IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N°84/2014 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO Composta dai Sigg.ri Magistrati Angelo Buscema Presidente Natale Longo Giudice relatore Giovanni Comite Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 27781 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale presso questa Sezione nei confronti di Tantalo Remo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andreina Degli Esposti, Francesca Vrespa, Riccardo Villata, Franco Zambelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti 22; Albertini Francesco, Da Vià Claudio, Dal Molin Ulisse, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Sala e Franco Zambelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti 22; Sironi Mariotti Michela, Sarzi Carla, Zaninelli Stefano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Maccagnani e Franco Zambelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti 22; Righetti Gianbernardo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andreina Degli 1 Esposti, Francesca Vrespa, Riccardo Villata, Franco Zambelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in VeneziaMestre, via Cavallotti 22; Zanderigo Guido, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Iaria e Franco Zambelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti 22; Darbi Giovanni Luca, contumace. Visto l’atto introduttivo del giudizio, le memorie di costituzione, gli altri atti e documenti tutti di causa; Vista in particolare l’ordinanza n. 33 del 13-20 aprile 2011, con la quale questo giudice ha sospeso il processo ex art. 367, comma 1, c.p.c., stante l’avvenuta proposizione di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione innanzi la Corte di cassazione; Vista l’ordinanza delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 10299 del 3 maggio 2013; Visto l’atto di riassunzione ex art. 367 c.p.c. della Procura regionale presso questa Sezione; Vista la comparsa di costituzione della prof.ssa Sironi Mariotti Michela del 23 marzo 2011; Uditi nella pubblica udienza del 12 marzo 2014, con l’assistenza del segretario sig. Mizgur Stefano, il Giudice relatore, dott. Natale Longo, il vice Procuratore Generale, dott. Alberto Mingarelli, l’avv. Antonio Sala presente su delega dell’avv. Giovanni Maccagnani, in rappresentanza di Sironi Mariotti Michela. Svolgimento del processo 2 Con atto di citazione del 16 novembre 2010 (depositato il giorno seguente e ritualmente notificato con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza) la Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto conveniva, dinanzi questa Sezione Giurisdizionale, i signori Tantalo Remo, Albertini Francesco, Da Vià Claudio, Dal Molin Ulisse, Sironi Mariotti Michela, Sarzi Carla, Zaninelli Stefano, Righetti Gianbernardo, Zanderigo Guido e Darbi Giovanni Luca, per sentirli condannare al pagamento, in favore del comune di Verona della Difesa, della somma di € 1.094.027,51 quali responsabili in concorso tra loro e nelle percentuali specificamente indicate, quale danno pubblico cagionato ad AMT spa o in subordine ed in via indiretta al Comune di Verona, unico socio proprietario della predetta società, o nel diverso e maggior danno che il Collegio riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, interessi legali e spese di giudizio. Quanto alla ricostruzione fattuale, la vicenda ha preso le mosse da un esposto presentato da un Comitato di cittadini denominato "Comitato contro la tramvia a rotaia" del dicembre 1999, cui hanno fatto seguito un ulteriore segnalazione con contenuti similari o connessi, quello dello studio legale Trabucchi di Verona (del 21.10.2004), e vari articoli di quotidiani veronesi sui lavori di realizzazione della linea tramviaria nel Comune di Verona. Conseguentemente, la Procura della Corte dei conti presso questa Sezione giurisdizionale ha quindi affidato specifica delega istruttoria 3 alla Guardia di finanza, adempiuta con relazione depositata presso la magistratura contabile inquirente in data 6.3.2007 (prot. 59529). L' attività delegata, avviata dopo la definizione del contenzioso tra i contraenti dell'appalto per la realizzazione della tramvia di Verona, da un lato, comune di Verona e l’Azienda Municipalizzata Trasporti (AMT) S.p.a - (appaltante) e, dall'altro, l'associazione temporanea d'imprese con a capo la Siemens - (appaltatrice), conclusosi con una transazione a seguito della quale la Siemens riconosceva all'appaltante un risarcimento pari a € 20.500.000,00), evidenziava in particolare l’irragionevolezza/diseconomicità dei costi derivanti dal rapporto di collaborazione tra AMT S.p.a. e SI.TRAM. S.r.l. In particolare, la Guardia di Finanza analizzava i servizi resi da quest’ultima società, costituita in base ad una espressa previsione della convenzione tra Comune di Verona e AMT del 12.01.2001, che conferiva a SITRAM attribuiva le funzioni e le seguenti competenze correlate alla realizzazione e, successivamente, alla gestione della tramvia: -"responsabilità della progettazione, della costruzione, dell'ingegneria verso AMT per tutte le attività connesse alla realizzazione del sistema metrotramviario di Verona"; - "responsabilità del procedimento"; - "redazione degli studi, piani e progetti preliminari definitivi ed esecutivi"; 4 - "su richiesta di AMT, esecuzione di ulteriori attività/servizi, anche non inclusi dei documenti previsionali, purché accessori e connessi all'oggetto della convenzione" In ragione dell'attribuzione di tali d'incarichi, AMT S.p.a. subentrava al Comune di Verona nella fase di aggiudicazione definitiva dei lavori relativi al primo lotto, assumendo di conseguenza tutti gli obblighi e i diritti nascenti dal contratto d'appalto. Rilevante per il caso in esame, risulta il punto della convenzione in cui si prevede, proprio per l'esercizio dei compiti trasferiti ad AMT, la costituzione di un'apposita struttura interna denominata "Ufficio Tramvia", oppure, in alternativa, la nascita di un'apposita società mista dedicata. La AMT S.p.a. optava per la seconda soluzione, ragione per cui, in data 23.04.2001, costituiva la società denominata SI.TRAM. S.r.l., individuando successivamente nella francese "RATP" il partner strategico cui cedeva il 25% delle quote di capitale della controllata. Il 25.07.2001, AMT S.p.a. e SI.TRA.M. S.r.l. sottoscrivevano la Convenzione quadro con il fine di disciplinare la gestione della attività e dei servizi di progettazione, costruzione e gestione del sistema metrotramviario. Premesso che la convenzione in parola riconosce (art. 12) ad AMT il potere di recedere prima della scadenza, fissata al 31.12.2008, qualora, a proprio insindacabile giudizio, ciò si rendesse necessario per tutelare l'interesse pubblico, con nota del 11.11.2002, il Comune 5 di Verona comunicava ad AMT l'intendimento di avviare una verifica sugli atti formali e sugli impegni contrattuali assunti dalla società verso la SI.TRA.M. S.r.l. e allo scopo chiedeva l'invio di documenti e chiarimenti. Il 12.12.2002 si teneva un'assemblea ordinaria della AMT S.p.a. avente all’ordine del giorno anche la discussione sulle suddette richieste comunali. il cui esito era tuttavia stigmatizzato come non esauriente da una nota del sindaco di Verona datata 24.12.2002, nella quale si riportavano per giunta alcuni gravi rilievi avanzati dal collegio sindacale dell’azienda. La lettera del Collegio sindacale di AMT inviata al sindaco Zanotto e al Presidente di AMT Zaninelli, evidenziava alcune irregolarità ed anomalie riguardanti SITRAM e AMT emerse nel corso della verifica dei 21.11.2002. In particolare, il terzo punto della lettera del Collegio sindacale osserva: "il contratto attuativo convenzione quadro tra AMT spa e SITRAM srl per l'anno 2002 approvato dal CdA in data 21.01.2002 presenta alcuni dubbi in quanto da un"attenta lettura emerge che vengono assegnate a SITRAM una serie di funzioni e compili che non sono strettamente riconducibili allo scopo per cui SITRAM è stata costituita. Si apprende che questo contratto non è stato visionato dall'ufficio legale di AMT spa e che solamente nel mese di giugno 2002 si è acquistato un parere dell'Avv. Cacciavillani che esprime fortissimi dubbi sul contratto in merito ad aspetti sostanziali in 6 quanto AMT si troverebbe nella condizione di mero soggetto erogatore di somme per il finanziamento o per la copertura di costi derivanti dalle scelte di SITRAM .... ". Il quarto punto prevede: "Nel contratto disciplinante la prestazione di servizi di AMT. spa a favore di SITRAM srl non è indicato espressamente il termine in cui deve essere emessa la fattura e di conseguenza il relativo pagamento" ... Il sesto punto della lettera del Collegio osserva: "Il Collegio appura inoltre che nel corso dell'anno 2001 