Quindicinale di aggiornamento in materia paghe

Percorsi d’Informazione Professionale 17/2014
Quindicinale
di aggiornamento
in materia paghe
Numero:17/2014
Data 29 Settembre 2014
Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati
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Percorsi d’Informazione Professionale 17/2014
SOMMARIO
1. INPS – Fondo di Solidarietà – nessuna mora per gli arretrati – comunicato stampa dell’Istituto 3
2. Rientro anticipato dalla malattia:settore pubblico
3
3. Pulizia Artigianato: Firmato il CCNL
4
4. Indennità di mobilità ordinaria– riduzione della durata del trattamento a decorrere dal
1.1.2015
8
5. Riduzioni contributive per i contatti di solidarietà: istruzioni
9
6. F24 online obbligatorio sopra i 1000 euro
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1
INPS – Fondo di Solidarietà – nessuna mora per gli
arretrati – comunicato stampa dell’Istituto -
L’INPS, con un comunicato stampa del 3/9/2014, ha corretto la precedente impostazione espressa nella
Circolare n. 100/2014, sostenendo che "nessuna mora sarà dovuta per chi pagherà entro novembre il
contributo ordinario per i fondi di solidarietà residuale dovuto per i periodi gennaio-settembre”.
Inoltre, riguardo alla nostra comunicazione, precisiamo che il termine ultimo per il pagamento dei
contributi arretrati è il 16/11/2014 e non il 16/12/2014, come erroneamente indicato.
2
Rientro anticipato dalla malattia:settore pubblico
Con messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, l’Inps affronta la casistica del rientro anticipato sul luogo di
lavoro da parte del dipendente assente per malattia e dei risvolti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
Così come per il settore privato, anche per il settore pubblico, in ossequio alla previsione contenuta
nell’articolo 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, introdotta dall’articolo 69 del D.Lgs. n. 150/2009, l'assenza
per malattia dei lavoratori dipendenti è attestata mediante certificato medico inoltrato per via
telematica. In particolare, i medici effettuano le operazioni di predisposizione dei certificati entro le
successive 24 ore e li inviano tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), reso disponibile dal
Ministero dell'economia e delle finanze.
Peraltro, gli stessi medici possono inviare, durante tutto il periodo della prognosi, certificati che annullano
quelli precedenti, ad esempio in caso di evidenti errori o refusi ivi contenuti, ovvero li rettificano.
Quest’ultima eventualità, in genere, si verifica nel caso in cui abbiano modo di riscontrare nel paziente un
decorso più favorevole della malattia tale da indurre una riduzione della prognosi.
Dal canto loro, i datori di lavoro dispongono del solo dell’attestato di malattia, non essendo legittimati a
raccogliere certificati recanti anche l’indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza
accordati dal medico.
Tanto premesso, da un lato l’articolo 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le
misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro, dall’altro la normativa in materia di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nello specifico l’articolo 20 del D.Lgs. n. 81/2008, obbliga il
lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
Di qui, dunque, deve ritenersi che, laddove il dipendente assente per malattia desideri rientrare in
servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato prodotto, potrà essere riammesso in
servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
Autonomamente, infatti, il datore di lavoro non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente
abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di
lavoro da qualsivoglia evento avverso connesso ad una capacità di impegno non completamente
riacquisita.
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Pulizia Artigianato: Firmato il CCNL
Tra Confartigianato Imprese di Pulizia, Cna Servizi alla Comunità, Confederazione Autonoma Sindacati
Artigiani - Casartigiani, Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - Claai e Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil,è stato firmato il 18.9.2014, il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle
imprese artigiane esercenti Servizi di pulizia, Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione e
Sanificazione.
L’accordo, che ha durata triennale e scadrà il 31/12/2016, colma un vuoto contrattuale che durava dal
oltre 8 anni in un settore che è rappresentato da circa 35.000 imprese con un complesso di 150.000
occupati.
Le parti hanno convenuto un incremento retributivo a regime di euro 160, riferito al 5° Livello, con le
seguenti decorrenze:
-
35 euro
30 euro
10 euro
20 euro
20 euro
20 euro
25 euro
dal 1/10/2014;
dal 1/1/2015;
dal 14/2015;
dal 1/9/2015;
dal 1/4/2016;
dal 1/9/2016;
dal 1/3/2017.
