Percorsi d’Informazione Professionale 17/2014 Quindicinale di aggiornamento in materia paghe Numero:17/2014 Data 29 Settembre 2014 Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 1 di 12 Percorsi d’Informazione Professionale 17/2014 SOMMARIO 1. INPS – Fondo di Solidarietà – nessuna mora per gli arretrati – comunicato stampa dell’Istituto 3 2. Rientro anticipato dalla malattia:settore pubblico 3 3. Pulizia Artigianato: Firmato il CCNL 4 4. Indennità di mobilità ordinaria– riduzione della durata del trattamento a decorrere dal 1.1.2015 8 5. Riduzioni contributive per i contatti di solidarietà: istruzioni 9 6. F24 online obbligatorio sopra i 1000 euro Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati 9 Pag 2 di 12 Percorsi d’Informazione Professionale 17/2014 1 INPS – Fondo di Solidarietà – nessuna mora per gli arretrati – comunicato stampa dell’Istituto - L’INPS, con un comunicato stampa del 3/9/2014, ha corretto la precedente impostazione espressa nella Circolare n. 100/2014, sostenendo che "nessuna mora sarà dovuta per chi pagherà entro novembre il contributo ordinario per i fondi di solidarietà residuale dovuto per i periodi gennaio-settembre”. Inoltre, riguardo alla nostra comunicazione, precisiamo che il termine ultimo per il pagamento dei contributi arretrati è il 16/11/2014 e non il 16/12/2014, come erroneamente indicato. 2 Rientro anticipato dalla malattia:settore pubblico Con messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, l’Inps affronta la casistica del rientro anticipato sul luogo di lavoro da parte del dipendente assente per malattia e dei risvolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Così come per il settore privato, anche per il settore pubblico, in ossequio alla previsione contenuta nell’articolo 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, introdotta dall’articolo 69 del D.Lgs. n. 150/2009, l'assenza per malattia dei lavoratori dipendenti è attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica. In particolare, i medici effettuano le operazioni di predisposizione dei certificati entro le successive 24 ore e li inviano tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze. Peraltro, gli stessi medici possono inviare, durante tutto il periodo della prognosi, certificati che annullano quelli precedenti, ad esempio in caso di evidenti errori o refusi ivi contenuti, ovvero li rettificano. Quest’ultima eventualità, in genere, si verifica nel caso in cui abbiano modo di riscontrare nel paziente un decorso più favorevole della malattia tale da indurre una riduzione della prognosi. Dal canto loro, i datori di lavoro dispongono del solo dell’attestato di malattia, non essendo legittimati a raccogliere certificati recanti anche l’indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza accordati dal medico. Tanto premesso, da un lato l’articolo 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro, dall’altro la normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nello specifico l’articolo 20 del D.Lgs. n. 81/2008, obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Di qui, dunque, deve ritenersi che, laddove il dipendente assente per malattia desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato prodotto, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi. Autonomamente, infatti, il datore di lavoro non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento avverso connesso ad una capacità di impegno non completamente riacquisita. Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 3 di 12 Percorsi d’Informazione Professionale 17/2014 3 Pulizia Artigianato: Firmato il CCNL Tra Confartigianato Imprese di Pulizia, Cna Servizi alla Comunità, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - Casartigiani, Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil,è stato firmato il 18.9.2014, il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti Servizi di pulizia, Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione. L’accordo, che ha durata triennale e scadrà il 31/12/2016, colma un vuoto contrattuale che durava dal oltre 8 anni in un settore che è rappresentato da circa 35.000 imprese con un complesso di 150.000 occupati. Le parti hanno convenuto un incremento retributivo a regime di euro 160, riferito al 5° Livello, con le seguenti decorrenze: - 35 euro 30 euro 10 euro 20 euro 20 euro 20 euro 25 euro dal 1/10/2014; dal 1/1/2015; dal 14/2015; dal 1/9/2015; dal 1/4/2016; dal 1/9/2016; dal 1/3/2017. L’ultima tranche di incremento decorrente dal 1/3/2017 non è da intendersi anticipazione sui futuri aumenti contrattuali per il successivo accordo di rinnovo. