Sezione giurisdizionale per il Veneto ( PDF, 207 kB )

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N°84/2014
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Angelo Buscema
Presidente
Natale Longo
Giudice relatore
Giovanni Comite
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 27781 del registro di
Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale presso questa
Sezione nei confronti di Tantalo Remo, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Andreina Degli Esposti, Francesca Vrespa, Riccardo Villata,
Franco Zambelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest’ultimo
in
Venezia-Mestre,
via
Cavallotti
22;
Albertini
Francesco, Da Vià Claudio, Dal Molin Ulisse, rappresentati e
difesi dagli avv.ti Giovanni Sala e Franco Zambelli ed elettivamente
domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via
Cavallotti 22;
Sironi Mariotti Michela, Sarzi Carla, Zaninelli
Stefano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Maccagnani e
Franco Zambelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di
quest’ultimo
in
Venezia-Mestre,
via
Cavallotti
22;
Righetti
Gianbernardo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andreina Degli
1
Esposti, Francesca Vrespa, Riccardo Villata, Franco Zambelli ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in VeneziaMestre, via Cavallotti 22; Zanderigo Guido, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Domenico Iaria e Franco Zambelli ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via
Cavallotti 22; Darbi Giovanni Luca, contumace.
Visto l’atto introduttivo del giudizio, le memorie di costituzione, gli
altri atti e documenti tutti di causa;
Vista in particolare l’ordinanza n. 33 del 13-20 aprile 2011, con la
quale questo giudice ha sospeso il processo ex art. 367, comma 1,
c.p.c., stante l’avvenuta proposizione di ricorso per regolamento
preventivo di giurisdizione innanzi la Corte di cassazione;
Vista l’ordinanza delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n.
10299 del 3 maggio 2013;
Visto l’atto di riassunzione ex art. 367 c.p.c. della Procura regionale
presso questa Sezione;
Vista la comparsa di costituzione della prof.ssa Sironi Mariotti Michela
del 23 marzo 2011;
Uditi nella pubblica udienza del 12 marzo 2014, con l’assistenza del
segretario sig. Mizgur Stefano, il Giudice relatore, dott. Natale Longo,
il vice Procuratore Generale, dott. Alberto Mingarelli, l’avv. Antonio
Sala
presente
su
delega
dell’avv.
Giovanni
Maccagnani,
in
rappresentanza di Sironi Mariotti Michela.
Svolgimento del processo
2
Con atto di citazione del 16 novembre 2010 (depositato il giorno
seguente e ritualmente notificato con il pedissequo decreto di
fissazione dell’udienza) la Procura Regionale della Corte dei conti per
il Veneto conveniva, dinanzi questa Sezione Giurisdizionale, i signori
Tantalo Remo, Albertini Francesco, Da Vià Claudio, Dal Molin Ulisse,
Sironi Mariotti Michela, Sarzi Carla, Zaninelli Stefano, Righetti
Gianbernardo, Zanderigo Guido e Darbi Giovanni Luca, per sentirli
condannare al pagamento, in favore del comune di Verona della
Difesa, della somma di € 1.094.027,51 quali responsabili in concorso
tra loro e nelle percentuali specificamente indicate, quale danno
pubblico cagionato ad AMT spa o in subordine ed in via indiretta al
Comune di Verona, unico socio proprietario della predetta società, o
nel diverso e maggior danno che il Collegio riterrà di giustizia, oltre a
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, interessi legali e
spese di giudizio.
Quanto alla ricostruzione fattuale, la vicenda ha preso le mosse da
un esposto presentato da un Comitato di cittadini denominato
"Comitato contro la tramvia a rotaia" del dicembre 1999, cui hanno
fatto seguito un
ulteriore segnalazione con contenuti similari o
connessi, quello dello studio legale Trabucchi di Verona (del
21.10.2004), e vari articoli di quotidiani veronesi sui lavori di
realizzazione della linea tramviaria nel Comune di Verona.
Conseguentemente, la Procura della Corte dei conti presso questa
Sezione giurisdizionale ha quindi affidato specifica delega istruttoria
3
alla Guardia di finanza, adempiuta con relazione depositata presso la
magistratura contabile inquirente in data 6.3.2007 (prot. 59529).
L' attività delegata, avviata dopo la definizione del contenzioso tra i
contraenti dell'appalto per la realizzazione della tramvia di Verona,
da un lato, comune di Verona e l’Azienda Municipalizzata Trasporti
(AMT) S.p.a - (appaltante) e, dall'altro, l'associazione temporanea
d'imprese con a capo la Siemens - (appaltatrice), conclusosi con una
transazione
a
seguito
della
quale
la
Siemens
riconosceva
all'appaltante un risarcimento pari a € 20.500.000,00), evidenziava
in particolare l’irragionevolezza/diseconomicità dei costi derivanti dal
rapporto di collaborazione tra AMT S.p.a. e SI.TRAM. S.r.l.
In particolare, la Guardia di Finanza analizzava i servizi resi da
quest’ultima società, costituita in base ad una espressa previsione
della convenzione tra Comune di Verona e AMT del 12.01.2001, che
conferiva a SITRAM attribuiva le funzioni e le seguenti competenze
correlate alla realizzazione e, successivamente, alla gestione della
tramvia:
-"responsabilità della progettazione, della costruzione, dell'ingegneria
verso AMT per tutte le attività connesse alla realizzazione del sistema
metrotramviario di Verona";
- "responsabilità del procedimento";
- "redazione degli studi, piani e progetti preliminari definitivi ed
esecutivi";
4
- "su richiesta di AMT, esecuzione di ulteriori attività/servizi, anche
non inclusi dei documenti previsionali, purché accessori e connessi
all'oggetto della convenzione"
In ragione dell'attribuzione di tali d'incarichi, AMT S.p.a. subentrava
al Comune di Verona nella fase di aggiudicazione definitiva dei lavori
relativi al primo lotto, assumendo di conseguenza tutti gli obblighi e i
diritti nascenti dal contratto d'appalto.
Rilevante per il caso in esame, risulta il punto della convenzione in
cui si prevede, proprio per l'esercizio dei compiti trasferiti ad AMT, la
costituzione di un'apposita struttura interna denominata "Ufficio
Tramvia", oppure, in alternativa, la nascita di un'apposita società
mista dedicata.
La AMT S.p.a. optava per la seconda soluzione, ragione per cui, in
data 23.04.2001, costituiva la società denominata SI.TRAM. S.r.l.,
individuando successivamente nella francese "RATP" il partner
strategico cui cedeva il 25% delle quote di capitale della controllata.
Il 25.07.2001, AMT S.p.a. e SI.TRA.M. S.r.l. sottoscrivevano la
Convenzione quadro con il fine di disciplinare la gestione della attività
e dei servizi di progettazione, costruzione e gestione del sistema
metrotramviario.
Premesso che la convenzione in parola riconosce (art. 12) ad AMT il
potere di recedere prima della scadenza, fissata al 31.12.2008,
qualora, a proprio insindacabile giudizio, ciò si rendesse necessario
per tutelare l'interesse pubblico, con nota del 11.11.2002, il Comune
5
di Verona comunicava ad AMT l'intendimento di avviare una verifica
sugli atti formali e sugli impegni contrattuali assunti dalla società
verso la SI.TRA.M. S.r.l. e allo scopo chiedeva l'invio di documenti e
chiarimenti.
Il 12.12.2002 si teneva un'assemblea ordinaria della AMT S.p.a.
avente all’ordine del giorno anche la discussione sulle suddette
richieste comunali. il cui esito era tuttavia stigmatizzato come non
esauriente da una nota del sindaco di Verona datata 24.12.2002,
nella quale si riportavano per giunta alcuni gravi rilievi avanzati dal
collegio sindacale dell’azienda.
La lettera del Collegio sindacale di AMT inviata al sindaco Zanotto e
al Presidente di AMT Zaninelli, evidenziava alcune irregolarità ed
anomalie riguardanti SITRAM e AMT emerse nel corso della verifica
dei 21.11.2002.
In particolare, il terzo punto della lettera del Collegio sindacale
osserva: "il contratto attuativo convenzione quadro tra AMT spa e
SITRAM srl per l'anno 2002 approvato dal CdA in data 21.01.2002
presenta alcuni dubbi in quanto da un"attenta lettura emerge che
vengono assegnate a SITRAM una serie di funzioni e compili che non
sono strettamente riconducibili allo scopo per cui SITRAM è stata
costituita. Si apprende che questo contratto non è stato visionato
dall'ufficio legale di AMT spa e che solamente nel mese di giugno
2002 si è acquistato un parere dell'Avv. Cacciavillani che esprime
fortissimi dubbi sul contratto in merito ad aspetti sostanziali in
6
quanto AMT si troverebbe nella condizione di mero soggetto
erogatore di somme per il finanziamento o per la copertura di costi
derivanti dalle scelte di SITRAM .... ".
Il quarto punto prevede: "Nel contratto disciplinante la prestazione di
servizi di AMT. spa a favore di SITRAM srl non è indicato
espressamente il termine in cui deve essere emessa la fattura e di
conseguenza il relativo pagamento" ...
Il sesto punto della lettera del Collegio osserva: "Il Collegio appura
inoltre che nel corso dell'anno 2001 sono state corrisposte delle
somme ad alcuni dipendenti di AMT spa per un valore complessivo
lordo di € 17.400,00 e a dirigenti di AMT spa per € 10.000,00 quale
premio per l'attività svolta a favore di SITRAM srl. Detto bonus non
risulta essere mai stato deliberato dal CdA in quanto i rapporti e le
prestazioni tra AMT spa e SITRAM srl risultano essere regolate con
appositi contratti e convenzioni. Da un 'analisi contabile non risulta
che SITRAM srl abbia rimborsato detta somma ad AMT spa".
Quindi, nella seduta di Giunta del Comune di Verona del 24.03.2003
(ali. nr. 10), venivano evidenziati i seguenti punti:
"- considerato che il piano economico finanziario 2000 non prevede
oneri
di
funzionamento
di
una
struttura
societaria,
bensì
esclusivamente quelli relativi all'ufficio tramvia, quivi compresi i costi
dello staff e il compenso ai membri esterni, per una somma di lire
2.236.000.000, che - al di la di sempre possibili aggiornamenti appare insufficiente per i costi di gestione di una società dedicata;
7
- rilevato che la considerazione di cui sopra - coniugata con le
strategie d'azione in fase di studio per la riorganizzazione societaria
di AMT S.p.a., anche in vista delle procedure concorsuali per la
messa in gara del trasporto pubblico locale a far tempo dall’1 gennaio
2004 induce quest'Amministrazione alla determinazione che si debba
procedere con lo scioglimento del rapporto tra AMT e SI.TRA.M.
S.r.l., facendo si che le procedura di realizzazione della tramvia siano
assunte e curate dall'Ufficio Tramvia, secondo l'opzione in tal senso
già prevista dalla convenzione del 2001 sopra citata; tale ufficio
infatti, con costi di funzionamento senz'altro più contenuti rispetto
alla Società di scopo, sembra configurarsi quale struttura tecnica più
snella, e maggiormente idonea a recepire con tempestività le
indicazioni per la realizzazione dell'opera;
- dalle predette considerazioni, sia in ordine all'eccedenza dei costi
derivanti dalla convenzione quadro del 25.07.2001 rispetto al piano
economico finanziario del 2000, sia in ordine alle nuove funzioni
strategiche di ASMT in vista della prossima gara per il trasporto
pubblico locale, sussiste il pubblico interesse che giustifica il recesso
dal contratto ... ".
Conseguentemente, con provvedimento nr. 54/2003 (ali. nr. 11), la
Giunta comunale demandava al Sindaco o ad un Assessore da lui
delegato, il compito di formulare, in sede di apposita Assemblea dei
Soci di AMT S.p.a., il seguente indirizzo: "il Comune di Verona, socio
unico di AMT S.p.a., chiede al Consiglio di Amministrazione di
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recedere senza indugio dalla convenzione quadro AMT -SITRAM s.r.l.
del 25.07.2001, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della convenzione
stessa e con il preavviso dal medesimo previsto".
Da una visura camerale risultava poi che SITRAM era stata posta in
liquidazione volontaria in data 18.11.03, aveva cessato la sua attività
in data 25.11.04 ed era stata cancellata dal Registro delle Imprese in
data 27.1.2005.
Dalla nota integrativa al bilancio finale di liquidazione al 25 novembre
2004 risultava che l’attività di liquidazione era immediatamente
iniziata con il trasferimento del personale, dei beni e dei contratti
aziendali ad AMT spa, in applicazione dell’accordo di recesso dalla
Convenzione quadro stipulato nel corso del 2003 con AMT spa.
Nello stesso documento emergeva, tra l’altro, come RATP, il socio
francese titolare nominale di una quota pari al 25% di SITRAM srl,
diversamente
da
AMT,
avesse
recuperato
quasi
tutto
il
suo
investimento di € 250.000,00, avendo ricevuto nel piano di riparto la
somma di € 245.021,53.
Quindi, sulla scorta della relazione della Guardia di finanza, la
Procura contabile emetteva invito a dedurre nei confronti dei soggetti
già in epigrafe individuati, in quanto responsabili, in diversa misura,
degli illeciti e dei danni derivati dalla costituzione di Sitram, ovvero
dalla costituzione di una società sostanzialmente inutile, in quanto le
attività della stessa (analizzate puntualmente dalla GdF) potevano
essere svolte da un ufficio interno alla società AMT, con costi assai
9
inferiori. Inoltre, nell’invito a dedurre, così come nella relazione della
GDF, si evidenziava come il vertice amministrativo di SITRAM Srl, e
precisamente
Stefano
Zaninelli,
rivestisse
contestualmente
la
qualifica di presidente di AMT e che il Direttore della controllata,
Guido Zanderigo, svolgesse in contemporanea anche l'incarico di Vice
Direttore Generale della società capogruppo AMT; emergeva pertanto
un illecito anche sotto il profilo del conflitto d'interessi derivante dalla
scelta di far coincidere le figure di operatore e di controllore non solo
ai vertici amministrativi, ma anche nella direzione delle due società.
Quanto all’inutilità/diseconomicità della società costituita, l’indagine
svolta ha evidenziato che la SITRAM, nel corso della sua attività, ha
fatturato € 2.888.606,79 per attività quasi esclusivamente svolte a
vantaggio della controllante AMT (servizi di ingegneria per AMT
2.706.566,24; servizi di ingegneria per altri soggetti
recupero
spese
varie
e
cessione
cespiti
verso
€
€ 7.800;
AMT
Spa
€
174.240,55), così smentendo in rebus che vi fosse una qualche utilità
nella sua costituzione derivante dalla prospettiva aziendale di fornire
servizi a clienti diversi dalla società controllante; tanto più che tali
servizi
e
le
conseguenti
entrate
potevano
comunque
essere
commissionati e conseguiti direttamente da AMT Spa.
Analogamente,
l’analisi
delle
fatture
ricevute
per
servizi
commissionati all'esterno da SITRAM evidenzia che se AMT avesse
provveduto direttamente a commissionare dette prestazioni avrebbe
quanto meno risparmiato l’illogico ricarico applicato da SITRAM.
10
L’inutilità/diseconomicità della costituzione è peraltro emersa ancor
più, secondo la prospettazione attorea, dall’analisi delle indennità
corrisposte
agli
organi
di
gestione
della
Sitram,
somme
che
evidentemente non sarebbero state corrisposte se l’Amt avesse
gestito l’attività in questione con un proprio ufficio dedicato.
Più in dettaglio, il danno erariale era quantificato in ragione dalle voci
di costo di seguito quantificate:

