A.E.S. S.r.l. REGOLAMENTI GENERALI PG 03 Rev. 2 del 30/08/14 Pagina 1 di 14 REGOLAMENTI GENERALI PROCEDURA PG - 03 Indice: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI DEFINIZIONI ISPETTORATO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 5.1 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 5.1.1 RILASCIO, MANTENIMENTO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 5.2 PROCESSO DI ISPEZIONE PER VERIFICA STRAORDINARIA/PERIODICA 5.3 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE E VERBALE ISPEZIONE 6.0 PAGAMENTI 7.0 UTILIZZO DEL RAPPORTO E DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE 8.0 RISERVATEZZA E TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ 8.1 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art.13 D.Lgs. N° 196/2003) 9.0 RECLAMI E RICORSI 10.0 RESPONSABILITÀ CIVILE 11.0 CONTROVERSIE 12.0 APPROVAZIONE SPECIFICA DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: COPIA N° _____ 2 Mod. § 2.0, 5.0, 5.1.1, 7.0 RGQ DG 30/08/14 1 2° Emissione RGQ DG 02/09/13 0 1° Emissione RGQ DG 03/06/13 REV. CAUSALE FUNZ. FIRMA EMISSIONE FUNZ. FIRMA APPROVAZIONE DATA A.E.S. S.r.l. REGOLAMENTI GENERALI PG 03 Rev. 2 del 30/08/14 Pagina 2 di 14 1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE A.E.S. S.r.l., nel seguito A.E.S., opera in qualità di Organismo indipendente di Parte Terza e provvede ad effettuare su richiesta di Aziende private ed Amministrazioni Pubbliche, per il campo di attività oggetto del presente Regolamento, servizi di certificazione / ispezione di prodotto in conformità alle norme UNI CEI EN 45011 "Requisiti Generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti" e UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Criteri Generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione". Nello specifico il presente documento stabilisce le condizioni e le attività per la concessione ed il mantenimento della certificazione di impianti ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici nel rispetto delle norme e guide applicabili, con l’introduzione di appositi rilievi laddove ritenuti necessari. Il campo di attività in cui opera A.E.S. è quello degli ascensori, dei montacarichi e delle piattaforme elevatrici in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni elencati nell’art. 1 della Direttiva Ascensori 95/16/CE recepita con DPR. 30 aprile 1999, n. 162, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DPR stesso, e coordinato con quanto esposto nel DPR. 5 ottobre 2010 n. 214. Le condizioni, che regolano il servizio reso da A.E.S. S.r.l., vengono sin dalla sottoscrizione della Domanda conosciute e accettate dal Contraente. A.E.S. S.r.l. (d'ora in poi "A.E.S.") presta i propri servizi nei confronti del soggetto che ha richiesto la prestazione del servizio (qui di seguito denominato “Contraente”). Le attività si intenderanno risolte ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 C.C, nei casi tassativamente previsti dal Regolamento, nonché in caso di messa in liquidazione, di fallimento e/o di altra procedura concorsuale in cui si trovi il Contraente, ovvero di cessazione di attività da parte di A.E.S. Il certificato non è cedibile a terzi senza il consenso scritto dell’altra parte. Il presente Regolamento definisce i rapporti tra A.E.S. ed i soggetti che intendono avvalersi dei servizi offerti da questo Ente. In caso di certificazione, a valle dell' interevento eseguito da A.E.S., sulla base dei riscontri ottenuti saranno predisposti e trasmessi al Cliente l' Attestato di Conformità ed il relativo Allegato. Nell'Allegato all'Attestato di Conformità, che è parte integrante ed inscindibile dell'Attestato stesso, viene dettagliata l'attività ed i relativi risultati, mentre l'Attestato di Conformità costituisce una dichiarazione sintetica e formale circa il risultato ottenuto. Entrambi riguardano la conformità o meno a quanto il soggetto richiedente fa riferimento, siano esse leggi, regolamenti, normative o regole tecniche o, più in generale, documenti contrattuali fra le parti. L'attività di Ispezione, che ha lo scopo di verificare il corretto stato di funzionamento dei dispositivi di sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di progetto ed installazione, si concretizza nel rilascio del Verbale di Ispezione. Il presente Regolamento riveste, a tutti gli effetti, carattere di obbligazione contrattuale nel rapporto tra A.E.S. ed il Contraente. Per i singoli servizi erogati da A.E.S., oltre al presente Regolamento, valgono le condizioni riportate nei rispettivi moduli di domanda. 2.0 RIFERIMENTI Le normative ed i documenti di riferimento sono i seguenti, da intendersi nell’ultima edizione in vigore: • UNI CEI EN 45011 Requisiti Generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti • UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Criteri Generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione • Doc. ACCREDIA RG 01 Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione • Doc. ACCREDIA RG 03 Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione • Doc. ACCREDIA RG 09 Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA • Tariffario (TAR01); A.E.S. S.r.l. REGOLAMENTI GENERALI PG 03 Rev. 2 del 30/08/14 Pagina 3 di 14 • Procedure Generali ed Operative A.E.S. applicabili Devono essere anche considerate le specifiche disposizioni mano a mano emesse da A.E.S., ove non ancora inglobate nel presente Regolamento. Eventuali modifiche e/o aggiornamenti, nonchè modifiche che possano influenzare la certificazione, saranno oggetto di comunicazione ai soggetti interessati mediante e-mail circolare. 