L’ultima tranche di incremento decorrente dal 1/3/2017 non è da intendersi anticipazione sui futuri
aumenti contrattuali per il successivo accordo di rinnovo.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo acconto
su futuri aumenti contrattuali (AFAC), stabiliti unilateralmente, cessano di essere corrisposti con la
retribuzione relativa al mese di ottobre 2014.
Qualora l’elemento sopra richiamato sia superiore alla tranche di incremento contrattuale del 1/10/2014
verrà assorbito fino a concorrenza del valore dello stesso e la differenza continuerà ad essere corrisposta
come "superminimo ad personam assorbibile da successive tranches contrattuali".
A partire dal 1/10/2014 sono conglobati in un’unica voce denominata "Retribuzione tabellare" i seguenti
istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare), ex indennità di contingenza e elemento distinto della
retribuzione (EDR) pari a 10,33 euro.
Livello
1°
2°
3°S
3°
4°
5°
Aum. all’1/10/2014
44,58
40,86
39,61
38,25
36,16
35,00
Aum. all’1/1/2015
38,21
35,02
33,95
32,78
30,99
30,00
6°
33,72
28,90
Livello
1°
2°
3°S
3°
4°
5°
6°
Aum. all’1/9/2015
25,47
23,35
22,63
21,86
20,66
20,00
19,27
aAum. all’1/4/2016
25,47
23,35
22,63
21,86
20,66
20,00
19,27
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Aum. all’1/4/2015
12,74
11,67
11,32
10,93
10,33
10,00
9,63
Aum.1/9/2016
25,47
23,35
22,63
21,86
20,66
20,00
19,27
Aum. all’1/3/2017
31,84
29,19
28,29
27,32
25,83
25,00
24,08
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Retribuzione
Livello
all’1/10/2014
1°
1.299,03
2°
1.190,79
3°S
1.154,18
3°
1.114,64
4°
1.053,69
5°
1.019,97
6°
982,53
Retribuzione
all’1/1/2015
1.337,23
1.225,82
1.188,12
1.147,42
1.084,68
1.049,97
1.011,42
Livello
Retribuzione
all’1/4/2016
Retribuzione
all’1/9/2016
Retribuzione
all’1/3/2017
1.400,91
1.284,19
1.244,70
1.202,06
1.136,33
1.099,97
1.059,59
1.426,38
1.307,54
1.267,33
1.223,92
1.156,99
1.119,97
1.078,85
1.458,22
1.336,73
1.295,62
1.251,24
1.182,82
1.144,97
1.102,94
1°
2°
3°S
3°
4°
5°
6°
Retribuzione
all’1/6/2015
1.375,44
1.260,84
1.222,07
1.180,21
1.115,67
1.079,97
1.040,32
Retribuzione
all’1/4/2015
1.349,97
1.237,49
1.199,44
1.158,35
1.095,01
1.059,97
1.021,06
Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione
A copertura del vuoto temporale contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del
presente accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari
a 5 euro per 30 mesi consecutivi a partire dal 1/10/2014. Tale importo, che ha natura temporanea, è
riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part–time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla
base delle percentuali in atto nei relativi semestri.
Indennità speciale
A decorrere dal 1° ottobre 2014 verrà corrisposto a titolo di indennità speciale un importo mensile
differenziato per ciascun livello retributivo secondo gli importi e le scadenze indicate di seguito. L'importo
mensile della suddetta indennità che non sarà considerata utile ai fini della 13ª mensilità, viene
individuato nelle seguenti misure:
Livelli Importi
1º
121,55
2º
103,58
3º Super 99,86
3º
91,81
4º
83,73
5º
78,17
6º
71,97
Apprendistato Professionalizzante
Periodo di prova
Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, per una durata non
superiore a quanto previsto per i lavoratori inquadrati nei rispettivi livelli di destinazione dell’apprendista
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Durata;
- 1° Gruppo : 4 anni;
- 2° Gruppo (lavorazioni ad alto contenuto professionale):3 anni;
- 3° Gruppo (lavorazioni a medio-basso contenuto professionale): 1 anno e 6 mesi
La durata del periodo di apprendistato per gli impiegati, inquadrati dal 4° al 2° livello di 2 anni e sei mesi
Le predette durate vengono ridotte come segue:
1) per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere, la
durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi sei da applicarsi al termine del periodo di apprendistato;
2) per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da
svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi tre da applicarsi al termine del periodo di
apprendistato.
