Le norme di riferimento e il ruolo della regolazione

Il
servizio
idrico
integrato e il D.L.
133/2014
(“Sblocca
Italia”)
Avv. Stefano Sonzogni
SGSpublilex - Milano
22 OTTOBRE 2014
LA SOSTENIBILITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
approccio economico, ambientale e sociale
Bologna Fiere | viale della Fiera 20 | Sala “Quintetto”
Le
principali
novità
 il ritorno del concetto di unicità della gestione del s.i.i.
 la dimensione minima provinciale degli a.t.o.
 il rinvio all’ordinamento europeo per le forme di
gestione
 le modifiche alle modalità di trasferimento delle reti ed
il ruolo chiave dell’Autorità per l’energia, il gas ed il
sistema idrico (AEEGSI)
 la rinnovata disciplina transitoria delle gestioni esistenti
Unicità vs. Unitarietà
 Unicità = gestore unico, per
l’intero ambito ottimale
 era il modello inizialmente
introdotto
nel
D.Lgs.
152/2006
 le eccezioni: le vecchie
gestioni salvaguardate e
l’ipotesi dei sub-ambiti (ad
es.: art. 47, l.r. lombarda
26/2003; art. 13, l.r. Emilia
Romagna 23/2011)
 Unitarietà = pluralità di
gestori
affidatari
(a
regime)
tra
loro
coordinati e collegati
 era il modello previsto
dalla legge 36/1994 (art.
9) e reintrodotto nel
2008
 è
espressamente
ammessa da Piemonte
(art. 7, l.r. 13/1997) e
Veneto (art. 8, l.r.
17/2012)
La
dimensione
minima
(provinciale) degli ambiti
Ai sensi del nuovo comma 2bis dell’art. 147, D.Lgs. 152/2006,
“qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero
territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire
una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del
servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico
integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli
ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città
metropolitane”
Implicitamente il Legislatore individua nelle circoscrizioni
provinciali la dimensione minima degli ambiti
Alcune regioni prevedono l’ambito unico regionale: Abruzzo,
Emilia Romagna (con eventuale subarticolazione), Molise, Puglia
e Toscana
Le forme di gestione del s.i.i.
Dalla tipizzazione dell’abrogato art. 150, D.Lgs.152/2006 (concessione,
società “in house” e società mista) al rinvio alle forme “previste
dall’ordinamento europeo” (“nel rispetto della normativa nazionale in
materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica”) del nuovo art. 149bis, D.Lgs. 152/2006
Le conseguenze:
- ribadita la piena equiordinazione del modello “in house”,in adesione agli
esiti referendari del 2011
- obbligo di predisporre la relazione a dimostrazione della conformità del
modello gestionale ai principi concorrenziali, ex art. 34, comma 20, legge
221/2012
- l’irrisolta questione dell’ammissibilità delle aziende speciali, nonché
delle società consortili formate da precedenti soggetti gestori
Il regime di trasferimento di
reti ed impianti
Più chiarezza in tema di criteri per la determinazione del valore di reti ed
impianti e modalità per la messa a disposizione al gestore unico:
- riaffermata la gratuità della concessione di impianti e reti comunali (e
per ciò stesso rientranti nel demanio locale), “salvo eventuali quote
residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione”
(art. 153, comma 1, D.Lgs. 152/2006)
- se i Comuni non rilasciano le reti al gestore unico scatta l’intervento
sostitutivo del Presidente di Regione (e, se inerte, del Presidente del
Consiglio dei Ministri) per la consegna delle reti dei comuni (art. 153,
comma 1, D.Lgs. 152/2006)
- sulla falsariga della disciplina prevista in materia di distribuzione del gas
naturale, l’AEEGSI stabilisce i criteri per la determinazione del valore
(residuo) di rimborso delle reti (artt. 151, comma 2, lett. m, e 153,
comma 2, D.Lgs. 152/2006)
La nuova disciplina transitoria
delle gestioni esistenti
Il nuovo testo dell’art. 172 supera il rinvio all’abrogato art. 113,
comma 15bis, D.Lgs. 267/2000, laddove stabilisce le condizioni
per la salvaguardia delle gestioni idriche esistenti
I tratti salienti della nuova disciplina:
 in virtù del nuovo comma 1, gli enti di governo d’ambito che
non abbiano già provveduto alla redazione (e per ciò stesso
all’approvazione) del piano d’ambito, ovvero non abbiano
scelto la forma di gestione ed avviato la conseguente
procedura d’affidamento, devono disporre entro un anno dalla
data di entrata in vigore del D.L. 133/2014 (13.9.2014)
l’affidamento al nuovo gestore unico, pena gli interventi
sostitutivi previsti dal successivo comma 4, dello stesso art.
