Schema motore opel astra

Circolare Monografica 9 giugno 2014 n. 1987
DICHIARAZIONI
Agevolazioni in UNICO 2014 per gli autotrasportatori conto terzi
Le istruzioni per le imprese
di Armando Urbano
Nel modello di dichiarazione dei redditi 2014 possono essere inserite le agevolazioni fiscali di cui hanno fruito i contribuenti che operano
nel settore degli autotrasporti conto terzi nel corso del 2013. Si tratta di deduzioni e crediti d’imposta essenzialmente legati al recupero
forfettario delle spese sostenute per le trasferte, ovvero per le accise pagate sul gasolio utilizzato per l’autotrazione, o infine del rimborso
di parte del contributo SSN pagato sull’ assicurazione RC degli autoveicoli. Le altre tipologie di credito accolte nel quadro RU del modello
UNICO invece, sono perlopiù il risultato di una legislazione rinveniente dagli anni precedenti, attenta agli impatti ambientali del trasporto su
strada, che ha supportato gli operatori nel sostenimento del costo di rinnovamento in senso più “ecologico” del comparto.
Riferimenti Normativi
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
D.L. 6 luglio 2012, n. 95
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 61, comma 1;
Agenzia delle Dogane, nota RU 36996 del 26 marzo 2013 ;
Agenzia delle Dogane, nota RU 75112 del 26 giugno 2013 ;
Agenzia delle Dogane, nota RU 111659 del 27 settembre 2013 ;
Agenzia delle Dogane, nota RU 148597 del 31 dicembre 2013 .
PREMESSA
Il comparto autotrasporti e logistica, al pari del restante tessuto imprenditoriale del nostro Paese, ha evidenziato, soprattutto negli ultimi anni,
crescenti difficoltà legate all’avanzamento della crisi economica. Crisi che ha impattato pienamente su questo settore, il quale recepisce,
probabilmente in maniera più veloce rispetto agli altri, tutti i fattori negativi, o di contrazione, del processo di produzione e consumo della
ricchezza.
A questa oggettiva condizione, si aggiunge la constatazione che in Italia, i costi di esercizio per chilometro dell’impresa di
autotrasporto per conto di terzi sono tra i più alti d’Europa.
Ad incidere maggiormente sul costo del trasporto, oltre ai fattori di ordine burocratico, infrastrutturale e al costo del lavoro, sono le spese per
la copertura assicurativa degli automezzi e per l’acquisto del gasolio.
Muovendo soprattutto da queste consapevolezze, nel corso degli anni, sono state predisposte dal legislatore un insieme di misure, nella duplice
forma delle deduzioni dal reddito imponibile e dei crediti d’imposta, volte a sostenere il comparto e aiutarlo a superare il dumping con la
concorrenza internazionale.
Il presente approfondimento si pone l’obiettivo di sistematizzare tali forme incentivanti e le modalità attraverso cui queste transitano nella
dichiarazione fiscale dei redditi di questa particolare categoria di contribuenti.
DEDUZIONI FORFETTARIE DAL REDDITO IMPONIBILE DEGLI AUTOTRASPORTATORI
Una prima forma di sostegno al reddito degli autotrasportatori è rappresentata da un sistema di deduzioni fiscali.
Trattasi cioè di ipotesi tassativamente individuate dal legislatore, che legittimano una variazione in diminuzione del reddito civilistico dei
contribuenti che operano in questo settore e che quindi, determinano una contrazione della corrispondente base imponibile, ovvero del carico
fiscale.
È opportuno delineare un approfondimento delle singole fattispecie:
spese per le trasferte effettuate dal personale dipendente;
spese per le trasferte compiute personalmente dall’imprenditore;
imprese c.d. minori che esercitano attività di autotrasporto.
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DEDUZIONE FORFETTARIA DELLE SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE DIPENDENTE
Tra le agevolazioni riconosciute agli autotrasportatori di merci, a prescindere dalla veste giuridica da questi adottata (imprese individuali, società
di persone, società di capitali ovvero enti non commerciali), rientra una deduzione “a forfait” delle spese sostenute per le trasferte
dei propri dipendenti effettuate fuori dal territorio comunale.
Trattasi di una variazione in diminuzione del reddito prevista dal legislatore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), all’art. 95, comma
4, in ambito IRES e poi richiamato espressamente ai fini IRPEF dall’art. 55 del TUIR , con cui si attribuisce alla tipologia dei contribuenti in esame,
la possibilità di dedurre dal proprio reddito d’impresa un importo forfettario dei costi non documentati sostenuti dai dipendenti, per ciascun giorno
di missione, pari a:
Euro 59,65 per le trasferte oltre i confini comunali ove è localizzata la sede dell’azienda;
Euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto.
Dunque, agli autotrasportatori di merci in c/terzi, in alternativa alla deduzione analitica delle spese sopportate dal relativo personale dipendente
per le trasferte al di fuori del territorio comunale, il legislatore tributario riconosce la deduzione dei menzionati importi onnicomprensivi e
giornalieri.
Materialmente, la variazione in diminuzione del reddito avviene nel mod. UNICO come segue:
nel quadro RF (rigo RF55, codice 3), per le imprese che operano in regime di contabilità analitica;
nel quadro RG (rigo RG16), per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata.