sono state corrisposte delle somme ad alcuni dipendenti di AMT spa per un valore complessivo lordo di € 17.400,00 e a dirigenti di AMT spa per € 10.000,00 quale premio per l'attività svolta a favore di SITRAM srl. Detto bonus non risulta essere mai stato deliberato dal CdA in quanto i rapporti e le prestazioni tra AMT spa e SITRAM srl risultano essere regolate con appositi contratti e convenzioni. Da un 'analisi contabile non risulta che SITRAM srl abbia rimborsato detta somma ad AMT spa". Quindi, nella seduta di Giunta del Comune di Verona del 24.03.2003 (ali. nr. 10), venivano evidenziati i seguenti punti: "- considerato che il piano economico finanziario 2000 non prevede oneri di funzionamento di una struttura societaria, bensì esclusivamente quelli relativi all'ufficio tramvia, quivi compresi i costi dello staff e il compenso ai membri esterni, per una somma di lire 2.236.000.000, che - al di la di sempre possibili aggiornamenti appare insufficiente per i costi di gestione di una società dedicata; 7 - rilevato che la considerazione di cui sopra - coniugata con le strategie d'azione in fase di studio per la riorganizzazione societaria di AMT S.p.a., anche in vista delle procedure concorsuali per la messa in gara del trasporto pubblico locale a far tempo dall’1 gennaio 2004 induce quest'Amministrazione alla determinazione che si debba procedere con lo scioglimento del rapporto tra AMT e SI.TRA.M. S.r.l., facendo si che le procedura di realizzazione della tramvia siano assunte e curate dall'Ufficio Tramvia, secondo l'opzione in tal senso già prevista dalla convenzione del 2001 sopra citata; tale ufficio infatti, con costi di funzionamento senz'altro più contenuti rispetto alla Società di scopo, sembra configurarsi quale struttura tecnica più snella, e maggiormente idonea a recepire con tempestività le indicazioni per la realizzazione dell'opera; - dalle predette considerazioni, sia in ordine all'eccedenza dei costi derivanti dalla convenzione quadro del 25.07.2001 rispetto al piano economico finanziario del 2000, sia in ordine alle nuove funzioni strategiche di ASMT in vista della prossima gara per il trasporto pubblico locale, sussiste il pubblico interesse che giustifica il recesso dal contratto ... ". Conseguentemente, con provvedimento nr. 54/2003 (ali. nr. 11), la Giunta comunale demandava al Sindaco o ad un Assessore da lui delegato, il compito di formulare, in sede di apposita Assemblea dei Soci di AMT S.p.a., il seguente indirizzo: "il Comune di Verona, socio unico di AMT S.p.a., chiede al Consiglio di Amministrazione di 8 recedere senza indugio dalla convenzione quadro AMT -SITRAM s.r.l. del 25.07.2001, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della convenzione stessa e con il preavviso dal medesimo previsto". Da una visura camerale risultava poi che SITRAM era stata posta in liquidazione volontaria in data 18.11.03, aveva cessato la sua attività in data 25.11.04 ed era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 27.1.2005. Dalla nota integrativa al bilancio finale di liquidazione al 25 novembre 2004 risultava che l’attività di liquidazione era immediatamente iniziata con il trasferimento del personale, dei beni e dei contratti aziendali ad AMT spa, in applicazione dell’accordo di recesso dalla Convenzione quadro stipulato nel corso del 2003 con AMT spa. Nello stesso documento emergeva, tra l’altro, come RATP, il socio francese titolare nominale di una quota pari al 25% di SITRAM srl, diversamente da AMT, avesse recuperato quasi tutto il suo investimento di € 250.000,00, avendo ricevuto nel piano di riparto la somma di € 245.021,53. Quindi, sulla scorta della relazione della Guardia di finanza, la Procura contabile emetteva invito a dedurre nei confronti dei soggetti già in epigrafe individuati, in quanto responsabili, in diversa misura, degli illeciti e dei danni derivati dalla costituzione di Sitram, ovvero dalla costituzione di una società sostanzialmente inutile, in quanto le attività della stessa (analizzate puntualmente dalla GdF) potevano essere svolte da un ufficio interno alla società AMT, con costi assai 9 inferiori. Inoltre, nell’invito a dedurre, così come nella relazione della GDF, si evidenziava come il vertice amministrativo di SITRAM Srl, e precisamente Stefano Zaninelli, rivestisse contestualmente la qualifica di presidente di AMT e che il Direttore della controllata, Guido Zanderigo, svolgesse in contemporanea anche l'incarico di Vice Direttore Generale della società capogruppo AMT; emergeva pertanto un illecito anche sotto il profilo del conflitto d'interessi derivante dalla scelta di far coincidere le figure di operatore e di controllore non solo ai vertici amministrativi, ma anche nella direzione delle due società. Quanto all’inutilità/diseconomicità della società costituita, l’indagine svolta ha evidenziato che la SITRAM, nel corso della sua attività, ha fatturato € 2.888.606,79 per attività quasi esclusivamente svolte a vantaggio della controllante AMT (servizi di ingegneria per AMT 2.706.566,24; servizi di ingegneria per altri soggetti recupero spese varie e cessione cespiti verso € € 7.800; AMT Spa € 174.240,55), così smentendo in rebus che vi fosse una qualche utilità nella sua costituzione derivante dalla prospettiva aziendale di fornire servizi a clienti diversi dalla società controllante; tanto più che tali servizi e le conseguenti entrate potevano comunque essere commissionati e conseguiti direttamente da AMT Spa. Analogamente, l’analisi delle fatture ricevute per servizi commissionati all'esterno da SITRAM evidenzia che se AMT avesse provveduto direttamente a commissionare dette prestazioni avrebbe quanto meno risparmiato l’illogico ricarico applicato da SITRAM. 10 L’inutilità/diseconomicità della costituzione è peraltro emersa ancor più, secondo la prospettazione attorea, dall’analisi delle indennità corrisposte agli organi di gestione della Sitram, somme che evidentemente non sarebbero state corrisposte se l’Amt avesse gestito l’attività in questione con un proprio ufficio dedicato. Più in dettaglio, il danno erariale era quantificato in ragione dalle voci di costo di seguito quantificate: di costituzione € 5.465,67 di governance € 732.788,63 per l’organo di controllo € 34.079,38 di revisione € 8.712,00 di locazione € 101.132,99 del personale e utenze; € 188.306,00 Danno erariale € 1.070.484,67 Ulteriori spese sono state sostenute da SITRAM srl durante la liquidazione nel corso del 2004 fino al 25.11.2004 (data di redazione del bilancio di liquidazione): Compensi al Collegio sindacale € 13.367,84 Emolumenti pagati al liquidatore € 9.975,00 Spese per cancellazione € 200,00 € 23.542,84 Danno erariale Si sarebbe dunque prodotto un danno erariale complessivo pari ad € 1.094.027,51 (€ 1.070.484,67 + € 23.542,84). 11 I soggetti invitati a dedurre opponevano tuttavia alcune eccezioni, rilevando la ritenuta nullità degli atti in ragione della carenza di specifica e concreta notizia di danno ex art. dall’art 17, comma 30 ter, del d.l 78/2009, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti avuto riguardo all'ordinanza delle SS.UU. della Corte di cassazione n. 26806/2009, l’intervenuta prescrizione (che dovrebbe decorrere dalle delibere dell’AMT del 23.3.2001 e del 3.4.2001) del danno, l’insussistenza del danno in ragione della intervenuta transazione con SIEMENS, l’insindacabilità della scelta discrezionale di costituire una società, l’economicità della scelta (in quanto l’affidamento ad ufficio interno sarebbe stato, in tesi, più oneroso), l’esclusiva responsabilità degli amministratori di Sitram. Analizzate le controdeduzioni dei soggetti invitati a dedurre, la Procura contabile ha diffusamente argomentato ex adverso, reputando insussistente un’ipotesi di nullità per genericità della denunzia di danno, ritenendo sussistente la giurisdizione contabile (tenuto conto della sostanza economica pubblica del fenomeno gestorio e di alcuni dati normativi), non ancora maturata la prescrizione (in quanto il dies a quo andrebbe individuato nella data dei concreti esborsi ed essendo intervenuti, entro i 5 anni, atti interruttivi), la piena sussistenza del danno (essendo intervenute spese), la piena sindacabilità della scelta di costituire una nuova società essendo mancata qualsivoglia valutazione motivata della linea gestionale assunta, e la compartecipazione alla condotta 12 dannosa a che da parte di soggetti diversi da quelli inseriti negli organi di Atam. Conseguentemente, la Procura contabile ha citato in giudizio i medesimi soggetti, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale come sopra quantificato, specificando le percentuali addebitande a ciascun convenuto: 40% al sig. Zaninelli Stefano, presidente sia dell’Atm che della Sitram, per “colpa