@ W COMUNE DI ORSOMARSO PROVINCIA DI COSENZA Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale originale / copia No Approvazione Regolamento IUC ed aliquote TASI, TARI ed aliquote IMU 17 Data 16/0912014 L'anno duemilaquattordici (2014), addì sedici del mese di settembre alle ore 19:00 e, in prosecuzione, fino alla fine dei lavori, nei locali del Centro Visita del Parco -P.zzaGiannini del comune suddetto. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, prima convocazione. All'appello risultano: NOME CAPRIO BOTTONE a CANDIA 4 ADDUCI 5 ROTONDARO 6 TADDIO 7 MARATIA 8 CAMPAGNA 9 PARAVATI l0 LAURITO ll RIENTI DE Antonio Alberto Emanuela pietro 2 -) Matteo Aneelo Clarissa Carmen Anselo Pasquale L. Simone Presente x Sindaco Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons Cons o (, o o (} a o (} o (, x x ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere x x x x x TOTALE CONSIGLIERI ASSEGNATI: N. COMPONENTI PRESENTI : Constatato che il (compreso it sindaco) N. 8 gli intervenuti sono in numero legale, x x x 8 3 CONSIGLIERI IN CARICA: N.il COMPONENTT ASSENTI N.3 assume Ia presidenza Assente il : Sig. De Caprio Antonio nella sua qualità di Sindaco, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta di deliberazione, ha espresso parere favorevole: ffi*.rronsabili Assiste dei servizi interessati (art.49,c. 1, del D. Lgs. n.26712000); il Segretario Comunale dr. Andrea Rimedio. IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione Regolamento IUC ed aliquote TASI, TARI ed aliquote IMU; VISTI i pareri favorevoli di cui al D. Lgs. 267100 E per quanto concerne la regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato (articolo 49, comma 1); Ee, per quanto concerne la regolarità contabile (articolo 49, comma 1), il responsabile di ragioneria; VISTO l'art. 42 del D. Lgs.267/00 sulla competenzadel Consiglio Comunale; VISTO il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,'; VISTO lo Statuto Comunale; Con i seguenti risultati della votazione: Presenti n. 8; Assenti n. 3 (Paravati, Laurito, Rienti); Favorevoli all'unanimità. DELIBERA Di approvare I'allegata proposta avente ad oggetto: Approvazione Regolamento IUC ed aliquote TASI, TARI ed aliquote IMU. .r., Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE Considerata l'urgenza che riveste I'esecuzione dell,atto; Visto l'art. 134, cortma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,che testualmente recita: «4' Nel caso di urgenzq le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza deiTompoienti.»; Con voti unanimi espressi in forma palese DELIBERA Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. COMUNE DI ORSOMARSO (Provincia di Cosenza) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Regolamento (IUC) IÉposta Unica Comunale ed aliquote anno 2014 ED ALIQUOTE IMU, TASI E TARIFFE TARI. IL SINDACO "PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo I della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal I gennaio 2014) ba§ata su due presupposti impositivi : - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro - natura e valore - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - TASI (tributo per i serttizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali - TARI (tassa sui riJìuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. VISTI i Regolamenti comunali TARES e ICI attualmente vigenti; VISTO il comma 703 art.l della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu; VISTO il comma 704 art.l della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre201l,n.2141 di istituzione della TARES ; TENUTO CONTO della necessità di un coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge2T dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, I'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IIJC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ; RAWISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento ICI/IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES /TARSU in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TAR[, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ; TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. n. 147 de|27.12.2013 (legge di stabilita 2014) : - commi da639.a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) - commi da64l a 668 TAzu (componente tributo servizio rifiuti) I della Legge - commi da669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) - commi da 682 a705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 46 del 8.08.2014, ad oggetto: " Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC) viene proposto - presentazione al Consiglio Comunale" nella quale al Consiglio comunale l'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'lmposta comunale unica (IUC); ESAMINATO lo schema del suddetto Regolamento IUC, proposto dalla Giunta comunale e predisposto dal competente Settore Tributi ed altre entrate del Comune, costituito da n. 58 articoli allegato alla presente deliberazione per costituime parte integrante e sostanziale; YISTI:l'art. 52, commi I e 2, del D.Lgs 446197 i quali stabiliscono che: - "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alls individuazione, e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di sempliJìcazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di I approvazione del bilancio di previsione successivo.... "; e non hanno effetto prima del I gennaio dell'anno - l'art. 53, comma 16, della Legge 2311212000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 2811212001,n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tarffi dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IWEF di cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modiJìcazioni, e le tarffi dei servizi pubblici locali, nonché per opprovare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data /ìssata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno ffiao dal I gennaio dell'anno di riferimento"; - il Decreto 18 luglio 2014 - Ministero dell'Interno, in cui viene fissato, in ultima battuta, al 30 settembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Visto il decreto L9s.26712000; Visto 1o Statuto Comunale; Per i motivi tutti avanti espressi propone al Consiglio comunale di DELIBERARE l) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente prowedimento; 2) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU TASI TAR[, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 3) di approvaxe l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (ruC) come sopra descritto; 4) Di 5) proporre in Consiglio comunale le seguenti aliquote : per I'IMU fissare l'aliquota del2014, per le seconde case allo 0196 per cento; per la TASI di istituire il tributo , approvare il relativo regolamento e fissare un ALIQUOTA 0 (ZERO) per mille, in tal modo esentando il pagamento per laprima casa sul territorio comunale di ORSOMARSO . - DI APPROVARE l'allegato PIANO FINANZIARIO , che prevede un totale costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti , nonché della raccolta differenziata , per un totale di € 134.000,00 , tale importo viene inserito nel bilancio di previsione dell'anno 2014. 