale. Fanno parte delle azioni di semplificazione la dematerializzazione e la gestione telematica dei procedimenti edilizi e catastali. Il SUE è l’unico punto di accesso per interventi di edilizia residenziale, con compiti di acquisizione degli atti di assenso di altre amministrazioni, anche attraverso la conferenza di servizi. E’ chiarito che per eseguire interventi edilizi relativi ad insediamenti produttivi trovano applicazione i procedimenti previsti dal DPR 160/2010; ed è confermato il ruolo del SUE (back-office) per le attività istruttorie, di controllo e vigilanza in campo edilizio. E’ limitato il campo della competenza dell’organo consultivo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ed agli interventi edilizi su edifici vincolati dai piani urbanistici. Ampliati gli interventi liberi che non richiedono alcuna comunicazione ed individuati gli interventi subordinati a CIL. Sono precisati i requisiti della CIL e gli adempimenti richiesti per l’esecuzione e la fine dei lavori. Scompare la distinzione fra CIL e CILA (asseverata). Ridotti a due i titoli edilizi (con la cancellazione della DIA) ed uniformate le caratteristiche sostanziali del permesso e della SCIA, quali la loro trasferibilità e la loro irrilevanza nei rapporti tra i privati e sul diritto di proprietà. Definita la disciplina edilizia di riferimento per la conformità dei titoli edilizi. Affermato il principio della autocertificazione di atti e pareri, escludendone l’applicazione per specifiche materie. Elencate le opere delle pubbliche amministrazioni per la cui realizzazione non sono richiesti il titolo edilizio e il certificato di conformità edilizia e di agibilità. Comprese tra le procedure speciali, la PAS, le comunicazioni e le autorizzazioni per promuovere l’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Richiesta la conformità degli interventi alla normativa tecnica vigente, con conseguente abrogazione delle deliberazioni regionali sui requisiti tecnici cogenti e volontari. La disposizione dà inizio ad una ampia attività diretta primariamente alla standardizzazione della modulistica relativa alle pratiche edilizie e alla semplificazione delle parti normative degli strumenti urbanistici. Il percorso di uniformazione da attuarsi attraverso atti di coordinamento regionali condivisi con gli operatori economici, i professionisti e gli enti locali. Oltre che all’art. 12 gli atti di coordinamento sono previsti negli artt. 10, comma 3; 24, commi 3 e 5; 57, comma 4; Art 18-bis, comma 4, della L.R. 20/2000 inserito dall’art. 50; Art. 19, comma 3-sexies, della L.R. 20/2000 inserito dall’art. 51. E’ affermata la natura di titolo edilizio obbligatorio della SCIA avente altresì carattere “residuale”: sono subordinati a SCIA quegli interventi che non ricadono nell’attività edilizia libera e quelli che non sono soggetti al permesso di costruire. Sono ampliate, rispetto al testo normativo statale, le possibilità di deroga ai parametri edilizi per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Sono state recepite alcune disposizioni statali, ancora in corso di Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni Art. 14 Disciplina della SCIA Art. 15 SCIA con inizio dei lavori differito Art. 16 Validità della SCIA Art. 17 Interventi soggetti a premesso di costruire Art. 18 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire Art. 19 Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire Art. 20 Permesso di costruire in deroga Art. 21 Valutazione preventiva Art. 22 Varianti in corso d’opera Art. 23 Certificato di conformità edilizia e di agibilità Art. 24 Scheda tecnica descrittiva VII conversione e contenute nel decreto legge n. 69 del 2013 cosiddetto “del fare”, relative alla graduale applicazione della SCIA per eseguire interventi di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma. Per iniziare i lavori occorre attendere 5 giorni lavorativi. Questo è il breve lasso temporale che serve agli uffici comunali per verificare la completezza della documentazione allegata alla SCIA e la completezza delle dichiarazioni/asseverazioni del progettista. Il controllo di merito del progetto è effettuato nei successivi 30 giorni e, la verifica negativa, può sfociare in due provvedimenti: il divieto di proseguire i lavori e l’obbligo del ripristino se l’intervento è precluso dalla normativa o dai piani territoriali ed urbanistici; oppure l’ordine di modificare il progetto se è possibile la sua conformazione alla normativa vigente. Dopo i 30 giorni i provvedimenti interdittivi e di ripristino possono essere assunti in caso di falsità delle dichiarazioni/asseverazioni e di pericolo di danno per il patrimonio storico, culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque gli interessi sopradetti mediante conformazione dell’attività edilizia alla normativa vigente. Sono confermate le determinazioni in via di autotutela assunte dall’amministrazione comunale. La disposizione dà facoltà al privato di segnalare che inizierà i lavori a conclusione del controllo di merito (dopo 30 giorni) oppure in un momento successivo comunque entro un anno dalla data di presentazione della SCIA. Con la presentazione della SCIA differita l’interessato può chiedere al SUE di acquisire le autorizzazioni e gli atti di assenso preliminari all’inizio dei lavori. E’ regolata l’efficacia temporale della SCIA. E’ stata semplificata la proroga che è solo comunicata dall’interessato. Inoltre gli stessi termini possono essere più volte posticipati. Eseguibili con permesso le nuove costruzioni, le ristrutturazioni urbanistiche e gli interventi di ripristino tipologico. Prevista una fase di 10 giorni lavorativi per la verifica di completezza documentale che comporta, in caso di esito negativo, l’improcedibilità della richiesta di rilascio e la necessaria trasmissione di una nuova istanza. Anche per il permesso è solo comunicata la proroga dei termini di inizio e di fine dei lavori con possibilità di più rinnovi. Per eseguire interventi di riqualificazione degli edifici può essere utilizzato l’istituto del permesso in deroga. E’ evidente la finalità della disposizione di promozione di tali interventi. E’ prevista l’uniformazione del costo della valutazione attraverso criteri definiti con un atto di coordinamento tecnico regionale. Ampliati gli interventi in variante da regolarizzare con SCIA alla fine dei lavori. La norma esclude la variante in corso d’opera per: interventi di diversa tipologia rispetto a quelli iniziali; interventi totalmente diversi rispetto a quelli iniziali per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione; incrementi volumetrici che danno luogo ad un organismo, o parte di esso, con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabili. Previsto l’immediato utilizzo dell’unità immobiliare a seguito della trasmissione al SUE della completa documentazione di fine lavori e l’istanza di agibilità. Stabilito il controllo sistematico delle opere di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica e degli interventi che hanno comportato varianti in corso d’opera. Per i restanti casi il controllo sulle opere eseguite è effettuato su un campione minimo del 25%. E’ stato chiarito che il professionista allega nella scheda tecnica descrittiva le certificazioni e le dichiarazioni di conformità provenienti dai Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni Art. 25 Agibilità parziale Art. 26 Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione dell’istanza di agibilità Art. 28 Mutamento d’uso Art. 32 Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione Art. 41 Inserimento dell’art. 14-bis nella legge regionale n. 23 del 2004. Variazioni essenziali Art. 44 Inserimento dell’art. 16-bis nella legge regionale n. 23 del 2004. Sanzioni per interventi di attività edilizia libera Art. 46 Inserimento dell’art. 17-bis nella legge regionale n. 23 del 2004. Varianti in corso d’opera a titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge n. 10 del 1977 Art. 48 Modifiche all’art. 21 (Sanzioni pecuniarie) della legge regionale n. 23 del 2004 Art. 50 Inserimento dell’art. 18-bis nella legge regionale n. 20 del 2000. Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica Art. 51 Modifiche all’articolo 19 (Carta unica del territorio) della legge regionale n. 20 del 2000 Art. 55 Misure per favorire la ripresa economica Art. 56 Semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in materia di governo del territorio Art. 57 Procedimenti in corso Art. 59 Abrogazioni VIII tecnici abilitati allo specifico settore tecnico. Maggiore flessibilità nel rilascio dell’agibilità che a prestabilite condizioni può riguardare singoli edifici, parti di edifici, singole unità immobiliari. Introduce una sanzione calcolata in base al ritardo della richiesta di agibilità e la sanzione, da applicare previa diffida, in caso di mancata richiesta. E’ escluso il mutamento d’uso dei locali delle aziende florovivaistiche adibiti alla vendita di prodotti fino ad una superficie massima di 500 mq. Aggiunti tra gli interventi esonerati la realizzazione dei parcheggi pertinenziali nella misura prevista dalla legge 122 del 1989 e dall’art. 41sexies della legge 1150/1942; e il frazionamento immobiliare connesso ad opere che non comportino un organismo in tutto o in parte diverso da quello originario e non comportino aumento delle superfici utili e il cambio di destinazione d’uso con incremento del carico. Precisati i requisiti degli interventi su unità unifamiliari esonerati dal contributo. E’ stata aumentata dal 10 al 20% l’entità di taluni scostamenti dai parametri dell’opera autorizzata che danno luogo alla variazione essenziale. Precisata l’applicazione della sanzione pecuniaria per interventi eseguiti in assenza di CIL e in assenza di comunicazione per le opere temporanee e per il mutamento senza opere da abitazione rurale ad abitazione civile. La disposizione è diretta a regolarizzare, previa sanzione, le difformità parziali eseguite nel corso di esecuzione di opere edilizie autorizzate prima dell’entrata in vigore della legge 10 del 1977. Si tratta quindi di difformità parziali realizzate precedentemente alla previsione normativa delle varianti in corso d’opera, avvenuta appunto con la citata legge 10. Stabilita una modalità semplificata per calcolare l’importo delle sanzioni pecuniarie collegate al valore delle opere abusive. La sanzione viene calcolata dal Comune in base alle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle entrate. Per semplificare, uniformare ed alleggerire gli apparati normativi dei piani e dei regolamenti è previsto il divieto di riprodurre in essi disposizioni stabilite da fonti normative sovraordinate. Per rendere efficace la disposizione, la Regione attraverso atti di coordinamento individua le normative auto applicative che non necessitano di recepimento. Inoltre dall’atto di coordinamento decorre un tempo di 180 giorni per l’adeguamento degli strumenti da parte degli enti locali, trascorso il quale l’atto di coordinamento prevale sulle diverse disposizioni di piano o di regolamento. Introduce la Tavola dei vincoli, allegata ai piani urbanistici, come strumento utile per dare certezza alle trasformazioni ammissibili e a individuare immobili soggetti ad autorizzazioni preliminari di amministrazioni preposte a vincoli e tutele. La Tavola è elaborato costitutivo del PSC, e fino alla predisposizione o aggiornamento dello stesso, deve essere predisposta da ciascun piano urbanistico per l’ambito territoriale cui si riferisce. Sono prorogati per legge i termini di inizio e di fine lavori dei titoli edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore della medesima disposizione (31.7. 2013). Agevolati anche i frazionamenti delle unità immobiliari adibite ad attività d’impresa, che sono attuati in deroga ai limiti dimensionali e quantitativi definiti dagli strumenti urbanistici. Definiti i piani e i procedimenti la cui pubblicazione avviene mediante avviso su siti web in luogo degli avvisi sui quotidiani. I comuni hanno 180 giorni decorrenti dal 30 luglio 2013 per adeguare i propri regolamenti alle definizioni tecniche uniformi contenute nella delibera dell’Assemblea legislativa 279 del 2010 (all. A). Eliminato il parere integrato AUSL ARPA preliminare agli interventi edilizi per attività produttive caratterizzate da impatti sulla salute e Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni Art. 61 Entrata in vigore Allegato Ristrutturazione edilizia sull’ambiente. Eliminate le deliberazione regionali sul regolamento edilizio tipo, sui requisiti edilizi cogenti e volontari. Il 28 settembre 2013 entra in vigore la legge regionale, mentre l’art. 55 recante le misure per favorire la ripresa economica è entrato in vigore sin dal 31 luglio 2013. Adeguata la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia alla disciplina statale, che ora ricomprende anche la demolizione e la ricostruzione di un edificio avente lo stesso volume ma con modifiche della sagoma e dell’area di sedime originari. Viene anche riprodotta la definizione della c.d. ristrutturazione edilizia pesante. 1.1.1 Le esigenze di riordino della materia edilizia poste a base della nuova Legge Regionale. La legge regionale n. 15 del 30 luglio 2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” costituisce un intervento organico, sostitutivo della legge regionale sull’attività edilizia n. 31 del 2002, che si è resa necessaria per due ordini principali di motivi. Innanzitutto, per dare attuazione alle disposizioni statali che sono intervenute nel campo delle procedure edilizie, anche appena prima dell’emanazione della L.R. n. 15/2013 (anzi, sostanzialmente in contemporanea) con il decreto cosiddetto “del fare” - decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, ridefinendo la disciplina dell’attività edilizia libera e, soprattutto, estendendo anche a questo settore lo strumento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Occorre però evidenziare che il recepimento delle innovazioni statali non è stato effettuato in modo meramente riproduttivo, in quanto la legge regionale è l’esito anche di un ampio processo di monitoraggio e analisi della precedente disciplina regionale. Essa rappresenta poi una delle principali azioni della complessiva attività di semplificazione del sistema amministrativo in cui è impegnata da tempo la Giunta Regionale in attuazione della L.R. n. 18 del 07.12.2011 “Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione”, che ha individuato proprio l’edilizia come uno dei principali settori che necessitano di più urgente riconsiderazione. La legge in questione è stata dunque l’occasione per operare tale riordino della materia, nell’ottica della sua semplificazione. L’aspetto di principale innovazione è costituito dalla completa e definitiva sostituzione della SCIA alla DIA, come titolo abilitativo della maggior parte degli interventi edilizi (sostanzialmente di tutti quelli sul patrimonio edilizio esistente e delle nuove costruzioni puntualmente disciplinate dalla pianificazione urbanistica). Entrambi gli istituti consentono al privato di presentare all’Amministrazione Comunale (Sportello Unico per l’Edilizia o Sportello Unico per le Attività Produttive, a seconda dei casi) una comunicazione dell’avvio di un’attività edilizia, la quale può essere iniziata senza attendere il rilascio di un atto avente natura autorizzativa; ma con la SCIA tale meccanismo abilitativo consente l’avvio delle trasformazioni edilizie nel momento stesso della presentazione della comunicazione, e dunque sin dal momento di avvio del procedimento amministrativo di controllo. Ciò comporta una rilevante modifica sia del modo di operare della P.A., che ora svolge la propria funzione di controllo a lavori già iniziati, sia del ruolo e della responsabilità del committente e dei professionisti, chiamati ad assumersi pienamente la responsabilità della legittimità degli interventi, non solo per tutti i profili che attengono al campo edilizio e urbanistico ma anche con riferimento a ogni disciplina di settore avente rilevanza per l’attività edilizia. Muovendo da tale profonda innovazione, la legge procede ad una riconsiderazione dei compiti di controllo esercitati dalle Amministrazioni Comunali, sia sui progetti edilizi presentati che sulle opere realizzate. Perciò la disciplina di dettaglio della SCIA di cui all’art. 19 della legge 241 del 1990 viene adattata alle peculiarità del settore edilizio ma anche alle esigenze di certezza e affidabilità delle posizioni giuridiche rappresentate dagli operatori del settore edilizio. A tal fine, la legge stabilisce che l’attività oggetto della SCIA può essere avviata solo a seguito della sollecita verifica (5 giorni) da parte dell’Amministrazione Comunale della completezza della progettazione dell’intervento e dell’acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari secondo la normativa vigente. Si prevede cioè un meccanismo procedurale diretto a garantire, assieme alla IX Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni semplificazione dell’azione amministrativa, le indispensabili verifiche della presenza dei requisiti e presupposti la cui carenza risulterebbe “preclusiva” dell’intervento. Questa prima verifica non risponde solo all’interesse generale di evitare che il solo inizio dei lavori possa già causare la compromissione dei valori paesaggistici, ambientali, culturali, ecc. presenti nel territorio; ma costituisce una esigenza rappresentata da committenti e professionisti che l’avvio dei lavori non risulti in contrasto con vincoli e disposizioni la cui violazione imporrebbe la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi. Ciò a fronte delle stringenti responsabilità che gravano, in particolare sui progettisti, nell’ipotesi di avvio dei lavori in mancanza di quanto prescritto dalla vasta e complessa disciplina operante in campo edilizio. Nei 30 giorni successivi all’inizio dei lavori l’Amministrazione Comunale controlla nel merito il progetto, per accertare la conformità della documentazione progettuale presentata alla normativa vigente. Se viene riscontrata l’inammissibilità dell’intervento ovvero l’assenza di requisiti, presupposti e condizioni richiesti dalla normativa o dagli strumenti urbanistici per eseguire le opere, emana un provvedimento che vieta di proseguire l’attività e ordina il ripristino dello stato dei luoghi. Se riscontra che il contrasto con la normativa edilizia può essere superato, richiede la conformazione del progetto alla normativa che risulta violata. Decorso il termine di 30 giorni per il controllo di merito, non viene meno la funzione comunale di vigilanza e controllo, ma il Comune, attraverso lo Sportello Unico per l’Edilizia, può intervenire direttamente con provvedimenti interdittivi solo se sussiste un pericolo di danno a valori costituzionalmente tutelati (il patrimonio storico culturale, l’ambiente, la salute, la sicurezza pubblica, la difesa nazionale) nonché in caso di dichiarazioni false o mendaci. Nei restanti casi è possibile assumere provvedimenti in autotutela. Analogamente gli interventi soggetti a Permesso di Costruire, il controllo sul progetto è articolato in due momenti, ovvero la verifica della completezza documentale e quella di merito: l’incompletezza della documentazione, rilevata entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda. L’esito negativo del controllo di merito comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Quanto al controllo sulle opere realizzate la legge richiede una verifica sistematica per gli interventi edilizi di maggiore rilevanza di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica ed edilizia e per gli interventi abilitati con Permesso o con SCIA per i quali sia intervenuta una variante in corso d’opera che presenti i caratteri delle variazioni essenziali. Per i restanti interventi la legge richiede il controllo a campione, in una percentuale minima del 25% degli interventi. L’introduzione del meccanismo della SCIA ha reso ancora più urgente realizzare le precondizioni di fatto e normative che consentano il sistematico ricorso alla asseverazione dei progettisti come modalità di accelerazione dei procedimenti. Non potendo intervenire riducendo e semplificando le discipline legislative settoriali e le normative tecniche che incidono sull’attività edilizia, la legge si pone l’obiettivo di realizzare una maggiore uniformità applicativa della disciplina vigente e di semplificare l’eccessiva eterogeneità degli strumenti regolamentari comunali, innanzitutto attraverso un più ampio ricorso ad atti di coordinamento tecnico, da predisporsi dalla Regione in stretto raccordo con gli enti locali e con i rappresentanti degli operatori economici e professionali del settore. E, come illustrato in seguito, dopo l’approvazione della L.R. n. 15/2013, numerosi sono stati tali Atti di Coordinamento Tecnico emanati. Occorreva innanzitutto superare l’eccessiva complessità e la stessa dimensione degli apparati normativi negli strumenti di pianificazione urbanistica, ed in particolare nei Regolamenti Urbanistici ed Edilizi (RUE), ove infatti risiede, di fatto, tutto il corpus della disciplina normativa edilizia. A tale scopo l’art. 50 stabilisce che i RUE e le norme tecniche di attuazione dei piani non possano riportare le disposizioni stabilite da fonti normative giuridicamente sovraordinate. Infatti, i ponderosi apparati normativi presenti negli strumenti di pianificazione, spesso riproduttivi e parzialmente modificativi di leggi e regolamenti statali e regionali, norme tecniche e discipline settoriali, non solo aggravano la consultazione di tali strumenti ma sono essi stessi fonte di difficoltà interpretative e applicative della disciplina vigente. Il principio affermato dalla legge è dunque che ogni strumento di pianificazione debba regolare unicamente le tematiche e i profili che ad esso sono conferiti dalla legislazione, richiamando e rinviando a ogni altra disciplina che X Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni trova in altro livello istituzionale e in altro strumento la sua fonte di produzione, aggiornamento e integrazione. Inoltre, la legge impegna la Regione (art. 12) a svolgere una importante attività di standardizzazione del processo edilizio, attraverso l’adozione di una modulistica unificata da utilizzare in tutto il territorio regionale e l’individuazione degli elaborati progettuali e della documentazione da produrre nelle diverse fasi del processo edilizio. Con atti di coordinamento tecnico stabilisce poi di procedere all’esatta individuazione degli ambiti di applicazione delle diverse tipologie edilizie, all’individuazione di classi uniformi di destinazioni d’uso delle unità immobiliari, ecc. Anche le tecnologie informatiche contribuiscono a semplificare il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione e a semplificare lo scambio dei documenti. La legge, insieme alla standardizzazione, ha incluso quindi la dematerializzazione e la gestione telematica dei procedimenti edilizi e catastali tra le azioni finalizzate alla semplificazione. L’utilizzo della telematica da attuarsi in collaborazione e interconnessione tra i professionisti, la pubblica amministrazione e gli altri attori coinvolti nei procedimenti autorizzativi edilizi si realizza nella Regione attraverso il progetto S.I.ED.E.R. A tale proposito, a partire dal 01.07.2014, è stato stabilito l’obbligo della presentazione allo Sportello Unico per l’Edilizia di tutte le pratiche edilizie anche in formato digitale (PDF/A), oltre che cartaceo, in attesa del passo successivo, che sarà rappresentato dalla presentazione delle pratiche edilizie on line con firma digitale. Inoltre, sempre attraverso l’elaborazione di appositi atti di coordinamento tecnico, è prevista la definizione dei requisiti tecnici degli insediamenti produttivi caratterizzati da significativi impatti sulla salute e sull’ambiente, con l’eliminazione dell’attuale onere amministrativo dell’acquisizione del parere integrato di USL e ARPA, preliminare alla progettazione e alla presentazione dei titoli edilizi per questa importante categoria di interventi. Altra tematica generale sulla quale interviene la presente legge è data dall’attuale intreccio delle competenze tra Sportello Unico per l’Edilizia (residenziale) e Sportello Unico per le Attività Produttive (nei procedimenti riguardanti gli insediamenti produttivi di beni e servizi). Come è noto, la disciplina statale (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) e l’art. 3 della L.R. n. 4 del 12.02.2010 “Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010”, conferiscono al SUAP la gestione dei procedimenti inerenti la realizzazione e la modifica degli insediamenti produttivi di beni e servizi; pertanto occorre che anche il titolo edilizio (PdC o SCIA), confluisca all’interno di tali procedimenti e sia rilasciato dallo stesso SUAP, eventualmente, ed anzi, opportunamente, con il contributo istruttorio degli uffici competenti in campo edilizio, ovvero il SUE (nel caso in cui, come il nostro, l’amministrazione comunale non abbia provveduto all’unificazione delle due strutture organizzative). Più in particolare, l’art. 5 della legge, nel confermare la competenza e il ruolo del SUAP come unico punto di accesso a cui devono rivolgersi i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione e modifica di detti impianti, espressamente specifica che anche in ordine ai procedimenti edilizi spetta ai SUAP l’acquisizione dei pareri, autorizzazioni e atti di assenso propedeutici all’esecuzione delle opere edilizie, residuando in capo allo Sportello Unico per l’Edilizia le verifiche istruttorie sulla conformità urbanistica ed edilizia degli interventi, il rilascio dell’agibilità (in tutti i casi, sia in campo residenziale che extraresidenziale) e i compiti di vigilanza. Altra esigenza di ordine generale affrontata dalla legge e quella di promuovere la riqualificazione degli edifici e di sostenere il settore edilizio, prevedendo che le trasformazioni del patrimonio edilizio esistente (dirette a migliorarne l’efficienza energetica, la sicurezza antisismica, l’abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.), costituendo opere di interesse pubblico, possano essere autorizzate anche attraverso il Permesso di Costruire in deroga, ove non siano puntualmente regolate dagli strumenti urbanistici. E’ bene rilevare che questo strumento si presta ad un utilizzo circoscritto: sono infatti derogabili solo le destinazioni d’uso ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la distanza tra edifici e dai confini, nel rispetto delle imperative disposizioni di legge; XI Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni - questa nuova previsione si applica solo nei Comuni che, non avendo dato attuazione all’art. 7ter della L.R. 20/2000, non hanno ancora definito, con apposita disciplina generale di piano, le misure di agevolazione della qualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente (operazione che invece ha provveduto a mettere in atto il RUE vigente). La seconda parte della legge contiene modifiche ad alcune leggi regionali strettamente connesse all’edilizia: la L.R. n. 23 del 21.10.2004 “Vigilanza e controllo dell'attività edilizia” sulle sanzioni edilizie, la L.R. n. 20 del 24.03.2000 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, in materia di pianificazione, la L.R. n. 34 del 09.12.2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”, sugli edifici ove hanno la sede le associazioni di promozione sociale, la L.R. n. 19 del 04.05.1982 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica”, in materia di sanità. Mentre le modifiche alla L.R. n. 3 del 21.04.1999 “Riforma del sistema regionale e locale”, sull’ambito di applicazione delle norme sulla procedura di V.I.A., si sono rese urgenti per ottemperare ai principi della Corte Costituzionale pronunciati sulla legge della Regione Marche2. 1.1.2 Le principali misure di semplificazione della disciplina edilizia. Le principali misure di semplificazione del procedimento edilizio sono elencate dall’art. 2 della L.R. n. 15/20133 e sono riferite ai temi di seguito elencati. 1.1.2.1 Sportello unico per l’edilizia Viene rafforzato il compito dello Sportello Unico per l’edilizia (SUE) di interlocutore primario del cittadino, non solo nei procedimenti abilitativi e nell’esercizio della funzione di vigilanza e controllo dell’attività edilizia, ma anche per supportarlo nella definizione degli interventi ammissibili e in fase di progettazione degli interventi. Il SUE svolge poi compiti di raccordo tra le varie Amministrazioni esterne ed uffici interni al Comune, che intervengono nel procedimento edilizio, costituendo l’unico interlocutore tra dette amministrazioni e il soggetto interessato. Questa funzione è prevista come obbligatoria ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, ove è lo Sportello che acquisisce, anche attraverso la conferenza dei servizi, gli atti di assenso di competenza di altre 2 Sentenza n. 93, del 20.05.2013. La Corte costituzionale ha parzialmente annullato la legge regionale Marche n. 3/2012, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale. 3 Art. 2: Semplificazione dell'attività edilizia 1. La presente legge persegue la semplificazione dell'attività edilizia e l'uniformità di interpretazione e applicazione della disciplina edilizia nell'ambito del sistema regionale delle autonomie locali, attraverso: a) il rafforzamento della funzione dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) di unico interlocutore ai fini del rilascio dei titoli edilizi, estendendo all'attività edilizia libera e a tutti i titoli abilitativi la sua competenza a richiedere, alle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell'intervento edilizio; b) la specificazione della funzione consultiva della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio; c) la riduzione del numero dei titoli abilitativi edilizi, prevedendo la sostituzione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla Denuncia di inizio attività (DIA), anche nel caso di interventi assoggettabili a titolo alternativo al permesso di costruire; d) l'estensione dei casi di attività edilizia libera che possono essere attuati senza la presentazione allo Sportello unico di alcuna documentazione edilizia; e) l'ampliamento della possibilità di ricorrere alla proroga del termine per l'inizio e la ultimazione dei lavori; f) il potenziamento della funzione della Regione di coordinamento tecnico e di supporto agli operatori, per assicurare: la standardizzazione delle pratiche edilizie in tutto il territorio regionale, attraverso la modulistica unificata e l'individuazione della documentazione essenziale da presentare a corredo dei diversi titoli edilizi e degli atti del relativo procedimento; la parificazione della somma forfettaria per spese istruttorie dovuta in caso di rilascio della valutazione preventiva; modalità comuni per la definizione del campione delle pratiche da assoggettare a controllo di merito a fine lavori; g) la distinzione tra documentazione essenziale che deve essere necessariamente presentata a corredo della domanda di permesso di costruire e della SCIA, da quella che il soggetto può presentare prima dell'inizio lavori, e quella che può riservarsi di presentare alla fine dei lavori; h) l'ampliamento dei casi di varianti in corso d'opera sottoposte a SCIA di fine lavori; i) la previsione dell'immediata utilizzabilità degli immobili di cui sia stata completata la realizzazione, in attesa del rilascio del certificato di conformità edilizia-agibilità, e la specificazione della possibilità della certificazione di agibilità parziale, per singole unità immobiliari o per porzioni dell'edificio; l) la razionalizzazione dei controlli dell'attività edilizia, da operarsi in due fasi: all'atto della formazione del titolo abilitativo, per la verifica dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'intervento edilizio; a fine lavori ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia-agibilità. XII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni amministrazioni e le stesse amministrazioni sono obbligate a trasmettere allo Sportello Unico per l’Edilizia gli atti di propria competenza. Diversamente, per gli interventi di attività edilizia libera soggetti a CIL e per gli interventi soggetti a SCIA, l’interessato ha la facoltà di rivolgersi direttamente alle amministrazioni ed agli enti terzi, al fine di ottenere gli atti di assenso necessari all’inizio dei lavori, ovvero di richiedere al SUE di adempiere a tale funzione di Sportello Unico. 