Contratto - Banca Monte dei Paschi di Siena

1 0 0 1
WCONTRATTOCB1
$$keeps$
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
Cap. Soc. Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del 05/09/2011
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Il/I sottoscritto/i
NDC 245000000 CONSUMATORE
Numero pratica 21499999
COGNOME NOME
INDIRIZZO
CAP CITTA’ SIGLA
dichiara/dichiarano di ricevere copia del contratto relativo a:
- Condizioni generali relative al Rapporto Banca-Cliente
- Condizioni economiche - Sezione Conto Corrente Bancario
- Condizioni economiche - Sezione Servizi di Pagamento
- Condizioni economiche - Sezione Bancomat/Pagobancomat Microcircuito
- Sezione prestazione SERVIZI DI INVESTIMENTO
- Condizioni economiche - Sezione del contratto relativo alla prestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO
- Condizioni economiche - Sezione MULTICANALITA' INTEGRATA
- Condizioni giuridiche - Sezione Conto Corrente Bancario
- Condizioni giuridiche - Sezione Servizio di incasso o di accettazione degli effetti documenti ed assegni
- Condizioni giuridiche - Sezione Affidamenti in Conto Corrente
- Condizioni giuridiche - Servizi di Pagamento
- Condizioni giuridiche - Sezione Bancomat/Pagobancomat Microcircuito e servizi collegati
- Condizioni giuridiche - Sezione del contratto relativo alla prestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO
- Condizioni giuridiche - Sezione MULTICANALITA' INTEGRATA
composto di n° 70 pagine complessive, unite fra loro a mezzo spillatura metallica, e costituito dalle seguenti parti:
•
n° 4 documenti di sintesi appositamente stampati, composti di n° 16 pagine complessive, che costituiscono il frontespizio;
•
testo contrattuale composto di n° 53 pagine;
•
presente allegato composto di n° 1 pagina.
(luogo e data) CITTA’ , DATA
Versione 0 del
(firma)______________________________
Copia per il Cliente
COGNOME NOME
INDIRIZZO
CAP CITTA’ SIGLA
__
__
__
__
COGNOME NO ME INDIRIZZO CAP CITTA’ SIGLA CITTA’ N
1030 BANCA MONTE D EI PASCHI DI SIENA - CRIF S.p.A. - Centrale Rischi F inanziar ia - Centrale dei Bilanci S.r. l. - Associazione Italiana Leasing l'Unità di Coordinamento Tutela Privacy, Via Aldo Moro, 13 - 53100 Siena (tel. 0577 - 296472 / 294316) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Pia zza Salimbeni, 3 - 53100 Siena BANCA MONT E DEI PASCHI DI SIEN A S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Siena, Piazza Sa limbeni n. 3 So cietà per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3 Cap. Soc. Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del 05/09/2011 Codice fiscale, Part ita IVA e n. iscr izione al Registro delle Imprese d i Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei De positi SPF DATA
INTEGRATA MUL TICANALITA' INTEGRATA DATA 010300051800107112013245000000
N*
i Servizi Paschiservice, Europay, Fastpay e Visa Ele ctron,
245000000 21499999 CONSUMATOR E
9999,19
FILIALE 518 FILIALE 518 0
CODICE FISCALE 27/2/1993 MI CITTA’ 1030 16188 COGNOME NOME
CONTRATTO
0
0 05/11/2013
MULTICANALITA'
Numero pratica 0
NDC 00
$$M998S$
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE (999)
CITTA’, DATA
Documento di Sintesi n. 009991400001
Documento di Sintesi – CONTO CORRENTE CONTO ITALIANO ONLINE 999-9999
Il presente Documento di Sintesi, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CICR del 4 Marzo 2003 e relative disposizioni attuative, costituisce il
frontespizio ed è parte integrante del CONTRATTO a cui è unito e reca di seguito le condizioni economiche.
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
s
SPESE TENUTA CONTO
TIPO GESTIONE SPESE
OPERAZIONI DIVERSE/INTERNE
PRELEVAMENTI PER CASSA
TITOLI/ESTERO
INCASSI/PAGAMENTI
CARTE/SELF SERVICE
SPORTELLI AUTOMATICI
PORTAFOGLIO
BONIFICI
ALTRE OPERAZIONI PER CASSA
QUANTITA' OPERAZIONI ESENTI
OPERAZIONI DI CANALI TELEMATICI
OPERAZIONI DI ACCREDITO
MINIMO SPESE TENUTA CONTO AD OGNI LIQUIDAZIONE
SPESE FISSE AD OGNI LIQUIDAZIONE
SPESE PRODUZIONE ESTRATTO CONTO DI SPORTELLO
UNITARIO CAUS
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
1,00
5,20
3,00
0
0
0
3,00
3,00
3,00
0
0
0
0
0
2,20
TRI
s
TASSI CREDITORI
TASSO ANNUO NOMINALE AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE
VALORE
TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)
NON INDICIZZ.
%
%
0,000000
0,000000
s
TASSO PER 'SCONFINAMENTO IN ASSENZA DI FIDO' (SCOPERTO DI CONTO)
TASSO ANNUO NOMINALE (TAN)
PRIMA FASCIA FINO A
TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)
SECONDA FASCIA FINO A
TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)
TERZA FASCIA OLTRE LA PRECEDENTE
TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)
EURO
1.500,00
EURO
5.000,00
%
%
%
18,700000
20,053000
21,200000
22,946000
22,100000
24,000000
SCAG. NON IND
%
%
%
s
COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE CONSUMATORI (CONTI NON AFFIDATI)
IMPORTO
FRANCHIGIA GIORNALIERA DI SCONFINAMENTO
IMPORTO MASSIMO TRIMESTRALE NON AFFIDATI
EURO
EURO
EURO
50,00
350,00
500,00
VARIE
CAPITALIZZAZIONE - PERIODICITA'
PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI
TRIMESTRALE
ANNO CIVILE
s
DISPONIBILITA'
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
VERSAMENTO CONTANTI
VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA
VERS. ASS.CIRC. ALTRI IST. E VAGLIA POST./B.ITALIA
VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE
VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA
VERSAMENTO ASS. BANCARI ALTRA FIL. FUORI PIAZZA
VERSAM. ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. SU PIAZZA
VERSAM. ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. FUORI PIAZZA
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
0
4
4
1
4
4
4
4
s
CONDIZIONI ASSEGNI VARIE
COSTO STANDARD
COSTO UTILIZZO ASSEGNI
COMMISSIONI ASSEGNI INSOLUTI
RIFUSIONE ONERI GESTIONE ASSEGNI
COMMISSIONI ASSEGNI TRONCATI INSOLUTI
COMMISSIONI PER RICHIAMO ASSEGNI PROTESTATI
Versione 0 del
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
Copia per il Cliente
0,20
14,00
15,00
0
0
Pag. 1 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
COMMISSIONI RICHIAMO ASSEGNI SU BANCHE CORRISP.
COMMISSIONI RICHIAMO ASSEGNI SU BANCHE NON CORRISP.
COMMISSIONE PERCENTUALE SU ASSEGNI PROTESTATI
COMMISSIONI MINIME SU ASSEGNI PROTESTATI
COMMISSIONI MASSIME SU ASSEGNI PROTESTATI
QUANTITA' ASSEGNI DOTABILI AL CONTO
IMPOSTA BOLLO MODULO DI ASSEGNO RIC. IN FORMA LIBERA
EURO
EURO
%
EURO
EURO
EURO
0
0
2,000000
14,00
27,00
30
1,50
PAGAMENTI PREATUTORIZZATI GRATUITI
NUM PAGAMENTI RICORRENTI/PERMANENTI ANNUALI GRATUITI
(*)
0
s
RID DEBITORE
COMMISSIONE PER ORDINE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C EURO
0
s
NON PREDETERMINATI
COMMISSIONE PAGAMENTO PER C/C
COMMISSIONE PAGAMENTO PER CASSA
EURO
EURO
3,25
4,25
EURO
0
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
3,25
4,25
0,80
1,00
0,80
s
MAV BANCARIO E POSTALE
COMMISSIONE PAGAMENTO
s
BOLLETTINI BANCARI FRECCIA
COMMISSIONE
COMMISSIONE
COMMISSIONE
COMMISSIONE
COMMISSIONE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PER C/C
PER CASSA
DA INTERNET BANKING
DA INTERNET CORPORATE BANKING
TRAMITE PHONE BANKING
s
BOLLETTINI POSTALI PREMARCATI ENTI/SOCIETA' CONVENZIONATI
COMMISSIONE
COMMISSIONE
COMMISSIONE
COMMISSIONE
COMMISSIONE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PER C/C
PER CASSA
DA INTERNET BANKING
DA INTERNET CORPORATE BANKING
TRAMITE PHONE BANKING
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
0
4,25
0,80
1,00
0,80
s
BOLLETTINI POSTALI PREMARCATI ENTI/SOCIETA' NON CONVENZIONATI
COMMISSIONE PAGAMENTO (**)
EURO
1,20
EURO
1,20
s
BOLLETTINI POSTALI BIANCHI
COMMISSIONE PAGAMENTO (**)
s
SDD DEBITORE
COMMISSIONE ADDEBITO RICORRENTE
COMMISSIONE ADDEBITO SINGOLO
EURO
EURO
1,00
3,00
s
BONIFICI SCT GRATUITI
NUMERO BONIFICI SCT GRATUITI DA CANALI TELEMATICI (***)
PERIODICITA' CALCOLO GRATUITA'
30
MENSILE
s
SCT IN ARRIVO
VALUTA SCT IN ARRIVO
GIORNI
0
VAL.COMPENS.
s
SCT DA SUPPORTO MAGNETICO A FILIALI DELLA BANCA
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
SCT SU SUPPORTO MAGNETICO
GIROCONTI SU SUPPORTO MAGNETICO
STIPENDI SU SUPPORTO MAGNETICO
SCT VIA RETE
GIROCONTI VIA RETE
STIPENDI VIA RETE
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
3,00
3,00
3,00
0,75
0,75
0,75
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
0,65
0
0,65
0
0,65
0
0,75
0
0,75
1,00
0,00
EURO
EURO
3,75
3,75
s
SCT DA CANALI TELEMATICI A FILIALI DELLA BANCA
COMM. UNITARIE SCT DA ATM (****)
COMM. UNITARIE GIROCONTI DA ATM
COMM. UNITARIE SCT DA MOBILE BANKING (****)
COMM. UNITARIE GIROCONTI DA MOBILE BANKING
COMM.UNITARIE SCT DA INTERNET BANKING (****)
COMM.UNITARIE GIROCONTI DA INTERNET BANKING
COMM.UNITARIE SCT DA INTERNET CORPORATE BANKING
COMM.UNITARIE GIROCONT DA INTERNET CORPORATE BANKING
COMM.UNITARIE STIPENDI DA INTERNET CORPORATE BANKING
COMM.UNITARIE SCT DA PHONE BANKING (****)
COMM.UNITARIE GIROCONTI DA PHONE BANKING
s
SCT DI SPORTELLO A FILIALI DELLA BANCA
COMMISSIONI SCT SINGOLO DA C/C
COMMISSIONI GIROCONTO SINGOLO DA C/C
Versione 0 del
Copia per il Cliente
Pag. 2 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
COMMISSIONI STIPENDIO SINGOLO DA C/C
COMMISSIONI SCT SINGOLO PER CASSA
COMMISSIONI STIPENDIO SINGOLO PER CASSA
EURO
EURO
EURO
3,75
5,50
5,50
s
VALUTA SCT IN PARTENZA SU FILIALI DELLA BANCA
VALUTA SCT IN PARTENZA SU FILIALI DELLA BANCA
GIORNI
0
VAL.COMPENS.
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
GIORNI
GIORNI
3,50
3,50
3,50
1,75
1,75
1,75
2
2
LAVORATIVI
LAVORATIVI
COMM. UNITARIE SCT DA ATM (****)
EURO
COMM. UNITARIE GIROCONTI DA ATM (****)
EURO
VALUTA SCT DA ATM
GIORNI
COMM. UNITARIE SCT DA MOBILE BANKING (****)
EURO
COMM. UNITARIE GIROCONTI DA MOBILE BANKING (****)
EURO
VALUTA SCT DA MOBILE BANKING
GIORNI
COMM.UNITARIE SCT DA INTERNET BANKING (****)
EURO
COMM.UNITARIE GIROCONTI DA INTERNET BANKING (****)
EURO
VALUTA SCT DA INTERNET BANKING
GIORNI
COMM.UNITARIE SCT DA INTERNET CORPORATE BANKING
EURO
COMM.UNITARIE GIROCONT DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO
COMM.UNITARIE STIPENDI DA INTERNET CORPORATE BANKING EURO
VALUTA SCT DA INTERNET CORPORATE BANKING
GIORNI
COMM.UNITARIE SCT DA PHONE BANKING (****)
EURO
COMM.UNITARIE GIROCONTI DA PHONE BANKING (****)
EURO
VALUTA SCT DA PHONE BANKING
GIORNI
1,00
1,00
1
1,00
1,00
1
1,00
1,00
1
1,75
1,75
1,75
1
2,50
1,00
1
s
SCT SU SUPPORTO MAGNETICO AD ALTRE BANCHE
COMMISSIONI SCT SU SUPPORTO MAGNETICO
COMMISSIONI GIROCONTI SU SUPPORTO MAGNETICO
COMMISSIONI STIPENDI SU SUPPORTO MAGNETICO
COMMISSIONI SCT VIA RETE
COMMISSIONI GIROCONTI VIA RETE
COMMISSIONI STIPENDI VIA RETE
VALUTA SCT SU SUPPORTO MAGNETICO
VALUTA SCT VIA RETE
s
SCT DA CANALI TELEMATICI AD ALTRE BANCHE
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
s
SCT DI SPORTELLO AD ALTRE BANCHE
COMMISSIONI SCT SINGOLO DA C/C
COMMISSIONI GIROCONTO SINGOLO DA C/C
COMMISSIONI STIPENDIO SINGOLO DA C/C
VALUTA SCT SINGOLO DA C/C
COMMISSIONI SCT SINGOLO PER CASSA
COMMISSIONI STIPENDIO SINGOLO PER CASSA
VALUTA SCT SINGOLO PER CASSA
EURO
EURO
EURO
GIORNI
EURO
EURO
GIORNI
4,50
4,50
4,50
2
6,25
6,25
2
COMM.UNITARIE REVOCA SCT OLTRE I TERMINI
EURO
COMM.UNITARIE RICHIESTA DI RIMBORSO SCT ESEGUITO
EURO
COMM. UNITARIE ORDINE PERMANENTE A FIL. DELLA BANCA EURO
COMM. UNITARIE ORDINE PERMANENTE AD ALTRE BANCHE
EURO
VALUTA ORDINE PERMANENTE AD ALTRE BANCHE
GIORNI
1,00
5,00
3,50
4,50
2
LAVORATIVI
LAVORATIVI
s
ALTRE COMMISSIONI SCT
LAVORATIVI
s
SCT - TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE
VERSO FILIALI DELLA BANCA
VERSO ALTRE BANCHE TRAMITE CANALI TELEMATICI
VERSO ALTRE BANCHE ALLO SPORTELLO
GG LAV
GG LAV
GG LAV
0
1
2
s
BONIFICI URGENTI E DI IMPORTO RILEVANTE (SCT E BIR)
COMM. UNIT. BONIF. IMP. RILEVANTE
COMM. UNIT. GIROC. IMP. RILEVANTE
VALUTA BONIFICO URGENTE
VALUTA BONIFICI DI IMP. RILEVANTE
VALUTA GIROCONTI IMP. RILEVANTE O
O URGENTI DA C/C
O URGENTI DA C/C
EURO
EURO
GG LAV
O URGENTI DA C/C GIORNI
URGENTI DA C/C
GIORNI
20,00
20,00
0
2
2
VAL.COMPENS.
LAVORATIVI
LAVORATIVI
s
VALUTE
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
VERSAMENTO CONTANTI
VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA
VERS. ASS.CIRC. ALTRI IST. E VAGLIA POST./B.ITALIA
VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE
VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA
VERSAMENTO ASS. BANCARI ALTRA FIL. FUORI PIAZZA
VERSAM. ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. SU PIAZZA
VERSAM. ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. FUORI PIAZZA
PRELEVAMENTI CON ASSEGNO TRATTO SUL CONTO CORRENTE
PRELEVAMENTI CON ASSEGNO INTERNO E/O ATM
RITIRO EFFETTI A VISTA
RITIRO EFFETTI CON SPESE A SCADENZA
Versione 0 del
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
Copia per il Cliente
0
0
1
0
3
3
3
3
0
0
0
0
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
DATA EMISSION
LAVORATIVI
Pag. 3 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
SU RITIRO EFFETTI SENZA SPESE A SCADENZA
0
s
NON STORNABILITA SOMME VERSATE
CONTANTI
ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA
ASSEGNI CIRC. ALTRI ISTITUTI E VAGLIA POST./B.ITALIA
ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE
ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA
ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE FUORI PIAZZA
ASSEGNI BANCARI ALTRI ISTITUTI/POSTALI SU PIAZZA
ASSEGNI BANCARI ALTRI ISTITUTI/POSTALI FUORI PIAZZA
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
0
4
6
1
6
6
6
6
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
s
INFORMAZIONI
SPESE PER COMUNICAZIONI: Le spese di spedizione vengono applicate secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla banca con i principali operatori del
mercato, pubblicata sul sito internet della medesima (www.mps.it) e disponibile anche presso le filiali della banca. Le spese di produzione per estratto conto
- la cui condizione economica ? riportata all'interno del contratto - includono forfettariamente anche le spese di produzione degli altri documenti e per le altre
informazioni: ad esempio, documenti di sintesi e contabili; tali spese potranno subire variazioni in relazione al costo effettivamente sostenuto dalla banca
in conformita' a quanto previsto dall'art. 127-bis del t.u.b.. Entrambe le spese sono esenti in caso di invio per canale telematico di informazioni e comunicazioni
previste ai sensi di legge.
NOTE:
- Non sono soggette a spese unitarie le operazioni indicate esenti nel Foglio Informativo del conto corrente ordinario.
(*) Concorrono alla formazione del numero massimo di pagamenti preautorizzati (ricorrenti/permanenti) gratuiti gli addebiti RID e gli addebiti SDD, sono invece
esclusi gli addebiti singoli SDD.
(**) Al netto tassa accettazione postale.
(***) I bonifici SCT gratuiti sono conteggiati cumulando le disposizioni provenienti dai canali telematici: Internet Banking retail, Phone Banking, Mobile Banking,
ATM.
(****) Le commissioni sono applicate dopo il raggiungimento del numero massimo di bonifici SCT gratuiti.
Versione 0 del
Copia per il Cliente
Pag. 4 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE (999)
CITTA’, DATA
Documento di Sintesi n. 009991400001
Documento di Sintesi – CARTA DI DEBITO 999-99999999
Il presente Documento di Sintesi, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CICR del 4 Marzo 2003 e relative disposizioni attuative, costituisce il
frontespizio ed è parte integrante del CONTRATTO a cui è unito e reca di seguito le condizioni economiche.
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
s
PRODOTTO
MONDO CARD PLUS WEB A CONSEGNA
s
QUOTA ASSOCIATIVA
CANONE PRIMO ANNO
CANONE ANNI SUCCESSIVI
EURO
EURO
ESENTE
ESENTE
s
COMMISSIONI
COMM.NE DI BLOCCO SU CIRCUITO NAZ. (C. ALLARMI)
COMM.NE DI SBLOCCO
COMM. PRELIEVO BANCOMAT SU SPORTELLI DEL GRUPPO MPS
COMM. PRELIEVO BANCOMAT SU SPORT. NON DEL GRUPPO MPS
COMM. PRELIEVO CIRCUITO INTERNAZ. AREA NON UE
COMM.PRELIEVO CIRCUITO INTERNAZ. AREA UE
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
7,75
ESENTE
ESENTE
2,00
2,00
2,00
s
VALUTE
VALUTA DI ADDEBITO OPERAZIONI POS
VALUTA DI ADDEBITO PRELIEVO CONTANTI
GIORNI
GIORNI
GIORNO OPERAZ
GIORNO OPERAZ
s
CAMBIO PRATICATO SULLE OPERAZIONI IN VALUTA
TASSO DI CAMBIO MAGGIORATO DELLA COMMISS.NE MASSIMA DEL %
2,000000
s
INFORMAZIONI
SPESE PER COMUNICAZIONI: Le spese di spedizione vengono applicate secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla banca con i principali operatori del
mercato, pubblicata sul sito internet della medesima (www.mps.it) e disponibile anche presso le filiali della banca. Le spese sono esenti in caso di invio per
canale telematico di informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge.
Versione 0 del
Copia per il Cliente
Pag. 5 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE (999)
CITTA’, DATA
Documento di Sintesi n. 009991400001
Documento di Sintesi – SERVIZI DI INVESTIMENTO 999-9999
Il presente Documento di Sintesi, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CICR del 4 Marzo 2003 e relative disposizioni attuative, costituisce il
frontespizio ed è parte integrante del CONTRATTO a cui è unito e reca di seguito le condizioni economiche.
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
s
SERVIZIO CUSTODIA/GESTIONE TITOLI (PER SEMESTRE O FRAZIONE)
DEPOSITI CONTENENTI BOT MASSIMO/FISSO
DEPOSITI CONTENENTI TITOLI DI STATO MASSIMO/FISSO
DEPOSITI CONTENENTI TITOLI CENTRALIZZATI MAX/FISSO
DEPOSITI CONTENENTI TITOLI ESTERI
DEPOSITI CONTENENTI TITOLI ESTERI DA AGGIUNGERE A %
DEPOSITI CONTENENTI TITOLI ESTERI MINIMO
DEPOSITI CONTENENTI TITOLI ESTERI MASSIMO/FISSO
DEPOSITI CONTENENTI TIT.EST.CENTRALIZZATI
DEPOSITI CONTENENTI TIT.EST.CENTR. DA AGGIUNGERE A %
DEPOSITI CONTENENTI TIT.EST.CENTR. MINIMO
DEPOSITI CONTENENTI TIT.EST.CENTR. MASSIMO/FISSO
DEPOSITI CONTENENTI TITOLI IRREGOLARI
DEPOSITI CONTENENTI TITOLI IRREGOLARI MINIMO
DEPOSITI CONTENENTI TITOLI IRREGOLARI MASSIMO/FISSO
DEPOSITI CONTENENTI TITOLI IN CAVEAU
DEPOSITI CONTENENTI TITOLI IN CAVEAU MINIMO
DEPOSITI CONTENENTI TITOLI IN CAVEAU MASSIMO/FISSO
DEPOSITI CONTENENTI TITOLI PROPR.EMISS. MAX/FISSO
DEPOSITI CONTENENTI ALTRI TITOLI
DEPOSITI CONTENENTI ALTRI TITOLI MINIMO
DEPOSITI CONTENENTI ALTRI TITOLI MASSIMO/FISSO
IMPORTO MASSIMO APPLICABILE
EURO
EURO
EURO
%
EURO
EURO
EURO
%
EURO
EURO
EURO
%
EURO
EURO
%
EURO
EURO
EURO
%
EURO
EURO
EURO
10,00
10,00
50,00
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0
0
0
25,00
50,00
25,00
EURO
GG
0
0
0,025000
50,00
0
80,00
0,025000
50,00
0
80,00
0,000000
0
50,00
0,000000
0
80,00
0
0,000000
0
50,00
80,00
s
SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE TITOLI
CONVERSIONI TITOLI ITALIA
CONVERSIONI TITOLI ESTERI
CONVERSIONI EMISSIONI PROPRIE
AUMENTO CAPITALE E OP. SOCIETARIE TITOLI ITALIA
AUMENTO CAPITALE E OP. SOCIETARIE TITOLI ESTERI
AUMENTO CAPITALE E OP. SOCIETARIE PROPRIE EMISSIONI
INVIO AD ALTRO ISTITUTO TITOLI ITALIA
INVIO AD ALTRO ISTITUTO TITOLI ESTERI
INVIO AD ALTRO ISTITUTO EMISSIONI PROPRIE
RITIRO TITOLI ITALIA
RITIRO TITOLI ESTERI
RITIRO TITOLI EMISSIONI PROPRIE
s
ACCREDITO CEDOLE TITOLI DI STATO ITALIA
SPESE
GIORNI VALUTA
TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)
LAVORATIVI
s
ACCREDITO CEDOLE TITOLI DI STATO ESTERO
SPESE
GIORNI VALUTA
TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)
EURO
GG
1,50
1
LAVORATIVI
s
ACCREDITO CEDOLE ALTRI TITOLI ITALIA
SPESE
GIORNI VALUTA
TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)
EURO
GG
1,50
1
LAVORATIVI
s
ACCREDITO CEDOLE ALTRI TITOLI ESTERI
SPESE
GIORNI VALUTA
TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)
EURO
GG
1,50
1
LAVORATIVI
s
Versione 0 del
Copia per il Cliente
Pag. 6 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
ACCREDITO CEDOLE ALTRI TITOLI EMISSIONI PROPRIE
SPESE
GIORNI VALUTA
TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)
EURO
GG
1,50
1
LAVORATIVI
s
ACCREDITO DIVIDENDI TITOLI ITALIA
SPESE
GIORNI VALUTA
TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)
EURO
GG
1,50
1
LAVORATIVI
s
ACCREDITO DIVIDENDI TITOLI ESTERI
SPESE
GIORNI VALUTA
TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)
EURO
GG
1,50
1
LAVORATIVI
s
ACCREDITO DIVIDENDI EMISSIONI PROPRIE
SPESE
GIORNI VALUTA
TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)
EURO
GG
0
1
LAVORATIVI
s
RIMBORSO BOT
SPESE
GIORNI VALUTA
TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)
EURO
GG
0
0
LAVORATIVI
s
RIMBORSO TITOLI DI STATO ITALIA
SPESE
GIORNI VALUTA
TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)
EURO
GG
0
0
LAVORATIVI
s
RIMBORSO TITOLI DI STATO ESTERI
SPESE
GIORNI VALUTA
TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)
EURO
GG
0
1
LAVORATIVI
s
RIMBORSO ALTRI TITOLI ITALIA
SPESE
GIORNI VALUTA
TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)
EURO
GG
1,50
1
LAVORATIVI
s
RIMBORSO ALTRI TITOLI ESTERI
SPESE
GIORNI VALUTA
TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)
EURO
GG
1,50
1
LAVORATIVI
s
RIMBORSO ALTRI TITOLI EMISSIONI PROPRIE
SPESE
GIORNI VALUTA
TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)
EURO
GG
0
1
LAVORATIVI
s
RACCOLTA ORDINI BOT TRIMESTRALI - FILIALE
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
9,00
7,00
0,350000
%
EURO
EURO
9,00
7,00
%
EURO
EURO
9,00
7,00
s
RACCOLTA ORDINI BOT SEMESTRALI - FILIALE
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,450000
s
RACCOLTA ORDINI BOT ANNUALI - FILIALE
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,500000
s
RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ITALIA - FILIALE
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,850000
9,00
7,00
s
RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ESTERI - FILIALE
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,850000
15,00
7,00
s
Versione 0 del
Copia per il Cliente
Pag. 7 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ITALIA - FILIALE
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
9,00
7,00
0,850000
%
EURO
EURO
15,00
7,00
s
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ESTERO - FILIALE
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,850000
s
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI EMISSIONI PROPRIE - FILIALE
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,850000
9,00
7,00
s
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ITALIA - FILIALE
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,850000
9,00
7,00
s
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ESTERO - FILIALE
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
s
RACCOLTA ORDINI OBBL.CONV. EMISSIONI PROPRIE
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
- FILIALE
%
EURO
EURO
s
RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI TITOLI ITALIA
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,850000
9,00
7,00
- FILIALE
%
EURO
EURO
s
RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI TITOLI ESTERI
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,850000
15,00
7,00
0,850000
20,00
7,00
- FILIALE
%
EURO
EURO
0,950000
30,00
7,00
s
RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI EMISSIONI PROPRIE - FILIALE
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
s
RACCOLTA ORDINI WARRANT TITOLI ITALIA
%
EURO
EURO
- FILIALE
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
s
RACCOLTA ORDINI WARRANT TITOLI ESTERI
0,850000
20,00
7,00
%
EURO
EURO
0,850000
20,00
7,00
- FILIALE
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
s
RACCOLTA ORDINI WARRANT EMISSIONI PROPRIE
%
EURO
EURO
0,950000
30,00
7,00
- FILIALE
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,850000
20,00
7,00
s
ASTA BOT COMMISSIONI
CON
CON
CON
CON
VITA
VITA
VITA
VITA
RESIDUA
RESIDUA
RESIDUA
RESIDUA
FINO A 80 GIORNI
DA 80 A 170 GIORNI
DA 171 A 330 GIORNI
SUPERIORE A 330 GIORNI
%
%
%
%
0,050000
0,100000
0,200000
0,300000
s
RACCOLTA ORDINI BOT TRIMESTRALI - CALL CENTER
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
9,00
6,00
0,350000
%
EURO
EURO
9,00
6,00
s
RACCOLTA ORDINI BOT SEMESTRALI - CALL CENTER
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
Versione 0 del
Copia per il Cliente
0,450000
Pag. 8 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
s
RACCOLTA ORDINI BOT ANNUALI - CALL CENTER
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,500000
9,00
6,00
s
RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ITALIA - CALL CENTER
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,600000
9,00
6,00
s
RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ESTERI - CALL CENTER
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,600000
15,00
6,00
s
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ITALIA - CALL CENTER
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,600000
9,00
6,00
s
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ESTERO - CALL CENTER
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,600000
15,00
6,00
s
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI EMISSIONI PROPRIE - CALL CENTER
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
9,00
6,00
0,600000
%
EURO
EURO
9,00
6,00
%
EURO
EURO
15,00
6,00
s
RACCOLTA ORDINI OBBL.CONV. ITALIA - CALL CENTER
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,600000
s
RACCOLTA ORDINI OBBL.CONV. ESTERO - CALL CENTER
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,600000
s
RACCOLTA ORDINI OBBL.CONV. EMISSIONI PROPRIE - CALL CENTER
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,600000
9,00
6,00
s
RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI TITOLI ITALIA - CALL CENTER
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,500000
12,50
6,00
s
RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI TITOLI ESTERI - CALL CENTER
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,800000
25,00
6,00
s
RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI EMISS.PROPRIE - CALL CENTER
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,500000
12,50
6,00
s
RACCOLTA ORDINI WARRANT TITOLI ITALIA - CALL CENTER
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,500000
12,50
6,00
s
RACCOLTA ORDINI WARRANT TITOLI ESTERI - CALL CENTER
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,800000
25,00
6,00
s
RACCOLTA ORDINI WARRANT EMISSIONI PROPRIE - CALL CENTER
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
Versione 0 del
%
EURO
EURO
Copia per il Cliente
0,500000
12,50
6,00
Pag. 9 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
s
RACCOLTA ORDINI BOT TRIMESTRALI - INTERNET
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
6,50
3,00
0,250000
%
EURO
EURO
6,50
3,00
%
EURO
EURO
6,50
3,00
s
RACCOLTA ORDINI BOT SEMESTRALI - INTERNET
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,250000
s
RACCOLTA ORDINI BOT ANNUALI - INTERNET
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,250000
s
RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ITALIA - INTERNET
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,250000
6,50
3,00
s
RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ESTERI - INTERNET
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
12,00
3,00
0,250000
%
EURO
EURO
6,50
3,00
%
EURO
EURO
12,00
3,00
s
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ITALIA - INTERNET
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,250000
s
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ESTERO - INTERNET
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,250000
s
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI EMISSIONI PROPRIE - INTERNET
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,250000
6,50
3,00
s
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ITALIA - INTERNET
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,250000
6,50
3,00
s
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ESTERO - INTERNET
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,250000
12,00
3,00
s
RACCOLTA ORDINI OBBL.CONV. EMISSIONI PROPRIE - INTERNET
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,250000
6,50
3,00
s
RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI TITOLI ITALIA - INTERNET
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,250000
12,00
3,00
s
RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI TITOLI ESTERI - INTERNET
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,250000
22,00
3,00
s
RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI EMISS.PROPRIE - INTERNET
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,250000
12,00
3,00
s
RACCOLTA ORDINI WARRANT TITOLI ITALIA - INTERNET
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
Versione 0 del
%
EURO
EURO
Copia per il Cliente
0,250000
12,00
3,00
Pag. 10 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
s
RACCOLTA ORDINI WARRANT TITOLI ESTERI - INTERNET
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,250000
22,00
3,00
s
RACCOLTA ORDINI WARRANT EMISSIONI PROPRIE - INTERNET
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
12,00
3,00
0,250000
%
EURO
EURO
6,50
3,00
%
EURO
EURO
6,50
3,00
%
EURO
EURO
6,50
3,00
%
EURO
EURO
6,50
3,00
%
EURO
EURO
12,00
3,00
%
EURO
EURO
6,50
3,00
%
EURO
EURO
12,00
3,00
s
RACCOLTA ORDINI BOT TRIMESTRALI - WAP
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,250000
s
RACCOLTA ORDINI BOT SEMESTRALI - WAP
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,250000
s
RACCOLTA ORDINI BOT ANNUALI - WAP
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,250000
s
RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ITALIA - WAP
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,250000
s
RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ESTERI - WAP
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,250000
s
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ITALIA - WAP
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,250000
s
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ESTERO - WAP
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,250000
s
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI EMISSIONI PROPRIE - WAP
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,250000
6,50
3,00
s
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ITALIA - WAP
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,250000
6,50
3,00
s
RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ESTERO - WAP
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,250000
12,00
3,00
s
RACCOLTA ORDINI OBBL.CONV. EMISSIONI PROPRIE - WAP
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,250000
6,50
3,00
s
RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI TITOLI ITALIA - WAP
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
0,250000
12,00
3,00
s
RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI TITOLI ESTERI - WAP
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
Versione 0 del
%
EURO
EURO
Copia per il Cliente
0,250000
22,00
3,00
Pag. 11 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
s
RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI EMISSIONI PROPRIE - WAP
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
%
EURO
EURO
12,00
3,00
0,250000
%
EURO
EURO
12,00
3,00
%
EURO
EURO
22,00
3,00
%
EURO
EURO
12,00
3,00
s
RACCOLTA ORDINI WARRANTI TITOLI ITALIA - WAP
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,250000
s
RACCOLTA ORDINI WARRANT TITOLI ESTERI - WAP
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,250000
s
RACCOLTA ORDINI WARRANT EMISSIONI PROPRIE - WAP
COMMISSIONI
COMMISSIONI MINIMO
SPESE
0,250000
s
SERVIZIO DI CONSULENZA BASE IN MATERIA DI INVESTIMENTI
SPESE
EURO
0
s
SERV.DI CONSULENZA AVANZATA IN MATERIA DI INVESTIMENTI MPS ADVICE (FILIALE)
SPESE MASSIME
GIORNI VALUTA
EURO
GG
20,00
1
s
RENDIMENTO OPERAZIONI DI PRESTITO STRUMENTI FINANZIARI
CTV X GG X T / 360 (VEDI LEGENDA)
s
ALTRE SPESE
SPESE DI PRODUZIONE ESTRATTO CONTO TITOLI
SPESE DI PRODUZIONE RENDICONTAZIONE PRESTITO TITOLI
EURO
EURO
2,00
0
s
INFORMAZIONI
SPESE PER COMUNICAZIONI: Le spese di spedizione vengono applicate secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla banca con i principali operatori del
mercato, pubblicata sul sito internet della medesima (www.mps.it) e disponibile anche presso le filiali della banca. Le spese sono esenti in caso di invio per canale
telematico di informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge.
s
LEGENDA
RENDIMENTO OPERAZIONI DI PRESTITO STRUMENTI FINANZIARI
"ctv" ? il controvalore dato dalla quantita' dello strumento finanziario prestato moltiplicato per il suo valore di mercato;
"gg" sono i giorni di durata del prestito;
"t" ? il tasso di prestito espresso su base annuale in termini percentuali indicato tempo per tempo nel Foglio Informativo disponibile presso tutte le Filiali della
Banca e nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca (www.mps.it).
Tale tasso non sara' comunque inferiore a 0,01% su base annua.
La Banca non addebita al Cliente alcuna spesa o commissione sulle operazioni di prestito concluse.
Versione 0 del
Copia per il Cliente
Pag. 12 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE (999)
CITTA’, DATA
Documento di Sintesi n. 009991400001
Documento di Sintesi – MULTICANALITA' INTEGRATA - 999-0999
Il presente Documento di Sintesi, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CICR del 4 Marzo 2003 e relative disposizioni attuative, costituisce il
frontespizio ed è parte integrante del CONTRATTO a cui è unito e reca di seguito le condizioni economiche.
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
s
MULTICANALITA' INTEGRATA
APPLICAZIONE CANONE
NO
s
PRIMA CHIAVE ELETTRONICA SEMPLICE
COSTO DISPOSITIVO
SOST.NE PER SMARRIMENTO/SOTTRAZIONE/DANNEGGIAMENTO
SOSTITUZIONE A SCADENZA
EURO
EURO
EURO
8,00
GRATUITO
EURO
EURO
EURO
8,00
8,00
8,00
EURO
EURO
EURO
42,00
42,00
42,00
EURO
EURO
EURO
42,00
42,00
42,00
EURO
EURO
0,07
EURO
0,07
EURO
0,07
GRATUITO
s
CHIAVE ELETTRONICA SEMPLICE AGGIUNTIVA
COSTO DISPOSITIVO
SOST.NE PER SMARRIMENTO/SOTTRAZIONE/DANNEGGIAMENTO
SOSTITUZIONE A SCADENZA
s
PRIMA CHIAVE ELETTRONICA USB
COSTO DISPOSITIVO
SOST.NE PER SMARRIMENTO/SOTTRAZIONE/DANNEGGIAMENTO
SOSTITUZIONE A SCADENZA
s
CHIAVE ELETTRONICA USB AGGIUNTIVA
COSTO DISPOSITIVO
SOST.NE PER SMARRIMENTO/SOTTRAZIONE/DANNEGGIAMENTO
SOSTITUZIONE A SCADENZA
s
SERVIZIO MESSAGGI
NOTIFICHE SMS
NOTIFICHE SMS 'STAI AL SICURO'
GRATUITO
s
ACCESSO DOVE VUOI
PER OGNI MESSAGGIO
s
DOCUMENTIONLINE
NOTIFICHE INOLTRATE TRAMITE SMS, PER OGNI MSG
SMS PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI (MOBILE BANKING)
INVIATI SECONDO TARIFFE PREVISTE DAL GESTORE A CARICO
RICEVUTI
CLIENTE
GRATUITO
COSTI TELEFONICI E DI COLLEGAMENTO
CHIAMATE AL NUMERO VERDE DEL SERV. PHONE BANKING
CHIAMATE DALL’ESTERO AL SERV. PHONE BANKING A CARICO
GRATUITO
CLIENTE
s
MERCATI ONLINE
NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 1
NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 2
NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 3
PERIODICITA' DI ADDEBITO DEL CANONE
Q.TA'
Q.TA'
Q.TA'
9
19
EURO
EURO
EURO
0
0
0
EURO
EURO
EURO
12,00
5,00
5,00
OLTRE
MENSILE
s
MERCATI ONLINE BASE
APPLICAZIONE CANONE
CANONE SCAGLIONE 1
CANONE SCAGLIONE 2
CANONE SCAGLIONE 3
A SCAGLIONI
s
MERCATI ONLINE EVOLUTO
APPLICAZIONE CANONE
CANONE SCAGLIONE 1
CANONE SCAGLIONE 2
CANONE SCAGLIONE 3
Versione 0 del
A SCAGLIONI
Copia per il Cliente
Pag. 13 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
s
ALERT WEBSIM
CANONE MENSILE
EURO
6,00
s
INFORMAZIONI
SPESE PER COMUNICAZIONI: Le spese di spedizione vengono applicate secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla banca con i principali operatori del
mercato, pubblicata sul sito internet della medesima (www.mps.it) e disponibile anche presso le filiali della banca. Le spese sono esenti in caso di invio per canale
telematico di informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge.
$$M998E$ $$M999S$
Versione 0 del
Copia per il Cliente
Pag. 14 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
Cap. Soc. Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del 05/09/2011
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
A: COGNOME NOME
INDIRIZZO
CAP CITTA’ SIGLA
Siamo lieti di comunicarVi l’apertura, a Vostra richiesta odierna ed in seguito alle intese intercorse, dei servizi di cui alle specifiche sezioni del presente
contratto. I medesimi saranno regolati, oltre che dalle leggi e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno di essi e riportata in appresso nelle suddette
sezioni, anche dalle sottoindicate "Condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente", riferibili alle sole sezioni che riguardano servizi prestati dalla
Banca.
Vi preghiamo cortesemente di volerci restituire, a conferma del presente atto, l’allegata copia munita della Vs. firma da apporre tre volte negli spazi
in calce, quale adesione alle Condizioni economiche e giuridiche in essa contenute e quale approvazione specifica delle clausole onerose e come
conferma della ricezione dell’esemplare del presente contratto di vostra spettanza.
CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA - CLIENTE
Art. 1 - Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela
1. Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in
conformità a quanto previsto dall'art. 1176 C.C.1.
Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio Reclami della clientela
1. La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo Unico
delle Leggi Bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa (via Lippo Memmi 14 – Cap. 53100 –
Siena) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Per ulteriori informazioni circa le modalità di inoltro e trattazione dei reclami consultare la Policy sulla
trattazione dei reclami della clientela presso Banca Monte dei Paschi di Siena, disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito www.mps.it, alla sezione reclami.
3. A seconda del tipo di servizio prestato dalla Banca, qualora il cliente non si ritenga soddisfatto dalla trattazione di un reclamo, può fare ricorso, ove ne ricorrano i
presupposti, ai seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:

Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128- bis del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le
modalità indicate nella “Guida Pratica ABF”, reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it
alla sezione reclami (Per le sole controversie in materia di servizi bancari);

all’“Ombudsman Giurì bancario”, sistema di risoluzione delle controversie istituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario, seguendo le modalità indicate
nell’apposito Regolamento disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, presso le filiali della Banca e sul sito www.mps.it alla sezione reclami (Per le sole
controversie in materia di servizi di investimento).
4. Il Cliente può altresì presentare esposti a Banca d’Italia.
Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela
1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora
ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione
professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 C.C.2, è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717
C.C.3, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 C.C.4, l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione,
compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
Art. 4 - Invio di corrispondenza alla Banca
1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in
modo chiaro e leggibile.
Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela
1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti
"Condizioni generali" – saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca
ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Art. 6 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca
1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a
rappresentarlo nonché gli altri dati e notizie necessari in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
2. Al fine di tutelare il proprio cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l'idoneità dei
documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni
di pagamento, ecc.).
Art. 7 - Deposito delle firme autorizzate
1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è
intrattenuto.
2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica
corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).
Art. 8 - Poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro
accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché
questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo
sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso almeno 1 giorno dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state
rese di pubblica ragione.
3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà
di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 C.C.5, anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per
ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto
ad informarne gli altri cointestatari.
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5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale
anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art. 9 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto
1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo
possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di
disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può
invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di
un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido ancorchè accordate ad uno soltanto ed ignote agli altri.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul
rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace,
quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Art. 10 - Diritto di garanzia
1. La Banca, verso il cliente che non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo(D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206), è investita di diritto
di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a
garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere
verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi
forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti,
rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione
sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiore a due volte il predetto
credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito,
in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
Art. 11 - Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed
estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di Legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 C.C.6, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica
del cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione
ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che
dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta
al cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante,
anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo
salvo successivo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via
solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1°, C.C. – nel momento del
pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione e salvo il caso che si tratti di consumatore, la Banca può imputare – in deroga all’art.
1193, comma 2°, C.C.7 – i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni
assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo.
Art. 13 - Determinazione e modifica delle condizioni e recesso
1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nelle specifiche Sezioni “Condizioni economiche” che costituiscono parte
integrante del presente contratto.
2. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali del presente contratto, fatta eccezione del
tasso d’interesse in presenza di contratto a tempo determinato,
che saranno rese note mediante “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole
preventivamente concordato ed accettato dal Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 D. Lgs n. 385/1993 8.
3. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di recesso, in sede di liquidazione del
rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. In ogni caso, il Cliente ha sempre la facoltà di recedere, in qualunque momento, dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.
Art. 14 - Oneri fiscali
1. Gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il cliente, sono a carico dello stesso.
Art. 15 - Legge applicabile, Foro Competente e Risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Il contratto è regolato, dalla Legge italiana.
2. Per ogni controversia che potesse sorgere tra le parti in relazione al contratto il Foro competente è quello previsto dalla Legge italiana (cfr. Artt. 1 e ss. Cpc). Qualora
il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, il foro competente è determinato secondo le disposizioni del Codice del Consumo.
3. In relazione all’obbligo, sancito dall’art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso
all’autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere nel corso del presente
contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:
 Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128 - bis del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le
modalità indicate nella “Guida Pratica ABF”, reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it
(Attivabile solo dal cliente e per le sole controversie relative ai servizi bancari);
 Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob, ai sensi della legge 262/05 che ha trovato attuazione con il D. lgs. n. 179/2007 e, successivamente, con
Delibera CONSOB n. 18275 del 18/7/12) che ha disciplinato l'organizzazione della Camera e le procedure. Le modalità di inoltro della domanda sono reperibili sul
sito www.camera-consob.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it (Attivabile solo dal cliente e per le sole controversie relative ai servizi di
investimento);
 Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel “Regolamento di procedura
per la mediazione”, reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it, presso le filiali della Banca, oppure sul sito www.mps.it (Attivabile sia dalla Banca che dal
cliente, per le controversie relative ai servizi bancari e di investimento).
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Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare di esperire il procedimento di mediazione anche presso altri
organismi, diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell’apposito Registro presso il Ministero di Giustizia, graditi a entrambe le parti e specializzati in materia bancaria e
finanziaria.
Art. 16 – Comunicazioni
1. Ogni comunicazione inerente il contratto deve essere effettuata in lingua italiana.
2. Il Cliente può inviare comunicazioni alla Banca facendole pervenire alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti chiamando il numero 800.41.41.41 oppure
utilizzando l'indirizzo email [email protected].
Art. 17 – Accesso alle informazioni ed alle condizioni del contratto
In qualsiasi momento del rapporto il Cliente può ottenere dalla Banca copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
Art. 18 - Perfezionamento e decorrenza degli effetti del contratto concluso a distanza
Il Cliente dovrà restituire/trasmettere alla Banca, anche a mezzo di posta elettronica se munito di firma digitale, la documentazione contrattuale sottoscritta unitamente
ai documenti necessari affinchè la Banca possa espletare correttamente le procedure adeguata / rafforzata verifica del Cliente ai sensi del Dlgs n. 231 del 27.11.2007
(“antiriciclaggio”). Il presente contratto si perfeziona solo dopo che la Banca abbia ricevuto tutta la documentazione contrattuale debitamente sottoscritta dal Cliente ed
abbia espletato le attività attinenti all’adeguata / rafforzata verifica ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 231 del 27.11.2007 (“antiriciclaggio”). Nel caso di esito positivo
delle suddette attività, la Banca provvederà a comunicare al Cliente, con le modalità dal medesimo indicate, il momento dell’attivazione del rapporto dal quale
decorreranno anche gli effetti del contratto.
Art. 19 - Recesso nel caso di contratto concluso a distanza
Il Cliente che riveste la qualifica di consumatore, nel caso di commercializzazione a distanza del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 67-duodecies del
Codice del Consumo (Dlgs n. 206 del 6.9.2006 e successive modifiche), dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni per recedere dal contratto senza oneri e senza
dover indicare il motivo, salvo quanto previsto dal successivo art. 67-terdecies. Detto termine decorre dalla data di cui al comma 3 dell’art. 67-duodecies del Codice del
Consumo. L’efficacia del contratto relativo ai servizi di investimento, salve le eccezioni previste dall’art. 67-duodecies, 5° comma del Codice del Consumo, è sospesa
durante la decorrenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso. Il Cliente è tenuto a comunicare il recesso con una raccomandata con ricevuta di ritorno
da inviare alla Banca, presso la scrivente Agenzia. La richiesta da parte del Cliente che riveste la qualifica di consumatore di compiere un atto dispositivo a valere sul
rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 67-terdecies, 1° comma, del Codice del Consumo.
Art. 20 – Modalità di invio delle informazioni e delle comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge
Le informazioni e le comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge verranno effettuate utilizzando le seguenti tecniche :
· forma cartacea (a mezzo posta)
· forma elettronica (all’indirizzo di posta elettronica o al numero di telefax indicati).
Le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge inviate in forma cartacea prevedono l’addebito delle relative spese, mentre quelle inviate con strumenti di
comunicazione telematica sono esenti da spese.
Le spese per l’invio di informazioni e comunicazioni non previste ai sensi di legge sono sempre a carico del Cliente.
Qualora il Cliente richieda l’invio di informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto nel contratto ovvero la loro trasmissione con strumenti
di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente.
La Banca attesta che le spese addebitate quale corrispettivo delle informazioni e delle comunicazioni inviate sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente
sostenuti.
Le spese sono indicate fra le condizioni economiche relative ai singoli servizi.
Art. 21 – Rapporto fra le presenti condizioni generali e le condizioni giuridiche che regolano le singole sezioni del contratto
In caso di divergenza tra le previsioni contenute nella sezione “Condizioni generali Banca – Cliente” e quelle previste nelle successive Sezioni relative agli specifici
servizi, prevarrà quanto indicato in tali ultime Sezioni
Art. 22 – Informazioni sulla Banca
Le informazioni sulla Banca sono indicate nel frontespizio del presente contratto.
La Banca è soggetta alla vigilanza di Banca d’Italia
Art. 1176, C.C.: “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.
2 Art. 1856, C.C.: “La Banca risponde secondo le regole del mandato, per l’esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove
non esistono filiali della Banca, questa può incaricare dell’esecuzione un’altra Banca o un suo corrispondente”.
3 Art. 1717, C.C.: “Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde
dell’operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa della scelta. Il
mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario”.
4 Art. 1373, C.C.: “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei
contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di
esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. E’ salvo in ogni caso il patto contrario”.
5 Art. 1726, C.C.: "Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che
ricorra una giusta causa“.
6 Art. 1186, C.C.: "Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto
proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse".
7 Art. 1193, C.C.: "Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il
pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti
ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".
8 Art. 118, D.Lgs. n. 385/1993: Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificatamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi,
i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta
esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di
modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la
comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua
applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano
state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o i in conseguenza di decisioni di
politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.”
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FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE
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Condizioni economiche - Sezione CONTO CORRENTE BANCARIO
CONTO CORRENTE BANCARIO
Filiale:
C/C n. 9999,19
Intestato a: COGNOME NOME
Indirizzo Postale INDIRIZZO
CAP
Coordinate bancarie Italia
Estero
ELENCO DELLE CONDIZIONI AL GG.MM.AAAA ORE HH.MM.SS
-TASSO A CREDITO :
TAN 0,000% TAE 0,000%
-TASSO PER "SCONFINAMENTO IN ASSENZA DI FIDO" (scoperto di conto):
TASSO ANNUO NOMINALE (TAN)
SCAG. NON IND.
PRIMA FASCIA - FINO A
EURO
1.500,00
18,700 %
TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)
20,053 %
SECONDA FASCIA - FINO A
EURO
5.000,00
21,200 %
TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)
22,946 %
TERZA FASCIA - OLTRE LA PRECEDENTE
22,100 %
TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE)
24,000 %
- CAPITALIZZAZIONE PERIODICITA'
- PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI
trimestrale
anno civile
- COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER RAPPORTI NON AFFIDATI (APPLICATA IN SEDE
DI LIQUIDAZIONE)
IMPORTO
EURO
50,00
- FRANCHIGIA GIORNALIERA DI SCONFINAMENTO
IMPORTO
EURO
350,00
- IMPORTO MASSIMO TRIMESTRALE NON AFFIDATI
IMPORTO
EURO
500,00
-SPESE TENUTA CONTO :
OPERAZIONI CANALI TELEMATICI* : ESENTI
OPERAZIONI DI ACCREDITO** :
ESENTI
TIPO GESTIONE SPESE: COSTI UNITARI A RAGGRUPPAMENTO CAUSALI
OPERAZ. DIVERSE/INTERNE
1,00 PRELEVAMENTI PER CASSA
5,20
OPERAZIONI ESENTI
0,00 TITOLI/ESTERO
3,00
INCASSI/PAGAMENTI
0,00 CARTE/SELF SERVICE
0,00
SPORTELLI AUTOMATICI
0,00 PORTAFOGLIO
3,00
BONIFICI SCT
3,00 ALTRE OPERAZ. PER CASSA
3,00
*Multicanalita' integrata (Internet/Phone/mobile Banking), sportelli ATM e POS.
**Scritture che determinano una variazione in aumento del saldo del conto.
-CONDIZIONI ASSEGNI VARIE:
COSTO UTILIZZO ASSEGNI:
COMMISSIONI ASSEGNI INSOLUTI:
RIFUSIONE ONERI GESTIONE ASSEGNI:
COMMISSIONI ASSEGNI TRONCATI INSOLUTI:
COMMISSIONI PER RICHIAMO ASSEGNI PROTESTATI:
COMMISSIONI RICHIAMO ASSEGNI SU BANCHE CORRISPONDENTI:
COMMISSIONI RICHIAMO ASSEGNI SU BANCHE NON CORRISPONDENTI:
COMMISSIONI MINIME SU ASSEGNI PROTESTATI:
COMMISSIONI MASSIME SU ASSEGNI PROTESTATI:
COMMISSIONE PERCENTUALE SU ASSEGNI PROTESTATI:
QUANTITA' DI ASSEGNI DOTABILI AL CONTO:
N.
0,20
14,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,00
27,00
2,000%
30
-IMPOSTA BOLLO PER OGNI MODULO DI ASSEGNO RICHIESTO IN FORMA LIBERA:
-SPESE FISSE AD OGNI LIQUIDAZIONE:
1,50
0,00
-SPESE PRODUZIONE ESTRATTO CONTO DI SPORTELLO
2,20 (CIASCUNO)
-Imposta di bollo per Prod. E/C
34,20 (su base annua),
ove prevista e salvo successive modifiche di legge
-SPESE PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI:
SPESE DI SPEDIZIONE: SECONDO LA TABELLA DELLE TARIFFE NEGOZIATE DALLA BANCA CON
I PRINCIPALI OPERATORI DEL MERCATO, PUBBLICATA SUL SITO INTERNET DELLA MEDESIMA
(WWW.MPS.IT) E DISPONIBILE ANCHE PRESSO LE FILIALI DELLA BANCA
SPESE DI PRODUZIONE: EURO 0,00 PER ESTRATTO CONTO (INCLUDONO
FORFETTARIAMENTE ANCHE LE SPESE DI PRODUZIONE DEGLI ALTRI DOCUMENTI E PER LE
ALTRE INFORMAZIONI: AD ESEMPIO, DOCUMENTI DI SINTESI E CONTABILI); TALI SPESE
POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN RELAZIONE AL COSTO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO DALLA
BANCA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 127-BIS T.U.B.
Esenti in caso di invio per canale telematico di informazioni e comunicazioni
previste ai sensi di legge.
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-APPLICAZIONE VALUTE SUI VERSAMENTI DI:
CONTANTI
ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA
ASS. CIRC. ALTRI IST./VAGLIA POST. B.ITALIA
ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE
ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA
ASS. BANCARI ALTRA FIL. FUORI PIAZZA
ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. SU PIAZZA
ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. FUORI PIAZZA
GG.
GG.
GG.
GG.
GG.
GG.
GG.
GG.
0
0
1
0
3
3
3
3
-APPLICAZIONE VALUTE SU RITIRO DI :
EFFETTI A VISTA
EFFETTI CON SPESE A SCADENZA
EFFETTI SENZA SPESE A SCADENZA
GG.
GG.
GG.
0
0
0
-DISPONIBILITA SU VERSAMENTI DI :
CONTANTI
ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA
ASS. CIRC. ALTRI IST./VAGLIA POST. B.ITALIA
ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE
ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA
ASS. BANCARI ALTRA FIL. FUORI PIAZZA
ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. SU PIAZZA
ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. FUORI PIAZZA
GG.
GG.
GG.
GG.
GG.
GG.
GG.
GG.
0
4
4
1
4
4
4
4
-APPLICAZIONE VALUTE SU PRELEVAMENTI CON:
ASSEGNO TRATTO SUL CONTO CORRENTE 0 GG
ASSEGNO INTERNO E/O ATM:
DATA OPERAZIONE
-NON STORNABILITA' SOMME VERSATE:
CONTANTI:
ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA:
ASS. CIRC. ALTRI IST./VAGLIA POST. B.ITALIA:
ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE:
ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE SU PIAZZA:
ASS. BANCARI ALTRA FIL. FUORI PIAZZA:
ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. SU PIAZZA:
ASS. BANCARI ALTRI IST./POST. FUORI PIAZZA:
0
4
6
1
6
6
6
6
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
lavorativi
lavorativi
lavorativi
lavorativi
lavorativi
lavorativi
lavorativi
lavorativi
TAN = TASSO ANNUO NOMINALE (AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE)
TAE = TASSO ANNUO EFFETTIVO (AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE)
N.B. Le comunicazioni di "Proposta unilaterale", previste ai sensi dell'art.118
del D.Lgs. n.385/1993, sono esenti da spese.
=====================================================================================================================================
FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE
Versione 0 del
Copia per il Cliente
Pag. 19 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
Condizioni economiche - Sezione SERVIZI DI PAGAMENTO
CONTO CORRENTE BANCARIO
Filiale: 999
C/C n. 9999,19
Intestato a: COGNOME NOME
Indirizzo Postale INDIRIZZO
CAP
Coordinate bancarie Italia
0
0
0
0
0
0
0
0
Estero
0
-CONDIZIONI BONIFICI:
BONIFICI SCT GRATUITI
Numero bonifici SCT gratuiti da canali telematici (**)
Periodicita' calcolo gratuita'
SCT (SEPA CREDIT TRANSFER) IN ARRIVO
Valuta SCT in arrivo
30
mensile
giorni
SCT DA SUPPORTO MAGNETICO A FILIALI DELLA BANCA
Commissioni SCT su supporto magnetico
Commissioni giroconti su supporto magnetico
Commissioni stipendi su supporto magnetico
Commissioni SCT via rete
Commissioni giroconti via rete
Commissioni stipendi via rete
SCT DA CANALI TELEMATICI A FILIALI DELLA BANCA
Commiss. unitarie SCT da ATM (***)
Commiss. unitarie giroconti da ATM
Commiss. unitarie SCT da Mobile Banking (***)
Commiss. unitarie giroconti da Mobile Banking
Commiss. unitarie SCT da Internet Banking (***)
Commiss. unitarie giroconti da Internet Banking
Comm unitarie SCT da Internet Corporate Banking
Comm unitarie giroconti da Internet Corporate Banking
Comm unitarie stipendi da Internet Corporate Banking
Commiss. unitarie SCT da Phone Banking (***)
Commiss. unitarie giroconti da Phone Banking
0 LAV.
euro
euro
euro
euro
euro
euro
3,00
3,00
3,00
0,75
0,75
0,75
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
0,65
0,00
0,65
0,00
0,65
0,00
0,75
0,00
0,75
1,00
0,00
SCT DI SPORTELLO A FILIALI DELLA BANCA
Commissioni SCT singolo da c/c
Commissioni giroconto singolo da c/c
Commissioni stipendio singolo da c/c
Commissioni SCT singolo per cassa
Commissioni stipendio singolo per cassa
euro
euro
euro
euro
euro
3,75
3,75
3,75
5,50
5,50
VALUTA SCT IN PARTENZA SU FILIALI DELLA BANCA
Valuta SCT in partenza su filiali della banca
giorni
0 LAV.
SCT DA SUPPORTO MAGNETICO A ALTRE BANCHE
Commissioni SCT su supporto magnetico
Commissioni giroconti su supporto magnetico
Commissioni stipendi su supporto magnetico
Commissioni SCT via rete
Commissioni giroconti via rete
Commissioni stipendi via rete
Valuta SCT su supporto magnetico
Valuta SCT via rete
euro
euro
euro
euro
euro
euro
giorni
giorni
3,50
3,50
3,50
1,75
1,75
1,75
2 LAV.
2 LAV.
SCT DA CANALI TELEMATICI AD ALTRE BANCHE
Commiss. unitarie SCT da ATM (***)
Commiss. unitarie giroconti da ATM (***)
Valuta SCT da ATM
Commiss. unitarie SCT da Mobile Banking (***)
Commiss. unitarie giroconti da Mobile Banking (***)
Valuta SCT da Mobile Banking
Comm. unitarie SCT da Internet Banking (***)
Commiss. unitarie giroconti da Internet Banking (***)
Valuta SCT da Internet Banking
Commiss. unitarie SCT da Internet Corporate Banking
Commiss. unitarie giroconti da Internet Corporate Banking
Commiss. unitarie stipendi da Internet Corporate Banking
Valuta SCT da Internet Corporate Banking
Comm. unitarie SCT da Phone Banking (***)
Commiss. unitarie giroconti da Phone Banking (***)
Valuta SCT da Phone Banking
euro
euro
giorni
euro
euro
giorni
euro
euro
giorni
euro
euro
euro
giorni
euro
euro
giorni
1,00
1,00
LAV.
1,00
1,00
LAV.
1,00
1,00
LAV.
1,75
1,75
1,75
LAV.
1,00
1,00
LAV.
SCT DI SPORTELLO AD ALTRE BANCHE
Commissioni SCT singolo da c/c
Commissioni giroconto singolo da c/c
Commissioni stipendio singolo da c/c
Valuta SCT singolo da c/c
Commissioni SCT singolo per cassa
euro
euro
euro
giorni
euro
Versione 0 del
Copia per il Cliente
1
1
1
1
1
4,50
4,50
4,50
2 LAV.
6,25
Pag. 20 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
Commissioni stipendio singolo per cassa
Valuta SCT singolo per cassa
euro
giorni
6,25
2 LAV.
ALTRE COMMISSIONI SCT
Commiss. unitarie revoca SCT oltre i termini
Commiss. unitarie richiesta di rimborso SCT eseguito
Commiss. unitarie ordine permanente a filiali della banca
Commiss. unitarie ordine permanente a altre banche
Valuta ordine permanente a altre banche
euro
euro
euro
euro
giorni
1,00
5,00
3,50
4,50
2 LAV.
SCT Verso
Verso
Verso
giorni
giorni
giorni
0 LAV.
1 LAV.
2 LAV.
euro
euro
giorni
giorni
giorni
20,00
20,00
0 LAV.
2 LAV.
2 LAV.
TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE
filiali della banca
altre banche tramite canali telematici
altre banche allo sportello
BONIFICI URGENTI E DI IMPORTO RILEVANTE (SCT E BIR)
Comm. unit. bonifico urgente o di importo rilevante
Comm. unit. giroconto urgente o di importo rilevante
Valuta bonifico urgente
Valuta bonifici di importo rilevante o urgenti da c/c
Valuta giroconti di importo rilevante o urgenti da c/C
(**) I bonifici SCT gratuiti sono conteggiati cumulando le disposizioni
provenienti dai canali telematici: Internet Banking retail, Phone
Banking, Mobile Banking, ATM.
(***) Le commissioni sono applicate dopo il raggiungimento del numero
massimo di bonifici gratuiti.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Per i servizi resi con regolamento in conto corrente (operazioni in titoli, incasso di effetti, servizi vari di incasso e pagamento) sono applicate le
condizioni rese note mediante avviso esposto nei locali della banca e riportate nei fogli informativi a disposizione della clientela.
Le condizioni relative ai bonifici Italia restano in vigore fino al 31/01/2014. Successivamente il servizio Bonifici Italia sarà sostituito dal servizio Bonifici
SCT.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PAGAMENTI PREAUTORIZZATI GRATUITI
NUMERO PAGAMENTI RICORRENTI/PERMANENTI ANNUALI GRATUITI
RID DEBITORE
COMMISSIONE PER ORDINE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C
(*)
0
EURO
0,00
MAV BANCARIO E POSTALE
COMMISSIONE PAGAMENTO
EURO
0,00
BOLLETTINI BANCARI FRECCIA
COMMISSIONE PAGAMENTO PER C/C
COMMISSIONE PAGAMENTO PER CASSA
COMMISSIONE PAGAMENTO DA INTERNET BANKING
COMMISSIONE PAGAMENTO DA INTERNET CORPORATE BANKING
COMMISSIONE PAGAMENTO TRAMITE PHONE BANKING
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
3,25
4,25
0,80
1,00
0,80
BOLLETTINI POSTALI PREMARCATI ENTI/SOCIETA' CONVENZIONATI
COMMISSIONE PAGAMENTO PER C/C
COMMISSIONE PAGAMENTO PER CASSA
COMMISSIONE PAGAMENTO DA INTERNET BANKING
COMMISSIONE PAGAMENTO DA INTERNET CORPORATE BANKING
COMMISSIONE PAGAMENTO TRAMITE PHONE BANKING
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
0,00
4,25
0,80
1,00
0,80
PAGAMENTI VARI
BOLLETTINI POSTALI PREMARCATI ENTI/SOCIETA' NON CONVENZIONATI
COMMISSIONE PAGAMENTO (**)
EURO
1,20
BOLLETTINI POSTALI BIANCHI
COMMISSIONE PAGAMENTO (**)
1,20
EURO
NON PREDETERMINATI
COMMISSIONE PAGAMENTO PER C/C
COMMISSIONE PAGAMENTO PER CASSA
EURO
EURO
SDD DEBITORE
COMMISSIONE ADDEBITO RICORRENTE
COMMISSIONE ADDEBITO SINGOLO
EURO
EURO
3,25
4,25
0,00
3,00
(*)
Concorrono
alla
formazione
del
numero
massimo
di
pagamenti
preautorizzati
(ricorrenti/permanenti) gratuiti gli addebiti RID e gli addebiti SDD, sono invece esclusi gli
addebiti singoli SDD.
(**) AL NETTO TASSA ACCETTAZIONE POSTALE
Versione 0 del
Copia per il Cliente
Pag. 21 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
Condizioni economiche - Sezione BANCOMAT/PAGOBANCOMAT
Filiale: 518 FILIALE
NUMERO CODICE RAPPORTO CARTA 009999999
COGNOME NOME
(intestazione)
CAP
(C.A.P.
(località)
IDEMISSIONE
DESCRIZIONE CARTA
MONDO CARD WEB A CONSEGNA
C/C n.: 000009999
INDIRIZZO
(via e numero civico))
(provincia)
Servizi autorizzati e limiti di utilizzo (cfr. artt. 1, 6, 13, 17, 31, 36 delle Condizioni giuridiche- Sezione Bancomat/Pagobancomat):


Servizio Bancomat/ATM
Servizio Fast-Pay


Servizio PagoBancomat
Servizio Maestro/Cirrus
Servizio Self Service
Servizio Visa Electron


