Deliberazione n. SCCLEG/34/2014/PREV REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato formata dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS, Presidente; componenti: Ermanno ZUCCHERETTI, MANEGGIO, Maria Antonio GRANELLI, Elena Francesco RASO, ATTANASIO Andrea (relatore), PETRONIO, ZACCHIA, Franco Cristina Giuseppa MASSI, Luisa D’EVOLI, Giovanni ZOTTA, Fabio Gaetano GALEFFI, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Oriella MARTORANA, Rosario SCALIA, Anna Luisa CARRA. ***** nell’adunanza del 15 dicembre 2014. Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; visto l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni; visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; visto il “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con 1 provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2011); visti i decreti nn. 2888 e 3025, rispettivamente del 24 luglio e dell’8 agosto 2014, adottati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, concernenti la liquidazione ed il pagamento di fatture per l’importo complessivo di euro 1.167.712,74, per il riconoscimento dell’indennità di ingiustificato arricchimento nei confronti di una società affidataria del servizio di rimozione e smaltimento delle numerose imbarcazioni utilizzate per il trasporto dei migranti, ormeggiate nei porti di Lampedusa, Licata, Mazara del Vallo e Pantelleria; vista la nota prot. n. 43627981, del 4 dicembre 2014, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri ha chiesto il deferimento alla sede collegiale degli atti sopra citati, sulla base della relazione predisposta dal Magistrato istruttore; vista l’ordinanza in data 10 dicembre 2014, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato per il giorno 15 dicembre 2014 il Collegio della Sezione centrale del controllo di legittimità per l’esame dei provvedimenti in questione; vista la nota prot. n. 0035446-10/12/2014 –SCCLA- Y26 PREV- P , del 10 dicembre 2014 della Segreteria della Sezione, con la quale la predetta ordinanza è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Protezione Civile e Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativa 2 e contabile) e al Ministero dell’economia e delle finanze (Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato); udito il relatore, Cons. Antonio ATTANASIO; intervenuti, in rappresentanza del Dipartimento della Protezione Civile, il dott. Angelo BORRELLI, Vice Capo Dipartimento, il dott. Sisto RUSSO, Dirigente Servizio Politiche contrattuali, assistito dal dott. Pietro COLICCHIO, Funzionario Servizio Politiche contrattuali; non rappresentato il Ministero dell’economia e delle finanze non intervenuto il Dirigente dell’Ufficio di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; con l’assistenza della dott.ssa Valeria MANNO, in qualità di Segretario verbalizzante. Ritenuto in FATTO 1. Con i decreti indicati a margine, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile aveva disposto la liquidazione ed il pagamento di alcune fatture concernenti l’espletamento, da parte della Società “C.O.M.A.P. S.r.l.”, del “servizio di rimozione, trasporto, demolizione ed avvio a recupero/smaltimento di imbarcazioni e relitti situati a Lampedusa, Licata, Mazara del Vallo e Pantelleria, nell’ambito dell’emergenza derivante dall’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari”. L’adozione di tali provvedimenti aveva fatto seguito ad una complessa vicenda amministrativa, di cui si ripercorrono le fasi salienti. 1.1. Nel quadro degli interventi urgenti, diretti a fronteggiare lo “stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione 3 all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa" era stata adottata, in data 26 luglio 2011, l’ordinanza n. 3955 del Presidente del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'articolo 4 di tale provvedimento aveva disposto che il "...Soggetto attuatore, nominato con decreto del Commissario delegato n. 2206 del 6 maggio 2011, provvede, altresì, in termini di somma urgenza, con i poteri e le deroghe previste dalle ordinanze richiamate in premessa, alla rimozione delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati