contro nei confronti di - Le Banche Dati per gli Operatori del Diritto

N. 10101/2014 REG.PROV.COLL.
N. 11277/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11277 del 2013, integrato da motivi
aggiunti,
proposto
da:
Soc Olicar Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari, Giorgia
I. Marin, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di
Ripetta N.142;
contro
Soc Aeroporti di Roma Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Vinti,
Angelo Buongiorno, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via
Emilia, 88;
nei confronti di
Soc Eugenio Ciotola Spa, in proprio ed in qualità di mandataria dell’Ati con Soc
Na.Gest Global Service Srl rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con
domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; Soc
Sof Spa, in proprio e quale capogruppo dell’ATI costituenda con CNS-Consorzio
Nazionale Servizi- Soc. Cooperativa, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo
Bonechi, Antonello Zucconi, con domicilio eletto presso Antonello Zucconi in
Roma, via Avezzana N. 51;
per l'annullamento, previa sospensiva
a. del provvedimento, comunicato ad Olicar S.p.a. con lettera prot. A006778 del
22/10/2013, con il quale Aeroporti di Roma S.p.A. ha definitivamente aggiudicato
all'ATI Eugenio Ciotola S.p.A - Na.Gest. Global Service S.r.l. l'appalto per
l'affidamento triennale del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria
programmata, riparazione guasti, modifiche, gestione tecnica su tutti gli impianti di
condizionamento, riscaldamento, vapore, aria compressa, ventilazione, idrico
sanitario antincendio e trattamento acqua dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" di
Fiumicino, nonché il provvedimento di aggiudicazione provvisoria;
b. della graduatoria formatasi ad esito della seduta del 24/07/2013, relativamente
alla collocazione al primo ed al secondo posto in graduatoria rispettivamente
dell'ATI Eugenio Ciotola S.p.A - Na.Gest. Global Service S.r.l. e dell'ATI SOF
S.p.A. - CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.;
c. della Relazione sulla verifica di congruità, con la quale le offerte dell'ATI prima e
seconda classificata sono state ritenute congrue anziché anomale;
d. del provvedimento con il quale Aeroporti di Roma S.p.A. ha ritenuto congrue le
offerte dell'ATI prima e seconda classificata in luogo di escluderle per anomalia
delle offerte;
e. del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice del 26/06/2012;
f. delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e del relativo verbale dell'
11/07/2013;
g. sotto altro profilo, delle operazioni di verifica dell'anomalia delle offerte e della
relativa Relazione sulla verifica di congruità;
h. di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale o comunque
connesso con i precedenti, con particolare riferimento, ove occorrer possa, al
bando di gara, alla Lettera di Invito ed al Capitolato Tecnico e Speciale;
per la declaratoria
dell'inefficacia del contratto, ove nelle more sottoscritto, e del diritto della
ricorrente a conseguire l'aggiudicazione ed a subentrare nel contratto medesimo;
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per equivalente, nell'ipotesi in
cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Aeroporti di Roma Spa e di Soc
Eugenio Ciotola Spa e di Soc Sof Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 la dott.ssa Maria Grazia
Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con bando spedito per la pubblicazione in G.U.U.E. in data 12/04/2013,
Aeroporti di Roma S.p.A. indiceva una procedura ristretta telematica per
l'affidamento triennale del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria
programmata, riparazione guasti, modifiche, gestione tecnica su tutti gli impianti di
condizionamento, riscaldamento, vapore, aria compressa, ventilazione, idrico
sanitario antincendio e trattamento acqua dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" di
Fiumicino.
L'importo complessivo dell'appalto era pari a € 11.722.094, cosi articolato: 1)
importo a base d'asta pari ad € 11.398.380; 2) € 323.714, non soggetto a ribasso,
per oneri di sicurezza.
Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa. Olicar S.p.a., gestore uscente del servizio oggetto di appalto,
presentava la relativa domanda di partecipazione ad esito della quale ¬ superata la
fase di prequalifica ¬ riceveva da ADR la lettera di invito per la presentazione,
entro la data del 25/06/2013, della propria offerta.
In data 26/06/2013, ADR provvedeva alla nomina della Commissione giudicatrice
e, il giorno stesso, si teneva la seduta pubblica per l'apertura delle buste digitali
contenenti la documentazione amministrativa presentata da nove concorrenti, solo
sette dei quali risultavano aver caricato tempestivamente la propria offerta.
