Revisione della MiFID – Il ruolo dell’ESMA Salvatore Gnoni – Investment & Reporting Division EFPA Italia Meeting 2014 – Lecce, 5/6 Giugno Sommario • ESMA – Una visione d’insieme • Il ruolo di ESMA nella revisione della MiFID. Da MiFID I a MiFID II • La consultazione in corso. In particolare: Consulenza, incentivi e adeguatezza. ESMA nel Sistema Finanziaria (*) Europeo di Vigilanza Comitato congiunto (delle 3 ESA) European Securities & Markets Authority (ESMA) European Banking Authority (EBA) European Insurance & Occ. Pensions Authority (EIOPA) Autorita’ nazionali – Vigilanza strumenti finanziari e mercati Autorita’ nazionali Vigilanza bancaria Autorita’ nazionali Vigilanza assicurativa previdenziale Raccomandazioni e segnalazioni Scambio di informazioni Comitato Europeo per il rischio sistemico Presidente e vice BCE, Governatori banche centrali e Rappresentanti Comitati scientifico e tecnico + Presidenti di ESMA, EBA & EIOPA (+ Presidenti autorita’ nazionali di vigilanza) + Commissione Europea 3 ESMA: principali poteri, compiti e responsabilita’ • • • • • • • Norme tecniche di regolamentazione e di attuazione Raccomandazioni/Linee guida Violazione del diritto dell’Unione Interventi in situazioni di emergenza Risoluzione di controversie in situazioni transfrontaliere Vigilanza diretta Altri poteri/strumenti • La protezione degli investitori 4 ESMA e la revisione della MiFID • La revisione della MiFID: MiFID II e MiFIR • Iter legislativo • Il ruolo di ESMA: – Norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (12/18 mesi) – Assistenza alla Commissione per l’adozione di atti delegati della Commissione (Technical Advice) (6 mesi) – Linee guida (18 mesi) • Il processo di consultazione in corso: – Norme tecniche: Documento di discussione (pubblicato a maggio) seguito da documento di consultazione – Technical advice: documento di consultazione (pubblicato a maggio) 5 ESMA e la revisione della MiFID: protezione degli investitori Tipo di atto Argomento • Technical advice (documento di consultazione) Norme tecniche (documento di discussione seguito da documento di consultazione) Linee guida (prossimi mesi) • • Requisiti organizzativi • Governance relativa agli strumenti finanziari, conflitti di interesse, funzione di compliance, reclami dei clienti, salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, registrazioni telefoniche ed elettroniche Regole di condotta • Consulenza; incentivi; informazioni e comunicazioni periodiche alla clientela; adeguatezza ed appropriatezza, remunerazione. Poteri – Intervento su prodotti, attivita’ e prassi • Fattori e criteri per determinare l’esistenza di minacce/preoccupazioni significative in materia di protezione degli investitori, ordinato funzionamento e integrita’ dei mercati finanziari o delle merci e stabilita’ del sistema finanziario. • Best execution • Informazioni relative alla qualita’ dell’esecuzione (sedi di esecuzione e imprese di investimento) e le principali sedi di esecuzione utilizzate (imprese di investimento) Aspetti operativi e di cooperazione tra Autorita’ • Autorizzazione di imprese di investimento • Registrazione di imprese di Paesi terzi • Scambio di informazioni tra Autorita’ di vigilanza in attivita’ di cooperazione • • • • Cross-selling (Comitato congiunto) Requisiti organi di gestione (ESMA ed EBA) Strumenti finanziari complessi Requisiti di conoscenza e competenza staff • 6 ESMA e MiFID2 – Consulenza, incentivi e adeguatezza • Consulenza – La distinzione tra consulenza indipendente e non • Consulenza indipendente. Le regole di condotta: – Diversificazione degli strumenti finanziari – Il divieto degli incentivi monetari • Incentivi – Consulenza prestata su base indipendente e gestione patrimoniale. – Altri servizi di investimento. • Adeguatezza – Valutazione periodica di adeguatezza – Comunicazione ai clienti 7 Grazie. 8 Titolo sessione: MiFID 2: considerazioni di vigilanza Relatore: Flavio Bongiovanni EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce INDICE 1. GRADUALITÀ DEL SERVIZIO DI CONSULENZA: 1.1 CONSULENZA RISTRETTA (NON INDIPENDENTE) 1.2 CONSULENZA INDIPENDENTE 2. CONSULENZA INDIPENDENTE E MODELLO DI SERVIZIO DEGLI INTERMEDIARI 3. CONSULENZA, INCENTIVI ED INFORMATIVA SUI COSTI 4. CONSULENZA E PRODUCT GOVERNANCE 5. CONSULENZA E REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 6. IL TEST DI ADEGUATEZZA EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 1 - Gradualità del servizio di consulenza (1/5) Il considerando n.73 della MiFID 2 stabilisce che al fine di definire ulteriormente il quadro regolamentare per la prestazione del servizio di consulenza, ed al contempo lasciare libertà di scelta agli intermediari ed ai clienti, è appropriato stabilire le condizioni per la prestazione del servizio nei casi in cui gli intermediari informano i clienti che il servizio è fornito su base indipendente Considerati i possibili modelli di servizio presenti sul mercato per la prestazione della consulenza, ai clienti dovranno essere fornite informazioni