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COMUNE DI
SABBIO CHIESE
PROVINCIA
D I BRESCIA
via Caduti 1, 25070 SABBIO CHIESE (BS)
Centralino 0365 85556- Fax 0365 85555
c.f. 00735630170
pec [email protected] www.comune.sabbio.bs.it
Determina del Responsabile del Servizio affari generali/Patrimonio segretario comunale generale
n. 126 del 9 ottobre 2014.
OGGETTO: atto di precetto ed attivazione procedura di esecuzione forzata per rilascio nei
confronti di El Sayed El Matouk Ahmed in favore del comune di Sabbio Chiese (BS) azienda
contratto di subaffitto a data 24 aprile 2013 repertorio Raccolta n. 101881/37944 notaio Mario
Msitretta.
PRESO ATTO del vigente provvedimento monocratico emanato dal sindaco, a mente dell’art. 50
comma 10 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 di nomina del Responsabili dei Servizi a’
sensi dell’art. 107 comma 3 e 97 comma 4 lett. d)
PREMESSO CHE occorre provvedere a porre in essere atto di precetto ed attivazione procedura di
esecuzione forzata per rilascio nei confronti di El Sayed El Matouk Ahmed in favore del comune di
Sabbio Chiese (BS) di azienda commerciale denominata “Centro Servizi Alle Attività Produttive”
situata in comune di Sabbio Chiese (BS), via De Gasperi, n. 1, costituita da locali destinati alla
gestione dei servizi self – service, mensa aziendale, pasti trasportati, pizzeria e ristorante
identificati al NCEU del Comune di Sabbio Chiese, al Foglio 8, mappale 9200, subb.
2,3,4,5,6,7,8,9,10, nonché da beni mobili, contratto di subaffitto a data 24 aprile 2013 repertorio
Raccolta n. 101881/37944 notaio Mario Mistretta con il quale la società G.R.A. di Bertazzoni Paolo
& C. s.a.s. subaffittava al predetto signor El Sayed El Sayed El Matouk Ahmed l’azienda di cui al
contratto di affitto sottoscritto in data 1 maggio 2006 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
Salò in data 10 luglio 2006, n. 1955, serie 3, nell’esercizio dell’impresa individuale “PIZZERIA
D’ASPORTO IL GIRASOLE DI EL SAYED EL SAYED MATOUK AHMED”.
ATTESO CHE allo scopo è necessario procedere a conferire incarico di costituzione e difesa in
giudizio ( mandato ad litem) all’avvocato Ernesto Folli con studio in Brescia, via C. Zima, 1 ed in
Vestone. Piazza Perlasca, 1/C in rappresentanza e difesa del comune di Sabbio Chiese (BS).
CONSIDERATO CHE, relativamente ad incarichi legali di difesa in giudizio dell'Ente, se fatti
successivi all'originario impegno di spesa determinino un aumento della spesa prevista
inizialmente in termini non rilevanti ma "fisiologici", l'Ente potrà adeguare lo stanziamento iniziale
integrando l'originario impegno di spesa per garantire la copertura finanziaria della parcella
professionale qualora, verificata la congruità dell'impegno originario, siano già disponibili le
risorse finanziarie a tal fine necessarie, e l'acquisizione del servizio sia stata effettuata nel rispetto
delle procedure contabili. (Corte dei conti-Liguria, delibera 17 giugno 2013, n. 55 ).
MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.
Principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente
gestionali: il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto l’inderogabilità del principio della separazione. La distinzione tra atti di
indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell’ordinamento
giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una “riserva di competenza”
che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità “in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e
dei relativi risultati” non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l’attività di indirizzo,
riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi
da perseguire con l’attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica
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Incarico ad avvocato Ernesto Folli atto di precetto e procedura di esecuzione El Sayed
e attività gestionale nell’intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed
elettiva, l’altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di
legittimità. A mente dell’art. 107 comma 1 del tuel ( testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 comma 1
lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre,
a’ sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 tuel medesimo, dell’art. 4 II° comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 6 1° comma della
legge delega n. 15/2009 e dell’art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno (discrezionalità
tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio ai quali compete non solo la gestione amministrativa, ma
anche quella finanziaria e tecnica in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale. Consiglio di Stato, sezione V sentenza n. 4778 del 26
settembre 2013 afferma, a questo riguardo, che il principio afferente il riparto tra compiti di governo, di indirizzo
e di controllo, spettanti agli organi politici elettivi, e compiti di gestione, spettanti ai dirigenti,
costituisce la «struttura fondante dell'intera riforma delle autonomie locali» (Consiglio di Stato, sezione V, 15
novembre 2001, n. 5833).
