Manuale tecnico del pilates

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COMUNE DI ORSOMARSO
PROVINCIA DI COSENZA
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
originale / copia
No
Approvazione Regolamento IUC ed aliquote TASI, TARI
ed aliquote IMU
17
Data
16/0912014
L'anno duemilaquattordici (2014), addì sedici del mese di settembre alle ore 19:00 e, in
prosecuzione, fino alla fine dei lavori, nei locali del Centro Visita del Parco
-P.zzaGiannini del
comune suddetto.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i
componenti
del Consiglio Comunale in
sessione straordinaria, seduta pubblica, prima
convocazione.
All'appello risultano:
NOME
CAPRIO
BOTTONE
a
CANDIA
4 ADDUCI
5
ROTONDARO
6 TADDIO
7
MARATIA
8
CAMPAGNA
9
PARAVATI
l0 LAURITO
ll RIENTI
DE
Antonio
Alberto
Emanuela
pietro
2
-)
Matteo
Aneelo
Clarissa
Carmen
Anselo
Pasquale L.
Simone
Presente
x
Sindaco
Cons
Cons
Cons
Cons
Cons
Cons
Cons
Cons
Cons
Cons
o
(,
o
o
(}
a
o
(}
o
(,
x
x
ere
ere
ere
ere
ere
ere
ere
ere
ere
ere
x
x
x
x
x
TOTALE
CONSIGLIERI ASSEGNATI: N.
COMPONENTI PRESENTI :
Constatato che
il
(compreso it sindaco)
N. 8
gli intervenuti
sono
in numero legale,
x
x
x
8
3
CONSIGLIERI IN CARICA:
N.il
COMPONENTT ASSENTI
N.3
assume Ia presidenza
Assente
il
:
Sig. De Caprio
Antonio nella sua qualità di Sindaco, per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato, regolarmente
iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta di deliberazione,
ha espresso parere
favorevole:
ffi*.rronsabili
Assiste
dei servizi interessati (art.49,c. 1, del D. Lgs. n.26712000);
il Segretario Comunale dr. Andrea Rimedio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione
avente ad oggetto: Approvazione Regolamento IUC ed aliquote
TASI, TARI ed aliquote IMU;
VISTI i pareri favorevoli di cui al D. Lgs. 267100
E
per quanto concerne la regolarità tecnica,
il
responsabile del servizio interessato (articolo 49,
comma 1);
Ee, per
quanto concerne
la regolarità contabile (articolo 49, comma 1), il
responsabile di
ragioneria;
VISTO l'art. 42 del D. Lgs.267/00 sulla competenzadel Consiglio Comunale;
VISTO il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,';
VISTO lo Statuto Comunale;
Con i seguenti risultati della votazione:
Presenti n. 8;
Assenti n. 3 (Paravati, Laurito, Rienti);
Favorevoli all'unanimità.
DELIBERA
Di approvare I'allegata proposta avente ad oggetto: Approvazione Regolamento IUC ed aliquote
TASI, TARI ed aliquote IMU.
.r.,
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza che riveste I'esecuzione dell,atto;
Visto l'art. 134, cortma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,che testualmente recita:
«4' Nel caso di urgenzq le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza deiTompoienti.»;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
COMUNE DI ORSOMARSO
(Provincia di Cosenza)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Regolamento (IUC) IÉposta Unica Comunale ed
aliquote anno 2014 ED ALIQUOTE IMU, TASI E TARIFFE TARI.
IL SINDACO
"PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo I della Legge 27.12.2013, n. 147
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal I
gennaio 2014) ba§ata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro - natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo per i serttizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi
indivisibili comunali
- TARI (tassa sui riJìuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore.
VISTI i Regolamenti comunali TARES e ICI attualmente vigenti;
VISTO il comma 703 art.l della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
VISTO il comma 704 art.l della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione
dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre201l,n.2141 di istituzione della TARES ;
TENUTO CONTO della necessità di un coordinamento normativo e regolamentare riguardante la
disciplina dell'IMU con la legge2T dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, I'istituzione
dell'Imposta Unica Comunale "IIJC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ;
RAWISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al
suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi
integralmente il previgente regolamento ICI/IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento
TARES /TARSU in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del
nuovo regime TAR[, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi
indivisibili dei Comuni ;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art.
n. 147 de|27.12.2013 (legge di stabilita 2014) :
- commi da639.a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da64l a 668 TAzu (componente tributo servizio rifiuti)
I della Legge
- commi da669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 46 del 8.08.2014, ad oggetto: " Regolamento per la
disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC)
viene proposto
- presentazione al Consiglio Comunale" nella quale
al Consiglio comunale l'approvazione del Regolamento per la disciplina
dell'lmposta comunale unica (IUC);
ESAMINATO lo schema del suddetto Regolamento IUC, proposto dalla Giunta comunale e
predisposto dal competente Settore Tributi ed altre entrate del Comune, costituito da n. 58 articoli
allegato alla presente deliberazione per costituime parte integrante e sostanziale;
YISTI:l'art. 52, commi I
e 2, del D.Lgs 446197
i quali stabiliscono che: - "le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alls individuazione, e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di sempliJìcazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti....
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di
I
approvazione del bilancio di previsione
successivo.... ";
e non hanno
effetto prima del
I
gennaio dell'anno
- l'art. 53, comma 16, della Legge 2311212000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della
Legge 2811212001,n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tarffi dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IWEF di cui all'articolo l, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modiJìcazioni, e le tarffi dei servizi pubblici locali, nonché per
opprovare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data /ìssata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
ffiao dal I gennaio dell'anno di riferimento";
- il Decreto 18 luglio 2014 - Ministero dell'Interno, in cui viene fissato, in ultima battuta, al 30
settembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali di
cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto il decreto L9s.26712000;
Visto
1o
Statuto Comunale;
Per i motivi tutti avanti espressi propone
al Consiglio
comunale di
DELIBERARE
l)
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
prowedimento;
2)
di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue
componenti IMU TASI TAR[, sostituendo quindi integralmente il previgente
regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES in quanto
regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e
disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei
Comuni;
3) di approvaxe
l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(ruC) come sopra descritto;
4) Di
5)
proporre in Consiglio comunale le seguenti aliquote :
per I'IMU fissare l'aliquota del2014, per le seconde case allo 0196 per cento;
per la TASI di istituire il tributo , approvare il relativo regolamento e fissare un
ALIQUOTA 0 (ZERO) per mille, in tal modo esentando il pagamento per laprima
casa sul territorio comunale di ORSOMARSO .
-
DI APPROVARE l'allegato PIANO FINANZIARIO , che prevede un totale costi per il
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti , nonché della raccolta differenziata , per un
totale di € 134.000,00 , tale importo viene inserito nel bilancio di previsione dell'anno 2014.
6) DI APPROVARE,
altresì le relative tariffe della TARI , per come illustrate in allegato dando
atto che con tali aliquote si copre il 100% del costo , per come imposto dalla legge di stabilità
per l'anno 2014 , non potendo più applicare la TARSU .
7) di dare atto che il Regolamento
approvato con
il
dal 1"
gennaio 2014 e di precisare che le aliquote come sopra determinate contribuiranno ad
assicurare l'equilibrio di bilancio;
presente atto deliberativo ha effetto
8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle frnar:ze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del
1997, e comùnque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione
del bilancio di previsione.
