GAM 2 - AGENZIA SCENIC

COME SI DIVENTA
INSEGNANTI?
GUIDA PRATICA
a cura della
1
Premessa
Dalle consulenze effettuate nelle nostre sedi FLC-CGIL in occasione dello
scorso aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto e dell’iscrizione alle prove
preselettive per il primo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo è emerso che,
molti/e giovani laureati/e non risultavano in possesso di esami o crediti
formativi in specifici settori disciplinari previsti dalla normativa per l’accesso
all’insegnamento delle varie discipline. Il non possesso di esami o CFU, a
ridosso con le scadenze imposte dalle procedure del MIUR, si è rivelato
estremamente penalizzante per i neolaureati, obbligandoli nel migliore dei casi
a un urgente conseguimento dei crediti mancanti, e, nel peggiore, precludendo
loro opportunità lavorative e di formazione nel settore dell’istruzione.
La presente guida – che raccoglie buona parte del materiale pubblicato dal
nostro centro nazionale FLC nel corso del tempo e con aggiornamenti continui
- nasce quindi con l’obiettivo di indirizzare le studentesse e gli studenti
universitari a operare, già nel corso degli studi, scelte consapevoli in merito a
esami e crediti universitari, e di offrire al contempo ai/lle neolaureati/e
indicazioni essenziali per un futuro accesso alla professione insegnante nel
sistema pubblico dell’istruzione.
Le nostre sedi provinciali FLC CGIL e i nostri referenti nelle Università sono a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento e informazione. L’elenco degli uffici,
con orari e contatti, sono reperibili sul sito www.flcfirenze.it e nelle pagine
finali della presente guida.
Rossana Casu
FLC CGIL di Firenze
Ultimo aggiornamento Maggio 2014
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Alcune indicazioni preliminari
Riepiloghiamo in questa scheda i requisiti e le procedure da seguire per
accedere alla professione docente nelle scuole di ogni ordine e grado.
I titoli di studio richiesti per
poter insegnare
Per accedere alla professione docente è necessario essere in possesso, di
norma, di una laurea (vecchio ordinamento ovvero specialistica/magistrale).
Solo per alcuni insegnamenti è sufficiente il possesso di uno specifico diploma
(docenti di scuola dell'infanzia e primaria, educatori nei convitti/educandati ed
insegnanti tecnico pratici). Per l'insegnamento di sostegno agli alunni
diversamente abili valgono i medesimi titoli di studio: esiste una priorità per
coloro che sono anche in possesso della prescritta specializzazione.
Come si può essere assunti
nella Scuola Statale
Con il solo possesso del titolo di studio (quindi senza abilitazione) si può
richiedere di essere inclusi nelle graduatorie d'istituto di 3a fascia, che sono
utilizzate dalle scuole per l'assunzione dei supplenti in sostituzione dei colleghi
assenti.
L’inserimento ha validità triennale.
Il prossimo aggiornamento delle
graduatorie d'istituto varrà per il triennio nel 2014-2017 (si veda la sezione
Approfondimenti).
Le assunzioni a tempo indeterminato avvengono per il 50% dalle Graduatorie
ad Esaurimento provinciali (attualmente ‘chiuse’ e quindi riservate a personale
in possesso di abilitazione che vi è già incluso) e per il restante 50% attraverso
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i concorsi ordinari.
Dalle Graduatorie ad Esaurimento si attinge anche per l’assegnazione degli
incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche (31 agosto o 30
giugno).
A normativa attuale, ai concorsi ordinari possono partecipare solo coloro che
sono in possesso dell'abilitazione, anche se sono previste specifiche deroghe
per gli insegnanti tecnico pratici (ITP), per i laureati entro determinate date e
per i maestri diplomati. Per la partecipazione ai concorsi ordinari valgono
attualmente
le
norme
della
Legge
341/90,
del
Decreto
Interministeriale 10 marzo 1997, del Decreto Interministeriale
460/98 e del recente DM 80/2012.
Come si acquisisce
l'abilitazione
all’insegnamento
L’abilitazione è dunque un titolo indispensabile per poter partecipare ai
concorsi ordinari per titoli ed esami, e quindi aspirare a un contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
L’abilitazione non permette l'inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento
provinciali, ma consente di essere inseriti nelle Graduatorie d’Istituto di 2°
fascia (cioè delle singole scuole), in posizione quindi più favorevole rispetto al
personale non abilitato.
Il Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti (DM 249/10) ha definito i
nuovi percorsi universitari per acquisire l'abilitazione.
