Sentenza n.236/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN

6/6/2014
LAZIO_SENTENZA_236_2014.html
Sentenza n.236/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai seguenti magistrati
Ivan De Musso
Presidente
Agostino Basta
Consigliere
Giuseppina Maio
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 73268 del registro di segreteria della Sezione, promosso dal
Procuratore regionale nei confronti del sig. TORREGGIANI Sandro elettivamente domiciliato in Roma, via
Cola di Rienzo, n. 212, presso lo studio dell’Avv. Francesca Bielli, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine, dell’atto di costituzione;
Uditi alla pubblica udienza del 6 febbraio 2014, con l’assistenza della dr.ssa Ernestina Barbone, il relatore,
dr.ssa Giuseppina Maio, l’avv. Francesca Bielli, difensore del convenuto ed il Pubblico Ministero nella
persona del Vice Procuratore Generale, dr.ssa Rosa Francaviglia.
FATTO
Con atto di citazione, in data 14 ottobre 2013, depositato in data 15 ottobre 2013, la Procura regionale ha
convenuto in giudizio il Geom. TORREGGIANI Sandro per sentirlo condannare al pagamento, in favore del
Comune
di
Trevignano
(RM),
della
somma
complessiva
di
€
147.607,11
(Centoquarantasettemilaseicentosette/11), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese
del giudizio per il danno conseguente all’irregolare tenuta dei registri contabili dell'appalto per la realizzazione
di un impianto fotovoltaico in località S. Martino, aggiudicato dall'amministrazione comunale all'ATI Warex srl
— De.Co srl.
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Questi i fatti emersi nel corso dell’indagine ed esposti in citazione.
In data 27 ottobre 2011 il Comune di Trevignano Romano (RM) inoltrava informativa erariale ex art. 23 –
comma 5° - Legge n. 289/2002 e pertanto veniva avviata istruttoria da cui emergeva che, a seguito di
procedura concorsuale, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 39 del 26 aprile
2004, il Comune di Trevignano Romano disponeva l’aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione di un
impianto fotovoltaico integrato alla struttura di coperture delle Tribune del campo sportivo comunale sito in
località San Martino, all’ATI Warex s.r.l. (mandataria) – De.Co. s.r.l. (mandante), per un importo
complessivo, al netto del ribasso d’asta offerto, di € 370.405,21 oltre € 30.135,00 per oneri della sicurezza.
In data 3 maggio 2004 il Comune di Trevignano Romano, nelle more della stipula del contratto, provvedeva
alla consegna sotto riserva di legge dei lavori. Nel verbale di consegna dei lavori si dava altresì atto che il
termine di ultimazione dei lavori era il 13 settembre 2004, e cioè 133 giorni dalla sottoscrizione del medesimo
verbale. Il 27 maggio 2004 veniva stipulato il relativo contratto, registrato presso il Comune di Trevignano
Romano, al repertorio n. 1287. In data 28 luglio 2005 l’Amministrazione emetteva lo stato finale dei lavori,
dal quale risultava un credito residuo dell’impresa di € 30.220,90 oltre I.V.A.. L’impresa appaltatrice firmava
con “riserva” lo stato finale dei lavori contenuto nel registro di Contabilità provvedendo in data 10 agosto
2005 ad esplicitare le proprie richieste di ammontare pari a € 229.161,37. In sede di approvazione del
certificato di ultimazione dei lavori, dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione dei
lavori, il Commissario Prefettizio del Comune di Trevignano Romano con delibera 6 settembre 2005 n. 64, su
proposta del R.U.P., oltre ad approvare i suddetti certificati da cui risultava un credito residuo dell’impresa di
€ 30.220,90, detraeva, a titolo di penale, calcolata su 214 giorni di ritardo, l’importo di € 53.500,00. In tale
atto si evidenziava che, non essendo stata presentata l’esplicitazione e la quantificazione puntuale delle riserve
nel termine perentorio di quindici giorni previsto dall’art. 165 del D.P.R. n. 554/99, esse erano decadute
automaticamente. In sede di determinazione sulle penali da applicare all’Impresa appaltatrice di cui alla
Deliberazione di G.C. n. 60 del 10/10/2006 il R.U.P. presentava apposita relazione datata 15/06/2006 nella
quale sosteneva la “decadenza automatica” delle riserve sullo stato finale motivandola con l’irregolarità nella
esplicitazione delle stesse da parte dell’Impresa appaltatrice. Con domanda di arbitrato notificata l’11 giugno
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2008, la Warex s.r.l., in proprio e in qualità di capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese
costituita con la DE.CO. s.r.l., avviava la procedura arbitrale per l’accertamento della responsabilità del
ritardo nell’esecuzione delle opere a carico del Comune di Trevignano Romano e per il conseguente
riconoscimento del diritto al risarcimento di tutti i danni e maggiori oneri subiti. Il 23 febbraio 2009 si
costituiva il Collegio Arbitrale che con lodo sottoscritto in data 20/04/2010 condannava il Comune di
Trevignano Romano a corrispondere all’Impresa appaltatrice € 127.111,19 oltre agli interessi legali e le
spese per il funzionamento del collegio arbitrale.
