S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO GLI EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ POST D.LGS. N. 175/2014 a cura di Gian Paolo Ranocchi 18 dicembre 2014 - MILANO INQUADRAMENTO DELLA PROBLEMATICA Per anni si era ritenuto che la società non potesse estinguersi finché permanevano rapporti passivi in capo ad essa, con la conseguente incertezza dei rapporti giuridici societari. La questione sembrava aver trovato soluzione con la riforma del diritto societario, la quale, modificando l’art 2495 c.c., ha decretato l’estinzione delle società all’atto della cancellazione. Le sent. 6070, 6071 e 6072/2013 della Cassazione hanno riproposto il problema della sopravvivenza delle società cessate, pur mantenendo l’effetto estintivo della cancellazione. 2 LA RESPONSABILITÀ EX ART. 2495 CO. 2 C.C. (ANTE DLGS. “SEMPLIFICAZIONI”) La responsabilità ex art. 2495 co. 2 c.c. (ante semplificazioni), prevede che una volta cancellata la società dal Registro delle imprese, l’azione dei creditori non soddisfatti tra cui l’Erario, potrà essere esercitata unicamente nei confronti di soci (successione) fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio di liquidazione liquidatori (responsabilità) se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ultimi 3 SENTENZE 6070, 6071 E 6072/2013 SS.UU. Effetti processuali Effetti civilistici la società estinta, non essendo più persona giuridica, non può né agire né essere convenuta in giudizio, pertanto è stata avallata l’applicabilità degli istituti della successione nel processo (ex art. 110 c.p.c.), dell’interruzione dello stesso con possibilità di riattivazione da e contro la molteplicità dei soci, tra loro legati da un vincolo litisconsortile l’estinzione della società da luogo ad un fenomeno successorio, non a titolo particolare, ma di natura universale, peraltro sui generis, in capo ai soci, con ricadute diverse per tipologia societaria. 4 ART. 36 DPR 602/73 (ANTE DLGS. “SEMPLIFICAZIONI”) L’art. 36 DPR 602/73 nella versione ante DLgs. “Semplificazioni” prevede che: i liquidatori dei soggetti IRES che non adempiono all’obbligo di pagare con le attività delle liquidazione le imposte […] rispondono in proprio del pagamento se soddisfano […] la disposizione si applica anche agli amministratori […] i soci e associati che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione […] o hanno avuto assegnazione di beni dai liquidatori durante il tempo della liquidazione […] sono responsabili del pagamento delle imposte dovute […] nei limiti del valore dei beni […] la responsabilità è accertata dall’ufficio con atto motivato ex art. 60 DPR 600/73 avverso l’atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario 5 LA RESPONSABILITÀ EX ART. 36 DPR 602/73 (ANTE DLGS. “SEMPLIFICAZIONI”) La responsabilità ex art. 36 DPR 602/73 (ante semplificazioni) contempla differenti ipotesi per il mancato assolvimento, all’esito della liquidazione di una società o ente, delle imposte da questi dovute L’applicazione dell’art. 36 è riservata alle sole imposte sul reddito IRES e non anche alle altre imposte (ad esempio, lVA). DLgs. 46/99, ex art. 19. Tesi minoritaria della valenza generale. Copre comportamenti e periodi più ampi dell'art. 2495 c.c. Non presuppone necessariamente la cancellazione della società Norma tributaria che regola una responsabilità “civile” – prescrizione decennale Atto a motivazione rafforzata: debito e individuazione responsabilità Competente la C.T. Prov. 6 DLGS. SEMPLIFICAZIONI: EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ DAL RI Bozza D.Lgs. “Ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”. Testo D.Lgs. n. 175/2014 “Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese” 7 LE MODIFICHE ALL’ART. 36 DPR 602/73 Co. 1 “I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti”. 8 EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ DAL RI. LE MODIFICHE ALL’ART. 36 DPR 602/73 Al comma terzo e' aggiunto il seguente periodo: «Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.». 9 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMATICAG POST D.LGS. N. 175/2014 a cura di Gian Paolo Ranocchi 18 dicembre 2014 - MILANO Società in perdita sistematica D.LGS. 175/2014 – art. 18: ampliamento del periodo di osservazione previsto per le società in perdita sistematica - Nuovo presupposto: 5 periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale (o 4 in perdita + 1 se il reddito è inferiore a quello minimo) 11 Società in perdita sistematica D.LGS. 175/2014 – art. 18: ampliamento del periodo di osservazione previsto per le società in perdita sistematica - Su periodo di monitoraggio su 2009/2013 verifica dell’esistenza di una delle cause di disapplicazione previste dal provvedimento delle Entrate del 11 giugno 2012 - L’esistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 30 della L. n. 724/1994 continuano a dover essere riscontrate sul periodo dichiarato 12 Società in perdita sistematica D.LGS. 175/2014 – art. 18: ampliamento del periodo di osservazione previsto per le società in perdita sistematica “In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.” -Quindi: decorrenza dal 2014 con monitoraggio su 2009/2013 - Effetti anche per il passato: norma procedurale o sostanziale? 13
© Copyright 2024 Paperzz