gravissima”; 20% (da ripartirsi in parti uguali) ai consiglieri di AMT Albertini Francesco, Da Vià Claudio, Dal Molin Ulisse, Sarzi Carla, Tantalo Remo, per colpa grave; 20% (da suddividere in parti eguali tra loro) al Sindaco Sironi e all’Assessore Darbi, sempre per colpa grave; 10% ciascuno a RIGHETTI Gianbernardo e ZANDERIGO Guido, rispettivamente Direttore generale di AMT e Direttore generale di SITRAM, sempre a titolo di colpa grave. A seguito del deposito dell’atto di citazione, tutti i convenuti, ad eccezione di Darbi Giovanni Luca, si costituivano in giudizio. Tuttavia, in contemporanea, i signori Zaninelli Stefano (Presidente del CdA di AMT spa), Francesco Albertini, Claudio Da Vià, Ulisse Dal Molin e Carla Sarzi, consiglieri di AMT, e Michela Sironi Mariotti, Sindaco pro tempore del Comune di Verona dal 1994 al 2002, presentavano un primo ricorso preventivo di giurisdizione (RGN 9472 del 2011), mentre un secondo ricorso era presentato da Remo 13 Tantalo, anch’esso ex consigliere di AMT (RGN 9583 del 2011), anch’esso eccependo l’inammissibilità dell’azione attivata dalla Procura Regionale per difetto di giurisdizione. In termini similari presentava alle SS.UU. un ricorso incidentale anche Guido Zanderigo, Direttore generale di SITRAM, mentre la Procura contabile avanzava controricorso. In data 13/4/2011, all’esito dell’udienza di discussione, questa Sezione Giurisdizionale ordinava (n. 33/2011) la sospensione del giudizio ai sensi dell’articolo 367, comma 1 c.p.c., come novellato dall’art. 61 della legge 26 novembre 1990 n. 363, in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sul Regolamento preventivo di Giurisdizione. La Corte dei cassazione, con ordinanza n. 10299/2013 del 26 febbraio 2013, depositata il successivo 3 maggio, richiamato il proprio recente 519/2010, orientamento 4609/2010, (Sezioni 10063/2011, unite nn. 26806/2009, 14655/2011, 14957/2011, 20941/2011; 3692/2012 e l'ordinanza n. 8352/2013), ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile nei confronti dei soggetti con cariche sociali nella partecipata pubblica Atam spa, non potendosi ravvisarvi gli estremi di una c.d. società in house providing, aggiungendo tuttavia che “non v’è ragione per dubitare della giurisdizione del giudice contabile in ordine all’azione proposta nei confronti del sindaco e dell’assessore del comune di Verona, restando evidentemente poi rimessa a quel medesimo giudice, in 14 sede di merito, ogni valutazione circa la possibilità d’individuare nel caso di specie un danno imputabile ad azioni o omissioni di quei soggetti e riferibile (non già al patrimonio della società partecipata, bensì) direttamente all’ente pubblico comunale”. Con atto di riassunzione ex art 367 c.p.c., la Procura regionale, ritenendo la sussistenza dei relativi presupposti, ha chiesto la continuazione del giudizio di danno erariale nei confronti dei signori Sironi Mariotti Michela e Darbi Giovanni Luca, rispettivamente sindaco e assessore pro tempore, per sentirli condannare al pagamento delle somme già richieste con l’atto di citazione depositato il 17.11.2010 e precisamente nella quota del 10% ciascuno dell’importo di € 1.094.027,51, o nel diverso e maggior danno che il Collegio riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, interessi legali e spese di giudizio. Quanto alla natura diretta del danno arrecato all’erario, in sede di riassunzione la Procura contabile ha evidenziato che il comune di Verona ha sempre detenuto il 100% del capitale, nonché che l’ente pubblico ha l’obbligo di stabilire le tariffe del servizio e di versare alla partecipata i corrispettivi annui (trasferiti dal bilancio regionale) pubblici previsti dal DGR n. 326/2001 al fine di garantire i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge regionale n. 25/1998. La rilevanza di detti trasferimenti per il bilancio di AMT, ha sottolineato la Procura contabile, risulta comprovata da due note a firma del segretario generale del comune datate rispettivamente 15 10.5.2013 e 24.5.2013, nelle quali vengono quantificati i contributi regionali dal 2001 al 2004, con importi oscillanti da un minimo di € 10.604.005,92 ad un massimo di € 13.518.430,72. Pertanto, ha chiosato la Procura, “in uno scenario di questo tipo di contribuzione sistematica, annuale, regolata da norme di legge ed amministrative per oltre il 50% del fabbisogno del servizio stesso (come comprovate da una relazione sulla gestione prodotta dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti del 2002), il danno alla società di T.P.L. che svolge tali servizi è un danno diretto all’Erario (Stato italiano, Regione Veneto e Comune di Verona) in senso ampio, e non un mero danno al patrimonio della società partecipata, ossia ad AMT spa”. Relativamente al contributo causale individuale e all’elemento soggettivo sia del sindaco che dell’assessore comunale, la procura contabile, in sede di riassunzione, ha analiticamente ripreso le contestazioni già avanzate nell’atto di citazione originario. In particolare, quanto al sindaco, la procura ha evidenziato che: La prof.ssa Sironi inviava una sua lettera in data 11.4.2001 ad AMT, con cui sollecitava la costituzione della società partecipata di AMT e si riservava di indicare entro il 18 aprile seguente i nomi dei membri del CdA, oltre ad indicare come forma di governo della società costituenda la figura dell’Amministratore Delegato. In tale lettera il Sindaco palesava inoltre la volontà di essere informato circa la definizione degli emolumenti spettanti al CdA della nuova società. 16 Dunque, il rappresentante del socio unico di AMT esprimeva la sua precisa volontà di costituire la partecipata, e la rappresentava ai membri del CdA, che avevano la competenza di costituire la nuova società, senza attendere la verifica della necessità o utilità della nuova compagine societaria e senza volersi confrontare con eventuali dissensi o perplessità dello stesso CdA o del Collegio sindacale di AMT (che qualche osservazione l’avevano fatta su aspetti non marginali della vicenda). Poi, con lettera del 4.6.2001, la Sironi individuava i predetti compensi, che sarebbero stati successivamente recepiti dalla società. In sede di controdeduzioni anche l’allora Direttore generale di AMT Righetti metteva in evidenza come il Sindaco Sironi ebbe un ruolo rilevante, sollecitando direttamente la costituzione di SITRAM; Anche la memoria del Presidente Zaninelli, inviata per l’udienza svolta presso la Sezione Veneto, chiama pesantemente in causa il ruolo del Sindaco per la decisione di costituire la SITRAM. La lettera del Collegio sindacale del 10.4.2001, nella quale si lamenta l’assenza di un piano dei costi dei tre Services costitutivi di SITRAM, era sì indirizzata al Presidente Zaninelli e ai membri del CdA di AMT, ma fu oggetto di discussione nei CdA di AMT del 18 e 19 aprile 2001, dove risultava presente l’Assessore Darbi che, in quanto delegato, doveva avere relazionato al Sindaco Sironi sulla lettera medesima e sulle risposte evanescenti fornite da Zaninelli e altri. Quanto all’assessore Darbi, nell’atto di riassunzione si riferisce che: 17 È stato delegato dal Sindaco all'assemblea costitutiva di Sitram; Come già riferito, l’assessore era presente nelle sedute del cda di AMT del 18 e 19 aprile nelle quali si è discusso della lettera del Collegio sindacale del 10.4.2001, nella quale si lamenta l’assenza di un piano dei costi dei tre Services costitutivi di SITRAM. In detta seduta, a fronte dei rilievi del collegio sindacale a delle perplessità del consigliere Arieti, l’assessore ha perorato la tesi della opportunità di costituire la nuova società, sostenendo l’irrilevanza delle ricadute negative sul patrimonio AMT in quanto i nuovi costi di SITRAM sarebbero stati capitalizzati; Darbi era presente nella seduta dell’11.4.2001, quando esibì (e condivise) la lettera del Sindaco Sironi sulla società costituenda. Quanto alla difesa della prof.ssa Michela Sironi Mariotti, costituitasi con comparsa depositata il 23 marzo 2011, il sindaco pro tempore del comune di Verona ha eccepito innanzitutto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, menzionando la giurisprudenza del giudice della Giurisdizione nella quale, tra l’altro, si afferma che, nell’ipotesi di danno cagionato al patrimonio di società pubblica, “non sussiste un danno qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della su indicata società sia socio. Infatti, la distinzione “tra la personalità giuridica della società di capitali e quella dei singoli soci e la piena autonomia patrimoniale 18 dell’una rispetto agli altri non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l’illegittimo comportamento degli organi sociale abbia eventualmente arrecato al patrimonio dell’ente: patrimonio che è e