elenchi intrastat 2014: novità e conferme

ELENCHI INTRASTAT 2014: NOVITÀ E CONFERME
ABSTRACT
Con l’inizio del periodo d’imposta pare opportuno soffermarsi sulla disciplina degli elenchi
INTRASTAT, esaminando le novità in arrivo e ripercorrendo le principali caratteristiche
dell’adempimento.
EVOLUZIONE NORMATIVA
Ai sensi dell’art. 50, c. 6, DL 331/1993, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni
intracomunitarie sono tenuti a compilare e a presentare i modelli INTRASTAT.
L’attuale assetto normativo e regolamentare fa seguito alle modifiche operate dal D.Lgs. 18/2010
che, con effetto dal 1.1.2010, ha esteso l’obbligo di rilevazione nei modelli alle prestazioni di servizi
“generiche” poste in essere in ambito intracomunitario.
ABROGAZIONE DEGLI ELENCHI RIFERITI AI SERVIZI RICEVUTI
L’art. 50-bis, c. 4, DL 69/2013, c.d. Decreto “Fare”, inserito in sede di conversione dalla L. 98/2013,
prevede l’abrogazione dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRA 2-quater e INTRA 2quinquies, riguardanti gli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti da prestatori stabiliti in altri Paesi
della Comunità.
L’obbligo di presentazione dei modelli concernenti le prestazioni di servizio ricevute si pone,
infatti, in contrasto con l’art. 268, Direttiva 2006/112/CE, ove al singolo Paese membro è
concessa la facoltà di imporre gli elenchi riepilogativi per i beni oggetto di acquisto
intracomunitario e non già per i servizi ricevuti.
Tale importante semplificazione degli adempimenti posti in capo ai contribuenti è stata prevista
nell’ambito dell’art. 50, DL 69/2013, rubricato: “Semplificazione delle comunicazioni telematiche
all’Agenzia delle Entrate per i soggetti titolari di partita IVA”.
La disposizione prevede, con effetto dal 1.1.2015, la possibilità di inviare all’Agenzia delle Entrate,
con cadenza giornaliera, i dati analitici delle fatture emesse e ricevute, incluse le relative rettifiche
in aumento e in diminuzione, nonché l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni non soggette a
fatturazione.
A fronte dell’impegno quotidiano richiesto al contribuente, è concesso l’esonero da alcuni
adempimenti e responsabilità solidali.
I soggetti che aderiranno a tale inedita disciplina saranno, infatti, dispensati dall’obbligo di
trasmissione dello “spesometro”, della comunicazione “black list” e della comunicazione
delle lettere d’intento ricevute. Inoltre gli stessi contribuenti non saranno soggetti alla
responsabilità solidale in ambito IVA ex art. 60-bis, DPR 633/1972, e a quella in materia di
appalti ex art. 35, c. 28, DL 223/2006.
Con un DPR dovrà essere emanato il regolamento che ridefinisca le informazioni da annotare nei
registri IVA, allo scopo di allinearne il contenuto a quello delle nuove segnalazioni previste.
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Entro i 90 giorni successivi alla data di emissione del predetto regolamento saranno adottate le
disposizioni di attuazione della semplificazione.
Siccome l’abrogazione dell’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT riferiti ai servizi
ricevuti è stata “agganciata” all’emanazione del regolamento e del decreto attuativo dell’art. 50-bis,
DL 69/2013, è presumibile che ancora per quest’anno sia necessario continuare la
presentazione dei modelli INTRA 2-quater e INTRA 2-quinquies.
Rimane invece confermato l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni,
come pure l’obbligo di trasmissione degli elenchi riferiti alle cessioni di beni e ai servizi resi.