Giornaliero
Operatività Carta
Limite totale assegnato alla carta (prelievo contante su A.T.M. e pagamento tramite P.O.S. sia circuito
nazionale Bancomat/Pagobancomat che circuito internazionale VisaElectron e Cirrus/Maestro)
utilizzabile secondo i sottostanti massimali di spendibilità
Operatività "Bancomat/Pagobancomat"
Prelievo su sportelli automatici contrassegnati dal marchio Bancomat e pagamento tramite Pos
contrassegnati con il marchio PagoBancomat
Prelievo su sportelli automatici Bancomat (ATM)
Pagamento tramite P.O.S
Operatività "Maestro/Cirrus"
Limite totale assegnato alla Carta (prelievo contante su ATM + pagamento tramite P.O.S.):
(stessi importi quale controvalore di operazioni in valuta)
Prelievo su sportelli automatici Eurocheque/Cirrus:
(stessi importi quale controvalore di operazioni in valuta)
Pagamento tramite P.O.S. Edc/Maestro:
(stessi importi quale controvalore di operazioni in valuta)
Operatività "Visa-Electron"
Limite totale assegnato alla Carta (prelievo contante su ATM + pagamento tramite P.O.S.):
(stessi importi quale controvalore di operazioni in valuta)
Prelievo su sportelli automatici Visa:
(stessi importi quale controvalore di operazioni in valuta)
Pagamento tramite P.O.S. Visa:
(stessi importi quale controvalore di operazioni in valuta)
euro
2.350,00
Mensile
euro
Giornaliero
5.400,00
Mensile
euro
euro
euro
1.050,00
250,00
1.050,00
euro
euro
euro
2.300,00
1.500,00
2.300,00
euro
Giornaliero
1.300,00
euro
Mensile
3.100,00
euro
100,00
euro
1.550,00
euro
1.300,00
euro
1.550,00
euro
Giornaliero
==
euro
Mensile
==
euro
==
euro
==
euro
==
euro
==
euro
100,00
Operatività "Self-Service"
Interrogazioni (saldo, ultimi movimenti, dossier titoli, situazione assegni)
Operatività "Fast-Pay"
Pagamento pedaggi autostradali
N
EMISSIONE CARTE E CONDIZIONI DI UTENZA (D.L. 385/93) A) Quota annua Mondo Card Plus Maestro: euro 16,50 - B) Spese per il blocco della carta
smarrita/rubata tramite Centrale di Allarme nazionale: euro 7,75 - C) Commissioni per prelevamento contante presso ATM di altra Banca non del Gruppo MPS in Italia
su circuito BANCOMAT: euro 2,10 - D) Commissioni per prelevamento contante presso ATM in Italia e UEM, su circuito Maestro/Cirrus/EC euro 2,10; commissioni per
prelevamento contante presso ATM in Extra UEM, sul circuito Maestro/Cirrus/EC euro 4,00 - E) Valuta di addebito delle operazioni: data operazione - F) Cambio
applicato su prelevamenti di valute diverse dall'euro: Tasso di cambio applicato dal circuito internazionale Mastercard maggiorato di una commissione massima del 2%
- G) Numero verde per blocco carta 800 822056 - H) Commissioni di Sblocco: esente.
Versione 0 del
Copia per il Cliente
Pag. 22 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
Condizioni economiche - Sezione MULTICANALITA' INTEGRATA
X
Filiale di seguimento: FILIALE
Cod.: 999
Codice di rapporto telematico:
Decorrenza il
DATA
Denominazione utente:
Via
INDIRIZZO
CAP
CAP
COGNOME NOME
n.
Località
n° Telefono
00000000
E-mail
-
CITTA’
Prov.
n° Fax
n° Cellulare
MI
00000000
Condizioni Servizio MULTICANALITA' INTEGRATA
Il Servizio di permette di operare tramite i canali:
- Home Banking
- Phone Banking
- Mobile Banking
e tramite tutti i nuovi canali che saranno resi disponibili in futuro, con i limiti eventualmente derivanti dalle caratteristiche e funzionalità dei rapporti con il quale il Servizio
interagisce.
Le operazioni effettuabili dal Cliente tramite i canali sopra indicati sono:
Descrizione
DISPOSIZIONI ON-LINE
INFORMATIVE ON-LINE
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
Descrizione
MERCATI ONLINE
OPERATIVITA' TITOLI
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
I rapporti collegati al Servizio sono:
CC
******************************
Limiti di operatività per operazioni effettuate tramite i canali previsti dal servizio
LIMITE GIORNALIERO PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO
LIMITE GIORNALIERO PER OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO FONDI
LIMITE GIORNALIERO PER OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA TITOLI
MULTICANALITA’ INTEGRATA
APPLICAZIONE DEL CANONE
PRIMA CHIAVE ELETTRONICA SEMPLICE
COSTO DISPOSITIVO
SOSTITUZIONE PER FURTO/SMARRIMENTO/DANNEGGIAMENTO
Versione 0 del
2.500,00
15.000,00
500.000,00
NO
GRATUITO
EURO
Copia per il Cliente
8,00
Pag. 23 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
SOSTITUZIONE A SCADENZA
GRATUITA
CHIAVE ELETTRONICA SEMPLICE AGGIUNTIVA
COSTO DISPOSITIVO
SOSTITUZIONE PER FURTO/SMARRIMENTO/DANNEGGIAMENTO
SOSTITUZIONE A SCADENZA
EURO
EURO
EURO
8,00
8,00
8,00
PRIMA CHIAVE ELETTRONICA USB
COSTO DISPOSITIVO
SOSTITUZIONE PER FURTO/SMARRIMENTO/DANNEGGIAMENTO
SOSTITUZIONE A SCADENZA
EURO
EURO
EURO
42,00
42,00
42,00
CHIAVE ELETTRONICA USB AGGIUNTIVA
COSTO DISPOSITIVO
SOSTITUZIONE PER FURTO/SMARRIMENTO/DANNEGGIAMENTO
SOSTITUZIONE A SCADENZA
EURO
EURO
EURO
42,00
42,00
42,00
PASCHI AVVISA
NOTIFICHE SMS
EURO
0,07
STAI AL SICURO
NOTIFICHE SMS
GRATUITI
ACCESSO DOVE VUOI
MESSAGGI SMS
EURO
0,07
DOCUMENTIONLINE
NOTIFICHE SMS
EURO
0,07
SMS PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI (MOBILE BANKING)
INVIATI (SECONDO LE TARIFFE PREVISTE DAL GESTORE TELEF.) A
CARICO
CLIENTE
RICEVUTI
GRATUITI
COSTI TELEFONICI E DI COLLEGAMENTO
CHIAMATE AL NUMERO VERDE DEL SERV. PHONE BANKING
CHIAMATE DALL’ESTERO AL SERV. PHONE BANKING A CARICO
GRATUITO
CLIENTE
MERCATI ONLINE
NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 1
NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 2
NUMERO MASSIMO ORDINI SCAGLIONE 3
PERIODICITA’ DI ADDEBITO DEL CANONE
MERCATI ONLINE BASE
APPLICAZIONE CANONE
CANONE SCAGLIONE 1
CANONE SCAGLIONE 2
CANONE SCAGLIONE 3
MERCATI ONLINE EVOLUTO
APPLICAZIONE CANONE
CANONE SCAGLIONE 1
CANONE SCAGLIONE 2
CANONE SCAGLIONE 3
ALERT WEBSIM
CANONE MENSILE
GRATUITO
CLIENTE
Q.TA' 9
Q.TA' 19
Q.TA' OLTRE
MENSILE
A SCAGLIONI
EURO 0,00
EURO 0,00
EURO 0,00
A SCAGLIONI
EURO 12,00
EURO 5,00
EURO 5,00
EURO 6,00
SPESE PER COMUNICAZIONI: Le spese di spedizione vengono applicate secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla banca con i principali operatori del mercato,
pubblicata sul sito internet della medesima (www.mps.it) e disponibile anche presso le filiali della banca. Le spese sono esenti in caso di invio per canale telematico di
informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge.
CUSTODIA
9999 COGNOME NO ME N ESSUNO
9999999
999009999
Versione 0 del
Copia per il Cliente
Pag. 24 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
SEZIONE PRESTAZIONE SERVIZI DI INVESTIMENTO
Deposito titoli: CUSTODIA
Intestato a:
COGNOME NOME
Vincoli:
NESSUNO
n.
9999
Filiale: FILIALE
Il presente contratto comprende e regola i seguenti servizi:
Sottosezione A: Servizi di negoziazione su strumenti finanziari (Esecuzione, Ricezione e trasmissione di ordini, Negoziazione in conto proprio)
Contratto di intermediazione mobiliare n.
9999999
I Servizi vengono svolti dalla Banca su conferimento di apposito mandato il cui testo è allegato alla presente, da restituire debitamente sottoscritto.
L’operatività sarà disciplinata con le modalità di firma di cui alla Sottosezione B - Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari. e
secondo le condizioni di seguito riportate.
Sottosezione B: Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari
Contratto di custodia e amministrazione n.
999009999
1. - L’operatività sui titoli compresi nel deposito sopra citato e su quelli che in seguito verranno ad esservi ricompresi sarà effettuata con la seguente modalità di
firma:
DISGIUNTA
2. - Per i titoli azionari facenti parte del deposito, quanto al deposito per l’intervento alle assemblee, la banca si atterrà alle istruzioni che riceverà di volta in volta; in
mancanza di comunicazioni, eviterà il deposito assembleare;
3. - Le somme relative a operazioni di negoziazione, incasso cedole e/o dividendi, rimborsi di capitale, diritti di custodia e/o spese saranno regolate nel modo seguente:
Negoziazione
: C/C 00999 0009999 COGNOME NOME
-
Incasso
cedole/dividendi
: C/C 00999 0009999 COGNOME NOME
-
Rimborsi di capitale
: C/C 00999 0009999 COGNOME NOME
-
Diritti di
custodia/spese
: C/C 00999 0009999 COGNOME NOME
* Per le operazioni in divisa l’addebito/accredito delle operazioni avverrà sul c/c estero espresso nella stessa divisa dell’operazione.
4. - Se il deposito è intestato a più persone gli eventuali titoli nominativi che vi dovessero essere ricompresi verranno intestati dalla banca al soggetto indicato
espressamente nel modulo con il quale l’operazione viene disposta, ancorché diverso dal sottoscrittore dell’ordine stesso, purchè ricompreso fra gli intestatari.
Sottosezione C : Servizio di collocamento di strumenti finanziari
Il Servizio viene svolto dalla Banca secondo le condizioni di seguito riportate.
L’operatività sarà disciplinata con le modalità di firma di cui alla Sottosezione B.
Sottosezione D : Servizio di prestito di strumenti finanziari
Il Servizio viene svolto dalla Banca secondo quanto riportato nelle specifiche sezioni economiche e giuridiche.
Sottosezione E: Servizio di Consulenza in materia di investimenti
La Banca fornisce Servizio di Consulenza ai clienti con la metodologia ''base'' e la metodologia ''avanzata'', secondo le condizioni di seguito indicate.
=====================================================================================================================================
FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE
Versione 0 del
Copia per il Cliente
Pag. 25 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
Condizioni economiche - Sezione del contratto relativo allaprestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO
Deposito titoli: CUSTODIA
Intestato a:
COGNOME NOME
Vincoli:
NESSUNO
n.
9999
Filiale: FILIALE
Sottosezione A: Servizio di Negoziazione, Ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari
Contratto di intermediazione mobiliare n.
9999999
OPERAZIONI ESEGUITE TRAMITE FILIALE
Costo operazioni
Descrizione
Raccolta ordini
Titoli Italia
Commissioni
%
Min
max
Bot Trimestrali
Bot Semestrali
Bot Annuali
Titoli di Stato
Obbligazioni
0,3500
0,4500
0,5000
0,8500
0,8500
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
0,8500
0,8500
15,00
15,00
9999,99
9999,99
7,00
7,00
Obbligazioni convertibili
0,8500
9,00
9999,99
7,00
0,8500
15,00
9999,99
7,00
Azioni e Diritti
0,8500
20,00
9999,99
7,00
0,9500
30,00
9999,99
7,00
Warrant
0,8500
20,00
9999,99
7,00
0,9500
30,00
9999,99
7,00
Pronti contro termine
Commissioni valutarie per
cambio
Commissioni valutarie su titoli
con vita residua < 370 gg
Ineseguiti
Spese
Titoli Esteri
Commissioni
%
Min
max
Spese
0,0000
9,00
9,00
9,00
9,00
20,00
20,00
20,00
20,00
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
0,1800
0,0000
9,00
9,00
9,00
9,00
20,00
20,00
20,00
20,00
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
0,1800
0,1800
0,1800
0,1800
0,00
0,00
Titoli di Stato
Obbligazioni
9,00
9,00
9999,99
9999,99
7,00
7,00
15,00
15,00
9999,99
9999,99
7,00
7,00
Obbligazioni conv.
9,00
9999,99
7,00
15,00
9999,99
7,00
Azioni e warrant
20,00
9999,99
7,00
30,00
9999,99
7,00
Diritti
20,00
9999,99
7,00
30,00
9999,99
7,00
Versione 0 del
0,8500
0,8500
0,8500
0,8500
0,8500
0,8500
0,8500
0,8500
Spese
7,00
0,1800
Spezzature
Commissioni valutarie per
cambio
Commissioni valutarie su titoli
con vita residua < 370 gg
Ineseguiti
Emissioni proprie
Commissioni
Acq %
min
max
Ven %
min
max
0,1800
0,0000
0,1800
0,0000
0,00
0,1800
0,1800
0,1800
0,1800
0,00
Copia per il Cliente
Pag. 26 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
CONDIZIONI SU OPERAZIONI EFFETTUATE TRAMITE SERVIZI DI BANCA DIRETTA
OPERAZIONI ESEGUITE TRAMITE INTERNET BANKING
Costo operazioni
Descrizione
Raccolta ordini
Titoli Italia
Commissioni
%
Min
max
Bot Trimestrali
Bot Semestrali
Bot Annuali
Titoli di Stato
Obbligazioni
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,2500
0,2500
12,00
12,00
9999,99
9999,99
3,00
3,00
Obbligazioni convertibili
0,2500
6,50
9999,99
3,00
0,2500
12,00
9999,99
3,00
Azioni e Diritti
0,2500
12,00
9999,99
3,00
0,2500
22,00
9999,99
3,00
Warrant
0,2500
12,00
9999,99
3,00
0,2500
22,00
9999,99
3,00
Commissioni valutarie per
cambio
Commissioni valutarie su titoli
con vita residua < 370 gg
Ineseguiti
0,1500
0,0000
0,1500
0,0000
Spese
Titoli Esteri
Commissioni
%
Min
max
Spese
0,00
Spezzature
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,1500
0,1500
0,1500
0,1500
Spese
6,50
6,50
6,50
6,50
12,00
12,00
12,00
12,00
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0,00
Titoli di Stato
Obbligazioni
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Obbligazioni conv.
=
=
=
=
=
=
Azioni e warrant
=
=
=
=
=
=
Diritti
=
=
=
=
=
=
Commissioni valutarie per
cambio
Commissioni valutarie su titoli
con vita con residua < 370gg
Ineseguiti
Emissioni proprie
Commissioni
Acq %
min
max
Ven %
min
max
0,1500
0,0000
0,1500
0,0000
0,1500
0,1500
0,1500
0,1500
0,00
0,00
OPERAZIONI ESEGUITE TRAMITE PHONE BANKING (CALL CENTER)
Costo operazioni
Descrizione
Raccolta ordini
Titoli Italia
Commissioni
%
Min
max
Bot Trimestrali
Bot Semestrali
Bot Annuali
Titoli di Stato
Obbligazioni
0,3500
0,4500
0,5000
0,6000
0,6000
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
0,6000
0,6000
15,00
15,00
9999,99
9999,99
6,00
6,00
Obbligazioni convertibili
0,6000
9,00
9999,99
6,00
0,6000
15,00
9999,99
6,00
Azioni e Diritti
0,5000
12,50
9999,99
6,00
0,8000
25,00
9999,99
6,00
Warrant
0,5000
12,50
9999,99
6,00
0,8000
25,00
9999,99
6,00
Commissioni valutarie per
cambio
Commissioni valutarie su titoli
con vita residua < 370 gg
Ineseguiti
0,1500
0,0000
0,1500
0,1500
Spese
Titoli Esteri
Commissioni
%
Min
max
Spese
0,00
Spezzature
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Obbligazioni conv.
=
=
=
=
=
=
Azioni e warrant
=
=
=
=
=
=
Diritti
=
=
=
=
=
=
Versione 0 del
0,6000
0,6000
0,6000
0,6000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,1500
0,1500
0,1500
0,1500
Spese
9,00
9,00
9,00
9,00
12,50
12,50
12,50
12,50
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0,00
Titoli di Stato
Obbligazioni
Commissioni valutarie per
cambio
Commissioni valutarie su titoli
con vita residua < 370 gg
Ineseguiti
Emissioni proprie
Commissioni
Acq %
min
max
Ven %
min
max
0,1500
0,0000
0,1500
0,1500
0,00
0,1500
0,1500
0,1500
0,1500
0,00
Copia per il Cliente
Pag. 27 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
OPERAZIONI ESEGUITE TRAMITE GSM BANKING (WAP)
Costo operazioni
Descrizione
Raccolta ordini
Titoli Italia
Commissioni
%
Min
max
Bot Trimestrali
Bot Semestrali
Bot Annuali
Titoli di Stato
Obbligazioni
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,2500
0,2500
12,00
12,00
9999,99
9999,99
3,00
3,00
Obbligazioni convertibili
0,2500
6,50
9999,99
3,00
0,2500
12,00
9999,99
3,00
Azioni e Diritti
0,2500
12,00
9999,99
3,00
0,2500
22,00
9999,99
3,00
Warrant
0,2500
12,00
9999,99
3,00
0,2500
22,00
9999,99
3,00
Commissioni valutarie per
cambio
Commissioni valutarie su titoli
con vita residua < 370 gg
Ineseguiti
0,1500
0,0000
0,1500
0,0000
Spese
Titoli Esteri
Commissioni
%
Min
max
Spese
0,00
Spezzature
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,1500
0,1500
0,1500
0,1500
Spese
6,50
6,50
6,50
6,50
12,00
12,00
12,00
12,00
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0,00
Titoli di Stato
Obbligazioni
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Obbligazioni conv.
=
=
=
=
=
=
Azioni e warrant
=
=
=
=
=
=
Diritti
=
=
=
=
=
=
Commissioni valutarie per
cambio
Commissioni valutarie su titoli
con vita residua < 370 gg
Ineseguiti
Emissioni proprie
Commissioni
Acq %
min
max
Ven %
min
max
0,1500
0,0000
0,1500
0,0000
0,1500
0,1500
0,1500
0,1500
0,00
0,00
Sottosezione B: Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari
Contratto di custodia e amministrazione n.
999009999 (20)
Spese di Amministrazione
Descrizione
Accredito cedole titoli di Stato
Accredito cedole altri titoli
Accredito dividendi
Rimborso B.O.T.
Rimborso titoli di Stato
Rimborso altri Titoli
Conversioni
Commissioni valutarie per cambio
Aumento capitale e operaz. societ.
Invio ad altro Istituto
Ritiro Titoli
Descrizione
Spese regolamento per cassa
Comm. Spese
%
0,00
1,50
1,50
0,00
0,00
1,50
20,00
Importo
Spese invio Modelli RAD
Spese invio biglietti assembleari
Spese per estinzione deposito
Spese Gestione Amm. Deposito Tit. (3)
Versione 0 del
C/L (1)
0
1
1
0
0
1
Comm.
%
L
L
L
L
L
L
0,1500
Spese di produzione Estratto Conto Titoli (4)
B.O.T.
Titoli di Stato
Titoli centralizzati
Titoli esteri
Esteri centralizzati
Titoli Irregolari
Titoli in Caveau
Titoli di propria emissione
Altri
Controvalore minimo addebitabile
Controvalore massimo addebitabile
Valore fisso
Italia
Giorni
valuta
Spes
e
Estero
Giorni
valuta
Emissione proprie
Spese
Giorni C/L (1)
Comm.
valuta
%
C/L (1)
1,50
1,50
1,50
1
1
1
L
L
L
0,00
1,50
20,00
1
1
L
L
0,0000
20,00
0,00
25,00
1,50
0,00
1
1
L
L
0,00
20,00
1
L
0,1500
20,00
0,00
50,00
20,00
0,00
25,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
Importo
fisso
Importo
% (2)
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0250
0,0250
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Minimo
Massimo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
50,00
80,00
80,00
50,00
80,00
0,00
50,00
80,00
0,00
Copia per il Cliente
Pag. 28 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
Spese per informazioni e comunicazioni:
- spese di spedizione: secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla Banca con i principali operatori del mercato, pubblicata sul sito internet della medesima
(www.mps.it) e disponibile anche presso le filiali della Banca
(1) Per giorni valuta si intendono i giorni lavorativi bancari (L) o di calendario (C) che si aggiungono alla data dell’operazione.
(2) L’importo delle commissioni calcolate si aggiunge all’importo fisso.
(3) L'addebito degli importi si intende per semestre solare.
(4) Includono forfettariamente anche le spese di produzione degli altri documenti e per le altre informazioni: ad esempio, documento di sintesi e contabili; tali spese potranno subire
variazioni in relazione al costo effettivamente sostenuto dalla Banca in conformità a quanto previsto dall'art. 127-bis T.U.B. Sono esenti in caso di invio per canale telematico di informazioni
e comunicazioni previste ai sensi di legge.
Sottosezione C: Servizio di Collocamento.
Costo operazioni
Descrizione
Asta BOT
Con vita residua fino a 80 gg
Con vita residua fino a 170 gg
Con vita residua fino a 330 gg
Con vita residua fino a 370 gg
%
Titoli Italia
Commissione
Min
Max
0,0500
0,1000
0,2000
0,3000
0,00
0,00
0,00
0,00
9999,99
9999,99
9999,99
9999,99
Spese
5,00
5,00
5,00
5,00
Sottosezione D: Servizio di prestito degli strumenti finanziari di proprietà del cliente (Prestito Titoli)
Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima.
Il Servizio prevede il riconoscimento al Cliente di un compenso calcolato secondo la seguente formula:
dove:
-
ctv x gg x t / 360
“ctv” è il controvalore dato dalla quantità dello strumento finanziario prestato moltiplicato per il suo valore di mercato;
“gg” sono i giorni effettivi di durata del prestito;
“t” è il tasso di prestito su base annua espresso in termini percentuali indicato tempo per tempo nel Foglio Informativo disponibile presso tutte le Filiali
della Banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet della Banca (www.mps.it).
Tale tasso non sarà comunque inferiore a 0,01% su base annua. La Banca non addebita al cliente alcuna spesa o commissione sulle operazioni di prestito
concluse.
Spese per comunicazioni:
Spese di produzione rendicontazione(1) : [0] euro
Spese di spedizione: secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla Banca con i principali operatori del mercato, pubblicata sul sito internet della
medesima (www.mps.it) e disponibile anche presso le filiali della Banca. Sono esenti in caso di invio per canale telematico.
Sottosezione E: Servizio di Consulenza in materia di investimenti
Lo svolgimento del Servizio di Consulenza “base” in materia di investimenti avviene senza riconoscimento di compensi di alcun tipo da parte del cliente.
Lo svolgimento del Servizio di Consulenza “avanzata” in materia di investimenti avviene con riconoscimento di un compenso di 20 € per ogni singola
proposta di consulenza.
(1) Includono forfettariamente anche le spese di produzione degli altri documenti e per le altre informazioni: ad esempio, documento di sintesi e contabili; tali spese potranno subire
variazioni in relazione al costo effettivamente sostenuto dalla Banca in conformità a quanto previsto dall'art. 127-bis T.U.B. Sono esenti in caso di invio per canale telematico di
informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge.
=============================================================================================================================
FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE
Versione 0 del
Copia per il Cliente
Pag. 29 di 64
Numero pratica 0
NDC 00
Condizioni giuridiche - Sezione CONTO CORRENTE BANCARIO
Art. 1 - Caratteristiche e Configurazione funzionale del servizio
Il conto on line è rivolto ai nuovi clienti privati o ai già clienti senza nessun rapporto di conto corrente negli ultimi sei mesi presso la Banca.
Il servizio contoonline è costituito dalla integrazione delle seguenti componenti obbligatorie:
Il conto corrente contoonline, di seguito denominato Conto, che rappresenta lo strumento attraverso il quale trova finalizzazione l’operatività del servizio;
Il Personal Support, fruibile attraverso il canale internet banking del servizio di Multicanalità Integrata. Si tratta di un servizio gratuito dedicato esclusivamente ai
correntisti di contoonline che prevede la possibilità di assistenza via Voice Over IP e chat. Il cliente potrà attivare una chiamata per: supporto tecnico operativo
sull’internet banking, assistenza commerciale, chiarimenti su iniziative commerciali in essere e informazioni su specifici prodotti.
la carta Bancomat/Pagobancomat Mondo Card
Le tre componenti non possono essere acquisite ed operare separatamente, per cui la rinuncia, la revoca o l’estinzione di una soltanto di esse comporta la rinuncia, la
revoca e l’estinzione del servizio stesso.
- Art. 2 - Servizio di Multicanalità Integrata
1. Per l’attivazione di contoonline è necessario che gli intestatari del Conto siano titolari del Servizio Multicanalità Integrata.
2. Per Multicanalità Integrata s’intende un accesso unico, valido per tutti i canali remoti abilitati per il collegamento alla Banca (internet, telefono e altro eventualmente
reso disponibile dalla tecnologia). Esso permette al cliente di accedere alla Banca, utilizzando credenziali di riconoscimento unificate, tramite i canali resi disponibili,
che attualmente sono Internet Banking, Phone Banking e Mobile Banking.
3. Nel caso in cui il richiedente di contoonline abbia già sottoscritto, precedentemente all’acquisto di contoonline, il Servizio di Multicanalità Integrata, allo stesso
Servizio viene gratuitamente collegato il rapporto di contoonline, attivando le funzioni da questo supportate e conservandone gli archivi.
4. Quando il richiedente di contoonline sia invece già titolare di uno o più dei servizi Internet Banking, Phone Banking e Mobile Banking, tali servizi vengono convertiti
gratuitamente nel Servizio di Multicanalità Integrata, che ne conserva gli archivi, cumulando i dati contenuti in ciascuno dei servizi trasformati. Tale operazione potrebbe
comportare l’indisponibilità del servizio di Multicanalità Integrata per il tempo necessario a recapitare al titolare le credenziali d’accesso.
5. Nel caso di richiesta di estinzione di contoonline, il Servizio di Multicanalità Integrata resta attivo solo se associato ad almeno un altro rapporto.
6. Per quanto riguarda le norme che regolano il Servizio, si fa riferimento alle Condizioni Giuridiche relative al Servizio di Multicanalità Integrata.
- Art. 3 - Servizi attivati automaticamente
1. Con la sottoscrizione di contoonline vengono attivati automaticamente, qualora non già posseduti, i servizi Documenti On Line e Stai al Sicuro.
2. Il servizio Documenti On Line permette di ricevere, tramite il canale Internet Banking del Servizio di Multicanalità Integrata, le comunicazioni periodiche e le altre
comunicazioni che per legge o per contratto non devono necessariamente essere inviate per iscritto. Il Cliente può recedere dal Servizio Documenti on Line e/o
richiedere copie cartacee delle comunicazioni inviate: i relativi costi, indicati nelle Condizioni Economiche, sono a suo carico.
3. Il Servizio Stai al Sicuro permette al Cliente di essere informato sulle attività svolte sul suo rapporto di conto. Attivando questo servizio il titolare riceverà, sui canali di
notifica prescelti (e-mail o SMS), una comunicazione ogni qual volta viene effettuata un’operazione dispositiva a valere sul Conto, tramite il canale Internet Banking del
Servizio di Multicanalità Integrata, oltre una soglia di sicurezza individuata dalla Banca in relazione al tipo di operazione. Il cliente può recedere dal servizio Stai al
Sicuro tramite il canale Internet Banking del Servizio di Multicanalità Integrata
Art.4 - Servizi Accessori
A richiesta del cliente possono essere attivati gli altri prodotti e servizi offerti dalla Banca che dovranno essere formalizzati con apposita contrattualizzazione e le cui
condizioni e norme contrattuali possono essere consultate sui rispettivi fogli informativi a disposizione del cliente presso ogni filiale e consultabili on line sul sito della
Banca (www.mps.it sezione trasparenza).
Fra i Servizi Accessori al contoonline è previsto anche un deposito titoli a custodia che potrà esser richiesto dal cliente. Il Deposito Titoli di nuova apertura collegato al
contoonline è esentato dalle Spese di Custodia e Amministrazione Titoli (limitatamente ai titoli italiani).
Art. 5 - Convenzione di assegno
1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art.
124 della Legge assegni1.
2. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti
dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione per raccomandata, telegramma o fax alla banca della perdita o sottrazione
degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la
stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La banca provvede ad informare il correntista, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli,
moduli prestampati, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall’illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).
3. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla
banca.
4. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/PagoBancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, riportate nelle "Condizioni giuridiche - Sezione
Bancomat/Pagobancomat e Servizi Collegati”, la banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvede al
pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la
banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.
5. In caso di pluralità di conti, la banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale
presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative
disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.
6. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9-bis della L. 386/90 e successive variazioni, il cliente elegge come domicilio l'indirizzo postale indicato, per ciascuno dei rapporti
di conto corrente, nella rispettiva sezione "Condizioni economiche - Sezione Conto Corrente bancario".
Art. 6 - Addebito in conto di assegni o cambiali
1. Il Cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque
non conformi ai requisiti di cui all’art. 11 della Legge assegni 2 e dell'art. 8 della Legge cambiaria 3.
Art. 7 - Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto
1. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca
d’Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l’integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la banca
non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.
Art. 8 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa, RID e SDD)
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1. L’importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle "Condizioni
economiche - Sezione Conto Corrente Bancario". La banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del
personale - verificatesi presso la banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari.
Di tale proroga la banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).
2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo,
come stabilita al precedente comma 1.
3. Qualora tuttavia la banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente
comma 1 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di
detti termini, la banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti
ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 C.C.4, nonché la facoltà di effettuare l’addebito in conto.
4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la banca emittente - nel caso di assegni
circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati.
5. Nel caso di disposizioni RiBa, RID e SDD inoltrate per l’incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire
direttamente nei confronti del Cliente - nell’ipotesi prevista dal comma 4 - spetta alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l’incasso.
Art. 9 - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari
1. L’importo di altri titoli cartacei diversi da quelli indicati nell’art. 4 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva
di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la
dipendenza accreditante.
2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
3. Qualora tuttavia la banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata
la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
4. La banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia
consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l’importo medesimo. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art.
1829 C.C., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto.
Art. 10 - Versamento in conto di assegni sull’estero
1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora,
successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli
stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla stessa pervenisse
analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva Legge estera, anche
se sostitutivi del titolo di credito.
Art. 11 - Movimentazioni del conto
Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell’operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra banca e Cliente titolare del
conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso.
Art. 12 - Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera
1. Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute
concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato5 dalla banca alla
data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni
in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.
2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all’art 1279 C.C.6 sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo,
qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non
accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del cliente ogni connessa conseguenza.
Art. 13 - Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese 7
1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta "data di regolamento"
dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. II saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce
interessi secondo le medesime modalità.
2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
3. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta pattuita.
4. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione disciplinate nelle "Condizioni giuridiche - Sezione Affidamenti in conto
corrente", ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
Art. 14 - Conto non movimentato
1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23, la banca cessa di corrispondere gli interessi,
di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l’estratto conto.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni
che la banca effettua d’iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di Legge o amministrative.
Art. 15 - Approvazione dell’estratto conto
1. L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli
obblighi di cui all’art. 1713 C.C.8.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un
reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento
con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria (dieci anni) decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto
conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la
banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
4. Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla banca per conto del Cliente dovranno essere fatti
da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l’avviso gli sia stato dato per lettera o
telegramma. Trascorsi 30 giorni, l’operato della banca si intenderà approvato9.
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Art. 16 - Compensazione e pagamento di assegni
1. Qualora la banca si avvalga della compensazione di Legge di cui all’art. 11, comma 1, delle "Condizioni generali relative al rapporto banca-Cliente", essa non è
tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
2. Qualora la banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 11, comma 2, delle "Condizioni generali relative al rapporto
banca-Cliente", essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del
Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore
all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è
verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
Art.17 Sconfinamento in assenza di fido (“scoperto di conto”) - “commissione di istruttoria veloce per rapporti non affidati”
1. Lo sconfinamento è l’utilizzo da parte del Cliente di fondi eventualmente concessi dalla Banca in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di
apertura di credito. Qualora il Cliente abbia qualifica di consumatore, in caso di sconfinamento consistente (un importo pari o superiore a € 300) che si protragga per
oltre un mese, la Banca comunica al Cliente in forma scritta o con altra modalità concordata lo sconfinamento, l’importo del medesimo, il tasso di interesse applicabile,
le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.
2. Per i conti non affidati, oltre al tasso di interesse di sconfinamento, ferma la piena discrezionalità della Banca nella relativa autorizzazione, è dovuta alla Banca una
“commissione di istruttoria veloce per rapporti non affidati” il cui ammontare è pari alla misura indicata fra le condizioni economiche. Tale commissione è determinata
in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi che la Banca mediamente sostiene per l’attività d’istruttoria comunque necessaria per valutare
correttamente la concessione dello sconfinamento. In conformità alle procedure organizzative della Banca, la commissione è percepita per ogni attività istruttoria
effettuata per la valutazione della concessione dello sconfinamento, anche se ulteriore rispetto ad altri in precedenza accordati; a fronte di più sconfinamenti nella
stessa giornata viene applicata una sola commissione con riferimento al saldo finale. Resta fermo che la commissione non è dovuta alla ricorrenza delle esenzioni
previste dalla vigente normativa, applicate dalla Banca a tutti i clienti, nonché nelle altre ipotesi previste tra le condizioni economiche del presente contratto..
Art. 18 - Recesso
1. Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento, dandone
comunicazione per iscritto e con il preavviso di 15 giorni - a mezzo raccomandata a.r. -ovvero senza preavviso in caso di giustificato motivo o giusta causa - dal
contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto
provoca la chiusura del conto.
2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in
cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca
non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni
disposta ai sensi dell’art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 38610 e successive integrazioni e/o modificazioni.
3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti
ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente
articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.
4. In deroga a quanto previsto, nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di
disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla banca un termine di preavviso maggiore di
quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al
momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
5. L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.
6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri
cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.
7. Il recesso dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno determina automaticamente anche il recesso da tutti gli altri servizi previsti dal
presente contratto.
Art. 19 – Quota associativa annuale Carta di Debito
Qualora il Cliente od uno dei Clienti cointestatari fossero già in possesso di una carta di debito tra quelle previste al momento dell'adesione al presente Conto,
l'esenzione sulla stessa dal pagamento della quota associativa annuale si applicherà a partire dalla prima scadenza successiva all'adesione. Nel caso l'adesione al
prodotto avvenga nei 30 giorni antecedenti la scadenza della carta, l'esenzione si applicherà a partire dalla successiva scadenza della quota associativa annuale.
1 Art.
124, R.D. 21 dicembre 1933, n.1736 (come modificato dall'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507):
"All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni.
Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni".
2 Art. 11, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736:
“Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato
con la sola iniziale”.
3 Art. 8, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669:
“Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E’ valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato
o indicato con la sola iniziale”.
4 Art. 1829, C.C.:
“Se non risulta una diversa volontà delle parti, l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con clausola "salvo incasso". In tal caso, se il credito
non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può
eliminare la partita dal conto dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore”.
5 Il cambio corrente pubblicizzato è quello riportato nel c.d. "cartello dei cambi" adottato in conformità delle vigenti disposizioni in tema di trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari.
6 Art.
1279, C.C.:
"La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola "effettivo" o altra equivalente, salvo
che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta".
7 Art. 2 Delibera CICR 9 febbraio 2000:
"Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi
secondo le medesime modalità.
Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la
capitalizzazione periodica".
Art. 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000:
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"I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente Delibera indicano la periodicità di
capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono
specificamente approvate per iscritto".
8 Art. 1713, C.C.:
"Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva all'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave".
9 Tale previsione si fonda sull’art. 1712 C.C. per cui: "Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa
approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato".
10 Art. 9, L. n. 386/1990: "Quando per un assegno non pagato, in tutto o in parte, per difetto di provvista viene effettuato il protesto o la constatazione equivalente, la
banca trattaria deve revocare al traente ogni autorizzazione ad emettere assegni ed invitarlo a restituire i moduli di assegni in suo possesso.
La revoca è comunicata al traente a mezzo di lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento della
ricezione. Nei dieci giorni successivi alla data di spedizione della comunicazione di revoca il pagamento di assegni non produce gli effetti di una nuova autorizzazione
ai sensi del comma 1 dell'art. 10, se si tratta di assegni emessi nei limiti della provvista.
(omissis). Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione di revoca. Il termine è di sei
mesi se l’importo non pagato, portato da uno o più assegni emessi prima della ricezione della comunicazione di revoca, era complessivamente superiore a euro
10.329,14". Tale disposizione è modificata dall'art. 34, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507: "1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per
mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'art. 10-bis. 2. L’iscrizione è effettuata: a) nel caso di
mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; b) nel caso di difetto di provvista quando è decorso il termine stabilito
dall’art. 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 3. 3. L’iscrizione nell'archivio determina la
revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del
nominativo nell'archivio. 4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con
il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista." Si precisa che l’entrata in vigore di
quest'ultima norma è disciplinata dall’art. 105 del menzionato D.Lgs. n. 507/1999.
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Condizioni giuridiche - Sezione SERVIZIO DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI
Art. 1 - Oggetto e limiti del servizio
1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del cliente, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni
di incasso e di accettazione da effettuarsi sull’estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.
2. La banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza professionale richiamati nell’art. 1 delle “Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente”;
sono tuttavia a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle
dipendenti da:
- indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle
distinte di accompagnamento;
- casi di forza maggiore, impedimenti ed ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta
del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o
da fatti di terzi.
3. Qualora il cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l’Istituto di emissione e, in
genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la banca non risponde della mancata presentazione per il
pagamento o per l’accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola “incasso tramite” e ogni altra analoga non comportante
domiciliazione non sono vincolanti per la banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l’incasso per il tramite di sportello
situato in località diversa dal luogo di pagamento.
4. La banca ha titolo per rivalersi sul cliente di tutte le spese relative o derivanti dall’espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli
ove la banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.
Art. 2 - Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli
La banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne
abbia la disponibilità materiale.
Art. 3 - Effetti cambiari recanti clausola senza spese o altra equivalente
1. Per gli effetti cambiari, la banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l’invito a recarsi ai propri sportelli per
l’accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, sia essa firmata o meno.
2. Nel caso di effetti con clausole “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, non firmata a termini di Legge, la banca ha la facoltà di non far levare il protesto.
Art. 4 - Ordini di proroga di scadenza effetti
Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice
avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l’effetto prorogato non venga
pagato alla nuova scadenza, la banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della L. n. 349 del 1973, a far elevare il protesto.
Art. 5 - Pagamento mediante assegni
Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la banca incaricata dell’incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza
assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.
Art. 6 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni
1. La presentazione per l’accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, è
eseguita dalla banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente
Sezione, ad esclusione di quelle previste dall’art. 4.
2. Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati negli articoli 4 e 5 delle "Condizioni giuridiche - Sezione Conto
Corrente Bancario", il cliente è tenuto a rimborsare la banca, entro il termine di 3 giorni dalla richiesta, se - per fatto o circostanza non imputabile alla banca stessa a
norma degli articoli precedenti:
- la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di Legge;
- gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti;
- la banca non sia in grado di conoscere l’esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.
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Condizioni giuridiche - SEZIONE SERVIZI DI PAGAMENTO
Parte 1 – DISPOSIZIONI GENERALI REGOLANTI I SERVIZI DI PAGAMENTO
Art. 1 – Ambito di applicazione
La Sezione Servizi di pagamento disciplina i servizi di seguito indicati :
-
Bonifico urgente e/o di importo rilevante
Pagamenti vari
RID Debitore
SDD Debitore
Art. 2 – Definizioni
1. Identificativo Unico
La combinazione di lettere, numeri o simboli che la Banca indica all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve alla propria Banca per identificare con
chiarezza l’altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di un’operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di
pagamento, l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento.
2. Conto di pagamento
Un conto intrattenuto presso la Banca o presso altro prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di
pagamento.
3. Operazione di pagamento
L’attività, posta in essere dal Cliente o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti esistenti fra i predetti
soggetti.
4. Ordine di pagamento
Qualsiasi istruzione data da Cliente alla Banca o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l’esecuzione di
un’operazione di pagamento.
5. Strumento di pagamento
Qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente utilizzatore e la Banca e di cui l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per
impartire un ordine di pagamento.
6. Giornata operativa
Il giorno in cui la Banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per
l’esecuzione dell’operazione stessa.
7. Addebito diretto
Un servizio di pagamento per l’addebito del conto di pagamento del Cliente in base al quale un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al
consenso dato dal Cliente alla sua Banca o al beneficiario stesso.
8. Consumatore e micro-impresa
La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ai sensi dell’art. 3 lett. a) del
Codice del Consumo.
Sono equiparati ai consumatori le “micro-imprese”, cioè le imprese che, al momento della conclusione del contratto, presentano i requisiti previsti dalla
raccomandazione 2003/361/CE ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione
Europea ai sensi dell’art. 84 lett. b) della Direttiva 2007/64/CE. Ove i professionisti presentino caratteristiche di fatturato e numero dipendenti analoghi alle
micro-imprese, essi possono chiedere di essere equiparati a queste ultime.
9. Pagatore oppure Cliente
La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento dal quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, ove non vi sia un conto di pagamento, la
persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento.
10. Beneficiario
La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento.
11. Utilizzatore
L’utilizzatore dei servizi di pagamento la persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi.
12. Canali telematici
Strumenti forniti dalla Banca al Cliente che consentono la presentazione di ordini di pagamento a distanza. Gli strumenti in questione comprendono:
banca via internet privati e aziende (internet banking, compresa funzionalità multi banca)
banca via telefono cellulare (mobile banking)
banca telefonica (phone banking)
ATM/Bancomat
13 SEPA
Area Unica dei Pagamenti in Euro: comprende i Paesi (Unione Europea, Islanda, Liechtestein, Norvegia Svizzera e Principato di
Monaco) fra i quali i consumatori e imprese possono effettuare e ricevere pagamenti in euro alle stesse condizioni, diritti e doveri.
14 SDD CORE
Tipologia di servizio SEPA DIRECT DEBIT utilizzabile dal beneficiario nei confronti di qualsiasi pagatore.
15 SEPA CORE DIRECT DEBIT SCHEME RULEBOOK
Documento che disciplina diritti e obblighi dei partecipanti e regole operative relative al servizio SDD CORE.
16. SDD B2B
Tipologia di servizio SEPA DIRECT DEBIT utilizzabile dal beneficiario esclusivamente nei confronti di pagatori classificati come non consumatori oppure
micro-imprese.
17 SEPA B2B DIRECT DEBIT SCHEME RULEBOOK
Documento che disciplina diritti e obblighi dei partecipanti e regole operative relative al servizio SDD B2B.
18 European Payments Council
Organismo di governo e di coordinamento del settore bancario Europeo per il mondo degli incassi e pagamenti il cui obiettivo dichiarato
è quello di supportare e promuovere la creazione del SEPA..
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Art. 3 – Spese inerenti all’informazione sui servizi di pagamento
1. La Banca non addebita al Cliente che riveste la qualifica di consumatore o di micro-impresa le spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge e per l’adozione
di misure correttive e preventive.
2. La Banca addebita in ogni caso le spese relative a :
- comunicazione al pagatore del rifiuto dell’ordine di pagamento;
- revoca dell’ordine di pagamento impartita dal pagatore ai sensi dell’art. 7.3;
- attività di recupero dei fondi in caso di errata indicazione da parte del pagatore dell’ identificativo unico.
3. La Banca e il Cliente possono concordare le spese relative a informazioni fornite su richiesta di quest’ultimo se esse, rispetto a quanto previsto nella presente
Sezione, sono supplementari o rese in modo più frequente o trasmesse con strumenti di comunicazione diversi.
4. Le spese applicabili dalla Banca sono adeguate e coerenti ai costi effettivamente sostenuti dalla medesima
Art. 4 – Informazioni fornite prima dell’esecuzione di una singola operazione di pagamento
1. La Banca, su richiesta del pagatore, fornisce per le operazioni disposte nell’ambito della presente Sezione specifiche informazioni sui tempi massimi di
esecuzione e sui costi dell’operazione.
2. La Banca fornisce le informazioni sopra indicate con le seguenti modalità :
per disposizioni presentate allo sportello, con stampa delle informazioni stesse su richiesta del pagatore;
per disposizioni presentate tramite canali telematici, tramite i canali stessi.
Art. 5 - Informazioni fornite dopo l’esecuzione di una singola operazione pagamento
1. La Banca successivamente alla ricezione dell’ordine di pagamento o all’addebito del conto del pagatore fornisce al medesimo, le seguenti informazioni :
un riferimento che consenta di individuare l’operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
l’importo dell’operazione nella valuta in cui avviene l’addebito sul conto del pagatore o in quella utilizzata per l’ordine di pagamento;
l’importo dei costi relativi all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione degli stessi o l’importo degli interessi che il pagatore deve
corrispondere;
la data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’ordine di pagamento.
2. La Banca fornisce le informazioni di cui al punto precedente con le seguenti modalità:
per disposizioni presentate allo sportello, con stampa delle informazioni stesse;
per disposizioni presentate tramite canali telematici, tramite i canali stessi o messa disposizione presso la filiale.
3. La Banca successivamente all’esecuzione di un’operazione di pagamento fornisce al beneficiario le seguenti informazioni :
i riferimenti per consentire di individuare l’operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al pagatore e, ove opportuno, tutte le informazioni
trasmesse con detta operazione;
l’importo dell’operazione di pagamento
l’importo dei costi relativi all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione degli stessi e l’importo degli interessi che il Cliente deve corrispondere;
la data valuta dell’accredito.
4. La Banca fornisce le informazioni di cui al punto precedente con le seguenti modalità:
allo sportello, con stampa delle informazioni stesse;
sui canali telematici, nell’apposita sezione
Art. 6 – Consenso e revoca del consenso al compimento delle operazioni di pagamento
1. L’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento si considerano autorizzate dal pagatore se lo stesso ha manifestato il consenso con le
seguenti modalità:
per disposizioni allo sportello, mediante compilazione in tutte le sue parti dell’apposito modulo di richiesta e l’apposizione della firma in calce al modulo
stesso;
per disposizioni presentate tramite canali telematici, con le modalità indicate nei contratti dei suddetti canali telematici.
2. In mancanza dell’espressione del consenso da parte del pagatore secondo le modalità sopra descritte l’operazione sarà considerata non autorizzata e non potrà
essere eseguita.
3. La revoca del consenso all’esecuzione di una operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento già autorizzate può essere richiesta dal pagatore
entro i termini stabiliti nell’art. 7 della presente Parte con le seguenti modalità:
allo sportello, mediante compilazione in tutte le sue parti dell’apposito modulo di richiesta e l’apposizione della firma in calce al modulo stesso;
sui canali telematici, ove previsto, con le modalità indicate nei contratti dei suddetti canali telematici;
4. La revoca del consenso dato dal pagatore per il compimento di una serie di operazioni di pagamento ha efficacia per le operazioni ancora da eseguire.
Art. 7 - Irrevocabilità degli ordini di pagamento
1. L’ordine di pagamento diviene irrevocabile una volta che è stato ricevuto dalla Banca.
2. Se il pagatore e la Banca concordano che l’esecuzione dell’ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il
giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca, il pagatore può revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa
precedente il giorno concordato.
3. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso dell’utilizzatore e della Banca.
4. In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra la banca e l’utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle
operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.
Art. 8 – Ricezione degli ordini di pagamento
1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l’ordine, trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o suo tramite
è ricevuto dalla Banca.
2. Se il momento di ricezione non ricorre in una giornata operativa per la Banca, l’ordine è considerato ricevuto la prima giornata operativa successiva.
3. Se la Banca ed il pagatore concordano che la disposizione di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel giorno in
cui il pagatore stesso metterà i fondi a disposizione della Banca, il momento di ricezione dell’ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno
convenuto non è giornata operativa per la Banca, l’ordine di pagamento si considera ricevuto la prima giornata operativa successiva.
4. Non sono giornate operative per la Banca le giornate di chiusura delle filiali.
5. Il momento limite di ricezione degli ordini nella giornata operativa, oltre il quale gli stessi si considerano ricevuti nella giornata operativa successiva, è indicato
nelle successive Parti della presente Sezione.
Art. 9 – Rifiuto degli ordini di pagamento
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Quando tutte le condizioni previste dalla presente Sezione sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, salvo che
ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario nazionale o internazionale.
Le condizioni necessarie affinché la Banca possa eseguire un ordine di pagamento sono specificate nelle successive Parti della presente Sezione.
Il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all’utilizzatore che abbiano causato il
rifiuto, sono comunicati al medesimo, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie nazionali o internazionali.
La Banca effettua la comunicazione del rifiuto con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’operazione di pagamento
specificate nelle successive Parti della presente Sezione.
La Banca effettua la comunicazione del rifiuto con le seguenti modalità:
per disposizioni presentate allo sportello, mediante comunicazione da parte dell’operatore di sportello o con le modalità convenute fra Banca e Cliente;
per disposizioni presentate tramite canali telematici, tramite appositi messaggi sui canali stessi;
con le modalità convenute di volta in volta fra Banca e Cliente, ove non risulti possibile fornire la comunicazione con le modalità indicate ai punti precedenti.
Un ordine di pagamento rifiutato si considera come non ricevuto.
Art. 10 – Data valuta di addebito sul conto del pagatore
1. La data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del pagatore non può precedere la giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento è
addebitato sul medesimo conto di pagamento.
2. Il presente articolo non si applica nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne
abbiano impedito la corretta esecuzione.
Art. 11 – Comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto
1. L’utilizzatore, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza
indugio tale circostanza alla Banca. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata in forma scritta entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del
pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario.
2. Il termine di 13 mesi non si applica se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’operazione di pagamento secondo quanto
previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento di cui al Titolo IV del D. Lgs. 385/1993.
3. Un’operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dall’utilizzatore alla propria
Banca.
Art. 12 – Responsabilità della Banca per le operazioni di pagamento non autorizzate
1. Fatto salvo l’art. 11, nel caso in cui un’operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa immediatamente al pagatore l’importo
dell’operazione medesima. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il conto deve essere riportato nello stato in cui si
sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
2. In caso di sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione all’utilizzatore.
3. Il rimborso di cui al primo comma non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l’operazione di pagamento era stata
autorizzata; in tal caso, la stessa ha il diritto di chiedere all’utilizzatore la restituzione dell’importo rimborsato.
Art. 13 – Responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di operazioni di pagamento
1. L’utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante da operazioni di pagamento non autorizzate qualora non abbia agito in modo fraudolento, fatta salva
l’eventuale applicazione di franchigie previste nei contratti relativi ai singoli canali telematici o strumenti di pagamento.
Art. 14 – Identificativi unici inesatti
1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto
indicato dall’identificativo unico.
2. Se l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi dell’articolo successivo, della mancata o inesatta esecuzione
dell’operazione di pagamento.
3. La Banca del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento.
4. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore, anche qualora
quest’ultimo abbia fornito alla medesima informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nelle seguenti Parti della presente sezione.
Art. 15 – Mancata esecuzione o esecuzione inesatta
1. Fatti salvi gli artt. 11, 14 e 16 della presente Sezione, la Banca è responsabile nei confronti del pagatore della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento
ricevuto, a meno che non provi allo stesso pagatore ed eventualmente alla banca del beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’operazione. In tal
caso, la banca del beneficiario è responsabile nei confronti del suo Cliente della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.
2. Quando la Banca è responsabile ai sensi del comma precedente, rimborsa senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o
eseguita in modo inesatto e, se l’operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l’operazione di pagamento
eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
3. Nei casi di cui al comma precedente il pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione inesatta. Restano salvi il diritto di rettifica di cui
all’art. 11 e la responsabilità di cui all’ultimo comma del presente articolo.
4. Qualora la Banca sia responsabile verso il beneficiario mette senza indugio l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione dello stesso o accredita
immediatamente l’importo corrispondente sul conto del medesimo.
5. Nel caso in cui la Banca non sia responsabile verso il beneficiario della mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento ai sensi del comma
precedente, la banca del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore ed è tenuta a rimborsare al medesimo senza indugio l’importo dell’operazione non
eseguita o eseguita in modo inesatto e, ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, questo deve essere riportato allo stato
in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo.
6. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un’operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca
si adopera senza indugio, su richiesta dell’utilizzatore, per rintracciare l’operazione di pagamento e lo informano del risultato.
7. La Banca è inoltre responsabile nei confronti dell’utilizzatore di tutte le spese ed interessi imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione
di pagamento.
Art. 16 – Esclusione di responsabilità
1. Le responsabilità previste dai precedenti articoli a carico della Banca non si applicano ricorrendo ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, nonché nei casi in cui
la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 17 – Modifica delle condizioni della Sezione Servizi di pagamento
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La Banca si riserva la facoltà di modificare la presente Sezione e le condizioni , anche economiche, e le informazioni a essa relative, che saranno rese note al
Cliente tramite proposta di modifica unilaterale, che riporti la dizione “proposta di modifica del contratto”, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di
applicazione prevista.
La modifica delle condizioni e delle informazioni si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per
l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione
della modifica.
Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sfavorevoli per il Cliente, le
modifiche devono essere conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. Il Cliente è informato della modifica
dei tassi di interesse con tempestiva comunicazione. .
In presenza di soggetti che rivestono la qualifica di consumatore o di micro imprese, qualora sussista un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà di
modificare la presente Sezione e le condizioni anche economiche, e le informazioni ad essa relative, che saranno rese note al Cliente tramite proposta di modifica
unilaterale, che riporti la dizione “proposta di modica del contratto”, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.
La modifica delle condizioni e delle informazioni si ritiene accettata dal cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per
l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il l’utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per
l’applicazione della modifica.
La Banca può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla
prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al Cliente, che ha diritto di recedere senza spese dal contratto prima della
data prevista per l’applicazione della modifica. Il Cliente è informato della modifica dei tassi di interesse con tempestiva comunicazione.
Art. 18 – Recesso dalla Sezione Servizi di pagamento
1. Il Cliente può recedere dalla presente Sezione in qualunque momento, senza penalità e spese di chiusura.
2. La Banca può recedere in qualsiasi momento dalla presente Sezione dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di due mesi.
Art. 19 - Importi trasferiti e importi ricevuti
1. Le banche che partecipano al trasferimento di fondi necessario all’esecuzione di un’operazione di pagamento trasferiscono la totalità dell’importo dell’operazione
e non trattengono spese sull’importo trasferito.
2. In deroga al comma precedente, il beneficiario e la banca di cui si avvale possono concordare che quest’ultima trattenga le proprie spese sull’importo trasferito
prima di accreditarlo al beneficiario. In tal caso, nelle informazioni rese al beneficiario la totalità dell’importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.
3. Qualora dall’importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle trattenute dalla banca del beneficiario ai sensi del comma precedente, la banca del
pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento disposta dal pagatore.
Art. 20 - Rapporto fra le condizioni generali della presente Parte e le condizioni giuridiche che regolano i servizi menzionati nelle successive Parti della
presente Sezione
1. Nei casi di eventuale divergenza fra le condizioni contenute nella presente Parte e quelle previste nelle successive Parti della presente Sezione, prevarrà quanto
indicato in tali ultime Parti.
Art. 21 – Sanzioni amministrative
Le eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento da parte della Banca sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 32
D. Lgs. 27/1/2010 n. 11 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni .
Parte 2 – BONIFICI
Art. 1 – Definizione
1. Il servizio prevede l’esecuzione di un ordine di trasferimento fondi in euro disposto dal pagatore alla Banca (Banca Ordinante) a favore di un beneficiario per
mezzo della sua banca (Banca Beneficiario). I conti correnti del pagatore e del beneficiario risiedono in Banche aventi sede in uno dei Paesi appartenenti all’Area
SEPA (Paesi UE, Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco).
2. Si definisce bonifico urgente il bonifico per il quale è richiesto l’accredito sul conto della Banca del beneficiario nella stessa data di ricezione dell’ordine da parte
della Banca dell’ordinante (data di addebito).
3. Si definisce bonifico di importo rilevante il bonifico di importo uguale o superiore a 500.000 euro.
4. I bonifici urgenti e i bonifici di importo rilevante possono essere disposti esclusivamente allo sportello.
Art. 2 – Ricezione della disposizione di bonifico
1. Non sono giornate operative per la Banca le giornate festive secondo il calendario operativo del sistema europeo dei pagamenti (calendario Target).
2. L’orario limite di ricezione delle disposizioni nella giornata operativa, oltre il quale le stesse si considerano ricevute nella giornata successiva è:
per disposizioni presentate allo sportello, l’orario di chiusura della filiale;
per le disposizioni presentate sui canali telematici, le ore 18.30.
Art. 3 – Rifiuto della disposizione di bonifico
1. Le condizioni necessarie all’esecuzione della disposizione di bonifico presentata dal pagatore sono:
sussistenza dei fondi e/o di una linea di credito per le operazioni regolate con addebito in conto corrente
disponibilità dei fondi ;
completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal pagatore e in particolare :
·
identificativo unico del beneficiario (codice IBAN);
·
importo;
periodicità, intesa come data di addebito del conto, per i bonifici ricorrenti. Se tale data non ricorre in una giornata operativa per la Banca, l’addebito
avverrà nella prima giornata operativa antecedente o successiva in base a quanto indicato dal Cliente pagatore;
identificativo della Banca del beneficiario (codice BIC) e informazioni per monitoraggio fiscale, ove previsto dalla normativa vigente (legge
04.08.90 N. 227 e successive modifiche).
conformità, valutata ad insindacabile giudizio della Banca, a disposizioni di legge, nazionali, comunitarie, disposizioni internazionali (a titolo di esempio
ma non esaustive normative antiriciclaggio, antiterrorismo, embarghi) codice etico della banca o altre motivazioni secondo quanto indicato all’art. 4
della presente Parte
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data di esecuzione del bonifico, laddove indicata, conforme ai tempi massimi di esecuzione convenuti con la Banca;
importo del bonifico non superiore al plafond giornaliero convenuto con la Banca, per gli ordini disposti dai canali telematici che lo prevedono;
raggiungibilità della Banca del beneficiario (la banca deve offrire il servizio bonifico SEPA) per il bonifico SEPA.
Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, la Banca rifiuta l’ordine di bonifico disposto dal Cliente.
Art. 4 - Rispetto della normativa locale o internazionale riguardante antiriciclaggio, antiterrorismo, embarghi e armamenti, codice etico della banca
1. La Banca, secondo il proprio codice etico, non interviene in alcun regolamento di import export relativo a materiale di armamento (legge 185/90).
2. La Banca opera nel doveroso rispetto delle normative nazionali ed internazionali concernenti misure restrittive del commercio con taluni Stati, relative entità ed
individui (c.d. embarghi), normativa antiterrorismo e antiriciclaggio, nonché di quelle sulle esportazioni di prodotti e tecnologie con possibile uso sia civile che
militare (c.d. dual use), e pertanto la Banca non sarà responsabile verso chicchessia per nessuna perdita, danno e ritardo in qualsiasi modo riconducibile alle
esigenze del rispetto delle richiamate normative.
3. La Banca non è responsabile di eventuali ritardi, disservizi, sequestri o confisca fondi a qualunque titolo disposti da Banche corrispondenti nel rispetto delle
normative locali o internazionali.
4. Il Cliente si impegna sin d’ora a fornire la documentazione richiesta ad insindacabile giudizio della Banca per la verifica del rispetto delle normative vigenti.
Art. 5 – Tempi di esecuzione delle operazioni di bonifico
1. 1. La Banca accredita l’importo dell’operazione di pagamento sul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva a quella
della ricezione del relativo ordine. Il suddetto termine è prorogato di un’ulteriore giornata operativa per le operazioni disposte su supporto cartaceo o supporti
non standard. La medesima condizione si applica anche ai bonifici di importo rilevante.
2. Per i bonifici urgenti, l’importo dell’operazione di pagamento viene accreditato sul conto della Banca del beneficiario nella stessa data di
ricezione dell’ordine (data di addebito).
3. Se l’operazione di pagamento è disposta verso filiali della Banca l’importo viene accreditato nella stessa data di ricezione dell’ordine (data di addebito) o nella data
di esecuzione futura eventualmente indicata dal pagatore. Anche in quest’ultimo caso la data di addebito del pagatore coincide con quella di accredito del
beneficiario.
Art. 6 – Data valuta e disponibilità dei fondi delle operazioni di bonifico
1. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario di un’operazione di pagamento non può essere successiva alla giornata operativa in cui
l’importo dell’operazione viene accreditato sul conto della Banca del beneficiario.
2. La Banca assicura altresì al beneficiario che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione dello stesso non appena tale importo è accreditato sul
conto della medesima.
Parte 3 – PAGAMENTI VARI
Art. 1– Definizione
Il servizio consente al Cliente di disporre le seguenti tipologie di pagamenti:
Pagamento Ri.ba.: pagamento di Ricevute Bancarie elettroniche emesse dal beneficiario
Pagamento M.A.V.(Pagamento Mediante Avviso) bancario e postale: pagamento tramite apposito modulo inviato dalla Banca del Beneficiario
Pagamento Bollettini Bancari Freccia: pagamento tramite un bollettino bancario precompilato inviato dal Beneficiario
Pagamento di Bollettini Postali: pagamento tramite bollettino postale inviato dal beneficiario
Non Predeterminati: pagamento tramite bollettino emesso dal Beneficiario
Art. 2 – Ricezione dell’ordine di pagamento
1. L’orario limite di ricezione delle disposizioni nella giornata operativa, oltre il quale le stesse si considerano ricevute nella giornata operativa successiva è:
 Per disposizioni presentate allo sportello, l’orario di chiusura della filiale
 Per disposizioni presentate sui canali telematici, le ore 18,30
2. Per le Ri.Ba. la data di ricezione corrisponde alla data di scadenza , data entro la quale il Cliente deve effettuare il pagamento e nella quale la Banca addebita il
Cliente. Se la data di scadenza non è giornata operativa per la Banca, l’importo viene addebitato la prima giornata operativa successiva.
Art. 3 – Rifiuto dell’ordine di pagamento
1. Le condizioni necessarie all’esecuzione del pagamento disposto dal Cliente sono:
sussistenza dei fondi e/o di una linea di credito per le operazioni regolate con addebito in conto corrente;
disponibilità dei fondi ;
completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal Cliente e in particolare :

identificativo unico del beneficiario;

importo.
per i pagamenti disposti da canali telematici, importo dell’operazione non superiore al plafond di canale;
per le Ri.Ba disposizione del pagamento entro la data di scadenza , se presentate allo sportello ovvero le ore 18,30 del giorno lavorativo antecedente la
scadenza se presentate su canali telematici.
2. Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, la Banca rifiuta l’ordine di pagamento disposto dal Cliente.
Art. 4 – Tempi di esecuzione dell’ordine di pagamento
1. La Banca assicura che l’importo dell’operazione di pagamento venga accreditato sul conto della banca del beneficiario entro la giornata operativa successiva alla
data di ricezione (data di addebbito del Cliente).
2. Il pagamento dei bollettini postali bianchi e premarcati relativi a creditori non convenzionati con la Banca è subordinato all’esecuzione da parte di Poste Italiane.
Parte 4 – RID DEBITORE
La presente Sezione sarà in vigore fino al 31.1.2014. Successivamente a tale data e fino al 31.1.2016 la stessa disciplinerà il servizio RID esclusivamente per le
seguenti casistiche:

RID finanziari, cioè addebiti collegati alla gestione di strumenti finanziari o all’esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento (es. piani di accumulo,
pensioni integrative);

RID a importo fisso, cioè addebiti il cui importo è stato prefissato all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’addebito in conto.
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Art. 1– Definizione e ambito di applicazione
1. Il servizio consente al Cliente di domiciliare sul proprio conto corrente l’addebito di pagamenti ricorrenti disposti dal beneficiario, previa sottoscrizione
dell’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (mandato) presso la Banca o presso il Beneficiario.
2. Gli addebiti possono essere disposti dal beneficiario secondo due diverse tipologie denominate:

RID ordinario

RID veloce (caratterizzato da tempi di chiusura del ciclo di incasso più brevi rispetto al RID ordinario)
3. La tipologia RID veloce è utilizzabile dal beneficiario esclusivamente nei confronti di pagatori classificati dalla Banca come micro-imprese o non consumatori.
Art. 2 – Consenso al compimento delle operazioni di pagamento
1. L’addebito di pagamenti disposti da un determinato beneficiario si considera autorizzato dal pagatore se lo stesso ha manifestato il consenso mediante
compilazione in tutte le sue parti dell’apposito modulo di autorizzazione permanente di addebito in conto corrente e l’apposizione della firma in calce al modulo
stesso.
2. In mancanza dell’espressione del consenso da parte del pagatore secondo le modalità sopra descritte l’operazione sarà considerata non autorizzata e non potrà
essere eseguita.
3. La Banca non considera autorizzati:

gli addebiti RID veloce a valere su conti di Clienti classificati dalla Banca come consumatori;

gli addebiti pervenuti caratterizzati da termini di esercizio della facoltà di richiesta di rimborso inferiori a quelli convenuti tra la Banca e il
Cliente;
 gli addebiti di importo diverso da quello eventualmente indicato dal Cliente all’atto di sottoscrizione dell’autorizzazione all’addebito in
conto.
Art. 3– Irrevocabilità degli ordini di pagamento
1. Il Cliente può revocare l’ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente la data di scadenza.
Art. 4 – Rifiuto delle operazioni di pagamento
1. Le condizioni necessarie all’esecuzione del pagamento sono:
sussistenza dei fondi e/o di una linea di credito;
disponibilità dei fondi ;
completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal cliente in fase di rilascio delle singole autorizzazioni permanenti all’addebito in conto
corrente;
2. Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, la Banca rifiuta l’ordine di pagamento.
Art. 5 – Addebito del conto del Cliente
1. La Banca assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia addebitato sul conto del cliente nella data di scadenza indicata dal beneficiario stesso.
2. Se tale data non è giornata operativa per la Banca, l’importo viene addebitato la prima giornata operativa successiva.
Art. 6 - Rimborsi per operazioni di pagamento autorizzate
1. Il cliente può chiedere il rimborso di un pagamento autorizzato e già eseguito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
al momento del rilascio, l’autorizzazione permanente all’addebito in conto non specificava l’importo dell’operazione di pagamento;
l’importo dell’operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo modello di spesa, le condizioni del
contratto e le circostanze del caso
2. La richiesta di rimborso di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuata, allo sportello mediante compilazione in tutte le sue parti e sottoscrizione
dell’apposito modulo, entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.
3. La Banca rimborsa l’intero importo dell’operazione di pagamento entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta.
Art. 7 – Deroghe in presenza di Clienti che rivestono la qualifica di non consumatori e di micro-impresa
1. Il Cliente che riveste la qualifica di non consumatore o di micro-impresa ha facoltà di richiedere il rimborso previsto all’articolo 6 della presente parte entro i
seguenti termini:
a. per RID ordinario: entro la data di scadenza della disposizione oppure entro cinque giorni successivi alla data di scadenza in coerenza con quanto
indicato al momento della sottoscrizione della preautorizzazione all’addebito in conto;
b. per RID veloce: entro la data di scadenza della disposizione.
2. Il Cliente che riveste la qualifica di non consumatore e di micro-impresa può rinunciare alla facoltà di richiesta di rimborso di cui al comma 1 del presente articolo
all’atto di sottoscrizione dell’autorizzazione all’addebito in conto
3. Il Cliente e la Banca possono convenire, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, contestualmente o successivamente alla conclusione del
presente,contratto che sia applicato il termine ordinario di otto settimane . Anche in assenza di tale accordo, la Banca applica comunque il termine ordinario di otto
settimane nel caso in cui questo sia convenuto tra il Cliente e il beneficiario all’atto di sottoscrizione dell’autorizzazione all’addebito in conto.
4. Nei casi casi descritti al comma 3 del presente articolo, la Banca potrà accettare esclusivamente addebiti RID ordinari.
5. E’ onere del Cliente comunicare alla Banca la perdita o l’assunzione della qualifica di consumatore e di micro-impresa.
Articolo 8 – Condizioni economiche applicate
1. Condizioni economiche migliorative rispetto a quelle riportate nel presente contratto (sez. condizioni economiche) possono essere applicate al pagatore se
previste da accordi fra la Banca e il beneficiario.
2. Le suddette condizioni economiche sono attivate e comunicate al Cliente al momento della sottoscrizione del modulo di autorizzazione permanente di addebito in
conto corrente.
Parte 5 – SDD DEBITORE
Art. 1 – Definizione e ambito di applicazione
1. Il servizio consente al Cliente di domiciliare sul proprio conto corrente l’addebito di ordini di incasso in euro disposti da beneficiari le cui Banche risiedono in Paesi
SEPA, previa sottoscrizione da parte del Cliente dell’autorizzazione di addebito in conto (mandato) da effettuare presso il beneficiario ovvero presso la Banca, nel
caso in cui il beneficiario abbia sottoscritto un accordo in tal senso.
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La tipologia SDD B2B è utilizzabile dal beneficiario esclusivamente nei confronti di pagatori classificati come microimprese o non consumatori dalla Banca. Nel
caso in cui il Cliente sia classificato come consumatore, indipendentemente dagli accordi intercorsi tra il beneficiario e il Cliente stesso ed il mandato sottoscritto
da quest’ultimo, la Banca rifiuta gli addebiti SDD B2B eventualmente pervenuti.
Le presenti condizioni sono valevoli per pagamenti mediante addebito:
singoli: l’autorizzazione di addebito in conto corrente è valida esclusivamente per detto pagamento
ricorrenti: l’autorizzazione di addebito in conto corrente è valida per tutti i pagamenti disposti dal beneficiario
Il rapporto tra il Cliente e il beneficiario non è oggetto delle presenti condizioni, pertanto il Cliente è tenuto a far valere tutti i diritti e le pretese derivanti da tale
rapporto direttamente nei confronti del beneficiario e viceversa e a comporre direttamente con lo stesso le eventuali controversie.
Il servizio oggetto del presente contratto verrà denominato nei successivi articoli SDD.
Art. 2 – Autorizzazione all’addebito in conto (mandato)
1. Il Cliente deve compilare correttamente in ogni sua parte, sottoscrivere e inviare direttamente al beneficiario l’autorizzazione all’addebito in conto corrente,
adempimento preliminare all’invio delle disposizioni di pagamento da parte del beneficiario. . Il Cliente può rilasciare il mandato anche alla banca, nel caso in cui
il beneficiario abbia sottoscritto un accordo in tal senso.
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Il beneficiario è responsabile della conservazione dell’autorizzazione all’addebito in conto e, in caso di richiesta da parte della propria banca, ne deve fornire una
copia.
L’eventuale revoca di tale autorizzazione da parte del Cliente deve avvenire esclusivamente nei confronti del beneficiario. Il Cliente può revocare il mandato
anche presso la Banca, nel caso caso in cui esista un accordo fra Banca e Beneficiario per la raccolta e conservazione dei mandati.
In ogni caso, la Banca non ha alcuna responsabilità per quanto concerne l’autorizzazione all’addebito in conto sottoscritta o revocata dal Cliente secondo la
modalità descritta ai precedenti commi del presente articolo.
Nella tipologia di servizio SDD B2B il Cliente ha l’obbligo di comunicare alla Banca, non appena sottoscrive una nuova autorizzazione all’addebito, tutti i relativi
dati rilevanti richiesti e di comunicare alla stessa qualsiasi modifica o revoca dell’autorizzazione non oltre il giorno in cui ha effetto e comunque prima della data
prevista per le successive disposizioni di addebito.
Il beneficiario, prima di inviare una disposizione di incasso, deve avvisare il pagatore almeno 14 giorni prima della data di scadenza dell’addebito, oppure nei
diversi termini temporali concordati con il pagatore stesso, comunicandogli tale data e l’importo dell’addebito stesso.
Art. 3 – Consenso al compimento dell’addebito
1. La Banca considera autorizzato dal Cliente un qualunque addebito SDD CORE con la sottoscrizione del presente contratto, salvo che il Cliente non abbia indicato
alla Banca opzioni non congruenti con l’effettuazione di tutti o di determinati addebiti tramite sottoscrizione dell’apposito modulo.
Soltanto in questa seconda eventualità la Banca, prima di addebitare il conto corrente del Cliente, provvede a verificare la corrispondenza tra i dati contenuti nel
suddetto modulo e quelli ricevuti dal beneficiario nelle disposizioni di addebito e, in caso di non congruenza, rifiuta l’addebito disposto dal beneficiario.
2. La Banca considera autorizzato dal Cliente un addebito SDD B2B con la sottoscrizione del presente contratto e, contestualmente alla sottoscrizione del contratto
stesso o in un momento successivo, dell’apposito modulo contenente le opzioni selezionate dal Cliente purché abbia valorizzato l’opzione relativa al consenso
della specifica autorizzazione all’addebito in conto (mandato) indicando tutti i dati rilevanti relativi all’autorizzazione stessa.
3. La Banca, prima di addebitare il conto corrente del Cliente, provvede a verificare la corrispondenza tra i dati contenuti nel suddetto modulo e quelli ricevuti dal
beneficiario nelle disposizioni di addebito e, in caso di non congruenza, rifiuta l’addebito disposto dal beneficiario.
4. In mancanza dell’espressione del consenso da parte del pagatore secondo le modalità descritte ai commi precedenti del presente articolo, l’operazione sarà
considerata non autorizzata e non potrà essere eseguita. Le autorizzazioni all’addebito in conto relativamente alle quali non viene effettuato alcun addebito per 36
mesi non sono più efficaci e, in caso di interesse, deve essere sottoscritta dal pagatore una nuova autorizzazione all’addebito.
Art. 4 – Irrevocabilità degli ordini di addebito
1. Il Cliente può revocare l’ordine di addebito non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi.
Art. 5 – Tempi di esecuzione degli ordini di addebito
1. La Banca assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia addebitato sul conto del Cliente nella data di scadenza indicata dal beneficiario stesso.
2. Se tale data non è giornata operativa per la Banca, l’importo viene addebitato la prima giornata operativa successiva.
3. Non sono giornate operative per la Banca le giornate di chiusura delle filiali e le giornate festive secondo il calendario operativo del sistema europeo dei
pagamenti (calendario Target).
Art. 6 – Rifiuto degli ordini di addebito
1. Quando tutte le condizioni previste dal presente contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di addebito sul conto del Cliente se lo
stesso è stato correttamente autorizzato, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. Le condizioni necessarie all’esecuzione del addebito sono:
sussistenza dei fondi e/o di una linea di credito sul conto corrente del Cliente indicato per l’addebito;
disponibilità dei fondi sullo stesso conto corrente;
completezza e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal beneficiario nella disposizione di pagamento inviata;
congruenza tra il pagamento disposto dal beneficiario e le opzioni eventualmente selezionate dal Cliente all’atto della sottoscrizione del presente contratto
o successive variazioni richieste dal Cliente stesso alla Banca;
inesistenza della qualifica di consumatore per il Cliente nel caso di addebiti SDD B2B
3. Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, la Banca rifiuta di eseguire l’addebito stesso.
Art. 7 - Rimborsi di addebiti autorizzati SDD CORE
1. Il Cliente può chiedere alla Banca il rimborso di un addebito SDD CORE autorizzato e già eseguito entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati
(data di scadenza).
2. La richiesta di rimborso deve essere effettuata allo sportello mediante compilazione in tutte le sue parti e sottoscrizione dell’apposito modulo.
3. Il Cliente prende atto che l’opposizione ad un addebito SDD non lo esonera da eventuali impegni contrattuali o di altra natura nei confronti del beneficiario.
Art. 8 - Rimborsi di addebiti autorizzati SDD B2B
1. Il Cliente non può in nessun caso richiedere alla Banca il rimborso di un addebito SDD B2B autorizzato e già eseguito.
2. In ogni caso, l’esclusione della facoltà di richiesta di rimborso da parte del Cliente, non esonera il beneficiario dagli obblighi derivanti dal suo rapporto con il Cliente
che non è oggetto delle presenti disposizioni. Pertanto, il Cliente può far valere tutti i diritti e le pretese derivanti da tale rapporto direttamente nei confronti del
beneficiario e comporre direttamente con lo stesso le eventuali controversie.
Art. 9 – Identificativi unici inesatti
1. L’addebito si ritiene eseguito correttamente se l’identificativo unico del conto di addebito corrisponde a quello indicato dal beneficiario.
2. Se l’identificativo unico fornito dal beneficiario è inesatto o sconosciuto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’addebito.
3. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di addebito in conformità con l’identificativo unico fornito dal beneficiario, anche qualora
quest’ultimo abbia fornito alla medesima informazioni ulteriori.
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Condizioni giuridiche - Sezione AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE
(NON applicabile alle aperture di credito regolate dal Tiitolo VI, Capo II, del Testo Unico Bancario)
Art. 1 - Apertura di credito
Le aperture di credito che la banca ritenesse eventualmente di concedere al correntista sono soggette alle seguenti statuizioni:
- Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
- Se l’apertura di credito è a tempo determinato, il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza una espressa richiesta
della banca.
Art. 2 - Maturazione degli interessi
Gli interessi dovuti dal cliente alla banca sono determinati nella misura pattuita, ferma restando l’applicazione di quanto disposto dall’art. 9 delle "Condizioni giuridiche
- Sezione Conto Corrente Bancario".
Art. 3 Interessi, “corrispettivo sull’accordato” (CA) e “commissione di istruttoria veloce per rapporti affidati”
1. Alle aperture di credito regolate in conto corrente viene applicato un “corrispettivo sull’accordato” (di seguito anche “CA”) onnicomprensivo, da computarsi in base
all’importo e all’effettiva durata dell’affidamento stesso. Perciò, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di credito, il CA viene calcolato solo per la durata del
periodo di concessione dell’affidamento e in funzione dell’entità dello stesso. Il CA omnicomprensivo (che non si computa sull’eventuale sconfinamento che dovesse
essere autorizzato) forma oggetto di evidenziazioni nell’ambito delle rendicontazioni periodiche, con indicazione dell’importo dell’affidamento concesso e della sua
durata.
2. Gli interessi sono calcolati applicando i tassi contrattualmente stabiliti:
- un tasso di interesse su scoperti a fronte di fido, qualora l’affidamento sia utilizzato entro i limiti dell’importo concesso;
- un tasso per eventuale sconfinamento (“extra-fido”) che sarà applicato al solo importo dello sconfinamento, per i giorni della durata del superamento del fido. Detto
sconfinamento dovrà essere comunque autorizzato dalla Banca.
3. Nel caso di sconfinamento (“extra-fido”), ferma la piena discrezionalità della Banca nella relativa autorizzazione, è dovuta alla Banca una “commissione di istruttoria
veloce per rapporti affidati” il cui ammontare è pari alla misura indicata fra le condizioni economiche del contratto di apertura di credito. Tale commissione è determinata
in misura fissa, espressa in valore assoluto, e commisurata ai costi che la Banca mediamente sostiene per l’attività d’istruttoria comunque necessaria per valutare
correttamente la concessione dello sconfinamento. In conformità alle procedure organizzative della Banca, la commissione è percepita per ogni attività istruttoria
effettuata per la valutazione della concessione dello sconfinamento, anche se ulteriore rispetto ad altri in precedenza accordati; a fronte di più sconfinamenti nella
stessa giornata viene applicata una sola commissione con riferimento al saldo finale. Resta fermo che la commissione non è dovuta alla ricorrenza delle esenzioni
previste dalla vigente normativa, applicate dalla Banca a tutti i clienti, nonché nelle altre ipotesi previste tra le condizioni economiche del presente contratto.
Art. 4 - Recesso
1. La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché
di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso di 2 giorni.
2. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206), la banca ha la facoltà di recedere
dall’apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15
giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l’affidamento al ricorrere
di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni.
3. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
4. In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso.
5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il
ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale sconfinamento consentito oltre il limite dell’apertura di credito non
comporta l’aumento di tale limite.
6. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto
qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente.
Art. 5 - Recesso, compensazione e pagamento di assegni
1. In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della banca, il cliente è tenuto a costituire senza ritardo i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima
del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
2. Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall’art. 11, comma 2, delle "Condizioni generali relative al rapporto
Banca - Cliente" di contratto si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente.
3. Le disposizioni di cui all’art. 12 delle "Condizioni giuridiche - Sezione Conto Corrente Bancario" si applicano anche nel caso di recesso dall’apertura di credito.
Art. 6 - Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute
1. Qualora l’utilizzazione dell’apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli
similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo
giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell’eventuale rifiuto la banca dà pronta comunicazione al cliente.
2. Nell’ipotesi in cui la banca receda dall’apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano
ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito, essa ha facoltà di richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare utilizzato, comprensivo dell’importo di detti titoli e
documenti.
3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente e
comunicate allo stesso ovvero portate a decurtazione dell’eventuale importo dallo stesso dovuto.
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Condizioni giuridiche - Sezione BANCOMAT/PAGOBANCOMAT e Servizi collegati
Disposizioni di carattere generale e norme comuni
Premessa
Tutte le norme sotto indicate sono relative ai Servizi associati alla carta al momento della sottoscrizione del presente contratto. Qualora il cliente, contestualmente al
perfezionamento del contratto di cui alle successive disposizioni, abbia stipulato ulteriore contratto relativo ad una carta di credito emessa da soggetti terzi, la
funzione BANCOMAT / PAGOBANCOMAT e Servizi collegati sarà fruibile, salvo diversa richiesta del cliente, utilizzando il medesimo supporto (plastica) fornito dal
soggetto terzo che emette la carta di credito.
Art. 1 – Consenso all’utilizzo della carta e modalità di utilizzo
1 – L’uso congiunto della Carta Bancomat/PagoBANCOMAT, di seguito denominata Carta, eventualmente abilitata anche agli altri Servizi più sotto specificati, e del
“Codice Personale Segreto”, di seguito denominato P.I.N. (Personal Identification Number) e, quando richiesto, in alternativa a quest’ultimo la firma, identifica e
legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato cliente, ad utilizzare con modalità elettroniche i Servizi disciplinati nelle apposite Sottosezioni.
2 - L’utilizzo dei Servizi deve avvenire presso le apparecchiature contrassegnate, o comunque individuate, dai Marchi Bancomat/Pagobancomat e/o quelli indicati
nelle Sottosezioni relative ai singoli Servizi, entro i limiti d’importo indicati nelle condizioni economiche e con le modalità di cui alle istruzioni all’uopo comunicate, ed
in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente, qualora inferiore al limite d’importo. Il cliente, nel corso del rapporto, può concordare con
la Banca la modifica dei limiti di importo previsti nelle “Condizioni economiche – Sezione BANCOMAT / PAGOBANCOMAT e Servizi collegati”.
3 – I limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza e di sicurezza dei Servizi, possono essere modificati dalla Banca
in qualunque momento mediante comunicazione scritta al cliente e tramite avvisi esposti nei locali della Banca stessa, sulle apparecchiature previste dalle
Sottosezioni, o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando, in ogni caso la data di entrata in vigore delle modifiche medesime e comunque nel rispetto
della normativa regolante la materia.
4 – I limiti d’importo e le modalità di cui ai commi 2° e 3° possono essere modificati dalla Banca anche senza preavviso solo in relazione ad esigenze di sicurezza dei
Servizi.
5 – In relazione a determinate tipologie di operazioni all’uopo comunicate alla clientela (ad esempio parcheggi, biglietterie autostrade ecc), i Servizi possono essere
utilizzati mediante l’uso della sola Carta ovvero con altre specifiche modalità indicate dalla Banca.
6 – Nel momento in cui il Titolare appone la sua sottoscrizione sul documento di spesa o digita il PIN, il Titolare riconosce che l’importo indicato è esatto e conferisce
quindi alla Banca autorizzazione irrevocabile a pagarlo, addebitandolo al medesimo Titolare. L’autorizzazione è irrevocabile anche nei casi in cui il pagamento di
servizi avvenga senza la digitazione del P.I.N. o la sottoscrizione di un documento di spesa.
7 – Se per effetto di operazioni eseguite a mezzo della Carta le disponibilità di conto corrente fossero divenute insufficienti, la Banca non provvederà al pagamento
degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella delle operazioni effettuate con la Carta ed ancorché
delle operazioni medesime la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto.
8 – La Carta ha veste grafica diversificata in base alla tipologia richiesta ed è dotata di pista magnetica e/o di microchip. Essa viene concessa in uso al cliente che
sottoscriva la relativa richiesta e fornisca i dati identificativi di cui al Dlgs n.231 del 21.11.2007 (Dlgs sull'antiriciclaggio di danaro) e successive eventuali integrazioni
e/o modificazioni.
La Carta, qualora preveda un termine, è valida fino alla scadenza indicata.
L’invio di lettere e di ogni altra comunicazione della Banca sarà fatto al cliente all’indirizzo indicato ai sensi delle norme che regolano il conto corrente di
corrispondenza.
9. Per ogni anno di attività della Carta, a seguito anche di rinnovo automatico, il Titolare è tenuto a corrispondere alla Banca una commissione per canone annuo in
misura fissa e non frazionabile. In caso di recesso la Banca retrocederà la quota relativa alle intere mensilità non godute. E’ in ogni caso facoltà della Banca detto
accreditare l’importo sul conto corrente.
Art.2 - Rilascio della carta
1 – La Carta resta di proprietà del soggetto emittente, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
2 – Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., che viene elaborato con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e di terzi e lo stesso
viene consegnato al cliente in un plico sigillato.
3 – Soltanto dopo la sottoscrizione del presente contratto la banca può consegnare personalmente al cliente sia la carta che il P.I.N.. Nel caso di utilizzo della posta
la Banca può inviare solo la Carta o solo il P.I.N..
Dietro richiesta scritta del cliente, ed a rischio del medesimo, la banca può provvedere alla spedizione separata della Carta e del P.I.N..
4 – La Banca ha facoltà di inviare per posta la Carta anche in caso di sostituzione di quella in scadenza.
5 – Nel caso in cui il cliente non abbia comunicato - mediante lettera raccomandata A.R - la propria volontà di non rinnovare la Carta alla filiale della Banca presso
la quale intrattiene il rapporto di conto almeno due mesi prima della data di scadenza della stessa, la Banca provvederà a trasmettere allo stesso cliente la nuova
Carta, avente le stesse caratteristiche della scaduta ovvero diverse e più ampie funzioni, se ciò derivi dall’evoluzione degli strumenti elettronici di pagamento emessi
dalla Banca.
6 – Il cliente, nell’ipotesi di rinnovo automatico, autorizza sin d’ora la Banca a procedere alla spedizione della Carta all’ultimo indirizzo comunicato dallo stesso che
ne assume totalmente il rischio.
Art. 3 - Poteri di rappresentanza
1 – Il cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a ritirare e/o utilizzare la Carta ed il P.I.N., restando responsabile di ogni
conseguenza dannosa che possa derivare dall’uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di tali persone.
2 – In caso di persone giuridiche, la Carta può essere rilasciata a soggetto autorizzato ad operare sul Conto, previa sottoscrizione da parte di quest’ultimo del
presente contratto.
3 – In caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi del precedente comma 2, fermo restando quanto disposto all’art. 9, la banca procederà al rilascio di una
nuova Carta e del relativo P.I.N.
4 – La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca dal momento in cui il delegante richiede il blocco
della carta rilasciata al delegato.
Art. 4 - Obblighi a carico della Banca
La Banca :
a) assicura che i dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo della Carta non siano accessibili a soggetti diversi dal Titolare legittimato ad usare la
Carta, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest’ultimo ;
b) assicura che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Titolare della Carta possa eseguire la comunicazione di smarrimento, furto,
appropriazione indebita o di uso non autorizzato, nonché per di chiedere, ricorrendone i presupposti, la riattivazione della Carta o l’emissione di una nuova
ove la Banca non vi abbia già provveduto.
c) impedisce qualsiasi utilizzo della Carta successivo alla comunicazione del Titolare di smarrimento, furto, appropriazione indebita o di uso non autorizzato
Art. 5– Obblighi a carico del titolare
1 – Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né
conservato insieme ad essa.
2 – In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in
cui si trova. Anche in caso di difettoso funzionamento del terminale il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
3 In caso di di smarrimento, furto, appropriazione indebita o di uso non autorizzato, Il Titolare è tenuto a comunicare senza indugio le circostanze, secondo le modalità
sotto evidenziate.
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Art. 6 Responsabilità del titolare
1 Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata
indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell’articolo 5.
2 Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata
indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 4, lettera b).
3 Salvo il caso in cui il Titolare abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che
consentono l’utilizzo della Carta, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell’articolo 5, comma 3, il Titolare medesimo può sopportare per un importo comunque
non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall’utilizzo indebito della Carta conseguente al suo furto o smarrimento.
4 Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all’articolo 5 con dolo o colpa grave, il Titolare sopporta tutte le perdite
derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3
Art. 7 – modalità di comunicazione dello smarrimento o sottrazione di Carta e/o P.I.N.
1 – In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il cliente è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima
telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nelle “Condizioni Economiche – Sezione BANCOMAT/PAGOBANCOMAT e
Servizi collegati” e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del cliente
medesimo; inoltre è tenuto a farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
2 – Nel corso della telefonata l’operatore del Numero Verde comunicherà al cliente il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi
bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il cliente dovrà confermare l’avvenuta segnalazione di blocco alla propria Banca personalmente ovvero mediante
lettera raccomandata, nel qual caso farà fede la data d’invio, telegramma o fax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria
o di Polizia ed indicando il numero di blocco.
3 –Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla propria Banca,
personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
4 – Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della carta fermo restando che le spese sostenute per il blocco di
quest’ultima, indicate nelle “Condizioni economiche – Sezione BANCOMAT/PAGOBANCOMAT e Servizi collegati” nonché nei fogli informativi analitici posti a
disposizione del pubblico presso le filiali, sono a carico del cliente.
5 – La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dal giorno ed ora di rilascio del numero di blocco comunicato dall’operatore del Numero
Verde. In caso di segnalazione di smarrimento/sottrazione non utilizzando il Numero Verde, ma direttamente agli sportelli della Banca,oppure mediante lettera
raccomandata, telegramma o fax, il cliente potrà opporre la segnalazione alla propria Banca:
o
dal giorno ed ora di presentazione agli sportelli della Banca;
o
dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della segnalazione effettuata alla Banca mediante lettera raccomandata, telegramma o fax salvi i casi di forza
maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
Art. 8 – Comunicazione di operazioni non autorizzate e/o inesatte
1. Il Titolare, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio
tale circostanza alla Banca. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito.
2. Il termine di 13 mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’operazione di pagamento secondo quanto
previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento di cui al Titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
3. Un’operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dall’utilizzatore al proprio
prestatore di servizi di pagamento.
Art. 9 - Rimborso addebiti inesatti e/o non autorizzati
1 – Nel caso in cui il cliente abbia presentato domanda di rimborso di addebiti inesatti o riferibili ad utilizzi non autorizzati, la Banca emittente è tenuta ad effettuare il
riaccredito dei relativi importi successivamente alla consegna presso qualsiasi Filiale della Banca da parte del cliente della richiesta di rimborso, corredata dalle copie
dell’estratto conto, della denuncia all’Autorità Giudiziaria e del fronte/retro della carta (quest’ultima copia ove disponibile).
2 – Il riaccredito delle somme verrà effettuato “salvo buon fine”: in tal caso, qualora dall’attività istruttoria posta in essere dalla Banca il rimborso risultasse non dovuto,
la Banca potrà procedere al riaddebito d’iniziativa, previo invio di apposita comunicazione al cliente titolare della carta, degli importi rimborsati. La Banca si riserva il
diritto di avvalersi delle ordinarie iniziative per il recupero dei rimborsi indebitamente effettuati.
3. – In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al cliente.
Art.10 - Erogazione dei Servizi
1 – La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all’art. 1, comma 2°, negli orari indicati nelle Sottosezioni.
2 – La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione delle apparecchiature di cui all’art. 1, comma 2°, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in
relazione ad eventi connessi all’efficienza ed alla sicurezza a livello di sistema dei Servizi medesimi.
3 – La Banca provvede al blocco della carta nel caso di superamento dei tentativi di digitazione PIN pari a n. 3 tentativi consecutivi. La Banca potrà altresì bloccare la
carta qualora ricorrano altri motivi, a titolo esemplificativo sicurezza o malfunzionamenti della carta e, nel caso di operazioni su ATM, procedere anche all’eventuale
cattura della stessa.
Nelle ipotesi sopra descritte la Banca è tenuta ad informare il cliente dell’avvenuto blocco. Ove possibile, l’informazione è resa in anticipo rispetto al blocco, salvo che
tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento
4 La Banca rifiuta l’esecuzione di singole operazioni disposte dal Titolare nel caso di superamento del saldo disponibile del conto corrente o dei massimali carta o al
verificarsi di eventi quali, a titolo esemplificativo: carta bloccata o scaduta, mancanza di collegamento. La comunicazione del rifiuto e, ove possibile, la relativa
motivazione è fornita attraverso lo strumento uitlizzato per la disposizione di pagamento (ATM, POS,). Un ordine di pagamento rifiutato si considera come non
ricevuto.
5 - La Banca, ove possibile, rende disponibile su richiesta del titolare in via preventiva l’importo delle eventuali spese applicate all’operazione e i tempi massimi di
esecuzione attraverso lo strumento utilizzato per la disposizione di pagamento (ATM e POS)..
6 - La Banca successivamente al compimento delle operazioni di pagamento fornisce le seguenti informazioni relative alle operazioni di pagamento effettuate :

un riferimento all’operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;

l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’addebito sul conto;

le spese a carico del pagatore;

se del caso e ove disponibile, il tasso di cambio utilizzato nell’operazione di pagamento e l’importo dell’operazione dopo la conversione valutaria;

