Pacchetto senza preoccupazioni libero passaggio Regolamento di previdenza Sulla base dell’Articolo 6 degli statuti della fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo («fondazione»), il consiglio direttivo emana il seguente regolamento di previdenza: Art. 1 Scopo 1.1 Il presente regolamento di previdenza disciplina i diritti e doveri dell’intestatario e dei beneficiari, di seguito «intestatario», nei confronti della fondazione. Art. 2 Accordo di libero passaggio – Richiesta di apertura del conto/deposito 2.1 La partecipazione alla fondazione avviene con la stipula dell’accordo di libero passaggio e termina con la relativa risoluzione. 2.2 L’intestatario richiede alla fondazione un conto e/o deposito previdenziale mediante l’apposito modulo. 2.3 La decisione relativa alla fattibilità dell’accordo di libero passaggio spetta al Consiglio di amministrazione. Il consiglio direttivo emana le normative appropriate al caso. 2.4 Con la stipula dell’accordo di libero passaggio, l’intestatario è autorizzato a trasferire alla fondazione prestazioni d’uscita o di libero passaggio. Art. 3 Apertura dei rapporti di conto/deposito 3.1 L’intestatario ha la possibilità di scegliere la soluzione in conto e/o la soluzione in titoli. 3.2 Per ogni intestatario, la fondazione apre e gestisce un conto/deposito di libero passaggio presso una banca subordinata della Vigilanza Finanziaria Federale (FINMA) («banca di deposito»), che sarà registrato a nome dell’intestatario. 3.3 Sul conto/deposito di libero passaggio possono essere depositate esclusivamente prestazioni d’uscita o attività di libero passaggio di istituti di previdenza o di libero passaggio esenti da imposta. Depositi supplementari sono possibili solo se si tratta di prestazioni d’uscita o crediti di previdenza di un istituto di previdenza o di un’altra fondazione di libero passaggio o rimborsi, conformemente all’Articolo 30d della legge sulla previdenza professionale (LPP). 3.4 L’intestatario è tenuto a informare la fondazione circa eventuali rapporti previdenziali relativi alla prestazione d’uscita o ai crediti di previdenza. Art. 4 Conto di libero passaggio 4.1 L’intestatario è tenuto a presentare la domanda per l’apertura di un conto di libero passaggio. Art. 5 Remunerazione del conto di libero passaggio 5.1 Il tasso d’interesse dei conti di libero passaggio è determinato dal Consiglio direttivo. Il tasso d’interesse applicabile sarà pubblicato su www.uvzh.ch o www.unabhaengigevorsorge.ch o può essere richiesto presso la fondazione. 5.2 L’interesse sarà accreditato alla fine di ogni civile. 5.3 Se l’intestatario si ritira dalla fondazione durante l’anno in questione, l’interesse sarà calcolato pro rata temporis fino alla data di regolamento di ritiro. Art. 6 Deposito di libero passaggio (soluzione in titoli) 6.1 L’intestatario è tenuto a presentare la domanda per l’apertura di un deposito di libero passaggio. Egli può impartire alla fondazione l’ordine di investire una parte del saldo o l’intero saldo del proprio capitale di previdenza in titoli conformemente all’Articolo 7. 6.2 La fondazione acquisisce gli investimenti dal conto individuale dell’intestatario. Nell’investimento patrimoniale dei titoli di previdenza in titoli non esistono alcun diritto di tasso d’interesse minimo, né un mantenimento del valore del capitale. L’intestatario si assume ogni rischio di investimento. 6.3 Gli ordini di acquisto e di vendita dell’intestatario alla fondazione possono essere impartiti successivamente in qualsiasi momento, nel rispetto del paragrafo 4. L’elaborazione temporale degli ordini avviene sulla base delle festività stabilite nel cantone della sede della fondazione, della banca di deposito e dei giorni/tempi di contrattazione della borsa interessata. L’esecuzione avviene sempre al meglio. 