6/6/2014 LAZIO_SENTENZA_236_2014.html Sentenza n.236/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti magistrati Ivan De Musso Presidente Agostino Basta Consigliere Giuseppina Maio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 73268 del registro di segreteria della Sezione, promosso dal Procuratore regionale nei confronti del sig. TORREGGIANI Sandro elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo, n. 212, presso lo studio dell’Avv. Francesca Bielli, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine, dell’atto di costituzione; Uditi alla pubblica udienza del 6 febbraio 2014, con l’assistenza della dr.ssa Ernestina Barbone, il relatore, dr.ssa Giuseppina Maio, l’avv. Francesca Bielli, difensore del convenuto ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, dr.ssa Rosa Francaviglia. FATTO Con atto di citazione, in data 14 ottobre 2013, depositato in data 15 ottobre 2013, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il Geom. TORREGGIANI Sandro per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Comune di Trevignano (RM), della somma complessiva di € 147.607,11 (Centoquarantasettemilaseicentosette/11), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese del giudizio per il danno conseguente all’irregolare tenuta dei registri contabili dell'appalto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in località S. Martino, aggiudicato dall'amministrazione comunale all'ATI Warex srl — De.Co srl. file:///C:/Users/raffaella.berti.RTH-06/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QFRQIMLT/LAZIO_SENTENZ… 1/9 6/6/2014 LAZIO_SENTENZA_236_2014.html Questi i fatti emersi nel corso dell’indagine ed esposti in citazione. In data 27 ottobre 2011 il Comune di Trevignano Romano (RM) inoltrava informativa erariale ex art. 23 – comma 5° - Legge n. 289/2002 e pertanto veniva avviata istruttoria da cui emergeva che, a seguito di procedura concorsuale, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 39 del 26 aprile 2004, il Comune di Trevignano Romano disponeva l’aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato alla struttura di coperture delle Tribune del campo sportivo comunale sito in località San Martino, all’ATI Warex s.r.l. (mandataria) – De.Co. s.r.l. (mandante), per un importo complessivo, al netto del ribasso d’asta offerto, di € 370.405,21 oltre € 30.135,00 per oneri della sicurezza. In data 3 maggio 2004 il Comune di Trevignano Romano, nelle more della stipula del contratto, provvedeva alla consegna sotto riserva di legge dei lavori. Nel verbale di consegna dei lavori si dava altresì atto che il termine di ultimazione dei lavori era il 13 settembre 2004, e cioè 133 giorni dalla sottoscrizione del medesimo verbale. Il 27 maggio 2004 veniva stipulato il relativo contratto, registrato presso il Comune di Trevignano Romano, al repertorio n. 1287. In data 28 luglio 2005 l’Amministrazione emetteva lo stato finale dei lavori, dal quale risultava un credito residuo dell’impresa di € 30.220,90 oltre I.V.A.. L’impresa appaltatrice firmava con “riserva” lo stato finale dei lavori contenuto nel registro di Contabilità provvedendo in data 10 agosto 2005 ad esplicitare le proprie richieste di ammontare pari a € 229.161,37. In sede di approvazione del certificato di ultimazione dei lavori, dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, il Commissario Prefettizio del Comune di Trevignano Romano con delibera 6 settembre 2005 n. 64, su proposta del R.U.P., oltre ad approvare i suddetti certificati da cui risultava un credito residuo dell’impresa di € 30.220,90, detraeva, a titolo di penale, calcolata su 214 giorni di ritardo, l’importo di € 53.500,00. In tale atto si evidenziava che, non essendo stata presentata l’esplicitazione e la quantificazione puntuale delle riserve nel termine perentorio di quindici giorni previsto dall’art. 165 del D.P.R. n. 554/99, esse erano decadute automaticamente. In sede di determinazione sulle penali da applicare all’Impresa appaltatrice di cui alla Deliberazione di G.C. n. 60 del 10/10/2006 il R.U.P. presentava apposita relazione datata 15/06/2006 nella quale sosteneva la “decadenza automatica” delle