Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 176 27.06.2014 Regime speciale in e-commerce per i soggetti extra-UE che cedono a privati Il regime e gli adempimenti previsti dall’art.74-quinquies del D.P.R. 633/72 Categoria: IVA Sottocategoria: Territorialità Esistono specifiche disposizioni per le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da operatori extra-UE, nei confronti di committenti privati residenti nella UE. La Direttiva n. 2002/38/CE ha apportato rilevanti modifiche, di carattere temporaneo, alla disciplina IVA comunitaria, successivamente trasposte nella Direttiva 2006/138/CE che ha riscritto la VI Direttiva, individuando il presupposto soggettivo di applicazione della disciplina, il presupposto oggettivo e il presupposto territoriale. La disciplina comunitaria è stata recepita in Italia con l’introduzione, nel D.P.R. n. 633/1972, dell’art. 74quinquies, specificamente dedicato ai: “servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi d’imposta”. Tale articolo disciplina, quindi, il regime speciale previsto per i soggetti extra-UE che: o effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici nei confronti di consumatori privati residenti nell’Unione Europea; o non si siano già identificati in ambito comunitario, per l’assolvimento degli obblighi in materia di IVA, e intendono farlo in Italia. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Tale regime speciale è applicabile solo ed esclusivamente alle operazioni commerciali definite di B2C (Business to Consumer). Attraverso la procedura di identificazione, gli operatori extracomunitari hanno il diritto di avvalersi di un “regime speciale” che li esonera dall’adempimento degli obblighi di fatturazione e registrazione, di tenuta dei registri contabili, di dichiarazione, ecc., di cui al Titolo II, D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, essi sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle transazioni effettuate per un periodo di dieci anni. Premessa Esistono specifiche disposizioni per le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da operatori extra-UE, nei confronti di committenti privati residenti nella UE. La Direttiva n. 2002/38/CE ha apportato rilevanti modifiche, di carattere temporaneo, alla disciplina IVA comunitaria, successivamente trasposte nella Direttiva 2006/138/CE che ha riscritto la VI Direttiva, individuando: - il presupposto soggettivo di applicazione della disciplina, costituito dai “soggetti passivi non stabiliti” che nell’ambito dell’Unione Europea: - o non hanno fissato la sede della propria attività economica; o non hanno costituito un centro di attività stabile nel territorio; o non sono tenuti ad identificarsi a fini fiscali; il presupposto oggettivo, rappresentato dallo svolgimento di “servizi elettronici”; - il presupposto territoriale, costituito dallo “Stato membro di consumo”, che è lo Stato nel quale si considera che siano forniti i servizi elettronici. In particolare, al fine di consentire all’operatore extra-UE di prestare i suoi servizi nella UE a soggetti privati ivi residenti, la Direttiva prescrive l’obbligo di identificarsi in uno solo degli Stati membri, e più precisamente, nel primo nel quale egli effettua il servizio, anziché in ognuno degli Stati nei quali esegue la prestazione. Pertanto: lo “Stato di identificazione”, rappresenta lo Stato con cui l’operatore commerciale sarà tenuto ad adempiere gli obblighi previsti dal regime speciale IVA; lo “Stato di consumo”, è lo Stato di residenza del cliente al quale vengono forniti i servizi. 2 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info L’art.74quinquies del D.P.R. 633/72 La disciplina comunitaria sopra descritta è stata recepita in Italia con l’introduzione, nel D.P.R. n. 633/1972, dell’art. 74-quinquies, specificamente dedicato ai: “servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi d’imposta”. Tale articolo disciplina, quindi, il regime speciale previsto per i soggetti extraUE che: o effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici nei confronti di consumatori privati residenti nell’Unione Europea; o non si siano già identificati in ambito comunitario, per l’assolvimento degli obblighi in materia di IVA, e intendono farlo in Italia. Come già accennato, tale