La dichiarazione IVA 2014 a cura di Stefano e Riccardo Maffi

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Teoria e pratica
La dichiarazione IVA 2014
Stefano Maffi
(Membro Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC - Milano)
Riccardo Maffi
(Dottore Commercialista in Milano)
Milano, 12 febbraio 2014 – Sala Convegno ODCEC Milano – Corso Europa n. 11
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
INDICE
•Modalità di presentazione della dichiarazione IVA
•Il visto di conformità IVA
•Aumento dell’aliquota IVA al 22%
•Quadri relativi alle operazioni poste in essere dagli esportatori abituali
•Novità 2013 in materia di IVA - Legge di stabilità: recepimento della Direttiva “fatturazione” 13 luglio
2010 n. 2010/45/UE - Rigo VE 39
•Le cessioni in reverse charge interno (Rigo VE 34)
•La detrazione d’imposta
•Operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti – ipotesi di reverse charge sugli acquisti (quadro
VJ)
•La nuova IVA per cassa (cash accounting)
•Liquidazione IVA di gruppo
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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Teoria e pratica
•Modalità di presentazione (autonoma vs. unificata)
•Modalità di presentazione (un solo modulo vs. più moduli)
•Il visto di conformità
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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Teoria e pratica
Modalità di presentazione
(autonoma vs. unificata)
Modalità di presentazione (autonoma vs. unificata)
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Modalità di presentazione (autonoma vs. unificata)
LIMITAZIONI
TEMPORALI
LIMITAZIONI
PROCEDURALI
Le compensazioni IVA orizzontali infrannuali (ex. art. 8. co.3, D.p.r.
542/1999) possono essere effettuate solo successivamente alla
presentazione dell’istanza da cui emergono
La compensazione orizzontale del credito IVA annuale o infrannuale per
importi superiori ad €5mila annui può essere effettuata a partire dal
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge
La compensazione del credito IVA annuale o infrannuale per importi
superiori ad €5mila annui può essere effettuata esclusivamente con i
servizi telematici messi a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria
(F24 on-line); non è ammesso l’utilizzo dell’home banking o del remote
banking
La compensazione del credito IVA annuale per importi superiori ad
€15mila annui può essere effettuata esclusivamente con apposizione
del visto di conformità sulla dichiarazione o con firma dell’organo
incaricato della revisione contabile ex. Art. 2409 cod. civ. che attesti
l’esecuzione dei medesimi controlli.
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Modalità di presentazione (autonoma vs. unificata)
D: se la dichiarazione IVA presenta un saldo a debito è possibile presentarla in forma autonoma
successivamente al mese di febbraio?
D: se la dichiarazione IVA presenta un saldo pari a zero che regole si applicano? Va presentata
obbligatoriamente in UNICO?
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Modalità di presentazione (autonoma vs. unificata)
LIMITAZIONE
TEMPORALE
Visto che la compensazione del credito annuale per importi superiori
a 5.000 euro annui, può essere effettuata solo a partire dal giorno 16
del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
VENGONO INTRODOTTE DUE NORME AGEVOLATIVE
POSSIBILITA’ DI PRESENTAZIONE ANTICIPATA DELLA
DICHIARAZIONE IVA
ESENZIONE DALLA PRESENTAZIONE DELLA
COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA
Art. 10, co. 1, lett a), n. 2.1.:
Modifica al D.P.R. n. 322/1998* art 3, co. 1:
“…i contribuenti che intendono utilizzare in
compensazione
ovvero
chiedere
a
rimborso il credito risultante dalla
dichiarazione annuale ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto possono non
comprendere tale dichiarazione in quella
unificata.”
Art. 10, co. 1, lett a), n. 2.4.:
Modifica al D.P.R. n. 322/1998* art
8-bis, co. 2: “Sono inoltre esonerati i
contribuenti che presentano la
dichiarazione annuale [ndr: IVA]
entro il mese di febbraio.”
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Modalità di presentazione (autonoma vs. unificata)
(C.M. n. 1/E 2010) La presentazione della
dichiarazione IVA in forma autonoma in presenza di
crediti (anche inferiori ad €10mila [ora 5mila ndr])
che si intendono utilizzare in compensazione è una
facoltà
POSSIBILITA’ DI PRESENTAZIONE ANTICIPATA DELLA
DICHIARAZIONE IVA
Art. 10, co. 1, lett a), n. 2.1.:
Modifica al D.P.R. n. 322/1998* art 3, co. 1:
“…i contribuenti che intendono utilizzare in
compensazione
ovvero
chiedere
a
rimborso il credito risultante dalla
dichiarazione annuale ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto possono non
comprendere tale dichiarazione in quella
unificata.”
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(Bozze istruzioni e modello IVA 2011 periodo
d’imposta 2010)
La presentazione della dichiarazione IVA in forma
autonoma rappresenta un’opportunità anche per
coloro i quali intendono chiedere a rimborso l’IVA
annuale poiché dal 2011 il modello VR verrà
sostituito dal quadro VR interno alla dichiarazione
e quindi soggetto all’invio telematico.
(C.M. n. 1/E 2010, punto 3) L’obbligo di
presentazione in UNICO sussiste per le dichiarazioni
IVA con saldo IVA a debito o (Come chiarito dalla
C.M. 12/E 2010) a zero
Modalità di presentazione (autonoma vs. unificata)
ESENZIONE
DALLA
PRESENTAZIONE
COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA
DELLA
Art. 10, co. 1, lett a), n. 2.4.:
Modifica al D.P.R. n. 322/1998* art 8-bis,
co. 2: “Sono inoltre esonerati i contribuenti
che presentano la dichiarazione annuale
[ndr: IVA] entro il mese di febbraio.”
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Naturalmente potranno usufruire
della possibilità di non presentare
la comunicazione dati IVA ance i
soggetti obbligati a presentare la
dichiarazione
“unificata”
(ASSONIME, circ. n. 14/2010, nota
n. 74).
Chiunque quindi può presentare
l’IVA in forma autonoma entro il
mese di febbraio (con esonero
dalla Comunicazione); da marzo
invece il campo di ipotesi si
restringe!
Compensazioni IVA - norme e prassi
LEGISLAZIONE
Art. 10, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78
Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2009 (prot 2009/185430)
PRASSI
Nota DRE Lombardia, 1 dicembre 2009
(visto di conformità)
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 286, 22 dicembre 2009
(Istituzione codici F24 identificativi per utilizzo
crediti maturati in capo a terzi soggetti – modalità di effettuazione compensazioni orizzontali IVA superiori ad €10mila)
(visto di conformità)
Circolare Agenzia delle Entrate n. 57/E, 23 dicembre 2009
Modello CNDCEC (11 gennaio 2010) per check-list rilascio visto di conformità o attestazione
Documento DRE Lombardia, 12 gennaio 2010 (visto di conformità)
Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E, 15 gennaio 2010 (Novità relative alle compensazioni IVA)
Documento DRE Piemonte, 20 gennaio 2010 (visto di conformità)
Documento ASSIREVI, 1 febbraio 2010 (visto di conformità)
Circolare CNDCEC n. 14, 8 febbraio 2010 (visto di conformità + novità compensazioni IVA)
Nota n. 12 CNDCEC, 18 febbraio 2010 (Costi per l’apposizione del visto di conformità)
Comunicato stampa DRE Lombardia, 22 febbraio 2010 (visto di conformità)
Comunicato stampa Agenzia delle Entrate, 24 febbraio 2010 (visto di conformità)
Comunicato stampa Agenzia delle Entrate, 9 marzo 2010 (Novità relative alle compensazioni IVA)
Circolare “telefisco” Agenzia delle Entrate n. 12/E, 12 marzo 2010
(Novità relative alle compensazioni IVA +
visto di conformità)
Circolare ASSONIME n. 14, 20 aprile 2010 (IVA – Limiti alla compensazione dei crediti annuali e trimestrali)
Interrogazione parlamentare n. 5-02779, 21 aprile 2010 (visto di conformità)
Comunicato stampa DRE Piemonte, 22 aprile 2010 (visto di conformità)
Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/E, 3 giugno 2010 (Quesiti in materia di controlli sulle compensazioni IVA)
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 90, 17 settembre 2010
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(visto di conformità per dichiarazioni presentate dagli enti locali)
Teoria e pratica
Modalità di presentazione
(un solo modulo vs. più moduli)
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Modalità di presentazione (un modulo vs. più moduli)
1^ eccezione
2^ eccezione
NB: solo per
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Modalità di presentazione (un modulo vs. più moduli)
Il regime IVA delle operazioni a monte – separazione attività situazione ante decreto liberalizzazioni
Applicazione unitaria dell’imposta (e della detrazione)
Art. 36, 1° comma
Possibilità di separare le attività con codici ATECO diversi
(R.M. 87/E 2010 112/E 2008)
attività 1
Costruzione
cod. att. 41.20.00
attività 2
Trading
cod. att. 68.10.00
attività 3
Gestione
cod. att. 68.20.01
“costruzione di edifici
“ Compravendita di beni immobili
“Locazione immobiliare
residenziali e non
residenziali”
attività che può
determinare
indetraibilità IVA
di beni propri”
effettuata su beni propri”
attività che può
determinare
indetraibilità IVA
attività che può determinare
indetraibilità IVA
Settore di attività A
locazione di abitativi
esenti che riducono
il pro-rata
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Settore di attività B
Locazione di altri fabbricati
nb; SIA ESENTI CHE
IMPONIBILI
Modalità di presentazione (un modulo vs. più moduli)
Il regime IVA delle operazioni a monte – separazione attività situazione post decreto liberalizzazioni
Applicazione unitaria dell’imposta (e della detrazione)
Art. 36, 1° comma
