MANIFESTAZIONI ALPINE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL
MANTENIMENTO DELLA MARCATURA CE
DEI DISPOSITIVI MEDICI
I&F
BUREAU VERITAS ITALIA
Emesso da Ufficio: BL CER
Approvato: CSI
Verificato: LTM/ L.Jucker
Redatto: TQR/ C.De Feo
Data emissione:
15/01/2014
I&F-IT-CER-OPE-REG-01_DM
Revisione 00
Riferimenti
Direttiva CE 93/42/CEE
e s.m.i.
ISO 17065
Distribution list
BL CER
CLIENTI
REGOLAMENTO
CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA MARCATURA CE DEI DISPOSITIVI MEDICI
INDICE
1.
PREMESSA ....................................................................................................................................................... 2
2.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ................................................................................................................ 2
3.
DEFINIZIONI E RIFERIMENTI ............................................................................................................................ 2
4.
CONDIZIONI GENERALI E PREREQUISITI .......................................................................................................... 2
5.
RISERVATEZZA ................................................................................................................................................. 3
6.
ITER DI CERTIFICAZIONE .................................................................................................................................. 3
7.
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ...................................................................................................... 5
8.
VALIDITA’ DEL CONTRATTO E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ ................................................................ 6
9.
RINNOVO ED ESTENSIONE DEL CERTIFICATO .................................................................................................. 6
10. DIRITTI E DOVERI DELL’ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA ................................................................................. 7
11. INFORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI LEGALI................................................................................................... 7
12. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE............................................................. 8
13. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE ............................................................................................................ 8
14. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE ..................................................................................................................... 8
15. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE .................................................................................................................... 9
16. CONDIZIONI ECONOMICHE ........................................................................................................................... 10
17. CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITA’ ................................................................................... 10
18. RICORSI E RECLAMI ....................................................................................................................................... 10
VERSIONE
DATA
COMMENTI
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Riemissione completa del documento (ex GP01 DM)
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SOMMARIO
Il presente regolamento annulla e sostituisce il documento GP01 DM
1.
PREMESSA
Bureau Veritas Italia spa (di seguito BV) è organismo notificato, ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e s.m.i., che
opera secondo i criteri della ISO 17065 e fornisce alle organizzazioni interessate il servizio di certificazione in
rapporto a quanto previsto dalla Direttiva ai fini dell’applicazione della marcatura CE sui dispositivi medici (di
seguito DM). BV opera quale ente di parte terza indipendente e non offre nè intende offrire nessun servizio di
supporto o consulenza alle organizzazioni che intendono avvalersi del servizio in questione.
BV impegna a svolgere, con la diligenza propria del buon professionista, una valutazione di conformità del
sistema e del prodotto rispetto alla Direttiva di riferimento, e, in caso di esito corretto, ad emettere il relativo
certificato di conformità. Non intende né può assumere alcun obbligo circa l’esito positivo della verifica di
conformità, né in merito all’emissione del certificato.
2.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Questo Regolamento precisa i rapporti fra BV e le organizzazioni che intendano ottenere e mantenere la
marcatura CE per i dispositivi medici attraverso:
- l’approvazione della conformità del fascicolo tecnico preparato dall’organizzazione relativo ai DM interessati;
- la valutazione del sistema di gestione applicato dall’organizzazione in rapporto alle prescrizioni degli allegati
II, V e VI della Direttiva 93/42.
La conformità a questo Regolamento implica il rispetto delle disposizione delle Condizioni Generali di Vendita
di Bureau Veritas (LPP-05_App06) che ne costituiscono parte integrante.
3.
DEFINIZIONI E RIFERIMENTI
Nel presente Regolamento:
-
i termini relativi al sistema di gestione della qualità si usano con riferimento alla ISO 9000: 2005
-
Per i DM si applica la terminologia utilizzata nella Direttiva citata;
-
“Organizzazione” si utilizza in sostituzione del termine “fabbricante” utilizzato nella Direttiva.
4.
CONDIZIONI GENERALI E PREREQUISITI
L’accesso al servizio è aperto a tutte le organizzazioni che ne facciano richiesta ed accettino le condizioni
richiamate nel presente Regolamento, a condizione che:
-
abbiano definito le caratteristiche di sicurezza e funzionali dei DM stesso attraverso prove iniziali di tipo;
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-
abbiano applicato un sistema di gestione dei loro processi di produzione nel rispetto delle regole di
riferimento;
-
si impegnino a mantenere nel tempo i propri processi e prodotti conformi a tutte le disposizioni di legge ad
essi applicabili.