Attenzione
Ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 62, qualora l’impresa sia una società cooperativa autorizzata al trasporto
delle merci che non beneficia in dichiarazione dei redditi della deduzione né dell’importo forfettario in esame, né della
deduzione analitica delle spese sostenute, sarà possibile procedere con la deduzione dell’importo delle suddette trasferte in
sede di determinazione del reddito di ciascun socio.
Esempio
Un’impresa di autotrasporto ha alle proprie dipendenze due autisti che hanno effettuato nel corso del 2013 una serie di trasferte per cui si è
tenuta un’apposita contabilità e, come riepilogate nella tabella che segue:
DIPENDENTE
N° GG IN TRASF.
COMUNALI
N° GG IN TRASF.
NAZIONALI
N° GG IN TRASF.
INTERNAZ.
Tizio
100
20
150
Caio
180
43
24
TOTALE
280
63
174
Poiché per le trasferte in ambito comunale non è previsto alcun rimborso forfettario delle spese, l’importo della deduzione spettante andrà
calcolato come segue:
deduzione per le trasferte nazionali:
63 x € 59,65 = € 3.757,95
deduzione per le trasferte internazionali: 174 x € 95,80 = € 16.669,20
Totale deduzione spettante
€ 20.427,15
La somma degli importi rappresenta il totale della deduzione cui ha diritto l’autotrasportatore per l’anno 2013, che è pari ad € 20.427,15.
In dichiarazione dei redditi, ipotizzando che l’impresa sia in contabilità analitica, si compilerà il Quadro RF nel seguente modo:
DEDUZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER I TRASPORTI EFFETTUATI PERSONALMENTE DALL'IMPRENDITORE
Le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi godono altresì di un’agevolazione fiscale per i trasporti effettuati personalmente
dall’imprenditore (art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR).
L’agevolazione è riservata alle imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione, mentre sono escluse da questa tipologia
di beneficio fiscale le imprese in contabilità ordinaria per obbligo.
Il beneficio in esame consiste in una deduzione forfettaria per le spese non documentate di un importo specifico, che nel corso
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degli anni ha subito delle modificazioni in relazione ai fondi disponibili e stanziati per tale scopo, e all’adeguamento ISTAT.
Per il 2012, un Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate (Comunicato dell’8 maggio 2013) ha confermato gli importi del periodo d’imposta
precedente, ossia:
€ 19,60 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (l’AdE parla precisamente di
un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti);
€ 56,00 per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti;
€ 92,00 per i trasporti effettuati oltre questo ambito.
Benché le istruzioni ministeriali ai modelli di dichiarazione dei redditi 2014 confermino il riconoscimento di questa agevolazione, al momento della
stesura del presente approfondimento, non è ancora intervenuto alcun comunicato dell’Agenzia delle Entrate che ne abbia specificato gli
importi.
Si sottolinea che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei
viaggi effettuati.
Per fruire dell’agevolazione inoltre, il contribuente dovrà approntare, conservare e sottoscrivere, un prospetto contenente:
gli elementi identificativi dei viaggi, quali la data e la durata del trasporto, il nome del cliente e la destinazione;
gli estremi del documento di trasporto delle merci, delle fatture o delle lettere di vettura di cui dovrà conservarne copia per il
quinquennio successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (termine per l’accertamento fiscale).
Esempio
Il Sig. Mario Rossi, titolare dell’impresa individuale di autotrasporti SUSTRADA, con sede in Bari, via D. Alighieri n. 141, compie personalmente
durante l’anno 2013 una serie di trasporti, come elencati e registrati nella tabella che segue:
DATA
DEL
TRASPORTO
DATI DEL
CLIENTE
01/03/2013
Ditta Bianchi
15/05/2013
LUOGO DI DESTINAZIONE
DURATA DEL TRASPORTO
N°DDT
E DATA
Importo
deduzione*
DATA/ORA
Partenza
DATA/ORA
Arrivo
MILANO - via Veneto
01/03
h 08.00
01/03
h 20.00
440/2013 del
01/3/13
€ 92,00
Ditta Neri
FOGGIA - via Garibaldi
15/05
h 10.00
15/05
H 13.00
450/2013
€ 56,00
12/09/2013
Ditta Blue
BARI – Via Capruzzi
12/09
h 16.00
12/09
h 17.00
5160/2013
€ 19,60
23/10/2013
Ditta Ocra
BOLZANO – Via Stazione
23/10
h 12.00
24/10
h 14.00
539/2013
€ 184,00
* Si segnala che, a mero titolo esemplificativo, si sono considerati gli importi delle deduzioni validi per l’anno d’imposta 2012, non essendo
ancora disponibili quelli per il 2013, come più sopra evidenziato.
L’importo complessivo della deduzione è pari ad € 351,60 (€ 92,00 + € 56,00 + € 19,60 + € 184,00).
In dichiarazione dei Redditi, ipotizzando che l’impresa sia in regime di contabilità semplificata, si provvederà a dedurre gli importi nel modo che
segue:
DEDUZIONE PER LE "IMPRESE MINORI"
Alle imprese cosiddette minori ai sensi dell’art. 66 D.P.R. 917/1986 (ossia alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata secondo
quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 600/1973), che siano altresì autorizzate all’autotrasporto di merci conto terzi, la legge tributaria (comma 5,
secondo periodo, dell’art. 66 del Tuir) riconosce il diritto ad una deduzione forfettaria, su base annua, pari ad Euro 154,94 per ciascun
autoveicolo o motoveicolo utilizzato nell’attività d’impresa, con una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg.