•
(rappresentanza in giudizio dell’ente locale); T.A.R. VALLE D'AOSTA – AOSTA Sentenza 13 marzo
2007, n. 43, T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II Sentenza 13 marzo 2007, n. 440; CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE
VI Sentenza 3 marzo 2007, n. 1201; -- T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-07-2009, n. 4468; TAR Sicilia
Catania sez. II 28/5/2012 n. 1348:.rappresentanza in giudizio del comune; TAR Lombardia Milano sez. I 17/5/2012
n. 1366: affidamento del servizio di consulenza legale. È noto che l’attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o
politici del comune, si risolve, nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l’attività
di gestione, non potendo rientrare, perciò, in questa attribuzione, la scelta di un contraente qualsiasi dell’ente, da
ricomprendere anche l’affidamento di un incarico (legale) per lo svolgimento di una prestazione d’opera intellettuale
: va, infatti, precisato, che il rappresentante legale dell’Ente manifesta, semmai la volontà di costituirsi in un
eventuale giudizio, ma non può anche provvedere (né lui né la Giunta) alla nomina del difensore né interno, cosa che
compete sicuramente al capo dell’ufficio legale, né esterno, vicenda che si articola, innanzitutto, in una dichiarazione
che sussistono nella specie elementi per poter affidare la difesa tecnica all’esterno ad opera dell’ufficio legale e
successiva nomina del difensore del libero foro, che compete necessariamente al capo dell’Ufficio legale, trattandosi,
niente di più e niente di meno, di un vero e proprio contratto di prestazione intellettuale, ricadente come tale nelle
attività gestionali di competenza dei dirigenti dell’amministrazione. TAR Lombardia, Milano, sez. I, 17 maggio 2012,
n. 1366; contra Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730, dove si è ritenuto legittima una deliberazione con la
quale la Giunta provinciale ha conferito ad un avvocato del libero foro l’incarico professionale-difensivo, finalizzato
alla impugnazione di un lodo arbitrale, che sia stata adottata senza il preventivo esperimento di una procedura di
evidenza pubblica. Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 730/2012. Idem TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 31 dicembre
2011, n. 1680. Cass. s.u. 16 giugno 2005, n. 12868: le stesse sezioni unite della Cassazione hanno affermato che,
nell’assetto di competenze degli organi comunali delineato dal d.lgs. n. 267/2000, si impone la conclusione che
l’autorizzazione alla lite, quale atto essenzialmente gestionale e tecnico, da parte dell’organo giuntale non costituisca
più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni. Il principio di separazione
tra funzioni gestionali e compiti politici di indirizzo e controllo vieta effettivamente le ingerenze degli organi politici
nell’attività amministrativa ordinaria, il tutto a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività
amministrativa, i cui fini potrebbero essere distorti dalla commistione con le valutazioni proprie degli organi politici.
Visti:
gli articoli 183 ( segnatamente il comma 1) e 191 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” in ordine all’assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del
servizio.
•
gli articoli 183 comma 9, l’art. 107 comma 3 lettera d) e 109 tuel d. lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di
spese a mezzo atti monocratici detti “determinazioni” dei responsabili dei servizi nonché l’art. 4 II° comma e
l’art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse
finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.
•
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. Di conferire incarico di costituzione e difesa in giudizio (mandato ad litem), in ogni fase e grado
di giudizio, all’avvocato Ernesto Folli con studio in Brescia, via C. Zima, 1 ed in Vestone. Piazza
Perlasca, 1/C in rappresentanza e difesa del comune di Sabbio Chiese (BS), concedendo allo
stesso le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di conciliare e transigere, quietanzare,
rinunciare o accettare rinunce all’azione o agli atti del giudizio e del processo, al fine di porre in
essere atto di precetto ed attivazione procedura di esecuzione forzata per rilascio nei confronti
di El Sayed El Matouk Ahmed in favore del comune di Sabbio Chiese (BS) di azienda
commerciale denominata “Centro Servizi Alle Attività Produttive” situata in comune di Sabbio
Chiese (BS), via De Gasperi, n. 1, costituita da locali destinati alla gestione dei servizi self –
service, mensa aziendale, pasti trasportati, pizzeria e ristorante identificati al NCEU del
Comune di Sabbio Chiese, al Foglio 8, mappale 9200, subb. 2,3,4,5,6,7,8,9,10, nonché da beni
mobili, contratto di subaffitto a data 24 aprile 2013 repertorio Raccolta n. 101881/37944 notaio
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Incarico ad avvocato Ernesto Folli atto di precetto e procedura di esecuzione El Sayed
Mario Mistretta con il quale la società G.R.A. di Bertazzoni Paolo & C. s.a.s. subaffittava al
predetto signor El Sayed El Sayed El Matouk Ahmed l’azienda di cui al contratto di affitto
sottoscritto in data 1 maggio 2006 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Salò in data 10
luglio 2006, n. 1955, serie 3, nell’esercizio dell’impresa individuale “PIZZERIA D’ASPORTO IL
GIRASOLE DI EL SAYED EL SAYED MATOUK AHMED”.
Di stabilire che la presente determinazione che comporta impegno di spesa abbia ad essere
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte
dello stesso del visto di regolarità contabile, a’ sensi dell’art. 151 comma 4 tuel e articolo
153, comma 5, del Tuel D.lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria di quanto
prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge ed a’ sensi del punto 47
del principio contabile n. 2 a mente del quale l’atto di impegno di spesa si perfeziona con la
registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’impegno nel corrispondente stanziamento e con la
conseguente apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (Punto 47).
Si comunichi il presente provvedimento:
- al responsabile del servizio finanziario;
-all’ufficio segreteria.
Di dare atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante
pubblicazione all’albo pretorio on line e che con la pubblicazione nella pagina “delibere e
determine” del sito web suddetto s’intendono assolti gli obblighi di pubblicità legali previsti dal
D.Lgs. 14-3-2013 n. 33
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l’impugnazione dal giorno della pubblicazione all’albo pretorio del
presente provvedimento per estratto, a’ sensi dell’art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 20008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi,
12 maggio 2009 n. 2948):
- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato
dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla
data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso
deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali
l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di
esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Lorenzi
Attestazione a’ sensi dell’art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, 147 bis comma 1
del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali e del punto 47 del principio Contabile 2.
Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento
sull’equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
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Incarico ad avvocato Ernesto Folli atto di precetto e procedura di esecuzione El Sayed
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura
finanziaria attestante la regolarità contabile a’ sensi dell’art. 151 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. n.
267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.
Si dà inoltre atto di aver preventivamente accertato, a mente dell’art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del
decreto legge n. 78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti previsti dal patto di stabilità
interno, nonché la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al
comma 18 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 e con le regole di finanza pubblica.
Lì 9 ottobre 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Alberto Lorenzi
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Incarico ad avvocato Ernesto Folli atto di precetto e procedura di esecuzione El Sayed