Possibilità di separare le attività con codici ATECO diversi
(R.M. 87/E 2010 112/E 2008)
attività 1
Costruzione
cod. att. 41.20.00
attività 2
Trading
cod. att. 68.10.00
attività 3
Gestione
cod. att. 68.20.01
“costruzione di edifici
“ Compravendita di beni immobili
“Locazione immobiliare
residenziali e non
residenziali”
attività che può
determinare pro-rata
IVA matematico
Settore di attività A
cessione di abitativi
esenti che riducono
il pro-rata
effettuata su beni propri”
attività che può
determinare pro-rata
IVA fisico
di beni propri”
attività che può determinare
pro-rata IVA matematico
Settore di attività A
locazione di abitativi
esenti che riducono
il pro-rata
Settore di attività B
Cessioni
di altri fabbricati
((
nb; SIA ESENTI
CHE IMPONIBILI
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Settore di attività B
Locazione di altri fabbricati
nb; SIA ESENTI
CHE IMPONIBILI
Modalità di presentazione (un modulo vs. più moduli)
Il regime IVA delle operazioni a monte – separazione attività situazione post decreto liberalizzazioni
Applicazione unitaria dell’imposta (e della detrazione)
Art. 36, 1° comma
Possibilità di separare le attività con codici ATECO diversi
(R.M. 87/E 2010 112/E 2008)
attività 1
Costruzione
cod. att. 41.20.00
attività 2
Trading
cod. att. 68.10.00
attività 3
Gestione
cod. att. 68.20.01
“costruzione di edifici
“ Compravendita di beni immobili
“Locazione immobiliare
residenziali e non
residenziali”
attività che può
determinare pro-rata
IVA matematico
Settore di attività A
cessione di abitativi
esenti che riducono
il pro-rata
Settore di attività B
Cessioni
di altri fabbricati
((
nb; SIA ESENTI
CHE IMPONIBILI
effettuata su beni propri”
attività che può
determinare pro-rata
IVA fisico
di beni propri”
attività che può determinare
pro-rata IVA matematico
Settore di attività A
locazione di abitativi
esenti che riducono
il pro-rata
Sub settori costituiti sia da operazioni esenti che da operazioni
imponibili
(cfr. CM 28 giugno 2013, n. 22/E, p. 9)
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Settore di attività B
Locazione di altri fabbricati
nb; SIA ESENTI
CHE IMPONIBILI
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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Controlli e adempimenti fiscali di fine anno
Il visto di conformità
Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità
Ipotesi I: i professionisti
Il rilascio del visto di conformità comporta l’apposizione sul frontespizio del
modello dei seguenti dati:
MFFSFN73T20E507V
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Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità –
Ipotesi I: i professionisti (precisazioni C.M. 57/E 2009)
I professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno
predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture
contabili. (art 23 decreto 164/1999)
1^ deroga: le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal
professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso
contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti
posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali
attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso
professionista. (Art. 23 decreto 164/1999);
2^ deroga: «… si ritiene che nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un
soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente potrà comunque
rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto.
Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli di
cui ai paragrafi seguenti e a predisporre la dichiarazione. Se il visto di conformità
è apposto da un professionista, la trasmissione telematica può essere effettuata
anche da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la
maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano
effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.».
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Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità –
Ipotesi I: i professionisti (precisazioni C.M. 57/E 2009)
Il rilascio del visto di conformità comporta l’apposizione sul frontespizio del
modello dei seguenti dati:
MFFSFN73T20E507V
MFFSFN73T20E507V
2
12
02
2014
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Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità –
Ipotesi I: i professionisti – adempimenti preliminari (art
21, decreto n. 164/1999)
abilitazione all’invio telematico delle dichiarazioni: Il professionista prima di
presentare richiesta di abilitazione all’apposizione del visto di conformità deve essere in
possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, rilasciata
dall’Agenzia delle entrate;
Stipula apposita polizza assicurativa (ex. Art 22 decreto 164/1999): dotata delle
seguenti caratteristiche:
a) oggetto della copertura assicurativa: la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza
fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni: non è valida una polizza assicurativa
che limiti la copertura ad una sola tipologia di dichiarazioni su cui apporre il visto (es. dichiarazioni
IVA);
b) massimale della polizza assicurativa: deve essere adeguato al numeri di contribuenti assistiti, nonché al
numero dei visti di conformità rilasciati e comunque non può essere inferiore ad € 1.032.913,80;
c) clausole polizza assicurativa: gli eventuali danni procurati al contribuente debbono essere interamente
coperti dalla polizza assicurativa; non possono essere previste franchigie o scoperti che danneggino in qualsiasi
modo il contribuente (possibile invece che tali franchigie e scoperti siano oggetto di rivalsa sull’assicurato); infine
deve essere previsto il risarcimento dei danni per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza in un
arco di 5 anni successivi alla scadenza del contratto stesso;
d) Per studi associati può essere utilizzata la stessa polizza assicurativa dello studio, integrata tuttavia da
un’autonoma copertura assicurativa per l’attività connessa al rilascio del visto di conformità che abbia le
caratteristiche dei punti precedenti e che copra i singoli professionisti dell’associazione che hanno effettuato la
comunicazione alla DRE competente.
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Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità –
Ipotesi I: i professionisti – adempimenti preliminari (art
21, decreto n. 164/1999)
Presentazione apposita comunicazione alla DRE competente in ragione del
proprio domicilio fiscale (pagina DRE Lombardia con informazioni su visto di
conformità:
http://lombardia.agenziaentrate.it/site.php?id=6521
)
consegnata a mano o inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno,
allegando:
a)
b)
c)
copia conforme della polizza assicurativa di cui all’articolo 22 del decreto n. 164 del 1999;
dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;;
autodichiarazione (allegando documento d’identità) relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti (elencati
dall’articolo 8, comma 1, del decreto n. 164 del 1999): a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o
sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari; b) non aver
procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; c) non aver commesso violazioni gravi e
ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; d)
non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni
regionali, provinciali, comunali.
NB: Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una
associazione professionale nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati
del singolo professionista, anche quelli dell’associazione di cui il medesimo fa parte. Al riguardo,
si specifica che è il singolo professionista ad essere iscritto nell’elenco informatizzato
e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità, pertanto ogni altro
professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente iscritto nell’elenco degli
abilitati tenuto dalle Direzioni regionali non è autorizzato ad apporre il visto di
conformità. (C.M. 57/E 2009)
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Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità –
Ipotesi II: l’organo di revisione
In alternativa (per i contribuenti per i quali è esercitato
il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del
codice civile) la dichiarazione deve essere sottoscritta,
oltre che dal legale rappresentante, dai soggetti che
sottoscrivono la relazione di revisione, con
l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui
all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164
23
Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità –
Ipotesi II: l’organo di revisione (ulteriore fattispecie
delineata dalla R.M. 90/E 2010)
In alternativa, per gli enti locali, i quali ai sensi dell’art. 234 del
TUEL (D. Lgs. N. 267/2000) sono soggetti obbligatoriamente alla
revisione economico-finanziaria operata da un organo
monocratico (per i Comuni più piccoli) oppure da un collegio dei
revisori, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i controlli ad essi
attribuiti (cfr. art. 239 TUEL) siano sovrapponibili a quelli
effettuati dall’organo di revisione delle società di capitale, ragion
per cui anche i revisori degli enti locali possono sottoscrivere la
dichiarazione IVA attestando l’effettuazione dei controlli ex. Art.
2, co. 2, decreto 164/1999.
24
Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità (C.M.
57/E 2009)- Ipotesi II: l’organo di revisione – compilazione
frontespizio
La sottoscrizione da parte dell’organo che esercita la revisione contabile
comporta l’attestazione dei controlli di cui all’art. 2, co. 2, decr. 164/1999
(medesimi controlli di chi rilascia il visto di conformità):
25
Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità (C.M.