di costituzione
€
5.465,67

di governance
€
732.788,63

per l’organo di controllo
€
34.079,38

di revisione
€
8.712,00

di locazione
€
101.132,99

del personale e utenze;
€
188.306,00
Danno erariale
€ 1.070.484,67
Ulteriori spese sono state sostenute da SITRAM srl durante la
liquidazione nel corso del 2004 fino al 25.11.2004 (data di redazione
del bilancio di liquidazione):

Compensi al Collegio sindacale
€
13.367,84

Emolumenti pagati al liquidatore
€
9.975,00

Spese per cancellazione
€
200,00
€
23.542,84
Danno erariale
Si sarebbe dunque prodotto un danno erariale complessivo pari ad €
1.094.027,51 (€ 1.070.484,67 + € 23.542,84).
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I soggetti invitati a dedurre opponevano tuttavia alcune eccezioni,
rilevando la ritenuta nullità degli atti in ragione della carenza di
specifica e concreta notizia di danno ex art. dall’art 17, comma 30
ter, del d.l 78/2009, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti
avuto riguardo all'ordinanza delle SS.UU. della Corte di cassazione n.
26806/2009, l’intervenuta prescrizione (che dovrebbe decorrere dalle
delibere
dell’AMT
del
23.3.2001
e
del
3.4.2001)
del
danno,
l’insussistenza del danno in ragione della intervenuta transazione con
SIEMENS, l’insindacabilità della scelta discrezionale di costituire una
società, l’economicità della scelta (in quanto l’affidamento ad ufficio
interno sarebbe stato, in tesi, più oneroso), l’esclusiva responsabilità
degli amministratori di Sitram.
Analizzate le controdeduzioni dei soggetti invitati a dedurre, la
Procura
contabile
ha
diffusamente
argomentato
ex
adverso,
reputando insussistente un’ipotesi di nullità per genericità della
denunzia di danno, ritenendo sussistente la giurisdizione contabile
(tenuto conto della sostanza economica pubblica del fenomeno
gestorio e di alcuni dati normativi), non ancora maturata la
prescrizione (in quanto il dies a quo andrebbe individuato nella data
dei concreti esborsi ed essendo intervenuti, entro i 5 anni, atti
interruttivi), la piena sussistenza del danno (essendo intervenute
spese), la piena sindacabilità della scelta di costituire una nuova
società essendo mancata qualsivoglia valutazione motivata della
linea gestionale assunta, e la compartecipazione alla condotta
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dannosa a che da parte di soggetti diversi da quelli inseriti negli
organi di Atam.
Conseguentemente, la Procura contabile ha citato in giudizio i
medesimi soggetti, per sentirli condannare al risarcimento del danno
erariale
come
sopra
quantificato,
specificando
le
percentuali
addebitande a ciascun convenuto:

40% al sig. Zaninelli Stefano, presidente sia dell’Atm che della
Sitram, per “colpa gravissima”;

20% (da ripartirsi in parti uguali) ai consiglieri di AMT Albertini
Francesco, Da Vià Claudio, Dal Molin Ulisse, Sarzi Carla, Tantalo
Remo, per colpa grave;

