Allegato 1) Disposizioni applicative

Decreto del Direttore n. 37 del 24 marzo 2014
Allegato 1
ART€A
Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
Disposizioni applicative per la presentazione della Domanda Unica 2014
Sommario
1.
Domanda Unica 2014 ................................................................................................................. 2
2.
Ruolo del fascicolo ...................................................................................................................... 2
3.
Regimi di cui al Titolo III Articolo 68 Sostegno specifico ........................................................ 2
4.
Pascoli permanenti ...................................................................................................................... 5
5.
Termini di presentazione della DU e relative modifiche ........................................................... 6
6.
Rinuncia alla RPU ...................................................................................................................... 7
7.
Cessazione aziendale (art. 75, par. 2) e decesso (art. 82) del Reg. (CE) n. 1122/2009 ............. 7
8.
Comunicazione al beneficiario della chiusura del procedimento ............................................. 7
1
1. Domanda Unica 2014
Con il presente provvedimento si disciplinano le modalità per la richiesta del premio di cui al Titolo
III del Reg. CE 73/2009 c.d. “disaccoppiato e l’adesione ai sostegni previsti dall’art. 68 del Reg. CE
73/2009 disciplinati con Decreto Ministeriale del 29/07/2009.
Per l’abbinamento dei titoli nella campagna 2014 le superfici devono essere condotte alla data del
15/05/2014 ai sensi dell’art. 35 del Reg. CE 73/09 la cui applicazione a livello nazionale è stabilita
dal DM dell’11/02/2009 avente ad oggetto “Dichiarazione degli ettari ammissibili al regime di
pagamento unico”.
Inoltre, si dispone in merito alle Aziende che coltivano canapa e che, ai sensi dell’ art. 39 del Reg.
CE 73/09, hanno l’obbligo di dichiarare le superfici destinate a tale coltivazione da effettuarsi
tramite sottoscrizione della DUA Opportunità RPU 2014. Le medesime Aziende sono obbligate alla
stipula di un contratto di coltivazione con trasformatori o acquirenti collettori riconosciuti ai sensi
della normativa vigente. Tali contratti di coltivazione devono sempre indicare a particella le
superfici che devono coincidere con quelle indicate nella suddetta DUA Opportunità RPU 2014 e
conservati in originale nel Fascicolo della domanda. Copia dei contratti deve essere inviata ad
ARTEA entro dieci giorni dalla sottoscrizione alla casella di posta elettronica
[email protected] e
2. Ruolo del fascicolo
L’Azienda che intende attivare la richiesta di premi sui regimi disciplinati dal Reg. CE 73/09 deve
sottoscrivere le informazioni contenute nel proprio Fascicolo elettronico sul Sistema Informativo di
ARTEA secondo le modalità previste dal Decreto ARTEA n. 16/2014 modificato dal decreto n.
33/2014.
3. Regimi di cui al Titolo III Articolo 68 Sostegno specifico
Il DM del 29/07/2009 prevede i seguenti sostegni specifici ai quali l’Azienda può aderire attraverso
la relativa scelta nella Sezione Richiesta premi art. 68 Reg (CE) 73/09 DM Mipaf 29/7/2009 tramite
la sottoscrizione della DUA ID 10000 - Opportunità Regime Premio Unico (RPU) 2014:
1) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3):
a) Sostegno a favore dei detentori di vacche nutrici delle razze da carne ed a duplice attitudine
iscritte a LG ed ai Registri anagrafici (DM Art 3 p 1);
b) Sostegno a favore dei detentori di capi allevati secondo disciplinare etichettatura ai sensi del
Reg CE 1760/2000 (DM Art 3 p 3 lett a);
c) Sostegno a favore dei detentori di capi certificati ai sensi del Reg CE 510/2006 (DM Art 3 p
3 lett b).
2) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4):
2
a) Sostegno per acquisto montoni genotipo ARR/ARR o ARR/ARQ direttamente da
allevamenti iscritti a LG o registro anagrafico (DM Art 4 p 1 lett a);
b) Sostegno per detenzione montoni di genotipo ARR/ARR o ARR/ARQ iscritti a LG o al
registro anagrafico di eta inferiore o uguale a 5 anni (DM Art 4 p 1 lett b);
c) Sostegno per capi ovicaprini macellati e certificati ai sensi del reg CE 510/2006 (DM Art 4 p
1 lett c);
d) Sostegno per capi ovicaprini allevati nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1
UBA per Ha (DM Art 4 p 1 lett d);
3) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (art. 5):
a) Sostegno per aziende olivicole che producono olio extravergine nel rispetto di un
disciplinare ai sensi del Reg CE 510/2006 o Reg CE 834/2007 (DM Art 5 p 1);
4) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6):
a) Sostegno a favore dei produttori di latte crudo di vacca con cellule somatiche per ml
inferiore a 300.000 -germi a 30 gradi per ml inferiore a 100.000 - materia proteica non
inferiore a 3,35% (DM Art 6 p1);
5) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco ( art. 7):
a) Sostegno a favore di produttori di tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 con eslcusione
Nostrano del Brenta (DM Art 7 p 1);
b) Sostegno a favore di produttori di tabacco per sigari di qualita delle varieta Kentucky e
Nostrano del Brenta (DM Art 7 p 5);
6) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (art. 8):
a) Sostegno a favore dei produttori di barbabietola da zucchero che utilizzano semente
certificata e confettata (DM Art 8 p 1);
7) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae racemosa (art. 9)
a) Sostegno a favore dei produttori di Danae racemosa (Ruscus) per la produzione di fronde
recise;
8) Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della patata (art. 9bis):
a) Sostegno a favore dei produttori di patate destinate alla trasformazione e associati ad
organizzazioni di produttori riconosciute (DM art. 9bis-1);
b) Sostegno a favore dei produttori di patate inserite in sistemi di qualita DOP e IGP (DM art.
9bis-2);
9) Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi (art.
10)
a) Sostegno a favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento delle colture: a
partire dalla campagna 2014 nel caso di richiesta premio per la coltivazione di frumento
duro le Aziende, tranne quelle che rientrano nel regime disciplinato dal Reg. CE 834/2007
(“biologici”), devono inserire nell’apposita Sezione della DUA – RPU campagna 2014 Richiesta premi art. 68 Reg(CE)73/09 DM Mipaf 29/7/2009 gli estremi dei documenti di
3
acquisto della semente certificata con indicazione sia della quantità acquistata che di quella
utilizzata per la campagna stessa. La semente minima è stabilita in 160 Kg ad ettaro;
10) Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle
piante (art. 11):
a) Contributo a favore degli agricoltori con assicurazioni sul raccolto, animali e piante (DM
Art 11 p 1).
Riguardo ai premi di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 7), 8) e 10) ARTEA acquisisce i dati secondo quanto
disposto dalla normativa nazionale vigente.
Riguardo ai premi di cui ai punti 5), 6), 7), 8) e 9) l’Azienda dovrà obbligatoriamente, pena
l’esclusione dal sostegno, indicare nel Piano delle coltivazioni tramite la DUA ID 10000 le
specie/varietà a particella.
Riguardo ai premi di cui ai punti 6), 8) e 9) le varietà ammissibili per la campagna 2014 sono quelle
stabilite da AGEA Coordinamento e rese disponibili in fase di compilazione dei premi nel Sistema
Informativo di ARTEA (vedi istruzioni di compilazione on-line all’interno della DUA o Home >>
Servizi > FEAGA - Domanda Unica – Domanda Unica 2014 – Argomenti).