CESSIONE DI BENI E SERVIZI RESI
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RICEVUTI
INTRA 1
Frontespizio
INTRA 2
Frontespizio
INTRA 1-bis
Cessioni di beni nel periodo di
riferimento
INTRA 2-bis
Acquisti di beni nel periodo di
riferimento
INTRA 1-ter
Rettifiche alle cessioni di beni di
periodi precedenti
INTRA 2-ter
Rettifiche agli acquisti di beni di
periodi precedenti
INTRA 1-quater
Servizi resi nel periodo di riferimento
INTRA 2-quater
Servizi ricevuti nel periodo di
riferimento
INTRA 1-quinquies
Rettifiche ai servizi resi di periodi
precedenti
INTRA 2-quinquies
Rettifiche ai servizi ricevuti di
periodi precedenti
SOGGETTI OBBLIGATI
L’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT riguarda:
⇒
⇒
i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi
“generici” con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri;
gli enti, le associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 7-ter, c. 2, lett. b) e c), DPR
633/1972, che effettuano acquisti intracomunitari di beni e ricevono prestazioni di servizi
“generici” anche nello svolgimento di attività non commerciali (si veda la FE n. 9/2013).
Nella definizione di “beni comunitari” rientrano i beni originari degli Stati membri e quelli
provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità.
L’adempimento interessa anche i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti e coloro che si
sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, DPR 633/1972.
ESCLUSIONI SOGGETTIVE
Con CM n. 36/E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non sussiste l’obbligo di includere
negli elenchi le prestazioni di servizio rese o ricevute, qualora la controparte sia un soggetto
stabilito in un Paese extracomunitario che, benché identificato ai fini IVA nella Comunità, non
possieda nel territorio comunitario né la sede principale dell’attività, né una stabile organizzazione.
Al contrario, le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni vanno incluse negli elenchi a
prescindere dalla circostanza che una delle parti sia un soggetto stabilito in uno Stato
extracomunitario, purché, naturalmente, lo stesso sia identificato ai fini IVA nella Comunità.
Per i beni, infatti, ciò che rileva è la contemporanea sussistenza dei requisiti essenziali delle
operazioni intracomunitarie (acquisizione della proprietà del bene, effettiva movimentazione del
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bene tra due Paesi membri e status di operatore economico delle parti coinvolte nella
transazione).
LE OPERAZIONI SOGGETTE A RILEVAZIONE
Formano oggetto di rilevazione:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
le cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori
comunitari soggetti IVA;
gli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione, presso operatori
comunitari soggetti IVA;
le prestazioni di servizi “generici” ex art. 7-ter, DPR 633/1972, rese nei confronti di soggetti
passivi stabiliti in un altro Paese membro;
le prestazioni di servizi “generici” ex art. 7-ter, DPR 633/1972, ricevute da soggetti passivi
stabiliti in un altro Paese membro;
le triangolazioni comunitarie di beni ex art. 40, c. 2, DL 331/1993, in cui l’operatore
nazionale, promotore della triangolazione, agisce sia in veste di acquirente sia di cedente
comunitario;
le movimentazioni di merci oggetto di perfezionamento o manipolazione usuale, da
riepilogare ai fini statistici;
le operazioni commerciali relative allo scambio di navi e aeromobili, energia elettrica e gas,
merci acquisite o cedute come soccorsi d’urgenza in regioni sinistrate, da riepilogare ai fini
statistici.
OPERAZIONI NON SOGGETTE A RILEVAZIONE (BENI)
Negli elenchi riepilogativi riferiti ai beni, non vanno incluse le seguenti operazioni:
⇒
⇒
merci non comunitarie, anche se oggetto di scambio con operatori comunitari;
beni comunitari inviati o ricevuti a titolo gratuito o non definitivo.
Sono inoltre esclusi dalla rilevazione (anche statistica) i beni indicati nell’Allegato XI della
Determinazione 22778/RU/2010.
BENI ESCLUSI DALLA RILEVAZIONE
Oro detto monetario.
Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi i pagamenti per i servizi quali l’affrancatura, le imposte
o i canoni.
Merci destinate a un uso temporaneo o restituite dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), alle
seguenti condizioni:
non è prevista ne effettuata alcuna lavorazione;
la durata prevista per l’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi;
la cessione o l’acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini IVA.