riserve sullo stato finale motivandola con l’irregolarità nella esplicitazione delle stesse da parte dell’Impresa appaltatrice. Con domanda di arbitrato notificata l’11 giugno file:///C:/Users/raffaella.berti.RTH-06/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QFRQIMLT/LAZIO_SENTENZ… 2/9 6/6/2014 LAZIO_SENTENZA_236_2014.html 2008, la Warex s.r.l., in proprio e in qualità di capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita con la DE.CO. s.r.l., avviava la procedura arbitrale per l’accertamento della responsabilità del ritardo nell’esecuzione delle opere a carico del Comune di Trevignano Romano e per il conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento di tutti i danni e maggiori oneri subiti. Il 23 febbraio 2009 si costituiva il Collegio Arbitrale che con lodo sottoscritto in data 20/04/2010 condannava il Comune di Trevignano Romano a corrispondere all’Impresa appaltatrice € 127.111,19 oltre agli interessi legali e le spese per il funzionamento del collegio arbitrale. Questi fatti dai quali sarebbe emerso un complessivo danno erariale, pari ad euro € 164.007,98, oltre agli oneri di legge (di cui € 129.461,19 per il lodo; € 2.381,73 per interessi; € 32.165,06 per spese per collegio arbitrale e di difesa) sono stati addebitati al Geom. TORREGGIANI Sandro, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’ente, nonchè di R.U.P. ed all’Arch. SPAGNOLO Mauro, nella sua qualità di Progettista e di Direttore dei Lavori, che sono stati pertanto invitati a presentare le proprie deduzioni ed eventuali documenti secondo quanto prescritto dall’art. 5, 1° comma del Decreto Legge 15.11.1993 n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994 n. 19. Entrambi gli intimati presentavano deduzioni scritte e il solo sig. Spagnolo presentava richiesta di audizione personale regolarmente tenutasi il 29 aprile 2013 ove il medesimo si riservava entro breve termine di valutare l’opportunità di risarcire la quota di danno allo stesso addebitabile, nonché di produrre eventuale ulteriore documentazione. Intervenuto il pagamento dell’importo dovuto nella misura pro quota addebitabile allo Spagnolo e pari ad € 16.400,79 corrisposti con bonifico del 17 maggio 2013 a favore dell’ente la posizione dello Spagnolo veniva definita per intervenuta refusione della quota di pregiudizio patrimoniale al medesimo ascrivibile. Le giustificazioni fornite dal sig. Torreggiani, non sono, invece, state ritenute sufficienti a superare i motivi di responsabilità ipotizzati nei suoi confronti ed è pertanto stato emesso atto di citazione in giudizio per il pagamento del danno patrimoniale indiretto riquantificato nella minor somma pari ad € 147.607,19, portando in detrazione la quota risarcita dallo Spagnolo. Rileva la Procura attrice che il Collegio Arbitrale, oltre a verificare ed a quantificare le riserve dell’Impresa file:///C:/Users/raffaella.berti.RTH-06/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QFRQIMLT/LAZIO_SENTENZ… 3/9 6/6/2014 LAZIO_SENTENZA_236_2014.html appaltatrice, ha accertato che l’Impresa ha operato in assenza di una regolare tenuta dei Libri Contabili da parte del Direttore dei Lavori, Arch. Mauro Spagnolo e del R.U.P., Geom. Sandro Torreggiani, legislativamente delegati. Nello specifico si contesta al Geom. Sandro Torreggiani il non aver provveduto, in qualità di R.U.P., alla corretta tenuta del registro di contabilità e di non aver denunciato all’A.G. penale la manomissione del Registro di Contabilità, né informato tempestivamente il Direttore dei lavori, Arch. Mauro Spagnolo, dell’iscrizione delle riserve da parte dell’Impresa appaltatrice non consentendogli di rispondere alle stesse attraverso la relazione riservata. Parimenti lo stesso R.U.P., non riconoscendo la validità delle riserve dell’Impresa appaltatrice iscritte, non ha attivato la procedura dell’accordo bonario previsto dall’art. 31 bis della L. n. 109/94 e s.m.i. e ne è conseguito il successivo contenzioso tra il Comune di Trevignano e l’A.T.I. Warex s.r.l. (mandataria) – De.Co s.r.l. (mandante) che ha visto il Comune soccombere e dover riconoscere (e pagare) all’Impresa appaltatrice la