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC), stabiliti unilateralmente, cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2014. Qualora l’elemento sopra richiamato sia superiore alla tranche di incremento contrattuale del 1/10/2014 verrà assorbito fino a concorrenza del valore dello stesso e la differenza continuerà ad essere corrisposta come "superminimo ad personam assorbibile da successive tranches contrattuali". A partire dal 1/10/2014 sono conglobati in un’unica voce denominata "Retribuzione tabellare" i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare), ex indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione (EDR) pari a 10,33 euro. Livello 1° 2° 3°S 3° 4° 5° Aum. all’1/10/2014 44,58 40,86 39,61 38,25 36,16 35,00 Aum. all’1/1/2015 38,21 35,02 33,95 32,78 30,99 30,00 6° 33,72 28,90 Livello 1° 2° 3°S 3° 4° 5° 6° Aum. all’1/9/2015 25,47 23,35 22,63 21,86 20,66 20,00 19,27 aAum. all’1/4/2016 25,47 23,35 22,63 21,86 20,66 20,00 19,27 Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Aum. all’1/4/2015 12,74 11,67 11,32 10,93 10,33 10,00 9,63 Aum.1/9/2016 25,47 23,35 22,63 21,86 20,66 20,00 19,27 Aum. all’1/3/2017 31,84 29,19 28,29 27,32 25,83 25,00 24,08 Pag 4 di 12 Percorsi d’Informazione Professionale 17/2014 Retribuzione Livello all’1/10/2014 1° 1.299,03 2° 1.190,79 3°S 1.154,18 3° 1.114,64 4° 1.053,69 5° 1.019,97 6° 982,53 Retribuzione all’1/1/2015 1.337,23 1.225,82 1.188,12 1.147,42 1.084,68 1.049,97 1.011,42 Livello Retribuzione all’1/4/2016 Retribuzione all’1/9/2016 Retribuzione all’1/3/2017 1.400,91 1.284,19 1.244,70 1.202,06 1.136,33 1.099,97 1.059,59 1.426,38 1.307,54 1.267,33 1.223,92 1.156,99 1.119,97 1.078,85 1.458,22 1.336,73 1.295,62 1.251,24 1.182,82 1.144,97 1.102,94 1° 2° 3°S 3° 4° 5° 6° Retribuzione all’1/6/2015 1.375,44 1.260,84 1.222,07 1.180,21 1.115,67 1.079,97 1.040,32 Retribuzione all’1/4/2015 1.349,97 1.237,49 1.199,44 1.158,35 1.095,01 1.059,97 1.021,06 Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione A copertura del vuoto temporale contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a 5 euro per 30 mesi consecutivi a partire dal 1/10/2014. Tale importo, che ha natura temporanea, è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part–time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri. Indennità speciale A decorrere dal 1° ottobre 2014 verrà corrisposto a titolo di indennità speciale un importo mensile differenziato per ciascun livello retributivo secondo gli importi e le scadenze indicate di seguito. L'importo mensile della suddetta indennità che non sarà considerata utile ai fini della 13ª mensilità, viene individuato nelle seguenti misure: Livelli Importi 1º 121,55 2º 103,58 3º Super 99,86 3º 91,81 4º 83,73 5º 78,17 6º 71,97 Apprendistato Professionalizzante Periodo di prova Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, per una durata non superiore a quanto previsto per i lavoratori inquadrati nei rispettivi livelli di destinazione dell’apprendista Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 5 di 12 Percorsi d’Informazione Professionale 17/2014 Durata; - 1° Gruppo : 4 anni; - 2° Gruppo (lavorazioni ad alto contenuto professionale):3 anni; - 3° Gruppo (lavorazioni a medio-basso contenuto professionale): 1 anno e 6 mesi La durata del periodo di apprendistato per gli impiegati, inquadrati dal 4° al 2° livello di 2 anni e sei mesi Le predette durate vengono ridotte come segue: 1) per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi sei da applicarsi al termine del periodo di apprendistato; 2) per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi tre da applicarsi al termine del periodo di apprendistato. Retribuzione 1° Gruppo Durata apprendistato 4 anni 1°anno 70% 2°anno 80% 3° anno 90% 1°anno 70% 2°anno 80% 3° anno 90% 1°sem 65% 2°sem. 80% 3° sem. 90% 1°anno 70% 2°anno3° 33°anno 80% 90% 4° anno 100% 2° Gruppo Durata apprendistato 3 anni 3° Gruppo Durata apprendistato Da 1 a 6 mesi anni 4° Gruppo - Impiegati Durata apprendistato 2 anni e 6 mesi Formazione Per garantire un’idonea formazione tecnico-professionale all’apprendista, le parti concordano che l’impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, 80 ore medie annue di formazione, ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’impresa, è integrata, laddove prevista, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda. Rapporto a tempo parziale Le variazioni della collocazione temporale, nonché le variazioni in aumento della prestazione, comportano, per il periodo in cui le stesse vengono effettuate, una maggiorazione retributiva del 10% da calcolarsi sulla retribuzione oraria globale di fatto. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso può essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 15% da calcolarsi sulla retribuzione oraria globale di fatto. Le parti convengono che in presenza di specifiche esigenze tecnico, organizzative e sostitutive, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore è consentita la prestazione di lavoro supplementare rispetto a quello concordato. Il lavoro supplementare non potrà superare il 50% dell'orario part-time pattuito. Per il lavoro supplementare sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 6 di 12 Percorsi d’Informazione Professionale 17/2014 tabellare che forfettariamente e convenzionalmente sono determinate nella misura del 22%. In caso di reiterato ricorso al lavoro supplementare all'interno di un contratto di lavoro a tempo parziale, si applica la seguente norma: - per i contratti part-time di durata fino a 20 ore settimanali, l'impresa trasformerà automaticamente in orario normale di lavoro il 30% delle ore supplementari prestate dal lavoratore nel corso del semestre, procedendo alla modificazione della lettera di assunzione che prevederà, previo accordo tra le parti, la distribuzione delle ore di lavoro trasformate, da effettuarsi anche su base plurisettimanale; - per i contratti part-time di durata superiore a 20 ore settimanali, l'impresa potrà trasformare, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, il 30% delle ore supplementari prestate dal lavoratore nel corso del semestre, procedendo alla modificazione della lettera di assunzione che prevederà, previo accordo tra le parti, la distribuzione delle ore di lavoro trasformate, da effettuarsi anche su base plurisettimanale. Contratto a tempo determinato Nelle imprese che hanno 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi i soli lavoratori a tempo indeterminato, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine. Per le imprese che occupano da 6 a 10 dipendenti, è consentita l'assunzione di 4 lavoratori a termine. Per le imprese che occupano da 11 a 18 dipendenti, è consentita l'assunzione di 6 lavoratori a termine. Per le imprese che occupano più di 18 dipendenti,è consentita l'assunzione di 8 lavoratori a termine con arrotondamento all'unità superiore. Ai sensi del comma 3 dell’art. 5, D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in Legge 99/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Bilateralità Viene esteso al settore delle imprese di pulizie artigiane i contenuti della bilateralità concordata a livello di accordo interconfederale, pertanto, a partire dal 1/10/2014 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all’interno del modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 €. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%. Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresquelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di bilateralita. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta. Assistenza sanitaria integrativa – SAN.ARTI. A decorrere dal 1/10/2014 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato ivi compresi gli apprendisti e lavoratori a tempo determinato il cui rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l’obbligo per il datore di lavoro di Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 7 di 12 Percorsi d’Informazione Professionale 17/2014 erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità cosi come previsto dal presente CCNL. 4 Indennità di mobilità ordinaria– riduzione della durata del trattamento a decorrere dal 1.1.2015 L'articolo 2, comma 71, della Legge n. 92/2012 ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della Legge n. 223/1991 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità. Al fine di garantire un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a tutela del reddito, l’art. 2, comma 46, della Legge n. 92/2012 come modificato dall’art 46 bis comma 1 lettera e) della Legge n. 134/2012, ha introdotto un regime transitorio, prevedendo