resta privato” (Cass. Sez. U. n. 26806/2009) . Principio peraltro successivamente ribadito dal giudice della giurisdizione nella ordinanza n. 674/2010), nella quale si è ribadita “la non configurabilità della giurisdizione della Corte dei conti relativamente ai danni arrecati dall’amministratore direttamente alla società e solo mediatamente al soggetto pubblico socio della società che subisca la diminuzione del valore della sua partecipazione societaria”, “anche con riferimento al caso in cui la società intrattenga un rapporto di servizio od un analogo rapporto funzionale con la pubblica amministrazione ai fini del perseguimento di fini della medesima”. Inoltre, la prof.ssa Sironi ha eccepito la nullità dell’azione ex art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78 del 2009, evidenziando come la vertenza sia stata aperta dalla procura nel 2000, sulla base di un mero esposto presentato nel dicembre 1999 da un comitato di cittadini, che “sembra davvero difficile pensare .. contenesse una concreta e specifica notizia di un fatto ancora da accadere”, ovvero le missive del 2001 contestate al sindaco Sironi. Il convenuto contestava altresì l’intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria, in quanto le lettere contestate alla prof.ssa Sironi risalgono ad aprile e giungo 2001, mentre l’unico atto effettivamente 19 interruttivo del decorso risale al novembre 2006, non essendo qualificabile come messa in mora la nota datata 26/08/2005 spedita dall’allora presidente di AMT su sollecitazione della procura contabile, essendo priva, in tesi, della “esplicitazione della specifica pretesa” (ovvero del credito e del suo titolo giuridico). La Sironi contestava altresì la stessa imputabilità del fatto dannoso, essendo la costituzione della società Sitram di competenza dell’assemblea della ATM, e non del sindaco. Peraltro, secondo la parte resistente, la costituzione della società costituiva un atto legittimo e anzi utile in quanto l’ufficio dedicato “non avrebbe avuto le risorse necessarie ma avrebbe dovuto acquisirle ad un costo di cui quanto meno si sarebbe dovuto tenere conto nella determinazione del danno”, ed in ogni caso espressione di discrezionalità sottratta al sindacato del giudice contabile ex art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994. La prof.ssa Sironi ha altresì eccepito l’insussistenza del danno, tenuto conto che la transazione che ha definito il contenzioso tra Comune di Verona e AMT, da un lato, e la Siemens dall’altro, si è chiusa con il riconoscimento a favore della parte pubblica e alla sua partecipata di un risarcimento pari a euro 20.500.000,00, “espressamente quantificato tenendo conto dei costi di progettazione e consulenze”. In particolare, secondo la difesa dell’ex sindaco, “il bilancio consuntivo di A.M.T. del 2004 certifica che con la somma di 20 20.500.000,00 A.M.T. ha recuperato tutti i costi sostenuti e capitalizzati”. Inoltre, la prof.ssa Sironi ha lamentato l’assenza di gravità della colpa, essendosi limitata a impartire un’indicazione strategica che, all’epoca della sua assunzione, appariva oggettivamente giustificata dalle specifiche competenze che la costituzione avrebbe consentito di acquisire”. Infine, parte convenuta ha richiesto a questa Corte, in via del tutto subordinata, l’ampio esercizio del potere riduttivo. Il convenuto Darbi non risulta costituito. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2014 il magistrato requirente richiamava l’atto introduttivo del giudizio e la citazione in riassunzione, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. In particolare, riconosciuto che la nota datata 26/08/2005 spedita dall’allora presidente di AMT, in disparte la quaestio della sua qualificabilità in termini di atto interruttivo, non risulta indirizzata al sindaco Sironi, insisteva per una più corretta individuazione del dies a quo della prescrizione, non certo rinvenibile nelle date delle missive a firma del primo cittadino, ma semmai nel momento della concreta individuazione del danno, e dunque nella data della delibera di giunta n. 54/2003, ovvero, quanto meno, nel dies di concreta verificazione della deminutio patrimoniale. Il pubblico ministero contabile ha altresì sostenuto la piena sindacabilità della “soluzione gestionale” prescelta, e la sua manifesta 21 irragionevolezza avuto riguardo all’assenza di una compiuta pianificazione dei costi della costituzione ne gestione di una ulteriore struttura societaria. Da ultimo, parte attrice ha insistito in ordine alla natura diretta del danno cagionato all’amministrazione pubblica, detrimento peraltro non venuto meno a seguito della transazione stipulata con l’Ati Siemens, negozio che non avrebbe previsto la refusione delle maggiori spese legate al modulo organizzativo prescelto. Dal canto suo, il patrono della prof.ssa Sironi, dopo aver ribadito l’eccezione di nullità ex art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78 del 2009 già avanzata nella memoria di costituzione, ha contestato la valutazione di illiceità/inutilità, in un’ottica ex ante, della soluzione organizzativa prescelta, consentita e dalla normativa e dalla convenzione tra Comune ed ATM, con la quale la partecipata intendeva rinvenire ulteriori competente tecniche per la costruzione dell’opera e per la gestione del servizio (come evidenziato dalla scelta del qualificato socio di minoranza di Sitram, ovvero Ratpe). Quanto al danno, parte resistente ha eccepito l’intervenuta immutatio libelli da parte della Procura contabile, che nell’originario atto di citazione ha espressamente qualificato il detrimento contestato come indiretto con riguardo al patrimonio pubblico, salvo poi riqualificarlo in termini di danno erariale diretto in sede di citazione in riassunzione. 22 Danno diretto che peraltro sarebbe del tutto assente nella specie, non essendo stato comprovato da parte attrice che le contestate voci di danno abbiano arrecato una specifica deminutio patrimoniale al pubblico erario. Peraltro, ha aggiunto la difesa della prof. Sironi, l’ammontare contestato andrebbe comunque ridotto sia con riferimento alle spese da locazione (avendo la Sitram lavorato in locali dell’ATM) che con riguardo a quelle del personale, avendo la stessa Procura riconosciuto che la Sitram si è in concreto avvalsa anche di personale dell’Atm. DIRITTO [1] In via pregiudiziale, occorre innanzitutto evidenziare, in limine litis, come, a seguito della sospensione del presente giudizio disposta da questa Corte con ordinanza n. 33/2011 e della successiva comunicazione dell’ordinanza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione n. 10299/2003 che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile nei confronti dei soggetti con cariche sociali nella partecipata pubblica Atam spa e che “non v’è ragione per dubitare della giurisdizione del giudice contabile in ordine all’azione proposta nei confronti del sindaco e dell’assessore del comune di Verona”, la Procura regionale presso questa Sezione abbia, coerentemente con la menzionata pronunzia del giudice della giurisdizione, citato in riassunzione, entro i termini previsti dall’articolo 367, comma 2, c.p.c., esclusivamente i sigg.ri Sironi 23 Mariotti Michela e Darbi Giovanni Luca, a fronte di un atto di citazione originariamente rivolto a n. 10 convenuti. Conseguentemente, il Collegio ritiene doversi dichiarare d’ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 308, commi 3 e 4, del c.p.c., la parziale estinzione del giudizio con riguardo ai convenuti Tantalo Remo, Albertini Francesco, Da Vià Claudio, Dal Molin Ulisse, Sarzi Carla, Zaninelli Stefano, Righetti Gianbernardo e Zanderigo Guido. In proposito, non v’è luogo a provvedere sulle relative spese processuali, che, secondo quanto disposto dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c., rimangono a carico delle parte e, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 comma 2 bis del d.l. n. 543/1996 e dell’art. 10 bis comma 10 del d.l. n. 203/2005 (per come interpretato dalle SS.RR. di questa Corte con sentenza n. 3/QM/2008, con riguardo alle sentenze di definizione in rito), non danno luogo a rimborso da parte dell’Amministrazione pubblica. [2] Inoltre, in via pregiudiziale e all’esito dell’accertata ritualità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, il Collegio dichiara la contumacia del convenuto Darbi Giovanni Luca ai sensi e per gli effetti degli articoli 291 e 171 c.p.c. [3] Ancora in via pregiudiziale, deve esser rigettata l’eccezione, avanzata dalla parte costituita, fondata sulla pretesa insindacabilità, ex art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, della scelta discrezionale di costituire una ulteriore società a partecipazione pubblica finalizzata 24 alla realizzazione del