9)di dichiarare
il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'an. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
oRSoMARSO O4|O9/20L4
COITfl
UNE DI ORSOIVIARSO
PROVINCIA DI COSENZA
,
PARERI
sulta,.ffi
lu,l:.. 49-comma
dell'art.
10
agosto 2000, n"267
-
del D.
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PARERE FAVOREVOLE
Orsomarso, Addì
f.:*
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B sET. 2014
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dell'art. 49-comma lo _
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2000, n"267
PARERE FAVOREVOLE
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Addì n fi §[T, ?014
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REsPoNsg@ryaERVrzo
COMUNE DI ORSOMARSO
(Provincia di Cosenza)
PIANO FINANZIARIO TARI
RIEPILOGO COSTI
COSTI PARTE FISSA PARTE
YARIAB]LE
TOTALE
- COSTI DI SPAZZAME}ITO E LAVAGGIO 25. OOO, OO 25. OOO, OO
- COSTI GENEMLI GESTIONE TASSA/CORRISPETTIVO 12. OOO, OO 12. OOO, OO
CGC - COSTI GENERALI DI GESTIONE O, OO O, OO
CCD - COSTI CO},iUNI DIVERSI O, OO O, OO
AC - ALTRI COSTI O, OO O, OO
CK - COSTI D,USO DEL CAPITALE O, OO O, OO
CRT - COSTI DI MCCOLTA E TRASPORTO RU II.IDIFFERENZIATI 54.OOO,OO
54.OOO,OO
CTS - COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMEI{TO RU IMIFFERENZIATI 3?.
OOO, OO 3I. OOO, OO
CRD - COSTI TOTALI DI MCCOLTA DIFFERENZIATA 1?. OOO, OO
12. OM, OO
CTR - COSTI TOTALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA O, OO O, OO
CSL
CARC
SOMMANO
COSTI VARIABILI 37. OOO, OO
COSTI FISSI 97. OOO, OO
TOTALE COSTI
134.000,
OO
NZIARIO
ft.
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1.{J
COMTIT{E DI ORSOMARSO
Provincia di COSENZA
Regolamento per la disciplina
dell'lmposta Unica Comunale (lUC)
-
Delibera det c.c.
,.
lT
or, t 6 sET' 2014
- (Approvazione)
INDICE
CAPITOLO 1 - DISCIPLINA GENERALE "IUC" (IMPOSTA IJNICA
COMUNALE)
Art. I OGGETTO DEL REGOLAMENTO................
Art'
3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E
ALIeuorE DELL,IMposrA ITNICA COMUNALE.,IUC,, .........
Art. 6 SCADENZE DI VERSAMENTO ...............
ATt. 7 COMPETENZA NELLA
LIQUrDAZrONE................
ATt. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
Art. I O ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI .....................
lr
1l
Art.
I1 Th
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI...........
CAPITOLO 2 - REGOLAMENTO COMPONENTE "IMÙ'
UMPòSiE MUNICIPALE
PROPRTA)
Art.12 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
lJ
fut.
la
I
3
^
ASSIMILAZIONI
ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE...................
+i li ?I:IIY]\1?.I9\E_DIL_VALoRE DELLE AREE FABBRrcABrLr............... .. ...................................
Art. l6 DISPOSIZIONI FINALI
hr-^r.^
^
^ ^
cAPlTolro
- REGoLAMENTo coMPoNENTE "TAst'
3
tNDtvtstBtLl)
[nteufò §ùiòEÀvz
Art.17 OGCETTO DEL REGOLAMENTO
Art. l8 PRESUPPOSTO DELLA TASSA........
/^rt. 22 DETERMTNAZTONE pELLE ALTQUOTE ............
Art.23 DETRAZIONI RIDUZIONT _ ESENZIONI.............
ArI. 24 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI................
Art.26 SCADENZE DI VERSAMENTO
Arr.27 soMME Dr MoDESro AMMONTARE . ..... .......
.... ... . ::.::: ::: . ::: :.: ::.. :... :::. . ..: .::: . ::.: :. :: .:.: . .
CAPITOLO 4 - REGOLAMENTO COMPONENTE'iNRI'(TASSA
SUI RIFIUTI)
Art.29 OGGETTO
DEL RECOLAMENTO
Art. 30 PRESUPPOSTO................
Art. 3 I SOGGETTI PASSIVI......
Art.32 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTT AL TRTBUTO
............
Art.33 LocALI ED AREE scopERTE NoN soccETTr
AL rnreuro
..
...
ATt.34 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NoN ASSIMILATI
ATt.36 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Art. 37 ISTITUZIONI SCOLASTTCHE STATALI ................
ATt.38 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI
ATt. 39 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO...............
ATt.
4I CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NoN DOMESTICHE
ATt.42 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE
UTENZE DOMESTICHE .................
Art. 43 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
ATt.44INCENTIVI PER CONFERIMENTO RIFruTI DIFFERENZIATI PRESSo
IL CENTRo DI RACC.LTA
COMUNALE
ATt. 45 RIDUZIONE PER LE UTENZE NoN DOMESTICHE
Art. 46 RIDUZIONI TARIFFARIE ...................
Arr.47 ESENZIONI
Art. 5 8 TRIBUTO GIORNALIERO ..................
Art. 49 TRIBUTO PROVTNCTALE ...................
Art. 50 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.
Arl 5 I RISCOSSIONE
{rt.
................
52 zuMBORSI E COMPENSAZIONE ......
r rvrllltl
ATt.54 VERIFICHE ED
ACCERTAMENTI............
Art. 55 ACCERTAMENTO CoN ADESIONE ............
ATt.57 NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPITOLO 5 - NORME FINALI
ALLEGATO 1 - TABELLE cATEGoRtE urENzE DoMESTTcHE E NoN DoMESTTcHE Ar FrNr
rARr
Capitolo 1
Disciplina generale
"luc" (rmposta unica comunalel
Art. I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista
dall,art. 52 del
decreto legislativo 15112/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dàl 1" genna
io 2014,l,istituzione e
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunalè (lUC) nel Comune di oisomaro
in attuazione
l'
dell'art. l, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147 e g.m.i.
Art.2 - COMPONENTT DEL TRTBUTO
1' L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata *IUC', si basa
su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e I'altro
coilàgato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Il tributo IUC è composto da:
a. l'lmposta municipa.le propria (lMU), di natura patrimoniale dovuta
dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:
- nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore di
immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del comune
- e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore destinata alla
copertura integrale dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
awiati allo
smaltimento;
Art.3 - DETERMINAZTONE DELLE TARTFFE E ALIQUOTE
l ' Entro
il termine fissato
comunale determina:
a)
le aliquote e detrazioni
DELL'IMPOSTA UNlCA COMUNALE "tUC".
da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione,
il Consiglio
IMU;
b) le aliquote e dehazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati.
c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge
il servizio
stesso.
Art.4 - DtCHtARAZtONt
l. I soggetti
passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il
termine del 30
giugno dell'anao successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione
dei locali e delle aree
assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare,
la
dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2' La dichiarazione, redatta su modello messo a disposiziòne dal tomune, ha effetto
anche per gli anni
successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da
cui consegua un aii..ro
ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno
de'jl'anno
successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. et nnJAi-acquisire
le
informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna
ed esterna di ciascun
comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
devono essere
obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile
e il numero
dell'interno, ove esistente.
3' Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sgde di prima applicazione,
restano ferme le superfici
dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sul servizi (TARES/TARSU).
4' Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni
concernenti la presentazione
della dichiarazione dell,IMU.
errett,","t.".i;Ji."fl$ilt#,,?lffiffiflHii]!,
r. Ir versamento dera ruc è
der decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.241 (cosiddetto "modello F24") nonché,
tramite apposito bollettino di
conto corrente postale alquale si applicano le disposizioni di cui
al citato articolo 17, in quanto
compatibili, owero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e
di pagamento interbancari.
Art.6 - SCADENZE DTVERSAMENTO
I.,Le.scadenze dei pagamenti dell,lMU sono quelle
{issate per tegge:
16 giugno per l,acconto e 16 dicembre per iì saldo
.
2' Ai sensi dell'art. l, comma 688 della ligge 27 dicembre
2013 n.147 e s.m.i.
e della TAzu è stabilito come segue:
il pagamento della TASI
- ll versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16
dicembre.
- Il versamento della TARI è fissato in 4 rate,PER lL 2ot4 con scadenza 30 }TT}BRE
GENNA/o'e 28 FEBBRAIo; DAL 2015 con atto di giunta comunale
le scadenze
- 30 NovEMBRE e 30
, da ratificare poi in consiglio si determineranno
;
3' E comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione
entro il 30 OTToBRE di ciascun anno.
l'
Art. 7 - COMPETENZA NELLA LteUtDAZtONE
Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione
ad opera dei
contribuenti interessati.
la. TARI la liquidazione del tributo awiene
d'ufficio ad opera del comune sulla base degli
elementi dichiarati o accertati.
2' Per
l. La IUC e applicata
Art.8 - RISGOSSIONE
e riscossa dal Comune.
Art. e - FUNZIONARTO RESPONSABTLE DEL TRTBUTO
Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti
tutti i poteri per l,esercizio di ogni
attività
l'
organizzativae gestionale,
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
ier le controversie relative al tributo stesso.
lttilit'i,
2' Ai fini della verifica del corretto aisolvimento degli obblighi
tributari, il funzionario responsabile
puo inviare questionari al contribuente, richiedere dàti e notùie
a uffici pubblici ovvero a enti di
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti,
e disporre l,accesso ai locali ed aree
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato
e con preawiso di almeno
"o*p."so
la rappresent anza in
giuaizio
1o-n9hé
sette giorni
r
rn caso di mancata
I'ac,ceftamento può essere effettuato in base a presunzioni sempùci
di cui all,artic olo 2729 del
codice civile.
2' In caso di omesso, insufliciente o tardivo versamento della IUC
alle prescritte scadenze viene
irrogata la sanzione del 3OoÀ dell'importo omesso o tardivamente
versato, stabilita dall,art. l3 del
D'Lgs 472197. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione
agevolata ai sensi dell,art. 17,
comma 3, del D.Lgs 472/97.
3 '..1n caso di omessa presentazione della dichiarazione,
si applica la sanzione dal l00yo al 200yo del
tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4' ln caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50Yo al 100%odel
tributo non versato, con
un minimo di € 50,00;
5' In caso di mancata, incompleta o infedele risposta alf invio di
eventuale questionario di
accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica
dello stesso, si applica la sanzione da
euro 100 a euro 500.
6' Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad l/3 (un
terzo) se, enho il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente,
con pagamento del tributo, se
dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7' Sulle somme dovute a tìtolo di IUC si applicano gli interessi nella
misura prevista dal vigente
regolamento comunale delle entrate, s""ordo le modalità
ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati
dalla data di esigibilità del tributo.
8' Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti
articoli concernenti la IUC, si
applicano le disposizionidi cuiall'articoio l, commi aà tot a
170, della legge2T dicembre 2006,
""r,b"à::;13;$i$=*il#=Jlfl',:,$[=,1?*:?J],lj-T:f"ìl,ion",
n.296.
I
AÉ.11 .TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
' I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono rrattati nel rispeno del D.Lgs
19612003.
CAPITOLO 2
Regolamento componente
"lMU" qtmposta municipale propriay
Art. t2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
' Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà p..rirtu dall,articolo
52 del D.Lgs. del
l5 dicembre 1997, n.446,.disciplina la componente lùU
Àunicipate propria) di cui
ltmposta
all'articolo l3 del D.L.6 dicembre 20ll,n.2}l,convertità
2011,n.214,e
successive modificazioni ed integrazioni.
"rrf"g1gzzdicembre
2. L'istituzione della IUC lascia ialva la disciplina per
I'applicazione dell,IMU.
3' Per quanto non previsto dal presente regolamentò si
apiiicano le disposizioni di legge vigenti
l
applicabili al tributo.
,
diretrament.lll;i1;fÌfii#lfJ.?Ii#;:.tr::ffifiL::#ilj:r,j:=
Siconsidera
dell'aliquota ridotta e della detrazione previste p"itul"
tipolÉgia di immobili, l,unità immobiliare
Pg:.ttg'f a titolo di proprietà o di usufrutto da anzianiò aiiaoitiche acguisrs cono la residenza in
istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti
locata.
2' Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione
dell,aliquota ridotta e della
detrazione previste per tale tipologla ai immobili,-quelle
possedute u tltoto di proprietà o di
usufrutto in Italia dai cittadini itatiani non resideÀti nei territorio
delto stato,a condizione che non
risultino locate.
3' NoN sono assimilate alle abitazioni principali ai fini dell'applicazione
della suddetta imposta, le unità immobiliari
relative pertinenze' escluse quelle classificate nelle categorie
catastali
A/1,
e
Alg e A/g, concesse in comodato gratuito,
regolarmente registrato, dal soggetto passivo dell'imposta a parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano
come abitazione principale.
In caso di più unità immobiliari
concesse
in comodato dal medesimo soggetto passivo
dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata
ad una sola unità immobiliare;
4. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
ATt. 14 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABTLI
l ' La base
imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio,
ai sensi dell,art.
5, comma 5 del D.Lgs. n.504/1992.
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei conhibuenti e per orientare
l,attività di controllo
-2'
dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente,
per zone
omogenee' i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili
site nel territorio del comune. In
primo anno di applicazione della IUC, sono confermati i valori
di riferimento delle aree
:.d." 9i
fabbricabili già validi ai fini IMU per I'anno 2013.
3' Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato
I'imposta sulla base di valori
non inferiori a quelli di cui al comma 2.
4' Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato o versato I'imposta per
un valore delle aree
fabbricabili in misura srrperiore a quella che risulterebbe dall'applic;l;""dei
valori predeterminati
ai sensi dei comma 2 del presente articolo, al contribuente non'compete
alcun rimborso relativo
alla eccedenza d'imposta pagata a tale titolo.
5' I valori delle aree fabbricabili di cui al comma 2, si intendono applicabili
per gli anni successivi se
non modificati.
'
*
euro.
versamento
de
*
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u,on
de
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l[lffi
HI
1X3"3J, Y,t
Hl$,:i:1,t..iore
a
1
0, 0
0
,
r. presente regoramenio,rerativo ara.",fJl;il;?,lti?;,'"'13à'Ilìiflh,..