somma complessiva pari a € 164.007,98. Il sig. Sandro Torregiani si è costituito in giudizio per il tramite dell'avv. Francesca Bielli che, nella memoria depositata in data 11 novembre 2010, ha preliminarmente rilevato l'inammissibilità e infondatezza della richiesta avanzata dalla Procura, per assenza attuale di danno, in quanto il lodo arbitrale, depositato presso la camera arbitrale il 23 aprile 2010, è stato impugnato (R.G. 75/2010) dal Comune di Trevignano Romano dinanzi alla Corte di Appello di Roma Sezione 2^. Nel merito ha evidenziato l’estraneità del suo assistito alla vicenda di che trattasi, in quanto nessuna responsabilità a titolo di dolo o colpa grave può essere addebitata al Torreggiani il quale ha svolto la sua azione con diligenza e nel pieno rispetto della normativa di riferimento, senza cagionare direttamente o indirettamente alcun danno erariale all'amministrazione comunale. Con note in data 28 gennaio 2014 la Procura attrice ha reiterato le proprie conclusioni precisando relativamente al danno che esso è attuale, certo e determinato, anche se non definitivo. Afferma infatti che a fronte di divieto dei nova in appello ex art. 345 c.p.c. ed alla luce delle univoche risultanze documentali attizie di cui al lodo arbitrale, si può escludere – in base ad un giudizio prognostico ex ante ed in concreto – che l’esito dell’impugnativa del lodo arbitrale come proposta dall’Ente possa risolversi in suo favore, tenendo altresì conto del fatto che con ordinanza della Corte d’Appello di Roma del 21 giugno 2011 è intervenuta file:///C:/Users/raffaella.berti.RTH-06/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QFRQIMLT/LAZIO_SENTENZ… 4/9 6/6/2014 LAZIO_SENTENZA_236_2014.html anche reiezione della istanza dell’ente di sospensiva della efficacia esecutiva del lodo arbitrale. Nell' odierna pubblica udienza, l’avv. Bielli in difesa del convenuto ha sviluppato le argomentazioni dedotte in sede di atti defensionali chiedendo il proscioglimento da ogni addebito del suo assistito, mentre il rappresentante del P.M, eccepita l’infondatezza delle tesi di parte convenuta, ha ribadito la richiesta di condanna del soggetto evocato in giudizio. DIRITTO Per come esposto in parte narrativa, il “thema decidendum” sul quale deve pronunciarsi il Collegio concerne la domanda giudiziale promossa dalla Procura regionale nei confronti del Geom. TORREGGIANI Sandro per il presunto danno erariale pari a euro 147.607,11 (Centoquarantasettemilaseicentosette/11), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia a seguito di soccombenza patita dall’ente locale con lodo arbitrale sottoscritto in data 20 aprile 2010 per la definizione di lite insorta a causa dell’anomalo andamento dei lavori nella realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Trevignano in località S. Martino, aggiudicato dall'amministrazione comunale all'ATI Warex srl — De.Co srl. Il Collegio deve verificare se la condotta del convenuto in ordine alle contestazioni in fatto descritte integri elementi di responsabilità tali da giustificare l'accoglimento della richiesta di condanna nei confronti del medesimo formulata nel proposto libello. Occorre, pertanto, ai fini che ne occupano, passare ad esaminare quello che è il nucleo centrale di ogni giudizio di responsabilità, costituito dall'elemento soggettivo, rappresentato dalla colpa o dolo, da quello oggettivo, costituito dal danno e dal rapporto di causalità che deve collegare i due elementi ora detti. E’ indubbio che, nel caso di specie, l’organo giudicante deve partire dalla verifica di un danno pubblico concreto e attuale. Sotto questo primo e preliminare aspetto, l’indagine è, nel caso di danno indiretto qui concretato nell’emissione di pagamenti in favore dell’ATI esecutrice dei lavori pubblici, certamente facilitata dall’esistenza di una condanna resa in sede di lodo arbitrale, che si pone, come mero presupposto dell’evento dannoso mentre l’illiceità dei comportamenti causativi rimane liberamente apprezzabile dal giudice alla luce di tutte le risultanze istruttorie. A tal fine, corre l’obbligo di precisare che, dalla sequenza cronologica degli accadimenti, come