20% (da suddividere in parti eguali tra loro) al Sindaco Sironi e
all’Assessore Darbi, sempre per colpa grave;

10% ciascuno a RIGHETTI Gianbernardo e ZANDERIGO Guido,
rispettivamente Direttore generale di AMT e Direttore generale di
SITRAM, sempre a titolo di colpa grave.
A seguito del deposito dell’atto di citazione, tutti i convenuti, ad
eccezione di Darbi Giovanni Luca, si costituivano in giudizio.
Tuttavia, in contemporanea, i signori Zaninelli Stefano (Presidente
del CdA di AMT spa), Francesco Albertini, Claudio Da Vià, Ulisse Dal
Molin e Carla Sarzi, consiglieri di AMT, e Michela Sironi Mariotti,
Sindaco pro tempore del Comune di Verona dal 1994 al 2002,
presentavano un primo ricorso preventivo di giurisdizione (RGN 9472
del 2011), mentre un secondo ricorso era presentato da Remo
13
Tantalo, anch’esso ex consigliere di AMT (RGN 9583 del 2011),
anch’esso
eccependo
l’inammissibilità
dell’azione
attivata
dalla
Procura Regionale per difetto di giurisdizione.
In termini similari presentava alle SS.UU. un ricorso incidentale
anche Guido Zanderigo, Direttore generale di SITRAM, mentre la
Procura contabile avanzava controricorso.
In data 13/4/2011, all’esito dell’udienza di discussione, questa
Sezione Giurisdizionale ordinava (n. 33/2011) la sospensione del
giudizio ai sensi dell’articolo 367, comma 1 c.p.c., come novellato
dall’art. 61 della legge 26 novembre 1990
n. 363, in attesa della
pronuncia della Corte di Cassazione sul Regolamento preventivo di
Giurisdizione.
La Corte dei cassazione, con ordinanza n. 10299/2013 del 26
febbraio 2013, depositata il successivo 3 maggio, richiamato il
proprio
recente
519/2010,
orientamento
4609/2010,
(Sezioni
10063/2011,
unite
nn.
26806/2009,
14655/2011,
14957/2011,
20941/2011; 3692/2012 e l'ordinanza n. 8352/2013), ha dichiarato il
difetto di giurisdizione del giudice contabile nei confronti dei soggetti
con cariche sociali nella partecipata pubblica Atam spa, non
potendosi ravvisarvi gli estremi di una c.d. società in house
providing, aggiungendo tuttavia che “non v’è ragione per dubitare
della giurisdizione del giudice contabile in ordine all’azione proposta
nei confronti del sindaco e dell’assessore del comune di Verona,
restando evidentemente poi rimessa a quel medesimo giudice, in
14
sede di merito, ogni valutazione circa la possibilità d’individuare nel
caso di specie un danno imputabile ad azioni o omissioni di quei
soggetti e riferibile (non già al patrimonio della società partecipata,
bensì) direttamente all’ente pubblico comunale”.
Con atto di riassunzione ex art 367 c.p.c., la Procura regionale,
ritenendo la sussistenza dei relativi presupposti, ha chiesto la
continuazione del giudizio di danno erariale nei confronti dei signori
Sironi Mariotti Michela e Darbi Giovanni Luca, rispettivamente
sindaco e assessore pro tempore, per sentirli condannare al
pagamento
delle
somme
già
richieste
con
l’atto
di
citazione
depositato il 17.11.2010 e precisamente nella quota del 10%
ciascuno dell’importo di € 1.094.027,51, o nel diverso e maggior
danno che il Collegio riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione
monetaria secondo gli indici Istat, interessi legali e spese di giudizio.
Quanto alla natura diretta del danno arrecato all’erario, in sede di
riassunzione la Procura contabile ha evidenziato che il comune di
Verona ha sempre detenuto il 100% del capitale, nonché che l’ente
pubblico ha l’obbligo di stabilire le tariffe del servizio e di versare alla
partecipata i corrispettivi annui (trasferiti dal bilancio regionale)
pubblici previsti dal DGR n. 326/2001 al fine di garantire i servizi
minimi essenziali, come previsto dalla legge regionale n. 25/1998.
La rilevanza di detti trasferimenti per il bilancio di AMT, ha
sottolineato la Procura contabile, risulta comprovata da due note a
firma del segretario generale del comune datate rispettivamente
15
10.5.2013 e 24.5.2013, nelle quali vengono quantificati i contributi
regionali dal 2001 al 2004, con importi oscillanti da un minimo di €
10.604.005,92 ad un massimo di € 13.518.430,72.
Pertanto, ha chiosato la Procura, “in uno scenario di questo tipo di
contribuzione sistematica, annuale, regolata da norme di legge ed
amministrative per oltre il 50% del fabbisogno del servizio stesso
(come comprovate da una relazione sulla gestione prodotta dalla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti del 2002), il danno
alla società di T.P.L. che svolge tali servizi è un danno diretto
all’Erario (Stato italiano, Regione Veneto e Comune di Verona) in
senso ampio, e non un mero danno al patrimonio della società
partecipata, ossia ad AMT spa”.
Relativamente
al
contributo
causale
individuale
e
all’elemento
soggettivo sia del sindaco che dell’assessore comunale, la procura
contabile, in sede di riassunzione, ha analiticamente ripreso le
contestazioni già avanzate nell’atto di citazione originario.
In particolare, quanto al sindaco, la procura ha evidenziato che:

La prof.ssa Sironi inviava una sua lettera in data 11.4.2001 ad
AMT, con cui sollecitava la costituzione della società partecipata di
AMT e si riservava di indicare entro il 18 aprile seguente i nomi dei
membri del CdA, oltre ad indicare come forma di governo della
società costituenda la figura dell’Amministratore Delegato. In tale
lettera il Sindaco palesava inoltre la volontà di essere informato circa
la definizione degli emolumenti spettanti al CdA della nuova società.
16
Dunque, il rappresentante del socio unico di AMT esprimeva la sua
precisa volontà di costituire la partecipata, e la rappresentava ai
membri del CdA, che avevano la competenza di costituire la nuova
società, senza attendere la verifica della necessità o utilità della
nuova compagine societaria e senza volersi confrontare con eventuali
dissensi o perplessità dello stesso CdA o del Collegio sindacale di AMT
(che qualche osservazione l’avevano fatta su aspetti non marginali
della vicenda).

Poi, con lettera del 4.6.2001, la Sironi individuava i predetti
compensi, che sarebbero stati successivamente recepiti dalla società.

In sede di controdeduzioni anche l’allora Direttore generale di
AMT Righetti metteva in evidenza come il Sindaco Sironi ebbe un
ruolo rilevante, sollecitando direttamente la costituzione di SITRAM;

Anche la memoria del Presidente Zaninelli, inviata per l’udienza
svolta presso la Sezione Veneto, chiama pesantemente in causa il
ruolo del Sindaco per la decisione di costituire la SITRAM.

La lettera del Collegio sindacale del 10.4.2001, nella quale si
lamenta l’assenza di un piano dei costi dei tre Services costitutivi di
SITRAM, era sì indirizzata al Presidente Zaninelli e ai membri del CdA
di AMT, ma fu oggetto di discussione nei CdA di AMT del 18 e 19
aprile 2001, dove risultava presente l’Assessore Darbi che, in quanto
delegato, doveva avere relazionato al Sindaco Sironi sulla lettera
medesima e sulle risposte evanescenti fornite da Zaninelli e altri.
Quanto all’assessore Darbi, nell’atto di riassunzione si riferisce che:
17

È stato delegato dal Sindaco all'assemblea costitutiva di
Sitram;

Come già riferito, l’assessore era presente nelle sedute del cda
di AMT del 18 e 19 aprile nelle quali si è discusso della lettera del
Collegio sindacale del 10.4.2001, nella quale si lamenta l’assenza di
un piano dei costi dei tre Services costitutivi di SITRAM. In detta
seduta, a fronte dei rilievi del collegio sindacale a delle perplessità
del consigliere Arieti, l’assessore ha perorato la tesi della opportunità
di costituire la nuova società, sostenendo l’irrilevanza delle ricadute
negative sul patrimonio AMT in quanto i nuovi costi di SITRAM
sarebbero stati capitalizzati;