Merci che circolano tra uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e lo Stato membro di
accoglienza e le zone franche territoriali in altri Stati membri o di organizzazioni internazionali. Le zone franche
territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del Paese di
origine.
Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso.
Software scaricato da Internet (da dichiarare negli elenchi riferiti ai servizi).
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Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, purché siano movimentati unicamente al
fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni e servizi
(ad esempio, materiale pubblicitario e campioni commerciali).
Beni destinati a essere riparati e restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi
difettosi sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria.
L’obiettivo dell’operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori
di ricostruzione o miglioria, ma non modificare in alcun modo la natura dei beni.
Mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al
momento del lancio.
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE QUALI NON È DOVUTA L’IMPOSTA
L’art. 50, c. 6, DL 331/1993, dispone che gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizio non
comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito
il committente. Negli elenchi non vanno quindi dichiarati i servizi che, pur essendo considerati
intracomunitari, non sono assoggettati a imposta nel Paese di stabilimento del committente poiché
ivi ritenuti esenti o non imponibili.
Pertanto, quando il committente della prestazione è stabilito in un altro Stato membro, il
prestatore italiano ha l’onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non
imponibile nel Paese del committente.
A tal fine è opportuno esigere una dichiarazione redatta dal committente, in cui questi affermi che
la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento (la dichiarazione può
essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni
della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio
reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente).
In mancanza della dichiarazione del committente, il prestatore italiano è legittimato a non
includere l’operazione negli elenchi solo se ha certezza, in base a elementi di fatto obiettivi,
che per la predetta prestazione non è dovuta l’imposta nello Stato membro del
committente.
L’erroneo inserimento negli elenchi di prestazioni esenti o non imponibili non è invece passibile di
alcuna sanzione (pertanto, in caso di dubbi sull’opportunità o meno di dichiarare una determinata
prestazione, è opportuno includerla negli elenchi).
PRESTAZIONI ACCESSORIE
Le prestazioni di servizi che si considerano accessorie all’operazione principale ai sensi dell’art.
12, DPR 633/1972, non devono essere dichiarate autonomamente, ma il loro valore deve essere
incluso nell’operazione di compravendita dei beni cui si riferiscono.
L’art. 12, DPR 633/1972, prevede che il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il
confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni
accessorie a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal
cedente o prestatore oppure per suo conto e a sue spese, non sono soggetti
autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale. Se la
cessione o la prestazione principale è soggetta a imposta, i corrispettivi delle cessioni o
prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.
Ad esempio, nella CM n. 36/E/2010 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nell’ipotesi di un
servizio di trasporto beni, è necessario verificare come la prestazione di trasporto sia addebitata al
cliente finale. Se si tratta di una prestazione accessoria a una vendita di beni, l’operazione
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complessiva deve essere evidenziata negli elenchi riferiti ai beni; diversamente, la prestazione di
trasporto va indicata nei modelli dei servizi.
QUANDO INCLUDERE LE OPERAZIONI NEGLI ELENCHI
Ai sensi dell’art. 5, c. 1, DM 22.2.2010, la presentazione degli elenchi riepilogativi è collegata al
momento in cui i dati delle operazioni sono registrati o soggetti a registrazione ai sensi delle
disposizioni in materia di IVA, nel periodo di riferimento (mensile o trimestrale).
Tuttavia, se prima della consegna o della spedizione dei beni è emessa fattura o pagato in tutto o
in parte il corrispettivo, l’operazione va ricompresa nel modello con riferimento al periodo nel corso
del quale è stata eseguita la consegna o la spedizione dei beni, per l’ammontare complessivo
dell’operazione (il mero pagamento di acconti non assume pertanto alcuna rilevanza ai fini
dell’inclusione delle operazioni negli elenchi riferiti ai beni).
