BANDO PER LA COSTITUZIONE DI RETI D'IMPRESA ANNO 2014 TITOLO I CARATTERISTICHE DEL BANDO Art. 1 - Finalità La Camera di Commercio di Livorno, riconoscendo la Rete di Impresa quale strumento innovativo e competitivo come risposta alla necessità di migliorare l'efficienza aziendale in questo periodo di crisi e di fronte a mercati sempre più globalizzati, intende incentivare, tramite il presente bando, la sottoscrizione di Contratti di Rete tra imprese della provincia di Livorno. Art. 2 - Risorse finanziarie Le risorse complessive che la Camera di Livorno mette a disposizione per l’iniziativa sono pari ad € 30.000,00. A queste si aggiungono € 2.000,00 messe a disposizione dal Comune di Livorno per l’iniziativa, destinate esclusivamente alle imprese turistiche1 aventi sede legale e/o unità locale operativa nel territorio del comune di Livorno, da assegnare secondo le modalità indicate al successivo art. 5. Art. 3 - Soggetti beneficiari Destinatari del contributo sono i raggruppamenti di imprese costituiti o da costituire con forma di “Contratto di rete” ai sensi dell’art. 3 commi 4 ter e seguenti del decreto legge n.5/2009 convertito con legge n. 33/2009, nonché dell’art. 42 del decreto legge n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010 e ss.mm.ii. Le imprese aderenti al Contratto di rete devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla nuova definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita a livello nazionale con D.M. del 18 Aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005); - almeno 2 imprese devono avere sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Livorno; - risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese; - essere attive e non essere assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque denominata; - non aver ottenuto altri contributi di fonte pubblica riguardanti il medesimo intervento; - per le imprese aventi sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Livorno, essere in regola con il pagamento del diritto annuale degli ultimi 5 anni. 1 Ai sensi della “Convenzione tra la Camera di Commercio di Livorno e il Comune di Livorno per il sostegno alle Pmi ubicate nel territorio comunale”, per imprese turistiche si intendono: strutture ricettive alberghiere, campeggi, R.T.A., case vacanza, affittacamere, che siano in regola con dichiarazioni e versamenti dell’imposta di soggiorno; agriturismo, che siano in regola con dichiarazioni e versamenti dell’imposta di soggiorno; pescaturismo; stabilimenti balneari; agenzie di viaggio. 1 ) Art. 4 - Spese ammissibili e non ammissibili Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le spese devono essere: strettamente funzionali alla realizzazione ed attuazione dell’intervento; identificabili, controllabili ed attestate da idonei documenti giustificativi. Sono ammissibili le spese, al netto di IVA ed altre imposte e tasse, sostenute ed integralmente pagate nel periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 relative a: spese notarili (escluse le spese per bolli, tasse o imposte) e di registrazione sostenute per la formalizzazione del contratto di rete; costi per la redazione del programma di rete e per l'asseverazione (articolo 42, comma 2quater, legge n.122/2010); costi per acquisizione di brevetti e diritti di licenza strumentali alla realizzazione del progetto e costi per il deposito di brevetti e la registrazioni di marchi strettamente correlati ai risultati ottenuti nella realizzazione del progetto. Non sono ammissibili i costi relativi alle tasse di mantenimento e di rinnovazione o qualsiasi altro costo da imputare a brevetti e marchi con data di deposito o di registrazione antecedente alla data di presentazione della domanda; costi per l'ideazione e la promozione del marchio della rete; spese per servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, ivi comprese le consulenze prestate dal “manager di rete” (temporary manager o manager condiviso dalla rete, unicamente dedicato alla conduzione, coordinamento e gestione delle attività del programma di rete) purché la natura di detti servizi non sia continuativa o periodica ed essi esulino dagli ordinari costi di gestione dell’impresa connessi ad attività regolari (es. consulenza fiscale, legale o pubblicitaria). Le consulenze dovranno essere rendicontate con regolari fatture (oppure, in caso di consulenze occasionali prestate da soggetti sprovvisti di partita IVA, con apposite note aventi valore fiscale probatorio equivalente alle fatture). Non sono ammesse al contributo le seguenti tipologie di spese: spese per servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità); realizzazione di opere tramite commesse interne od oggetto di autofatturazione; spese di personale dipendente; spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore; spese pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti; spese per consulenze in materie e settori che costituiscono l’oggetto dell’attività esercitata dall’impresa/e beneficiaria/e; le spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali; le spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; le spese oggetto di fatturazione incrociata tra le imprese componenti il raggruppamento, o da parte di soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza delle imprese facenti parte dello stesso. 