Per il sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva di cui al punto 3)
occorre indicare la tipologia (DOP, IGP o Biologico) inserendo anche il Consorzio o Organismo di
Certificazione e fare riferimento alla Circolare Prot. ARTEA n. 31890 del 27/02/2013 (disponibile
sul sito di ARTEA (Home >> Servizi > FEAGA - Domanda Unica – Domanda Unica 2014 –
Argomenti).
Il sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco di cui al punto 5) è condizionato
all’adesione da parte dell’Azienda ad un contratto di coltivazione stipulato tra la propria
Associazione di produttori riconosciuta dall’Organismo Pagatore territorialmente competente con
un’impresa di prima trasformazione riconosciuta ai sensi del D.Lgs. 102/2005. In fase di
compilazione dell’Opportunità RPU 2014 all’interno della DUA ID 10000 dovrà essere indicata
l’Associazione di produttori a cui la medesima Azienda aderisce. In base a successive diposizioni di
ARTEA la Domanda Unica sarà integrata con i documenti necessari ad attestare gli obblighi
contrattuali e qualitativi del prodotto.
Il sostegno specifico per il miglioramento della qualità della patata di cui al punto 8) lettera a)
(premio a ettaro) è condizionato all’adesione da parte dell’Azienda ad Organizzazioni di produttori
riconosciute (O.P.) ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che, per il 2014,
consegnano il prodotto a strutture di trasformazione, sulla base di un contratto di fornitura
sottoscritto tra le citate O.P. e le imprese di trasformazione.
In fase di adesione a tale premio l’Azienda deve indicare nell’apposita sezione della DUA l’O.P. a
cui aderisce.
Il sostegno specifico per il miglioramento della qualità della patata di cui al punto 8) lettera b)
(premio a tonnellata) è destinato a favore dei produttori che producono patate inserite in sistemi di
qualità DOP e IGP, iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai
sensi del Reg. UE n. 1151/2012, comprese le produzioni in protezione nazionale transitoria di cui
all’articolo 9 del medesimo regolamento.
4
I dati di riferimento per il pagamento saranno acquisiti da ARTEA direttamente dagli Enti
certificatori DOP e IGP.
Per il pagamento del contributo relativo ai premi assicurazione del raccolto, degli animali e delle
piante di cui al punto 10) occorre indicare gli elementi identificativi del Consorzio (Aziende
associate a Consorzi di tutela) o della Compagnia assicurativa (c.d. “Polizze individuali”) nella
Sezione Richiesta premi art. 68 Reg (CE) 73/09 DM Mipaf 29/7/2009 Opportunità Regime Premio
Unico (RPU) 2014.
Si specifica che l’inserimento dei dati delle polizze nel SIAN, come da vigenti disposizioni di
AGEA Coordinamento, nel caso di polizze collettive sarà effettuato a cura del Consorzio di Difesa,
mentre nel caso di polizze individuali sarà effettuato a cura del CAA tenutario del Fascicolo
aziendale.
Inoltre, ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti, nel caso in cui la resa indicata nella polizza
oggetto di contributo risulti superiore alla resa massima indicata dall’Ente territoriale competente,
nel caso di polizze collettive il Consorzio di Difesa dovrà rendere disponibile ad ARTEA la
specifica dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 secondo il modello di cui alla Circolare
AGEA Coordinamento ACIU.2013.806 del 16/07/2013, mentre nel caso di polizze individuali il
beneficiario dovrà inviare ad ARTEA la suddetta dichiarazione o tramite il CAA tenutario del
Fascicolo aziendale o per le vie ordinarie (PEC, raccomandata, ecc.).
Infine, le quietanze sono acquisite nel caso di polizze collettive direttamente dal Consorzio di
Difesa, nel caso di polizze individuali per il tramite del CAA tenutario del fascicolo aziendale o
direttamente dal beneficiario.