6) DI APPROVARE, altresì le relative tariffe della TARI , per come illustrate in allegato dando atto che con tali aliquote si copre il 100% del costo , per come imposto dalla legge di stabilità per l'anno 2014 , non potendo più applicare la TARSU . 7) di dare atto che il Regolamento approvato con il dal 1" gennaio 2014 e di precisare che le aliquote come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio; presente atto deliberativo ha effetto 8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle frnar:ze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comùnque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 9)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'an. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. oRSoMARSO O4|O9/20L4 COITfl UNE DI ORSOIVIARSO PROVINCIA DI COSENZA , PARERI sulta,.ffi lu,l:.. 49-comma dell'art. 10 agosto 2000, n"267 - del D. i*.. lg PARERE FAVOREVOLE Orsomarso, Addì f.:* I B sET. 2014 sulta r. dell'art. 49-comma lo _ del 2000, n"267 PARERE FAVOREVOLE orsomarso, O i*r. lg agosto Addì n fi §[T, ?014 rL REsPoNsg@ryaERVrzo COMUNE DI ORSOMARSO (Provincia di Cosenza) PIANO FINANZIARIO TARI RIEPILOGO COSTI COSTI PARTE FISSA PARTE YARIAB]LE TOTALE - COSTI DI SPAZZAME}ITO E LAVAGGIO 25. OOO, OO 25. OOO, OO - COSTI GENEMLI GESTIONE TASSA/CORRISPETTIVO 12. OOO, OO 12. OOO, OO CGC - COSTI GENERALI DI GESTIONE O, OO O, OO CCD - COSTI CO},iUNI DIVERSI O, OO O, OO AC - ALTRI COSTI O, OO O, OO CK - COSTI D,USO DEL CAPITALE O, OO O, OO CRT - COSTI DI MCCOLTA E TRASPORTO RU II.IDIFFERENZIATI 54.OOO,OO 54.OOO,OO CTS - COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMEI{TO RU IMIFFERENZIATI 3?. OOO, OO 3I. OOO, OO CRD - COSTI TOTALI DI MCCOLTA DIFFERENZIATA 1?. OOO, OO 12. OM, OO CTR - COSTI TOTALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA O, OO O, OO CSL CARC SOMMANO COSTI VARIABILI 37. OOO, OO COSTI FISSI 97. OOO, OO TOTALE COSTI 134.000, OO NZIARIO ft. .rit .f= ( _1. -ìr 1 *}'.ii .s t- Sa;. 1.{J COMTIT{E DI ORSOMARSO Provincia di COSENZA Regolamento per la disciplina dell'lmposta Unica Comunale (lUC) - Delibera det c.c. ,. lT or, t 6 sET' 2014 - (Approvazione) INDICE CAPITOLO 1 - DISCIPLINA GENERALE "IUC" (IMPOSTA IJNICA COMUNALE) Art. I OGGETTO DEL REGOLAMENTO................ Art' 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIeuorE DELL,IMposrA ITNICA COMUNALE.,IUC,, ......... Art. 6 SCADENZE DI VERSAMENTO ............... ATt. 7 COMPETENZA NELLA LIQUrDAZrONE................ ATt. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO Art. I O ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI ..................... lr 1l Art. I1 Th TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI........... CAPITOLO 2 - REGOLAMENTO COMPONENTE "IMÙ' UMPòSiE MUNICIPALE PROPRTA) Art.12 OGGETTO DEL REGOLAMENTO lJ fut. la I 3 ^ ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE................... +i li ?I:IIY]\1?.I9\E_DIL_VALoRE DELLE AREE FABBRrcABrLr............... .. ................................... Art. l6 DISPOSIZIONI FINALI hr-^r.^ ^ ^ ^ cAPlTolro - REGoLAMENTo coMPoNENTE "TAst' 3 tNDtvtstBtLl) [nteufò §ùiòEÀvz Art.17 OGCETTO DEL REGOLAMENTO Art. l8 PRESUPPOSTO DELLA TASSA........ /^rt. 22 DETERMTNAZTONE pELLE ALTQUOTE ............ Art.23 DETRAZIONI RIDUZIONT _ ESENZIONI............. ArI. 24 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI................ Art.26 SCADENZE DI VERSAMENTO Arr.27 soMME Dr MoDESro AMMONTARE . ..... ....... .... ... . ::.::: ::: . ::: :.: ::.. :... :::. . ..: .::: . ::.: :. :: .:.: . . CAPITOLO 4 - REGOLAMENTO COMPONENTE'iNRI'(TASSA SUI RIFIUTI) Art.29 OGGETTO DEL RECOLAMENTO Art. 30 PRESUPPOSTO................ Art. 3 I SOGGETTI PASSIVI...... Art.32 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTT AL TRTBUTO ............ Art.33 LocALI ED AREE scopERTE NoN soccETTr AL rnreuro .. ... ATt.34 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NoN ASSIMILATI ATt.36 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Art. 37 ISTITUZIONI SCOLASTTCHE STATALI ................ ATt.38 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ATt. 39 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO............... ATt. 4I CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NoN DOMESTICHE ATt.42 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE ................. Art. 43 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA ATt.44INCENTIVI PER CONFERIMENTO RIFruTI DIFFERENZIATI PRESSo IL CENTRo DI RACC.LTA COMUNALE ATt. 45 RIDUZIONE PER LE UTENZE NoN DOMESTICHE Art. 46 RIDUZIONI TARIFFARIE ................... Arr.47 ESENZIONI Art. 5 8 TRIBUTO GIORNALIERO .................. Art. 49 TRIBUTO PROVTNCTALE ................... Art. 50 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE. Arl 5 I RISCOSSIONE {rt. ................ 52 zuMBORSI E COMPENSAZIONE ...... r rvrllltl ATt.54 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI............ Art. 55 ACCERTAMENTO CoN ADESIONE ............ ATt.57 NORME TRANSITORIE E FINALI CAPITOLO 5 - NORME FINALI ALLEGATO 1 - TABELLE cATEGoRtE urENzE DoMESTTcHE E NoN DoMESTTcHE Ar FrNr rARr Capitolo 1 Disciplina generale "luc" (rmposta unica comunalel Art. I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall,art. 52 del decreto legislativo 15112/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dàl 1" genna io 2014,l,istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunalè (lUC) nel Comune di oisomaro in attuazione l' dell'art. l, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147 e g.m.i. Art.2 - COMPONENTT DEL TRTBUTO 1' L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata *IUC', si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e I'altro coilàgato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 2. Il tributo IUC è composto da: a. l'lmposta municipa.le propria (lMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze. b. di una componente riferita ai servizi, che si articola: - nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del comune - e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati awiati allo smaltimento; Art.3 - DETERMINAZTONE DELLE TARTFFE E ALIQUOTE l ' Entro il termine fissato comunale determina: a) le aliquote e detrazioni DELL'IMPOSTA UNlCA COMUNALE "tUC". da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio IMU; b) le aliquote e dehazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati. c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. Art.4 - DtCHtARAZtONt l. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anao successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 2' La dichiarazione, redatta su modello messo a disposiziòne dal tomune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un aii..ro ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno de'jl'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. et nnJAi-acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. 3' Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sgde di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sul servizi (TARES/TARSU). 4' Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell,IMU. errett,","t.".i;Ji."fl$ilt#,,?lffiffiflHii]!, r. Ir versamento dera ruc è der decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale alquale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, owero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Art.6 - SCADENZE DTVERSAMENTO I.,Le.scadenze dei pagamenti dell,lMU sono quelle {issate per tegge: 16 giugno per l,acconto e 16 dicembre per iì saldo . 2' Ai sensi dell'art. l, comma 688 della ligge 27 dicembre 2013 n.147 e s.m.i. e della TAzu è stabilito come segue: il pagamento della TASI - ll versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. - Il versamento della TARI è fissato in 4 rate,PER lL 2ot4 con scadenza 30 }TT}BRE GENNA/o'e 28 FEBBRAIo; DAL 2015 con atto di giunta comunale le scadenze - 30 NovEMBRE e 30 , da ratificare poi in consiglio si determineranno ; 3' E comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 OTToBRE di ciascun anno. l' Art. 7 - COMPETENZA NELLA LteUtDAZtONE Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati. la. TARI la liquidazione del tributo awiene d'ufficio ad opera del comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati. 2' Per l. La IUC e applicata Art.8 - RISGOSSIONE e riscossa dal Comune. Art. e - FUNZIONARTO RESPONSABTLE DEL TRTBUTO Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l,esercizio di ogni attività l' organizzativae gestionale, quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali ier le controversie relative al tributo stesso. lttilit'i, 2' Ai fini della verifica del corretto aisolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo inviare questionari al contribuente, richiedere dàti e notùie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l,accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preawiso di almeno "o*p."so la rappresent anza in giuaizio 1o-n9hé sette giorni r rn caso di mancata I'ac,ceftamento può essere effettuato in base a presunzioni sempùci di cui all,artic olo 2729 del codice civile. 2' In caso di omesso, insufliciente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 3OoÀ dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall,art. l3 del D'Lgs 472197. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell,art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97. 3 '..1n caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal l00yo al 200yo del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. 4' ln caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50Yo al 100%odel tributo non versato, con un minimo di € 50,00; 5' In caso di mancata, incompleta o infedele risposta alf invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 6' Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad l/3 (un terzo) se, enho il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. 7' Sulle somme dovute a tìtolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, s""ordo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo. 8' Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizionidi cuiall'articoio l, commi aà tot a 170, della legge2T dicembre 2006, ""r,b"à::;13;$i$=*il#=Jlfl',:,$[=,1?*:?J],lj-T:f"ìl,ion", n.296. I AÉ.11 .TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ' I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono rrattati nel rispeno del D.Lgs 19612003. CAPITOLO 2 Regolamento componente "lMU" qtmposta municipale propriay Art. t2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ' Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà p..rirtu dall,articolo 52 del D.Lgs. del l5 dicembre 1997, n.446,.disciplina la componente lùU Àunicipate propria) di cui ltmposta all'articolo l3 del D.L.6 dicembre 20ll,n.2}l,convertità 2011,n.214,e successive modificazioni ed integrazioni. "rrf"g1gzzdicembre 2. L'istituzione della IUC lascia ialva la disciplina per I'applicazione dell,IMU. 3' Per quanto non previsto dal presente regolamentò si apiiicano le disposizioni di legge vigenti l applicabili al tributo. , diretrament.lll;i1;fÌfii#lfJ.?Ii#;:.tr::ffifiL::#ilj:r,j:= Siconsidera dell'aliquota ridotta e della detrazione previste p"itul" tipolÉgia di immobili, l,unità immobiliare Pg:.ttg'f a titolo di proprietà o di usufrutto da anzianiò aiiaoitiche acguisrs cono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2' Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell,aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologla ai immobili,-quelle possedute u tltoto di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini itatiani non resideÀti nei territorio delto stato,a condizione che non risultino locate. 3' NoN sono assimilate alle abitazioni principali ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari relative pertinenze' escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, e Alg e A/g, concesse in comodato gratuito, regolarmente registrato, dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 4. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. ATt. 14 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABTLI l ' La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell,art. 5, comma 5 del D.Lgs. n.504/1992. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei conhibuenti e per orientare l,attività di controllo -2' dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee' i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. In primo anno di applicazione della IUC, sono confermati i valori di riferimento delle aree :.d." 9i fabbricabili già validi ai fini IMU per I'anno 2013. 3' Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato I'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2. 4' Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato o versato I'imposta per un valore delle aree fabbricabili in misura srrperiore a quella che risulterebbe dall'applic;l;""dei valori predeterminati ai sensi dei comma 2 del presente articolo, al contribuente non'compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta pagata a tale titolo. 