aggiornate funzionali a comprendere il tipo di servizio (o di servizi) che ricevono. EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 1 - Gradualità del servizio di consulenza (2/5) Gli intermediari possono prevedere approcci differenti circa l’estensione della consulenza che forniscono ai clienti, conformemente: a) al proprio modello di business; b) al tipo di clienti; c) ad altri fattori quali la complessità, il grado di rischio e le tipologie di strumenti finanziari su cui forniscono consulenza. EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 1 - Gradualità del servizio di consulenza (3/5) Perciò è importante spiegare correttamente ai clienti l’estensione e le caratteristiche della consulenza prestata, in considerazione: 1) dei tipi di consulenza offerta dagli intermediari; 2) del valore derivante dalla prestazione del servizio in aggiunta alla commercializzazione degli strumenti finanziari (cfr. CP 2.13 ) EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 1 - Gradualità del servizio di consulenza (4/5) Gli intermediari devono inoltre informare i clienti circa la previsione o meno di una valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati. In caso di valutazione periodica, l’intermediario dovrebbe comunicare al cliente: 1) la frequenza e l’estensione della valutazione periodica e, ove rilevante, le condizioni che attivano la valutazione; 2) la profondità temporale della rivalutazione delle informazioni precedentemente raccolte; 3) il modo secondo cui al cliente sarà comunicata una consulenza aggiornata. EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 1 - Gradualità del servizio di consulenza (5/5) Gli intermediari dovrebbero procedere ad una revisione dell’adeguatezza con frequenza almeno annuale. La frequenza dovrebbe essere incrementata in funzione: a) del profilo di rischio del cliente; b) degli strumenti finanziari raccomandati EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 2 - Consulenza indipendente e modello di servizio degli intermediari (1/3) Un ruolo cruciale nella somministrazione di consulenza indipendente è svolto dalla adozione di un adeguato PROCESSO di SELEZIONE degli strumenti finanziari raccomandati. Il PROCESSO SELETTIVO DEVE NON ESSERE INFLUENZATO da alcun tipo di interesse che l’intermediario o il suo consulente possano avere in uno specifico strumento finanziario (come nel caso, appunto, di strumenti emessi dallo stesso intermediario o da soggetti aventi stretti legami con l’intermediario medesimo). EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 2 - Consulenza indipendente e modello di servizio degli intermediari (2/3) Il processo selettivo degli strumenti finanziari deve consentire ed enfatizzare una comparazione imparziale ed adeguata fra diversi strumenti finanziari avuto riguardo alle disposizioni in materia di CONFLITTO DI INTERESSI. A tale riguardo un ruolo di fondamentale importanza è svolto dalle funzioni aziendali di CONTROLLO (compliance, risk management, internal audit) E’ essenziale che la varietà ed il numero di strumenti finanziari considerati permetta un’adeguata comparazione di ciò che il mercato offre in alternativa ai prodotti di propria emissione (o di soggetti aventi “stretti legami” col distributore). EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 2 - Consulenza indipendente e modello di servizio degli intermediari (3/3 (3/3) Se tali comparazioni non sono possibili a causa del modello di servizio o dello specifico scopo del servizio fornito, l’intermediario che fornisce il servizio di consulenza non può qualificarsi come “indipendente” (consulenza indipendente ampia vs consulenza indipendente specialistica). In caso di prestazione congiunta di consulenza indipendente e consulenza non indipendente giocano un ruolo cruciale la trasparenza informativa ed adeguati requisiti organizzativi (per es. la stessa persona non dovrebbe poter prestare sia la consulenza indipendente che quella non indipendente). EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (1/9) Quattro aree di interesse: 1. Incentivi e consulenza indipendente; 2. Incentivi non monetari minori; 3. Incentivi e miglioramento della qualità del servizio; 4. Incentivi ed informativa al cliente. EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (2/9) INCENTIVI E CONSULENZA INDIPENDENTE I considerando 74 e 75 della MiFID 2 stabiliscono che al fine di rafforzare la protezione degli investitori ed accrescere la chiarezza per i clienti è appropriato restringere la possibilità per gli intermediari che prestano il servizio di consulenza indipendente e di gestione di portafogli di accettare e trattenere incentivi monetari e non monetari da terzi ed, in particolare, dagli emittenti o dai fornitori di prodotti. EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (3/9) INCENTIVI E CONSULENZA INDIPENDENTE Conformemente al considerando 74 gli intermediari che prestano consulenza indipendente possono continuare a considerare strumenti finanziari caratterizzati dal modello