Si veda, nelle pagine seguenti, la
SCHEDA
INFORMATIVA sul
REGOLAMENTO e sui successivi provvedimenti sia applicativi che di
modifica.
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Titoli di studio necessari per l’accesso
ai vari insegnamenti
Scuola dell’infanzia
(DM 10 marzo 1997)
1. Diploma di Istituto o di Scuola Magistrale (o diplomi sperimentali
equipollenti) purché conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. Sono validi anche
i corsi di scuola o istituto magistrale che hanno attivato, all’interno dei
corsi medesimi, le sperimentazioni previste dall’ordinamento (sociopsico-pedagogico ecc.) purché il titolo di studio rilasciato sia
corrispondente ai vecchi diplomi.
2. Laurea in Scienze della Formazione Primaria ad indirizzo scuola
dell’infanzia (titolo abilitante)
Scuola primaria e personale
educativo
(DM 10 marzo 1997)
1. Diploma di Istituto Magistrale (o diplomi sperimentali equipollenti)
purché conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Sono validi anche i corsi di
istituto magistrale che hanno attivato, all’interno dei corsi medesimi, le
sperimentazioni previste dall’ordinamento (socio-psico-pedagogico ecc.)
purché il titolo di studio rilasciato sia corrispondente al vecchio diploma.
2. Laurea in Scienze della Formazione Primaria ad indirizzo scuola
primaria (titolo abilitante)
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Scuola secondaria di I e II
grado
Titoli del vecchio ordinamento
I titoli di studio del vecchio ordinamento richiesti per le varie classi concorso
sono stati stabiliti dal d.m. 39/98 e dalle successive modifiche e integrazioni.
Per conoscere le classi di concorso alle quali è possibile accedere con la
Laurea vecchio ordinamento e gli esami conseguiti il MIUR ha attivato la
seguente applicazione:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTATitoliAccesso/avvio.action
Titoli dei nuovi ordinamenti
Con i nuovi ordinamenti delle Università e delle Istituzioni dell'AFAM, le regole
per l'accesso all'insegnamento hanno subito diverse modifiche.
Con il DM 22/2005 sono state indicate anche le Lauree Specialistiche che
permettono l’accesso all’insegnamento.
La tabella 2 allegata al DM 26 luglio 2007 definisce la corrispondenza tra
le Lauree magistrali e le Lauree specialistiche.
La Tabella delle corrispondenze è consultabile ai link riportati nella pagina
successiva.
Titoli rilasciati dai Conservatori e dagli Istituti Musicali
pareggiati
Per gli insegnamenti delle classi di concorso A031 e A032 (Educazione
Musicale nelle scuole di I e II grado) è necessario il possesso di un qualsiasi
diploma accademico di secondo livello. Per l’insegnamento di strumento
musicale (77/A) è necessario un diploma accademico di secondo livello nello
specifico strumento.
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Titoli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dagli Istituti
Superiori per le Industrie Artistiche
Per tutti gli insegnamenti di carattere artistico è necessario il diploma
accademico di II livello eventualmente congiunto con i titoli già previsti per tali
insegnamenti dal DM 39/08.
Titoli rilasciati dalle Università
Per tutti gli insegnamenti (escluso quelli tecnico-pratici) è necessaria la Laurea
Specialistica/Magistrale.
Per l’insegnamento delle singole discipline (o Classi di Concorso) sono anche
previsti vincoli rispetto ai numero di CFU acquisiti in specifiche aree o settori
disciplinari. Il calcolo dei CFU va effettuato sull’intera carriera universitaria
(Laurea triennale + Laurea Specialistica/Magistrale).
Ai seguenti link è disponibile un’applicazione che permette di conoscere a
quali insegnamenti (classi di concorso) è possibile accedere con ogni specifica
Laurea Specialistica o Magistrale e quali sono i CFU richiesti:
https://andromeda.flcgil.it/clacon/lspec
https://andromeda.flcgil.it/clacon/lmag
Ricordiamo che le lauree triennali e i diplomi accademici di I livello non sono
titoli di accesso all’insegnamento.
Anche al seguente link del MIUR è possibile visualizzare le classi di concorso
a cui può accedere con il titolo di studio e i titoli (esami o CFU) posseduti:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTATitoliAccesso/avvio.action
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Regolamento sulla Formazione iniziale
dei Docenti
Con il nuovo Regolamento sulla Formazione iniziale (DM 249/2010) si
confermano tre diversi percorsi:
• infanzia/primaria,
• secondaria di I grado
• secondaria di II grado
con due diverse modalità di formazione iniziale e per il conseguimento
dell'abilitazione:
• formazione a regime tramite Lauree Magistrali specifiche
• fase transitoria tramite TFA annuale (detto TFA Ordinario transitorio).