, precedente
Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria
di cui alla Delibera
c.c. n. 14 del20-07-2012.
Capitolo
3
Regolamento componente "TASI"
(Tributo sui selrizi indivisibiti)
Art. 17 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
' Il presente Regolamento' adottato nell'ambito della potestà prevista dall,articolo 52
del D.Lgs. del
l5 dicembre 1997, n.446, disciplina la componente TÀSl qiiauto
s,ui servizi indivisibiti)dell,Imposta
unica comunale "luc" previstà dall'art.1 càmmi dal669 al68l
della Legge n. l4il2ol3(legge di
I
stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni
e modalità operative per la sua
applicazione.
2' Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano
le disposizioni di legge vigenti
applicabili al tributo.
Art. l8 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA
l'
Il presupposto impositivo della TASI
l.
Sono escluse dalla
è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi
'
compresa I'abitazione principale come definita ai fini
dell'imposta muniòipale propria, di aree
scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso
adibiti.
e re aree comuni
T
.;;o;àì,i,1ì,Ti:ii:il:#:J"",TTili*i{*;i'.",r',",#l1ii1LHT:il:r"oJ".u,,u",
occupate in via esclusiva.
r. La rASI è dovuta dachiunque possieda #1"X9,;:?,:3,=",]iT,1jffiì'J;:.
immob,iari di cui ar
comma 669 dell'art' I , legge n. 147/2013.In caso di pluralità
di possessori o di detentori, essi sono
tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributarà.
2' In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali
e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abìtazione e superficie.
3' Nel caso di locali in multiproprietà e di cenffi commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per
i loàti e le arié scoperte"di uso
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo
ai singoli possessori o detlntori, fermi
restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi
o diriài aeiiv*ti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4' Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale
immobiliare, quest'urtimo e l'occupante sono titorari di un,autonoma
obbligazione
:jl:::L?
InDutana.
5' L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI
nella misura del 30 per cenfo
dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando
l'uiq;;ìu di cui al successivo art.22.
La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull'unità immobiliare.
r. La base imponib,e q:,p.r§lè quera
*tlt;!i;,,?ff.?*'"?I1",',ltt-posta municipare propria
*IMU" di cui
all'articolo 13_del decreto-legge n. zot aet àòl l, .orr..tito, con
modificazioni, dalla
legge22 dicembre 201l, n. 214 e smi.
r.,comune,conderiberaz,ro,tfi
:?rt:terASr
n. l4j e
!1;,11u,,?lT#ilf,J3}"=",,Tttt":là',fl
rispettando le disposizioni di cui all'art.
commi 676,677,67g della legge 27.12.2013,
s.m.i.
r
i,
.
con
ra deriberazione
g:,'Éil
*: riduzioni, ii;3,=",.1trt:Ik*?J"il,?lil;"=,,Ì?X11,o,lto,,un. ouu
staòilire I'applicazione di
detrazioni ed esenzioni, al sensi'ààit,art. l, commi 6g2
e 731
della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.
, con deriberazione ar c"*rIir31,'Jfl'.',f-f,,I5#i:*lT,:fl,',:Hit:[ojYlÌJ.?'ilaririca,
servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di
tali servizi, saranno iral.utl i
copertura la TASI e diretta.
r' Ai nni della dichiarazione relativa
",,"
ro$Il"ii;i[TJ1[fi1lro#,
..iuti"i'."rli ,ri" .rr
""r..*enti
i
la presentazione
della dichiarazione dell'IMU.
Art.26 - SCADENZE DTVERSAMENTO
della legge2T dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamenro della TASI
e fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
l' Ai sensi dell'art'
1, comma 688
Art.27 - SOMME Dl MODESTO AMMONTARE
168,1.296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al
rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d,imiosta.
Art.28 - RTSCOSSIONE
l ' La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente prevalentemente,
o
la superficie degli immobili
l' Ai sensi dell'art. l, comma
Capitolo 4
Regolamento componente "TARI"
(rassa sui rifiuti)
Art.29 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista
dall,art. 52 del
decreto legislativo 15/l2llgg7, n. 446, disciplina la componentJrnnl
sui
rifiutisair"ttu
uttu
llasia
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta
Unica Comunale ..IUC,,
l'
prevista dall'art.l commi dal64l al 668 della Legge n.147/2013 (legge
di stabilità 2014) esmi, in
particolare stabilendo condìzioni, modalità e ouutig}Ìi per la sua
app"li"carione.
2' Per quanto non previsto dal presente regolamenà sirinvia alle dìsposizioni
contenute nell,art. I
della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR ilto+llggg,n. 158 e s.m.i., al
regolamento per la disciplina
del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché
alle-altre norm! legislative e
regolamentari vigenti in materia.
l'
Il presupposto della TARI
Art.30 - PRESUPPOSTO
è
il
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperre, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o aisimilati.
2' Sono escluse dalla TARI-le_aree scoperte pertinenziali o accessorie
a locali tassabili, non operative,
le aree comuni condominiali di cui all'articoio I 117 del codice
civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva.
iJl"',lc;:?Si5f,it,:,tilll'o
1. La rARr è dovuta du.hit:.qy".possieda
u."" scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti ùrbani
o assimilati.
2' In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in
solido all'adempimento dell,unica
obbligazione tributaria.
3' Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno
solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle
aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4' Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il
soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto p.. ilo"uti
. p!it. aree saoperte di uso
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli
occupanti o detentori.
Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi ae-rivanti dàt rapporto hibutario
riguardante i locali e le aree scoperte in uso esciusivo.
- LocALr E AREE scopERTE
.. Art.32
,l ' .òono soggettl al tributo
tutti i locali comunque
socGETTTAL TRTBUTo
denominati, esistenti in qualsiasi specie di
costruzione stabilmente infissa al suolo o nel zuolo, chiusi
o chiudibili da ogni lato verso l,intemo
qualunque sia la loro destinazjone o il loro uso, suscettibili
di produrre rifiuti urbani o assimilati.
insistenti interamente o prevalentemente nel territorio
del Comuae.
2'.Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso
anche se di fatto non utilizzati, considerando
tali quelli dotati di utenze attive di reruizi di iete (acqua, energia
elettrila, gas) o di arredamento e,
per i locali ad uso non domestico, quelli forniti
di imi ianti, a&ezzat r. o,
ogniqualvolta
e ufficialmente assentito |esercizio di un'attività
"o**que,
nei rocali medesimi.
3' sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte
occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite,
la cui superficie insiste interamente o prevalentemente
nel tèrritorio comunale, suscettibili di
produrre rifiuti urbani o assimilati rireiiuih ale
utenze non domestiche.
e
ATt.33 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NoN SoGGETTIAL
TRIBUTo
Non sono soggeui all'applicazione della TARI i seguenti
locali e ie seguenti aree scoperte:
a) loca.li ed aree scoperte non suscettibili di produne
iifiuti urbani o assimilati, quali
l'
ad
esempio:
{ltenze domestiche
- locali prividi utenze aftive di seruizi
di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati;
- locali in oggettive condizionidi non utilizzo
in quanto inibitarbili, purché difatto non utitizzati,
o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento
conservativo in seguito al
rilascio di licenze, permessr, concessioni od autorizzazioni,-tiÀitatamente
al periodo divalidità
del prowedimento e, comunque, non oltre.ta data
riportata nte,ia certiticazione difine lavori;
- centrali termiche e t191li riservati ad impianti
tecnòlogici, quài caoine etettriche, vano
ascensori e quei localidove non è compatibite ta presénza'ii-p"rron,
o operatori;
Utenze non domestiche
- locali dove si producono esc/us ivamente,
di rego_la, rifiuti speciati non assimilati agli urbani
s.econdo le disposizioni.normative vigenti, a condirione
che' il produttore ne dimostri
l'awenuto trattamento in conformità\ile normative vigenti,
faiio satvo quanto previsto
all'aft. 34 comma 2 del presente regolamento;
- centralitermiche e to,cali riservgti.àd impiantitecnotogiciquali
cabine etettriche, s/os e simli
dove non e compatibite'o non si abbia di regota ra presenza
umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio delt'agicottura,
silvicottura, allevamento e te serre a
terra;
- aree adibite in via esctusiva at transito dei veicoti
destinate a//'accesso alta pubblica via ed at
movi me nto veicol a re i nte rn o;
- aree impraticabilio intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o dicuislpossa dimostrare permanente
il
sfato di inutitizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito
di materialirn disuso;
- zone ditransito e manovra degli autoveicoliall'interno
aerc iÀe degli stabitimenti industriati
adibite a magazzini at|aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso
dei veicoli alle stazionidi seruizio dei carburanti;
b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile
abitazion" luuri, a titolo di esempio,
parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici
solari, balconi, ,erandà, te rrazze eporticati
non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117
del codice civile non detenute o occupate in via
esclusiva.
Art.34 - PRoDUzToNE Dr RrFruil spEcrALr NoN ASSTMTLATT
locali e le aree scoperte o le
degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non
-porzioni
assimilati agli urbani ai sensi delle
vigenti dlsposizioni non sono rogg.tti al tributo a condizione
che
il produttore ne dimostri l'avvenuto truuu*"nio in conformità
alla n"olnnativa vigente.
2' Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà. nel
delimitare le srp"ifi"i ove si formano di regola i
rifiuti speciali non assimilati agli urbani, I'individuazione qu"rt,uitir"
di
e effettuata in maniera
forfettaria applicando all'interà superficie su cui I'attività
viene ,uottu Lu percentuale di abbattimento del 30%.
3' L'esenzione di cui ai commi précedenti viene riconosciuta
solo ui .oìt ibr"rti che prowedano ad
indicare-le superfici produttive ài rifiuti speciali
non assimilati neua aicniarazione TARI ed a fornire
idonea documentazione comprovante l'ordinaria
produzione dei predetti rifiuti ed il loro
trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a
titolo al
di smaltimento,
cop.ie formulari di trasporto-dei rifruti regolann'ente
"."Àpio "ontratti
firmati a destinazione,
ecc.). In caso di mancata
indicazione in denuncia delle superfici pioduttive
di rifiuti speciali , la esenzione di cui al comma 2
non potrà avere effetto fino a quando non verrà
presentata la relativa indicazione nella
dichiarazione.
l ' I.
r- La rARI è corrisposto in base
",*,r*tJlìiì;-t"à15*"'r="i-:::3'.H,sponde un,autonoma
obbligazione tributaria.
2' Latariffa della TARI è determinata sulla base
delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla
base dei
criterideterminati con ilregolamento di cui
uin.p.n. l5g/1999.
r
poN
IM
r Br LE
La base imponib,e d.r
F 3=uh:,à,.o..
dalla superficie calpestabile dei tocati
e'oetie aree suscenibili di produrre rifiuti urbani
o assimilati.
2' La superficie calpestabile-di cui al precedente
comma I è determinata, per i locali, considerando
la
superficie dell'unità immobiliare al nàtto
dei muri interni, d"i
muri perimetrali,
o,f;:,1u;ffilf#'i:ff iiil
pil-;;;ei
escludendo i balconi' le terrqzze e le verande aperte.
Nella determinazione della predetta superficie
non si tiene conto dei locali con altezza inferiore
a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenz e realizzate
per motivi estetici, salvo che non siano fruibili,
dei locali iecnici qruii .uuir" elettriche, vani
ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono
considerate sàlo per la proiezione orizzontale.
La superficie dei locali tassabili e desunta dalla planimetria
catastale o da altra analoga (ad esempio
planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato istritto
all'albo p.or"ssional"), ovvero da
misurazione diretta' Per le aree scoperte la superficie
viene deàrminata sul perimetro interno delle
stesse al netto di eventuali costruzioni in essacomprese.
3 ' La misurazione complessiva
è arrotondata al metro quadrato per €ccesso o per difetto,
a seconda
che la frazione sia superiore/pari o inferiore al
mezzo m"t o quaOruto.
r. Are istituzioni scorasticr," ,tutfi'l'o3n1i;j:JJlY:li#":,i3iffi:'fJ;i=r,:.i1#,tj.,
3l/l2l2007,n.24\,convertito con modificazioni dairà Legge2g/02/200g,
n.3r.
ATt.38 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI
l ' Le tariffe sono determinate in modo da garantire
la copertura iri"g.ur" dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2' ln particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti
i costi relativi agli investimenti per le
opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di
iutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei
rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo l5 del D.Lgs l3/ol/2003,n.
36, individuati in base aicriteri
definiti dal D.P.R. ts8nggg.
3' Ai sensi del D'P'R'
i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per
il servizio di
.158/l.ggg,
,,
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4' A norma del comma 651, art. I deila legge n. l47l2ol3
il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche statali è sotffatto daliosto che deve
con il tributo.
5' I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
"rr.."sono
"op..to
determinati annualmente dal
piano finanziario di cui ar comma 6g3, art. l della
legge n. r47r2or3.
1Letarirreaertriuuto,cfJl;i1;i.Tif,['Iffi 3}i"?5ffi JtT[:ilSi"lX'EY,ll-,.
comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione
del bilancio di previsione.
2' Le tariffe sono commisurate in base alle quantità. quuiiìa
medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi ed aila tipologia
di attività svolte, tenuto conto dei criteri
individuati dal D.p.R. t58/tgg9.
3' Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle
non domestiche, quest,ultime a
loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione di rifiuti. La
classificazione delle categorie delle utenze domestiÀe
e non domestiche è riportata nell,Allegato I
al presente regolamento.
4' Le tariffe si compongono di una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione.dei rifiuti, riierite in particolare
agli investiÀenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportuta
uil" quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito ed all'entità dei costi di gestione (quotavariabile).
5. ln virtù delle norme del D.p.R. tsgtpìgg:
a' fa determinaztone delle tariffe del tributo deve garantire
la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,
anche in rela)ione al piaio n*nriu.io a.gri
interventi relativi al servizio e tenuto- conto degli
obiettivi al migrioiaÀento della produttività
e della qualità del servizio fornito e del tasso
dì inflazione p.ogri-;io e deve rispettare
f 'equivalenza di cui al punto
I dell,allegato I al D.p.R. tSStSi;
b' la quota fissa e quella variabile delle tariffe del
tributo per le utenze domestiche e per quelle
non domestiche vengono determinate in
base a quanto stabilito dagli allegati
I
58/1999.