5.
RISERVATEZZA
Atti e documenti relativi alle attività di certificazione svolte presso l’organizzazione sono considerati da BV
riservati. L'accesso ad essi è consentito alle funzioni coinvolte nell’iter di certificazione, all’organizzazione stessa
e, nel caso, agli enti di accreditamento e alle Autorità di controllo.
6.
ITER DI CERTIFICAZIONE
(Domanda e conclusione del contratto) Per accedere al servizio, l’Organizzazione interessata richiede
un’offerta a BV, fornendo le informazioni essenziali attraverso la compilazione di un apposito questionario.
Esse sono relative, fra l’altro, alla classificazione del DM in questione, alla sua progettazione e produzione,
all’assetto produttivo dell’organizzazione, all’esistenza di processi affidati all’esterno. BV, valutata la
completezza delle informazioni ricevute e la propria capacità di fornire il servizio nei termini richiesti, invia
un’offerta che, quando accettata, definisce l’aspetto economico del contratto. Nel caso in cui le informazioni
ricevute risultassero inesatte BV potrà rivalutare l’offerta redatta. Nel caso in cui la classificazione del
dispositivo non sia coerente con l’allegato IX della Direttiva 93/42/CEE e s.m.i., oppure tale classificazione sia
soggetta ad interpretazione, BV potrà rivolgersi all’Autorità Competente per avere la certezza della rispondenza
alla Direttiva. Il contratto è quindi perfezionato con la sottoscrizione del presente Regolamento.
(Nomina del gruppo di verifica) Per avviare l’iter l’OdC nomina il gruppo di verifica, cui spetta di condurre la
verifica relativa alla documentazione sull’Organizzazione richiedente. L’Organizzazione può chiedere per
giustificati motivi il cambio parziale o totale di tale gruppo, motivandone per iscritto le ragioni. Il gruppo di
verifica può essere composto anche da auditors non dipendenti dell’OdC, ma del cui operato l’OdC risponde.
(Istruttoria sul Fascicolo Tecnico) Primo compito del gruppo di verifica è la valutazione della completezza e
della conformità del fascicolo tecnico predisposto dall’Organizzazione, in rapporto alla Direttiva.
BV valuta la conformità del fascicolo tecnico per ogni singolo gruppo di dispositivi presentato
dall’organizzazione.
Eventuali situazioni di scostamento e lacune sono comunicate per iscritto dal gruppo di verifica
all’Organizzazione, cui spetta di applicare le azioni di rimedio, fino alla loro completa rimozione. L’approvazione
finale del fascicolo tecnico deve intervenire prima di effettuare la valutazione del sistema di gestione. I
documenti contenuti nel fascicolo tecnico devono essere identificati con apposito indice di revisione, in modo
da evidenziare eventuali correzioni e modifiche. Se in formato elettronico, devono essere inviate a BV in
formato digitale non modificabile e a mezzo di posta certificata.
Per l’esecuzione delle prove sui prodotti, BV accetta le risultanze di laboratori/enti di ispezione esterni
accreditati e/o precedentemente qualificati da BV stesso, e in possesso di specifica convenzione, in accordo alle
norme EN 17025. Ove tali attività siano affidate ad organismi non indipendenti (ad es. laboratori del cliente),
BV si fa carico di verificare che le attività di prova siano gestite in maniera tale da trasmettere fiducia nei
risultati.
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(Audit presso l’organizzazione) A seguito della conclusione positiva dell’istruttoria sul fascicolo tecnico relativo
al DM interessato, BV pianifica l’attività in campo, per verificare l’applicazione effettiva di tutti i requisiti
gestionali applicabili alla produzione del DM stesso. La conformità è giudicata in riferimento ai seguenti
documenti normativi:
-
ISO 13485:2012
-
Gli allegati II, V, VI della Direttiva 93/42.
Un piano della visita, contenente la data, il luogo, la durata e il programma dell’audit è quindi inviato
all’organizzazione con congruo anticipo per essere concordato con l’Organizzazione stessa.
(Svolgimento dell’audit) All'inizio di ogni visita il Gruppo di Verifica effettua una riunione di apertura con la
direzione dell’Organizzazione, al fine di chiarire le modalità della visita, illustrare il piano previsto e stabilire un
canale ufficiale di comunicazione.