Quando, invece, la fattura è emessa in un momento anteriore rispetto a quello in cui i beni sono
materialmente spediti (ad esempio, fattura emessa il sabato con trasporto che inizia il lunedì, che
cade nel mese o, addirittura, nell’anno successivo) per motivi tecnico-aziendali, l’operazione va
indicata nel modello INTRA relativo al periodo in cui la fattura è stata registrata o doveva essere
registrata.
Riguardo agli elenchi riferiti alle prestazioni di servizio, l’emissione anticipata della fattura in
assenza di pagamento non assume alcuna rilevanza ai fini dell’effettuazione dell’operazione e,
pertanto, non va riepilogata negli elenchi.
Differentemente, il pagamento di acconti comporta l’obbligo di emissione della fattura e,
conseguentemente, la presentazione dei riepiloghi, poiché l’operazione si considera realizzata
all’atto del pagamento della frazione di corrispettivo.
Si ricorda che le prestazioni di servizi “specifici”, ossia quelle disciplinate dagli artt. 7-quater
e 7-quinquies, DPR 633/1972, non devono essere riepilogate negli elenchi riferiti ai servizi
per espressa previsione normativa.
Tali disposizioni, relative alla disciplina INTRASTAT, devono essere coordinate con i nuovi termini
di fatturazione e registrazione delle operazioni IVA, previsti, con effetto dal 1.1.2013, dalla L.
228/2012, c.d. “Legge di Stabilità 2013”.
ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI
Ai sensi dell’art. 39, c. 1, DL 331/1993, gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati all’inizio
del trasporto o della spedizione dei beni dallo Stato membro di provenienza.
Pertanto, il momento rilevante degli acquisti intracomunitari è ora individuato nella data di partenza
o spedizione dei beni, senza che assuma rilevanza il soggetto che provvede al trasporto o alla
spedizione.
Sono previste alcune deroghe per le operazioni con effetti traslativi sospesi e per i c.d.
acquisti “continuativi” (si veda la FE n. 1/2013).
Se la fattura è emessa antecedentemente all’inizio del trasporto o della spedizione dei beni,
l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura. Il
pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo, non assume invece più alcuna rilevanza
ai fini del momento di effettuazione dell’acquisto intracomunitario.
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Tuttavia, se prima dell’inizio del trasporto il cedente riceve un acconto o il pagamento del
corrispettivo e sceglie di emettere la fattura in via anticipata, l’operazione si considera comunque
effettuata, pur limitatamente all’importo fatturato.
Ai sensi dell’art. 47, c. 1, DL 331/1993, la fattura estera, una volta integrata con l’indicazione
dell’imponibile, dell’aliquota e dell’imposta, va annotata nel registro delle fatture emesse entro il
giorno 15 del mese successivo a quello del suo ricevimento, ma con riferimento al mese
precedente.
Il riferimento al mese precedente ha lo scopo di collegare l’operazione al periodo di
effettuazione della stessa. Pertanto, la retrodatazione non trova applicazione quando
l’operazione è effettuata nello stesso mese di annotazione della fattura.
L’annotazione della fattura integrata nel registro IVA acquisti va eseguita, al più tardi, entro il
termine di decadenza biennale per l’esercizio della detrazione ex art. 19, c. 1, DPR 633/1972
(entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a
quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).
In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione, l’acquirente nazionale è tenuto a emettere un’autofattura entro il
giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (inizio del trasporto o
della spedizione al cessionario dal territorio dello Stato UE di partenza).
Se la fattura ricevuta riporta un corrispettivo inferiore a quello reale, l’acquirente deve emettere
una fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura
originaria.
Tali documenti vanno annotati sia nel registro IVA fatture emesse (entro il termine di
emissione e con riferimento al mese precedente), sia nel registro IVA acquisti al fine della
detrazione della relativa imposta.
Ai fini della presentazione del modello INTRA 2-bis va fatto riferimento al momento di annotazione
della fattura integrata nel registro IVA fatture emesse.