Esperita la fase di valutazione delle proposte tecniche, veniva convocata in data
11/07/2013 nuova seduta pubblica nella quale ciascun Commissario provvedeva
alla compilazione delle schede per il "confronto a coppie" ai sensi della Lettera di
Invito, allegate al verbale della seduta. Il punteggio tecnico totale conseguito da
Olicar risultava pari al punteggio massimo di 25, l'ATI Eugenio Ciotola e l'ATI
SOF conseguivano rispettivamente un punteggio totale di 23,762 e 6,29. Il giorno
24/07/2013 aveva quindi luogo la seduta pubblica per l'apertura delle offerte
economiche caricate dai concorrenti sul Portale acquisti ADR ed espresse in
termini di ribasso percentuale. Applicata la formula prevista nella Lettera di Invito,
risultava quanto segue: Olicar: 42,212 (ribasso 14,96%)
ATI Eugenio Ciotola: 75,00 (ribasso 26,58%)
ATI SOF: 70,489 (ribasso 24,9814%)
Il punteggio finale, dato dalla somma del punteggio per la parte tecnica ed
economica, determinava la seguente graduatoria:
1. ATI Eugenio Ciotola: 23,762+75,00 = 98,762
2. ATI SOF: 6,290+70,489 = 76,779
3. Olicar: 25,0+42,212 = 67,212
L'ATI Ciotola veniva pertanto individuata come offerta economicamente più
vantaggiosa. Sussistendo i presupposti per la verifica obbligatoria dell'anomalia
dell'offerta ai sensi dell'art. 86, comma 2, d.lgs. 163/2006, la Commissione
verbalizzava che si sarebbe proceduto alla verifica di congruità dell'offerta, con
riserva di sottoporre a verifica anche le ulteriori offerte pervenute.
Ed infatti, con lettere prot. AA005067 e AA005066 del 30/07/2013, ADR
provvedeva a richiedere all'ATI prima e seconda classificata la presentazione, entro
il 20/08/2013, di una relazione contenete i giustificativi dell'offerta, con particolare
riferimento alle voci specificate nella richiesta.
Con successiva comunicazione prot. A006099 del 20/09/2013, ADR procedeva a
richiedere all'ATI Ciotola ulteriori precisazioni ai sensi dell'art. 88, comma 1-bis,
d.lgs. 163/2006, da presentare entro il 26/09/2013. Ad esito della verifica di
anomalia, veniva predisposta apposita Relazione sulla verifica di congruità, con la
quale ADR concludeva come segue: "si ritiene che l'offerta della costituenda A.T.I.
Eugenio Ciotola/Na. Gest., pur presentando margini di remuneratività piuttosto
modesti (ca. 1,7% rispetto al complesso dei costi), debba essere ritenuta
accettabile, non potendo essere considerata nel suo complesso anormalmente
bassa rispetto alla prestazione richiesta; per effetto di tale valutazione, considerata
anche la modesta differenza tra i ribassi proposti dalle costituende A.T.I.
classificatesi ai primi due posti, le citate funzioni ADR ritengono che i giustificativi
forniti dalla costituenda ATI SOF/CNS, apparsi già ad un primo esame
sostanzialmente accettabili, non necessitino di ulteriori approfondimenti".
Con nota del 22/10/2013, Olicar veniva quindi informata da ADR
dell'aggiudicazione
definitiva
a
favore
all'effettuazione di tutti gli accertamenti di legge.
dell'ATI
Ciotola,
subordinata
La ricorrente affida il ricorso principale ai seguenti motivi di diritto:
- Sulla necessaria esclusione dell'ATI aggiudicataria definitiva Eugenio Ciotola
S.p.A. - Na.Gest Global Service S.r.l. per anomalia dell'offerta: Violazione e falsa
applicazione del d.lgs. 163/2006, con particolare riferimento agli artt. 83, 86, 87,
88. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e
motivazione, illogicità ed ingiustizia manifeste;
- Sulla necessaria esclusione dell'ATI seconda classificata SOF S.p.A. - CNS
Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. per anomalia dell'offerta. Violazione e
falsa applicazione del d.lgs. 163/2006, con particolare riferimento agli artt. 83, 86,
87, 88. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e
motivazione, illogicità ed ingiustizia manifeste;
- in via subordinata, deduce violazione degli arti 3 e 97 Cost. Violazione e falsa
applicazione del d.lgs. 163/2006, con particolare riferimento agli artt. 83, 84, 86,
87, 88. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 207/2010, con particolare
riferimento agli artt. 120 e 121, 282. Violazione della lettera di invito (art. 6).
Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e
motivazione, illogicità ed ingiustizia manifeste. Incompetenza.
Con ordinanza cautelare n. 493/2014 è stata fissata l’udienza pubblica al 8 luglio
2014.
Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione del d.lgs. 163/2006, con particolare riferimento agli artt. 6, 42 e 48.
Violazione e falsa applicazione del bando di gara, della Lettera di invito, del CSA e
del Capitolato Tecnico. Violazione dei principi comunitari in materia di
affidamento dei contratti pubblici di cui alla Direttiva 2004/17/CE, con
particolare riferimento alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e
professionale per la selezione del contraente. Violazione dell'art. 21 nonies 1.
241/1990. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza dì istruttoria,
illogicità ed ingiustizia manifeste.
Con ordinanza cautelare n. 1495/2014 è stata respinta la successiva istanza
cautelare autonomamente presentata dalla ricorrente.
Le parti si sono costituite ed hanno presentato memorie, documenti, repliche e
memorie conclusionali.
Nella pubblica udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di diritto sostiene in sintesi la ricorrente che la valutazione
dell’anomalia condotta dalla commissione di gara non sia stata correttamente
svolta in quanto:
1) l'ATI Aggiudicataria avrebbe omesso di esporre i costi relativi ad un'attività
manutentiva prevista nel Piano di Manutenzione allegato al CSA che - ove
correttamente previsti e valorizzati – avrebbero determinato l'insostenibilità della
proposta economica formulata, con conseguente necessaria esclusione dalla gara;
2) la pulizia dei fan-coil doveva essere eseguita ogni 15 giorni, mentre una volta
ogni due anni doveva essere eseguita la bonifica microbiologica di tutti i fan-coil.
Come specificato nel Piano di Manutenzione ¬Vincoli minimi il personale
impiegato non poteva essere quello che svolge il normale servizio di conduzione.
Nel progetto tecnico dell'offerente non vi sarebbe alcun riferimento all'impiego di
personale dedicato allo svolgimento delle attività notturne necessarie all'esecuzione
delle manutenzioni sopra indicate per i fan-coil; né nei giustificativi presentati in
sede di verifica di anomalia sarebbe contenuto alcun riferimento all'esecuzione
delle attività di manutenzione notturne (e per altro diurne) richieste dal CSA sui
fan-coil, questo sia come riferimenti prestazionali, sia e soprattutto economici.
Ritiene il Collegio quanto segue. Innanzitutto è bene ricordare che, in tema di
sindacato del Giudice Amministrativo sulle attività di valutazione della congruità
delle
offerte
individuate
come
anormalmente
basse,
la
giurisprudenza
amministrativa, cui questo Collegio ritiene di dover aderire, ha chiarito i limiti posti
a tutela delle scelte rimesse all'Amministrazione nei seguenti termini: "il giudizio di
verifica dell'anomalia dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica,
sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, che renda
palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta. Di conseguenza il Giudice
amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità,
ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non procedere ad una autonoma
verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che costituirebbe
un'inammissibile invasione della sfera propria della P.A.; ed anche l'esame delle
giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della
propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, con la
conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di
valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di
fatto, il Giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l'impossibilità di
sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione" (Cons. Stato, Sez. III,
5 dicembre 2013, n. 5781; Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 2013, n. 4761; Cons.
Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013 n. 974). A tal proposito non si ravvisano evidenti e
macroscopici vizi nella valutazione della congruità delle offerte presentate ad opera
della stazione appaltante. In ogni caso, la lettura della lex specialis di gara fornita
dalla ricorrente non è convincente, posto che essa non tiene conto dell’Allegato B
al Capitolato Speciale - Piano minimo di Conduzione e Presidio.