6.4 Gli ordini di acquisto e di vendita sono effettuati almeno una volta alla settimana. Per il periodo compreso tra una ricezione di pagamento e l’investimento, l’intestatario percepisce il tasso d’interesse preferenziale. Per poter investire, i depositi devono essere accreditati almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza dell’investimento del conto/deposito dell’intestatario e registrati tre giorni lavorativi prima del termine de- VREG_IT_2014-04 4.2 Sul conto di libero passaggio viene accreditato quanto segue: a. prestazioni d’uscita o crediti di libero passaggio apportati b. eventuali versamenti da istituti esenti da imposta che servono al mantenimento della previdenza c. rimborsi ai sensi dell’Articolo 30d LPP d. interessi 4.3 Sul conto di libero passaggio viene addebitato quanto segue: a. Trasferimenti ad altri istituti di previdenza/di libero passaggio b. Emolumenti dell’intestatario nell’ambito delle disposizioni di legge c. Indennità della fondazione, del consulente, del gestore patrimoniale e ulteriori terze parti secondo i regolamenti della fondazione e dell’accordo di libero passaggio d. Eventuali premi di rischio Istituto di libero passaggio: Fondazione indipendente di libero passaggio, Zurigo — Banca che gestisce il conto e il deposito: Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG ll’investimento. Salvo per colpa grave, la fondazione non sarà ritenuta responsabile per eventuali ritardi di investimento. 6.5 Il prezzo di emissione e di rimborso corrisponde al prezzo calcolato alla data di valutazione secondo la rispettiva gestione del fondo, dove la fondazione può rivendicare una commissione di emissione/revoca per coprire le proprie spese. In caso di cessione di azioni, il ricavo sarà accreditato sul conto dell’intestatario. 6.6 In caso di acquisto e vendita di azioni, sul conto/deposito di libero passaggio sarà addebitato quanto segue: a. Indennità della fondazione, di rappresentanti e agenti, mediatori, imposte di bollo e di deposito e tasse di gestione patrimoniale, conformemente ai regolamenti della fondazione e all’accordo di libero passaggio b. Tasse di mediazione o consulenza con consenso espresso, scritto dell’intestatario 6.7 In mancanza di liquidità, la fondazione può recuperare dei titoli come equivalente dell’indennità e addebitare adeguatamente il conto di libero passaggio. Art. 7 Investimenti patrimoniali nella soluzione in titoli 7.1 Nel rispetto dell’Articolo 19a dell’ordinanza sul libero passaggio (OLP), il consiglio direttivo determina le opportunità di investimento offerte all’intestatario e stabilisce le relative direttive di investimento. 7.2 Gli investimenti collettivi devono avvenire sotto la supervisione della FINMA e essere approvati da essa per la distribuzione in Svizzera o essere emessi da fondazioni di investimento svizzere. 7.3 Gli strumenti di investimento consistono principalmente in fondazioni di investimento, tranche istituzionali di fondi d’investimento, tranche di fondi non soggetti a retrocessione e degli exchange traded funds (ETF). 7.4 Nel contesto di mandati di gestione patrimoniale, vengono adottati fondi eccezionali di adeguamento alle retrocessioni, quindi ciò compete all’intestatario. Art. 8 Conformità e verifica delle direttive di investimento nei mandati di gestione patrimoniale 8.1 Le persone incaricate della gestione patrimoniale sono responsabili del costante rispetto delle direttive di investimento dell’Articolo 71 paragrafo 1 LPP, Articolo 49-58 dell’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2) e Articolo 19-19a OLP. La fondazione vigila sul rispetto dei mandati di gestione patrimoniale in corso. 8.2 Qualora non fossero rispettate tali direttive, le persone incaricate della gestione patrimoniale devono ripristinare autonomamente e immediatamente lo stato legale e contrattuale. Inoltre, la fondazione è autorizzata ad apportare autonomamente le opportune modifiche nel deposito. 9.1 Dopo l’apertura del conto di libero passaggio, l’intestatario riceverà dalla fondazione una conferma e all’inizio di ogni anno un estratto conto/deposito dell’anno trascorso con i dettagli di tutte le transazioni, compreso l’accredito degli interessi e il saldo dei crediti dell’intestatario. 