40 10 settembre 2014 Rendite permanenti Inail In questo numero: Rivalutazioni delle prestazioni economiche Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul proprio sito internet, quattro Decreti ministeriali che disciplinano la rivalutazione delle prestazioni per infortuni e malattie professionali sul lavoro, dal 1° luglio 2014, dei settori dell’industria, dell’agricoltura, dei medici radiologi e dei tecnici sanitari. I Decreti rientrano in un piano di rivalutazione annuale delle rendite per infortuni e malattie professionali sul lavoro in base all’indice Istat, risultato pari all1,13% rispetto all’anno precedente (la rivalutazione automatica riguarda la parte patrimoniale delle rendite permanenti). Ne avevamo già data notizia sul n°31, 28 maggio 2014, della NL, riportando la rivalutazione del massimale e del minimale per le prestazioni economiche del settore industria. Ricapitolando, a decorrere dal 1° Luglio 2014 Settore industria: o o o o o La retribuzione media giornaliera rivalutata è pari a euro 76,97 Minimale euro 16.163,70; massimale euro 30.018,30 Rendite con dec. anno 2012 e precedenti rivalutate con coeff.1,0113 Rendite anno 2013 e 1°semestre 2014 rivalutate con coeff.1,000 Assegni continuativi mensili (art.124 TU 1124/65 e successive modifiche e integrazioni) con inabilità dal 50%, rivalutato con coefficiente 1,0113: segue a pag 2 Rivalutazione delle rendite permanenti INAIL pag.1-2 Nuova convenzione INPSINAIL per i casi di dubbia competenza pag. 2-3 Infortunio in itinere e utilizzo della bicicletta pag.3-4 Campagna RED 2014 pag.4 Convenzione Inps-Inail, casi di dubbia competenza: la temporanea erogata in anticipo da chi riceve la denuncia Sono previsti importi crescenti all’aumentare della percentuale di danno riconosciuta: dal 50 al 59% euro dal 60 al 79% dall’80 al 89% 777,93 dal 90 al 100% 100%+a.p.c.(assist person. continuativa) 1.198,49 1.731,41 298,64 o 418,99 Settore agricoltura o o Retribuzione annua convenzionale per liquidazione rendite per inabilità permanente e per morte lavoratori agricoli (art.234 TU 1124/65 con successive modifiche e integrazioni) è pari a euro 24.394,60 Retribuzione annua convenzionale per liquidazione rendite per inabilità permanente e per morte agli assicurati di cui alla lettera b) comma 1 art. 205 TU 1124/65 con successive modifiche e integrazioni (agricoli proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli che prestano opera manuale abituale nelle loro aziende) è pari al minimale o dell’industria euro 16.163,70. Assegni continuativi mensili (art.235 TU Tecnici sanitari di radiologia medica autonomi Retribuzioni annue base per rivalutazione delle rendite per eventi anno 2009,2010,2011, 2012 e 2013 pari a euro 26.636,62. Assegno per assistenza personale continuativa (art. 76 TU 1124/65 e successive modifiche e integrazioni) pari a euro 532,21 Assegno una tantum agli aventi diritto in caso di morte per infortunio o mp, (art.85 TU 1124/65 e successive modifiche e integrazioni) pari a euro 2,132,45. Pubblicato anche il Decreto del 30 maggio 2014 , concernente la rivalutazione annuale assegno di incollocabilità (art.180 TU 1124/65 e successive modifiche e integrazioni) con decorrenza 1 luglio 2014, erogato agli invalidi del lavoro che non possono essere collocati neanche tramite il collocamento obbligatorio. Assegno di incollocabilità l’importo mensile passa a 255,90 euro 1124/65 e successive modifiche e con inabilità dal 50%, rivalutato con coefficiente 1,0113: integrazioni) dal 50 al 59% euro 374,06 dal 60 al 79% 521,98 dall’80 al 89% 896,13 dal 90 al 100% 1.270,26 100%+a.p.c. 1.802,47 Medici radiologi o 2 Retribuzione annua per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dai raggi X e da sostanze radiottive, e ai loro superstiti, pari a euro 59.943,38. Convenzione Inps-Inail Nuovo accordo per i casi di dubbia competenza Inail (determina del Presidente del 6 agosto, n°.247) ha rinnovato la convenzione con INPS per l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro o malattia professionale e da malattia comune, nei casi di dubbia competenza. La nuova convenzione avrà durata triennale e, come le precedenti, impegna INCA INFormazione – N.40 INAIL e INPS a garantire comunque ai propri assicurati, nei casi di dubbia competenza, le prestazioni economiche per i periodi di assenza dal lavoro. Come di consueto, l’anticipo della temporanea andrà effettuato dall’Istituto che abbia ricevuto per primo la denuncia/certificato del proprio assicurato. Il caso andrà in seguito assunto da parte dell’Ente competente, nel rispetto dei limiti del periodo massimo indennizzabile previsto per la malattia comune. Nella maggioranza dei casi è l’Inail che, dopo aver ricevuta la denuncia, non riconosce l’infortunio (perché non avvenuto in occasione di lavoro oppure in itinere ecc), comunicando all’assistito che “Il caso verrà segnalato all’INPS di competenza”. In questi casi occorre valutare l’opportunità di presentare ricorso avverso la respinta INAIL tenendo anche conto dell’eventuale danno permanente che, al termine della temporanea, potrebbe essere residuato. Visto che comunque i tempi del ricorso all’Inail e/o dell’accettazione di competenza del caso all’INPS, non sono brevi, è necessario tenere sotto controllo il termine di prescrizione e di decadenza annuale per non rischiare la perdita del diritto all’indennità economica di malattia in carico ad INPS nel caso in cui INAIL non riconosca l’evento. Ricordiamo che la prescrizione annuale può essere interrotta con qualsiasi atto