regime tributario dei dividendi di fonte estera

Appunti sul trattamento fiscale dei
dividendi distribuiti da societa’ estera
(non residente in paesi a fiscalità
privilegiata)
REGIME TRIBUTARIO
DEI DIVIDENDI DI
FONTE ESTERA
Giandomenico Andreetta Giandomenico Andreetta - Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Il presente documento, liberamente riproducibile purchè nella sua interezza compreso il logo dello Studio, pur essendo redatto con la maggior cura
possibile, non costituisce servizio di consulenza e, pertanto, il suo contenuto non è impegnativo e fonte di responsabilità per l’autore. Chiunque utilizzi le
informazioni ivi contenute se ne assume la piena e completa responsabilità.
San Fior – settembre 2013 - Rev. 10 Agosto 2014
SOMMARIO
SOMMARIO........................................................................................................................................1
DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOCIETA’ ESTERA (non residente in paesi a fiscalità
privilegiata) ..........................................................................................................................................2
Generalità .........................................................................................................................................2
Imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera .............................................................3
Assimilazione dei titoli partecipativi esteri alle azioni ................................................................3
Determinazione dell’imponibile degli utili di partecipazione (compresi i dividendi) .................3
Partecipazioni qualificate e non qualificate .................................................................................4
La remunerazione dei titoli partecipativi/quote deve essere indeducibile dal reddito del
soggetto erogante .........................................................................................................................4
Regime dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori ..............................................4
La ritenuta del 26% ......................................................................................................................4
Partecipazioni qualificate.............................................................................................................5
Partecipazione non qualificate .....................................................................................................6
Confronto tra le imposte sugli utili esteri derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e
non qualificate (esempio).............................................................................................................6
Regime dei dividendi percepiti da soggetti Ires...............................................................................7
ALTRE IMPOSTE SULLE PARTECIPAZIONI ESTERE................................................................8
Ivafe (cenni) .....................................................................................................................................8
APPENDICE........................................................................................................................................9
Fisconline risponde: I DIVIDENDI DALL'AUSTRIA ...................................................................9
L’esperto risponde: IL RESIDENTE ITALIANO SOCIO DI UNA SOCIETA’ TEDESCA ......11
1
Giandomenico Andreetta - Dottore Commercialista e Revisore Contabile
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San Fior, settembre 2013 – Rev. 10, agosto 2014
DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOCIETA’ ESTERA (non residente
in paesi a fiscalità privilegiata)
Generalità
In linea generale, i dividendi provenienti da società estere sono tassati similmente ai dividendi
distribuiti da società residenti1.
Come si vedrà nel prosieguo, la disciplina degli utili da partecipazione estere “in entrata” qui
commentata trova applicazione a condizione che l’utile derivante dalla partecipazione al
capitale o al patrimonio della società non residente sia totalmente indeducibile2 nella
determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.3 A questo
proposito, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 4/E del 18 gennaio 2006, ha ritenuto che possa
valere una “semplice attestazione” della società emittente.
L’Agenzia ha, inoltre, precisato che il soggetto sul quale grava l’obbligo di acquisire la predetta
documentazione ai fini della qualificazione del reddito è il sostituto d’imposta che interviene nella
riscossione del provento dall’estero; sempre secondo l’Agenzia, nel caso in cui l’intermediario
manchi ovvero le remunerazioni siano percepite direttamente all’estero, il contribuente è tenuto a
richiedere e conservare la documentazione ai fini della corretta tassazione in sede di presentazione
della dichiarazione dei redditi.
Nonostante, in un successivo paragrafo, venga riepilogato anche il regime tributario dei dividendi
percepiti da soggetti passivi dell’Ires, in questa dispensa viene dato maggior spazio al trattamento
tributario dei dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche non imprenditori; detti dividendi
scontano la famosa ritenuta d’ingresso di cui al quarto comma dell’art. 274 del Dpr 600/1973.
1
I dividendi delle partecipazioni qualificate distribuiti da soggetto residente non sono, tuttavia, soggetti alla ritenuta
d’acconto.
2
In buona sostanza, gli importi distribuiti non devono avere natura di “interesse”.