9.2 L’intestatario è tenuto a notificare alla fondazione eventuali variazioni di nome, indirizzo e stato civile. Se l’intestatario è sposato, egli deve comunicare alla fondazione anche la data di matrimonio. La fondazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze dovute a informazioni insufficienti, tardive o errate relative all’indirizzo e ai dati personali. Le comunicazioni all’intestatario si considerano validamente consegnate, se sono state inviate all’ultimo indirizzo reso noto alla fondazione. 9.3 Tutta la corrispondenza dell’intestatario deve essere inviata direttamente alla fondazione e/o al rispettivo consulente, come richiesto. L’indirizzo della fondazione è disponibile su www.uvzh.ch o www.unabhaengigevorsorge.ch Art. 10 Risoluzione ordinaria del rapporto di conto e deposito 10.1 La prestazione di vecchiaia può essere corrisposta all’intestatario non prima di cinque anni o al più tardi cinque anni dopo la normale età di pen-sionamento ai sensi dell’Articolo 13 LPP. Art. 11 Beneficio por morte 11.1 In caso di morte dell’intestatario precedente al raggiungimento dell’età pensionabile, le seguenti persone sono considerate come beneficiari (Articolo 15 paragrafo. 1 lettera b OLP) nel seguente ordine: a. i sopravvissuti secondo l’Articolo 19, 19a e 20 LPP b. persone fisiche che sono state sostenute dall’intestatario in misura considerevole, o la persona che ha convissuto con lui ininterrottamente negli ultimi cinque anni fino alla sua morte o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli c. i figli del defunto che non soddisfano le condizioni di cui all’Articolo 20 LPP, i genitori o i fratelli d. gli altri eredi legittimi, ad esclusione della comunità 11.2 Ai sensi dell’Articolo 15 paragrafo 2 OLP, nell’accordo di libero passaggio l’intestatario può definire i diritti dei beneficiari più vicini e estendere il gruppo di persone di cui al punto 1a con quelle secondo il punto 1b. L’intestatario può anche definire in quale misura de-sidera favorire i beneficiari. 11.3 I beneficiari devono dimostrare alla fondazione la ragione dell’azione di pagamento. Nel caso in cui siano favorite più persone, allora essi devono decidere insieme in merito al pagamento o definirne la distribuzione con il consenso di tutti gli aventi diritto. In caso contrario, il pagamento avverrà in parti uguali. VREG_IT_2014-04 Art. 9 Obbligo di informazione Istituto di libero passaggio: Fondazione indipendente di libero passaggio, Zurigo — Banca che gestisce il conto e il deposito: Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Art. 12 Risoluzione anticipata del rapporto di conto e deposito da parte della fondazione 12.1 Se l’accredito del saldo attivo di libero passaggio non è effettuato entro 3 mesi dall’apertura del conto/deposito di libero passaggio presso Lienhardt & Parter Privatbank Zürich AG, allora la fondazione si riserva il diritto di annullare conto/deposito di libero passaggio. Art. 13 Risoluzione anticipata del rapporto di conto e deposito e liquidazione del credito 13.1 Un trasferimento anticipato dei crediti di libero passaggio è consentita se l’intestatario impiega il saldo attivo per la trasmissione in un istituto di previdenza o di libero passaggio. 13.2 I crediti di previdenza possono essere liquidati su richiesta dell’intestatario se si tratta di una pensione di invalidità dell’Assicurazione Federale per l’Invalidità e il rischio di invalidità non è assicurato. 13.6 L’intestatario deve fornire in forma scritta alla fondazione insieme alla propria richiesta di pagamento in contanti anticipato, anche i documenti elencati nel punto 5, se sono stati effettuati acquisti negli ultimi tre anni nella previdenza professionale ed è tenuto a dimostrarlo, allegando tutti i certificati pertinenti. 