amministrativo (solleciti, consegna documenti ecc), mentre il decorrere del termine di decadenza annuale può essere interrotto solo con l’inizio dell’azione legale. I termini decorrono dal giorno successivo alla cessazione del periodo indennizzabile. La prescrizione degli eventi di competenza INAIL è invece più ampia essendo pari a 3 3 anni (art.112 TU 1124/65) a cui si aggiungono 150 gg di sospensione per l’esperimento della fase amministrativa (art.111 T.U. n.1124/65), decorrenti dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. Inoltre l’art. 2935 del c.c prevede che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Sulla prescrizione si veda la circolare INAIL n° 42 del 19 settembre 2013. Infortunio in itinere Riconosciuto con utilizzo della bicicletta su strade cittadine Importante risultato ottenuto da INCA di Milano: infortunio in itinere riconosciuto a lavoratore che utilizza la bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro percorrendo le normali strade cittadine (quindi non le piste ciclabili). L’utilizzo del mezzo bicicletta consentiva all’interessato di risparmiare, rispetto all’utilizzo del mezzo pubblico, circa 1 ora di tempo tra andata e ritorno casalavoro. Inail nelle valutazioni di queste casistiche utilizza da sempre criteri restrittivi. L’accoglimento di casi di infortunio in itinere avviene solo se l’utilizzo del mezzo privato è necessitato e se non esistono mezzi pubblici compatibili con l’orario di lavoro. Se come mezzo privato si utilizza la bicicletta, il riconoscimento dell’infortunio in itinere avviene solo se lo stesso accade percorrendo la pista ciclabile. Nel caso patrocinato da INCA di Milano, il ricorso ben motivato (allegato alla mail inviata ai direttori Inca comprensoriali e agli specialisti INCA settore INAIL) supportato segue a pag.4 INCA INFormazione – N.40 da ragionamenti riguardanti sia il caso specifico (tempi di percorrenza) ma anche questioni di principio (congestione traffico per utilizzo mezzi a motore, inquinamento, mancanze piste ciclabili, …) ha portato al riconoscimento del caso che in un primo momento, come solitamente avviene, era stato respinto e trasmesso all’INPS perché non di competenza INAIL. Modelli RED 2014 Bustone 2014 L’Inps, con precedente messaggio n. 3870/2014, aveva dato avvio alla campagna RED 2014 relativa ai redditi posseduti nel 2013 dai pensionati, delle gestioni private e gestioni dello sport/spettacolo, titolari di prestazioni collegate al reddito (integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, anf, incumulabilità della reversibilità e dell’assegno di invalidità ecc.) Alla dichiarazione di responsabilità sono tenuti i titolari di provvidenze economiche di invalidità civile/indennità di accompagnamento che devono dichiarare o meno l’assenza di periodi di ricovero gratuito (modello ICRIC), la mancanza di attività lavorativa (modello ICLAV). Per i minori di età compresa tra i 5 e 16 anni, titolari di indennità di frequenza, deve essere dichiarata la frequenza scolastica obbligatoria o la frequenza di centri ambulatoriali (modello ICRIC). Dal corrente anno, la dichiarazione relativa alla condizione di frequenza scolastica obbligatoria deve essere resa solo nel caso in cui l’istituto scolastico frequentato sia variato rispetto all’anno precedente. Ai titolari di Assegno Sociale (o pensione sociale) viene richiesta l’attestazione sulla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia (modello ACC.AS/PS) e l’eventuale presenza di ricoveri gratuiti. INPS con messaggio n° 6627 del 27 agosto 2014, rende noto l’avvio della seconda fase della campagna RED 2014 con l’invio del “Bustone” cartaceo. Il “Bustone” 2014 contiene, a seconda delle situazioni personali, i seguenti documenti: lettera di presentazione, con una breve informativa sui servizi on line messi a disposizione del cittadino; modello RED italiano da rendere compilato entro il 15 febbraio 2015. La dichiarazione reddituale non deve essere presentata dal titolare la prestazione e dai suoi familiari se gli stessi hanno presentato la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate con modello 730, Unico... modello RED estero da rendere compilato entro il 15 febbraio 2015 modello 503 AUT per i titolari di trattamenti incumulabili con i redditi di lavoro autonomo come le Pensioni di invalidità a carico dei fondi speciali e gli AOI a carico dell’ago Fpld delle forme esonerative, esclusive, sostitutive, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, superiori al TM con decorrenza successiva al 1994 e con meno di 40 anni di anzianità contributiva). Le dichiarazioni con i redditi consuntivi 2013 e presuntivi 2014, del solo titolare, vanno rese entro il 30 settembre 2014. richiesta di integrazione delle informazioni relative alla campagna RED 2012 con i redditi del 2011 modelli di dichiarazione per i titolari di PRESTAZIONI ASSISTENZIALI (ICRIC-ICLAVACC.AS/PS) da rendere entro il 15 febbraio 2015. La comunicazione è corredata con le stringhe necessarie (codice a barre) all’acquisizione e alla trasmissione delle informazioni da parte degli intermediari abilitati (CAF). Altra modalità di restituzione dei dati richiesti, per chi è in possesso di un PIN personale, è la dichiarazione on-line attraverso il sito INPS, sezione “servizi per il cittadino”. Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova, 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254333 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.40
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