5' I valori delle aree fabbricabili di cui al comma 2, si intendono applicabili per gli anni successivi se non modificati. ' * euro. versamento de * rm u,on de * :: sii. ; l[lffi HI 1X3"3J, Y,t Hl$,:i:1,t..iore a 1 0, 0 0 , r. presente regoramenio,rerativo ara.",fJl;il;?,lti?;,'"'13à'Ilìiflh,.. , precedente Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria di cui alla Delibera c.c. n. 14 del20-07-2012. Capitolo 3 Regolamento componente "TASI" (Tributo sui selrizi indivisibiti) Art. 17 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ' Il presente Regolamento' adottato nell'ambito della potestà prevista dall,articolo 52 del D.Lgs. del l5 dicembre 1997, n.446, disciplina la componente TÀSl qiiauto s,ui servizi indivisibiti)dell,Imposta unica comunale "luc" previstà dall'art.1 càmmi dal669 al68l della Legge n. l4il2ol3(legge di I stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione. 2' Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo. Art. l8 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA l' Il presupposto impositivo della TASI l. Sono escluse dalla è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi ' compresa I'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta muniòipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. e re aree comuni T .;;o;àì,i,1ì,Ti:ii:il:#:J"",TTili*i{*;i'.",r',",#l1ii1LHT:il:r"oJ".u,,u", occupate in via esclusiva. r. La rASI è dovuta dachiunque possieda #1"X9,;:?,:3,=",]iT,1jffiì'J;:. immob,iari di cui ar comma 669 dell'art' I , legge n. 147/2013.In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributarà. 2' In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abìtazione e superficie. 3' Nel caso di locali in multiproprietà e di cenffi commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i loàti e le arié scoperte"di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detlntori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diriài aeiiv*ti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 4' Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale immobiliare, quest'urtimo e l'occupante sono titorari di un,autonoma obbligazione :jl:::L? InDutana. 5' L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del 30 per cenfo dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'uiq;;ìu di cui al successivo art.22. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. r. La base imponib,e q:,p.r§lè quera *tlt;!i;,,?ff.?*'"?I1",',ltt-posta municipare propria *IMU" di cui all'articolo 13_del decreto-legge n. zot aet àòl l, .orr..tito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 201l, n. 214 e smi. r.,comune,conderiberaz,ro,tfi :?rt:terASr n. l4j e !1;,11u,,?lT#ilf,J3}"=",,Tttt":là',fl rispettando le disposizioni di cui all'art. commi 676,677,67g della legge 27.12.2013, s.m.i. r i, . con ra deriberazione g:,'Éil *: riduzioni, ii;3,=",.1trt:Ik*?J"il,?lil;"=,,Ì?X11,o,lto,,un. ouu staòilire I'applicazione di detrazioni ed esenzioni, al sensi'ààit,art. l, commi 6g2 e 731 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. , con deriberazione ar c"*rIir31,'Jfl'.',f-f,,I5#i:*lT,:fl,',:Hit:[ojYlÌJ.?'ilaririca, servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno iral.utl i copertura la TASI e diretta. r' Ai nni della dichiarazione relativa ",," ro$Il"ii;i[TJ1[fi1lro#, ..iuti"i'."rli ,ri" .rr ""r..*enti i la presentazione della dichiarazione dell'IMU. Art.26 - SCADENZE DTVERSAMENTO della legge2T dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamenro della TASI e fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. l' Ai sensi dell'art' 1, comma 688 Art.27 - SOMME Dl MODESTO AMMONTARE 168,1.296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d,imiosta. Art.28 - RTSCOSSIONE l ' La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente prevalentemente, o la superficie degli immobili l' Ai sensi dell'art. l, comma Capitolo 4 Regolamento componente "TARI" (rassa sui rifiuti) Art.29 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall,art. 52 del decreto legislativo 15/l2llgg7, n. 446, disciplina la componentJrnnl sui rifiutisair"ttu uttu llasia copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale ..IUC,, l' prevista dall'art.l commi dal64l al 668 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) esmi, in particolare stabilendo condìzioni, modalità e ouutig}Ìi per la sua app"li"carione. 2' Per quanto non previsto dal presente regolamenà sirinvia alle dìsposizioni contenute nell,art. I della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR ilto+llggg,n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle-altre norm! legislative e regolamentari vigenti in materia. l' Il presupposto della TARI Art.30 - PRESUPPOSTO è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperre, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o aisimilati. 2' Sono escluse dalla TARI-le_aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, le aree comuni condominiali di cui all'articoio I 117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. iJl"',lc;:?Si5f,it,:,tilll'o 1. La rARr è dovuta du.hit:.qy".possieda u."" scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti ùrbani o assimilati. 2' In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell,unica obbligazione tributaria. 3' Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 4' Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto p.. ilo"uti . p!it. aree saoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi ae-rivanti dàt rapporto hibutario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esciusivo. - LocALr E AREE scopERTE .. Art.32 ,l ' .òono soggettl al tributo tutti i locali comunque socGETTTAL TRTBUTo denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel zuolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l,intemo qualunque sia la loro destinazjone o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comuae. 2'.Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenze attive di reruizi di iete (acqua, energia elettrila, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di imi ianti, a&ezzat r. o, ogniqualvolta e ufficialmente assentito |esercizio di un'attività "o**que, nei rocali medesimi. 3' sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel tèrritorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati rireiiuih ale utenze non domestiche. e ATt.33 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NoN SoGGETTIAL TRIBUTo Non sono soggeui all'applicazione della TARI i seguenti locali e ie seguenti aree scoperte: a) loca.li ed aree scoperte non suscettibili di produne iifiuti urbani o assimilati, quali l' ad esempio: {ltenze domestiche - locali prividi utenze aftive di seruizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati; - locali in oggettive condizionidi non utilizzo in quanto inibitarbili, purché difatto non utitizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessr, concessioni od autorizzazioni,-tiÀitatamente al periodo divalidità del prowedimento e, comunque, non oltre.ta data riportata nte,ia certiticazione difine lavori; - centrali termiche e t191li riservati ad impianti tecnòlogici, quài caoine etettriche, vano ascensori e quei localidove non è compatibite ta presénza'ii-p"rron, o operatori; Utenze non domestiche - locali dove si producono esc/us ivamente, di rego_la, rifiuti speciati non assimilati agli urbani s.econdo le disposizioni.normative vigenti, a condirione che' il produttore ne dimostri l'awenuto trattamento in conformità\ile normative vigenti, faiio satvo quanto previsto all'aft. 34 comma 2 del presente regolamento; - centralitermiche e to,cali riservgti.