Competenza Commissione Tributaria: prevale luogo di residenza del contribuente Commissione Tributaria Provinciale Salerno, sez. XIII, sentenza 21.03.2014 n. 1343 (Federico Marrucci) In materia di c.d. competenza territoriale della Commissione Tributaria (art. 4, D. Lgs. n. 546/1992), la C.T.P. di Salerno - con la recente pronuncia n° 1343/2014 - ha osservato che detta norma “va interpretata in maniera da non rendere di fatto impossibile o onerosissimo l’esercizio del diritto costituzionale alla difesa di cui all’art. 24 Cost.*”, per cui è radicata la competenza territoriale della C.T., laddove quest’ultima è chiamata a decidere “sulla controversia insorta nei confronti di un atto impositivo emesso da una società [fuori dalla Provincia di riferimento], ma indiscutibilmente” connessa “ad un tributo da incassare da parte del Comune” di residenza del contribuente. I fatti del processo Il contenzioso fiscale in esame nasceva dal deposito del ricorso presentato direttamente dal contribuente (residente nella Provincia di Salerno) avverso l’avviso di accertamento (a titolo di Tia per l’anno di imposta 2007) notificato dall’Ente di riscossione (società “Area Riscossione S.p.a.”) avente sede nella Provincia di Cuneo, in qualità di concessionario alla riscossione dei tributi locali del Comune di Pagani (Provincia di Salerno). Si costituivano in giudizio sia l’Ente di Riscossione, che lo stesso Comune di Pagani, i quali chiedevano la dichiarazione di incompetenza del giudice adito, in quanto la società di riscossione tributi del Comune aveva sede legale nella Provincia di Cuneo. La decisione dei giudici La tesi difensiva dei resistenti era basata sul principio di inderogabilità della competenza territoriale della Commissione Tributaria: in effetti, l’art. 4 del D.Lgs. n° 546/1992 afferma: “le C.T.P. sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate […] ovvero dei concessionari del servizio di riscossione”, mentre l’art. 5 stabilisce che “la competenza delle commissioni tributarie è inderogabile”. Dunque, l’atto amministrativo – secondo l’orientamento avanzato dai resistenti – doveva essere impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo: vero è che il disposto normativo non consentirebbe deroghe di alcuna natura circa l’individuazione della competenza territoriale “fiscale”, tuttavia, motivano in tal senso i giudici salernitani, “a distanza di un ventennio dall’emanazione di dette norme, esse vanno contestualizzate ed interpretate in maniera costituzionalmente orientata in modo da evitare qualsiasi vulnus del diritto alla difesa, nonché al giudice naturale sanciti rispettivamente dagli artt. 24 e 25 della nostra Carta fondamentale”. Come noto, gli Enti Locali (Comuni e Province) hanno la facoltà di appaltare l’accertamento[1] e la riscossione dei tributi a società c.d. esterne: siffatta situazione deve essere interpretata in modo da non creare una dispendiosa difficoltà a difendersi (ai danni del contribuente), atteso che non può essere sottratta la competenza territoriale ad un giudice tributario a conoscere della res litigiosa “per il solo fatto che vi è un’interposizione fra creditore e debitore di un terzo soggetto estraneo al territorio”. Ebbene, in questa ipotesi, è doveroso che i giudici debbano “primariamente ricercare una esegesi della norma – altrimenti sospetta di legittimità costituzionale”, approdando quindi non ad una “interpretazione meramente formale del dato normativo ma ad una attività adeguatrice dello stesso ai principi costituzionali”. Di conseguenza deve prevalere, in primis, il principio di ragionevolezza che “individua in questa Commissione Tributaria quella territorialmente competente a decidere sulla controversia insorta nei confronti di un atto impositivo emesso da una società” con sede in una Provincia “oggettivamente scollegata” alla presunta debenza tributaria a carico del contribuente (residente in altro luogo). In conclusione, ogni diversa soluzione al problema prospettato, costituirebbe una ingiustificata violazione dei principi di tutela del diritto di difesa, del giudice naturale e del buon andamento della P.A., i quali “impongono di non aggravare la posizione del cittadino-contribuente nei confronti dell’Ente impositore a seguito della stipula da parte di questi di una concessione con soggetto avente sede in altro territorio della Repubblica”[2]. Per approfondimenti: • • Il processo tributario: tecniche di difesa, reclamo e mediazione, Altalex Formazione; Diritto e pratica tributaria, Direttore scientifico: Glendi Cesare, Cedam, periodicità bimestrale. (Altalex, 23 aprile 2014. Nota di Federico Marrucci) ___________________ [1] In ordine al D.Lgs. n° 446/1997, in particolare l’art. 52, è concessa la possibilità agli Enti Locali di stipulare convenzioni con soggetti esterni per l’accertamento e la riscossione di propri tributi (“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni)”. [2] Nella pronuncia in questione, i giudici si pongono il suggestivo quesito: “Cosa dovrebbe accadere – secondo un’interpretazione formale del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n° 546/1992 - se la gara venisse aggiudicata ad un soggetto avente sede legale in altra nazione dell’Unione Europea? Come si determinerebbe in questo caso il giudice competente?” / enti locali / concessionari / ente impositore / Federico Marrucci / Commissione Tributaria Provinciale Sezione XIII Sentenza 24 gennaio - 21 marzo 2014, n. 1343 CLICCA QUI PER SCARICARE LA SENTENZA IN FORMATO PDF ( da www.altalex.it )
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