57/E 2009)- Ipotesi II: l’organo di revisione - adempimenti
preliminari
Diversamente dai professionisti, per tali soggetti non
rileva la previsione di cui all’art. 21 del decreto
164/1999 e, in particolare, la disposizione che prevede
la comunicazione preventiva alle Direzioni Regionali
competenti e la stipulazione della apposita polizza
assicurativa.
26
Controlli e adempimenti fiscali di fine anno
AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA AL 22%
27
CAMBIO ALIQUOTA 22%
La sezione 1 è stata implementata con l’introduzione del rigo VE 23 relativo alle
operazioni di vendita con aliquota IVA al 22%, in vigore dal 1° ottobre 2013
28
CAMBIO ALIQUOTA 22%
La sezione 1 è stata implementata con l’introduzione del rigo VF 12 relativo alle
operazioni di acquisto con aliquota IVA al 22%, in vigore dal 1° ottobre 2013
29
CAMBIO ALIQUOTA 22%
Il MOMENTO dal quale operare il cambio dell’aliquota IVA è identificabile nel
momento di effettuazione dell’operazione.
CESSIONE DI BENI
Immobili: data dell’atto di trasferimento (atto notarile);
Mobili: consegna o spedizione dei beni (ATT: la fattura differita non
determina l’adozione dell’aliquota in vigore alla data della fattura);
PRESTAZIONI DI SERVIZI
pagamento della prestazione;
30
CAMBIO ALIQUOTA 22%
DEROGA GENERALE:
In caso di pagamenti parziali:
limitatamente all’importo pagato;
l’operazione
si
considera
effettuata
Fatturazione anticipata: data della fattura.
VARIAZIONE IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE (note di debito/credito):
Rileva la data di emissione della fattura originaria (es. fattura emessa il 1°
settembre 2013 con aliquota al 21% – alla nota di variazione in diminuzione
emessa in data 30 agosto 2014 si applica l’aliquota del 21%)
31
CAMBIO ALIQUOTA 22%
Con il comunicato stampa del 30 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che,
in considerazione dei tempi ristretti con i quali è intervenuto l’aumento dell’aliquota IVA al
22%, gli operatori economici potranno regolarizzare le operazioni erroneamente fatturate
mediante il ricorso alle note di variazione in aumento senza applicazione di sanzioni.
Le regolarizzazioni dovranno avvenire entro:
Liquidazione periodica
Periodo di fatturazione
con aliquota al 21%
Termine per la
regolarizzazione
Mensile
Ottobre e novembre
Versamento acconto IVA
(27 dicembre)
Mensile
Dicembre
Termine liquidazione
annuale (17 marzo,
cadendo il 16 di domenica)
Trimestrale
Quarto trimestre
Termine liquidazione
annuale (17 marzo,
cadendo il 16 di domenica)
32
ACQUISTI CON ALIQUOTA AL 20%
Le fatture di acquisto con aliquota IVA al 20% registrate nel 2013 devono essere
indicate nei righi VF 11 e VF 12 (imponibile ed IVA) mentre la differenza fra l’IVA
al 21-22% e l’IVA al 20% deve essere indicata con segno negativo nel rigo VF 23
33
ACQUISTI CON ALIQUOTA AL 20%
ATTENZIONE al termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA
sulle fatture di acquisto con aliquota IVA al 20% (in vigore fino al 16 settembre
2011).
ES: per gli acquisti con aliquota al 20% la cui esigibilità dell’IVA si è manifestata
nel 2011 (i.e. termine iniziale per operare il diritto alla detrazione), la detrazione
dell’IVA può essere operata al più tardi con la dichiarazione annuale IVA relativa al
secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, pertanto
l’IVA può essere portata in detrazione al più nella dichiarazione relativa all’anno
2013.
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S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Controlli e adempimenti fiscali di fine anno
Quadri relativi alle operazioni poste in essere
dagli esportatori abituali
Quadri relativi alle operazioni poste in essere dagli esportatori abituali - VC
Da compilare solo a cura dei
soggetti che utilizzano il plafond
mensile
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Quadri relativi alle operazioni poste in essere dagli esportatori abituali - VC
Può non coincidere con ll VF 13 che invece fa esclusivo riferimento alle
operazioni registrate nell’anno 2013 ex. Art. 25, co. 1, D.p.r. 633/1972
NB: momento di utilizzo ex. art. 6 D.p.r. 633/1972
37
Quadri relativi alle operazioni poste in essere dagli esportatori abituali - VC
38
Quadri relativi alle operazioni poste in essere dagli esportatori abituali - VC
Quadratura con VE 30
39
Quadri relativi alle operazioni poste in essere dagli esportatori abituali – VC (Circolare
Ag. Dogane 27/02/2003, n. 8/D) OPERAZIONI CHE CONCORRRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND
**
**
**
*
***
*
***
*
**** *
*
***
***
*
***
**
***
****
***
40
***
Quadri relativi alle operazioni poste in essere dagli esportatori abituali – VC (Circolare
Ag. Dogane 27/02/2003, n. 8/D) OPERAZIONI CHE NON CONCORRRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND
41
Quadri relativi alle operazioni poste in essere dagli esportatori abituali - VC
Quadratura con VE 40
(meno VE 39)
42
Teoria e pratica
Novità 2013 in materia di IVA
Legge di stabilità: recepimento della Direttiva
“fatturazione” 13 luglio 2010 n. 2010/45/UE
Rigo VE 39
43
NOVITA’ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2014 – Volume d’affari
Nel rigo VE 39 ridenominato “Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli
articoli da 7 a 7-septies” devono essere indicate le operazioni non soggette ai IVA
per le quali è stata emessa fattura ai sensi delle nuove regole in materia di
fatturazione di seguito illustrate.
Detto importo concorre dal 2013 alla determinazione del Volume
d’affari.
44
NOVITA’ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2014 – Volume d’affari
CONSEGUENZE DELL’AUMENTO DEL VOLUME D’AFFARI:
Possibilità di accedere a regimi/opzioni IVA che si basano sul Volume d’affari: IVA
per cassa, regime semplificato (art. 32) - liquidazioni trimestrali;
Condizione per accedere al rimborso dell’IVA ex art. 30, c. 2, lettera b) del D.P.R.
633/1972 (operazioni non imponibili….per un ammontare superiore al 25% di tutte le
operazioni effettuate);
Addebito in fattura del contributo integrativo ai fini della cassa professionale;
Controlli relativi al Visto di conformità IVA (se il credito IVA è pari o superiore al
volume d’affari: integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati
esposti nella dichiarazione IVA);
NON ci sono conseguenze relativamente alla determinazione della qualifica di
esportatore abituale!
45
Analisi art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
co 2
co 4, lett a)
co 4, lett c)
co 4, lett d)
Nuovi elementi da indicare in fattura e modifiche alla numerazione (cfr. R.M. 10
gennaio 2013 n. 1)
Nuove ipotesi di fatturazione differita cumulativa per servizi
Fatturazione differita per servizi generici resi FC IVA 7-ter, in ambito B2B UE
Fatturazione differita per servizi generici resi o ricevuti in ambito B2B EXTRA-UE
co 6-bis, lett a) Nuove ipotesi di fatturazione per cessioni di beni e prestazioni di servizi FC ex. Artt.
7-7 septies – escluse le operazioni esenti ex. Art. 10 nn. Da 1) a 4) e 9) - resi a soggetti
passivi UE che siano debitori d’imposta (con annotazione “inversione contabile”)
co 6-bis, lett b) Nuove ipotesi di fatturazione per cessioni di beni e prestazione di servizi FC ex. Artt.
7-7 septies resi a soggetti EXTRAEXTRA-UE (con annotazione “operazione non soggetta”)
co 6-ter
Annotazione “autofatturazione” nei casi di fatture emesse dal cessionario o dal
committente
Sanzioni (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97)
Le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di
operazioni non imponibili o esenti si applicano anche in relazione alle operazioni non soggette ad IVA.
46
CASI PRATICI:
1. Servizi generici resi (B2B)
47
Prestazioni di servizi generici rese a soggetti UE (B2B)
fino al 31.12.2012
UE
Fattura
Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972):
ULTIMAZIONE o anticipato PAGAMENTO (non rileva
fatturazione anticipata) .
Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6, DPR 633/1972): SI
Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): nel momento
di effettazione dell’operazione.
Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15
giorni dalla data di emissione con riferimento a quest’ultima.
Territorialità paese UE
committente
Stati UE
Italia
IT
48
Prestazioni di servizi generici rese a soggetti UE (B2B)
dal 1.01.2013
UE
Territorialità paese UE
committente
Fattura
Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972):
ULTIMAZIONE o anticipato PAGAMENTO (non rileva
fatturazione anticipata) .
Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett a), DPR
633/1972): SI perché il soggetto passivo UE é anche debitore
d’imposta! + annotazione “inversione contabile”
contabile”
Termine emissione (art. 21, co. 4, lett c), DPR 633/1972): entro il
15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione.
Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15
giorni dalla data di emissione con riferimento a quest’ultima.
Stati UE
Italia
IT
49
Prestazioni di servizi generici rese a soggetti EXTRA-UE (B2B)
fino al 31.12.2012
CH
Fattura
Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972):
ULTIMAZIONE o anticipato PAGAMENTO (non rileva
fatturazione anticipata) .
Obbligo emissione fattura: NO
Territorialità paese EXTRA UE
committente
Stati EXTRA-UE
Italia
IT
50
Prestazioni di servizi generici rese a soggetti EXTRA-UE (B2B)
dal 1.01.2013
CH
Territorialità paese EXTRA UE
committente
Fattura
Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972):
ULTIMAZIONE o anticipato PAGAMENTO (non rileva
fatturazione anticipata) .
Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett b), DPR
633/1972): SI + annotazione “operazione non soggetta”
soggetta”
Termine emissione (art. 21, co. 4, lett d), DPR 633/1972): entro il
15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione.
Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15
giorni dalla data di emissione con riferimento a quest’ultima
Stati EXTRA-UE
Italia
IT
51
CASI PRATICI:
2. Servizi specifici (B2B)
52
Prestazioni di servizi specifici rese a soggetti UE (B2B)
fino al 31.12.2012
UE
Fattura
Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972):
PAGAMENTO o anticipata FATTURAZIONE.
Obbligo emissione fattura: NO
Territorialità paese UE
committente
Stati UE
Italia
IT
53
Prestazioni di servizi specifici rese a soggetti UE (B2B)
dal 1.01.2013
UE
Territorialità paese UE
committente
Fattura
Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972):
PAGAMENTO o anticipata FATTURAZIONE.
Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett a), DPR
633/1972): SI ma solo se il soggetto passivo UE é anche
debitore d’imposta! + annotazione “inversione contabile”
contabile”
Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): immediata al
momento di effettuazione dell’operazione.
Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15
giorni dalla data di emissione con riferimento a quest’ultima
Stati UE
Italia
IT
54
Prestazioni di servizi specifici rese a soggetti UE (B2B)
esempio
Servizio
dal 1.01.2013
DE
Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972):
PAGAMENTO o anticipata FATTURAZIONE.
Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett a), DPR
633/1972): NO perché il soggetto passivo UE non é debitore
d’imposta!
Obbligo di identificazione diretta o nomina rappresentante
fiscale in GB per adempiere obblighi IVA
DE
Territorialità paese in cui è situato
l’immobile
IT
GB
IT1
IT
Identificazione
diretta o nomina
rappresentante
fiscale
55
Prestazioni di servizi specifici rese a soggetti EXTRA-UE (B2B)
fino al 31.12.2012
CH
Fattura
Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972):
PAGAMENTO o anticipata FATTURAZIONE.
Obbligo emissione fattura: NO
Territorialità paese EXTRA-UE
committente
Stati EXTRA-UE
Italia
IT
56
Prestazioni di servizi specifici rese a soggetti EXTRA-UE (B2B)
dal 1.01.2013
CH
Territorialità paese EXTRA-UE
committente
Fattura
Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972):
PAGAMENTO o anticipata FATTURAZIONE.
Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett b), DPR
633/1972): SI + annotazione “operazione non soggetta”
soggetta”
Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): immediata al
momento di effettuazione dell’operazione.
Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15
giorni dalla data di emissione con riferimento a quest’ultima
Stati EXTRA-UE
Italia
IT
57
CASI PRATICI:
3. Servizi resi tra soggetti B2C
58
Prestazioni di servizi specifici resi a soggetti UE (B2C)
fino al 31.12.2012
Fattura
UE
IT1
Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972):
PAGAMENTO o anticipata FATTURAZIONE.
Obbligo emissione fattura: NO
Obbligo di identificazione diretta o nomina rappresentante
fiscale in UE per adempiere obblighi IVA
Identificazione
diretta o nomina
rappresentante
fiscale
Territorialità paese UE
Stati UE
Italia
IT
59
Prestazioni di servizi specifici resi a soggetti UE (B2C)
dal 1.01.2013 (idem 2012)
UE
IT1
Identificazione
diretta o nomina
rappresentante
fiscale
Fattura
Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972):
PAGAMENTO o anticipata FATTURAZIONE.
Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett a), DPR
633/1972): NO perché l’emissione è prevista solamente nei
confronti di soggetti passivi che siano anche debitori
d’imposta (in relazione all’operazione)
Obbligo di identificazione diretta o nomina rappresentante
fiscale in UE per adempiere obblighi IVA
Territorialità paese UE
Stati UE
Italia
IT
60
Prestazioni di servizi specifici resi a soggetti UE (B2C)
esempio
dal 1.01.2013 (idem 2012)
DE
IT1
Identificazione
diretta o nomina
rappresentante
fiscale
Servizio
Es: IT effettua un concerto in Germania ed il committente non è
soggetto passivo (prestazioni relative ad attività artistiche ex.
art. 7-quinquies, lett. a))
Territorialità: NON territorialmente rilevante in ITA.
Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett a), DPR
633/1972): NO
Obbligo di identificazione diretta o nomina rappresentante
fiscale in DE per adempiere obblighi IVA
Territorialità paese UE
DE
Italia
IT
61
Prestazioni di servizi specifici resi a soggetti EXTRA-UE (B2C)
fino al 31.12.2012
CH
Servizio
Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972):
PAGAMENTO o anticipata FATTURAZIONE.
Obbligo emissione fattura: NO
Territorialità paese EXTRA-UE
Stati EXTRA-UE
Italia
IT
62
Prestazioni di servizi specifici resi a soggetti EXTRA-UE (B2C)
dal 1.01.2013
CH
Fattura
Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972):
PAGAMENTO o anticipata FATTURAZIONE.
Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett b), DPR
633/1972): SI + annotazione “operazione non soggetta”
soggetta
Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): immediata al
momento di effettuazione dell’operazione.
Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15
giorni dalla data di emissione con riferimento a quest’ultima.
Territorialità paese EXTRA-UE
Stati EXTRA-UE
Italia
IT
63
Prestazioni di servizi specifici resi a soggetti EXTRA-UE (B2C)
Esempio
Fattura
dal 1.01.2013
USA
Es: IT rende una consulenza legale ad un committente non
soggetto passivo extra-UE (prestazioni ex. art. 7-septies, lett.
c))
Territorialità: NON territorialmente rilevante in ITA.
Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett b), DPR
633/1972): SI + annotazione “operazione non soggetta”
soggetta”
Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): immediata al
momento di effettuazione dell’operazione.
Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15
giorni dalla data di emissione con riferimento a quest’ultima
Territorialità paese EXTRA-UE
Stati EXTRA-UE
Italia
IT
64
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Controlli e adempimenti fiscali di fine anno
Le cessioni in reverse charge interno
(Rigo VE 34)
Le cessioni in reverse charge interno (rigo VE 34)
Sono le operazioni previste dalle seguenti disposizioni di cui
all’art. 17, D.p.R. 633/1972:
comma 5 (cessioni imponibili di oro da investmento);
comma 6, lett a) (subappalti edili);
comma 6, lett a-bis) (cessioni fabbricati abitativi e strumentali per opzione);
Comma 6 lett. b): cessioni di telefoni cellulari
Comma 6, lett c): cessioni di PC e loro componenti e accessori.
