Slides - ODCEC Torino

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11 FEBBRAIO
2015
FOCUS MENSILE FISCALITA’
LA DICHIARAZIONE IVA 2015
Analisi delle principali novità della Dichiarazione Iva 2015
e delle nuove procedure di rimborso
Torino, 11 febbraio 2015
Relatori:
Guido Berardo – Commercialista
Salvatore Regalbuto - Commercialista
Andrea Gippone - Commercialista
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11 FEBBRAIO
2015
COMUNICAZIONE DATI IVA
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 15 gennaio 2015,
ha riapprovato le istruzioni relative alla comunicazione dati, la quale
non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno.
La comunicazione deve essere inviata entro il prossimo 2 marzo e sarà
questo l’ultimo anno in cui resterà in vigore.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL FRONTESPIZIO
Non vengono più richieste le informazioni relative alla
residenza dei contribuenti, nemmeno nel caso in cui la stessa sia
variata (in effetti tale comunicazione viene già inviata all’Agenzia delle
Entrate attraverso l’apposita comunicazione di variazione dati – Modd.
AA7/AA9).
Inoltre scompare lo spazio dedicato ai soggetti non residenti,
in relazione ai quali non viene più richiesti né il numero di
identificazione Iva, né la residenza.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL FRONTESPIZIO
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL FRONTESPIZIO
Nella sezione «impegno a tramettere» non viene più richiesta
l’indicazione del numero di iscrizione al CAF.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VA
Nella sezione 2, il rigo VA14 è stato ridenominato a seguito
dell’introduzione, a decorrere dall’anno 2015, del nuovo regime
forfetario per le persone fisiche, di cui all’art.1, commi da 54 a 89
della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Come nel caso del precedente regime, occorre barrare la
casella qualora il 2014 rappresenti per il contribuente, l’ultimo anno di
adozione del regime ordinario e dal 2015 voglia optare per il nuovo
regime.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VA
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VB
Il nuovo quadro VB sostituisce di fatto la sezione 3 del quadro
VA (ora di fatto soppressa); tuttavia il contenuto dello stesso è
rimasto pressoché invariato.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VE
Nella Sezione 2 è stato eliminato il rigo ove riportare le operazioni con
l’aliquota del 21%; i righi sono stati pertanto rinumerati.
Di conseguenza, eventuali operazioni soggette ad aliquota non
più indicata nei righi, andranno riportate nel rigo relativo all’aliquota
più vicina, ed indicando nel rigo VE25 l’eventuale differenza d’imposta.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VE
N.B. I contribuenti che dal 2015 intendono applicare il nuovo regime
forfetario, qualora nel corso del 2014 abbiano posto in essere
operazioni ad esigibilità differita, devono ricomprendere le stesse in
questa sezione.
Nel rigo VE38 riporteranno inoltre l’importo riferito alle
operazioni ad esigibilità differita, qualora le stesse siano rientrate nel
volume d’affari di anni precedenti.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VE
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VE
Nella sezione 4, al rigo VE30 è stato inserito il campo 5 (di
nuova istituzione) nel quale vanno riportate le operazioni assimilate alla
cessione all’esportazione.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VE
In particolare trattasi delle seguenti operazioni:
-Operazioni non imponibili ai sensi art. 8-bis, co. 1 DPR 633/1972 (quali, ad es. le
cessioni di navi e delle relative forniture);
-Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali, ai sensi art. 9, co. 1
DPR 633/1972 (ad esempio i trasporti internazionali);
-Cessioni di beni a residenti nello Stato della Città del Vaticano;
- Cessioni e prestazioni verso determinati organismi internazionali;
-Altre operazioni non imponibili (operazioni triangolari con consegna ad altro
operatore comunitario);
-Margini su beni usati delle operazioni non imponibili.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VE
Nel VE32, contenente le altre operazioni non imponibili
(diverse da quelle riportate ai precedenti righi VE30 e VE31), trovano
collocazione anche le operazioni non imponibili effettuate nei confronti
dei Commissariati Generali di Sezione (per la partecipazione ad Expo
Milano 2015).
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VE
Il nuovo rigo VE34 sostituisce di fatto il precedente rigo
VE39 e riguarda sempre le operazioni di cui agli artt. Da 7 a 7-septies,
DPR 633/1972.
In tale rigo vanno indicate le operazioni non soggette
all’imposta per carenza del requisito della territorialità e per le quali è
stata emessa obbligatoriamente la fattura ai sensi del nuovo art. 21,
co.6-bis DPR 633/1972 (così come modificato dalla Legge 228/2012).
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VE
In particolare dal 2013 il nuovo comma 6-bis dell’art.21 dispone l’bbligo
di emissione della fattura per le seguenti operazioni:
- cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri
soggetti UE (con riporto dell’annotazione «inversione contabile»);
- cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri
soggetti extra-UE (con riporto dell’annotazione «operazione non soggetta»)
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VF
Nella Sezione 1 è stato soppresso il rigo relativo alle
operazioni con l’aliquota del 21%; i righi sono stati pertanto rinumerati.
