Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 5.2.2015 La Nuova Procedura Civile, 2, 2015 Editrice SCHEMA IL NUOVO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Schema di Giulio SPINA PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE DALLA L. n. 162/2014 ALLA DISCIPLINA DELL’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI FONTE della modifica NORMA MODIFICATA OGGETTO della modifica ENTRATA IN VIGORE Art. 18, co. 1, lett. b) L. n. 162/2014 Art. 543, co. 4, c.p.c. Adempimenti dell’avvocato del creditore nell’iscrizione a ruolo 11 .12.2014 Art. 18, co. 4, L. n. 62/2014 Art. 16-bis, co. 2, D.L. n. 179/2012, conv, con mod., in L. n. 221/2012 Il deposito della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche 31.3. 2015 Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile. Coordinatore unico di redazione La Nuova Procedura Civile. Direttore Navigatore del diritto e Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile. COSA CAMBIA CON LE NUOVE NORME Atto di pignoramento Ufficiale giudiziario DOVE cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione ENTRO QUANDO trenta giorni dalla consegna dell’atto di citazione da parte dell’ufficiale giudiziario esegue le notificazioni (eseguita l’ultima) consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione Avvocato del Creditore SANZIONE Il pignoramento perde efficacia se il deposito non avviene nei termini obbligo di deposito in cancelleria: 1. nota di iscrizione a ruolo; copie conformi attestate dall’avvocato: 2. dell'atto di citazione; 3. del titolo esecutivo; 4. del precetto. dal 31.3.2015 il deposito deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche Cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione
© Copyright 2024 Paperzz