procedura speciale serve ad evitare che il prestatore extra-UE nomini un rappresentante fiscale in ogni Stato in cui effettua cessioni. In questo caso, infatti, l’imposta relativa a tutte le vendite realizzate nella Comunità viene versata nello Stato di identificazione (in questo caso l’Italia) il quale, successivamente, provvede a riaccreditare agli Stati membri l’imposta di loro competenza. A tal fine, prima di effettuare le operazioni, gli operatori commerciali extracomunitari devono presentare apposita dichiarazione tramite compilazione, via web, di un apposito formulario. Si ricorda che il regime speciale è applicabile solo ed esclusivamente alle operazioni commerciali definite di B2C (Business to Consumer), cioè alle transazioni a titolo oneroso tra impresa e consumatore finale. Infatti se il committente è un soggetto passivo di imposta stabilito in Italia o in qualsiasi Stato membro della UE, provvede autonomamente ad assolvere l’imposta nel suo Paese mediante il meccanismo del reverse-charge (emissione di autofattura ai sensi dell’art. 17 comma 2, D.P.R. n. 633/72). Ambito soggettivo I soggetti interessati al regime speciale sono rappresentati da coloro che: - sono domiciliati o residenti fuori dell’Unione Europea; - non sono “identificati in ambito comunitario”, cioè non sono soggetti passivi IVA all’interno dell’Unione Europea; - erogano servizi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi (privati consumatori) domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato UE. 3 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Le tre condizioni devono necessariamente coesistere. Pertanto, se viene a mancare una sola di esse, non si applica il regime speciale nello Stato prescelto; ciò avviene, ad esempio, quando: un soggetto si identifica in Italia ma si era già identificato ai fini IVA in un altro Stato UE; le prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici sono rese a soggetti passivi IVA residenti in uno qualsiasi degli Stati dell’Unione Europea. Adempimenti I soggetti extra-UE che intendono avvalersi del regime speciale devono presentare, per via telematica: • una dichiarazione di identificazione ai fini IVA nel territorio della UE, e comunicare, con lo stesso mezzo, ogni dichiarazione di variazione dati o di cessazione dell’attività; • una dichiarazione riepilogativa delle prestazioni di servizi effettuate nei vari Stati UE in ciascun trimestre solare tramite mezzi elettronici, al fine di determinare l’IVA dovuta per ciascun periodo. IDENTIFICAZIONE Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 ottobre 2003, è stato approvato lo schema dei dati che il prestatore extracomunitario, che sceglie l’Italia come Stato di identificazione, deve inviare in via telematica al Centro Operativo di Pescara, riconosciuto quale Ufficio competente ai fini della identificazione IVA. La dichiarazione di identificazione deve contenere i seguenti dati: 1. per le persone fisiche: cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente ditta e domicilio fiscale nello Stato extracomunitario; 2. per i soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione, ragione sociale o ditta, eventuale sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato extracomunitario; 3. indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web; 4. codice fiscale nel proprio Stato, in quanto previsto; 5. attestazione della mancata identificazione ai fini IVA all’interno della UE. Lo stesso schema di dati va utilizzato, oltre che per l’identificazione, anche per comunicare eventuali variazioni dei dati. 4 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info L’identificazione avviene esclusivamente tramite la compilazione dello schema disponibile sul sito Internet www.e-services.agenziaentrate.it. Dopo avere perfezionato la registrazione, il Centro operativo di Pescara attribuisce uno speciale numero identificativo che l’operatore deve utilizzare per tutte le operazioni effettuate nella Comunità verso consumatori finali. L’operatore, una volta scelta l’Italia quale Stato di registrazione, deve adempiere in tale Paese agli obblighi previsti dal regime speciale. Esoneri dagli adempimenti contabili Attraverso l’identificazione, gli operatori extracomunitari hanno il diritto di avvalersi di