(Assistenza e accesso alle informazioni) Durante l’audit l’Organizzazione deve assicurare adeguata assistenza ai
valutatori e deve rendere disponibili a loro tutti i documenti e le registrazioni relative all’applicazione del
sistema di gestione per la quale è stata richiesta la certificazione.
(Outsourcing) Qualora nell’ambito del sistema di gestione siano comprese attività svolte presso aziende terze,
sarà cura del richiedente di consentire le stesse condizioni di accesso previste presso il proprio sito.
(Sicurezza) L’Organizzazione deve consentire l’accesso degli auditors in condizioni di sicurezza a tutte le aree
dove sono svolti processi rilevanti per l’oggetto della certificazione e permettere di intervistare il proprio
personale coinvolto.
(Conclusione dell’audit) Al termine dell’audit, il Gruppo di Verifica rende note alla presenza della Direzione
dell’Organizzazione le eventuali non conformità rilevate rispetto al modello di riferimento. L'Organizzazione ha
la possibilità di confrontarsi con il Gruppo di Verifica e di chiarire la propria posizione su quanto comunicato,
accettandone i rilievi o, nel caso, formulando le proprie riserve.
(Audit in due fasi) L’audit in campo, viene condotto in due fasi (stages) distinte:
(Stage 1): Ha lo scopo di valutare l’esatto campo d’applicazione del sistema (attività, siti), la sua
documentazione, la conoscenza e l’osservanza delle prescrizioni legali, e ogni altro elemento utile a meglio
pianificare la visita successiva. A seguito della visita BV invia all’azienda un rapporto che individua eventuali
lacune, o, in caso positivo, suggerisce il proseguimento dell’attività di verifica.
(Stage 2) Ha lo scopo di verificare la completa attuazione del sistema, nel rispetto dei requisiti della norma di
riferimento
(Gestione dei rilievi) L’Organizzazione è tenuta quindi ad indicare, nei tempi richiesti da BV, le azioni che
intende attuare per rimuovere ogni non conformità rilevata, al fine di soddisfare i requisiti per la certificazione.
Tali azioni devono essere approvate dal gruppo di verifica.
(Non conformità) BV classifica in questo modo gli stati di non allineamento rispetto alla norma:
Sono Non conformità “maggiori” quelle che:
-
pregiudicano l’efficacia del sistema di gestione, dovute alla mancata applicazione di uno o più elementi del
sistema previsti;
-
possono comportare nell’immediato un rischio per la qualità del prodotto fornito dall’Organizzazione;
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sono dovute a violazioni dei Regolamenti di BV tali da comportare la possibile sospensione o il ritiro del
certificato.
Sono inoltre considerate non conformità “maggiori” le inadempienze ai requisiti di legge e, in caso di visite di
sorveglianza, le non conformità di tipo minore rilevate nella precedente verifica ispettiva, e persistenti.
Le non conformità “minori” sono quelle che non pregiudicano il funzionamento del sistema di gestione nel suo
complesso, riguardando una scorretta attuazione di singoli elementi del sistema stesso.
(Rilascio della certificazione) La documentazione relativa a tutte le fasi di valutazione del sistema di gestione e
del fascicolo tecnico è quindi sottoposta alla delibera del Comitato tecnico di BV, che rilascia la certificazione
solo se :
(1)
siano state tutte attuate le azioni correttive predisposte a fronte di non conformità “maggiori”, e se
ritiene credibile e preciso l’impegno per raggiungere nel tempo definito la piena conformità anche per
le non conformità di tipo “minore”
(2)
sia stato preventivamente approvato, nella sua revisione definitiva, il fascicolo tecnico relativo al DM
interessato.
Il Comitato delibera sulla base delle evidenze fino a quel momento raggiunte. Può comunque sempre disporre
un’ulteriore visita integrativa, parziale o totale, qualora lo ritenga necessario.
(Interruzione dell’iter) Trascorsi dodici mesi dall’accettazione della domanda, senza che il richiedente abbia
potuto dimostrare eventualmente anche in più audit di certificazione o integrativi la conformità alla norma,
l’iter è interrotto ed il contratto con l’Organizzazione è annullato. Nel caso di mancato rilascio della
Certificazione sono comunicate all'Organizzazione le motivazioni ed è indicato il tempo minimo ritenuto
necessario prima di poter procedere ad un riesame del suo sistema.