per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell’indennità secondo il seguente schema: Lavoratori collocati in mobilità Dal 1/1/2013 al Dal 1/1/2015 al 31/12/2014 31/12/2015 Mobilità Mobilità Durata in mesi Centro Nord fino a 12 39 anni Centro Nord da 40 24 a 49 anni Centro Nord da 50 36 anni in su Sud fino a 39 anni 24 Sud da 40 a 49 anni 36 Sud da 50 anni in su 48 Dal 1/1/2016 al 31/12/2016 Mobilità Dal 1/1/2017 Durata in mesi 12 Durata in mesi 12 Disoccupazione (AspI) Durata in mesi 12 18 12 12 24 18 12/18 12 24 36 12 18 24 12 12 12/18 Per la determinazione della durata da applicare ci si deve basare sulla data di licenziamento del lavoratore, intendendosi per tale la data di effettiva cessazione del rapporto. In base a ciò, l'ultima data utile per la cessazione del rapporto di lavoro perchè venga applicata la durata prevista per il 2014, sarà il 30 dicembre 2014. La corresponsione dell'indennità di mancato preavviso è irrilevante ed incide solamente sull'effettiva fruizione dell'indennità di mobilità. Per completezza di informazione, Vi ricordiamo che la norma di legge prevede che il regime transitorio sulla durata dell’indennità di mobilità possa essere oggetto di eventuale revisione. Infatti, il Ministero del Lavoro entro il 31 ottobre 2014 dovrebbe procedere, insieme alle Organizzazioni sindacali più rappresentative, ad una ricognizione della corrispondenza della disciplina transitoria con le prospettive economiche ed occupazionali a detta data, proponendo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative. Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 8 di 12 Percorsi d’Informazione Professionale 17/2014 5 Riduzioni contributive per i contatti di solidarietà: istruzioni Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 23 del 26/09/14, fornisce chiarimenti alle imprese che stipulano a partire dal 21 marzo 2014, o che alla stessa data hanno in corso, contratti di solidarietà, in merito alla richiesta della riduzione contributiva prevista con decreto del 07 luglio 2014 dello stesso Ministero. Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che stipulano, a far data dal 21 marzo 2014, o alla medesima data hanno in corso contratti di solidarietà difensiva e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività o un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. Il riconoscimento della riduzione contributiva vale per i periodi anteriori al 21 marzo 2014 per l’intera durata del contratto, con il limite massimo del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. L’impresa deve presentare la domanda entro 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà ovvero 30 giorni dalla pubblicazione della circolare sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i contratti già in essere , ai seguenti enti: - alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione secondo il modello e le modalità indicate sul sito lavoro.gov.it seguendo il seguente percorso: Lavoro/Ammortizzatori sociali/contratti di solidarietà. La domanda deve essere corredata dal codice pratica di istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, unitamente al contratto di solidarietà stesso ed alla documentazione relativa agli strumenti utilizzati. - all’INPS mediante mail all’indirizzo indicato sul sito del Ministero. Le pratiche saranno istruite in ordine cronologico d’arrivo considerando la data d’invio dell’istanza tramite posta elettronica certificata. La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, tenuto conto delle disponibilità, emetterà il provvedimento concessivo che non potrà superare i dodici mesi, e ne darà immediata comunicazione all’INPS. 6 F24 online obbligatorio sopra i 1000 euro Come noto, l'art. 11, comma 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto, a partire dal 1° ottobre 2014, nuovi obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione dei modelli di pagamento F24. In particolare, la citata norma prevede che a decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni di legge, i versamenti di cui all'art. 17 del decreti legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: 1. esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo sia di importo pari a zero; 2. esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionate con la stessa, nel caso in cui siano effettuate compensazioni con saldo finale positivo; Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 9 di 12 Percorsi d’Informazione Professionale 17/2014 3. esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 27, del 19 settembre 2014, ha fornito chiarimenti in merito alle suddette novità legislative. Obblighi di presentazione telematica del modello F24 Conseguenza pratica delle modifiche richiamate in premessa è che dal 1° ottobre 2014: • i modelli F24 con saldo a zero.