L'attribuzione della manutenzione programmata al Presidio 1 e l'inserimento
all'interno di tale attività anche della prestazione di sostituzione e pulizia dei filtri
rende evidente il rispetto delle prescrizioni di gara per quelle offerte che non
hanno riportato un numero di personale inferiore al minimo inderogabile previsto
nella Tabella riepilogativa dell'Allegato B. La Tabella impone un numero di addetti
pari a 8 nelle ore diurne (06:00 — 22:00) e 2 in quelle notturne (22:00 — 06:00) ed
in effetti la composizione dell'offerta dell'aggiudicataria rispetta tale requisito
minimo, come dimostrato dalla Tabella 4 riportata nelle giustificazioni presentate
dal RTI Ciotola. Il costo del personale presentato dall'aggiudicataria tiene quindi
conto anche del servizio di sostituzione e pulizia dei filtri.
D'altro canto, la lettura dell'Allegato C offerta dalla Olicar non appare convincente
neppure sotto il profilo testuale, poiché lo stesso non prevede affatto che la
sostituzione dei filtri venga realizzata ogni quindici giorni e solo di notte, bensì
annualmente e solo in alcuni particolari ambiti dell'aeroporto. Per l'attività di
pulizia invece non sono previsti limiti di orario, né tali limiti riguardano le altre
parti dell'aeroporto.
Con il secondo motivo di diritto sostiene la ricorrente sulla necessaria esclusione
dell'ATI seconda classificata SOF S.p.A. - CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc.
Coop. per anomalia dell'offerta che anche in questo caso, l'ATI non avrebbe
indicato, nell'organizzazione complessiva di cantiere, il personale necessario
all'esecuzione della manutenzione dei fan-coil. Anche questa censura è infondata
per le motivazioni esposte sopra.
Subordinatamente al mancato accoglimento dei motivi che precedono, deduce la
ricorrente, in sintesi (i) che la commissione giudicatrice sarebbe stata costituita in
violazione dell'art. 84, co. 2, D.Lgs. n. 163/2006, (ii) che la commissione avrebbe
agito illegittimamente ricorrendo all'ausilio di soggetti esterni e (iii) che il R.U.P.
non avrebbe rispettato i propri compiti nella fase di valutazione delle offerte
anomale. In particolare, deduce violazione degli arti 3 e 97 Cost. Violazione e falsa
applicazione del d.lgs. 163/2006, con particolare riferimento agli artt. 83, 84, 86,
87, 88. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 207/2010, con particolare
riferimento agli artt. 120 e 121, 282. Violazione della lettera di invito (art. 6).
Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e
motivazione, illogicità ed ingiustizia manifeste. Incompetenza.
In primo luogo sostiene la ricorrente che la commissione giudicatrice avrebbe
dovuto nel caso di specie essere selezionata avendo cura di includere, in ossequio
al dato normativo di cui all'art. 84, comma 2, d.lgs. 163/2006, esclusivamente
soggetti effettivamente esperti nel settore delle manutenzioni integrate, ingegneria
impiantistica, informatica gestionale. In particolare, il Presidente, ing. Stefano
Antonio Donnarumma, è il Direttore "Airport Management" di Aeroporti di
Roma S.p.A.; il dott. Andrea Francesco Orsa è il Direttore "Real Estate"; il dott.
avv. Antonio Sanna è il Direttore "Legale e Societario".
Dei tre commissari, secondo la ricorrente, solo il Presidente e il dott. Orsa
sarebbero in possesso della necessaria competenza tale da consentire di
riconoscergli la qualifica di esperto a norma dell'art. 84.
La censura è infondata poto che la giurisprudenza ha ormai ampiamente chiarito
che il requisito dell'esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del
contratto" richiesto dall'art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per i componenti
delle commissioni di gara deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità
delle competenze sovente richieste in relazione alla complessiva prestazione da
affidare, tenendo conto della professionalità (non è detto solo strettamente
tecnico-settoriale) di volta in volta implicata dagli specifici criteri di valutazione la
cui applicazione sia prevista dalla lex specialis. L'art. 84 del d. lgs. 12 aprile 2006 n.
163 non può ritenersi violato nel caso in cui la commissione di gara non sia
esclusivamente composta da tecnici esperti "nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto del contratto", essendo di regola sufficiente che i tecnici dello specifico
settore rappresentino la maggioranza (e non la totalità) dei componenti della
commissione (Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6701); non è necessario,
pertanto, che l'esperienza professionale di ciascun componente della commissione
copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la commissione,
unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche
richiesto nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento
della P.A. Ai fini della legittimità della composizione delle commissioni di gara è
comunque sufficiente che la maggioranza dei membri sia composta di soggetti
forniti di competenze "specifiche" rispetto all'oggetto della gara stessa" .