Questa deduzione è cumulabile alle altre più sopra esposte (deduzione forfettaria delle spese di trasferta del personale dipendente e
deduzione delle spese sostenute per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore) e spetta sui veicoli effettivamente posseduti,
indipendentemente dal titolo di possesso, ovvero anche se posseduti con un titolo diverso da quello di proprietà.
È opportuno conservare gli atti copia del libretto di circolazione del mezzo, il certificato di proprietà o se non si è proprietari del mezzo
il titolo di possesso ( es. contratto di comodato d’uso gratuito registrato oltre il libretto di circolazione).
L’esposizione in dichiarazione dei Redditi degli importi forfettari di cui si discute sarà la seguente:
UNICO PF – Quadro RG, rigo RG22, colonna 4 e 7
UNICO SP e ENC – Quadro RG, rigo RG22 colonna 4 e 7
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Esempio
Un’impresa di autotrasporti possiede un parco mezzi che utilizza nella propria attività d’impresa, in cui conta n° 3 mezzi aventi massa a pieno
carico inferiore a 3,5 t e un solo mezzo con una massa di 7,5 t.
Nel corso del 2013, i veicoli sono stati tutti adibiti al trasporto di merci per conto terzi.
Il contribuente pertanto, potrà fruire della detrazione di € 154,94 sui tre veicoli di massa inferiore a 3,5 t e non anche sul quarto veicolo.
Per cui, l’importo della detrazione è pari ad € 464,82, ( € 154,94 x 3) da cui deriva la seguente esposizione in Unico 2014:
SPECIFICI CREDITI D'IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI
Nel corso degli anni il legislatore ha individuato una serie di ipotesi, perlopiù connesse a costi di acquisto e di gestione, che legittimano
l’insorgere di un credito nei confronti dell’Erario per le imprese del settore degli autotrasporti, indipendentemente dalla forma giuridica da esse
scelta.
Tali crediti trovano collocazione nel quadro RU del modello Unico, a cui è riservata la “Sezione I” per l’indicazione del codice identificativo e
dei relativi dati, ad eccezione del credito d’imposta c.d. “Caro Petrolio” che invece, è accolto nella “Sezione II”.
Quale regola generale, si rammenta che a decorrere dal 2008 (art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007) esiste un limite annuo
massimo di Euro 250.000,00 per i crediti d’imposta da indicare in dichiarazione dei redditi. Le eventuali eccedenze andranno
riportate negli anni successivi, anche oltre il termine stabilito dalle leggi istitutive del singolo credito, che resta comunque compensabile per
l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza.
Tale limite tuttavia, a far data dal 1° gennaio 2014, è stato elevato (art. 9, comma 2, del D.L. 35/2013) ad Euro 700.000,00.
Si segnala infine, che esistono talune tipologie di credito d’imposta per cui il legislatore ha stabilito una deroga circa l’applicazione del limite
appena esposto: tra questi il credito per il recupero di parte delle accise sul gasolio per autrotrazione, al cui specifico approfondimento si
rimanda alle pagine successive.
Le principali categorie di crediti d’imposta stanziati a favore del comparto dell’autotrasporto sono rappresentate da:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Recupero del contributo al SSN su RC auto
Recupero delle accise sul gasolio per autotrazione
Acquisto e rottamazione di autocarri
Acquisto di autovetture o autocarri ad alimentazione ecologica
Acquisto di autocarri alimentati a gas metano
Recupero della tassa automobilistica 2008, 2009 e 2010
Mezzi pesanti degli autotrasportatori
Imprese di autotrasporto merci
RECUPERO DEL CONTRIBUTO AL S.S.N. SU RC AUTO (COD. CREDITO 38 NEL RIGO RU1)
Risale alla Legge 266/2005, articolo 1, comma 103, il primo intervento del legislatore per il recupero di una parte del contributo versato al
Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione di taluni
particolari veicoli a motore.
Tale misura di sostegno agli autotrasportatori è poi stata regolarmente prorogata di anno in anno:
Legge 296/2006, art. 1, comma 396;
Legge 244/2007, art.1, comma 169 ;
Legge 203/2008, art. 2, comma 3;
e da ultimo il D.M. 13 marzo 2013, n. 92 recante la ripartizione delle risorse destinate al settore dell’autotrasporto di merci dall’art. 23, co. 1,
del D.L. 95/2012, il quale ha rifinanziato per il periodo d’imposta 2013 il recupero delle somme pagate nel 2012.
Nello specifico, si tratta di recuperare, attraverso il meccanismo della compensazione con il modello F24 (art. 17, D. Lgs. 241/1997) e fino
a concorrenza della somma pagata per il contributo SSN sui premi RC sino al limite di Euro 300,00 per ciascun veicolo, le somme (o parte di
esse) pagate nel periodo d’imposta 2012 a titolo di contributo al S.S.N. sui premi RC per i danni causati dai veicoli a motore in possesso delle
seguenti caratteristiche:
adibiti al trasporto di merci;
aventi una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate;
omologati ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1° aprile 1992).