ricostruiti dal file:///C:/Users/raffaella.berti.RTH-06/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QFRQIMLT/LAZIO_SENTENZ… 5/9 6/6/2014 LAZIO_SENTENZA_236_2014.html Collegio arbitrale, emerge con chiarezza che “l’impresa non è stata posta nelle condizioni di operare senza soluzione di continuità per fatti ad essa non imputabili ed anzi ascrivibili alla stazione appaltante”. Le considerazioni stigmatizzate nel lodo, che hanno asseverato le conclusioni istruttorie rassegnate dal consulente d’ufficio (ing. Domenico Barbieri) non permettono pertanto di ritenere che il danno identificato dal PM nella somma erogata per le causali di cui innanzi sia interamente imputabile al geom. Torreggiani, ma che parte di esso sia da imputare all’ente di appartenenza, ovvero anche a soggetti terzi, come l’ATI aggiudicatrice. Certamente non sfugge all’attenzione di questo Collegio il dato incontestabile che l’impresa era a conoscenza degli ostacoli alla realizzazione dell’opera, e di aver violato in qualche modo il suo onere di collaborazione, ma anche l’eventuale inottemperanza al dovere di buona fede e correttezza non avrebbe eliso la responsabilità per colpa specifica a carico sia dell’amministrazione che del soggetto di cui qui si discute, visto che per esso si imponeva l’obbligo della corretta gestione del registro di contabilità della cui omissione avrebbe potuto rispondere. Appare infatti condivisibile l’assunto della Procura secondo cui “se il registro di contabilità viene tenuto dal R.U.P, che omette di avvisare la D.L. dell’intervenuta apposizione di riserve, è di palmare evidenza che è il R.U.P. ad assumersi tutte le responsabilità connesse alla omessa richiesta di relazione tempestiva entro giorni trenta alla D.L. Di fatto, il R.U.P. Torreggiani, non coinvolgendo il D.L. Spagnolo, ha avocato a sé il procedimento assumendosene tutte le connesse responsabilità anche erariali”. Ne consegue che il Collegio ritiene, nel complessivo comportamento tenuto dal convenuto, pienamente verificato l’elemento psicologico richiesto dall’art. 1 comma 1 della Legge n. 20/1994 aderendo alla tesi sostenuta anche da Corte Conti, Sezione IIa Appello n. 8/2007, che “In sostanza la colpa consiste nell'avere violato un criterio medio di diligenza, il quale deve essere più o meno elastico per adattarsi alle circostanze del caso concreto e, nel caso di colpa professionale, la limitazione al dolo e alla colpa grave si giustifica proprio perchè si impone all'agente un rischio che egli non si assumerebbe se sapesse di dover rispondere per colpa lieve. In conseguenza, la limitazione delle responsabilità ai casi di dolo o colpa grave va visto come la realizzazione di un principio di ragionevolezza consistente nel fatto che la forma di colpa alla quale si deve file:///C:/Users/raffaella.berti.RTH-06/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QFRQIMLT/LAZIO_SENTENZ… 6/9 6/6/2014 LAZIO_SENTENZA_236_2014.html riferire è quella in concreto cioè quella che si accerta in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno. Ciò comporta che la colpa grave nella responsabilità amministrativa va individuata in relazione ai poteri e alle funzioni attribuite ai convenuti nella fattispecie concreta”. Nel caso di specie, molteplici elementi, infatti, convergono nel delineare una condotta espressiva di grave negligenza del sig. Torregiani che ha omesso di sorvegliare la corretta tenuta del Registro di contabilità dell’appalto da parte del Direttore dei Lavori; di denunciare la manomissione del predetto Registro che era stato consegnato alla Stazione appaltante; di avvisare il Direttore dei Lavori delle iscrizione delle riserve da parte dell’Impresa; di attivare la procedura dell’accordo bonario prevista dall’art. 31 bis della L. n. 109/94 e le argomentazioni addotte a propria discolpa appaiono inidonee ad escludere la sua responsabilità per violazione dei propri obblighi ed omissione di atti scaturenti direttamente dalla legge, in quanto la normativa era chiaramente definita e quindi il parametro legale cui improntare l'azione amministrativa era sufficientemente delineato. Non convince la tesi difensiva secondo cui si sarebbero verificati fatti che “attestano la manomissione del registro di contabilità avvenuta all'insaputa del Torregiani, il quale non solo era in ferie al momento dei fatti, ma addirittura riceveva, con nota del 25.8.2005 prot. 9412/R, un riscontro negativo dall'ufficio protocollo circa il deposito delle riserve.”