66
Controlli e adempimenti fiscali di fine anno
Le cessioni in reverse charge interno
(Rigo VE 34)
Approfondimento sul campo 5
67
Evoluzione della normativa interna nell’ambito del contesto
comunitario – le cessioni – Direttiva 2006/112/CE
Criteri distintivi delle cessioni art. 12:
Cessioni effettuate anteriormente alla prima occupazione
(art. 12, paragrafo 1, lett a))
O varianti la cui applicazione è rimessa agli Stati membri:
1.cessioni di fabbricati effettuate entro il periodo che
intercorre tra la data di completamento dell’edificio e
la data della prima cessione purché tale periodo non
superi i cinque anni (art. 12, paragrafo 2)
2.Cessioni effettuate anteriormente il periodo che
intercorre tra la data di prima occupazione e la data
della successiva cessione purché tale periodo non
superi i due anni (art. 12, paragrafo 2)
68
Evoluzione della normativa interna nell’ambito del contesto
comunitario – le cessioni – Direttiva 2006
2006//112
112/CE
/CE
Art. 135, paragrafo 1, lett. J)
previsione per le cessioni di
fabbricati diversi da quelli di cui
all’art. 12, paragrafo 1, lett a) – o
sue varianti - di un generale regime
di esenzione senza il diritto alla
detrazione
Esenzione (senza il diritto alla detrazione)
Imponibilità
Deposito
69
Evoluzione della normativa interna nell’ambito del contesto
comunitario – le cessioni – Direttiva 2006
2006//112
112/CE
/CE
Art. 135, paragrafo 1, lett. J) previsione per
le cessioni di fabbricati diversi da quelli di
cui all’art. 12, paragrafo 1, lett a) – o sue
varianti di un generale regime di
esenzione senza il diritto alla detrazione
Esenzione (senza il diritto alla detrazione)
Imponibilità
Art. 137, paragrafo 1, lett. b): gli Stati membri possono accordare ai soggetti passivi il
diritto di OPTARE per l’imposizione
70
Evoluzione della normativa interna nell’ambito del contesto
comunitario – le cessioni – Direttiva 2006
2006//112
112/CE
/CE
Art. 135, paragrafo 1, lett. J) previsione per le
cessioni di fabbricati diversi da quelli di cui
all’art. 12, paragrafo 1, lett a) – o sue varianti di un generale regime di esenzione senza il
diritto alla detrazione
Esenzione (senza il diritto alla detrazione)
Imponibilità
Art. 199, paragrafo 1, lett c): per le cessioni di beni immobili imponibili IVA
per
OPZIONE,
gli Stati membri possono stabilire che il debitore d’imposta sia il
ces-sionario (inversione contabile) Cfr Circ. 9 novembre 2007 ASSONIME n. 71
– Decisione Consiglio UE 30 marzo 2004
Art. 137, paragrafo 1, lett. b): gli Stati membri possono accordare ai soggetti
passivi il diritto di OPTARE per l’imposizione
71
Regime IVA delle cessioni – ante DL Sviluppo
Fabbricato abitativo (cat. A escluso A/10)
Art. 10, co. 1, n. 8-bis)
Regime normale: Esenzione IVA
1^ eccezione: cessioni effettuate da parte
dalle imprese costruttrici o di ripristino
degli stessi, entro 5 anni dall’ultimazione
della costruzione o dei lavori
2^ eccezione: su OPZIONE del venditore
cessioni di fabbricati locati per un periodo
non inferiore ai 4 anni in attuazione di
PERC (piani
di edilizia residenziale
convenzionata)
3^ eccezione: su OPZIONE del venditore
cessioni di fabbricati destinati ad Housing
sociale (DM 22/04/2008)
72
Regime IVA delle cessioni – post DL Sviluppo
Fabbricato abitativo (cat. A escluso A/10)
Art. 10, co. 1, n. 8-bis)
Regime normale: Esenzione IVA
1^ eccezione: cessioni effettuate da parte
dalle imprese costruttrici o di ripristino
degli stessi, entro 5 anni dall’ultimazione
della costruzione o dei lavori
2^ eccezione: su OPZIONE del venditore
cessioni effettuate da parte dalle imprese
costruttrici o di ripristino degli stessi, oltre
5 anni dall’ultimazione della costruzione o
dei lavori
3^ eccezione: su OPZIONE del venditore
cessioni di fabbricati destinati ad Housing
sociale (DM 22/04/2008) NB: anche da parte
di imprese non costruttrici o di rispristino
degli stessi.
73
Regime IVA delle cessioni – ante DL Sviluppo
Fabbricato strumentale (cat. A/10,B,C,D,E)
Art. 10, co. 1, n. 8-ter)
Regime normale:
Esenzione IVA
1^ eccezione: cessioni effettuate dalle
imprese di costruzione o di ripristino degli
stessi entro 4 ANNI dall’ultimazione della
costruzione o dei lavori.
2^ eccezione: cessioni effettuate nei
confronti di soggetti passivi di imposta che
svolgo in via esclusiva o prevalente attività
che conferiscono il diritto alla detrazione in
misura <= 25%
3^ eccezione: cessioni effettuate nei
confronti di soggetti che non agiscono
nell’esercizio di imprese, arti e professioni
4^ eccezione: cessioni per le quali il
cedente abbia OPTATO in atto perr
l’imposizione IVA
74
Regime IVA delle cessioni – post DL Sviluppo
Fabbricato strumentale (cat. A/10,B,C,D,E)
Art. 10, co. 1, n. 8-ter)
Regime normale:
Esenzione IVA
1^ eccezione: cessioni effettuate dalle
imprese di costruzione o di ripristino degli
stessi entro 5 ANNI dall’ultimazione della
costruzione o dei lavori.
2^ eccezione: cessioni effettuate nei
confronti di soggetti passivi di imposta che
svolgo in via esclusiva o prevalente attività
che conferiscono il diritto alla detrazione in
misura <= 25%
3^ eccezione: cessioni effettuate nei
confronti di soggetti che non agiscono
nell’esercizio di imprese, arti e professioni
4^ eccezione: cessioni per le quali il
cedente abbia OPTATO in atto per
l’imposizione IVA
75
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Controlli e adempimenti fiscali di fine anno
La detrazione d’imposta
Diritto alla detrazione – requisiti generali
Art. 19, co. 1 e 2, dall’imposta dovuta è detraibile l’IVA
assolta in relazione ai beni importati
addebitata a titolo di rivalsa sui beni o servizi acquistati
(nesso stretto con la rivalsa)
dovuta (effettivamente…non per il semplice fatto di essere
indicata in fattura)
afferente (valutazione prospettica)
da un soggetto passivo
nell’esercizio
della
propria
attività
(requisito
dell’inerenza, cfr. R.M. n. 244/E, 23 luglio 2003)
(successivamente all’annotazione della fattura o della
bolletta doganale nel registro ex art. 25)
77
Diritto alla detrazione – termini e condizioni
Art. 19, co. 1
il diritto alla detrazione sorge immediatamente
allorquando l’imposta sull’operazione si considera esigibile in
capo al cedente/prestatore (art. 6)
Oggetto dell’operazione
Momento effettuazione
Esigibilità della
imposta
Beni immobili
Stipulazione atto*
Idem*
Beni mobili
Consegna o spedizione*
Idem*
Servizi
Pagamento corrispettivo*
Idem*
Servizi generici internazionali (di carattere
periodico o continuativo)
Ultimazione (maturazione), salvo pagamento
acconti (no anticipata fatturazione)
Idem
Beni e servizi ad esigibilità differita
Idem sopra con riferimento a ciascuna
categoria
Rinviata al pagamento
* salvo fatturazione anticipata o pagamento acconti
78
Diritto alla detrazione – termini e condizioni
Art. 19, co. 1, termine per l’esercizio del diritto alla
detrazione
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui il diritto alla detrazione è sorto
alle medesime condizioni (ndr. di detraibilità) esistenti al
momento in cui il diritto è sorto (cfr. prospetto D, pagg. 90-91
istruzioni dichiarazione IVA 2010)
Esempio: acquisto bene nel 2009 (anno con pro-rata di detraibilità del
60%) ma registro la fattura e detraggo nel 2010 (pro-rata di
detraibilità del 95%), ai sensi dell’art. 19, co 1, la percentuale di
detrazione che compete in merito a tale operazione è del 60%.
79
Diritto alla detrazione – indetraibilità per operazioni attive esenti o non soggette
all’imposta
Art. 19, co. 1, diritto alla detrazione: definizione generale
Art. 19, co. 2, ridimensionamento ambito applicativo co. 1:
“Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o
all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o
comunque non soggette all’imposta [salvo il disposto
dell’art. 19-bis2]”
operazioni esenti ex. art. 10
operazioni non soggette all’imposta: sia quelle
escluse per espressa previsione di legge (artt. 2,
3,4,5) oppure a determinate condizioni quelle
escluse ex. art. 7 e seguenti
80
Diritto alla detrazione – detrazione per operazioni attive non soggette all’imposta
(assimilazioni)
Art. 19, co. 3, il ridimensionamento dell’ambito applicativo del
diritto alla detrazione non si applica alle seguenti operazioni
attive (che quindi conferiscono il diritto a detrarre):
Cessioni all’esportazione ed operazioni assimilate + cessioni intra
Artt. 8, 8-bis, 9 – artt. 40,41 DL331
Particolari op. finanziarie esenti rese a soggetti extra UE
Art. 10, n. da 1) a 4)
Cessioni e prestazioni Fuori campo ex art. 7 e seguenti le quali, se
effettuate nello Stato, conferirebbero alle operazioni passive diritto
alla detrazione
Cessioni gratuite di beni inf. € 25,82
Art. 2, co. 2, n. 4)
Cessioni di denaro o crediti di denaro
Art. 2, co. 3, lett a)
Cessioni e conferimenti di aziende o rami d’azienda – Passaggi di Art. 2, co. 3, lett b) ed f)
beni in dipendenza di fusioni, scissioni ed operazioni analoghe
Cessioni di campioni gratuiti e di modico valore appositamente Art. 2, co. 3, lett c)
contrassegnati
Altre operazioni relative a particolari settori
81
Diritto alla detrazione – classificazione delle operazioni attive e relativo regime della
detrazione d’imposta (sintesi) ART 19, CO. 4, CO. 5
Operazioni attive effettuate dal contribuente
Regime di detrazione
Operazioni non soggette all’imposta (senza diritto alla detrazione)
Indetraibilità imposta afferente
Operazioni esenti
Indetraibilità imposta afferente
Operazioni non soggette all’imposta (assimilate a quelle che Detraibilità imposta afferente
conferiscono diritto alla detrazione)
Soggetti che esercitano contemporaneamente:
attività non soggette all’imposta (senza diritto alla detrazione)
e
attività imponibili o non soggette all’imposta ma assimilate a quelle
che conferiscono diritto alla detrazione
Detraibilità parziale IVA afferente
operazioni che danno diritto alla
detrazione ex. art. 19. co. 4 (utilizzo
di criteri oggettivi, cfr. punto 3.2
C.M. 328/E 24 Dicembre 1997)
PRO-RATA FISICO
Beni utilizzati promiscuamente per fini privati e d’impresa o Idem sopra (art. 19, co, 4)
professionale
Soggetti che esercitano contemporaneamente:
attività esenti
e
attività imponibili o non soggette all’imposta ma assimilate a quelle
che conferiscono diritto alla detrazione
82
Detraibilità con pro-rata ex. art.