Darbi era presente nella seduta dell’11.4.2001, quando esibì (e
condivise) la lettera del Sindaco Sironi sulla società costituenda.
Quanto alla difesa della prof.ssa Michela Sironi Mariotti, costituitasi
con comparsa depositata il 23 marzo 2011, il sindaco pro tempore
del
comune
di
Verona
ha
eccepito
innanzitutto
il
difetto
di
giurisdizione della Corte dei conti, menzionando la giurisprudenza del
giudice della Giurisdizione nella quale, tra l’altro, si afferma che,
nell’ipotesi di danno cagionato al patrimonio di società pubblica, “non
sussiste un danno qualificabile come danno erariale, inteso come
pregiudizio arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico
che della su indicata società sia socio.
Infatti, la distinzione “tra la personalità giuridica della società di
capitali e quella dei singoli soci e la piena autonomia patrimoniale
18
dell’una rispetto agli altri non consentono di riferire al patrimonio del
socio pubblico il danno che l’illegittimo comportamento degli organi
sociale
abbia
eventualmente
arrecato
al
patrimonio
dell’ente:
patrimonio che è e resta privato” (Cass. Sez. U. n. 26806/2009) .
Principio
peraltro
successivamente
ribadito
dal
giudice
della
giurisdizione nella ordinanza n. 674/2010), nella quale si è ribadita
“la non configurabilità della giurisdizione della Corte dei conti
relativamente ai danni arrecati dall’amministratore direttamente alla
società e solo mediatamente al soggetto pubblico socio della società
che subisca la diminuzione del valore della sua partecipazione
societaria”, “anche con riferimento al caso in cui la società
intrattenga un rapporto di servizio od un analogo rapporto funzionale
con la pubblica amministrazione ai fini del perseguimento di fini della
medesima”.
Inoltre, la prof.ssa Sironi ha eccepito la nullità dell’azione ex art. 17,
comma 30 ter, del d.l. n. 78 del 2009, evidenziando come la
vertenza sia stata aperta dalla procura nel 2000, sulla base di un
mero esposto presentato nel dicembre 1999 da un comitato di
cittadini, che “sembra davvero difficile pensare .. contenesse una
concreta e specifica notizia di un fatto ancora da accadere”, ovvero le
missive del 2001 contestate al sindaco Sironi.
Il convenuto contestava altresì l’intervenuta prescrizione dell’azione
risarcitoria, in quanto le lettere contestate alla prof.ssa Sironi
risalgono ad aprile e giungo 2001, mentre l’unico atto effettivamente
19
interruttivo del decorso risale al novembre 2006, non essendo
qualificabile come messa in mora la nota datata 26/08/2005 spedita
dall’allora presidente di AMT su sollecitazione della procura contabile,
essendo priva, in tesi, della “esplicitazione della specifica pretesa”
(ovvero del credito e del suo titolo giuridico).
La Sironi contestava altresì la stessa imputabilità del fatto dannoso,
essendo
la
costituzione
della
società
Sitram
di
competenza
dell’assemblea della ATM, e non del sindaco.
Peraltro, secondo la parte resistente, la costituzione della società
costituiva un atto legittimo e anzi utile in quanto l’ufficio dedicato
“non avrebbe avuto le risorse necessarie ma avrebbe dovuto
acquisirle ad un costo di cui quanto meno si sarebbe dovuto tenere
conto nella determinazione del danno”, ed in ogni caso espressione di
discrezionalità sottratta al sindacato del giudice contabile ex art. 1,
comma 1, della legge n. 20/1994.
La prof.ssa Sironi ha altresì eccepito l’insussistenza del danno, tenuto
conto che la transazione che ha definito il contenzioso tra Comune di
Verona e AMT, da un lato, e la Siemens dall’altro, si è chiusa con il
riconoscimento a favore della parte pubblica e alla sua partecipata di
un
risarcimento
pari
a
euro
20.500.000,00,
“espressamente
quantificato tenendo conto dei costi di progettazione e consulenze”.
In
particolare,
secondo
la
difesa
dell’ex
sindaco,
“il
bilancio
consuntivo di A.M.T. del 2004 certifica che con la somma di
20
20.500.000,00 A.M.T. ha
recuperato
tutti
i
costi
sostenuti
e
capitalizzati”.
Inoltre, la prof.ssa Sironi ha lamentato l’assenza di gravità della
colpa, essendosi limitata a impartire un’indicazione strategica che,
all’epoca della sua assunzione, appariva oggettivamente giustificata
dalle specifiche competenze che la costituzione avrebbe consentito di
acquisire”.
Infine, parte convenuta ha richiesto a questa Corte, in via del tutto
subordinata, l’ampio esercizio del potere riduttivo.
Il convenuto Darbi non risulta costituito.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2014 il magistrato requirente
richiamava
l’atto
introduttivo
del
giudizio
e
la
citazione
in
riassunzione, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.
In particolare, riconosciuto che la nota datata 26/08/2005 spedita
dall’allora presidente di AMT, in disparte la quaestio della sua
qualificabilità in termini di atto interruttivo, non risulta indirizzata al
sindaco Sironi, insisteva per una più corretta individuazione del dies
a quo della prescrizione, non certo rinvenibile nelle date delle missive
a firma del primo cittadino, ma semmai nel momento della concreta
individuazione del danno, e dunque nella data della delibera di giunta
n. 54/2003, ovvero, quanto meno, nel dies di concreta verificazione
della deminutio patrimoniale.
Il
pubblico
ministero
contabile
ha
altresì
sostenuto
la
piena
sindacabilità della “soluzione gestionale” prescelta, e la sua manifesta
21
irragionevolezza
avuto
riguardo
all’assenza
di
una
compiuta
pianificazione dei costi della costituzione ne gestione di una ulteriore
struttura societaria.
Da ultimo, parte attrice ha insistito in ordine alla natura diretta del
danno cagionato all’amministrazione pubblica, detrimento peraltro
non venuto meno a seguito della transazione stipulata con l’Ati
Siemens, negozio che non avrebbe previsto la refusione delle
maggiori spese legate al modulo organizzativo prescelto.
Dal canto suo, il patrono della prof.ssa Sironi, dopo aver ribadito
l’eccezione di nullità ex art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78 del 2009
già avanzata nella memoria di costituzione, ha contestato la
valutazione di illiceità/inutilità, in un’ottica ex ante, della soluzione
organizzativa
prescelta,
consentita
e
dalla
normativa
e
dalla
convenzione tra Comune ed ATM, con la quale la partecipata
intendeva rinvenire ulteriori competente tecniche per la costruzione
dell’opera e per la gestione del servizio (come evidenziato dalla
scelta del qualificato socio di minoranza di Sitram, ovvero Ratpe).
Quanto
al
danno,
parte
resistente
ha
eccepito
l’intervenuta
immutatio libelli da parte della Procura contabile, che nell’originario
atto
di
citazione
ha
espressamente
qualificato
il
detrimento
contestato come indiretto con riguardo al patrimonio pubblico, salvo
poi riqualificarlo in termini di danno erariale diretto in sede di
citazione in riassunzione.
22
Danno diretto che peraltro sarebbe del tutto assente nella specie,
non essendo stato comprovato da parte attrice che le contestate voci
di danno abbiano arrecato una specifica deminutio patrimoniale al
pubblico erario.
Peraltro, ha aggiunto la difesa della prof. Sironi, l’ammontare
contestato andrebbe comunque ridotto sia con riferimento alle spese
da locazione (avendo la Sitram lavorato in locali dell’ATM) che con
riguardo
a
quelle
del
personale,
avendo
la
stessa
Procura
riconosciuto che la Sitram si è in concreto avvalsa anche di personale
dell’Atm.
DIRITTO
[1] In via pregiudiziale, occorre innanzitutto evidenziare, in limine
litis, come, a seguito della sospensione del presente giudizio disposta
da questa Corte con ordinanza n. 33/2011 e della successiva
comunicazione dell’ordinanza delle Sezioni Unite della Suprema Corte
di
cassazione
n.
10299/2003
che
ha
dichiarato
il
difetto
di
giurisdizione del giudice contabile nei confronti dei soggetti con
cariche sociali nella partecipata pubblica Atam spa e che “non v’è
ragione per dubitare della giurisdizione del giudice contabile in ordine
all’azione proposta nei confronti del sindaco e dell’assessore del
comune di Verona”, la Procura regionale presso questa Sezione
abbia, coerentemente con la menzionata pronunzia del giudice della
giurisdizione,
citato
in
riassunzione,
entro
i
termini
previsti
dall’articolo 367, comma 2, c.p.c., esclusivamente i sigg.ri Sironi
23
Mariotti Michela e Darbi Giovanni Luca, a fronte di un atto di
citazione originariamente rivolto a n. 10 convenuti.
Conseguentemente, il Collegio ritiene doversi dichiarare d’ufficio, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 308, commi 3 e 4, del c.p.c., la
parziale estinzione del giudizio con riguardo ai convenuti Tantalo
Remo, Albertini Francesco, Da Vià Claudio, Dal Molin Ulisse, Sarzi
Carla, Zaninelli Stefano, Righetti Gianbernardo e Zanderigo Guido.
In proposito, non v’è luogo a provvedere sulle relative spese
processuali, che, secondo quanto disposto dall’art. 310, ultimo
comma, c.p.c., rimangono a carico delle parte e, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 3 comma 2 bis del d.l. n. 543/1996 e
dell’art. 10 bis comma 10 del d.l. n. 203/2005 (per come interpretato
dalle SS.RR. di questa Corte con sentenza n. 3/QM/2008, con
riguardo alle sentenze di definizione in rito), non danno luogo a
rimborso da parte dell’Amministrazione pubblica.
[2] Inoltre, in via pregiudiziale e all’esito dell’accertata ritualità della
notifica dell’atto introduttivo del giudizio, il Collegio dichiara la
contumacia del convenuto Darbi Giovanni Luca ai sensi e per gli