(ammontare dei pagamenti esposto nella colonna “Importi a debito paganti”, pari a quello dei crediti utilizzati in compensazione, esposti nella colonna “Importi a credito compensati”), potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. La presentazione potrà essere effettuata: ◦ direttamente dal contribuente, tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell'Agenzia delle entrate, tramite i canali Fisconline o Entratel; ◦ tramite un intermediario abilitato secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del DPR 322/1998 (ossia i professionisti, i CAF, le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, ecc.). Gli intermediari possono trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti, avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, ovvero del servizio “F24 addebito unico1” • i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione (colonna “Importi a credito compensati” maggiore di zero), nonché i modelli F24 con saldo maggiore di 1.000 euro (indipendentemente dalla presenza o meno di crediti compensati), potranno essere presentati esclusivamente con modalità telematiche: ◦ mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Fisconline o ovvero mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione, convenzionati con l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 19, D.Lgs 241/1997 e dell'art. 1, D.Lgs 37/1999). Restano gli obblighi per i soggetti titolari di partita Iva L'Agenzia, con la citata circolare chiarisce che gli obblighi di utilizzo dei canali telematici per l'inoltro dei modelli F24, si aggiungono e non si sostituiscono a quelli già in essere con riferimento ai soggetti titolari di partita IVA. Infatti, per i contribuenti titolari di partita IVA, restano applicabili le disposizioni di cui all'art. 37, commi 49 e 49-bis, del D.L. 223/2006, convertito dalla legge 4-7-2006, n. 248, concernenti: • le modalita di pagamento esclusivamente telematiche delle imposte, contributi e premi di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/97, nonché quelli spettanti alle casse di previdenza; • l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite mod. F24, del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a euro 5.000 annui. Per i titolari di partita IVA, quindi, sussiste in ogni caso l'obbligo di trasmissione telematica del modello F24 tramite: • il canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline); per presentare modelli F24 con saldo finale pari a zero; • i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione di modelli F24 con saldo maggiore di zero. Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 10 di 12 Percorsi d’Informazione Professionale 17/2014 Soggetto Modello F24 con Modalita pagamento Modello cartaceo Non titolare di partita Saldo finale = 0 Solo canale Entratel No Saldo finale > 0 con compensazione Canale Entratel Ovvero Sistema bancario RBK IVA Saldo finale > € 1.000 Saldo Finale > 0 e ≤ 1.000 euro senza compensazione Canale Entratel ovvero Si Sistema bancario RBX Saldo finale = 0 Titolari di partita IVA F24 con compensazione credito IVA > € 5.000 Solo canale Entratel No Saldo finale > 0 con compensazione Saldo finale > € 1.000 Saldo Finale > 0 e ≤ 1.000 euro senza compensazione Canale Entratel ovvero Sistema bancario RBK Possono utilizzare il modello F24 cartaceo: • i soggetti senza partita IVA, con saldo finale ≤ 1.000 euro, senza compensazione; • i soggetti che pagano un F24 precompilato dall'ente impositore anche > 1.000 euro, senza compensazione; • i soggetti che alla data del 1° ottobre 2014 hanno in corso pagamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate, fino a completamento del pagamento e in ogni caso fino al 31.12.2014, anche per importi > 1.000 euro e/o con compensazioni;• crediti d'imposta fruibili in compensazione solo presso gli agenti della riscossione Quando è possibile utilizzare il modello cartaceo Per contro, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare ad essere effettuati, tramite la presentazione del modello F24 cartaceo presso