approdati nell'isola di Pantelleria ed ivi ubicate". Dopo l’espletamento di apposita gara, il predetto Soggetto attuatore aveva chiesto alla Società aggiudicataria “COMAP S.r.l.”, con nota dell'8 novembre 2011, di dare immediato avvio alle attività per l'esecuzione dell'appalto, prendendo contatto con il RUP. Successivamente, il giorno 11 novembre 2011, si era proceduto alla consegna del servizio alla Società “COMAP S.r.l.” presso i luoghi oggetto dell'intervento e le relative attività erano state immediatamente avviate. Lo svolgimento della procedura di gara, tuttavia, aveva formato, quasi contestualmente, oggetto di contenzioso amministrativo. Infatti, con ordinanza del TAR Lazio n. 201104369 del 24 novembre 2011, adottata a seguito del ricorso proposto dalle società escluse – “S.E.A.P. s.r.l.” ed “Ador.Mare s.r.l.” - era stata disposta la sospensione del provvedimento di aggiudicazione della gara. Di conseguenza, il Soggetto attuatore, con nota del 25 novembre 2011, inviata al RUP, aveva ordinato di notificare alla società appaltatrice la sospensione immediata del servizio, a decorrere dal giorno 25 4 novembre c.a., “fermo restando che tutte le attività che, a tal data, risultavano già avviate dall'impresa appaltatrice dovevano essere tempestivamente portate a conclusione per evidenti ragioni di sicurezza e di tutela ambientale”. In seguito, con sentenza del TAR Lazio n. 201200612 del 18 gennaio 2012 era stato disposto – tra l’altro - l'annullamento degli atti con i quali era stata decisa l'esclusione dell'offerta della società ricorrente, nonché l'aggiudicazione definitiva della gara alla società “C.O.M.A.P. S.r.l.”. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 201202988 del 22 maggio 2012 aveva, infine, respinto il ricorso proposto dalla Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento Protezione Civile, confermando integralmente la sentenza del TAR. A seguito della rinnovazione della procedura di gara – intervenuta il giorno 31 luglio 2012 – era stata disposta l'esclusione della società “C.O.M.A.P. S.r.l.” e la provvisoria aggiudicazione al R.T.I. “Seap/AdorMare”. 1.2. Considerato l’esito del contenzioso amministrativo e tenuto conto della circostanza che gran parte dei lavori erano stati già eseguiti, si era reso necessario valutare se ed in quale misura indennizzare la società aggiudicataria, per le prestazioni rese. Con riguardo al primo profilo, l'Avvocatura Generale dello Stato, a riscontro di un apposito quesito, aveva suggerito - con parere n. 473243 del 29 novembre 2012 - di dare corso al pagamento delle prestazioni rese dal società “C.O.M.A.P. S.r.l.” a titolo d'ingiustificato arricchimento, ex 5 art. 2041 c.c.. In relazione alla determinazione del “quantum debeatur”, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sempre in risposta ad una specifica richiesta - con nota n. 1634, in data 24 gennaio 2014 - aveva fornito al Responsabile Unico del Procedimento la relazione di stima dei costi sostenuti dal società “C.O.M.A.P. S.r.l.”. 2. Con nota UBRRAC n. 0019504 P-4.7.2.1, in data 23 settembre 2014, l’Ufficio di Bilancio della Presidenza aveva trasmesso al competente Ufficio della Corte dei conti, per il controllo preventivo di legittimità, i decreti indicati in epigrafe. Tali provvedimenti erano stati qualificati come “decreti di riconoscimento di debito”. Nondimeno, il Capo del Dipartimento della Protezione civile, con nota n. DPC/AB/46838, in data 15 settembre 2014, con riferimento ai dubbi sulla natura dei provvedimenti sottoposti al controllo, aveva osservato che “gli stessi non sono da considerarsi debiti fuori-bilancio, atteso che costante giurisprudenza e dottrina ritengono che "I debiti fuori bilancio si generano a fronte di uno scollamento tra l'impegno giuridico e l'impegno contabile giacché il primo viene siglato in assenza del secondo di modo che all'obbligazione amministrazione ordina una giuridica con la quale la pubblica prestazione non è contestualmente conseguita la relativa copertura finanziaria”. 3. Con rilievo istruttorio n. 28737, in data 14 ottobre 2014, l’Ufficio di controllo aveva formulato, al Dipartimento della Protezione civile, una richiesta di chiarimenti in ordine ai seguenti profili. 