3.0 DEFINIZIONI La terminologia fa riferimento alle definizioni riportate nelle norme e nei documenti di cui ai riferimenti del presente regolamento. Inoltre valgono le seguenti definizioni: Certificazione: attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o persone. Commento: rilievo non conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma è finalizzato a prevenire tale situazione. Ispezione: esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo o di un impianto e determinazione della loro conformità a requisiti specifici, o sulla base di un "giudizio professionale", a requisiti generici. Non conformità: rilievo che segnala la presenza di una deviazione/mancanza che: a) mette a rischio la sicurezza dell'impianto; b) evidenzia il mancato rispetto di requisiti cogenti applicabili. Organismo di Certificazione: Organismo che effettua la certificazione di conformità. Organismo di Ispezione: Organismo che effettua l'ispezione. Rapporto di Certificazione: documento di registrazione delle prove condotte durante l'attività di certificazione svolta sul prodotto. Rapporto di Verifica: documento di registrazione delle prove condotte durante l'attività di ispezione svolta sul prodotto. Rilievi: riscontri emersi nel corso delle attività di certificazione/ispezione condotte in relazione ad un ascensore e formalizzati nei relativi documenti di registrazione. I rilievi possono essere classificati nei due tipi seguenti: • bloccanti, dovuti al mancato soddisfacimento di un requisito di sicurezza, che si concretizzano in una Non Conformità; • preventivi, dovuti ad una situazione potenzialmente rischiosa che potrebbe rivelarsi bloccante in un secondo momento, che si concretizzano in Commenti. Durante il processo di certificazione, la notifica di una Non Conformità richiede sempre un’azione correttiva da parte del Contraente, l’efficacia dell’azione deve essere verificata da A.E.S. prima della presentazione della documentazione di certificazione al Comitato Tecnico di Delibera. Il Comitato ha la facoltà di emettere una delibera positiva, condizionata alla verifica della positiva attuazione dell’azione correttiva richiesta. In fase di certificazione la notifica di una Non Conformità sospende la procedura, mentre in caso di ispezione comporta l’emissione di un verbale di verifica periodica/straordinaria con esito negativo, ed il conseguente fermo dell’impianto con notifica alle autorità competenti. Un commento, in fase di ispezione, comporta una nuova valutazione dello stesso durante la successiva verifica periodica/straordinaria. 4.0 ISPETTORATO Le attività di certificazione/ispezione previste dal presente Regolamento, devono essere svolte da valutatori esperti nel proprio campo professionale. Gli ispettori vengono selezionati da A.E.S., sulla base dei curriculum vitae CV, e scelti tra professionisti regolarmente iscritti ad Albi professionali, dipendenti/legati contrattualmente ad A.E.S. Gli ispettori sono iscritti in un apposito elenco di A.E.S., da cui si sceglierà l'ispettore che dovrà effettuare la certificazione/ispezione in base ai requisiti tecnici richiesti per l’attività. A.E.S. S.r.l. REGOLAMENTI GENERALI PG 03 Rev. 2 del 30/08/14 Pagina 4 di 14 Gli ispettori attestano, con l'assunzione del proprio incarico, di non avere o avere avuto rapporti, negli ultimi tre anni, con entità coinvolte nel processo di progettazione e/o esecuzione delle opere oggetto della certificazione. 5.0 SVOLGIMENTO ATTIVITA' Ai servizi erogabili da A.E.S. possono accedere tutti coloro che ne fanno richiesta. La gestione dei servizi di certificazione / ispezione viene condotta in modo non discriminatorio. A.E.S. non effettua, né direttamente né tramite subfornitori alcun servizio di consulenza nell’ambito dei settori nei quali possiede un accreditamento. Tutte le attività di certificazione/ispezione sono precedute da una fase preliminare, che può svolgersi con modalità diverse (con trattativa privata o pubblica), durante la quale il soggetto interessato potrà operare nel seguente modo: - precisare gli obiettivi e le finalità della verifica, i riferimenti legislativi/normativi/contrattuali che il prodotto da verificare deve rispettare, definizione dei tempi ed eventuali modalità specifiche richiesti per l'esecuzione; - fornire tutte le informazioni che consentono a A.E.S. di valutare le risorse necessarie per l'esecuzione dell'attività. Con la firma della domanda il contraente si obbliga: a) a soddisfare sempre i requisiti di certificazione, compresa l'attuazione di opportune modifiche comunicate dall'organismo di certificazione b) ad assicurare che istruzioni e sufficienti informazioni siano trasmesse in tempo utile a A.E.S. per consentire che i servizi richiesti possano venire erogati ed a procurare agli addetti di A.E.S. ogni necessario accesso al fine di permettere che i servizi richiesti possano venire efficacemente eseguiti; c) a fornire, se richiesta, ogni assistenza necessaria all’esecuzione dei servizi richiesti; d) a prendere tutti i provvedimenti necessari per eliminare o risolvere gli impedimenti o le interruzioni nell’esecuzione dei servizi richiesti; e) a fornire in via anticipata ad A.E.S., ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, un’informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui opereranno gli incaricati A.E.S.; f) ad assicurare che siano prese tutte le misure e gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi di lavoro che incidono sull’attività lavorativa degli addetti A.E.S. e che richiedono la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro; g) ad attuare un adeguato sistema di gestione dei reclami relativi alla conformità dei prodotti certificati, disponibili su richiesta; h) a pagare le tariffe pattuite previste per il servizio richiesto; i) ad informare l'Organismo di Certificazione di modifiche che possano influenzare la propria capacità di soddisfare i requisiti di certificazione. 