amministrazione provinciale di genova genova

Determinazione n. 1899 del 13 maggio 2014
PROVINCIA DI GENOVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
Prot. Generale N. 0042952 / 2014
Atto N. 1899
OGGETTO: TAVI SPA, Via Lungotorrente Secca, 3 D - Genova (GE). Autorizzazione Unica Ambientale ai
sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013.
In data 07/05/2014 il/la sottoscritto/a SINISI PAOLO ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito
riportata.
Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18-08-2000 e l’Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;
Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI
(Art. 31 Regolamento Contabilità)
S
E Codice
Cap
Azione
Importo
€
Prenotazione
N
Anno
Impegno
Accertamento
N
Anno
N
Anno
CIG
CUP
Note
TOTALE ENTRATE
TOTALE SPESE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°,
T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).
Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151,
comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO
O SUO DELEGATO
GENOVA, lì 07 maggio 2014
Determinazione n. 1899 del 13 maggio 2014
Visti
il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e
sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”, entrato in vigore in data
13 giugno 2013.
Visto in particolare, l’art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce
gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo
decreto, ovvero:
autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152;
comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque
reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152;
autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui
all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
Visto altresì, l’art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la
diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e
aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del
procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;
la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni
agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;
il d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e ss.mm.ii.;
Vista, altresì, la L. 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare le parti III e V;
Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle
acque dall’inquinamento”;
Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle
acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs.
152/06;
Premesso che
La TAVI SPA è autorizzata alle emissioni in atmosfera originate dallo stabilimento di via Lungotorrente
Secca, 3D – Genova, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/1988, con Provvedimento Dirigenziale della Provincia
n. 5688/100372 del 6.10.2003;
La Ditta è inoltre autorizzata allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura con Provvedimento
dell’ATO della Provincia di Genova n. 3335 del 6.10.2008;
La Ditta dispone di nulla osta acustico rilasciato dal Comune di Genova, prot. 275212 del 06.07.2009;
In data 23.01.2014 la Ditta ha presentato alla Provincia di Genova – tramite il SUAP del Comune di Genova istanza di autorizzazione unica ambientale, ai sensi del DPR n. 59 del 13.03.2013, per lo stabilimento ubicato
in via Lungo Torrente Secca, 3 D – Genova, relativamente ai settori sopra indicati;
Con nota prot. 11420 del 4.02.2014 la Provincia ha chiesto al SUAP del Comune di Genova di comunicare
alla Ditta l’improcedibilità dell’istanza a causa del mancato versamento delle spese istruttorie per quanto
concerne le emissioni in atmosfera, facendo contestualmente presente che i termini procedimentali
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Determinazione n. 1899 del 13 maggio 2014
sarebbero decorsi dal ricevimento dell’attestazione di versamento;
In data 19.02.2014 il SUAP del Comune di Genova ha trasmesso alla Provincia copia del bonifico eseguito
dalla Ditta a favore della Provincia;
con nota prot. 20030 del 25.02.2014 la Provincia comunicava l’avvio del procedimento autorizzativo
richiedendo contestualmente al SUAP di convocare la conferenza dei servizi, prevista dal DPR 59/2013, per il
giorno 13.03.2014 invitando alla stessa, oltre alla Ditta, il Comune di Genova Direzione Ambiente e la ASL 3
Genovese;
in data 13.03.2014 è stata assunta al protocollo la nota n. 35165, di pari data, con cui la ASL 3 ha rilasciato
parere igienico sanitario favorevole sull’istanza;
Nella stessa data del 13.03.2014 si è svolta la conferenza di servizi, alla quale hanno partecipato Funzionari
Provincia di Genova, del Comune di Genova, e una Rappresentante della Ditta. I partecipanti alla
conferenza, esaminata la documentazione agli atti, determinavano che la stessa assumesse carattere
decisorio e che si potesse rilasciare il titolo autorizzativo;
Con nota prot. 27467 del 18.03.2014 la Provincia ha inviato il verbale della suddetta conferenza chiedendo al
SUAP di trasmetterlo al Gestore dello stabilimento;
In data 2.04.2014 il SUAP del Comune ha comunicato p.c. alla Provincia di aver inviato alla TAVI SpA il
verbale;
in data 02.04.2014 la Prefettura di Genova ha rilasciato la certificazione n.4583, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs.