1) Formazione iniziale a
regime
Scuola primaria e per la Scuola dell'infanzia
A partire dall'anno accademico 2011/12, il percorso consiste in una Laurea
Magistrale quinquennale a ciclo unico al cui termine si consegue l'abilitazione
per entrambi gli ordini di scuola. L'accesso alla Laurea Magistrale a ciclo unico
è a numero programmato con prove di accesso. Le prove si svolgono di norma
nel mese di ottobre.
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Scuola secondaria di I e II grado
Il percorso è costituito da:
• specifiche Lauree Magistrali biennali (una per ogni classe di concorso
della scuola secondaria di Io di II grado) o diplomi accademici di II
livello, per le discipline artistiche, musicali e coreutiche con prova di
accesso e numero programmato definiti con Decreto del Ministro.
Potranno sostenere l'esame di ammissione coloro che acquisiscono, nel
percorso accademico precedente (laurea o diploma accademico di I
livello), crediti formativi universitari o accademici (CFU o CFA) in
specifici settori disciplinari.
• un successivo Tirocinio formativo attivo (TFA) della durata di un anno
accademico pari a 60 CFU con esame finale che consente l'acquisizione
dell'abilitazione.
Per la Scuola Secondaria di I grado sono allegati al Regolamento i requisiti di
accesso alla prova di ammissione alle Lauree Magistrali o ai diplomi
accademici di II livello e le lauree magistrali o i diplomi accademici di II livello
necessari per l'accesso al TFA.
I crediti formativi sono consultabili al seguente link (vedere Tabelle):
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decretiministeriali/decreto-ministeriale-249-del-10-settembre-2010regolamento-per-la-formazione-iniziale-dei-docenti.flc
Le Lauree Magistrali per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria di I grado
non sono ancora operative alla data di aggiornamento della presente Guida.
Per la Scuola Secondaria di II grado, dopo la definizione del Regolamento
sulle nuove classi di concorso, dovrà essere emanato un successivo
regolamento relativo a:
• Le Lauree Magistrali necessarie per l'accesso al TFA;
• I percorsi finalizzati alla formazione e all'abilitazione degli insegnanti
tecnico-pratici.
Per quanto riguarda l’accesso (a numero programmato) ai corsi accademici di
II livello delle istituzioni AFAM, le prove di accesso e le modalità di ammissione
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sono stati definiti dal DM 194/11. A questo link i requisiti di ammissione e le
modalità di svolgimento delle prove di accesso:
http://www.flcgil.it/files/pdf/20111205/scheda-flc-cgil-requisiti-eprova-di-accesso-ai-bienni-di-secondo-livello-ad-indirizzodidattico-afam.pdf
Tutti gli aspiranti iscritti o che si iscriveranno ai corsi di laurea triennali o ai
diplomi accademici di I livello potranno accedere all'insegnamento solo con il
possesso dell'abilitazione da conseguirsi con il nuovo percorso (Laurea
Magistrale specifica +TFA).
Specializzazione per il sostegno degli alunni diversamente
abili
La specializzazione per il sostegno (non si tratta di un’abilitazione) è riservata
esclusivamente al personale abilitato.
Essa si consegue esclusivamente presso le Università con corsi di almeno 60
CFU le cui caratteristiche sono definite nel regolamento di ateneo di ciascuna
università in conformità ai criteri stabiliti dal Ministero, sentiti il Consiglio
Universitario Nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia.
L'accesso è a numero programmato con prova di accesso (costituita da un test
preliminare, da una o più prove scritte o pratiche e da una prova orale). Gli
eventuali titoli culturali e professionali sono valutati fino ad un massimo di 10
punti.