3
(Sic) Art. 44, secondo comma, lettera a), ultimo periodo, del Dpr 22/12/1986, n. 917 (Tuir), richiamato, ai fini della
ritenuta d’imposta sui dividendi non qualificati, dal co. 4 dell’art. 27 del DPR 600/1973 e dall’art. 89 terzo comma Tuir
per i dividenti in regime di reddito d’impresa.
4
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio,
titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto
non residente, non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 del testo unico e non relativi
all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento (tale ritenuta
è stata aumentata dapprima al 20% e, dal 1° luglio 2014, al 26%) a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo
comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto:
a)
sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni
al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 67 del citato testo unico (ndr: “partecipazioni qualificate”), non relativi all'impresa ai sensi
dell'articolo 65;
2
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San Fior, settembre 2013 – Rev. 10, agosto 2014
Per comprendere correttamente il trattamento tributario dei dividendi di fonte estera è necessario,
preliminarmente, considerare alcune fondamentali disposizioni contenute nel Tuir5: nell’ordine, le
disposizioni degli articoli 18, primo comma, 44, 1° e 2° comma, 47, 67 e 109, comma 9.
Imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera
L’art. 18 del Tuir prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva con la stessa aliquota della
ritenuta a titolo d'imposta, per i redditi di capitale (di fonte estera) corrisposti da soggetti non
residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applicherebbe la ritenuta a titolo di imposta
qualora il soggetto erogatore fosse residente in Italia,
Di norma, il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in
tal caso gli compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero; tuttavia, tale facoltà non si
applica alle distribuzioni di utili di cui all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (dividendi esteri su partecipazioni non qualificate).
Assimilazione dei titoli partecipativi esteri alle azioni
L’art. 44, comma 1, del Tuir, lett. e), definisce come redditi di capitale gli utili derivanti dalla
partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
società.
Il successivo secondo comma 2, lett. a), ai fini delle imposte sui redditi, considera similari alle
azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d) (le società e gli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato), la cui
remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società
emittente … a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella
determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; esso prevede
anche che, a tale fine, l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da
altri elementi certi e precisi.
Determinazione dell’imponibile degli utili di partecipazione (compresi i dividendi)
L’art. 47 (Utili da partecipazione), primo comma, del Tuir stabilisce che gli utili distribuiti in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società e dagli enti indicati nell’art. 73
b)
sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e
contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime
fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo
unico salvo che la persona fisica dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito
dell'esercizio di interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, sono rispettate
le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 87 del citato testo unico. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La
ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non
residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
c)
5
Dpr 22/12/1986, n. 917.
3
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San Fior, settembre 2013 – Rev. 10, agosto 2014
concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del
loro ammontare; per i dividendi tratti dagli utili prodotti a partire dal 2008, quando l’aliquota
dell’Ires è stata ridotta al 27,5%, la percentuale imponibile è stata aumentata al 49,72.
Partecipazioni qualificate e non qualificate
L’art. art. 67 del Tuir considera quali redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero
se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, tra le altre, le
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso:
 alla lettera c): di partecipazioni qualificate (azioni e partecipazioni al capitale od al patrimonio
che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od
al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni);
 alla lettera c-bis): di partecipazioni non qualificate (azioni e partecipazioni al capitale od al
patrimonio che non rappresentino le percentuali indicate i sensi della lettera c).
La remunerazione dei titoli partecipativi/quote deve essere indeducibile dal reddito
del soggetto erogante
L’art. 109, comma 9, del Tuir, precisa, con riguardo al reddito d’impresa dei soggetti Ires residenti
in Italia, che non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di
essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici
della società emittente …;
b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo
2554 (contratti di cointeressenza) del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso
da quello di opere e servizi.
Regime dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori
La ritenuta del 26%
Il quarto comma dell’articolo 27 del Dpr 600/1973, stabilisce che sulle remunerazioni (dividendi)6
erogate da società <di ogni tipo> non residenti (indeducibili nella determinazione del reddito
nello Stato estero di residenza del soggetto emittente, in quanto aventi il carattere di partecipazioni
agli utili e non di “interessi”), corrisposte a persone fisiche residenti non imprenditori, è operata
una ritenuta del 26%7 (precedentemente all’1/01/2012 la ritenuta era del 12,5%; dall’1/01/2012 al
30/06/2014 la ritenuta era del 20%) dai soggetti che intervengono nella loro riscossione.