Questi fatti dai quali sarebbe emerso un complessivo danno erariale, pari ad euro € 164.007,98, oltre agli
oneri di legge (di cui € 129.461,19 per il lodo; € 2.381,73 per interessi; € 32.165,06 per spese per collegio
arbitrale e di difesa)
sono stati addebitati al Geom. TORREGGIANI Sandro, nella sua qualità di
Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’ente, nonchè di R.U.P. ed all’Arch. SPAGNOLO Mauro, nella sua
qualità di Progettista e di Direttore dei Lavori, che sono stati pertanto invitati a presentare le proprie
deduzioni ed eventuali documenti secondo quanto prescritto dall’art. 5, 1° comma del Decreto Legge
15.11.1993 n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994 n. 19.
Entrambi gli intimati presentavano deduzioni scritte e il solo sig. Spagnolo presentava richiesta di audizione
personale regolarmente tenutasi il 29 aprile 2013 ove il medesimo si riservava entro breve termine di valutare
l’opportunità di risarcire la quota di danno allo stesso addebitabile, nonché di produrre eventuale ulteriore
documentazione.
Intervenuto il pagamento dell’importo dovuto nella misura pro quota addebitabile allo Spagnolo e pari ad €
16.400,79 corrisposti con bonifico del 17 maggio 2013 a favore dell’ente la posizione dello Spagnolo veniva
definita per intervenuta refusione della quota di pregiudizio patrimoniale al medesimo ascrivibile.
Le giustificazioni fornite dal sig. Torreggiani, non sono, invece, state ritenute sufficienti a superare i motivi di
responsabilità ipotizzati nei suoi confronti ed è pertanto stato emesso atto di citazione in giudizio per il
pagamento del danno patrimoniale indiretto
riquantificato nella minor somma pari ad
€ 147.607,19,
portando in detrazione la quota risarcita dallo Spagnolo.
Rileva la Procura attrice che il Collegio Arbitrale, oltre a verificare ed a quantificare le riserve dell’Impresa
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appaltatrice, ha accertato che l’Impresa ha operato in assenza di una regolare tenuta dei Libri Contabili da
parte del Direttore dei Lavori, Arch. Mauro Spagnolo e del R.U.P., Geom. Sandro Torreggiani,
legislativamente delegati.
Nello specifico si contesta al Geom. Sandro Torreggiani il non aver provveduto, in qualità di R.U.P., alla
corretta tenuta del registro di contabilità e di non aver denunciato all’A.G. penale la manomissione del
Registro di Contabilità, né informato tempestivamente il Direttore dei lavori, Arch.
Mauro Spagnolo,
dell’iscrizione delle riserve da parte dell’Impresa appaltatrice non consentendogli di rispondere alle stesse
attraverso la relazione riservata. Parimenti lo stesso R.U.P., non riconoscendo la validità delle riserve
dell’Impresa appaltatrice iscritte, non ha attivato la procedura dell’accordo bonario previsto dall’art. 31 bis
della L. n. 109/94 e s.m.i. e ne è conseguito il successivo contenzioso tra il Comune di Trevignano e l’A.T.I.