159/2011, così come emendato dal D.lgs 218/2012,
DISPONE
Per le motivazioni in premessa indicate,
1) di adottare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 l’Autorizzazione Unica
Ambientale per lo stabilimento della Tavi SpA sito in Lungotorrente Secca, 3 D – Genova, per la durata di
15 anni decorrenti dalla data di rilascio del presente Provvedimento. Almeno 6 mesi prima della scadenza,
il Titolare dell’autorizzazione dovrà inviare all’Autorità competente, tramite il SUAP, un’istanza di rinnovo
della stessa.
2) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore di
cui all’allegato A) Emissioni in atmosfera, B) Scarichi in corpo idrico superficiale e C) Inquinamento
Acustico, parti integranti e sostanziali del presente atto.
DISPONE
Di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Genova per il successivo invio:
al Gestore dello stabilimento ai sensi dell’ art. 4 comma 8 del DPR 59/2013;
all’ARPAL, ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo;
alla Mediterranea delle Acque S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria.
al Comune di Genova ed alla ASL 3 Genovese per opportuna conoscenza e per quanto eventualmente
di competenza
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o
piena conoscenza del provvedimento.
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IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Sinisi)
CGR/cgr
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A)
EMISSIONI IN ATMOSFERA
Dalla documentazione agli atti della Provincia di Genova risulta che la TAVI SpA, presso l’insediamento di via
Lungotorrente Secca, 3D - Genova, svolge la propria attività mediante le 2 linee produttive di seguito indicate:
Linea mandorle e armelline (gusci di albicocca);
Linea confezionamento miele.
Il quantitativo annuo di miscele prime lavorate è pari a circa 150 t. per le mandorle e 50 t. per le armelline.
Le materie prime, che pervengono allo stabilimento già sgusciate, sono trattate con acqua e vapore al fine di
provocare il distacco della pelle. Successivamente sonno trattate su rulli di gomma che completano il
processo di distacco delle pelle. Infine armelline e mandorle sono asciugate in un tunnel con aria calda.
Dal punto di vista emissivo la linea produttiva in questione determina n° 3 emissioni in atmosfera, aventi le
caratteristiche di seguito descritte:
E1: proviene dalla caldaia a metano avente potenzialità di 0.1 Mw asservita alla produzione di vapore e
acqua calda.
E2: proviene dal tunnel di essiccazione di mandorle e armelline e risulta avere le seguenti
caratteristiche tecniche:
portata:
temperatura:
quota di emissione:
inquinanti presenti:
3
4000 m /h
90°C
14 m s.l.s.
3
polveri < 30 mg/Nm
E3: proviene dalla caldaia a metano avente potenzialità di 0.2 Mw e asservita alla produzione di aria
calda per il tunnel.
Il prodotto finito viene confezionato in sacchi e cartoni.
Linea confezionamento miele:
Il quantitativo annuo di miele confezionato è pari a circa 20 t.
Il miele perviene allo stabilimento in fusti da 300 kg.
Successivamente il miele viene liquefatto in una camera riscaldata con un termoradiatore ad acqua calda. Il
miele è quindi confezionato manualmente in latte da 20-30 kg.
Dal punto di vista emissivo la linea produttiva origina l’emissione in atmosfera E4 proveniente dalla caldaia
alimentata a metano avente una potenzialità di 0.06 MW asservita alla produzione di acqua calda.
Considerato che
Sotto il profilo impiantistico nulla è variato rispetto alla configurazione impiantistica autorizzata alle emissioni
in atmosfera con il precedente Provvedimento n. 5688 del 26.10.2003;
Ritenuto
opportuno prevedere analisi chimiche “una tantum” alla emissione E2;
DISPONE
Di autorizzare alle emissioni in atmosfera per 15 anni decorrenti dalla data del presente Provvedimento, ai
sensi dell’art. 269 del D.lgs 152/2006, lo stabilimento della TAVI SpA, via Lungotorrentte Secca, 3D –
Genova, nell’osservanza delle seguenti prescrizioni:
1)
La Ditta dovrà rispettare il seguente limite in emissione (a 0°C e 1013 hPa):
Emissione E2:
Polveri
30 mg/m
3
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2)
Entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la Ditta dovrà sottoporre l’emissione E2
a collaudo analitico per la verifica del rispetto del limite di cui al precedente punto 1). Per
l’effettuazione del collaudo dovranno essere utilizzate le seguenti metodologie:
- metodo U.N.I.CHIM. 158 per la definizione dei tempi e del numero dei rilevamenti;
- metodo U.N.I. n.16911 per la determinazione della velocità e della portata dei flussi gassosi convogliati;
- metodo U.N.I EN. n.13284-1 per la determinazione delle polveri.