la data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’ordine di pagamento,
Le informazioni sono fornite mediante ricevuta per le operazioni compiute su ATM e POS e mediante la messa a disposizione di lista movimenti disponibile su ATM,
canali telematici e in Filiale.
7 - La Banca non addebita al Cliente che riveste la qualifica di consumatore o di micro-impresa le spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge e per l’adozione
di misure correttive e preventive. La Banca addebita in ogni caso le spese relative alla comunicazione al pagatore del rifiuto dell’ordine di pagamento. La Banca e il
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Cliente possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla
trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto nel presente contratto. Le spese applicabili dalla Banca sono adeguate e conformi ai
costi effettivamente sostenuti dalla medesima.
Art. 11 - Addebito in conto e prova delle operazioni
1 – L’addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura presso la
quale è stata eseguita l’operazione e documentata dal relativo “giornale di fondo”.
2 – Dell’addebito delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell’operazione, (fatto salvo il caso in cui
l’apparecchiatura informi preventivamente il cliente dell’impossibilità del rilascio della stessa comunicazione ed il cliente decida di eseguire comunque l’operazione),
nonché la documentazione della banca. Inoltre, può costituire elemento di prova ogni altro mezzo non documentale.
3 – Nel caso di operazioni eseguite con le modalità previste al 5° comma dell’art. 1, le operazioni stesse potranno risultare anche in forma elettronica in funzione
dell’apparecchiatura utilizzata.
4 – La Banca, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, qualora debba procedere alla rettifica o all’eliminazione dell’operazione effettuata, è tenuta a
ricostituire la posizione contabile del cliente e la disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione stessa fosse stata correttamente eseguita.
Art. 12 - Recesso della banca
1 - La Banca si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto con preavviso di due mesi, dandone comunicazione scritta al cliente, il quale è tenuto a restituire
immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2 – Qualora ricorra un giustificato motivo ovvero sia necessario tutelare l’efficienza e la sicurezza dei Servizi, la Banca ha facoltà di recedere dal contratto senza
preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente.
3 – Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi dal ricevimento della comunicazione scritta
del recesso della Banca o dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.
4 – La Banca si riserva inoltre la facoltà di recedere anche dal solo contratto di versamento intelligente previsto sub art. 25 bis, in qualsiasi momento con un preavviso
di due mesi, dandone comunicazione scritta al cliente.
Art. 13 - Recesso del cliente e obbligo di restituzione della Carta
1 – Il cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta, nonché ogni
altro materiale in precedenza consegnato.
2 – Il cliente inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta ed il materiale di cui al comma precedente:
o
in caso di richiesta da parte della Banca, dovuta a motivi diversi da quelli di cui al precedente art. 8, entro il termine da questa indicato;
o
alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta o del presente contratto;
o
in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 3, comma 2°;
o
contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.
3 – La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.
4 – In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta fermo restando che le spese per il blocco della carta sono a carico del
cliente, dei suoi eredi o del legale rappresentante.
5 – L’uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 9 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al
limite d’importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.
Art.14 – Condizioni economiche e contrattuali e facoltà della banca di variarle
1.– La Banca si riserva la facoltà di modificare la presente Sezione e le condizioni, anche economiche, e le informazioni a essa relative, che saranno rese note al
Cliente tramite proposta di modifica unilaterale, che riporti la dizione “proposta di modifica del contratto”, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di
applicazione prevista. La modifica delle condizioni e delle informazioni si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data
prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per
l’applicazione della modifica. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se
sfavorevoli per il Cliente, le modifiche devono essere conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. Il Cliente
è informato della modifica dei tassi di interesse con tempestiva comunicazione.
2.– In presenza di soggetti che rivestono la qualifica di consumatore o di micro-imprese, qualora sussista un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà di
modificare la presente Sezione e le condizioni, anche economiche, e le informazioni ad essa relative, che saranno rese note al Cliente tramite proposta di modifica
unilaterale, che riporti la dizione “proposta di modica del contratto”, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. La modifica delle
condizioni e delle informazioni si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica,
che non intende accettarla. In questo caso, l’utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. La Banca può
modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria
originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al Cliente, che ha diritto di recedere senza spese dal contratto prima della data prevista per
l’applicazione della modifica. Il Cliente è informato della modifica dei tassi di interesse con tempestiva comunicazione.
Art. 15 Comunicazione dati personali
Il cliente autorizza espressamente la Banca a comunicare nel rispetto del codice deontologico emanato da Giudice della protezione dei dati personali riguardante la
gestione dei “sistemi di informazioni creditizie”, a Enti, Consorzi e/o Associazioni, specializzati nella rilevazione di rischi finanziari tutti i dati riportati nella richiesta
della Carta ed ogni altra notizia relativa all’andamento del rapporto.
L’Emittente si impegna a non divulgare i dati se non per le finalità strettamente connesse al servizio prestato, salvo diversa espressa accettazione da parte del
cliente.”
Art.16 - Rinvio alle norme sul conto corrente
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente, che formano parte
integrante del presente contratto.
Art. 17– Sanzioni amministrative
Le eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento da parte della Banca sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art.
32 D. Lgs. 27/1/2010 n. 11 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni .
Sottosezione A – Servizio Bancomat/ATM
Art.18 - Il Servizio Bancomat consente al cliente di prelevare denaro contante – entro i limiti e con le modalità indicati nelle “Condizioni economiche – Sezione
BANCOMAT/PAGOBANCOMAT e Servizi collegati” – presso qualunque apparecchiatura contraddistinta dal Marchio Bancomat.
Art.19- La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio 24 ore su 24 tutti i giorni, salvo l’intervallo di tempo strettamente necessario per
l’aggiornamento degli archivi, fatta eccezione per le apparecchiature situate all’interno di sportelli, bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico.
Art.20 - In caso di utilizzo errato rispetto alle istruzioni di cui all’art. 1 della presente Sezione o comunque difformi dalle presenti disposizioni, o per motivi di
sicurezza, l’apparecchiatura può trattenere la Carta ed il cliente è tenuto a contattare la sua Banca secondo quanto indicato nelle istruzioni medesime.
Art.21- In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
Sottosezione B – Servizio PagoBancomat
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Art.22 - Il Servizio PagoBANCOMAT consente al cliente di disporre pagamenti nei confronti dei soggetti convenzionati – entro i limiti di importo e con le modalità
indicati nelle “Condizioni economiche – Sezione BANCOMAT /PAGOBANCOMAT e Servizi collegati” – a valere sul conto corrente del cliente medesimo, mediante
qualunque apparecchiatura contrassegnata o comunque individuata dal Marchio PagoBANCOMAT.
Art.23 - Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico dei soggetti convenzionati, ovvero, nel caso in cui il Servizio sia reso mediante le apparecchiature di cui
alla Sottosezione A - Servizio Bancomat/ATM, negli orari previsti dalla stessa Sottosezione.
Art. 24 - In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
Art. 25 - La Banca rimane completamente estranea a qualsiasi contestazione e/o controversia relativa alla fornitura di merci e Servizi che possa sorgere tra il cliente
e l’esercente convenzionato.
Sottosezione C - Servizio SELF-SERVICE
Art. 26 - I Servizi Self-Service consentono al cliente con Servizio Bancomat/ATM di effettuare le operazioni automatizzate su apposite apparecchiature a ciò
abilitate.
Art. 27- Il cliente è tenuto a seguire le istruzioni della Banca per l’uso delle apparecchiature Self-Service ed assume piena e completa responsabilità per i danni e le
conseguenze tutte derivanti dall’operato proprio o di eventuali persone autorizzate.
La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione degli impianti, sospendere o abolire il Servizio in qualunque momento senza assumere responsabilità per
eventuali temporanee interruzioni o difetti di funzionamento del Servizio medesimo anche se non comunicate al cliente.
Al verificarsi di questi ultimi eventi il cliente è tenuto a darne immediata comunicazione al personale della Banca.
Art. 28 - La Banca ha la facoltà di non dare esecuzione alle operazioni richieste, che all’atto della loro esecuzione, non trovassero sufficiente disponibilità sul conto
corrente.
Art. 29- Il Servizio di prelievo diretto da conto consente al cliente di prelevare contante a valere direttamente sui conti correnti collegati alla Carta senza che le
somme prelevate vengano conteggiate nella disponibilità del Servizio Bancomat/ATM.
L’operazione è effettuabile esclusivamente negli orari di disponibilità del Servizio ed è subordinata alla disponibilità del conto corrente. I relativi massimali verranno
concordati con il cliente al momento dell'adesione al Servizio.
Art. 30 - Il Servizio SELF-SERVICE di versamento valori consente al cliente di far pervenire alla Banca determinati valori (contanti, assegni e vaglia non cambiari)
che saranno accreditati sul Suo conto.
I valori da far pervenire devono essere immessi nel contenitore della postazione utilizzando l’apposita busta.
Preventivamente deve essere compilata e sottoscritta la distinta di versamento riposta nella busta e deve essere apposta la firma di girata sugli assegni e sui vaglia
da immettere nella stessa; dalla distinta devono risultare chiaramente la data, il nome del cliente, il numero del conto da accreditare, la filiale presso la quale il conto
stesso è aperto ed il dettaglio dei valori che verranno inseriti.
L’apertura dei contenitori ove sono contenute le buste e la verifica del loro contenuto sono effettuate giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi e salvo cause di
forza maggiore, congiuntamente da un cassiere ed un altro dipendente della Banca. Il numero di ciascuna busta ed i valori che vi sono contenuti vengono indicati nel
verbale di apertura che viene, poi, sottoscritto dagli incaricati di cui sopra. La Banca dà notizia dell’accreditamento nel conto corrente (salvo buon fine) dei valori
ricevuti inviando al cliente la relativa nota contabile.
Soltanto tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare. In caso di mancato ricevimento della suddetta nota, il cliente deve darne comunicazione
scritta alla Banca non oltre il decimo giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata effettuata l’operazione. Qualora la Banca avesse a riscontrare irregolarità di
qualsiasi genere nel contante o nei titoli immessi nella busta o differenze tra l’accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalla distinta di versamento,
ne darà comunicazione scritta al cliente e procederà alla registrazione del versamento per il solo importo accertato.
Art. 30 bis - Il servizio di versamento su apparecchiature/ATM consente ai possessori di carta bancomat/ multifunzione, previa digitazione del PIN di
riconoscimento, di effettuare versamenti di contanti, assegni bancari e/o circolari su tutti i conti correnti collegati alla suddetta carta.
Il versamento di contanti dà luogo ad un accredito automatico sul c/c con la valuta prevista dalle condizioni del conto corrente interessato.
Il versamento di assegni (bancari e/o circolari) viene accolto dalla Banca con “riserva di verifica” e salvo buon fine. L’aggiornamento del saldo disponibile verrà
disposto successivamente alla verifica della regolarità formale dei titoli a cura della Banca a mezzo di proprio personale e/o di soggetto terzo appositamente
delegato a tale funzione.
La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, anche prima della verifica o
dell’incasso si riserva altresì di modificare in qualunque momento le procedure di accredito come attualmente previste.
Al termine di ogni singola operazione l’ATM consegnerà uno scontrino attestante i versamenti effettuati. In caso di mancanza di carta (o comunque nel caso di
impossibilità di rilascio dello scontrino) ill cliente può decidere di proseguire comunque nell’operazione di versamento. In tal caso farà fede il giornale di fondo della
macchina ATM.
Art. 31 - Per le operazioni Self-Service previste e disponibili sulle apparecchiature abilitate comportanti disposizioni di trasferimento fondi da parte del cliente, viene
rilasciato, di regola, uno scontrino sul quale vengono riportati gli estremi della disposizione impartita. Tali operazioni si perfezionano con l’addebito in c/c. I relativi
massimali verranno concordati con il cliente al momento dell'adesione al Servizio.
Art. 32 - Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni ed in quanto compatibili sono applicabili le norme contenute nelle “Disposizioni di
carattere generale e norme comuni”, le norme che regolano il rapporto di conto corrente nonché le norme che regolano i Servizi di incasso o di accettazione degli
effetti, documenti ed assegni che devono intendersi qui integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Sottosezione D - Servizio FASTPAY
Art. 33 - Il Servizio FASTPAY consente al titolare di Carta di effettuare il pagamento dei Servizi forniti presso gli esercenti che espongono tale marchio senza,
peraltro, la digitazione del Codice Personale Segreto.
Il Servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per eventuali interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato
funzionamento del Servizio per cause ad esso non imputabili (tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, sciopero anche del proprio personale o altre cause di
forza maggiore).
Art. 34 - Il cliente autorizza irrevocabilmente la Banca ad accreditare alle Società o Enti Gestori del Servizio FASTPAY l’importo degli utilizzi sulla base delle
registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i suddetti esercenti. La contabilizzazione in conto corrente dell’importo
dei Servizi pagati tramite Carta dal cliente avverrà, di norma con un unico addebito mensile, comprensivo degli utilizzi effettuati nel mese antecedente a quello
dell’addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli utilizzi.
Art. 35 - La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra il cliente e le Società o Enti convenzionati in ordine alle spese effettuate utilizzando il
Servizio.
Art. 36– Al Servizio FASTPAY non si applicano gli artt. 6, 8, 9, 10 commi 7 e 8.
Sottosezione E - Servizio MAESTRO /CIRRUS ATM /POS
Art. 37 - La Carta, entro i limiti di utilizzo dei massimali assegnati, consente al cliente di prelevare, all’estero valuta locale a valere sul conto corrente, presso tutti gli
sportelli automatici (di seguito denominati ATM) contrassegnati dal Marchio EC e/o Cirrus e in Italia negli sportelli abilitati.
La Carta consente altresì di effettuare, mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico, pagamenti nei confronti degli esercizi che hanno installato appositi
terminali nei punti vendita (di seguito denominati POS) contrassegnati dal simbolo edc/Maestro sia all’estero che in Italia.
La convalida dell’operazione da parte del cliente avviene tramite digitazione del codice segreto (P.I.N.), per le operazioni di prelievo contante presso gli ATM e,
tramite digitazione del PIN ovvero tramite firma del documento prodotto dall’apparecchiatura POS, per le operazioni relative ad acquisto di beni e Servizi. Tale firma
deve essere analoga a quella apposta nell’apposito spazio sul retro della carta.
In alcuni casi, presso apparecchiature POS (a titolo esemplificativo parcheggi, biglietterie, pagamento pedaggi) può non essere richiesta la digitazione del PIN.
Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi e con le modalità comunicate al cliente dalla Banca.
Art. 38 - L’ubicazione degli ATM e dei POS è determinata dagli enti installatori di ciascun paese. Gli stessi enti si riservano la facoltà di modificare l’ubicazione delle
apparecchiature nonché di sospendere od abolire il Servizio.
Art. 39 - Gli ATM ed i POS ubicati all’estero effettuano le operazioni nella moneta avente corso legale nel paese in cui sono installati.
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Art. 40- Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta viene applicata la valuta del giorno in cui avviene l’operazione. Per le operazioni effettuate in
divisa diversa dall'euro il tasso di cambio è quello applicato dal sistema internazionale Cirrus/Maestro maggiorato di una commissione massima del 2%.
Art. 41- Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sottosezione , sono applicabili le norme contenute nelle “Disposizioni di carattere
generale e norme comuni”.
Sottosezione F - Servizio VISA ELECTRON
Art. 42 - La Carta, entro il limite di utilizzo dei massimali assegnati, consente al cliente di ottenere merci e/o Servizi dagli esercenti dotati di apparecchiature POS
(Point of Sale) convenzionati con il circuito internazionale VISA Electron ed anticipo di denaro contante presso tutti gli sportelli automatici (di seguito denominati
ATM) e non, che espongono il marchio VISA.
La convalida dell’operazione da parte del cliente avviene tramite digitazione del codice segreto (P.I.N.), per le operazioni di anticipo contante presso gli ATM e,
quando richiesto tramite digitazione del PIN ovvero tramite firma del documento prodotto dall’apparecchiatura P.O.S., per le operazioni relative ad acquisto di beni
e Servizi. Tale firma deve essere analoga a quella apposta nell’apposito spazio sul retro della carta.
In alcuni casi, presso apparecchiature POS (a titolo esemplificativo parcheggi, biglietterie, pagamento pedaggi) può non essere richiesta la digitazione del PIN.
Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi e con le modalità comunicate al cliente dalla Banca.
Art. 43 - L’ubicazione degli ATM e dei POS è determinata dagli enti installatori di ciascun paese. Gli stessi enti si riservano la facoltà di modificare l’ubicazione delle
apparecchiature nonché di sospendere od abolire il Servizio.
Art. 44 - Gli ATM ed i POS ubicati all’estero effettuano le operazioni nella moneta avente corso legale nel paese in cui sono installati.
Art. 45 - Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta viene applicata la valuta del giorno in cui avviene l’operazione. Per le operazioni effettuate in
divisa diversa dall'euro il tasso di cambio è quello applicato dal sistema internazionale Visa maggiorato di una commissione massima del 2%.
Art. 46 - Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sottosezione, sono applicabili le norme contenute nelle “Disposizioni di carattere
generale e norme comuni”.
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FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE
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Condizioni giuridiche - Servizio MULTICANALITA' INTEGRATA
Art. 1 - Il Servizio MULTICANALITA' INTEGRATA (di seguito denominato Servizio) offerto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (di seguito Banca), consente al
Cliente di accedere ai Canali Telematici, quali Home Banking, Phone Banking, Mobile Banking, (di seguito Canali Telematici) e di operare attraverso gli stessi, o
attraverso quelli che verranno eventualmente messi in futuro a disposizione dalla Banca, con i limiti eventualmente derivanti dalle caratteristiche e funzionalità dei
rapporti con il quale il Servizio interagisce.
Per accedere a questi canali l’utente si deve identificare (autenticazione) mediante l’immissione di password e/o codici di accesso forniti dalla Banca. Si rinvia alla
Guida allegata al presente contratto per l’utilizzo di tali codici.
Art. 2 – Il Servizio permette al Cliente, tramite i Canali telematici, di richiedere informazioni e/o di impartire ordini di Borsa e disposizioni, attinenti ai propri rapporti in
essere con la Banca abilitati al Servizio, nei termini e nei modi indicati nella Guida che costituisce parte integrante del contratto e che il cliente dichiara di avere ricevuto
contestualmente a copia del presente contratto. La versione aggiornata della Guida sarà sempre disponibile sul sito internet della Banca.
Il Servizio consente altresì di impartire ordini di Borsa e operazioni di pronti contro termine alle condizioni di cui alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
Le operazioni effettuabili tramite i Canali Telematici, nonché i massimali operativi concordati, sono elencati nelle Condizioni economiche – Servizio MULTICANALITA'
INTEGRATA o nelle Condizioni Economiche del servizio pertinente all’operazione.
I massimali sono limiti massimi di importo per le operazioni dispositive. Il cliente può concordare in ogni momento con la filiale la modifica dei massimali operativi, a
seconda delle proprie esigenze.
Tramite i Canali Telematici il Cliente potrà inoltre accedere a nuovi servizi eventualmente offerti dalla Banca alle condizioni contrattuali di volta in volta previste, nonché
sottoscrivere – ove previsto – prodotti bancari e/o assicurativi e di altro genere.
Art. 3 – L’operatività sui Canali Telematici è disponibile nelle fasce orarie indicate nella Guida.
La Banca si riserva la facoltà di modificare a propria discrezione l’orario delle operatività sui canali Telematici.
In relazione a motivazioni di carattere tecnico e/o di sicurezza, i Canali Telematici potranno subire delle temporanee interruzioni (eventualmente limitate solo a talune
funzioni).
Le modifiche dell’orario di operatività e le eventuali interruzioni saranno comunicate al Cliente con le modalità indicate nella Guida.
Le operazioni sono eseguite, di regola, in tempo reale, tuttavia, qualora siano impartite alla Banca in momenti di indisponibilità del Servizio, queste potranno essere
accolte come prenotazioni ed essere effettuate al ripristino della normale attività.
Le operazioni non eseguite in tempo reale a causa di limiti di orario saranno perfezionate trascorso il tempo strettamente necessario per provvedervi.
Art. 4 - Per poter usufruire del Servizio, il Cliente utilizza apparecchiature proprie che devono rispondere alle specifiche esigenze tecniche indicate dalla Banca nella
Guida. Il Cliente è tenuto inoltre a realizzare un apposito collegamento con la Banca nel rispetto delle modalità, dei criteri e dei termini indicati dalla medesima. La
Banca ha facoltà di delegare le attività previste a suo carico nel presente accordo e relative al collegamento telematico ad una apposita struttura tecnica delegata.
Art. 5 - La Banca, al fine di migliorare la qualità del Servizio, ovvero per proprie esigenze organizzative o altro giustificato motivo quale, a titolo esemplificativo,
l’opportunità di adeguarsi ad innovazioni legislative, di adattare la normativa allo sviluppo tecnologico ed informatico, di introdurre nuove applicazioni del Servizio, si
riserva, con un preavviso di 30 giorni, contenente le motivazioni della variazione, di apportare qualsiasi modifica alle regole operative, alla tipologia dei dati e dei servizi
forniti, nonché di richiedere modifiche alle apparecchiature acquistate e mantenute a cura del Cliente per ottenere il collegamento.
Art. 6 – Per attivare il Servizio, il Cliente deve preventivamente sottoscrivere con la Banca i contratti relativi ai rapporti con i quali il Servizio interagisce che rimangono
regolati dalle norme per essi previste. Possono essere utilizzati tramite il Servizio anche rapporti dei quali il Cliente sia cointestatario insieme ad altri soggetti a
condizione che detti rapporti siano utilizzabili da ciascun cointestatario con firma disgiunta. Per quanto non espressamente previsto le norme che regolano il Servizio
devono pertanto intendersi integrate dalle citate norme contrattuali afferenti i singoli rapporti intestati al Cliente.
In caso di estinzione e/o risoluzione di tutti i rapporti in essere fra il Cliente e la Banca con i quali il Servizio interagisce il presente contratto dovrà intendersi
automaticamente risolto senza necessità di ulteriori comunicazioni; rimarranno comunque a carico del cliente le operazioni effettuate antecedentemente alla chiusura
e non ancora contabilizzate al momento della chiusura stessa.
Art. 7 – La Banca garantisce la riservatezza delle informazioni trattate dal Servizio e la loro protezione da accessi non autorizzati. A tal fine la Banca procede a
scambiare con il Cliente apposite chiavi di autenticazione, Codice Utente e Password di accesso, che sono consegnate al Cliente contestualmente alla sottoscrizione
del presente contratto e di cui il Cliente, con la sottoscrizione medesima, accusa ricevuta. L’autenticazione del Cliente avviene con le modalità messe a disposizione
dalla Banca e che possono essere aggiornate, al fine di migliorare la qualità del servizio, per esigenze organizzative o per miglioramento tecnologico. Qualora dette
modalità prevedano l’utilizzo di una chiave elettronica, semplice o USB, la Banca si riserva altresì la facoltà di inviarla anche tramite il Servizio Postale. Al momento
della sottoscrizione del presente contratto l’autenticazione avviene mediante un dispositivo generatore di password monouso, ossia la chiave elettronica semplice o
USB, nel caso che al servizio di Multicanalità Integrata sia collegato almeno un rapporto di conto corrente o un Servizio Spider. Negli altri casi l’autenticazione avviene
mediante invio via SMS di codici d’accesso monouso al telefono cellulare del titolare (Servizio Accesso Dove Vuoi via SMS). In ogni caso, con l’attivazione iniziale dei
suddetti apparecchi da parte del Cliente nei modi indicati nella Guida, il Cliente stesso accuserà implicitamente ricevuta degli strumenti generatori di password come
pure degli eventuali codici, trasmessi dalla Banca, necessari per l’attivazione.
Il Cliente all’atto della sottoscrizione del presente contratto deve altresì fornire il numero del proprio apparecchio di telefonia mobile e/o il proprio indirizzo di posta
elettronica ed ha l’onere di comunicare alla Banca qualunque variazione agli stessi attinente come pure eventuali smarrimenti o furti; nella eventualità in cui il Cliente
non assolva tale onere non potrà essere ascritta alla Banca alcuna responsabilità in caso di mancata, ritardata o disguidata fornitura del Servizio.
Il Cliente potrà, in seguito, definire un proprio Codice Personale “nickname” da utilizzare alternativamente al Codice Utente.
La Banca si riserva di comunicare al Cliente ogni altra eventuale modalità cui lo stesso dovrà attenersi per garantire la provenienza e l’autenticità dei flussi inviati.
Qualora la Banca si avvalga della facoltà di delega ad un’apposita struttura tecnica prevista dal precedente art. 4, si attiverà affinché anche tale struttura rispetti e
garantisca la descritta riservatezza delle informazioni.
In caso di recesso di una delle parti, ovvero di risoluzione del contratto, il Cliente è tenuto senza indugio alla restituzione delle chiavi di sicurezza ricevute all’atto della
conclusione del contratto; in ogni caso la Banca provvederà all’assunzione di tutte le iniziative tecniche necessarie per disabilitare l’accesso al Servizio del Cliente.
Art. 8 – Il Cliente, dopo aver effettuato l’accesso al servizio seguendo le indicazioni dell’articolo precedente, può effettuare operazioni informative (richieste di
informazioni) e dispositive (pagamenti, ricariche, acquisto di servizi accessori, ecc.).
Il consenso all’esecuzione dell’operazione dispositiva richiesta dal Cliente è fornito alla Banca tramite inserimento di una ulteriore password, denominata “password
dispositiva”.
Il Cliente ottiene la password seguendo le istruzioni della Guida allegata al contratto. In particolare, il Cliente può generare la password dispositiva con la chiave
elettronica oppure, quando si è autenticato con “Accesso Dove Vuoi”, può scegliere se riceverla via SMS o via e-mail.
Il cliente inserisce la password dispositiva secondo le seguenti modalità:
- Home banking: il Cliente digita la password dispositiva nella pagina di riepilogo dei dati dell’operazione;
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- Phone banking: il Cliente legge la password dispositiva all’operatore della Banca che gli ha riepilogato i dati dell’operazione richiesta;
- Mobile banking: il Cliente digita la password dispositiva nella pagina di riepilogo dei dati dell’operazione.
L’inserimento della password dispositiva da parte del Cliente autorizza la Banca a eseguire le operazioni richieste.
Art. 9 – La Banca sarà irrevocabilmente autorizzata ad eseguire le disposizioni trasmesse, sulla base dei presupposti dettagliati nei contratti regolanti i servizi e gli
strumenti di pagamento.
Art. 10 – L’identificazione del Cliente da parte della Banca avverrà esclusivamente attraverso la verifica delle ridette chiavi di autenticazione; le parti espressamente
concordano di esonerare la Banca da qualsiasi ulteriore onere di accertamento personale relativo alla legittimazione dei soggetti che, mediante il corretto utilizzo delle
chiavi di autenticazione, richiedono l’esecuzione delle operazioni.
Le chiavi di autenticazione sono credenziali uniche utilizzabili per l’accesso e l’operatività su tutti i canali Telematici previsti dal Servizio. L’utilizzo delle chiavi di
autenticazione, in funzione delle due tipologie di operazioni (accesso e dispositive) e del canale utilizzato, viene effettuato nei modi e nei termini indicati nella Guida.
Il Cliente riconosce a sé riferibili tutte le operazioni effettuate con corretto utilizzo delle chiavi di autenticazione.
La Banca si riserva la facoltà di modificare le modalità di accesso o di effettuazione delle disposizioni descritte nel presente contratto per migliorare la qualità del
Servizio o per motivi di correttezza operativa o di sicurezza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dell’art. 118 TUB.
Art. 11 – Il Cliente si impegna a conservare correttamente le chiavi di autenticazione e a custodirle con la massima cura e riservatezza con tutte le cautele indicate nella
Guida, a non cederle a terzi e a non consentirne l’utilizzo da parte di terzi, assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso
o dall’uso illecito di esse, nonché dal loro smarrimento e/o sottrazione.
In caso di smarrimento e/o sottrazione delle chiavi di autenticazione e/o della chiave elettronica semplice o USB il Cliente dovrà immediatamente comunicarlo alla
Banca e provvedere ad attivare la relativa procedura di blocco, tramite le modalità indicate nella Guida, e farne immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
Il cliente ha la facoltà di richiedere alla Filiale la sostituzione della chiave elettronica semplice o USB smarrita/sottratta esibendo alla Filiale la denuncia di
smarrimento/sottrazione presentata all'Autorità Giudiziaria. Il cliente ha altresì la facoltà di richiedere la sostituzione della chiave elettronica nei casi di
malfunzionamento o rottura della stessa, riconsegnando alla Filiale la chiave elettronica da sostituire. Con la sostituzione della chiave elettronica il cliente richiede
implicitamente la disattivazione definitiva della chiave sostituita.
Resta inteso che la sostituzione della chiave elettronica semplice o USB avverrà a spese della Banca e dunque in forma gratuita per il cliente solo nei casi e nei tempi
previsti nelle Condizioni economiche del Servizio; inoltre la sostituzione del dispositivo in garanzia non comporta il rinnovo del periodo di decorrenza della garanzia
stessa come invece accade nei casi di sostituzione esclusi dalla garanzia.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, in caso di furto, smarrimento o utilizzo indebito delle password dispositive, il cliente non sopporta alcuna perdita
derivante dall’utilizzo dei servizi dispositivi dopo che egli abbia comunicato alla Filiale, senza indugio, il furto, lo smarrimento o l’utilizzo indebito.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo dei servizi dispositivi qualora la Banca non abbia
adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 13 n. 2.
Salvo il caso in cui il cliente non abbia agito con dolo o con colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati,
prima del compimento della comunicazione di cui sopra , il cliente sopporta comunque per un importo complessivamente non superiore a 150 euro la perdita derivante
da operazioni di pagamento non autorizzate, subita in conseguenza del furto, smarrimento o utilizzo indebito dello strumento di pagamento.
Qualora il cliente abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più obblighi previsti dal contratto, egli sopporta tutte le perdite
derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma precedente.
Art. 12 - Le password di accesso dovrà essere modificata dal Cliente durante il suo primo utilizzo.
La modifica della password su uno dei Canali Telematici ha effetto anche sugli altri canali previsti dal Servizio.
Art. 13 – La Banca:
1. assicura che le chiavi di autenticazione (Codice Utente e Password di accesso) che consentono l’utilizzo di uno strumento di pagamento non siano accessibili a
soggetti diversi dal Cliente legittimato ad utilizzare lo strumento medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 11;
2. assicura che il Cliente sia sempre nella condizione di eseguire efficacemente la comunicazione di cui all’art. 11, nonché, nel caso di cui all’art. 17, di chiedere la
riattivazione dello strumento di pagamento ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi idonei a dimostrare di
aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima;
3. impedisce qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento successivo alla comunicazione dell’utilizzatore di cui all’art. 11.
Art. 14 - La Banca non sarà responsabile della mancata o ritardata fornitura del Servizio in conseguenza a cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo
meramente esemplificativo, quelle dovute ai gestori di telefonia mobile, agli Internet service provider, nonché a scioperi, anche del proprio personale, ad atti o fatti di
terzi e, in genere, ad ogni impedimento o ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza; sono da ricomprendersi in dette eventualità le sospensioni
del Servizio dovute ad esigenze di efficienza e sicurezza del Sistema Informatico e/o dei Canali Telematici. La responsabilità della Banca per eventuali inesattezze,
incompletezze, non tempestività dei dati trasmessi o, comunque, ogni altra responsabilità a qualsiasi titolo sussisterà solo nei casi di dolo o colpa grave. Anche in caso
di interruzioni dovute a cause ad essa direttamente imputabili, la Banca è da ritenere esente da responsabilità qualora venga comunque garantita l’operatività tramite
le Filiali della stessa e/o uno degli altri Canali Telematici.
Art. 15 - La Banca, nell’ambito del Servizio erogato al Cliente, è tenuta a conservare la registrazione di tutti i dati ricevuti e delle conversazioni senza apportarvi alcuna
modifica.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente espressamente autorizza la Banca ad attivare un sistema di registrazione automatico e continuativo delle
conversazioni intercorrenti, nell’ambito del contratto stesso, tra il Cliente stesso e la Banca.
La Banca ed il Cliente si danno reciprocamente atto di attribuire efficacia probatoria alle registrazioni di cui al precedente comma.
Ai sensi dell’art. 2220 c.c. la registrazione delle disposizioni di pagamento potrà essere effettuata su supporti elettronici o ottici, a condizione che, in caso di necessità,
i dati in essi contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti.
Art. 16 - In caso di controversia, le parti contraenti convengono che la registrazione dei dati e delle conversazioni, conservati in conformità alle disposizioni di cui all'art.
15, farà piena prova fino a querela di falso ed avrà efficacia probatoria equivalente a quella della scrittura privata riconosciuta.
Art. 17 - La Banca ha la facoltà di inibire l’accesso al Servizio qualora rilevi 7 tentativi consecutivi di accesso rifiutati per chiavi errate, nonché di bloccare le disposizioni
presentate e/o l’invio di informazioni qualora, nel caso di mancato rispetto delle specifiche modalità di cui ai precedenti articoli, la Banca non sia in grado di verificare
l’identità del Cliente. Il blocco dell’accesso viene notificato al cliente direttamente dalla filiale oppure automaticamente attraverso:
- le pagine video informative nel caso di utilizzo dei canali internet e mobile banking;
- comunicazione vocale nel caso di utilizzo del canale phone banking.
La Banca ed il Cliente hanno la facoltà di sospendere il Servizio o di bloccare temporaneamente i canali previsti dal Servizio nei modi e nei termini indicati nella Guida.
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La Banca può procedere a bloccare l’utilizzo del Servizio al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più delle seguenti situazioni :
- la sicurezza del Servizio;
- il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
- nel caso in cui sia prevista la concessione di una linea di credito per l’utilizzo del Servizio, un significativo aumento del rischio che il Cliente non ottemperi ai propri
obblighi di pagamento.
Nei casi sopra indicati, la Banca informa il Cliente, secondo le modalità indicate nella Guida del blocco dello strumento motivando tale decisione. Ove possibile,
l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti
contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
Il Servizio o i canali, una volta bloccati, possono essere in seguito riattivati al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco o interrotti definitivamente nei modi
e nei termini indicati nella Guida.
Art. 18 - La sospensione o la cessazione del Servizio, per qualsiasi motivo, non determinano la sospensione o l’estinzione dei rapporti collegati al Servizio stesso, che,
pertanto, continueranno a permanere a tutti gli effetti distinti gli uni dagli altri, ed autonomamente disciplinati dalle rispettive norme contrattuali e regolati alle condizioni
economiche comunicate dalla Banca al Cliente nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.
Art. 19 - Qualora il Servizio consenta di ordinare di non pagare assegni bancari, l’ordine impartito dal Cliente alla Banca, tramite uno dei Canali telematici, è
irrevocabile; in tal caso la Banca, ove aderisca alla richiesta, è autorizzata a rifiutare il pagamento dei titoli stessi con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità che ne
dovesse derivare anche in relazione all’eventuale levata del protesto.
Fermo quanto precedente, qualora il suddetto ordine di non pagare si riferisse ad assegni smarriti o sottratti, il Cliente è tenuto a farne tempestiva denuncia all’Autorità
Giudiziaria o di Polizia, e a presentare la denuncia medesima agli sportelli della filiale della Banca presso la quale intrattiene il rapporto di conto corrente.
Art. 20 - Gli eventuali atti di disposizione compiuti mediante il Servizio, a valere sui rapporti, dopo il verificarsi di eventi quali la morte o la sopravvenuta incapacità di
agire del Cliente, non saranno opponibili alla Banca finché a questa non sia stata comunicata notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di
agire del Cliente, e cioè finché alla Banca non sia stata prodotta documentazione idonea a comprovare il verificarsi dei suddetti eventi, oppure finché da uno degli
eventuali eredi o dal legale rappresentante del Cliente, ovvero, in caso di rapporti cointestati, da parte di uno degli altri cointestatari, non sia stata notificata alla Banca
opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Il Servizio cessa automaticamente quando alla Banca sia stata comunicata la notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire del Cliente.
Art. 21 - Il contratto è a tempo indeterminato e ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal Servizio in qualunque momento con preavviso di almeno 15 giorni. Nel
caso di rapporti cointestati e qualora più cointestatari siano Aderenti al Servizio, il recesso di ciascun Aderente non comporta conseguenza alcuna per gli altri che
potranno continuare ad utilizzare il Servizio. Il Cliente ha diritto, altresì, di richiedere alla Banca, in qualunque momento, l’esclusione dal Servizio di uno o più rapporti
collegati al Servizio. La richiesta deve essere inoltrata alla filiale ove il Cliente ha sottoscritto il presente contratto, anche tramite lettera raccomandata. Per i rapporti
cointestati a più soggetti, detta facoltà spetta a ciascun cointestatario.
La Banca darà corso alla richiesta entro le 24 ore lavorative dalla ricezione della richiesta di cui al precedente comma.
La richiesta di esclusione dal Servizio sarà opponibile alla Banca solo dopo che siano trascorsi i termini di cui al comma precedente.
La Banca, previa comunicazione scritta all’Aderente, tramite lettera raccomandata, può, di propria iniziativa, escludere dal Servizio uno o più rapporti. In questo caso
l’esclusione decorrerà dal termine indicato nella lettera stessa.
I rapporti bancari non più collegati al Servizio continueranno a permanere e resteranno disciplinati dalle rispettive norme contrattuali e regolati alle condizioni
economiche comunicate dalla Banca al Cliente nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Servizio continuerà ad essere utilizzato per i rapporti rimasti collegati al Servizio.
Le istruzioni di modifica o di revoca della facoltà di disposizione separata di alcuno dei rapporti collegati al Servizio, impartibile per iscritto alla Banca dai contestatari di
detti rapporti, determinano automaticamente l’esclusione di tali rapporti dal Servizio.
Art. 22 - La Banca ha facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato nelle seguenti ipotesi:
a) in caso di giustificato motivo; b) qualora per cause di forza maggiore o per motivi derivanti da iniziative e da eventi riferibili alla gestione della rete di trasmissione
utilizzata, l’erogazione dei Servizi si rendesse impossibile o ottenibile a condizioni sostanzialmente difformi da quelle preesistenti; c) qualora il Cliente risulti
inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste dalle presenti norme o di quelle previste nei contratti cui il Servizio accede; d) nella eventualità in cui usi od
abbia usato il Servizio in violazione di una qualsiasi norma di legge o regolamentazione della materia.
Il Cliente riconosce comunque alla Banca il diritto di recuperare gli importi ancora dovuti, nonché l'eventuale risarcimento dei danni subiti a causa di fatti imputabili allo
stesso Cliente anche se non in diretta dipendenza di inadempimenti di cui ai commi precedenti.
Art. 23 - Nel caso di recesso sia della Banca che del Cliente, la Banca è tenuta ad effettuare il Servizio per tutte le disposizioni pervenute entro il giorno di efficacia del
recesso.
Art. 24 – I diritti e/o gli obblighi inerenti al Servizio non sono cedibili in nessun caso.
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CONDIZIONI GIURIDICHE – SERVIZIO ACCESSORIO DocumentiOnLine
Art 1 - "DocumentiOnLine" (di seguito, per brevità, "Servizio") è un servizio accessorio dell’Internet Banking (per esempio Multicanalità Integrata, PaschiInAzienda,...)
che consente ai Clienti di ricevere e consultare gratuitamente on line le comunicazioni periodiche e specifiche della Banca, comprese quelle previste dalla normativa.
Art. 2 – Salva diversa indicazione del Cliente, il Servizio è automaticamente attivato dalla Banca sui servizi/rapporti in essere e futuri, intestati o cointestati al Cliente
che ha sottoscritto le presenti condizioni giuridiche, indipendentemente dal loro collegamento all’Internet Banking. Il collegamento è efficace dal momento in cui,
successivamente alla sottoscrizione delle presenti clausole, il Cliente accede all’Internet Banking della Banca con le procedure di autenticazione previste nelle
condizioni giuridiche del medesimo. Fino a che il collegamento non è efficace le comunicazioni saranno inviate con la modalità già concordata con la Banca sui singoli
servizi/rapporti. Se nel contratto relativo al servizio/rapporto il Cliente ha indicato quale modalità di invio delle comunicazioni il presente Servizio, le comunicazioni,
saranno inviate su supporto cartaceo all’ultimo indirizzo comunicato dal Cliente con applicazione delle condizioni economiche relative a tale modalità d'invio.
Art. 3 – Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni e a seguito dell’attivazione del Servizio con le modalità di cui sopra, il Cliente accetta che le comunicazioni
periodiche e specifiche della Banca relative ai servizi/rapporti collegati al Servizio, gli siano fornite esclusivamente on line nell’apposita sezione dell’Internet Banking
anche se nel contratto relativo al singolo servizio/rapporto il Cliente ha richiesto l’invio della rendicontazione con altra modalità.
Nel Foglio Informativo pubblicato sul sito della Banca è riportato l’elenco (di seguito “Elenco”) dei servizi/rapporti e delle comunicazioni che rientrano nell’ambito
applicativo del presente Servizio. La Banca si riserva, di volta in volta, di aggiornare tale Elenco, restando inteso che ciò comporta l’estensione del Servizio ai
servizi/rapporti oggetto dell’aggiornamento intestati o che saranno intestati al Cliente, nonché l’estensione del Servizio alle nuove comunicazioni relative ai
servizi/rapporti già collegati al Servizio. Resta fermo in ogni caso quanto previsto all’art. 8.
Art. 4 - Il Cliente riconosce che, con la messa a disposizione on line delle comunicazioni, la Banca adempie i propri doveri di comunicazione. Il Cliente si assume l'onere
di accedere periodicamente al servizio Internet Banking non potendo imputare alla Banca la mancata conoscenza delle comunicazioni a lui effettuate. Fermo restando
quanto previsto al precedente comma, le eventuali contestazioni restano disciplinate dalle condizioni contrattuali che regolano i singoli rapporti sottostanti.
Art. 5 - Ciascun cointestatario potrà attivare il Servizio attraverso il proprio Internet Banking. In tal caso le comunicazioni saranno messe a disposizione degli altri
cointestatari solo se anch'essi avranno aderito al Servizio, e non saranno più inviate all'ultimo indirizzo dagli stessi indicato sino a revoca del Servizio da parte anche di
uno solo degli aderenti. Nel caso in cui abbia aderito al Servizio un solo cointestatario, è onere di quest’ultimo mettere a disposizione le comunicazioni ricevute anche
agli altri eventuali cointestatari.
Art. 6 - Fermo restando altresì quanto detto al precedente Art. 4, è attribuita al Cliente la facoltà di ottenere, su espressa Sua richiesta, un avviso relativo alla
disponibilità di nuove comunicazioni on line. Quest'ultimo potrà essere inviato, sempre a scelta del Cliente, via e-mail all'indirizzo specificato o via SMS al numero di
cellulare fornito. E’ cura del cliente dare comunicazione alla Banca di eventuali variazioni dell’indirizzo e-mail o del numero del cellulare utilizzando l’apposita sezione
presente all’interno del servizio Internet Banking oppure richiedendo l’aggiornamento in filiale. L'eventuale integrazione dei dati personali forniti dal Cliente a tale scopo
sarà trattata in modo conforme alla normativa in tema di tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196. La Banca si riserva la facoltà di individuare
in futuro mezzi di comunicazioni alternativi alla posta elettronica e all’SMS, dandone preventiva notizia al Cliente.
Art. 7 - I documenti, messi a disposizione on line dalla Banca, possono essere visualizzati, scaricati, stampati, salvati sul PC del Cliente ed hanno la stessa efficacia
documentale della corrispondente documentazione cartacea. Ogni documento resterà disponibile on line per 13 mesi a decorrere dalla data di messa a disposizione.
Art. 8 - Il Cliente potrà, in qualunque momento, recedere dal Servizio mediante richiesta inoltrata alla filiale ove ha sottoscritto le condzioni giuridiche del Servizio
oppure scollegando tutti o alcuni dei rapporti mediante apposita funzione disponibile on line nel canale telematico. Il recesso dal Servizio da tutti o da un determinato
rapporto comporta il ripristino dell’invio delle comunicazioni con la modalità già concordata con la Banca sui singoli servizi/rapporti. Resta fermo che se in tale accordo
il Cliente ha indicato quale modalità di invio delle comunicazioni il presente Servizio, il recesso effettuato ai sensi della presente clausola determina l’invio delle
comunicazioni su supporto cartaceo all’ultimo indirizzo comunicato dal Cliente, nonché l'applicazione delle condizioni economiche relative a tale modalità d'invio.
Art. 9 - La Banca non risponde di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione per l'erogazione del Servizio che siano stati cagionati da: a) forza
maggiore o caso fortuito; b) manomissione o interventi sulle apparecchiature, effettuati dal Cliente; c) errata indicazione dei dati forniti on line alla Banca durante
l'adesione al Servizio; d) mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal Cliente.
Art. 10 – In quanto applicabili le condizioni giuridiche del Servizio sono integrate dalle condizioni giuridiche dell’Internet Banking. In caso di divergenza prevarrà quanto
indicato nelle condizioni giuridiche del Servizio.
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Condizioni giuridiche - Sezione del contratto relativo alla prestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO
Disposizioni comuni
Art. 1 – Premessa
1.1 I rapporti sono regolati, oltre che dalle “Condizioni Generali relative al rapporto Banca-cliente” da me/noi sottoscritte in data odierna, dalle seguenti disposizioni
comuni e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno dei rapporti medesimi.
1.2 Prima del conferimento degli incarichi e della stipulazione dei contratti la Banca fornisce al cliente o al potenziale cliente informazioni comprensibili ed appropriate
sull’impresa di investimento e i relativi servizi offerti, sugli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui
rischi associati agli strumenti e alle strategie medesimi, sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento, il tutto al fine di consentire ai clienti
di prendere decisioni consapevoli in materia di investimenti. Le citate notizie vengono fornite al cliente prima della conclusione del presente contratto mediante
consegna del documento “Nota Informativa”.
Art. 2 - Operazioni in regime di adeguatezza, in regime di appropriatezza e mera esecuzione o ricezione di ordini
2.1 La Banca, prima della prestazione del Servizio di Consulenza, effettua la verifica di adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e formalizzate
attraverso la compilazione e la sottoscrizione del Questionario Mifid e, con specifico riferimento alla prestazione dell’opzione “avanzata” della Consulenza, di un
ulteriore apposito questionario. Il mancato ottenimento o l’ottenimento incompleto delle predette informazioni determina l’astensione della Banca dalla prestazione del
Servizio di Consulenza.
2.2 Per i prodotti e/o strumenti finanziari presenti nel Catalogo d’offerta della Banca (di seguito anche il “Catalogo”) la Banca presta il Servizio di Consulenza in
abbinamento al Servizio di Collocamento. Qualora la verifica di adeguatezza dia esito negativo, la Banca si astiene dalla prestazione del servizio di consulenza e,
conseguentemente, non potrà dar seguito ad operazioni aventi ad oggetto prodotti e/o strumenti finanziari presenti nel Catalogo. L’abbinamento del Servizio di
Consulenza al Servizio di Collocamento per i prodotti a Catalogo, obbligatorio per le operazioni disposte presso le Filiali e/o la rete di promozione finanziaria, è escluso
per quelle disposte in autonomia dal cliente mediante tecniche di comunicazione a distanza (a titolo esemplificativo internet, phone e mobile banking).
2.3 Nella prestazione di servizi di investimento diversi da quello di Consulenza in materia di investimenti e ad esso non abbinati la Banca effettua la verifica di
appropriatezza, sempre sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e formalizzate attraverso la compilazione e la sottoscrizione del Questionario Mifid. Qualora la
Banca ritenga, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il Cliente, lo avverte di tale situazione. Qualora il
Cliente scelga di non fornire le informazioni o se le medesime risultano insufficienti, la Banca avverte il Cliente che tale decisione le impedirà di determinare se il servizio
o lo strumento finanziario sia appropriato per lo stesso. Allorché il Cliente intenda comunque dare corso all’operazione, potrà eseguire l’operazione stessa solo sulla
base di un ordine scritto impartito dal Cliente ovvero, in caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito
riferimento alle avvertenze ricevute in ordine alla precisa ragione dell’inappropriatezza.
2.4 In presenza di rapporto intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, i servizi o le operazioni su strumenti finanziari
saranno considerati adeguati o appropriati in relazione alle informazioni fornite dal cointestatario che richiede o dispone i medesimi. In presenza di rapporto intestato a
più persone con facoltà di compiere operazioni solo congiuntamente, i servizi o le operazioni su strumenti finanziari saranno considerati adeguati o appropriati in
relazione alle informazioni fornite da tutti i cointestatari.
2.5 Fermo restando l’obbligo per la Banca di fornire al Cliente tutte le informazioni necessarie circa l’investimento richiesto, il Cliente non beneficia della protezione
offerta dalla valutazione di appropriatezza in relazione ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, quando questi sono
prestati su iniziativa del Cliente e nella ricorrenza degli altri presupposti previsti dagli artt. 43 e 44 del Regolamento Intermediari o quando il Cliente si rifiuta di fornire le
informazioni necessarie a valutare l’appropriatezza dell’operazione o fornisce in misura insufficiente le predette informazioni. Su richiesta del Cliente, che sottoscrive
apposita dichiarazione, la Banca può attivare con esclusivo riferimento a strumenti finanziari non complessi, la mera esecuzione e ricezione degli ordini (c.d. execution
only).
2.6 Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dallo stesso, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o
incomplete e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse, ai fini di un’eventuale modifica della profilatura.
Art. 3 - Conflitti di interessi
3.1 La Banca ha elaborato una Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse volta ad identificare le situazioni di conflitto di interesse nella prestazione dei servizi di
investimento e accessori e ad individuare le procedure e le misure organizzative da adottare per gestire, nell’ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere
gravemente gli interessi dei clienti.
3.2 La descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca è riportata nel documento “Politica di Gestione dei Conflitti di interesse” allegato al documento
precontrattuale “Nota Informativa”.
3.3 La Banca fornisce comunque informazioni sulla natura e/o fonte dei conflitti di interesse qualora le procedure organizzative o amministrative previste nella Politica
suddetta non assicurino con ragionevole certezza che le situazioni di conflitto non pregiudichino gli interessi dei clienti.
Art. 4 - Durata del contratto-Recesso
4.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato e il cliente può recedervi in qualunque momento dandone comunicazione scritta alla banca; la Banca potrà esercitare
analoga facoltà anche ai sensi dell’art. 1727 Cod. Civ. dando un preavviso non inferiore a 30 giorni. Il recesso del cliente è efficace dal momento in cui il destinatario ne
riceve comunicazione da darsi mediante lettera raccomandata a/r. La liquidazione definitiva del contratto avviene entro il mese successivo alla data in cui il recesso è
divenuto operante o il contratto è altrimenti cessato.
Art. 5 - Modifiche al contratto
5.1 Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Intermediari e successive modifiche e integrazioni, la Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e
contrattuali del presente contratto con le seguenti modalità.
5.2 Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate mediante lettera semplice all’ultimo indirizzo indicato dal cliente ed entreranno in vigore con la decorrenza
indicata in tale comunicazione. In ipotesi di variazioni generalizzate delle condizioni economiche e contrattuali, la comunicazione potrà essere effettuata in modo
impersonale mediante l’inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
5.3 Entro 60 giorni dalle suddette comunicazioni il cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso,
l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
5.4 La Banca si riserva inoltre l’insindacabile facoltà di modificare in ogni momento i prodotti e/o strumenti finanziari inseriti nel Catalogo al cui collocamento la Banca
abbina il Servizio di Consulenza. Sul sito internet della Banca www.mps.it, presso tutte le Filiali della Banca e presso la rete di promozione finanziaria, sarà sempre
disponibile una copia aggiornata e stampabile del Catalogo.
Art. 6 – Gli incentivi percepiti dalla Banca
6.1 Gli incentivi percepiti dalla Banca in relazione ai servizi contemplati nel presente contratto sono evidenziati nell’allegato al documento precontrattuale “Nota
Informativa”
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Art. 7 - Strategia di trasmissione e/o di esecuzione degli ordini
7.1 La Banca adotta misure, meccanismi e procedure per raggiungere le condizioni più favorevoli per il Cliente, allorché la stessa svolge attività di negoziazione di
strumenti finanziari (servizi di investimento di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione in conto proprio) per conto della propria clientela al dettaglio
o professionale aventi ad oggetto strumenti finanziari (la “strategia di Trasmissione e/o di Esecuzione” o anche semplicemente la “Strategia”).
7.2 Informazioni sintetiche sulla strategia adottata dalla Banca sono riportate nel documento “Strategia di Trasmissione e/o di Esecuzione”, allegato al documento
precontrattuale “Nota Informativa”.
7.3 Il Cliente prende atto che la Strategia prevede che gli ordini possano essere eseguiti anche al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilalterale di
negoziazione.
Art. 8 – Rendicontazione
8.1 La Banca con periodicità almeno annuale fornisce ai clienti un rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenute.
Art. 9 – Reclami della clientela e Risoluzione stragiudiziale delle controversie
9.1. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della stessa via Lippo Memmi n.14 - Cap.
53100- Siena, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Per ulteriori informazioni circa le modalità di inoltro e trattazione dei reclami consultare la Policy
sulla trattazione dei reclami della clientela presso Banca Monte dei Paschi di Siena, disponibile presso tutte le filiali e sul sito www.mps.it, alla sezione reclami.
9.2. Qualora il cliente non si ritenga soddisfatto dalla trattazione di un reclamo, può fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, all’“Ombudsman Giurì bancario”,
sistema di risoluzione delle controversie istituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario, seguendo le modalità indicate nell’apposito Regolamento disponibile sul
sito www.conciliatorebancario.it, presso le filiali della Banca e sul sito www.mps.it alla sezione reclami.
9.3. Qualora uno dei contraenti intenda esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, le controversie che dovessero sorgere dal
presente contratto saranno sottoposte ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:

Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel “Regolamento di
procedura per la conciliazione”, reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it

Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob, ai sensi della legge 262/05 che ha trovato attuazione con il D. lgs. n. 179/2007 e, successivamente,
con il regolamento CONSOB (n. 16763/2008) che ha disciplinato l'organizzazione della Camera e le procedure. Le modalità di inoltro della domanda sono
reperibili sul sito www.camera-consob.it, presso le filiali della banca oppure sul sito www.mps.it.
9.4. Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito, previo accordo delle parti, presso organismi diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell’apposito Registro
presso il Ministero di Giustizia, purché precipuamente specializzati in materia Bancaria/Finanziaria
Sottosezione A
Servizi di negoziazione su strumenti finanziari (Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di Ordini, Negoziazione in conto proprio)
Art. 1 - Conferimento degli ordini
1.1 Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. All’atto del ricevimento dell’ordine la Banca o il
promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il cliente dà atto che tali ordini saranno registrati su
nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
1.2 Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari gli ordini, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla
Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima. I promotori finanziari possono ricevere esclusivamente: a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al
soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di
bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o
girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
1.3 Ove l’ordine sia impartito telefonicamente, l’assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del cliente risultano da
registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
1.4 È in facoltà della Banca non trasmettere l’ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.
Art. 2 – Negoziazione degli ordini
2.1 La Banca è autorizzata a svolgere i servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini e negoziazione in conto proprio ai sensi del decreto legislativo n. 58/98
e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione.
2.2 Le modalità di negoziazione di ordini su strumenti finanziari ritenute tempo per tempo più favorevoli nell’interesse della clientela sono descritte nella strategia di
trasmissione e/o di esecuzione allegata a questo documento, che descrive tutte le misure adottate dalla Banca per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente ai
sensi degli artt. 45 e ss. del regolamento Intermediari.
In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.
2.3 Nella gestione degli ordini dei clienti, la Banca applica misure che assicuino una trattazione rapida, corretta ed efficente di tali ordini in conformità alle regole previste
dagli artt. da 49 a 51 del Regolamento Intermediari.
2.4 Qualora il cliente richieda che la negoziazione degli ordini su strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati avvenga al di fuori di detti mercati, la
negoziazione avverrà in conformità alle disposizioni vigenti.
2.5 Nel caso di negoziazione in conto proprio, la Banca comunica al cliente stesso, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a
vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all’assenso del cliente; sul prezzo pattuito non applica commissioni.
2.6 In caso di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 4 delle Disposizioni comuni o di qualsiasi altra causa di estinzione del rapporto, restano impregiudicati gli ordini
impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.
Art. 3 - Garanzie relative alle operazioni richieste
3.1 L’esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal cliente è subordinata alla costituzione da parte del cliente stesso delle garanzie
indicate dalla Banca,
Art. 4 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati
4.1 Il cliente prende atto che, a seconda dello strumento finanziario trattato, il valore degli investimenti effettuati può variare anche sensibilmente e pertanto, in caso di
andamento sfavorevole, il capitale impiegato può subire perdite anche notevoli.
Art. 5 - Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati
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5.1 Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi
di investimento collettivo, il cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
il rischio di non essere facilmente liquidabili;
la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Art. 6 - Vendite allo scoperto
6.1 Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata il cliente prende atto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e
dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni.
Art. 7 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant
7.1 Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j), Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed
integrazioni, il cliente prende atto che:
il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque
non preventivamente quantificabili;
7.2 Prima di procedere ad operazioni su strumenti finanziari di cui al precedente comma, verrà stipulato l’apposito “Contratto Derivati Regolamentati nel quale
saranno, tra l’altro, specificamente individuati i mezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioni.
Art. 8 - Operazioni con passività potenziali o effettive
8.1 In relazione ai rapporti di ricezione e trasmissione ordini, nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto
degli strumenti finanziari, la soglia della perdita oltre la quale la Banca deve fornire comunicazione al cliente è riportata in apposita dichiarazione rilasciata dal cliente in
allegato, al “Contratto Derivati Regolamentati” e ne costituisce parte integrante.
Art. 9 - Documentazione delle operazioni eseguite
9.1 In relazione alla prestazione dei Servizi di esecuzione, di ricezione e trasmissione ordini e di collocamento, la Banca fornisce prontamente al cliente le informazioni
essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
9.2 La Banca invia, altresì, al cliente conferma dell’esecuzione dell’ordine ricevuto quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se
la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo, salvo che conferma
contenente dette indicazioni sia inviata dal terzo stesso.
9.3 In presenza di ordini provenienti da un cliente relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la Banca fornisce le informazioni di cui al
precedente comma semestralmente.
9.4 La Banca fornisce altresì, su richiesta del cliente, informazioni circa lo stato del suo ordine.
9.5 In caso di operazioni con passività potenziali previste al precedente articolo 8., la Banca comunica ai clienti le eventuali perdite che superano la soglia concordata
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 10 - Commissioni e spese.
10.1 Le commissioni applicate ai servizi oggetto del presente contratto sono indicate nel prospetto “Condizioni economiche – Sezione Servizi di Investimento”
unitamente alle spese e ad ogni altro onere.
10.2 Il pagamento di quanto dovuto per il servizio avverrà con le stesse modalità previste per il regolamento del controvalore delle operazioni,. Qualora il pagamento
venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli dovranno essere intestati alla Banca.
Art. 11 - Clausole Speciali, convenute tra le parti, regolanti la liquidazione di operazioni in strumenti finanziari
11. Alla parte adempiente, è riservato il diritto di provvedere alla liquidazione del contratto ai sensi degli 1515 e 1516 Cod. Civ., escluso il deposito di cui all’art. 1514;
le operazioni di cui ai precitati articoli 1515 e 1516 Cod. Civ. saranno affidate ad una persona autorizzata a tali atti. La notizia di tale liquidazione ai sensi degli articoli
stessi potrà essere data con lettera raccomandata senza alcun bisogno di offerta reale, intendendosi esteso il termine di cui all’art. 1457 a tutto il quarto giorno non
festivo successivo alla scadenza del contratto conformemente agli usi di borsa. L’esecuzione coattiva del contratto dovrà aver luogo entro il quarto giorno successivo
non festivo successivo a quello dell’avviso.
11.2 Qualora tra la data dell’operazione e la data di liquidazione dell’operazione in strumenti finanziari intervenga uno degli eventi previsti dagli art. 1531, 1° comma,
1532 e 1533 del Cod. Civ., le parti convengono, che in deroga ai medesimi articoli, spettino al venditore:
1.
gli interessi e i dividendi esigibili prima della data di liquidazione;
2.
i diritti d’opzione esercitabili prima della data di liquidazione;
3.
i diritti e gli oneri inerenti a premi e rimborsi derivanti da estrazione che risultassero stabilite con giorno di inizio anteriore alla data di liquidazione.
11.3 La Banca è inoltre autorizzata, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 1723 Cod. Civ., per i titoli azionari immessi nel deposito a custodia e amministrazione
indicato che debbano essere oppignorati a garanzia di un’apertura di credito, a firmare in nome e per conto del cliente le girate in garanzia anche a proprio favore,
nonché le girate traslative nel caso in cui i titoli dovessero essere ceduti a seguito di riduzione di fido o nel caso di vendita ai sensi e per gli effetti dell’art. 2796 Cod.
Civ..
11.4 La Banca è altresì autorizzata ad effettuare in nome e per conto del cliente il trasferimento, anche con girate a proprio favore ai sensi dell’art. 2 del R.D.L.
29.03.1942 n. 239, dei titoli azionari di cui sia stata disposta la vendita o la consegna in liquidazione.
Sottosezione B
Servizio di Deposito a Custodia e/o Amministrazione di Titoli e Strumenti Finanziari
Art. 1 - Oggetto del contratto
1.1 La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli) alle seguenti condizioni.
Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati
indifferentemente depositi).
Art. 2 - Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito
2.1 Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del Decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione.
2.2 Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per
identificarli.
2.3 Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la Banca
depositaria prende luogo dalla consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso
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iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
2.4 La Banca ha facoltà di utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari ricevuti in custodia ed amministrazione, nei termini previsti nella
Sottosezione D.
Art. 3 - Svolgimento del servizio
3.1 La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi
per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei
diritti inerenti ai titoli stessi.
3.2 Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, su titoli immessi in Sistemi di gestione centralizzata italiani, la Banca chiede
istruzioni al cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in
tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente stesso o, comunque, esercita la facoltà a suo giudizio meno onerosa e
rischiosa, tra quelle possibili.
3.3 Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, o immessi in Sistemi di gestione centralizzata esteri, la Banca provvede, per quanto possibile, in considerazione dei tempi
e modalità di ricezione delle necessarie informazioni a chiedere al cliente le opportune istruzioni in mancanza delle quali, in tempo utile, cura la vendita dei diritti di
opzione per conto del cliente stesso o, comunque, esercita la facoltà a suo giudizio meno onerosa e rischiosa, fra quelle possibili.
3.4 Sui titoli italiani, in mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca entro il quinto giorno lavorativo precedente la data di negoziazione “ex cedola” o “ex
dividendo”, la Banca medesima cura l’incasso degli interessi o dei dividendi.
3.5 Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole con congruo anticipo sulla scadenza.
3.6 Qualora il Cliente intenda impartire istruzioni specifiche per l’esecuzione di ordini presso sedi di esecuzione che comportano il trasferimento dei relativi strumenti
finanziari tra differenti organismi di deposito centralizzato, depositari e sub-depositari, la Banca potrà chiedere al Cliente di fornire tempestivamente e preventivamente
anche le opportune istruzioni per consentire l’esecuzione ed il regolamento dell’operazione da esso specificamente istruita.
3.7 Ai sensi dell’art. 83 – duodecies 1° comma del TUF la Banca è tenuta a comunicare alla società emittente quotata che ne facesse richiesta, e il cui statuto lo
preveda, i dati identificativi degli azionisti, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, e il numero delle azioni registrate sui conti ad essi
intestati. La stessa disposizione prevede, altresì, che l’emittente sia tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della
quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1, del TUF.
Inoltre, ai sensi dell’art. 136 del Regolamento Emittenti, in tema di sollecitazione delle deleghe di voto, il promotore della sollecitazione può richiedere alla Banca
la comunicazione dei dati identificativi e del numero delle azioni possedute dai soggetti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati.
Il cliente è libero di determinare, in relazione ad entrambe o ad una soltanto delle fattispecie sopra descritte, se consentire o meno l’invio dei propri dati, fermo restando
che, in assenza di una esplicita manifestazione di volontà, la Banca provvederà ad inviare i dati previsti a coloro che ne facciano richiesta ai sensi di legge, in
ottemperanza alla normativa vigente.
Nel corso del rapporto, inoltre, il cliente potrà modificare la scelta operata inizialmente, recandosi presso la propria filiale di riferimento e sottoscrivendo un’apposita
dichiarazione con la quale, a seconda del caso, autorizza o nega l’invio dei propri dati, per entrambe o una soltanto delle fattispecie prese in considerazione.
Art. 4 - Obbligazioni del cliente
4.1Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, saranno interamente a carico del
cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
4.2 La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 5 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del cliente
5.1 Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 5 giorni
decorrente dal ricevimento della stessa.
5.2 Se il cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, Cod. Civ. realizzando
direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
5.3 Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 3 giorni.
5. 4 La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.
5. 5 Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 6 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito
6.1 Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 3 giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso
deve essere rinnovato.
6.2 In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli subdepositati a norma dei successivi artt. 10, 11 e 12, la Banca provvederà alla loro restituzione al cliente nel
tempo ragionevolmente occorrente, tenuto conto anche della necessità di ricevere i titoli stessi dagli organismi subdepositari.
Art. 7 - Comunicazioni periodiche
7.1 La Banca invia almeno una volta l’anno al cliente un rendiconto sulla posizione dei titoli in deposito.
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà
senz’altro riconosciuta esatta ed approvata.
Art. 8 - Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito
8.1 In deroga all’art. 9 delle “Condizioni generali relative al rapporto Banca-cliente”, quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di
compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata
comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata.
8.2 L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario
per provvedere.
Art. 9 - Trasferimento del deposito di titoli cartacei
9.1 La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo anche senza darne
immediato avviso al cliente.
Art. 10 - Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata
10.1 La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 e ss. Decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e normativa di attuazione.
10.2 In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti
ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositaria-aderente e secondo le
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modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata, riprodotte per estratto di seguito al presente contratto.
Art. 11 - Subdeposito dei titoli presso altri enti
11.1 La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata ivi comprese altre società appartenenti al
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari
esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.
11.2 Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del cliente in
ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti
organismi ed il cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
11.3 Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del cliente a norma
del presente contratto.
Art. 12 - Subdeposito di titoli emessi o circolanti all’estero
12.1 Per i titoli emessi o circolanti all’estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 3 - da società estere subdepositarie a
tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di
dette società estere subdepositarie.
12.2 Quando i conti di deposito contengono strumenti finanziari o somme di denaro che possono o potranno essere soggetti ad un ordinamento giuridico
extracomunitario, gli intermediari forniscono informativa di tale circostanza ed indicano in che misura i diritti del cliente o del potenziale cliente relativi a strumenti
finanziari o somme di denaro possono essere influenzati.
Art. 13 – Depositi ad uso interno
13.1 Qualora il cliente richieda di utilizzare titoli oggetto di deposito per la costituzione di garanzie pignoratizie o comunque per la costituzione di depositi cauzionali,
oppure effettui operazioni di pronto contro termine, la Banca crea, esclusivamente per uso interno, una gestione separata dei suddetti titoli, ancorché facenti parte del
deposito in oggetto. Qualora al termine di un semestre il deposito non presenti saldi e non abbia avuto alcuna movimentazione nel semestre stesso, si procederà alla
sua estinzione, salvo diversa disposizione del depositante.
Art. 14 – Intestazione dei titoli
14.1 Per tenere adeguata evidenza della riferibilità dei titoli nominativi eventualmente immessi in Depositi cointestati, la Banca si riserva la facoltà di adottare,
esclusivamente per uso interno, una gestione separata dei titoli medesimi mediante l’apertura di subdepositi intestati ai singoli cointestatari. Resta inteso che, per i
Depositi cointestati a firma disgiunta, come previsto dall’art. 9 comma 1 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca-cliente, ciascun intestatario separatamente
potrà disporre dei titoli suddetti, ancorché non riferibili a lui stesso, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari, ferme restando le
norme sulla girata ai sensi dell’Art. 2 del R.D.L. 29.03.1942 n. 239.
Estratto del regolamento MONTE TITOLI S.P.A.
approvato con delibera CONSOB n. 10771 del 8/7/1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24/7/1997
Art. 27 — Operazioni di ritiro
1. Il ritiro di tutti o di parte di strumenti finanziari si attua su richiesta del depositario.
2. Per le obbligazioni soggette ad estrazione il depositario è tenuto ad indicare, nella richiesta di ritiro, anche le relative specifiche numeriche.
3. L’ordine di ritiro viene annullato dal Monte nei casi in cui non vengano rispettate le modalità stabilite per il conferimento dell’ordine stesso.
4. Gli strumenti finanziari sono restituiti al depositario:
-regolari di godimento, salvo accordi particolari tra il Monte ed il depositario richiedente;
-se nominativi, girati al depositario, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 8 della Legge MT.
5. Se non ritirati presso il Monte, gli strumenti finanziari sono restituiti a cura del medesimo, anche per il tramite dell’emittente, a spese e rischio del depositario.
Art. 28 — Operazioni di giro
1. Il trasferimento degli strumenti finanziari disposto dai depositari nell’ambito del sistema viene effettuato, ai sensi dell’ art. 4 della Legge MT, mediante operazioni di
giro.
2. lI giro consiste nell’ordine impartito al Monte da un depositario (ordinante) di trasferire gli strumenti finanziari da uno dei suoi conti titoli a quello di un altro depositario
(beneficiario) ovvero ad un altro dei suoi conti e non comporta alcun movimento fisico degli strumenti finanziari stessi
3. Il depositario beneficiario può disporre degli strumenti finanziari oggetto dell’ operazione di giro solo dopo che il Monte ha contabilizzato l’accredito nel conto titoli
relativo.
4. Per le obbligazioni soggette ad estrazione il depositario è tenuto ad indicare, nell’ordine di giro, le specifiche numeriche dei titoli da trasferire.
5. L’ordine di giro può essere:
- finalizzato all’ esecuzione di operazioni di liquidazione a mezzo Stanza di compensazione, o conseguenti ad esse.
- A vista
- Ad esecuzione differita
ed è revocabile, se non ancora contabilizzato, con il consenso del depositario beneficiario.
6. L’ordine di giro viene annullato dal Monte nei casi in cui non vengano rispettate le modalità stabilite per il conferimento dell’ordine stesso.
7. In caso di mancanza di disponibilità i giri vengono posti in sospeso - nei termini fissati dal Monte - e al ricrearsi della disponibilità. vengono eseguiti secondo la
seguente priorità:
- Giri finalizzati alla copertura del saldo da liquidare a mezzo Stanza di compensazione o all’utilizzo dello stesso.
- Giri a vista
8. I giri non eseguiti, entro i termini fissati dal Monte, per mancanza di disponibilità vengono annullati, dandone comunicazione all’ordinante.
9. Un ordine di giro non può essere eseguito parzialmente.
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Sottosezione C
Servizio di Collocamento
Art. 1
1.1 Nella prestazione del servizio di collocamento la Banca si attiene alle disposizioni impartite dall’offerente o dal soggetto che costituisce o organizza il consorzio di
collocamento, al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di offerta e, ove previsto, di riparto, nel rispetto della normativa in materia.
Provvede, altresì, a far sottoscrivere ai clienti la scheda di adesione all’offerta e ogni altra documentazione eventualmente prevista in relazione all’offerta medesima.
Provvede, inoltre, a consegnare o mettere a disposizione degli aderenti all’offerta ogni documentazione prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
1.2 Ove l’offerta preveda l’allestimento del prospetto informativo, il cliente è invitato a leggere attentamente il medesimo prima di effettuare la sottoscrizione degli
strumenti finanziari oggetto di offerta, al fine di assicurarsi che lo strumento finanziario sia coerente con i propri obiettivi di investimento e con il proprio grado di
propensione al rischio.
1.3 Quanto sopra è valido ed efficace anche per l’attività della Banca di collocamento di gestione su base individuale di portafogli di investimento prestata da Società
terze, che oltre a mettere a disposizione, per il tramite della Banca, la documentazione necessaria alla formalizzazione del contratto, risponderanno direttamente della
relativa gestione, degli obblighi informativi e di tutti gli adempimenti previsti a carico degli intermediari dalla normativa tempo per tempo vigente in merito alla gestione
Sottosezione D
Servizio di prestito di strumenti finanziari
Art. 1 - Contenuto
1.1. Nell’ambito del mandato conferito dal Cliente alla Banca quest’ultima può stipulare, in nome proprio e per conto di esso Cliente, anche con terzi soggetti, contratti
di prestito di strumenti finanziari, utilizzando gli strumenti finanziari nei limiti della Giacenza, come in prosieguo definita, alle seguenti condizioni.
1.2. I rischi del Servizio sono da porre in relazione al trasferimento di proprietà degli strumenti finanziari dal Cliente al Mutuatario. Tale trasferimento comporta per il
Cliente un rischio di credito, addizionale rispetto ai rischi propri degli strumenti finanziari oggetto di prestito, derivante dall’eventualità che il Mutuatario non sia in grado
di adempiere al proprio obbligo di restituzione, fermo restando che la Banca, nel caso in cui il Mutuatario sia un soggetto terzo, garantisce comunque il buon fine
dell’operazione. Ne consegue pertanto che il rischio di credito per il Cliente è rappresentato dall’eventualità di inadempimento della Banca all’obbligo di restituzione al
Cliente degli strumenti presi a prestito. La posizione del Cliente non è assistita da alcuna garanzia reale e/o privilegio bensì da una garanzia di valore così come indicata
all’articolo 3.3 e pertanto la sua posizione è equiparabile a quella di un generico creditore chirografario della Banca.
L’adesione al Servizio non comporta una maggiore esposizione del Cliente al rischio di mercato inerente il valore degli strumenti finanziari prestati, essendo
esplicitamente prevista la possibilità per il Cliente di esercitare la facoltà di Recall di cui all’articolo 9 e di disporre in ogni momento degli strumenti finanziari prestati,
anche vendendoli.
Art. 2 – Definizioni e disposizioni preliminari
2.1 Nel presente mandato si intende per:
- Conferma di Prestito: la conferma della conclusione dell’operazione di prestito in un prospetto contenente la specie e la quantità di strumenti finanziari presi a
prestito, la data di decorrenza e di scadenza del prestito, il tasso di prestito e la remunerazione spettante al Cliente. La Banca invierà le Conferme in forma
cumulativa tramite la rendicontazione con periodicità trimestrale di cui al successivo articolo 4.2. Le informazioni in merito ai prestiti ed alle condizioni applicate
potranno comunque essere richieste dal Cliente anche giornalmente presso la propria filiale;
- Contratto: il presente contratto tra la Banca e il Cliente;
- Deposito Amministrato: il deposito amministrato aperto a nome del Cliente in relazione al presente Contratto;
- Giacenza: la massa degli strumenti finanziari depositati/contabilizzati a credito nel Deposito Amministrato, al momento del prelievo di cui all’art. 3.1, con esclusione
di quelli con riferimento ai quali il Cliente ha manifestato ai sensi dell’articolo 4.6 la volontà di renderli indisponibili;
- Giorno lavorativo: ogni giorno in cui è possibile effettuare l’operazione ed il relativo regolamento;
- Mutuante o Mandante: il Cliente;
- Mutuatario: il prenditore degli strumenti finanziari (la Banca o, a seconda del caso, altro soggetto terzo);
- Recall: il diritto riconosciuto al Cliente di chiedere alla Banca, in ogni momento, la restituzione, in tutto o in parte, degli strumenti finanziari a oggetto del prestito;
- Servizio: il servizio di prestito di strumenti finanziari.
2.2 Per tutto quanto non espressamente definito, valgono le definizioni contenute nel Contratto.
.
Art. 3 – Modalità di esecuzione del mandato
3.1 La Banca ha piena discrezionalità ed autonomia, nell’ambito della Giacenza, di effettuare le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari e
conseguentemente essa può liberamente operare senza necessità di acquisire, volta per volta, il preventivo assenso del Cliente e senza alcun obbligo di dar corso a
specifiche richieste del Cliente medesimo in merito a termini e modalità di esecuzione di dette operazioni.
3.2 La Banca può compiere pertanto tutti gli atti relativi alle operazioni in discorso ed ha piena facoltà, nell’ambito della Giacenza, di valutare se procedere o meno alla
conclusione di dette operazioni, di scegliere la controparte contrattuale nonché di decidere la specie e/o i quantitativi degli strumenti finanziari da utilizzare.
3.3 La Banca garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione del presente contratto, ponendo anche
a garanzia titoli o altri strumenti finanziari. Tali garanzie permarranno anche quando la Banca non riveste la qualifica di Mutuatario, essendo questo rappresentato dal
terzo soggetto prenditore degli strumenti finanziari. A tal fine viene acceso un deposito, presso una società del Gruppo MPS, a tutela dell’operatività in oggetto
denominato "Prestito titoli clientela BMPS" nel quale confluiscono, in forma cumulativa, contante e/o strumenti finanziari per un ammontare pari al controvalore totale
degli strumenti finanziari oggetto di operazioni di prestito in essere.
Tale deposito, intangibile per finalità ulteriori rispetto a quelle proprie del prestito titoli, verrà alimentato dalla società del Gruppo MPS tramite contante e/o strumenti
finanziari. La medesima avrà cura di garantire la capienza del conto/deposito secondo quanto sopra riportato, con riferimento alla totalità dei prestiti in essere ed alla
generalità dei mandati conferiti. Resta comunque inteso che il diritto di voto, gli eventuali proventi degli strumenti finanziari depositati a tutela delle operazioni di prestito
titoli, nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi su detti strumenti finanziari spetteranno alla società del Gruppo MPS presso cui viene acceso il deposito a tutela
dell’operatività.
3.4 Il Cliente prende atto della circostanza che per il prestito titoli non esiste un mercato regolamentato, quindi le operazioni contemplate nel presente mandato saranno
eseguite fuori mercato.
Art. 4 – Oggetto e durata dei singoli prestiti
4.1 Ogni operazione di prestito potrà avere durata di uno o più giorni lavorativi.
4.2 Ogni operazione di prestito effettuata sulla Giacenza non necessiterà di ratifica alcuna da parte del Cliente.
In caso di operatività di prestito titoli, la Banca, con periodicità trimestrale, rende disponibili al Cliente il dettaglio dei benefici maturati dal Cliente e delle operazioni
effettuate.
4.3 La Banca potrà anche prendere in prestito strumenti finanziari di società che abbiano deliberato lo stacco di cedole o il pagamento di dividendi. In tali ipotesi, la
Banca effettuerà a favore del Cliente un pagamento sostitutivo del dividendo al netto della ritenuta di cui alla normativa fiscale tempo per tempo vigente.
4.4 La Banca non potrà prendere a prestito strumenti finanziari la cui cessione comporti l’obbligo di segnalare a Consob variazioni nelle partecipazioni rilevanti riferite
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a tali strumenti finanziari.
4.5 Il Cliente e la Banca convengono che non potranno essere oggetto di prestito i titoli soggetti a qualsiasi tipo di vincolo (a mero carattere esemplificativo e non
esaustivo, i titoli sottoposti a sequestro o pignoramento o per i quali sia stata richiesta la partecipazione all’assemblea) e i titoli con riferimento ai quali il Cliente ha
tempo per tempo manifestato ai sensi dell’articolo 4.6 la volontà di escluderli dall’operatività di prestito titoli.
4.6 Il Cliente potrà in ogni momento, mediante semplice comunicazione scritta alla Banca, escludere dal prestito, totalmente o anche parzialmente, determinati
strumenti finanziari depositati e/o contabilizzati nel Deposito Amministrato. Tale esclusione sarà efficace a partire dal primo Giorno lavorativo successivo alla ricezione
della comunicazione da parte della Banca.
Art. 5 – Consegna degli strumenti finanziari
5.1 Il Cliente autorizza la Banca a trasferire gli strumenti finanziari dal proprio Deposito Amministrato a far tempo dalla data di decorrenza che sarà indicata
nella Conferma di Prestito.
5.2 Il Cliente autorizza la Banca a compiere ogni formalità necessaria per il trasferimento degli strumenti finanziari stessi.
Art. 6 – Effetti del prestito – Distribuzione dei proventi e diritti inerenti agli strumenti finanziari
6.1 Per effetto di ciascuna operazione di prestito, gli strumenti finanziari oggetto della transazione passeranno in proprietà del Mutuatario, ai sensi dell'articolo 1814
Cod. Civ..
6.2 Il Cliente, fermo restando quanto previsto all’articolo 3.3, prende atto che il trasferimento di cui all’articolo 6.1 comporta un rischio di credito addizionale derivante
dall’eventualità che il Mutuatario non sia in grado di adempiere al proprio obbligo di restituzione.
6.3 Il diritto di voto, i proventi degli strumenti finanziari dati in prestito nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi sugli strumenti finanziari spettano, per l’intera durata
del prestito, al Mutuatario.
6.4 Le somme corrispondenti agli eventuali proventi realizzati sugli strumenti finanziari saranno riconosciute dalla Banca al Cliente, secondo le modalità stabilite dalle
società emittenti gli strumenti finanziari in oggetto, al netto delle ritenute di cui all’art. 4.3, con accredito sul conto aperto a nome del Cliente in relazione al presente
Contratto.
6.5 Nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto delle singole operazioni di prestito attribuiscano il diritto di ottenere quantità aggiuntive di strumenti finanziari della
medesima tipologia di quelli oggetto del prestito ovvero di altra tipologia e/o altri valori e tali strumenti finanziari e/o valori vengano consegnati al Mutuatario nel corso
della durata del prestito, la Banca si impegna, anche per conto del Mutuatario, a consegnare al Cliente al termine del periodo di durata del prestito anche le predette
quantità aggiuntive di strumenti finanziari e/o valori ricevuti dal Mutuatario.
Art. 7 - Remunerazione
7.1 Per ciascuna operazione di prestito conclusa, al Cliente spetta un compenso, calcolato, secondo la formula seguente: ctv x gg x t / 360 dove “ctv” è il controvalore
dato dalla quantità dello strumento finanziario prestato moltiplicato per il suo valore di mercato; “gg” sono i giorni effettivi di durata del prestito; “t” è il tasso di prestito su
base annua espresso in termini percentuali indicato tempo per tempo nel Foglio Informativo disponibile presso tutte le Filiali della Banca e nella sezione “Trasparenza”
del sito internet della Banca (www.mps.it). Tale tasso non sarà comunque mai inferiore a 0,01% su base annua.
7.2 La Banca effettuerà la ritenuta nella misura prevista dalla normativa in materia fiscale tempo per tempo vigente in qualità di sostituto d’imposta sulla remunerazione
corrisposta al Cliente.
7.3 Tale remunerazione sarà corrisposta alla scadenza di ogni mese solare sulla base dei prestiti effettuati nel periodo secondo le condizioni per tempo comunicate
nelle Conferme di Prestito.
7.4 Resta fermo che le somme riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 4.3 e 6.4 non costituiscono remunerazione.
7.5 Per ogni operazione di prestito conclusa dalla Banca in esecuzione del presente mandato non verrà addebitata al cliente alcuna commissione né spesa. Il Cliente
prende atto della circostanza che, a fronte del Prestito di strumenti finanziari, non riceverà dalla Banca alcuna garanzia ulteriore rispetto a quella del buon fine delle
operazioni di prestito di cui all’art. 3.3.
Art. 8 – Operazioni concluse dalla Banca con se stessa
8.1 La Banca è altresì fin d’ora autorizzata, ai sensi dell’art. 1395 Cod. Civ., a concludere le operazioni di prestito di strumenti finanziari oggetto del presente mandato
anche con se stessa oltre che con soggetti terzi.
8.2 Qualora la Banca concluda con se stessa un’operazione di prestito assume la veste di Mutuatario, rimanendo comunque ferma la garanzia del buon fine
dell’operazione di cui al precedente art. 3.3.
Art. 9 – Restituzione degli strumenti finanziari equivalenti e Recall
9.1 La Banca si impegna a restituire al Cliente, a conclusione di ciascuna operazione di prestito, strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi a
prestito, unitamente ai diritti accessori eventualmente realizzati sui medesimi durante il periodo di durata del prestito.
9.2 La Banca riconosce espressamente il diritto di Recall del Cliente, che potrà essere esercitato, per ogni singola operazione di prestito, su tutti o parte degli strumenti
finanziari mediante comunicazione da parte del Cliente di ordine di vendita dei titoli, recesso o risoluzione dal Contratto o dal presente incarico, ordine di trasferimento
dei titoli ad altro Istituto bancario. Resta inteso che la predetta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto nei modi e con gli effetti della richiesta di disposizione.
9.3 In tal caso la Banca darà esecuzione all’ordine di vendita nei termini ed alle condizioni contenuti nell’ordine medesimo.
Art. 10 - Risoluzione
10.1 Il presente incarico e ciascuna operazione di prestito si risolvono, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, in uno dei seguenti casi:
a) mancata restituzione anche di uno solo degli strumenti finanziari presi a prestito allo scadere di ogni singola operazione di prestito;
b) mancato adempimento di una delle Parti di una delle obbligazioni derivanti dal presente mandato e relative ad ogni singola operazione di prestito.
La risoluzione si verifica di diritto, restando espressamente esclusa la necessità per la parte interessata di effettuare la dichiarazione di cui all’art. 1456, comma 2.
10.2 Il presente mandato si intenderà, inoltre, automaticamente risolto con effetto immediato, qualora:
a) una delle due parti abbia operato cessioni di beni ai creditori ex articolo 1977 Cod. Civ. o abbia proposto ai creditori altre forme di regolamentazione della
propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei propri debiti;
b) una delle due parti sia stata sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto. La parte nei cui confronti si sia verificata una di tali
circostanze dovrà darne tempestiva comunicazione alla controparte e fornirle tutte le indicazioni richieste.
10.3 In ogni caso di risoluzione del contratto, tutte le operazioni di prestito in essere si concluderanno automaticamente e la Banca dovrà restituire, per ogni operazione
di prestito, gli strumenti finanziari entro il primo giorno di liquidazione successivo alla data di risoluzione, fatto salvo ogni diritto delle parti, ivi compreso il risarcimento
degli eventuali danni.
Art. 11 – Durata e recesso
11.1 Il presente mandato è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento dandone comunicazione scritta alla Banca; la Banca potrà
esercitare analoga facoltà anche ai sensi dell’art. 1727 Cod. Civ. dando un preavviso di almeno 30 giorni.
11.2 Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.
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11.3 Il recesso non pregiudica la validità e l’esecuzione delle singole operazioni di prestito già poste in essere, come pure gli obblighi o i diritti delle parti conseguenti a
tali operazioni, fatto salvo il diritto di Recall.
11.4 Il recesso dal presente mandato non comporta recesso dal presente Contratto. Il recesso dal presente Contratto comporta invece il recesso anche dal presente
mandato.
Art. 12 – Disposizioni finali
12.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente sottosezione valgono le clausole del presente Contratto. In caso di contrasto tra le previsioni del
presente Contratto e quelle della presente sottosezione, prevarranno queste ultime.
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Sottosezione E
Servizio di Consulenza in materia di investimenti
Articolo 1. - Il Servizio di Consulenza
1.1La Banca presta il Servizio di Consulenza in materia di investimenti, ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 1 comma 5 septies del TUF e delle relative norme di
attuazione di cui agli articoli 28 e 31 del Regolamento Intermediari e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle informazioni ottenute dal Cliente in merito
alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua situazione finanziaria come
meglio specificate all'articolo 2.
1.2Il Servizio di Consulenza consiste nel rilascio da parte della Banca, di sua iniziativa o dietro espressa richiesta anche verbale del Cliente, di consigli e
raccomandazioni personalizzati e, dunque, presentati come adatti al Cliente riguardo ad una o più operazioni di investimento relative ad uno o più strumenti, prodotti e/o
servizi finanziari.
1.2.1 Nel caso di consulenza ad iniziativa Banca ciascun consiglio e/o raccomandazione sarà sottoposto a verifica di adeguatezza e non potranno pertanto essere
consigliate operazioni che non siano coerenti con il profilo di conoscenza, esperienza, situazione finanziaria e obiettivo di investimento del Cliente.
1.2.2 Nel caso di consulenza ad iniziativa Cliente la Banca effettuerà le verifiche di adeguatezza comunicando l'esito al Cliente il quale prende atto che solo in caso di
esito positivo potrà effettuare l'operazione. Il Cliente prende altresì atto che l'esito negativo della verifica di adeguatezza è vincolante per la Banca la quale non potrà in
alcun modo, neppure ad iniziativa Cliente, eseguire l'operazione di investimento. Resta inteso che nell'ipotesi di consulenza obbligatoria, come meglio descritta
all'articolo 3.2, non potrà essere eseguita, neppure ad iniziativa Cliente, alcuna operazione che non risulti adeguata.
1.3Il Cliente rimane comunque sempre libero di seguire le indicazioni/raccomandazioni prestate dalla Banca e ritenute dalla stessa adeguate. Il Cliente mantiene infatti
piena e totale libertà di dare o meno esecuzione alle raccomandazioni fornite dalla Banca costituendo ogni decisione sua assoluta prerogativa e mantenendo piena
facoltà e discrezionalità sia di darvi seguito sia di quale intermediario avvalersi.
1.4La Banca non ha alcun obbligo nei confronti del Cliente nel caso in cui, successivamente al conferimento dell'ordine, lo strumento/prodotto finanziario
acquistato/sottoscritto non risulti più adeguato a causa di una modifica delle sue caratteristiche e/o di un mutamento del profilo del Cliente.
1.5Il Cliente si impegna a utilizzare le informazioni ricevute dalla Banca solo ed esclusivamente per uso proprio e non ai fini di una cessione, in qualunque forma, a terzi.
1.6La Banca nel prestare il Servizio di Consulenza nelle sue diverse modalità si può servire di supporti, anche di tipo telematico ed informatico, nonché di analisi, studi,
informazioni anche messi a disposizione da soggetti terzi.
La Banca dichiara che le raccomandazioni e i consigli forniti al Cliente non costituiscono offerta al pubblico
Articolo 2. - Raccolta del Profilo del Cliente (Profilazione)
2.1 Presupposto necessario ed indispensabile per l'erogazione del Servizio di Consulenza è la raccolta del Profilo del Cliente da parte della Banca. Le
raccomandazioni personalizzate devono sempre necessariamente essere adeguate al Profilo del Cliente.
2.2 La raccolta del Profilo del Cliente avviene tramite la compilazione di un questionario base (Questionario Mifid) e, con riferimento alla sola Consulenza Avanzata, di
un questionario avanzato integrativo, mediante i quali la Banca raccoglie le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza finanziaria, alla situazione finanziaria
ed agli obiettivi di investimento del Cliente.
2.3 La Banca determina la profilazione sulla base delle informazioni acquisite dal Cliente, secondo le modalità sopra indicate.
2.4 Il Cliente si impegna a collaborare con la Banca al fine dell'elaborazione e dell'aggiornamento della Profilazione sulla cui base la Banca è tenuta a fornire
raccomandazioni personalizzate adeguate.
2.5 Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese e che è onere dello stesso informare la Banca di ogni significativa loro variazione
ai fini della verifica di un'eventuale modifica della Profilazione.
Articolo 3. - Perimetro del Servizio di Consulenza
3.1 La Banca offre il Servizio di Consulenza, secondo le modalità indicate nell'articolo 6, anche in abbinamento agli altri servizi e attività di investimento prestati.
3.2 Fermo restando quanto previsto all'articolo 3.1, la Banca abbina sempre la prestazione del Servizio di Consulenza al Collocamento di prodotti e/o strumenti
finanziari presenti tempo per tempo nel Catalogo, indipendentemente pertanto da qualsivoglia espressa richiesta del Cliente. In linea generale si evidenza che il
Catalogo si compone dei prodotti e/o strumenti finanziari di cui al seguente elenco come tempo per tempo specificamente indicati:
Obbligazioni e certificate collocati dalla Banca
Prodotti assicurativi finanziari (polizze ramo III e V) e polizze Multiramo
OICR (Fondi e Sicav)
Gestioni di portafogli
Fanno eccezione, rispetto all'elencazione di cui sopra, i Titoli di stato per cui la Banca offre il servizio di collocamento in fase di sottoscrizione degli stessi in sede di
"asta".
3.3 Stante quanto sopra il Cliente prende atto che nell'ambito della prestazione del Servizio di Collocamento gli strumenti finanziari presenti nel Catalogo di offerta della
Banca potranno essere sottoscritti esclusivamente a seguito della prestazione di consulenza e pertanto solo nel caso di esito positivo della valutazione di adeguatezza
da parte della Banca.
3.4 Il Cliente prende altresì atto che il Servizio di Consulenza non è mai prestato con riferimento alle operazioni disposte in autonomia dal Cliente mediante tecniche di
comunicazione a distanza (a titolo esemplificativo internet, phone e mobile banking), per le quali pertanto non è mai eseguita la valutazione di adeguatezza al Profilo del
Cliente.
Articolo 4. - Ambito soggettivo di prestazione del servizio
4.1 La Banca presta il servizio di Consulenza Base nei confronti di tutta la propria Clientela.
4.2 La Banca presta il servizio di Consulenza Avanzata esclusivamente nei confronti della Clientela che risulti, sulla base del questionario Mifid, avere un'adeguata e
sufficiente esperienza finanziaria.
Articolo 5. - Tutela connessa alla prestazione del Servizio di Consulenza.
5.1 Nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca si impegna a fornire al Cliente informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della
specifica operazione o del servizio consigliato la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. In mancanza di tale
adempimento la Banca non può consigliare alcuna operazione finanziaria.
5.2 La Banca si asterrà dal consigliare operazioni non adeguate per il Cliente, con riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, all'esperienza in
materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua propensione al rischio.
5.3 Alla Banca è fatto divieto di fornire raccomandazioni d'investimento qualora il Cliente non fornisca alla stessa le informazioni necessarie per poter svolgere la
propria attività di consulenza.
5.4 Con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi alla propria situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla propria propensione al rischio nonché in merito
ai rapporti intrattenuti ed alle attività detenute, il Cliente si assume ogni responsabilità in merito alla completezza, congruità e veridicità di quanto dichiarato.
Articolo 6. - Opzioni di accesso al Servizio di Consulenza.
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6.1 La Banca presta il Servizio di Consulenza mediante due diverse modalità: Consulenza Base senza riconoscimento di alcun compenso da parte del Cliente e
Consulenza Avanzata dietro riconoscimento di compenso da parte del Cliente per ciascuna proposta di investimento.
6.2 Fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli, la Consulenza Base consiste nel fornire al Cliente, a fronte di sua richiesta o, nei casi di cui all'articolo 3.2,
su iniziativa stessa della Banca, raccomandazioni personalizzate di investimento volte all'individuazione del singolo prodotto/strumento finanziario adeguato alle
esigenze del Cliente, in relazione ad una singola operazione e non alla costruzione di un portafoglio.
6.3 La Consulenza Avanzata, consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate in relazione ad un insieme di operazioni volte alla costruzione di un
Portafoglio di investimento inteso quale specifica porzione di patrimonio detenuto presso la Banca ed a cui è stato associato uno specifico obiettivo di investimento.
6.4 I consigli e le raccomandazioni personalizzate di cui all'articolo 6.3 sono documentati attraverso la consegna al Cliente di una proposta di consulenza (di seguito, la
"Proposta").
6.5 Il Cliente prende atto che la Proposta ha una validità di giorni [15] e che alla scadenza di tale periodo la Banca non garantisce l'adeguatezza delle operazioni
proposte che pertanto non potranno essere eseguite se non previa elaborazione di una nuova Proposta.
6.6 La Consulenza Avanzata può essere prestata esclusivamente nei confronti di Clienti che, abbiano aderito all'ulteriore "Profilazione Avanzata" di cui all'articolo 2.2
basata sull'elaborazione di informazioni ulteriori raccolte mediante compilazione di un questionario "avanzato" specifico per ciascun Portafoglio così come dichiarato
dal Cliente.
6.7 Il Cliente prende atto che, ai fini della valutazione di adeguatezza delle singole operazioni, le informazioni raccolte nel "Profilo Avanzato" prevalgono su quelle
raccolte nell'ambito del questionario (base) Mifid.
Art. 7 - Responsabilità della Banca
7.1 La Banca presta il Servizio di Consulenza con la diligenza e la professionalità richieste dalla normativa in vigore, ma non garantisce alcun risultato specifico in
termini di rendimenti finanziari.
7.2 Le indicazioni elaborate nell'ambito del Servizio di Consulenza hanno natura di consigli/raccomandazioni; l'adesione al Servizio di consulenza non comporta
tuttavia l'obbligo per il Cliente di seguire tali indicazioni, rimanendo lo stesso libero di assumere -in piena autonomia e a suo rischio - decisioni di
investimento/disinvestimento
7.3 Per quanto sopra nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali pregiudizi, danni ovvero per il verificarsi di rendimenti inferiori alle
aspettative che il Cliente dovesse subire o conseguire a seguito di operazioni di investimento e/o disinvestimento eseguite sulla base dei consigli e delle
raccomandazioni ricevute nell'ambito della Consulenza prestata.
7.4 Il Cliente prende pertanto atto che le obbligazioni assunte dalla Banca si intendono correttamente adempiute con la prestazione della raccomandazione senza che
ciò comporti il sorgere a carico della Banca di qualunque tipo di obbligo di monitoraggio sugli investimenti raccomandati
7.5 I consigli/raccomandazioni, le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia agli strumenti finanziari sia ai servizi di investimento forniti dalla Banca sono acquisiti da
fonti ritenute attendibili dal mercato, senza che la Banca possa tuttavia garantire in assoluto, con particolare riferimento ai mercati e agli strumenti finanziari o servizi di
investimento di terzi, la completezza o la veridicità degli stessi. Le raccomandazioni personalizzate individuate dal Servizio di Consulenza elaborando le informazioni
acquisite ai sensi dell'art. 2 , non assicurano il mantenimento del capitale né garantiscono risultati o rendimenti futuri.
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Il presente atto è composto dalle seguenti parti:
- Condizioni generali relative al Rapporto Banca-Cliente
- Condizioni economiche - Sezione Conto Corrente Bancario
- Condizioni economiche - Sezione Servizi di Pagamento
- Condizioni economiche - Sezione Bancomat/Pagobancomat Microcircuito
- Sezione prestazione SERVIZI DI INVESTIMENTO
- Condizioni economiche - Sezione del contratto relativo alla prestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO
- Condizioni economiche - Sezione MULTICANALITA' INTEGRATA
- Condizioni giuridiche - Sezione Conto Corrente Bancario
- Condizioni giuridiche - Sezione Servizio di incasso o di accettazione degli effetti documenti ed assegni
- Condizioni giuridiche - Sezione Affidamenti in Conto Corrente
- Condizioni giuridiche - Servizi di Pagamento
- Condizioni giuridiche - Sezione Bancomat/Pagobancomat Microcircuito e servizi collegati
- Condizioni giuridiche - Sezione del contratto relativo alla prestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO
- Condizioni giuridiche - Sezione MULTICANALITA' INTEGRATA
nonchè dagli allegati:
- Mandato per il conferimento dell’incarico a svolgere il servizio di negoziazione, e trasmissione ordini su strumenti finanziari e prestito di strumenti finanziari
- Dichiarazione sulla Fiscalità
- Guida al Servizio di Multicanalità Integrata
Il tutto è contenuto nel presente fascicolo, composto da n. 70 pagine (oltre gli allegati sopra citati), collegati fra loro a mezzo spillatura metallica.
Dichiara / dichiarano di avere scelto quale modalità di invio delle comunicazioni periodiche, consapevole/ i che, nel caso di mancata scelta, le comunicazioni verranno
inviate a mezzo posta:
 Forma cartacea (a mezzo posta);
 Forma elettronica:
- tramite il servizio DocumentiOnLine dell'Internet Banking: la scelta di tale opzione, che sottende l'avvenuto perfezionamento del contratto di Internet
Banking con la Banca, si desume dalla mancata indicazione di recapito e-mail e/o telefax. Il cliente prende atto che, fino a quando il servizio
DocumentiOnLine non sarà stato da lui attivato mediante accesso all'Internet Banking, riceverà le comunicazioni periodiche in forma cartacea a mezzo
posta;
- al seguente indirizzo e-mail: ..........
- al seguente numero telefax: ..........
* * *
Dichiaro/Dichiariamo di aver ricevuto, ed averne assimilato il contenuto precedentemente alla conclusione del presente contratto, il documento “Nota Informativa”
costituito dalle seguenti parti:

