gli effetti della cancellazione delle società post d.lgs. n. 175/2014

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
GLI EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE
DELLE SOCIETÀ
POST D.LGS. N. 175/2014
a cura di Gian Paolo Ranocchi
18 dicembre 2014 - MILANO
INQUADRAMENTO DELLA PROBLEMATICA
Per anni si era ritenuto che la società non potesse estinguersi
finché permanevano rapporti passivi in capo ad essa, con la
conseguente incertezza dei rapporti giuridici societari.
La questione sembrava aver trovato soluzione con la riforma del
diritto societario, la quale, modificando l’art 2495 c.c., ha
decretato l’estinzione delle società all’atto della cancellazione.
Le sent. 6070, 6071 e 6072/2013 della Cassazione hanno
riproposto il problema della sopravvivenza delle società cessate,
pur mantenendo l’effetto estintivo della cancellazione.
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LA RESPONSABILITÀ EX ART. 2495 CO. 2 C.C.
(ANTE DLGS. “SEMPLIFICAZIONI”)
La responsabilità ex art. 2495 co. 2 c.c. (ante semplificazioni),
prevede che una volta cancellata la società dal Registro delle
imprese, l’azione dei creditori non soddisfatti tra cui l’Erario,
potrà essere esercitata unicamente nei confronti di
soci (successione)
fino a concorrenza delle
somme riscosse in base al
bilancio di liquidazione
liquidatori (responsabilità)
se il mancato pagamento è
dipeso da colpa di questi
ultimi
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SENTENZE 6070, 6071 E 6072/2013 SS.UU.
Effetti processuali
Effetti civilistici
la società estinta, non essendo
più persona giuridica, non può né
agire né essere convenuta in
giudizio, pertanto è stata avallata
l’applicabilità degli istituti della
successione nel processo (ex art.
110 c.p.c.), dell’interruzione dello
stesso con possibilità di
riattivazione da e contro la
molteplicità dei soci, tra loro
legati da un vincolo litisconsortile
l’estinzione della
società da luogo ad un
fenomeno successorio,
non a titolo particolare,
ma di natura
universale, peraltro sui
generis, in capo ai soci,
con ricadute diverse
per tipologia societaria.
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ART. 36 DPR 602/73
(ANTE DLGS. “SEMPLIFICAZIONI”)
L’art. 36 DPR 602/73 nella versione ante DLgs. “Semplificazioni” prevede che:
 i liquidatori dei soggetti IRES che non adempiono all’obbligo di pagare con le
attività delle liquidazione le imposte […] rispondono in proprio del pagamento
se soddisfano […]
 la disposizione si applica anche agli amministratori […]
 i soci e associati che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi
d’imposta precedenti la messa in liquidazione […] o hanno avuto
assegnazione di beni dai liquidatori durante il tempo della liquidazione […]
sono responsabili del pagamento delle imposte dovute […] nei limiti del valore
dei beni […]
 la responsabilità è accertata dall’ufficio con atto motivato ex art. 60 DPR
600/73
 avverso l’atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni
relative al contenzioso tributario
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LA RESPONSABILITÀ EX ART. 36 DPR
602/73 (ANTE DLGS. “SEMPLIFICAZIONI”)
La responsabilità ex art. 36 DPR 602/73 (ante semplificazioni) contempla differenti
ipotesi per il mancato assolvimento, all’esito della liquidazione di una società o ente,
delle imposte da questi dovute
 L’applicazione dell’art. 36 è riservata alle sole imposte sul reddito IRES e non
anche alle altre imposte (ad esempio, lVA). DLgs. 46/99, ex art. 19. Tesi
minoritaria della valenza generale.
 Copre comportamenti e periodi più ampi dell'art. 2495 c.c.
 Non presuppone necessariamente la cancellazione della società
 Norma tributaria che regola una responsabilità “civile” – prescrizione decennale
 Atto a motivazione rafforzata: debito e individuazione responsabilità
 Competente la C.T. Prov.
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DLGS. SEMPLIFICAZIONI: EFFETTI DELLA
CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ DAL RI
Bozza D.Lgs.
“Ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi,
sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice
civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro
delle imprese”.
Testo D.Lgs. n. 175/2014
“Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento,
contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione
della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni
dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”
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LE MODIFICHE ALL’ART. 36 DPR 602/73
Co. 1
“I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività
della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della
liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio
del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i
crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o
associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a
quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei
crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di
graduazione dei crediti”.
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EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLE
SOCIETÀ DAL RI. LE MODIFICHE ALL’ART.
36 DPR 602/73
Al comma terzo e' aggiunto il seguente periodo: «Il valore
del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si
presume proporzionalmente equivalente alla quota di
capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova
contraria.».
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S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
SOCIETA’ IN PERDITA
SISTEMATICAG
POST D.LGS. N. 175/2014
a cura di Gian Paolo Ranocchi
18 dicembre 2014 - MILANO
Società in perdita sistematica
D.LGS. 175/2014 – art. 18: ampliamento del periodo di
osservazione previsto per le società in perdita sistematica
- Nuovo presupposto: 5 periodi d’imposta consecutivi in
perdita fiscale (o 4 in perdita + 1 se il reddito è inferiore a
quello minimo)
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Società in perdita sistematica
D.LGS. 175/2014 – art. 18: ampliamento del periodo di
osservazione previsto per le società in perdita sistematica
- Su periodo di monitoraggio su 2009/2013 verifica
dell’esistenza di una delle cause di disapplicazione previste dal
provvedimento delle Entrate del 11 giugno 2012
- L’esistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art.
30 della L. n. 724/1994 continuano a dover essere riscontrate
sul periodo dichiarato
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Società in perdita sistematica
D.LGS. 175/2014 – art. 18: ampliamento del periodo di osservazione
previsto per le società in perdita sistematica
“In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.”
-Quindi: decorrenza dal 2014 con monitoraggio su 2009/2013
- Effetti anche per il passato: norma procedurale o sostanziale?
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