Fiscal News - Fiscal Focus

Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 176
27.06.2014
Regime speciale in e-commerce per
i soggetti extra-UE che cedono a
privati
Il regime e gli adempimenti previsti dall’art.74-quinquies
del D.P.R. 633/72
Categoria: IVA
Sottocategoria: Territorialità
Esistono specifiche disposizioni per le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da operatori
extra-UE, nei confronti di committenti privati residenti nella UE. La Direttiva n. 2002/38/CE ha apportato
rilevanti modifiche, di carattere temporaneo, alla disciplina IVA comunitaria, successivamente trasposte
nella Direttiva 2006/138/CE che ha riscritto la VI Direttiva, individuando il presupposto soggettivo di
applicazione della disciplina, il presupposto oggettivo e il presupposto territoriale.
La disciplina comunitaria è stata recepita in Italia con l’introduzione, nel D.P.R. n. 633/1972, dell’art. 74quinquies, specificamente dedicato ai: “servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o
residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi d’imposta”. Tale articolo
disciplina, quindi, il regime speciale previsto per i soggetti extra-UE che:
o
effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici nei confronti di consumatori privati
residenti nell’Unione Europea;
o
non si siano già identificati in ambito comunitario, per l’assolvimento degli obblighi in materia di
IVA, e intendono farlo in Italia.
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Tale regime speciale è applicabile solo ed esclusivamente alle operazioni commerciali definite di B2C
(Business to Consumer).
Attraverso la procedura di identificazione, gli operatori extracomunitari hanno il diritto di avvalersi di un
“regime speciale” che li esonera dall’adempimento degli obblighi di fatturazione e registrazione, di
tenuta dei registri contabili, di dichiarazione, ecc., di cui al Titolo II, D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, essi sono
tenuti a conservare la documentazione relativa alle transazioni effettuate per un periodo di dieci anni.
Premessa
Esistono specifiche disposizioni per le prestazioni di servizi rese tramite mezzi
elettronici da operatori extra-UE, nei confronti di committenti privati residenti
nella UE.
La Direttiva n. 2002/38/CE ha apportato rilevanti modifiche, di carattere
temporaneo, alla disciplina IVA comunitaria, successivamente trasposte nella
Direttiva 2006/138/CE che ha riscritto la VI Direttiva, individuando:
-
il presupposto soggettivo di applicazione della disciplina, costituito
dai “soggetti passivi non stabiliti” che nell’ambito dell’Unione
Europea:
-
o
non hanno fissato la sede della propria attività economica;
o
non hanno costituito un centro di attività stabile nel territorio;
o
non sono tenuti ad identificarsi a fini fiscali;
il presupposto oggettivo, rappresentato dallo svolgimento di “servizi
elettronici”;
-
il presupposto territoriale, costituito dallo “Stato membro di consumo”,
che è lo Stato nel quale si considera che siano forniti i servizi
elettronici. In particolare, al fine di consentire all’operatore extra-UE
di prestare i suoi servizi nella UE a soggetti privati ivi residenti, la
Direttiva prescrive l’obbligo di identificarsi in uno solo degli Stati
membri, e più precisamente, nel primo nel quale egli effettua il
servizio, anziché in ognuno degli Stati nei quali esegue la prestazione.
Pertanto:
™ lo “Stato di identificazione”, rappresenta lo Stato con cui l’operatore
commerciale sarà tenuto ad adempiere gli obblighi previsti dal regime
speciale IVA;
™ lo “Stato di consumo”, è lo Stato di residenza del cliente al quale
vengono forniti i servizi.
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L’art.74quinquies del
D.P.R. 633/72
La disciplina comunitaria sopra descritta è stata recepita in Italia con
l’introduzione, nel D.P.R. n. 633/1972, dell’art. 74-quinquies, specificamente
dedicato ai: “servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o
residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi
d’imposta”.
Tale articolo disciplina, quindi, il regime speciale previsto per i soggetti extraUE che:
o
effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici nei confronti
di consumatori privati residenti nell’Unione Europea;
o
non si siano già identificati in ambito comunitario, per l’assolvimento
degli obblighi in materia di IVA, e intendono farlo in Italia.
