Aprile 2014 - Varesexport

Quesito: mese di aprile
Domanda:
Un’impresa ha venduto dei condizionatori a una persona fisica residente in Svizzera. Essendo questa
persona un nuovo cliente, l’Azienda ha richiesto ed ottenuto il pagamento anticipato per quest’ordine. In
questo senso quindi, la data della fattura, “Non imponibile IVA ex art.8 DPR 633/72”, corrisponde a
quella del pagamento anticipato.
Il problema sorge quando:
(a) i beni saranno importati in Svizzera direttamente dall'acquirente e
(b) il documento di trasporto avrà una data successiva a quella della fattura.
Come si registra la fattura per non perdere la non imponibilità IVA?
Risposta:
Nelle esportazioni con consegna a cliente non residente, il trasporto/spedizione della merce in
territorio extra-UE deve avvenire entro 90 giorni – art.8 DPR 633/1972.
È quindi necessario stabilire la data di decorrenza del termine per evitare che l’Amministrazione
finanziaria disconosca la non imponibilità IVA: si deve fare riferimento al documento di consegna o
di trasporto e non alla fattura di vendita.
La cessione ex art. 8, co.1, lett. b) viene conclusa quasi sempre nella pratica EXW - franco fabbrica.
Con tale termine di resa, il venditore mette la merce a disposizione dell’acquirente, nei propri locali
(stabilimento o deposito), ed è l’acquirente che pensa al caricamento dei beni, allo sdoganamento e al
trasporto a destino.
Per la non imponibilità devono tuttavia ricorrere le condizioni ex art. 8, co.1, lett. b), e riguardo al
termine di 90 giorni entro il quale il cessionario non residente deve esportare i beni fuori dalla UE, si
precisa quanto segue:
1- per la normativa italiana il termine di 90 giorni decorre “dalla consegna” , rileva a tal fine la data
risultante dal documento di consegna o di trasporto, DDT (ex DPR 472/1996) o CMR (lettera di
vettura internazionale): salvo che da tali documenti non si evinca la data di consegna, è irrilevante
la data di emissione della fattura, anche se anticipata rispetto alla consegna (ad es. per pagamento
anticipato o per esigenze contabili).
Non essendo chiaro se la vendita è stata effettuata con un termine EXW si ricorda che con tale
sono presenti alcuni rischi nelle operazioni extracomunitarie:
2- posto infatti che l’onere di espletare le formalità doganali grava sul compratore, può accadere
che questo non restituisca al venditore, entro i 90 giorni richiesti dalla legge, il documento che
comprova la avvenuta fuoriuscita della merce dal mercato comunitario;
3- le conseguenze di tale mancanza del compratore ricadono sul venditore–esportatore, che in
mancanza del documento di esportazione, non potrà giustificare una vendita in esenzione IVA ex
art. 8 DPR 633/1972.
Egli dovrà quindi attivarsi per:
- procurarsi la prova dell’avvenuta esportazione oppure
- provvedere al pagamento dell’IVA - con possibile esposizione ad eventuali sanzioni per violazioni
di norme tributarie soprattutto in relazione allo splafonamento.
4- Dal 1 luglio 2007 - con l'entrata in vigore del visto uscire "informatizzato“ (messaggio telematico
che le dogane di uscita e di esportazione si scambiano) - non c'è più bisogno che l'esemplare 3 del
DAU torni nelle mani dell'esportatore per attestare l'avvenuta esportazione ai fini fiscali.
L'esportatore deve però essere in condizione di stampare il messaggio telematico che segnala, in tempo
pressoché reale, che la merce è effettivamente uscita dal territorio doganale dell'UE.
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A tale scopo deve relazionarsi comunque con lo spedizioniere incaricato dalla controparte, con ogni
conseguenza e rischio, il quale dovrebbe:
1) fornire il nuovo documento DAE sul quale è riportato il codice MRN necessario per stampare il
messaggio telematico di avvenuta esportazione;
2) consegnare copia del DAU (esclusivamente per un controllo dei dati).
Per tali operazioni sarebbe consigliabile utilizzare un termine FCA (Magazzini esportatore)
Con tale termine il l’esportatore assume anche il ruolo di “sdoganatore” export, operazione che sarà
effettuata tramite un operatore abilitato. Tale ruolo consentirà allo stesso un’immediata reperibilità delle
prove di esportazione.
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