172, D.Lgs. 152/2006
 il nuovo comma 2 regola i rapporti tra il gestore che
risulti affidatario del s.i.i. d’ambito alla data d’entrata
in vigore del D.L. 133/2014 e gli altri soggetti ad altro
titolo operanti nel medesimo territorio, le cui gestioni
sono soggette alla cessazione di diritto, con decorrenza
dalla data d’entrata in vigore del D.L. “Sblocca Italia”
(13.9.2014), con l’eccezione delle gestioni facenti capo a
soggetti che “gestiscano il servizio in base ad un
affidamento assentito in conformità alla normativa pro
tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege”,
rispetto alla quali “il gestore del servizio idrico
integrato subentra alla data di scadenza prevista nel
contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto”

in forza del nuovo comma 3, “in sede di prima applicazione, al fine di garantire il
conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale
ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai
casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi
dell'articolo 150-bis [149bis, n.d.r.] alla scadenza di una o più gestioni esistenti
nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino
complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente
nell'ambito territoriale ottimale di riferimento”, con la precisazione che “il gestore
unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad
un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non
dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli
altri atti che regolano il rapporto”, mentre “al fine di addivenire, nel più breve tempo
possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del
raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel
rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito
territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano
complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito
territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una
durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia,
ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni
esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino
affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25
per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento”
Il confronto con le precedenti
discipline transitorie
 l’art. 10, legge “Galli”, ferma la pluralità di gestori a regime consentita dal
precedente art. 9, salvaguardava esclusivamente le concessioni (a privati)
vigenti alla sua entrata in vigore
 l’art. 172, comma 2, D.Lgs. 152/2006 (vecchio testo), rinviava alle condizioni
di salvaguardia previste dall’art. 113, comma 15bis, D.Lgs. 267/2000 (rinvio
fisso, secondo la recentissima sentenza di Cons. Stato, Sez. V, 14.10.2014, n.
5080), e dunque consentiva la prosecuzione sino a scadenza delle gestioni
assegnate con gara od a società mista con socio operativo selezionato
mediante gara od a società “in house”, purché perfezionate entro il 2.10.2003
(data d’entrata in vigore dell’art.113, comma 15bis, D.Lgs. 267/2000)
 il nuovo art. 172, comma 2, D.Lgs. 152/2006, salvaguarda le gestioni
idriche dei soggetti che “gestiscano il servizio in base ad un affidamento
assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non
dichiarato cessato ex lege”
I punti oscuri della
disciplina transitoria
nuova
 cosa s’intende per affidamento conforme alla “normativa pro
tempore vigente” e “non dichiarato cessato ex lege”?
 siamo di fronte ad un implicito rinvio alla normativa generale
sui servizi pubblici locali (art. 34, comma 21, legge 221/2012)
o ad una peculiare regola settoriale?
 quale la sorte degli affidamenti assentiti dai singoli Comuni
dopo l’entrata in vigore della legge 36/1994
 la posticipazione della nuova gestione unica alla cessazione
contrattuale delle gestioni salvaguardate che, nell’insieme,
servano almeno il 25% degli abitanti dell’a.t.o., di cui al nuovo
comma 3, art. 172, D.Lgs. 152/2006, esprime una facoltà o un
potere-dovere degli enti di governo d’ambito? in quali fasi del
procedimento d’affidamento al gestore unico può operare?
 gli interventi previsti dai gestori salvaguardati rientrano nella
pianificazione d’ambito?
 come potranno cooperare il gestore unico ed i gestori esistenti
salvaguardati (le possibilità offerte dall’art. 218 del D.Lgs.
263/2006 e dalla nuova direttiva UE 2014/25 sugli appalti nei
settori esclusi)
 a chi spetta adottare la proposta tariffaria, relativa alle gestioni
salvaguardate, da sottoporre all’approvazione dell’AEEGSI?
 cosa accade nell’ipotesi in cui le convenzioni con gli enti locali
non regolino le modalità di trasferimento dei beni? si applicano i
criteri dell’AEEGSI per la determinazione del valore residuo dei
beni (art. 153, comma 2, D.Lgs. 152/2006)?
Sintesi finale
Le quattro direttrici fondamentali della nuova disciplina:
 unicità della gestione ed ambiti almeno provinciali
 aggancio alla normativa generale sui servizi pubblici
locali per le forme di gestione del s.i.i.
 condizioni e tempi certi per la consegna di reti ed
impianti
 l’articolata regolamentazione del passaggio tra vecchie
gestioni e nuova gestione unica