6 In primo luogo, era stata rilevata l’incerta natura giuridica dei decreti, atteso che gli atti della gara espletata in origine erano stati annullati dal giudice amministrativo e che i pagamenti erano stati disposti a titolo di “ingiustificato arricchimento”, ai sensi dell’art. 2041 c.c.. In secondo luogo, era stato chiesto di chiarire se la disponibilità economica – tratta sul capitolo n. 705 del Centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’esercizio finanziario 2014 – attenesse o meno allo stanziamento originariamente previsto per l’esecuzione del contratto, in seguito annullato. 3.1. Con nota n. DPC/ABI/56611, in data 3 novembre 2014, il Capo del Dipartimento della Protezione civile aveva fornito riscontro al rilievo. Con riguardo alla richiesta di chiarimenti sulla natura giuridica dei decreti, aveva riferito che “i decreti di pagamento si riferiscono alla liquidazione di prestazioni espletate ai sensi dell’art. 11, comma 9, D.Lgs. n. 163 del 2006, da remunerare con le modalità previste dall’art. 2041 c.c.”. Conseguentemente, aveva ritenuto che “il titolo giuridico sul quale si fondano i predetti pagamenti è da rinvenirsi direttamente nella normativa di settore che infatti espressamente riconosce e legittima la consegna in via d'urgenza nel periodo intermedio tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, periodo durante il quale non è ancora certo che l'impresa chiamata ad avviare il servizio sarà effettivamente la parte con la quale la pubblica amministrazione sottoscriverà il relativo contratto”. 7 Con riguardo, invece, alla richiesta di chiarimenti sulla copertura della spesa, aveva rappresentato che “sul cap. 705 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della PCM, denominato “spese dirette a fronteggiare …” sussiste idonea copertura finanziaria, la quale era stata prevista dall’art. 2 del decreto a contrarre n. 4161 di rep. del 24.08.2011, registrato dalla Corte dei conti, Sez. contr. Lazio, in data 5 settembre 2011, reg. 1, fog. 392”. 4. La risposta fornita dall’Amministrazione, pur arricchendo il quadro conoscitivo generale della vicenda, non aveva dissipato i dubbi manifestati dall’Ufficio di controllo, in sede istruttoria. Restava, infatti, l’incertezza sulla natura giuridica dei decreti sottoposti al controllo. In verità, la stessa Amministrazione li aveva qualificati come “decreti di pagamento per prestazioni espletate ai sensi dell’art. 11, comma 9, D.Lgs. n. 163 del 2006, da remunerare con le modalità previste dall’art. 2041 c.c.”. Di conseguenza, non poteva ritenersi che tali decreti provvedessero ad “approvare un contratto”. Tale circostanza avrebbe potuto indurre ad escludere che i menzionati decreti fossero assoggettabili al controllo preventivo di legittimità; perlomeno con riferimento al disposto di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 20 del 1994. Nondimeno, nel caso di specie, nonostante l’annullamento del contratto, si era sostanzialmente realizzato l’originario programma negoziale, ovverosia il “servizio di rimozione, trasporto, demolizione ed 8 avvio a recupero/smaltimento Lampedusa, Licata, dell’emergenza Mazara derivante di del imbarcazioni Vallo e dall’eccezionale e relitti Pantelleria, afflusso situati a nell’ambito di cittadini extracomunitari”. Tale programma non aveva trovato attuazione mediante il fisiologico esplicarsi del sinallagma del contratto di appalto (art. 1655 c.c.: “il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro"); cionondimeno, il medesimo programma si era realizzato attraverso la combinazione di due fatti giuridici – imputabili agli originari contraenti – quali l’espletamento del servizio ed il riconoscimento dell’utilitas derivatane. Pertanto, con riguardo a tale fattispecie concreta, l’Ufficio di controllo aveva ritenuto necessario deferire la questione alla Sezione centrale del controllo di legittimità, formulando il seguente quesito di rilevanza generale: “se, ai fini dell’esercizio della funzione di controllo preventivo, si possa o meno accogliere una nozione estensiva di contratto, fino a ricomprendere