Esempio 1
Esempio 2
Esempio 3
Acquisto intracomunitario di beni effettuato in data 15.1.2014; la relativa fattura è ricevuta e
annotata nel medesimo mese. L’operazione va inserita nel modello INTRA 2-bis di gennaio,
da presentare entro il 25.2.2014 (soggetto mensile), o del primo trimestre 2014, da
presentare entro il 28.4.2014 (soggetto trimestrale).
Acquisto intracomunitario di beni effettuato in data 15.1.2014; la relativa fattura è ricevuta a
gennaio ma annotata a febbraio con riferimento al mese precedente. L’operazione va
inserita nel modello INTRA 2-bis di gennaio, da presentare entro il 25.2.2014 (soggetto
mensile), o del primo trimestre 2014, da presentare entro il 28.4.2014 (soggetto
trimestrale).
Acquisto intracomunitario di beni effettuato in data 14.2.2014; la relativa fattura è ricevuta e
annotata nel mese di marzo ma con riferimento al mese di febbraio. L’operazione va
inserita nel modello INTRA 2-bis di febbraio, da presentare entro il 25.3.2014 (soggetto
mensile), o del primo trimestre 2014, da presentare entro il 28.4.2014 (soggetto
trimestrale).
Ai sensi dell’art. 50, c. 7, DL 331/1993, devono essere indicati negli elenchi, per il loro intero
ammontare, anche gli acquisti intracomunitari per i quali, anteriormente alla consegna o
spedizione dei beni, sia stata emessa fattura o pagato tutto o parte del corrispettivo. In particolare,
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ai fini dell’inclusione dell’operazione negli elenchi, va fatto riferimento al periodo nel corso del
quale è stata eseguita la consegna o la spedizione dei beni.
Esempio 4
In data 15.1.2014 è ricevuta una fattura di acconto dell’importo di € 2.000, a valere su una
fornitura di merci ancora da ricevere. Le merci sono spedite dalla Germania nel mese di
marzo unitamente alla fattura a saldo dell’importo di € 3.000. Nonostante la fattura di
acconto sia stata ricevuta e registrata ai fini IVA nel mese di gennaio, l’acquisto
intracomunitario di complessivi € 5.000 va dichiarato nel modello INTRA 2-bis di marzo, da
presentare entro il 28.4.2014 (soggetto mensile), o del primo trimestre 2014, da presentare
entro il 28.4.2014 (soggetto trimestrale).
CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI
Ai sensi dell’art. 39, c. 1, DL 331/1993, le cessioni intracomunitarie si considerano effettuate
all’inizio del trasporto o della spedizione dei beni dall’Italia.
Sono previste alcune deroghe per le operazioni con effetti traslativi sospesi e per i c.d.
acquisti “continuativi” (si veda la FE n. 1/2013).
Se la fattura è emessa antecedentemente all’inizio del trasporto o della spedizione dei beni,
l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura. Il
pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo, non assume invece più alcuna rilevanza
ai fini del momento di effettuazione dell’operazione.
Tuttavia, se prima dell’inizio del trasporto il cedente riceve un acconto o il pagamento del
corrispettivo e sceglie di emettere la fattura in via anticipata, l’operazione si considera comunque
effettuata, pur limitatamente all’importo fatturato.
Ai sensi dell’art. 46, c. 2, DL 331/1993, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Prima di emettere la fattura in regime di non imponibilità IVA ex art. 41, DL 331/1993, è
opportuno verificare l’iscrizione dell’acquirente comunitario nell’archivio VIES
(http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm).
Come previsto dall’art. 47, c. 4, DL 331/1993, la fattura va annotata nel registro delle fatture
emesse secondo l’ordine di numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese
di effettuazione. L’annotazione va dunque eseguita entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di effettuazione dell’operazione, con riferimento al mese di inizio del trasporto o della spedizione
dei beni dall’Italia.