1.1.2.2 Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio Si veda il QRUE n. 33/2014. Alla luce della disposizione, prima della L.R. n. 31/2002 e dopo della L.R. n. 15/2013, si evince che la Commissione QAP rappresenta un organo consultivo in materia esclusivamente di qualità edilizia, chiamata ad esprimersi solo per interventi edilizi che riguardino immobili fortemente caratterizzati sotto il profilo della previsione di rilevanti vincoli relativi alla loro tutela paesaggistica, storico-ambientale, culturale, architettonica. La legge regionale n. 15/2013 ha confermato il ruolo consultivo della Commissione, ma ne ha ulteriormente circoscritto e specializzato il campo di competenza, riferendolo all’espressione dei pareri per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l’esame degli interventi edilizi sugli immobili classificati dagli strumenti urbanistici di valore storico architettonico e testimoniale. Viene così ridotta la precedente possibilità di estendere la sfera di intervento della Commissione alle varie tipologie di attività edilizia, essendo mantenuta in capo ai Comuni la facoltà di prevedere il parere di tale organo per l’esame dei piani urbanistici. In sintesi si tratta di una Commissione consultiva in materia esclusivamente di “qualità edilizia” e, di fatto, ora competente solo per gli interventi su immobili vincolati con vincolo paesaggistico (Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D.Lgs. n. 42, del 22.01.2004) e non anche quelli con vincolo storico-architettonico-culturale (Parte II del D.Lgs. n. 42/2004), per i quali oggi è richiesto solo il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, mentre quello della CQAP è espressamente escluso (e ragionevolmente, in quanto, in regime di L.R. n. 31/2002, si verificava una duplicazione di espressione di parere sullo stesso intervento, uno dei quali di carattere vincolante – Soprintendenza – mentre l’altro no – CQAP). Essa quindi è chiamata ad esprimersi solo per interventi edilizi che riguardino immobili fortemente caratterizzati sotto il profilo della previsione di rilevanti vincoli relativi alla loro tutela paesaggistica, oppure, ma limitatamente agli immobili con vincolo dettato dallo strumento urbanistico, storico-architettonico, culturale e testimoniale. Non potendo più avere un ruolo istruttorio, che in realtà non ha mai avuto, attribuito invece al responsabile di procedimento, la Commissione Q.A.P. dovrà essere preposta al controllo qualitativo del progetto e divenire così un organo di valutazione della qualità dei progetti più rilevanti ed essere strettamente connessa allo Sportello Unico per l’Edilizia, ma solo ed esclusivamente per i progetti di sua competenza. Riguardo ancora alla sua competenza, occorre inoltre precisare che, mentre l’art. 3, comma 2, della L.R. n. 31/2002 lasciava facoltà ai Comuni, attraverso il Consiglio Comunale, di ampliare il suo ambito di applicazione, rispetto a quello definito dal comma 1 dello stesso articolo, oggi invece tale facoltà non esiste più, in quanto non più espressamente prevista dall’articolo 6 della L.R. n. 15/2013. Pertanto l’elenco delle competenze della Commissione, definito dal comma 2 di tale articolo4, è da considerarsi quale “elenco chiuso” non suscettibile quindi di alcuna possibilità di ampliamento a discrezione delle Amministrazioni Comunali. 4 2. La Commissione si esprime: a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici; b) sugli interventi edilizi sottoposti a SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); c) sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). XIII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni La L.R. 15/2013 non detta alcuna disposizione per la nomina, la composizione ed il funzionamento della Commissione, se non i seguenti principi: a) la Commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all'Amministrazione Comunale, i quali presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie richiamate al comma 1 dell’art. 6 della L.R. n. 15/2013; b) i pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra cui l'accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati, ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale; c) la Commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri; d) il professionista incaricato può motivatamente chiedere di poter illustrare alla Commissione il progetto prima della sua valutazione. Non dice, ad esempio, come faceva invece la L.R. 33/90, ma che già la L.R. n. 31/2002 non ha più riproposto, che in essa debbano essere rappresentate tutte le categorie professionali della progettazione (geometri-ingegneri-architetti), ma ciò non significa, evidentemente, come già fatto rilevare, che il RUE non possa prevedere, come in effetti il nostro RUE ha fatto, la loro presenza, che garantisce ovviamente il raggiungimento degli obiettivi di competenza, specializzazione ed esperienza richiesti dalla Legge. Non detta inoltre, analogamente alla L.R. n. 31/2002, alcuna disposizione circa le modalità di nomina, l’organo competente alla nomina (che non può essere altro che la Giunta Comunale, e non certamente il Consiglio Comunale), il numero minimo e massimo di componenti, a chi spetti la funzione di presidenza, la durata, le incompatibilità, le modalità di funzionamento, ecc. Tutte competenze lasciate all’autonomia ed alla libertà di ogni singolo Comune, attraverso il RUE. Si ritiene utile, conclusivamente, proporre una tabella di sintesi e di raffronto tra le previsioni delle due discipline. Aspetto Obbligo della istituzione della CQAP Possibilità di istituzione in forma associata dei Comuni5 Art. 3, LR 31/2002 SI Art. 6, LR 15/2013 SI NO SI Natura del parere Obbligatorio e non vincolante Natura degli atti sui quali esprimere parere Provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico Strumento deputato alla definizione della composizione, delle modalità di nomina e del funzionamento ella Commissione Possibilità di ampliare il campo di competenza Obbligatorio e non vincolante Permessi di Costruire e SCIA solo negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale; approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio; provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici RUE (e in via transitoria il RE) RUE SI NO 5 Si tenga presente che la possibilità di istituire una CQAP in forma associata fra Comuni, prima dell’art. 6 della L.R. n. 15/2013, era stata già prevista dall’art. 1 della L.R. 30 novembre 2009 n. 23, che ha introdotto l’articolo 40-undecies “Autorizzazione paesaggistica” alla L.R. 24.03.2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, il cui comma 9 recita: “Al fine di definire ambiti ottimali per l'esercizio delle proprie funzioni, i Comuni e le Unioni di comuni hanno la facoltà di istituire Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio per ambiti territoriali sovracomunali, attraverso le forme associative previste dalla legislazione vigente. I Comuni interessati da ambiti intercomunali individuati ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della presente legge, sono tenuti all'istituzione e gestione, in forma associata, di un'unica Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio”. XIV Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni della Commissione Aspetti ad oggetto del parere Carattere della Commissione In ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale Esclusivamente tecnico Componenti della Commissione Documento Guida della Commissione da redigere all’atto dell’insediamento sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri Possibilità per il professionista di illustrare il progetto in Commissione Di norma esterni all’Amministrazione Comunale che presentano una elevata competenza e specializzazione In ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale Esclusivamente tecnico Solo esterni all’Amministrazione Comunale che presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie di competenza della Commissione Facoltativo Facoltativo NO SI 1.1.2.3 Riduzione dei titoli abilitativi edilizi Si vedano il QRUE n. 2/2013 e n. 2/2014. Nell’ottica della semplificazione e standardizzazione dei procedimenti abilitativi, la legge ha previsto due soli titoli edilizi, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed il Permesso di Costruire: la SCIA è la modalità abilitativa richiesta per realizzare ogni altro tipo di intervento, fatta salva l’attività edilizia libera, sottratta alla necessità di un titolo abilitativo, mentre il Permesso di Costruire è limitato alle nuove costruzioni, la ripristino tipologico, alle ristrutturazioni urbanistiche. Tutte le altre opere edilizie (espressamente elencate al comma 1 dell’articolo 7, sono definite quali di “attività edilizia libera” e sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio, tranne quelle indicate al comma 4 del medesimo articolo, che sono attuate con Comunicazione di Inizio Lavori (CIL). In aggiunta a PdC, SCIA e CIL, il RUE vigente ed anche il RUE in variante, prevede un ulteriore “titolo” edilizio, ovvero l’Autorizzazione Semplificata, dedicata alla esecuzione di opere di scarsa o nulla rilevanza edilizia. L’aggiunta di tale ulteriore procedimento non rappresenta affatto un appesantimento burocratico, ma invece esattamente l’opposto. L’Autorizzazione Semplificata (AS) è infatti un titolo edilizio (definizione impropria, in quanto i titoli edilizi, a norma dell’articolo 9, c. 2, della L.R. n. 15/2013, sono solo il PdC e la SCIA) aggiuntivo rispetto ai titoli edilizi previsti dalla L.R. n. 15/2013 (ovvero, come detto, il Permesso di Costruire, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività - la stessa Comunicazione di Inizio Lavori non è definibile quale titolo edilizio), introdotto originalmente dal Regolamento Urbanistico Edilizio (che riprende, in tal senso, quanto già previsto dal previgente Regolamento Edilizio, laddove tale titolo edilizio era denominato “Autorizzazione Amministrativa”). L’introduzione di questo nuovo titolo edilizio ha lo scopo di disciplinare, con procedure estremamente semplificate, gli interventi che non hanno rilevanza edilizia, che non comportano trasformazioni significative del territorio, e che, senza l’AS, sarebbero soggetti a titoli edilizi più complessi, in evidente contrasto con il principio amministrativo generale della semplificazione procedurale. Infatti, se si prende letteralmente la norma complessiva della L.R. n. 15/2013, laddove l’elenco delle opere di edilizia libera è chiuso e tassativo, l’elenco delle opere soggette a PdC è chiuso e tassativo e l’elenco delle opere soggette a CIL è chiuso e tassativo, stando al quanto disposto dall’articolo 13 della L.R. n. 15/2013, gli interventi che il RUE assoggetta ad AS sarebbero soggetti XV Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni obbligatoriamente a SCIA, con l’obbligo quindi di presentare un progetto con asseverazione di un tecnico abilitato. Tale obbligo appare, oltre ogni evidenza, eccessivo e sproporzionato, se si pensa ad opere quali, esemplificatamente: - posa di insegne d’esercizio, cartelli pubblicitari, cartelli indicatori; - posa di vetrinette, targhe, attrezzature per l’illuminazione degli spazi pubblici, vetrine, mostre, indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici, bacheche, memorie, luci, ecc. all’esterno degli edifici verso spazi pubblici e/o visibili da essi; - installazione di grate, inferriate, ecc. alle bucature delle facciate degli edifici nella città storica, se visibili dagli spazi pubblici; - opere di edilizia funeraria e cimiteriale senza creazione di volumetrie; - posa cabine di pubblici servizi (ad eccezione delle cabine elettriche); - realizzazione di manufatti esterni ed opere nel sottosuolo al servizio delle reti tecnologiche; - posa di tende pensili o sulle fronti esterne degli edifici, elementi di copertura mobile di spazi aperti applicate ad edifici o su supporto autonomo, se aggettanti su spazi pubblici; - collocazione di arredi esterni (tralicci, pergolati scoperti o con copertura permeabile, chioschi, dehors, gazebo, voliere, ecc...); - abbattimento di alberi di alto fusto e di impianti vegetativi; - installazione di antenne paraboliche per la ricezione di trasmissioni televisive satellitari, se collocate su edifici esistenti in zona storica del Capoluogo; - serragli aperti ed i ricoveri chiusi per cani. 1.1.2.4 Estensione degli interventi di attività edilizia libera Si veda il QRUE n. 2/2013. L’attività edilizia libera si compone, dopo la L.R. n. 15/2013: a) dell’attività edilizia totalmente liberalizzata, per la quale non è richiesto alcun titolo edilizio e l’interessato è tenuto ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, solo le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, e ogni altra documentazione richiesti dalla normativa di settore, a garanzia della loro legittimità. Sono contenuti nell’elenco di cui all’articolo 7, comma 1, gli interventi di manutenzione ordinaria, le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, il passaggio senza opere dall’uso abitativo agricolo all’uso abitativo urbano, gli interventi di pavimentazione e di sistemazione delle aree pertinenziali che non creano volumetria, i pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici e le strutture contingenti e stagionali la cui permanenza sia temporanea; b) dell’attività edilizia libera soggetta a comunicazione di inizio dei lavori (CIL) la quale contiene i dati identificativi dell’impresa che realizza i lavori; riporta la nomina del direttore dei lavori; è corredata dagli elaborati progettuali e dalla relazione tecnica con cui il professionista assevera la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia. Fanno parte dell’attività edilizia soggetta a CIL, elencate al comma 4 dell’articolo 7, le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni (non tutelate quali beni culturali dalla Parte II del D.lgs. 42 del 2004 e non classificate dagli strumenti urbanistici), che non comportino modifiche alle parti strutturali e pregiudizio alla statica degli edifici, le modifiche interne in fabbricati adibiti ad attività produttive e le modifiche di destinazione d’uso senza opere che non comportino aumento del carico urbanistico. Per gli interventi soggetti a CIL è richiesta la comunicazione della fine dei lavori; la trasmissione allo Sportello Unico per l’Edilizia della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni; ed eventualmente la certificazione degli impianti. La legge ha ampliato sia la casistica degli interventi totalmente liberi sia quella sottoposta a CIL, tuttavia non ha considerato numerose opere edilizie minori o prive di rilevanza edilizia, che necessitano quindi del nuovo istituto, introdotto dal RUE, ovvero l’Autorizzazione Semplificata, come detto più sopra. 1.1.2.5 Possibilità di proroga dei termini di validità dei titoli edilizi Si veda il QRUE n. 1/2013. XVI Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni Proroga speciale. In considerazione della forte crisi economica che ha investito il settore delle costruzioni, inoltre, per i titoli abilitativi edilizi in essere alla data di entrata in vigore della legge è stabilita la proroga della data di inizio dei lavori e della loro conclusione (art. 55). Si tratta di nuove scadenze che si sostituiscono automaticamente a quelle contenute nei titoli in corso e che quindi non necessitano di alcun adempimento amministrativo. A ciò si aggiunga quanto ulteriormente previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (c.d. “Decreto del fare”), intervenuto successivamente all’approvazione della L.R. n. 15/2013, che, all’articolo 30 “Semplificazioni in materia edilizia”, ha stabilito che il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni. L’articolo 55 della L.R. n. 15/2013 opera dunque una proroga ex lege, ovvero per la quale non è necessario alcun adempimento da parte dell’interessato, sui termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei Permessi di Costruire, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati entro la data di pubblicazione della legge BURET n. 222 del 30 luglio 2013 o già prorogati entro la medesima data, che vengono automaticamente prorogati di due anni. La proroga dei termini di cui sopra si applica anche alle DIA e alle SCIA presentate alla data di entrata in vigore della legge (28.09.2013). Nessuna proroga è stata invece prevista per le CIL (che comunque non costituisce un titolo edilizio). In ogni caso la proroga di diritto non opera, per espressa previsione di legge, se sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori abbiamo già avuto inizio e siano completati nel termine previsto dal rispettivo titolo abilitativo edilizio, ovvero entro il periodo di proroga anteriormente concesso. Il progettista tecnico abilitato, sotto la sua responsabilità, avrà cura di verificare che i titoli abilitativi, che rientrano nella proroga d'ufficio, risultino tuttora conformi alle norme vigenti, fermo restando che il Comune, tramite lo SUE, nell'ambito dei suoi poteri istituzionali di verifica, ai fini di tutela del territorio, ha la possibilità di effettuare controlli volti ad accertare la legittimità dei titoli abilitativi prorogati. Qualora evidenzi le situazioni di contrasto di cui sopra, porrà in essere i provvedimenti sanzionatori conseguenti all’automatica decadenza del titolo abilitativo. Lo Sportello Unico per l’Edilizia non doveva fornire alcuna comunicazione ai titolari dei titoli automaticamente prorogati. Nessuna comunicazione era da rendere all’Amministrazione da parte dei tecnici abilitati o dai committenti in quanto i titoli sono automaticamente prorogati. Si pone l’attenzione sul fatto che i titoli edilizi presentati o rilasciati successivamente all’entrata in vigore della L.R. n. 15/2013 non usufruiscono di tale proroga “speciale” di cui all’articolo 55, bensì per essi vige quanto ordinariamente previsto dagli artt. 16 e 19, rispettivamente per la SCIA e per il PdC. La norma nulla stabilisce circa in merito al pagamento del contributo di costruzione previsto in sede di comunicazione di fine dei lavori nei casi di rateizzazione del medesimo. Tuttavia, in considerazione dell’intento della norma di adottare misure di favore per i cittadini e le imprese in ragione della perdurante condizione di grave crisi economica, si ritiene coerente con la norma di considerare che la proroga valga analogamente per le date di scadenza delle rate di pagamento del contributo di costruzione previste in sede di comunicazione di fine dei lavori nell’ambito degli atti unilaterali d’obbligo già stipulati e che non necessitano di alcuna revisione o aggiornamento in proposito. Si ritiene pertanto in conclusione che il pagamento del contribuito di costruzione connesso all’inizio ed alla fine dei lavori, nei casi disciplinati dall’art. 55, siano dovuti all’atto della presentazione delle comunicazioni di inizio e di fine dei lavori, che potranno essere presentate dagli interessati secondo le tempistiche di maggior favore stabilite dall’art. 55. Proroga ordinaria. Le eventuali proroghe “ordinarie” di cui agli artt. 16 (SCIA) e 19 (PdC), da comunicare anteriormente alla scadenza delle date di inizio e fine lavori, devono essere motivate e XVII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni certificate attraverso asseverazione del professionista. Non è previsto alcun termine massimo concedibile per tali proroghe (ma neppure lo era nella vigenza della L.R. n. 31/2002) e neppure alcun atto di assenso espresso da parte del Comune (che invece era necessario sia per la DIA/SCIA, sia per il PdC). In considerazione della natura stessa della SCIA (di atto di un privato che lo abilita all’attuazione degli interventi edilizi, ove sussistano tutti i presupposti e requisiti previsti dalla disciplina edilizia) la legge si è orientata quindi ad evitare che la scadenza dei termini di efficacia della stessa costituisca un aggravio amministrativo per le imprese edili, specialmente in un periodo di forte crisi economica del settore. Pertanto, si consente agli interessati di prorogare di due anni il termine di inizio e quello di fine dei lavori, attraverso una comunicazione al SUE (art. 16), accompagnata dall’asseverazione che il titolo edilizio non è ancora scaduto e che non sono sopravvenute previsioni urbanistiche incompatibili. 1.1.2.6 Standardizzazione dell’attività edilizia e semplificazione della documentazione da allegare Si vedano i QRUE n. 9/2014, n. 13/2014, n. 16/2014, n. 40/2014 e n. 45/2014. Una rilevante semplificazione del procedimento edilizio è stata prevista dalla L.R. n. 15/2013, attraverso la definizione, preventiva ed uniforme per tutto il territorio regionale, della modulistica e della documentazione da allegare ai titoli abilitativi. Tale processo si ritiene che liberi, sia gli operatori e i progettisti sia le stesse strutture comunali, dalla problematica della completezza della documentazione progettuale da allegare ai diversi atti del procedimento edilizio, superando i dubbi e le incertezze applicative delle normative vigenti che ne costituiscono il fondamento. Questo processo di standardizzazione, da attuarsi attraverso l’assunzione di atti di coordinamento tecnico, realizza poi una accelerazione dell’iter amministrativo del titolo edilizio, in quanto, da una parte, crea certezze per gli operatori privati; dall’altra, consente l’introduzione di un meccanismo procedimentale che sanzioni la mancata osservanza del requisito di completezza, considerando improcedibile e inefficace, rispettivamente il permesso di costruire e la SCIA presentati incompleti delle allegazioni espressamente richieste. In tal modo, viene meno la principale causa di interruzione dei termini procedimentali (per richiesta di integrazione della documentazione necessaria), residuando solo la possibilità di sospensione dei termini istruttori, per richieste di chiarimenti o di elementi integrativi indispensabili per la valutazione del progetto presentato. La standardizzazione della modulistica e della documentazione, necessaria ai fini del rilascio del permesso di costruire e dell’efficacia della SCIA e della CIL, consentirà di attivare a scala regionale strumenti telematici per la presentazione e il trattamento delle pratiche edilizie, atteso che l’attuale complessità e capillare differenziazione dei regimi giuridici comunali costituiscono un insuperabile ostacolo al generalizzato sviluppo delle tecnologie informatiche in questo settore. L’attività di coordinamento tecnico che la legge prevede sia svolta dalla Regione riguarda anche altri aspetti del processo edilizio, quali: la suddivisione tra documentazione da allegare dell’inizio e alla fine dei lavori, la definizione dei progetti di particolare complessità che richiedono maggiori tempi per il rilascio del permesso; i criteri per definire il campione di pratiche da sottoporre a controllo; la definizione uniforme delle destinazioni d’uso; la specificazione degli interventi ascrivibili alle diverse tipologie di intervento; la definizione dei requisiti edilizi degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sulla salute e sull’ambiente. 1.1.2.7 Ampliamento delle varianti in corso d’opera da regolarizzare alla fine dei lavori Si veda il QRUE n. 1/2013. In merito alle varianti in corso d’opera, la legge regionale n. 15/2013 ha operato una distinzione tra modifiche al progetto iniziale da regolarizzare alla fine dei lavori, attraverso un unico titolo edilizio in variante presentato dopo il completamento delle opere, e modifiche, più rilevanti, subordinate ad un nuovo titolo abilitativo, da acquisire prima della loro esecuzione. Occorre rilevare come tale disciplina fosse già meno gravosa per i privati rispetto a quella statale. Tuttavia la legge persegue con l’art. 22 una ulteriore liberalizzazione, ampliando la casistica delle varianti in corso d’opera regolarizzabili dopo la loro esecuzione, a conclusione dell’intervento edilizio. Questa possibilità si estende a tutte le varianti che non comportino una modifica della tipologia di intervento, non comportino un intervento totalmente diverso rispetto a quello previsto XVIII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni dal progetto iniziale (per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione) e che non prevedano l’esecuzione di nuovi volumi tali da costituire un organismo edilizio o parte di un organismo con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. Pertanto, fuori da tali ipotesi di totale trasformazione del progetto originario, le varianti conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi, possono essere eseguite nel corso dei lavori sotto la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori. In tal modo, sono ridotti notevolmente gli oneri amministrativi richiesti per variare il progetto edilizio originario, essendo previsto un solo adempimento a fine lavori che raccoglie tutte le modifiche apportate in corso d’opera. La disposizione fa necessariamente salvi i casi in cui le leggi di settore richiedano espressamente una preventiva autorizzazione o un preventivo adempimento per eseguire la variante, sanzionandone (spesso anche penalmente) l’assenza. Pertanto, in caso di varianti che richiedano, per esempio, il previo rilascio di una autorizzazione paesaggistica o sismica, la realizzazione della variante dovrà comunque essere preceduta dalla acquisizione di tali atti di assenso o dallo svolgimento degli adempimenti dovuti, rimanendo fermo che a fine lavori potrà essere presentata un’unica SCIA in variante. L’adozione di questo innovativo regime delle varianti in corso d’opera appare coerente con il regime giuridico della SCIA, che consente comunque all’interessato di eseguire immediatamente le modifiche al progetto iniziale, senza alcuna interruzione dei lavori e ponendo in capo al committente e ai professionisti l’onere di verificare l’ammissibilità della variazione. Inoltre, la legge ha inteso confermare la scelta per un unico regime giuridico della variante di fine lavori, indipendentemente dal titolo edilizio originario, attestandosi alla disciplina di maggiore semplificazione. Muta dunque radicalmente la materia delle varianti in corso d’opera. Tutte le varianti che non rientrino nelle definizioni del comma 1 dell’art. 226 (che costituiscono varianti sostitutive del progetto approvato e quindi richiedono un nuovo titolo che sarà dunque o una nuova SCIA o un nuovo permesso di costruire, a seconda del tipo di intervento), possono essere liberamente realizzate purché conformi alla disciplina urbanistico-edilizia e dopo aver adempiuto alle procedure abilitative previste dalle norme tecniche di settore (ad es. sismica, vincoli paesaggistici, sul patrimonio storico-artistico, ambientali, ecc…). Devono essere regolarizzate in sede di presentazione di comunicazione di fine lavori e richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità presentando apposita variante di fine lavori. Con l’art. 41 della L.R. n. 15/2013 viene poi introdotta la definizione delle varianti essenziali all’art. 14-bis7 della L.R. n. 23/2004, anch’esse liberamente realizzabili come sopra e da regolarizzare in 6 a) b) c) la modifica della tipologia dell’intervento edilizio originario; la realizzazione di un intervento totalmente diverso rispetto al progetto iniziale per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione; la realizzazione di volumi in eccedenza rispetto al progetto iniziale tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 7 Sono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo originario come integrato dalla SCIA di fine lavori: a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta un incremento del carico urbanistico di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale in materia edilizia; b) gli aumenti di entità superiore al 20 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 20 per cento della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 20 per cento delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza; c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunque superiori a 300 metri cubi, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali; d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 metri quadrati; e) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo che comporti violazione delle norme tecniche per le costruzioni in materia di edilizia antisismica; f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storicoarchitettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica. Non costituiscono variazione essenziale i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora XIX Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni fase di fine lavori. Tale definizione rileva, oltre che agli effetti della disciplina sanzionatoria, anche ai fini del controllo sistematico obbligatorio, in fase di fine lavori. Vi sono dunque 3 categorie di varianti: a) varianti in corso d’opera; b) varianti in corso d’opera essenziali; c) varianti sostitutive. In sostanza quindi, sotto il profilo dell’occorrenza o meno di un nuovo titolo, i casi possibili sono due: 1. Varianti che richiedono preventivamente un nuovo titolo, che sarà o una nuova SCIA o un nuovo PdC, a seconda del tipo di intervento (caso c precedente): dette varianti vengono limitate dalla norma alle seguenti casistiche: 1.1: la modifica della tipologia dell’intervento edilizio originario (ovvero il passaggio dall’una all’altra delle categorie di intervento edilizio definite dall’Allegato alla L.R.); 1.2: la realizzazione di un intervento totalmente diverso rispetto al progetto iniziale per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione; 1.3: la realizzazione di volumi in eccedenza rispetto al progetto iniziale tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2. Varianti che non richiedono un nuovo titolo preventivo (casi a e b precedenti): le varianti che non rientrano nella suddetta elencazione possono invece essere realizzate in corso d’opera senza l’acquisizione preventiva di un nuovo titolo, purché conformi alla disciplina urbanisticoedilizia e comunque dopo aver adempiuto alle procedure abilitative previste dalle norme tecniche di settore (ad esempio: sismica, vincoli paesaggistici, vincoli storico-culturali, ambientali, ecc…). In tali casi la variante è soggetta a SCIA da presentarsi successivamente alla esecuzione delle opere, contestualmente alla comunicazione di fine dei lavori. 1.1.2.8 Immediato utilizzo degli immobili e l’agibilità parziale riferita a porzioni dell’intervento Si veda il QRUE n. 3/2014. La legge introduce la possibilità di usare l’immobile in pendenza del procedimento di verifica della sua agibilità, in analogia con la disposizione prevista in materia di insediamenti produttivi. Si prevede infatti che la completa presentazione della documentazione richiesta consente l’utilizzo immediato dell’immobile, fatto salvo l’obbligo di conformare l’opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo sportello unico in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità (art. 23). Inoltre, la legge ha inteso rendere maggiormente flessibile il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità parziale (art. 25), venendo incontro alle esigenze di cittadini ed imprese di poter disporre di parti autonome dei complessi edilizi oggetto dell’intervento edilizio prima della completa conclusione dei lavori (per l’apertura di un esercizio commerciale, la compravendita di singole unità immobiliari, ecc.). Tale certificato può essere richiesto e rilasciato nelle seguenti ipotesi: a) per singoli edifici e singole porzioni della costruzione, purché strutturalmente e funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione relative all’intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione; b) per singole unità immobiliari, purché siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione relative all’intero edificio di cui fanno parte. Il RUE vigente già disciplina sia i casi di agibilità parziale sia quelli di agibilità provvisoria all’articolo 59/III. 1.1.2.9 La semplificazione dei controlli sui progetti e sulle opere realizzate Si veda il QRUE n. 1/2014. Il recepimento dei principi fondanti del meccanismo della SCIA e l’ampliamento della casistica delle varianti in corso d’opera realizzabili sotto la responsabilità del professionista abilitato, trova rientrino nei casi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo. XX Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni un preciso riscontro nella importante revisione del sistema dei controlli. La legge ha accorpato in due sole e ben distinte fasi i compiti di vigilanza dell’attività edilizia che attualmente il Comune è chiamato a svolgere ripetutamente nell’arco dell’intero processo edilizio: il controllo iniziale sul progetto e quello finale sull’opera effettivamente realizzata. 