SLIDE 1 11 FEBBRAIO 2015 FOCUS MENSILE FISCALITA’ LA DICHIARAZIONE IVA 2015 Analisi delle principali novità della Dichiarazione Iva 2015 e delle nuove procedure di rimborso Torino, 11 febbraio 2015 Relatori: Guido Berardo – Commercialista Salvatore Regalbuto - Commercialista Andrea Gippone - Commercialista SLIDE 2 11 FEBBRAIO 2015 COMUNICAZIONE DATI IVA L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 15 gennaio 2015, ha riapprovato le istruzioni relative alla comunicazione dati, la quale non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno. La comunicazione deve essere inviata entro il prossimo 2 marzo e sarà questo l’ultimo anno in cui resterà in vigore. SLIDE 3 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL FRONTESPIZIO Non vengono più richieste le informazioni relative alla residenza dei contribuenti, nemmeno nel caso in cui la stessa sia variata (in effetti tale comunicazione viene già inviata all’Agenzia delle Entrate attraverso l’apposita comunicazione di variazione dati – Modd. AA7/AA9). Inoltre scompare lo spazio dedicato ai soggetti non residenti, in relazione ai quali non viene più richiesti né il numero di identificazione Iva, né la residenza. SLIDE 4 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL FRONTESPIZIO SLIDE 5 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL FRONTESPIZIO Nella sezione «impegno a tramettere» non viene più richiesta l’indicazione del numero di iscrizione al CAF. SLIDE 6 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VA Nella sezione 2, il rigo VA14 è stato ridenominato a seguito dell’introduzione, a decorrere dall’anno 2015, del nuovo regime forfetario per le persone fisiche, di cui all’art.1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Come nel caso del precedente regime, occorre barrare la casella qualora il 2014 rappresenti per il contribuente, l’ultimo anno di adozione del regime ordinario e dal 2015 voglia optare per il nuovo regime. SLIDE 7 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VA SLIDE 8 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VB Il nuovo quadro VB sostituisce di fatto la sezione 3 del quadro VA (ora di fatto soppressa); tuttavia il contenuto dello stesso è rimasto pressoché invariato. SLIDE 9 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VE Nella Sezione 2 è stato eliminato il rigo ove riportare le operazioni con l’aliquota del 21%; i righi sono stati pertanto rinumerati. Di conseguenza, eventuali operazioni soggette ad aliquota non più indicata nei righi, andranno riportate nel rigo relativo all’aliquota più vicina, ed indicando nel rigo VE25 l’eventuale differenza d’imposta. SLIDE 10 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VE N.B. I contribuenti che dal 2015 intendono applicare il nuovo regime forfetario, qualora nel corso del 2014 abbiano posto in essere operazioni ad esigibilità differita, devono ricomprendere le stesse in questa sezione. Nel rigo VE38 riporteranno inoltre l’importo riferito alle operazioni ad esigibilità differita, qualora le stesse siano rientrate nel volume d’affari di anni precedenti. SLIDE 11 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VE SLIDE 12 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VE Nella sezione 4, al rigo VE30 è stato inserito il campo 5 (di nuova istituzione) nel quale vanno riportate le operazioni assimilate alla cessione all’esportazione. SLIDE 13 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VE In particolare trattasi delle seguenti operazioni: -Operazioni non imponibili ai sensi art. 8-bis, co. 1 DPR 633/1972 (quali, ad es. le cessioni di navi e delle relative forniture); -Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali, ai sensi art. 9, co. 1 DPR 633/1972 (ad esempio i trasporti internazionali); -Cessioni di beni a residenti nello Stato della Città del Vaticano; - Cessioni e prestazioni verso determinati organismi internazionali; -Altre operazioni non imponibili (operazioni triangolari con consegna ad altro operatore comunitario); -Margini su beni usati delle operazioni non imponibili. SLIDE 14 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VE Nel VE32, contenente le altre operazioni non imponibili (diverse da quelle riportate ai precedenti righi VE30 e VE31), trovano collocazione anche le operazioni non imponibili effettuate nei confronti dei Commissariati Generali di Sezione (per la partecipazione ad Expo Milano 2015). SLIDE 15 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VE Il nuovo rigo VE34 sostituisce di fatto il precedente rigo VE39 e riguarda sempre le operazioni di cui agli artt. Da 7 a 7-septies, DPR 633/1972. In tale rigo vanno indicate le operazioni non soggette all’imposta per carenza del requisito della territorialità e per le quali è stata emessa obbligatoriamente la fattura ai sensi del nuovo art. 21, co.6-bis DPR 633/1972 (così come modificato dalla Legge 228/2012). SLIDE 16 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VE In particolare dal 2013 il nuovo comma 6-bis dell’art.21 dispone l’bbligo di emissione della fattura per le seguenti operazioni: - cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri soggetti UE (con riporto dell’annotazione «inversione contabile»); - cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri soggetti extra-UE (con riporto dell’annotazione «operazione non soggetta») SLIDE 17 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VF Nella Sezione 1 è stato soppresso il rigo relativo alle operazioni con l’aliquota