Nel caso di specie la commissione era composta da un Presidente sicuramente
qualificabile come tecnico e avente competenza specifica e diretta in ambito di
gestione delle infrastrutture aeroportuali, da un membro con esperienza acquista
nell'ambito del settore immobiliare aeroportuale e infine da un membro (il solo di
cui la ricorrente si duole) sicuramente qualificato sotto il profilo professionale e
esperto in settori come la gestione legale dell'intera vita societaria dell'odierna
resistente, che è soggetto gestore dell'infrastruttura aeroportuale. L'Avv. Sanna,
oltre ad essere Direttore del Settore Legale e Societario, è infatti General Counsel e
Segretario del Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Roma S.p.A.; non vi è
quindi dubbio che lo stesso sovrintenda e coordini l'intera gamma delle funzioni
aziendali e che abbia pertanto acquisito la necessaria esperienza nei riguardi delle
stesse.
La commissione poteva quindi contare su soggetti dotati tutti di esperienza.
In secondo luogo, sostiene la ricorrente che la Commissione giudicatrice si è fatta
illegittimamente supportare nell'attività di valutazione delle offerte tecniche
presentate dai concorrenti da tre soggetti esterni.
Anche per ciò che attiene tale profilo, la censura è infondata posto che la
giurisprudenza amministrativa, cui questo Collegio ritiene di dover aderire, ha
evidenziato che "la presenza di esperti esterni in seno alla commissione giudicatrice
di una gara pubblica di appalto concorso può ritenersi legittima ove i soggetti in
questione si siano limitati a prestare attività di consulenza e di assistenza
professionale all'organo collegiale. Di converso, la violazione del principio di
perfetta collegialità delle sedute della commissione di gara… sussiste solo quando
gli esperti esterni alla commissione abbiano operato come veri e propri
componenti della stessa, partecipando a tutte le sedute, incluse quelle riservate, pur
non avendo titolo a prendervi parte" (T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. III, 29
aprile 2008, n. 3577; Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2008, n. 6765; Cons. Stato,
Sez. III, ord. 17 ottobre 2013, n. 4114; T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. IIIquater, 18 maggio 2010, n. 11999); "il divieto di integrazione della commissione
giudicatrice di una gara pubblica con soggetti estranei deve intendersi limitato alla
delegazione delle operazioni di gara propriamente valutative, quali la fissazione dei
criteri di massima e la valutazione delle offerte, con la conseguenza che detto
divieto non si attaglia al caso di partecipazione dell'estraneo ai lavori dell'organo
collegiale con compiti di mera generica consulenza" (Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile
2009, n. 2715).
In terzo luogo sostiene la ricorrente, sempre in via subordinata rispetto ai motivi di
ricorso volti all'esclusione delle prime due concorrenti della graduatoria, che
l'intera operazione di valutazione delle offerte individuate come anomale sia
illegittima poiché il R.U.P. non avrebbe proceduto direttamente e in prima persona
alla stessa, rimettendosi invece ad altri organi della Stazione Appaltante. Anche
questa censura è infondata posto che, come sostenuto anche dal Cons. Stato, Ad.
Plen., 29 novembre 2012, n. 36, il legislatore ha rimesso al R.U.P. ogni valutazione
innanzi tutto in ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a
seconda dei casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e
organismi della stazione appaltante, o invece concludere nel senso della necessità
di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice anche per la fase di
verifica dell’anomalia delle offerte.
Conclusivamente, il ricorso principale deve essere respinto in quanto infondato.
Deve del pari respingersi l’istanza risarcitoria per mancanza di danno ingiusto ex
art. 2.043 c.c.
Con motivi aggiunti di ricorso la ricorrente ha dedotto la irregolarità dell'offerta
aggiudicataria per ciò che attiene al requisito tecnico relativo all'aver svolto un
servizio analogo di conduzione e manutenzione su un sito assimilabile a quello de
quo. Il ricorso per motivi aggiunti è improcedibile per carenza di interesse, in
quanto, respinto il ricorso principale, la ricorrente, terza in graduatoria, non
potrebbe ambire alla soddisfazione della pretesa sostanziale.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio e 18 luglio 2014
con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)