1.1.2.10 La nuova definizione di ristrutturazione edilizia Si vedano il QRUE n. 3/2013 e n. 48/2014. L’Allegato alla L.R. n. 15/2013 introduce una nuova definizione di ristrutturazione edilizia8. Si tratta della definizione più estensiva, rispetto a tutte quelle dettate in passato dalle varie disposizioni statali e regionali. In particolare essa si differenzia sostanzialmente da quella in vigore sino al 27.09.2013, dettata dall’Allegato alla L.R. n. 31/2002, soprattutto per la modalità della ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione del fabbricato, che fino a tale data, imponeva la ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente. Oggi invece l’unica invariante che è rimasta, e limitatamente alla modalità di intervento con totale demolizione e ricostruzione, è quella relativa alla volumetria, come definita dalla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279, del 4.2.2010 “Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi ” e dal RUE, alla voce “Volume totale o lordo”, ovvero il volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica. Trattandosi in ogni caso di realizzazione di nuovo edificio, dovranno comunque essere tenute le distanze di cui al D.M. 1444/68 e RUE. Pertanto, in sintesi, sono venuti meno i vari vincoli che nel tempo erano imposti all’intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, ovvero il rispetto della sagoma, dell’area di sedime, delle altezze, dei materiali impiegati, restando oggi solo il rispetto della volumetria preesistente. Ne deriva che il limite della volumetria preesistente permane, e solo questo, per la modalità di ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione. Mentre tale limite del volume preesistente non sussiste per le altre modalità di ristrutturazione edilizia che non prevedono la totale demolizione e ricostruzione del fabbricato (es. ristrutturazione parziale con aumento di volume, per accorpamento di volumetrie preesistenti o per sfruttamento dell’indice di fabbricabilità disponibile). Il comma 4 del citato articolo 13 della L.R., stabilisce che gli strumenti urbanistici possono limitare i casi in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, con modifiche agli originari parametri. All’interno del centro storico inoltre, i Comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è ammessa la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e quelle nelle quali i lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA. Nella pendenza del termine per l’adozione della deliberazione di cui sopra, non trova applicazione per il centro storico la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 47, del 20.12.2013, ha stabilito di non 8 "Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che limitatamente agli immobili compresi nei centri storici e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell’Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 comportino mutamenti della destinazione d’uso. XXI Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni escludere nessuno dei fabbricati presenti nei centri storici comunali, come individuati dal Regolamento Urbanistico Edilizio, per i quali è stata assegnata la categoria di intervento della ristrutturazione edilizia, con totale demolizione o meno del fabbricato preesistente e sua ricostruzione, dalla possibilità di effettuare tale intervento con modifica della sagoma. Ed inoltre di non prevedere, per alcun intervento di ristrutturazione edilizia, con modifica della sagoma o meno, da effettuarsi nelle zone storiche, l’obbligo di non iniziare i lavori prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della relativa SCIA, ed infine di stabilire comunque, per gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma, con totale demolizione o meno del fabbricato preesistente e sua ricostruzione, da effettuarsi sugli edifici dei centri storici comunali, le seguenti limitazioni, finalizzate a mantenere ed a non stravolgere l’impianto tipologico-architettonico del centro storico stesso, costituito in stragrande misura, da quinte edificate continue ed altezze omogenee: 1. dovranno essere sempre mantenuti gli allineamenti preesistenti dei fronti degli edifici verso le pubbliche vie; 2. per la modifica della sagoma che comporta in particolare l’aumento delle altezze dell’edificio preesistente, la nuova altezza dell’edificio non potrà eccedere quella strettamente necessaria per garantire i requisiti di abitabilità dell’ultimo piano del fabbricato. 1.1.2.11 La nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività La SCIA viene definita dalla legge regionale n, 15/2013 come il principale titolo abilitativo per realizzare un intervento edilizio. Le tipologie obbligatorie di interventi sono elencati dall'art. 13 e comprendono tutti gli interventi che, per esclusione, non sono assoggettati a Permesso di Costruire, o non sono considerati attività libera. Le SCIA presentate fino al 27.09.2013 soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 19 L. 241/1990, ma quelle presentate dal 28.09.2013 sono gestite secondo quanto dispongono gli articoli da 13 a 16 della nuova legge regionale. La SCIA è titolo abilitativo efficace e valido se rispetta le normative specifiche in materia, che sono il presupposto per la sua legittimità. Si prospettano 4 tipologie: 1. se l'intervento richiede assensi/autorizzazioni/pareri, il privato può richiederli allo Sportello Unico per l’Edilizia, prima di presentare la SCIA. Quindi, una volta che questi siano stati acquisiti, presenta la SCIA e questa diventa efficace decorsi 5 giorni lavorativi dalla presentazione. Il Comune, tramite lo SUE, effettua le verifiche e predispone gli atti amministrativi conseguenti, dettagliati all'articolo 14 della legge regionale; 2. oppure il privato può presentare la SCIA e chiedere contestualmente allo Sportello Unico per l’Edilizia di acquisire gli assensi/autorizzazioni/pareri di legge. Si tratta della “SCIA differita” che acquista efficacia solo una volta che lo SUE ha acquisito tutti gli assensi necessari e lo comunica al privato; 3. si parla anche di SCIA differita nel caso in cui il privato presenti la pratica dichiarando espressamente la data di inizio dei lavori, posticipata rispetto a quella di presentazione; 4. altro caso di SCIA differita è quello nel quale il privato dichiari che non darà avvio ai lavori prima della conclusione del procedimento di controllo. Le modalità quindi sono differenti a seconda della scelta che opera il privato, a cui seguiranno le conseguenti verifiche degli uffici comunali con gli atti conseguenti. Viene introdotto il termine di 5 giorni lavorativi per il controllo di completezza della documentazione essenziale della SCIA, determinata, fino alla emanazione di un nuovo atto regionale di coordinamento tecnico (come previsto al comma 4, lett. b, dell’art. 12 della L.R. n. 15/2013, come poi è effettivamente avvenuto, come illustrato in seguito) ai sensi della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279, del 4.2.2010 “Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi” alla quale il RUE è adeguato, a pena di inefficacia – termine che si somma a quello di 30 giorni del controllo di merito. XXII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni In tal senso si deve precisare che comunque restano valide le nostre procedure, dettate dal RUE, in tema di pre-accettazione delle pratiche edilizie, allo scopo di accertarne la completezza formale e sostanziale, in grado di avviare efficacemente il procedimento. Il metodo della pre-accettazione viene confermato anche nella Variante, in quanto non provoca alcun aggravio procedimentale, ma, anzi, ne determina la certezza. Sotto il profilo procedurale occorre evidenziare che la L.R. prevede una diversa disciplina per le SCIA per interventi edilizi per “impianti produttivi” e per le SCIA per interventi edilizi “residenziali” o comunque non attinenti ad impianti produttivi: SCIA per interventi inerenti impianti produttivi di beni e servizi: l’art. 5 della L.R., ribadendo in tal caso la competenza del SUAP, stabilisce che la procedura è disciplinata dall’art. 5 “procedimento automatizzato” del D.P.R. n. 160/2010. Nel caso in cui l’intervento richieda assensi/autorizzazioni/pareri, l’interessato dovrà obbligatoriamente richiederli tramite il SUAP, prima di presentare la SCIA. SCIA per interventi edilizi di carattere residenziale (o comunque non inerenti impianti produttivi di beni e servizi): le SCIA presentate dal 28.09.2013 vengono gestite dallo SUE secondo quanto disposto dagli articoli da 13 a 16 della L.R. n. 15/2013. Con riferimento a queste ultime, ed a quanto già sopra esplicitato, la L.R. individua due tipologie di procedimenti, a discrezione dell’interessato: 1 - la SCIA ordinaria di cui all’art. 14 della L.R.: se l’intervento richiede assensi/autorizzazioni/pareri, il privato può richiederli allo SUE, prima di presentare la SCIA, ovvero acquisirli autonomamente ed allegarli alla SCIA. Acquisiti tali atti di assenso, l’interessato presenta la SCIA e questa diventa efficace decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione. Qualora l’interessato non riceva entro detto termine comunicazione di inefficacia della stessa per carenza di documentazione essenziale, definita con specifico e successivo atto di coordinamento regionale. Entro 30 giorni dalla data di efficacia della SCIA (ovvero entro 30 giorni solari + 5 giorni lavorativi), il SUE procede al controllo di merito. 2 - la SCIA con inizio dei lavori differito di cui all’art. 15 della L.R.: in tal caso l’interessato dichiara che i lavori oggetto di SCIA non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, ovvero può indicare una data di inizio dei lavori successiva, comunque non posteriore ad un anno dalla data di presentazione della SCIA. Se l’intervento richiede assensi/autorizzazioni/pareri, il privato può richiederli al SUE prima di presentare la SCIA, ovvero acquisirli autonomamente ed allegarli alla stessa. Diversamente l’interessato può richiedere che sia il SUE ad acquisire assensi/autorizzazioni/pareri contestualmente alla presentazione della SCIA; in tal caso la SCIA acquista efficacia e l’interessato può avviare i lavori solo una volta che lo Sportello Unico per l’Edilizia avrà acquisito tutti gli assensi necessari e lo avrà comunicato all’interessato. 1.1.2.12 Il nuovo Permesso di Costruire La legge regionale n. 15/2013 interviene a semplificare l'iter di rilascio del Permesso di Costruire, nel quale sparisce la possibilità di interrompere il procedimento per richiedere documenti integrativi e viene introdotto il termine di 10 giorni lavorativi per il controllo di completezza della documentazione essenziale della domanda, determinata ai sensi dell’atto di coordinamento tecnico regionale9, a pena di improcedibilità della medesima domanda. Nel tempo assegnato per l'istruttoria, il responsabile del procedimento può indire un'audizione per chiedere chiarimenti o far apportare modeste modifiche progettuali e il verbale di audizione sospende il termine dell'istruttoria che riprende una volta consegnato tutto quanto richiesto. 9 Fino alla emanazione di tale atto regionale di coordinamento, che è poi stato emanato, come si dirà in seguito, continua a trovare applicazione la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279, del 4.2.2010 “Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi” alla quale il RUE è adeguato. XXIII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni Il termine dell'istruttoria resta di 60 giorni. Una volta approvato lo specifico atto di coordinamento tecnico della regione, il termine sarà di norma di 60 giorni e sarà raddoppiato solo per i progetti che la regione stessa definirà come complessi. In ogni caso, dentro il termine dell'istruttoria il responsabile del procedimento deve acquisire gli atti di assenso necessari, agli uffici comunali competenti ed alle Amministrazioni esterne, se non li acquisisce spontaneamente dagli enti competenti, indice la conferenza di servizi. La norma infatti stabilisce che sia obbligatoriamente il SUE ad acquisire direttamente (o tramite conferenza dei servizi) le autorizzazioni o altri atti di assenso di altri uffici o PP.AA. ai fini del rilascio del PdC. E’ fatto divieto espresso agli altri uffici comunali e PP.AA. interessati al procedimento di permesso di costruire di trasmettere direttamente al cittadino autorizzazioni, nulla-osta, ecc…10 Resta fermo il termine di 15 giorni dalla proposta di provvedimento del responsabile del procedimento, per rilasciare il permesso di costruire. Il termine diventa di 30 giorni, se vi è stato un preavviso di diniego. Ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 15/2013, sono subordinati a PdC esclusivamente i seguenti interventi: a) gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all’articolo 13, lettera m)11; b) gli interventi di ripristino tipologico; c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica. 1.1.2.13 Comunicazioni per opere legate ad esigenze contingenti, temporanee e stagionali e per il mutamento di destinazione d'uso connesso ai fabbricati rurali Si veda il QRUE n. 4/2013. All'art. 7, comma 1, lettera f) e lettera o) della legge regionale n. 15/2013, è prevista rispettivamente una mera comunicazione da presentare allo SUE. In particolare, nella lettera f) è previsto l'obbligo di una comunicazione per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali, nella quale va indicata la data di inizio e di rimozione del manufatto. La mancata presentazione di questa comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria12. Nella lettera o) è prevista una comunicazione per i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali il privato provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale. A tale proposito occorre precisare che questa comunicazione potrà essere utilizzata anche quando nello stesso fabbricato abitativo sia compresa un’altra unità immobiliare destinata a servizio agricolo (D/10) o comunque altri locali di servizio agricoli, mentre, se il servizio agricolo di cui si intende cambiare destinazione è isolato dal fabbricato abitativo, occorrerà utilizzare la CIL generica di cambio d’uso senza opere, di cui al comma 4, lett. c), dell’art. 7. 1.1.2.14 Frazionamento dei fabbricati ad uso di impresa Si veda il QRUE n. 7/2014. 10 Art. 4, c. 4 della L.R. n. 15/2013: “…Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento di rilascio del permesso di costruire, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo Sportello unico le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente”. 11 Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare gli interventi di nuova costruzione disciplinati da precise disposizioni sui contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi, per i quali gli interessati, in alternativa al Permesso di Costruire, possono presentare una SCIA (c.d. “SuperSCIA”). Le analoghe previsioni riferite nei piani vigenti alla denuncia di inizio attività sono attuate mediante SCIA. 12 La sanzione è prevista all'art. 16 bis della L.R. n. 23/2004, come introdotto dall'art. 44 della L.R. 15/2013. XXIV Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni Ai sensi dell’art. 55, i fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2015 (28.09.2013), possono essere frazionati in più unità autonome produttive, nell’ambito dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 7 del decreto del DPR n. 160 del 2010 (SUAP), attraverso la presentazione di apposita SCIA. Il frazionamento può essere attuato in deroga ai limiti dimensionali e quantitativi stabiliti dalla pianificazione urbanistica vigente, nel rispetto degli usi dichiarati compatibili dai medesimi piani e della disciplina dell’attività edilizia di cui all’articolo 9, comma 3, della L.R. n. 15/2013. 1.1.2.15 Il mutamento di destinazione d’uso Si veda il QRUE n. 4/2013. Ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 15/2013, il mutamento di destinazione d’uso senza opere è soggetto a CIL se non comporta aumento di carico urbanistico13; se comporta tale effetto urbanistico è soggetto invece a deposito di SCIA. Il cambio d’uso con opere è soggetto invece al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al quale è connesso (CIL o SCIA). Per mutamento d’uso senza opere si intende la sostituzione, non connessa a interventi di trasformazione a ciò preordinati, dell’uso in atto nell’immobile con altra destinazione d’uso definita compatibile dagli strumenti urbanistici comunali. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. E’ fatta salva la possibilità di monetizzare le aree per dotazioni territoriali nei casi previsti dal RUE. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 % della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 mq. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, purché contenuta entro il limite del 20 % della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 mq ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 metri quadrati. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici. Inoltre, ai sensi dell’art. 30-bis della Legge 09.08.2013, n. 98, l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli di cui all’articolo 4 del D.Lgs 18.05.2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati. Infine, modificando il comma 2, dell’art. 16, della L.R. n. 34/2002, è stato stabilito che l'insediamento delle associazioni di promozione sociale, definite dall’art. 2 della stessa L.R., è subordinato solo alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo. 13 A norma dell’art. 30 della L.R. n. 15/2013, costituiscono aumento del carico urbanistico gli interventi che: a) comportano un aumento delle superfici utili degli edifici; b) comportano un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con incremento delle dotazioni territoriali; c) comportano un aumento delle unità immobiliari, fatto salvo il caso di frazionamento di unità immobiliari, qualora non sia connesso ad un insieme sistematico di opere edilizie che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e qualora non comporti aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d’uso con incremento delle dotazioni territoriali. XXV Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni 1.1.2.16 Abrogazione del parere integrato AUSL-ARPA sugli insediamenti produttivi e di servizi caratterizzati da significative interazioni sull’ambiente Si veda il QRUE n. 6/2014. L’art. 59 della legge regionale n. 15/2013 abroga l’art. 19 lett h-bis della L.R. n. 19/1982 e s.m. e quindi la necessità di acquisire il parere integrato Ausl-Arpa sugli insediamenti produttivi e di servizi caratterizzati da significative interazioni sull’ambiente. I requisiti igienico-sanitari sono perciò oggetto di asseverazione da parte del tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett c, con riferimento all’art. 11, comma 1, della legge regionale. Tuttavia, in attesa dell’atto di coordinamento regionale di cui all’art. 12, comma 4, lett. f) (che ha lo scopo di definire i requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute), per il momento, lo SUE ha ritenuto prudenziale, per tutte le tipologie di titoli abilitativi, continuare a compilare la scheda tecnica regionale (che non verrà più considerata domanda di parere, né inoltrata agli Enti assieme alla relativa documentazione) e produrre i relativi documenti da allegare, per eventuali controlli successivi. I controlli successivi sono previsti, infatti, dall’art. 9, comma 5, con riferimento alle autocertificazioni, asseverazioni, ecc…., del tecnico abilitato, nei casi in cui ciò sia previsto per la formazione del titolo abilitativo edilizio o per l’inizio dei lavori. Viste le abrogazioni delle delibere regionali sui requisiti delle opere edilizie (art. 59, c. 2, lett. b), in attesa dell’atto di coordinamento di cui al punto f) del comma 4 dell’articolo 12 della L.R. n. 15/2013, trovano applicazione sia le norme di riferimento nazionali e comunitarie, sia i requisiti contenuti delle Schede Tecniche dei requisiti cogenti e volontari delle opere edilizie del vigente RUE. L’art. 9 stabilisce che i titoli abilitativi edilizi devono essere conformi alla disciplina edilizia, costituita: a) dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia; b) dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati; c) dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente di cui all’articolo 11; d) dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, gravanti sull’immobile. L’art. 11 comma 1 prevede in particolare che l’attività edilizia è subordinata alla conformità dell’intervento alla “normativa tecnica vigente”, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e di non creazione di barriere architettoniche, sensoriali e psicomotorie. L’art. 12, comma 5, lett. b), stabilisce che con atto di coordinamento tecnico regionale saranno definiti i contenuti della dichiarazione con la quale il professionista assevera analiticamente che l’intervento è conforme alla disciplina dell’attività edilizia di cui all’articolo 9, comma 3, tra cui la normativa tecnica vigente di cui all’art. 11. Fino ad allora è obbligatorio inserire all’interno della richiesta di PdC ed alla presentazione della SCIA e della CIL, una formula asseverativa predisposta dallo SUE. Appare pertanto evidente la volontà del legislatore regionale di sostituire i c.d. “requisiti cogenti” con asseverazioni all’insieme complessivo delle norme tecniche vigenti. Tuttavia la novella regionale demanda, come ricordato, l’individuazione delle norme tecniche ed i contenuti delle asseverazioni analitiche a successivi atti di coordinamento regionale, per i quali peraltro la norma regionale non stabilisce alcun termine entro il quale debbano essere emanati, che dovranno essere recepiti da ciascun Comune entro 180 giorni dall’entrata in vigore degli stessi, decorsi i quali diverranno comunque cogenti e prevalenti sul RUE. Si deve comunque far rilevare che per quanto concerne la tematica dei requisiti igienico-sanitari, questi non risultano disciplinati da alcuna normativa tecnica, ma trovano dettagliata disciplina tecnica all’interno del RUE. Neppure il comma 4 dell’art. 12 della L.R. assegna il compito di definire tali requisiti ai successivi atti regionali di coordinamento, se non limitatamente ai requisiti igienico-sanitari relativi agli XXVI Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute. Come già accennato quindi, al fine di dare certezza agli operatori, si ritiene che i requisiti cogenti individuati dal RUE rimangano vigenti fino alla emanazione degli atti di coordinamento regionale che individueranno le norme tecniche e le asseverazioni analitiche alle stesse ed al loro recepimento nel RUE o, comunque, fino alla decorrenza dei 180 giorni previsti per l’adeguamento dello stesso. L’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia Romagna (ARPA) – Sezione di Piacenza, con propria nota n. 0009078 del 18.11.2013 ha rammentato che nell’art. 59 della L.R. n. 15/2013 ha abrogato sia la disposizione che prevedeva il parere integrato ARPA-AUSL sui progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute14, che qualsiasi previsione da essa discendente in via gerarchica, che subordina i progetti, ai fini del rilascio o presentazione del titolo abilitativo edilizio, ad una preventiva valutazione sia sotto il profilo ambientale che igienico-sanitario ed alla conseguente osservanza delle eventuali prescrizioni espresse in sede di parere. A far tempo quindi dalla entrata in vigore della L.R. n. 15/2013 non si dovrà più procedere all’invio ad ARPA alcun progetto di insediamento produttivo o di servizio. né richiesto alcun parere in merito. Continua invece ad essere necessario l’invio di domande di autorizzazione (o altrimenti denominate) in materia ambientale, per nuove attività. modifiche, trasferimenti, riconversioni, cessazioni, quali: - valutazione di impatto ambientale; - autorizzazione integrata ambientale; - autorizzazione unica ambientale; - autorizzazione acque di scarico; - autorizzazione/comunicazione gestione rifiuti; - autorizzazione/autorizzazione generale emissioni in atmosfera; - documentazione di impatto acustico, di clima acustico; - comunicazione utilizzo agronomico effluenti zootecnici; - autorizzazione/notifica utilizzo agronomico fanghi di depurazione; sulle quali il Comune può richiedere il parere istruttorio o l’effettuazione di successivi controlli. 1.1.2.17 Il nuovo Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità Si vedano i QRUE n. 1/2014 e n. 3/2014. La materia cambia completamente. Le novità rilevanti sono, in sintesi, le seguenti: - per tutti gli interventi edilizi soggetti a SCIA e permesso di costruire occorre presentare la richiesta di certificato di conformità edilizia ed agibilità (non esiste dunque più l'agibilità asseverata tramite la sola scheda tecnica descrittiva); - è previsto un sistema di controllo campione che riguarda gli aspetti specifici dell’agibilità, la variante di fine lavori ed il controllo della conformità di quanto realizzato con quanto approvato (controllo sul posto); il controllo dovrà essere sistematico, per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche e le varianti essenziali di cui all’art. 14-bis della L.R. n. 23/2004; per tutti gli interventi restanti, a campione per almeno il 25%; - la richiesta di conformità edilizia ed agibilità completa della documentazione elencata dalla legge regionale al comma 2 dell’art. 2315, consente l’immediato utilizzo dell’immobile; 14 Individuati dalla delibera di Giunta Regionale n° 1446 del 01.10.2007.. 15 a) b) c) d) e) f) dalla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità; dalla copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati, di cui all’articolo 24; dall’indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, presentata dal richiedente; dal certificato di collaudo statico di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2008 ove richiesto per l’opera realizzata; dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d’opera realizzate ai sensi dell’art. 22; dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all’atto della fine dei lavori, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, lettera c). XXVII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni è previsto un nuovo istituto che è l’ordine motivato di conformare l’opera qualora si rilevi la carenza delle condizioni di cui al comma 8 lett. c) dell’art. 23 (e cioè sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica, accessibilità, usabilità, fruibilità di edifici e impianti); - è previsto un nuovo sistema sanzionatorio per i ritardi nella presentazione della richiesta di agibilità (art. 2616); - viene formalizzata una prassi, già largamente in uso, dell’agibilità parziale sia di edifici singoli che di singole porzioni di edificio. 1.1.2.18 Gli atti di assenso comunque denominati sui titoli edilizi La nuova legge regionale n. 15/2013, all'art. 4, comma 5, prevede quale modalità ordinaria di acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, necessari per realizzare un intervento edilizio siano essi soggetti a CIL asseverata, SCIA o Permesso di Costruire, la richiesta attraverso lo Sportello Unico per l’Edilizia. Lo SUE li acquisisce direttamente e, nel caso di Permesso di Costruire, anche attraverso conferenza di servizi. Nota per le procedure asseverate: SCIA e CIL. Per entrambe devono essere acquisiti gli atti di assenso prima della presentazione (ferma restando la SCIA differita per acquisizione di pareri); tuttavia essi possono essere acquisiti o autonomamente o tramite lo SUE: le norme di riferimento sono l'art. 7, comma 7 per la CIL e 14, comma 2 per la SCIA. - 1.2 L’ulteriore disciplina edilizia intervenuta. Oltre alla L.R. n. 15/2013, ed in gran parte proprio a seguito di essa e delle previsioni in essa contenute, è intervenuta una notevole mole di nuova disciplina del settore edilizio, soprattutto di rango regionale, ma anche nazionale, che in sintesi viene illustrata di seguito. 1.2.1 Definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo Si veda il QRUE n. 1/2014. Delibera di Giunta Regionale n. 76, del 27.01.2014 “Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)”. L’articolo 12, comma 1, della L.R. n. 15/2013 prevede l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di una serie di atti di coordinamento tecnico, volti ad assicurare l’uniformità e la trasparenza dell’attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia. Il comma 2 dello stesso articolo, stabilisce che i Comuni debbano recepire con apposita deliberazione del Consiglio Comunale i contenuti degli atti di coordinamento tecnico, entro 180 giorni dalla loro approvazione, con l’effetto di contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari o amministrative del Comune, con essi incompatibili, in particolare quelle contenute nel Regolamento Urbanistico Edilizio e che decorso inutilmente tale termine trovi applicazione la norma di cui al comma 3-bis dell’art. 16 della legge regionale n. 20/2000, sulla prevalenza delle previsioni degli Atti di Coordinamento Tecnico regionali, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del termine sia stato presentato il titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio. L’Atto di coordinamento in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero il n. 39 del 07/02/2014, ma il termine di 180 giorni per il suo recepimento è scaduto in data 26.07.2014 (180 giorni dopo la sua approvazione). Il recepimento comunale è avvenuto attraverso la deliberazione consiliare n. 5, del 04.04.2014, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 15/2013, in quanto il contenuto dell’atto di coordinamento contrastava con previsioni di piano o regolamentari comunali che non potessero considerarsi implicitamente abrogate per effetto dell'approvazione della nuova legge regionale. 