5.1 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE A.E.S., dopo avere verificato la fattibilità delle attività richieste, sulla base delle proprie competenze e risorse, predispone un'offerta scritta e la invia unitamente ad una copia del presente Regolamento e della "Domanda di Certificazione", da restituire compilata e firmata dal richiedente nel caso ne decida l'avvio. Dopo la fase preliminare, il richiedente è tenuto ad inviare ad A.E.S. l' "Offerta Servizi" firmata per accettazione. In alternativa il Contraente, nel caso sia già Cliente di A.E.S., può inoltrare direttamente il modulo di domanda, impegnandosi a non presentare la stessa domanda ad un altro Organismo Notificato. Il Contraente prende atto che A.E.S. nell’accettare e/o nello stipulare un accordo per la prestazione di un servizio, non assume, circoscrive, abroga o cede alcuna obbligazione dello stesso Contraente nei confronti di terzi. A.E.S. S.r.l. REGOLAMENTI GENERALI PG 03 Rev. 2 del 30/08/14 Pagina 5 di 14 A.E.S., al ricevimento della domanda e dopo accettazione della stessa, potrà richiedere eventuali ulteriori informazioni ai fini del corretto svolgimento dell’attività concordata. A.E.S. si obbliga ad eseguire i servizi con la competenza e la capacità dovute ed assumerà una responsabilità esclusivamente in caso di provata negligenza. In caso di responsabilità di A.E.S., relativamente ad ogni reclamo per perdite, danni o spese di qualunque natura o comunque sorgenti, sono state previste adeguate coperture assicurative. A.E.S. non assumerà alcuna responsabilità per danni o perdite indiretti, incluso il lucro cessante. L’installatore compilando la “Domanda di Certificazione” indica lo schema di certificazione richiesto secondo la Direttiva 95/16/CE (Allegato VI o X). Lo scopo di tale attività é pertanto quello di verificare la conformità dell’impianto ai corrispondenti requisiti della direttiva mediante l’esecuzione di esami e prove appropriate definite dalle norme applicabili o prove equivalenti. La documentazione tecnica richiesta all'installatore varierà in funzione dello schema di certificazione scelto, e sarà utilizzata per valutare la conformità dell’ascensore alle disposizioni della direttiva. Nel caso in cui lo schema prescelto fosse l'Allegato VI, la documentazione tecnica dovrà altresì permettere di verificare la conformità all’ascensore modello approvato in conformità all’Allegato V parte B, oppure dovrà essere fornita copia dell'Attestato CE secondo Allegato XIII (Sistema Qualità Totale) corredato da eventuale esame di progetto in caso di scostamenti rispetto alle norme tecniche armonizzate. La relazione tecnica consegnata unitamente alla domanda di certificazione, deve essere firmata dal Legale Rappresentate della società installatrice o da un tecnico abilitato, così come i disegni di installazione, gli schemi elettrici ed idraulici ed il manuale d’uso e manutenzione. A.E.S. non richiederà disegni dettagliati o informazioni precise non necessarie per la verifica della conformità dell'ascensore. A.E.S., ricevuta la formalizzazione della domanda da parte del Committente: - attua la scelta dell'ispettore; - si attiva per dare inizio all’attività tenendo informato il Committente sugli sviluppi della stessa; - concorda con i soggetti interessati il programma delle attività ispettive. L'incarico presuppone: - la verifica della documentazione fornita congiuntamente alla "Domanda di Certificazione" in accordo allo schema di certificazione scelto (Allegato VI o X Direttiva 95/16/CE); - la compilazione dell'Esame Documentale e la gestione di eventuali non conformità rilevate; - il sopralluogo presso il luogo di installazione, finalizzato alla verifica di corretta installazione ed efficienza ai sensi del citato Allegato; - l'emissione dell'Attestato di Conformità, in caso di parere positivo da parte del Comitato Tecnico di Delibera, secondo l'Allegato scelto. L'analisi di conformità sarà condotta in base ai requisiti essenziali di sicurezza richiesti per gli ascensori e alle soluzioni adottate dall’installatore per soddisfarli. L'ispezione dell’ascensore verrà eseguita con l’ausilio di linee guida riportanti i punti relativi alle norme armonizzate UNI EN81.1-2. Le istruzioni operative costituiscono un riferimento per l’ingegnere valutatore al fine di assicurare uniformità di giudizio durante le ispezioni e sono redatte tenendo in considerazione l’elevata professionalità degli ispettori stessi ai quali è comunque richiesta la completa conoscenza delle norme. Qualora l’ascensore si discosti in alcuni punti dalle norme armonizzate UNI EN 81, sarà richiesta idonea valutazione dei rischi associata alla soluzione proposta in modo da sottoporre tale modifica all’Organo direttivo responsabile dell’attività di certificazione per la sua approvazione, in accordo con quanto stabilito dal Ministero delle Attività produttive nella comunicazione del 04/08/2003 n. prot. 827777. A.E.S. S.r.l. REGOLAMENTI GENERALI PG 03 Rev. 2 del 30/08/14 Pagina 6 di 14 L’ispettore, una volta analizzati i documenti tecnici allegati alla domanda, redigerà il rapporto sull'Esame Documentale, in caso di carenze o mancanze nella documentazione tecnica presentata, queste dovranno essere segnalate all’installatore dell’impianto affinché prenda i provvedimenti necessari alla sua risoluzione. A seguito delle azioni correttive intraprese dal Cliente, verranno rivalutati i rilievi emersi in fase di esame documentale e verrà redatto un Verbale di Chiusura Non Conformità Rilevate in fase di certificazione. Nel caso in cui tutte le non conformità fossero state risolte, l'Esame Documentale verrà chiuso con esito positivo ed il processo di certificazione procederà con la valutazione del prodotto, in caso contrario verranno annotate le non conformità persistenti sul verbale di chiusura delle non conformità, che verrà inviato al Cliente per la risoluzione delle stesse. La successiva fase di valutazione dell'ascensore comprenderà le prove volte a determinare l’idoneità dell’installazione e l’efficienza dei vari dispositivi, nonché la congruenza con quanto indicato nella documentazione progettuale fornita. Il Contraente accetta, senza costi aggiuntivi a proprio carico, l’eventuale presenza di ispettori dell’organismo di controllo/di accreditamento in veste di osservatori al fine di monitorare l'operato degli ispettori AES. Questo con lo scopo, ad esempio, di consentirne libero accesso alle attività di certificazione/ispezione