6
Alla medesima ritenuta sono assoggettate anche le remunerazioni derivanti dai contratti non qualificati di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir (contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo
2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi), in cui l'associante è soggetto
non residente.
7
D.L. 24-4-2014 n. 66 - Art. 3 (Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria)
1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi
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possibile, non costituisce servizio di consulenza e, pertanto, il suo contenuto non è impegnativo e fonte di responsabilità per l’autore. Chiunque utilizzi le
informazioni ivi contenute se ne assume la piena e completa responsabilità.
San Fior, settembre 2013 – Rev. 10, agosto 2014
Come si vedrà nel prosieguo, detta ritenuta opera diversamente a seconda che le partecipazioni
siano “qualificate” (ritenuta d’acconto) o “non qualificate” (ritenuta d’imposta).
Partecipazioni qualificate
Per effetto delle disposizioni del comma 4, lett. a), dell’art. 27 del Dpr 600/1973, la suddetta
ritenuta è operata a titolo d’acconto, in relazioni a partecipazioni qualificate. Va da sé che il
dividendo percepito dovrà essere successivamente dichiarato nel modello UNICO.
Detta ritenuta non è applicata sull’intero dividendo, ma solo sulla quota imponibile (40% o
49,72%) del c.d. “netto frontiera”.
Per “netto frontiera”, ai sensi del successivo comma 4-bis, art. cit., si intende il dividendo al netto
delle ritenute eventualmente applicate dallo Stato estero.
Gli stessi dividendi potrebbero, infatti, essere stati assoggettati a ritenuta nel Paese estero; in tal
caso al percipiente compete anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata all’estero con le
regole di cui all’art. 165, comma 10, del TUIR, secondo il quale se il reddito prodotto all’estero
concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo (40 o 49,72%), anche l’imposta
estera va ridotta in misura corrispondente.
La ritenuta d’acconto viene applicata dall’intermediario (banca) sull’importo dell’utile al netto delle
imposte pagate all’estero.
A chiarimento, si riporta l’esempio contenuto nella circolare n. 26/E del 16 giugno 2004,
opportunamente adattato:
 utile deliberato dalla società emittente pari a 100, con 20 di ritenute estere;
 la ritenuta (italiana) del 26% deve applicarsi sul 49,72% di 80 (netto frontiera), cioè su
39,78;
 la ritenuta ammonta, pertanto, a 10,34 (ammontava, invece, a 7,96 nel periodo dall’1/1/2012
al 30/06/2014);
 il credito d’imposta spettante ai sensi dell’art. 110 Tuir ammonta al 49,72% della ritenuta
estera subita, cioè a 9,94 (ritenuta estera 20 x 49,72% = 9,94).
di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono
stabilite nella misura del 26 per cento.
…
6. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo
44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
divenuti esigibili e ai redditi diversi, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo
unico realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.
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Partecipazione non qualificate
Per effetto del combinato disposto delle disposizioni degli articoli 18 del Tuir e del comma 4,
dell’art. 27, del Dpr 600/1973, la suddetta ritenuta (ritenuta d’ingresso) è operata a titolo d’imposta
(definitiva), in relazioni a partecipazioni non qualificate, sull’intero importo del “netto frontiera”;
In questo caso, al percipiente non compete il credito d’imposta per il recupero (parziale)
dell’imposta pagata all’estero e, pertanto, egli resta inciso dalla doppia tassazione.
Riprendendo l’esempio del paragrafo precedente, in caso di partecipazione non qualificata, si
avrebbe:
 utile deliberato dalla società emittente pari a 100, con 20 di ritenute estere;
 la ritenuta del 26% deve applicarsi su 80 (netto frontiera);
 la ritenuta ammonta, pertanto, a 20,8 (essa ammontava, invece, a 16 nel periodo
dall’1/1/2012 al 30/06/2014);
 non spetta il credito d’imposta di cui all’art. 110 Tuir.
Se i dividendi sono percepiti senza l’intervento di un intermediario o quest’ultimo non opera la
ritenuta, ai sensi del primo comma, primo periodo, dell’articolo art. 18 del Tuir, gli stessi dovranno
essere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 26% mediante compilazione del Quadro
RM del Modello UNICO relativo alle Persone fisiche.