servizio tramvia, piuttosto che ricorrere all’utilizzo di un ufficio interno all’ATM. Infatti, la giurisprudenza contabile ormai consolidata (ex multis: sentenza di questa Sezione n. 222/2013), coerentemente con gli orientamenti del giudice della giurisdizione (Corte Cass., Sez. Unite, n.7204/06; id., n. 1376/06; id., n. 5083/2008), è pacifica nel consentire il sindacato delle scelte discrezionali, in presenza di atti contra legem o palesemente irragionevoli ovvero ancora altamente diseconomici (così, tra le tante, Corte Conti, Sez. III, 23 settembre 2008, n. 281; Corte Conti, Sez. giur. Abruzzo, 7 gennaio 2004, n. 1; id. Sez. I, 1 aprile 2003, n. 115/A). In buona sostanza, la disposizione recata dall’art.1, comma 1, della legge 20/94 non consente di ritenere sottratte al sindacato del giudice contabile le condotte assunte in violazione di legge ovvero comunque economicamente irragionevoli sul piano economico, laddove abbiano cagionato un danno erariale (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Campania, 26 marzo 2012, n. 377; id, Sezione giur. Lombardia, 27 gennaio 2012, n. 30; id. Sezione giur. Campania, 24 gennaio 2011, n. 104; id., Sezione giur. Sicilia, 15 ottobre 2010, n. 2152)”. Tanto premesso in linea generale, risulta evidente dagli atti come, nel caso in esame, la Procura regionale abbia contestato la presunta irragionevolezza della soluzione gestionale adottata di costituire una (in tesi) ridondante, anzi dannosa (ovvero funzionale alla lievitazione 25 opportunistica della spesa, a cominciare da quella per la retribuzione degli organi societari), ulteriore società partecipata funzionale all’espletamento di compiti più efficientemente assolvibili, in un’ottica di adeguata valutazione costi-benefici, mediante un mero ufficio interno all’ATM, scelta discrezionale peraltro assunta in assoluta assenza di una puntuale pianificazione comparativa ex ante dei relativi costi gestionali (come peraltro successivamente evidenziato nella seduta di giunta comunale del 24.03.2003). In base alle predette considerazioni, ritiene il Collegio sindacabile l’azione amministrativa sotto il profilo della illegittimità-illiceità, oltre che dell’irragionevolezza, in ragione della incongruità, illogicità ed irrazionalità della scelta dei mezzi rispetto ai fini, nonché del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa. [4] Parimenti il Collegio non ritiene di poter condividere l’eccezione, avanzata dalla sola parte costituita, di nullità degli atti istruttori e processuali ex art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge 03 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle disposizioni correttive introdotte dal d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla legge 03 ottobre 2009, n. 141, che testualmente recita: “Le Procure della Corte dei Conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge...Qualunque atto istruttorio o 26 processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”. La disposizione testè riportata, ad avviso del Collegio, subordina l’avvio dell’attività istruttoria alla sussistenza di una notizia, comunque acquisita, relativa a fattispecie di danno distintamente individuabile come tale, quand’anche ancora necessitante di una più puntuale ricostruzione. In buona sostanza, la ratio della disposizione, lungi dal richiedere, quale presupposto legittimante l’attività istruttoria, l’irrealistica precostituzione eteronoma di una notitia damni puntualmente definita in tutti i suoi presupposti oggettivi e soggettivi, si risolve esclusivamente nell’interdire un’attività inquirente che si traduca in un controllo sostanzialmente indifferenziato della Pubblica Amministrazione, azionabile sulla scorta di notizie estremamente labili e incerte e dunque inidonee a lumeggiare distintamente la presumibile sussistenza di una specifica fattispecie di danno erariale. Tale interpretazione, teleologicamente orientata, del dato normativo appare del resto sostanzialmente in linea con quanto ritenuto dalla stesso giudice delle leggi che, nel mentre ha stigmatizzato gli atti 27 istruttori caratterizzati da genericità “soggettiva e oggettiva” in quanto sintomatici di “...attribuzioni esercitate in modo eccedente, rispetto ai confini necessariamente tipizzati dall’ordinamento...” sì da produrre “...una menomazione nella sfera presidiata dalle garanzie di autonomia...” (cfr. Corte Costituzionale n. 337/2005), nel contempo ha riconosciuto alla Procura contabile il potere-dovere di richiedere atti singolarmente individuati e necessari all’accertamento di responsabilità in relazione all’eventuale causazione di danni erariali (cfr. Corte Cost. n.100/1995). Potere istruttorio che, secondo la Consulta, “...deve essere ispirato a un criterio di obiettività, d’imparzialità e neutralità, specie perché ha un fondamento di discrezionalità...diretta a un interesse giurisdizionale” e che deve essere “...determinato da elementi specifici e concreti e non da mere supposizioni” (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 104/1989). Ricorda la Sezione che ulteriori e più puntuali indicazioni in merito si devono alla recente giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte, che, in una statuizione nomofilattica vincolante per il giudice di merito (n. 12/2011/QM, del 09 giugno – 03 agosto 2011), hanno testualmente affermato che “..il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denunzia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti d’informazione di pubblico dominio; l’aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una 28 sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l’aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni. L’espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitar che l’indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato. Di conseguenza, sono idonei ad integrare gli estremi di una “specifica e concreta notizia di danno”: a) l’esposto anonimo, se riveste i caratteri di specificità e concretezza innanzi precisati; b) i fatti conosciuti nel corso della fase dell’invito a dedurre, anche per soggetti diversi dall’invitato, nei medesimi termini; c) i fatti conosciuti a seguito di delega alle indagini, attribuita dalla Procura regionale ad organismi quali la Guardia di Finanza; d) da ultimo, non possono considerarsi specifiche e concrete, secondo quanto innanzi precisato, le notizie relative alla mera condotta, in carenza d’ipotesi di danno, quale amministrativa: ciò presupposto a oggettivo differenza delle della ipotesi responsabilità di fattispecie direttamente sanzionate dalla legge...”. 29 Orbene, nella specie, nel fascicolo aperto nel 2000 (vertenza n. 43) sono progressivamente confluiti (per evidenti ragioni di connessione) un originario esposto presentato nel dicembre 1999 da un Comitato di cittadini denominato "Comitato contro la tramvia a rotaia" del dicembre 1999 che lamentava la causazione di danni per l’erario in relazione alla costruenda tranvia, un ulteriore esposto del 19 ottobre 2004 a firma di un professionista sempre inerente la suddetta opera pubblica, e n. 2 articoli di giornale pubblicati rispettivamente il 10 e il 14 ottobre 2004 su un quotidiano, ancora un volta inerenti fattispecie di danno erariale connesse a detta opera pubblica. Appare dunque evidentemente legittimo, anzi doveroso, lo svolgimento, da parte della Procura regionale, di attività istruttoria, nella specie effettuata mediante delega alla Guardia di finanza, finalizzata alla verifica della fondatezza della notitia damni, che evidentemente ha preso le mosse da un nucleo fattuale sufficientemente determinato (vicenda della costruzione della tranvia e connessi danni) senza debordare in un “eccedente” controllo, di carattere generalizzato, sull’attività gestionale pubblica. [5] Analogamente, il Collegio ritiene di non poter condividere l’eccezione preliminare di merito, avanzata dall’unica convenuta effettivamente costituitasi nel giudizio riassunto dinanzi a questa Sezione, relativa alla presunta estinzione per prescrizione del danno all’erario contestato, avuto riguardo alla corretta individuazione del dies a quo del termine quinquennale. 