ed alla documentazione da parte degli ispettori di ACCREDIA – Ente Unico Italiano di Accreditamento, ed altre necessità in conformità a quanto specificamente previsto dai propri Regolamenti, e accettare altresì, ispettori A.E.S. in affiancamento/addestramento e ispettori A.E.S. in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo). Qualora A.E.S. non sia in condizioni di prestare in tutto od in parte i servizi a causa di un impedimento nell’accesso o nella disponibilità dei beni, oppure debba subire dei ritardi o dei rinvii non previsti, avrà diritto ad un corrispettivo addizionale per detti imprevisti e ad un rimborso dei costi non ricuperabili in cui sia dovuta incorrere. In caso di non conformità riscontrata durante la valutazione dell'ascensore installato, che comporti l’impossibilità di proseguire con la procedura di certificazione, questa verrà sospesa e la non conformità sarà notificata all’installatore dell’impianto. Il Cliente avrà la facoltà di adeguarsi ai rilievi eliminando le non conformità e di proseguire nella procedura di certificazione o, in alternativa, di rinunciare al proseguimento della procedura. In tal caso, come in caso di rescissione anticipata di un contratto in essere, il Cliente dovrà comunicare - in forma scritta - con raccomandata A/R - il proprio recesso dal rapporto contrattuale con A.E.S. Nel suddetto caso di rinuncia saranno comunque dovuti ad A.E.S. gli importi relativi alle prestazioni effettuate fino a quel momento. Una volta risolte le non conformità segnalate, l'installatore dovrà chiedere la conclusione del processo di certificazione. A.E.S. non assume alcun obbligo circa l’esito positivo della verifica di conformità, né in merito all’emissione dell'Attestato. In caso di impossibilità a risolvere le non conformità, il processo di certificazione avrà esito negativo. La domanda di Certificazione può essere successivamente riformulata dal Committente seguendo il medesimo iter. Al termine del processo di certificazione, il tecnico verificatore completerà la compilazione del rapporto di certificazione, redige l'allegato all'Attestato di Conformità, riportante le caratteristiche tecniche dell'impianto, e lo trasmette all’Organo Direttivo responsabile dell’attività di certificazione per il rilascio dell'Attestato stesso. A.E.S. S.r.l. REGOLAMENTI GENERALI PG 03 Rev. 2 del 30/08/14 Pagina 7 di 14 L’Organismo Notificato compila e trasmette l'Attestato di Certificazione al richiedente, secondo l’Allegato indicato nella "Domanda di Certificazione", firmato dal Legale Rappresentate. L’Attestato di Certificazione conterrà: - nome e indirizzo dell’installatore i dati necessari per l’identificazione dell’ascensore verificato lo schema di certificazione applicato le conclusioni dell’esame le condizioni per il rilascio, mantenimento e revoca della certificazione 5.1.1 RILASCIO, MANTENIMENTO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE L'Attestato rilasciato da A.E.S. sarà valido fintanto che saranno mantenute le condizioni dell'impianto così come riportate nell'Attestato stesso e nel relativo allegato, che ne è parte integrale ed inscindibile. La validità dell'Attestato di Certificazione permarrà per tutto il tempo in cui sarà mantenuta la configurazione di impianto valutata in fase di certificazione. Qualunque modifica effettuata sull'impianto, che vada a variare l'ambito di certificazione così come riportato nell'Attestato di Certificazione, dovrà essere oggetto di verifica straordinaria secondo la norma UNI 10411 in vigore. La verifica straordinaria sarà finalizzata ad accertare la conformità delle parti sostituite alla normativa applicabile. Qualora A.E.S. venisse a conoscenza, dopo il rilascio della certificazione, della falsità o erroneità, anche parziale, della documentazione fornita ai fini del processo di certificazione, sarà facoltà di A.E.S. la revoca dell'Attestato di Certificazione. 5.2 PROCESSO DI ISPEZIONE PER VERIFICA STRAORDINARIA/PERIODICA L’attività di verifica periodica di ascensori, montacarichi e piattaforme è regolata dall’art.13 del DPR 30.4.1999 n.162, ed è svolta dietro incarico del proprietario dell’impianto, con cadenza biennale, secondo quanto stabilito per legge. Durante tale ispezione si condurranno le prove e le verifiche volte ad assicurare che gli ascensori si mantengano efficienti nel tempo. L’attività di verifica straordinaria è svolta dietro incarico del proprietario dell’impianto, secondo l’art.14 del DPR 30.4.1999 n.162, a seguito di : - esito negativo di verifiche precedenti - incidenti di notevole importanza - modifiche apportate all’impianto non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione. Le verifiche periodiche, per loro natura, hanno una cadenza biennale, e la data di verbalizzazione fa da riferimento per il computo della successiva ispezione. Le verifiche straordinarie sono effettuate una tantum su esplicita richiesta del Cliente e non influenzano in nessun modo la tempistica delle verifiche periodiche. Nel caso in cui venisse richiesta una verifica straordinaria in prossimità della scadenza periodica (entro 30 giorni), le attività saranno svolte contemporaneamente, ma verbalizzate indipendentemente su moduli distinti. La data di rilascio riportata sul verbale di verifica periodica farà da riferimento per il computo della periodicità biennale. Al fine di richiedere l’attività di ispezione, il contraente compila il relativo modulo di domanda e lo invia firmato ad A.E.S. sottoscrivendo in tal mondo anche il presente regolamento. A.E.S. S.r.l. REGOLAMENTI GENERALI PG 03 Rev. 2 del 30/08/14 Pagina 8 di 14 In caso di verifica straordinaria, nella domanda si deve indicare, oltre al motivo della richiesta, la natura delle eventuali modifiche apportate all'impianto. A.E.S. procede alla verifica della documentazione presentata contestualmente alla “Domanda di Verifica Straordinaria” e riporta l’esito dell’analisi su apposito report. Al termine della verifica documentale, A.E.S. S.r.l. comunicherà formalmente