16 1. La tardiva richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità, corredata dalla scheda tecnica descrittiva, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi. 2. Trascorso tale termine il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la sanzione di 1000,00 euro per la mancata presentazione della domanda di conformità edilizia e agibilità. XXVIII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni Nel caso del Comune di Castel San Giovanni, dati i contenuti del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente, in particolare l’articolo 46/III del RUE “Modalità di determinazione del campione di opere edilizie da sottoporre a verifica obbligatoria”. Il tema del controllo a campione sui titoli edilizi è trattato nel vigente Regolamento Urbanistico Edilizio all’art. 46/III, dove si assume una metodologia di determinazione del campione del tutto simile a quella della D.G.R. n. 76/2014, ma non esattamente identica ad essa. E’ da farsi rilevare come la modalità di determinazione del campione delle opere edilizie da sottoporre a verifica che indica la Regione Emilia Romagna con l’Atto di Coordinamento in commento, attraverso l’utilizzo del generatore di numeri casuali riportato sul sito della Regione Emilia Romagna, è utilizzato dal nostro Comune sin dal 1998, quando venne introdotto nel Regolamento Comunale di Edilizia e poi ripreso nel Regolamento Urbanistico Edilizio, anche se, ed in questo risiede la differenza tra le due modalità, quello proposto oggi dalla Regione è decisamente più complesso, articolato e macchinoso. L’articolo 12, comma 4, lettera “e)” della L.R. n. 15/2013, nell’ambito di una elencazione esemplificativa dei principali atti di coordinamento tecnico ritenuti utili per l’attuazione della medesima legge regionale, indica le modalità di definizione del campione di pratiche edilizie soggette a controllo dopo la fine dei lavori, ai sensi dell’articolo 23 “Certificato di conformità edilizia e di agibilità” (operazione condotta con la DTO n. 1/2014). L’articolo 23, comma 7 della L.R. n. 15/2013 poi, prevede la possibilità che le il Comune definisca modalità di controllo a campione per almeno il 25% delle richieste di certificato di conformità edilizia e di agibilità, presentate al SUE per gli interventi edilizi elencati al comma 6, qualora le risorse organizzative non consentano di eseguire il controllo sistematico di tutte le opere realizzate (anche tale incombenza è stata portata a termine con la DTO n. 1/2014). Il successivo comma 8, prevede la modalità ordinaria del controllo a campione per almeno il 25% delle richieste di certificato di conformità edilizia e di agibilità, presentate al SUE per gli interventi edilizi, di minore rilievo, diversi da quelli indicati dal comma 6 (ancora, al proposito, si richiama quanto stabilito con la DTO n. 1/2014). Il successivo comma 10, precisa poi che il controllo sulle richieste di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità è volto a verificare, previa ispezione dell’edificio: a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3; b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22; c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario; d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, dando atto nel certificato di conformità edilizia e di agibilità della coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate ovvero dell'avvenuta segnalazione all'Agenzia delle Entrate delle incoerenze riscontrate. Con l’Atto di Coordinamento di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 76/2014, la Regione ha ritenuto pertanto che al fine di perseguire i massimi livelli di funzionalità, correttezza, imparzialità e trasparenza delle metodologie di controllo dell’attività edilizia, in tutto l’ambito regionale, fosse opportuno emanare un atto di coordinamento tecnico regionale, ai sensi del citato articolo 12, della L.R. n. 15/2013, che andasse a definire, per tutti i Comuni della Regione, un quadro di disposizioni applicative uniformi, in ordine a tutte le ipotesi di controlli a campione delle pratiche edilizie contemplati dalla stessa L.R. n. 15/2013 (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8), nonché in ordine alle modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10). Con la DTO n. 1/2014 (approvata con delibera di C.C. n. 5/2014) si è inteso procedere invece al controllo sistematico di tutti i titoli edilizi soggetti al rilascio del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità (cfr. DTO n. 3/2014), ponendoci quindi in una condizione molto più restrittiva rispetto a quanto richiesto dalla D.G. n. 76/2014. Infatti non ci si intende avvalere della possibilità di XXIX Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni effettuare solo un controllo limitato alle sole opere facenti parti del campione selezionato. Tale impostazione verrà confermata nella Variante in oggetto. Inoltre, l’articolo 14, comma 5, della L.R. n. 15/2014, prevede la possibilità che il Comune definisca modalità di controllo a campione per le verifiche che lo Sportello Unico per l’Edilizia deve compiere entro 30 giorni dalla presentazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), qualora le risorse organizzative non consentano di eseguire il controllo sistematico di tutte le SCIA presentate (operazione condotta anch’essa con la DTO n. 1/2014). Anche in questo caso non è stato determinato alcun campione di SCIA da sottoporre a verifica obbligatoria, in quanto tale verifica viene eseguita sul totale delle SCIA presentate allo SUE. Con la citata DTO quindi, si è stabilito infatti di procedere al controllo sistematico di tutte le SCIA che vengono presentate, ponendoci, anche in questo caso, in una condizione molto più restrittiva rispetto a quanto richiesto con la D.G.R. n. 76/2014. Fermo restando infine che i controlli formali sulle domande di PdC debbono essere sempre sistematici su tutte le istanza, infatti all’art. 18 della L.R. n. 15/2013 non è contemplata alcuna ipotesi di controllo a campione. 1.2.2 Frazionamenti immobiliari gratuiti ed in deroga Si veda il QRUE n. 7/2014. Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 27.01.2014 “Atto di coordinamento tecnico regionale, ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013, per la definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g), e per l'individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5)”. La Regione Emilia Romagna, con la delibera di Giunta Regionale n. 75 del 27.01.2014, ha provveduto ad approvare il primo Atto di Coordinamento Tecnico, previsto dall’art. 12 della L.R. n. 15/2013, per: a) la definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g della L.R. n. 15/2013); b) per l'individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5, della L.R. n. 15/2014). Il citato articolo 32, comma 1, lettera g, prevede l’esonero dal contributo di costruzione del frazionamento di unità immobiliari, qualora non sia connesso ad un insieme sistematico di opere edilizie che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e qualora non comporti aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d'uso con incremento delle dotazioni territoriali. La medesima disposizione stabilisce inoltre che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 15/2013 la Giunta regionale avrebbe dovuto definire le fattispecie oggetto dello stesso esonero. Inoltre, l’articolo 55, comma 5 (come sostituito dall’art. 52 della L.R. 20/12/2013, n. 28), prevede che i fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, esistenti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione (avvenuta secondo quanto disposto dall’articolo 61, e solo per l’art. 55, il 31 luglio 2013), ad esclusione delle strutture ricettive alberghiere, possano essere frazionati in più unità autonome produttive, nell'ambito dei procedimenti di cui agli artt. 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 (SUAP), attraverso la presentazione di apposita SCIA, e che il frazionamento possa essere attuato in deroga ai limiti dimensionali e quantitativi stabiliti dalla pianificazione urbanistica vigente, nel rispetto degli usi dichiarati compatibili dai medesimi piani e della disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della stessa L.R. n. 15/2013. Con la D.G.R. n. 75/2014 la Regione ha inteso opportuno emanare un atto di coordinamento tecnico con il quale fornire ai Comuni della Regione ed agli operatori professionali ed imprenditoriali interessati un quadro di indicazioni applicative uniformi e vincolanti per tutto l’ambito regionale, in ordine alle citate ipotesi di frazionamento di unità immobiliari di cui all’art. 32, comma 1, lettera g), e all’art. 55, comma 5, e volto in particolare: XXX Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni a) a precisare la disciplina dell’ipotesi di esonero dal contributo di costruzione di cui al citato art. 32, comma 1, lettera g), con particolare riferimento all’individuazione delle tipologie di intervento edilizio, comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione, nonché al correlato regime abilitativo ed alla portata delle condizioni preclusive poste dalla norma di legge; b) ad individuare i casi di frazionamento dei fabbricati produttivi per i quali è consentita la deroga agli eventuali limiti fissati dagli strumenti urbanistici, secondo la citata disposizione di cui all’art. 55, comma 5. Tale Atto di Coordinamento Tecnico, avendo valore integrativo e interpretativo di disposizioni della Legge Regionale n. 15 del 2013 immediatamente prevalenti rispetto alle precedenti previsioni comunali, esplica i propri effetti dalla data della sua pubblicazione sul BURERT e non è soggetto a termini per il proprio recepimento negli atti pianificatori e regolamentari dei Comuni. Di esso si dovrà tenere comunque conto in sede della elaborazione della Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio. L’Atto di Coordinamento Tecnico è stato pubblicato sul BURERT n. 39 del 07/02/2014 e pertanto esplica i suoi effetti a partire da tale data. L’Atto di Indirizzo introduce la gratuità di alcune tipologie di frazionamento con opere, con la finalità di incentivare e rendere maggiormente flessibile l’utilizzo di unità immobiliari, talora di grandi dimensioni, spesso vuote, in questa situazione di grave crisi economica; è questa finalità dell’esenzione che deve essere sempre tenuta presente nell’applicazione delle norme in questione. Innanzitutto viene configurata una sorta di nuova fattispecie di intervento edilizio e cioè il “frazionamento gratuito” (da aggiungere quindi ai tipi di intervento già disciplinati dalla L.R. n. 15/2013 e definiti dal suo Allegato), consistente nella separazione fisica di una in due o più unità immobiliari, con opere che possono andare oltre quelle definite di manutenzione straordinaria (che di per sé non prevede mai l’aumento delle unità immobiliari), ma che, d’altro canto, non possono configurarsi quali interventi di ristrutturazione edilizia, in quanto non possono mai portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 1.2.3 Prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili Si veda il QRUE n. 10/2014. Delibera Dell’Assemblea Legislativa regionale n. 149, del 17.12.2013 “Atto di Indirizzo e Coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile”. Con delibera dell’Assemblea Legislativa n. 149, del 17.12.2013, è stato approvato l’Atto di Indirizzo e Coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 02.03.2009, n. 2 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile” e dell’articolo 16 “Atti di indirizzo e coordinamento”, della Legge Regionale 24.03.2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”. Tale Atto di Indirizzo e di Coordinamento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna Parte Seconda n. 12, del 15.01.2014. Tale documento è aggiornato alla legge regionale dell’Emilia-Romagna sulla semplificazione in edilizia (L.R. 30 luglio 2013, n. 15). L’art. 8 dell’Atto prevede che i comuni debbano adeguare il proprio Regolamento Urbanistico Edilizio alle disposizioni contenute nel medesimo atto, decorsi sei mesi dalla pubblicazione sul BURERT. Decorsi i sei mesi, ovvero dopo la data del 15.07.2014, le disposizioni dell’Atto di Indirizzo e Coordinamento acquisteranno comunque efficacia. E’m comunque necessario rammentare in proposito che la diretta applicazione delle norme regionali sull’obbligo di installazione di linee vita e dispositivi di ancoraggio sulle coperture e sulle pareti continue a specchio degli edifici è stata prorogata al 31 gennaio 2015. La proroga del termine di diretta applicazione di queste norme in materia di sicurezza sul lavoro è stata stabilita dalla Legge Regionale finanziaria n. 17, del 18 luglio 2014, all’articolo 47. Il RUE vigente del Comune di Castel San Giovanni già disciplina la materia oggetto dell’Atto regionale all’articolo 56/III “Disciplina di cantiere. Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili”, ed in particolare al XXXI Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni comma 9 “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto”, che dovrà essere pertanto aggiornato alle nuove disposizioni regionali con la Variante in oggetto. Il documento regionale, stabilisce le indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici sia privati, per garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o le azioni comunque comportanti l’accesso, il transito o lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza. Con questo atto di indirizzo viene introdotto, tra l’altro, l’obbligo di installare “linee vita” (dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle pareti vetrate di tamponatura degli edifici). Le misure contenute nel documento si applicano agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare: A. interventi di nuova costruzione; B. interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all’art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), ovvero solo per interventi soggetti a PdC e SCIA; C. interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare. L’Allegato 1 all’Atto regionale: - stabilisce le indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici sia privati, al fine di garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o le azioni comunque comportanti l’accesso, il transito o lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza; - è finalizzato ad assicurare che l’operatore, successivamente alla realizzazione di un nuovo edificio o alla esecuzione di interventi riguardanti la copertura di un edificio esistente, possa operare, accedendo e/o transitando, sul coperto in condizioni di sicurezza tali da prevenire la caduta dalla copertura; - costituisce un complemento alla vigente normativa statale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, in relazione all’aspetto tecnico, organizzativo ed economico. La norma fondamentale è rappresentata dalla legge regionale n. 2/2009 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”, con la quale la Regione ha inteso affrontare la complessità del tema della sicurezza e della tutela del lavoro nell’ambito dei cantieri edili. La Regione, con la predetta legge, promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata. Inoltre la Regione promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell’irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della qualità del lavoro e della legalità. L’Atto di Indirizzo e di Coordinamento si inserisce a pieno titolo in questo quadro programmatico. In particolare, la legge regionale n. 2/2009, rispetto alla quale il recente Atto regionale costituisce diretta attuazione: - all’art. 2, lettera c) individua, come “lavori particolarmente pericolosi”: le lavorazioni individuate dalla Giunta Regionale, in particolare sulla base delle informazioni desunte dai dati statistici comunicati dalla struttura con funzioni di osservatorio di cui all’art. 5, nonché le lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come definite dall’Allegato XI del decreto legislativo n. 81 del 2008; - all’art. 6, commi 1 e 5, consente di definire requisiti con effetto cogente sui RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) per il rilascio dei titoli abilitativi in edilizia (PdC, SCIA), qualora vengano effettuati interventi di manutenzione sui manufatti ovvero la cosiddetta “Linea vita”. XXXII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni La Regione, con l’Atto in commento, ha ritenuto necessario disciplinare ulteriormente il campo della sicurezza sul lavoro, promuovendo la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, allo scopo di prevenire gli infortuni, con particolare riferimento a quelli causati dalle cadute dall’alto. L’art. 6 “Requisiti tecnici”, della L.R. n. 2/2009, stabilisce che l'Assemblea Legislativa regionale adotti atti di indirizzo e coordinamento tecnico, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), concernenti i requisiti tecnici cogenti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a) della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia17). Tali requisiti tecnici cogenti, obbligatori su tutto il territorio regionale, sono finalizzati a soddisfare le esigenze previste dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nell'esecuzione di successivi interventi di manutenzione nel manufatto esistente, qualora comportino l'esecuzione di lavori particolarmente pericolosi. I requisiti cogenti di cui sopra devono essere formulati in termini prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle tipologie d'intervento, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza al fine di ridurre al minimo l'impatto sulle costruzioni. La Giunta regionale tuttavia, può adottare linee guida e soluzioni conformi (ovvero non di tipo prestazionale) mediante le quali è possibile realizzare le prestazioni di cui sopra e ne assicura la diffusione a tutti gli operatori del settore. I Comuni, sempre ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 2/2009, debbono adeguare il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) a quanto previsto degli atti di indirizzo e coordinamento in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trascorso tale termine, come già accennato, i requisiti obbligatori trovano diretta applicazione. Per prevenire il pericolo di caduta dall’alto, fin dal 1956 il D.P.R. n. 164 ha introdotto l’obbligo di realizzare, in tutti i lavori eseguiti a oltre due metri di altezza dal suolo, apposite “misure di protezione collettive”: parapetti, ponteggi, reti anticaduta ecc. Tuttavia, in molti interventi di manutenzione di breve durata (ispezione e pulizia del tetto o della canna fumaria, installazione e manutenzione di antenne e lucernari, di elementi di lattoneria e accessori del fabbricato) si è riscontrato che detto obbligo è disatteso a causa dei tempi e dei costi di realizzazione. Per sopperire a tale carenza è intervenuto il D.Lgs. n. 626 del 1994 che prevede, ad integrazione delle “misure di protezione collettiva” l’utilizzo dei cosiddetti “Dispositivi di Protezione Individuali” (DPI), in genere, costituiti da una imbracatura di sicurezza, munita di una corda di trattenuta, a sua volta agganciata a un robusto ancoraggio fisso dell’edificio. Una soluzione apparentemente semplice, che presenta tuttavia un grosso problema: dove agganciare la corda di trattenuta, tenendo conto che i comignoli non sono strutture sufficientemente robuste? In altri termini, una volta saliti su un tetto per installare un’antenna, dove si aggancia la corda dell’imbracatura? Ecco quindi la necessità di installare, sui tetti degli edifici nuovi (o in caso di estese ristrutturazioni) “punti di ancoraggio” o “linee vita”, che costituiscono dei veri e propri “impianti di sicurezza” salvavita. Il costo di tali impianti, rispetto al costo complessivo dell’opera o rispetto al rifacimento di un tetto, incide in misura poco rilevante ed inoltre è ben presto ammortizzato nei successivi interventi di manutenzione più rapidi e sicuri. 1.2.4 Inquinamento luminoso Si veda il QRUE n. 15/2014. Delibera Giunta Regionale n. 1688 del 18.11.2013 “Nuova Direttiva per l’applicazione dell’articolo 2 della L.R. 9/2003 recante «Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento luminoso e di risparmio energetico»”. La nuova direttiva abroga la precedente Direttiva di cui alla D.G.R. n. 2263/2005 e la Determinazione del Direttore Generale Ambiente n. 14096/2006 e s.m.i. Le principali novità per i Comuni riguardano: 17 Si tenga presente che comunque l’art. 59 della L.R. n. 15/2013, ha provveduto all’abrogazione di tali requisiti tecnici cogenti. XXXIII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni l’obbligo di adeguamento del RUE, attraverso la redazione del “Piano della Luce”, entro due anni dalla data di approvazione della direttiva (art. 3, comma 7), operazione che non viene portata a termine con la presente Variante; l’obbligo annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dalla data di approvazione della direttiva, di inviare alla Regione un Quadro conoscitivo dello stato della pubblica illuminazione, mediante la compilazione delle tabelle di cui all’art. 11; la possibilità di avvalersi del supporto di A.R.P.A. per l’effettuazione di controlli, concordando e programmando preventivamente tale attività all’interno del Comitato Provinciale di Coordinamento di cui all’art. 16, comma 2 della LR. n. 44/95 e s.m.i. “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna” Le altre principali novità sono: estensione delle Zone di Protezione anche ai corridoi ecologici; limitazione delle Zone di Protezione a solo due fasce (quelle più ampie) dei 25 Km e 15 Km (eliminata quella da 10Km) con semplificazione del percorso per la loro richiesta; maggiore tutela delle Zone di Protezione (rispetto al resto del territorio) con ammissione al loro interno, solo di sorgenti al sodio alta pressione; fuori dalle zone di protezione, ammissione delle sorgenti al sodio alta pressione e altri tipi di sorgenti se la loro temperatura di colore è minore o uguale a 4000K. Le sorgenti con temperatura di colore maggiore di 4000K sono ammesse solo se presentano in fattore di effetto circadiano acv (da calcolare sulla base dello spettro certificato) minore od uguale a 0,60 (che è il valore tipico delle sorgenti fino a 4000K); identificazione dei parametri per l’illuminazione degli Edifici Storici e dei Monumenti; ammissione solo di apparecchi di illuminazione con IPEA di classe C o superiore (dai nuovi CAM); ammissione solo di apparecchi di illuminazione di gruppo RG0 o RG1 rispetto alla noma CEI EN 62471:2010 (classificazione per il rischio fotobiologico), ove non richiesta etichettatura secondo il rapporto tecnico IEC/TR 62471-2:2009- Tabella 1; ammissione solo di impianti con IPEI di classe B o superiore (dai nuovi CAM); identificazione delle figure professionali abilitate con una precisa indicazione dei documenti di progetto; fornitura (sul sito della Regione) di un foglio excel per il calcolo dell’acv, dell’IPEA e dell’IPEI a supporto dell’azione di controllo dei Comuni; possibilità alle Province di conferire poteri di accertamento in questa materia alle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie); semplificazione della documentazione da presentare per gli impianti privati fino a 10 punti luce; obbligo annuale per i comuni di presentazione di un questionario per la costruzione del quadro conoscitivo regionale sulla pubblica illuminazione (con possibilità di utilizzare il foglio Excel sul sito della Regione); redazione completa (allegato F) dei criteri per la definizione delle prestazioni illuminotecniche degli impianti funzionali di illuminazione. 1.2.5 Supporto tecnico dell’Azienda U.S.L. Si veda il QRUE n. 6/2014. Delibera di Giunta Regionale n. 193, del 17.02.2014 “Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 Semplificazione della disciplina edilizia - Adempimenti di competenza delle aziende USL in ordine al rilascio dei titoli abilitativi”. L’art. 59 della L.R. 15/2013, come già fatto rilevare, abroga l’art. 19 lett h-bis della L.R. n. 19/1982 e s.m. e quindi la necessità di acquisire il parere integrato AUSL-ARPA sui titoli edilizi relativi agli “insediamenti produttivi e di servizi caratterizzati da significative interazioni sull’ambiente”. I requisiti igienico-sanitari devono essere perciò oggetto di asseverazione da parte del tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett c, con riferimento all’art. 11, comma 1, della medesima legge regionale. Sotto questo aspetto, relativamente all’edilizia residenziale, in XXXIV Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni tema di parere integrato ARPA-AUSL, nulla è mutato, in quanto, anche in precedenza, nella vigenza della L.R. n. 31/2002 non era richiesto, dal momento che era il progettista ad asseverare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari ordinari e di base dell’intervento edilizio, in riferimento ai cosiddetti “requisiti cogenti” allegati prima al Regolamento Edilizio ed ora al Regolamento Urbanistico Edilizio, sulla base di quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta Regionale: a) 28 febbraio 1995, n. 593 (Approvazione dello schema di Regolamento edilizio tipo); b) 22 febbraio 2000, n. 268 (Schema di Regolamento edilizio tipo - Aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e della parte quinta, ai sensi comma 2, art. 2, L.R. n. 33/90); c) 16 gennaio 2001, n. 21 (Requisiti volontari per le opere edilizie. Modifica e integrazione dei requisiti raccomandati di cui all'allegato b) al vigente Regolamento edilizio tipo (delibera G.R. n. 593/95). La novità importante introdotta quindi dalla nuova legge regionale sull’edilizia è quella relativa al fatto del venir meno dell’obbligatorio parere integrato ARPA-AUSL che invece, nella vigenza della L.R. n. 31/2002, era previsto per tutti gli interventi sugli insediamenti produttivi e di servizi caratterizzati da significative interazioni sull’ambiente espressamente elencati, da ultimo, nella tabella dell’Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale del 1 ottobre 2007 n. 1446 recante “Atto di indirizzo contenente linee applicative per il rilascio del parere integrato ARPA-AUSL nella dichiarazione d’inizio attività (oggi SCIA – N.d.r) e nel permesso di costruire”. Tuttavia, in seguito, si deve registrare un diverso e mutato orientamento da parte della Regione Emilia Romagna, assunto con la deliberazione di Giunta Regionale n. 193 del 17 febbraio 2014 “Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 - Semplificazione della disciplina edilizia - Adempimenti di competenza delle aziende USL in ordine al rilascio dei titoli abilitativi”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 73 del 12.03.2014. E’ bene rammentare che l’art. 59 della L.R. n. 15/2013 non va altresì ad abrogare la lettera h) dell’art. 19 della L.R. n. 19/1982 e pertanto nulla muta in riferimento all'esame integrato da parte di ARPA ed AUSL, sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale, dei piani operativi comunali, dei piani urbanistici attuativi e dei regolamenti urbanistici ed edilizi. Il relativo parere è richiesto in ogni ipotesi ed in ogni caso e rilasciato prima della delibera di approvazione degli strumenti urbanistici. A tale scopo le strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA esprimono ancora un parere integrato entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta. Il “supporto tecnico” dell’Azienda Unità Sanitaria Locale è materialmente da rendere sotto forma di “parere” sul progetto, come espressamente stabilito dal punto 4 del deliberato della D.G.R. n. 193/2014. La Regione, con l’approvazione della Delibera di Giunta Regionale n. 193/2014, nelle more dell’adozione degli atti di coordinamento tecnico di competenza regionale, che consentiranno ai Comuni, nelle intenzioni della L.R. n. 15/2013, una volta emanati, attraverso la definizione uniforme e dettagliata dei requisiti tecnici degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, ha inteso ricondurre le funzioni di propria competenza in materia, in un quadro unitario di riferimento coerente con gli obiettivi della L.R. n. 15/2013. Pertanto, al fine di tutelare la salute pubblica, ha stabilito che i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, se richiesto dallo Sportello Unico per l’Edilizia (per conto del SUAP), forniscano, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19 del 04.05.1982 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica”18, il supporto tecnico ai comuni per la 18 Art. 5 - Competenze del Sindaco Salvo quanto previsto nel successivo titolo IV, spetta al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adottare tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi, compresi quelli già di competenza dei Medici e Veterinari provinciali, Ufficiali sanitari, Veterinari comunali e consorziali. Compete, inoltre, al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi del TU della legge comunale e provinciale e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché l'adozione delle misure di salvaguardia previste dalla normativa nazionale in materia di profilassi e di risanamento, compreso l'ordine di abbattimento di animali infetti. Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza, il Sindaco si avvale dei servizi della Unità Sanitaria Locale dandone comunicazione al Presidente del Comitato di gestione. L'organizzazione dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale garantisce al Sindaco le condizioni per lo svolgimento delle sue attribuzioni. XXXV Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni valutazione degli interventi edilizi, relativi alle attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute ed indicati nell’allegato 1) della delibera stessa. Si tratta quindi, è bene precisarlo subito, di un parere di carattere non obbligatorio ma facoltativo, a scelta sia del richiedente, se lo ritiene opportuno, sia del responsabile del procedimento del SUAP19 (nell’ipotesi in cui lo ritenga necessario anche in assenza della richiesta da parte del richiedente, in ragione della complessità e la discrezionalità delle valutazioni tecniche necessarie). Tale supporto tecnico, precisa la delibera, potrà essere acquisito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive autonomamente oppure anche su istanza dei privati interessati, qualora presentino una SCIA con inizio dei lavori differito (art. 15 della L.R. n. 15/2013), per eseguire uno degli interventi indicati nell’allegato 1) della delibera regionale. Resta inteso, ovviamente, che le stesse facoltà sono da intendersi estese anche alle opere soggette a permesso di costruire ed a SCIA con inizio lavori contestuale (in quest’ultima ipotesi ovviamente il procedimento avviene “a cantiere aperto”, con tutti i rischi che questo comporta). Pertanto l’acquisizione di tale parere, fuori dall’ipotesi in cui sia il privato interessato a chiedere volontariamente la sua acquisizione a cura dello Sportello Unico, non è una condizione cogente per lo Sportello stesso, ai fini della valutazione del titolo edilizio, ma anche in questo caso del tutto facoltativa, a giudizio del responsabile del procedimento. Tale supporto tecnico e pertanto il conseguente parere, potrà essere richiesto dallo Sportello Unico, sia per gli interventi soggetti a permesso di costruire, sia per quelli subordinati a SCIA. Il supporto tecnico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL per la valutazione dei progetti edilizi potrà essere richiesto fino all’approvazione degli atti di coordinamento tecnico di cui all’art. 12, comma 4, lettera f) della L.R. n. 15/2013. Pertanto, la disciplina dettata dalla delibera n. 193/2014, è di natura temporanea, valida fino a quando la Regione definirà i requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, rispetto ai quali il progettista abilitato dovrà formulare la propria asseverazione. Ciò al fine di eliminare ogni possibile valutazione tecnica soggettiva e discrezionale da parte del progettista, mettendolo perciò nelle condizioni di formulare la propria asseverazione sulla base di requisiti tecnici il più possibile certi ed oggettivi. La Regione, con la delibera in commento, ha ritenuto altresì opportuno, al fine di non aggravare il procedimento amministrativo, di prevedere che detto supporto tecnico venga effettuato dalle strutture competenti dell'Azienda USL, su richiesta del SUAP, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento del progetto in linea con quanto previsto dall’art. 16 della L. 241/9020. 19 O meglio dallo Sportello Unico dell’Edilizia, come vedremo in seguito. Art. 16 (Attività consultiva) 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (ora articolo 1 del d.lgs. n. 165 del 2001 - N.d.r.) sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. (comma così modificato dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009). 