DOSSIER PENSIONI Legge stabilità Legge stabilità Le novità sulla pensione anticipata Geppino Tocci Funzionario INPS (*) A decorrere dal 1 gennaio 2012, con il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, il legislatore sostituisce la pensione di anzianità con la nuova pensione anticipata. Per conseguire il diritto a quest’ultima prestazione sono richiesti requisiti contributivi, nell’anno 2014, pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne. Non è previsto un requisito anagrafico minimo, anche se, il legislatore, al fine di sfavorire l’accesso a tale prestazione in età ancora “relativamente” giovane ha previsto una penalizzazione per chi accede al pensionamento prima di aver compiuto i 62 anni d’età. Tuttavia, subito dopo, è intervenuto l’art. 4, comma 2-quater, del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14/2012 (c.d. milleproroghe 2012), prevedendo che la suddetta penalizzazione non trova applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Inoltre, la norma suddetta è stata integrata con l’art. 4 bis, comma 1, della legge 125/2013 che ha aggiunto anche i periodi per la donazione di sangue e di emocomponenti, previsti dall’art. 8, comma 1, della legge n. 219 del 21/10/2005, e i periodi per congedi parentali di maternità e paternità previsti dal d.lgs. n. 151, del 26/3/2001. Con la legge di stabilità 2014 (comma 493 della legge n. 147, del 27/12/2013), anche sulla spinta delle associazioni dei disabili, sono stati aggiunti all’elenco suddetto i periodi per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’art. 33, della legge n. 104 del 5/2/92. Pertanto, con la legge di stabilità si consente anche a tali periodi contributivi di concorrere al raggiungimento del requisito contributivo al fine di evitare penalizzazioni sull’importo della pensione. Breve excursus storico L’art. 38, comma 2 della Costituzione prevede che: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.” (*) Funzionario Inps Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non ha carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza. 83 Febbraio DOSSIER PENSIONI Legge stabilità Come si evince da questo comma, la Costituzione individua alcuni eventi generatori di bisogno, al cui verificarsi i lavoratori hanno diritto ad ottenere mezzi adeguati alle loro esigenze di vita: tra queste appunto la tutela della vecchiaia. La vecchiaia rappresenta, infatti, una stagione di vita dell’uomo tipicamente generatrice di bisogno. Sennonché, il legislatore, oltre a prevedere una pensione di vecchiaia e quindi collegata all’anzianità dell’età, ha previsto altresì una pensione collegata all’anzianità da lavoro: la c.d. pensione di anzianità. Dunque, oltre alla vecchiaia biologicamente intesa, anche l’anzianità da lavoro viene considerata dal nostro legislatore come generatrice di bisogno che quindi richiede l’intervento della previdenza pubblica. La pensione di anzianità fu dapprima istituita dall’art. 13, legge 21 luglio 1965, n. 903 (che per il suo conseguimento prevedeva il requisito di 35 anni di effettiva contribuzione senza la possibilità di computo di alcuna contribuzione figurativa), fu, poi, abrogata dall’art. 41, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 438, in virtù della legge di delega 18 marzo 1968, n. 238 e quindi ripristinata, con criteri in parte nuovi, dall’art. 22, legge 30 aprile 1969, n. 153. Successivamente, a causa della crisi finanziaria del sistema previdenziale e con l’aumento del trend dell’invecchiamento demografico, sono state rivolte critiche a tale tipo di pensione anticipata e sono state approntate, nel tempo, correttivi al fine di allungare il periodo di pensionamento e di scoraggiare tale tipo di pensionamento. A tal fine, si assiste durante gli anni ’90 ai c.d. blocchi “temporanei”dei pensionamenti. Possiamo riassumere sommariamente le tappe fondamentali che riguardano la pensione di anzianità. Con la legge 153/1969 si acquisisce il diritto alla pensione di anzianità con soli 35 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica. Riforma Dini (legge 335/1995): è rivisitata la disciplina del pensionamento di anzianità e si assiste all’inasprimento dei requisiti amministrativi. A regime (2008) si prevede di andare in pensione a 57 anni di età e 35 anni di contributi oppure a qualunque età ma con 40 anni di contributi; sono introdotte 4 finestre