per iscritto al Cliente gli eventuali rilievi, affinché questi possa apportare le misure correttive necessarie. In caso di non conformità documentali il Cliente avrà la facoltà di adeguarsi ai rilievi eliminando le non conformità e di proseguire nella procedura di ispezione o, in alternativa, di rinunciare al proseguimento della procedura. In tal caso, come in caso di rescissione anticipata di un contratto in essere, il Cliente dovrà comunicare - in forma scritta - con raccomandata A/R - il proprio recesso dal rapporto contrattuale con A.E.S. Nel suddetto caso di rinuncia saranno comunque dovuti ad A.E.S. gli importi relativi alle prestazioni effettuate fino a quel momento. In caso di chiusura positiva dell’analisi documentale, si procede con la verifica straordinaria del prodotto presso il luogo di installazione. Durante l’ ispezione periodica ci si accerterà che gli ascensori siano efficienti e che i dispositivi di sicurezza installati siano in condizione di funzionare regolarmente; verranno eseguite le prove ed i controlli ritenuti necessari dal personale ispettivo, si esamineranno i rilievi eventualmente emersi in precedenti ispezioni per verificarne la risoluzione da parte del Proprietario e/o della ditta di manutenzione. Al termine delle prove, l’ispettore in base alla propria competenza, professionalità ed esperienza, compilerà un verbale di ispezione costituito da un rapporto in cui segnalare eventuali rilievi da prendere in carico da parte del Proprietario, e concluderà affermando se l’impianto può essere mantenuto in esercizio. Questo verbale, redatto in quattro copie, è rilasciato contestualmente alla fine delle attività ispettive in accordo alla Circolare n. 787293 del Ministero delle Attività Produttive datata 09/05/2002. La prima copia, che ha validità contrattuale, viene spedita contestualmente alla fattura al proprietario/amministratore entro 15 giorni dalla data di rilascio. La quarta copia è ad uso tecnico e viene lasciata nel locale dell'ascensore, la seconda copia viene data alla ditta di manutenzione e la terza copia è conservata presso gli archivi dell’Organismo Notificato e vistata per validazione, entro 10 giorni dalla data di rilascio, dal Responsabile Tecnico. Il verbale rilasciato dall'ispettore assumerà validità ai sensi del DPR 30.4.1999 n.162 se, entro 10 giorni dalla data di rilascio dello stesso, non verrà inviata diversa comunicazione in merito da parte di A.E.S. Se la verifica ha esito negativo, A.E.S. consegna una copia del verbale al proprietario/amministratore, una copia alla ditta di manutenzione, una l’archivia, ed una la invia mediante posta elettronica certificata o per raccomandata, entro 2 giorni dalla data di rilascio, al competente Ufficio Comunale per conoscenza e per quanto di competenza, compreso l’eventuale fermo dell’impianto. Si procederà quindi, rimossi i motivi di non conformità, ad una verifica straordinaria finalizzata alla rimessa in esercizio dell’ascensore. I controlli effettuati sull’ascensore in fase di ispezione saranno comunque conformi alle prescrizioni richieste dalle diverse normative in vigore per gli impianti (DPR 29.5.1963 n.1497, DPR 28.5.1979 n.1635, DM 9.12.1987 n.587, DPR 28.3.1994 n.268, DPR 30.4.1999 n.162, DPR 5.10.2010 n. 214 e norme di buona tecnica applicabili) . In particolare le prove ed i controlli non potranno essere più rigorosi di quelli richiesti prima che l’ascensore fosse stato messo in servizio per la prima volta. Tali prove, inoltre, a causa della loro ripetizione non devono provocare un logorio eccessivo o imporre sforzi tali da diminuire la sicurezza dell’ascensore. All'inizio di ogni verifica sarà controllata la documentazione disponibile sull'impianto: A.E.S. S.r.l. - REGOLAMENTI GENERALI PG 03 Rev. 2 del 30/08/14 Pagina 9 di 14 libretto di immatricolazione schema elettrico quadro di manovra eventuale schema idraulico dell’impianto i disegni di installazione nell’edificio istruzioni di uso e manutenzione eventuali verbali di verifica precedenti documentazione relativa a modifiche sull'impianto Le prove ed i controlli riguarderanno: a) impianti oleodinamici - i blocchi di piano - le funi o le catene - il paracadute, provato a cabina vuota e a velocità ridotta - il dispositivo a morsa, provato a cabina vuota e a velocità ridotta - i dispositivi per l’azionamento del paracadute a mezzo rottura della sospensione o a mezzo fune di sicurezza - i dispositivi per l’azionamento del paracadute di cabina o del dispositivo a morsa tramite leva - i dispositivi a tacchetti provati con cabina vuota e a velocità ridotta - gli ammortizzatori provati a cabina vuota e a velocità ridotta - valvola di sovrapressione - valvola di blocco / limitatrice di flusso - prove di abbassamento lento, facendo permanere la cabina vuota al piano più alto per 10 minuti e verificandone l’abbassamento - il ripescaggio - il dispositivo di allarme b) impianti elettrici - i blocchi di piano - le funi o le catene - verifica dell’aderenza - gli interruttori di extracorsa - il paracadute, provato a cabina vuota e a velocità ridotta - gli ammortizzatori - il limitatore di velocità - il freno meccanico - i dispositivi elettrici di sicurezza - il dispositivo di allarme - i dispositivi per manovra di emergenza Nei diversi casi di verifica straordinaria il personale ispettivo provvederà inoltre a: - esaminare i rilievi segnalati in precedenti ispezioni con esito negativo per verificarne la risoluzione da parte del Proprietario e/o della ditta di manutenzione, compiendo le prove di efficienza ritenute integrative per un giudizio finale completo; - esaminare le condizioni di funzionamento degli ascensori e dei relativi componenti a seguito di incidenti di notevole importanza per determinare la funzionalità del sistema in relazione al grado di sicurezza nell’utilizzo, compiendo le prove di efficienza ritenute integrative per un giudizio finale completo - esaminare eventuali disegni, relazioni e caratteristiche tecniche relative ai componenti dell’impianto