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
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Nota Informativa in dettaglio;
Allegato A - Informativa sulla Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse;
Allegato B - Informativa sulla Strategia di trasmissione e/o di esecuzione ordini;
Allegato C - Informativa sugli incentivi percepiti dalla Banca;
In particolare, con riferimento al contenuto dell’allegato B, Informativa sulla Strategia di Trasmissione e/o di Esecuzione degli ordini, presto/iamo specifico consenso
alla stessa ed, in via generale, all’esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
Nel rimetterVi il presente atto ed i relativi allegati, Vi riportiamo di seguito le clausole onerose che Vi preghiamo di sottoscrivere nell'allegata copia per la banca
CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA - CLIENTE
Art. 8, commi 2, 4 e 5
Art. 10
Art. 11
Art. 13
Art. 15
Art. 20
(revoca, modifica e cessazione dei poteri di rappresentanza)
(diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie)
(diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari)
(modifica delle condizioni)
(foro competente)
(modalità di invio delle comunicazioni periodiche)
SEZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO
Art. 2
Art. 6
Art. 12, comma 2
Art. 13, commi 1 e 2
Art. 14
Art. 15, comma 4
Art. 16, commi 2, 3 e 4
Art. 17
Art. 18
(servizio di Multicanalità Integrata)
(addebito in conto di assegni e cambiali)
(non apposizione delle clausole "effettivo")
(capitalizzazione degli interessi)
(conto non movimentato)
(approvazione dell’estratto conto)
(compensazione e pagamento di assegni)
(commissione di istruttoria veloce per rapporti non affidati)
(recesso).
SEZIONE SERVIZIO DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI
Art. 2
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(non invio degli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni).
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SEZIONE AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE
Art. 3
Art. 4
Art. 5
(Interessi, “corrispettivo sull’accordato” (CA) e “commissione di istruttoria veloce per rapporti affidati”)
(recesso)
(recesso, compensazione e pagamento assegni).
SEZIONE SERVIZI DI PAGAMENTO
Disposizioni generali regolanti i servizi di pagamento
Art. 8
(ricezione degli ordini di pagamento)
Art. 9
(rifiuto degli ordini di pagamento)
Art. 11
(comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto)
Art. 13
(responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di operazioni di pagamento)
Art. 14
(identificativi unici inesatti)
Art. 16
(esclusione di responsabilità)
Art. 17
(modifica delle condizioni)
Art. 18
(recesso)
Bonifici
Art. 2
(ricezione della disposizione di bonifico)
Art. 3
(rifiuto della disposizione di bonifico)
Pagamenti Vari
Art. 2
(ricezione dell’ordine di pagamento e addebito al Cliente).
Art. 3
(rifiuto dell’ordine di pagamento)
Rid Debitore
Art. 4
(rifiuto delle operazioni di pagamento)
Art. 7
(deroghe in presenza di soggetti che non rivestono la qualifica di consumatori e di micro-impresa)
SDD Debitore
Art. 6
(rifiuto degli ordini di addebito)
Art. 7
(rimborsi di addebiti autorizzati SDD CORE)
Art. 8
(rimborsi di addebiti autorizzati SDD B2B)
Art. 9
(identificativi unici inesatti)
SEZIONE BANCOMAT/PAGOBANCOMAT E SERVIZI COLLEGATI
Art. 1, comma 3,4
Art. 3, comma 4
Artt 20, 23, 27, 37, 42
Artt. 7 comma 5
Art. 10
Art. 11
Art. 14
Art. 12
Artt. 25, 35
Art. 36
Modifica dei limiti di importo e delle modalità di erogazione dei Servizi.
Revoca o perdita dei poteri di rappresentanza
Facoltà di modificare, sospendere od abolire i Servizi ed esonero di responsabilità per interruzione degli stessi.
Opponibilità della denuncia di smarrimento o di sottrazione
Erogazione di servizi;
Valore probatorio delle scritture.
Condizioni economiche e contrattuali e facoltà di variarle
Facoltà di recesso della Banca.
Estraneità della Banca alle controversie tra Cliente ed Esercente Convenzionato.
articoli non applicabili
CONDIZIONI GIURIDICHE - MULTICANALITA' INTEGRATA
Art. 3, comma terzo
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 9
Art. 10
Art. 11,
Art. 14
Art. 17
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
(modifiche dell'orario di operatività ed interruzioni del Servizio);
(modifiche del Servizio);
(clausola risolutiva espressa);
(oneri di comunicazione da parte del cliente e conseguenze in caso di mancato assolvimento);
(facoltà della Banca di rifiutare le operazioni);
(identificazione del Cliente ed esonero della responsabilità della Banca);
(oneri di conservazione, uso, custodia e blocco delle chiavi di autenticazione, responsabilità del cliente);
(esclusione di responsabilità della Banca);
(facoltà della Banca di inibire l'accesso e di sospendere il Servizio);
(esclusione di responsabilità della Banca per l’ordine di non pagare assegni);
(opponibilità alla Banca di eventi quali la morte e/o la sopravvenuta incapacità del cliente);
(recesso ed eliminazioni di servizi);
(facoltà di recesso della Banca);
CONDIZIONI GIURIDICHE SERVIZIO DOCUMENTIONLINE (DOL)
Art. 3
(modalità di inoltro delle comunicazioni periodiche da parte della Banca e rinunica espressa del cliente)
Art. 4
(onere del cliente di accedere al Servizio);
Art. 5
(onere del cointestatario di portare a conoscenza degli altri cointestari le comunicazioni ricevute);
Art. 7
(efficacia della documentazione on line);
Art. 8
(recesso dal Servizio e conseguenze);
Art. 9
(casi di esonero da responsabilità per la Banca);
Art. 10
(integrazione condizioni giuridiche dell’Internet Banking);
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Condizioni giuridiche - Sezione SERVIZI DI INVESTIMENTO
Disposizioni comuni
Art. 4
Art. 5
Sottosezione A
Sottosezione B
Sottosezione D
(Durata del Contratto - Recesso)
(Modifiche al Contratto)
Servizi di negoziazione su strumenti finanziari (Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di Ordini, Negoziazione
in conto proprio)
Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari
Art. 3 (Svolgimento del servizio)
Art. 5 (Vendita dei titoli in caso di inadempimento del cliente)
Art. 8 (Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito)
Art. 10 (Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata- ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 85,
comma 2, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
Art. 11 (Subdeposito dei titoli al portatore presso altri Enti)
Art. 12 (Subdeposito di titoli emessi o circolanti all’estero)
Servizio di prestito di strumenti finanziari
Art. 1 – Contenuto
Art. 3 – Modalità di esecuzione del mandato;
Art. 4 – Oggetto e durata dei singoli prestiti;
Art. 6 – Effetti del prestito – Distribuzione dei proventi e diritti inerenti agli strumenti finanziari;
Art. 7 – Remunerazione;
Art. 8 – Operazioni concluse dalla Banca con se stessa;
Art. 9 – Restituzione di strumenti finanziari equivalenti e Recall;
Art. 10 – Risoluzione;
Art. 11 - Durata – Recesso.
(data) DATA
$$M999E$
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FILIALE
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Allegato - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO - MANDATO PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO A SVOLGERE IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI
(ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO) E
PRESTITO DI STRUMENTI FINANZIARI
CITTA’ , li DATA
Alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Filiale di FILIALE
Io/noi sottoscritto/i:
COGNOME NOME
nato a CITTA’ SIGLA
il GG/MM/AAAA
C.F. CODICE FISCALE
premesso che:
-
mi/ci è stato preventivamente consegnata la “Nota Informativa” che riporta anche le informazioni sui rischi generali degli investimenti di cui all’art. 31 del
Regolamento Intermediari e successive modifiche ed integrazioni.
-
la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA agisce in mio/nostro nome e per mio/nostro conto, con la sottoscrizione della presente
acconsento/acconsentiamo a che la banca stessa, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio
1998, nell’effettuazione delle operazioni derivanti dallo svolgimento dei servizi, agisca anche in nome proprio e per mio/nostro conto.
Vi conferisco/conferiamo l’incarico di
A) negoziare gli strumenti finanziari di cui agli ordini che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti;
B) ricevere e trasmettere i miei/nostri ordini su strumenti finanziari che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti;
C) concludere operazioni di prestito di strumenti finanziari, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.
Il presente incarico è regolato dalle Condizioni economiche e dalle Condizioni giuridiche contenute nel Contratto relativo alla Prestazione di Servizi di
Investimento.
FIRMA ___________________________________________________________
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Allegato - SERVIZI DI INVESTIMENTO – DICHIARAZIONE SULLA FISCALITA’
CITTA’ , li DATA
Alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Filiale di FILIALE
Deposito titoli: CUSTODIA
Rapporto estero:
Intestazione:
COGNOME NOME
n.
9999
Oggetto: D.Lgs.21 novembre 1997, n. 461
Opzione per il regime di tassazione dei redditi diversi
Il / I sottoscritto / sottoscritti, ai sensi del decreto in oggetto, dichiara/dichiarano di optare per il Regime AMMINISTRATO di cui agli artt. 5,6 e 7 dello stesso
decreto e di impegnarsi, altresì, a comunicare tempestivamente per iscritto l’eventuale raggiungimento di partecipazioni qualificate e qualsiasi altro evento che
possa far decadere l’applicazione del regime prescelto
Il / I sottoscritto / sottoscritti prendono atto che, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto in oggetto, con specifico riferimento alle quote o azioni di investimento
collettivo del risparmio in mancanza di esercizio di opzione il regime fiscale applicato è il Regime AMMINISTRATO e che può/possono modificare tale regime con
comunicazione scritta.
FIRMA ___________________________________________________________
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BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
Cap. Soc. Euro 6.654.282.746,76 - Ris. Euro 10.724.693.478,54 alla data del 05/09/2011
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Il/I sottoscritto/i
NDC 245000000
COGNOME NOME
INDIRIZZO
CAP CITTA’ SIGLA
Dichiara/Dichiarano di aver ricevuto e di averne assimilato il contenuto dei seguenti documenti che mi/ci avete
consegnato:
- “Nota Informativa” composta di n° 15 pagine, unite tra loro a mezzo di spillatura metallica, e costituito dalle seguenti parti:
- Presente foglio che costituisce il frontespizio; S S S S
- Nota Informativa in dettaglio;
- Allegato A - Informativa sulla Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse;
- Allegato B - Informativa sulla Strategia di trasmissione e/o di esecuzione ordini;
- Allegato C - Informativa sugli Incentivi percepiti dalla Banca.
In particolare, con riferimento al contenuto dell'allegato B, Informativa sulla Strategia di Trasmissione e/o di Esecuzione degli ordini, presto/iamo specifico consenso alla
stessa ed in via generale, all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
(luogo e data) CITTA’ , DATA
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(firma)______________________________
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NOTA INFORMATIVA
Il presente documento precontrattuale illustra le informazioni previste dagli articoli da 29 a 32 del Regolamento Intermediari che deve essere consegnato ai clienti o ai
potenziali clienti in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento e accessori.
Tali informazioni vengono fornite al cliente o al potenziale cliente affinché possa ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento e del tipo specifico di
strumenti finanziari e i rischi ad essi connessi e, conseguentemente, questo possa prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
Il documento si articola nelle seguenti sezioni.
SEZIONE I
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI INVESTIMENTO E I SUOI SERVIZI
1)
Informazioni generali
·
Nome, sede legale e indirizzo degli intermediari e dei relativi recapiti :
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA., sede legale e Direzione Generale in Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena;
·
La lingua con cui il cliente può comunicare con l’intermediario e ricevere da questo documenti e altre informazioni : italiano.
·
Dichiarazione che ogni intermediario(di seguito Banca) è stato autorizzato dall’autorità competente:
La Banca è autorizzata alla prestazione di tutti i servizi e le attività di investimento, nonché i servizi accessori, indicato all’art. 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Il GRUPPO MPS è iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia n. 1030
La BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA è iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5274.
La Banca fornisce ai clienti o potenziali clienti le seguenti ulteriori informazioni generali, ove siano pertinenti :
a)
b)
c)
d)
e)
metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra la Banca e il cliente, anche, se pertinente, per l’invio e la ricezione di ordini;
quando la Banca opera tramite un agente collegato in conformità all’articolo 23 delle Direttiva 2004/39/CE, una dichiarazione in tal senso in cui
viene specificato lo Stato membro in cui tale agente è registrato;
la natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire all’investitore a rendiconto dell’attività svolta, di cui agli articoli da 53 a 56 del
Regolamento Intermediari Consob;
ove la Banca detenga strumenti finanziari o somme di denaro di clienti, una descrizione sintetica delle misure adottate per assicurare la loro tutela;
il sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente, con una descrizione generale delle modalità di copertura dello stesso.
2) Informazioni sulla politica di gestione dei conflitti di interesse
Le informazioni sintetiche sulla “Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse” sono contenute nell’allegato A del presente documento.
3)
Informazioni relative al Servizio di Gestione di Portafogli
La Banca adotta un metodo appropriato di valutazione e comparazione dei risultati della gestione, anche mediante indicazione di un parametro di riferimento significativo,
che sia coerente con gli obiettivi di investimento del cliente e con i tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del cliente, in modo da consentire al cliente la
valutazione del servizio prestato.
Quando la Banca propone di fornire il servizio di gestione dei portafogli ad un cliente o ad un potenziale cliente, fornisce, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente
comma, le informazioni seguenti, ove pertinenti :
a. informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente;
b. i dettagli di eventuali deleghe della gestione con specificazione dell’ampiezza della delega;
c. la descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;
d. i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazione che possono essere realizzate su tali
strumenti, inclusi eventuali limiti;
e. gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale
discrezionalità.
4) Informazioni sulla strategia trasmissione e/o di esecuzione degli ordini per conto dei clienti
Nell’allegato B al presente documento precontrattuale sono contenute le informazioni sulla strategia di trasmissione e/o di esecuzione degli ordini per conto dei clienti
adottata dalla Banca in conformità alla normativa vigente
5) Informazioni sugli incentivi percepiti dalla Banca
Le informazioni sintetiche sugli “incentivi percepiti dalla Banca” sono contenute nell’allegato C del presente documento.
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SEZIONE II
INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
La Banca ove detenga strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti ai clienti forniscono a tali clienti le informazioni di cui ai commi seguenti ove pertinenti.
La Banca informa il cliente o potenziale cliente della eventuale possibilità, che gli strumenti finanziari o le somme di denaro di tale cliente siano detenuti da un terzo per
conto dell’intermediario, nonché della responsabilità che essi si assumono conformemente al diritto nazionale applicabile, per qualsiasi atto od omissione del terzo
medesimo e delle conseguenze che l’eventuale insolvenza di quest’ultimo determinerebbe per il cliente.
Quando gli strumenti finanziari del cliente o potenziale cliente possono essere detenuti in un “conto omnibus” da un terzo, gli intermediari informano il cliente e gli
forniscono un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.
Quando i conti che contengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti al cliente o potenziale cliente possono o potranno essere soggetti ad un ordinamento
giuridico extracomunitario, gli intermediari forniscono informativa di tale circostanza ed indicano in che misura i diritti del cliente o potenziale cliente relativi a tali strumenti
finanziari o somme di denaro possano esserne influenzati.
La Banca informa il cliente circa l’esistenza e i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che la medesima, o il subdepositario, vanta o può vantare sugli strumenti
finanziari o sulle somme di denaro del cliente, o di eventuali diritti di compensazione esistenti in relazione ad essi.
La Banca prima di utilizzare, per proprio conto o per conto di un altro cliente, strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente al dettaglio, forniscono allo stesso in
tempo utile, su supporto duraturo, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l’utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per
l’intermediario, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.
SEZIONE III
DESCRIZIONE GENERALE DELLA NATURA E DEI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
LE SEGUENTI INFORMAZIONI NON DESCRIVONO TUTTI I RISCHI ED ALTRI ASPETTI SIGNIFICATIVI RIGUARDANTI GLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI
FINANZIARI ED I SERVIZI DI GESTIONE PATRIMONIALE PERSONALIZZATA, MA HA FINALITÀ DI FORNIRE ALCUNE INFORMAZIONI DI BASE SUI RISCHI
CONNESSI A TALI INVESTIMENTI E SERVIZI.
AVVERTENZE GENERALI
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si
accinge a compiere. L’investitore deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Prima di concludere un’operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è adeguato o
appropriato per l’investitore.
PARTE “A”
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2) la sua liquidità;
3) la divisa in cui è denominato;
4) gli altri fattori fonte di rischi generali.
1) La variabilità del prezzo
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1) Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le
obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha
diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può
comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal
regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata
all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della
società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza
in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano
vedersi restituire una parte di quanto investito.
1.2) Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o
sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso
la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di
variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico
per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale, variazioni che possono essere identificate nei movimenti
dell’indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si
ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa
data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
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1.3) Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime
tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive
di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si
riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il tasso
di interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la congruità del tasso di interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi di
interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il riferimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari
scadenza.
1.4) Il rischio d’interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato
attraverso le variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo
nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della
scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono
il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la
variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che
prevede il pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo – con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all’anno; l’aumento di un punto
percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.
È dunque importante per l’investitore, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere
necessità di smobilizzare l’investimento.
1.5) L’effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento
tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L’investitore può
raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi
comuni d’investimento e Società d’investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse
tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base
del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo,
calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli
strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (ad esempio, fondi che investono solo nei titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da
società aventi sedi in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
2) La liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle
caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati
su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali
indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere,
perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere
costi aggiuntivi.
3) La divisa
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l’euro per l’investitore italiano, al fine di
valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa estera in cui
è denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente
volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
4) Gli altri fattori fonte dei rischi generali
4.1) Denaro e valori depositati
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di
insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni
normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i
rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2) Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute
all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno
sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero
esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi
operazione su tali mercati, l’investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo
sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L’investitore dovrebbe quindi informarsi circa le
norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
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4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici od ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order
routing), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire
temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l’investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli
eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L’investitore dovrebbe informarsi
presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.5) Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si
avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o risultare ineseguiti nel caso i
sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe porsi anche in diretta contropartita del
cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario
o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le
informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
PARTE “B”
LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. È
quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che
essa comporta.
L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione
di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell’operazione, l’investitore e l’intermediario devono verificare se
l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed all’esperienza nel campo degli
investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo.
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
1) I futures
1.1) L’effetto “leva”
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L’ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò
produce il così detto “effetto di leva”. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui
fondi depositati presso l’intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell’investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti
effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell’investitore, egli
può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l’investitore non provvede ad effettuare
i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l’investitore resta debitore di ogni altra passività prodottasi.
1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di
mercato potrebbero rendere impossibile l’esecuzione di tali ordini. Anche strategie d’investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le “proposte combinate
standard” potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni “lunghe” o “corte”.
2) Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L’investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle
tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
2.1) L’acquisto di un’opzione
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso,
l’investitore avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’investitore può mantenere la
posizione fino a scadenza o effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della scadenza. L’esercizio
dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante. Se l’opzione ha per oggetto contratti
futures, l’esercizio della medesima determinerà l’assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia.
Un investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad un’attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente
esercitare l’opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzione diventi profittevole è remota.
2.2) La vendita di un’opzione
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per
l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell’attività
sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell’opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se
l’opzione venduta è di tipo “americano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare
l’attività sottostante. Nel caso l’opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni
concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia.
L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale
l’opzione è stata venduta.
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3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte “A”, l’investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
3.1) Termini o condizioni contrattuali
L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve
essere prestata alle condizioni per le quali l’investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l’attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle
opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione
dell’organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo
anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di
posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto
futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo fosse. L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere
difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
3.3) Rischio di cambio
I guadagni e le perdite relative a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l’euro) potrebbero essere condizionati dalle
variazioni dei tassi di cambio.
4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli SWAPS
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta
contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una
posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più
elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all’investitore. Prima di effettuare tali tipologie
di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
4.1) I contratti di swaps
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più,
modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto
prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente
un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l’investitore deve essere sicuro
di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o
ricevere. In determinate situazioni, l’investitore può essere chiamato dall’intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei
differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso del contratto si origini un
differenziale a favore dell’investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una
controparte terza, l’investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l’intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.
Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di
specie.
PARTE “C”
LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI PERSONALIZZATA
Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell’esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari
in cui investire e nell’esecuzione delle relative operazioni. L’investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del
servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal
gestore. L’investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali
limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell’apposito contratto scritto.
La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall’intermediario che, seppure debbano rimanere entro a limiti contrattuali, sono
solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L’intermediario deve
comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.
L’investitore deve informarsi approfonditamente presso l’intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve
concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima
di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è
adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed all’esperienza nel campo degli investimenti in
strumenti finanziari di quest’ultimo.
1) La rischiosità di una linea di gestione
L’investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere
investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della linea di gestione.
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1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l’investitore, si rimanda alla parte del presente
documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità
degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di
gestione che preveda l’investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la
percentuale degli investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
1.2) La leva finanziaria
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore
all’unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità
della linea di gestione.
La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l’intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente
rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso.
L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della linea di gestione patrimoniale
L’intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le
operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte “B” del presente documento).
L’investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all’unità, oltre a valutarne con l’intermediario l’adeguatezza in relazione alle
proprie caratteristiche personali, deve:
a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l’intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad
uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate
quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può
diminuire notevolmente;
c) comprendere che l’uso di una leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio
conferito in gestione e che pertanto l’investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell’intermediario.
2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale
2.1) Richiamo
Nell’ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall’intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che
l’investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti “A” e “B” del presente documento.
2.2) Commissioni ed altri oneri
Prima di concludere il contratto di gestione, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle
medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione. Nel valutare la
congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l’investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o
indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l’intermediario esegua operazioni non necessarie.
PARTE “D”
TRADING ON LINE
Il servizio Home Banking consente di instaurare, con modalità Internet, un collegamento diretto con la Banca, utile per lo scambio di informazioni relative a servizi
diversi e consente, tra l’altro, il passaggio diretto degli ordini di borsa, con modalità di esecuzione “on line”. Su quest’ultimo aspetto si precisa che la relativa rapidità e
semplicità di gestione dello strumento, può indurre l’utilizzatore ad effettuare un elevato numero di operazioni nell’ambito della stessa giornata operativa (intraday).
Atteso anche l’ampio lasso di tempo in cui i mercati sono attivi, si richiama l’attenzione dell’utente sul fatto che un elevato numero di operazioni “intraday”, facilmente
raggiungibile per la “semplicità” del sistema, può far lievitare considerevolmente il rischio insito nella specifica attività e comportare significativi costi commissionali,
ancorché in presenza di condizioni agevolate rispetto a quelle praticate di norma dalla Banca.
SEZIONE IV
INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
La Banca fornisce ai clienti e ai potenziali clienti informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi, comprendenti, ove pertinenti, i seguenti
elementi:
- Il prezzo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento o accessorio, comprese tutte le competenze, le
commissioni, gli oneri e le spese connesse, e tutte le imposte che verranno pagate tramite l’intermediario o, se non può essere indicato un prezzo esatto, la
base per il calcolo del prezzo totale cosicché il cliente possa verificarla;
- quando una parte qualsiasi del prezzo totale di cui alla lettera a) deve essere pagata o è espressa in valuta estera, l’indicazione di tale valuta, nonchè dei tassi
e delle spese di cambio applicabili;
- l’indicazione della possibilità che emergano altri costi per il cliente, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse allo strumento
finanziario o al servizio di investimento, che non sono pagati tramite l’intermediario o imposti da esso;
- le modalità per il pagamento.
Ai fini della lettera a), le commissioni applicate dall’intermediario vengono in ogni caso indicate separatamente.
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ALLEGATO A
INFORMATIVA SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
Politica del Gruppo MPS finalizzata a prevenire l’insorgere di conflitti di interesse.
Il Gruppo MPS, in conformità con quanto previsto dalle Direttive 2004/39/CE, c.d. “MIFID” (acronimo di Markets in Financial Instruments Directive), e dalla Direttiva
2006/73/CE, applica e mantiene un’efficace ed adeguata politica globale finalizzata a prevenire l’insorgere dei conflitti di interesse e, ove non completamente possibile,
attiva un’adeguata gestione degli stessi, in ambito della rete commerciale.
Al fine di individuare e gestire correttamente i conflitti di interesse, gli intermediari del Gruppo MPS:
adottano e mantengono disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di “evitare che i conflitti di interessi (…) incidano negativamente sugli
interessi dei loro clienti ” (art. 13, paragrafo 3, della Direttiva MIFID 2004/39/CE);
identificano i conflitti di interesse (art. 18, paragrafo 1, della Direttiva MIFID 2004/39/CE);
ove le disposizioni organizzative o amministrative adottate per gestire i conflitti di interesse non fossero sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che
il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, sono chiaramente informati i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di
tali conflitti di interesse (art. 18, comma 2 della Direttiva MIFID 2004/39/CE). Le informazioni sono fornite su supporto durevole e sufficientemente dettagliate
al fine di consentire al cliente di assumere una “decisione informata ” (art. 22, paragrafo 4, della Direttiva 2006/73/CE – art. 3 della Direttiva 2006/73/CE);
elaborano in un documento scritto, applicano e mantengono un’efficace ed adeguata politica globale di gestione dei conflitti di interesse. Tale policy consente
l’individuazione delle ipotesi di conflitti di interesse che possono ledere gravemente gli interessi dei clienti ed illustra le procedure e le misure adottate per
gestire tali conflitti (art. 22 della Direttiva 2006/73/CE);
mantengono ed aggiornano un registro in cui sono riportati i tipi di servizi di investimento o accessori per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di
interesse pregiudizievole per i clienti (art. 23 della Direttiva 2006/73/CE).
Per prevenire i potenziali conflitti di interesse le Banche e le società del Gruppo MPS si impegnano a:
impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti attraverso la separatezza organizzativa, gestionale e amministrativa mediante la
realizzazione di barriere informative (chinese walls);
attuare una vigilanza disgiunta dei soggetti rilevanti mediante una direzione separata delle strutture che svolgono attività tra di loro conflittuali;
eliminare ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti pertinenti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti pertinenti che
esercitano un’attività confliggente, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra dette attività;
impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori,
quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse;
eliminare o limitare l’esercizio di influenze indebite sulle modalità di svolgimento dei servizi di investimento o accessori, adottando misure volte a garantire
l’indipendenza:
°
dei gestori di portafoglio e degli altri soggetti che intervengono nel processo di asset allocation dei portafogli individuali di investimento (in
particolare, indipendenza da obiettivi di budget di società prodotto di gruppo e/o di terzi);
°
dei gestori del portafoglio di terzi da quelli che gestiscono il portafoglio di proprietà dell’impresa di investimento;
°
dei soggetti che intervengono nel processo di generazione ed erogazione delle raccomandazioni personalizzate che costituiscono parte essenziale
della prestazione del servizio di consulenza (in particolare, indipendenza da obiettivi di vendita/raccolta, budget, ecc.);
°
dei soggetti che producono o diffondono ricerche in materia di investimenti.
Al riguardo sono altresì attivati specifici controlli volti a garantire che non sussistano correlazioni confliggenti tra i soggetti del Gruppo MPS che partecipano
simultaneamente alla prestazione di servizi di investimento o accessori, per quanto attiene specificatamente il servizio di gestione individuale dei patrimoni. Al fine di
evitare l’insorgere di conflitti di interesse, le società del Gruppo MPS che svolgono tale servizio adottano le previsioni in materia di segregazione amministrativa e
contabile, provvedendo a separare il servizio di gestione di portafogli dagli altri servizi di investimento nonché dalle altre attività, fatto salvo il servizio di consulenza in
materia di investimenti in strumenti finanziari.
In particolare, al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti d’interesse è previsto che:
gli addetti al servizio di gestione operino in modo indipendente e senza vincoli di subordinazione rispetto agli altri settori aziendali;
non si verifichino scambi di informazioni tra gli altri settori aziendali e quello che presta il servizio di gestione di portafogli (ed eventualmente di consulenza)
ovvero con altre società del gruppo che prestano servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e servizi accessori;
il servizio di gestione non sia posto in posizione di subordinazione – in termini di autonomia funzionale, decisionale e operativa – rispetto alle altre strutture
aziendali, comprese quelle per l’esercizio degli altri servizi di investimento.
Identificazione e gestione dei conflitti di interesse
Fermo restando l’impegno del Gruppo MPS a definire ed applicare una politica finalizzata a prevenire l’insorgere di conflitti di interesse, sono state definite specifiche
regole e norme per l’ identificazione e la gestione dei conflitti di interesse, ancorché potenziali.
In coerenza con le previsioni emanate dagli Organi di Vigilanza, considerata la struttura polifunzionale del Gruppo MPS è previsto che:
il verificarsi della situazione di conflitto per un emittente di una società del Gruppo MPS determina la situazione di conflitto di interessi per quell’emittente da
parte di tutte le società del Gruppo;
il verificarsi della situazione di conflitto per un emittente determina in generale che ogni operazione relativa ad uno qualsiasi dei titoli emessi da quell’emittente
è in conflitto di interesse per le causali riconducibili all’emittente stesso;
il conflitto, in talune circostanze, può essere solo a livello di singolo titolo;
qualora sussista una situazione di conflitto di interesse per un emittente e/o per una singola emissione la segnalazione di conflitto di interessi viene prodotta
per tutti i servizi di investimento interessati;
il verificarsi di una situazione di conflitto per un emittente facente parte di un Gruppo Economico determina l’applicazione della condizione di conflitto a tutte le
altre società dello stesso Gruppo.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva MIFID, gli intermediari del Gruppo MPS elaborano ed applicano una specifica procedura di gestione dei
conflitti di interesse, aggiornandola regolarmente al variare delle fattispecie di conflitto di interesse ovvero di circostanze in grado di inficiare l’efficacia delle
misure adottate per evitare il pregiudizio ai clienti
Di seguito si illustrano, per ciascun servizio/attività, le modalità di gestione adottate per presidiare le tipologie di conflitto individuate per gli intermediari del Gruppo MPS,
opportunamente monitorate che formano oggetto di aggiornamento dello specifico registro.
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Fattispecie di conflitto di interesse: probabilità che la Banca realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria, a spese del
cliente
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Tipologia di servizi/attività
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Potenziali conflitti/effetti distorsivi
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Modalità di presidio (Policy)
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Disclosure e modalità di comunicazione
Il collocamento semplice di strumenti finanziari (OICR, Polizze Assicurative, Certificate, ecc) emessi dalla Banca o
da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca o da società del Gruppo.
La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari nel caso in cui siano emessi dalla Banca o da soggetti
terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca o da una società del Gruppo/partecipante in misura
rilevante al capitale della Banca o della società che la controlla, nella fase di grey market, dalla data di lancio a
quella di regolamento del collocamento, in caso di prestazione contemporanea del servizio di collocamento a
fermo o con garanzia, sia da parte del negoziatore che da parte di società del Gruppo.
L’adesione, nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, a collocamenti di strumenti finanziari emessi da
società finanziate/partecipate in misura rilevante dalla Banca o da una società del gruppo, qualora il finanziamento
erogato dall’intermediario sia in tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento o nell’ipotesi in cui
l’intermediario venda la propria partecipazione nell’ambito del collocamento.
L’investimento, nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, in strumenti finanziari oggetto di
negoziazione nella fase di grey-market.
La consulenza in materia di investimento su strumenti finanziari di cui alle ipotesi elencate ai precedenti alinea n. 1
e 2.
Le posizioni creditizie detenute dal soggetto emittente con società del Gruppo MPS, sulla base delle previsioni di
“Basilea 2” e con riferimento a valutazioni interne al Gruppo MPS, evidenzianti parametri caratteristici con alto
livello di attenzione (sconfinamenti persistenti, anomalie andamentali, crediti scaduti, ecc.).
La Banca svolge prestazione contemporanea di negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari emessi da
soggetti finanziati/partecipati e di servizio di collocamento a fermo o con garanzia sia da parte del negoziatore che
da parte di società del Gruppo.
La Banca che eroga il finanziamento, provvede al rimborso totale o parziale del proprio credito con i proventi del
collocamento di strumenti finanziari emessi da soggetti finanziati.
La Banca vende totalmente e/o parzialmente la propria partecipazione mediante il collocamento di strumenti
finanziari emessi dai soggetti partecipati.
Il Gestore aderisce al collocamento di strumenti finanziari, trasferendo sul cliente titoli provenienti dalla
trasformazione della partecipazione della Banca in strumenti finanziari emessi dai soggetti partecipati.
Separatezza organizzativa e contabile fra le varie strutture della Banca o delle società del Gruppo interessate alle
attività di acquisizione di partecipazioni, gestione delle politiche creditizie e del portafoglio crediti della Banca.
La normativa aziendale garantisce l’indipendenza dei Gestori di portafogli individuali e degli altri soggetti che
svolgono l’attività di asset allocation dei portafogli individuali di investimento da altre strutture della Banca.
Divieto di assegnare, ai Gestori di portafogli individuali, budget di investimento in prodotti del Gruppo e di terzi.
L’organizzazione e le procedure aziendali garantiscono la separatezza di funzioni e l’indipendenza tra i Gestori di
portafogli individuali ed i Gestori del proprietary trading.
La normativa aziendale prevede regole e modalità per la comunicazione da parte delle funzioni operative alla
struttura di gestione del Master Anagrafico, della presenza di conflitto di interesse ancorché potenziali, nonché
della tipologia e dell’estensione degli stessi.
La procedura utilizzata per la compravendita degli strumenti finanziari segnala la presenza di conflitto di interesse
nei casi dettagliati, effettua sintetica comunicazione al cliente, con l’utilizzo delle causali appropriate.
Fattispecie di conflitto di interesse: La Banca ha nel risultato del servizio prestato al cliente o dell’operazione realizzata per conto di
quest’ultimo un interesse distinto da quello del cliente
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Tipologie di servizi/attività
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Il collocamento con sottoscrizione a fermo o garantita di strumenti finanziari, a prescindere dal fatto che l’emittente
appartenga al medesimo Gruppo, ovvero sia un terzo.
Il collocamento semplice di strumenti finanziari di propria emissione.
Il collocamento semplice di strumenti finanziari (OICR, Polizze Assicurative, Certificate, ecc) emessi da soggetti
terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca o da società del Gruppo.
Il collocamento semplice di strumenti finanziari (OICR, Polizze Assicurative, Certificate, ecc) emessi da soggetti
partecipanti in misura rilevante al capitale della Banca o della società che la controlla.
Il collocamento semplice di strumenti finanziari (OICR, Polizze Assicurative, Certificate, ecc) emessi da società del
Gruppo.
La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, anche derivati, di propria emissione, ovvero conclusi fuori
mercato.
La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, anche derivati, emessi da società appartenenti al
medesimo Gruppo, ovvero conclusi fuori mercato.
La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura
rilevante dalla Banca o da una società del gruppo/partecipante in misura rilevante al capitale della Banca o della
società che la controlla nella fase di grey market, dalla data di lancio a quella di regolamento del collocamento, in
caso di prestazione contemporanea del servizio di collocamento a fermo o con garanzia sia da parte del
negoziatore che da parte di società del Gruppo.
La gestione di portafogli, che preveda l’investimento in strumenti finanziari nelle ipotesi elencate ai precedenti
alinea.
La consulenza in materia di investimenti su strumenti finanziari nelle ipotesi elencate nei precedenti alinea.
La gestione di portafogli, che preveda l’utilizzo dei negoziatori di Gruppo.
La gestione di portafogli, che preveda l’investimento in strumenti finanziari emessi da società per le quali l’impresa
di investimento svolge contestualmente attività di consulenza (corporate finance).
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Potenziali conflitti/effetti distorsivi
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I prezzi degli strumenti collocati/negoziati non riflettono il valore finanziario intrinseco dello strumento stesso.
Nel servizio di GPM la selezione degli strumenti finanziari non avviene sulla base di criteri oggettivi.
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Adozione di adeguate politiche di pricing, allineate con le best practices di mercato, che prevedono la
confrontabilità con strumenti finanziari similari.
Implementazione adeguate politiche di risk management per valutare coerentemente il rischio intrinseco dei
prodotti.
Adozione di politiche d’informativa alla clientela che consentono alla stessa il raffronto con attività finanziarie di pari
duration e free risk al fine di consentire scelte consapevoli.
La normativa aziendale prevede regole e modalità per la comunicazione da parte delle funzioni operative alla
struttura di gestione del Master Anagrafico, della presenza di conflitto di interesse ancorché potenziali, nonché
della tipologia e dell’estensione degli stessi.
Per quanto attiene le gestioni patrimoniali mobiliari individuali la scelta degli strumenti finanziari è effettuata sulla
base di analisi quanti/qualitative finalizzate ad ottimizzare il rischio/ rendimento.
Separatezza organizzativa e contabile fra le varie strutture della Banca o delle società del Gruppo interessate alle
attività di negoziazione in conto proprio e le funzioni commerciali e/o di strutturazione dello strumento finanziario.