4. Pascoli permanenti
Ai fini dell’abbinamento ai diritti in portafoglio le superfici identificate dai codici 1172 - Pascolo
arborato con tara 20% (bosco alto fusto e pascolo cespugliato), 1173 - Pascolo arborato con tara
50% (bosco ceduo), 1905 - Pascolo magro con roccia affiorante con tara 20% e 1906 - Pascolo
magro con roccia affiorante con tara 50% sono abbinabili qualora l’Azienda sia in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Gestione di un allevamento censito nella Banca Dati Nazionale dell’ Istituto Zooprofilattico
dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale (BDN);
b) Gestione di un allevamento diverso da bovini e ovini, non registrato in BDN (ad esempio
equini, suini), da registrare nel Sistema Informativo di ARTEA a livello di UPZ (Unità
Produttiva Zootecnica);
c) Pascolamento di terzi con animali registrati in BDN. In tal caso occorre indicare il CUAA
del detentore dell’allevamento per il controllo in BDN del codice allevamento;
d) Sfalcio per vendita/autoconsumo del foraggio. Nel caso di autoconsumo occorre allegare
alla Domanda Unica copia della documentazione attestante le operazioni di sfalcio se
effettuate da terzi, nel caso di vendita copia della fattura di vendita del foraggio.
5
In particolare, i codici 1172 e 1173 si dichiarano a particella solo nel caso in cui sono utilizzati
come luoghi di pascolamento degli animali ai fini dell’abbinamento ai diritti ordinari, altrimenti tali
superfici sono considerate bosco e non vi è obbligo di dichiarazione a particella.
I codici 1905 e 1906 caratterizzanti terreni con roccia affiorante si dichiarano a particella solo nel
caso in cui sono utilizzati come luoghi di pascolamento degli animali ai fini dell’abbinamento ai
diritti ordinari, altrimenti tali superfici sono considerate tare (infatti non hanno altri usi possibili) e
non vi è obbligo di dichiarazione a particella.
Per le casistiche a) e b) occorre indicare nella DUA Sezione “Richiesta premi Titolo III
disaccoppiato” paragrafo “UTILIZZO PASCOLI MAGRI AI FINI DELL'ABBINAMENTO A
DIRITTI ORDINARI” la data di inizio e di fine periodo del pascolamento.
5. Termini di presentazione della DU e relative modifiche
La Domanda Unica deve essere presentata, salvo deroghe, da ogni Azienda con sede legale in
Toscana.
In deroga a tale criterio generale ed in presenza di aziende con una o più UTE localizzate in territori
ricadenti nella competenza di più Organismi pagatori, queste possono richiedere di costituire il
fascicolo unico aziendale in sede diversa da quella legale o di residenza purché sia presente una
UTE dell’Azienda. Tale richiesta è inoltrata all’Organismo pagatore competente per sede legale,
all’Organismo pagatore prescelto e all’AGEA Organismo di coordinamento. Al termine
dell’istruttoria svolta l’AGEA Organismo di coordinamento provvede ad attribuire nell’ambito del
SIAN la delega all’Organismo pagatore prescelto. Sulla base di tale principio, la Domanda Unica
deve essere presentata all’Organismo pagatore, determinato come sopra, presso il quale è stato
costituito il fascicolo aziendale.
Le Schede di validazione disciplinate dal Decreto del Direttore n. 16/2014 e/o le DUA Opportunità
RPU 2014 iniziali devono essere ricevute entro le ore 24.00 del giorno 15/05/2014.
Per le Schede di validazione e/o le domande RPU iniziali è consentita una tolleranza di 25 giorni
solari calcolati dal 15/05/2014, per cui il termine ultimo è fissato entro le ore 24.00 del
09/06/2014. In riferimento a tale termine sarà applicata una riduzione pari all’1% dell’importo al
quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Le Schede di validazione e/o le domande RPU iniziali pervenute oltre 25 giorni di calendario
dalla scadenza del 15 maggio 2014 sono irricevibili.
In presenza di Scheda di validazione e/o domanda RPU iniziale presentata nei termini sopra
descritti, le domande inoltrate successivamente saranno considerate di modifica ai sensi dell’art. 14
del Reg. (CE) n. 1122/2009 se presentate entro il 09/06/2014. In particolare, non saranno applicate
penalità se presentate entro il 03/06/2014.