effetti degli articoli 291 e 171 c.p.c.
[3] Ancora in via pregiudiziale, deve esser rigettata l’eccezione,
avanzata dalla parte costituita, fondata sulla pretesa insindacabilità,
ex art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, della scelta discrezionale
di costituire una ulteriore società a partecipazione pubblica finalizzata
24
alla realizzazione del servizio tramvia, piuttosto che ricorrere
all’utilizzo di un ufficio interno all’ATM.
Infatti, la giurisprudenza contabile ormai consolidata (ex multis:
sentenza di questa Sezione n. 222/2013), coerentemente con gli
orientamenti del giudice della giurisdizione (Corte Cass., Sez. Unite,
n.7204/06; id., n. 1376/06; id., n. 5083/2008), è pacifica nel
consentire il sindacato delle scelte discrezionali, in presenza di atti
contra legem o palesemente irragionevoli ovvero ancora altamente
diseconomici (così, tra le tante, Corte Conti, Sez. III, 23 settembre
2008, n. 281; Corte Conti, Sez. giur. Abruzzo, 7 gennaio 2004, n. 1;
id. Sez. I, 1 aprile 2003, n. 115/A).
In buona sostanza, la disposizione recata dall’art.1, comma 1, della
legge 20/94 non consente di ritenere sottratte al sindacato del
giudice contabile le condotte assunte in violazione di legge ovvero
comunque
economicamente
irragionevoli
sul
piano
economico,
laddove abbiano cagionato un danno erariale (in termini, Corte Conti,
Sez. giur. Campania, 26 marzo 2012, n. 377; id, Sezione giur.
Lombardia, 27 gennaio 2012, n. 30; id. Sezione giur. Campania, 24
gennaio 2011, n. 104; id., Sezione giur. Sicilia, 15 ottobre 2010, n.
2152)”.
Tanto premesso in linea generale, risulta evidente dagli atti come,
nel caso in esame, la Procura regionale abbia contestato la presunta
irragionevolezza della soluzione gestionale adottata di costituire una
(in tesi) ridondante, anzi dannosa (ovvero funzionale alla lievitazione
25
opportunistica della spesa, a cominciare da quella per la retribuzione
degli
organi
societari),
ulteriore
società
partecipata
funzionale
all’espletamento di compiti più efficientemente assolvibili, in un’ottica
di adeguata valutazione costi-benefici, mediante un mero ufficio
interno all’ATM, scelta discrezionale peraltro assunta in assoluta
assenza di una puntuale pianificazione comparativa ex ante dei
relativi costi gestionali (come peraltro successivamente evidenziato
nella seduta di giunta comunale del 24.03.2003).
In base alle predette considerazioni, ritiene il Collegio sindacabile
l’azione amministrativa sotto il profilo della illegittimità-illiceità, oltre
che dell’irragionevolezza, in ragione della incongruità, illogicità ed
irrazionalità della scelta dei mezzi rispetto ai fini, nonché del rispetto
dei
principi
di
buon
andamento
e
di
imparzialità
dell’azione
amministrativa.
[4] Parimenti il Collegio non ritiene di poter condividere l’eccezione,
avanzata dalla sola parte costituita, di nullità degli atti istruttori e
processuali ex art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78 del 2009,
convertito dalla legge 03 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante
dalle disposizioni correttive introdotte dal d.l. 3 agosto 2009, n. 103,
convertito dalla legge 03 ottobre 2009, n. 141, che testualmente
recita: “Le Procure della Corte dei Conti possono iniziare l’attività
istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di
specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge...Qualunque atto istruttorio o
26
processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al
presente comma, salvo che sia stata pronunciata sentenza anche non
definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere
in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla
competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che decide
nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”.
La disposizione testè riportata, ad avviso del Collegio, subordina
l’avvio
dell’attività
istruttoria
alla
sussistenza
di
una
notizia,
comunque acquisita, relativa a fattispecie di danno distintamente
individuabile come tale, quand’anche ancora necessitante di una più
puntuale ricostruzione.
In buona sostanza, la ratio della disposizione, lungi dal richiedere,
quale presupposto legittimante l’attività istruttoria, l’irrealistica precostituzione eteronoma di una notitia damni puntualmente definita in
tutti
i
suoi
presupposti
oggettivi
e
soggettivi,
si
risolve
esclusivamente nell’interdire un’attività inquirente che si traduca in
un
controllo
sostanzialmente
indifferenziato
della
Pubblica
Amministrazione, azionabile sulla scorta di notizie estremamente
labili e incerte e dunque inidonee a lumeggiare distintamente la
presumibile sussistenza di una specifica fattispecie di danno erariale.
Tale interpretazione, teleologicamente orientata, del dato normativo
appare del resto sostanzialmente in linea con quanto ritenuto dalla
stesso giudice delle leggi che, nel mentre ha stigmatizzato gli atti
27
istruttori caratterizzati da genericità “soggettiva e oggettiva” in
quanto sintomatici di “...attribuzioni esercitate in modo eccedente,
rispetto ai confini necessariamente tipizzati dall’ordinamento...” sì da
produrre “...una menomazione nella sfera presidiata dalle garanzie di
autonomia...” (cfr. Corte Costituzionale n. 337/2005), nel contempo
ha riconosciuto alla Procura contabile il potere-dovere di richiedere
atti
singolarmente
individuati
e
necessari
all’accertamento
di
responsabilità in relazione all’eventuale causazione di danni erariali
(cfr. Corte Cost. n.100/1995).
Potere istruttorio che, secondo la Consulta, “...deve essere ispirato a
un criterio di obiettività, d’imparzialità e neutralità, specie perché ha
un
fondamento
di
discrezionalità...diretta
a
un
interesse
giurisdizionale” e che deve essere “...determinato da elementi
specifici e concreti e non da mere supposizioni” (cfr. Corte
Costituzionale, sent. n. 104/1989).
Ricorda la Sezione che ulteriori e più puntuali indicazioni in merito si
devono alla recente giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa
Corte, che, in una statuizione nomofilattica vincolante per il giudice
di merito (n. 12/2011/QM, del 09 giugno – 03 agosto 2011), hanno
testualmente affermato che “..il termine notizia, comunque non
equiparabile a quello di denunzia, è da intendersi, secondo la comune
accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione,
oppure percepibile da strumenti d’informazione di pubblico dominio;
l’aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una
28
sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità
indifferenziata
di
fatti,
tale
da
non
apparire
generica,
bensì
ragionevolmente circostanziata; l’aggettivo concreta è da intendersi
come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o
supposizioni.
L’espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita
non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti,
ragionevolmente
individuati
nei
loro
tratti
essenziali
e
non
meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi
finanziari pubblici, onde evitar che l’indagine del PM contabile sia
assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non
consentito controllo generalizzato.
Di conseguenza, sono idonei ad integrare gli estremi di una “specifica
e concreta notizia di danno”: a) l’esposto anonimo, se riveste i
caratteri di specificità e concretezza innanzi precisati; b) i fatti
conosciuti nel corso della fase dell’invito a dedurre, anche per
soggetti
diversi
dall’invitato,
nei
medesimi
termini;
c)
i
fatti
conosciuti a seguito di delega alle indagini, attribuita dalla Procura
regionale ad organismi quali la Guardia di Finanza; d) da ultimo, non
possono considerarsi specifiche e concrete, secondo quanto innanzi
precisato, le notizie relative alla mera condotta, in carenza d’ipotesi
di
danno,
quale
amministrativa:
ciò
presupposto
a
oggettivo
differenza
delle
della
ipotesi
responsabilità
di
fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge...”.
29
Orbene, nella specie, nel fascicolo aperto nel 2000 (vertenza n. 43)
sono progressivamente confluiti (per evidenti ragioni di connessione)
un originario esposto presentato nel dicembre 1999 da un Comitato
di cittadini denominato "Comitato contro la tramvia a rotaia" del
dicembre 1999 che lamentava la causazione di danni per l’erario in
relazione alla costruenda tranvia, un ulteriore esposto del 19 ottobre
2004 a firma di un professionista sempre inerente la suddetta opera
pubblica, e n. 2 articoli di giornale pubblicati rispettivamente il 10 e il
14 ottobre 2004 su un quotidiano, ancora un volta inerenti fattispecie
di danno erariale connesse a detta opera pubblica.
Appare
dunque
evidentemente
legittimo,
anzi
doveroso,
lo
svolgimento, da parte della Procura regionale, di attività istruttoria,
nella specie effettuata mediante delega alla Guardia di finanza,
finalizzata alla verifica della fondatezza della notitia damni, che
evidentemente
ha
preso
le
mosse
da
un
nucleo
fattuale
sufficientemente determinato (vicenda della costruzione della tranvia
e connessi danni) senza debordare in un “eccedente” controllo, di
carattere generalizzato, sull’attività gestionale pubblica.
[5] Analogamente, il Collegio ritiene di non poter condividere
l’eccezione preliminare di merito, avanzata dall’unica convenuta
effettivamente costituitasi nel giudizio riassunto dinanzi a questa
Sezione, relativa alla presunta estinzione per prescrizione del danno
all’erario contestato, avuto riguardo alla corretta individuazione del
dies a quo del termine quinquennale.