di remunerazione tradizionale, basato sul pagamento di incentivi dall’emittente al distributore. In questi casi, tuttavia, l’intermediario deve restituire al cliente gli incentivi ricevuti da terzi il prima possibile. Non dovrebbe essere permesso all’intermediario di compensare gli incentivi ricevuti da terzi con le commissioni dovute dal cliente all’intermediario stesso. EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (4/9) INCENTIVI E CONSULENZA INDIPENDENTE Gli intermediari dovrebbero istituire una policy - come parte dei requisiti organizzativi - per assicurare che gli incentivi ricevuti da terzi siano trasferiti ai clienti. I clienti devono essere informati degli incentivi loro trasferiti (reporting periodico). In tal modo i clienti avranno una visione generale di informazioni rilevanti rispetto al servizio loro fornito. EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (5/9) INCENTIVI NON MONETARI MINORI La ricerca in materia di investimenti, per essere considerata incentivo non monetario minore, deve essere accessibile ad un ampio numero di persone o al pubblico. Al contrario, la ricerca il cui contenuto sia specificamente personalizzato/commissionato ovvero la ricerca la cui distribuzione o accesso sono limitati ha una naturale e portata tali per cui la sua somministrazione è in grado di influenzare il ricevente e perciò non può essere considerata incentivo non monetario minore. EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (6/9) INCENTIVI E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO Previsione di una lista NON ESAUSTIVA di circostanze in cui le NCAs possono presumere che non vi sia miglioramento della qualità del servizio (diverso dalla consulenza indipendente e dalla gestione di portafogli). Previsione di condizioni positive in presenza delle quali può ritenersi che l’incentivo accresca la qualità del servizio . EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (7/9) INCENTIVI E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO Requisito organizzativo per gli intermediari: obbligo di dimostrare che essi pagano o ricevono pagamenti e benefici non monetari per migliorare la qualità del servizio per il cliente. L’obbligo è assolto nel seguente modo: a) mantenimento di una lista interna degli incentivi monetari e non monetari; b) registrazione di come l’intermediario usa o intende usare gli incentivi al fine di accrescere la qualità del servizio reso al cliente. EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (8/9) INCENTIVI ED INFORMATIVA AL CLIENTE Obbligo di informare il cliente ex–ante in modo chiaro, comprensibile ed accurato dell’esistenza, della natura e dell’ammontare degli incentivi monetari e non monetari. Se l’informativa ex–ante non è possibile in modo preciso, l’indicazione dell’ammontare preciso va fatta ex– post. In caso di incentivi ricevuti in via continuativa (on-going), l’informativa sull’ammontare esatto va resa almeno una volta all’anno. EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (9/9) INCENTIVI ED INFORMATIVA AL CLIENTE L’informativa resa al cliente circa gli incentivi dovrebbe permettergli di accertare il costo totale del servizio reso e di fare il raffronto fra differenti servizi, strumenti finanziari ed intermediari prima della prestazione del servizio. In questi casi, il cliente dovrebbe essere informato su come egli INDIRETTAMENTE PAGA IL SERVIZIO, posto che ciò ha effetto sui costi totali pagati. Gli incentivi ricevuti dall’intermediario dovrebbero essere considerati come parte del costo del servizio. EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 4 - Consulenza e product governance Obblighi per il “PRODUTTORE” e per il “DISTRIBUTORE”. Documento di consultazione CONSOB sulla distribuzione di prodotti complessi alla clientela retail. Conformazione alla “Opinion” dell’ESMA del 7/02/2014 (“MiFID practices for firms selling complex products”) e del 27/03/2014 (“Good practices for product governance arrangements”). Documento di consultazione CONSOB: raccomandazione di 1) astenersi dal distribuire ai clienti al dettaglio tipologie di prodotti finanziari di complessità MOLTO ELEVATA; 2) distribuire ai clienti al dettaglio prodotti di complessità ELEVATA soltanto nell’ambito del servizio di CONSULENZA EVOLUTA EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 5 - Consulenza , politiche di remunerazione e sistemi incentivanti (1/2) Le questioni relative alla remunerazione non sono specificamente trattate in MiFID 1. La MiFID 2 ha evidenziato l’importanza della materia. Le linee guida ESMA/2013/606 sono la base per le misure di implementazione di MiFID 2. Le disposizioni in materia di remunerazione sono funzionali a rafforzare la protezione dell’investitore. EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 5- Consulenza , politiche di remunerazione e sistemi incentivanti (2/2) L’intermediario deve definire delle politiche di remunerazione e delle procedure interne che siano funzionali ad incoraggiare una condotta responsabile