CIRCOLARE RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO La presente circolare è finalizzata a ridefinire la procedura amministrativa del Servizio Stranieri e Nomadi in relazione al rilascio dell’attestazione comunale dell’idoneità alloggiativa, nell’ambito delle previsioni legislative del Testo Unico 286/1998 in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio italiano. Infatti in accordo con lo Sportello Unico per l’Immigrazione c/o la Prefettura, si deve prevedere ora una più chiara definizione dei soggetti aventi titolo a richiedere l’attestazione, circoscrivendoli solo a coloro che ne hanno un effettivo titolo in quanto aventi diritto di proprietà o un reale diritto a seguito di regolare contratto debitamente registrato ed escludendo ogni altro soggetto. Ne consegue la necessità di apportare sostanziali modifiche alla modulistica predisposta dal Servizio Stranieri e Nomadi – Divisione Servizi Sociali - Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - e alla scheda di rilevazione delle caratteristiche degli immobili. La presente circolare annulla la precedente adottata con determinazione dirigenziale mecc.2014 42563 del 03.07.2014, che già sostituiva la circolare approvata con determinazione dirigenziale n. 2013 41190/19 del 21.03.2013, oltre a ridefinire il contenuto della modulistica di cui agli allegati alla determinazione dirigenziale mecc. n. 2013 41460/19 del 10.04.2013. Pertanto ridefinisce la procedura amministrativa secondo i seguenti punti. 1 – Soggetto avente titolo alla presentazione della richiesta L’attestato d’idoneità dell’alloggio situato nel territorio del Comune di Torino può essere richiesto: a) dal proprietario dell’alloggio; in questo caso il proprietario è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale titolo, mediante dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà resa ai sensi dell’ articolo 47 del D.P.R. 445/2000 sul modello predisposto dall’amministrazione comunale o consegnando copia dell’atto registrato. b) dal conduttore del relativo contratto di locazione; in questo caso il conduttore del contratto di locazione è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale titolo mediante dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 sul modello predisposto dall’amministrazione comunale o consegnando copia del contratto registrato. 1 Si rammenta che le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate dalla copia di un documento d’identità o altro documento equipollente e in corso di validità del dichiarante, così come previsto dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000. 2 - Consegna della domanda e documentazione allegata La domanda può essere consegnata al Servizio Stranieri e Nomadi – Divisione Servizi Sociali – Direzioni Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - dal soggetto di cui al precedente punto 1 o da persona da questi appositamente delegata. in questo caso la delega deve essere corredata da copia del documento d’identità o equipollente del delegante e del delegato in corso di validità, ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 445/2000. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta sul bollo”, la domanda per il rilascio dell’attestato d’idoneità dell'alloggio deve essere redatta in bollo - da Euro 16,00 - esclusivamente sull’apposito modello predisposto dall’Amministrazione Comunale. Alla domanda, corredata delle dichiarazioni o dei documenti di cui al precedente punto 1, devono essere allegati i seguenti documenti: a. “scheda di rilevamento” attestante la conformità ai requisiti igienico sanitari e di idoneità abitativa richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, redatta e firmata da un tecnico abilitato e controfirmata dal richiedente. b. dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che attesti il numero complessivo dei soggetti residenti e/o domiciliati, oltre a quelli che eventualmente si prevede di voler ospitare nell’alloggio, nonché le generalità di ognuno di essi; c. una copia di un documento d’identità o altro documento equipollente del richiedente in corso di validità così come previsto dall’articolo 35 del D.P.R. 445/2000; d. copia del permesso di soggiorno del richiedente, se cittadino extracomunitario, o, qualora non fosse stato ancora rilasciato, di qualunque altra documentazione idonea a dimostrare la regolare presenza sul territorio nazionale (in attuazione dell’art. 6 del T.U. sull’Immigrazione n. 286/1998, come modificato dalla legge 94/2009); Il personale addetto alla ricezione delle istanze è tenuto a non accogliere istanze incomplete e/o carenti dei documenti necessari. 