Determinazione n. 675 del 18 febbraio 2014 PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI Prot. Generale N. 0016567 / 2014 Atto N. 675 OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale - D.P.R.59/2013. Carrozzeria Romano Via Santa Maria in Via Lata 5 r in Genova. In data 17/02/2014 il/la sottoscritto/a SINISI PAOLO ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata. Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l’Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova; Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01; Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI (Art. 31 Regolamento Contabilità) S E Codice Cap Azione Importo € Prenotazione N Anno Impegno Accertamento N Anno N Anno CIG CUP Note TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE IL FUNZIONARIO RESPONSABILE VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°, T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000). Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO O SUO DELEGATO GENOVA, lì 17 febbraio 2014 Determinazione n. 675 del 18 febbraio 2014 Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”. in particolare, l’art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero: autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447; autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99; comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; altresì, l’art. 1 del D.P.R. 13 marzo 2013, comma 2, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive; La legge Regione Liguria 21 giugno 1999 n.18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente difesa suolo ed energia”; La D.G.R.1260 del 29.10.2011 concernente rinnovo autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera. Art.272 del D.Lgs.152/2006; La circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l’art. 124, comma 7, che stabilisce “(…) la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (…)”; la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”, ed in particolare l’art. 3 comma 1, che dispone che “L'Autorità d'Ambito di cui all'articolo 148 del D. Lgs. n. 152/2006 è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (…)”; la L. n. 191/ 2009 art. 2, comma 186 bis - come modificato in ultimo dall’art. 13 , comma 2, del D. L. n. 216/2011, convertito dalla L. 14/2012 – che dispone la soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. la L.R. n. 23/2012, art. 5, e s.m.i. in base alla quale - a far data dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - nelle more della emanazione della legge regionale di riforma del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti e comunque non oltre il 28/02/2014, in via transitoria, le funzioni già di competenza delle Autorità d'ambito territoriale ottimale sono assegnate alle Province che subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle stesse. la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento”; la tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura; Determinazione n. 675 del 18 febbraio 2014 Preso atto dell’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Genova, registrata al protocollo generale del Comune n. 342331 in data 8/11/2013 e trasmessa alla Provincia in data 8/11/2013 con prot. n. 115077, presentata dal Sig. Prestileo Domenico in qualità di legale rappresentante della ditta “Autocarrozzeria Romano s.r.l.” con sede legale ed operativa in Genova, Via Santa Maria in Lata 5 r comprensiva delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici in pubblica fognatura e dell’acustica; con nota n.130364 del 23/12/2013, è stata convocata la conferenza dei servizi in sede referente in merito all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla ditta CARROZZERIA ROMANO S.r.l., per lo stabilimento sito in Via Santa Maria in Via Lata 5r, Genova per il giorno 08 gennaio 2014 nel corso della conferenza dei servizi in considerazione degli esiti della conferenza stessa in cui non sono emersi elementi ostativi per il rilascio della autorizzazione unica ambientale si è determinato di passare direttamente in fase deliberante senza necessità di convocare una nuova riunione; Ritenuto che alla luce dei pareri favorevoli con prescrizioni pervenuti dagli enti e uffici interni interessati al procedimento possa essere rilasciato provvedimento di autorizzazione unica ambientale: DISPONE di rilasciare autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R.59/2013 alla autocarrozzeria Romano Via Santa Maria il Lata 5 r in Genova per i comparti emissioni in atmosfera, scarichi idrici in pubblica fognatura, rumore nel rispetto delle prescrizioni impartite in allegato per i diversi settori La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; Sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo; INVIA Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione: 1. 