Download - unione italiana lavoratori metalmeccanici provincia di

SEDE REGIONALE PIEMONTE
Area Pensioni
Torino, 1 ottobre 2014
Agli Enti di Patronato
Loro sedi regionali
OGGETTO: Verbale della riunione del 25.9 u.s. in tema di penalizzazione.
In data 25.9 si è tenuto presso questi uffici regionali un incontro con i responsabili
regionali degli Enti di Patronato, al fine di stabilire norme di comportamento condivise
per una completa istruttoria delle pratiche potenzialmente interessate dall’applicazione
della riduzione percentuale. Si riassumono, di seguito, le problematiche affrontate e le
soluzioni prospettate.
Com’è noto, la legge di riforma della pensioni ha stabilito, tra l’altro, che l’importo
della pensione anticipata nel regime misto, in caso di accesso alla prestazione ad
un’età inferiore a 62 anni, è soggetto ad una riduzione (penalizzazione) da applicarsi
sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al
31 dicembre 2011.
La misura di detta riduzione è pari ad 1 punto percentuale per ciascuno dei primi due
anni di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni, ed è elevata
a 2 punti percentuali per ogni anno o frazione di anno ulteriore di anticipo rispetto ai
due anni.
L’art. 6, comma 2 quater, della Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione del
Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, ha stabilito che la “penalizzazione” non si
applica se il diritto alla pensione anticipata viene perfezionato entro il 31.12.2017,
utilizzando contribuzione derivante da effettiva prestazione lavorativa, includendo
la contribuzione figurativa accreditata per astensione obbligatoria di maternità, per
servizio militare di leva, per malattia ed infortunio e cassa integrazione guadagni
ordinaria. Come precisato con msg. n. 219 del 4 gennaio 2013 è da intendersi
effettiva prestazione lavorativa anche la contribuzione da riscatto per omessa
contribuzione (ex art. 13 della Legge 1338 del 12 agosto 1962).
Ulteriori modifiche sono state apportate dall’art. 4 bis. comma 1, della Legge 30
ottobre 2013, n. 125 e dall’art. 1, comma 493, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
norme che hanno inserito, tra i periodi che escludono la riduzione percentuale, le
giornate di riposo fruite dai donatori di sangue e di emocomponenti, i congedi
parentali di maternità e paternità, i congedi ed i permessi concessi ai sensi dell’art. 33
della legge n. 104/1992.
Questa inclusione di nuovi tipi di contribuzione nell’ambito di quella non penalizzante
non opera dall’origine ma dall’entrata in vigore delle norme. Si allega una tabella
riepilogativa dei contributi che non determinano la penalizzazione e che, al contrario,
la causano.
Con un messaggio emesso nel mese di giugno è stato chiarito che deve essere esclusa
la possibilità di operare un’interpretazione estensiva della norma, per cui l’elencazione
dei periodi che escludono la penalizzazione sopra riportata deve considerarsi tassativa.
Ad essa, come unica eccezione del principio enunciato, va aggiunto l’istituto delle
ferie, poiché considerato a fruizione obbligatoria del lavoratore, cui equiparare la
fruizione di riposi compensativi, secondo le previsioni della contrattazione collettiova
applicabile.
Viceversa, i periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente sono
esclusi dal concetto di prestazione effettiva di lavoro.
Pertanto, benché essi siano valevoli per il calcolo dell’anzianità contributiva ai fini del
raggiungimento del diritto a pensione, rientrano nell’ambito della contribuzione
“penalizzante”. A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, essi sono:





i permessi giornalieri fruiti dal lavoratore per congedo matrimoniale e per cure
termali;
le giornate di assenza per sciopero;
le giornate di assenza per lutto;
le giornate di assenza per motivi di studio;
le assenze ingiustificate o per motivi disciplinari.
L’applicazione della norma comporta notevoli difficoltà a livello operativo. Gli eventi da
valutare non sono registrati negli archivi contributivi, né questi o altra database
forniscono le informazioni di dettaglio necessarie ai fini in parola. Altrettanto, non
sono mai stati previsti codici con cui i ricordati eventi dovessero essere segnalati da
parte dei datori di lavoro.
In attesa di indicazioni da parte del Ministero vigilante e delle strutture centrali INPS,
è tuttavia necessario tener conto delle norme in questione in sede di liquidazione delle
prestazioni pensionistiche.
Peraltro, si è ricordato che la Gestione pubblica, sin dall’introduzione della legge di
riforma, acquisisce, da parte dell’Amministrazione/Ente datore di lavoro, lo stato di
servizio del lavoratore, in cui sono evidenziate le singole giornate di assenza a vario
titolo effettuate ed opera la penalizzazione, ove ne riscontri la ricorrenza.
Non potendo, al momento, contare su specifiche procedure, le informazioni possono
essere prodotte dai richiedenti le prestazioni. Tali notizie, infatti, rientrano tra gli stati
e fatti autocertificabili dall’interessato (art. 47 DPR n. 445/2000).
E’ stato quindi previsto il rilascio, da parte degli interessati, di una dichiarazione di
responsabilità in merito alle varie tipologie di assenze effettuate nel corso della vita
lavorativa, soprattutto riguardo alle giornate di mancato svolgimento di attività
lavorativa per le quali non è possibile una verifica diretta attraverso i dati di archivio
(come nei casi di sciopero, cure termali, congedo matrimoniale).