sostituiti al fine di determinarne la compatibilità e la conformità con l’impianto preesistente, compiendo le prove di efficienza ritenute integrative per un giudizio finale completo. Le trasformazioni e gli incidenti importanti dovranno essere annotati sul libretto e dovrà essere allegata copia della documentazione sopra elencata perché ne diventi parte integrante. A.E.S. S.r.l. REGOLAMENTI GENERALI PG 03 Rev. 2 del 30/08/14 Pagina 10 di 14 Durante la fase di analisi documentale per verifica straordinaria, verranno esaminati i documenti presentati a supporto della domanda di ispezione. Questa analisi riguarderà, a seconda delle modifiche apportate: - Dichiarazione idoneità strutture - Relazione tecnica e disegni da cui risultino le nuove posizioni e i nuovi valori dei carichi applicati - Disegni da cui risultino le nuove posizioni e i nuovi valori dei carichi applicati - Copia attestato di esame CE del Tipo dei dispositivi di sicurezza e relativa dichiarazione CE di conformità - Relazioni di calcolo e di verifica - Disegni d’assieme quotati - Schemi elettrici con evidenziate le eventuali modifiche apportate - Caratteristiche tecniche delle parti sostituite - Eventuale dichiarazione di conformità delle porte REI ed omologazione - Eventuale nuovo calcolo della portata - Caratteristiche di eventuali specchi e/o parti vetrate Nella successiva fase di ispezione sull'impianto verrà verificata l'idoneità dei dispositivi oggetto della richiesta straordinaria e la loro aderenza a quanto previsto dalla normativa vigente. L'esecuzione di una verifica straordinaria non modifica la data di riferimento per le verifiche periodiche. Al termine degli esami documentali e delle prove effettuate sull’impianto, l’ispettore compilerà i documenti specifici per la verifica straordinaria, costituiti da: - Rapporto esame documentale verifica straordinaria in cui viene data evidenza della consistenza e congruità della documentazione presentata unitamente alla Domanda di Ispezione straordinaria. Il rapporto riporterà anche la registrazione dei documenti utilizzati per la gestione di eventuali Non Conformità documentali. - Rapporto di verifica in cui trascrive le caratteristiche salienti delle modifiche effettuate e nel quale annotare eventuali non conformità di cui il proprietario dovrà farsi carico. Il rapporto dovrà essere redatto quando la consistenza e la tipologia delle modifiche rendano necessario una registrazione dei dettagli tecnici delle modifiche subite dall’impianto. Negli altri casi più semplici si potrà anche evitare di redigere tale documento riportando gli estremi della modifica direttamente sul verbale di ispezione. Si intendono modifiche semplici, riportabili solo sul verbale di ispezione i seguenti interventi: sostituzione del limitatore di velocità sostituzione del quadro di manovra sostituzione delle sospensioni con relativi dispositivi di blocco sostituzione del gruppo di azionamento - Verbale di ispezione con cui affermerà se l’impianto può essere mantenuto in esercizio. L’ufficio amministrativo provvederà all’archiviazione dei documenti, alla registrazione dell’intervento ed alla emissione della fattura allegando a questa la quarta copia del verbale di ispezione 5.3 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE E VERBALE DI ISPEZIONE Relativamente all'attività di certificazione, A.E.S., sulla base dei riscontri ricevuti dall’ispettore, dei risultati delle prove effettuate e della valutazione di rapporti e risultati, emette l'"Attestato di Certificazione" completo del relativo allegato, che rimangono sempre di proprietà di A.E.S. In caso di parere positivo da parte del Comitato Tecnico di Delibera di AES, l’emissione dell’Attestato di Certificazione avverrà entro 30 giorni dalla data di consegna della completa A.E.S. S.r.l. REGOLAMENTI GENERALI PG 03 Rev. 2 del 30/08/14 Pagina 11 di 14 documentazione richiesta nella "Domanda di Certificazione". Questa tempistica non include ritardi non imputabili ad AES, dovuti ad esempio ai tempi di risoluzione delle eventuali non conformità rilevate, e verrà interrotta per i tempi di risoluzione degli stessi. Eventuali attività impreviste che si rendessero necessarie ai fini della certificazione (esami documentali supplementari, sopralluoghi ripetuti presso la sede di installazione dell’impianto, ecc.), saranno riconosciute ad AES al costo orario riportato nel Tariffario vigente, eventuali spese di trasferta incluse. A.E.S. mantiene in archivio tutti i rapporti di certificazione emessi insieme agli eventuali certificati. L’attività di ispezione, che si concretizza con l’emissione del Verbale di ispezione, sarà eseguita da AES, in caso di verifica straordinaria, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda correlata dalla completa documentazione ivi richiesta, mentre le verifiche periodiche saranno effettuate nel rispetto della scadenza naturale della verifica precedente, previo accordo con il manutentore dell’impianto. 6.0 PAGAMENTI Il Contraente si obbliga a pagare puntualmente entro il periodo convenuto in offerta. I compensi per l’attività svolta da A.E.S. saranno dovuti dal Contraente anche in caso di mancata emissione dell'attestato per assenza dei requisiti di conformità, in caso di rinuncia. In caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini concordati, A.E.S. avrà diritto di applicare gli interessi convenzionali annui calcolati sui corrispettivi dovuti per la prestazione e non ancora saldati, nella misura del Prime Rate A.B.I. in vigore al momento maggiorato del 30%. Il Contraente non potrà ritenere il pagamento di qualsivoglia somma dovuta a A.E.S. in conto reclami, dispute o compensazioni che intenda far valere nei confronti della medesima. Il Contraente si obbliga, inoltre, a pagare ad A.E.S. tutti gli eventuali costi necessari al recupero del credito di questa, incluse le spese legali a qualsivoglia titolo. In caso di variazione delle tariffe, il Contraente verrà tempestivamente informato (tramite mail o fax) delle variazioni approvate, e potrà rinunciare al servizio richiesto, nel caso in cui sia preesistente un'offerta / domanda di servizio firmata, entro 3 mesi dalla data di ricezione della comunicazione. Nell'ipotesi in cui fossero state erogate attività nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del servizio ed il momento della rinuncia, a queste verranno applicate le tariffe anteriori alla variazione. In caso di svolgimento congiunto di verifica periodica e straordinaria, si conviene di fatturare l'intero importo dovuto per la straordinaria più il 50% della tariffa dovuta per la periodica. 