I corsi di specializzazione per il Sostegno sono partiti nell’anno accademico
2013/14 (DM 706/2013). Per i dettagli sulle modalità di attivazione in regime
transitorio, dei corsi per il sostegno presso le Università si veda il seguente
link:
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-iniziale-definito-ilpercorso-per-l-acquisizione-della-specializzazione-nelle-attivitadi-sostegno.flc
Insegnamento in Lingua straniera di una disciplina non
linguistica – CLIL
Le Università e le Istituzioni AFAM possono attivare corsi universitari per la
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certificazione delle competenze relative all’insegnamento in lingua straniera di
una disciplina non linguistica . L’accesso è riservato ai docenti abilitati che
possiedono una certificazione almeno di livello C1 del Quadro Comune
Europeo (QCER) in una lingua comunitaria. La definizione del contingente,
delle prove di selezione e dei criteri di individuazione dei docenti sono
demandati alle singole Università. Le caratteristiche e le modalità di attuazione
dei percorsi sono definite con il DM 30/09/2011. Per maggiori dettagli
sull’attivazione dei corsi nell’anno scolastico 2013/14 e sulle Certificazioni
QCER si veda il seguente link:
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-iniziale-perfezionamento-clil-attivati-1150-posti-per-2013-2014.flc
2) Fase transitoria
Abilitazione con la sola frequenza del TFA
La fase transitoria del TFA è attiva dall’anno accademico 2012/13, anno in cui
è partito il I ciclo di TFA. Le prove preselettive si sono svolte nell’estate 2012.
Il secondo ciclo di TFA ordinario/transitorio per la scuola secondaria di I e II
grado avrà luogo nell’anno accademico 2014/15, con prove preselettive a
partire dall’estate 2014.
Non è dato di sapere con esattezza quanti cicli di TFA, vale a dire per quanti
anni scolastici, saranno attivati, prima della messa a regime del nuovo sistema
di formazione iniziale tramite specifiche Lauree Magistrali.
Accesso in deroga
In via transitoria è prevista la possibilità di acquisire l'abilitazione con il solo
TFA per tutti coloro che entro la data di presentazione della domanda
d’iscrizione al test nazionale sono in possesso dei requisiti previsti per
l'accesso ai vari insegnamenti (si veda Capitolo Titoli di studio necessari
per l’accesso ai vari insegnamenti) vale a dire:
• di una laurea del vecchio ordinamento riconosciuta dal DM 39/98 e
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degli eventuali esami richiesti per avere accesso all'insegnamento;
• di una laurea del nuovo ordinamento specialistica o magistrale
riconosciuta dal DM 22/2005 e degli eventuali crediti formativi per
poter avere accesso all'insegnamento;
• del diploma ISEF, già valido per l’accesso all’insegnamento di
Educazione Fisica, per i TFA di Scienze Motorie.
Al secondo ciclo di TFA bandito nel maggio 2014, possono iscriversi con
riserva anche coloro che prevedono di acquisire il titolo di accesso entro il 31
agosto 2014.
Accesso diretto (senza prove selettive)
Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di TFA, senza dover sostenere
alcuna prova , coloro che avevano già ottenuto l'iscrizione alle SSIS e
avevano in seguito sospeso la frequenza (i cosiddetti “congelati” - art.15, c.
17 del DM 249/2010), compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in
posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi
attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o
più semestri aggiuntivi.
Al secondo ciclo di TFA bandito nel maggio 2014 sono ammessi, in
soprannumero, anche gli idonei del I ciclo dei TFA (sia coloro che non
erano rientrati tra gli ammessi, sia coloro che avevano superato più selezioni).
TFA – Esame di ammissione
L'accesso in deroga al TFA è a numero programmato con prove di accesso
consistenti in:
• test preselettivo unico sul territorio nazionale (superato con un
punteggio di almeno 21/30)
• prova scritta a domande aperte relative alle discipline oggetto di
insegnamento, definita dalle Università/Istituzioni AFAM (superata con
un punteggio non inferiore a 21/30)
• prova orale (superata con un punteggio non inferiore a 15/20).
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Ai fini della graduatoria per l'accesso è previsto, in aggiunta al risultato delle
prove (se superate), il riconoscimento di un punteggio (art. 15 c. 13 del DM
249/2010):
• per i servizi d’insegnamento (almeno 360 giorni) attinenti la classe di
abilitazione o le discipline incluse nella stessa (a partire da 4 punti)
• per il Dottorato di ricerca attinente la classe di abilitazione o le discipline
incluse nella stessa (6 punti)
• per almeno 2 anni di attività di ricerca attinenti la classe di abilitazione o
le discipline incluse nella stessa (4 punti)
• per il percorso di studi (fino a 4 punti)
• per il voto della tesi (fino a 4 punti)
• per pubblicazioni o altri titoli accademici (almeno 60 CFU) attinenti la
classe di abilitazione o le discipline incluse nella stessa (fino a 4 punti).
Il servizio di almeno 360 giorni dà anche diritto ad un riconoscimento di 19
crediti per le attività di tirocinio a scuola e le didattiche disciplinari.
