Il servizio idrico integrato e il D.L. 133/2014 (“Sblocca Italia”) Avv. Stefano Sonzogni SGSpublilex - Milano 22 OTTOBRE 2014 LA SOSTENIBILITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO approccio economico, ambientale e sociale Bologna Fiere | viale della Fiera 20 | Sala “Quintetto” Le principali novità il ritorno del concetto di unicità della gestione del s.i.i. la dimensione minima provinciale degli a.t.o. il rinvio all’ordinamento europeo per le forme di gestione le modifiche alle modalità di trasferimento delle reti ed il ruolo chiave dell’Autorità per l’energia, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) la rinnovata disciplina transitoria delle gestioni esistenti Unicità vs. Unitarietà Unicità = gestore unico, per l’intero ambito ottimale era il modello inizialmente introdotto nel D.Lgs. 152/2006 le eccezioni: le vecchie gestioni salvaguardate e l’ipotesi dei sub-ambiti (ad es.: art. 47, l.r. lombarda 26/2003; art. 13, l.r. Emilia Romagna 23/2011) Unitarietà = pluralità di gestori affidatari (a regime) tra loro coordinati e collegati era il modello previsto dalla legge 36/1994 (art. 9) e reintrodotto nel 2008 è espressamente ammessa da Piemonte (art. 7, l.r. 13/1997) e Veneto (art. 8, l.r. 17/2012) La dimensione minima (provinciale) degli ambiti Ai sensi del nuovo comma 2bis dell’art. 147, D.Lgs. 152/2006, “qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane” Implicitamente il Legislatore individua nelle circoscrizioni provinciali la dimensione minima degli ambiti Alcune regioni prevedono l’ambito unico regionale: Abruzzo, Emilia Romagna (con eventuale subarticolazione), Molise, Puglia e Toscana Le forme di gestione del s.i.i. Dalla tipizzazione dell’abrogato art. 150, D.Lgs.152/2006 (concessione, società “in house” e società mista) al rinvio alle forme “previste dall’ordinamento europeo” (“nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”) del nuovo art. 149bis, D.Lgs. 152/2006 Le conseguenze: - ribadita la piena equiordinazione del modello “in house”,in adesione agli esiti referendari del 2011 - obbligo di predisporre la relazione a dimostrazione della conformità del modello gestionale ai principi concorrenziali, ex art. 34, comma 20, legge 221/2012 - l’irrisolta questione dell’ammissibilità delle aziende speciali, nonché delle società consortili formate da precedenti soggetti gestori Il regime di trasferimento di reti ed impianti Più chiarezza in tema di criteri per la determinazione del valore di reti ed impianti e modalità per la messa a disposizione al gestore unico: - riaffermata la gratuità della concessione di impianti e reti comunali (e per ciò stesso rientranti nel demanio locale), “salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione” (art. 153, comma 1, D.Lgs. 152/2006) - se i Comuni non rilasciano le reti al gestore unico scatta l’intervento sostitutivo del Presidente di Regione (e, se inerte, del Presidente del Consiglio dei Ministri) per la consegna delle reti dei comuni (art. 153, comma 1, D.Lgs. 152/2006) - sulla falsariga della disciplina prevista in materia di distribuzione del gas naturale, l’AEEGSI stabilisce i criteri per la determinazione del valore (residuo) di rimborso delle reti (artt. 151, comma 2, lett. m, e 153, comma 2, D.Lgs. 152/2006) La nuova disciplina transitoria delle gestioni esistenti Il nuovo testo dell’art. 172 supera il rinvio all’abrogato art. 113, comma 15bis, D.Lgs. 267/2000, laddove stabilisce le condizioni per la salvaguardia delle gestioni idriche esistenti I tratti salienti della nuova disciplina: in virtù del nuovo comma 1, gli enti di governo d’ambito che non abbiano già provveduto alla redazione (e per ciò stesso all’approvazione) del piano d’ambito, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la conseguente procedura d’affidamento, devono disporre entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.L. 