In dichiarazione dei redditi pertanto, andrà indicato:
il codice identificativo del credito d’imposta n. 38 (rigo RU1, colonna 1; si rammenta che tale codice è indicato in corrispondenza del riquadro
destinato alla descrizione di ciascun codice credito, ma che tuttavia non è un dato che va trasmesso all’Agenzia delle Entrate);
l’ammontare del credito spettante per il periodo d’imposta 2012 (rigo RU5, colonna 3);
l’importo del credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 (codice tributo 6793) nell’anno 2013 (rigo RU6).
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Esempio
Un’impresa di autotrasporti possiede nel 2012 due veicoli con una massa a pieno carico superiore alle 11,5 t, adibiti all’attività di trasporto merci,
per cui ha versato i seguenti contributi al SSN sui relativi premi RC:
1° veicolo: contributo SSN pari a € 200,00;
2° veicolo contributo SSN pari a € 400,00.
Poiché il credito utilizzabile in compensazione per ciascun veicolo è pari ad € 300,00, l’importo che il contribuente potrà usare in compensazione
sarà pari ad € 500,00 (€ 200 + € 300).
Considerando che nel corso del 2013, il dichiarante ha compensato in F24 il suo credito per Euro 400,00, risulterà un credito non ancora
utilizzato di € 100,00.
Da cui, l’esposizione in UNICO 2014:
RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, C.D. "CARO PETROLIO" (COD. CREDITO 23 NEL RIGO RU1)
Come noto, tra le principali voci di costo del viaggio che l’autotrasportatore deve sostenere, rientra a pieno titolo il costo del carburante, e quindi
i relativi e consistenti rincari di cui è stato oggetto, in particolar modo negli ultimi tre lustri in particolar modo.
Non a caso, la prima vera presa di coscienza della problematica da parte del legislatore si registra all’inizio del 2000, quando si riconosce a
favore degli esercenti alcune attività di autotrasporto un credito d’imposta in riferimento ai consumi di gasolio, per il recupero di parte dell’accisa
pagata su tali consumi frazionati.
Dal D.L. 26 settembre 2000, n. 265, art. 1 (convertito con modificazioni dalla Llegge n. 343 del 2000) si sono succedute una serie di manovre in
tal senso da parte del legislatore che ha regolarmente rifinanziato l’agevolazione di che trattasi, rendendola pressoché una misura strutturale di
sostegno al settore di autotrasporti.
Ad oggi, destinatari del beneficio sono:
gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative
leggi regionali di attuazione;
le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla Legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento
(CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Il rimborso del credito in questione può aver luogo o con la richiesta di restituzione in denaro ai sensi del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 o,
viceversa, tramite compensazione mediante modello F24 (codice tributo 6740).
Per godere del recupero dell’accisa sul gasolio, i soggetti che ne hanno diritto, devono presentare un’apposita dichiarazione telematica agli
uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, i cui termini sono stati ridefiniti dall’art. 61, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 (come modificato dall’art. 3 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16 nel testo integrato dalla
legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44).
Il citato intervento normativo infatti, ha stabilito che l’istanza debba riferirsi a periodi trimestrali e non più annuali come avveniva in
precedenza (ossia: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) e la stessa debba essere presentata all’Agenzia delle
Dogane entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.
La norma menzionata inoltre, benché da un lato abbia anticipato il termine di presentazione della dichiarazione, dall’altro ha dilatato il periodo
entro cui è possibile utilizzare il credito in compensazione in F24 fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui il credito è sorto;
fermo restando per il contribuente, la possibilità di richiedere il rimborso di eventuali eccedenze non ancora compensare in tale data entro il
semestre solare successivo al periodo di utilizzo in compensazione.
Per la determinazione dei litri di gasolio consumati è necessario il riferimento alla fattura di acquisto del prodotto, che di fatto è il documento
legittimante la determinazione del quantum di consumi da ammettere all’agevolazione.
Non a caso, è proprio la consegna del gasolio il passaggio in cui l’onere dell’accisa viene inglobato nel prezzo di vendita e quindi
è in questo momento che si manifesta il presupposto per godere del beneficio di sgravio dal relativo peso economico.
Pertanto, nella compilazione dell’istanza specifica all’Agenzia delle Dogane da parte dei soggetti interessati, devono intendersi per litri consumati
proprio quelli indicati in fattura.
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Tuttavia, il legislatore fiscale (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 21) ammette che la fattura venga rilasciata entro il giorno 15 del mese successivo a
quello della consegna, per le cessioni di beni supportate da documenti da cui risultino i soggetti contraenti.
Per cui, in aderenza a tale disciplina, il Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di concerto con il
capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, 24 giugno 1999, richiamato nell’art.5 del D.P.R. n.
277/2000, ha previsto specifiche disposizioni in materia di fatturazione degli acquisti di gasolio effettuati dagli esercenti l’attività di autotrasporto
di cose per conto terzi.
In particolare all’art.1, comma 3, viene ammessa la possibilità di una fatturazione differita sulla base di bolle di consegna o documenti
analoghi emessi dal gestore dell’impianto dove devono essere riportate, tra l’altro, la data, i dati identificativi dell’acquirente nonché la qualità e
quantità del prodotto rifornito ed il corrispettivo pagato. Di conseguenza, le bolle di consegna o i documenti equipollenti sopra richiamati
finiscono per assurgere alla stessa funzione della fattura in tema di determinazione dei litri consumati al momento di effettuazione della
fornitura, essendo comunque desumibile in via immediata dalle indicazioni contenute in tali documenti.