30
In particolare, la parte privata argomenta l’eccezione de qua
evidenziando come le lettere contestate alla convenuta prof.ssa
Sironi risalgano ad aprile e giugno 2001, e che nel contempo l’unico
atto effettivamente interruttivo del decorso risalga al novembre
2006, non essendo qualificabile come messa in mora la nota datata
26/08/2005, in ogni caso non indirizzata alla predetta convenuta.
Già in sede di originaria citazione, la parte pubblica ha evidenziato
come una corretta individuazione del dies a quo del termine
prescrizionale non possa prescindere dal requisito dell’attualità del
detrimento, in ossequio al consolidato principio secondo cui actio
nondum nata non praescribitur (art. 2935 c.c.).
Conseguentemente, secondo parte attrice, al fine di individuare il
dies
a
quo
consapevolezza
della
del
prescrizione,
credito
verso
“deve
i
tenersi
responsabili
conto
della
che
la
inutile
costituzione (e della gestione) della Sitram si ha non alla data degli
atti necessari per la costituzione societaria, ma solo in alcuni
momenti successivi” in cui si fa una ricognizione economica di quanto
è costata la SITRAM, ovvero la data di approvazione del bilancio
finale di liquidazione (31.12.2003), quando si percepiscono con
nitidezza i costi legati alla suddetta partecipata, ovvero il dies
(17.07.2003) in cui l’Amt recede dalla convenzione quadro con la
partecipata di recesso, ovvero ancora la data (24.03.2003) della
delibera di giunta n.54, con la quale si demandava al Sindaco (o ad
un Assessore da lui delegato) il compito di formulare, in sede di
31
apposita Assemblea dei Soci di AMT S.p.a., il seguente indirizzo: "il
Comune di Verona, socio unico di AMT S.p.a., chiede al Consiglio di
Amministrazione di recedere senza indugio dalla convenzione quadro
AMT -SITRAM s.r.l. del 25.07.2001, ai sensi dell'art. 12, comma 1,
della convenzione stessa e con il preavviso dal medesimo previsto".
Solo in via subordinata, la parte pubblica ha evidenziato come, in
ogni caso, “tutte le spese (per e di SITRAM) sono state effettuate
dopo il 26.9.2000 (quinquennio prima della messa in mora del
presidente Leoni), mentre grandissima parte delle spese causate da
SITRAM ed evidenziate come danno dalla relazione della GdF, e
ulteriori allegati fomiti da AMT, è stata effettuata dopo il 23.11.2001
(ossia nel quinquennio antecedente alla seconda messa in mora del
presidente Ferrari)”.
Sulla predetta questione, giova richiamare il disposto dell’art. 1,
comma 2, della legge n. 20, del 14 gennaio 1994, come innovato
dall’art.3, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 453, ove si prevede che “Il
diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque
anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso,
ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua
scoperta”.
Osserva il Collegio che il “dies a quo” del termine prescrizionale,
tema
diffusamente
delibato
dalla
giurisprudenza
contabile,
si
identifica, in base al dato testuale, con la “verificazione” del fatto
dannoso.
32
La giurisprudenza formatasi in ordine al significato da attribuire al
concetto di “verificazione del fatto dannoso”, dal quale far decorrere
il termine iniziale della prescrizione (exordium praescriptionis), è
rimasta a lungo oscillante tra due distinte posizioni: l’una che si
richiama al concetto di “fatto” piuttosto che “evento dannoso”, e che
coerentemente individua il termine iniziale per il decorso della
prescrizione nella condotta che abbia posto in essere le necessarie ed
ineludibili premesse di un evento interpretato in termini di mera ed
obbligata conseguenza (Corte dei conti, Sez. III d’app., 30 settembre
2002, n. 300); l’altra, che per converso individua invece il “...fatto
dannoso...”
nell’esborso
di
somme
da
parte
della
Pubblica
Amministrazione e non piuttosto nella condotta che ha determinato
tale erogazione.
In sostanza, secondo questa ricostruzione interpretativa, l’illecito
amministrativo-contabile
non
si
perfeziona
al
tempo
del
comportamento antigiuridico ma, coerentemente con la struttura di
questa peculiare tipologia di responsabilità, nel momento in cui,
verificandosi
gli
dell’agente,
si
effetti
causalmente
realizza
l’eventus
riconducibili
alla
damni, quale
condotta
effettivo
depauperamento del patrimonio e/o della finanza pubblica, così
abilitando il Requirente all’esercizio dell’actio damni in precedenza
invece concretamente inammissibile.
Detta
seconda
maggiormente
interpretazione
coerente
sia
risulta,
rispetto
ad
alla
avviso
del
struttura
Collegio,
dell’illecito
33
amministrativo contabile che con riguardo alla disciplina di ordine
generale in materia di decorso della prescrizione (art. 2935 c.c:
contra non valentem agere non currit praescriptio; così Corte dei
conti, Sezione 2^ d’app., sent. n.20, del 1° febbraio 2010, id.
Sezione 1^ Centrale, 06 febbraio 2007, n.17, id. 05 dicembre 2003,
n.427 e 07 ottobre 2002 n. 341).
Peraltro,
l’interpretazione
testè
sintetizzata
ha
recentemente
rinvenuto conferma da parte delle Sezioni Riunite di questa Corte,
che, con sentenza n. 5/2007/QM del 19 luglio 2007, pronunziata
nell’esercizio della funzione nomofilattica, hanno affermato che di
decorrenza della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui
la condotta contra ius abbia prodotto l’evento dannoso avente i
caratteri della concretezza e dell’attualità, ovverosia la decorrenza
della prescrizione va individuata, quindi, nella data del pagamento
(cfr. anche, SS.RR. n. 14/2011/QM, del 05 settembre 2011).
Quanto
alla
prescrizione,
tematica
l’art.
degli
2943
c.c.
atti
interruttivi
del
espressamente
decorso
prevede
che
della
“la
prescrizione è interrotta”, oltre che dalla notificazione dell’atto
introduttivo del giudizio, “da ogni altro che valga a costituire in mora
il debitore”, sia esso stragiudiziale o giudiziale.
Alla costituzione in mora stragiudiziale il codice civile dedica poi l’art.
1219, che al 1° comma così dispone: “Il debitore è costituito in mora
mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”.
34
In tema, la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha
affermato che “…affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva
della prescrizione, a norma dell’art. 2943 quarto comma c.c., esso
deve
contenere
un’intimazione
o
l’esplicitazione
richiesta
di
scritta
una
di
pretesa,
vale
adempimento
a
dire
idonea
a
manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far
valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con
l’effetto sostanziale di costituirlo in mora…” (così Cass. Sez. III civ.,
12 febbraio 2010, n.3371, id. 09 marzo 2006, n.5104, Sez. II civ.
n.7524/2006,
n.5104/2006,
n.10926/2005).
Inoltre,
l’atto
di
costituzione, afferma la stessa Suprema Corte, non può ritenersi
soggetto all’adozione di formule sacramentali nè richiede un puntuale
quantificazione del credito (cfr. Cass. sent. n. 4712/1994, id. Sez.
Lavoro sent. 12078, del 18 agosto 2003, id. Sez. III civ., n.5681 del
2006, ma anche Corte dei conti, Sez. 1^, 26 maggio 2006, n.126/A),
potendo quest’ultimo essere solo determinabile nel suo ammontare;
deve essere diretto al suo legittimo destinatario ma non esige
specifiche
modalità
di
trasmissione
(così
Cass.
sez.
III
civ.
n.13651/2006).
In sostanza, l’atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., quale
atto unilaterale ricettizio non negoziale (conforme Corte dei conti,
Sez. III, 24 marzo 2004, n. 202/A), si compendia in una richiesta
scritta di adempimento o intimazione di pagamento relativa ad un
credito e rivolta a soggetti determinati in quanto ritenuti debitori.
35
Applicando i suddetti principi di ordine normativo e giurisprudenziale
alla fattispecie concreta,va quindi respinta l’eccezione di prescrizione
avanzata dal patrono della prof.ssa Sironi nei termini prima descritti.
Per converso, occorre evidenziare come la Sitram, formalmente
costituita nell’aprile del 2001, abbia concretamente avviato una
attività economicamente significativa (come emergente dai relativi
bilanci versati in atti) soltanto a partire dal 2002 per poi esser posta
in liquidazione volontaria il 18.11.2003 e successivamente cessare
l’attività in data 25.11.04 (la cancellazione dal Registro delle Imprese
è avvenuta in data 27.1.2005).
D’altra parte, occorre riconoscere pieno effetto interruttivo alla nota
di costituzione in mora datata 23 novembre 2006, inviata dal
presidente pro tempore dell’Amt Wilmo Ferrari anche all’ex sindaco
Sironi Mariotti, contenente la specifica menzione delle ragioni e
dell’ammontare del credito vantato.
Pertanto, avuto riguardo al tempo di effettivo esborso delle spese
contestate (sostanzialmente quasi tutte effettuate da Sitram in data
successiva al 23 novembre 2001, fatta eccezione in sostanza per
quelle
di
avvio
quinquennale
di
dell’azienda),
prescrizione
la
non
maturazione
può
del
periodo
evidentemente
ritenersi
compiuta, tanto più che, come meglio si dirà nel prosieguo, il
presente
giudizio,
in
ragione
della
menzionata
pronunzia
del
Supremo giudice della giurisdizione, concerne l’accertamento di
eventuale responsabilità amministrativa per danni direttamente
36
arrecati ad enti pubblici e non già per meri esborsi effettuati da
Sitram ovvero anche da Amt, con tutto ciò che ne consegue anche in
termini di individuazione del dies a quo della relativa prescrizione.
In
buona
sostanza,
l’aver
autorevolmente
circoscritto,
in
ottemperanza al dictum della Corte di Cassazione, la pretesa