7.0 UTILIZZO DEL RAPPORTO E DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE Il Committente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare l’Attestato completo del suo allegato, per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non inducano in errore il destinatario sul suo effettivo significato. Il Committente si impegna a non utilizzare la certificazione in modo da portare discredito all’Organismo di Certificazione. Il Committente non può duplicare Attestato e/o rapporto di Certificazione se non in forma integrale, in caso contrario necessita di espressa approvazione di A.E.S., inoltre assicura di comportarsi in modo da garantire che nessun certificato o rapporto, o parte di essi, vengano utilizzati in modo non corretto. Il Committente si impegna, nel caso in cui si rendano necessarie modifiche che portino ad una nuova emissione del Verbale di Ispezione, a restituirne ad A.E.S. la versione non più in vigore. In caso di revoca della certificazione, il Committente interromperà l'utilizzo di qualsiasi materiale pubblicitario che contenga riferimenti alla certificazione ed intraprenderà le azioni richieste dallo schema di certificazione adottato. A.E.S. S.r.l. REGOLAMENTI GENERALI PG 03 Rev. 2 del 30/08/14 Pagina 12 di 14 8.0 RISERVATEZZA E TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ A.E.S. si impegna a considerare informazioni confidenziali tutte le notizie e dati di cui entrerà in possesso se non per l’esecuzione dell’incarico affidatole ed a mantenere segrete le informazioni confidenziali ed a non rivelarle a terzi senza il preventivo consenso scritto. In presenza di particolari disposizioni di legge o disposizioni degli Organismi di Accreditamento e/o notifica come, ad esempio, consentire libero accesso alle ispezioni/verifiche e alla documentazione da parte degli ispettori di ACCREDIA – Ente Unico Italiano di Accreditamento, ed altre necessità in conformità a quanto specificamente previsto dai propri Regolamenti, A.E.S. S.r.l. informerà il Cliente circa le informazioni rese note a terzi. A.E.S. si impegna a tutelare il diritto di proprietà del Cliente e dell’azienda dove si svolta l’ispezione. Tutte le registrazioni effettuate durante un’ispezione che sono archiviate su qualsiasi supporto e per un periodo specificato, sono opportunamente protette in modo da impedirne la perdita ed un accesso a persone non autorizzate.. A.E.S. S.r.l., quale Organismo di Certificazione, si atterrà al rispetto del regolamento di ACCREDIA RG-09 per l’uso del marchio da parte dei soggetti accreditati. Le attestazioni di conformità rilasciate da A.E.S. S.r.l., riporteranno il Marchio ACCREDIA. Il Contraente preso atto dell’informativa resa nel seguito ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice della Privacy) e dei diritti dell’interessato previsti dagli artt. 7-8-9-10 del medesimo Codice della Privacy, consente espressamente, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali relativi al presente contratto siano oggetto di trattamento nel rispetto dell’informativa e della normativa sopra indicata e per le finalità istituzionali connesse all'attività di A.E.S. (Consenso ex art. 23 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, Codice della Privacy). Qualora i requisiti di Legge prevedano la comunicazione all’autorità preposta delle informazioni contenute in tali registrazioni, A.E.S. informerà in maniera scritta il Cliente. 8.1 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art.13 D.Lgs. N° 196/2003) Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali direttamente forniti da Voi e/o da A.E.S. acquisiti nel corso del rapporto contrattuale e precontrattuale, sono e saranno trattati da A.E.S. per il perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in corso. In particolare il trattamento è diretto: a) alla formulazione di offerte e alle altre attività finalizzate alla costituzione del rapporto contrattuale; b) all’espletamento delle attività di adempimento di obblighi contabili, fiscali e amministrativi, di gestione ed esecuzione di contratti di fornitura dei servizi A.E.S., di pagamenti e dell’eventuale contenzioso, di adempimento degli obblighi di legge e nei confronti degli enti di accreditamento e della Pubblica Amministrazione competenti, all’inserimento nelle pubblicazioni periodiche A.E.S., all’effettuazione di statistiche e analisi di mercato; c) allo svolgimento di attività di informazione e promozione dei servizi A.E.S. In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati può avvenire mediante strumenti elettronici, informatici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Esso potrà consistere, alternativamente o congiuntamente, in operazioni di registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, raffronto, estrazione, comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati stessi. I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto e anche in seguito per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali, come descritti nelle finalità indicate alle lettere a) e b): l’eventuale rifiuto di fornirli determinerà l’impossibilità per A.E.S. di dar corso ai medesimi rapporti. Per le finalità di cui alle A.E.S. S.r.l. REGOLAMENTI GENERALI PG 03 Rev. 2 del 30/08/14 Pagina 13 di 14 lettere a) e b), non è necessaria un’espressa manifestazione di consenso da parte dell’Organizzazione, essendo tale consenso presunto dalla