A partire dal II ciclo TFA (2014) , per coloro che superano la prova preselettiva
è possibile indicare ulteriori tre atenei (di altra Regione) ai quali accedere
qualora la propria posizione in graduatoria finale non consenta l'accesso alla
prima università prescelta.
TFA - Articolazione del percorso
Il Tirocinio Formativo Attivo ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame
finale, il titolo di abilitazione all’insegnamento in una classe di concorso o, per
corrispondenza di abilitazioni, in un ambito disciplinare (aggregazione di
classi di concorso).
Per quanto riguarda la validità delle abilitazioni per ambiti disciplinari e ‘a
cascata’, già previste dal DM 39/1998 e dal DM 354/1998, si veda la nota di
chiarimento del MIUR del 9/10/2012:
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20121025/avviso-miur-del-9ottobre-2012-tfa-abilitazioni-per-ambiti-e-a-cascata-1.pdf
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Il percorso formativo del TFA è articolato in:
• 18 CFU di insegnamenti di scienze dell’educazione;
• 18 CFU di insegnamenti di didattiche disciplinari e laboratori
pedagogico-didattici;
• 19 CFU di tirocinio indiretto e diretto di 475 ore svolto presso le scuole.
• 5 CFU per la tesi finale e relazione finale di tirocinio.
La gestione delle attività di ciascun corso di TFA è affidata al Consiglio di
Corso di tirocinio dell’Università.
La frequenza dei corsi di TFA è incompatibile con l’iscrizione a corsi di
dottorato di ricerca o a qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di
crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero (art. 3 comma 6
del DM 249/2010).
A questi link tutte le informazioni e i dettagli riguardanti il secondo ciclo del
TFA:
http://www.flcgil.it/scuola/precari/formazione-inizialepubblicato-il-bando-per-il-secondo-ciclo-del-tfa-le-domandeentro-il-16-giugno.flc
http://www.flcgil.it/speciali/formazione-iniziale-degli-insegnantitfa-e-lauree-magistrali.flc
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglionews/-/dettaglioNews/viewDettaglio/30302/11210
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Abilitazione in deroga per la scuola primaria e dell'infanzia
e sentenza del Consiglio di Stato sul valore abilitante del
Diploma Magistrale
Ai sensi del DM 249/2010 le facoltà che attivano le Lauree Magistrali a ciclo
unico per la scuola primaria e dell'infanzia possono attivare percorsi formativi
per l'acquisizione dell'abilitazione riservati ai maestri diplomati entro l'a.s.
2001/2002.
Il recente parere del Consiglio di Stato, prodotto in data 11 settembre 2013, ha
però riconosciuto il valore abilitante ex lege del Diploma Magistrale conseguito
entro l’anno scolastico 2001/2002, dal quale deriva quindi il diritto per tali
docenti ad essere inseriti nelle graduatorie d’Istituto di seconda fascia, senza
frequentare il percorso abilitante.
Validità degli attuali percorsi
abilitanti
Gli iscritti alla laurea in Scienze della Formazione primaria, ai Corsi
accademici di II livello ad indirizzo didattico attivati presso le Accademie di
Belle Arti (DM 82/04) ed i Conservatori (DM 137/07) concludono regolarmente
i corsi con il conseguimento del titolo finale abilitante per gli
insegnamenti/classi di concorso alle quali sono stati ammessi.
PAS (Percorsi Abilitanti
Speciali) detti TFA Speciali
I PAS (Percorsi Speciali Abilitanti), detti anche TFA Speciali, sono dei
percorsi di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento
rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato privi
della specifica abilitazione che hanno prestato servizio per almeno tre
15
anni dall'anno scolastico 1999/2000 all'a.s. 2012/13 nelle istituzioni
scolastiche statali e paritarie.
I PAS sono stati istituiti con Decreto Ministeriale 81/2013 di modifica del
Regolamento sulla formazione iniziale (DM 249/10, artt. 5, 11, 15 e
Tabella 11 bis). Con il DDG 58 del 25 luglio 2013 sono state stabilite le
procedure di attivazione dei corsi e le modalità di presentazione delle
domande.
Per quanto riguarda la normativa di riferimento e la nostra scheda di
approfondimento si rimanda ai seguenti link:
http://www.istruzione.it/urp/pas.shtml
http://www.flcgil.it/files/pdf/20130731/scheda-flc-cgil-tfaspeciali_psa.pdf
I percorsi formativi dei PAS sono istituiti e organizzati dagli Atenei e dalle
Istituzioni dell’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e hanno
durata annuale. A differenza dei corsi TFA, per i PAS non sono previste
né prove di selezione per l’accesso, né attività di tirocinio nelle scuole.