Warex s.r.l. (mandataria) – De.Co s.r.l. (mandante) che ha visto il Comune soccombere e dover riconoscere
(e pagare) all’Impresa appaltatrice la somma complessiva pari a € 164.007,98.
Il sig. Sandro Torregiani si è costituito in giudizio per il tramite dell'avv. Francesca Bielli che, nella memoria
depositata in data 11 novembre 2010, ha preliminarmente rilevato l'inammissibilità e infondatezza della
richiesta avanzata dalla Procura, per assenza attuale di danno, in quanto il lodo arbitrale, depositato presso la
camera arbitrale il 23 aprile 2010, è stato impugnato (R.G. 75/2010) dal Comune di Trevignano Romano
dinanzi alla Corte di Appello di Roma Sezione 2^. Nel merito ha evidenziato l’estraneità del suo assistito alla
vicenda di che trattasi, in quanto nessuna responsabilità a titolo di dolo o colpa grave può essere addebitata al
Torreggiani il quale ha svolto la sua azione con diligenza e nel pieno rispetto della normativa di riferimento,
senza cagionare direttamente o indirettamente alcun danno erariale all'amministrazione comunale.
Con note in data 28 gennaio 2014 la Procura attrice ha reiterato le proprie conclusioni precisando
relativamente al danno che esso è attuale, certo e determinato, anche se non definitivo. Afferma infatti che a
fronte di divieto dei nova in appello ex art. 345 c.p.c. ed alla luce delle univoche risultanze documentali attizie
di cui al lodo arbitrale, si può escludere – in base ad un giudizio prognostico ex ante ed in concreto – che
l’esito dell’impugnativa del lodo arbitrale come proposta dall’Ente possa risolversi in suo favore, tenendo
altresì conto del fatto che con ordinanza della Corte d’Appello di Roma del 21 giugno 2011 è intervenuta
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anche reiezione della istanza dell’ente di sospensiva della efficacia esecutiva del lodo arbitrale.
Nell' odierna pubblica udienza, l’avv. Bielli in difesa del convenuto ha sviluppato le argomentazioni dedotte in
sede di atti defensionali chiedendo il proscioglimento da ogni addebito del suo assistito, mentre il
rappresentante del P.M, eccepita l’infondatezza delle tesi di parte convenuta, ha ribadito la richiesta di
condanna del soggetto evocato in giudizio.
DIRITTO
Per come esposto in parte narrativa, il “thema decidendum” sul quale deve pronunciarsi il Collegio concerne
la domanda giudiziale promossa dalla Procura regionale nei confronti del Geom. TORREGGIANI Sandro
per il presunto danno erariale pari a euro 147.607,11 (Centoquarantasettemilaseicentosette/11), oltre
rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia a seguito di soccombenza patita dall’ente locale con
lodo arbitrale sottoscritto in data 20 aprile 2010 per la definizione di lite insorta a causa dell’anomalo
andamento dei lavori nella realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Trevignano in località S.
Martino, aggiudicato dall'amministrazione comunale all'ATI Warex srl — De.Co srl.
Il Collegio deve verificare se la condotta del convenuto in ordine alle contestazioni in fatto descritte integri
elementi di responsabilità tali da giustificare l'accoglimento della richiesta di condanna nei confronti del
medesimo formulata nel proposto libello.
Occorre, pertanto, ai fini che ne occupano, passare ad esaminare quello che è il nucleo centrale di ogni
giudizio di responsabilità, costituito dall'elemento soggettivo, rappresentato dalla colpa o dolo, da quello
oggettivo, costituito dal danno e dal rapporto di causalità che deve collegare i due elementi ora detti.
