n°40 del 10 settembre 2014

40
10 settembre 2014
Rendite permanenti Inail
In questo numero:
Rivalutazioni delle prestazioni economiche
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato,
sul proprio sito internet, quattro Decreti ministeriali che
disciplinano la rivalutazione delle prestazioni per infortuni e
malattie professionali sul lavoro, dal 1° luglio 2014, dei settori
dell’industria, dell’agricoltura, dei medici radiologi e dei tecnici
sanitari.
I Decreti rientrano in un piano di rivalutazione annuale delle
rendite per infortuni e malattie professionali sul lavoro in base
all’indice Istat, risultato pari all1,13% rispetto all’anno
precedente (la rivalutazione automatica riguarda la parte
patrimoniale delle rendite permanenti).
Ne avevamo già data notizia sul n°31, 28 maggio 2014, della
NL, riportando la rivalutazione del massimale e del minimale
per le prestazioni economiche del settore industria.
Ricapitolando, a decorrere dal 1° Luglio 2014

Settore industria:
o
o
o
o
o
La retribuzione media giornaliera rivalutata è pari a
euro 76,97
Minimale euro 16.163,70; massimale euro 30.018,30
Rendite con dec. anno 2012 e precedenti rivalutate
con coeff.1,0113
Rendite anno 2013 e 1°semestre 2014 rivalutate con
coeff.1,000
Assegni continuativi mensili (art.124 TU 1124/65 e
successive modifiche e integrazioni) con inabilità dal 50%,
rivalutato con coefficiente 1,0113:
segue a pag 2
Rivalutazione delle
rendite permanenti
INAIL
pag.1-2
Nuova convenzione INPSINAIL per i casi di dubbia
competenza
pag. 2-3
Infortunio in itinere e
utilizzo della bicicletta
pag.3-4
Campagna RED 2014
pag.4
Convenzione Inps-Inail, casi di dubbia competenza: la
temporanea erogata in anticipo da chi riceve la denuncia
Sono previsti importi crescenti all’aumentare
della percentuale di danno riconosciuta:

dal 50 al 59%
euro

dal 60 al 79%

dall’80 al 89%
777,93

dal 90 al 100%

100%+a.p.c.(assist person. continuativa)
1.198,49
1.731,41

298,64
o
418,99


Settore agricoltura
o
o
Retribuzione annua convenzionale
per liquidazione rendite per inabilità
permanente e per morte lavoratori
agricoli (art.234 TU 1124/65 con
successive modifiche e integrazioni) è
pari a euro 24.394,60
Retribuzione annua convenzionale
per liquidazione rendite per inabilità
permanente e per morte agli
assicurati di cui alla lettera b) comma 1
art. 205 TU 1124/65 con successive modifiche
e integrazioni (agricoli proprietari,
mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli che
prestano opera manuale abituale nelle
loro aziende) è pari al minimale
o
dell’industria euro 16.163,70.
Assegni continuativi mensili (art.235 TU
Tecnici sanitari di radiologia medica
autonomi
Retribuzioni annue base per
rivalutazione delle rendite per eventi
anno 2009,2010,2011, 2012 e 2013 pari
a euro 26.636,62.
Assegno per assistenza personale
continuativa (art. 76 TU 1124/65 e successive
modifiche e integrazioni) pari a euro 532,21

Assegno una tantum agli aventi diritto
in caso di morte per infortunio o mp, (art.85
TU 1124/65 e successive modifiche e integrazioni)
pari a euro 2,132,45.
Pubblicato anche il Decreto del 30 maggio
2014 , concernente la rivalutazione annuale
assegno di incollocabilità (art.180 TU 1124/65 e
successive modifiche e integrazioni) con
decorrenza 1 luglio 2014, erogato agli
invalidi del lavoro che non possono essere
collocati neanche tramite il collocamento
obbligatorio.
 Assegno di incollocabilità
l’importo mensile passa a 255,90 euro
1124/65 e successive modifiche e
con inabilità dal 50%,
rivalutato con coefficiente 1,0113:
integrazioni)

