Slide su novità sicurezza decreto

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA
Sede provinciale di Taranto
con la collaborazione tecnica di Porreca.it
CONVEGNO
Semplificazioni negli adempimenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
venerdì 11 ottobre 2013
Aula Magna I.I.S.S. Pacinotti
Via Lago Trasimeno
TARANTO
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Semplificazioni negli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Misure attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Pubblicato sul S.O.G U. 30/4/2008)
In vigore
Il 15 maggio 2008
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D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Pubblicato sul S.O.G U. 5/8/2009)
In vigore
Il 20 agosto 2009
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D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106
LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI
DEL TESTO UNICO HANNO
RIGUARDATO
• 146 articoli sui 306 del D. Lgs. n. 81/2008
• 38 allegati sui 51 del D. Lgs. n. 81/2008
A buona ragione si può parlare di D. Lgs. n. 81/2008 bis
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Decretazione applicativa del
D. LGS. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
DECRETAZIONE
APPLICATIVA EMANATA
18/11/2010
Modalità di valutazione del rischio stress lavoro-correlato
10/02/2011
Utilizzo di apparecchi di sollevamento per sollevare persone
25/01/2011
Esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto
04/02/2011
Autorizzazione per l’effettuazione di lavori sotto tensione
10/02/2011
Sicurezza nelle forniture di calcestruzzo nei cantieri edili
13/04/2011
Applicazione T. U. a coop. sociali e organizzazioni volontariato
14/09/2011
Qualificazione imprese e lavoratori autonomi in lavori confinati
21/12/2011
Accordi Stato-Regioni per formazione operatori di sicurezza
22/02/2012
Abilitazione degli operatori di attrezzature particolari
30/11/2012
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
06/03/2013
Criteri di qualificazione dei formatori di sicurezza sul lavoro
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DECRETAZIONE
APPLICATIVA DA EMANARE
Decretazione applicativa del
D. LGS. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
Procedure semplificate modelli gestione sicurezza per PMI
Istituzione Servizio Informativo Nazionale della Prevenzione
Applicazione T. U. a strutture 1° periodo art. 3 D. Lgs. 81/2008
Applicazione T. U. a strutture 2° periodo art. 3 D. Lgs. 81/2008
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MODIFICHE AL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I.
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI
FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA
SUL LAVORO
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SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
16 ottobre 2012
DISEGNO DI LEGGE
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON LO SLOGAN “PIU’
SICUREZZA E MENO CARTE” APPROVA NELLA
SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2012 UN DISEGNO DI
LEGGE
CONTENENTE
SEMPLIFICAZIONI
UN
FORMALI
PACCHETTO
IN
MATERIA
DI
DI
SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO.
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Decreto Legge 21/6/2013 n. 69 (“Decreto del fare”)
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
(Pubblicato sulla G U. 21/6/2013)
In vigore
Il 22 giugno 2013
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Legge 9/8/2013 n. 98
Conversione con modificazioni del Decreto Legge 21/6/2013 n. 69.
(Pubblicato sulla G U. 20/8/2013)
In vigore
Il 21 agosto 2013
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SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. RIGUARDANO:
- Art. 3 sul campo di applicazione
- Art. 6 sull’attività della Commissione consultiva permanente
- Art. 26 sugli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione
- Art. 27 sul sistema di qualificazione delle imprese
- Art. 29 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Art. 31 sul servizio di prevenzione e protezione
- Art. 32 sulle capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP
- Art. 37 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e RLS
- Art. 67 sulle notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
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SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. RIGUARDANO:
- Art. 71 sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- Art. 73 sulla formazione e addestramento nell’uso delle attrezzature di lavoro
- Art. 88 sul campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008
- Art. 104 sull’elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo dell’opera
- Art. 225 sull’elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo dell’opera
- Art. 240 sulla comunicazione per eventi che espongono ad agenti chimici
- Art. 250 sulla notifica per lavori che espongono al rischio amianto
- Art. 277 sulle misure nel caso di eventi che espongono ad agenti biologici
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
LE MODIFICHE AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANO:
- Art. 131 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 sulla redazione del PSS
- Art. 54 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124
- Art. 56 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124
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SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
MODIFICHE SUL CAMPO DI
APPLICAZIONE DEL D. LGS. N.
81/2008 E S.M.I.