Gli importi del beneficio sono trimestralmente resi noti dall’Agenzia delle Dogane attraverso delle Note. Per l’anno 2013, gli importi sono stati
confermati per ciascun periodo e definiti nella misura di Euro 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati in ciascun
trimestre (Nota RU 36996 del 26.03.2013 , Nota RU 75112 del 25 giugno 2013 , Nota RU 111659 del 27 settembre 2013 , Nota RU 148547 del 30
dicembre 2013 ).
In dichiarazione dei redditi mod. UNICO 2014, alla tipologia di credito d’imposta in esame è riservata la Sezione II che si compone di due colonne:
nella colonna 1: figurano i dati dell’importo residuo del credito d’imposta riconosciuto nell’anno 2012;
nella colonna 2: vanno inseriti i dati del credito d’imposta riconosciuto per l’anno 2013.
In particolare si andranno ad inserire gli importi come segue:
nel rigo RU21, colonna 1, l’ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU28, colonna 2, della precedente dichiarazione Mod. UNICO
2013;
nel rigo RU22, colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta eventualmente ricevuto (i soci che detengono una partecipazione in una o più
società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR e i beneficiari di “Trust trasparenti“ e “Trust misti” devono indicare
nella presente colonna l’importo del credito ricevuto, che deve essere altresì riportato nella sezione VI-A);
nel rigo RU23, colonna 2, l’ammontare del credito concesso nell’anno 2013 con riferimento ai consumi effettuati nel quarto trimestre del 2012
e nei primi tre trimestri del 2013;
nel rigo RU24, colonna 1, l’ammontare del credito di cui al rigo RU21 utilizzato in compensazione nell’anno 2013;
nel rigo RU24, colonna 2, l’ammontare del credito di cui ai righi RU22 e RU23 utilizzato in compensazione nell’anno 2013;
nel rigo RU25, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24 della medesima colonna eventualmente versato, a seguito di
ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei
relativi interessi e sanzioni;
nel rigo RU27, colonna 1, l’ammontare del credito chiesto a rimborso entro il 30 giugno 2014;
nel rigo RU28, colonna 2, l’ammontare del credito residuo che sarà utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2014, dato dalla
differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU22, RU23 e RU25 e l’importo del rigo RU24 della medesima colonna.
Attenzione
A partire dal credito d’imposta riferito ai consumi effettuati dal 2012, per questa tipologia di agevolazione fiscale non si applica
il limite previsto dal legislatore per l’utilizzo dei crediti indicati in dichiarazione.
Esempio
Una società di autotrasporti, nel corso del 2012 e del 2013, ha presentato all’Agenzia delle Dogane, regolarmente e nei termini previsti, l’istanza
per fruire del rimborso di parte delle accise pagate sul gasolio utilizzato per i viaggi eseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Gli importi riconosciuti a credito per il 2013, sulla base dei litri di carburante indicati nelle singole dichiarazioni, sono i seguenti:
IV TRIMESTRE 2012
I TRIMESTRE 2013
II TRIMESTRE 2013
III TRIMESTRE 2013
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 6.000,00
Dell’importo totale del credito d’imposta per il 2013 di € 13.500,00, ne è stata utilizzata in compensazione nell’anno solo una parte, pari ad €
7.500,00, oltre alla quota residua dell’anno 2012 di € 3.000,00.
In virtù delle compensazioni effettuate residua un credito di € 6.000,00
Per cui, l’operazione in UNICO 2014 sarà la seguente:
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE DI AUTOCARRI (COD. CREDITO 43 NEL RIGO RU1)
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Il credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri, identificato con il codice 43, ha una natura residuale, nel senso che trattasi di
una fattispecie istituita con la Legge 296/2006, art. 1, comma 227, che trova accoglienza in UNICO 2014 per la sola parte di cui non si sia
eventualmente ancora fruito nei periodi precedenti.
Tale credito aveva lo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri in circolazione, tramite la sostituzione attuata con la demolizione o la
rottamazione dei veicoli c.d. “euro 0” o “euro 1”, con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, di peso complessivo non superiore a 3,5
tonnellate e immatricolati come “euro 4” o “euro 5”.
L’agevolazione, pari a Euro 2.000,00 per ciascun nuovo veicolo, attribuita nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis (di cui
al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 212 gennaio 2001), spettava per l’acquisto effettuato con un contratto stipulato dal 3
ottobre 2006 fino al 31 dicembre 2007, di veicoli con le citate caratteristiche, da immatricolare entro il 31 marzo 2008.
In pratica, il contributo era anticipato all’acquirente dal venditore, il quale otteneva il rimborso direttamente dall’impresa costruttrice o importatrice,
che a sua volta, procede con il recupero di tali importi a credito attraverso il meccanismo della compensazione (codice tributo 6796).
Per chiarezza, si sottolinea che destinatari dell’apposita sezione del mod. UNICO sono solo le imprese costruttrici o importatrici dei
veicoli a minore impatto ambientale, che procedono con la compilazione della dichiarazione solo qualora abbiano un credito residuo
rinveniente dalle vendite esaminate, non ancora utilizzato in compensazione nei periodi d’imposta precedenti.