13.7 L’intestatario è il solo responsabile di tutte le conseguenze fiscali che possono derivare da una liquidazione in capitale. Art. 14 Orientamento della prestazione 14.1 La prestazione è generalmente fornita in forma di capitale e liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda completa. L’importo della prestazione corrisponde al saldo del conto o deposito di libero passaggio. Art. 15 Costituzione in pegno e cessione 13.3 Un pagamento in contanti anticipato è consentito se: a. l’intestatario abbandona definitivamente la Svizzera. Con riserva dell’Articolo 25f della legge federale sul libero passaggio (LFLP) b. l’intestatario intraprende una professione autonoma nell’attività principale e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. L’Articolo 17 del presente regolamento definisce ulteriori dettagli. c. i crediti di previdenza sono inferiori rispetto ai contributi annui calcolati su un intero anno di contribuzione dell’intestatario nel rapporto previdenziale precedente. 15.1 La richiesta di prestazione non è legalmente cedibile e non può essere costituita prima della scadenza. Salvo gli Articolo 15 e 16. 13.4 Un pagamento è consentito solo in presenza dei seguenti documenti: a. un certificato di stato civile per intestatari non sposati. Inoltre, la fondazione può richiedere una certificazione notarile o un’altra prova della firma autografa. b. una firma autenticata ufficiale del coniuge, della partner registrata o del partner registrato dell’intestatario (Articolo 5 LFLP) c. una copia del dispositivo della sentenza di divorzio per intestatari divorziati d. il certificato giudiziario di risoluzione per coniugi registrati separati e. una copia del libretto di famiglia/del certificato di famiglia per intestatari vedovi 16.3 Un prelievo anticipato può avvenire ogni cinque anni. L’ammontare minimo è pari a 20’000 CHF. 16.1 L’intestatario può sia costituire in pegno che percepire in anticipo il saldo attivo di libero passaggio sotto forma di credito sull’abitazione di proprietà per uso personale. 16.2 Un prelievo anticipato dei fondi o il relativo rimborso può avvenire fino a cinque anni prima dell’età di pensionamento ordinaria. Una costituzione in pegno è consentita fino all’età di pensionamento ordinaria. 16.4 L’importo disponibile relativo al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno corrisponde fondamentalmente ai crediti di libero passaggio. Se l’intestatario ha già superato i 50 anni, egli può percepire l’importo massimo dei crediti di libero passaggio su cui può rivendicare 50 anni di anzianità o metà del saldo attico di libero passaggio esistente. 16.5 In caso di intestatari coniugati o conviventi registrati è assolutamente necessario il consenso scritto con firma autenticata ufficiale del partner. 16.6 Inoltre, trova applicazione il LPP e l’Ordinanza sul credito sull’abitazione di proprietà, le cui regole e condizione giuridiche devono essere sempre rispettate. Art. 17 Divorzio 17.1 In caso di divorzio o di scioglimento di un’unione registrata, il giudice può stabilire che una parte dei crediti di previdenza che l’intestatario ha acquisito durante il matrimonio o della convivenza registrata venga trasferito all’istituto di previdenza del proprio coniuge o partner registrato. 17.2 Tale parte di crediti di libero passaggio dalla fondazi- VREG_IT_2014-04 13.5 Risoluzioni o pagamenti del conto o deposito di libero passaggio avvengono nei seguenti casi di legge: a. previa realizzazione di pegno conseguente alla costituzione in pegno ai sensi dell’art 30b LPP b. se il nuovo istituto di previdenza richiede il trasferimento dei crediti di libero passaggio c. in conseguenza ad una sentenza del tribunale relativa al divorzio o allo scioglimento di un’unione registrata Art. 16 Credito sull’abitazione in proprietà Istituto di libero passaggio: Fondazione indipendente di libero passaggio, Zurigo — Banca che gestisce il conto e il deposito: Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG one , ai sensi del dispositivo di sentenza, è trasmessa all’istituto di previdenza o di libero passaggio beneficiario. Art. 18 Attività indipendente 18.1 Un pagamento in contanti per un lavoratore autonomo può avvenire solo al momento in cui egli intraprende tale attività o entro un anno dall’inizio di tale professione autonoma. Successivamente, si procede al pagamento solo a scopo di investimenti