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma. (comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009) 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. (comma così modificato dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009) 5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. (comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009) 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti. 20 XXXVI Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni La nuova delibera regionale precisa poi che per le procedure nelle quali la normativa di riferimento prevede esplicitamente il parere dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari, questo venga espresso unicamente nell’ambito del procedimento disciplinato dalla specifica normativa (al di fuori quindi dei procedimenti ordinari sui titoli edilizi definiti dalla L.R. n. 15/2013). La Regione precisa poi che il rilascio della valutazione è subordinato al pagamento di una somma determinata dal tariffario regionale vigente, ovvero quello di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa n. 69/2011 relativo alle prestazioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL. Tali diritti, a carico del titolare del titolo edilizio, saranno riscossi direttamente ed autonomamente dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, senza coinvolgere lo Sportello Unico. In proposito si precisa che, in attesa di specifici approfondimenti sul tema che l’Azienda AUSL ha richiesto, verrà applicata la tariffa stabilita dal tariffario regionale di cui alla D.A.L. n. 69/2011. Tali diritti saranno dovuti esclusivamente nel caso in cui sia il privato stesso a richiedere il supporto tecnico. Non saranno addebitati invece nel caso in cui la richiesta provenga dal SUAP. Operativamente il responsabile del procedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, per gli interventi edilizi relativi alle tipologie indicate nella Tabella allegata alla nuova deliberazione regionale (che si riporta in calce alla presente DTO), qualora valuti che la verifica in ordine alla conformità dei requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio, comporti valutazioni tecnico-discrezionali e di particolare complessità, potrà richiedere, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/82 (e non più quindi ai sensi della lettera h-bis dell’art. 19 della stessa L.R., ma invece sulla base della norma generale che, al comma 3 del citato articolo 5, stabilisce che, per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza, il Sindaco – oggi il funzionario responsabile - N.d.r. - si avvale dei servizi della Unità Sanitaria Locale), il supporto tecnico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, per la valutazione di detti progetti, sia in caso di interventi soggetti a permesso di costruire sia per quelli subordinati a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della L.R. n. 15 del 2013. Per lo snellimento del procedimento è opportuno che il Responsabile SUAP indichi le motivazioni della richiesta, con riferimento alla tipologia dell’attività ricavata dalla tabella allegata alla D.G.R. n. 193/2014 ed alle criticità evidenziate (valutazioni discrezionali e/o di particolare complessità), su cui richiede il supporto tecnico. E’ opportuno inoltre, al fine di evitare duplicazioni procedimentali, che venga indicato che la pratica non è soggetta ad altra procedura in cui sia ricompreso esplicitamente il parere del Dipartimento di Sanità Pubblico (di cui al punto 7 della D.G.R. n. 193/2014, ad esempio: AIA, AUA, …). Si noti come la tabella allegata alla delibera regionale n. 193/2014 sia concettualmente diversa da quella vigente in precedenza ed allegata alla delibera regionale n. 1446/2007. Quest’ultima infatti era di tipologia a “doppia entrata”, relativamente sia alla tipologia dell’attività sia alla tipologia di intervento edilizio. La nuova tabella prende in esame invece solo la tipologia dell’attività produttiva caratterizzata da significativa interazione con l’ambiente e la salute, prescindendo del tutto dalla tipologia di intervento edilizio (nuova costruzione, piuttosto che ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria, ecc.). Pertanto la tabella si applica indipendentemente dalla tipologia di intervento edilizio oggetto del titolo edilizio. A questo proposito si ritiene opportuno e ragionevole, in assenza di ogni riferimento in proposito nella nuova delibera regionale, adottare il criterio discrezionale che stava alla base della precedente deliberazione regionale n. 1446/2007 e riportato nelle sue premesse, ovvero che non appare né opportuno né ragionevole procedere alla richiesta del parere AUSL su ogni tipologia di intervento edilizio che riguardi le attività riportate nella nuova tabella regionale, ma 6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. (comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009) XXXVII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni circoscrivendo invece l’opportunità di tale parere solo alle attività produttive classificate ai soli casi di progetti di interventi edilizi che comportino una “modifica sostanziale” sotto il profilo igienico sanitario e ambientale per i fruitori della struttura o per l’ambiente esterno. La definizione di “modifica sostanziale” è pertanto da rinvenire nella delibera n. 1446/2007. In essa, allo scopo di definire la nozione di "modifica sostanziale”, veniva proposto, a titolo esemplificativo, un elenco di casi in cui si verifica una interazione fra gli aspetti igienicosanitari e quelli ambientali, in virtù della quale, deve essere richiesto il parere integrato. Si ha pertanto “modifica sostanziale” nel caso che l’intervento: 1. implichi il rilascio di nuove autorizzazioni o la modifica di autorizzazioni rilasciate per gli scarichi idrici e/o per le emissioni in atmosfera; 2. richieda il rilascio della valutazione di impatto acustico; 3. determini l’esposizione a valori di induzione magnetica superiore a 0,2 uT; 4. riguardi impianti tecnologici di processo; 5. presenti mutamento della destinazione d’uso dell’opera; 6. presenti mutamento dell’attività lavorativa, anche se questa è compresa nella medesima destinazione d’uso; 7. preveda una diversa distribuzione degli spazi destinati all’attività che comporti la ridefinizione del layout previsto dal titolo abilitativi precedente; 8. preveda una variazione delle bucature nell’edificio; 9. preveda una variazione di superficie finestrata apribile di vano per attività principale. La valutazione dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, come già accennato, dovrà essere formulata attraverso un parere sul progetto, espresso entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dello stesso. Pertanto è necessario, per dare certezza procedurale sui tempi istruttori, che la richiesta dello Sportello Unico per le Attività Produttive all’AUSL avvenga tramite PEC o raccomandata, ovvero con una modalità che dia data certa al ricevimento della richiesta. Come già accennato, il rilascio della valutazione è subordinato al pagamento di una somma determinata dal tariffario regionale di cui alla delibera dell’Assemblea Legislativa n. 69/2011 relativo alle prestazioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL. Tale parere va reso, da parte dell’AUSL al SUAP, indipendentemente dal fatto che il privato abbia o meno provveduto al pagamento dei diritti sanitari previsti, e sempre nel termine di 20 giorni. Pertanto il mancato pagamento non può rappresentare motivo di sospensione dalla espressione del parere. Di conseguenza, dal momento in cui oggi, con la nuova disposizione regionale, la richiesta di parere non è più obbligatoriamente stabilita da un provvedimento regionale per determinate fattispecie, ma invece è a discrezione del Responsabile del Procedimento del SUAP (o dello stesso richiedente), è opportuno che l’interessato venga messo a conoscenza della volontà del responsabile del procedimento SUAP di procedere alla richiesta del parere. Per questo motivo tale richiesta dovrà essere inviata anche, per conoscenza, all’interessato, in modo tale che esso ne venga messo a conoscenza (anche se non dovrà sostenere le relative spese istruttorie presso l’AUSL in quanto la richiesta di parere è stata stabilita autonomamente dal SUAP e non richiesta direttamente dal provato). Relativamente alla competenza della struttura comunale deputata a richiedere il supporto tecnico AUSL, si deve fare rilevare come nella struttura organizzativa del Comune di Castel San Giovanni,siano presenti entrambe le strutture Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e Sportello Unico per l’Edilizia, ognuna delle quali, sulla base di quanto disposto dalla L.R. n. 15/2013, con le proprie esclusive competenze in tema di titoli edilizi. Dal momento che non è stata costituita la struttura unica SUAP/SUE, lo Sportello Unico per l'Edilizia svolge esclusivamente (art. 5, c. 5, della L.R. n. 15/2013) le funzioni di verifica della conformità alla disciplina dell'attività edilizia. Quindi, in sintesi, nel nostro Comune: a) per l’edilizia residenziale: competenza esclusiva del SUE senza alcun coinvolgimento del SUAP; b) per l’edilizia produttiva o comunque, in generale, per le attività produttive, come definite dall’art. 1, c. 1, lett. i), del D.P.R. n. 160/2010, ovvero e attività di produzione di beni e servizi, XXXVIII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: competenza del SUAP per il relativo “procedimento unico” di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, con competenza endoprocedimentale sulla pratica edilizia connessa affidata al SUE, che si occupa di tutti gli aspetti urbanistico-edilzi connessi alla pratica ed alla conseguente richiesta degli eventuali pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati presso gli altri uffici comunali (ufficio ambiente, ufficio viabilità, ecc.) e presso le altre amministrazioni ed enti eventualmente interessati al progetto, con la formulazione conclusiva di una proposta motivata al SUAP di rilascio del Permesso di Costruire o di valutazione positiva della SCIA, all’interno del relativo Provvedimento Unico. L’Amministrazione Comunale non ha pertanto provveduto, come concesso dal comma 3 dell’art. 4 della L.R. n. 15/2013, ad istituire un'unica struttura che svolge le competenze dello Sportello Unico per l'Edilizia e le competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Il comma 1, lett. a), dell’art. 2 della L.R. n. 15/2013, stabilisce che viene rafforzata la funzione dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) quale unico interlocutore ai fini del rilascio dei titoli edilizi, con la competenza a richiedere, alle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell'intervento edilizio. Il comma 2 dell’art. 4 della stessa L.R. stabilisce poi che, relativamente alla gestione dei procedimenti edilizi, quelli attribuiti al SUE sono esclusivamente quelli di carattere residenziale. Mentre il comma 1 dell’art. 5 stabilisce che sono di competenza del SUAP quelli inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. Si tratta della gestione in senso complessivo di tali procedimenti, ovvero la competenza sul complessivo procedimento, fermo restando che, spetta al SUE e non al SUAP, come chiaramente stabilito dal comma 2 dell’art. 2 citato, l’esclusiva competenza della fase endoprocedimentale afferente alla acquisizione dei pareri necessari, indipendentemente dall’attività oggetto del titolo edilizio (residenziale o non), come chiaramente acclarato dal comma 1, lett. a), dell’art. 2 della L.R. n. 15/2013, che è norma di carattere generale “Semplificazione della materia edilizia” e non specifica, come invece quelle di cui all’art. 4 (Sportello Unico per l’Edilizia) o 5 (Interventi edilizi per le attività produttive). La competenza generale sopra richiamata (comma 1, lett. a), dell’art. 2 della L.R. n. 15/2013) assegnata al SUE di rappresentare l’unica struttura comunale competente a richiedere, alle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell'intervento edilizio, è stabilita in via generale dall’articolo 2, ovvero per ogni tipo di intervento edilizio, al di là della sua esclusiva competenza specifica dettata poi al comma 4 in tema di edilizia residenziale, a maggior ragione in tema di richiesta di pareri in materia sanitaria, in combinato disposto con i commi 3,4 e 5 dell’art. 5 e con il comma 5, dell’art. 9. Il comma 5 dell’art. 4 stabilisce poi che ai fini del rilascio del permesso di costruire lo Sportello Unico acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. In caso di attività edilizia libera soggetta a comunicazione e di SCIA, lo Sportello Unico svolge la medesima attività su istanza dei privati interessati, ai sensi degli articoli 7, comma 7, 14, comma 2, e 15, comma 2, della stessa L.R. n. 15/2013. Tale modalità operativa quindi vale anche nel caso specifico dei pareri richiesti all’AUSL, che, se non espressi nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta, potranno, a giudizio del Responsabile del Procedimento del SUE, essere acquisiti tramite Conferenza dei Servizi. Infatti la stessa delibera n. 193/2014 fa espresso richiamo, in tema di scelta di concedere all’AUSL un termine di 20 giorni, a quanto stabilito dall’art. 16 della Legge n. 241/1990. In tal senso tale articolo deve essere applicato nella sua interezza, pertanto anche laddove stabilisce che in caso di decorrenza del termine (20 giorni) senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito (AUSL) abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà XXXIX Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri. Ma tale disposizione, che dà facoltà al responsabile del procedimento di prescindere dal parere AUSL, in questo caso, nell’ipotesi della sua non emanazione entro il termine di 20 giorni, non può essere applicata, per espressa disposizione del comma 3 dell’art. 16, in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. Non resta pertanto, in caso di inadempienza dell’AUSL nei termini prescritti, che la strada della Conferenza dei Servizi, in quanto trattasi della espressione di un vero e proprio “parere” sul progetto, come così definito dal deliberato della G.R. n. 193/2014. Viene poi stabilito che la Regione provvederà a stipulare apposite convenzioni con gli enti diversi dall'Amministrazione Comunale competenti al rilascio delle autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati richiesti, e quindi anche con l’Azienda USL, al fine di semplificare e accelerare le modalità di rilascio dei medesimi atti. Al momento tali convenzioni non sono state ancora stipulate. In sintesi, nella assoluta confusione di ruoli tra SUE e SUAP distinti, contenuta nella L.R. n. 15/2013, soprattutto alla luce della intervenuta deliberazione regionale n. 193/2014, il Comune di Castel San Giovanni, sotto il profilo organizzativo, conferma che sia il SUE, in quanto titolare dell’endoprocedimento relativo al titolo edilizio richiesto al SUAP ed in quanto unica struttura dotata delle competenze tecniche in materia in grado di valutare se la verifica in ordine alla conformità dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio comporti o meno valutazioni tecnico-discrezionali di particolare complessità (come peraltro acclarato dal punto 1 del deliberato della D.G.R. n. 193/2014), a provvedere alla eventuale richiesta all’Azienda USL del parere di competenza e procedere alla convocazione e gestione della conferenza dei servizi nel caso di mancata espressione del parere nel termine di 20 giorni. Vi è infine da far rilevare come la delibera n. 193/2014 letteralmente stabilisce che: “la verifica in ordine alla conformità dei requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio, comporti valutazioni tecnico-discrezionali e di particolare complessità, possa, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/82, richiedere il supporto tecnico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, per la valutazione di detti progetti”. Da ciò se ne rileva che: 1. viene fatto espresso ed unico richiamo ai soli “requisiti edilizi igienico sanitari” e non anche a quelli “ambientali”; 2. tale riferimento ai soli requisiti igienico-sanitari e non anche a quelli ambientali è rafforzato anche dal richiamo alla L.R. n. 19/1982; 3. non viene mai affermato che il parere debba essere reso in forma integrata da ARPA ed AUSL; pertanto il SUE provvederà a richiedere il parere in ordine ai soli requisiti di carattere igienicosanitario alla sola AUSL e la sola AUSL è competente al suo rilascio. Ovvero tale parere non potrà mai essere in forma congiunta con ARPA. Naturalmente l’AUSL resta libera di avvalersi eventualmente di ARPA per l’espressione di tale parere, anche in ragione del fatto che le attività elencate nella tabella allegata alla delibera regionale n. 193/2014 sono definite “attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente e la salute” e quelle che invece erano oggetto della precedente deliberazione n. 1446/2007, nella vigenza della quale vi era l’obbligo del parere integrato, erano similmente definite “attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente”. Le nuove attività quindi, per l’espresso richiamo alla “salute” e non solo all’ambiente, fanno si che il parere debba essere richiesto solo all’AUSL. Peraltro le prestazioni di supporto tecnico relative all’esame preventivo dei progetti di insediamenti produttivi caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente sono previste unicamente nel tariffario relativo alle prestazioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica XL Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni delle Aziende USL e non anche nel tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2000 del 27 dicembre 2011, il quale, all’articolo 3 si armonizza con quello AUSL ed all’art. 11, in tema di supporto tecnico al SUAP, rimanda espressamente alle tariffe stabilite dal tariffario AUSL. Ovviamente i tempi estremamente ristretti concessi all’Azienda USL per formulare il proprio parere (20 giorni) poco si conciliano con la possibilità per l’AUSL stessa di coinvolgere anche ARPA. Oltretutto, la possibilità che l’AUSL si avvalga, nella sua autonomia di valutazione, anche di ARPA, per l’espressione del parere di sua esclusiva competenza, è rafforzata dalla circostanza che la delibera n. 193/2014 richiama espressamente il tariffario regionale AUSL, il quale, alla voce “Prestazioni di sanità pubblica” è articolato proprio in relazione all’”Esame preventivo integrato con ARPA dei progetti di insediamenti produttivi e dei servizi caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute”. E’ bene precisare infine che su tutti i titoli edilizi relativi a progetti caratterizzati da significative interazioni con l’ambiente e la salute per i quali il SUE ha la competenza alla richiesta all’AUSL, il SUE non potrà invece richiedere anche all’Azienda USL, in sede di rilascio del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità, il parere circa la corretta esecuzione di eventuali prescrizioni che fossero state inserite nel parere stesso e riprese nel titolo edilizio e ciò in quanto il supporto tecnico AUSL è strettamente limitato all’esame preventivo del solo progetto. Resta inteso che l’Azienda AUSL potrà accertare il rispetto di tali prescrizioni in sede di ordinaria attività di controllo e vigilanza. Si precisa, da ultimo che la tariffa da applicare per ogni parere preventivo su qualsivoglia progetto, indipendentemente dalla natura e consistenza del progetto medesimo, è sempre quella che il tariffario regionale delle prestazioni AUSL rubrica alla voce “Accertamenti, attestazioni o pareri richiesti da privati nel proprio interesse”, ovvero pari a 73,00 €. A B C D E ATTIVITA’ PRODUTTIVE CARATTERIZZATE DA SIGNIFICATIVA INTERAZIONE CON L’AMBIENTE E LA SALUTE Attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, comprese le attività di lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale non connesse alla somministrazione diretta, nonché la macellazione, mangimificio e rendering. Strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande caratterizzate da rischio significativo per il consumatore (centri di produzione pasti, ristorazione collettiva) Impianti di allevamento animali di interesse zootecnico. Impianti di allevamento animali da compagnia. Strutture di custodia di animali da compagnia (pensioni per animali, canili, gattili). Attività di servizio: Ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a carattere residenziale o semiresidenziale di tipo socio-assistenziale e/o collettivo soggette ad autorizzazione ad esclusione C1 degli studi professionali. Cliniche veterinarie. C2 Scuole di ogni ordine grado e tipo, asili nido. C3 Strutture ricettive con posti letto >25 Strutture aperte al pubblico destinate allo spettacolo, sport e tempo libero: Piscina di categoria A ex DGR n. 1092/2005; C4 Impianto sportivo; Palestra; Cinema e teatri > 100 posti. C5 Strutture termali Artigianato di servizio relativamente alle sole attività di: Autocarrozzeria; Lavanderia industriale. Attività commerciali e del terziario, limitatamente a: Strutture di vendita e centri commerciali con superficie lorda > 1.000 mq. 1.2.6 Recupero abitativo dei sottotetti esistenti Si veda il QRUE n. 35/2014. XLI Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni Legge Regionale 30.05.2014, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti)”. La L.R. n. 5/2014 amplia decisamente la possibilità del recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti rispetto a quanto consentiva la L.R. n. 11/1998 originaria. La disposizione in commento è una disposizione derogatoria alla norma statale generale dettata dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale Sanità, 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione”, il quale stabilisce che “L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli”. Norma che, in assenza di alcuna ulteriore specificazione di carattere derogatorio, vale anche relativamente ai locali sottotetto. Le modifiche introdotte sono volte a consentire negli edifici destinati a residenza per almeno il 25% della superficie utile ed iscritti al Catasto alla data del 31.12.2013, il recupero dei locali sottotetto a fini abitativi, anche con creazione di unità immobiliari autonome a condizione che l'intervento assicuri il rispetto dei requisiti di rendimento energetico (si veda in proposito la DTO n. 11/2014 “La certificazione energetica degli edifici”). A tal fine è prevista la possibilità di ispessire verso l'esterno le falde di copertura per migliorare l'isolamento termico e la coibentazione. Inoltre, al fine di assicurare il rapporto illuminante di un sedicesimo, la norma ammette l'apertura di nuove finestre, lucernai, abbaini e terrazzi in falda (possibilità già peraltro contenuta nel testo originario della norma). Ogni vano deve avere un'altezza media di m 2,40 ridotta a m 2,20 per i locali adibiti a servizi. L'intervento è qualificato di ristrutturazione edilizia, assoggettato a SCIA ed alla corresponsione del contributo di costruzione parametrato all'intervento di ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico. Nella tabella seguente si mettono a confronto, punto per punto, le disposizioni della L.R. n. 11/1998 nel suo testo originario ed in quello modificato a seguito della L.R. n. 5/2014. Parametro Vecchio testo Definizione di sottotetto (1) - Finalità della norma (19) Contenere il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili e delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità Destinazioni d’uso ammesse con il recupero Esclusivamente residenziale Immediata applicabilità delle disposizioni Sottotetti ammessi al recupero (2) (3) NO. Era subordinata al recepimento da parte del Regolamento Edilizio. In edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge, ovvero il 23.04.1998 In edifici destinati in prevalenza a residenza XLII Indirizzi per una prima revisione del RUE Nuovo testo (norma vigente) Per sottotetto si intende lo spazio compreso tra l'intradosso della copertura non piana dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante Contenere il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti, di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili e delle prescrizioni igienicosanitarie riguardanti le condizioni di agibilità Esclusivamente residenziale SI, limitatamente alle fattispecie di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quater, dell’art. 2 e fatte salve le possibili successive modifiche assegnate al RUE in sede di recepimento della norma In edifici che risultino iscritti al catasto alla data del 31 dicembre 2013, collocati nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, come perimetrati dal piano strutturale comunale (PSC), In edifici destinati a residenza per almeno il 25 per cento della superficie utile Comune di Castel San Giovanni Autonomia immobiliare (4) Altezza utile media minima (ponderale) locali abitativi (5) Altezza utile media minima (ponderale) locali di servizio (corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli) (5) Calcolo dell’altezza utile media Obbligo per eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, di chiusura mediante opere murarie o arredi fissi (6) Rapporto illuminante Rapporto illuminante se ottenuto tutto in falda (7) 2,40 m (2,20 m per Comuni montani) 2,40 m (2,20 m per Comuni montani) 2,20 m 2,20 m L'altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m 1,80 per la superficie utile relativa L'altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m 1,80 per la superficie utile relativa NO SI 1/8 1/8 1/16 1/16 Rapporti aeranti La superficie illuminante come sopra richiesta, misurata al lordo degli infissi, deve anche essere apribile, per garantire un’idonea ventilazione dei locali e deve essere integrata da ventilazione continua naturale mediante prese d’aria o da ventilazione continua meccanica, variabile in funzione della destinazione dei locali, al fine di assicurare almeno il livello prescritto dal Requisito Cogente n. 3.10 Deroghe igienico-sanitarie Solo relativamente alle altezze utili medie (rispetto a quanto stabilito in via generale dal D.M. 5/7/1975) ed ai rapporti aeroilluminanti in falda Requisiti di rendimento energetico (8) - Modifiche di sagoma del fabbricato (11) Nessuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenze delle falde Abbassamento del solaio dell’ultimo piano abitabile (9) NO XLIII Possibilità di creazione di unità immobiliari funzionalmente autonome Indirizzi per una prima revisione del RUE Si ritengono ancora valide le indicazioni fornite con la Circolare Regionale n. 22188/2010, ovvero che la superficie illuminante come sopra richiesta, misurata al lordo degli infissi, deve anche essere apribile, per garantire un’idonea ventilazione dei locali e deve essere integrata da ventilazione continua naturale mediante prese d’aria o da ventilazione continua meccanica, variabile in funzione della destinazione dei locali, al fine di assicurare almeno il livello prescritto dal Requisito Cogente n. 3.10 (tuttavia oggi, con la L.R. n. 15/2013, non più previsto, e quindi si veda la DTO n. 26/2014 “Aerazione e ventilazione naturale degli ambienti”) Solo relativamente alle altezze utili medie (rispetto a quanto stabilito in via generale dal D.M. 5/7/1975) ed ai rapporti aeroilluminanti in falda Secondo la normativa vigente. E’ ammesso l'inspessimento verso l'esterno delle falde di copertura, in applicazione dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013 SI, ma solo dopo l'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013 Per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista è ammesso l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto, a condizione che l'intervento non comporti una modifica del prospetto del fabbricato e che Comune di Castel San Giovanni vengano rispettati i requisiti minimi di agibilità dei locali sottostanti Apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi in falda (10) Aspetti paesistici, ambientali e monumentali dell'edificio oggetto d'intervento - Disciplina demandata al Regolamento Edilizio Limitazioni locali (12) Il Regolamento Edilizio può determinare tipologie edilizie per le quali è precluso il recupero a fini abitativi dei sottotetti Estensioni locali (13) - Adeguamento sismico Tipologia di intervento edilizio (14) Titolo edilizio richiesto Nei Comuni ricadenti in zona sismica devono essere rispettate tutte le previsioni della vigente normativa di settore, collegate a diverse condizioni quali la distanza del fabbricato oggetto di intervento dal ciglio opposto della strada su cui prospetta, la variazione dei carichi e dei sovraccarichi, ecc., per cui vanno accuratamente verificate le ipotesi alle quali ricondurre l’intervento, tenuto conto che la L.R. n. 11/1998 non prevedeva incrementi volumetrici, né aumento del numero di piani. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia Concessione edilizia (originariamente, poi DIA e poi SCIA) Onerosità dell’intervento (15) Corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione Dotazioni territoriali (16) In luogo della cessione delle aree per opere di urbanizzazione è ammessa la monetizzazione delle stesse XLIV Indirizzi per una prima revisione del RUE Ammessa Il Regolamento Urbanistico Edilizi può stabilire gli ambiti territoriali e le tipologie edilizie per i quali è precluso il recupero a fini abitativi dei sottotetti Il RUE può prevedere che gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti possano comportare, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico, modificazioni delle altezze del colmo (per un massimo di metri 1,00) e della linea di gronda (per un massimo di metri 0,50) e delle linee di pendenza delle falde, con aumento del volume dell'edificio esistente, anche in deroga alle distanze dai confini e dai fabbricati. Il recupero a fini abitativi dei sottotetti richiede obbligatoriamente: 1) qualora sia attuato senza opere, la verifica dei solai esistenti rispetto ai nuovi carichi; 2) qualora sia attuato con opere, il miglioramento o l'adeguamento sismico dell'intera costruzione nell'osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni. In presenza di edifici in aggregato edilizio il progetto dovrà tener necessariamente e sempre conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia Segnalazione Certificata di Inizio Attività Corresponsione del contributo di costruzione, da quantificare in base alle tariffe per la ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico. Sono fatti salvi i casi di riduzione ed esonero dal contributo di costruzione previsti dall'articolo 32 della L.R. n. 15 del 2013. In luogo della cessione delle aree da adibire a parcheggi pubblici e verde pubblico, è ammessa la monetizzazione delle stesse, nei casi previsti all'articolo A-26 dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo Comune di Castel San Giovanni 2000, n. 20 Parcheggi pertinenziali (17) Variante di adeguamento al RUE (18) Necessità del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità (20) Gli interventi sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, di cui all'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, poteva disporre l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della legge nonché individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, l'intervento era consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi pubblici. Doveva essere sottoposta al parere della Commissione Edilizia, ai sensi del primo comma dell’art. 16 della L.R. n. 33/1990 ed al parere AUSL ai sensi del secondo comma dell’art. 18 della L.R. n. 33/1990 e solo per gli aspetti non direttamente regolamentati dalla L.R. n. 11/1998. SI Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti con o senza creazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, fatta salva la possibilità di eseguire l'intervento previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi pubblici, negli ambiti del territorio comunale individuati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzare i parcheggi pertinenziali per mancata disponibilità di spazi idonei. Non è richiesto il parere né della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio e neppure dell’AUSL SI NOTE: (1) la norma previgente non dettava alcuna definizione di “sottotetto”, che pertanto era lasciata alla discrezionalità comunale attraverso il Regolamento Edilizio (oggi Regolamento Urbanistico Edilizio). A questo proposito il RUE vigente, al comma 10, dell’art. 71/V, detta la seguente definizione: “Si definiscono come sottotetti, ai fini del presente articolo, i volumi sovrastanti l’ultimo piano abitabile degli edifici e comunque direttamente a contatto con la copertura dell’edificio stesso”, evidentemente diversa da quella oggi imposta dalla norma e che pertanto si provvederà ad aggiornare in sede di variante al RUE. (2) La Circolare della Regione Emilia Romagna n. 22188, del 01.10.2001, ha chiarito che per fabbricati “esistenti”, nel quadro della norma originaria, dovevano intendersi quelli che, alla data di entrata in vigore della legge, fossero provvisti di certificato di abitabilità o conformità edilizia (oggi Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità) o, in caso di edifici vetusti o privi di certificato, fossero stati denunciati all’Ufficio Tecnico Erariale entro tale data. Rispetto al campo di applicazione della norma si assiste oggi, da una parte, ad una sua limitazione, sotto l’aspetto spaziale, e, dall’altra invece, ad un notevole ampliamento sotto l’aspetto temporale. Il campo di applicazione oggi riguarda infatti solo gli edifici collocati nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, come perimetrati dal piano strutturale comunale (PSC), mentre nel testo originario tale limitazione non era presente e pertanto potevano fruire del recupero tutti i fabbricati del territorio comunale (che, ovviamente, rispettassero le altre condizioni imposte) e pertanto, ad esempio, anche i fabbricati rurali o i fabbricati in territorio rurale facenti parte del patrimonio edilizio extraurbano e non più a servizio dell’attività agricola. Tale limitazione oggi non consente quindi di fruire della possibilità del recupero non solo relativamente ai fabbricati rurali abitativi, ma anche a tutti i fabbricati esterni al perimetro del territorio urbanizzato e non previsto dal PSC come urbanizzabile. Possibilità che invece era espressamente prevista dalla Circolare n. 22188/2001 con la norma previgente. Non si comprende la ragione dell’aver limitato il campo di applicazione della norma, oltre che al territorio urbanizzato anche a quello urbanizzabile. Infatti, verosimilmente, i casi di fabbricati residenziali presenti all’interno del territorio urbanizzabile saranno estremamente limitati, dal momento che, generalmente, si tratta di aree destinate a nuovi insediamenti. Il notevole ampliamento riguarda invece la data di riferimento, che passa dal 23.04.1998 al 31.12.2013. Si ritiene che, in assenza di ulteriori chiarimenti regionali, debbano comunque valere ancora i criteri indicati dalla citata Circolare, e pertanto i sottotetti dovranno essere collocati in edifici: a) iscritti al Catasto entro il 31.12.2013; b) e provvisti di certificato di conformità edilizia ed agibilità rilasciato prima del 31.12.2013. (3) La nuova norma ritiene sufficiente, ai fini di avvalersi della norma derogatoria sul recupero abitativo dei sottotetti, la condizione che la funzione residenziale degli edifici oggetto di recupero abitativo dei sottotetti, sia pari almeno al 25% della complessiva Superficie Utile, per la cui definizione si rimanda alla DTO n. 5/2014 “I nuovi parametri urbanistico-edilizi”. In precedenza era invece richiesto il principio della “prevalenza” residenziale, ovvero che più del 50% della Superficie Utile dell’edificio fosse destinato a tale funzione. Il comma 9, dell’articolo 71/V del RUE si è occupato di definire con precisione tale concetto di prevalenza, stabilendo, in conformità a quanto suggerito con la Circolare Regionale n. 22188/2001, che si intende “per edificio a prevalente destinazione residenziale, quello avente una superficie residenziale complessiva Sc = (Su + 60% Snr), superiore a quella per altre attività”. Anche tale disposizione sarà oggetto di una necessaria revisione all’interno del RUE. Resta inteso XLV Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni (4) (5) ovviamente che la definizione di “prevalenza residenziale” come sopra formulata, resta valida in tutti i casi in cui essa viene richiamata nel RUE. Solo ai fini dell’applicabilità della norma sul recupero abitativo dei sottotetti si utilizzerà il nuovo criterio. Viene oggi prevista espressamente la possibilità, peraltro invece non negata altrettanto espressamente, e quindi da intendersi ammessa, dal vecchio testo, che con l’attività di recupero del sottotetto possano essere ricavate una o più unità immobiliari funzionalmente autonome. Pertanto, secondo le definizioni catastali, potranno essere ricavate nuove unità immobiliari, le quali potranno avere autonomia funzionale ( di conseguenza anche autonomia reddituale, ovvero capaci di produrre un reddito proprio), ciò significa che dovranno avere almeno un accesso e dovranno essere complete di ogni accessorio così da poter essere vendute o affittate autonomamente. Ovvero, in sintesi, una unità immobiliare funzionalmente autonoma è quella dotata di completa autonomia, indipendenza ed autosufficienza. Nel vecchio testo l’altezza utile media minima era calcolata in riferimento all’intera unità immobiliare. Nel nuovo testo invece viene richiesta per ogni singolo vano. Ai sensi dell’Allegato 1 al RUE “Glossario”, per “vano edilizio” si intende: uno spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, in legno, vetro, ecc.), qualcuna delle quali può non raggiungere il soffitto. La parete interrotta da una notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio essere parte integrante dell’altro. Il vano edilizio è quindi un elemento che si identifica con una porzione di spazio fruibile destinata ad accogliere, interamente o parzialmente, una o più attività umane. Sostanzialmente quindi, con il vecchio testo, la condizione per accedere alla norma derogatoria andava verificata sullo stato di fatto del sottotetto, ovvero bastava che, nella situazione iniziale, prima dei lavori, l’altezza media, calcolata come media ponderale e tenendo conto solo degli spazi aventi un’altezza almeno pari a 1,80 m, fosse pari a 2,40. Non era richiesta alcuna ulteriore condizione di carattere progettuale. Oggi invece il riferimento è anche alla situazione di progetto, ovvero quella ad esito dei lavori, in quanto l’altezza media minima richiesta è riferita ai singoli vani che si otterranno con il recupero. A questo link è possibile scaricare un software gratuito per la determinazione dell’altezza media ponderale: sottotetto_volumealtezza.ZIP (indirizzo: wiki.professionearchitetto.it/images/uploads/delli/sottotetto_volume-altezza.ZIP). Nello schema seguente si illustra il calcolo dell’altezza media ponderale )Hmp)di un sottotetto esistente. La superficie S (quella delimitata da un’altezza almeno pari a 1,80 m, sarà quella oggetto del mutamento d’uso secondo la nuova norma ed andrà delimitata con pareti (vedi nota successiva). Nella situazione previgente il mutamento d’uso riguardava invece l’intera superficie complessiva del sottotetto, anche riguardo alla parte che riguardava altezze inferiori ad 1,80 m. Oggi il mutamento d’uso sarà limitato solo ai vani con altezza media netta ponderale almeno pari a 2,40 m. (6) S = 10,00 m x 6,00 m = 60,00 mq (superficie utile determinata da un’altezza minima pari a 1,80 m) V = [(1,80 m + 3,20 m)] x 3,00 m x 10,00 m x 2 = 150,00 mc (volume afferente ad S) Hmp = V/S = 150,00 mc/60,00 mq = 2,50 m > 2,40 m minimo richiesto S con mutamento d’uso con il vecchio testo: 80,00 mq S con mutamento d’uso con il nuovo testo: 60,00 mq Tale obbligo oggi, come in passato, non è espressamente richiesto. Tuttavia, dal momento che oggi l’altezza utile media netta minima è da riferirsi ad ogni singolo vano e non all’intera unità immobiliare, di fatto tale obbligo sussiste e la parete di altezza minima sarà pari a 1,80 m. XLVI Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni (7) (8) (9) (10) Si vedano la DTO n. 25/2014 “L’illuminazione naturale degli ambienti” e DTO n. 27/2014 “Sintesi tabellare della soluzione conforme sui rapporti aeroilluminanti“. Si veda la DTO n. 11/2014 “La certificazione energetica degli edifici”. Il Comma 2, dell’art. 11, della L.R. n. 15/2013 stabilisce: “2. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico del patrimonio edilizio esistente trovano applicazione le seguenti misure di incentivazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE): a) i maggiori spessori delle murature, dei solai e delle coperture, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dalla normativa vigente, non costituiscono nuovi volumi e nuova superficie nei seguenti casi: 1) per gli elementi verticali e di copertura degli edifici, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri; ….”. Nel vecchio testo l’abbassamento del solaio dell’ultimo piano abitabile sottostante il sottotetto non era ammesso, e, di fatto quindi, la presenza dell’altezza media minima prescritta era condizione cogente che doveva essere presente già nel fabbricato nello stato di fatto. L’altezza minima da garantire per l’ultimo piano abitabile sottostante il sottotetto, ai fini della sua agibilità è pari a 2,70 m (si veda la DTO n. 29/2014 “Dimensionamento degli spazi edilizi”). In ogni caso debbono essere rispettate le norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) e la restante disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). La vecchia norma demandava ai singoli Regolamenti Edilizi la disciplina relativa alle tipologie di aperture nelle falde. La nuova norma (che si scorda di cassare il vecchio comma 3 dell’art. 2, in quanto la disposizione viene nuovamente introdotta con la lettera a., del comma 2-ter, del nuovo articolo 2) demanda al Regolamento Urbanistico Edilizio l’eventuale definizione delle XLVII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni (11) (12) (13) (14) (15) tipologie di aperture nelle falde (ad es. collocazione obbligatoria di parte delle aperture a parete per migliorare il riscontro dell’aria; infissi termoregolati per lo scioglimento della neve accumulata o con dispositivo automatico di chiusura in caso di pioggia; ecc.) e ogni altra condizione per il rispetto degli aspetti paesistici e monumentali dell'edificio oggetto d'intervento (ad es. visione degli elementi del paesaggio dagli spazi di destinati a soggiorno). Fino alla modifica del RUE in tal senso non sono previste disposizioni particolari in proposito. Viene stabilito dal nuovo testo di legge che fino all'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013, gli interventi di cui al comma 2, lettera b) (ovvero l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi in falda), devono avvenire nei centri storici senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde. Tale delibera è stata approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 47, del 20.12.2013 (si veda anche la DTO n. 3/2013 “Ristrutturazione edilizia”), e pertanto tale limitazione non trova applicazione. Nel vecchio testo il Regolamento Edilizio poteva limitare le “tipologie edilizie” per le quali era precluso il recupero a fini abitativi dei sottotetti. Il RE quindi poteva individuare le tipologie di fabbricati per i quali escludere la norma, ovvero: case in linea, a schiera, a ballatoio, a blocco, a torre, ecc. Nel nuovo testo, oltre alla individuazione delle tipologie edilizie, al RUE è affidato il compito di determinare, eventualmente, anche gli “ambiti territoriali” per i quali escludere l’applicabilità della norma (ovvero: zone storiche, zone sature, zone di nuovo insediamento, ecc.), per esigenze connesse alla funzionalità del tessuto urbano o alla carenza di dotazioni territoriali nell’ambito interessato. Naturalmente deve trattarsi di ambiti già ricompresi nell’ambito di applicazione generale della norma, ovvero territorio urbanizzato e territorio urbanizzabile. Fino alla eventuale modifica del Regolamento Urbanistico Edilizio pertanto, non sarà possibile usufruire di tali facoltà di ampliamento concessa dalla nuova norma. Si tratta di una norma di portata generale che, in assenza di qualsivoglia limitazione espressa, è da ritenersi valida anche per i fabbricati presenti nei centri storici. Si noti come la facoltà di sopraelevazione è consentita solo agli edifici con altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico, indipendentemente da quanto siano più bassi gli edifici rispetto a tale limite. Si richiama comunque in proposito, soprattutto in riferimento ai centri storici, ove lo strumento urbanistico non fissa alcuna altezza massima di zona, quanto stabilito, e già in vigore, con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 47, del 20.12.2013 (si veda anche la DTO n. 3/2013 “Ristrutturazione edilizia”), laddove vengono stabilite, per gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma, con totale demolizione o meno del fabbricato preesistente e sua ricostruzione, da effettuarsi sugli edifici dei centri storici comunali, le seguenti limitazioni: 1. dovranno essere sempre mantenuti gli allineamenti preesistenti dei fronti degli edifici verso le pubbliche vie; 2. per la modifica della sagoma che comporta in particolare l’aumento delle altezze dell’edificio preesistente, la nuova altezza dell’edificio non potrà eccedere quella strettamente necessaria per garantire i requisiti di abitabilità dell’ultimo piano del fabbricato. Si veda la DTO n. 3/2013 “Ristrutturazione edilizia”. L’articolo 32 della L.R. n. 15/2013 è il seguente: Art. 32: Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione 1. Il contributo di costruzione non è dovuto: a) per gli interventi di cui all'articolo 7 (Attività edilizia libera); b) per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), ancorché in quiescenza; c) per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 13 (a: gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4; c: gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo); d) per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; e) per la realizzazione dei parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all' articolo 9, comma 1, della legge n. 122 del 1989 e all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), limitatamente alla misura minima ivi stabilita; f) per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento della superficie complessiva di edifici unifamiliari; g) per il frazionamento di unità immobiliari, qualora non sia connesso ad un insieme sistematico di opere edilizie che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e qualora non comporti aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d'uso con incremento delle dotazioni territoriali; con delibera, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta definisce le fattispecie oggetto della presente disciplina; h) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per le opere di urbanizzazione, XLVIII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni (16) (17) (18) (19) (20) eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici, e i parcheggi pertinenziali nella quota obbligatoria richiesta dalla legge; i) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; j) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali. 2. L'Assemblea legislativa, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 30 e 31, può prevedere l'applicazione di riduzioni del contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonché per la realizzazione di opere edilizie di qualità, sotto l'aspetto ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni nocive e della previsione di impianti di separazione delle acque reflue, in particolare per quelle collocate in aree ecologicamente attrezzate, nonché per edifici e loro aree pertinenziali resi totalmente ed immediatamente accessibili, usabili e fruibili tramite l'applicazione della domotica e della teleassistenza. 3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad edifici esistenti, il contributo di costruzione è ridotto alla sola quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso o il soggetto che ha presentato la SCIA si impegni, attraverso una convenzione o atto unilaterale d'obbligo con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista all'articolo 33. 4. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della prima abitazione è pari a quello stabilito per l'edilizia in locazione fruente di contributi pubblici, purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa di settore. 5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione. La disciplina della monetizzazione delle dotazioni territoriali è dettata dall’articolo 68/III del RUE. L’art. 4 del vecchio testo, oggi abrogato (in quanto la nuova disposizione analoga è contenuta al nuovo comma 4 del nuovo art. 3), stabiliva: “Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, può disporre l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge nonché individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi di cui all'art. 3, comma 2”. La disciplina dei parcheggi pertinenziali è dettata dall’art. 44/I del RUE. Fin tanto che Il Consiglio Comunale, nell’atto della modifica al RUE per il recepimento della nuova norma, non determinerà gli ambiti del territorio comunale laddove concedere la possibilità, qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzare i parcheggi pertinenziali per mancata disponibilità di spazi idonei, di eseguire l'intervento previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi pubblici, tutti gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti con o senza creazione di nuove unità immobiliari, nessuno escluso, saranno subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali. Il parere della Commissione QAP non è più previsto dall’art. 6 della L.R. n. 15/2013 (si veda la DTO n. 33/2014 “La Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio”; il parere AUSL non è più richiesto dall’art. 59 della L.R. n. 15/2013 (si veda la DTO n. 6/2014 “Supporto tecnico dell’Azienda USL sui titoli edilizi”). Sia nel vecchio sia nel nuovo testo, le superfici ed i volumi recuperati non sono computati in alcun modo ai fini del rispetto degli indici urbanistico-edilizi e neppure ai fini del dimensionamento degli strumenti urbanistici. In tal senso deve ritenersi superata la giurisprudenza precedente. Ad es.: “La trasformazione del locale sottotetto in locali abitabili incide, tra l’altro, sugli standard urbanistici nella misura in cui modifica, almeno potenzialmente, il numero degli abitanti dell’edificio con riflessi sul piano dei parcheggi, dei servizi pubblici e, più in generale, delle infrastrutture urbanistiche, a nulla rilevando che detta trasformazione si limiti a semplici opere interne che non determini un incidenza sulle volumetrie complessive dell’edificio, in quanto ciò implica l’incremento degli indici abitativi di zona (Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 1999, n. 216)”. Per poter essere utilizzati i sottotetti recuperati ai fini abitativi dovranno essere dotati di Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità, per espressa previsione dell’art. 13, comma 1, lettera d), della Legge Regionale n. 15/2013 (si veda anche la DTO n. 3.01/2014 “Il Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità”. 1.2.7 Nuovi termini di validità delle Autorizzazioni Paesaggistiche Si veda il QRUE n. 36/2014. Legge 29 luglio 2014, n. 106 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125, del 31.05.2014 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 83, del 31.05.2014 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” (c.d. “Decreto Art Bonus”) entrato in vigore il 01.06.2014 e che è stato successivamente convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2014, n. 106. Dunque nuovamente, per la terza volta nell'arco di un anno21, il Legislatore interviene per modificare l'autorizzazione paesaggistica nei suoi termini di validità. 21 Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (c.d. Decreto Del Fare); Legge 7 ottobre 2013, n. 112 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” (c.d. Legge Valore Cultura); Decreto Legge n. 83, del 31.05.2014 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”. XLIX Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni Relativamente alle modifiche introdotte al comma 4 dell’articolo 146 del Codice del Paesaggio dunque, si tenga presente innanzitutto che l'autorizzazione paesaggistica non è un titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori. Come afferma infatti il medesimo articolo 146, "L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio". Atto autonomo significa quindi che un eventuale diniego può essere impugnato indipendentemente dal titolo abilitativo edilizio. Al contrario, altri nulla-osta che concorrono alla determinazione dei titolo abilitativo edilizio nella qualità di atti endoprocedimentali, non possono essere impugnati autonomamente ma solo in esito al procedimento di autorizzazione dell'attività edilizia. Che l'autorizzazione paesaggistica costituisca "presupposto" ai titoli legittimanti l'attività edilizia, significa che deve essere ottenuta propedeuticamente, separatamente ed indipendentemente alla richiesta del permesso di costruire ovvero alla dichiarazione di parte legittimante l'avvio dell'attività edilizia (SCIA o CIL). Ricordiamo che la Legge “del Fare” aveva previsto che, per i lavori iniziati nei cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, questa si considerava efficace per tutta la durata dei lavori. In altre parole, se i lavori iniziavano prima della scadenza, dopo il quinto anno non era necessario richiedere una nuova autorizzazione, a meno che non ci fossero state delle variazioni nel progetto. Più tardi, la Legge “Valore Cultura” ha ridimensionato questa previsione, affermando che i lavori iniziati nel quinquennio di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica devono terminare entro un anno dalla fine del quinquennio. Dopo questo termine diventa invece necessario richiedere un nuovo permesso. Il Decreto ArtBonus chiude oggi il cerchio della questione, chiarendo che il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento. I cinque anni vanno quindi conteggiati a partire da questo momento. Con il nuovo testo del comma 4, l'intervento edilizio potrà essere quindi realizzato senza necessità di rinnovo dell'autorizzazione per un periodo quinquennale a decorrere dal rilascio (Permesso di Costruire)/presentazione (Segnalazione Certificata di Inizio Attività o Comunicazione di Inizio dei Lavori) del titolo abilitativo edilizio. Spesso nella pratica non risultava chiaro quale fosse il termine iniziale a partire dal quale iniziava la decorrenza di tale periodo. Infatti, per costruire in area a vincolo paesaggistico, occorre acquisire sia l’autorizzazione paesaggistica sia il permesso di costruire (o comunque un titolo edilizio adeguato alle opere in previsione). Da qui il dubbio: il termine di cinque anni va fatto decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (e spesso queste autorizzazioni contenevano prescrizioni in tal senso) o dalla data del permesso di costruire? La modifica apportata al quarto comma non esaurisce i suoi effetti nell’ambito della disciplina paesaggistica, in quanto viene anche a chiarire, qualora ce ne fosse stato bisogno, il momento dell’inizio dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio e, quindi, la natura recettizia di entrambi. Come detto, la disposizione oggi in vigore è chiara nel fissare, quale termine a quo la data di “rilascio” del titolo, a differenza della disposizione previgente che, invece, fissava solo una espressa disciplina del termine finale. Tuttavia, il termine “rilascio” non appare univoco, in prima lettura, perché può sostanzialmente significare (da un punto di vista semantico) sia “emanazione”, sia “consegna”, con ovvie diverse conseguenze ai fini della decorrenza degli effetti. Tra le due possibili significazioni, la seconda appare sicuramente più rispondente al lessico del legislatore, se si considera che, laddove quest’ultimo avesse voluto fare riferimento alla data della “emanazione” dell’atto, avrebbe usato sinonimi dal più corretto significato tecnico, come “data dell’atto” oppure, “data di adozione” o, più semplicemente “adozione”. Tra l’altro, in un contesto procedimentale doveroso che trae origine dall’istanza di parte, il termine “rilascio” non può non equivalere a consegna perché l’interesse della parte è di natura pretensiva, ossia attiene alla acquisizione di una specifica utilità, riconnessa ad un bene della vita, che può derivargli solo da una decisione formale dell’Amministrazione, e nessuna formalità avrebbe senso se fosse disgiunta da una successiva comunicazione materiale del documento. L Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni Il legislatore ha precisato che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire, ma non necessariamente rispetto all’adozione di questo, così ribadendo l’autonomia dei due procedimenti. Il comma 10 dell’art. 11 della L.R. n. 15/2013 prevede la formazione del Permesso di Costruire per silenzio-assenso dopo 75 giorni dalla sua presentazione (siamo sostanzialmente nell’ipotesi del ritardo in ordine al rilascio non imputabile all’interessato, di cui alla seconda proposizione del dell’ultimo capoverso del comma 4), pertanto in tale ipotesi “l’adozione” del PdC si deve intendere formata in tale data, ma anche il suo “rilascio”, in quanto si deve presumere che l’interessato sia a conoscenza di tale norma di legge, ovvero di tale conseguenza procedimentale, e quindi conosca tale esito istruttorio. In tale ipotesi, a tale data, acquista efficacia anche l’autorizzazione paesaggistica. Si osserva poi che nel caso in cui il soggetto intestatario non si presenti entro il termine prefissato allo Sportello Unico dell’Edilizia, ovvero, ai sensi della lettera c) del comma 4, dell’art. 26/III del Regolamento Urbanistico Edilizio22, entro 60 giorni dalla comunicazione di intervenuta adozione, il PdC decade, senza alcun obbligo di comunicazione all'interessato (il termine di decadenza è pari invece a 180 giorni per zone sottoposte alle tutele di cui al Capo III del D.Lgs. n. 42/2004, ovvero esattamente per la fattispecie in commento). In tal caso il PdC non ha mai acquistato alcuna efficacia, in quanto mai “rilasciato” e pertanto neppure l’autorizzazione paesaggistica ha mai acquisito efficacia. Relativamente invece alle modifiche introdotte al comma 9 dell’articolo 146 del Codice del Paesaggio, in caso di mancato rilascio del parere da parte del Soprintendente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, l'Amministrazione titolare del procedimento edilizio (Comune) provvederà sulla domanda di autorizzazione senza che sia necessario indire la conferenza dei servizi “rapida”, come invece era previsto del testo previgente (testo barrato come sopra riportato). La modifica apportata alla scansione procedimentale risente, palesemente, delle posizioni assunte recentemente dalla giurisprudenza amministrativa di prima istanza che, diversamente dal Consiglio di Stato, è posizionata sul fronte della possibilità per la Regione (o l’ente da lei delegato) di adottare l’autorizzazione paesaggistica seppur in assenza del parere del Soprintendente, il quale, se rilasciato tardivamente, è comunque svalutato perdendo la natura vincolante. Infatti, eliminando il ricorso alla conferenza dei servizi (che non avrebbe portato ad alcun effetto se il Soprintendente non si fosse mai espresso, nemmeno in via di massima), il legislatore ha previsto che la Regione (In Regione Emilia Romagna i Comuni sono stati delegati alla funzione di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con la L.R n. 1 agosto 1978, n. 26, ed in particolare con l’articolo 10.) provveda “comunque”. E’ il termine “comunque”, prima inesistente, che deve far riflettere. Esso non significa affatto che in ipotesi di inerzia del Soprintendente il Comune debba rilasciare l’autorizzazione paesaggistica, tutt’altro. I fautori della tesi della svalutazione del parere soprintendentizio vi vedranno l’intenzione di far trasmutare il carattere vincolante in semplicemente obbligatorio e così magari anche “salvare” le autorizzazioni rilasciate in sua assenza. Si è dell’avviso, invece, che il legislatore abbia esclusivamente voluto precisare che nel caso di inadempienza del Soprintendente nel rilascio del proprio parere-autorizzazione, che resta comunque di natura vincolante, rispettando i termini a sua disposizione, l’Ente titolare del procedimento amministrativo (Comune – Sportello Unico dell’Edilizia) deve concluderlo adottando un provvedimento espresso, motivato, di improcedibilità (ex art. 2, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il quale recita: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui 22 L’art. 18 della L.R. n. 15/2013 nulla dispone in tema di decadenza del PdC per mancato ritiro nei termini prefissati. LI Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”). E ciò anche al fine di consentire all’interessato di ricorrere al Giudice Amministrativo e di sentire condannare il responsabile (Soprintendente) a rifondere i danni patiti e patiendi (con la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti), oltreché mettere in condizioni chi deve valutare le performance del Soprintendente di giudicarne l’operato. Del resto, una diversa interpretazione non appare conforme a Costituzione, atteso che lo Stato, anche attraverso l’inerzia, non può rinunciare, sin tanto che gli strumenti urbanistici non vengono adeguati ai piani paesaggistici, a dare il proprio contributo alla tutela del Paesaggio. Peraltro in ordine a vincoli (per decreto e per legge) dal medesimo apposti perché giudicati meritevoli di tutela. Il parere del Soprintendente resta pertanto comunque di natura vincolante e pertanto, in sua assenza, semplicemente non è possibile il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Pertanto, laddove il nuovo testo della norma prescrive che “decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”, tale provvedere non può essere altro che l’adozione di un provvedimento di improcedibilità sull’istanza di autorizzazione paesaggistica. Per cui, nella sostanza, ad una affrettata lettura della nuova norma sembra che, in caso di silenzio del Soprintendente, sia il Comune a “decidere” se rilasciare o meno l’autorizzazione paesaggistica. Ma si tratta in realtà di una “decisione obbligata” di chiusura del procedimento per sua improcedibilità. 1.2.8 Modulistica edilizia nazionale unificata Si veda il QRUE n. 37/2014. Comunicato del Ministero della Funzione Pubblica del 17.06.2014. 1.2.9 Proroga dell’obbligo di adeguamento del libretto di impianto Si veda il QRUE n. 44/2014. D.M. 20 giugno 2014. 1.2.10 Modulistica edilizia regionale unificata Si vedano i QRUE n. 45/2014 e n. 54/2014. D.G.R. n. 993, del 07.07.2014 “Atto di Coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (ai sensi dell’art. 