Della Sezione, si possono compilare esclusivamente i righi (oltre al rigo RU1, colonna 1) RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12.
Si propone di seguito un esempio volto a chiarire l’esposizione della tipologia di credito in esame in dichiarazione dei redditi.
Esempio
Nel 2007, un’impresa costruttrice di veicoli per autotrasporto ha rimborsato ai suoi clienti Euro 240.000,00 per le vendite di 120 mezzi di tipo
“euro 4” o “euro 5” e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate.
Nei successivi periodi d’imposta, la società ha utilizzato il credito in compensazione per Euro 238.000,00, di cui € 10.000 nel corso del 2013.
Pertanto, consegue l’esistenza di un importo residuo di € 2.000,00 che la società potrà continuare ad utilizzare in compensazione nel corso del
2014.
Il modello UNICO 2014 pertanto, si dovrà compilare nel seguente modo:
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE DI AUTOCARRI 2008 (COD. CREDITO 60 NEL RIGO RU1)
Un credito d’imposta simile a quello analizzato nel paragrafo precedente, ma di più ampia portata circa la fattispecie legittimante, è stato previsto
anche per il 2008.
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, articolo 29, comma 4, ha riconosciuto un contributo per la sostituzione, tramite demolizione, di:
autoveicoli;
autocarri;
autoveicoli per trasporti specifici;
autoveicoli per uso speciale;
autocaravan;
(ossia veicoli di cui all’art. 54, co. 1, lett. c), d), e), f), g) ed m), D.Lgs. 285/1992), con una massa complessiva fino a 3,5 tonnellate e di
categoria “euro 0” o “euro 1”, immatricolati prima dell’1.1.1999, con veicoli nuovi della stessa tipologia ma “euro 4”.
Condizione per fruire dell’agevolazione era la stipula del contratto nell’anno 2008 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e l’immatricolazione del nuovo
veicolo non oltre il 31 marzo 2009.
La misura del contributo, per il cui godi
mento era necessario il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti de minimis (di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del
212 gennaio 2001), era di:
Euro 1.500,00, per i veicoli di massa fino a 3 tonnellate;
Euro 2.500,00, per i veicoli di massa compresa tra 3 e 3,5 tonnellate.
Come per il contributo riconosciuto nei periodi 2006/2007, l’importo dell’agevolazione era anticipato all’acquirente del veicolo dal suo venditore, il
quale ne otteneva il rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Quest’ultima poi, recupera l’importo anticipato tramite la
compensazione in F24 (codice tributo 6803), e quindi provvede alla compilazione dell’UNICO 2014 solo in caso di importi residui non ancora
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compensati, indicando gli utilizzi effettuati nel periodo di competenza di detta dichiarazione (2013).
Della Sezione I, si possono compilare esclusivamente i righi (oltre al rigo RU1, colonna 1) RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12.
ACQUISTO DI AUTOVETTURE O AUTOCARRI AD ALIMENTAZIONE "ECOLOGICA" (COD. CREDITO 44 NEL RIGO RU1)
Questa tipologia di credito d’imposta rientra nelle misure di incentivazione previste dal legislatore della Legge finanziaria 2007 (Legge 296/2006,
art. 1, comma 228), rivolte direttamente agli autotrasportatori per l’acquisto di autovetture e autocarri nuovi c.d. “ecologici”, ma con lo
scopo precipuo di ridurre l’impatto ambientale dovuto alla circolazione degli stessi.
L’entità del contributo era pari a Euro 1.500,00 per ciascun veicolo, incrementato di ulteriori Euro 500,00, nel caso in cui il veicolo stesso
immettesse in atmosfera quantità di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.
Per usufruire del beneficio, oltre ad essere richiesto il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti de minimis (di cui al regolamento CE n.
69/2001 della Commissione del 212 gennaio 2001), era necessario che l’atto di compravendita fosse concluso nel periodo che andava
dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2009, e i nuovi veicoli fossero immatricolati entro il 31 marzo 2010.
Perché si potesse usufruire dello sconto d’imposta inoltre, era fondamentale che i veicoli acquistati possedessero, alternativamente, una delle
seguenti modalità di alimentazione:
alimentazione esclusiva o doppia del motore con gas metano oppure GPL;
alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno.
Anche in questa ipotesi, l’importo dell’agevolazione era anticipato all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale poi provvedeva ad ottenerne il
rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Quest’ultima quindi procede con il recupero dell’importo anticipato
tramite la compensazione in F24 (codice tributo 6797), e provvede alla compilazione dell’UNICO 2014 solo in caso di esistenza di importi
residui, indicando gli utilizzi effettuati nel corso del 2013.
Della Sezione I, si possono compilare esclusivamente i righi (oltre al rigo RU1, colonna 1) RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12.
ACQUISTO DI AUTOCARRI ALIMENTATI A GAS METANO 2009 (COD. CREDITO 72 NEL RIGO RU1)
Una misura
ulteriore di sostegno combinato all’ambiente e al settore degli autotrasporti è stata prevista dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 1, comma 4
(convertito con modificazioni dalla Legge 33/2009), per l’acquisto di autocarri alimentati a gas metano.
