L.R. 10.11.2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio” - - - - - le principali novità in materia edilizia Arch. Lorenzo Paoli Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica / Comune di Scandicci (FI) Consulente ANCI Toscana / Area “Governo del Territorio” CRITERI GENERALI riallineamento della LR ai principi del DPR 380/2001 recepimento L.R. 98/2013 (c.d. ‘del fare’) con opportune razionalizzazioni dell’impianto normativo e degli adempimenti amministrativi inserimento di alcune innovazioni / specificazioni utili per la gestione dei procedimenti N.B. non ancora recepiti i contenuti della legge di conversione Decreto ‘sblocca Italia’ del c.d. art. 134 (ex art. 78) permesso di costruire comma 1, lett. a) più compiuta definizione degli interventi di ‘nuova edificazione’ comma 1, lett. g) le addizioni volumetriche comprendono tutti gli ampliamenti all’esterno della sagoma esistente (salvo pertinenze in aderenza inferiori al 20% del volume dell’edificio principale) comma 1, lett. h) ristrutturazione edilizia ‘ricostruttiva’ (recepimento delle innovazioni introdotte dalla Legge n. 98/2013 c.c. ‘del fare’) art. 134 (ex art. 78) permesso di costruire comma 1, lett. l) ricalibrata la definizione degli interventi di ‘sostituzione edilizia’ (coordinamento con la ristrutturazione edilizia ‘ricostruttiva’) comma 1, lett. m) soggette a PC di costruire le piscine “nonché gli impianti sportivi incidenti sulle risorse essenziali del territorio” comma 2 in alternativa al PC, possono essere realizzati mediante SCIA le ‘addizioni volumetriche’ e gli interventi di ristrutturazione edilizia ‘ricostruttiva’, ove non ricadenti all’interno delle zone “A” e ferme restando le sanzioni penali previste dal d.p.r. 380/2001 art. 135 (ex art. 79) SCIA comma 1, lett. a) eliminata la ‘super-SCIA’ per gli interventi di nuova edificazione [erano quelli specificamente disciplinati dal R.U. o da piani attuativi contenenti “precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive”] comma 2, lett. b) recepiti i frazionamenti e gli accorpamenti negli interventi di ‘manutenzione straordinaria’ (DL ‘sblocca Italia’) con specificazione relativa all’identità di sagoma (oltre che di volumetria) comma 2, lett. d) soggetta a SCIA la ristrutturazione edilizia ‘conservativa’ (ossia quella che non comporta demolizione dell’edificio esistente) art. 135 (ex art. 79) SCIA comma 2, lett. e) gli ‘interventi pertinenziali’ comprendono anche i manufatti pertinenziali posti in aderenza all’edificio principale o sulla copertura, purché non superiori al 20% del volume di tale edificio (allineamento al DPR 380/2001 / superamento delle c.d. ‘addizioni funzionali’) comma 5 in alternativa alla SCIA, può essere richiesto il PC per gli interventi di ‘restauro e risanamento conservativo’ per gli interventi di ristrutturazione edilizia ‘conservativa’ per gli ‘interventi pertinenziali’ art. 137 (nuovo) opere prive di rilevanza edilizia elencazione esemplificativa - desunta da consolidata giurisprudenza - delle opere, interventi e manufatti “non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione” a) elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali b) installazioni temporanee o stagionali c) installazioni impiantistiche di modeste dimensioni d) elementi segnaletici e pubblicitari e) ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza non si tratta di ‘attività edilizia libera’ (disciplinata dall’art. 136) bensì di consistenze ‘non-edilizie’ come tali non soggette alla disciplina e alle sanzioni della LR 65/2014 ma soggette comunque al rispetto di altre discipline o norme regolamentari art. 140 (nuovo) deroghe alle distanze comma 1 limitatamente ai casi previsti dal piano operativo, negli interventi di ristrutturazione edilizia ‘ricostruttiva’ e di sostituzione edilizia di edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l’edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a dieci metri purché non inferiore a quella preesistente comma 2 limitatamente ai casi previsti dal piano operativo, nei piani attuativi sono consentite le deroghe alle distanze previste dal DM 1444/68 nonché - in particolari casi - forme di monetizzazione degli standard urbanistici non reperibili art. 140 (nuovo) deroghe alle distanze comma 4 i comuni possono prevedere negli strumenti urbanistici, anche attuativi, la facoltà di realizzare ampliamenti di edifici o stabilimenti produttivi esistenti, in deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, oltre alla minima dotazione degli standard comma 7 con regolamento regionale saranno individuate le ulteriori fattispecie di intervento sul patrimonio edilizio esistente - diverse da quelle di cui al comma 1 – nelle quali sono ammesse deroghe alle distanze tra fabbricati art. 141 (ex art. 82) disposizioni generali commi 9 e 10 - il comune esercita il controllo sui DURC “nell’ambito dell’attività di vigilanza” - il comune e le azienda USL rendono accessibili in via telematica notizie sugli interventi in corso per consentire i controlli ad INPS, INAIL e Cassa Edile - le inosservanze “sono tempestivamente comunicate dai suddetti enti al comune, che ordina la sospensione dei lavori” comma 11 l’inosservanza delle norme sulla sicurezza dei cantieri comporta l’ordinanza di sospensione dei lavori da parte del comune (ma non configura l’abusività dei lavori eseguiti in conformità al titolo edilizio) comma 15 la mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive sulle cadute dall’alto previste dalle