àd impiantitecnotogiciquali cabine etettriche, s/os e simli dove non e compatibite'o non si abbia di regota ra presenza umana; - aree scoperte destinate all'esercizio delt'agicottura, silvicottura, allevamento e te serre a terra; - aree adibite in via esctusiva at transito dei veicoti destinate a//'accesso alta pubblica via ed at movi me nto veicol a re i nte rn o; - aree impraticabilio intercluse da recinzione; - aree in abbandono o dicuislpossa dimostrare permanente il sfato di inutitizzo; - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materialirn disuso; - zone ditransito e manovra degli autoveicoliall'interno aerc iÀe degli stabitimenti industriati adibite a magazzini at|aperto; - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazionidi seruizio dei carburanti; b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazion" luuri, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, ,erandà, te rrazze eporticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva. Art.34 - PRoDUzToNE Dr RrFruil spEcrALr NoN ASSTMTLATT locali e le aree scoperte o le degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non -porzioni assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti dlsposizioni non sono rogg.tti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto truuu*"nio in conformità alla n"olnnativa vigente. 2' Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà. nel delimitare le srp"ifi"i ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, I'individuazione qu"rt,uitir" di e effettuata in maniera forfettaria applicando all'interà superficie su cui I'attività viene ,uottu Lu percentuale di abbattimento del 30%. 3' L'esenzione di cui ai commi précedenti viene riconosciuta solo ui .oìt ibr"rti che prowedano ad indicare-le superfici produttive ài rifiuti speciali non assimilati neua aicniarazione TARI ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo al di smaltimento, cop.ie formulari di trasporto-dei rifruti regolann'ente "."Àpio "ontratti firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici pioduttive di rifiuti speciali , la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. l ' I. r- La rARI è corrisposto in base ",*,r*tJlìiì;-t"à15*"'r="i-:::3'.H,sponde un,autonoma obbligazione tributaria. 2' Latariffa della TARI è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criterideterminati con ilregolamento di cui uin.p.n. l5g/1999. r poN IM r Br LE La base imponib,e d.r F 3=uh:,à,.o.. dalla superficie calpestabile dei tocati e'oetie aree suscenibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. 2' La superficie calpestabile-di cui al precedente comma I è determinata, per i locali, considerando la superficie dell'unità immobiliare al nàtto dei muri interni, d"i muri perimetrali, o,f;:,1u;ffilf#'i:ff iiil pil-;;;ei escludendo i balconi' le terrqzze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenz e realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali iecnici qruii .uuir" elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate sàlo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili e desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato istritto all'albo p.or"ssional"), ovvero da misurazione diretta' Per le aree scoperte la superficie viene deàrminata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in essacomprese. 3 ' La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per €ccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo m"t o quaOruto. r. Are istituzioni scorasticr," ,tutfi'l'o3n1i;j:JJlY:li#":,i3iffi:'fJ;i=r,:.i1#,tj., 3l/l2l2007,n.24\,convertito con modificazioni dairà Legge2g/02/200g, n.3r. ATt.38 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI l ' Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura iri"g.ur" dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 2' ln particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di iutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo l5 del D.Lgs l3/ol/2003,n. 36, individuati in base aicriteri definiti dal D.P.R. ts8nggg. 3' Ai sensi del D'P'R' i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di .158/l.ggg, ,, spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. 4' A norma del comma 651, art. I deila legge n. l47l2ol3 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sotffatto daliosto che deve con il tributo. 5' I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati "rr.."sono "op..to determinati annualmente dal piano finanziario di cui ar comma 6g3, art. l della legge n. r47r2or3. 1Letarirreaertriuuto,cfJl;i1;i.Tif,['Iffi 3}i"?5ffi JtT[:ilSi"lX'EY,ll-,. comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. 2' Le tariffe sono commisurate in base alle quantità. quuiiìa medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed aila tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.p.R. t58/tgg9. 3' Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest,ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La classificazione delle categorie delle utenze domestiÀe e non domestiche è riportata nell,Allegato I al presente regolamento. 4' Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione.dei rifiuti, riierite in particolare agli investiÀenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportuta uil" quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quotavariabile). 5. ln virtù delle norme del D.p.R. tsgtpìgg: a' fa determinaztone delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in rela)ione al piaio n*nriu.io a.gri interventi relativi al servizio e tenuto- conto degli obiettivi al migrioiaÀento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso dì inflazione p.ogri-;io e deve rispettare f 'equivalenza di cui al punto I dell,allegato I al D.p.R. tSStSi; b' la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati I 58/1999. I e 2 al DpR 6' In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: a' la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato; b. icoefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall,allegato I al D.p.R.. 15g/9g. r. La determinazione deile tarirra d", der servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, art. l della tiggJ i t+ltzO13. Il piano finanziario e redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo hasmett. u*uàl..nte al comune per la sua approvazione entro il termine di approvazione del Bilancio. 2' Tutti gli uffici comunali interessàti sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tiira a"ì tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che peinatura rientrano tra i costi da considerare secondo il o,r,,fll;,13*:n}3"lJÌ$Xm*?