(art. 3)
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SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Modifica dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 sul campo di applicazione
(Misure di sicurezza nei confronti di volontari e di chi presta la propria attività
spontaneamente e a titolo gratuito per associazioni di promozione sociale e
associazioni sportive dilettantistiche)
Il comma 12-bis dell’articolo 3 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato così sostituito:
“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11/8/1991, n. 266, dei
volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria
attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in
favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n.
383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16/12/1991,
n. 398, e all’articolo 90 della legge 17/12/2002, n. 289, e successive
modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67,
comma 1, lettera m), del testo unico di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del
presente decreto”.
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SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Modifica dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 sul campo di applicazione
(Misure di sicurezza nei confronti di volontari e di chi presta la propria attività
spontaneamente e a titolo gratuito per associazioni di promozione sociale e
associazioni sportive dilettantistiche)
Segue comma 12-bis art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 così come sostituito dal
D. L. n. 69/2013:
“12-bis. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua
prestazione nell’ambito di una organizzazione di un datore di lavoro,
questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le
misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre
attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione”.
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Applicazione
differita
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Modifica dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 sul campo di applicazione
(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)
“All’articolo 3 del decreto legislativo 9/4/2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
13-bis. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite
la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di
Trento e di Bolzano, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37
del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della
documentazione che dimostra l’adempimento da parte del datore di
lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente
decreto in relazione a prestazioni lavorative che implicano una
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a
cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.
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Applicazione
differita
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Modifica dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 sul campo di applicazione
(Misure di semplificazione per le imprese agricole)
All’articolo 3 del decreto legislativo 9/4/2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
13-ter. Con un ulteriore decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di
Trento e di Bolzano, sono definite misure di semplificazione degli
adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e
sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento
a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole
dimensioni.
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
MODIFICHE SUI COMPITI
DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PERMANENTE
(art. 6)
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Modifica dell’art. 6 del D. Lgs. n. 81/2008
(Sui compiti della Commissione consultiva permanente)
La lettera g) del comma 8 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 81/2008 è sostituita
dalla seguente in base alla quale la Commissione consultiva è
chiamata a:
“g) discutere in ordine ai (già definire) criteri finalizzati alla definizione
del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui
all'articolo 27.
Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti
permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto”.
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
MODIFICHE SULLA
ELABORAZIONE DEL DUVRI
(art. 26)
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coordinato con D. Lgs. n. 106/2009
Articolo 26
comma 3
Obblighi del committente datore di lavoro:
 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione
ed il coordinamento dei datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure
adottate per eliminare o ridurre i rischi di interferenze.
 il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto
o d’opera
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Comma introdotto dal
decreto correttivo
(art. 26 c. 3 bis)
Esonero dalla redazione del DUVRI
 L’obbligo della redazione del DUVRI non si applica:
ai servizi di natura intellettuale,
alle mere forniture di materiali o attrezzature,
ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai
due giorni, sempre che essi non comportino rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all’Allegato XI
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
In cosa consistono le modifiche
all’art. 26 introdotte dalla legge n. 98/2013?
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Modifica dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008
(Sulla elaborazione del DUVRI nei settori a basso rischio)
Comma 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero
individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni
e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con
riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività
dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato,
in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali,
adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di
periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro,
per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Modifica dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008
(Sulla elaborazione del DUVRI)
In caso di redazione del DUVRI esso è allegato al contratto
di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati
accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e
gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative a livello
nazionale.
Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione
deve essere data immediata evidenza nel contratto di
appalto o di opera.
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Modifica dell’art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008
(Sull’esonero dalla elaborazione del DUVRI)
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di
cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle
mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui
durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai
sensi del decreto del Ministro dell’interno 10/3/1998 nonché dallo
svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui
al D.P.R. 14/9/2011 n. 177 o dalla presenza di agenti cancerogeni,
mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla
presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente
decreto.
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Modifica dell’art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008
(Sull’esonero dalla elaborazione del DUVRI)
3-bis - Ai fini dell’applicazione dell’esonero dalla elaborazione del
DUVRI per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori,
servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di
lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture
considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio
dei lavori.