norme regionali comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 215 art. 149 (ex art. 86) agibilità comma 2 casistica degli interventi soggetti a certificazione di agibilità: allineamento sostanziale al DPR 380/2001 comma 3 recepimento delle sanzioni amministrative previste dall’ordinamento statale in caso di mancata presentazione della certificazione comma 4 attribuiti direttamente alle aziende USL i compiti di controllo art. 182 (ex art. 118) sanatorie in zona sismica CORTE COSTITUZIONALE / Sentenza n. 101/2013 (…) Se (…) nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l'art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell'accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l'edilizia, sia al momento della realizzazione dell'intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria. (…) comma 3 “Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate, o in corso di realizzazione (…) che (…) non risultino conformi alla normativa tecnica, il comune respinge l’istanza, oppure, previo accertamento della conformità dell’intervento realizzato alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda, ed ove ritenuto tecnicamente possibile, ordina all’interessato l’adeguamento delle opere alla normativa tecnica nel rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica vigente, assegnando un termine congruo per l’esecuzione dei necessari interventi. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune respinge l’istanza di accertamento di conformità in sanatoria.” art. 182 (ex art. 118) sanatorie in zona sismica comma 4 “Ove sia stato ordinato, ai sensi del comma 3, l’adeguamento dell’opera alla normativa tecnica, l’interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell’ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Accertata l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza, il Comune rilascia il permesso di costruire o l’attestazione di conformità in sanatoria.” art. 197 (ex art. 133) variazioni essenziali comma 1, lett. b) e c) specificato che l’incremento di Sul che configura la variazione essenziale deve essere correlato ad un ampliamento volumetrico non costituiscono quindi ‘variazioni essenziali’ gli incrementi difformi di Sul eseguiti all’interno di un involucro edilizio realizzato conformemente al titolo la più calibrata definizione delle ‘variazioni essenziali’ è utile anche ai fini dell’ampliamento della casistica delle ‘varianti in corso d’opera’ introdotte dal DL ‘sblocca-Italia’ (vedi art. 143) art. 207 (nuovo) sanzioni per difformità ante 1967 comma 1 sanzioni pecuniarie applicabili ad immobili all’epoca ricadenti all’esterno della perimetrazione dei centri abitati (quelli all’interno sono da considerarsi legittimi) il comune valuta prioritariamente l’interesse pubblico - rilevante concreto ed attuale - al ripristino comma 2 sanzione più onerosa per opere in contrasto con le attuali previsioni urbanistiche, più lieve se oggi conformi comma 3 il pagamento della sanzione non determina legittimazione dell’abuso art. 207 (nuovo) sanzioni per difformità ante 1967 comma 5 l’avvenuta ultimazione delle opere ed interventi entro il 1 settembre 1967, nonché la collocazione dei medesimi in relazione alla perimetrazione dei centri abitati, vanno comprovate mediante adeguata documentazione comma 6 sono fatti salvi i vincoli imposti da leggi statali e regionali (vincoli artistici, architettonici, paesaggistici, ambientali, etc.) comma 7 Il piano operativo può dettare specifica disciplina per le consistenze edilizie sanzionate. In mancanza vigono limitazioni di intervento stabilite dall’art. 207 art. 208 (nuovo) sanzioni per difformità 1967-1985 comma 1 sanzioni pecuniarie applicabili a violazioni edilizie realizzate tra il 1 settembre 1967 e il 17 marzo 1985 il comune valuta prioritariamente l’interesse pubblico - rilevante concreto ed attuale - al ripristino comma 2 sanzione più onerosa per opere in contrasto con le attuali previsioni urbanistiche e/o in assenza di titolo, più lieve se in presenza di titolo ed oggi conformi comma 3 il pagamento della sanzione non determina legittimazione dell’abuso art. 208 (nuovo) sanzioni per difformità 1967-1985 comma 4 l’avvenuta esecuzione e ultimazione delle opere ed interventi tra il 01.09.1967 e il 17.03.1985 va comprovata mediante adeguata documentazione comma 5 sono fatti salvi i vincoli imposti da leggi statali e regionali (vincoli artistici, architettonici, paesaggistici, ambientali, etc.) comma 6 Il piano operativo può dettare specifica disciplina per le consistenze edilizie sanzionate. In mancanza vigono limitazioni di intervento stabilite dall’art. 208 art. 242 (nuovo) artt. 78 e 79 LR 1/2005 comma 1 “Le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie di intervento edilizio già previste dagli articoli 78 e 79 della LR 1/2005 non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo al fine dell’individuazione del titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi.” comma 2 “E’ consentita la presentazione della SCIA per gli interventi di nuova edificazione proposti in applicazione dell’articolo 79, comma 1, lettera a), della LR 1/2005, qualora specificamente disciplinati da disposizioni planivolumetriche, tipologiche e costruttive contenute: a) nel RU vigente alla data di entrata in vigore della presente legge; b) in piani attuativi, comunque denominati, già adottati o approvati alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge.”
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