30 In particolare, la parte privata argomenta l’eccezione de qua evidenziando come le lettere contestate alla convenuta prof.ssa Sironi risalgano ad aprile e giugno 2001, e che nel contempo l’unico atto effettivamente interruttivo del decorso risalga al novembre 2006, non essendo qualificabile come messa in mora la nota datata 26/08/2005, in ogni caso non indirizzata alla predetta convenuta. Già in sede di originaria citazione, la parte pubblica ha evidenziato come una corretta individuazione del dies a quo del termine prescrizionale non possa prescindere dal requisito dell’attualità del detrimento, in ossequio al consolidato principio secondo cui actio nondum nata non praescribitur (art. 2935 c.c.). Conseguentemente, secondo parte attrice, al fine di individuare il dies a quo consapevolezza della del prescrizione, credito verso “deve i tenersi responsabili conto della che la inutile costituzione (e della gestione) della Sitram si ha non alla data degli atti necessari per la costituzione societaria, ma solo in alcuni momenti successivi” in cui si fa una ricognizione economica di quanto è costata la SITRAM, ovvero la data di approvazione del bilancio finale di liquidazione (31.12.2003), quando si percepiscono con nitidezza i costi legati alla suddetta partecipata, ovvero il dies (17.07.2003) in cui l’Amt recede dalla convenzione quadro con la partecipata di recesso, ovvero ancora la data (24.03.2003) della delibera di giunta n.54, con la quale si demandava al Sindaco (o ad un Assessore da lui delegato) il compito di formulare, in sede di 31 apposita Assemblea dei Soci di AMT S.p.a., il seguente indirizzo: "il Comune di Verona, socio unico di AMT S.p.a., chiede al Consiglio di Amministrazione di recedere senza indugio dalla convenzione quadro AMT -SITRAM s.r.l. del 25.07.2001, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della convenzione stessa e con il preavviso dal medesimo previsto". Solo in via subordinata, la parte pubblica ha evidenziato come, in ogni caso, “tutte le spese (per e di SITRAM) sono state effettuate dopo il 26.9.2000 (quinquennio prima della messa in mora del presidente Leoni), mentre grandissima parte delle spese causate da SITRAM ed evidenziate come danno dalla relazione della GdF, e ulteriori allegati fomiti da AMT, è stata effettuata dopo il 23.11.2001 (ossia nel quinquennio antecedente alla seconda messa in mora del presidente Ferrari)”. Sulla predetta questione, giova richiamare il disposto dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20, del 14 gennaio 1994, come innovato dall’art.3, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 453, ove si prevede che “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”. Osserva il Collegio che il “dies a quo” del termine prescrizionale, tema diffusamente delibato dalla giurisprudenza contabile, si identifica, in base al dato testuale, con la “verificazione” del fatto dannoso. 32 La giurisprudenza formatasi in ordine al significato da attribuire al concetto di “verificazione del fatto dannoso”, dal quale far decorrere il termine iniziale della prescrizione (exordium praescriptionis), è rimasta a lungo oscillante tra due distinte posizioni: l’una che si richiama al concetto di “fatto” piuttosto che “evento dannoso”, e che coerentemente individua il termine iniziale per il decorso della prescrizione nella condotta che abbia posto in essere le necessarie ed ineludibili premesse di un evento interpretato in termini di mera ed obbligata conseguenza (Corte dei conti, Sez. III d’app., 30 settembre 2002, n. 300); l’altra, che per converso individua invece il “...fatto dannoso...” nell’esborso di somme da parte della Pubblica Amministrazione e non piuttosto nella condotta che ha determinato tale erogazione. In sostanza, secondo questa ricostruzione interpretativa, l’illecito amministrativo-contabile non si perfeziona al tempo del comportamento antigiuridico ma, coerentemente con la struttura di questa peculiare tipologia di responsabilità, nel momento in cui, verificandosi gli dell’agente, si effetti causalmente realizza l’eventus riconducibili alla damni, quale condotta effettivo depauperamento del patrimonio e/o della finanza pubblica, così abilitando il Requirente all’esercizio dell’actio damni in precedenza invece concretamente inammissibile. Detta seconda maggiormente interpretazione coerente sia risulta, rispetto ad alla avviso del struttura Collegio, dell’illecito 33 amministrativo contabile che con riguardo alla disciplina di ordine generale in materia di decorso della prescrizione (art. 2935 c.c: contra non valentem agere non currit praescriptio; così Corte dei conti, Sezione 2^ d’app., sent. n.20, del 1° febbraio 2010, id. Sezione 1^ Centrale, 06 febbraio 2007, n.17, id. 05 dicembre 2003, n.427 e 07 ottobre 2002 n. 341). Peraltro, l’interpretazione testè sintetizzata ha recentemente rinvenuto conferma da parte delle Sezioni Riunite di questa Corte, che, con sentenza n. 5/2007/QM del 19 luglio 2007, pronunziata nell’esercizio della funzione nomofilattica, hanno affermato che di decorrenza della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la condotta contra ius abbia prodotto l’evento dannoso avente i caratteri della concretezza e dell’attualità, ovverosia la decorrenza della prescrizione va individuata, quindi, nella data del pagamento (cfr. anche, SS.RR. n. 14/2011/QM, del 05 settembre 2011). Quanto alla prescrizione, tematica l’art. degli 2943 c.c. atti interruttivi del espressamente decorso prevede che della “la prescrizione è interrotta”, oltre che dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, “da ogni altro che valga a costituire in mora il debitore”, sia esso stragiudiziale o giudiziale. Alla costituzione in mora stragiudiziale il codice civile dedica poi l’art. 1219, che al 1° comma così dispone: “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”. 34 In tema, la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha affermato che “…affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell’art. 2943 quarto comma c.c., esso deve contenere un’intimazione o l’esplicitazione richiesta di scritta una di pretesa, vale adempimento a dire idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora…” (così Cass. Sez. III civ., 12 febbraio 2010, n.3371, id. 09 marzo 2006, n.5104, Sez. II civ. n.7524/2006, n.5104/2006, n.10926/2005). Inoltre, l’atto di costituzione, afferma la stessa Suprema Corte, non può ritenersi soggetto all’adozione di formule sacramentali nè richiede un puntuale quantificazione del credito (cfr. Cass. sent. n. 4712/1994, id. Sez. Lavoro sent. 12078, del 18 agosto 2003, id. Sez. III civ., n.5681 del 2006, ma anche Corte dei conti, Sez. 1^, 26 maggio 2006, n.126/A), potendo quest’ultimo essere solo determinabile nel suo ammontare; deve essere diretto al suo legittimo destinatario ma non esige specifiche modalità di trasmissione (così Cass. sez. III civ. n.13651/2006). In sostanza, l’atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., quale atto unilaterale ricettizio non negoziale (conforme Corte dei conti, Sez. III, 24 marzo 2004, n. 202/A), si compendia in una richiesta scritta di adempimento o intimazione di pagamento relativa ad un credito e rivolta a soggetti determinati in quanto ritenuti debitori. 35 Applicando i suddetti principi di ordine normativo e giurisprudenziale alla fattispecie concreta,va quindi respinta l’eccezione di prescrizione avanzata dal patrono della prof.ssa Sironi nei termini prima descritti. Per converso, occorre evidenziare come la Sitram, formalmente costituita nell’aprile del 2001, abbia concretamente avviato una attività economicamente significativa (come emergente dai relativi bilanci versati in atti) soltanto a partire dal 2002 per poi esser posta in liquidazione volontaria il 18.11.2003 e successivamente cessare l’attività in data 25.11.04 (la cancellazione dal Registro delle Imprese è avvenuta in data 27.1.2005). D’altra parte, occorre riconoscere pieno effetto interruttivo alla nota di costituzione in mora datata 23 novembre 2006, inviata dal presidente pro tempore dell’Amt Wilmo Ferrari anche all’ex sindaco Sironi Mariotti, contenente la specifica menzione delle ragioni e dell’ammontare del credito vantato. Pertanto, avuto riguardo al tempo di effettivo esborso delle spese contestate (sostanzialmente quasi tutte effettuate da Sitram in data successiva al 23 novembre 2001, fatta eccezione in sostanza per quelle di avvio quinquennale di dell’azienda), prescrizione la non maturazione può del periodo evidentemente ritenersi compiuta, tanto più che, come meglio si dirà nel prosieguo, il presente giudizio, in ragione della menzionata pronunzia del Supremo giudice della giurisdizione, concerne l’accertamento di eventuale responsabilità amministrativa per danni direttamente 36 arrecati ad enti pubblici e non già per meri esborsi effettuati da Sitram ovvero anche da Amt, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di individuazione del dies a quo della relativa prescrizione. In buona sostanza, l’aver autorevolmente circoscritto, in ottemperanza al dictum della Corte di Cassazione, la pretesa risarcitoria al solo danno direttamente arrecato al patrimonio della Pubblica Amministrazione, implica una correlata diversa individuazione del dies a quo della prescrizione del relativo credito erariale anche con riguardo alle residuali spese effettuate