2. 3. 4. 5. alla ditta Autocarrozzeria Romano s.r.l.; all’ARPAL, ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo; a Mediterranea delle Acque S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria; al Comune di Genova; alla ASL 3 Genovese Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell’atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione. Il Direttore Dott. Paolo Sinisi Determinazione n. 675 del 18 febbraio 2014 EMISSIONI IN ATMOSFERA In considerazione di quanto disposto dalla L.R.18/99 laddove siano state individuate procedure semplificate di autorizzazione la competenza autorizzativa in materia di emissioni in atmosfera compete al Comune territorialmente competente. Pertanto l’istruttoria tecnica sulla pratica in questione è stata svolta dal Comune di Genova. Sull’istanza si è espressa favorevolmente anche la ASL 3 Genovese con nota prot.n.2382 del 08.01.2014. Con nota prot.n.38577/At del 07.02.2014 il Comune di Genova Direzione Ambiente Igiene Energia – Settore Ambiente ha comunicato quanto di seguito indicato. Il Settore Urbanistica con nota n.17194 del 20/01/2014, ha espresso che: “Trattasi di attività di autocarrozzeria esistente che risulta ad emissioni limitate ed annoverata tra le industrie insalubri di prima classe…..omissis…. Si richiama l’art. 44, punto 3, come modificato con DCC 13/2013, che ammette il mantenimento o l’adeguamento sotto il profilo tecnologico, funzionale e igienico sanitario delle funzioni vietate mediante interventi edilizi fino al risanamento conservativo senza frazionamenti o accorpamenti. Il Progetto Preliminare di P.U.C., adottato con D.C.C. n. 92 del 7/12/2011, destina la medesima zona ad Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico AC-IU. L’attività non risulta tra quelle ammesse nella suddetta zona. L’art. 12 punto 11 delle norme generali consente per le funzioni non ammesse, già insediate alla data di adozione del citato Progetto Preliminare di P.U.C., l’adeguamento sotto il profilo tecnologico, funzionale e igienico-sanitario, fino alla cessazione dell’attività anche mediante interventi edilizi fino al risanamento conservativo. A fronte di quanto sopra si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.”. Preso atto che dalla relazione tecnica allegata all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni lo stabilimento risulta avere la caratteristiche di seguito riportate: Ciclo di lavorazione L’attività principale della ditta è costituita da riparazione di carrozzerie di autoveicoli con preparazione del pezzo o dell’auto da riparare attraverso, battilama, attività di stuccatura, carteggiatura ecc. e di verniciatura ( tutte le operazioni di verniciatura vengono eseguite in cabina isolata dall’ambiente esterno). Lo stabilimento oggetto dell’istanza di rinnovo dell’ autorizzazione alle emissioni risulta avere una emissione: E1 derivante dalla cabina di verniciatura; Prodotti utilizzati e consumo medio Materie prime Kg/anno Vernici a solvente organico 65 Diluenti per vernici 5 Diluenti per lavaggio attrezzi 199 Stucchi a spatola 96 Stucchi a spruzzo 116 Catalizzatori 44 Basi all’acqua 102 Operazioni di carteggia tura Impianto di abbattimento previsto Sistema di captazione, aspirazione e abbattimento a secco delle polveri tipo filtro a bidone Fase di essiccazione Tipo di combustibile usato Metano Potenzialità del bruciatore 100.000 Kcal/h Emissioni in atmosfera E1 Determinazione n. 675 del 18 febbraio 2014 Altezza Emissione (m) Portata Volumetrica (Nm3/h) 3 18.000 Parametri Velocità di filtrazione (m/s) Tipo di tessuto Metodo di pulizia Efficienza filtri % Superficie filtrante (m2) Perdita di carico (mm H2O) Caratteristiche Dimensionali (m x m) 0.5 x 1,0 Filtro per il particolato solido Dati Previsti Di Progetto 0,3 Lana di vetro + Fibra sintetica Sostituzione programmata >98 12 150 Filtro a carbone attivo Dati Previsti Di Progetto Peso (kg) 290 2 Superficie (m ) 12 Velocità di attraversamento ( m/s) 0,4 Tempo di contatto (s) 0,1 Densità del carbone (kg/m3) 450 (+/- 5%) Volume carbone attivo (m3) 0,65 Efficienza di abbattimento (%) >80 Temperatura massima d’esercizio (°C) 50 Parametri Visti i criteri autorizzatori stabiliti dalla Delibera della Giunta Regione Liguria n. 1260/2010 ed s.m.i; Si comunica che per parte di questo Settore nulla osta al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale relativa alla all’impianto oggetto dell’istanza nel rispetto delle seguenti prescrizioni riferite al comparto emissioni : 1. L’esercizio, la manutenzione dell’impianto devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati: PROVENIENZA Emissioni E1 INQUINANTE LIMITE EMISSIONE mg/ m3 Kg COV/ Kg a 0°C e prodotto 0.101 MPa verniciante spruzzato Cabina di verniciatura: a) Polveri Totali a) 3 applicazione a spruzzo, appassimento di stucchi, b) Sostanze Organiche b) 80 fondi e prodotti vernicianti ed Volatili (S.O.V.) essiccazione. a) ------------b) 0.150 2. Restano escluse dall’utilizzo materie prime contenenti solventi organici alogenati e sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, individuate in tabella A1e tabella D classe 1 dell’Allegato 1 alla parte quinta del Dlgs 152/06. 3. Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti compresi i fondi e gli stucchi a spruzzo, anche se riferite a ritocchi, devono essere svolte in cabina; 4. La cabina di verniciatura deve essere munita di apposito orologio contaore, con almeno 4 cifre, il quale deve attivarsi automaticamente e simultaneamente all’attivazione dell’aspiratore della cabina di verniciatura; Determinazione n. 675 del 18 febbraio 2014 5. La Ditta non può procedere all’installazione di condotti by pass dei carboni attivi o dei filtri per le polveri, né può effettuare operazioni di carteggiatura senza aspirazione ed abbattimento; 6. I carboni attivi contenuti nei filtri ( 290 kg secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata all’istanza) dovranno essere sostituiti, ogni 290 ore di funzionamento della cabina di verniciatura; i carboni attivi utilizzati devono avere densità maggiore o uguale a 450 Kg/m3. I filtri per il particolato solido debbono essere sostituiti quando necessario; 7. Non si fissano limiti all’emissione derivante dal bruciatore asservito alla cabina di vernicia tura,. lo stesso dovrà essere sottoposto a manutenzione con frequenza annuale. 8. In caso di disservizio degli impianti di abbattimento (filtri a carbone attivo o filtri per il particolato solido) la lavorazione a monte deve essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi; tale procedura deve essere seguita anche nel caso di disservizio dell’apparecchio contaore; 9. L’impresa deve trasmettere annualmente al Comune di Genova una dichiarazione conforme al modello unito al presente provvedimento, la periodicità annuale cui far riferimento per la compilazione di tale dichiarazione resta invariata rispetto a quella prevista dalla precedente autorizzazione ( 31/01 anno precedente – 30/01 anno in corso), la dichiarazione dovrà essere trasmessa al Comune di Genova entro il 14 febbraio di ogni anno. 10. Poiché trattasi di attività esistente sita in zona la cui funzione non risulta tra quelle ammesse dal vigente P.U.C. non sono consentiti potenziamenti dell’attività bensì solo il mantenimento o l’adeguamento sotto il profilo tecnologico; 11. Ove si proceda ad effettuare modifiche non sostanziali allo stabilimento, in quanto non apportanti ne variazioni quali-quantitative delle emissioni ne variazioni delle condizioni di convogliabilità, dovrà essere inviata la descrizione degli interventi al Comune di Genova con almeno 60 giorni d’anticipo; Il presente parere viene rilasciato ai sensi della vigente normativa in materia di emissioni, sono fatte salve le previste autorizzazioni in materia edilizia, in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ed eventuali ulteriori adempimenti che si rendessero successivamente necessari anche in relazione all’accertamento di eventuali molestie. Determinazione n. 675 del 18 febbraio 2014 Scarichi in pubblica fognatura Richiamato il provvedimento della Provincia di Genova n. 3231 del 25/05/2010, di adozione della Decisione n. 37/2010 del Comitato dell’A.T.O. della Provincia di Genova assunta nella seduta del 25.05.2010 avente ad oggetto: “D. Lgs. 152/2006 – L.R. 30/2006 - Istanza presentata da Autocarrozzeria Romano s.r.l., con sede legale ed operativa in Genova, Via Santa Maria in Via Lata n. 5, di rinnovo dell’autorizzazione ad effettuare nella pubblica fognatura lo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall’attività di autocarrozzeria”. Visto il rapporto di prova n. A/07/2013 del 28/10/2013, a firma del Dr. Tommaso Gerbino, iscritto all’Ordine dei Chimici della Liguria, dal quale risulta che lo scarico delle acque reflue industriali in oggetto rispetta i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per i parametri indicati; Considerato che, come dichiarato nell’istanza, non è intervenuta alcuna variazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico precedentemente autorizzato, né del ciclo produttivo da cui lo stesso scarico deriva e che, pertanto, sussistono tutte le condizioni di legge per il rinnovo dell’autorizzazione vigente; Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura; ai sensi della parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ad effettuare nella pubblica fognatura lo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall’attività di autocarrozzeria, per un quantitativo di circa 400 mc./anno, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II, dell’Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006; nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a. con cadenza annuale dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere eseguite analisi di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: pH, BOD5, COD, SST, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali. Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR sui campioni medi prelevati nell’arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR. I referti analitici - corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell’impianto di depurazione all’atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l’indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l’appartenenza al proprio ordine professionale e i metodi analitici utilizzati. Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Segreteria Tecnica ATO della Provincia di Genova ed a Mediterranea delle Acque S.p.A., in originale o in copia, allegando in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell’autorizzazione. b. Il sistema di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità; c. dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni: - data e ora dei disservizi all’impianto nel suo complesso; - periodi di fermata dell’impianto (ferie, manutenzione, ecc.); - manutenzione ordinarie e straordinarie all’impianto di trattamento dei reflui; - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche; Tale quaderno (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti; 4) che in caso di cessazione dello scarico, la ditta Autocarrozzeria Romano s.r.l.ne dia immediata comunicazione alla Segreteria Tecnica A.T.O. ed a Mediterranea delle Acque S.p.A. nonché all’ARPAL Dipartimento Provinciale di Genova; 5) che le quantità totali annue di acqua reflua industriale scaricata siano comunicate alla Mediterranea delle Acque S.p.A., secondo l’apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato; Determinazione n. 675 del 18 febbraio 2014 Si avverte che la presente autorizzazione allo scarico comporta gli obblighi: di rispettare, sotto pena di revoca dell’autorizzazione, i limiti di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006, adottando tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento rispetto ai limiti autorizzati; di rispettare, in particolare, i disposti dell’art. 101, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, circa il divieto di conseguire i valori limite di emissione dello scarico mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; di adeguare gli scarichi – qualora richiesto – alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall’Autorità d'Ambito in base alle caratteristiche dell’impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura; di richiedere nuova autorizzazione e/o nuova approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione, nei casi di attivazione di nuovi scarichi ovvero di diversa destinazione d’uso, ampliamenti o ristrutturazione dell’insediamento comportanti modifiche quali-quantitative degli scarichi ovvero di trasferimento dell’attività in altro luogo. Non sarà consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento; di osservare sotto comminatoria delle sanzioni amministrative e penali, le prescrizioni di cui sopra nonché ogni altra stabilita dal D. Lgs. 152/2006; di mantenere gli scarichi accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento; di richiedere volturazione del presente provvedimento qualora vari la titolarità dell’attività che origina gli scarichi oggetto della presente autorizzazione; di mantenere sempre accessibili l’impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell’art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; Non sarà consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L’eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all’Amministrazione Provinciale. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell’impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Genova, fermo restando l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione al momento in vigore; E’ fatta salva la potestà dell’Autorità competente per il controllo ad effettuare all’interno dell’insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto accertato. Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell’A.T.O. della Provincia di Genova. Determinazione n. 675 del 18 febbraio 2014 RUMORE Per quanto riguarda il comparto acustica l’azienda risulta in possesso di Nulla Osta n. 574865/IND del 21/03/2006, tutt’ora valido; Determinazione n. 675 del 18 febbraio 2014 Attestazione di esecutività La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 17 febbraio 2014 f.to Il Segretario Generale o suo delegato Genova, li 17 febbraio 2014 Certificato di pubblicazione La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal 18 febbraio 2014 al 05 marzo 2014
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