2 Art. 5 - Misura del contributo La Camera di Commercio di Livorno concede complessivamente alla Rete d’impresa, le cui imprese siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese ammissibili (al netto di Iva) ed effettivamente sostenute per un importo massimo complessivo di € 6.000,00 (al lordo della ritenuta d’acconto del 4%). Il contributo sarà erogato, in parti uguali, alle imprese della provincia di Livorno facenti parti della Rete. Non sarà erogato alcun contributo alle imprese della rete aventi sede legale al di fuori della provincia di Livorno. Qualora facciano parte della rete imprese aventi sede legale al di fuori della provincia di Livorno, il contributo viene ridotto proporzionalmente al numero delle stesse, tenendo conto solo delle imprese livornesi (es. a fronte di contratto di rete di imprese costituito da tre aziende livornesi e da una milanese, il contributo concedibile alle imprese livornesi è pari a 3/4 della somma spettante). Qualora facciano parte della rete imprese turistiche2, in regola con l’imposta di soggiorno, che hanno sede legale e/o unità locale operativa nel territorio del comune di Livorno, il contributo complessivo alla sopracitate imprese turistiche della rete viene aumentato di € 1.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione dal Comune di Livorno. Tale incremento sarà suddiviso in parti uguali tra le imprese turistiche e sarà assegnato soltanto se la rete risulta beneficiaria del contributo da parte della Camera di Commercio e fino ad esaurimento delle risorse. Art. 6 - Termine e modalità di presentazione della domanda Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando al 31 dicembre 2014, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento fondi. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e con invio al seguente indirizzo di posta elettronica [email protected] allegando copia del documento d’identità del legale rappresentante. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura “Bando Reti – anno 2014”. Nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dalla pec dell’impresa ma tramite quella di terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) sarà necessario allegare anche la delega alla gestione della pratica. La domanda dovrà essere redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta, pena l’inammissibilità della stessa, seguendo le indicazioni sotto indicate, differenziate a seconda che la Rete d’imprese sia ancora da costituire oppure già costituita: 1. Per la Rete da costituire (rDc): In caso di rete da costituire, al momento della presentazione della domanda è sufficiente compilare il MODULO A1 (Domanda di partecipazione). Previa comunicazione di ammissione alla graduatoria, nei termini di cui all’art. 9, da parte della Camera di Commercio, ed una volta costituita la Rete3, l’impresa capofila dovrà trasmettere, via PEC ed entro 30 giorni dalla iscrizione dell’atto costitutivo del contratto di rete, pena decadenza dal 2 Vedi nota 1 3 La rete si deve costituire nel periodo compreso dal 01/01/2014 al 31/12/2014. 3 beneficio, il MODULO B1 (Richiesta di liquidazione), allegando, a pena di esclusione dalla graduatoria: a) gli estremi di iscrizione dell’atto costitutivo del contratto di rete; b) copia della fatture debitamente quietanzate4 delle spese ammesse ed indicate all’art. 4 del presente bando, dalle quali risulti che le prestazioni si riferiscono alla costituzione della rete d’impresa; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “de minimis”, resa sull’apposito modulo, sottoscritta dal titolare/rappresentante legale delle imprese della rete che hanno sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Livorno. 2. Per la Rete già costituita (rGc): In caso di rete è già costituita5, al momento della presentazione della domanda è necessario compilare il MODULO A2 (Domanda di partecipazione) unitamente al MODULO B2 (Richiesta di liquidazione), allegando, a pena di esclusione dalla graduatoria: a) gli estremi di iscrizione dell’atto costitutivo del contratto di rete; b) copia della fatture debitamente quietanzate6 delle spese ammesse ed indicate all’art. 4 del presente bando, dalle quali risulti che le prestazioni si riferiscono alla costituzione della rete d’impresa; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “de minimis”, resa sull’apposito modulo, sottoscritta dal titolare/rappresentante legale delle imprese della rete che hanno sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Livorno. Art. 7 - Procedura valutativa Le domande di contributo presentate ai sensi del presente regolamento sono istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo come definito dal protocollo della Camera di Commercio. L’ammissione, o in caso contrario, l’inammissibilità della domanda, saranno comunicate al soggetto istante al termine della fase istruttoria, di cui all’art. 9. La concessione del contributo, unitamente all’indicazione dell’esatto importo determinato sulla base della documentazione trasmessa, o in caso contrario, la mancata concessione dello stesso, saranno comunicate al soggetto entro 30 giorni dalla data di consegna della documentazione di cui all’art. 6 (MODULO B1 o B2 – Richiesta di liquidazione), fatta salva la sospensione del termine per l’integrazione della domanda. Il contributo verrà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande eventualmente ammissibili ma non assegnatarie del contributo, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, saranno inserite in una graduatoria in base all’ordine 4 Non sono ammessi pagamenti parziali; la