I
e 2 al
DpR
6' In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento
di determinazione delle tariffe del
tributo stabilisce altresì:
a' la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze
domestiche e quelle non domestiche,
indicando il criterio adottato;
b. icoefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall,allegato
I al D.p.R.. 15g/9g.
r. La determinazione deile tarirra d",
der servizio di
gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del
comma 683, art. l della tiggJ i t+ltzO13. Il piano
finanziario
e redatto dal soggetto gestore del servizio,
che lo hasmett. u*uàl..nte al comune per
la sua
approvazione entro il termine di approvazione
del Bilancio.
2' Tutti gli uffici comunali interessàti sono tenuti
a fornire tempestivamente le informazioni
necessarie per la predisposizione del piano
finanziario e della tiira a"ì tributo ed in particolare
tutti i costi sostenuti dall'ente che peinatura
rientrano tra i costi da considerare secondo il
o,r,,fll;,13*:n}3"lJÌ$Xm*?-,ario
metodo normalizzato di cui al DpR n.l5g/99.
Art.41- cLASslFlcAztoNE DELLE urENzE NoN DOMESTTCHE
non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi
sistemi di
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti
daile singole utenze, i locali e le aree
con diversa destinazione-.d'uso vengono accorpati in classi di attivitiomogenee
con riferimento alla
presuntiva quantità di rifiuti prodotti, che per ianno 2014
è fissato in due iompon"ntl p". ,rltà immobiliare
per l'attribuzione rispettivamente della quòta fissa e della
quota variabile della tarlffa, come riportato nell,allegato
I del presente regolamento.
2' Per I'individuazione della categoria di attività in ùi includeie le
utenze non domestiche, ai fini della
determinazione dell'importo del tributo dowto, si fa riferimento
al codice ATECO dell,attività, a
quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA
o nell'atto di attorizzazione all,esercizio di attività o da
pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In
ogni caso si considera prevalente l,attività
effettivamente svolta.
3' Le attività economiche non_incluse esplicitamente nell'elenco
saranno inserite nella categoria
tllffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4' Latariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in
base alla classificazione operata
i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che
1t:-9lrd9
servono per l,esercizio
dell'affività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie
di vendita, esposizione,
deposito' ufficio' ecc')'
l ' Per le utenze
.
Art.42 - DETERMTNA,T.NE DEL NUMER.
DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
1' La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata,
oltre che alla superficie, anche al
numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.p.R.
l5g,llggg.
2' Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno
stabilito la loro reside nza, ai fini
dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del
nucleo familiare risultante dai
registri anagrafici comunali al lo gemaio dell'anno di còmpetenza
della tariffazione. Nel numero
dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti
pr. non avendo la residenza
nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta ecceiione "h.,
per quelli la cui permanenza
nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero
dei componenti devono
essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal
successiv o art. 52,f:atta eccezione per
le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate
dall,Ufficio anagrafico
comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3' I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune
risultanti residenti in una
determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della
determinazione del numero dei
componenti nel caso in cui si tratti di:
a. anziano collocato in casa di riposo;
b' soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo
superiore a 6 mesi;
4' Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persàne ché hanno
stabilito la residenza
fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a dìsposizione da parte
di soggetti residenti,
il.numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in
base a quanto indicato nella
dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 58. In caso di mancata indicazione
nella dichiarazione
salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito
in un numero pari a 3 (tre).
Art.43 - OBBLIGAZIONE TRTBUTARIA
,':,!,:?,lllt:lone
mlzlo
l'utenza.
tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo quello
a
in cui ha
2' L'obbligazione tributaria
possesso, a condizione che
cessa il bimestre successivo in cui termina l,occupazione,
la detenzione o il
il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel
termine indicato dal successivo art.52.
3' La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo
secondo quanto stabilito dal
successivo articolo 52.
Art.44 - ZONE NON SERVTTE
rifiuti urbani ed assimilati.
Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale
incluse nell,ambito dei limiti della zona
servita, come definita dal vigente regolamento comunale
p"r ru g.iiior" del servizio dei rifiuti
I
Il tributo
è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la
raccolta dei
urbani ed assimilati.
2' Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché
di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da
applicare è ridotto in misura del 60% se la disianza
dal più vicino punto di raccolta ubicato nella
zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000
màtri lineari,'calcolati su strada carrozzabtle.
3' La riduzione di cui al presente articòlo deve essere appositamente
richiesta dal soggetto passivo
con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo
art. 52 e viene meno a decorrere
dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio
di raccolta.
,
Art.45 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTTCHE
rifiuti speciali assimilati agli
l ' Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero
urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.
2' La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto
tra il quantitativo di rifiuti
assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare'e la produzione
complessiva di
rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La
riduzione cosi
determinata non può essere, comunque, superiore al 30% del tributo.
3' Al fine del calcolo della suddetta riduziòne, i titolari delle utenze non
domestiche sono tenuti a
presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati
al recupero nel corso
dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DpR 445l21o1,là
quantità
complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale.
A tale dichiarazione dowanno
altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193
del D.Lgs 152/2006, relativi ai
rifiuti recuperati, debitamente controfirmati d;l destinatario, o adeguata document
azione
comprovante la quantità dei rifiuti assimilati awiati al recupero, in
conformità delle normative
vigenti' E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai p.éoetti soggetti
copia del modello unico di
denuncia (MUD) per I'anno di riferimento o altra documàntazione é'{uiuat"nt".
eualora si
dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante
nel MUD/altra
documentazione' tali da comportare una minore riduzione spettante,
si provvederà a recuperare la
quota di riduzione indebitamente applicata. Se I'interessato
non è in gràdo di indicare ru qu*tita
complessiva di rifiuti prodofti o la stessa non viene dichiarata, per
il ialcolo dell,incentivà si
considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato deila moltiplicazione
tra la superficie
assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione
annuo per I'attribuzione della
quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria
corrispondente, indicato nel
prowedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4' Nelle more dell'approvazione del regolamento, da emanarsi entro 12 mesi
dall'entrata in vigore della legge di
stabilità per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 17, comma
l, della
legge n. 400 del 23-0g-l9gg e ss.mm.ii. da parte del
Ministero dell'Ambiente, per particolari categorie di attività produttive,
di cui all'allegato A) e di seguito elencate, si
applica una riduzione del 70oÀ:
- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- bar, cafft, pasticceria;
-ortofrutto, pescherie, fiori e piante, pizzaaltaglio.
5' Per le utenze non domestiche, nell'ipotesi diuso stagionale owero altro
uso limitato o discontinuo non superiore
comunque a sei mesi l'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata
dai competenti organi per l,esercizio
dell'attività svolta, la tariffa è calcolata con I'applicazione di una riduzionè pari
al
30%o.
6' La riduzione di cui al presente articolo verrà calcolata a consuntivo con
compensazione con il
tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza
pagata nel caso di
incapienza.