legge ovvero comunque non obbligatorio. Per le finalità di cui alla lettera c) è necessaria una manifestazione di consenso da parte dell’Organizzazione, del tutto facoltativa. I dati potranno essere/saranno da A.E.S. comunicati per quanto di loro rispettiva e specifica competenza alle seguenti categorie di soggetti: personale ispettivo; personale di vendita; corrieri/spedizionieri; istituti bancari e intermediari finanziari non bancari; amministrazione postale – servizio poste; agenti, studi professionali e società di consulenza per l'espletamento da parte di tali soggetti dei servizi di assistenza in materia contabile, fiscale, gestione contenzioso e recupero crediti; consulenti e imprese incaricati della manutenzione del sistema informativo aziendale; società di revisione, Pubbliche Amministrazioni, enti o organizzazioni alle quali la nostra società è tenuta a comunicare i dati per obblighi di legge o contrattuali (es: Ministeri competenti, ACCREDIA, ecc). Tali soggetti, utilizzeranno tali dati in qualità di titolari, ad eccezione dei soggetti nominati responsabili. I dati verranno a conoscenza dei soggetti nominati responsabili e di quelli nominati incaricati che hanno necessità di trattarli per l'espletamento degli incarichi e delle funzioni a loro affidati. I dati potranno essere soggetti a diffusione tramite inserimento nelle pubblicazioni periodiche A.E.S. (registri, elenchi, newsletter, ecc.) o sul sito internet di A.E.S.. L’assenza nei termini di 30 giorni di una comunicazione contraria alla presente informativa sarà da A.E.S. considerata dichiarazione di consenso ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 196 al trattamento dei dati in essa specificati. Titolare dei dati è A.E.S. S.r.l., con sede in Cusago (MI), P.zza Soncino, 17, e, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti) del suddetto decreto, il Contraente può in ogni momento avere accesso ai dati. Ciò al fine di richiederne, ad esempio, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione, sempre fatto salvo il diritto di opporsi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti e utilizzi. Di seguito è riportato l’articolo 7 del D.Lgs. N° 196/2003: Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: f) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; g) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; h) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; A.E.S. S.r.l. REGOLAMENTI GENERALI PG 03 Rev. 2 del 30/08/14 Pagina 14 di 14 j) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 9.0 RECLAMI E RICORSI Il Committente o qualsiasi altra parte interessata nell’attività certificativa / ispettiva, che abbia un contratto in essere con A.E.S., può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione del completamento delle attività, contro il contenuto dell'Attestato di Certificazione e/o del Verbale di Ispezione o contro le decisioni di A.E.S., esponendo le ragioni del proprio dissenso. Entro 3 mesi dal ricevimento del ricorso, A.E.S. deve esaminare in maniera indipendente il ricorso e deve esprimere il proprio parere. La gestione del ricorso sarà gestita per A.E.S. da persona non coinvolta nel processo di certificazione / ispezione oggetto del ricorso stesso. Le eventuali spese per l'attività derivante dal ricorso sono a carico del ricorrente qualora il ricorso risulti infondato. Chiunque ritenesse di averne motivo,può sporgere reclami ad A.E.S., compilando l'apposito modulo presente sul sito web dell'ente (www.aes-srl.it) ed inviandolo secondo le modalità ivi indicate. A.E.S. gestirà ogni reclamo secondo le proprie procedure in vigore, assicurando a tutti i reclamanti una risposta scritta entro 30 giorni. A.E.S. non assumerà alcuna responsabilità nei confronti del Contraente relativamente a contestazioni per perdite, danni o spese qualora gli stessi non siano fatti valere nel periodo di sei mesi a far data dalla prestazione dello specifico servizio reso dalla A.E.S. che dà origine al reclamo. Inoltre, A.E.S. non assumerà alcuna responsabilità per mancata prestazione del servizio richiesto se non fatta valere in un identico termine. 10.0 RESPONSABILITÀ CIVILE Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e negli altri documenti contrattuali, nell'eventualità che sorgano problemi di responsabilità civile relativamente all'impiego di prodotti certificati e/o ispezionati, da parte del Committente, questi faranno riferimento a quanto espresso dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti nella materia specifica. Il Committente ed i soggetti coinvolti nella certificazione/ispezione agiscono per proprio nome e conto e sotto la loro completa responsabilità. Di conseguenza essi sono i soli responsabili nei confronti del fruitore dei loro prodotti e/o servizi, per cui la responsabilità di A.E.S. non può essere impugnata da parte loro. 11.0 CONTROVERSIE Nel caso sopravvenga qualunque sospensione dei pagamenti, accordo con i creditori, fallimento, stato di insolvenza, procedura concorsuale, liquidazione o cessazione dell’attività del Contraente, A.E.S. S.r.l. avrà titolo per sospendere, insindacabilmente, tutti i servizi immediatamente e senza alcuna responsabilità, con diritto al pagamento del corrispettivo per l’attività svolta. Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’esecuzione, applicazione o interpretazione delle clausole del presente Regolamento, che non potesse essere risolta amichevolmente dalle parti, sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Milano. 12.0 APPROVAZIONE SPECIFICA Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: art. 5.1 – Processo di Certificazione; 5.2 Processo di Ispezione per verifica straordinaria e periodica; 6.0 – Pagamenti; 8.0 Riservatezza e tutela del diritto di proprietà; 8.1 – Informativa sul trattamento dei dati personali; 9.0 – Reclami e Ricorsi; 10.0 Responsabilità Civile; 11.0 Controversie. DATA …………………………… Firma delle parti______________________________
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