Ai fini dell’inclusione dell’operazione nell’elenco INTRA 1-bis devono essere osservate le stesse
regole previste per gli acquisti e, pertanto, occorre far riferimento alla data di annotazione della
fattura nel registro delle fatture emesse.
Esempio 5
Esempio 6
Cessione intracomunitaria di beni effettuata in data 15.1.2014; la relativa fattura è emessa
e annotata in pari data. L’operazione va inserita nel modello INTRA 1-bis di gennaio, da
presentare entro il 25.2.2014 (soggetto mensile), o del primo trimestre 2014, da presentare
entro il 28.4.2014 (soggetto trimestrale).
Cessione intracomunitaria di beni effettuata in data 15.1.2014; la relativa fattura è emessa il
15.2.2014 e annotata in tale mese ma con riferimento a gennaio. L’operazione va inserita
nel modello INTRA 1-bis di gennaio, da presentare entro il 25.2.2014 (soggetto mensile), o
del primo trimestre 2014, da presentare entro il 28.4.2014 (soggetto trimestrale).
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Focus ESTERO n. 02/2014 - Modelli INTRASTAT 2014: novità e conferme
Ai sensi dell’art. 50, c. 7, DL 331/1993, devono essere indicate negli elenchi, per il loro intero
ammontare, anche le cessioni intracomunitarie per le quali, anteriormente alla consegna o
spedizione dei beni, sia stata emessa fattura o pagato tutto o parte del corrispettivo. In particolare,
ai fini dell’inclusione dell’operazione negli elenchi, va fatto riferimento al periodo nel corso del
quale è stata eseguita la consegna o la spedizione dei beni.
Esempio 7
In data 15.1.2014 è emessa una fattura di acconto dell’importo di € 2.000, su una fornitura
di merci ancora da spedire. Le merci sono spedite dall’Italia nel mese di marzo unitamente
alla fattura a saldo dell’importo di € 3.000. Nonostante la fattura di acconto sia stata
emessa e registrata nel mese di gennaio, la cessione intracomunitaria di complessivi €
5.000 va dichiarata nel modello INTRA 1-bis di marzo, da presentare entro il 28.4.2014
(soggetto mensile), o del primo trimestre 2014, da presentare entro il 28.4.2014 (soggetto
trimestrale).
PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE
Le prestazioni di servizi “generici” ricevute da prestatori stabiliti nella Comunità, si considerano
effettuate alla data di ultimazione del servizio o, se antecedente, alla data del pagamento.
Sono previste alcune deroghe per le prestazioni continuative ultrannuali e per quelle
periodiche (si veda la FE n. 2/2013).
La fattura, ricevuta senza addebito d’imposta, deve essere numerata e integrata con l’eventuale
determinazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a
formare la base imponibile dell’operazione, nonché con l’ammontare dell’imposta, o con il titolo
che ne prevede l’esenzione o la non imponibilità, entro il giorno 15 del mese successivo al suo
ricevimento.
In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione, il committente nazionale è tenuto a emettere
un’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione (ultimazione della prestazione).
L’annotazione del documento nel registro delle fatture emesse va eseguita entro lo stesso termine
(giorno 15 del mese successivo al ricevimento), ma con riferimento al mese precedente.
L’annotazione nel registro IVA acquisti va invece eseguita, al più tardi, entro il termine di
decadenza biennale dal diritto alla detrazione ex art. 19, c. 1, DPR 633/1972.
Ai fini dell’inclusione delle prestazioni ricevute nei modelli INTRASTAT, occorre aver riguardo alla
data di annotazione della fattura nel registro IVA fatture emesse, tenendo, tuttavia, conto del mese
di ricevimento del documento.
Esempio 8
Prestazione di servizi ultimata in data 15.1.2014; la relativa fattura è emessa il 10.2.2014
con data 15.1.2014. Il committente italiano riceve il documento in data 12.2.2014 e lo
annota nei registri IVA nella medesima data ma con riferimento al mese di gennaio.