Tale dichiarazione è già presente nel moduli di domanda di pensione anticipata, ma la
sua compilazione è, al momento, obbligatoria solo per il cittadino munito di PIN e non
anche in sede di presentazione di pratiche patrocinate. Si è, anzi, accertato come essa
sia presente solo in procedura online e non ancora in quella offline.
Gli Enti di Patronato hanno rappresentato la difficoltà che gli assicurati manifesteranno
nel rilasciare una dichiarazione precisa e puntuale in relazione ad assenze collocate in
un arco temporale molto esteso, ed hanno evidenziato che potrebbe non essere
infrequente la segnalazione del tipo di assenze senza quantificarne l’entità.
Pur nella consapevolezza di tale condizione, la dichiarazione autocertificata
rappresenta la sola modalità rapida ed efficace per procedere nella definizione delle
pratiche di cui trattasi.
Anche ai fini della consulenza, la sottoscrizione dell’autocertificazione rappresenta un
momento di dovuta informazione riguardo una tematica che, benché ancora in fase di
approfondimento e suscettibile di rivisitazioni normative, può avere una significativa
ricaduta sul trattamento pensionistico.
Per altro verso ricevere la dichiarazione tutela gli operatori, sia dell’INPS che degli Enti
di Patronato, che si trovano a gestire un estratto contributivo sprovvisto degli
elementi di valutazione che determinano o meno la penalizzazione.
Per tali ragioni si è convenuto con gli Enti di Patronato che le domande di pensione
anticipata siano corredate, d’ora in avanti, della dichiarazione nel formato presente sui
moduli per le domande di nuova presentazione. Le domande giacenti, comprese le
pensioni ancora da trasformare in “via definitiva”, saranno integrate con la
presentazione di una dichiarazione di responsabilità appositamente predisposta da
questa Direzione Regionale, che si allega.
Si è preso atto che non è possibile estrapolare una lista delle pensioni provvisorie
potenzialmente interessate dalla penalizzazione. Laddove gli Enti di Patronato abbiano
una evidenza di tali pratiche, potranno provvedere, dove necessario, ad acquisire la
dichiarazione ed a trasmetterla agli indirizzi di posta istituzionali della sede/agenzia
competente, o con altre modalità appositamente individuate dalle direzioni territoriali.
Diversamente, sarà cura delle sedi/agenzie, al momento della verifica della
completezza della pratica per procedere alla sua trasformazione in definitiva, valutare
la necessità o meno di richiedere la dichiarazione.
Infatti, essa è necessaria solo se il richiedente/pensionato non abbia ancora compiuto
alla data di decorrenza della pensione i 62 anni di età ovvero se il trattamento
pensionistico non sia già soggetto a “penalizzazione” in relazione alla contribuzione
esistente sul conto assicurativo (es: versamenti volontari, disoccupazione, mobilità,
maggiorazioni contributive, compresa quella prevista a favore delle vittime del
terrorismo, ecc.).
Laddove si evidenzi un’assenza di effettiva attività lavorativa rientrante tra quelle
penalizzanti, la sede procederà ad operare la riduzione percentuale e, per le pratiche
di prima liquidazione, a definirle in provvisoria.
Deve, infatti, ancora essere chiarita la modalità di conversione delle giornate di
assenza penalizzanti. Ciò ha rilievo sia in sede di consulenza, per quantificare il
periodo di attività lavorativa da prestare, oltre il raggiungimento dell’anzianità
contributiva minima prevista per il pensionamento anticipato, al fine di non incappare
nella riduzione percentuale, sia in sede di definizione della pensione, per stabilire se
penalizzare o meno, nel caso il conto presenti un numero di settimane di anzianità
contributiva superiore a quella richiesta per il diritto a pensione.
Si ritiene che risponda a legittimità l’utilizzo di un criterio di corrispondenza (1 giorno
di assenza viene recuperato con un giorno di lavoro in più rispetto al requisito
contributivo richiesto), non disponendo di certezza sulla collocazione delle giornate
penalizzanti ed in attesa di criteri di equivalenza da parte della competente Direzione
Centrale, appare opportuno ispirarsi ad un principio prudenziale, nel quale la
copertura dei giorni di assenza penalizzante è assicurata da un incremento
dell’anzianità assicurativa minima di un numero di settimane non inferiore alla loro
somma.
Pertanto , in presenza di una dichiarazione da cui risultino giornate di assenza, nonché
di un numero di settimane di anzianità contributiva superiore al requisito contributivo
minimo richiesto (2210 per gli uomini, 2158 per le donne), si calcolerà la differenza
(settimane totali – settimane minime) e si moltiplicheranno le settimane eccedenti per
6 ( 312: 52) . Se le giornate derivanti dal prodotto risulteranno superiori alle giornate
di assenza dichiarate non si opererà la penalizzazione. Viceversa, se risulteranno
inferiori, si applicherà la riduzione percentuale.
Si è concordato inoltre che, in caso di presentazione di una domanda di ricostituzione
per ottenere la depenalizzazione di una pensione, in seguito all’entrata in vigore delle
leggi n. 125/2013 e n. 147/2013 (ad es. per maternità facoltativa che penalizza sino
ad ottobre 2013) debba essere allegata la dichiarazione di cui sopra. Ciò al fine di
valutare la presenza, nella vita lavorativa del soggetto, di eventuali ulteriori casistiche
di assenze penalizzanti.
Così come previsto dalle norme in materia di autocertificazione, l’Istituto effettuerà
controlli sulla loro veridicità, come da art. 71 del citato DPR n. 445/2000, se del caso
anche contattando il datore di lavoro, tanto per le dichiarazioni che attestino
l’inesistenza di assenze che per quelle che le indicano.