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
MODIFICHE SULLA
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
(art. 29)
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TESTO UNICO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009
(art. 29 comma 5)
FONTE NORMATIVA
PER LE PROCEDURE
STANDARDIZZATE
D. Lgs. n. 81/2008 Art. 29 comma 5
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f),
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi
datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione
della valutazione dei rischi comunque non oltre il
31/5/2013. Quanto previsto nel precedente periodo non
si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d) nonché g).
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TESTO UNICO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009
FONTE NORMATIVA
PER LE PROCEDURE
STANDARDIZZATE
(art. 29 comma 6)
D. Lgs. n. 81/2008 Art. 29 comma 6
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
I datori di lavoro che occupano fino a 50
lavoratori possono effettuare la valutazione dei
rischi sulla base delle procedure standardizzate
di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more
dell'elaborazione
di
tali
procedure
trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3, e 4.
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COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI
(Articolo 12 del Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 8)
Interpello
n. 7/2012
del 15 novembre
2012
Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di
cui all’art. 29 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nelle aziende
fino a 10 lavoratori.
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FONTE NORMATIVA
PER LE PROCEDURE
STANDARDIZZATE
TESTO UNICO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009
(art. 29 comma 7)
D. Lgs. n. 81/2008 Art. 29 comma 7
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Le disposizioni di cui al comma 6 (che riguardano la possibilità per le aziende che
occupano fino a 50 lavoratori di ricorrere alle procedure standar
dizzate) non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende industriali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 17/8/1999 n. 334 e s.m.i. soggette
all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. 17/3/1995 n. 230
e s.m.i.
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;
f) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori,
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FONTE NORMATIVA
PER LE PROCEDURE
STANDARDIZZATE
TESTO UNICO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009
(art. 29 comma 7)
D. Lgs. n. 81/2008 Art. 29 comma 7
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Le disposizioni di cui al comma 6 (che riguardano la possibilità per le aziende
che occupano fino a 50 lavoratori di ricorrere alle procedure standardizzate)
non si applicano altresì alle attività svolte nelle seguenti aziende:
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi
chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all'esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del D. Lgs. n.
81/2008. (lettera abolita con il D. Lgs. correttivo n. 106/2009)
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Semplificazioni negli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELL’INTERNO
30/11/2012
Pubblicato sulla G. U. n. 285 del 6/12/2012 in vigore dal 4/2/2013
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PROCEDURE STANDARDIZZATE
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)
(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)
Il Decreto contiene:
Procedura standardizzata per la individuazione e valutazione dei
rischi ai sensi dell’art. 6 comma 8 lettera f) e dell’art. 29 comma 5
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Modulistica per la redazione del documento di valutazione
dei rischi aziendale
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SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
In cosa consistono le modifiche
all’art. 29 introdotte dalla legge n. 98/2013?
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SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Applicazione
differita
Modifica dell’art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008
(Sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi per attività a basso rischio)
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla
base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, saranno
individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali;
In allegato a tale decreto sarà emanato il modello con il quale, fermi restando i
relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di
attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare (nella bozza era
scritto attestare) di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17
e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le
procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 81/2008.
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SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
MODIFICHE SULLA ISTITUZIONE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
(art. 31)
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SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Modifica dell’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008
(Sull’istituzione del servizio di prevenzione e protezione)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34 (possibilità di svolgimento
diretto dei compiti del SPP), il datore di lavoro organizza il servizio di
prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda
o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti
anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi
paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
MODIFICHE PER LA SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI
OPERATORI DI SICUREZZA
(art. 32 e 37)
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Applicazione
differita
Modifica dell’art. 32 del D. Lgs. 81/2008
(Misure di semplificazione in materia di formazione degli ASPP e RSPP)
Nell’art. 32 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 viene aggiunto il comma 5-bis):
Agli RSPP e ASPP è riconosciuto un credito formativo da far valere per
tutti i percorsi di formazione e aggiornamento previsti dal D. Lgs. n.
81/2008 per la durata ed i contenuti che si sovrappongono alla
formazione ed aggiornamento ricevuti.
Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo
dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di
Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all’articolo 6.
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Applicazione
differita
Modifica dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008
(Misure di semplificazione in materia di formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e RLS)
Nell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 viene aggiunto il comma 14-bis):
In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente
decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si
sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per
la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento
corrispondenti erogati.
Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo
dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di
Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all’articolo 6.