L’operazione va inserita nel modello INTRA 2-quater di gennaio, da presentare entro il
25.2.2014 (soggetto mensile), o del primo trimestre 2014, da presentare entro il 28.4.2014
(soggetto trimestrale).
PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE
Le prestazioni di servizi “generici” rese nei confronti di committenti stabiliti nella Comunità, devono
essere fatturate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
(ultimazione del servizio o pagamento).
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29.1.2014
Focus ESTERO n. 02/2014 - Modelli INTRASTAT 2014: novità e conferme
Sono previste alcune deroghe per le prestazioni continuative ultrannuali e per quelle
periodiche (si veda la FE n. 2/2013).
Il documento, riportante l’annotazione “Inversione contabile”, va poi annotato nel registro delle
fatture emesse entro lo stesso termine di emissione ma con riferimento al mese di effettuazione
dell’operazione.
Ai fini dell’inclusione delle operazioni negli elenchi occorre far riferimento alla data di registrazione
della fattura, tenendo, tuttavia, conto del momento di effettuazione dell’operazione. Ad esempio,
una fattura emessa il 15.1, data di ultimazione del servizio, può essere annotata nel registro IVA
fatture emesse entro il 15.2, ma deve comunque essere contabilizzata nel registro IVA del mese di
gennaio, periodo con riferimento al quale deve essere anche inclusa negli elenchi.
Esempio 9
Prestazione di servizi ultimata in data 15.1.2014; la relativa fattura è emessa il 15.2.2014
con data 15.1.2014. L’operazione va inserita nel modello INTRA 1-quater di gennaio, da
presentare entro il 25.2.2014 (soggetto mensile), o del primo trimestre 2014, da presentare
entro il 28.4.2014 (soggetto trimestrale).
PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE
La periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi va individuata in relazione al volume degli
scambi intracomunitari di beni e servizi realizzati nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro
trimestri precedenti.
CESSIONE DI BENI E
SERVIZI RESI
Mensile: soggetti che effettuano cessioni di beni e servizi superiori a €
50.000 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti.
Trimestrale: soggetti che effettuano cessioni di beni e servizi pari o inferiori a
€ 50.000 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti.
ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI RICEVUTI
Mensile: soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi superiori a €
50.000 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti.
Trimestrale: soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi pari o inferiori a
€ 50.000 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti.
Il superamento della soglia di € 50.000 deve essere accertato, distintamente, per l’elenco delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese (modello INTRA 1) e per quello degli acquisti di
beni e delle prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA 2). È, quindi, possibile che la periodicità
sia trimestrale per un elenco e mensile per l’altro.
All’interno di ciascuna tipologia di elenco, l’ammontare delle singole categorie di operazioni resta
distinto ai fini della verifica del superamento della soglia. La periodicità resta, pertanto, trimestrale
se, ad esempio, le cessioni di beni sono pari a € 30.000, mentre le prestazioni di servizi rese sono
pari a € 40.000.
Gli elenchi vanno invece presentati mensilmente se, per una singola categoria di operazioni, è
stata superata la soglia di € 50.000. Ad esempio, se nel trimestre gennaio - marzo viene superata
la soglia di € 50.000 delle cessioni di beni ma non quella dei servizi resi, i modelli INTRASTAT
devono essere presentati con periodicità mensile sia con riguardo ai beni che ai servizi resi.
Con CM n. 36/E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se la soglia di € 50.000 è
stata superata anche in uno solo dei quattro trimestri dell’anno precedente, la periodicità
mensile deve essere osservata per almeno quattro trimestri consecutivi. Di conseguenza,
per ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi, è necessario che la soglia di € 50.000
non sia superata per almeno quattro trimestri consecutivi.
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29.1.2014
Focus ESTERO n. 02/2014 - Modelli INTRASTAT 2014: novità e conferme
In assenza di operazioni attive e passive nel mese o trimestre di riferimento gli elenchi non devono
essere presentati.