risarcitoria al solo danno direttamente arrecato al patrimonio della
Pubblica
Amministrazione,
implica
una
correlata
diversa
individuazione del dies a quo della prescrizione del relativo credito
erariale anche con riguardo alle residuali spese effettuate da Sitram
prima del 23 novembre 2001, dies eventualmente individuabile nel
tempo in cui dette erogazioni private si sono (in tesi) tradotte in
pubblico detrimento.
[6] Nel merito, il Collegio osserva come, ai fini della ricostruzione
della rivendicata ipotesi di responsabilità amministrativa, assuma
rilievo dirimente il riscontro della sussistenza di un danno diretto per
l’erario, per come affermato dalla Corte di cassazione in sede di
decisione sul regolamento di giurisdizione.
Il Supremo giudice della giurisdizione, infatti, nella già menzionata
ordinanza n. 10299/2013 del 26 febbraio – 3 maggio 2013, nel
dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice contabile nei confronti
dei soggetti con cariche sociali nella partecipata pubblica Atam spa,
ha ritenuto che “non v’è ragione per dubitare della giurisdizione del
giudice contabile in ordine all’azione proposta nei confronti del
sindaco
e
dell’assessore
del
comune
di
Verona,
restando
37
evidentemente poi rimessa a quel medesimo giudice, in sede di
merito, ogni valutazione circa la possibilità d’individuare nel caso di
specie un danno imputabile ad azioni o omissioni di quei soggetti e
riferibile (non già al patrimonio della società partecipata, bensì)
direttamente all’ente pubblico comunale”.
In proposito, occorre innanzitutto evidenziare che la parte pubblica,
in sede di originaria citazione in giudizio (pagg. 21, 23 e 66), avesse
espressamente qualificato il petitum risarcitorio in termini di “danno
indiretto”
arrecato
al
comune
di
Verona,
successivamente
riqualificato, in sede di riassunzione (in particolare, pagg. 23 e ss.),
in termini di danno diretto; qualificazione espressamente contestata
in udienza dal legale della prof. ssa Sironi, che ha lamentato la
ricorrenza di una non consentita ipotesi di mutatio libelli.
Sulla
questione,
tuttavia,
occorre
richiamare
l’orientamento
consolidato della Suprema Corte (Cass. 12 aprile 2005, n. 7524;
Cass. 27 luglio 2009 n. 17457; Cass. 19 aprile 2010, n. 9266; Cass.
N. 23 luglio 2013, n. 1785) secondo cui si verifica una “mutatio libelli
quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella
originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più
ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche
non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo
radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo
tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto
di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare
38
svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio"
quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata
soltanto
l'interpretazione
o
qualificazione
giuridica
del
fatto
costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o
limitarlo
per
renderlo
più
idoneo
al
concreto
ed
effettivo
soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass. Cass. 20 luglio
2012, n. 12621)
Nella specie, per il vero, sia la consistenza oggettiva della pretesa,
(petitum) come anche i relativi fatti costitutivi (causa petendi), sono
rimasti ictu oculi inalterati, essendosi limitato l’organo pubblico
requirente
ad
argomentare/riqualificare
la
natura
direttamente
pubblica in senso sostanziale del danno contestato.
Venendo
alla
sostanza
della
questione,
ovvero
alla
verifica
processuale della riscontrabilità, nel caso di specie, di “un danno
riferibile non già al patrimonio della società partecipata, bensì
direttamente
rilevare
all’ente
come
la
pubblico
parte
comunale”,
pubblica
non
occorre
abbia
innanzitutto
compiutamente
documentato, mediante produzione di documenti contabili (bilanci e
mandati di pagamento di enti pubblici), la natura direttamente
pubblica del danno contestato, ovvero secondo quali “itinerari”
procedimentali amministrativo-contabili le specifiche spese affrontate
da soggetti privati a partecipazione pubblica (di costituzione, di
governance, per l’organo di controllo, di revisione, di locazione, di
personale
e
utenze),
confluite
nel’ambito
del
danno
erariale
39
contestato, si siano effettivamente tradotte in specifici esborsi a
carico di enti pubblici.
In buona sostanza, l’organo requirente ha ritenuto di poter ricostruire
la natura direttamente pubblica del danno contestato sul terreno
logico-deduttivo, secondo una trama ricostruttiva incentrata sulla
natura oggettivamente totalitaria (100% del capitale di proprietà del
comune di Verona) della partecipazione pubblica in AMT, sul poteredovere per l’ente pubblico di stabilire le tariffe per l’utenza del
servizio e infine sull’obbligo di versare alla società partecipata i
corrispettivi annui pubblici (trasferiti dal bilancio regionale) previsti
dal DGR n. 326/2001 al fine di garantire i servizi minimi essenziali,
come previsto dalla legge regionale n. 25/1998.
Obbligo, quest’ultimo, il cui adempimento, relativamente agli esercizi
finanziari in questione, l’organo requirente ha documentato mediante
la produzione di due note a firma del Segretario Generale del comune
di Verona, datate rispettivamente 10.5.2013 e 24.5.2013, nelle quali
vengono quantificati i contributi regionali dal 2001 al 2004, con
importi oscillanti da un minimo di € 10.604.005,92 ad un massimo di
€ 13.518.430,72.
Tuttavia,
occorre
innanzitutto
rilevare
come
detta
modalità
ricostruttiva del danno diretto ad ente pubblico appaia di dubbia
conciliabilità,
sul
terreno
giuridico-formale,
con
la
natura
di
autonomo soggetto giuridico delle partecipate in questione, dotate di
personalità giuridica e di autonomia patrimoniale.
40
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che la distinzione “tra la
personalità giuridica della società di capitali e quella dei singoli soci e
la piena autonomia patrimoniale dell’una rispetto agli altri non
consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che
l’illegittimo comportamento degli organi sociali (ma il principio di
separazione dei patrimoni non può che imporsi, mutatis mutandis,
anche con riguardo ad attività di amministratori e funzionari pubblici;
n.d.r.)
abbia
eventualmente
arrecato
al
patrimonio
dell’ente:
patrimonio che è e resta privato” (Cass. Sez. U. n. 26806/2009) .
Parimenti, più recentemente (Cass. S.U. ord. n. 71/2014) la stessa
Suprema
Corte,
interpretativo
già
nel
confermare
enunziato,
ha
l’ormai
consolidato
ribadito
che
indirizzo
“l'autonomia
patrimoniale … impedisce di configurare come erariali le perdite che
restano esclusivamente della società, che è regolata ….. come ogni
altro soggetto sovrapersonale di diritto privato" (S.U. 25 marzo 2013
n. 7374, 5 luglio 2011 n. 14 655, ord. 22 dicembre 2009 n. 27092 e
ord. 22 dicembre 2011 n. 23829)”.
Peraltro, anche sul terreno logico-deduttivo, le argomentazioni di
ordine
sostanziali
addotte
da
parte
attrice
non
si
rivelano
effettivamente persuasive, alla luce dell’esame dei bilanci della
società
Amt,
correttamente
acquisiti
e
depositati
dall’organo
requirente.
Infatti, dall’esame di detti documenti contabili (dal 2001 al 2004)
della società partecipata Atm non si evidenzia alcuna specifica
41
correlazione tra il “ciclo di vita” della Sitram (costituita nel 2001,
attiva più intensamente nel 2002, posta in liquidazione nel 2003,
cessata dall’attività nel 2004) e l’andamento dei ricavi di esercizio
derivanti da “servizi minimi TPL”.
In
effetti,
l’ammontare
di
detti
specifici
ricavi
si
mantiene
sostanzialmente costante nel tempo, essendo stato pari ad euro
10.536.436 nel 2001, ad euro 10.482.868 nel 2002 (esercizio in cui
si
registra
il
valore
minimo
del
quadriennio
in
esame,
in
corrispondenza della “massima attività” della Sitram), ad euro
10.568.382 nel 2003 e ad euro 10.568.382 nel 2004.
Analoga constatazione consegue al raffronto tra il “ciclo di vita” della
Sitram e gli importi effettivamente corrisposti dal comune di Verona
all’Atm nel quadriennio in esame, pari ad euro 11.770.669,96 nel
2001, ad euro 10.604.005,92 nel 2002 (valore più basso in assoluto,
a fronte di una più intensa attività di Sitram), ad euro 13.518.430,72
nel 2003 e ad euro 11.035.884,37 nel 2004.
Inoltre,
come
espressamente
attestato
nella
documentazione
acquista dall’organo requirente, queste ultime somme sono state
trasferite dal comune di Verona ad Atm genericamente “a titolo di
corrispettivo” per un servizio prestato (trasporto pubblico locale),
senza dunque una riscontrabile specifica correlazione con l’attività di
Sitram.
Peraltro, l’esame dei bilanci di ATM evidenzia come, anche al di là del
dato
giuridico-formale,
l’autonomia
patrimoniale
perfetta
della
42
società, lungi dal costituire un mera “fictio iuris” dissimulante una
consistenza patrimoniale “di gruppo” sostanzialmente indistinta, si
traduca in margini di concreta autonomia di entrata (oltre che
ovviamente di spesa), sub specie di non minimali ricavi da “biglietti e
abbonamenti” (in questi termini si esprime la classificazione di
bilancio).
In dettaglio, rimanendo al quadriennio in esame, i ricavi da
corrispettivi per biglietti e abbonamenti versati dagli utenti e
percepiti da Atm sono stati pari a euro 7.360.807 nel 2001, euro
7.301.546 nel 2002, euro 7.622.049 ed euro 8.056.401 nel 2004.
In buona sostanza, dunque, l’Atm non vive esclusivamente di finanza
derivata, ovvero non acquisisce provvista finanziaria elusivamente