In pratica, mancando il sostituto d’imposta, la tassazione avviene nel modello Unico, attraverso
l’imposta sostitutiva, in misura perfettamente uguale a quella che il percipiente avrebbe subito con
la ritenuta definitiva.
Confronto tra le imposte sugli utili esteri derivanti dal possesso di partecipazioni
qualificate e non qualificate (esempio)
Confrontando tra di loro gli esempi riportati nei due paragrafi che precedono, con importi
moltiplicati per 100 (dividendo lordo = 10.000) ed ipotizzata la soggezione all’aliquota Irpef
marginale del 43%, si evince quanto segue:
Dividendo lordo estero
Ritenuta praticata dal Paese estero 20%
Netto frontiera
Imponibile della ritenuta d’ingresso (italiana)
Ritenuta d’ingresso
Credito d’imposta
Irpef marginale lorda sul divid. estero/Imposta sost.
Totale crediti e ritenute
Irpef netta a debito (+) o a credito (-)
P. Qualificate
P. Non Qualific.
10.000
10.000
2.000
2.000
8.000
8.000
3.978
8.000
1.034
2.080
994
0
1.711
2.080
2.028
0
-317
0
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Dal prospetto che precede risulta evidente quanto la tassazione con imposta sostitutiva
(biunivocamente collegata con il possesso di partecipazioni, di “piccola taglia”, che non superano la
soglia della qualificazione) risulti penalizzante per il contribuente; si ricorda, in proposito, che
l’applicazione dell’imposta sostitutiva è obbligatoria, non avendo il contribuente facoltà di
rinunciarvi a favore del regime dichiarativo, molto più favorevole anche in presenza di altri redditi
di importo elevato
Regime dei dividendi percepiti da soggetti Ires
In base al terzo comma dell’art. 89 del Tuir, se il soggetto percettore è un soggetto IRES il
dividendo distribuito dal soggetto non residente di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR, non
concorre alla formazione del reddito, in quanto escluso, per il 95% del suo ammontare.
Il terzo comma dell’art. 89 Tuir precisa che l’esclusione del 95% si applica solo se risulta avverata
la condizione di cui all’art. 44, secondo comma, lettera a) del Tuir, secondo la quale l’utile
derivante dalla partecipazione al capitale o al patrimonio della società non residente deve essere
totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del
soggetto emittente.
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ALTRE IMPOSTE SULLE PARTECIPAZIONI ESTERE
Ivafe (cenni)
L’imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (art. 19 L. 214/2011)
dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia è pari allo 0,2% (l’aumento dallo 0,15% allo 0,2% è
stato previsto dall’art. 1 co. 582 della L. 147/2013, con effetto dal 1 gennaio 2014).
Relativamente alle attività finanziarie oggetto di un contratto di amministrazione con una società
fiduciaria residente o di custodia, amministrazione o gestione con soggetti intermediari residenti,
l'IVAFE non è dovuta, in quanto su tali attività viene applicata l'imposta di bollo ordinaria. Tali
attività, infatti, non sono considerate come detenute all'estero.
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APPENDICE
Fisconline risponde: I DIVIDENDI DALL'AUSTRIA
6-12-2013
Irpef-Ires (da BD Il Fisco – Gruppo Wolters Kluver)
Qual è il trattamento fiscale dei dividendi erogati da una società di capitale svolgente attività
commerciale con sede in Austria ai seguenti soggetti residenti in Italia:
1. persona fisica non imprenditore che detiene partecipazione qualificata
2. persona fisica non imprenditore che detiene partecipazione non qualificata
3. Srl che detiene partecipazione non qualificata
4. Srl che detiene partecipazione qualificata In considerazione del trattato Italia - Austria
Il legislatore fiscale equipara il trattamento dei dividendi di fonte estera e di quelli di fonte italiana.
Se percepiti al di fuori del regime d'impresa, entrambi sono sottoposti a una ritenuta del 20%, la
quale è a titolo d'acconto se i dividendi sono relativi a partecipazioni qualificate, così come definite
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR- mentre è a titolo d'imposta in relazione a
partecipazioni non qualificate.