un “regime speciale” che li esonera: − dall’adempimento degli obblighi di fatturazione; − e registrazione; − di tenuta dei registri contabili; − di dichiarazione, ecc., di cui al Titolo II, D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, essi sono tenuti conservare la documentazione relativa alle transazioni effettuate per un periodo di dieci anni. - Dichiarazione trimestrale I soggetti identificati che godono del regime speciale, devono presentare, esclusivamente on-line allo Stato UE nel quale si sono identificati, per ciascun trimestre dell’anno solare, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione (Allegato B, Provvedimento 8 ottobre 2003) dalla quale risultano: o il numero di identificazione attribuito dall’Agenzia delle Entrate; o il periodo di riferimento (anno e trimestre); o l’ammontare delle prestazioni di servizi elettronici effettuati nel periodo di riferimento al netto dell’IVA distintamente per ciascuno Stato UE di domicilio o residenza dei committenti; o le aliquote IVA ordinarie applicate in relazione ad ognuno degli Stati UE di domicilio o di residenza dei committenti; Le aliquote ordinarie in vigore in ognuno degli Stati UE si possono trovare sul sito Internet www.e-services.agenziaentrate.it . o l’ammontare dell’imposta dovuta a ciascuno Stato UE. 5 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La dichiarazione va presentata anche in mancanza di operazioni. Le scadenze di presentazione sono le seguenti: TRIMESTRE Versamento dell’imposta PERIODO DI RIFERIMENTO DATA INVIO DICHIARAZIONE 1 dal 01/01 al 31/03 entro il 20 aprile 2 dal 01/04 al 30/06 entro il 20 luglio 3 dal 01/07 al 30/09 entro il 20 ottobre 4 dal 01/10 al 31/12 entro il 20 gennaio Al momento di presentazione della dichiarazione trimestrale, il contribuente è tenuto anche al versamento dell’IVA relativa alle operazioni effettuate nel trimestre. Da tale versamento non può essere detratta l’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, salvo, comunque, il diritto al recupero dell’imposta mediante richiesta di rimborso da presentare ai sensi dell’articolo 38-ter, D.P.R. n. 633/1972. Il pagamento dell’IVA dovuta sulle vendite va effettuato ai sensi del Decreto 19 novembre 2003 tramite la Banca d’Italia a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario presso la Deutsche Bank A.G., indicando come causale di versamento: - il proprio codice identificativo; - l’anno e il trimestre di riferimento; - la dicitura “da accreditare sulla contabilità speciale n. 1796 intestata a Agenzia delle Entrate Direttore del Centro Operativo di Pescara ECommerce”. Entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, l’importo dell’IVA dovuta deve risultare accreditato sul c/c specifico (Banca Causale Deutsche Bank A.G. - Frankfurt 01234567890 – 2009/2 da accreditare sulla c. s. n. 1796 intestata a: AG ENT DIR CENT OPER PE E6 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info COMM - Codice IBAN Swift Code Banca d’Italia DE03 5007 0010 0935 6403 00 DEUTDEFFXXX). È, pertanto, necessario verificare che la banca esegua il versamento con valuta per il beneficiario al più tardi entro quel giorno. Un soggetto ha presentato, entro il 20 luglio 2010, la dichiarazione IVA relativa al trimestre 1° aprile - 30 giugno. Entro la medesima data ha versato l’imposta dovuta. La richiesta di bonifico contiene i seguenti dati: Intestatario del conto corrente bancario Codice IBAN Swift Code Banca d’Italia DE03 5007 0010 0935 6403 00 DEUTDEFFXXX dove le 3 “X” stanno ad indicare la filiale presso la quale viene effettuato il versamento. Decadenza dal regime speciale Gli operatori UE decadono dal regime descritto, nei casi in cui: - comunichino di non fornire più servizi tramite mezzi elettronici; - si possa supporre che le attività soggette ad imposizione siano cessate; - non soddisfino più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale; - i medesimi soggetti “persistano” a non osservare le norme previste dal regime stesso. Non è sufficiente una sola violazione al regime speciale in argomento per decadere dai benefici; è richiesto un comportamento reiteratamente difforme. - Riproduzione riservata - 7 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
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