Come già accennato, tale procedura speciale serve ad evitare che il prestatore
extra-UE nomini un rappresentante fiscale in ogni Stato in cui effettua
cessioni. In questo caso, infatti, l’imposta relativa a tutte le vendite realizzate
nella Comunità viene versata nello Stato di identificazione (in questo caso
l’Italia) il quale, successivamente, provvede a riaccreditare agli Stati membri
l’imposta di loro competenza. A tal fine, prima di effettuare le operazioni, gli
operatori
commerciali
extracomunitari
devono
presentare
apposita
dichiarazione tramite compilazione, via web, di un apposito formulario.
Si ricorda che il regime speciale è applicabile solo ed esclusivamente alle
operazioni commerciali definite di B2C (Business to Consumer), cioè alle
transazioni a titolo oneroso tra impresa e consumatore finale. Infatti se il
committente è un soggetto passivo di imposta stabilito in Italia o in
qualsiasi Stato membro della UE, provvede autonomamente ad assolvere
l’imposta nel suo Paese mediante il meccanismo del reverse-charge
(emissione di autofattura ai sensi dell’art. 17 comma 2, D.P.R. n. 633/72).
Ambito
soggettivo
I soggetti interessati al regime speciale sono rappresentati da coloro che:
-
sono domiciliati o residenti fuori dell’Unione Europea;
-
non sono “identificati in ambito comunitario”, cioè non sono soggetti
passivi IVA all’interno dell’Unione Europea;
-
erogano servizi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti
passivi (privati consumatori) domiciliati o residenti in Italia o in altro
Stato UE.
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Le tre condizioni devono necessariamente coesistere. Pertanto, se viene a
mancare una sola di esse, non si applica il regime speciale nello Stato
prescelto; ciò avviene, ad esempio, quando: un soggetto si identifica in Italia
ma si era già identificato ai fini IVA in un altro Stato UE; le prestazioni di
servizi tramite mezzi elettronici sono rese a soggetti passivi IVA residenti in
uno qualsiasi degli Stati dell’Unione Europea.
Adempimenti
I soggetti extra-UE che intendono avvalersi del regime speciale devono
presentare, per via telematica:
•
una dichiarazione di identificazione ai fini IVA nel territorio della UE, e
comunicare, con lo stesso mezzo, ogni dichiarazione di variazione dati
o di cessazione dell’attività;
•
una dichiarazione riepilogativa delle prestazioni di servizi effettuate
nei vari Stati UE in ciascun trimestre solare tramite mezzi elettronici,
al fine di determinare l’IVA dovuta per ciascun periodo.
IDENTIFICAZIONE
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 ottobre 2003, è
stato approvato lo schema dei dati che il prestatore extracomunitario, che
sceglie l’Italia come Stato di identificazione, deve inviare in via telematica al
Centro Operativo di Pescara, riconosciuto quale Ufficio competente ai fini
della identificazione IVA. La dichiarazione di identificazione deve contenere i
seguenti dati:
1.
per le persone fisiche: cognome, nome, luogo e data di nascita ed
eventualmente ditta e domicilio fiscale nello Stato extracomunitario;
2.
per i soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione, ragione
sociale o ditta, eventuale sede legale o, in mancanza, amministrativa,
nello Stato extracomunitario;
3.
indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
4.
codice fiscale nel proprio Stato, in quanto previsto;
5.
attestazione della mancata identificazione ai fini IVA all’interno della
UE.
Lo stesso schema di dati va utilizzato, oltre che per l’identificazione, anche
per comunicare eventuali variazioni dei dati.
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L’identificazione avviene esclusivamente tramite la compilazione dello
schema disponibile sul sito Internet www.e-services.agenziaentrate.it. Dopo
avere perfezionato la registrazione, il Centro operativo di Pescara attribuisce
uno speciale numero identificativo che l’operatore deve utilizzare per tutte le
operazioni effettuate nella Comunità verso consumatori finali.
L’operatore, una volta scelta l’Italia quale Stato di registrazione, deve
adempiere in tale Paese agli obblighi previsti dal regime speciale.
Esoneri dagli
adempimenti
contabili
Attraverso l’identificazione, gli operatori extracomunitari hanno il diritto di
avvalersi di un “regime speciale” che li esonera:
−
dall’adempimento degli obblighi di fatturazione;
−
e registrazione;
−
di tenuta dei registri contabili;
−
di dichiarazione, ecc., di cui al Titolo II, D.P.R. n. 633/1972.