Come è noto, in Italia, per la persona fisica non imprenditore la tassazione dei dividendi in entrata
dipende dalla natura della partecipazione:
1) DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONE QUALIFICATA IN SOCIETÀ ESTERE.
I dividendi incassati concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 49,72% del loro
ammontare lordo da imposte estere. Sulla parte imponibile del dividendo, al netto delle ritenute
effettivamente applicate all'estero (c.d. "netto frontiera"), i sostituti che intervengono nella loro
riscossione in Italia operano una ritenuta d'acconto del 20%. In tal caso si deve precedere
all'inserimento del reddito di capitale in dichiarazione (quadro RI). Ai fini dell'applicazione della
ritenuta d'acconto, il percettore deve comunicare che si tratta di una partecipazione qualificata,
come previsto dal comma 5 dell'articolo 27 del DPR 600/1973. La tassazione, se non effettuata
dalla banca italiana al momento dell'incasso, avviene indicando i redditi nella sezione V del quadro
RM del modello Unico PF. Come si vedrà in seguito, per le imposte assolte all'estero è previsto, a
determinate condizioni, un credito di imposta.
2) DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA IN SOCIETÀ ESTERE.
I dividendi incassati sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 20% applicata,
all'ingresso, sul loro intero importo al netto delle imposte effettivamente pagate all'estero. In tal
caso non è previsto l'inserimento in dichiarazione. Qualora i dividendi esteri non qualificati siano
incassati senza l'intervento di un intermediario italiano, la tassazione sostitutiva avviene nella
dichiarazione (quadro RM del modello Unico PF) applicando la medesima imposta sostitutiva che
avrebbe trattenuto la banca all'ingresso (20%).
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3) DIVIDENDI PERCEPITI DA SRL.
I dividendi corrisposti a società di capitale ed enti commerciali e quelli corrisposti a enti non
commerciali (a cui sono assimilati i trust) non sono soggetti a ritenuta, ma concorrono a formare il
reddito complessivo soggetto a IRES nella misura del 5% (esenzione 95%).
Dal 6 aprile 1985 fra l'Austria e l'Italia vige una Convenzione che evita la doppia imposizione. La
Convenzione segue il modello OCSE e prevede la deducibilità della tassa pagata nell'altro Stato
onde evitare la doppia imposizione e consentire la ripartizione del diritto di tassazione fra i due
Stati.
I dividendi sono imponibili nello Stato in cui la persona che li percepisce ha la propria residenza.
Allo Stato in cui il reddito è prodotto (nel caso di specie l'Austria) spetta però il diritto di tassazione
limitata che non può superare, nel caso di dividendi, il 15%.
In buona sostanza, la convenzione limita la potestà impositiva dello Stato al 15% dei dividendi: la
ritenuta eventualmente applicata in uscita dall'Austria non può eccedere questa soglia e, se la
eccedesse (applicando ad esempio, la ritenuta prevista dalla normativa interna che è pari al 25%), le
autorità fiscali austriache sarebbero tenute al rimborso dell'eccedenza.
A tal fine il contribuente residente in Italia potrebbe fare richiesta di rimborso della differenza tra
l'aliquota convenzionale (15%) e quella applicata (25%), utilizzando il Modello ZS - RE1. La parte
di imposta rimborsata sarebbe poi dichiarata come dividendo.
Le imposte pagate a titolo definitivo, sino a concorrenza del 15%, possono essere recuperate nello
Stato di residenza del beneficiario, quale credito per imposte pagate all'estero, entro i limiti previsti
dall'articolo 165 del TUIR.
Dato che condizione necessaria per beneficiare del credito di imposta secondo quanto previsto
dall'articolo 165 TUIR risulta essere, oltre la verifica del rapporto tra redditi prodotti all'estero e
reddito complessivo, la circostanza che le imposte siano state pagate all'estero a titolo definitivo,
tale possibilità vale:
1) solo in caso di dividendi provenienti da partecipazioni qualificate,
2) solo qualora il contribuente decida di non avvalersi del regime sostitutivo.
Questa opzione non è consentita, come in Italia, per i dividendi su partecipazioni non qualificate
che devono obbligatoriamente scontare l'imposta del 20%.