dal 50 al 59% euro
374,06

dal 60 al 79%
521,98

dall’80 al 89%
896,13

dal 90 al 100%
1.270,26

100%+a.p.c.
1.802,47
Medici radiologi
o
2

Retribuzione annua per la
liquidazione delle prestazioni
economiche a favore dei medici
colpiti da malattie e da lesioni
causate dai raggi X e da sostanze
radiottive, e ai loro superstiti, pari a
euro 59.943,38.
Convenzione
Inps-Inail
Nuovo accordo per i casi di dubbia
competenza
Inail (determina del Presidente del 6 agosto,
n°.247) ha rinnovato la convenzione con
INPS per l’erogazione dell’indennità per
inabilità temporanea assoluta da infortunio
sul lavoro o malattia professionale e da
malattia comune, nei casi di dubbia
competenza.
La nuova convenzione avrà durata
triennale e, come le precedenti, impegna
INCA INFormazione – N.40
INAIL e INPS a garantire comunque ai propri
assicurati, nei casi di dubbia competenza,
le prestazioni economiche per i periodi di
assenza dal lavoro.
Come di consueto, l’anticipo della
temporanea andrà effettuato dall’Istituto
che abbia ricevuto per primo la
denuncia/certificato del proprio assicurato.
Il caso andrà in seguito assunto da parte
dell’Ente competente, nel rispetto dei limiti
del periodo massimo indennizzabile previsto
per la malattia comune.
Nella maggioranza dei casi è l’Inail che,
dopo aver ricevuta la denuncia, non
riconosce l’infortunio (perché non avvenuto
in occasione di lavoro oppure in itinere
ecc), comunicando all’assistito che “Il caso
verrà segnalato all’INPS di competenza”.
In questi casi occorre valutare l’opportunità
di presentare ricorso avverso la respinta
INAIL tenendo anche conto dell’eventuale
danno permanente che, al termine della
temporanea, potrebbe essere residuato.
Visto che comunque i tempi del ricorso
all’Inail e/o dell’accettazione di
competenza del caso all’INPS, non sono
brevi, è necessario tenere sotto controllo il
termine di prescrizione e di decadenza
annuale per non rischiare la perdita del
diritto all’indennità economica di malattia
in carico ad INPS nel caso in cui INAIL non
riconosca l’evento.
Ricordiamo che la prescrizione annuale
può essere interrotta con qualsiasi atto
amministrativo (solleciti, consegna
documenti ecc), mentre il decorrere del
termine di decadenza annuale può essere
interrotto solo con l’inizio dell’azione legale.
I termini decorrono dal giorno successivo
alla cessazione del periodo indennizzabile.
La prescrizione degli eventi di competenza
INAIL è invece più ampia essendo pari a 3
3
anni (art.112 TU 1124/65) a cui si
aggiungono 150 gg di sospensione per
l’esperimento della fase amministrativa
(art.111 T.U. n.1124/65), decorrenti dal
giorno dell'infortunio o da quello della
manifestazione della malattia professionale.
Inoltre l’art. 2935 del c.c prevede che “la
prescrizione comincia a decorrere dal
giorno in cui il diritto può essere fatto
valere”.
Sulla prescrizione si veda la circolare INAIL
n° 42 del 19 settembre 2013.
Infortunio in
itinere
Riconosciuto con utilizzo della
bicicletta su strade cittadine
Importante risultato ottenuto da INCA di
Milano: infortunio in itinere riconosciuto a
lavoratore che utilizza la bicicletta per
raggiungere il luogo di lavoro percorrendo
le normali strade cittadine (quindi non le
piste ciclabili). L’utilizzo del mezzo bicicletta
consentiva all’interessato di risparmiare,
rispetto all’utilizzo del mezzo pubblico, circa
1 ora di tempo tra andata e ritorno casalavoro.
Inail nelle valutazioni di queste casistiche
utilizza da sempre criteri restrittivi.
L’accoglimento di casi di infortunio in itinere
avviene solo se l’utilizzo del mezzo privato è
necessitato e se non esistono mezzi pubblici
compatibili con l’orario di lavoro.
Se come mezzo privato si utilizza la
bicicletta, il riconoscimento dell’infortunio in
itinere avviene solo se lo stesso accade
percorrendo la pista ciclabile.
Nel caso patrocinato da INCA di Milano, il