3)
L’utilizzo di metodi alternativi a quelli indicati al punto 2) dovrà essere concordato preventivamente
con la Provincia prima dello svolgimento di qualunque attività di controllo.
4)
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza di cui al precedente punto 2) la Ditta dovrà inviare alla
Provincia di Genova le risultanze degli accertamenti compiuti.
B) SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA
Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l’art. 124,
comma 7, che stabilisce “(…) la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità
d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (…)”;
Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”, ed in particolare
l’art. 3 comma 1, che dispone che “L'Autorità d'Ambito di cui all'articolo 148 del D. Lgs. n. 152/2006 è
competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (…)”;
Vista la L. n. 191/ 2009 art. 2, comma 186 bis - come modificato in ultimo dall’art. 13 , comma 2, del D. L. n.
216/2011, convertito dalla L. 14/2012 – che dispone la soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriale di cui
agli artt. 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.
Vista la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per
l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”, ed in particolare
l’art. 22 comma 4, che prevede che “fino alla data di costituzione degli enti d’ambito, la Provincia mantiene le
funzioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013)
e successive modificazioni ed integrazioni. (…)”;
Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di
tutela delle acque dall’inquinamento”;
Vista la tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in
acque superficiali e in fognatura;
Richiamato il provvedimento della Provincia di Genova n. 3335 del 31/05/2010, di adozione della Decisione n.
52/2010 del 25/05/2010 del Comitato dell’A.T.O. della Provincia di Genova, con cui la TAVI S.P.A., con sede
legale ed operativa in Genova, Lungotorrente Secca 3 D, esercente l’attività di commercio e lavorazione di
materie prime per l’industria dolciaria e della panificazione, è stata autorizzata ad effettuare lo scarico in
pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dal processo di pelatura delle mandorle e delle armelline, per
un quantitativo presunto di circa 1200 mc/anno;
Visto il rapporto di prova n. 200277307 del 31/05/2013, di LABORATORI IREN ACQUA GAS S.p.A., a firma
della Dott.ssa Franca Palumbo, Responsabile dei Laboratori dell’Area Ligure-Piemontese, dal quale risulta
che lo scarico delle acque reflue industriali in oggetto rispetta i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3
dell’Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per i parametri indicati;
Considerato che, come dichiarato nell’istanza, non è intervenuta alcuna variazione delle caratteristiche
qualitative e quantitative dello scarico precedentemente autorizzato, né del ciclo produttivo da cui lo stesso
scarico deriva e che, pertanto, sussistono tutte le condizioni di legge per il rinnovo dell’autorizzazione vigente;
Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
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Si esprime parere favorevole a che venga disposto, con riferimento agli SCARICHI INDUSTRIALI IN
PUBBLICA FOGNATURA:
1) di autorizzare, ai sensi della parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la TAVI S.P.A. ad
effettuare, lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dalla sede
operativa sita in Genova, Lungotorrente Secca 3 D, derivanti dal processo di pelatura delle mandorle e
delle armelline, per un quantitativo presunto di circa 1200 mc/anno, nel rispetto dei limiti di cui alla
tabella 3, colonna II, dell’Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006;
2) di sottoporre la TAVI S.P.A., in relazione alla suddetta autorizzazione allo scarico, al rispetto delle
seguenti prescrizioni:
a. con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere eseguite analisi di
controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: pH, SST, BOD5, COD, Grassi ed oli
animali e vegetali, Tensioattivi Totali.
Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR sui campioni medi prelevati nell’arco di tre
ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento.
Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle
metodiche IRSA-CNR.