(Emissione del Certificato) A seguito della delibera favorevole del Comitato, BV comunica all’Organizzazione
l’esatto campo d’applicazione della certificazione concessa nonché le modalità di sorveglianza ed eventuali
altre disposizioni particolari. È’ quindi emesso il certificato ed inviato all’Organizzazione.
(Contenuto del certificato) Il certificato riporta, come elementi minimi: nome e indirizzo del fabbricante, la
sua sede operativa, la tipologia generica del DM, il nome commerciale del modello, la scadenza di validità del
certificato.
(Marcatura CE) Il rilascio del certificato consente all’organizzazione di apporre il marchio CE sul prodotto
stesso, secondo le modalità precisate nella Direttiva.
(Registro) BV comunica al Ministero della Salute i dati relativi ai certificati emessi e ne tiene conto nei propri
elenchi.
7.
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
BV attua un controllo sull’organizzazione, al fine di verificare il mantenimento nel tempo della conformità
mediante visite di sorveglianza in campo e mediante la verifica delle caratteristiche del prodotto. La frequenza
delle verifiche in campo è annuale.
Le visite di sorveglianza sono pianificate e svolte in analogia a quelle di certificazione e hanno per oggetto tutti
gli aspetti relativi al controllo del sistema qualità e dei prodotti, secondo quanto indicato nella Direttiva.
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(Tolleranza) Nella fissazione delle visite è ammessa una tolleranza di novanta giorni, purché motivata. In casi
eccezionali, allo scopo di far coincidere l’audit di sorveglianza con altri tipi di audit (estensione o rinnovo della
certificazione, o simili) il termine è elevato a quattro mesi. Spetta a BV accettare o no la richiesta dello
spostamento. Un eventuale slittamento di data di una verifica di sorveglianza dovrà essere recuperato in
occasione della visita successiva.
(Esito delle visite di sorveglianza) Come nel caso della visita iniziale di certificazione, le eventuali non
conformità riscontrate devono dare luogo a adeguate azioni correttive, che devono realizzarsi nei tempi
concordati con l’OdC.
(Visite integrative) BV si riserva il diritto di effettuare verifiche supplementari nei seguenti casi:
a) per valutare la chiusura di azioni correttive a seguito di non conformità “maggiori”;
b) a seguito di reclami pervenuti, uso improprio del marchio, eventuali provvedimenti giudiziari e/o
amministrativi riguardanti l’oggetto della certificazione;
c)
per valutare la persistenza della conformità a seguito di trasformazioni o modifiche significative
dell’Organizzazione.
Le visite sono pianificate con un preavviso minimo ed il loro costo è calcolato in funzione del tempo richiesto.
Nel caso (b), nulla è addebitato se la verifica non mette in evidenza alcuna non conformità.
BV si riserva il diritto di effettuare anche visite senza preavviso, allo scopo di verificare il buon funzionamento
del sistema qualità e il funzionamento del prodotto, anche svolgendo o facendo svolgere eventuali prove
specifiche su campioni prelevati in occasione di tali visite.
8.
VALIDITA’ DEL CONTRATTO E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’
La certificazione è valida - soggetta all’esito positivo delle attività di sorveglianza e a quanto indicato nel § 10
per un ciclo triennale, cha ha inizio alla data di delibera ed emissione del certificato,. Il contratto di BV con
l’Organizzazione copre le attività del triennio e si intende tacitamente rinnovato per il triennio successivo, e
così di seguito, se non disdettato da una o dall’altra parte con preavviso da esercitare almeno 120 giorni prima
della scadenza del certificato. Eventuali modifiche relative ai prodotti e alle caratteristiche dell’Organizzazione
possono richiedere una revisione delle condizioni economiche, da concordare fra le parti.
9.
RINNOVO ED ESTENSIONE DEL CERTIFICATO
(Rinnovo) Entro il termine del triennio di validità del contratto BV effettua, in presenza di un nuovo contratto,
un audit di rinnovo diretto al riesame completo sia della documentazione tecnica sia del sistema di gestione
certificato.
(Estensione) La certificazione è rilasciata all’organizzazione con riferimento agli elementi indicati nel certificato
(prodotto, sito operativo, ) e non si può trasferire o estendere ad altre organizzazioni o prodotti.
Il campo di applicazione di un certificato può comunque essere ampliato (o ridotto) su richiesta
dell’organizzazione, istruendo specifica pratica di estensione (o riduzione).