d’uscita, vale a dire i periodi dell’anno a far data dai quali l’ente previdenziale inizia, di fatto, a corrispondere la pensione. Riforma Maroni (legge 243/2004): è elevato il limite anagrafico minimo per il trattamento di anzianità da 57 a 60 anni (c.d. scalone) a partire dal 2008 per arrivare, successivamente, a regime a 62 anni per i dipendenti e 63 per gli autonomi. Le 4 finestre previste dalla riforma Dini sono dimezzate prevedendo solo le finestre del 1° gennaio e del 1° luglio. Riforma Damiano (legge 247/2007): questa legge recepisce i contenuti dell’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 2007. Rappresenta una “controriforma” rispetto alla Riforma Maroni soprattutto perché si è voluto attenuare lo “scalone” ritenuto da più parti iniquo a causa del brusco aumento che avrebbe comportato in ordine al raggiungimento dell’età anagrafica necessaria per la pensione di anzianità. In effetti, lo “scalone” è sostituito dai c.d. “scalini” e quindi con un innalzamento graduale dell’età anagrafica. Inoltre, fanno il loro debutto ufficiale le c.d. quote, cioè dati numerici che si ottengono sommando tra di loro l’età anagrafica e quella contributiva. Ad esempio un lavoratore dipendente poteva andare in pensione dal 1 gennaio 2011 con quota 96 e almeno 60 anni d’età (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi). Riforma Sacconi (legge 122/2010): introduce novità in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Dalle “finestre fisse” si passa alla finestra “mobile” o “a scorrimento” allungando sempre di più il divario di tempo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della pensione. Infatti, il provvedimento prevede che si possa andare in pensione solo dopo dodici mesi la maturazione dei requisiti vigenti nel caso dei lavoratori dipendenti e diciotto mesi nel caso degli autonomi (artigiani, commercianti, ecc.). Riforma Monti-Fornero (D.L. 201/2011): abolizione delle finestre mobili (poiché inglobate nei nuovi requisiti di accesso alla pensione) e delle quote. Calcolo della pensione contributiva per tutti a decorrere dal 1 gennaio 2012. La riforma è ispirata ai principi e criteri di: a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; d) semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. Il presente articolo riguarderà esclusivamente la nuova pensione di anzianità (c.d.anticipata) così come risulta dalla riforma Monti-Fornero (D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011). 84 Febbraio DOSSIER PENSIONI Legge stabilità La nuova pensione anticipata (ex pensione di anzianità) A decorrere dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 che, fissando le basi per una riforma complessiva del nostro sistema previdenziale, introduce nell’ordinamento giuridico la pensione anticipata che sostituisce la pensione di anzianità. La norma introdotta (art. 24 commi 10 e 11), in sintesi, stabilisce per la pensione anticipata: nuove modalità di calcolo: l’introduzione del sistema contributivo dal 1° gennaio 2012; nuovi requisiti contributivi per beneficiare del pensionamento “anticipato”: 42 anni e 1 mese di contributi (se uomini) e 41 anni e 1 mese (se donne); l’abolizione del cosiddetto sistema delle quote (età più anni di contributi); l’eliminazione dell’accesso posticipato alla pensione: cosiddette “finestre mobili”. Dal 1 gennaio 2012, per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere dalla medesima data la pensione di anzianità è sostituita dalla “pensione anticipata”. Le norme introdotte dalla legge 122/2010 prevedono, inoltre, l’automatica rideterminazione dei requisiti anagrafici per il diritto alle pensioni in relazione alla “speranza di vita” al fine di rendere sostenibile nel medio-lungo periodo l’intero sistema previdenziale. Il primo adeguamento alla speranza di vita è fissato a partire dal 1.1.2013 nella misura di 3 mesi e sarà aggiornato con cadenza triennale. L’incremento della speranza di vita modifica automaticamente i requisiti anagrafici ovvero contributivi previsti per l’acquisizione del diritto alla pensione anticipata. I requisiti per l’accesso alla pensione anticipata dal 1/1/2012 sono in parte diversi a seconda che il soggetto fosse assicurato o meno al 31/12/1995. A tal fine distinguiamo: soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995; soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1/1/1996. Requisiti per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995 Per i lavoratori già assicurati alla data del 31/12/1995 il disposto normativo ha previsto come unica condizione, per acquisire il diritto alla prestazione, il perfezionamento di un’anzianità contributiva di almeno: 42 anni e 1 mese, per gli uomini; 41 anni e 1 mese, per le donne. A tal fine è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. 