19. co. 5
PRO-RATA MATEMATICO
NB: esclusione da pro-rata per
operazioni esenti ex. art. 10, nn.
1)-9) (torna applicabile l’indetraibilità delle op. passive direttamente afferenti)
Diritto alla detrazione – pro-rata di detraibilità (definizione)
Art. 19. co. 5 (artt. 173-175 Direttiva 2006/112/CE) :
i contribuenti che effettuano sia ATTIVITA’ che danno luogo ad
OPERAZIONI che conferiscono diritto alla detrazione (OI + OA),
sia ATTIVITA’ che danno luogo ad OPERAZIONI esenti (OE),
applicano il cd. “pro-rata di detraibilità” il cui funzionamento è
regolato dal successivo art. 19-bis:
PD = ___OI + OA____
OI + OA + OE
Ove: PD= precentuale di detraibilità; OI=operazioni imponibili;
OA=operazioni assimilate; OE= operazioni esenti (c.m. 328/E
1997)
83
Diritto alla detrazione – pro-rata di detraibilità (definizione)
PD = ___OI + OA____
OI + OA + OE
Non si tiene conto né al numeratore né
al denominatore:
delle cessioni di beni ammortizzabili;
Non si tiene conto al denominatore
(quindi aumenta il pro-rata di
detraibilità) delle seguenti “operazioni”
esenti (OE):
delle operazioni ex. art. 2, 3° co. lett.
a), b), d) e f)
dei passaggi interni ex art. 36 (ultimo
comma)
art. 10, 27-quinquies
art. 10, nn. 1)-9) se “accessorie” o
“occasionali”
84
Diritto alla detrazione – pro-rata di detraibilità (ambito di applicazione – art. 19, co. 5)
alla
ATTIVITA’
che danno luogo ad operazioni
che conferiscono il diritto
detrazione: SUB ATTIVITA’
(OI+OA)
Art. 36: applicazione
unitaria dell’IVA per
Tutte le sub-attività
che danno luogo ad operazioni
esenti: SUB ATTIVITA’ (OE)
Le operazioni dovrebbero essere effettuate con un certo grado
di sistematicità o abitualità atto a qualificare l’insieme delle
operazioni compiute, come ATTIVITA’ che conferisce il diritto
alla detrazione (o meno).
85
Diritto alla detrazione – pro-rata di detraibilità (ambito di applicazione – Prassi)
C.M. 328/E, 24 Dicembre 1997
“l’occasionale effettuazione di operazioni esenti da parte di un contribuente che svolge
essenzialmente attività soggette ad IVA (come pure l’occasionale effettuazione di operazioni
imponibili, da parte di un soggetto che svolge essenzialmente attività esente), non dà luogo ad
applicazione del pro-rata”
“Si reputa, tuttavia, opportuno precisare che la regola del pro-rata è comunque applicabile qualora il
soggetto ponga in essere sistematicamente, nell’ambito della stessa attività, sia operazioni
imponibili sia operazioni esenti”
Istruzioni alla dichiarazione IVA 2014, pag 41
86
Diritto alla detrazione – occasionale effettuazione di operazioni esenti o imponibili
Istruzioni alla dichiarazione IVA 2014, pag 40: non si deve compilare il rigo
VF 30 ma i righi da VF 53 a VF 55!
In assenza di acquisti inerenti tali
operazioni, SE NON SI COMPILA IL VF 31!
87
Diritto alla detrazione – pro-rata di detraibilità
errore istruzioni ministeriali
p. 42: aggiungere il meno
Indicare le fattispecie che
non sono già state indicate
nel VE39 (op. FC non
25.000
soggette a fatturazione)
PD = VE40+VF34C1+VF34C6+VF34C5+VF34C6+VF34C7-(VE33-VF34C4)
VE40+F34C5+VF34C6-VF34C2-VF34C3
88
Controlli e adempimenti fiscali di fine anno
Operazioni effettuate in Italia da soggetti non
residenti – ipotesi di reverse charge sugli
acquisti (quadro VJ)
89
Inversione contabile: procedura nei rapporti con fornitori UE-extraUE
Le autofatture e le integrazioni delle operazioni di acquisto di beni e di servizi
(rilevanti in Italia) da soggetti non residenti sono da indicare nel VJ 3 (lato
vendite).
Le integrazioni delle operazioni di acquisto intracomunitario di beni sono da
indicare nel VJ 9 (lato vendite).
90
Inversione contabile: procedura nei rapporti con fornitori UE-extraUE
Art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972
L’operatore nazionale che acquista beni o servizi, territorialmente rilevanti in Italia, da un
soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’UE, adempie in tutti i casi agli
obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del
dl 331/93, ossia integrando e registrando la fattura del fornitore nei termini ivi indicati.
La procedura di emissione della fattura (autofattura) va quindi attivata solo se il fornitore è
extraUE per gli acquisti di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia.
ATT: Art. 17, c. 3, ultimo periodo D.P.R. n. 633/1972
Le disposizioni del secondo e terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da
o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il
tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
Se il fornitore ha in Italia una identificazione diretta o un rappresentante fiscale, si applica
l’art. 17, co. 2 e non il co. 3.
91
Nuove previsioni di integrazione della
fattura per operazioni effettuate da
soggetti non residenti
Analisi art. 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
92
Cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate in ITA da soggetti non
residenti a soggetti passivi stabiliti in ITA (B2B) – [cfr. R.M. 25 agosto 2010 n.
89/E]
fino al 31.12.2012
Extra UE
UE
Stati UE o extra-UE
Territorialità ITA
Italia
REVERSE CHARGE
Obbligo di ricorso al sistema
dell’autofattura art. 21, co 5 (anche nel
caso di formale emissione di un
documento, il quale non ha alcuna
valenza ai fini IVA (comportamento
ammesso dalla R.M. 89E/2010) tranne
nel caso dei servizi generici ex. art. 7ter per cui si applicava il sistema
dell’integrazione ex. Artt. 46,47 DL
331/1993. (Comunitaria 2010. Cfr.
intervento di prassi CM12/E 2010)
REVERSE CHARGE
Obbligo di ricorso al sistema
dell’autofattura art. 21, co 5 anche nel
caso di formale emissione di un
documento (R.M. 89E/2010), il quale
non ha alcuna valenza ai fini IVA
93
Cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate in ITA da soggetti non
residenti a soggetti passivi stabiliti in ITA (B2B) - cfr. R.M. 25 agosto 2010 n.
89/E
Dal 01.01.2013
Extra UE
UE
Stati UE o extra-UE
Territorialità ITA
Italia
REVERSE CHARGE
Obbligo di ricorso generalizzato al
sistema dell’integrazione ex. Artt.
46,47 DL 331/1993
REVERSE CHARGE
Obbligo di ricorso al sistema
dell’autofattura art. 21, co 5 anche nel
caso di formale emissione di un
documento (R.M. 89E/2010), il quale
non ha alcuna valenza ai fini IVA
94
Cessione di beni effettuate in ITA da soggetti non residenti a
soggetti passivi stabiliti in ITA (B2B) - cfr. R.M. 25 agosto 2010 n.
89/E
Movimento dei beni
fino al 31.12.2012
NON
RESIDENTE
Fattura
Adempimenti IVA a carico del cessionario/committente REVERSE
CHARGE
Sistema dell’autofattura (art. 21, co. 5, DPR 633/1972)
Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): immediata al
momento di effettuazione dell’operazione.
Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15 giorni
dalla data di emissione con riferimento a quest’ultima.