in essa i fatti giuridici caratterizzati da attribuzioni patrimoniali reciproche”. Il secondo profilo di rilevanza dei decreti in esame atteneva alle modalità di copertura della spesa. In proposito, l’Ufficio di controllo aveva chiesto all’Amministrazione di chiarire se la disponibilità economica – tratta sul capitolo n. 705 del Centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2014 – attenesse o meno allo stanziamento originariamente previsto per l’esecuzione del contratto, 9 in seguito annullato. La risposta fornita non era apparsa soddisfacente, atteso che si limitava a dichiarare che “sul cap. 705 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della PCM, denominato “spese dirette a fronteggiare …” sussiste idonea copertura finanziaria, la quale era stata prevista dall’art. 2 del decreto a contrarre n. 4161 di rep. del 24.08.2011, registrato dalla Corte dei conti, Sez. contr. Lazio, in data 5 settembre 2011, reg. 1, fog. 392”. In sostanza, era sembrato che l’Amministrazione avesse ritenuto che la disponibilità finanziaria si esprima solo nella sussistenza materiale dei fondi nel capitolo di bilancio, senza che occorra una previa destinazione delle somme ad una determinata finalità, mediante uno specifico atto di impegno. Tale impostazione era apparsa quantomeno dubbia; pertanto, l’Ufficio era stato indotto a formulare, sempre alla Sezione centrale di controllo, l’ulteriore quesito di rilevanza generale “se le medesime somme destinate alla copertura di un impegno contrattuale possano o meno essere impiegate per liquidare un indennizzo, ai sensi dell’art. 2041 c.c., senza uno specifico intervento di natura contabile sulla struttura del relativo capitolo di spesa”. Considerato in DIRITTO 1. L’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deferito alla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti di Governo l’esame dei decreti indicati in epigrafe, con i 10 quali il Capo del Dipartimento della Protezione Civile aveva disposto la liquidazione ed il pagamento di alcune fatture concernenti l’espletamento, da parte del Consorzio C.O.M.A.P., del “servizio di rimozione, trasporto, demolizione ed avvio a recupero/smaltimento di imbarcazioni e relitti situati a Lampedusa, Licata, Mazara del Vallo e Pantelleria, nell’ambito dell’emergenza derivante dall’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari”. 1.1. L’Ufficio, in sede istruttoria, aveva rilevato l’incerta natura giuridica dei decreti, atteso che gli atti della gara - espletata in origine erano stati annullati dal giudice amministrativo e che i pagamenti erano stati disposti a titolo di “ingiustificato arricchimento”, ai sensi dell’art. 2041 c.c.. Stante tale circostanza, il menzionato Ufficio di controllo aveva ritenuto opportuno sollevare una preliminare questione di competenza, con riferimento al disposto di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 20 del 1994, secondo il quale sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità i decreti che provvedano ad “approvare un contratto”. Peraltro, proprio con riferimento all’individuazione della natura giuridica dei decreti era insorta una disputa tra il Dipartimento della Protezione civile e l’Ufficio di Bilancio della Presidenza. Ad avviso di quest’ultimo Ufficio, infatti, i decreti in esame, sebbene riferiti formalmente alla sola fase del pagamento, possedevano la consistenza di “decreti di riconoscimento di debito”, con il conseguente assoggettamento alla disciplina dei debiti fuori bilancio. Secondo il Dipartimento della Protezione civile, invece, si trattava 11 semplicemente di “decreti di liquidazione di prestazioni espletate ai sensi dell’art. 11, comma 9, D.Lgs. n. 163 del 2006, da remunerare con le modalità previste dall’art. 2041 c.c.”. Tenuto conto della persistente incertezza sulla qualificazione dei provvedimenti in esame e della tradizionale interpretazione del dato normativo di riferimento, l’Ufficio di controllo aveva formulato il seguente quesito di rilevanza generale: “se, ai fini dell’esercizio della funzione di controllo preventivo, si possa o meno accogliere una nozione estensiva di contratto, fino a ricomprendere in essa i fatti giuridici caratterizzati da attribuzioni patrimoniali reciproche”. 