da Sitram prima del 23 novembre 2001, dies eventualmente individuabile nel tempo in cui dette erogazioni private si sono (in tesi) tradotte in pubblico detrimento. [6] Nel merito, il Collegio osserva come, ai fini della ricostruzione della rivendicata ipotesi di responsabilità amministrativa, assuma rilievo dirimente il riscontro della sussistenza di un danno diretto per l’erario, per come affermato dalla Corte di cassazione in sede di decisione sul regolamento di giurisdizione. Il Supremo giudice della giurisdizione, infatti, nella già menzionata ordinanza n. 10299/2013 del 26 febbraio – 3 maggio 2013, nel dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice contabile nei confronti dei soggetti con cariche sociali nella partecipata pubblica Atam spa, ha ritenuto che “non v’è ragione per dubitare della giurisdizione del giudice contabile in ordine all’azione proposta nei confronti del sindaco e dell’assessore del comune di Verona, restando 37 evidentemente poi rimessa a quel medesimo giudice, in sede di merito, ogni valutazione circa la possibilità d’individuare nel caso di specie un danno imputabile ad azioni o omissioni di quei soggetti e riferibile (non già al patrimonio della società partecipata, bensì) direttamente all’ente pubblico comunale”. In proposito, occorre innanzitutto evidenziare che la parte pubblica, in sede di originaria citazione in giudizio (pagg. 21, 23 e 66), avesse espressamente qualificato il petitum risarcitorio in termini di “danno indiretto” arrecato al comune di Verona, successivamente riqualificato, in sede di riassunzione (in particolare, pagg. 23 e ss.), in termini di danno diretto; qualificazione espressamente contestata in udienza dal legale della prof. ssa Sironi, che ha lamentato la ricorrenza di una non consentita ipotesi di mutatio libelli. Sulla questione, tuttavia, occorre richiamare l’orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass. 12 aprile 2005, n. 7524; Cass. 27 luglio 2009 n. 17457; Cass. 19 aprile 2010, n. 9266; Cass. N. 23 luglio 2013, n. 1785) secondo cui si verifica una “mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare 38 svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass. Cass. 20 luglio 2012, n. 12621) Nella specie, per il vero, sia la consistenza oggettiva della pretesa, (petitum) come anche i relativi fatti costitutivi (causa petendi), sono rimasti ictu oculi inalterati, essendosi limitato l’organo pubblico requirente ad argomentare/riqualificare la natura direttamente pubblica in senso sostanziale del danno contestato. Venendo alla sostanza della questione, ovvero alla verifica processuale della riscontrabilità, nel caso di specie, di “un danno riferibile non già al patrimonio della società partecipata, bensì direttamente rilevare all’ente come la pubblico parte comunale”, pubblica non occorre abbia innanzitutto compiutamente documentato, mediante produzione di documenti contabili (bilanci e mandati di pagamento di enti pubblici), la natura direttamente pubblica del danno contestato, ovvero secondo quali “itinerari” procedimentali amministrativo-contabili le specifiche spese affrontate da soggetti privati a partecipazione pubblica (di costituzione, di governance, per l’organo di controllo, di revisione, di locazione, di personale e utenze), confluite nel’ambito del danno erariale 39 contestato, si siano effettivamente tradotte in specifici esborsi a carico di enti pubblici. In buona sostanza, l’organo requirente ha ritenuto di poter ricostruire la natura direttamente pubblica del danno contestato sul terreno logico-deduttivo, secondo una trama ricostruttiva incentrata sulla natura oggettivamente totalitaria (100% del capitale di proprietà del comune di Verona) della partecipazione pubblica in AMT, sul poteredovere per l’ente pubblico di stabilire le tariffe per l’utenza del servizio e infine sull’obbligo di versare alla società partecipata i corrispettivi annui pubblici (trasferiti dal bilancio regionale) previsti dal DGR n. 326/2001 al fine di garantire i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge regionale n. 25/1998. Obbligo, quest’ultimo, il cui adempimento, relativamente agli esercizi finanziari in questione, l’organo requirente ha documentato mediante la produzione di due note a firma del Segretario Generale del comune di Verona, datate rispettivamente 10.5.2013 e 24.5.2013, nelle quali vengono quantificati i contributi regionali dal 2001 al 2004, con importi oscillanti da un minimo di € 10.604.005,92 ad un massimo di € 13.518.430,72. Tuttavia, occorre innanzitutto rilevare come detta modalità ricostruttiva del danno diretto ad ente pubblico appaia di dubbia conciliabilità, sul terreno giuridico-formale, con la natura di autonomo soggetto giuridico delle partecipate in questione, dotate di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale. 40 Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che la distinzione “tra la personalità giuridica della società di capitali e quella dei singoli soci e la piena autonomia patrimoniale dell’una rispetto agli altri non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l’illegittimo comportamento degli organi sociali (ma il principio di separazione dei patrimoni non può che imporsi, mutatis mutandis, anche con riguardo ad attività di amministratori e funzionari pubblici; n.d.r.) abbia eventualmente arrecato al patrimonio dell’ente: patrimonio che è e resta privato” (Cass. Sez. U. n. 26806/2009) . Parimenti, più recentemente (Cass. S.U. ord. n. 71/2014) la stessa Suprema Corte, interpretativo già nel confermare enunziato, ha l’ormai consolidato ribadito che indirizzo “l'autonomia patrimoniale … impedisce di configurare come erariali le perdite che restano esclusivamente della società, che è regolata ….. come ogni altro soggetto sovrapersonale di diritto privato" (S.U. 25 marzo 2013 n. 7374, 5 luglio 2011 n. 14 655, ord. 22 dicembre 2009 n. 27092 e ord. 22 dicembre 2011 n. 23829)”. Peraltro, anche sul terreno logico-deduttivo, le argomentazioni di ordine sostanziali addotte da parte attrice non si rivelano effettivamente persuasive, alla luce dell’esame dei bilanci della società Amt, correttamente acquisiti e depositati dall’organo requirente. Infatti, dall’esame di detti documenti contabili (dal 2001 al 2004) della società partecipata Atm non si evidenzia alcuna specifica 41 correlazione tra il “ciclo di vita” della Sitram (costituita nel 2001, attiva più intensamente nel 2002, posta in liquidazione nel 2003, cessata dall’attività nel 2004) e l’andamento dei ricavi di esercizio derivanti da “servizi minimi TPL”. In effetti, l’ammontare di detti specifici ricavi si mantiene sostanzialmente costante nel tempo, essendo stato pari ad euro 10.536.436 nel 2001, ad euro 10.482.868 nel 2002 (esercizio in cui si registra il valore minimo del quadriennio in esame, in corrispondenza della “massima attività” della Sitram), ad euro 10.568.382 nel 2003 e ad euro 10.568.382 nel 2004. Analoga constatazione consegue al raffronto tra il “ciclo di vita” della Sitram e gli importi effettivamente corrisposti dal comune di Verona all’Atm nel quadriennio in esame, pari ad euro 11.770.669,96 nel 2001, ad euro 10.604.005,92 nel 2002 (valore più basso in assoluto, a fronte di una più intensa attività di Sitram), ad euro 13.518.430,72 nel 2003 e ad euro 11.035.884,37 nel 2004. Inoltre, come espressamente attestato nella documentazione acquista dall’organo requirente, queste ultime somme sono state trasferite dal comune di Verona ad Atm genericamente “a titolo di corrispettivo” per un servizio prestato (trasporto pubblico locale), senza dunque una riscontrabile specifica correlazione con l’attività di Sitram. Peraltro, l’esame dei bilanci di ATM evidenzia come, anche al di là del dato giuridico-formale, l’autonomia patrimoniale perfetta della 42 società, lungi dal costituire un mera “fictio iuris” dissimulante una consistenza patrimoniale “di gruppo” sostanzialmente indistinta, si traduca in margini di concreta autonomia di entrata (oltre che ovviamente di spesa), sub specie di non minimali ricavi da “biglietti e abbonamenti” (in questi termini si esprime la classificazione di bilancio). In dettaglio, rimanendo al quadriennio in esame, i ricavi da corrispettivi per biglietti e abbonamenti versati dagli utenti e percepiti da Atm sono stati pari a euro 7.360.807 nel 2001, euro 7.301.546 nel 2002, euro 7.622.049 ed euro 8.056.401 nel 2004. In buona sostanza, dunque, l’Atm non vive esclusivamente di finanza derivata, ovvero non acquisisce provvista finanziaria elusivamente mediante trasferimenti da parte di enti pubblici, potendo al contrario giovarsi anche di cospicue entrate proprie. Tale evidenza non appare coerente, anche al di là del dato giuridicoformale dell’autonomia patrimoniale