Retribuzione
1° Gruppo
Durata apprendistato
4 anni
1°anno
70%
2°anno
80%
3° anno
90%
1°anno
70%
2°anno
80%
3° anno
90%
1°sem
65%
2°sem.
80%
3° sem.
90%
1°anno
70%
2°anno3° 33°anno
80%
90%
4° anno
100%
2° Gruppo
Durata apprendistato
3 anni
3° Gruppo
Durata apprendistato
Da 1 a 6 mesi anni
4° Gruppo - Impiegati
Durata apprendistato
2 anni e 6 mesi
Formazione
Per garantire un’idonea formazione tecnico-professionale all’apprendista, le parti concordano che
l’impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, 80 ore medie annue di formazione, ivi
compresa la formazione in sicurezza prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La
formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’impresa, è
integrata, laddove prevista, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda.
Rapporto a tempo parziale
Le variazioni della collocazione temporale, nonché le variazioni in aumento della prestazione,
comportano, per il periodo in cui le stesse vengono effettuate, una maggiorazione retributiva del 10% da
calcolarsi sulla retribuzione oraria globale di fatto. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il
termine di preavviso può essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra
sarà elevata al 15% da calcolarsi sulla retribuzione oraria globale di fatto.
Le parti convengono che in presenza di specifiche esigenze tecnico, organizzative e sostitutive, previo
accordo tra datore di lavoro e lavoratore è consentita la prestazione di lavoro supplementare rispetto a
quello concordato.
Il lavoro supplementare non potrà superare il 50% dell'orario part-time pattuito. Per il lavoro
supplementare sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione
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tabellare che forfettariamente e convenzionalmente sono determinate nella misura del 22%.
In caso di reiterato ricorso al lavoro supplementare all'interno di un contratto di lavoro a tempo parziale,
si applica la seguente norma:
- per i contratti part-time di durata fino a 20 ore settimanali, l'impresa trasformerà automaticamente in
orario normale di lavoro il 30% delle ore supplementari prestate dal lavoratore nel corso del semestre,
procedendo alla modificazione della lettera di assunzione che prevederà, previo accordo tra le parti, la
distribuzione delle ore di lavoro trasformate, da effettuarsi anche su base plurisettimanale;
- per i contratti part-time di durata superiore a 20 ore settimanali, l'impresa potrà trasformare,
compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, il 30% delle ore supplementari prestate dal
lavoratore nel corso del semestre, procedendo alla modificazione della lettera di assunzione che
prevederà, previo accordo tra le parti, la distribuzione delle ore di lavoro trasformate, da effettuarsi
anche su base plurisettimanale.
Contratto a tempo determinato
Nelle imprese che hanno 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi i soli lavoratori a tempo
indeterminato, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese che occupano da 6 a 10 dipendenti, è consentita l'assunzione di 4 lavoratori a termine.
Per le imprese che occupano da 11 a 18 dipendenti, è consentita l'assunzione di 6 lavoratori a termine.
Per le imprese che occupano più di 18 dipendenti,è consentita l'assunzione di 8 lavoratori a termine con
arrotondamento all'unità superiore.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 5, D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in Legge
99/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata
fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi.
Bilateralità
Viene esteso al settore delle imprese di pulizie artigiane i contenuti della bilateralità concordata a livello
di accordo interconfederale, pertanto, a partire dal 1/10/2014 le aziende verseranno i contributi alla
Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all’interno del modello F24 predisposto
dall’Agenzia delle Entrate.
Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà
frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 €. Per i lavoratori part-time con
orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%. Le imprese non aderenti alla
bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo
forfetario pari a € 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un
elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e
contrattuali, compresquelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle
prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di bilateralita. In caso di
lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di
lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli
apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Assistenza sanitaria integrativa – SAN.ARTI.
A decorrere dal 1/10/2014 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato ivi compresi gli
apprendisti e lavoratori a tempo determinato il cui rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12
mesi.
Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12
mensilità.
La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l’obbligo per il datore di lavoro di
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erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "elemento
aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità cosi come previsto dal
presente CCNL.