. Per quanto suggestiva, l'argomentazione sconta un vizio di fondo, cioè la sottovalutazione dell'assoluta cogenza dei provvedimenti che il sig. Torreggiani avrebbe dovuto adottare, rispetto ai quali il ritardo o l'omissione nell'adempiere sono del tutto ingiustificati e contrari sia al principio di legalità che alle regole di efficienza, economicità ed efficacia in cui si compendiano i principi del “buon andamento” ai quali deve essere improntata l'azione di qualsiasi amministrazione pubblica e privata. A parte il rilievo che di esse non è stata data alcuna dimostrazione probatoria, è del tutto evidente, viste anche le conclusioni cui è giunto sul punto l’organo arbitrale che detta evenienza non può escludere la colpevolezza soprattutto in fattispecie, come quella per cui è causa, in cui le regole del corretto agire amministrativo sono facilmente attingibili dalla norma scritta. Circa la determinazione della misura del danno rileva il Collegio che, versandosi in fattispecie di danno file:///C:/Users/raffaella.berti.RTH-06/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QFRQIMLT/LAZIO_SENTENZ… 7/9 6/6/2014 LAZIO_SENTENZA_236_2014.html erariale indiretto, l’affermazione della sua sussistenza risulta provata per tabulas dal mandato di pagamento relativo all’arbitrato concluso con la soccombenza dell’ente locale. Siffatto danno erariale è stato dall’organo requirente ricondotto all’odierno convenuto nella misura di euro 147.607,161, ma nella quantificazione, non è stato tenuto in debito conto l’apporto causale alla determinazione del danno da parte di altri soggetti non evocati in giudizio. Infatti, rileva il Collegio che, come del resto appurato nel lodo arbitrale, la causa dell’evento di danno non può essere integralmente imputata al professionista essendo ragionevole ritenere che, nel lungo iter che ha contraddistinto la vicenda in esame, vi sia stato il contributo causale di soggetti terzi, sia pure non convenuti in giudizio, che deve essere considerato al fine dell’attribuzione del “quantum” di responsabilità ascrivibile in concreto all’odierno convenuto. Tale contributo causale, in forza delle risultanze processuali che non danno modo di individuare chiaramente singole e ulteriori responsabilità ma fanno emergere, in un fondo indistinto, delle corresponsabilità, non può che essere valutato complessivamente, e sotto il profilo del pregiudizio concorrente arrecato va liquidato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c. Tanto premesso, considerato il dispiegarsi degli eventi, la pluralità di condotte, azioni e omissioni susseguitesi nell’arco temporale di riferimento, che hanno potuto influire sull’evento dannoso, il Collegio stima equo quantificare la quota di danno da imputare al sig. Torreggiani in euro 50.000,00 (cinquantamila,00) somma comprensiva della rivalutazione monetaria. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, condanna il sig. Torreggiani al pagamento a favore del comune di Trevignano di euro 50.000,00 (cinquantamila,00), somma comprensiva della rivalutazione monetaria oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. file:///C:/Users/raffaella.berti.RTH-06/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QFRQIMLT/LAZIO_SENTENZ… 8/9 6/6/2014 LAZIO_SENTENZA_236_2014.html Le spese di giudizio che, fino all'originale della presente sentenza si liquidano in €441,38 (quattrocentoquarantuno/38), seguono la soccombenza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2014. L'estensore F.to Dr.ssa Giuseppina Maio Il Presidente F.to Dr. Ivan de Musso Depositato in Segreteria il 21 marzo 2014 P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ F.to Luigi DE MAIO file:///C:/Users/raffaella.berti.RTH-06/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QFRQIMLT/LAZIO_SENTENZ… 9/9
© Copyright 2024 Paperzz