Nell’ipotesi di inizio dell’attività in corso d’anno, gli elenchi vanno presentati trimestralmente,
purché siano rispettate le condizioni previste per tale periodicità. In altri termini, i soggetti che
iniziano l’attività sono considerati trimestrali, salvo il passaggio alla periodicità mensile ove sia
superata la soglia di € 50.000.
I soggetti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale possono scegliere di presentare
i modelli con cadenza mensile. Tuttavia, tale scelta obbliga alla presentazione mensile per
tutto l’anno solare.
CAMBIO DI PERIODICITÀ
Se nel corso del trimestre di riferimento è superata la soglia di € 50.000, la periodicità di
presentazione degli elenchi passa da trimestrale a mensile già dal mese successivo a quello in cui
è stata superata la soglia.
In tal caso, per i mesi del trimestre già trascorsi, è prevista la presentazione di elenchi
appositamente “contrassegnati” (da trasmettere contestualmente alla presentazione del primo
elenco mensile).
In particolare, se la soglia è superata:
1)
nel primo mese del trimestre, occorre presentare il modello entro il giorno 25 del mese
successivo, contrassegnando nel frontespizio la casella “SOLO PRIMO MESE DEL
TRIMESTRE”;
nel secondo mese del trimestre, occorre presentare il modello entro il giorno 25 del mese
successivo, contrassegnando nel frontespizio la casella “1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE”;
nel terzo mese del trimestre, occorre presentare il modello entro il giorno 25 del mese
successivo, contrassegnando nel frontespizio la casella “TRIMESTRE COMPLETO”.
2)
3)
Esempio 10
Esempio 11
Un soggetto tenuto alla presentazione trimestrale supera la soglia di € 50.000 di acquisti
intracomunitari nel corso del mese di febbraio. Il modello INTRA 2 relativo ai mesi di
gennaio e febbraio deve essere presentato entro il 25.3, il modello INTRA 2 del mese di
marzo va invece presentato entro il 25.4.
Un soggetto tenuto alla presentazione trimestrale supera la soglia di € 50.000 di cessioni
intracomunitarie nel corso del mese di marzo. Il modello INTRA 1 relativo ai mesi di
gennaio, febbraio e marzo deve essere presentato entro il 28.4.2014.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi è fissato entro il giorno 25 del mese
successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. Se tale giorno cade di sabato o in un
giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
PERIODICITÀ MENSILE
PERIODICITÀ TRIMESTRALE
Gennaio 2014
25.2.2014
Febbraio 2014
25.3.2014
Marzo 2014
28.4.2014
1° trimestre 2014
28.4.2014
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29.1.2014
Focus ESTERO n. 02/2014 - Modelli INTRASTAT 2014: novità e conferme
Aprile 2014
26.5.2014
Maggio 2014
25.6.2014
Giugno 2014
25.7.2014
Luglio 2014
25.8.2014
Agosto 2014
25.9.2014
Settembre 2014
27.10.2014
Ottobre 2014
25.11.2014
Novembre 2014
29.12.2014
Dicembre 2014
26.1.2015
2° trimestre 2014
25.7.2014
3° trimestre 2014
27.10.2014
4° trimestre 2014
26.1.2015
Per gli elenchi relativi al 2010 e ai periodi d’imposta successivi, l’unica modalità possibile di
presentazione degli elenchi è quella telematica (utilizzando il Servizio Telematico Doganale o i
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ossia Entratel e Fisconline). ■
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L’abbonamento consente di ricevere le circolari su più indirizzi e-mail, purché appartenenti allo stesso dominio. Inserire qui di seguito le mail separate da punto e virgola.
DECORRENZA:
IL PAGAMENTO VA EFFETTUATO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA NS. FATTURA
A MEZZO BONIFICO BANCARIO O VERSAMENTO IN C/C POSTALE (istruzioni riportate in fattura)
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: L’abbonamento al Servizio Circolari Informative ha decorrenza dal giorno indicato sul coupon di adesione e scadenza alla fine del periodo prescelto.
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