mediante trasferimenti da parte di enti pubblici, potendo al contrario
giovarsi anche di cospicue entrate proprie.
Tale evidenza non appare coerente, anche al di là del dato giuridicoformale dell’autonomia patrimoniale perfetta, con l’itinerario logicodeduttivo, seguito da parte attrice, di ricostruzione, per così dire,
“per propagazione” del danno diretto ad ente pubblico.
Non ravvisandosi una compiuta ricostruzione probatoria di un danno
erariale diretto ad ente pubblico, il Collegio ritiene evidentemente
assorbiti gli ulteriori profili ricostruttivi dell’illecito amministrativocontabile eccepiti dalla parte privata costituita o comunque implicati
nella fattispecie concreta sub iudice e quindi di dover prosciogliere
43
nel merito gli odierni convenuti dagli addebiti contestati dalla Procura
Regionale con il libello accusatorio.
[7] In ragione del proscioglimento nel merito, attesa la natura di
parte solo in senso formale della Procura Regionale della Corte dei
conti,
che
promuove
amministrativa
dei
e
partecipa
pubblici
ai
giudizi
amministratori
e
di
responsabilità
dipendenti
quale
portatore non dell’interesse particolare dell’Amministrazione, ma di
quello generale dell’Ordinamento giuridico (così Corte di Cassazione
SS.UU. civili, 02 marzo 1982, n.1282, 02 ottobre 1998, n.9780, 02
aprile
2003,
n.5105,
15
gennaio
2010,
n.519/10),
le
spese
processuali gravano (ex art. 91 c.p.c.) sul Comune di Verona, nel cui
interesse, comunque, ha agito in giudizio il Procuratore regionale,
quale suo rappresentante processuale ex lege, giacché esso è il
soggetto che si assumeva leso e a cui vantaggio sarebbe stata
devoluta la condanna al risarcimento nel caso di mancata assoluzione
dei convenuti.
Tuttavia, come già riferito, non v’è luogo a provvedere sulle spese
processuali relativi ai soggetti originariamente convenuti ma non
citati in riassunzione, in quanto detti oneri, secondo quanto disposto
dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c., rimangono a carico delle parte e,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 comma 2 bis del d.l. n.
543/1996 e dell’art. 10 bis comma 10 del d.l. n. 203/2005 (per come
interpretato dalle SS.UU. della Corte dei conti con sentenza n.
44
3/QM/2008, con riguardo alle sentenze di definizione in rito), non
danno luogo a rimborso da parte dell’amministrazione pubblica.
Per converso, compete a questo giudice il potere-dovere di liquidare
le spese processuali in favore dei convenuti assolti nel merito, non
potendosi
l’istituto
più
della
pervenire
all’esclusione
compensazione
(art.
92
del
rimborso
c.p.c.)
in
attraverso
ragione
del
combinato disposto dell’art. 3, comma 2 bis, del d.l. 23 ottobre 1996,
n.543 (convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n.639), dell’art. 10 bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n.203
(convertito, con modificazioni, dalla legge 02 dicembre 2005, n.248)
e dell’articolo 17, comma 30 quinquies, del d.l. 01 luglio 2009, n.78
(nel testo integrato dalla legge di conversione 03 agosto 2009,
n.102).
Dette spese legali (rectius: il c.d. compenso onnicomprensivo in
beneficio di professionista) devono liquidarsi da parte del Giudice
secondo i parametri di cui al D.M. n. 140, del 20 luglio 2012,
disciplina applicabile in via transitoria, ex art. 64, commi 1 e 2, della
legge n. 247, del 31 dicembre 2012, giacché allo stato non risulta
ancora emanato il nuovo regolamento previsto dall’art. 13, comma 6,
della citata legge n. 247/2012 sull’Ordinamento della professione
forense (idem: Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 31 ottobre 2013, n.
5246); in ogni caso alla liquidazione dei compensi professionali si
applica il principio “tempus regit actum”, dovendosi fare riferimento
al regolamento e ai valori vigenti al momento in cui le attività
45
professionali sono condotte a termine (cfr, Corte di Cass. 17405, del
12 ottobre 2012).
In breve, l’art.1 del suddetto decreto prevede che le relative
disposizioni si applicano in caso di assenza di diverso accordo tra le
parti (c.d. contratto avvocato - cliente vincolante per il giudice)
relativamente
liquidazione
al
sia
compenso
medesimo,
omnicomprensiva
(comma
(comma
3)
1),
ovvero
che
la
relativa
all’intera prestazione professionale incluse le attività accessorie
(facendo venir meno la pregressa distinzione tra diritti e onorari),
che vanno rimborsate eventuali spese (secondo qualsiasi modalità,
compresa quella forfettaria) debitamente reclamate e documentate
(comma 2), che nel caso di incarico collegiale il compenso sia unico e
che l’organo giurisdizionale possa aumentarlo fino al doppio (comma
4), che l’omessa produzione di un preventivo possa far diminuire la
valutazione giudiziale dei compensi (comma 6), e infine che in
nessun caso le soglie numeriche indicate dal regolamento, anche a
mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la
liquidazione del compenso, siano vincolanti per la liquidazione stessa
(comma 7).
L’art.2 distingue, poi, le prestazioni forensi in attività stragiudiziale e
attività giudiziale, quest’ultima a sua volta divisa in penale, civile,
amministrativa, comprensiva del contenzioso contabile (richiamato
nella tabella A allegata) e tributaria, mentre l’art. 4 determina i
parametri dei compensi per le singole attività e, per ciò, per i
46
seguenti
momenti
procedimentali:
studio,
fase
introduttiva,
istruttoria, decisoria ed esecutiva; inoltre nella liquidazione il giudice
deve tenere conto del valore e della natura e complessità della
controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle
questioni trattate, con valutazione complessiva, nonchè anche del
pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi,
anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Quanto al valore,
l’art.5 dispone che nelle cause dinanzi agli organi di giustizia
amministrativa, in cui rientra anche il contenzioso contabile, ai fini
della liquidazione del compenso, il valore della controversia è
determinato a norma del codice di rito civile, sempre che l’oggetto
della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in
giudizio ne consentono l’applicazione, con riguardo chiaramente ai
giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, e sulla
base dell’importo attribuito alla parte vincitrice e non della somma
domandata dalla stessa. Da ultimo l’art.11, del D.M. n. 140 del 2012,
detta i criteri per la determinazione del compenso agli avvocati,
riportati nell’allegata tabella A, con previsione per il Giudice della
facoltà di diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in
ragione di concrete circostanze e ferma l’applicazione delle regole e
dei criteri generali di cui agli artt. 1 e 4.
Facendo applicazione dei delineati principi alla fattispecie di causa,
deve
innanzitutto
evidenziarsi
come
non
debba
procedersi
a
liquidazione delle spese con riguardo al convenuto Darbi Giovanni
47
Luca, non costituitosi in giudizio, per il quale non risulta dunque
esser stata svolta alcuna attività defensionale.
Quanto invece alla convenuta Sironi, deve precisarsi che il valore
della controversia per ogni singolo convenuto deve ricavarsi, con
adattamento dell’art.5, commi 1 e 2, al giudizio contabile, in cui è
presente il PM richiedente per conto dell’Amministrazione importi a
titolo di danno, dal quantum che lo stesso pretendeva ab origine dai
medesimi, pari nella specie al 10% (dunque euro 109.402,75) del
complessivo danno complessivamente contestato da parte attrice
(1.094.027,51).
Pertanto, considerato che il patrono della prof. Sironi non ha prodotto
nota spese ex art. 75 disp. di att. c.p.c., attese le fasi d’interesse per
il giudizio contabile e quanto previsto dalla tabella A allegata al D.M.
citato, e dall’art.1, comma 7, considerati gli scaglioni afferenti le
somme agli stessi richieste dal Requirente, liquida a favore del
difensore, anche con riguardo alle fasi interlocutorie/provvedimentali,
la somma di euro 02.430,00.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto,
disattesa
ogni
contraria
istanza,
deduzione
od
eccezione,
definitivamente pronunciando:
1. Dichiara estinto il giudizio nei confronti dei convenuti Tantalo Remo,
Albertini Francesco, Da Vià Claudio, Dal Molin Ulisse, Sarzi Carla,
48
Zaninelli Stefano, Righetti Gianbernardo, Zanderigo Guido, non citati
in riassunzione;
2. Dichiara la contumacia del convenuto Darbi Giovanni Luca;
3. Dichiara la giurisdizione di questa Corte con riguardo alla scelta
discrezionale di costituire la società Sitram;
4. Rigetta l’eccezione di nullità degli atti istruttori e processuali;
5. Rigetta l’eccezione di prescrizione;
6. Nel merito, rigetta la domanda attorea, per mancanza di un danno
diretto al patrimonio dell’ente comunale;
7. Liquida nei confronti della convenuta Sironi Mariotti Michela, a titolo
di spese processuali, l’importo omnicomprensivo di euro 02.430,00;
8. Nulla per le spese con riguardo ai convenuti Tantalo Remo, Albertini
Francesco, Da Vià Claudio, Dal Molin Ulisse, Sironi Mariotti Michela,
Sarzi Carla, Zaninelli Stefano, Righetti Gianbernardo, Zanderigo
Guido, Darbi Giovanni Luca.
Manda
alla
segreteria
della
Sezione
per
gli
adempimenti
di
competenza.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio, all’esito della
pubblica udienza del 12 marzo 2014.
Il Giudice Estensore
F.to (Dott. Natale Longo)
Il Presidente
F.to (Dott. Angelo Buscema)
Depositata in Segreteria il 09/04/2014
49
P. il Funzionario preposto
F.to Cristina Guarino
50