3 - Istruttoria delle domande 1. L’istruttoria della domanda prevede la verifica: a. della correttezza della documentazione ricevuta; b. della rispondenza dei dati indicati per l’individuazione dell’alloggio tra la dichiarazione del soggetto avente titolo alla presentazione dell’istanza e la “scheda di rilevamento” (vedi allegati); 2 c. se per lo stesso alloggio è stato precedentemente richiesto altro attestato di idoneità dell’alloggio; d. se il tecnico abilitato risulta iscritto al previsto albo professionale di competenza; e. che la data del sopralluogo del tecnico abilitato non sia superiore a giorni 30 rispetto al giorno della consegna della domanda all’Ufficio. Ove risultassero difetti sanabili, si contatterà il richiedente o il tecnico affinché provvedano all’eventuale correzione o forniscano i dovuti chiarimenti. Il verificarsi di tali circostanze dovrà essere annotato sulla pratica al fine di registrare la sospensione dei tempi del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.s.m. “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 2. L’attestato di idoneità alloggiativa non potrà essere rilasciato nel caso in cui l’alloggio risulti destinato ad un uso diverso da quello di civile abitazione. Parimenti non dovrà essere rilasciato qualora il numero delle persone di età superiore ai 14 anni presenti o eventualmente previste all’atto della domanda, risulti superiore al numero massimo di persone che possono dimorare nell’alloggio. L’eventuale diniego sarà comunicato al richiedente in forma scritta. 3. Non si dovrà procedere al rilascio di un nuovo attestato per l’alloggio per il quale sia ancora in corso di validità un’attestazione precedentemente rilasciata. 4 - Controlli Il regime dei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dal tecnico abilitato in relazione alle caratteristiche tecniche dell’alloggio e degli impianti saranno definiti da apposito e successivo atto. Qualora emergessero incongruenze o si rilevassero elementi che possano essere oggetto di segnalazione, si dovrà predisporre una comunicazione in forma scritta al Corpo di Polizia Municipale per gli accertamenti del caso e degli eventuali ulteriori adempimenti di competenza. 5 - Termine di conclusione del procedimento per il rilascio dell’attestato di idoneità dell’alloggio 1. Ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della L. 241/1990 e s.s.m. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, il procedimento per il rilascio dell’attestato di idoneità dell’alloggio deve essere concluso in trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il termine inizia a decorrere dalla data di consegna della domanda, ovvero dalla data di arrivo all’Ufficio Protocollo della domanda, se inviata per posta. 2. Si rammenta che la normativa in vigore prevede che nel caso in cui gli elementi dichiarati dal richiedente non corrispondano ai dati in possesso dell’Amministrazione Comunale, ovvero non sia presentata la documentazione richiesta, l’interessato sarà invitato all’integrazione della domanda. Ciò potrà essere effettuato per iscritto (o anche telefonicamente, nel caso sia necessario provvedere alla correzione di semplici errori di compilazione materiale della modulistica). In tal caso, i termini 3 di conclusione del procedimento s’interrompono e riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa. 6 - Responsabile del procedimento Il Responsabile del Procedimento sarà nominato dal Dirigente del Servizio Stranieri e Nomadi – Divisione Servizi Sociali – Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con Le Aziende Sanitarie – con apposito atto. 7 – Validità dell’attestato di idoneità dell’alloggio 1. L’attestato di idoneità dell'alloggio ha validità di sei mesi dalla data del rilascio, così come previsto dall’articolo 41 comma 1 del D.P.R. 445/2000. 8 – Consegna dell’attestato L’attestato viene redatto in duplice originale: uno per il richiedente, che dovrà fornire una marca da bollo di euro 16,00 da apporre sull’attestato all’atto della consegna, ed uno per l’archivio del Servizio Stranieri e Nomadi, sul quale non è richiesta l’applicazione del bollo. Il richiedente può chiedere più attestati in originale fornendo all’ufficio le corrispondenti marche da bollo di euro 16,00. La consegna viene effettuata nei giorni e negli orari stabiliti previa esibizione del documento di identità del richiedente o di delega a firma del richiedente, unitamente a un suo documento di identità (in originale o in fotocopia) e alla fotocopia del documento di identità del delegato che verrà trattenuta per l’archivio del Servizio Stranieri e Nomadi. L’interessato può richiedere, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’ufficio, un duplicato dell’attestato ancora in corso di validità; tale duplicato rilasciato in bollo di euro 16,00 sarà autenticato secondo quanto disposto dell'articolo 18 del D.P.R. 445/2000. Allegati: - Scheda di rilevamento - Domanda attestato idoneità alloggiativa - Domanda duplicato attestato idoneità alloggiativa - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – a proprietario - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – b conduttore - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – c società 4
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