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, della Legge Regionale n. 15/2013”. La Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), come modificata dall’art. 52 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28, all’articolo 12, commi da 1 a 3, ha previsto che, al fine di assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnicoamministrativa dei Comuni regionali nella materia edilizia, il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti e la semplificazione dei relativi adempimenti, la Regione e gli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali, definiscano il contenuto di atti di coordinamento tecnico ai fini della loro approvazione da parte della Giunta Regionale. Entro 180 giorni dall'approvazione, i contenuti di tali atti di coordinamento tecnico devono essere recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio Comunale e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine, trova applicazione il comma 3-bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del medesimo termine sia stato presentato il relativo titolo abilitativo (SCIA) o la domanda per il suo rilascio (PdC)23. Inoltre, per i Comuni che esercitano in forma associata, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni di autorizzazione e di controllo dell'attività edilizia 23 Art. 16 - Atti di indirizzo e coordinamento 3 bis. Salvo diversa previsione, gli atti di cui al comma 1 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione. LII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni e la funzione generale di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia, il recepimento di cui sopra costituisce anche criterio di preferenza per la corresponsione degli incentivi previsti dal programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2012. Nello specifico, il comma 4 successivo del medesimo articolo 12, lettere a) e b), prevede che gli atti di coordinamento tecnico debbano definire, tra l’altro, il modello unico regionale della richiesta di permesso di costruire, della SCIA, e di ogni altro atto disciplinato dalla stessa legge, nonché l'elenco della documentazione da allegare alla richiesta di permesso e alla SCIA, alla comunicazione di fine dei lavori e ad ogni altro atto disciplinato dalla stessa legge. Ed inoltre, il successivo comma 5 prevede che l'atto di coordinamento tecnico inerente l'elenco dei documenti da allegare alla richiesta di permesso e alla SCIA deve prevedere: a) gli elaborati costitutivi del progetto, tra cui, in caso di interventi sull'esistente, quelli rappresentativi dello stato di fatto e dello stato legittimo degli immobili oggetto dell'intervento; b) i contenuti della dichiarazione con la quale il professionista abilitato assevera analiticamente che l'intervento rientra in una delle fattispecie soggette al titolo abilitativo presentato e che l'intervento è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 324, della stessa L.R. n. 15/2013; c) la distinzione tra la documentazione essenziale, obbligatoria per la presentazione dell'istanza di permesso e della SCIA, quella richiesta per l'inizio dei lavori e quella che il progettista può riservarsi di presentare a fine lavori. Gli articoli della legge edilizia regionale 15/2013, che definiscono i principali atti edilizi che i committenti privati ed i loro tecnici professionisti incaricati devono presentare per realizzare interventi edilizi sul territorio regionale, sono in particolare gli articoli: - 13: Interventi soggetti a SCIA; - 14: Disciplina della SCIA; - 15: SCIA con inizio lavori differito; - 16: Validità della SCIA; - 22: Varianti in corso d’opera; i quali costituiscono le norme regionali fondamentali che disciplinano il titolo abilitativo edilizio della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); e gli articoli: - 17: Interventi soggetti a Permesso di Costruire; - 18: Procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire; - 19: Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire; - 20: Permesso di Costruire in deroga; i quali disciplinano la richiesta di Permesso di Costruire; oltre agli articoli: - 23: Certificato di Conformità Edilizia e di Agibilità; - 7: Attività edilizia libera e interventi soggetti a Comunicazione, ed in particolare il comma 4, il quale definisce la comunicazione di inizio lavori, necessaria per alcune tipologie di interventi edilizi rientranti nell’ambito dell’attività edilizia libera; ed il comma 6, il quale definisce la comunicazione di fine lavori necessaria per gli interventi di cui al comma 4; ed inoltre il comma 1, lettera f) ed il comma 2, i quali definiscono la comunicazione necessaria per l’installazione di opere temporanee; ed infine il comma 1, lettera o), ed il comma 3, i quali definiscono la comunicazione che i titolari di edifici abitativi rurali devono presentare in caso di perdita dei requisiti di ruralità. Gli articoli della legge edilizia regionale 23/2004 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia), come modificata, da ultimo, dalla L.R. n. 15/2013, che definiscono i titoli abilitativi con i quali è possibile sanare particolari ipotesi di irregolarità edilizie, sono i seguenti: - 17: Accertamento di conformità; 24 Art. 9 - Titoli abilitativi 3. I titoli abilitativi devono essere conformi alla disciplina dell'attività edilizia costituita: a) dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia; b) dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati; c) dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente di cui all'articolo 11; d) dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, gravanti sull'immobile. LIII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni - 17-bis: Varianti in corso d'opera a titoli edilizi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977. La legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), e successive modifiche, ed in particolare il comma 3-bis dell’articolo 16 (richiamato dal sopra citato art. 12, comma 2, L.R. n. 15/2013) dispone che, salvo diversa disposizione, gli atti di coordinamento tecnico trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione. Il 12.06.2014, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 281/1997 è stato adottato l’Accordo in Conferenza unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, (si veda precedente punto 1.2.7) concernente l’adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia (accordo attuativo del progetto MUDE25). Si rammenta inoltre che con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010, è stato approvato l’Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera c), della L.R. n. 20/2000 e dell’art. 6, comma 4, ed art. 23, comma 3, della L.R., n. 31/2002 (rispetto al quale il RUE vigente è già adeguato). L’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata, si afferma nelle premesse della D.G.R. n. 993, del 07.07.2014, è stato elaborato parallelamente ai modelli generali, per la richiesta di permesso di costruire e per la SCIA edilizia (segnalazione certificata di inizio attività), definiti con la partecipazione delle competenti strutture tecniche della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Nucleo per la semplificazione, coordinato dal governo statale, operante ai fini del sopra richiamato progetto MUDE (Modello unico digitale per l’edilizia), e pertanto risulta conforme ai contenuti dell’inerente Accordo adottato il 12.06.2014 in Conferenza unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia. Ne consegue che, in Regione Emilia Romagna, non troverà applicazione la modulistica edilizia unificata (relativa peraltro solo al modello di richiesta di PdC e di SCIA), di cui al Comunicato del Ministero della Funzione Pubblica del 17.06.2014 ad esito dell´accordo “Italia Semplice” siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, ma invece quella approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 993 del 07.07.2014. L’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata, predisposta ai sensi all’articolo 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, della LR 15/2013, approvato con D.G.R. n. 993/2014, è volta a semplificare ed uniformare i modelli di atti edilizi in uso presso i Comuni e le Unioni di Comuni della Regione Emilia-Romagna, ed i conseguenti procedimenti edilizi, e comprende in particolare i modelli uniformi delle seguenti tipologie di atti edilizi (modelli comprensivi delle indicazioni relative alla documentazione da allegare): 1. Richiesta di permesso di costruire, ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20, L.R. 15/2013, art. 17, L.R. 23/2004, e art. 7, D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”; 2. Relazione tecnica di asseverazione della richiesta di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.R. n. 15/2013; 3. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli artt. 13, 14, 15, 16 e 22, L.R. 15/2013, artt. 17 e 17-bis, L.R. 23/2004, e art. 5, D.P.R. 160/2010; 4. Relazione tecnica di asseverazione della SCIA, ai sensi dell’art. 14, comma 1, L.R. 15/2013; 25 Il progetto di Modello Unico Digitale per l’Edilizia/MUDE (di cui al decreto legislativo 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale; art. 34quinquies, decreto legge 4/2006, convertito con modificazioni dalla legge 80/2006; DPCM 6 maggio 2008; art. 19, comma 6, lettera d, decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010; l’Accordo è stato adottato il 10.05.2012 in Conferenza unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, e concerne l’attuazione delle norme di semplificazione contenute nel decreto legge 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge 35/2012). LIV Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni 5. Richiesta di certificato di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi dell’art. 23, L.R. 15/2013; 6. Relazione tecnica di asseverazione della richiesta di CCEA, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. b), L.R. 15/2013; 7. Comunicazione di inizio lavori (CIL), per gli interventi di attività edilizia libera di cui all’art. 7, comma 4, L.R. 15/2013; 8. Comunicazione di fine lavori per opere soggette a CIL, a norma dell’art. 7, comma 6, L.R. 15/2013; 9. Comunicazione opere temporanee o stagionali, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera f), e comma 2, L.R. 15/2013; 10. Comunicazione di accatastamento da rurale a urbano, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera o), e comma 3, L.R. 15/2013; Tutti tali 10 modelli sono stati predisposti in conformità alla vigente disciplina statale e regionale avente incidenza sull’attività edilizia. A fronte del continuo mutamento della disciplina statale e regionale avente incidenza sull’attività edilizia, la D.G.R. n. 993/2014 afferma inoltre che appare indispensabile prevedere modalità estremamente semplificate e celeri per segnalare agli operatori del settore edilizio sia l’entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa di riferimento, sia eventuali errori materiali che venissero accertati nel corso dell’esperienza applicativa comunale della nuova modulistica regionale edilizia unificata, anche prima dell’approvazione degli appositi atti di aggiornamento periodico dell’atto di coordinamento in commento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 15 del 2013. A tale scopo, si legge nella D.G.R. n. 993/2014, appare opportuno prevedere che, nelle more dell’aggiornamento periodico dell’atto di coordinamento in commento, la struttura regionale competente al monitoraggio della disciplina sul governo del territorio e al supporto tecnico giuridico agli enti locali in materia, provveda a comunicare agli sportelli unici comunali, l’entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa di riferimento che comporta la necessità di aggiornare la modulistica uniforme nonché eventuali errori materiali che venissero accertati nel corso del monitoraggio della sua applicazione, e renda disponibile il testo aggiornato della modulistica. Le indicazioni contenute nei modelli uniformi approvati dalla Giunta Regionale, inerenti la documentazione da allegare alla SCIA ed alla richiesta di Permesso di Costruire, risultano ad ogni effetto sostitutive delle omologhe indicazioni contenute nell’Allegato B, Sezioni 1 e 2, dell’Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, approvato con la citata deliberazione di Assemblea legislativa n. 279/2010, in ragione, in primo luogo, delle intervenute modifiche normative (in particolare il passaggio dalla L.R. n. 31/2002 alla L.R. n. 15/2013). Pertanto, si stabilisce nel deliberato della DGR n. 993/2014, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna del nuovo atto regionale di coordinamento, cessano di avere efficacia le Sezioni 1 e 2 dell’Allegato B) della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 4 febbraio 2010, n. 279, ovvero, rispettivamente: “Documentazione necessaria per la Denuncia di Inizio Attività (DIA)” e “Documentazione necessaria per la richiesta di permesso di costruire”. Entro 180 giorni dall’approvazione dell’atto di coordinamento tecnico regionale, ovvero entro il 03.01.2015, lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), sono tenuti obbligatoriamente a utilizzare la Modulistica Edilizia Unificata, di cui alla Parte Seconda dell’atto di coordinamento tecnico regionale di cui alla DGR n. 993/2014. Pertanto, dal momento in cui tale nuova modulistica verrà adottata dal SUE e dal SUAP, cesserà ad ogni effetto di avere validità l’omologa modulistica oggi utilizzata e predisposta da questo Sportello Unico per l’Edilizia. Ma l’approvazione del nuovo atto di coordinamento tecnico regionale, comporta una ulteriore implicazione che più direttamente attiene al RUE e quindi al suo adeguamento. Infatti lo Sportello Unico per l’Edilizia dovrà provvedere altresì ad uniformare le procedure edilizie oggetto dei nuovi 10 modelli unificati, alle indicazioni operative desumibili dalla medesima modulistica unificata, per LV Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni quanto attiene alle informazioni, alla documentazione progettuale, alle autorizzazioni, pareri e atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della legittimità dei relativi atti. Infatti, rispetto alla data in cui venne approvata la D.G.R. n. 279/2010 (04.02.2010), molto è cambiato su tali aspetti, si pensi solo, per fare un esempio di grande rilevanza, alle modifiche intervenute in tema di richiesta di parere integrato ARPA ed AUSL (di cui alla DTO n. 6/2014 (Supporto tecnico dell’azienda usl sui titoli edilizi), del 03.03.2014. Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, la piena ottemperanza agli obblighi di cui sopra, costituisce criterio di preferenza nella corresponsione degli incentivi previsti dal programma di riordino territoriale di cui all’articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2012 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 15 del 2013 e dell’art. 16, comma 3-bis, della L.R. n. 20 del 2000, decorso il termine di 180 giorni dalla data di approvazione dell’atto di coordinamento tecnico in commento (07.07.2014), in assenza di un atto espresso di recepimento comunale, la modulistica edilizia unificata troverà comunque diretta applicazione a pena di illegittimità degli atti assunti in difformità dalla stessa. Ciò significa, in buona sostanza, che scaduto il termine ultimo, ovvero il 3 gennaio 2015, senza che lo Sportello Unico per l’Edilizia, tramite sua specifica Disposizione Tecnico Organizzativa, abbia provveduto al recepimento operativo effettivo della nuova modulistica edilizia unificata regionale, non sarà comunque più possibile avviare i procedimenti oggetto dell’atto regionale, utilizzando l’omologa modulistica oggi in vigore, in quanto, per espressa previsione della DGR n. 993/2014, i relativi procedimenti sarebbero illegittimi. Sono fatti salvi comunque, nel periodo tra il 07.07.2014 ed il 03.01.2015, i procedimenti oggetto della modulistica edilizia unificata, che siano stati avviati, i quali verranno conclusi con le modalità precedentemente utilizzate dallo Sportello Unico per l’Edilizia, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 15 del 2013. La modulistica edilizia unificata verrà aggiornata periodicamente dalla Regione con appositi atti di coordinamento tecnico, assunti con le medesime modalità di cui alla DGR n. 993/2014. Gli atti di aggiornamento verranno predisposti in forma di testo coordinato e sarà cura dello Sportello Unico per l’Edilizia darne immediata comunicazione all’utenza. Nelle more dell’approvazione degli atti di aggiornamento, il Responsabile della struttura regionale competente al monitoraggio della disciplina sul governo del territorio e al supporto tecnico giuridico agli enti locali, deve comunicare agli Sportelli Unici Edilizia (SUE) e agli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) l’entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa incidenti sull’attività edilizia, che comportano la necessità di aggiornare la modulistica uniforme, nonché eventuali errori materiali accertati nel corso del monitoraggio dell’applicazione del presente atto di coordinamento tecnico, e rendere disponibile il testo aggiornato della modulistica, che, a sua volta, lo Sportello Unico per l’Edilizia renderà disponibile all’utenza sulla pagina WEB del SUE. 1.2.11 Deroghe alle distanze ed attività stagionali Si veda il QRUE n. 56/2014. Legge Regionale 18 luglio 2014, n. 17, artt. 30 e 44 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. primo provvedimento generale di variazione”. La deroga relativa alle distanze riguarda gli edifici esistenti oggetto di interventi di qualificazione, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento e di ogni altra trasformazione qualificata di interesse pubblico in quanto realizza miglioramenti igienico-sanitari, della prestazione energetica, della sicurezza sismica, ecc. Il nuovo comma, aggiunto all’art. 7-ter della L.R. n. 20 del 2000 tra le misure volte ad incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, consente di eseguire gli interventi appena citati in deroga ai limiti fissati dal decreto interministeriale n. 1444 del 1968. LVI Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni Infatti per tali interventi, preceduti dalla demolizione dell’edificio, è consentita la ricostruzione nella stessa area di sedime ovvero con uno scostamento rispetto all’area occupata in precedenza che aumenti la precedente distanza tra gli edifici antistanti, ma pur sempre senza osservare il limite minimo fissato nel 1968 in 10 metri. In altre parole, anche in caso di trasformazioni significative dell’edificato è consentito di mantenere in essere le distanze tra edifici antecedenti, anche se inferiori al limite minimo previsto da detto decreto interministeriale. E’ richiesto in ogni caso il rispetto delle norme del codice civile sulle distanze e l’osservanza della disciplina attinente alla tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale, richiamata dall’art. A-9 della L.R. n. 20 del 2000, cioè sia ai vincoli di cui alla Parte Seconda del D.Lgs n. 42 del 2004 sia a quelli stabiliti dalla strumentazione urbanistica comunale. Inoltre, nel caso in cui gli strumenti urbanistici abbiano incentivato tali interventi di interesse pubblico con premialità volumetriche, è consentito che tale quota aggiuntiva sia realizzata in sopraelevazione dell’edificio originario, in deroga ai limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza tra i fabbricati. I medesimi volumi aggiuntivi possono essere realizzati anche in adiacenza all’edificio, nel caso in cui ciò non comporti una riduzione delle preesistenti distanze tra edifici, qualora siano inferiori ai limiti minimi più volte ricordati. Per assicurare l’immediata e generalizzata applicazione delle nuove previsioni derogatorie su tutto il territorio regionale, è infine stabilito che le stesse prevalgono sulle diverse previsioni comunali; dunque tali deroghe trovano diretta e immediata applicazione e non necessitano del preventivo recepimento negli strumenti urbanistici. Viene poi fornita l’interpretazione autentica dell’art. 7, lettera f), della L.R. n. 15 del 2013, ovvero della nozione delle opere di attività edilizia libera dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture. Viene chiarito che sono incluse nell’attività edilizia libera sia i manufatti destinati a soddisfare necessità contingenti e temporanee che devono essere utilizzati per un periodo limitato di tempo, sia i manufatti a carattere stagionale, diretti a soddisfare bisogni non occasionali, ma ricorrenti nel tempo, che sono rimossi al cessare della necessità e, comunque, entro il suddetto termine di 180 giorni. Come per tutte le opere temporanee, anche quelle stagionali possono essere realizzate alle condizioni previste dalla legge: la conformità ad ogni normativa che regola l’attività edilizia, di ordine urbanistico ed edilizio, alla normativa tecnica, ai vincoli, ecc.; la effettiva temporaneità, che non può superare i 180 giorni; la necessità di comunicare allo Sportello Unico per l’Edilizia le date di realizzazione e rimozione delle strutture, per consentire un reale controllo da parte del Comune. 2. Semplificazione normativa in applicazione del principio della non duplicazione della normativa sovraordinata: 2.1 Le esigenze di semplificazione delle fonti normative dell’attività edilizia e urbanistica. Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 994 del 07.07.2014, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 20 del 24.03.2000 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, è stato approvato l’Atto Regionale di Coordinamento Tecnico per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (statale e regionale). L’art. 18-bis della stessa Legge Regionale n. 20/2000 “Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica”, introdotto dall’art. 50, della L.R. n. 15, del 30.07.2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, stabilisce quanto segue: “1. Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di LVII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite: a) dalle leggi statali e regionali, b) dai regolamenti, c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, d) dalle norme tecniche, e) dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata, f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia. 2. Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione. 3. Allo scopo di consentire una agevole consultazione da parte dei cittadini delle normative vigenti che trovano diretta applicazione in tutto il territorio regionale, la Regione, le Province, la Città metropolitana di Bologna e i Comuni mettono a disposizione dei cittadini attraverso i propri siti web il testo vigente degli atti di cui al comma 1 di propria competenza. 4. La Regione individua entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, e aggiorna periodicamente, le disposizioni che trovano uniforme e diretta applicazione su tutto il territorio regionale, attraverso appositi atti di indirizzo e coordinamento, approvati ai sensi dell'articolo 16. Le Province, la Città metropolitana di Bologna e i Comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a quanto previsto dai commi 1 e 2 secondo le indicazioni degli atti di indirizzo regionali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore degli stessi. Trascorso tale termine, le normative di cui al comma 1 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con esse incompatibili”. La Parte III di tale D.G.R. opera già una prima ricognizione delle disposizioni nazionali e regionali incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, che trovano uniforme e diretta applicazione nel territorio della Regione Emilia Romagna e delle quali occorre tenere conto, tutte ed ognuna, per la stesura della Variante al RUE. Esse sono esattamente 212 e vengono articolate come di seguito: A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ A.1 Edilizia residenziale A.2 Edilizia non residenziale A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) B.2.1 Fasce di rispetto stradali B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi B.2.4 Rispetto cimiteriale B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche) B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici B.2.9 Fascia di rispetto dei Metanodotti B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo LVIII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni B.3 Servitù militari B.4 Accessi stradali B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante B.6 Siti contaminati C. VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) C.2 Beni paesaggistici C.3 Vincolo idrogeologico C.4 Vincolo idraulico C.5 Aree naturali protette C.6 Siti della Rete Natura 2000 C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale D. NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico D.5 Sicurezza degli impianti D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici; D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici D.10 Produzione di materiali da scavo D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici) D.12 Prevenzione inquinamento luminoso E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali E.2 Strutture ricettive E.3 Strutture per l’agriturismo E.4 Impianti di distribuzione del carburante E.5 Sale cinematografiche E.6 Scuole e servizi educativi E.7 Associazioni di promozione sociale E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande E.9 Impianti sportivi E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie E.12 Strutture veterinarie L’art. 50 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) affronta uno degli aspetti cruciali della semplificazione della disciplina edilizia ed urbanistica, che attiene alla riduzione della ridondanza e complessità della stessa per la sovrapposizione di fonti normative. Infatti, con l’obiettivo di fornire una disciplina completa degli interventi e trasformazioni ammissibili nel proprio territorio, frequentemente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinano anche aspetti delle trasformazioni territoriali che sono regolati da altre fonti normative: innanzitutto dalle leggi statali e regionali, ma anche dai regolamenti, da atti di coordinamento tecnico, norme tecniche ed ogni altro provvedimento normativo, comunque denominato, previsti dalle medesime leggi. Questo processo si rileva non solo per aspetti “sostanziali” della disciplina urbanistica ed edilizia, ma anche per norme procedurali che stabiliscono competenze amministrative e modalità di svolgimento dei procedimenti abilitativi, tra cui il rilascio dei titoli abilitativi, le procedure speciali e in deroga, le modalità di controllo, ecc. Tale tecnica di redazione degli strumenti di pianificazione, che apparentemente ne fa una sorta di testo unico delle disposizioni da applicare a livello locale, in realtà crea una indebita sovrapposizione tra fonti normative, le quali finiscono per regolare la medesima fattispecie, con LIX Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni rilevanti effetti negativi, che riducono sensibilmente le qualità della normazione della materia edilizia e urbanistica in generale. Questo meccanismo, innanzitutto, irrigidisce e complica in modo significativo il sistema, in quanto al mutare di detto quadro normativo (dovuto per esempio alla modifica della legge, all’evoluzione della sua interpretazione giurisprudenziale, ma anche alla sua implementazione per effetto dell’approvazione di provvedimenti attuativi), si imporrebbe un tempestivo e continuo processo di adeguamento dei piani, per evitare che il contenuto delle due discipline si divarichi e, a livello locale, si continui ad applicare la disciplina stabilita dallo strumento di pianificazione in quanto formalmente vigente. Frequentemente poi tale contrasto tra la disciplina vigente e le previsioni dei piani si realizza sin dal momento dell’approvazione dello strumento di pianificazione, il cui contenuto si differenzia in modo più o meno rimarcato dalla fonte normativa sovraordinata, anche in assenza di una specifica disposizione che autorizzi tale autonoma determinazione. In tal modo, sin dall’origine, sono formalmente compresenti entrambe le normative (quella comunale e quella sovraordinata) che pongono all’operatore delicati problemi interpretativi, per individuare la disciplina da applicarsi nelcaso concreto. L’art. 50 della legge regionale per la semplificazione della disciplina edilizia, persegue dunque l’obiettivo di superare tali processi distorsivi, per i quali la differente regolazione dell’attività edilizia non deriva dalle scelte sulla tutela e l’uso del territorio, rimesse alla primaria competenza degli enti locali, ma dalla tecnica di redazione dei piani, che tradizionalmente non distingue, come ora richiede l’art. 18-bis della L.R. n. 20/2000, tra le previsioni dei piani che “attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuito a (ciascun) livello di pianificazione” e le norme che contengono (o dovrebbero contenere) solo “la riproduzione, totale o parziale, delle normative“ sovraordinate vigenti. Per rimuovere la causa di tale fenomeno ed assicurare l’applicazione uniforme della disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che trovi le sue fonti al di fuori degli strumenti di pianificazione o in piani sovraordinati, il legislatore regionale ha affermato il principio, denominato dalla legge stessa “di non duplicazione della normativa sovraordinata” (comma 2 dell’art. 18-bis citato), per effetto del quale i piani devono essere ricondotti alla loro funzione essenziale di strumenti per la definizione delle scelte discrezionali di assetto del territorio, liberandoli da ogni apparato normativo, che abbia come unico obiettivo la raccolta dell’insieme delle disposizioni attinenti alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie considerate. Tale apparato normativo deve essere sostituito con “richiami espressi alle prescrizioni … che trovano diretta applicazione”, in quanto poste dalle fonti normative sovraordinate, indicate dal comma 1. Tale elenco comprende: a) le leggi statali e regionali: b) i regolamenti e gli altri atti normativi attuativi delle leggi, quali i decreti, le deliberazioni della Giunta Regionale e dell’Assemblea Legislativa (tra cui gli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico e le normative tecniche); c) le prescrizioni, indirizzi e direttive della pianificazione sovraordinata; d) ogni altro atto amministrativo, previsto dalla normativa di settore, avente incidenza sull’uso e le trasformazioni ammissibili del territorio e che comunque disciplini l’attività edilizia (tra cui innanzitutto gli atti di approvazione dei vincoli o che dispongono norme di salvaguardia del territorio e dell’ambiente). Naturalmente, il divieto di duplicazione può riguardare solo le disposizioni che siano “autoapplicative”, che non necessitino cioè, per la loro attuazione, di una disciplina di dettaglio stabilita dalle amministrazioni locali. Inoltre, tale principio non opera per le singole disposizioni sovraordinate che conferiscono specificamente alle autonomie territoriali la disciplina di uno specifico profilo dell’attività edilizia o la implementazione o modifica della sua regolazione. In tal modo, l’art. 18-bis della L.R. n. 20/2000 prevede l’individuazione di un corpus della disciplina generale dell’attività edilizia, valevole per tutto il territorio regionale, e destinato a costituire la disciplina uniforme dell’attività edilizia, assieme: - alle “definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia” di cui all’Allegato A della deliberazione dell’Assemblea legislativa 4 febbraio 2010, n. 279, che è divenuto efficace su LX Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni - tutto il territorio regionale dal 28 gennaio 2014, per effetto dell’art. 57, comma 4, della L.R. n. 15/2013 (che prevede una disposizione analoga all’art. 18-bis della L.R. n. 20/2000); alle definizioni degli interventi edilizi stabilite dal legislatore statale all’articolo 3 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), come riprodotte nell’Allegato alla L.R. n. 15/2013, le quali, come ha sottolineato anche dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 309 del 23/11/2011, costituiscono principi fondamentali della materia, in quanto sussistono esigenze unitarie che impongono di stabilire definizioni uniformi su tutto il territorio nazionale “(perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. L’intero corpus normativo statale in ambito edilizio è costruito sulla definizione degli interventi, con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e degli altri interventi (restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria), dall’altro. La definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta, dunque, allo Stato”). 