-,ario metodo normalizzato di cui al DpR n.l5g/99. Art.41- cLASslFlcAztoNE DELLE urENzE NoN DOMESTTCHE non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti daile singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione-.d'uso vengono accorpati in classi di attivitiomogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, che per ianno 2014 è fissato in due iompon"ntl p". ,rltà immobiliare per l'attribuzione rispettivamente della quòta fissa e della quota variabile della tarlffa, come riportato nell,allegato I del presente regolamento. 2' Per I'individuazione della categoria di attività in ùi includeie le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dowto, si fa riferimento al codice ATECO dell,attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di attorizzazione all,esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l,attività effettivamente svolta. 3' Le attività economiche non_incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tllffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti. 4' Latariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che 1t:-9lrd9 servono per l,esercizio dell'affività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito' ufficio' ecc')' l ' Per le utenze . Art.42 - DETERMTNA,T.NE DEL NUMER. DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE 1' La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.p.R. l5g,llggg. 2' Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro reside nza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al lo gemaio dell'anno di còmpetenza della tariffazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti pr. non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta ecceiione "h., per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successiv o art. 52,f:atta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall,Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. 3' I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di: a. anziano collocato in casa di riposo; b' soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi; 4' Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persàne ché hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a dìsposizione da parte di soggetti residenti, il.numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 58. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 3 (tre). Art.43 - OBBLIGAZIONE TRTBUTARIA ,':,!,:?,lllt:lone mlzlo l'utenza. tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo quello a in cui ha 2' L'obbligazione tributaria possesso, a condizione che cessa il bimestre successivo in cui termina l,occupazione, la detenzione o il il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art.52. 3' La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 52. Art.44 - ZONE NON SERVTTE rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell,ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale p"r ru g.iiior" del servizio dei rifiuti I Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei urbani ed assimilati. 2' Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la disianza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 màtri lineari,'calcolati su strada carrozzabtle. 3' La riduzione di cui al presente articòlo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 52 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta. , Art.45 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTTCHE rifiuti speciali assimilati agli l ' Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo. 2' La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare'e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione cosi determinata non può essere, comunque, superiore al 30% del tributo. 3' Al fine del calcolo della suddetta riduziòne, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DpR 445l21o1,là quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dowanno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati d;l destinatario, o adeguata document azione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati awiati al recupero, in conformità delle normative vigenti' E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai p.éoetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per I'anno di riferimento o altra documàntazione é'{uiuat"nt". eualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione' tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se I'interessato non è in gràdo di indicare ru qu*tita complessiva di rifiuti prodofti o la stessa non viene dichiarata, per il ialcolo dell,incentivà si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato deila moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per I'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel prowedimento di determinazione annuale delle tariffe. 4' Nelle more dell'approvazione del regolamento, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 17, comma l, della legge n. 400 del 23-0g-l9gg e ss.mm.ii. da parte del Ministero dell'Ambiente, per particolari categorie di attività produttive, di cui all'allegato A) e di seguito elencate, si applica una riduzione del 70oÀ: - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; - bar, cafft, pasticceria; -ortofrutto, pescherie, fiori e piante, pizzaaltaglio. 5' Per le utenze non domestiche, nell'ipotesi diuso stagionale owero altro uso limitato o discontinuo non superiore comunque a sei mesi l'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l,esercizio dell'attività svolta, la tariffa è calcolata con I'applicazione di una riduzionè pari al 30%o. 6' La riduzione di cui al presente articolo verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. ,,:jl-r:,,,derra lporesl: renera d) comma 6se, dif.,tlt,, ,[*'.'.1'fl];llTlltffilt ridotta nere seguenti 1'a) abitazioni occupate.es.clusivamente nel periodo stagionale da soggetti non residenti e per una durata non superiore a sei messi all,anno - iduzioie det 20%J 2' Ai sensi del comma 660, dell'art. l, legge n. 14712013,la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi: 2'a).abitazioni occupate da conkibuenti net cui nucleo familiare unugrufi.o figurano portatori di handicap grave certificato ai sensi della legge n. 104/92 riduzione-del 20,00 % 3' Le riduzioni sopra indicate, non sono cumulabili, competono a flchiesta dell,interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. 4' Le riduzioni di cui al comma 2 sono iscritte in bilancio come autoriz zazionidi spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell,esercizio al quale si riferisce l,iscrizione stessa. Art.47 - ESENZIONI Ai sensi dell'art. l, comma 660, della legge27.12.20l3, n. 147, sono esenti dalla TARI: a) I locali utilizzati per l'esercizio del culto, i locali per i quali il Comune e tenuto a sostenere le 1. spese di funzionamento, le Biblioteche pubbliche, i Monasteri ed i Conventi, i locali di proprietà di enti pubblici territoriali adibiti a centri sociali. b) Le utenze domestiche di persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono I'assistenza continuativa da parte del Comune; tali situazioni dovranno essere certificate dal Servizio di Assistenza Sociale del Comune. 