perfetta, con l’itinerario logicodeduttivo, seguito da parte attrice, di ricostruzione, per così dire, “per propagazione” del danno diretto ad ente pubblico. Non ravvisandosi una compiuta ricostruzione probatoria di un danno erariale diretto ad ente pubblico, il Collegio ritiene evidentemente assorbiti gli ulteriori profili ricostruttivi dell’illecito amministrativocontabile eccepiti dalla parte privata costituita o comunque implicati nella fattispecie concreta sub iudice e quindi di dover prosciogliere 43 nel merito gli odierni convenuti dagli addebiti contestati dalla Procura Regionale con il libello accusatorio. [7] In ragione del proscioglimento nel merito, attesa la natura di parte solo in senso formale della Procura Regionale della Corte dei conti, che promuove amministrativa dei e partecipa pubblici ai giudizi amministratori e di responsabilità dipendenti quale portatore non dell’interesse particolare dell’Amministrazione, ma di quello generale dell’Ordinamento giuridico (così Corte di Cassazione SS.UU. civili, 02 marzo 1982, n.1282, 02 ottobre 1998, n.9780, 02 aprile 2003, n.5105, 15 gennaio 2010, n.519/10), le spese processuali gravano (ex art. 91 c.p.c.) sul Comune di Verona, nel cui interesse, comunque, ha agito in giudizio il Procuratore regionale, quale suo rappresentante processuale ex lege, giacché esso è il soggetto che si assumeva leso e a cui vantaggio sarebbe stata devoluta la condanna al risarcimento nel caso di mancata assoluzione dei convenuti. Tuttavia, come già riferito, non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali relativi ai soggetti originariamente convenuti ma non citati in riassunzione, in quanto detti oneri, secondo quanto disposto dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c., rimangono a carico delle parte e, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 comma 2 bis del d.l. n. 543/1996 e dell’art. 10 bis comma 10 del d.l. n. 203/2005 (per come interpretato dalle SS.UU. della Corte dei conti con sentenza n. 44 3/QM/2008, con riguardo alle sentenze di definizione in rito), non danno luogo a rimborso da parte dell’amministrazione pubblica. Per converso, compete a questo giudice il potere-dovere di liquidare le spese processuali in favore dei convenuti assolti nel merito, non potendosi l’istituto più della pervenire all’esclusione compensazione (art. 92 del rimborso c.p.c.) in attraverso ragione del combinato disposto dell’art. 3, comma 2 bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n.543 (convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.639), dell’art. 10 bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n.203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 02 dicembre 2005, n.248) e dell’articolo 17, comma 30 quinquies, del d.l. 01 luglio 2009, n.78 (nel testo integrato dalla legge di conversione 03 agosto 2009, n.102). Dette spese legali (rectius: il c.d. compenso onnicomprensivo in beneficio di professionista) devono liquidarsi da parte del Giudice secondo i parametri di cui al D.M. n. 140, del 20 luglio 2012, disciplina applicabile in via transitoria, ex art. 64, commi 1 e 2, della legge n. 247, del 31 dicembre 2012, giacché allo stato non risulta ancora emanato il nuovo regolamento previsto dall’art. 13, comma 6, della citata legge n. 247/2012 sull’Ordinamento della professione forense (idem: Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 31 ottobre 2013, n. 5246); in ogni caso alla liquidazione dei compensi professionali si applica il principio “tempus regit actum”, dovendosi fare riferimento al regolamento e ai valori vigenti al momento in cui le attività 45 professionali sono condotte a termine (cfr, Corte di Cass. 17405, del 12 ottobre 2012). In breve, l’art.1 del suddetto decreto prevede che le relative disposizioni si applicano in caso di assenza di diverso accordo tra le parti (c.d. contratto avvocato - cliente vincolante per il giudice) relativamente liquidazione al sia compenso medesimo, omnicomprensiva (comma (comma 3) 1), ovvero che la relativa all’intera prestazione professionale incluse le attività accessorie (facendo venir meno la pregressa distinzione tra diritti e onorari), che vanno rimborsate eventuali spese (secondo qualsiasi modalità, compresa quella forfettaria) debitamente reclamate e documentate (comma 2), che nel caso di incarico collegiale il compenso sia unico e che l’organo giurisdizionale possa aumentarlo fino al doppio (comma 4), che l’omessa produzione di un preventivo possa far diminuire la valutazione giudiziale dei compensi (comma 6), e infine che in nessun caso le soglie numeriche indicate dal regolamento, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, siano vincolanti per la liquidazione stessa (comma 7). L’art.2 distingue, poi, le prestazioni forensi in attività stragiudiziale e attività giudiziale, quest’ultima a sua volta divisa in penale, civile, amministrativa, comprensiva del contenzioso contabile (richiamato nella tabella A allegata) e tributaria, mentre l’art. 4 determina i parametri dei compensi per le singole attività e, per ciò, per i 46 seguenti momenti procedimentali: studio, fase introduttiva, istruttoria, decisoria ed esecutiva; inoltre nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva, nonchè anche del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Quanto al valore, l’art.5 dispone che nelle cause dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, in cui rientra anche il contenzioso contabile, ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di rito civile, sempre che l’oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ne consentono l’applicazione, con riguardo chiaramente ai giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, e sulla base dell’importo attribuito alla parte vincitrice e non della somma domandata dalla stessa. Da ultimo l’art.11, del D.M. n. 140 del 2012, detta i criteri per la determinazione del compenso agli avvocati, riportati nell’allegata tabella A, con previsione per il Giudice della facoltà di diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in ragione di concrete circostanze e ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli artt. 1 e 4. Facendo applicazione dei delineati principi alla fattispecie di causa, deve innanzitutto evidenziarsi come non debba procedersi a liquidazione delle spese con riguardo al convenuto Darbi Giovanni 47 Luca, non costituitosi in giudizio, per il quale non risulta dunque esser stata svolta alcuna attività defensionale. Quanto invece alla convenuta Sironi, deve precisarsi che il valore della controversia per ogni singolo convenuto deve ricavarsi, con adattamento dell’art.5, commi 1 e 2, al giudizio contabile, in cui è presente il PM richiedente per conto dell’Amministrazione importi a titolo di danno, dal quantum che lo stesso pretendeva ab origine dai medesimi, pari nella specie al 10% (dunque euro 109.402,75) del complessivo danno complessivamente contestato da parte attrice (1.094.027,51). Pertanto, considerato che il patrono della prof. Sironi non ha prodotto nota spese ex art. 75 disp. di att. c.p.c., attese le fasi d’interesse per il giudizio contabile e quanto previsto dalla tabella A allegata al D.M. citato, e dall’art.1, comma 7, considerati gli scaglioni afferenti le somme agli stessi richieste dal Requirente, liquida a favore del difensore, anche con riguardo alle fasi interlocutorie/provvedimentali, la somma di euro 02.430,00. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando: 1. Dichiara estinto il giudizio nei confronti dei convenuti Tantalo Remo, Albertini Francesco, Da Vià Claudio, Dal Molin Ulisse, Sarzi Carla, 48 Zaninelli Stefano, Righetti Gianbernardo, Zanderigo Guido, non citati in riassunzione; 2. Dichiara la contumacia del convenuto Darbi Giovanni Luca; 3. Dichiara la giurisdizione di questa Corte con riguardo alla scelta discrezionale di costituire la società Sitram; 4. Rigetta l’eccezione di nullità degli atti istruttori e processuali; 5. Rigetta l’eccezione di prescrizione; 6. Nel merito, rigetta la domanda attorea, per mancanza di un danno diretto al patrimonio dell’ente comunale; 7. Liquida nei confronti della convenuta Sironi Mariotti Michela, a titolo di spese processuali, l’importo omnicomprensivo di euro 02.430,00; 8. Nulla per le spese con riguardo ai convenuti Tantalo Remo, Albertini Francesco, Da Vià Claudio, Dal Molin Ulisse, Sironi Mariotti Michela, Sarzi Carla, Zaninelli Stefano, Righetti Gianbernardo, Zanderigo Guido, Darbi Giovanni Luca. Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 12 marzo 2014. Il Giudice Estensore F.to (Dott. Natale Longo) Il Presidente F.to (Dott. Angelo Buscema) Depositata in Segreteria il 09/04/2014 49 P. il Funzionario preposto F.to Cristina Guarino 50
© Copyright 2024 Paperzz