I casi di modifica che comportano l’aumento di superficie condotta e/o l’aumento di superfici a
premio inoltrate successivamente al 09/06/2014 saranno considerati ai sensi dell’art. 21 del Reg. CE
n. 1122/2009 e saranno valutate nel merito dalla competente Struttura.
6
6. Rinuncia alla RPU
L’Azienda che vuole rinunciare alla RPU dell'anno 2014 presentata tramite DUA utilizza un'altra
DUA con la modalità rinuncia.
L’Azienda che vuole rinunciare alla RPU dell'anno 2014 presentata tramite Scheda di validazione
invia ad [email protected] il documento scannerizzato della rinuncia a firma dell'Azienda ed
ARTEA provvederà ad inserirlo nel Fascicolo aziendale tramite il documento ID 86.
7. Cessazione aziendale (art. 75, par. 2) e decesso (art. 82) del Reg. (CE) n. 1122/2009
Il tenutario del fascicolo aziendale inserisce nel fascicolo elettronico il raccordo tra cessato e
subentrante tramite il modulo “1024 - Attestato morte/cessazione” corredato della relativa
documentazione in formato elettronico attestante la linea ereditaria o il subentro. Inoltre, qualora
non sia già presente nel Sistema Informativo di ARTEA, il CAA deve creare la nuova posizione del
subentrante con l’obbligo di indicarne le coordinate bancarie per l’erogazione del contributo.
In particolare, la documentazione necessaria in caso di subentro per decesso è la seguente:
-
Copia del certificato di morte;
-
Atto di successione o scrittura notarile indicante la linea ereditaria o in alternativa
dichiarazione di successione con l’indicazione della linea ereditaria unitamente al
documento di identità in corso di validità dell’erede;
-
Nel caso di coeredi delega di tutti i coeredi al delegato alla riscossione, unitamente a
documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti. In tal caso, l’erede delegato alla
riscossione deve essere inserito per primo nel medesimo documento “1024”.
-
In particolare, la documentazione necessaria in caso di subentro per cessione o
incorporazione è la seguente:
-
Atto attestante la vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione attestante la
cessione dell’Azienda.
8. Comunicazione al beneficiario della chiusura del procedimento
Nei casi in cui l’erogazione dell’aiuto coincida con quanto richiesto con la Domanda Unica 2014 il
pagamento è da intendersi come conclusivo del procedimento.
Nei casi in cui il pagamento dell’aiuto non coincida con quanto richiesto con la Domanda Unica
2014 o nei casi di mancato pagamento il beneficiario può prendere visione dell’istruttoria di
pagamento o presso il CAA tenutario del proprio fascicolo aziendale o direttamente nel Sistema
Informativo di ARTEA se abilitato all’accesso.
L’Azienda per il tramite del CAA tenutario del fascicolo aziendale può presentare memorie e
documentazione al fine della revisione degli esiti di cui al paragrafo precedente che ARTEA si
riserva di valutare nel merito e comunque conformi alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
7
Nei casi di applicazione di penalità pluriennali ai sensi degli artt. 57, 58, 65 e 66 del reg. CE
1122/09 sarà invece effettuata notifica nominativa del decreto di applicazione della sanzione
medesima.
In data 15 luglio 2015 ARTEA pubblicherà apposito provvedimento informativo sul proprio sito
istituzionale all’indirizzo www.artea.toscana.it sulla base di quanto disposto dal Regolamento CE n.
883/2006 contenente gli esiti delle istruttorie relativi alle Domande Uniche 2014 per le quali
sussistono alla data di pubblicazione anomalie ostative al pagamento dei premi richiesti.
PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLE PRESENTI DISPOSIZIONI SI RIMANDA
ALLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE VIGENTE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
8