85 Febbraio Legge stabilità DOSSIER PENSIONI Ai predetti requisiti oltre agli incrementi stabiliti in relazione alla speranza di vita, devono essere applicati gli aumenti di: 1 mese, per l’anno 2013; 1 ulteriore mese, a decorrere dal 2014. REQUISITI CONTRIBUTIVI (GIA’ ASSICURATI AL 31/12/1995) Periodo di pension. Aumento speranza di vita Lavoratori dipendenti e autonomi Uomini Donne dal al Anni e mesi di anz.contr. Sett. Anni e mesi di anz.contr. Sett. 1.1.2012 31.12.2012 42 e 1 2188 41 e 1 2136 1.1.2013 31.12.2013 42 e 5 2205 41 e 5 2153 1.1.2014 31.12.2014 42 e 6 2210 41 e 6 2158 1.1.2015 31.12.2015 42 e 6 2210 41 e 6 2158 1.1.2016 31.12.2016 42 e 6 2210 41 e 6 2158 3 mesi * * Da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122. Penalizzazione per chi accede alla pensione prima dei 62 anni Al fine di disincentivare l’accesso alla pensione di anzianità ad un’età relativamente “giovane” è previsto un meccanismo di penalizzazione da applicare sull’importo della pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31/12/2011: pari all’1 per cento, per ogni anno di anticipo se la prestazione viene concessa prima dei 62 anni di età; di un ulteriore 2 per cento, per ogni anno di anticipo se la prestazione viene concessa prima dei 60 anni di età; quando l’età del pensionamento non sia intera, la riduzione in parola è proporzionata alla frazione di anno. Esempi di penalizzazione: Età pensione penalizzazione 62 nessuna 61 1% 60 2% 59 4% 58 6% 57 8% 86 Febbraio DOSSIER PENSIONI Legge stabilità Come si applica la penalizzazione La riduzione percentuale si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo (per intenderci, si tratta, in genere, della quota più consistente della pensione). In particolare, per coloro che hanno un’anzianità contributiva: pari a 18 anni al 31/12/1995 (calcolo retributivo), la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011. Sulla quota di pensione maturata dal 2012 e calcolata con il sistema contributivo, non è applicabile alcuna penalizzazione; inferiore a 18 anni al 31.12.1995 (calcolo misto = calcolo retributivo per contributi al 31/12/1995 – calcolo contributivo dal 1/01/1996), la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995. La quota di pensione dal 1/01/1996, nel sistema misto, è calcolata con il sistema contributivo e pertanto non è soggetta alla penalizzazione. Periodo transitorio fino al 31/12/2017 – quando non scatta la penalizzazione La predetta riduzione, ai sensi del comma 2-quater della’articolo 6 del D.L. n. 216/2011 convertito in legge n. 14 del 2012 non si applica ai lavoratori che, entro il 31 dicembre 2017, maturano la prevista anzianità contributiva con soli periodi di contribuzione: per attività lavorativa dipendente e autonoma; figurativa per astensione obbligatoria per maternità; l’assolvimento degli obblighi di leva; per infortunio; per malattia; cassa integrazione guadagni ordinaria; a contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962 (in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa - messaggio Inps 219/2013); per le donazioni di sangue e di emocomponenti così come previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 219 del 21 ottobre 2005 (art. 4 bis del Dl 101/2013 convertito nella Legge 125/2013); per i congedi parentali di maternità e di paternità previsti dal Testo Unico di cui al Dlgs 151/2001 (art. 4 bis del Dl 101/2013 convertito nella Legge 125/2013); per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 1 comma 493 legge di stabilità 2014). Periodo transitorio fino al 31/12/2017 – quando scatta la penalizzazione Diversamente, scatta la penalizzazione quando il lavoratore matura la prevista anzianità contributiva con periodi di contribuzione diversa da quella suddetta. A titolo esemplificativo possiamo citare: disoccupazione e mobilità; cassa integrazione straordinaria o in deroga; versamenti volontari; riscatto di laurea; in genere tutte le maggiorazioni di servizio virtuali a qualsiasi titolo. Dal 1 Gennaio 2018 – sempre con penalizzazione Dal 1 gennaio 2018, la penalizzazione ritornerà ad essere applicata alla generalità dei soggetti, senza distinguo sulla natura della contribuzione versata, per chi accederà alla pensione anticipata (unica eccezione la pensione contributiva), con un’età inferiore a 62 anni. Requisiti per i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1/1/1996 Per i lavoratori assicurati successivamente alla data del 31/12/1995 la legge ha previsto due possibili condizioni, per acquisire il diritto alla pensione anticipata. 