--Il Modello ZS - RE1 è disponibile sul sito internet del Ministero delle Finanze austriaco:
www.bmf.gv.at
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Giandomenico Andreetta - Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Il presente documento, liberamente riproducibile purchè nella sua interezza compreso il logo dello Studio, pur essendo redatto con la maggior cura
possibile, non costituisce servizio di consulenza e, pertanto, il suo contenuto non è impegnativo e fonte di responsabilità per l’autore. Chiunque utilizzi le
informazioni ivi contenute se ne assume la piena e completa responsabilità.
San Fior, settembre 2013 – Rev. 10, agosto 2014
L’esperto risponde: IL RESIDENTE ITALIANO SOCIO DI UNA SOCIETA’
TEDESCA il
L'Esperto risponde (Il Sole 24 Ore)
12.9.2004
Sono residente in Italia e socio di una Societa` a responsabilita` limitata tedesca. Nel 2004 la
societa` produrra` utili che verranno distribuiti. Il commercialista tedesco mi ha avvertito che dovro`
presentare la dichiarazione dei redditi in Germania; il commercialista italiano mi ha detto altrettanto
per l'Italia. Si profila una doppia tassazione degli utili. Quali sono le regole e la prassi da seguire per
la dichiarazione dei redditi da attivita` d'impresa prodotti in un Paese Ue (Germania) da un cittadino
residente in Italia? [188530] Lettera Firmata - RUESSELSHEIM
----Come gia` anticipato dal lettore nella formulazione del quesito, in base alla convenzione
attualmente in vigore fra Italia e Germania (stipulata a Bonn il 18 ottobre 1989 e ratificata in Italia
con legge 24 novembre 1992, n. 459), i dividendi percepiti da un soggetto residente in uno dei due
Stati relativamente a una partecipazione in una societa` residente nell'altro Stato sono di fatto tassati
in entrambi gli ordinamenti: mediante un prelievo non superiore al 15% nello Stato erogante (in
questo caso la Germania), mediante tassazione ordinaria nello Stato di residenza del percettore
(Italia). A questo proposito, occorre dire che la riforma fiscale entrata in vigore dal 2004 ha di fatto
creato una perfetta equiparazione tra dividendi di fonte estera e dividendi di fonte italiana. Se
percepiti al di fuori del regime d'impresa, entrambi sono sottoposti a una ritenuta del 12,5%, la
quale e` a titolo d'acconto sul 40% dell'importo ricevuto, se relativi a partecipazioni qualificate cosi` come definite dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del nuovo Tuir (gia` articolo 81) mentre e` a titolo d'imposta in relazione a partecipazioni non qualificate. Come specificato dal
nuovo comma 4 dell'articolo 27 del Dpr 600/73 - cosi` come modificato dall'articolo 2 del Dlgs
344/2003 (norma di coordinamento del decreto d'attuazione della riforma fiscale) - per i dividendi
di fonte estera la ritenuta e` da applicare sul valore cosiddetto "netto frontiera", ossia al netto della
eventuale ritenuta applicata nello Stato della fonte (come detto, nel caso della Germania, fissata
convenzionalmente al 15%). Nel caso di ritenuta a titolo d'imposta, il prelievo e` effettuato
dall'intermediario che interviene nella riscossione o, in sua assenza, mediante imposta sostitutiva di
pari importo, da autoliquidare tramite compilazione del quadro RM del modello Unico. Nel caso di
ritenuta a titolo d'acconto, invece, si dovra` precedere all'inserimento del reddito di capitale in
dichiarazione (quadro RI), nella qual sede esso concorrera` alla formazione del reddito complessivo
del contribuente nel limite del 40% dell'importo. Solo in questo caso, a differenza che per i
dividendi da partecipazioni non qualificate - per i quali non e` infatti piu` ammessa la possibilita` di
scelta per il regime ordinario - sara` dunque possibile fruire del credito per le imposte pagate
all'estero (in pratica la ritenuta subita oltre frontiera), da calcolare secondo le regole dell'articolo
165 del nuovo Tuir (gia` articolo 15), che di fatto resta l'unico strumento a disposizione per
annullare - o perlomeno mitigare - la doppia imposizione.
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Giandomenico Andreetta - Dottore Commercialista e Revisore Contabile
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possibile, non costituisce servizio di consulenza e, pertanto, il suo contenuto non è impegnativo e fonte di responsabilità per l’autore. Chiunque utilizzi le
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