Il citato intervento normativo ha stabilito nella misura di Euro 4.000,00 l’entità dell’incentivo per l’acquisto di veicoli di cui all’art. 54, co. 1, lett. d),
D. Lgs. 285/1992, di massa fino alle 3,5 tonnellate e di categoria “euro 4” o “euro 5”, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la
circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano.
Per accedere a tale beneficio, l’acquisto dei nuovi veicoli doveva avvenire con un contratto stipulato nel periodo che andava dal 7
febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, e purché i veicoli fossero immatricolati entro il 31 marzo 2010.
Altra condizione di ammissione al credito d’imposta era il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis (di cui al regolamento
CE n. 69/2001 della Commissione del 212 gennaio 2001).
L’impresa costruttrice o importatrice che, a cascata, ha rimborsato dell’importo del beneficio l’acquirente, provvede al recupero dello stesso
tramite il meccanismo di compensazione in F24 (codice tributo 6815), e quindi provvede alla compilazione dell’UNICO 2014 in caso di importi
residui, indicando gli utilizzi effettuati di detto credito nell’arco del 2013.
Nella Sezione si può procedere con la sola compilazione dei righi (oltre al rigo RU1, colonna 1) RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12.
Attenzione
le ultime quattro tipologie di crediti (“Acquisto e rottamazione di autocarri”- “Acquisto e rottamazione di autocarri 2008” “Acquisto di autovetture o autocarri ad alimentazione “ecologica” - “Acquisto di autocarri alimentati a gas metano 2009”) NON
sono prensenti nel mod. unico ENC.
RECUPERO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA 2008, 2009, 2010 ( COD. CREDITO 63,74,77 NEL RIGO RU1)
Nella gamma di previsioni fiscali agevolative individuate nel corso degli anni per sostenere il comparto dell’autotrasporto rientra il recupero di
parte della tassa automobilistica, previsto per gli anni 2008, 2009 e 2010.
L’articolo 83-bis, comma 26, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha
previsto un credito d’imposta per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per un importo corrispondente a una quota parte della tassa
automobilistica pagata nel corso dell’anno del decreto, per ciascun veicolo posseduto e utilizzato nell’attività d’impresa, con una massa
complessiva di almeno 7,5 tonnellate.
È poi intervenuto il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.146981/2008 a stabilire la misura dell’incentivo, diversificata a seconda della
massa complessiva del veicolo, ossia:
per i veicoli da 7,5 tonnellate a 11,5 tonnellate, il credito d’imposta è stato stabilito nella misura del 35% dell’importo pagato nel 2008 per
ciascun veicolo;
per i veicoli oltre le 11,5 tonnellate, il credito d’imposta è stato stabilito nella misura del 70%.
Condizione per fruire del credito d’imposta indicato era il rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) e del limite complessivo di Euro 100.000,00,
per il settore del trasporto su strada, ivi previsto per gli aiuti di importanza minore a favore della medesima impresa nell’arco di tre esercizi
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finanziari.
Il credito maturato nel periodo andava quindi indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno, nonchè nelle dichiarazioni dei periodi
seguenti per gli importi utilizzati in compensazione (codice tributo 6908) nei vari esercizi, fino ad esaurimento del credito stesso.
Per cui ad oggi, il codice credito 63 è inserito esclusivamente in presenza di un credito residuo maturato nel 2008 ma non completamente
compensato in F24, compilando in Unico 2014 i righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12.
Un discorso agevolativo speculare a quello appena analizzato per il 2008 è stato successivamente ripreso dal legislatore (art. 15, co. 8-septies
, D.L. 78/2009) per il 2009 e il 2010. In quella occasione tuttavia, sono state innalzate le percentuali di recupero della tassa automobilistica
pagata dagli autotrasportatori nella misura del 38,5% e 70% (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 117722/2009 e Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate n. 121369/2010) in relazione alla massa dei veicoli (tra i 7,5 e le 11,5 t nel primo caso, oltre le 11,5 t nel secondo).
Inoltre, perchè i destinatari del bonus fruissero del credito, erano tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate apposita dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà.
I crediti erano utilizzabili in compensazione nel mod. F24 con i codici tributo 6819 e 6829, rispettivamente per l’anno 2009 e 2010, e trovano
esposizione per l’eventuale residuo in Unico con i codici credito 74 (2009) e 77 (2010).
Infine, anche per queste ipotesi di credito d’imposta residuo, sono compilabili in dichiarazione dei redditi i righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12.
MEZZI PESANTI DEGLI AUTOTRASPORTATORI (COD. CREDITO 75 NEL RIGO RU1)
Tra le misure congiunte di miglioramento ambientale e sostegno all’autotrasporto previste dal legislatore durante la prima decade del nuovo
millennio, rientra il contributo riconosciuto per l’acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione.
Il D.P.R. 273/2007 ha istituito infatti, un incentivo pari ad Euro 3.400,00 per le piccole e medie imprese di autotrasporto ed Euro 2.550,00 per le
altre (importi maggiorati del 10 per cento per le imprese situate nelle aree in via di sviluppo, rientranti fra quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea) qualora effettuassero acquisti, anche mediante locazione finanziaria, di
autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, appartenenti alla categoria
Euro 5 o superiori, durante biennio 2007-2008.