banche o uffici postali convenzionati, da parte dei soggetti: • non titolari di partita IVA; • per la presentazione di modelli F24 privi di compensazione; • con saldo finale pari o inferiore a 1.000 euro. Al di fuori dei suddetti casi, nella circolare menzionata, sono individuate altre specifiche condizioni per le quali è possibile continuare ad utilizzare il modello F24 cartaceo, ecco quali: Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 11 di 12 Percorsi d’Informazione Professionale 17/2014 F24 precompilati dall'ente impositore Nel caso in cui le deleghe di pagamento pervengano al contribuente precompilate a cura dell'ente impositore (ad esempio l'Agenzia delle entrate, il Comune, ecc.), al fine di evitare complicazioni e possibili errori nella compilazione, è consentito l'utilizzo del modello cartaceo pervenuto, anche qualora l'importo dovuto sia superiore a 1.000 euro, presentandolo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia. Unica condizione per l'utilizzo del modello cartaceo, in questo caso, è che non siano indicati crediti in compensazione. Versamenti rateali in corso Nell'ottica di creare meno complicazioni possibili, nella circolare, nel prendere atto che alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1° ottobre 2014), molti contribuenti stanno procedendo ad effettuare versamenti rateali derivanti dall'ultima dichiarazione redditi (Unico 2014) con modelli F24 cartacei, viene ammessa la possibilità di continuare ad effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014. Il tutto anche qualora i saldi finali dei modelli F24, risultino di ammontare superiore a euro 1.000 e/o siano utilizzati crediti in compensazione con saldo positivo e/o con saldo pari a zero. Crediti d'imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso l'Agente della riscossione Per taluni crediti l'utilizzo in compensazione è possibile soltanto presso gli sportelli dell'agente della riscossione (es. Equitalia). Si pensi ai soggetti con ruoli scaduti, relativi a debiti tributari di ammontare superiore a euro 1.500, a fronte di quali il contribuente può utilizzare crediti in compensazione soltanto previo pagamento dei ruoli scaduti,utilizzando i suddetti crediti. In questa fattispecie, nella circolare è chiarito che i soggetti interessati possono continuare ad effettuare tali pagamenti con compensazioni presentando il modello F24 cartaceo presso i medesimi sportelli. Contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente Con riferimento ai soggetti impossibilitati oggettivamente a detenere un conto corrente (ad esempio per assenza di affidamenti o chiusura dei canali bancari per difficoltà finanziarie), viene precisato che costoro possono: • per il modello F24 con saldo superiore a 1.000 euro senza crediti utilizzati in compensazione, inviare telematicamente il modello F24: ◦ rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel, che sia disponibile all'addebito sul proprio conto corrente ◦ ovvero ad un intermediario della riscossione (banche o poste) che consenta di presentare il modello F24 con modalita telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente. In tali casi, infatti, in assenza di conto corrente, il pagamento viene effettuato tramite addebito di carte prepagate In assenza dei canali qui menzionati, resta possibile effettuare i pagamenti utilizzando il modello F24 cartaceo; • per i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero,il modello F24: • potrà essere inviato: ◦ rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel, che sia disponibile all'addebito sul proprio conto corrente ◦ ovvero ad un intermediario della riscossione (banche o poste) che consenta di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente. In tali casi, infatti, in assenza di conto corrente, il pagamento viene effettuato tramite addebito di carte prepagate. Nel caso in cui nessuna delle modalità suddette si mostri praticabile, il contribuente si troverà a dover dividere in due modelli l'unico F24 con compensazione: un primo F24 con saldo finale pari a zero, da trasmettere telematicamente con i canali dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline); un secondo F24 con la differenza a debito, che potrà essere presentato nella forma cartacea presso gli sportelli di banche o poste. Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti riservati Pag 12 di 12
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