nel miglior interesse del cliente, ed a prevenire e gestire conflitti di interesse causati dalla struttura remunerativa e dal sistema incentivante. In particolare, la struttura remunerativa ed il sistema incentivante del personale non deve portare il personale addetto alla funzione commerciale/vendita a raccomandare un prodotto nei casi in cui un prodotto diverso risulterebbe più adeguato per il cliente. EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 6 - Consulenza e test di adeguatezza (1/7) Linee guida Esma (n. 387/2012) e linee guida ABI marzo 2014. Mandato della Commissione all’Esma in materia di adeguatezza: considerare ogni aggiornamento o miglioramento ai requisiti previsti per la valutazione dell’adeguatezza funzionale ad assicurare un reale valore aggiunto per il cliente. Novità prevista dalla MiFID 2: nell’applicazione del test di adeguatezza gli intermediari devono verificare: 1) la capacità del cliente di sopportare perdite; 2) la tolleranza al rischio del cliente. EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 6 - Consulenza e test di adeguatezza (2/7) Rafforzamento della protezione dell’investitore mediante l’indicazione dettagliata degli elementi previsti per la valutazione dell’adeguatezza. In particolare, l’intermediario deve: 1. avere politiche e procedure idonee alla valutazione degli strumenti finanziari selezionati per i clienti (natura e caratteristiche degli strumenti, compresi i costi e i rischi); 2. valutare i casi in cui strumenti finanziari alternativi, meno complessi o a costi minori possano essere adeguati al profilo del cliente; EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 6 - Consulenza e test di adeguatezza (3/7) 3. in caso di relazione continuativa (consulenza on-going o gestione di portafogli), avere procedure appropriate per mantenere adeguate ed aggiornate informazioni circa il cliente; 4. definire la profondità delle informazioni che devono essere raccolte dal cliente alla luce di tutte le caratteristiche del servizio prestato al cliente; 5. assicurarsi dell’attendibilità delle informazioni raccolte dal cliente (valutazione della capacità del cliente di sopportare perdite; verifica dell’affidabilità degli strumenti utilizzati per il test di adeguatezza; appropriata redazione delle domande; controlli di coerenza). EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 6 - Consulenza e test di adeguatezza (4/7) Gli esiti dell’attività di vigilanza: le verifiche condotte dalla Consob hanno riscontrato profili di attenzione in tema di strutturazione del questionario di profilatura della clientela. In particolare, è stato rilevato: a) una scarsa articolazione delle domande; b) un grado di approfondimento talvolta limitato delle stesse; c) risposte per lo più fondate su un’autovalutazione da parte del cliente sulla base di definizioni talvolta di per sé poco autoesplicative; d) risposte alternative tra le quali spesso non è chiaramente percepibile la differenza; EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 6 - Consulenza e test di adeguatezza (5/7) e) la mancata valorizzazione di informazioni ulteriori sul cliente pur disponibili all’interno degli archivi informatici dell’intermediario (per esempio, tipologia, frequenza o quantità delle operazioni effettuate); f) compilazione facoltativa della sezione “situazione finanziaria”; g) nell’ambito della sezione “situazione finanziaria”, mancata considerazione degli impegni finanziari del cliente (ad esempio, mutui, prestiti ed affidamenti), informazioni spesso pur disponibili all’interno degli archivi informatici degli intermediari. EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 6 - Consulenza e test di adeguatezza (6/7) Inoltre, è stata riscontrata spesso l’assenza di controlli di coerenza tra le varie risposte fornite dal cliente nel questionario di profilatura al fine di evitare che l’investitore involontariamente fornisca risposte “contraddittorie”. E’ stato spesso riscontrato un uso anomalo delle riprofilature della clientela: 1) prevedendo una riprofilatura della clientela al fine di ribilanciare ex-post i portafogli dei clienti medesimi; 2) nell’imminenza o contemporaneamente alla conclusione di un’operazione che, secondo il precedente profilo (più “conservativo”) il cliente non avrebbe potuto effettuare come adeguata. EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce MiFID 2: considerazioni di vigilanza 6 - Consulenza e test di adeguatezza (7/7) Al riguardo, le funzioni di controllo degli intermediari devono approntare controlli di 1° e 2° livello al fine di garantire un efficace controllo sui fenomeni di riprofilatura strumentale della clientela. Linee guida ABI marzo 2014: “(…) dovrebbero essere previste specifiche misure atte a prevenire modifiche del profilo opportunistiche, volte esclusivamente a rendere adeguata un’operazione altrimenti non coerente con il profilo del cliente”. EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce
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