,,:jl-r:,,,derra
lporesl:
renera d) comma 6se,
dif.,tlt,,
,[*'.'.1'fl];llTlltffilt
ridotta nere seguenti
1'a) abitazioni occupate.es.clusivamente nel periodo stagionale da
soggetti non residenti e per una durata
non superiore a sei messi all,anno - iduzioie det 20%J
2' Ai sensi del comma 660, dell'art. l, legge n. 14712013,la TARI
è ridotta nelle seguenti ipotesi:
2'a).abitazioni occupate da conkibuenti net cui nucleo familiare
unugrufi.o figurano portatori di
handicap grave certificato ai sensi della legge n. 104/92 riduzione-del 20,00 %
3' Le riduzioni sopra indicate, non sono cumulabili, competono
a flchiesta dell,interessato e
decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta,
salvo che non siano domandate
contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione
o possesso o di variazione, nel
cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir
meno delle condizioni che danno diritto alla loro
applicazione entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione di variazione.
4' Le riduzioni di cui al comma 2 sono iscritte in bilancio
come autoriz zazionidi spesa e la relativa
copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi
del tributo di competenza dell,esercizio al
quale si riferisce l,iscrizione stessa.
Art.47 - ESENZIONI
Ai sensi dell'art. l, comma 660, della legge27.12.20l3, n. 147, sono esenti dalla TARI:
a) I locali utilizzati per l'esercizio del culto, i locali per i quali il Comune e tenuto
a sostenere le
1.
spese di funzionamento, le Biblioteche pubbliche, i Monasteri ed i Conventi,
i locali di proprietà di enti
pubblici territoriali adibiti a centri sociali.
b) Le utenze domestiche di persone che si trovano in particolari condizioni sociali e
che
ricevono I'assistenza continuativa da parte del Comune; tali situazioni dovranno essere
certificate dal Servizio di Assistenza Sociale del Comune.
2. Le esenzioni di cui al comma I sono iscritte in bilancio come autorizzazionidi
spesa e la relativa
copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza
dell,esercizio al
quale si riferisce l'iscrizione stessa.
Art.48 - TRTBUTO GTORNALTERO
il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di usopubblico,
à'o*to
il tributo giornaliero.
"
l ' Per
2' L'occupazione o la deterzione
è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a I g3 giorni nel
corso dello stesso anno solare.
3' La tariffa del tributo giomaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di
superficie occupata,
per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4' La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di l/365 della
tariffa annuale del
tributo (quota fissa e quota variabile) maggioràta del30%. E' facoltà del
soggetto passivo chiedere
il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5' Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore pari
o
a lg3 giorni
dell'anno solare e dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento
del tributo da
effettuarsi con le modalità- ed i termini previsti per la tassa per l'occupaiione temporanea
di spazi
ed aree pubbliche o del relativo canone e, a partire dall'entrata in vigàre
dell'implsta .utti.,pài.
secondaria di cui all'an. I I del D.Lgs 23/2}ll, secondo i termini e le modalità
ài pugu*.nto d.llu
stessa.
7' Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni
del tributo annuale.
8' L'ufficio comunale addetto al rilascio delle conceisioni per l'occupazione
del suolo puUUiico e
q.uello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio
tributi tutte le concessioni
rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
Art.49 - TRTBUTO PROVINC|ALE
l '-E' fatta salva I'applicazlolg del tributo provinciale per l'esercizio
delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene ambientale di cui all'art. l9 del D.Lgs 5}4lg2.
2' Il tributo è commisurato alla superficie dei iocali e delle aree assoggettabili al
tributo ed è applicato
nelle misura percentuale deliberata dalla provincia.
Art.50 - DrcHrARAzroNE Dr rNlzro, vARtAztoNE E cEssAzroNE
l ' Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo detenhina
l,obbligo per il soggetto
passivo di presentare apposita dichiarazionè di inizio occupazione/detenzione
o pòrrèrro deijJcali
o delle aree soggette.
2' Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può
essere presentata anche da uno
solo degli occupanti/detentori o possessori.
3' I soggetti obbligati prowedono a consegnare al Comune la dichiarazione,
redatta sui moduli
appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno successivo
all,inizio dell'occupaziàne,
della detenzione o del possesso' La dichiaraziore puoirse.e consegnata
o direttament e o a mezzo
posta con raccomandataa/r o amezzo fax, allegando
fotocopia del-documento d'identità, o pEC. La
denuncia si intende consegnata all'atto del riceiimento
da pàrte aet CoÀrne, nel caso di consegna
diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel
caso di invio postale, o alla data del
rapporto di ricevimento nel caso di invio amezzo fax o pEC.
4' Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi,
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.da
cui lonr.gru un diverso
ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente
è obbligato a presentare apposita
dichiarazione di variazione enho il 30 giugno successivo
al verificirsi della variazione. Non
comporta obbligo di presentazione della denuncia
di variazione la modifica del numero dei
componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5' La dichiarazione sia originaria che di variaziine
deue contenere i seguenti
Utenze domestiche.
a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore,
elementi:
il codice fiscare, la residenza;
b' Generalità del soggetto denunciante ie diverso dal contribuent",'"*ìraicuzione
della
qualifica;
c' Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile
e destinazione d,uso dei
singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti
nei medesimi;
f' Data in cui ha avuto inizio l'occupLione/detenzione o il possesso
dei locali o in cui e
intervenuta la variazione;
Utenze non domestiche
a' Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo
scopo sociale o
istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale,
codice fiscale e partita IVA,
codice ATECO dell,attività;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione
delra qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e I'amministrazione
della società;
d' Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e
destinazione
d',uso dei singoli
locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e' Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione
degli elementi denunciati.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi
di invù per posta elettronica
o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscriftà, anche
con firma àigitale.
6' La dichiarazione di cessata occupazione/àetenzione o possesso dei
iocali o delle aree deve essere
presentata dal dichiarante.originario o dai soggetti
conviventi entro 30 giorni dalla..rrurfr", .o,
l'ind.icazione di tutti gli elementi atti a compiAvare la stessa.
In tale ipotesi il contribuente ha diritto
all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte
dell'ànno dal bimestre successivo a
quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di preseniazione
della dichiarazione di cessazione
ol9.re.
termine di 30 giorni, ma comunque nel corso dell'anno, il contribuente
1t
ha diritto
all'abbuono o al rimborso del tributo reiativo alla restante parte aett;anno
dal bimestre successivo a
quello in cui si è stata presentata la denuncia di cessazione.
7' In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso
dell'anno di cessazione il tributo non
è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente
dimostra di non aver continuato
l'occupazione , la detenzione o il possesso dei locali e delle aree
owero se il hibuto è stato assolto
dal soggeffo subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero
d'ufficio.
l. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ,
mediante modero di
pagamento unificato (modello F24) o bollettino di conto
corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui all'art. l7 del D.Lgs. n.24U1997, in quanto
.o.p"iiuli.
*T';lJ;51ìi""-t"Ìlà1"ne,
2' Il comune prowede all'invio ai contribuenti di un apposito awisi
ài pugu*"nto, contenente
I'importo dovuto distintamente per la componente rifiuìi, la componente
servizi ed il tributo
provinciale, l'ubicazione e la superficie deì locali e delle
aree su cui e applicata la tariffa, la
destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate,
t'lmportoài ogni singola rata e le
scadenze.
ll pagamento degli importi dovuti come sopra determinato .
Eventuali conguagli di anni precedenti o dellianno in corso possono
essere riscossi anche in unica
soluzione' L'importo complessivo del hibuto annuo dovuto
da versare è arrotondato all,euro
superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano
superiori o inferiori/ pari a 49 centesimi,
in base a quanto previsto dal comma 166, art.1, della L.2g6iZOO6.
4' Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'uten:za, che
comportino variazioni in corso d,anno del
tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo
all'anno successivo anche mediante
conguaglio compensativo.
5' Il comune provvede al riversamento alla Provinciadel
tributo provinciale di cui all,art. l9 del D.Lgs
504192 riscosso, secondo la periodicità e le
modalità che saramo toncordate con il medesimo Ente
o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
Per la riscossione il Comune ha diritto a
trattenere il compenso previsto dal citato ai_ tS.
3.
AÉ. 52. RIMBORSI E COMPENSMIONE
il rimborso delle somme ue.iate non dovute, entro il termine
di 5 anni.dalla data del pagamento ovvero dal giorno in
"
cui è stato definitivamente
accertato il
diritto alla restituzione.
2' Il comune provvederà al rimborso entro 180 giorni
dalla presentazione
l' ll soggetto passivo
deve richiedere
della richiesta.
3'
Yo salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 28, su richiesta del contribuente il
credito spettante può esser.e compensato con il tributo
dovuto p". gti u*i successivi o con le
somme dovute a
4' Sulle somme
tale titolo a seguito delra notifica di awisi di accJrtamento.
da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati
regolamento comunale delle entrate,
,"tiu mis*u indicata nel
r."ordo il criterio dettato dal comma 165 dell,art. I della L.
296106, con decorrenza dalla data dell,eseguito versamento.
1. n contribuente non e tenuto al versamento àl;'11;',fl,13§Tl,Ill#:*uare
dovuto,
comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad euro 10,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo amuale dovuto inferiore al medesimo
limite di cui al comma
l.
AÉ.54. VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
l. Il
Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia
di cui al
precedente art.52, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
A tal fine può:
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitaménte compilati entro
il termine di 60
giorni dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto_delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei
dati personali,
dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestionà
di servizi
pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singàle contribuenti,
in eJenzione di spese
e
diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale
debitamente
autorizzato dal Sindaco, dando preawiso al contribuente di almeno 7 giorni.
ln caso di
mancata collaborazione dèl contribuente od altro impedimento alla diÀua
rilevazione l,ente
procede all'accertamento sulla base di presunzioni sèmplici di cui all,art.
2729 delcodice
civile. Per le operazioni di cui sopra, il comune ha facoltà di awalersi:
- degli accertatori di cui ai commi l1-g-lg2,art. l, della L.2g6/2o06,ove
nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con quale
il
medesimo può
stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositament
e autorizzato
ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d' utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate
e dall'Agenzia
del Territorio.
2'..Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffrci comunali sono
obbligati a trasmettere all,ufficio
tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei Aati personali,
periodicamente copia o elenchi (anche tramite consultazione degli
archivi iniormatici) :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubblichef
- dei provvedimenti di abitabilita/agibilità rilasciati pei l,uso dei locali
ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali
fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, deJesso, variazione
di residenza e domicilio della
popolazione residente.
3' Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti
e dai riscontri
operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancàza, l'ir1suffici
enza o latardività del
versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o I'omissione della
dichiarazione originaria o di
variazione,-il Comune provvederà alla notifica di apposito awiso di
accertamento motivato in
rettifica o d'ufficio, a norrna dei commi 161 e 162 àètt'u.t. I della L.2g6l20o6,comprensivo
del
tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle
sanzioni e dellé spese.
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile
del tributo.
Art.55 - ACCERTAMENTO CON ADESTONE
I ' Ai sensi dell'art. 50 della L.27/12/1gg7, n. 449 si applica
alla Tassa sui rifiuti l,istituto
dell'accertamento con adesione, così come disciplinato àal vigente
regolamento comunale in
'
materia, emanato sulra base dei principi dettati dìl D.Lgs
2 l gh g 97 .
a*ev_eir[r"t3;[lì?3j"Ì3#,:?,tH1Y:..,,o
r. rn mancanza di adempimento
darcomune,
entrg termine di 60 giomi dalla notificazione, sarà
effettuata la riscossione coattiva secondo le
]]
modalità consentite dalle normative vigenti.
Art.5z - NORME
TRANSTTORTE E FTNAL|
1' Le.disposizioni del presente regolamento hanno
effetto a decorrere dal0l/0112014.
2' Alla data di entrata iir]q"l-d:t tributo disciplinato dal presente
rlfoturn"nto, ai sensi del comma
I della Legge 27 .12.2013, n. 147, è soppressa l'applicazione
7.04 ^!'
della TARES. Rimane Èrma
l'applicazione di tutte le relative norme legislaiive
e regolamentari per lo svolgimento dell,attività
di accertamento del tributo relativo alle aÀualità p..gr.rr".
3' ln sede di prima applicazione del tributo si coniideieranno
valide tutte le superfici dichiarate o
accertate
ai fini della TARES/TARSU.
4' ln sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti
il nucleo familiare delle utenze
domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafichi
alla datadel lo gennaio dell,anno
di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche-cli soggetti
non residenti
il numero dei
componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione
presentata dall,interessato
entro il termine
del 28 febbraio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione il termine indicato il
numero degli occupanti viene fissato secondo
il criterio dettato dal cdmma 4 dell'art.42 del
presente regolamento.
Capitolo 5 - Norme finali
l. Il
Art.58 - ENTRATA lN VtcORE
presente regolamento ha effetto dal lo gennaio2014.
ALLEGATO A
Categorie di utenze non domestiche.
Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento
recante norme per l,elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di geltione
del ciclo dei rifiuti urbani.
Utenze non domestiche
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni
\
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case dicura e riposo
8 Uffici, agenzie, studi professionali
9 Banche ed istituti di credito
10 Negoziabbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
e altri benidurevoli
1 1 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
1
2 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industrialicon capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17 Bar, caffè, pasticceria
18 supermercato, pane e pasta, macelreria, salumie
formaggi, generialimentari
1
9 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 discoteche, night ctub
, pizzaal taglio
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
llSindaco
ll Segretario comunale
F.to Dott. Andrea Rimedio
F.to Antonio De Caprio
Sl ATTESTA che la presente delibera è stata data per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line per
quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi dell'art. 124 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267 della
legge n. 69/2009 e della legge n. 2512010.
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N'
ll Segretario comunale
F.to Dott. Andrea Rimedio
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quindici giorni consec
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Orsomarso
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ìIit'(rpretorio
ll Responsabile del Servizio
ESECUTIVITA'
Sl ATTESTA che la presente delibera è divenuta esecutiva in data odierna,
(§) essenOo stata dichiarata immediatamente eseguibile aisensi dell'art. 134, comma 4, delTesto Unico 18 agosto
2000, n.267.
(O) essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo, senza che siano pervenute
richieste di invio alcontrollo (art. 134, comma 3, D. L.vo n.26712000)
Ai sensi dell'afi. 3, comma 4, della legge n. 241/1 990 contro il presente atto è ar??messo ricorso, entro 60 giorni
dalla notificazione e/o pubblicazione, al competenteJ.A.R., owero in via alternativa ricorso straordinario al
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Wi,E*e
E' copia conforme all'originale,
orcomarso,n$§T,
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notificazio
n
e e/o
p u b bl icazion e.
ll Segretario comunale
F.to Dott. Andrea Rimedio