E’ indubbio che, nel caso di specie, l’organo giudicante deve partire dalla verifica di un danno pubblico
concreto e attuale. Sotto questo primo e preliminare aspetto, l’indagine è, nel caso di danno indiretto qui
concretato nell’emissione di pagamenti in favore dell’ATI esecutrice dei lavori pubblici, certamente facilitata
dall’esistenza di una condanna resa
in sede di lodo arbitrale, che si pone, come mero presupposto
dell’evento dannoso mentre l’illiceità dei comportamenti causativi rimane liberamente apprezzabile dal giudice
alla luce di tutte le risultanze istruttorie.
A tal fine, corre l’obbligo di precisare che, dalla sequenza cronologica degli accadimenti, come ricostruiti dal
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Collegio arbitrale, emerge con chiarezza che “l’impresa non è stata posta nelle condizioni di operare senza
soluzione di continuità per fatti ad essa non imputabili ed anzi ascrivibili alla stazione appaltante”.
Le considerazioni stigmatizzate nel lodo, che hanno asseverato le conclusioni istruttorie rassegnate dal
consulente d’ufficio (ing. Domenico Barbieri) non permettono pertanto di ritenere che il danno identificato
dal PM nella somma erogata per le causali di cui innanzi sia interamente imputabile al geom. Torreggiani, ma
che parte di esso sia da imputare all’ente di appartenenza, ovvero anche a soggetti terzi, come l’ATI
aggiudicatrice.
Certamente non sfugge all’attenzione di questo Collegio il dato incontestabile che l’impresa era a conoscenza
degli ostacoli alla realizzazione dell’opera, e di aver violato in qualche modo il suo onere di collaborazione,
ma anche l’eventuale inottemperanza al dovere di buona fede e correttezza non avrebbe eliso la responsabilità
per colpa specifica a carico sia dell’amministrazione che del soggetto di cui qui si discute, visto che per esso
si imponeva l’obbligo della corretta gestione del registro di contabilità della cui omissione avrebbe potuto
rispondere.
Appare infatti condivisibile l’assunto della Procura secondo cui “se il registro di contabilità viene tenuto dal
R.U.P, che omette di avvisare la D.L. dell’intervenuta apposizione di riserve, è di palmare evidenza che è il
R.U.P. ad assumersi tutte le responsabilità connesse alla omessa richiesta di relazione tempestiva entro giorni
trenta alla D.L. Di fatto, il R.U.P. Torreggiani, non coinvolgendo il D.L. Spagnolo, ha avocato a sé il
procedimento assumendosene tutte le connesse responsabilità anche erariali”.
Ne consegue che il Collegio ritiene, nel complessivo comportamento tenuto dal convenuto,
pienamente
verificato l’elemento psicologico richiesto dall’art. 1 comma 1 della Legge n. 20/1994 aderendo alla tesi
sostenuta anche da Corte Conti, Sezione IIa Appello n. 8/2007, che “In sostanza la colpa consiste nell'avere
violato un criterio medio di diligenza, il quale deve essere più o meno elastico per adattarsi alle circostanze del
caso concreto e, nel caso di colpa professionale, la limitazione al dolo e alla colpa grave si giustifica proprio
perchè si impone all'agente un rischio che egli non si assumerebbe se sapesse di dover rispondere per colpa
lieve. In conseguenza, la limitazione delle responsabilità ai casi di dolo o colpa grave va visto come la
realizzazione di un principio di ragionevolezza consistente nel fatto che la forma di colpa alla quale si deve
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riferire è quella in concreto cioè quella che si accerta in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della
serie causale produttiva del danno. Ciò comporta che la colpa grave nella responsabilità amministrativa va
individuata in relazione ai poteri e alle funzioni attribuite ai convenuti nella fattispecie concreta”.
Nel caso di specie, molteplici elementi, infatti, convergono nel delineare una condotta espressiva di grave
negligenza del sig. Torregiani che ha omesso di sorvegliare la corretta tenuta del Registro di contabilità
dell’appalto da parte del Direttore dei Lavori; di denunciare la manomissione del predetto Registro che era
stato consegnato alla Stazione appaltante; di avvisare il Direttore dei Lavori delle iscrizione delle riserve da
parte dell’Impresa; di attivare la procedura dell’accordo bonario prevista dall’art. 31 bis della L. n. 109/94
e le argomentazioni addotte a propria discolpa appaiono inidonee ad escludere la sua responsabilità per
violazione dei propri obblighi ed omissione di atti scaturenti direttamente dalla legge, in quanto la normativa
era chiaramente definita e quindi il parametro legale cui improntare l'azione amministrativa era sufficientemente
delineato.