87 Febbraio Legge stabilità DOSSIER PENSIONI Possibilità a) Anche per tali lavoratori il diritto alla prestazione viene perfezionato con un’anzianità contributiva di almeno: 42 anni e 1 mese, per gli uomini; 41 anni e 1 mese, per le donne. Al fine di perfezionare il requisito contributivo è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore del lavoratore. Dal computo deve essere: esclusa la contribuzione volontaria (art. 1, comma 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335); rivalutata per 1,5 quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età. Ai predetti requisiti oltre agli incrementi stabiliti in relazione alla speranza di vita, devono essere applicati gli aumenti di: 1 mese, per l’anno 2013; 1 ulteriore mese, a decorrere dal 2014. REQUISITI CONTRIBUTIVI (ASSICURATI DOPO IL 31/12/1995) Periodo di pension. Aumento speranza di vita Lavoratori dipendenti e autonomi Uomini Donne dal al Anni e mesi di anz.contr. Sett. Anni e mesi di anz.contr. Sett. 1.1.2012 31.12.2012 42 e 1 2188 41 e 1 2136 1.1.2013 31.12.2013 42 e 5 2205 41 e 5 2153 1.1.2014 31.12.2014 42 e 6 2210 41 e 6 2158 1.1.2015 31.12.2015 42 e 6 2210 41 e 6 2158 1.1.2016 31.12.2016 42 e 6 2210 41 e 6 2158 3 mesi * * Da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell.art 12 del decreto legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122. Senza penalizzazione per chi accede alla pensione prima dei 62 anni Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni. Possibilità b) E’ introdotta, inoltre, un’ulteriore possibilità di acquisire il diritto alla pensione anticipata, a condizione che i lavoratori abbiano: un’età anagrafica non inferiore a 63 anni; almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva (effettivamente versata - obbligatoria, volontaria e da riscatto - con esclusione di quella figurativa accreditata a qualsiasi titolo); un importo di pensione, maturato alla decorrenza della prestazione, non inferiore a 2,8 volte l’ammontare dell’assegno sociale (rivalutato periodicamente sulla base dei calcoli ISTAT). Il requisito anagrafico è incrementato in relazione all’adeguamento alla speranza di vita 88 Febbraio Legge stabilità DOSSIER PENSIONI REQUISITI CONTRIBUTIVI (ASSICURATI DOPO IL 31/12/1995) Periodo di pension. Aumento speranza di vita Lavoratori dipendenti e autonomi Uomini e donne Ulteriori requisiti dal Età anagrafica Età con aumento Anzianità con- Importo minimo tributiva 63 63 20 anni al 1.1.2012 31.12.2012 1.1.2013 31.12.2013 3 mesi 63 e 3 1.1.2014 31.12.2014 63 e 3 1.1.2015 31.12.2015 63 e 3 1.1.2016 31.12.2016 * 2,8 volte l’assegno sociale 2,8 volte l’assegno sociale perequato 63 e 3* * Da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122. Decorrenza della pensione Alle pensioni liquidate a coloro che maturano i requisiti in data successiva al 1° gennaio 2012 non si applica la disciplina previgente in materia di accesso al pensionamento di 12 mesi, per i lavoratori dipendenti, e di 18 mesi, per i lavoratori autonomi, prevista dalla Legge n. 122/2010 (c.d. finestre mobili). Al fine di conseguire il diritto alla pensione anticipata è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. C, della legge n. 153 del 1969. Pertanto, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti previsti, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tali requisiti. Previgente normativa: soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità, conseguono il diritto a detto trattamento secondo la previgente normativa e hanno potuto chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Rimangono altresì assoggettati alla previgente disciplina particolari categorie di lavoratori (v. circolare Inps n. 35 del 14/03/2012 par. 7). 89 Febbraio
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