4
Indennità di mobilità ordinaria– riduzione della
durata del trattamento a decorrere dal 1.1.2015
L'articolo 2, comma 71, della Legge n. 92/2012 ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017,
degli articoli da 6 a 9 della Legge n. 223/1991 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità,
l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle
liste di mobilità.
Al fine di garantire un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a tutela del reddito,
l’art. 2, comma 46, della Legge n. 92/2012 come modificato dall’art 46 bis comma 1 lettera e) della Legge
n. 134/2012, ha introdotto un regime transitorio, prevedendo per i lavoratori collocati in mobilità a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata
dell’indennità secondo il seguente schema:
Lavoratori collocati in mobilità
Dal 1/1/2013 al
Dal 1/1/2015 al
31/12/2014
31/12/2015
Mobilità
Mobilità
Durata in mesi
Centro Nord fino a 12
39 anni
Centro Nord da 40 24
a 49 anni
Centro Nord da 50 36
anni in su
Sud fino a 39 anni 24
Sud da 40 a 49 anni 36
Sud da 50 anni in su 48
Dal 1/1/2016 al
31/12/2016
Mobilità
Dal 1/1/2017
Durata in mesi
12
Durata in mesi
12
Disoccupazione
(AspI)
Durata in mesi
12
18
12
12
24
18
12/18
12
24
36
12
18
24
12
12
12/18
Per la determinazione della durata da applicare ci si deve basare sulla data di licenziamento del
lavoratore, intendendosi per tale la data di effettiva cessazione del rapporto.
In base a ciò, l'ultima data utile per la cessazione del rapporto di lavoro perchè venga applicata la durata
prevista per il 2014, sarà il 30 dicembre 2014.
La corresponsione dell'indennità di mancato preavviso è irrilevante ed incide solamente sull'effettiva
fruizione dell'indennità di mobilità.
Per completezza di informazione, Vi ricordiamo che la norma di legge prevede che il regime transitorio
sulla durata dell’indennità di mobilità possa essere oggetto di eventuale revisione.
Infatti, il Ministero del Lavoro entro il 31 ottobre 2014 dovrebbe procedere, insieme alle Organizzazioni
sindacali più rappresentative, ad una ricognizione della corrispondenza della disciplina transitoria con le
prospettive economiche ed occupazionali a detta data, proponendo, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative.
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5
Riduzioni contributive per i contatti di
solidarietà: istruzioni
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 23 del 26/09/14, fornisce chiarimenti alle
imprese che stipulano a partire dal 21 marzo 2014, o che alla stessa data hanno in corso, contratti di
solidarietà, in merito alla richiesta della riduzione contributiva prevista con decreto del 07 luglio 2014
dello stesso Ministero.
Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che stipulano, a far data dal 21 marzo 2014, o
alla medesima data hanno in corso contratti di solidarietà difensiva e che abbiano individuato strumenti
volti a realizzare un miglioramento della produttività o un piano di investimenti finalizzato a superare le
inefficienze gestionali o del processo produttivo.
Il riconoscimento della riduzione contributiva vale per i periodi anteriori al 21 marzo 2014 per l’intera
durata del contratto, con il limite massimo del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta
per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
L’impresa deve presentare la domanda entro 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà ovvero 30
giorni dalla pubblicazione della circolare sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i
contratti già in essere , ai seguenti enti:
- alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione secondo il modello
e le modalità indicate sul sito lavoro.gov.it seguendo il seguente percorso: Lavoro/Ammortizzatori
sociali/contratti di solidarietà.
La domanda deve essere corredata dal codice pratica di istanza di integrazione salariale per contratto di
solidarietà, unitamente al contratto di solidarietà stesso ed alla documentazione relativa agli strumenti
utilizzati.
- all’INPS mediante mail all’indirizzo indicato sul sito del Ministero.
Le pratiche saranno istruite in ordine cronologico d’arrivo considerando la data d’invio dell’istanza tramite
posta elettronica certificata.
La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, tenuto conto delle disponibilità, emetterà il
provvedimento concessivo che non potrà superare i dodici mesi, e ne darà immediata comunicazione
all’INPS.
6
F24 online obbligatorio sopra i 1000 euro
Come noto, l'art. 11, comma 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, ha introdotto, a partire dal 1° ottobre 2014, nuovi obblighi di utilizzo dei sistemi
telematici per la presentazione dei modelli di pagamento F24.