133/2014 (13.9.2014) l’affidamento al nuovo gestore unico, pena gli interventi sostitutivi previsti dal successivo comma 4, dello stesso art. 172, D.Lgs. 152/2006 il nuovo comma 2 regola i rapporti tra il gestore che risulti affidatario del s.i.i. d’ambito alla data d’entrata in vigore del D.L. 133/2014 e gli altri soggetti ad altro titolo operanti nel medesimo territorio, le cui gestioni sono soggette alla cessazione di diritto, con decorrenza dalla data d’entrata in vigore del D.L. “Sblocca Italia” (13.9.2014), con l’eccezione delle gestioni facenti capo a soggetti che “gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege”, rispetto alla quali “il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto” in forza del nuovo comma 3, “in sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis [149bis, n.d.r.] alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento”, con la precisazione che “il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto”, mentre “al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento” Il confronto con le precedenti discipline transitorie l’art. 10, legge “Galli”, ferma la pluralità di gestori a regime consentita dal precedente art. 9, salvaguardava esclusivamente le concessioni (a privati) vigenti alla sua entrata in vigore l’art. 172, comma 2, D.Lgs. 152/2006 (vecchio testo), rinviava alle condizioni di salvaguardia previste dall’art. 113, comma 15bis, D.Lgs. 267/2000 (rinvio fisso, secondo la recentissima sentenza di Cons. Stato, Sez. V, 14.10.2014, n. 5080), e dunque consentiva la prosecuzione sino a scadenza delle gestioni assegnate con gara od a società mista con socio operativo selezionato mediante gara od a società “in house”, purché perfezionate entro il 2.10.2003 (data d’entrata in vigore dell’art.113, comma 15bis, D.Lgs. 267/2000) il nuovo art. 172, comma 2, D.Lgs. 152/2006, salvaguarda le gestioni idriche dei soggetti che “gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege” I punti oscuri della disciplina transitoria nuova cosa s’intende per affidamento conforme alla “normativa pro tempore vigente” e “non dichiarato cessato ex lege”? siamo di fronte ad un implicito rinvio alla normativa generale sui servizi pubblici locali (art. 34, comma 21, legge 221/2012) o ad una peculiare regola settoriale? quale la sorte degli affidamenti assentiti dai singoli Comuni dopo l’entrata in vigore della legge 36/1994 la posticipazione della nuova gestione unica alla cessazione contrattuale delle gestioni salvaguardate che, nell’insieme, servano almeno il 25% degli abitanti dell’a.t.o., di cui al nuovo comma 3, art. 172, D.Lgs. 152/2006, esprime una facoltà o un potere-dovere degli enti di governo d’ambito? in quali fasi del procedimento d’affidamento al gestore unico può operare? gli interventi previsti dai gestori salvaguardati rientrano nella pianificazione d’ambito? come potranno cooperare il gestore unico ed i gestori esistenti salvaguardati (le possibilità offerte dall’art. 218 del D.Lgs. 263/2006 e dalla nuova direttiva UE 2014/25 sugli appalti nei settori esclusi) a chi spetta adottare la proposta tariffaria, relativa alle gestioni salvaguardate, da sottoporre all’approvazione dell’AEEGSI? cosa accade nell’ipotesi in cui le convenzioni con gli enti locali non regolino le modalità di trasferimento dei beni? si applicano i criteri dell’AEEGSI per la determinazione del valore residuo dei beni (art. 153, comma 2, D.Lgs. 152/2006)? Sintesi finale Le quattro direttrici fondamentali della nuova disciplina: unicità della gestione ed ambiti almeno provinciali aggancio alla normativa generale sui servizi pubblici locali per le forme di gestione del s.i.i. condizioni e tempi certi per la consegna di reti ed impianti l’articolata regolamentazione del passaggio tra vecchie gestioni e nuova gestione unica
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