Stati UE o extra-UE
Territorialità ITA
Rappresentante
Fiscale del NON
RESIDENTE
Italia
RM 89E/2010
possibile emissione
di un documento ma
senza alcuna valenza ai fini IVA
IT
Deposito
95
Cessione di beni effettuate in ITA da soggetti non residenti (EXTRAUE) a soggetti passivi stabiliti in ITA (B2B)
Movimento dei beni
Dal 01.01.2013
Fattura
CH
Adempimenti IVA a carico del cessionario/committente REVERSE
CHARGE
Sistema dell’autofattura (art. 21, co. 5, DPR 633/1972)
Annotazione sul documento “autofatturazione” (art. 21, co. 6-bis, DPR
633/1972)
Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): immediata al momento
di effettuazione dell’operazione.
Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15 giorni dalla
data di emissione con riferimento a quest’ultima
Stati extra-UE
Territorialità ITA
Italia
RM 89E/2010
possibile emissione
di un documento ma
senza alcuna valenza ai fini IVA
Rappresentante
Fiscale di CH
IT
Deposito
96
Cessione di beni effettuate in ITA da soggetti non residenti (UE) a
soggetti passivi stabiliti in ITA (B2B)
Movimento dei beni
Fattura
Dal 01.01.2013
UE
Adempimenti IVA a carico del cessionario/committente REVERSE
CHARGE
Sistema dell’integrazione (art. 46, co. 1, DPR 633/1972).
Sistema dell’autofattura: se entro il secondo mese successivo
all’effettuazione dell’operazione il cessionario non ha ricevuto fattura.
Termine per l’emissione: 15 terzo mese successivo all’effettuazione
dell’operazione (art. 46, co. 5, D.L. n. 331/1993).
Termine registrazione (art. 47, co. 1, D.L. 331/1993): entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di ricezione della fattura (o entro il termine di
emisssione nel caso di autofattura ex. Art. 46, co 5, D.L. 331/1993).
Stati UE
Territorialità ITA
Rappresentante
Fiscale dell’’UE
La fattura del
fornitore UE diviene
quindi obbligatoria
(cfr. art. 21, co. 6bis,
lett a) ed è quindi
pienamente valente
ai fini IVA
Italia
IT
Deposito
97
Prestazioni di servizi specifici effettuate in ITA da soggetti non
residenti (UE) a soggetti passivi stabiliti in ITA (B2B)
Prestazione servizio
fino al 31.12.2012
UE
Adempimenti IVA a carico del cessionario/committente REVERSE
CHARGE
Sistema dell’autofattura (art. 21, co. 5, DPR 633/1972)
Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): immediata al
momento di effettuazione dell’operazione.
Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15 giorni
dalla data di emissione con riferimento a quest’ultima
Stati UE
Italia
Territorialità ITA
IT
98
Prestazioni di servizi specifici effettuate in ITA da soggetti non
residenti (UE) a soggetti passivi stabiliti in ITA (B2B)
Prestazione servizio
Dal 01.01.2013
UE
Adempimenti IVA a carico del cessionario/committente REVERSE
CHARGE
Sistema dell’integrazione (art. 46, co. 1, DPR 633/1972).
Sistema dell’autofattura: se entro il secondo mese successivo
all’effettuazione dell’operazione il cessionario non ha ricevuto
fattura. Termine per l’emissione: 15 terzo mese successivo
all’effettuazione dell’operazione (art. 46, co. 5, D.L. n. 331/1993).
Termine registrazione (art. 47, co. 1, D.L. 331/1993): entro il giorno
15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura (o entro il
termine di emisssione nel caso di autofattura ex. Art. 46, co 5, D.L.
331/1993).
Stati UE
Italia
Territorialità ITA
IT
99
Prestazioni di servizi generici effettuate in ITA da soggetti non
residenti (UE) a soggetti passivi stabiliti in ITA (B2B)
Prestazione servizio
Nulla cambia rispetto al
2012
UE
Adempimenti IVA a carico del cessionario/committente REVERSE
CHARGE
Sistema dell’integrazione (art. 46, co. 1, DPR 633/1972)
Sistema dell’autofattura: se entro il secondo mese successivo
all’effettuazione dell’operazione il cessionario non ha ricevuto
fattura. Termine per l’emissione: 15 terzo mese successivo
all’effettuazione dell’operazione (art. 46, co. 5, D.L. n. 331/1993):.
Termine registrazione (art. 47, co. 1, D.L. 331/1993): entro il giorno
15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura (o entro il
termine di emisssione nel caso di autofattura ex. Art. 46, co 5, D.L.
331/1993).
Stati UE
Italia
Territorialità ITA
IT
100
Prestazioni di servizi generici effettuate in ITA da soggetti non
residenti (EXTRA-UE) a soggetti passivi stabiliti in ITA (B2B)
Prestazione servizio
Fino al 31.12.2012
CH
Adempimenti IVA a carico del cessionario/committente REVERSE
CHARGE
Sistema dell’autofattura (art. 21, co. 5, DPR 633/1972)
Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): immediata al
momento di effettuazione dell’operazione.
Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15 giorni
dalla data di emissione con riferimento a quest’ultima.
Stati extra - UE
Italia
Territorialità ITA
IT
101
Prestazioni di servizi generici effettuate in ITA da soggetti non
residenti (EXTRA-UE) a soggetti passivi stabiliti in ITA (B2B)
Prestazione servizio
Dal 01.01.2013
CH
Adempimenti IVA a carico del cessionario/committente REVERSE
CHARGE
Sistema dell’autofattura (art. 21, co. 5, DPR 633/1972)
Termine emissione (art. 21, co. 4, lett. d), DPR 633/1972): entro il
giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15 giorni
dalla data di emissione con riferimento a quest’ultima.
Stati extra - UE
Italia
Territorialità ITA
IT
102
Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in ITA da soggetti
non residenti per il tramite della propria stabile organizzazione a
soggetti passivi stabiliti in ITA
UE
Spedizione dei beni
già presenti in Italia
IT
Cessione interna
SO di UE partecipa alla
vendita
Adempimenti IVA a carico della stabile organizzazione in quanto partecipa alla vendita
(i.e. art. 17, comma 3: operazioni rese per il tramite della stabile organizzazione)
La stabile organizzazione emette fattura con IVA al cliente italiano (NO reverse charge)
ATTENZIONE alle sanzioni
103
Teoria e pratica
LA NUOVA IVA PER CASSA (cash accounting)
104
L’IVA per cassa – normativa di riferimento
Deroghe al principio generale di esigibilità dell’IVA in base al momento di
effettuazione dell’operazione ex art. 6 DPR 633/1972;
Deroghe al principio generale di detraibilità dell’IVA ex art. 19 DPR 633/1972
Abolizione del vecchio regime dell’IVA per cassa (art. 7 D.L. 185/2008, in vigore fino
al 30 novembre 2012);
Nuovo regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis D.L. 83/2012, in vigore dal 1°
dicembre 2012.
105
Nuova IVA per cassa – condizioni di accesso
Presenza di un Volume d’affari non superiore ad € 2.000.000 (contro i precedenti €
200.000, con evidente allargamento della platea potenzialmente interessata), senza
ragguaglio ad anno, da monitorare anche ai fini della permanenza nel regime (ATT: il
valore è presunto per i soggetti che hanno iniziato l’attività nell’esercizio dell’opzione).
Effettuazione di operazioni imponibili (C.M. n. 44/E/2012) verso soggetti che agiscono
nell’esercizio di imprese, arti o professioni, ad eccezione di quelle espressamente
escluse (di seguito elencate).
Anche i soggetti non residenti possono accedere al regime, relativamente alle
operazioni rilevanti in Italia, ed anche gli enti non commerciale, relativamente all’attività
commerciale eventualmente svolta, nonché gli autotrasportatori di cui all’art. 74 co. 4
DPR 633/1972.
106
Nuova IVA per cassa – requisiti
Effettuazione di operazioni imponibili – sono escluse dal regime le seguenti operazioni:
Operazioni nei confronti di privati (beni e servizi);
operazioni per le quali è prevista l’applicazione del meccanismo del reverse charge
(oro industriale ed argento, subappalti in edilizia, rottami, ecc);
Operazioni non imponibili: cessioni intracomunitarie, esportazioni (art. 8) e operazioni
assimilate (artt. 8-bis e 9);
Operazioni soggette all’IVA per cassa “ordinaria” ex art. 6 co. 5 DPR 633/1972;
operazioni svolte nell’ambito di determinati regimi speciali (produttori agricoli, agenzie
di viaggio e turismo, regime dei beni usati, ecc.).
107
Nuova IVA per cassa – esercizio dell’opzione
E’ possibile aderire al regime dell’IVA per cassa previa:
opzione basata sul comportamento concludente del contribuente - indicazione in
fattura dell’annotazione «Iva per cassa ex art. 32-bis, D.L. 83/2012 con riferimento a
tutte le operazioni assoggettabili ad IVA per cassa;
indicazione dell’opzione in dichiarazione nel rigo V015.