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DIRITTI E DOVERI DELL’ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA
L'Organizzazione certificata acquisisce il diritto di apporre la marcatura CE relativa al prodotto stesso secondo
le modalità previste dalla Direttiva.
Essa ha il dovere di:
a)
mantenere le caratteristiche del prodotto certificato e del sistema qualità certificato;
b) tenere informato BV di ogni cambiamento che riguardi sia gli elementi richiamati nel campo di
applicazione del certificato, sia le modifiche rilevanti da apportare o apportate al proprio sistema di
gestione e al DM certificato;
c)
Il fabbricante è tenuto a comunicare a BV ogni eventuale progetto di adeguamento importante del sistema
qualità o della gamma di prodotti contemplati. BV valuta le modifiche proposte e verifica se il sistema
qualità o i prodotti modificati rispondono ai requisiti della Direttiva 93/42/CEE e ne comunica la decisione
al fabbricante.
d) consentire l'accesso ai propri locali, assistendoli durante le visite, ai valutatori di BV, a osservatori eventuali
di BV ed agli eventuali ispettori delle autorità competenti;
e)
attuare le azioni correttive al proprio sistema di gestione e ai propri prodotti richieste a seguito delle non
conformità rilevate, nei tempi indicati da BV;
f)
mantenere una registrazione di tutti i reclami, da chiunque ricevuti, e delle relative azioni correttive e
preventive conseguenti intraprese, mettendole a disposizione di BV in occasione delle visite di
sorveglianza;
g)
non immettere sul mercato i prodotti qualora la certificazione concessa sia sospesa, revocata o scaduta;
h) rispettare le disposizioni del presente Regolamento;
i)
rispettare le condizioni economiche e di pagamento previste;
j)
informare BV circa situazioni di incidenti o mancati incidenti sui prodotti inclusi nel campo di certificazione
che abbiano coinvolto Autorità di controllo, con particolare riferimento a procedure di richiamo del
prodotto.
11.
INFORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI LEGALI
L’Organizzazione certificata s’impegna a informare tempestivamente BV, se ciò attiene al campo di
applicazione del certificato, in merito a:
a)
qualsiasi segnalazione comunicata dalla pubblica autorità in merito a violazioni di legge e regolamenti ad
essa imputabili;
b) eventuali procedimenti legali in corso;
c)
eventuali incidenti o infortuni relativi all’uso dei prodotti certificati che abbiano richiesto l’intervento di
enti esterni e/o abbiano comportato comunicazioni alla pubblica autorità.
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MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
Nel corso del ciclo di certificazione, possono intervenire modifiche riguardanti sia le norme tecniche di
riferimento, sia la normativa cogente, sia le regole e le procedure BV di certificazione.
In questi casi BV avverte l’organizzazione indicando il tempo di adeguamento previsto per il rispetto dei nuovi
obblighi. Se l’organizzazione non intenda accettare queste modifiche, può rinunciare alla certificazione, ai sensi
del § 15.
13.
SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE
BV può sospendere la validità del certificato-previa accurata analisi del problema – se ha riscontrato che il
sistema di gestione e il prodotto non rispondano più ai requisiti normativi o regolamentari, ma abbia ragione di
ritenere che l’Organizzazione possa ripristinare la conformità. In particolare, ciò avviene per la violazione degli
obblighi di cui ai §10 e 11 e nei seguenti casi:
(a)
mancato adeguamento nei tempi previsti del sistema di gestione alle modifiche normative o delle
regole della certificazione comunicate da BV;
(b)
se non sia possibile effettuare le visite di sorveglianza previste, o le visite integrative;
(c)
per ritardi nei pagamenti dei compensi dovuti al BV;
(d)
per la condanna anche non definitiva dell’Organizzazione per fatti aventi ad oggetto il mancato
rispetto di requisiti cogenti relativi all’oggetto del certificato;
(e)
rilevante non conformità del prodotto fabbricato rispetto la documentazione tecnica approvata da
Bureau Veritas
(f)
difetti gravi riscontrati dopo l’immissione in commercio del prodotto;
(g)
significative modifiche apportate al prodotto, senza informare Bureau Veritas;
(h)
rilevante non conformità del prodotto fabbricato rispetto la documentazione tecnica approvata da
Bureau Veritas.
La sospensione può essere richiesta anche dall’Organizzazione stessa, per ragioni organizzative. Essa ha una
durata massima di sei mesi .