1.2. L’Ufficio, sempre in sede istruttoria, aveva chiesto altresì di chiarire se la disponibilità economica utilizzata per i pagamenti – tratta sul capitolo n. 705 del Centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2014 – attenesse o meno allo stanziamento originariamente previsto per l’esecuzione del contratto, in seguito annullato. A tale riguardo, i chiarimenti forniti dal Dipartimento non erano risultati soddisfacenti e pertanto, l’Ufficio di controllo aveva formulato l’ulteriore quesito di rilevanza generale: “se le medesime somme destinate alla copertura di un impegno contrattuale possano o meno essere impiegate per liquidare un indennizzo, ai sensi dell’art. 2041 c.c., senza uno specifico intervento di natura contabile sulla struttura del relativo capitolo di spesa”. 2. Il Collegio, prima di procedere all’esame delle questioni prospettate in sede di deferimento, ritiene necessario svolgere alcune 12 considerazioni preliminari, in ordine alla sussistenza o meno della competenza della Sezione centrale del controllo preventivo di legittimità, con riguardo ai provvedimenti emessi in attuazione di ordinanze presidenziali di protezione civile. Infatti, nel caso di specie, rileva la circostanza che i decreti di pagamento sono riconducibili alle attività avviate dal Commissario delegato, in attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3955, in data 26 luglio 2011, recante "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa". 2.1. Tale circostanza assume rilievo preliminare, in considerazione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia. Infatti, l’art. 2, comma 2-sexies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, aveva aggiunto la lettera c bis) all’art. 3 della legge n. 20 del 1994, prevedendo che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercitasse anche nei confronti dei “provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell’ articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225”. Con delibera delle Sezioni Riunite n. 23/CONTR/2011, in data 11 aprile 2011, era stato poi precisato, con dovizia di argomenti, come spettasse alle Sezioni regionali di controllo la competenza ad esercitare tale nuova funzione. 13 Inoltre, con la medesima deliberazione era stato ritenuto come dovessero essere scrutinati, ai fini del controllo, “tutti gli atti di natura provvedimentale emessi dal commissario delegato, in attuazione dell’OCPM di protezione civile che ne ha disposto la nomina”. Successivamente, l'art. 10, comma 4-bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, nel testo integrato dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119, aveva abrogato tale forma di controllo. 2.2. Il Collegio ritiene che, nel caso in esame, si tratta di decreti che, sebbene formalmente adottati dal Capo della Protezione civile, sono riconducibili alla gestione commissariale dello “stato di emergenza umanitaria”, dichiarato con la menzionata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3955, in data 26 luglio 2011. Pertanto, anche tali provvedimenti rientrano tra quelli per i quali è intervenuta l’abrogazione sopra menzionata. Tale configurazione dei decreti, quali atti conseguenziali alla gestione commissariale del procedimento di gara per l’affidamento del servizio, risulta assorbente rispetto alle questioni che hanno formato oggetto di deferimento. Ne consegue che non sussistono i presupposti per assoggettare a controllo preventivo di legittimità i decreti indicati in epigrafe. P. Q. M. La Sezione delibera il non luogo a provvedere, in ordine alla pronuncia sul visto e conseguente registrazione dei decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nn. 2888 e 3025, rispettivamente del 24 luglio e dell’8 agosto 2014, perché non rientranti nelle fattispecie 14 tassativamente previste dalla legge (art. 3 della legge n. 20 del 1994). Il Presidente (Pietro DE FRANCISCIS) L’Estensore (Antonio ATTANASIO) Depositata in Segreteria il 24 dicembre 2014 Il Dirigente Dott.ssa Paola Lo Giudice 15
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