del 21%; i righi sono stati pertanto rinumerati. Di conseguenza, eventuali operazioni soggette ad aliquota non più indicata nei righi, andranno riportate nel rigo relativo all’aliquota più vicina, ed indicando nel rigo VF22 l’eventuale differenza d’imposta. SLIDE 18 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VF SLIDE 19 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VF Nella Sezione 3-A, al rigo VF34 è stato inserito il nuovo campo 8, nel quale devono essere riportate le operazioni non soggette, che se effettuate nel territorio italiano non darebbero diritto alla detrazione, già comprese nel rigo VE34. Tali importi infatti entrano nel calcolo del pro-rata di detraibilità, così come indicato al successivo campo 9. SLIDE 20 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VF SLIDE 21 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VF Nella Sezione 4, al rigo VF56 viene riportato il totale delle rettifiche da operate. Il presente rigo deve essere compilato anche dai soggetti che a partire dal 2015 intendono usufruire del nuovo regime forfetario (e che hanno espresso tale intenzione nel quadro VA). SLIDE 22 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VF Tra le varie voci riportate nel prospetto relativo alla rettifica della detrazione, ai sensi dell’art. 19 bis-2 DPR 633/1972, il comma 3 fa riferimento ai mutamenti di regime fiscale. In particolare va indicato la rettifica alla detrazione dell’imposta limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e ai cespiti ammortizzabili, non più vecchi di quattro anni dalla loro entrata in funzione nel caso specifico dii adozione del nuovo regime forfetario (come disposto dall’art.1, co.61, Legge n,.190/2014). SLIDE 23 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VO Sono state reintrodotte nei righi VO23 e VO24 le caselle relative all’esercizio dell’opzione. SLIDE 24 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VO Le società che rivestono la qualifica di società agricole ai sensi dell’art.2, D.Lgs. 99/2004 e intendono determinare il reddito con modalità fondiarie, devono barrare la casella 1 del rigo VO23, mentre la casella 2 va barrata per comunicare la revoca. L’opzione è vincolante fino a revoca e in ogni caso per un triennio. SLIDE 25 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VO Le società costituite da imprenditori agricoli che intendono determinare forfetariamente il reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%, devono barrare la casella 1 del rigo VO24, mentre la casella 2 va barrata per comunicarne la revoca. L’opzione è vincolante fino a revoca e in ogni caso per un triennio. SLIDE 26 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL RIMBORSO IVA L’art.13 del Decreto semplificazioni ha modificato l’art.38-bis DPR 633/1972 innalzando la soglia al di sotto della quale può essere richiesto il rimborso Iva senza alcun adempimento aggiuntivo, portandola ad euro 15mila. Inoltre, per i rimborsi oltre tale soglia, ha introdotto una importante modifica a favore dei soggetti «non a rischio», permettendo agli stessi di non dover prestare la garanzia, essendo sufficiente inserire nella Dichiarazione Iva (o nell’istanza) il visto di conformità e una specifica dichiarazione di atto notorio. SLIDE 27 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL RIMBORSO IVA Per i soggetti «a rischio» rimane invece l’obbligo di prestare la garanzia. Rientrano in tale categoria: - Soggetti passivi che esercitano attività d’impresa da meno di due anni (ad eccezione delle start-up innovative); - Soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ogni anno, una differenza tra importi accertati e iva dovuta o a credito superiore a determinate percentuali in funzione di differenti soglie; - Da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. SLIDE 28 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL RIMBORSO IVA Nel caso si voglia o si debba optare per la prestazione della garanzia, la stessa deve avere una durata non inferiore a tre anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento. Il rimborso del credito Iva annuale è effettuato, in conto fiscale tramite la «procedura ordinaria» (dal competente Ufficio) o tramite la «procedura semplificata» (direttamente dall’agente della riscossione). SLIDE 29 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL RIMBORSO IVA Requisiti per la richiesta del rimborso Iva: Importo credito Requisiti per il rimborso Superiore a € 2,582,28 Aliquota media op. attive < aliq. op. passive Op. non imp. > 25% del totale op. effettuate Acquisti beni amm.li e spese x studi e ricerche Prevalenza op. non soggette ad Iva Soggetti non residenti Esportazioni effettuate da produttori agricoli Qualsiasi importo Cessazione attività Minore eccedenza ultimo triennio Infine, con la circolare 32/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche nel caso di procedura semplificata, si applicano le disposizioni di cui all’art. 38-bis. SLIDE 30 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VX Il recepimento delle novità ha apportato una sostanziale modifica del quadro VX. In particolare: - nel rigo VX4 sono stati eliminati i campi riservati ai contribuenti virtuosi; - è stato introdotto il nuovo campo 6 per i contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia; - sono state introdotte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio. SLIDE 31 11 FEBBRAIO 2015 NOVITA’ DEL QUADRO VX
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