aziendali. Art. 19 Regolamento delle tasse 19.1 La fondazione si riserva il diritto di modificare il proprio regolamento sugli emolumenti. Il regolamento sugli emolumenti attualmente in vigore è disponibile su www.uvzh.ch www.unabhaengigevorsorge.ch o può essere richiesto presso la fondazione. Art. 20 Ufficio centrale 2° pilastro 20.1 Se, alla data di scadenza, la fondazione non dispone di chiare istruzioni da parte dell’intestatario relative al pagamento o se i beneficiari non son ben noti, tali crediti sono segnalati all’ufficio centrale 2° pilastro, tuttavia essi sussistono fino a nuovo avviso da parte della fondazione. 20.2 Dopo dieci anni dall’età di pensionamento ordinaria (Articolo 13 BVG), i crediti del conto di libero passaggio devono essere trasferiti sul fondo di garanzia LPP. Se non è possibile stabilire la data di nascita esatta dell’intestatario, i relativi crediti di libero passaggio acquisiti , per cui nel corso di dieci anni non è stata fornita alcuna informazione alla fondazione da parte dell’intestatario o dei suoi eredi, saranno gestiti dalla fondazione per altri sei mesi. In seguito, essi saranno trasferiti al fondo di garanzia (Articolo 41 paragrafo 3 e 4 LPP). Art. 21 Obbligo di notifica fiscale 21.1 La fondazione è tenuta a comunicare il pagamento dei crediti di libero passaggio all’autorità fiscale, ove la legislazione e le disposizioni competenti cantonali e federali lo richiedano. Su richiesta dell’intestatario, la fondazione rinuncia alla notifica e corrisponde l’imposta preventiva. mancato adempimento ad obblighi di legge, contrattuali e regolamentari. 22.2 Reclami da parte dell’intestatario relativi a ordini di qualsiasi tipo o contestazioni su estratti conto o deposito e altre comunicazioni devono essere trasmesse in forma scritta alla fondazione, subito dopo il ricevimento del relativo avviso, ma al più tardi entro quattro settimane. In caso di mancata notifica, le operazioni si considerano come confermate e accettate. L’intestatario è responsabile di eventuali conseguenze dovute a denunce tardive. Egli si fa carico di qualsiasi danno derivante da capacità di agire insufficiente della sua stessa persona o di terzi, a meno che la fondazione sia stata informata per iscritto. Art. 23 Obbligo di diligenza 23.1 La fondazione si impegna a esercitare ogni atto amministrativo relativo al contratto di libero passaggio secondo scienza e coscienza e di adottare la stessa diligenza generalmente impiegata nei propri affari interni. Oltre a questo obbligo di diligenza, la fondazione è responsabile esclusivamente di violazioni contrattuali o legali intenzionali o gravemente colpose. Art. 24 Lingua autorevole 24.1 Se dovessero risultare differenze tra le diverse versioni linguistiche, il regolamento tedesco è quello autorevole. Art. 25 Lacune nel regolamento 25.1 Nel caso in cui il presente regolamento non dovesse contenere disposizioni per fattispecie speciali, il consiglio direttivo adotterà una normativa adeguata allo scopo della fondazione. Art. 26 Modifiche al regolamento 26.1 Il consiglio direttivo può decidere in qualsiasi momento di cambiare il regolamento di previdenza, il quale è disponibile gratuitamente su www.uvzh.ch o www.unabhaengigevorsorge.ch o può essere richiesto presso la fondazione. Art. 27 Entrata in vigore 27.1 Il presente regolamento entra in vigore alla data della fondazione della fondazione. 21.2 Se al momento del pagamento l’intestatario è domiciliato all’estero, la fondazione detrae la ritenuta fiscale dovuta dai crediti di libero passaggio ricavati. Zurigo, aprile 2014 22.1 La fondazione non è responsabile nei confronti dell’intestatario per eventuali conseguenze che derivano dal Il consiglio direttivo della Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo VREG_IT_2014-04 Art. 22 Responsabilità Istituto di libero passaggio: Fondazione indipendente di libero passaggio, Zurigo — Banca che gestisce il conto e il deposito: Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
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