Non convince la tesi difensiva secondo cui si sarebbero verificati fatti che “attestano la manomissione del
registro di contabilità avvenuta all'insaputa del Torregiani, il quale non solo era in ferie al momento dei fatti,
ma addirittura riceveva, con nota del 25.8.2005 prot. 9412/R, un riscontro negativo dall'ufficio protocollo
circa il deposito delle riserve.”.
Per quanto suggestiva, l'argomentazione sconta un vizio di fondo, cioè la sottovalutazione dell'assoluta
cogenza dei provvedimenti che il sig. Torreggiani avrebbe dovuto adottare,
rispetto ai quali il ritardo o
l'omissione nell'adempiere sono del tutto ingiustificati e contrari sia al principio di legalità che alle regole di
efficienza, economicità ed efficacia in cui si compendiano i principi del “buon andamento” ai quali deve essere
improntata l'azione di qualsiasi amministrazione pubblica e privata.
A parte il rilievo che di esse non è stata data alcuna dimostrazione probatoria, è del tutto evidente, viste
anche le conclusioni cui è giunto sul punto l’organo arbitrale che detta evenienza non può escludere la
colpevolezza soprattutto in fattispecie, come quella per cui è causa, in cui le regole del corretto agire
amministrativo sono facilmente attingibili dalla norma scritta.
Circa la determinazione della misura del danno rileva il Collegio che, versandosi in fattispecie di danno
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erariale indiretto, l’affermazione della sua sussistenza risulta provata per tabulas dal mandato di pagamento
relativo all’arbitrato concluso con la soccombenza dell’ente locale.
Siffatto danno erariale è stato dall’organo requirente ricondotto all’odierno convenuto nella misura di euro
147.607,161, ma nella quantificazione, non è stato tenuto in debito conto l’apporto causale alla
determinazione del danno da parte di altri soggetti non evocati in giudizio.
Infatti, rileva il Collegio che, come del resto appurato nel lodo arbitrale, la causa dell’evento di danno non
può essere integralmente imputata al professionista essendo ragionevole ritenere che, nel lungo iter che ha
contraddistinto la vicenda in esame, vi sia stato il contributo causale di soggetti terzi, sia pure non convenuti in
giudizio, che deve essere considerato al fine dell’attribuzione del “quantum” di responsabilità ascrivibile in
concreto all’odierno convenuto.
Tale contributo causale, in forza delle risultanze processuali che non danno modo di individuare chiaramente
singole e ulteriori responsabilità ma fanno emergere, in un fondo indistinto, delle corresponsabilità, non può
che essere valutato complessivamente, e sotto il profilo del pregiudizio concorrente arrecato va liquidato in
via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Tanto premesso, considerato il dispiegarsi degli eventi, la pluralità di condotte, azioni e omissioni susseguitesi
nell’arco temporale di riferimento, che hanno potuto influire sull’evento dannoso, il Collegio stima equo
quantificare la quota di danno da imputare al sig. Torreggiani in euro 50.000,00 (cinquantamila,00) somma
comprensiva della rivalutazione monetaria.
Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al
soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio definitivamente pronunciando sul giudizio
in epigrafe, condanna il sig. Torreggiani al pagamento a favore del comune di Trevignano di euro 50.000,00
(cinquantamila,00), somma comprensiva della rivalutazione monetaria oltre agli interessi legali dalla
pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
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Le spese di giudizio che, fino all'originale della presente sentenza si liquidano in €441,38
(quattrocentoquarantuno/38), seguono la soccombenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2014.
L'estensore
F.to Dr.ssa Giuseppina Maio
Il Presidente
F.to Dr. Ivan de Musso
Depositato in Segreteria il 21 marzo 2014
P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
F.to Luigi DE MAIO
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