Modalità di presidio (Policy)





Disclosure e modalità di comunicazione

La procedura controlla e segnala la presenza di conflitto di interesse nel caso di collocamento, sottoscrizione e
negoziazione di strumenti finanziari di società terze, qualora al soggetto emittente siano stati prestati da una
società del Gruppo servizi accessori di finanza aziendale.
Riguardo all’utilizzo dei negoziatori di gruppo da parte di Gestori di portafogli individuali, nel documento relativo
all’execution policy sono evidenziate le modalità operative tendenti a mitigare i conflitti di interesse.
Fattispecie di conflitto di interesse: la Banca ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o
gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato

Tipologia di
servizi/attività



Il collocamento semplice, ovvero con sottoscrizione a fermo o garantita, di strumenti finanziari emessi da soggetti
terzi a favore dei quali sono prestati, da parte di società del Gruppo, altri servizi/attività quali la consulenza in
materia di struttura finanziaria, strategia industriale e questioni connesse; servizi connessi all’emissione e
collocamento di strumenti finanziari e, cioè, il servizio di stabilizzazione, il servizio di sponsor, listing partner,
specialist, market maker.
Il collocamento semplice di strumenti finanziari (OICR, Polizze Assicurative, Certificate, ecc) emessi da soggetti
terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca o da Società del Gruppo.
Il collocamento semplice di strumenti finanziari (OICR, Polizze Assicurative, Certificate, ecc) emessi da soggetti
partecipanti in misura rilevante al capitale della Banca o della Società che la controlla.
Il collocamento semplice, ovvero con sottoscrizione a fermo o garantita, di strumenti finanziari emessi da soggetti
terzi a favore dei quali, qualora siano state pubblicate research sul titolo o sul settore e/o espresse da parte di
società del gruppo raccomandazioni sul titolo (es.: buy, hold, sell).
Potenziali conflitti/effetti distorsivi

La Banca creditrice svolge attività di ricerca ed esprime, per sostenere una società finanziata, giudizi favorevoli
sugli strumenti finanziari della stessa.
Modalità di presidio (Policy)

L’organizzazione, le procedure e la normativa aziendale garantiscono l’indipendenza dei soggetti che producono o
diffondono ricerche in materia di investimenti.
La normativa aziendale, con l’adozione del Codice di Autodisciplina vieta ai dipendenti l’abusivo utilizzo delle
informazioni acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni per il perseguimento di interessi personali o di terzi.
La normativa aziendale prevede regole e modalità per la comunicazione da parte delle funzioni operative alla
struttura di gestione del “Master Anagrafico”, della presenza di conflitto di interesse ancorché potenziali, nonché
della tipologia e dell’estensione degli stessi.


Disclosure e modalità di comunicazione


La procedura controlla e segnala la presenza di conflitto di interesse nel caso di collocamento, sottoscrizione e
negoziazione di strumenti finanziari di società terze, qualora al soggetto emittente siano stati prestati da una
società del Gruppo attività di stabilizzazione, attività di sponsor o di listing partner.
La procedura controlla e segnala la presenza di conflitto di interesse nel caso di collocamento, sottoscrizione e
negoziazione di strumenti finanziari di società terze, qualora siano state pubblicate research sul soggetto
emittente, sul titolo o sul settore e/o siano state espresse da parte di società del gruppo raccomandazioni sul titolo
(es.: buy, hold, sell).
Fattispecie di conflitto di interesse: la Banca opera sui medesimi assets/strumenti finanziari del cliente

Tipologia di servizi/attività

Potenziali conflitti/effetti distorsivi
Modalità di presidio (Policy)
Disclosure e modalità di comunicazione
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La prestazione del servizio di gestione di portafogli individuali e lo svolgimento di un’attività di proprietary trading
avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tal caso, infatti, gli interessi dell’intermediario
connessi con le posizioni di rischio assunte nell’ambito dell’attività di proprietary trading potrebbero influenzare le
scelte di investimento effettuate dall’intermediario stesso per conto dei clienti gestiti.
La consulenza prestata a clientela in materia di investimenti sugli stessi strumenti finanziari oggetto di contestuale
attività di proprietary trading.

L’attività svolta dalla Banca è confliggente con gli obiettivi perseguiti dal cliente.


Adozione di separatezza organizzativa e contabile fra le strutture della Banca.
Adozione di separatezza tra la struttura di trading proprietario e quella che cura la gestione dei patrimoni individuali
dei clienti.
E’ stato adottato il Codice interno di autodisciplina, che limita le possibili situazioni confliggenti.
La normativa aziendale prevede regole e modalità per la comunicazione da parte delle funzioni operative alla
struttura di gestione del Master Anagrafico, della presenza di conflitto di interesse ancorché potenziali, nonché
della tipologia e dell’estensione degli stessi.



La procedura utilizzata per la compravendita degli strumenti finanziari segnala la presenza di conflitto di interesse
nei casi dettagliati, effettua sintetica comunicazione al cliente, con l’utilizzo delle causali appropriate
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Fattispecie di conflitto di interesse: la Banca riceve o riceverà da un soggetto diverso dal cliente un incentivo, in relazione con il
servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente
percepite per tale servizio
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Tipologia di servizi/attività
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Potenziali conflitti/effetti distorsivi
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Modalità di presidio (Policy)
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Disclosure e modalità di comunicazione
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L’identificazione delle fattispecie riconducibili a tale tipologia di conflitto di interesse costituisce un criterio
“residuale” nell’ambito degli incentivi ricevuti (o pagati) alle (o dalle) imprese di investimento da (ovvero a) terzi: in
base a quanto stabilito da detta previsione, infatti, rilevano ai fini della disciplina del conflitto di interesse solo gli
incentivi diversi da quelli standard, per tali intendendosi quelli normalmente previsti come tipologia (e non già come
ammontare) dalla prassi di mercato a fronte di determinate attività (es.: le retrocessioni di commissioni).
Le commissioni retrocesse alla Banca che svolge il servizio di gestione di portafogli investiti in OICR, dalle società
di gestione degli stessi.
Le commissioni retrocesse ai collocatori degli strumenti finanziari (OICR, Polizze Assicurative, Certificate, ecc)
dalle relative società di gestione/istituzione.
Aumento delle retrocessioni in funzione dei volumi raggiunti.
I contributi di marketing e gli accordi di “soft commission”.
Il Gestore di relazione consiglia gli strumenti finanziari (OICR, Polizze Assicurative, Certificate, ecc) in base alle
retrocessioni.
Il Gestore di relazione propone, fra gli OICR disponibili, classi “Retail” con commissioni più elevate.
La Rete, pur avendo a disposizione un'ampia gamma di OICR, può limitare la proposizione commerciale ad un set
più ristretto di prodotti in funzione delle caratteristiche della clientela di riferimento.
I contributi percepiti dalle società di gestione degli OICR o dalle Compagnie di Assicurazione vengono utilizzati in
toto o in parte per forme di incentivazione al personale addetto alla vendita.
La struttura delle Gestioni patrimoniali è separata organizzativamente dalla struttura che gestisce i rapporti
economici con gli OICR e valuta la qualità degli OICR in offerta. Anche per quest’ultima Area è garantita la
separatezza amministrativa/contabile ed organizzativa dalle Aree Commerciali.
A seguito della normativa MiFID non vengono stipulati accordi che contemplano l’aumento delle retrocessioni in
base ai volumi collocati.
I prodotti da inserire a catalogo (Sicav, polizze, bond, certificates, ecc.) sono scelti da una struttura
organizzativamente separata dalle Aree Commerciali, sulla base di analisi rischio/rendimento.
Le campagne commerciali rispettano un protocollo normativo a livello di Gruppo e non prevedono incentivi
economici relativamente ad obiettivi di budget da raggiungere su singolo prodotto o su singola casa di
investimento.
Le forme di incentivazione alle Reti, collegate al collocamento di singoli strumenti finanziari, sono state abolite.
Le politiche retributive dei Gestori di portafogli individuali sono state svincolate dal raggiungimento di obbiettivi
commissionali e collegate alle performance dei portafogli vs benchmark.
Nelle gestioni patrimoniali di fondi il processo di selezione è strutturato in base a criteri oggettivi definiti, che
tengono conto, anche in questo caso, del rendimento rettificato dal rischio per l’individuazione degli OICR e dei
singoli fondi/comparti su cui investire.
Le rebates ove percepite nell’ambito del Servizio GP (Gestioni individuali di Portafoglio), sono restituite al cliente
mediante l’incremento del patrimonio in gestione.
Il Gestore della Relazione, al fine di permettere al cliente o potenziale cliente una scelta consapevole, illustra le
informazioni relative a tutti i prodotti similari presenti nel catalogo d’offerta della Banca.
Le politiche di incentivazione dei dipendenti e dei Promotori Finanziari sono disciplinate in una specifica Policy di
Gruppo.
L’ampiezza della gamma di OICR offerta proattivamente è differente per segmento di clientela in funzione della
potenzialità economica e della capacità di comprensione di valore e rischi connessi. Per alcuni segmenti di
clientela, fermo restando il supporto amministrativo/consulenziale e di post vendita nonché la possibilità di
accedere alla gamma prodotti completa, l’azione proattiva è limitata ad un set più ristretto di prodotti tali da
comprendere più agevolmente le caratteristiche ed i rischi connessi.
Qualsiasi iniziativa finanziata tramite contributi di marketing di società terze è di natura meramente
formativa/informativa e, quindi, tesa a migliorare il servizio al cliente.
La normativa aziendale prevede regole e modalità per la comunicazione da parte delle funzioni operative alla
struttura di gestione del Master Anagrafico, della presenza di conflitto di interesse ancorché potenziali, nonché
della tipologia e dell’estensione degli stessi.
Predisposizione di apposito documento contrattuale da consegnare al cliente al momento della sottoscrizione degli
strumenti finanziari. Tale documento riporta le informazioni sugli inducement e gli specifici obblighi/vantaggi cui tali
incentivi sono collegati.
Rappresentazione dei servizi aggiuntivi e dei vantaggi per il cliente che giustificano la presenza di inducement.
Nella contrattualistica è esplicitato al cliente con il dettaglio delle commissioni implicite e di quelle esplicite.
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Disclosure nei confronti della clientela sui conflitti di interesse
Al fine di informare compiutamente i clienti sulla presenza di conflitti di interesse, ancorché potenziali, con l’obiettivo di agevolare scelte consapevoli, il Gruppo
MPS attiva gli opportuni flussi informativi.
In base a quanto previsto dall’art. 30 della Dir. 2006/73 CE, la policy di sintesi sui conflitti di interesse è consegnata ai clienti al dettaglio prima della sottoscrizione
del contratto di intermediazione mobiliare ed attiene alle situazioni di conflitto ipotetiche connesse in modo strutturale all’attività del Gruppo, che non è stato
possibile prevenire completamente.
Al riguardo la Banca, avendo cura di fornire le informazioni con modalità e contenuti adeguati, rende noto ai clienti i capisaldi della propria politica di gestione dei
conflitti, aggiornata tempestivamente, tramite:
-
la consegna del suddetto documento sintetico a tutti i clienti – analogo documento è consultabile sul sito internet aziendale - che descrive la natura
generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse;
l’inserimento del documento nell’applicativo di home banking utilizzato per lo svolgimento dei servizi di investimento;
la messa a disposizione di un documento di maggior dettaglio ai clienti che ne facciano apposita richiesta; analogo documento è disponibile anche sul
sito internet aziendale.
Oltre a ciò, in occasione di ciascuna operazione di compravendita sui dossier titoli amministrati (collocamento, raccolta ordini, negoziazione), della prestazione
del servizio di consulenza, della sottoscrizione del contratto di gestione patrimoni mobiliari, della fornitura di raccomandazioni, dello svolgimento dei servizi
accessori, la Banca provvede a comunicare preventivamente al cliente, l’esistenza del conflitto di interesse, mediante appositi disclaimer sui connessi moduli
d’ordine o informativi.
La Banca, avendo cura di controllare regolarmente l’efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse corregge eventuali carenze e comunica al
cliente ogni modifica rilevante apportata.
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ALLEGATO B
INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
1. Introduzione
Il Regolamento “Intermediari” n°16190 della Consob, emanato ai sensi della Direttiva europea 2004/39 (“MIFID”), impone agli intermediari
che prestano i servizi di esecuzione/ricezione e trasmissione degli ordini l’obbligo di adottare tutti gli accorgimenti ragionevolmente possibili
per offrire una qualità di esecuzione ottimale alla propria clientela.
In conformità con la citata normativa, la presente Strategia descrive in maniera sintetica le misure, i meccanismi e le procedure adottati
dalla Banca al fine di offrire alla propria clientela al dettaglio e professionale una qualità di esecuzione ottimale (best execution) degli ordini
relativi alla compravendita di strumenti finanziari.
Il processo realizzato è in grado di ottenere la best execution per la generalità degli ordini trattati, fermo restando che in relazione a singoli
ordini il risultato finale dell’esecuzione può essere negativamente influenzato da cause e circostanze esterne alla Banca.
La presente Strategia si applica agli ordini ricevuti dalla clientela, indipendentemente dal mezzo (lettera, internet, telefono) utilizzato dal
cliente per la trasmissione.
2. Condizioni Generali per la Gestione degli Ordini dei Clienti
Nella trattazione degli ordini, la Banca applica misure che assicurano una trasmissione rapida, equa, corretta ed efficiente rispetto ad altri
ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa.
La Banca tratta gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine e le condizioni di
mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente.
In caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini la Banca informa il cliente no n appena viene a
conoscenza di tali difficoltà.
3. Misure per l’esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente
Al fine di migliorare il livello dei servizi offerti alla propria clientela, la Banca trasmette gli ordini di compravendita ricevuti ad intermediari
specializzati (Intermediari Esecutori), selezionati in funzione della capacità, verificata dalla Banca stessa, di ottenere in maniera duratura la
best execution, avendo riguardo ai seguenti fattori:
 prezzo;
 costi;
 rapidità;
 probabilità di esecuzione e regolamento;
 dimensione dell’ordine;
 natura dell’ordine;
 ogni altro fattore rilevante.
Per stabilire l’importanza relativa dei suddetti fattori gli Intermediari Esecutori selezionati dalla Banca tengono conto dei seguenti criteri:
 caratteristiche del cliente della Banca, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o cliente professionale;
 caratteristiche dell’ordine e degli strumenti finanziari;
 caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
In particolare, laddove l’ordine da eseguire riguardi un cliente classificato al dettaglio dalla Banca, l’Intermediario Esecutore determinerà il
miglior risultato possibile in ragione del cosiddetto “corrispettivo totale”, rappresentato dal prezzo degli strumenti finanziari e dai costi
connessi all’esecuzione.
Con riferimento a tale tipologia di clientela, infatti, la normativa prevede che i fattori diversi da prezzo e costi possono essere presi in
considerazione soltanto a condizione che essi risultino strumentali ad un migliore risultato in termini di corrispettivo totale (ad esempio, per
un ordine dall’importo consistente su un titolo relativamente liquido).
Per quanto riguarda i clienti classificati come professionali, nonostante la normativa non imponga di indirizzare l’esecuzione degli ordini in
ragione del corrispettivo totale, la Banca ritiene che tale parametro sia comunque rilevante poiché, nell’ottica generale di aumentare
l’efficienza del mercato ed assicurare protezione alla clientela, prezzo e costi assumono un’importanza relativa elevata, sebbene in
specifiche circostanze, tenuto conto della specificità di particolari ordini, altri fattori potranno essere ritenuti primari.
Nella scelta delle sedi di esecuzione gli Intermediari Esecutori sono liberi di decidere se negoziare al di fuori di un mercato regolamentato
o di un sistema multilaterale di negoziazione, anche in contropartita diretta o con altri negoziatori in conto proprio, a condizione che
l’esecuzione secondo tali modalità consenta di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente, tenuto conto non solo dei prezzi ottenibili,
ma anche dei costi connessi alle varie sedi di esecuzione.
4. Gli Intermediari Esecutori
Al fine di consentire in maniera più efficace l’ottenimento della Best Execution, la Banca ha deciso di concentrare l’esecuzione degli ordini
su alcuni Intermediari Esecutori altamente qualificati, selezionati in ragione della politica di esecuzione degli ordini da essi riportata nella
propria strategia di esecuzione nonché della stabilità patrimoniale e delle competenze sviluppate da ciascuno con riferimento alle singole
categorie di strumenti finanziari trattati.
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La scelta dei suddetti intermediari, elencati in dettaglio nell’Annex 1 al presente documento, è operata dalla Banca anche nell’ottica di
salvaguardare misure, meccanismi, sistemi e dispositivi di trasmissione già accentrati e consolidati a livello di gruppo, capaci pertanto di
garantire la continuità operativa dell’esecuzione a vantaggio della clientela.
Nell’interesse della clientela, la Banca può decidere senza preavviso, in determinate circostanze di mercato o, in ogni caso, fatte le
opportune valutazioni, al fine di assicurare meglio il perseguimento della Best execution, di sostituire o affiancare gli Intermediari Esecutori
sopra indicati con altri intermediari, che presentino analoghi requisiti in termini di competenze e stabilità patrimoniale e la cui politica di
esecuzione sia coerente con quanto previsto dalla presente Strategia.
Eventuali variazioni che dovessero essere apportate alla lista degli Intermediari Esecutori saranno pubblicate tempestivamente sul sito
internet della Banca e saranno oggetto di specifica comunicazione a tutta la clientela in occasione della prima revisione successiva della
Strategia.
5. Istruzioni specifiche del cliente
Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche sulle modalità con le quali il suo ordine deve essere eseguito o trasmesso, la Banca
trasmette l’ordine agli Intermediari Esecutori chiedendo di rispettare nell’esecuzione le istruzioni ricevute.
In tal caso la Banca e gli Intermediari Esecutori soddisfano i rispettivi obblighi di Best Execution semplicemente attenendosi alle istruzioni
del cliente, non essendo ad essi imputabile l’eventuale mancato perseguimento del miglior risultato possibile.
Tuttavia, il fatto che il cliente abbia impartito istruzioni specifiche riguardanti una parte o un aspetto soltanto dell’ordine non solleva la Banca
e gli Intermediari Esecutori dai loro obblighi di trasmissione/esecuzione per quanto riguarda le eventuali altre parti o aspetti dell’ordine non
interessati da tali istruzioni specifiche.
6. Inapplicabilità della Best Execution
Gli obblighi e le regole di condotta concernenti la disciplina della Best Execution non si applicano ai clienti che rientrano nella categoria
delle “Controparti Qualificate”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58, comma 3, del Regolamento Intermediari.
Nel caso in cui si verifichino interruzioni nella normale operatività del mercato oppure i sistemi esterni o interni utilizzati per realizzare la
Strategia siano inutilizzabili per guasti e malfunzionamenti imprevisti, cause di forza maggiore non imputabili alla Banca, la Strategia può
non essere rispettata per ordini che comportano come fattore primario la rapidità di esecuzione.
7. Verifica della qualita dell’esecuzione ed aggiornamento della Strategia.
La Banca verifica tempo per tempo la qualità dell’esecuzione realizzata dagli Intermediari Esecutori, in modo da identificare e, se del caso,
correggere eventuali carenze nella Strategia di trasmissione adottata.
La qualità dell’esecuzione viene verificata raffrontando i risultati ottenuti dagli Intermediari Esecutori sugli ordini eseguiti con i risultati che
sarebbe stato possibile ottenere sulla stessa sede di esecuzione o su altre sedi, con la dovuta diligenza, tenuto conto dei fattori di
esecuzione sopra menzionati.
La Banca, inoltre, verifica che nel tempo la politica di esecuzione degli ordini riportata dagli Intermediari Esecutori nella propria Strategia di
esecuzione si mantenga coerente con quanto previsto dalla presente Strategia di trasmissione.
La Banca riesamina le misure adottate e la Strategia con periodicità almeno annuale nonché ogni qualvolta ciò sia reso necess ario dal
verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile nell’esecuzione degli
ordini della clientela. La Banca comunica alla clientela eventuali modifiche (diverse da quelle riguardanti la lista degli Intermediari
Esecutori) apportate alla Strategia di trasmissione e provvede ad aggiornare il proprio sito web al fine di assicurare che la Strategia ivi
pubblicata corrisponda sempre all’ultima versione tempo per tempo in vigore.
8. Aggregazione degli ordini
Nell’interesse della clientela, normalmente la Banca non procede all’aggregazione degli ordini ricevuti.
Tuttavia, la Banca si riserva la possibilità di aggregare gli ordini qualora ciò risulti vantaggioso per i clienti, evitando che l’aggregazione
vada a discapito di uno qualsiasi dei clienti stessi ed in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa.
In ogni caso, prima di procedere all’assegnazione, la Banca ripartisce correttamente gli ordini aggregati e le operazioni, con particolare
riguardo alle modalità con cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
Annex 1
 Azioni e titoli assimilabili il cui mercato di riferimento primario è in Italia (rientrano in tale categoria i diritti di
sottoscrizione, i certificates, i warrant e i covered warrant, i derivati quotati, i fondi chiusi quotati, gli ETF);
Intermonte S.i.m.
 Azioni e titoli assimilabili il cui mercato di riferimento primario non è l’Italia (rientrano in tale categoria i diritti di
sottoscrizione, i certificates, i warrant e i covered warrant, i derivati quotati, i fondi chiusi quotati, gli ETF);
Goldman Sachs
 Obbligazioni, quotate e non quotate.
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
La data di riferimento e di aggiornamento della presente strategia è il 30 giugno 2009
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ALLEGATO C
INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI PERCEPITI DALLA BANCA
Premessa
L’art. 52 del Regolamento Consob n. 16190 , così come aggiornato e modificato dalla recente normativa comunitaria, ha introdotto, a maggior tutela di correttezza e
trasparenza nei confronti del Cliente, il divieto per gli intermediari, e quindi per la Banca, di ricevere (e offrire) pagamenti o altri benefici, genericamente “incentivi”, in
connessione alla prestazione di servizi e attività di investimento.
In particolare, di seguito ci riferiamo alla fattispecie nella quale la Banca riceve o riceverà da un soggetto diverso dal Cliente, un incentivo, in relazione al servizio prestato
al Cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
Tali incentivi sono giustificati dalla normativa nel caso in cui, pur provenienti da soggetti terzi, sono comunicati al Cliente, sono volti ad accrescere il servizio fornito al
Cliente e non ostacolano l’obbligo dell’intermediario di servire al meglio gli interessi dello stesso.
Di seguito perciò si fornisce l’informativa sintetica sugli incentivi ricevuti dalla Banca in conformità all’art. 52 suindicato, illustrando i vantaggi, diretti e indiretti, che al
Cliente ne possono derivare.
Servizio di gestione di portafogli
Nel caso in cui la linea prescelta dal Cliente sottoscrittore del servizio di gestione di portafogli prevede contrattualmente investimenti in quote e/o azioni di OICR, la Banca
potrebbe ricevere, a seguito di tali investimenti, utilità da società che hanno istituito i medesimi.
Infatti, sulla base di specifici accordi contrattuali con le varie società emittenti quote e/o azioni di OICR, appartenenti o non al Gruppo MPS, a fronte di ogni investimento
per conto del Cliente nei suddetti strumenti, la Banca potrebbe percepire una percentuale delle commissioni di gestione relative al comparto in cui il patrimonio del Cliente
è investito.
Tale percentuale, variabile in funzione della società prodotto e della categoria del comparto, assume valori compresi da un minimo di 0% ad un massimo di 80 %. Nel
caso in cui la Banca percepisca tali utilità, relativamente ai contratti stipulati successivamente al 1° novembre 2007, l'importo sarà interamente riaccreditato al conto di
gestione di competenza con periodicità trimestrale. Tali incentivi concorreranno perciò ad incrementare direttamente il portafoglio affidato in gestione.
Servizio di collocamento
Collocamento di OICR
A fronte della prestazione del servizio di collocamento, la Banca riceve una commissione dalle società prodotto commisurata agli strumenti e prodotti collocati.
La misura di tale commissione è definita in appositi accordi stipulati tra la Banca stessa e il soggetto emittente/distributore e, generalmente, consiste in una retrocessione
del:
100% delle commissioni di sottoscrizione (ove previste) pagate dal Cliente
100% delle commissioni di distribuzione (ove previste) pagate dal Cliente
percentuale variabile da 31% a 80% di retrocessione delle commissioni di gestione pagate dal Cliente.
La misura esatta della retrocessione distribuita da ogni singola società prodotto e per ogni singolo comparto, è disponibile presso ogni filiale o punto vendita della Banca.
La retrocessione delle commissioni di sottoscrizione è volta specificamente a remunerare l’attività distributiva della Banca, la quale offre al Cliente l’opportunità di
accedere ad un ampio ventaglio di strumenti, prodotti e servizi affiancandogli durante la delicata fase promozionale un suo dipendente o un suo Promotore Finanziario in
grado di fornirgli tutta la necessaria assistenza. In particolare, il dipendente illustra preventivamente al Cliente le caratteristiche degli strumenti/prodotti/servizi offerti e
mette a disposizione dello stesso strumenti di analisi quantitativa e indicatori oggettivi.
La retrocessione delle commissioni di gestione è invece diretta a remunerare la cura continuativa che la Banca presta al Cliente attraverso i suoi dipendenti o i suoi
Promotori Finanziari che, su richiesta del Cliente o comunque in ogni caso, forniscono la necessaria assistenza, monitorano il portafoglio, illustrano le opportunità di
investimento, curano la materiale trasmissione degli ordini e delle disposizioni.
Si segnala inoltre che la Banca può anche ricevere direttamente o indirettamente dalle varie Società Prodotto contributi di marketing (materiale formativo e/o eventi
formativi dedicati) finalizzati ad aumentare il livello di professionalità della rete commerciale o a aumentare l’informazione al Cliente attraverso l’organizzazione di eventi
e convegni.
Collocamento di Gestioni Patrimoniali
A fronte della prestazione del servizio di collocamento, la Banca riceve una commissione dalle società prodotto commisurata ai patrimoni oggetto di gestione.
La misura di tale commissione è definita in appositi accordi stipulati tra la Banca stessa e il soggetto che presta il servizio di gestione e, generalmente, consiste in una
retrocessione del:
100% delle commissioni di sottoscrizione o di ingresso (ove previste) pagate dal Cliente
percentuale variabile dal 45% al 70% di retrocessione delle commissioni di gestione della linea di gestione.
La misura esatta della retrocessione distribuita da ogni singola società prodotto e per ogni singola linea di gestione è disponibile presso ogni filiale o punto vendita della
Banca.
La retrocessione delle commissioni di sottoscrizione è volta specificamente a remunerare l’attività distributiva della Banca, la quale offre al Cliente l’opportunità di
accedere ad un ampio ventaglio di linee di gestione affiancandogli durante la delicata fase promozionale un suo dipendente o un suo Promotore Finanziario in grado di
fornirgli tutta la necessaria assistenza..
La retrocessione delle commissioni di gestione è diretta a remunerare la cura continuativa che la Banca presta al Cliente attraverso i suoi dipendenti o i suoi Promotori
Finanziari che, su richiesta del Cliente o comunque in ogni caso, forniscono la necessaria assistenza, monitorano il portafoglio, illustrano le opportunità di investimento
(es switch di linea), curano la materiale trasmissione degli ordini e delle disposizioni specifiche impartite dal cliente..
Al fine di migliorare la qualità del servizio offerto alla clientela, la Banca può inoltre ricevere dalle società prodotto contributi formativi (materiale formativo e/o eventi
formativi dedicati) tesi ad aumentare la professionalità di coloro che gestiscono la relazione commerciale con i clienti.
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Collocamento di certificates e obbligazioni strutturate
A fronte della prestazione del servizio di collocamento, la Banca riceve una commissione dalle società prodotto commisurata agli strumenti e prodotti collocati.
La misura di tale commissione è definita in appositi accordi stipulati tra la Banca stessa e il soggetto emittente/responsabile del collocamento e, generalmente, consiste
in una retrocessione del:
100% delle commissioni di collocamento/distribuzione (ove previste) pagate dal Cliente
percentuale variabile da 30% a 80% di retrocessione delle commissioni di gestione pagate dal Cliente.
La misura esatta della retrocessione distribuita da ogni singola società prodotto e per ogni singolo prodotto, è comunque indicato nelle condizioni definitive di ogni singolo
certificato/obbligazione ed è disponibile presso ogni filiale o punto vendita della Banca. In ogni modo ove vi siano indicazioni nelle condizioni definitive del
certificato/obbligazione che differiscono dalle percentuali indicate precedentemente, fa fede quanto indicato nelle condizioni definitive.
Qualora lo strumento finanziario investa in quote e/o azioni di OICR, la Banca potrebbe ricevere, a seguito di tali investimenti, utilità dalla società emittente/responsabile
del collocamento dello strumento finanziario. L'entità e la modalità di trattamento di tali utilità è indicata per ogni prodotto nel prospetto e nelle condizioni definitive.
La retrocessione delle commissioni di sottoscrizione è volta specificamente a remunerare l’attività distributiva della Banca, la quale offre al Cliente l’opportunità di
accedere ad un ampio ventaglio di strumenti, prodotti e servizi affiancandogli durante la delicata fase promozionale un suo dipendente o un suo Promotore Finanziario in
grado di fornirgli tutta la necessaria assistenza. In particolare, il dipendente illustra preventivamente al Cliente le caratteristiche degli strumenti/prodotti/servizi offerti e
cura la materiale trasmissione delle disposizioni.
La retrocessione delle commissioni di gestione o le altre utilità sopraindicate è invece diretta a remunerare la cura continuativa che la Banca presta al Cliente attraverso
i suoi dipendenti o i suoi Promotori Finanziari che, su richiesta del Cliente o comunque in ogni caso, forniscono la necessaria assistenza, monitorano il portafoglio,
illustrano le opportunità di investimento, curano la materiale trasmissione degli ordini e delle disposizioni.
Si segnala inoltre che la Banca può anche ricevere direttamente o indirettamente dalle varie Società Prodotto contributi di marketing finalizzati (materiale formativo e/o
eventi formativi dedicati) ad aumentare il livello di professionalità della rete commerciale o ad aumentare l’informazione al Cliente attraverso l’organizzazione di eventi e
convegni.
Collocamento di polizze assicurative
A fronte della prestazione del servizio di collocamento, la Banca riceve una commissione dalle società prodotto commisurata agli strumenti e prodotti collocati.
La misura di tale commissione è definita in appositi accordi stipulati tra la Banca stessa e la compagnia assicuratrice e, generalmente, consiste in una retrocessione del:
-
Index linked
percentuale variabile da 30% al 60% del caricamento
-
Unit Linked
percentuale variabile da 20% al 81,5% del caricamento sul premio
percentuale variabile dal 10% al 80% delle commissioni di gestione pagate dal Cliente
-
Ramo V°
percentuale variabile dallo 0% al 60% del caricamento sul premio
percentuale variabile dal 34% al 60% del rendimento trattenuto dalla Compagnia
La misura esatta della retrocessione distribuita da ogni singola società prodotto e per ogni singolo prodotto, è disponibile presso ogni filiale o punto vendita della Banca.
La retrocessione delle commissioni di sottoscrizione è volta specificamente a remunerare l’attività distributiva della Banca, la quale offre al Cliente l’opportunità di
accedere ad un ampio ventaglio di strumenti, prodotti e servizi affiancandogli durante la delicata fase promozionale un suo dipendente o un suo Promotore Finanziario in
grado di fornirgli tutta la necessaria assistenza. In particolare, il dipendente o il Promotore Finanziario illustra preventivamente al Cliente le caratteristiche degli
strumenti/prodotti/servizi offerti e cura la materiale trasmissione delle disposizioni.
La retrocessione delle commissioni di gestione è invece diretta a remunerare la cura continuativa che la Banca presta al Cliente attraverso i suoi dipendenti o i suoi
Promotori Finanziari che, su richiesta del Cliente o comunque in ogni caso, forniscono la necessaria assistenza, monitorano il portafoglio, illustrano le opportunità di
investimento, curano la materiale trasmissione degli ordini e delle disposizioni.
Si segnala inoltre che la Banca può anche ricevere direttamente o indirettamente dalle varie Società Prodotto contributi di marketing (materiale formativo e/o eventi
formativi dedicati) finalizzati ad aumentare il livello di professionalità della rete commerciale o ad aumentare l’informazione al Cliente attraverso l’organizzazione di eventi
e convegni.
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Guida al Servizio di Multicanalità Integrata
I canali di Banca Diretta
Phone Banking
Internet Banking
Orario del servizio
Disponibile 24 ore su 24.
Riferimenti
Raggiungibile dal sito della Banca www.mps.it.
Requisiti tecnici
Personal Computer
Modem
Abbonamento internet
Browser con supporto a livello di crittografia
SSL3 128 bit
Sistema operativo Windows 98, Windows
Millenium (ME),Windows 2000, Windows NT,
Windows XP e Macintosh
Orario del servizio
Servizio informativo, con risponditore
automatico, disponibile 24 ore su 24.
Riferimenti
Dall’Italia, numero verde 800 41 41 41 .
Dall’estero, a carico del cliente, +39 0577
382999 .
Servizio dispositivo, tramite operatore,
disponibile tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle
22.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 14.00.
Requisiti tecnici
Nessuno
Mobile Banking
Orario del servizio
Disponibile 24 ore su 24.
Riferimenti
Per servizio SMS Vodafone numero +39
3424120697, altri operatori + 39 339998200.
Sito mobile raggiungibile all’indirizzo
mobile.mps.it.
Requisiti tecnici
Principali telefonini in commercio.
Chiavi di autenticazione
Il Servizio prevede la consegna di tre codici di identificazione: il codice utente, la password di accesso e la chiave elettronica (quest’ultimo solo se al
servizio è collegato almeno un rapporto di conto corrente e/o un servizio Spider) attraverso la quale potrai generare la password monouso ogni volta
che ti sarà richiesto dalla tua Banca. Puoi definire in autonomia un tuo “Codice Personale” numerico che potrai utilizzare in sostituzione del codice
utente consegnato dalla Banca.
Ricorda che i codici di identificazione sono gli stessi per tutti i canali diretti e, in particolare, che la modifica della password di accesso effettuata su un
canale è valida per tutti gli altri.
I codici di identificazione sono strettamente personali: non devono essere assolutamente divulgati a terze persone e vanno custoditi separatamente.
Assicurati quindi di mantenere segreti i tuoi codici e custodisci con attenzione la tua chiave elettronica. In particolare, nel caso di Internet Banking,
evita di utilizzare le funzionalità per la memorizzazione automatica della password presente nei browser più diffusi.
Nel caso in cui all’utente non sia consegnata una chiave elettronica, l’autenticazione avviene con il servizio Accesso Dove Vuoi via SMS, ossia
mediante l’invio sul cellulare dell’utente di un codice monouso con validità limitata. Il numero di cellulare utilizzato è quello comunicato dal cliente alla
sottoscrizione del contratto di Multicanalità Integrata; l’utente ha la facoltà di modificarlo in seguito, anche tramite tecniche di comunicazione a
distanza messe a disposizione dalla Banca.
Accesso Dove Vuoi
Questa modalità di accesso è disponibile solo dopo aver aderito al servizio all'interno dell'Internet Banking. L'Accesso Dove Vuoi prevede l'utilizzo di
una Password Monouso, unica e non replicabile, che scade dopo pochi minuti dall'invio. Questi limiti garantiscono un livello di sicurezza elevato
anche senza l'uso della chiave elettronica.Una volta indicati i recapiti, si può utilizzare l' Accesso Dove Vuoi a piacimento, selezionando la specifica
sezione Accesso Dove Vuoi nella pagina di ingresso ai servizi di Internet Banking del sito della Banca.
Il servizio Accesso Dove Vuoi è disponibile sui canali Internet Banking, Phone Banking e Mobile Banking.
Attivazione della chiave elettronica
La chiave elettronica, consegnata dalla Filiale o spedita direttamente al tuo domicilio, non è attiva. Puoi fare l’attivazione della chiave elettronica
tramite il servizio di Phone Banking, chiamando i numeri di telefono sopra indicati, oppure al momento del primo accesso all’Internet Banking o al
Mobile Banking.
Smarrimento/sottrazione o malfunzionamento
Se hai smarrito o ti hanno sottratto la chiave elettronica, puoi bloccare immediatamente la tua chiave elettronica chiamando il servizio di Phone
Banking, seguendo la procedura disponibile sul sito della Banca oppure rivolgendoti direttamente alla tua Filiale. Per richiedere la sostituzione della
chiave elettronica in caso di smarrimento/sottrazione o malfunzionamento devi rivolgerti necessariamente alla tua Filiale. Ricorda che nei casi di
smarrimento/sottrazione è necessario farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia e presentare tale denuncia alla Filiale. Nei casi di
malfunzionamento o rottura del dispositivo devi invece riconsegnare il dispositivo da sostituire alla tua Filiale.
Blocco/sblocco della chiave elettronica
Puoi decidere in autonomia di bloccare la tua chiave elettronica tramite il servizio di Phone Banking, seguendo la procedura di blocco disponibile sul
sito della Banca oppure rivolgendoti direttamente alla tua Filiale
Blocco/sblocco dei canali telematici
Puoi richiedere direttamente alla tua Filiale il blocco/lo sblocco dei canali telematici, ovvero del codice utente e della password di accesso.
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Come accedere al Servizio con chiave elettronica
Per l’accesso al Servizio devi utilizzare i codici identificativi forniti dalla tua Banca secondo modalità differenti per canale. Il dettaglio delle modalità
operative sono descritte nel manuale disponibile sul sito della Banca.
Internet Banking
Collegati al sito della tua Banca e digita nella
pagina di accesso il tuo Codice utente, la
password di accesso e una password monouso
generata dalla tua chiave elettronica.
Phone Banking
Chiama il numero del servizio di Phone
Banking e digita sulla tastiera del telefono il
codice utente e la password di accesso.
Mobile Banking
Per il Sito Mobile collegati all’indirizzo
mobile.mps.it e digita nella pagina di accesso il
tuo Codice utente, la password di accesso e
una password monouso generata dalla tua
chiave elettronica. Per alcuni modelli di telefono
è disponibile un’applicazione dedicata per
accedere al servizio di Mobile Banking.
Per i servizi informativi via SMS
invia un messaggio SMS contenente la parola
chiave che identifica il tipo di operazione
seguita dalla password di accesso
Come concludere una operazione dispositiva con chiave elettronica
Per dar corso alle operazioni dispositive la Banca ti chiede una password monouso che pui visualizzare sul display della tua chiave elettronica. La
password monouso ha una validità di pochi secondi, perciò dovrai immediatamente comunicarla alla Banca. Se hai attivato il servizio accessorio “Stai
al Sicuro”, la Banca ti confermerà la presa in carico di un’operazione di bonifico o di una ricarica di carta, con messaggio, SMS o e-mail, secondo la tua
scelta.
Come accedere al Servizio con Accesso Dove Vuoi via SMS
Internet Banking
Phone Banking
Collegati al sito della tua Banca e digita nella pagina di accesso il tuo Codice Chiama il numero del servizio di Phone Banking e digita sulla tastiera
utente, la password di accesso e una password monouso ricevuta sul tuo
del telefono il codice utente e la password di accesso.
cellulare (indicato alla Banca).
Come concludere un’operazione dispositiva con Accesso Dove Vuoi via SMS
Per dar corso alle operazioni dispositive la Banca ti chiede una password monouso che riceverai sul tuo cellulare via SMS. La password monouso ha
una validità di pochi secondi, perciò dovrai immediatamente comunicarla alla Banca. Se hai attivato il servizio accessorio “Stai al Sicuro”, la Banca ti
confermerà la presa in carico di un’operazione di bonifico o di una ricarica di carta, con messaggio, SMS o e-mail, secondo la tua scelta.
Versione Completa e versione Ridotta dell’accesso alla multicanalità integrata
Con la versione Ridotta (cioè senza conti correnti tra i rapporti collegati) le funzionalità e i canali abilitati sono quelli riportati nel contratto della Carta
Prepagata Multiservizio (Spider). Con la versione Ridotta risultano inoltre disabilitate le seguenti funzionalità:
funzionalità collegate al conto corrente: informativa “push” su eventi predefiniti;
funzionalità collegate al deposito titoli: informativa ed operatività in titoli.
Con il passaggio alla versione Completa queste funzionalità sono automaticamente disponibili, in quanto collegate al conto corrente o al deposito
titoli.
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