La revoca della sospensione è solo possibile (salvo che nel caso (c) ) dopo che BV abbia accertato – tramite
apposita visita – il soddisfacente ripristino della conformità.
Durante il periodo di sospensione, l’Organizzazione non può fare uso del certificato né qualificarsi come
Organizzazione certificata, nè mettere in commercio i prodotti con la marcatura CE.
BV invia ai Ministeri competenti le informazioni relative alle organizzazioni sospese.
14.
REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
Può essere decisa da BV nei seguenti casi:
(a)
In caso di inosservanza sistematica e grave delle prescrizioni di cui ai §§ 10 e 11.
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(b)
se non sono rimosse le cause che hanno portato alla sospensione di un certificato entro il termine
stabilito;
(c)
per cessazione dell’attività dell’Organizzazione;
(d)
in caso di fallimento o liquidazione dell’Organizzazione;
(e)
nel caso di rinuncia da parte dell’Organizzazione stessa, che la esercita nei modi di cui al § 15.
A seguito del provvedimento di revoca:
1)
BV provvede a comunicare la cancellazione dell’organizzazione dal Registro di cui al § 6 e dai propri
elenchi;
2)
l'Organizzazione si obbliga a restituire l'originale del certificato, a non utilizzarne eventuali copie e
riproduzioni e ad eliminare dai suoi documenti e dai prodotti ogni riferimento alla certificazione.
La revoca della certificazione non dà diritto ad alcun rimborso e può comportare il pagamento di una penale
secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Bureau Veritas.
L’Organizzazione revocata può presentare nuova domanda di certificazione solo dopo un anno dalla data di
revoca, salvo che essa sia avvenuta per ragioni amministrative.
15.
RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE
L'Organizzazione certificata può rinunciare alla certificazione ottenuta:
(a) alla scadenza del triennio di validità del certificato, dandone disdetta scritta con un preavviso di almeno
quattro mesi;
(b) in caso di variazione delle norme di riferimento;
(c) in caso di non accettazione di eventuali revisioni sostanziali del presente Regolamento;
(d) per recesso dal contratto dovuto a cessazione dell'attività o cessione del ramo di azienda oggetto di
certificazione;
(e) in caso di trasferimento della certificazione ad altro Organismo.
Nei casi (b) (c) la comunicazione deve essere inviata dall'Organizzazione entro un mese dalla data di ricezione
della notifica delle variazioni da parte di BV. Essa diventa definitiva tre mesi dopo che l'Organizzazione ne ha
dato comunicazione scritta.
A seguito della rinuncia, l’Organizzazione e BV applicano quanto previsto in caso di revoca al § 14.
Nei casi (d) ed (e) e in caso di rinuncia non motivata prima della scadenza del contratto, l’Organizzazione è
tenuta al pagamento della penale di cui al §16.
BV provvede a seguito di rinuncia alle comunicazioni si cui al § precedente.
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Emesso da Ufficio: BL CER
Approvato: CSI
Verificato: LTM/ L.Jucker
Redatto: TQR/ C.De Feo
16.
Data emissione:
15/01/2014
I&F-IT-CER-OPE-REG-01_DM
Revisione 00
Riferimenti
Direttiva CE 93/42/CEE
e s.m.i.
ISO 17065
Distribution list
BL CER
CLIENTI
CONDIZIONI ECONOMICHE
(Tariffe) Le tariffe applicate e le scadenze per effettuare i pagamenti sono definiti nelle offerte che, accettate
dall’Organizzazione, diventano vincolanti. I compensi concordati sono dovuti anche in caso di mancata
emissione del certificato, per assenza dei requisiti di conformità.
(Penale) In caso di revoca e rinuncia della certificazione, per i casi previsti al § 14 e al § 15 - ma con esclusione
dei casi di rinuncia per modifiche normative o regolamentari - l’organizzazione è tenuta a pagare a BV, a titolo
di penale, gli importi definiti secondo le regole precisate nelle Condizioni Generali di Vendita.
(Modifiche di programmi) Ogni richiesta effettuata dall’Organizzazione di variazione del programma di audit,
può comportare il pagamento di un supplemento da definire a preventivo in rapporto ai maggiori eventuali
oneri. Se la richiesta interviene nei 10 giorni lavorativi anteriori alla data concordata, BV ha facoltà di
addebitare all’organizzazione il 50% di quanto previsto per la verifica.
17.
CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITA’
(Veridicità dei dati) L’organizzazione s’impegna a garantire la completezza e veridicità delle informazioni messe
a disposizione degli auditors incaricati da BV. Quest’ultimo è esonerato esplicitamente da ogni responsabilità
in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati e delle informazioni, e nel caso in cui essi non rispettino
la realtà dell’organizzazione e del prodotto interessato.
(Obblighi di legge) L’Organizzazione s’impegna a conformare e mantenere conformi i propri prodotti a tutti i
requisiti di legge applicabili.
La certificazione riguarda solo la verifica, effettuata a campione, della capacità del sistema dell’organizzazione
di gestire i propri requisiti cogenti, in rapporto ai prodotti forniti, e l’adeguatezza delle soluzioni descritte nel
fascicolo tecnico per assicurare le prestazioni e la sicurezza del prodotto certificato.
18.
RICORSI E RECLAMI
(Ricorsi) Eventuali ricorsi contro le decisioni in materia di concessione, sospensione o revoca della
certificazione sono gestiti da BV secondo le modalità descritte nel documento GP04 “Gestione dei ricorsi”,
consultabile sul sito www.bureauveritas.it devono essere rivolti al Local Technical Manager di Bureau Veritas,
che li prende in esame sulla base di una procedura che prevede una prima risposta entro 30 giorni e il
completamento di un’istruttoria specifica con la comunicazione della decisione finale entro 90 giorni dal
ricevimento del ricorso.
(Appello) Il ricorrente può, se non soddisfatto dell’esito della sua richiesta, appellarsi a una commissione che è
costituita secondo la procedura di Bureau Veritas nei successivi 30 giorni con persone indipendenti e
competenti, esperte dello schema /settore in cui opera il ricorrente. In questo caso i costi del processo di
appello del ricorso sono a carico di BV se il ricorso è accolto e del ricorrente se il ricorso è respinto.
Dei ricorsi e della loro gestione è periodicamente informato il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità.
(Reclami) Le segnalazioni e i reclami da chiunque provenienti e riguardanti le attività di Bureau Veritas, o delle
organizzazioni certificate, se pertinenti allo scopo della certificazione rilasciata, sono gestite sotto la
responsabilità del Local Technical Manager secondo la procedura che prevede una prima risposta al reclamante
Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile ”on-line” sulla rete aziendale.
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL
MANTENIMENTO DELLA MARCATURA CE
DEI DISPOSITIVI MEDICI
I&F
BUREAU VERITAS ITALIA
Emesso da Ufficio: BL CER
Approvato: CSI
Verificato: LTM/ L.Jucker
Redatto: TQR/ C.De Feo
Data emissione:
15/01/2014
I&F-IT-CER-OPE-REG-01_DM
Revisione 00
Riferimenti
Direttiva CE 93/42/CEE
e s.m.i.
ISO 17065
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BL CER
CLIENTI
entro 30 giorni e la conclusione dell’istruttoria entro 30 (sui reclami per l’operato di Bureau Veritas) o 60 giorni
(per reclami sull’operato delle organizzazioni certificate).
Gli esiti del reclamo sono oggetto di comunicazione al reclamante e, nel caso, agli enti di accreditamento
secondo quanto stabilito dai regolamenti di questi ultimi, nel rispetto dei vincoli di riservatezza, e al Comitato
per la Salvaguardia dell’Imparzialità.
Per accettazione:
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Luogo e data
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Timbro e firma del legale rappresentante
Si richiamano espressamente, in base a quanto disposto dagli artt. 1341 e segg. C.C., le seguenti clausole del
regolamento sopra riportato:
§1 (esclusioni dall’oggetto dell’incarico); §4 (condizioni per l’attivazione della pratica di certificazione); §6
(condizioni per l’accettazione della pratica; rilascio certificato e interruzione dell’iter); §17 (clausola di
limitazione delle responsabilità); §8 (durata del contratto); §10 (diritti e doveri dell’organizzazione certificata);
§11 (obbligo di informazione sui procedimenti legali); §13 (diritto di sospensione della validità del certificato);
§14 (casi di revoca della certificazione); §15 (condizioni di rinuncia della certificazione); §9 (estensione e/o
modifica del certificato); §12 (modifiche delle norme e/o dello schema di certificazione); § 16 (condizioni
economiche: tariffe; penali; modifiche di programma); §18 (ricorsi e reclami);
Firma del legale rappresentante
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Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile ”on-line” sulla rete aziendale.
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