mancanza od incompletezza della quietanza comporterà automaticamente l’esclusione della fattura cui si riferisce il calcolo del contributo. Sono ammissibili esclusivamente fatture emesse e quietanzate dal 01/01/214 al 31/12/0214. I pagamenti dovranno avvenire mediante transazioni bancarie verificabili tramite la relativa documentazione bancaria (ricevuta bonifico, copia estratto conto recante il movimento contabile in uscita opportunamente evidenziato). Non sono ammessi pagamenti in contanti salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei pagamenti. Esclusivamente in questi casi sarà ammessa una attestazione in originale di avvenuto pagamento da parte del fornitore, redatta su carta intestata, oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dallo stesso ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante, oppure fattura con timbro “pagato” e con timbro e firma dell’impresa fornitrice. 5 La rete si deve essere costituita nel periodo compreso dal 01/01/2014 al 31/12/2014. 6 Vedi nota 4. 4 cronologico del protocollo di arrivo e potranno essere ripescate e finanziate in caso di rinunce o revoche da parte dei soggetti inizialmente assegnatari dei contributi. Qualora le risorse residue disponibili risultino inferiori al contributo richiesto, la Camera di Commercio procederà alla liquidazione dell’importo disponibile. TITOLO II IL PROCEDIMENTO Art. 8 - Avvio del procedimento Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", l’ufficio responsabile del procedimento è il Servizio Promozione economica della Camera di Commercio di Livorno, presso il quale è possibile prendere visione degli atti (tel. 0586-231.313-319; fax 0586-231229; e-mail: [email protected]). L’inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda. Art. 9 - Istruttoria della domanda Le domande sono esaminate dal funzionario responsabile del procedimento, che completa l’istruttoria entro 30 giorni dalla data di consegna della documentazione di cui all’art. 6 (MODULO A1 o A2 – Domanda di partecipazione). Qualora la documentazione trasmessa risulti incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta all’interessato fissando un ulteriore termine di 10 giorni (sono compresi i giorni festivi ed il sabato), che interrompe i tempi di cui al precedente comma. La mancata risposta dell’interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta deve intendersi quale rinuncia al finanziamento camerale. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell’adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l’accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l’istante ha il diritto di presentare per scritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Art. 10 - Conclusione del procedimento Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di consegna della documentazione di cui all’art. 6 comma (MODULO B1 o B2 – Richiesta di liquidazione), fatta salva la sospensione del termine per l’integrazione della domanda. 5 Articolo 11 - Normativa comunitaria (Regime “de minimis”) I contributi sono concessi in conformità ai regimi comunitari degli Aiuti di Stato “de minimis” ai sensi dei Regolamenti Ue n.1407/20137, Ue n. 1408/20138, CE n. 875/20079 ed Ue n. 360/201210. Qualora dalla dichiarazione “de minimis” risulti che l’impresa abbia già ottenuto agevolazioni “de minimis” che, sommate al contributo concesso ai sensi del presente regolamento, superino i massimali consentiti, il contributo concesso è revocato. Art. 12 - Utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica Tutte le comunicazioni relative all’istruttoria, così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dal richiedente sulla modulistica. Art. 13 – Trattamento dei dati personali Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente Bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di Bando e per la promozione di eventuali iniziative istituzionali della Camera di Commercio di Livorno. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno con sede in Piazza del Municipio, 48 - Livorno. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale, Dott. Pierluigi Giuntoli. Art. 14 - Ispezioni e controlli La Camera di Commercio di Livorno potrà effettuare controlli sulle imprese beneficiarie del contributo, anche richiedendo alle stesse la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, l’impresa decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. Articolo 15 - Risoluzione delle controversie Qualsiasi controversia concernente il presente bando o collegata allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Livorno. 7 Regolamento Ue n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L352 del 24/12/13 [De minimis generale]; 8 Regolamento Ue n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L352 del 24/12/13 [De minimis agricolo]; 9 Regolamento CE n. 875/2007 del 24 luglio 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L193 del 25/7/07 [De minimis pesca]; 10 Regolamento Ue n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L114 del 26/4/12 [De minimis SIEG]. 6 Articolo 16 - Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale per la concessione di contributi approvato con Deliberazione G.C. n. 45 del 27 marzo 2013 e pubblicato sul sito camerale all’indirizzo http://www.li.camcom.gov.it/promozione/bandi2014/ . Art. 16 - Contatti Per informazioni relative al contenuto del Bando: indirizzo e-mail: [email protected] tel 0586/231.313-319 7
© Copyright 2024 Paperzz