2. Le esenzioni di cui al comma I sono iscritte in bilancio come autorizzazionidi spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell,esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Art.48 - TRTBUTO GTORNALTERO il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di usopubblico, à'o*to il tributo giornaliero. " l ' Per 2' L'occupazione o la deterzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a I g3 giorni nel corso dello stesso anno solare. 3' La tariffa del tributo giomaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. 4' La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di l/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggioràta del30%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. 5' Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore pari o a lg3 giorni dell'anno solare e dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità- ed i termini previsti per la tassa per l'occupaiione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone e, a partire dall'entrata in vigàre dell'implsta .utti.,pài. secondaria di cui all'an. I I del D.Lgs 23/2}ll, secondo i termini e le modalità ài pugu*.nto d.llu stessa. 7' Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 8' L'ufficio comunale addetto al rilascio delle conceisioni per l'occupazione del suolo puUUiico e q.uello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. Art.49 - TRTBUTO PROVINC|ALE l '-E' fatta salva I'applicazlolg del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. l9 del D.Lgs 5}4lg2. 2' Il tributo è commisurato alla superficie dei iocali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla provincia. Art.50 - DrcHrARAzroNE Dr rNlzro, vARtAztoNE E cEssAzroNE l ' Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo detenhina l,obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazionè di inizio occupazione/detenzione o pòrrèrro deijJcali o delle aree soggette. 2' Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. 3' I soggetti obbligati prowedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno successivo all,inizio dell'occupaziàne, della detenzione o del possesso' La dichiaraziore puoirse.e consegnata o direttament e o a mezzo posta con raccomandataa/r o amezzo fax, allegando fotocopia del-documento d'identità, o pEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del riceiimento da pàrte aet CoÀrne, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio amezzo fax o pEC. 4' Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.da cui lonr.gru un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione enho il 30 giugno successivo al verificirsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 5' La dichiarazione sia originaria che di variaziine deue contenere i seguenti Utenze domestiche. a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, elementi: il codice fiscare, la residenza; b' Generalità del soggetto denunciante ie diverso dal contribuent",'"*ìraicuzione della qualifica; c' Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d,uso dei singoli locali; d. Numero degli occupanti i locali; e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; f' Data in cui ha avuto inizio l'occupLione/detenzione o il possesso dei locali o in cui e intervenuta la variazione; Utenze non domestiche a' Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell,attività; b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione delra qualifica; c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e I'amministrazione della società; d' Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d',uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; e' Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invù per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscriftà, anche con firma àigitale. 6' La dichiarazione di cessata occupazione/àetenzione o possesso dei iocali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante.originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla..rrurfr", .o, l'ind.icazione di tutti gli elementi atti a compiAvare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'ànno dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di preseniazione della dichiarazione di cessazione ol9.re. termine di 30 giorni, ma comunque nel corso dell'anno, il contribuente 1t ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo reiativo alla restante parte aett;anno dal bimestre successivo a quello in cui si è stata presentata la denuncia di cessazione. 7' In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione , la detenzione o il possesso dei locali e delle aree owero se il hibuto è stato assolto dal soggeffo subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. l. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi , mediante modero di pagamento unificato (modello F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. l7 del D.Lgs. n.24U1997, in quanto .o.p"iiuli. *T';lJ;51ìi""-t"Ìlà1"ne, 2' Il comune prowede all'invio ai contribuenti di un apposito awisi ài pugu*"nto, contenente I'importo dovuto distintamente per la componente rifiuìi, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie deì locali e delle aree su cui e applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, t'lmportoài ogni singola rata e le scadenze. ll pagamento degli importi dovuti come sopra determinato . Eventuali conguagli di anni precedenti o dellianno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione' L'importo complessivo del hibuto annuo dovuto da versare è arrotondato all,euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/ pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art.1, della L.2g6iZOO6. 4' Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'uten:za, che comportino variazioni in corso d,anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. 5' Il comune provvede al riversamento alla Provinciadel tributo provinciale di cui all,art. l9 del D.Lgs 504192 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saramo toncordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato ai_ tS. 3. AÉ. 52. RIMBORSI E COMPENSMIONE il rimborso delle somme ue.iate non dovute, entro il termine di 5 anni.dalla data del pagamento ovvero dal giorno in " cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2' Il comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione l' ll soggetto passivo deve richiedere della richiesta. 