Tuttavia, essi sono tenuti conservare la documentazione relativa alle
transazioni effettuate per un periodo di dieci anni.
-
Dichiarazione
trimestrale
I soggetti identificati che godono del regime speciale, devono presentare,
esclusivamente on-line allo Stato UE nel quale si sono identificati, per ciascun
trimestre dell’anno solare, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre
di riferimento, una dichiarazione (Allegato B, Provvedimento 8 ottobre 2003)
dalla quale risultano:
o
il numero di identificazione attribuito dall’Agenzia delle Entrate;
o
il periodo di riferimento (anno e trimestre);
o
l’ammontare delle prestazioni di servizi elettronici effettuati nel
periodo di riferimento al netto dell’IVA distintamente per ciascuno
Stato UE di domicilio o residenza dei committenti;
o
le aliquote IVA ordinarie applicate in relazione ad ognuno degli Stati
UE di domicilio o di residenza dei committenti;
Le aliquote ordinarie in vigore in ognuno degli Stati UE si possono trovare
sul sito Internet www.e-services.agenziaentrate.it .
o
l’ammontare dell’imposta dovuta a ciascuno Stato UE.
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La dichiarazione va presentata anche in mancanza di operazioni.
Le scadenze di presentazione sono le seguenti:
TRIMESTRE
Versamento
dell’imposta
PERIODO DI
RIFERIMENTO
DATA INVIO DICHIARAZIONE
1
dal 01/01 al 31/03
entro il 20 aprile
2
dal 01/04 al 30/06
entro il 20 luglio
3
dal 01/07 al 30/09
entro il 20 ottobre
4
dal 01/10 al 31/12
entro il 20 gennaio
Al momento di presentazione della dichiarazione trimestrale, il contribuente è
tenuto anche al versamento dell’IVA relativa alle operazioni effettuate nel
trimestre.
Da tale versamento non può essere detratta l’IVA relativa agli acquisti di
beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello
Stato, salvo, comunque, il diritto al recupero dell’imposta mediante
richiesta di rimborso da presentare ai sensi dell’articolo 38-ter, D.P.R. n.
633/1972.
Il pagamento dell’IVA dovuta sulle vendite va effettuato ai sensi del Decreto
19 novembre 2003 tramite la Banca d’Italia a mezzo bonifico bancario sul c/c
bancario presso la Deutsche Bank A.G., indicando come causale di versamento:
-
il proprio codice identificativo;
-
l’anno e il trimestre di riferimento;
-
la dicitura “da accreditare sulla contabilità speciale n. 1796 intestata a
Agenzia delle Entrate Direttore del Centro Operativo di Pescara ECommerce”.
Entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, l’importo
dell’IVA dovuta deve risultare accreditato sul c/c specifico (Banca Causale
Deutsche Bank A.G. - Frankfurt 01234567890
–
2009/2
da
accreditare sulla c. s. n. 1796 intestata a: AG ENT DIR CENT OPER PE E6
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COMM - Codice IBAN Swift Code Banca d’Italia DE03 5007 0010 0935 6403
00 DEUTDEFFXXX). È, pertanto, necessario verificare che la banca esegua il
versamento con valuta per il beneficiario al più tardi entro quel giorno.
Un soggetto ha presentato, entro il 20 luglio 2010, la dichiarazione IVA
relativa al trimestre 1° aprile - 30 giugno. Entro la medesima data ha
versato l’imposta dovuta. La richiesta di bonifico contiene i seguenti dati:
Intestatario del conto corrente bancario Codice IBAN Swift Code Banca
d’Italia DE03 5007 0010 0935 6403 00 DEUTDEFFXXX dove le 3 “X” stanno
ad indicare la filiale presso la quale viene effettuato il versamento.
Decadenza dal
regime speciale
Gli operatori UE decadono dal regime descritto, nei casi in cui:
-
comunichino di non fornire più servizi tramite mezzi elettronici;
-
si possa supporre che le attività soggette ad imposizione siano
cessate;
-
non soddisfino più i requisiti necessari per avvalersi del regime
speciale;
-
i medesimi soggetti “persistano” a non osservare le norme previste dal
regime stesso.
Non è sufficiente una sola violazione al regime speciale in argomento per
decadere dai benefici; è richiesto un comportamento reiteratamente
difforme.
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