I referti analitici - corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di
funzionamento dell’impianto di depurazione all’atto del campionamento, le modalità di campionamento, la
modalità di conservazione del campione e l’indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno
riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l’appartenenza al proprio ordine
professionale e i metodi analitici utilizzati;
Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Segreteria Tecnica A.T.O. della Provincia
di Genova ed a Mediterranea delle Acque S.p.A., in originale o in copia, allegando in questo caso
riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell’autorizzazione.
b. Il sistema di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine
di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;
c. dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione nel quale dovranno essere annotate le seguenti
informazioni:
- data e ora dei disservizi all’impianto nel suo complesso;
- periodi di fermata dell’impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
- manutenzione ordinarie e straordinarie all’impianto di trattamento dei reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
Tale quaderno (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un
periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad
eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;
d. dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione su cui annotare il quantitativo mensile ed annuale acqua
prelevata dall’acquedotto per l’utilizzo nel ciclo industriale;
e. qualsiasi modificazione impiantistica al ciclo di trattamento delle acque utilizzate a scopo industriale dovrà
essere immediatamente comunicato alla Segreteria Tecnica ATO Acqua ed alla Mediterranea delle Acque
S.p.A., allegando una relazione tecnica descrittiva delle modifiche apportate corredata da elaborato
grafico;
3) che in caso di cessazione dello scarico, la TAVI S.P.A., ne dia immediata comunicazione alla Segreteria
Tecnica A.T.O. ed a Mediterranea delle Acque S.p.A., nonché all’ARPAL - Dipartimento Provinciale di
Genova;
4) che le quantità totali annue di acqua reflua industriale scaricata siano comunicate alla Mediterranea delle
Acque S.p.A., secondo l’apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico
Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato;
Si avverte che la presente autorizzazione allo scarico comporta gli obblighi:
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 di rispettare, sotto pena di revoca dell’autorizzazione, i limiti di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte III
del D. Lgs. 152/2006, adottando tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo
dell’inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
 di rispettare, in particolare, i disposti dell’art. 101, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, circa il divieto di
conseguire i valori limite di emissione dello scarico mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo;
 di adeguare gli scarichi – qualora richiesto – alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai
valori limite di emissione adottati dall’Autorità d'Ambito in base alle caratteristiche dell’impianto di
depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura;
 di richiedere nuova autorizzazione e/o nuova approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione, nei
casi di attivazione di nuovi scarichi ovvero di diversa destinazione d’uso, ampliamenti o ristrutturazione
dell’insediamento comportanti modifiche quali-quantitative degli scarichi ovvero di trasferimento
dell’attività in altro luogo. Non sarà consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non
espressamente contemplati nel presente provvedimento;
 di osservare sotto comminatoria delle sanzioni amministrative e penali, le prescrizioni di cui sopra nonché
ogni altra stabilita dal D. Lgs. 152/2006;
 di mantenere gli scarichi accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità competente per il controllo
nel punto assunto a riferimento;
 di richiedere volturazione del presente provvedimento qualora vari la titolarità dell’attività che origina gli
scarichi oggetto della presente autorizzazione;
 di mantenere sempre accessibili l’impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai
sensi dell’art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
Non sarà consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel
presente provvedimento. L’eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente
comunicata all’Amministrazione Provinciale. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell’impianto
di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a
trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Genova, fermo restando
l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione al momento in vigore;
E’ fatta salva la potestà dell’Autorità competente per il controllo ad effettuare all’interno dell’insediamento
tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione
dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto accertato.
Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli
allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento
del Servizio Idrico Integrato dell’A.T.O. della Provincia di Genova.
C)
INQUINAMENTO ACUSTICO
La Ditta è in possesso di nulla osta acustico rilasciato dal Comune di Genova, prot. 275212 del 6.07.2009,
tutt’ora vigente.
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Determinazione n. 1899 del 13 maggio 2014
Attestazione di esecutività
La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL
d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici
e
dei servizi, dal 07 maggio 2014
f.to Il Segretario Generale o suo delegato
Genova, li 07 maggio 2014
Certificato di pubblicazione
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal
13 maggio 2014 al 28 maggio 2014
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