Di conseguenza, eventuali operazioni soggette ad aliquota non
più indicata nei righi, andranno riportate nel rigo relativo all’aliquota più
vicina, ed indicando nel rigo VF22 l’eventuale differenza d’imposta.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VF
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VF
Nella Sezione 3-A, al rigo VF34 è stato inserito il nuovo campo
8, nel quale devono essere riportate le operazioni non soggette, che se
effettuate nel territorio italiano non darebbero diritto alla detrazione,
già comprese nel rigo VE34.
Tali importi infatti entrano nel calcolo del pro-rata di
detraibilità, così come indicato al successivo campo 9.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VF
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VF
Nella Sezione 4, al rigo VF56 viene riportato il totale delle
rettifiche da operate.
Il presente rigo deve essere compilato anche dai soggetti che
a partire dal 2015 intendono usufruire del nuovo regime forfetario (e
che hanno espresso tale intenzione nel quadro VA).
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VF
Tra le varie voci riportate nel prospetto relativo alla rettifica
della detrazione, ai sensi dell’art. 19 bis-2 DPR 633/1972, il comma 3
fa riferimento ai mutamenti di regime fiscale. In particolare va
indicato la rettifica alla detrazione dell’imposta limitatamente ai beni e
servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e ai cespiti
ammortizzabili, non più vecchi di quattro anni dalla loro entrata in
funzione nel caso specifico dii adozione del nuovo regime forfetario
(come disposto dall’art.1, co.61, Legge n,.190/2014).
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VO
Sono state reintrodotte nei righi VO23 e VO24 le caselle
relative all’esercizio dell’opzione.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VO
Le società che rivestono la qualifica di società agricole ai sensi
dell’art.2, D.Lgs. 99/2004 e intendono determinare il reddito con
modalità fondiarie, devono barrare la casella 1 del rigo VO23, mentre
la casella 2 va barrata per comunicare la revoca.
L’opzione è vincolante fino a revoca e in ogni caso per un
triennio.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VO
Le società costituite da imprenditori agricoli che intendono
determinare forfetariamente il reddito applicando all’ammontare dei
ricavi il coefficiente di redditività del 25%, devono barrare la casella 1
del rigo VO24, mentre la casella 2 va barrata per comunicarne la
revoca.
L’opzione è vincolante fino a revoca e in ogni caso per un
triennio.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL RIMBORSO IVA
L’art.13 del Decreto semplificazioni ha modificato l’art.38-bis
DPR 633/1972 innalzando la soglia al di sotto della quale può essere
richiesto il rimborso Iva senza alcun adempimento aggiuntivo,
portandola ad euro 15mila.
Inoltre, per i rimborsi oltre tale soglia, ha introdotto una
importante
modifica
a
favore
dei
soggetti
«non
a
rischio»,
permettendo agli stessi di non dover prestare la garanzia, essendo
sufficiente inserire nella Dichiarazione Iva (o nell’istanza) il visto di
conformità e una specifica dichiarazione di atto notorio.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL RIMBORSO IVA
Per i soggetti «a rischio» rimane invece l’obbligo di prestare la
garanzia. Rientrano in tale categoria:
- Soggetti passivi che esercitano attività d’impresa da meno di due anni (ad
eccezione delle start-up innovative);
- Soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti, sono stati notificati avvisi
di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ogni anno, una differenza
tra importi accertati e iva dovuta o a credito superiore a determinate
percentuali in funzione di differenti soglie;
- Da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile
risultante all’atto della cessazione dell’attività.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL RIMBORSO IVA
Nel caso si voglia o si debba optare per la prestazione della
garanzia, la stessa deve avere una durata non inferiore a tre anni
dall’esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante
al termine di decadenza dell’accertamento.
Il rimborso del credito Iva annuale è effettuato, in conto
fiscale tramite la «procedura ordinaria» (dal competente Ufficio) o
tramite la «procedura semplificata» (direttamente dall’agente della
riscossione).
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL RIMBORSO IVA
Requisiti per la richiesta del rimborso Iva:
Importo credito
Requisiti per il rimborso
Superiore a € 2,582,28
Aliquota media op. attive < aliq. op. passive
Op. non imp. > 25% del totale op. effettuate
Acquisti beni amm.li e spese x studi e ricerche
Prevalenza op. non soggette ad Iva
Soggetti non residenti
Esportazioni effettuate da produttori agricoli
Qualsiasi importo
Cessazione attività
Minore eccedenza ultimo triennio
Infine, con la circolare 32/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche nel
caso di procedura semplificata, si applicano le disposizioni di cui all’art. 38-bis.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VX
Il recepimento delle novità ha apportato una sostanziale
modifica del quadro VX. In particolare:
- nel rigo VX4 sono stati eliminati i campi riservati ai contribuenti
virtuosi;
- è stato introdotto il nuovo campo 6 per i contribuenti non tenuti alla
presentazione della garanzia;
- sono state introdotte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
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11 FEBBRAIO
2015
NOVITA’ DEL QUADRO VX