2.2 Limiti all’applicazione del principio di non duplicazione alla normativa urbanistica. Il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata opera anche nei riguardi delle previsioni degli strumenti di pianificazione aventi l’obiettivo della riproduzione, totale o parziale, delle “prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata” (art. 18-bis, comma 1, lettera e). Tuttavia, in questi casi l’ambito di applicazione del principio di non duplicazione risulta di più difficile delimitazione, rispetto alle disposizioni che attengono alla regolazione dell’attività edilizia, dal momento che l’ordinamento, a cominciare dalla L.R. n. 20/2000, riconosce alla pianificazione urbanistica comunale una competenza generale, con ampi margini di discrezionalità. Pertanto la maggior parte della disciplina urbanistica contenuta nelle Normativa Tecnica Strutturale del PSC, nelle Norme Tecniche Operative del POC e nella Disciplina Normativa del RUE, è astrattamente riferibile a quei contenuti discrezionali dei piani esclusi dall’applicazione del principio di non duplicazione ai sensi del comma 1 dell’art. 18-bis (“funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione”). Inoltre, l’impianto stesso della pianificazione sovraordinata o delle leggi che la disciplinano spesso prevede espressamente che le previsioni dei piani sovraordinati debbano essere specificate e articolate dalla pianificazione sottordinata – e dunque da ultimo da quella comunale –, sia a livello normativo, per adattarle alle specificità del contesto locale e alle scelte strategiche di governo del territorio che caratterizzano le diverse realtà territoriali; sia dal punto di vista cartografico, per farle meglio corrispondere ai limiti fisici, agli elementi ed oggetti peculiari del territorio, attraverso una cartografia avente una scala di maggior dettaglio. In secondo luogo occorre sottolineare che il principio di non duplicazione si riferisce unicamente alla “normativa” dei piani territoriali ed urbanistici e non agli elaborati cartografici della stessa. Nonostante tali limitazioni, è comunque sempre possibile individuare e tener distinti i casi in cui, o per espresso obbligo di legge o per autonoma scelta pianificatoria, gli strumenti territoriali ed urbanistici vigenti si siano limitati a riprodurre le perimetrazioni e la corrispondente normativa dei piani sovraordinati, rispetto ai casi in cui gli stessi strumenti abbiano apportato modifiche alla normativa stabilita dal piano sovraordinato o ampliato o ridotto gli ambiti nei quali tale normativa trova applicazione, nell’esercizio delle proprie prerogative pianificatorie. Nel primo caso il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata trova applicazione e le Norme del piano devono prevedere il mero rinvio alle disposizioni stabilite dal piano sovraordinato, in luogo della loro riproduzione. Nel secondo, i piani potranno continuare a specificare e integrare la normativa sovraordinata, in quanto tali modifiche costituiscono proprio il risultato delle scelte discrezionali di governo del territorio attribuite a quel livello territoriale. Tale modalità di redazione dei piani avrà l’indubbio merito di risolvere in radice le difficoltà interpretative che sorgono frequentemente laddove, senza aver attivato esplicite procedure di variante ai piani sovraordinati, i piani tenuti all’osservanza delle previsioni degli stessi se ne siano discostati. Liberati dal gravoso apparato di disposizioni meramente riproduttivi delle NTA LXI Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni sovraordinate (che sarà sufficiente richiamare), i piani potranno: evidenziare in modo più netto le scelte operate nell’esercizio delle loro prerogative, indicare gli obiettivi perseguiti attraverso tali autonome determinazioni; individuare e valutare solo gli effetti ambientali e territoriali che ne derivano (come prescrive espressamente la nuova formulazione dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000, in materia di ValSAT); individuare gli obiettivi di interesse pubblico per promuovere la qualificazione del patrimonio edilizio; determinare specifici indicatori riferiti ai soli effetti che derivano dalle scelte di piano, ai fini del monitoraggio della loro attuazione. 2.3 Modalità attuative del principio di non duplicazione della disciplina sovraordinata. I commi 2 e 3 dell’art. 18-bis della L.R. n. 20/2000 specificano le modalità con le quali i piani devono uniformarsi al principio di non duplicazione: essi, nel considerare qualsivoglia istituto e profilo della disciplina del governo del territorio, devono coordinare le previsioni normative di propria competenza (compiutamente declinate in quanto rientranti nel pieno esercizio delle proprie prerogative e competenze) con il richiamo espresso alle eventuali altre prescrizioni, stabilite dagli atti normativi elencati in precedenza, che trovano anch’essi diretta applicazione (per aspetti o profili non attribuiti alla competenza del medesimo piano). Inoltre, al solo scopo di consentire un agevole consultazione da parte dei cittadini di tali normative, ciascun livello istituzionale (Regione, Province, Città metropolitana e Comuni) devono riprodurre nei propri siti web il testo vigente degli atti normativi. Si prevede dunque che sui siti web di questi enti siano messi a disposizione i testi degli atti autoapplicativi cui il piano faccia esplicitamente rinvio. A tale proposito la Regione Emilia Romagna ha provveduto a predisporre una pagina web riportante il testo vigente della principale normativa statale e regionale dell’attività edilizia (ovvero tutte le disposizioni richiamate dalla delibera di Giunta regionale n. 994 del 2014, di cui sopra). Sarà pertanto sufficiente che il sito web istituzionale comunale riporti un semplice link all’indirizzo: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/non rue/applicazione-non-rue. Evidentemente questo meccanismo di adeguamento al principio di non duplicazione si riferisce ai piani adottati o approvati dopo il 28 settembre 2013 (data di entrata in vigore della L.R. n. 15/2013 – e non si tratta del caso riguardante il nostro Comune, in quanto il RUE è stato approvato in data antecedente, sebbene di soli 10 giorni), che devono essere redatti attenendosi pienamente a quanto disposto dall’art. 18-bis (commi 1, 2 e 3), il quale, per effetto della riforma operata dall’art. 51 della L.R. n. 15/2013, costituisce ora uno dei principi generali della pianificazione stabiliti dal Titolo I della L.R. n. 20/2000 (ed anzi quello con cui si apre il Capo IV dello stesso, relativo alla “Semplificazione del sistema della pianificazione”). Tuttavia, intervenendo su materie già pienamente regolamentate a livello locale, come sono l’urbanistica e l’edilizia, il legislatore regionale si è posto anche il problema di individuare uno strumento efficace per assicurare, in tempi sufficientemente brevi e per tutto il territorio regionale, il recepimento di tale principio di non duplicazione anche con riguardo alla strumentazione vigente. A tale scopo il comma 4 dell’art. 18-bis prevede il ricorso ad uno o più atti di coordinamento tecnico regionali, grazie alla loro capacità di prevalere “sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione” (art. 16, comma 3-bis, della L.R. n 20 del 2000). In particolare, il comma 4 dell’art. 18-bis richiede alla Regione di predisporre ed approvare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 15/2013, un apposito atto di coordinamento tecnico che individui le disposizioni che trovano uniforme e diretta applicazione su tutto il territorio regionale. L’approvazione di tale atto pone in capo agli enti territoriali l’obbligo di intervenire, abrogando gli apparati normativi che riproducono tali disposizioni e sostituendoli con apposite norme di rinvio agli stessi. Tale recepimento deve essere attuato entro il temine perentorio di 180 giorni dall’entrata in vigore dell’atto di coordinamento; trascorso tale termine, le normative di cui all’art. 18-bis, comma 1, trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni dei piani con esse incompatibili. LXII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni Per conformarsi all’atto di coordinamento tecnico di cui alla D.G.R. n. 994/2014, nei 180 giorni successivi dalla sua approvazione, gli enti locali con RUE approvato prima del 28.09.2013, come nel nostro caso, possono adeguare compiutamente il RUE attraverso il ricorso alle ordinarie procedure di variante previste dalla L.R. 20/2000 (per il RUE: art. 33). Come evidenziato in precedenza, trascorso senza esiti il termine riconosciuto ai Comuni per il recepimento con le modalità appena ricordate, le normative di cui all’art. 18-bis, comma 1, trovano comunque diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni dei piani con esse incompatibili. Naturalmente tale obbligo di adeguamento e l’eventuale effetto di automatica sostituzione operano non soltanto nel caso in cui i piani contengano la riproduzione delle disposizioni sovraordinate vigenti, richiamate nell’atto di coordinamento; ma anche nel caso in cui gli stessi presentino ancora la disciplina previgente ovvero abbiano introdotto una diversa disciplina. Si pensi, per esempio ai RUE che riportino ancora la disciplina della L.R. n. 31/2002, come nel nostro caso. Si noti che il comma 4 non stabilisce che tale effetto di diretta applicazione riguardi le (sole) norme individuate dall’atto regionale di coordinamento tecnico, bensì che esso si riferisca a (tutte) “le norme di cui al comma 1”. Ciò evidenzia che l’ atto di coordinamento regionale ha natura ricognitiva, ha cioè la funzione di individuare le principali normative attualmente vigenti che presentano le caratteristiche appena ricordate e rispetto alle quali opera il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, stabilito dall’art. 18-bis. Pertanto, si sottolinea che le previsioni dell’atto di coordinamento non sono tassative: sia nel senso che i Comuni, nell’operare la revisione dei loro strumenti, possono individuare altre disposizioni che rientrino nelle categorie elencate dal comma 1 dell’art. 18-bis; sia nel senso che il meccanismo di sostituzione (delle fonti sovraordinate rispetto alle corrispondenti norme previste nei piani) opera anche per quelle normative autoapplicative che non siano elencate nell’atto regionale, in quanto le stesse prevalgono comunque sulle previsioni di piano con esse incompatibili. Inoltre, come sottolinea sempre il comma 4 dell’art. 18-bis, l’atto di coordinamento è suscettibile di successive implementazioni e aggiornamenti, anche a seguito del mutamento della normativa vigente. In particolare, per la selezione delle normative indicate dall’atto di coordinamento, la Regione si è attenutia al criterio di individuare le principali normative alla cui osservanza è subordinato il rilascio o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e del certificato di conformità edilizia e di agibilità, in quanto stabiliscono le procedure amministrative da seguire, i requisiti, limiti e rispetti che derivano da discipline settoriali, i vincoli e tutele da osservare, nonché la normativa tecnica delle opere da realizzare. L’articolo 3, della Parte Seconda, dell’Atto di Coordinamento Regionale, per i Comuni nella nostra situazione (ovvero RUE approvato pria del 28.09.2013), ai fini dell’adeguamento dei piani alle sue disposizioni, oltre alle ordinarie procedure di variante definite dalla L.R. n. 20 del 2000 (ovvero quelle, per il RUE, dettate dall’art. 33), consente una seconda possibilità, ovvero una apposita e semplice deliberazione di Consiglio Comunale, di cui all’’articolo 12, comma 2, della L.R. n. 15/2013. Tale delibera di adeguamento deve stabilire: a) la soppressione di tutte le previsioni normative che riproducono, anche con modifiche, la disciplina sovraordinata di cui alla Parte Terza dell’atto di coordinamento tecnico; b) la sostituzione della disciplina soppressa con il rinvio alla normativa vigente in materia; c) le modifiche di mero coordinamento formale del testo delle previsioni di piano non abrogate, indispensabili per garantire la coerenza logica e sistematica delle previsioni degli strumenti vigenti, essendo comunque esclusa ogni modifica della disciplina sostanziale del piano (RUE). Sostanzialmente quindi, dal momento che si tratta di una variante obbligatoria, in attuazione di legge regionale, in recepimento della pianificazione sovraordinata e che comunque non incide sulle scelte discrezionali di pianificazione, per l’adeguamento del RUE la Regione consente anche di utilizzare il procedimento semplificato, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis, comma 1, lettere a) e b), e 32-bis, comma 1, lettere a), b), e d) dellA l.. N. 20/2000. LXIII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni In secondo luogo, occorre considerare che l’art. 18-bis, comma 4, prevede che l’attività di adeguamento debba svolgersi “secondo le indicazioni degli atti di indirizzo regionali”, conferendo dunque all’atto regionale di coordinamento in commento la potestà di individuare le modalità per lo svolgimento di tale attività. Pertanto, dal momento che l’atto regionale presenta la medesima natura e funzione degli atti di coordinamento tecnico indicati nell’elenco esemplificativo di cui all’art. 12, comma 4, ed anzi costituisce uno dei principali provvedimenti individuati dalla L.R. n. 15 del 2013 per la semplificazione della disciplina dell’attività edilizia, si stabilisce che gli enti locali entro il termine perentorio stabilito dalla legge possano attivare anche la speciale modalità stabilita dall’art. 12, comma 2, della medesima legge regionale, la quale ai fini del mero recepimento delle previsioni degli atti di coordinamento tecnico consente di assumere una deliberazione del Consiglio, idonea ad apportare una contestuale modifica o abrogazione delle previsioni incompatibili con esse (analogamente a quanto è stato già fatto, ad esempio, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 04.04.2014, in riferimento al recepimento, con modifiche, delle definizioni urbanistico edilizie regionali di cui alla D.A.L. n. 279/210 ed articolo 57, comma 4, della L.R. n. 15/2013, come sostituito dall’art. 52 della L.R. n. 28/2013. Appare opportuno sottolineare lo specifico contenuto e finalità che può assumere questa speciale deliberazione consiliare di recepimento. Essa è abilitata in primo luogo ad individuare, in modo puntuale, le previsioni della Disciplina Normativa del RUE che debbono cessare di produrre i loro effetti, in quanto incompatibili con la disciplina avente incidenza sull’attività edilizia individuata dall’atto di coordinamento tecnico, indicando le normative di cui al comma 1 dell’art. 18-bis, che si devono considerare a tutti gli effetti sostitutive delle stesse. Inoltre, tale provvedimento potrà modificare le disposizioni del RUE vigenti solo per gli adattamenti formali che risultino indispensabili per il coordinamento del testo normativo, non potendo avere alcuna portata innovativa rispetto alle scelte urbanistiche degli strumenti vigenti (cioè i contenuti pianificatori, le scelte insediative, i dimensionamenti, le tutele, ecc.). In altre parole, tale atto, privo di discrezionalità pianificatoria, potrà: a) individuare in modo puntuale le previsioni dei propri strumenti che abbiano cessato di produrre i loro effetti; b) indicare le normative di cui al comma 1 dell’art. 18-bis, che si devono considerare a tutti gli effetti sostitutive delle previsioni individuate ai sensi della lettera a); c) realizzare il mero coordinamento formale del testo delle previsioni di piano non abrogate, in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina normativa del RUE. Il provvedimento comunale non potrà invece variare le scelte pianificatorie operate dagli strumenti vigenti, che non potranno essere in alcun modo modificate o integrate. E’ bene precisare che per la Variante in oggetto non si utilizzerà, né si può utilizzare, tale procedimento semplificato, in quanto la Variante ha obiettivi molteplici e diversi rispetto al mero adeguamento all’Atto Regionale di Coordinamento Tecnico. 2.4 Caratteristiche e contenuti delle normative vigenti che trovano diretta applicazione in tutto il territorio regionale L’atto di coordinamento, nella Parte Terza, provvede dunque, in attuazione della disciplina richiamata in precedenza, ad una prima ricognizione delle normative generali e di settore, aventi incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia (secondo la definizione di cui all’art. 18-bis, comma 1, lettera f), raggruppate secondo le tematiche nelle quali si articola comunemente l’esposizione della disciplina generale dell’attività edilizia. Si tratta delle disposizioni suscettibili di applicazione diretta nel territorio regionale, in quanto autoapplicative, caratterizzate cioè da un contenuto prescrittivo puntuale che non necessita, per la sua piena efficacia, di ulteriori provvedimenti attuativi (da emanarsi dalla stessa Amministrazione o da altro Ente). Mutuando il linguaggio utilizzato dall’art. 11 della L.R. n. 20/2000 (sia pure riferito alle sole previsioni dei piani territoriali e urbanistici) si può ritenere che l’art. 18-bis richieda di individuare in particolare le normative che contengano “prescrizioni” attinenti all’attività edilizia. Si evidenzia, LXIV Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni peraltro, che all’interno delle normative che sono richiamate dall’atto di coordinamento regionale, possono essere presenti disposizioni che conferiscono alle amministrazioni locali il compito di regolare con i propri piani uno specifico istituto o profilo della disciplina. Nella Variante al RUE in commento si sceglie pertanto di riportare, per ogni articolo della Disciplina Normativa, prima del testo dell’articolo stesso, l’elenco della normativa sovraordinata auto applicativa, ovvero quindi il loro espresso richiamo, che trova quindi diretta applicazione, cassando quindi dal testo dell’articolo stesso, ogni duplicazione parziale o totale a tale disciplina e lasciando le disposizioni regolamentari che attengono al livello di pianificazione comunale. 3. La correzione di errori materiali e ridondanze: La Variante n. 1 rappresenta anche l’occasione per mettere mano e soluzione ad alcuni errori materiali riportati soprattutto in cartografia, e dovuti, in larga misura, alla complessa stratificazione tematica delle varie tavole. Si procede inoltre alla correzione materiale anche sul piano della Disciplina Normativa di numerosi riferimenti errati, o superati o in contraddizione l’uno con l’altro. Ai sensi del comma 5, dell’articolo 5 della L.R. n. 20/2000, la correzione di errori materiali è esclusa dalla procedura di valutazione di sostenibilità prevista dal medesimo articolo, in quanto trattasi di varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal RUE vigente. 4. Il nuovo complessivo quadro normativo e disciplinare regionale in materia edilizia che si è delineato dopo l’approvazione del RUE In estrema e conclusiva sintesi quindi, dopo l’approvazione, seppure molto recente, del RUE, si è assistito, a livello regionale, ad una frenetica attività legislativa in materia edilizia, che ha definito un quadro disciplinare molto diverso rispetto a quello di solo pochi mesi or sono, ed è perciò evidente che occorre procedere ad una sostanziale riscrittura di tutta la Disciplina Normativa del RUE. Lo Sportello Unico per l’Edilizia si è fatto carico di informare l’utenza, secondo quanto disposto dall’articolo 7/III del RUE e dal comma 7, dell’art. 4, della L.R. n. 15/2013, attraverso l’emanazione di tempestive Disposizioni Tecnico Organizzative (denominate “I Quaderni del RUE”). Si è ormai quasi completato il quadro degli strumenti per la semplificazione normativa della attività edilizia prevista dalla L.R. n. 15 del 30.07.2013 (“Semplificazione della disciplina edilizia”. E’ infatti operativa la disciplina di dettaglio uniforme dell’attività edilizia, valevole per tutto il territorio regionale, stabilita dalla L.R. 15/2013, che riguarda: 1. Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici edilizi, di cui alla D.A.L. n. 279/2010, divenute automaticamente operative in tutti i Comuni della Regione dal 28 gennaio 2014 per effetto dell’art. 57, comma 4 della L.R. n. 15 del 2013. Si veda in proposito la D.T.O. n. 5 del 19.02.2014 “I nuovi parametri urbanistico edilizi” (approvata con delibera di C.C. n. 6, del 04.04.2014, che ha provveduto a ridefinire alcuni parametri urbanistico edilizi. Si deve inoltre tenere conto della D.G.R. n. 994 del 07.07.2014, che introdotto modifiche ad alcune definizioni dettate dalla D.A.L. n. 279/2010. 2. Le definizioni uniformi degli interventi edilizi, di cui all’Allegato alla L.R. n. 15/2013, e all’art. 3 del DPR n. 380/2001, che dal 28 settembre 2013, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, prevalgono sulle eventuali difformi definizioni previste dagli strumenti comunali. Si vedano in proposito: - la D.T.O. n. 3 del 14.12.2013 “Interventi di ristrutturazione edilizia”, approvata con delibera di C.C. n. 47, del 20.12.2013; - la D.T.O. n. 48 del 17.07.2014 “La ristrutturazione edilizia con diminuzione volumetrica”; - la D.T.O. n. 49 del 17.07.2014 “Gli interventi di ripristino edilizio”. LXV Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni 3. Le procedure uniformi edilizie per quanto attiene ai casi tassativi di attività edilizia libera, ai titoli abilitativi richiesti per le diverse tipologie di intervento, al certificato di conformità edilizia e di agibilità, ecc., secondo quanto disposto dalla medesima legge regionale n. 15/2013. Si vedano in proposito: - la D.T.O. n. 2 del 09.12.2013 “Tabella dei titoli abilitativi in relazione alla tipologia di intervento edilizio”; - la D.T.O. n. 4 del 20.12.2013 “Il regime del mutamento di destinazione d’uso”; - la D.T.O. n. 2 del 20.01.2014 “L’autorizzazione semplificata”; - la D.T.O. n. 3 del 29.01.2014 “Il certificato di conformità edilizia ed agibilità”; - la D.T.O. n. 7 del 07.03.2014 “Definizione delle tipologie di intervento edilizio comportante il frazionamento di unità immobiliari esonerate dal contributo di costruzione ed individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici”; - la D.T.O. n. 13 del 02.04.2014 “Approvazione del modello unico istruttorio per l’esame delle pratiche edilizie”; - la D.T.O. n. 16 del 05.04.2014 “Approvazione del modello di richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità”; - la D.T.O. n. 28 del 13.05.2014 “La destinazione d'uso dei circoli privati e delle associazioni di promozione sociale”; - la D.T.O. n. 35 del 12.06.2014 “Nuove norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti”; - la D.T.O. n. 36 del 17.06.2014 “Nuovi termini di validità dell’autorizzazione paesaggistica”; - la D.T.O. n. 40 del 28.06.2014 “Obbligo di presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale”. 4. La modulistica edilizia unificata, approvata con la delibera della G.R. n. 993 del 07.07.2014, che sarà operativa dal momento della sua adozione formale con una D.T.O. dello S.U.E. da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, e comunque operativa in tutti i comuni della Regione dal 5 gennaio 2015, che attiene ai titoli abilitati edilizi, alla comunicazione dell’inizio lavori asseverata (CIL asseverata) e alle altre forme di comunicazione previste in caso di attività edilizia libera, al certificato di conformità edilizia e di agibilità, per quanto riguarda sia le istanze, la comunicazione e le asseverazioni previste per tali sub procedimenti sia la documentazione tecnica da allegare ai medesimi atti, rispetto alla quale vengono abrogate le Sezioni 1 e 2 dell’Allegato B) della D.A.L. 4 febbraio 2010, n. 279. Si vedano in proposito: - la D.T.O. n. 37 del 19.06.2014 “Modulistica edilizia nazionale unificata”; - la D.T.O. n. 45 del 10.07.2014 “Modulistica edilizia regionale unificata”; - la D.T.O. n. 52 del 19.07.2014 “Circolare sulla modulistica edilizia regionale unificata”. 5. Le modalità di svolgimento dei controlli delle pratiche edilizie, per quanto riguarda in particolare la definizione del campione delle SCIA e delle domande di CCEA soggette a controllo a campione e alle modalità di svolgimento delle ispezioni delle opere realizzate, secondo quanto previsto dall’atto di coordinamento tecnico approvato con D.G.R. n. 76 del 27.01.2014 che sarà operante in tutti i comuni della regione, prevalendo automaticamente su ogni diversa previsione contenuta in atti comunali dal 27 luglio prossimo, ma già operativa nel nostro Comune in base a quanto approvato con delibera di C.C. n. 5 del 04.04.2014. Si vedano in proposito: - la D.T.O. n. 1 del 04.01.2014, “Controlli a campione sulle pratiche edilizie per l'anno 2014”, approvata con delibera di C.C. n. 5 del 04.04.2014; - la D.T.O. n. 8 dell’08.03.2014 “Criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo e modalità di svolgimento delle ispezioni sulle opere realizzate”. 6. le norme tecniche uniformi cui devono essere conformi le opere edilizie sono solo quelle previste dalla legge e regolamenti statali e regionali, come individuate dalla modulistica unificata edilizia di cui al precedente punto 4), e dall’Atto di Coordinamento tecnico per la LXVI Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni semplificazione dei piani, di cui al successivo punto 7. La legge regionale n. 15/2013 ha infatti inteso specificare, all’art. 11, comma 1, che gli interventi edilizi devono asseverare la normativa tecnica prevista dalle leggi e regolamenti statali e regionali procedendo, di conseguenza all’abrogazione espressa delle delibere della G.R. n. 593/1995 n. 268/2000 e 21/2001 (c.d. requisiti cogenti e volontari del Regolamento Edilizio Tipo). Si vedano in proposito: - la D.T.O. n. 1C/2014 dell’11.02.2014 “Gli adempimenti in materia di acustica”; - la D.T.O. n. 4 dell’11.02.2014 “La dichiarazione di idoneità statica degli edifici”; - la D.T.O. n. 6 del 03.03.2014 “Supporto tecnico dell’Azienda USL sui titoli edilizi”; - la D.T.O. n. 11/2014 del 21.03.2014 “La prestazione energetica degli edifici. Qualificazione, certificazione e prestazione energetica degli edifici”; - la D.T.O. n. 15/20014 del 04.04.2014 “Nuova direttiva regionale sull’inquinamento luminoso e sul risparmio energetico”; - la D.T.O. n. 21/2014 del 19.04.2014 “Scarico dei fumi a tetto ed a parete”; - la D.T.O. n. 22/2014 del 22.04.2014 “Nuova modulistica di prevenzione incendi”; - la D.T.O. n. 24/2014 del 02.05.2014 “Taglio scale per inserimento ascensore”; - la D.T.O. n. 25/2014 del 06.05.2014 “L’illuminazione naturale degli ambienti (daylighting)”; - la D.T.O. n. 26/2014 del 10.05.2014 “I requisiti di ventilazione naturale degli ambienti”; - la D.T.O. n. 27/2014 del 12.05.2014 “Sintesi tabellare della soluzione conforme sui rapporti aeroilluminanti”; - la D.T.O. n. 29/2014 del 16.05.2014 “Dimensionamento degli spazi edilizi”; - la D.T.O. n. 39/2014 del 26.06.2014 “Obblighi di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. tabella di sintesi”; - la D.T.O. n. 42/2014 del 05.07.2014 “Linee-guida per la gestione delle acque meteoriche”; - la D.T.O. n. 44/2014 dell’08.07.2014 “Proroga dell’obbligo di adeguamento del libretto di impianto”. 7. individuazione delle disposizioni vigenti in materia edilizia. Conl’Atto di coordinamento tecnico, approvato con la deliberazione n. 994 del 07.07.2014, è stata individuata la disciplina generale dell’attività edilizia operante, in modo uniforme in tutti i Comuni dell’Emilia-Romagna. Si tratta delle principali leggi, regolamenti e norme tecniche, statali e regionali, e atti di coordinamento tecnico, in base ai quali è stata predisposta la modulistica edilizia unificata, in quanto stabiliscono la disciplina, sovraordinata rispetto a quella comunale, valevole su tutto il territorio regionale. Si veda la D.T.O. n. 47/2014 del 15.07.2014 “Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, che trovano uniforme e diretta applicazione nel territorio della Regione Emilia-Romagna”. 8. Dall’approvazione dell’atto di coordinamento n. 994/2014, come già detto, scatta una importante semplificazione dei contenuti dei vigenti strumenti di pianificazione, che non devono più presentare i complessi apparati normativi nei quali sono riprodotte (spesso con modifiche) le citate normative statali e regionali sovraordinate. Ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, della L.R. n. 20/2013 (introdotto dall’art. 50 della L.R. n. 15/2013), dall’approvazione di tale atto di coordinamento tecnico regionale scatta infatti, l’obbligo per i Comuni di individuare e dichiarare abrogate, con apposita delibera del Consiglio Comunale, le parti del proprio RUE (e degli altri strumenti comunali) che riproducono tali atti normativi sovraordinati, ovvero che comunque disciplinano le tematiche e materie da essi regolate. Si tratta proprio dell’operazione che il nostro Comune porta a termine con la presente Variante al RUE, unitamente al suo adeguamento a tutte le norme nazionali e regionali sopravvenute dalla sua approvazione. Sempre in applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata stabilito dai commi 1 e 2 dell’art. 18-bis appena citato, la nuova versione del RUE dovrà sostituire tali previsioni dei piani con formule di mero rinvio alla normativa vigente in materia, come individuata dalla D.G.R. n. 994/2014. LXVII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni Anche questa importante attività di semplificazione dei contenuti dei piani dovrà essere attuata entro 180 giorni dalla pubblicazione della D.G.R. citata sul BURERT (e dunque entro il 4 gennaio 2015) e trascorso tale termine, le normative richiamate nella D.G.R. n. 994 del 2014 troveranno comunque diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni dei piani comunali con essa incompatibili: dal 5 gennaio 2015 dunque tutte le previsioni dei piani comunali che riproducono o disciplinano in modo difforme le normative richiamate dalla D.G.R. n. 994 perdono comunque efficacia e sono sostituite dalla diretta applicazione di dette norme sovraordinate. Per il completamento dell’obiettivo della semplificazione della disciplina edilizia prevista dalla L.R. n. 15/2004, la Regione Emilia Romagna deve ancora provvedere ad emanare atti di coordinamento relativi: 1. l'elenco dei progetti particolarmente complessi che comportano il raddoppio dei tempi istruttori, ai sensi dell'articolo 18, comma 9 (art. 12, c. 4, lett. c); 2. alla parificazione della somma forfettaria per spese istruttorie dovuta in caso di rilascio della valutazione preventiva di cui all’art. 21 (art. 12, c. 4, lett. d); 3. i requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute (art. 12, c. 4, lett. f); 4. la classificazione uniforme delle destinazioni d'uso utilizzabili dagli strumenti urbanistici comunali (art. 12, c. 4, lett. g); 5. i criteri per l'applicazione omogenea della classificazione degli interventi edilizi (art. 12, c. 4, lett. h). 5. Il procedimento di approvazione della variante: Richiamato quanto già esposto al precedente punto 2.3, la presente Variante al RUE, seguirà le vie procedimentali ordinarie stabilite dalla L.R. n. 20/2000. In forza dei disposti di cui all’articolo 33 “Procedimento di approvazione del RUE”, comma 4, della Legge Regionale 24.03.2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, ogni modifica del RUE comporta inoltre l'obbligo della sua redazione in forma di testo coordinato. La Variante, non attenendo in alcun modo alla “parte urbanistica” del RUE (ovvero le cartografie – se non per la correzione di errori materiali – e la Parte IV della Disciplina Normativa), ma solo ed esclusivamente alla sua “parte edilizia”, non deve, a norma del comma 4.bis del citato articolo 33, seguire le procedure più complesse (con interlocuzione provinciale), di cui all’articolo 34 della L.R. n. 20/2000 (ovvero seguirà un procedimento tutto interno all’Amministrazione Comunale, più semplificato rispetto a quello che è stato utilizzato per l’approvazione del RUE). Il procedimento di approvazione della Variante al RUE è dettato quindi dall’articolo 33 della L.R. n. 20/2000 ed è il seguente: 1. adozione della Variante da parte del Consiglio Comunale; 2. deposito presso la Segreteria Comunale per 60 giorni; 3. pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito su almeno un quotidiano a diffusione locale; 4. possibilità per chiunque di presentare osservazioni entro la scadenza del deposito; 5. il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni presentate ed approva il RUE; 6. copia integrale della Variante al RUE approvata è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione; 7. la Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione; 8. dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'Amministrazione Comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Il RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione. Rispetto al procedimento come sopra indicato, occorre però tenere conto dell’importante novità contenuta all’articolo 56 “Semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in materia di governo del territorio” della successiva L.R. n. 15/2013, laddove si stabilisce che: LXVIII Indirizzi per una prima revisione del RUE Comune di Castel San Giovanni “1. Gli obblighi di pubblicazione di avvisi sulla stampa quotidiana, previsti dalle norme regionali sui procedimenti di pianificazione urbanistica e territoriale, sui procedimenti espropriativi e sui procedimenti di localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, si intendono assolti con la pubblicazione degli avvisi nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 2. Resta ferma la possibilità di effettuare in via integrativa la pubblicità sui quotidiani, a scopo di maggiore diffusione informativa“. LXIX Indirizzi per una prima revisione del RUE
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