ATT: l’opzione vincola il contribuente almeno per un triennio, salvo superamento
della soglia, ad applicare il regime per tutte le proprie operazioni, non solo attive, ma
anche passive.
L’opzione è poi rinnovabile annualmente.
108
Nuova IVA per cassa – conseguenze
L’IVA sulle fatture attive va versata al momento dell’incasso o
comunque entro un anno salvo fallimento o procedure concorsuali cliente
(N.B. non vengono più richiamate le procedure esecutive individuali a
differenza della previgente IVA per cassa);
L’IVA sulle fatture di acquisto può essere portata in detrazione solo
se è stata pagata la fattura o comunque trascorso un anno; è quindi
spostato anche il limite temporale alla detrazione di cui all’art. 19 co. 1 DPR
633/1972 (dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a
quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, ovvero dalla data di pagamento
della fattura e non dal momento di effettuazione dell’operazione);
Es. fattura di acquisto emessa il 12 febbraio 2014 – pagamento della fattura
in data 1° gennaio 2015 - termine per la detrazione dell’IVA entro la
dichiarazione relativa all’anno 2017-
Criterio di proporzionalità per incassi/pagamenti parziali;
109
Nuova IVA per cassa – conseguenze
Il versamento periodico è dato dalla differenza fra l’IVA attiva divenuta
esigibile perché incassata (considerando anche quella non riscossa entro un
anno) e quella detraibile perché pagata (considerando anche quella non
pagata ma se trascorso un anno).
ATT: il cessionario/committente del fornitore che adotta il regime dell’IVA per
cassa può detrarre l’IVA sulla base della fattura ricevuta (regola
generale), anche se non ancora pagata (a differenza della previgente IVA per
cassa).
110
Nuova IVA per cassa – dichiarazione IVA
Le fatture di vendita emessa in seguito all’opzione per il regime dell’IVA per cassa
devono essere indicate nel rigo VE 36, colonna 1 e 2, qualora l’operazione non
abbia dato luogo all’esigibilità dell’IVA nell’anno (i.e. se non è ancora stata pagata
e se non è decorso un anno).
E’ stato eliminato il campo relativo operazioni effettuate secondo il previgente
regime dell’IVA per cassa ex art. 7, D.L. n. 185/2008.
111
Nuova IVA per cassa – dichiarazione IVA
Le fatture di vendita emessa in seguito all’opzione per il regime dell’IVA per cassa
devono essere indicate nei righi VE 22 e VE 23 (imponibile ed IVA) nell’anno in cui
l’operazione ha dato luogo all’esigibilità dell’IVA (i.e. quando è pagata la fattura o
se è decorso un anno)
L’imponibile di dette fatture indicate nei righi VE 22 e VE 23 deve essere indicato nel
rigo VE 36, in diminuzione, in quanto ha già concorso alla determinazione del
volume d’affari con la dichiarazione dell’anno precedente.
112
Nuova IVA per cassa – dichiarazione IVA
Le fatture di acquisto registrate nell’anno non ancora pagate o comunque se non è
decorso un anno devono essere indicate nel rigo VF 20, colonna 1 e 2.
ATT: il campo non deve essere compilato dai cessionari/committenti che non hanno
optato per l’IVA per cassa, in quanto per essi la detrazione dell’IVA spetta al momento
dell’effettuazione dell’operazione (Circ. 44/2012)
E’ stato eliminato il campo relativo operazioni registrate secondo il previgente regime
dell’IVA per cassa ex art. 7, D.L. n. 185/2008.
113
Nuova IVA per cassa – dichiarazione IVA
Le fatture di acquisto registrate nell’anno precedente, pagate nell’anno o comunque se
trascorso un anno, devono essere indicate nei righi VF 11 e VF 12 (imponibile ed IVA).
L’imponibile di dette fatture indicate nei righi VF 11 e VF 12 deve essere indicato nel
rigo VF 21, in diminuzione, in quanto ha già concorso alla determinazione del totale
degli acquisti dell’anno precedente.
114
Teoria e pratica
LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO
115
LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO – vantaggi
L’art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72 prevede una particolare disciplina di versamento
dell’IVA per le società appartenenti a uno stesso gruppo, al fine di consentire la
compensazione delle imposte e delle eccedenze a credito risultanti dalle liquidazioni
periodiche e dalle dichiarazioni annuali, risolvere quindi il problema dei rimborsi delle
eccedenze di credito IVA (i quali, come è noto, richiedono notevoli tempi di incasso) – c.d.
“sistema di compensazione immediata” (ottimizzazione delle risorse finanziarie)
Il principale beneficio dell’IVA di Gruppo è quello di consentire a dei soggetti passivi tra loro
vincolati da rapporti di natura finanziaria, economica e organizzativa, di essere trattati, agli
effetti della liquidazione dell’IVA, come un unico soggetto passivo.
N.B.: ogni soggetto giuridico mantiene la propria autonomia con riferimento a tutti gli
adempimenti, salvo come detto la “liquidazione” dell’IVA, diversamente da quanto accade in
altri stati comunitari ove società dello stesso gruppo sono considerate, per tutti gli
adempimenti IVA, quale unico soggetto (es. un solo numero di partita IVA per tutto il gruppo,
GB – DE).
116
LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO - opzione
Per aderire alla speciale disciplina dell’IVA di Gruppo deve essere presentata un’apposita
dichiarazione, modello IVA 26, da parte della società controllante (entro il 17 febbraio 2014,
qualora intenda adottare detta procedura nel 2014)
ATT: non è ammesso il comportamento concludente
Dati della
società
controllante
117
Dati della società
che controlla la
“controllante” ai
fini della procedura
e che ha rinunciato
a detta opzione
Dati delle società
controllate
118
LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO - condizioni
L’esercizio dell’opzione, vincolante per l’intero anno solare, è subordinato alla sussistenza
del requisito del controllo.
Le società che possono essere incluse nella procedura dell’IVA di Gruppo devono essere
società di capitali (non le società di persone), le cui azioni o quote:
sono possedute dalla controllante, o da società da quest’ultima controllata, sin dall’inizio
dell’anno solare precedente a quello dell’opzione, per una quota superiore al 50% del
capitale della partecipata;
non sono prive del diritto di voto.
N.B.: è possibile far partecipare alla procedura anche società comunitarie qualora abbiano
in Italia un numero di partita IVA (i.e. stabile organizzazione, rappresentanza fiscale,
identificazione diretta) e siano costituite in forma equivalente a quella di società di capitali.
Devono comunque essere soddisfatti i requisiti partecipativi di cui sopra.
119
LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO - garanzie
Tutte le società che partecipano alla procedura dell’IVA di Gruppo devono continuare a
svolgere tutti gli adempimenti previsti ai fini IVA (e.g. fatturazione, registrazione, dichiarazione
IVA e comunicazioni correlate – Intrastat, Blacklist e Spesometro), ad eccezione del
versamento dell’IVA o dell’utilizzo del credito emergente dalle rispettive liquidazioni.
Difatti, i saldi a debito/credito delle liquidazioni devono necessariamente essere trasferiti alla
controllante la quale, compensate le partite ricevute dalle controllate, effettuerà il versamento
del debito IVA.
La controllante deve presentare apposita garanzie (fideiussione, titoli di Stato, garanzia
diretta se il patrimonio del gruppo risultante dal bilancio consolidato è superiore a Euro/mio
258, etc.) relativamente ai crediti IVA emergenti dalla procedura.
Trattasi in particolare:
delle garanzie prestate dalle singole società partecipanti per i rispettivi crediti
compensati;
della garanzia per l’eventuale eccedenza di credito del gruppo dell’anno precedente
compensata.
120
LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO - eccezioni
Le società che entrano per la prima volta nella liquidazione IVA di gruppo non possono
trasferire alla controllante il credito maturato prima dell’opzione.
Con riferimento a detto credito, la controllata può solamente:
richiedere il rimborso,
utilizzarlo in compensazione orizzontale (cfr. Dipartimento per le Politiche fiscali
14/02/2008 n. 4).
Norma avente finalità entielusiva, per evitare il “commercio” di crediti IVA.
121
LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO - novità
Soppressione del modello 26LP per il riepilogo delle liquidazioni IVA periodiche effettuate dalle
società partecipanti alla procedura dell’IVA di gruppo.
122
LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO – dichiarazione IVA
Tali dati sono desunti dal quadro VH dei singoli modelli annuali delle società controllate e le
società che partecipano all’IVA di gruppo devono ora compilare anche il rigo VH13 (ad
eccezione della casella metodo per la determinazione dell’acconto).
Il Prospetto IVA 26PR presentato dalla controllante riepiloga la liquidazione di gruppo:
123
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Stefano Maffi
(Membro Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC - Milano)
Indirizzo e-mail: [email protected]
Riccardo Maffi
(Dottore Commercialista in Milano)
Indirizzo e-mail: [email protected]