ricorso ben motivato (allegato alla mail inviata ai
direttori Inca comprensoriali e agli specialisti INCA
settore INAIL) supportato
segue a pag.4
INCA INFormazione – N.40
da ragionamenti riguardanti sia il caso
specifico (tempi di percorrenza) ma anche
questioni di principio (congestione traffico
per utilizzo mezzi a motore, inquinamento,
mancanze piste ciclabili, …) ha portato al
riconoscimento del caso che in un primo
momento, come solitamente avviene, era
stato respinto e trasmesso all’INPS perché
non di competenza INAIL.
Modelli RED 2014
Bustone 2014
L’Inps, con precedente messaggio
n. 3870/2014, aveva dato avvio alla
campagna RED 2014 relativa ai redditi
posseduti nel 2013 dai pensionati, delle
gestioni private e gestioni dello
sport/spettacolo, titolari di prestazioni
collegate al reddito (integrazione al minimo,
maggiorazioni sociali, anf, incumulabilità
della reversibilità e dell’assegno di invalidità
ecc.)
Alla dichiarazione di responsabilità sono
tenuti i titolari di provvidenze economiche di
invalidità civile/indennità di
accompagnamento che devono dichiarare
o meno l’assenza di periodi di ricovero
gratuito (modello ICRIC), la mancanza di
attività lavorativa (modello ICLAV).
Per i minori di età compresa tra i 5 e 16 anni,
titolari di indennità di frequenza, deve essere
dichiarata la frequenza scolastica
obbligatoria o la frequenza di centri
ambulatoriali (modello ICRIC).
Dal corrente anno, la dichiarazione relativa
alla condizione di frequenza scolastica
obbligatoria deve essere resa solo nel caso
in cui l’istituto scolastico frequentato sia
variato rispetto all’anno precedente.
Ai titolari di Assegno Sociale (o pensione
sociale) viene richiesta l’attestazione sulla
permanenza del requisito della residenza
stabile e continuativa in Italia (modello
ACC.AS/PS) e l’eventuale presenza di
ricoveri gratuiti.
INPS con messaggio n° 6627 del 27 agosto
2014, rende noto l’avvio della seconda fase
della campagna RED 2014 con l’invio del
“Bustone” cartaceo.
Il “Bustone” 2014 contiene, a seconda delle
situazioni personali, i seguenti documenti:
 lettera di presentazione, con una breve
informativa sui servizi on line messi a
disposizione del cittadino;
 modello RED italiano da rendere compilato
entro il 15 febbraio 2015. La dichiarazione
reddituale non deve essere presentata dal
titolare la prestazione e dai suoi familiari se gli
stessi hanno presentato la dichiarazione dei
redditi all’Agenzia delle Entrate con modello
730, Unico...
 modello RED estero da rendere compilato
entro il 15 febbraio 2015
 modello 503 AUT per i titolari di trattamenti
incumulabili con i redditi di lavoro autonomo
come le Pensioni di invalidità a carico dei
fondi speciali e gli AOI a carico dell’ago Fpld
delle forme esonerative, esclusive, sostitutive,
delle gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi, superiori al TM con decorrenza
successiva al 1994 e con meno di 40 anni di
anzianità contributiva). Le dichiarazioni con i
redditi consuntivi 2013 e presuntivi 2014, del
solo titolare, vanno rese entro il 30 settembre
2014.


richiesta di integrazione delle informazioni
relative alla campagna RED 2012 con i redditi
del 2011
modelli di dichiarazione per i titolari di
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI (ICRIC-ICLAVACC.AS/PS) da rendere entro il 15 febbraio
2015.
La comunicazione è corredata con le stringhe
necessarie (codice a barre) all’acquisizione e
alla trasmissione delle informazioni da parte degli
intermediari abilitati (CAF).
Altra modalità di restituzione dei dati richiesti, per
chi è in possesso di un PIN personale, è la
dichiarazione on-line attraverso il sito INPS,
sezione “servizi per il cittadino”.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 – 20132 Milano (MI)
Tel. 02-26254333
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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