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
MODIFICHE SULLE NOTIFICHE
AGLI ORGANI DI VIGILANZA
(art. 67)
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Sostituzione dell’art. 67 del D. Lgs. 81/2008
(Sulle notifiche all’Organo di vigilanza competente per territorio)
L’art. 67 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato sostituito con un altro
articolo nel quale sono indicati gli elementi informativi che devono
essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio
nel caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire
a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e
ristrutturazioni di quelli esistenti,
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SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
MODIFICHE SULLE
VERIFICHE PERIODICHE DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO
(art. 71)
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TESTO UNICO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
(art. 71 comma 11)
Norma di
riferimento
La prima verifica delle attrezzature di lavoro il datore di
lavoro è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel
termine di 60 giorni dalla richiesta decorso il quale il
datore di lavoro può avvalersi dell’ASL o di soggetti
pubblici o privati abilitati.
Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui
al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di
30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il
datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o
privati abilitati.
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TESTO UNICO
Norma di
riferimento
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
(art. 71 comma 13)
Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti
pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
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Decreto Interministeriale 11 aprile 2011
Verifiche attrezzature di lavoro
Disciplina delle modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri
per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo
71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
( In vigore dal 23/5/2012)
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
In cosa consistono le modifiche
all’art. 71 introdotte dalla legge n. 98/2013?
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Modifica dell’art. 71 comma 11 del D. Lgs. 81/2008
(Sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL che vi
provvede nel termine di 45 giorni (e non più 60 giorni) decorso
inutilmente il quale può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti
pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13
(fissate con il D.M. 11/4/2011).
Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di
lavoro, dalle ASL o dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati
che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Il termine
di 30 giorni per le verifiche successive non è più riportato.
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
MODIFICHE SULL’APPLICAZIONE DEL
CAPO I DEL TITOLO IV SUI CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI
(art. 88 e 104-bis)
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(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Modifica dell’art. 88 del D. Lgs. 81/2008
(Sulla non applicazione del Capo I del Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili)
Sono stati aggiunti ai lavori per i quali non si applica il Capo I
del Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili i lavori relativi a
impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento
e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta
non
è
superiore
a
dieci
uomini-giorno,
finalizzati
alla
realizzazione o alla manutenzione di infrastrutture per servizi,
che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’Allegato XI.
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Modifica dell’art. 88 del D. Lgs. 81/2008
(Sulla applicazione del Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili)
All’art.88 è stato aggiunto il comma 2-bis secondo il quale:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli
spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni
fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo
svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della
salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre
2013.
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Applicazione
differita
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DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Inserimento nel D. Lgs. n. 81/2008 dell’art. 104-bis
(Sulla redazione del PSC, POS e fascicolo dell’opera)
Dopo l’articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è
inserito il seguente:
“Art.104-bis. – . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della
salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui
all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91,
comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”.
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(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
MODIFICHE SUGLI OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE AGLI ORGANI
DI VIGILANZA
(art. 225, 240, 250 e 277)
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(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Modifica di alcuni altri articoli del D. Lgs. n. 81/2008
(Sugli obblighi di comunicazione agli organi di vigilanza)
E’ stata inserita la possibilità di effettuare in via telematica, anche per mezzo
degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro le
comunicazioni di cui agli:
- art. 225: comunicazione del superamento dei valori limite di esposizione
professionale ad agenti chimici
- art. 240: comunicazione di eventi che possono comportare una esposizione anomala
dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni
- art. 250: notifica di lavori che possono comportare una esposizione dei lavoratori
all’amianto
- art. 277: comunicazione di un incidente che può provocare la dispersione
nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4.
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(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
MODIFICHE AL D.P.R.
30/6/1965 N. 1124 E S.M.I.
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(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)
Modifiche al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 E S.M.I.:
- Art. 54: sarà abrogato a decorrere dal 180° giorno successivo alla data
di entrata in vigore del decreto di realizzazione del SINP
- Art. 56 i commi 1 e 2:
A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’INAIL trasmette telematicamente, mediante il
SINP, alle autorità di P.S., alle ASL, alle autorità portuali, marittime e consolari,
alle DTL e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle P.A. di Trento e
di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul
lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni
Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa
visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di
infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro settore
ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un
superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta sull’infortunio.
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Fine della
presentazione
Grazie
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