Per quanto riguarda l’inserimento nelle Graduatorie d’Istituto dei docenti
in possesso di tale abilitazione si rimanda alla sezione Approfondimenti
della presente guida.
16
Appendice
Il Concorso Ordinario per
docenti
L’ultimo Concorso Ordinario (DD 82/2012 del 25/09/2012)
Il 25 settembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l’ultimo bando
di concorso a cattedre (DD 82/2012) per titoli ed esami. Il bando è
comprensivo del DM 80/12 (Prove di esame) e del DM 81/12 (Tabella
valutazione titoli) per la copertura su base regionale, di 11.542 posti e cattedre
di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II
grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna
regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.
Il 23 maggio 2014 è stato pubblicato il DM 356, che autorizza a partire
dall’anno scolastico 2014/2015 l’immissione in ruolo, secondo la normativa
vigente, dei docenti idonei al concorso del 2012, non risultati in posizione
utile rispetto ai posti banditi. Tale immissione in ruolo avverrà quindi in
subordine agli effettivi vincitori e comunque nel rispetto della norma sul 50%
da assegnare alle Graduatorie ad esaurimento.
Il Concorso a cattedre di cui al DD 82/2012 non è un concorso abilitante,
pertanto il suo superamento (senza ottenere l'assunzione) non permette di
conseguire l'abilitazione.
Le graduatorie dei concorsi del 1999 (o del 1990 se nel 1999 non era stato
bandito) cessano la loro validità una volta pubblicata la graduatoria di merito
del nuovo concorso. Ciò avviene solo per gli insegnamenti per i quali in quella
regione è stato bandito il concorso. Per gli insegnamenti per i quali non è
stato bandito il concorso (in quella regione) restano valide le precedenti
graduatorie di merito.
Per quanto riguarda la normativa, i requisiti di partecipazione, le prove e la
valutazione dei titoli dell’ultimo concorso a cattedre si rimanda al seguente
link: http://www.flcgil.it/speciali/concorso-a-cattedre-nella-scuola.flc
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Approfondimenti
Formazione iniziale degli
insegnanti, TFA,
Specializzazione Sostegno,
Lauree Magistrali
La normativa e gli aggiornamenti sono reperibili sul nostro sito
www.flcgil.it a questi indirizzi:
http://www.flcgil.it/speciali/formazione-iniziale-degli-insegnanti-tfa-elauree-magistrali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/come-si-diventa-insegnanti.flc
Graduatorie ad Esaurimento
e Graduatorie d’Istituto
triennio 2014-2017
La normativa e tutti gli aggiornamenti sono reperibili ai seguenti indirizzi:
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_ad_esaurimento_docenti/graduato
rie-ad-esaurimento-docenti-2014-2017.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-diistituto-docenti-2014-2017.flc
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Link utili
FLC CGIL
NAZIONALE
www.flcgil.it
FLC CGIL Toscana
http://www.flctoscana.it/
FLC CGIL Firenze
www.flcfirenze.it
MIUR
www.istruzione.it
Ufficio Scolastico
Regionale
http://www.toscana.istruzione.it/
Ufficio Scolastico
www.csa.fi.it
Territoriale (ex C.S.A.,
ex Provveditorato)
CINECA
https://tfa.cineca.it
Università degli Studi
di Firenze
http://www.unifi.it/vp-8346tirocinio-formativo-attivo.html
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Le nostre sedi FLC-CGIL a
Firenze e provincia
Firenze
Borgo S. Lorenzo
Via Pier Capponi 7
P.zza M.L. King 1
Tel. 055 5036249
Tel. 055 840261
Fax 055 5036270
Fax 055 8402650
Empoli
Scandicci
Via S. Mamante (c/o Ipercoop)
Via U. Foscolo 9/11
Tel. 0571 94211
Tel. 055 259461
Fax 0571 942190
Fax 055 2594625
Sesto Fiorentino
Figline Valdarno
Via N. Paganini 6
P.zza S.Francesco d’Assisi 3
Tel. 055 447241
Tel. 055 915251
Fax 055 4493089
Fax 055 9152537
FLC Cgil UNIVERSITA’
Via Santa Reparata 65 Firenze
Tel. 055 2756699
Fax 055 2756698
Email: [email protected] • Web: http://www.cgil.unifi.it
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