Circa la definizione delle modalità di fruizione del contributo in esame, è poi intervenuto il D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che all’art. 17, commi 35-undecies e 35-duodecies che ha disposto la duplice facoltà di utilizzare gli importi
a credito tramite compensazione in mod. F24 (codice tributo 6822) o, alternativamente, tramite espressa dichiarazione di volontà a
fruire del contributo diretto.
Dunque, nel quadro RU, con il codice credito n. 75 si andranno ad indicare gli eventuali importi del beneficio fiscale per cui si sia optato per la
compensazione, ma per i quali la stessa non si è ancora esaurita nel corso dei precedenti periodi d’imposta.
Nella Sezione si può procedere con la sola compilazione dei righi (oltre al rigo RU1, colonna 1) RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12.
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI EX ART. 12 D.L. 81/2007 E D.P.R. 227/2007 (COD. CREDITO 51 NEL RIGO RU1)
L’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227, ha stanziato un credito per le imprese di autotrasporti merci,
fruibile mediante credito d’imposta ai sensi dell’articolo 12, del Decreto Legge 2 luglio 2007, n. 81.
Nel dettaglio, il legislatore nel 2007 ha previsto un fondo per il sostegno alle imprese di autotrasporti, demandando la qualificazione e
quantificazione delle misure attuative del sostegno stesso ad un successivo regolamento operativo. Il D.P.R. 227/2007 anzi richiamato pertanto,
ha individuato una serie di iniziative finanziabili, ossia:
investimenti in impianti tecnologici, informatici e telematici, con particolare riguardo alla tracciabilità dei percorsi ed
all'organizzazione aziendale;
investimenti in aree attrezzate ed in infrastrutture, atte a favorire la sosta dei veicoli pesanti e la custodia delle merci, nonché le
pause di riposo dei conducenti in condizioni di sicurezza ed ambientalmente favorevoli;
interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catena
logistica;
investimenti per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza e l'impatto ambientale del trasporto stradale;
interventi a favore dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal trasporto stradale di merci;
iniziative per la formazione del personale;
e per ognuna di esse ha definito una percentuale specifica di destinazione del fondo.
Al pari delle altre tipologie di crediti d’imposta sin qui analizzati, anche il presente credito era scomputabile attraverso il meccanismo della
compensazione in F24, codice tributo 6810; di conseguenza può trovare eventuale esposizione in UNICO 2014 per la sola parte non ancora
compensata nei periodi d’imposta precedenti, attraverso la compilazione dei righi (oltre al rigo RU1, colonna 1) RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12 della
Sezione.
Prospetto riepilogativo della Categoria di agevolazioni “DEDUZIONI”
TIPOLOGIE DI DEDUZIONI
TIPOLOGIA AGEVOL.
IMPORTO
RIGO
COD.
CRED.
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Per le trasferte dei dipendenti
€ 56,95 se nazionali oltre il Comune
€ 95,80 se all’estero
RF55
oppure
RG16
3
Per i trasporti effettuati
personalmente dall’imprenditore
€ 19,60 se nel Comune
€ 56,00 se all’interno della Regione o di quelle
confinanti
€ 92,00 se oltre il predetto confine
RG22
/
Per le imprese c.d. minori
€ 154,94 per veicolo
RG22
/
Prospetto riepilogativo della Categoria di agevolazioni “CREDITI D’IMPOSTA”
TIPOLOGIE DI CREDITI D’IMPOSTA
TIPOLOGIA AGEVOL.
IMPORTO
COD.
TRIBUTO
IN F24
COD.
CRED.
RIGO
Recupero contributo SSN su RC
Auto
Fino a € 300
per veicolo
6793
38
RU1 - RU5 - RU6
“Caro petrolio”
€ 214,18609 per
mille litri di prodotto
6740
23
RU21 - RU22 - RU23 - RU24 RU25 - RU27 - RU28
Acquisto e rottamazione di autocarri
€ 2.000
6796
43
RU1 - RU2 - RU3 - RU6 - RU8 RU9 - RU12
Acquisto e rottamazione di autocarri
2008
€ 1.500 / € 2.500
(a seconda della
massa del veicolo)
6803
60
RU1 - RU2 - RU3 - RU6 - RU8 RU9 - RU12
Acquisto di veicoli “ecologici”
€ 1.500 / € 2.000
6797
44
RU1 - RU2 - RU3 - RU6 - RU8 RU9 -RU12
Acquisto di veicoli alimentati a Gas
metano 2009
€ 4.000
6815
72
RU1 - RU2 - RU3 - RU6 - RU8 RU9 -RU12
Recupero della tassa
automobilistica
Anno 2008
35% - 70%
(a seconda della
massa del veicolo)
63
6809
RU1 - RU2 - RU3 - RU6 - RU8 RU12
Anno 2009
38,5% - 77%
(a seconda della
massa del veicolo)
74
6819
Anno 2010
38,5% - 77%
(a seconda della
massa del veicolo)
77
6829
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Mezzi pesanti autotrasportatori
€ 2.550 / € 4250
(a seconda della
dimensione
dell’azienda e della
sua localizzazione
geografica)
6822
75
RU1 - RU2 - RU3 - RU6 - RU8 RU12
Imprese ex art. 12 D.L. 81/2007 e
D.P.R. 227/2007
Importi differenziati
a seconda della
tipologia di iniziativa
6810
51
RU1 - RU2 - RU3 - RU6 - RU8 RU12
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