In particolare, la citata norma prevede che a decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già
previsti da altre disposizioni di legge, i versamenti di cui all'art. 17 del decreti legislativo 9 luglio 1997, n.
241, sono eseguiti:
1. esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, nel caso
in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo sia di importo pari a zero;
2. esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate e dagli
intermediari della riscossione convenzionate con la stessa, nel caso in cui siano effettuate
compensazioni con saldo finale positivo;
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3. esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli
intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo
superiore a 1.000 euro.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 27, del 19 settembre 2014, ha fornito chiarimenti in
merito alle suddette novità legislative.
Obblighi di presentazione telematica del modello F24
Conseguenza pratica delle modifiche richiamate in premessa è che dal 1° ottobre 2014:
• i modelli F24 con saldo a zero.(ammontare dei pagamenti esposto nella colonna “Importi a debito
paganti”, pari a quello dei crediti utilizzati in compensazione, esposti nella colonna “Importi a credito
compensati”), potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate. La presentazione potrà essere effettuata:
◦ direttamente dal contribuente, tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell'Agenzia delle
entrate, tramite i canali Fisconline o Entratel;
◦ tramite un intermediario abilitato secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del DPR
322/1998 (ossia i professionisti, i CAF, le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, ecc.).
Gli intermediari possono trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli
assistiti, avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, ovvero del servizio “F24 addebito unico1”
• i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione (colonna “Importi a credito compensati”
maggiore di zero), nonché i modelli F24 con saldo maggiore di 1.000 euro (indipendentemente dalla
presenza o meno di crediti compensati), potranno essere presentati esclusivamente con modalità
telematiche:
◦ mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Fisconline o ovvero
mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione,
convenzionati con l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 19, D.Lgs 241/1997 e dell'art. 1, D.Lgs 37/1999).
Restano gli obblighi per i soggetti titolari di partita Iva
L'Agenzia, con la citata circolare chiarisce che gli obblighi di utilizzo dei canali telematici per l'inoltro dei
modelli F24, si aggiungono e non si sostituiscono a quelli già in essere con riferimento ai soggetti titolari
di partita IVA.
Infatti, per i contribuenti titolari di partita IVA, restano applicabili le disposizioni di cui all'art. 37, commi
49 e 49-bis, del D.L. 223/2006, convertito dalla legge 4-7-2006, n. 248, concernenti:
• le modalita di pagamento esclusivamente telematiche delle imposte, contributi e premi di cui
all'art. 17 del D.Lgs 241/97, nonché quelli spettanti alle casse di previdenza;
• l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per
effettuare la compensazione, tramite mod. F24, del credito Iva annuale o infrannuale, per importi
superiori a euro 5.000 annui.
Per i titolari di partita IVA, quindi, sussiste in ogni caso l'obbligo di trasmissione telematica del modello
F24 tramite:
• il canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline); per
presentare modelli F24 con saldo finale pari a zero;
• i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione
di modelli F24 con saldo maggiore di zero.
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Soggetto
Modello F24 con
Modalita pagamento
Modello cartaceo
Non titolare di
partita
Saldo finale = 0
Solo canale Entratel
No
Saldo finale > 0 con
compensazione
Canale Entratel
Ovvero
Sistema bancario
RBK
IVA
Saldo finale > €
1.000
Saldo Finale > 0 e
≤ 1.000 euro senza
compensazione
Canale Entratel
ovvero
Si
Sistema bancario
RBX
Saldo finale = 0
Titolari di partita
IVA
F24 con
compensazione
credito IVA > €
5.000
Solo canale Entratel
No
Saldo finale > 0 con
compensazione
Saldo finale > €
1.000
Saldo Finale > 0 e
≤ 1.000 euro senza
compensazione
Canale Entratel
ovvero
Sistema bancario
RBK
Possono utilizzare il modello F24 cartaceo:
• i soggetti senza partita IVA, con saldo finale ≤ 1.000 euro, senza compensazione;
• i soggetti che pagano un F24 precompilato dall'ente impositore anche > 1.000 euro, senza
compensazione;
• i soggetti che alla data del 1° ottobre 2014 hanno in corso pagamenti rateali di tributi, contributi e
altre entrate, fino a completamento del pagamento e in ogni caso fino al 31.12.2014, anche per
importi > 1.000 euro e/o con compensazioni;• crediti d'imposta fruibili in compensazione solo presso gli
agenti della riscossione
Quando è possibile utilizzare il modello cartaceo
Per contro, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare ad essere effettuati, tramite la
presentazione del modello F24 cartaceo presso banche o uffici postali convenzionati, da parte dei soggetti:
• non titolari di partita IVA;
• per la presentazione di modelli F24 privi di compensazione;
• con saldo finale pari o inferiore a 1.000 euro.