3' Yo salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 28, su richiesta del contribuente il credito spettante può esser.e compensato con il tributo dovuto p". gti u*i successivi o con le somme dovute a 4' Sulle somme tale titolo a seguito delra notifica di awisi di accJrtamento. da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati regolamento comunale delle entrate, ,"tiu mis*u indicata nel r."ordo il criterio dettato dal comma 165 dell,art. I della L. 296106, con decorrenza dalla data dell,eseguito versamento. 1. n contribuente non e tenuto al versamento àl;'11;',fl,13§Tl,Ill#:*uare dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad euro 10,00. 2. Non sono eseguiti rimborsi di importo amuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma l. AÉ.54. VERIFICHE ED ACCERTAMENTI l. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art.52, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può: a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitaménte compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica; b. utilizzare, nel rispetto_delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestionà di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singàle contribuenti, in eJenzione di spese e diritti; c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preawiso al contribuente di almeno 7 giorni. ln caso di mancata collaborazione dèl contribuente od altro impedimento alla diÀua rilevazione l,ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni sèmplici di cui all,art. 2729 delcodice civile. Per le operazioni di cui sopra, il comune ha facoltà di awalersi: - degli accertatori di cui ai commi l1-g-lg2,art. l, della L.2g6/2o06,ove nominati; - del proprio personale dipendente; - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositament e autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. d' utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio. 2'..Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffrci comunali sono obbligati a trasmettere all,ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei Aati personali, periodicamente copia o elenchi (anche tramite consultazione degli archivi iniormatici) : - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubblichef - dei provvedimenti di abitabilita/agibilità rilasciati pei l,uso dei locali ed aree; - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, deJesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente. 3' Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancàza, l'ir1suffici enza o latardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o I'omissione della dichiarazione originaria o di variazione,-il Comune provvederà alla notifica di apposito awiso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norrna dei commi 161 e 162 àètt'u.t. I della L.2g6l20o6,comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e dellé spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Art.55 - ACCERTAMENTO CON ADESTONE I ' Ai sensi dell'art. 50 della L.27/12/1gg7, n. 449 si applica alla Tassa sui rifiuti l,istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato àal vigente regolamento comunale in ' materia, emanato sulra base dei principi dettati dìl D.Lgs 2 l gh g 97 . a*ev_eir[r"t3;[lì?3j"Ì3#,:?,tH1Y:..,,o r. rn mancanza di adempimento darcomune, entrg termine di 60 giomi dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le ]] modalità consentite dalle normative vigenti. Art.5z - NORME TRANSTTORTE E FTNAL| 1' Le.disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal0l/0112014. 2' Alla data di entrata iir]q"l-d:t tributo disciplinato dal presente rlfoturn"nto, ai sensi del comma I della Legge 27 .12.2013, n. 147, è soppressa l'applicazione 7.04 ^!' della TARES. Rimane Èrma l'applicazione di tutte le relative norme legislaiive e regolamentari per lo svolgimento dell,attività di accertamento del tributo relativo alle aÀualità p..gr.rr". 3' ln sede di prima applicazione del tributo si coniideieranno valide tutte le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES/TARSU. 4' ln sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafichi alla datadel lo gennaio dell,anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche-cli soggetti non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall,interessato entro il termine del 28 febbraio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione il termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal cdmma 4 dell'art.42 del presente regolamento. Capitolo 5 - Norme finali l. Il Art.58 - ENTRATA lN VtcORE presente regolamento ha effetto dal lo gennaio2014. ALLEGATO A Categorie di utenze non domestiche. Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l,elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di geltione del ciclo dei rifiuti urbani. Utenze non domestiche 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 Stabilimenti balneari 4 Esposizioni, autosaloni \ 5 Alberghi con ristorante 6 Alberghi senza ristorante 7 Case dicura e riposo 8 Uffici, agenzie, studi professionali 9 Banche ed istituti di credito 10 Negoziabbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri benidurevoli 1 1 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1 2 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14 Attività industrialicon capannoni di produzione 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 17 Bar, caffè, pasticceria 18 supermercato, pane e pasta, macelreria, salumie formaggi, generialimentari 1 9 Plurilicenze alimentari e/o miste 20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21 discoteche, night ctub , pizzaal taglio La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta llSindaco ll Segretario comunale F.to Dott. Andrea Rimedio F.to Antonio De Caprio Sl ATTESTA che la presente delibera è stata data per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi dell'art. 124 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267 della legge n. 69/2009 e della legge n. 2512010. il::J"* intg§ef, t§I4 Reg' pubbl' N' ll Segretario comunale F.to Dott. Andrea Rimedio ATTESTAT. DrpuBBLtcAzroNE sr ArrESrA'n" 'oi'*il,o::? quindici giorni consec '?T3tffzmr "T Orsomarso comunare ùw^ on tine per ìIit'(rpretorio ll Responsabile del Servizio ESECUTIVITA' Sl ATTESTA che la presente delibera è divenuta esecutiva in data odierna, (§) essenOo stata dichiarata immediatamente eseguibile aisensi dell'art. 134, comma 4, delTesto Unico 18 agosto 2000, n.267. (O) essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo, senza che siano pervenute richieste di invio alcontrollo (art. 134, comma 3, D. L.vo n.26712000) Ai sensi dell'afi. 3, comma 4, della legge n. 241/1 990 contro il presente atto è ar??messo ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, al competenteJ.A.R., owero in via alternativa ricorso straordinario al :::':l:: " "' * :i' ;i;§#,' f61ff " "''/, É[u-tlÈr$ 5t "i*it;..jT; Wi,E*e E' copia conforme all'originale, orcomarso,n$§T, ?Ut notificazio n e e/o p u b bl icazion e. ll Segretario comunale F.to Dott. Andrea Rimedio
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