Al di fuori dei suddetti casi, nella circolare menzionata, sono individuate altre specifiche condizioni per le
quali è possibile continuare ad utilizzare il modello F24 cartaceo, ecco quali:
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F24 precompilati dall'ente impositore
Nel caso in cui le deleghe di pagamento pervengano al contribuente precompilate a cura dell'ente
impositore (ad esempio l'Agenzia delle entrate, il Comune, ecc.), al fine di evitare complicazioni e
possibili errori nella compilazione, è consentito l'utilizzo del modello cartaceo pervenuto, anche qualora
l'importo dovuto sia superiore a 1.000 euro, presentandolo presso gli sportelli degli intermediari della
riscossione convenzionati con l'Agenzia. Unica condizione per l'utilizzo del modello cartaceo, in questo
caso, è che non siano indicati crediti in compensazione.
Versamenti rateali in corso
Nell'ottica di creare meno complicazioni possibili, nella circolare, nel prendere atto che alla data di
entrata in vigore della disposizione in esame (1° ottobre 2014), molti contribuenti stanno procedendo ad
effettuare versamenti rateali derivanti dall'ultima dichiarazione redditi (Unico 2014) con modelli F24
cartacei, viene ammessa la possibilità di continuare ad effettuare i versamenti delle rate successive
utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014. Il tutto anche qualora i saldi finali dei modelli
F24, risultino di ammontare superiore a euro 1.000 e/o siano utilizzati crediti in compensazione con saldo
positivo e/o con saldo pari a zero.
Crediti d'imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso l'Agente della riscossione
Per taluni crediti l'utilizzo in compensazione è possibile soltanto presso gli sportelli dell'agente della
riscossione (es. Equitalia). Si pensi ai soggetti con ruoli scaduti, relativi a debiti tributari di ammontare
superiore a euro 1.500, a fronte di quali il contribuente può utilizzare crediti in compensazione soltanto
previo pagamento dei ruoli scaduti,utilizzando i suddetti crediti.
In questa fattispecie, nella circolare è chiarito che i soggetti interessati possono continuare ad effettuare
tali pagamenti con compensazioni presentando il modello F24 cartaceo presso i medesimi sportelli.
Contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente
Con riferimento ai soggetti impossibilitati oggettivamente a detenere un conto corrente (ad esempio per
assenza di affidamenti o chiusura dei canali bancari per difficoltà finanziarie), viene precisato che costoro
possono:
• per il modello F24 con saldo superiore a 1.000 euro senza crediti utilizzati in compensazione,
inviare telematicamente il modello F24:
◦ rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel, che sia disponibile all'addebito sul
proprio conto corrente
◦ ovvero ad un intermediario della riscossione (banche o poste) che consenta di presentare il
modello F24 con modalita telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente. In tali
casi, infatti, in assenza di conto corrente, il pagamento viene effettuato tramite addebito di carte
prepagate In assenza dei canali qui menzionati, resta possibile effettuare i pagamenti utilizzando il
modello F24 cartaceo;
• per i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di
zero,il modello F24:
• potrà essere inviato:
◦ rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel, che sia disponibile all'addebito sul
proprio conto corrente
◦ ovvero ad un intermediario della riscossione (banche o poste) che consenta di presentare il modello F24
con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente. In tali casi, infatti, in assenza di
conto corrente, il pagamento viene effettuato tramite addebito di carte
prepagate.
Nel caso in cui nessuna delle modalità suddette si mostri praticabile, il contribuente si troverà a dover
dividere in due modelli l'unico F24 con compensazione:
 un primo F24 con saldo finale pari a zero, da trasmettere telematicamente con i canali dell'Agenzia
delle entrate (Entratel o Fisconline);
 un secondo F24 con la differenza a debito, che potrà essere presentato nella forma cartacea presso
gli sportelli di banche o poste.
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