Presentazione Salvatore Gnoni e Flavio Bongiovanni

Revisione della MiFID – Il ruolo dell’ESMA
Salvatore Gnoni – Investment & Reporting Division
EFPA Italia Meeting 2014 – Lecce, 5/6 Giugno
Sommario
• ESMA – Una visione d’insieme
• Il ruolo di ESMA nella revisione della MiFID. Da MiFID I a
MiFID II
• La consultazione in corso. In particolare: Consulenza,
incentivi e adeguatezza.
ESMA nel Sistema
Finanziaria (*)
Europeo
di
Vigilanza
Comitato congiunto (delle 3 ESA)
European
Securities &
Markets Authority
(ESMA)
European
Banking Authority
(EBA)
European
Insurance & Occ.
Pensions Authority
(EIOPA)
Autorita’ nazionali –
Vigilanza strumenti
finanziari e mercati
Autorita’ nazionali Vigilanza bancaria
Autorita’ nazionali Vigilanza
assicurativa
previdenziale
Raccomandazioni e segnalazioni
Scambio di informazioni
Comitato Europeo per il rischio sistemico
Presidente e vice BCE,
Governatori banche
centrali e
Rappresentanti
Comitati scientifico e
tecnico
+
Presidenti di
ESMA, EBA & EIOPA
(+ Presidenti autorita’
nazionali di vigilanza)
+
Commissione
Europea
3
ESMA: principali poteri, compiti e responsabilita’
•
•
•
•
•
•
•
Norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
Raccomandazioni/Linee guida
Violazione del diritto dell’Unione
Interventi in situazioni di emergenza
Risoluzione di controversie in situazioni transfrontaliere
Vigilanza diretta
Altri poteri/strumenti
•
La protezione degli investitori
4
ESMA e la revisione della MiFID
• La revisione della MiFID: MiFID II e MiFIR
• Iter legislativo
• Il ruolo di ESMA:
– Norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (12/18 mesi)
– Assistenza alla Commissione per l’adozione di atti delegati della
Commissione (Technical Advice) (6 mesi)
– Linee guida (18 mesi)
•
Il processo di consultazione in corso:
– Norme tecniche: Documento di discussione (pubblicato a maggio) seguito
da documento di consultazione
– Technical advice: documento di consultazione (pubblicato a maggio)
5
ESMA e la revisione della MiFID: protezione
degli investitori
Tipo di atto
Argomento
•
Technical
advice
(documento di
consultazione)
Norme
tecniche
(documento di
discussione
seguito da
documento di
consultazione)
Linee guida
(prossimi
mesi)
•
•
Requisiti organizzativi
• Governance relativa agli strumenti finanziari, conflitti di interesse, funzione di compliance, reclami dei clienti,
salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, registrazioni telefoniche ed elettroniche
Regole di condotta
• Consulenza; incentivi; informazioni e comunicazioni periodiche alla clientela; adeguatezza ed appropriatezza,
remunerazione.
Poteri – Intervento su prodotti, attivita’ e prassi
• Fattori e criteri per determinare l’esistenza di minacce/preoccupazioni significative in materia di protezione degli
investitori, ordinato funzionamento e integrita’ dei mercati finanziari o delle merci e stabilita’ del sistema
finanziario.
•
Best execution
• Informazioni relative alla qualita’ dell’esecuzione (sedi di esecuzione e imprese di investimento) e le principali
sedi di esecuzione utilizzate (imprese di investimento)
Aspetti operativi e di cooperazione tra Autorita’
• Autorizzazione di imprese di investimento
• Registrazione di imprese di Paesi terzi
• Scambio di informazioni tra Autorita’ di vigilanza in attivita’ di cooperazione
•
•
•
•
Cross-selling (Comitato congiunto)
Requisiti organi di gestione (ESMA ed EBA)
Strumenti finanziari complessi
Requisiti di conoscenza e competenza staff
•
6
ESMA e MiFID2 – Consulenza, incentivi e adeguatezza
•
Consulenza – La distinzione tra consulenza indipendente e non
•
Consulenza indipendente. Le regole di condotta:
– Diversificazione degli strumenti finanziari
– Il divieto degli incentivi monetari
•
Incentivi
– Consulenza prestata su base indipendente e gestione patrimoniale.
– Altri servizi di investimento.
•
Adeguatezza
– Valutazione periodica di adeguatezza
– Comunicazione ai clienti
7
Grazie.
8
Titolo sessione:
MiFID 2: considerazioni di vigilanza
Relatore: Flavio Bongiovanni
EFPA Italia Meeting 2014, 5/6 Giugno – Lecce
INDICE
1. GRADUALITÀ DEL SERVIZIO DI CONSULENZA:
1.1 CONSULENZA RISTRETTA (NON INDIPENDENTE)
1.2 CONSULENZA INDIPENDENTE
2. CONSULENZA INDIPENDENTE E MODELLO DI SERVIZIO DEGLI
INTERMEDIARI
3. CONSULENZA, INCENTIVI ED INFORMATIVA SUI COSTI
4. CONSULENZA E PRODUCT GOVERNANCE
5. CONSULENZA E REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
6. IL TEST DI ADEGUATEZZA
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
1 - Gradualità del servizio di consulenza (1/5)
Il considerando n.73 della MiFID 2 stabilisce che al fine di
definire ulteriormente il quadro regolamentare per la
prestazione del servizio di consulenza, ed al contempo
lasciare libertà di scelta agli intermediari ed ai clienti, è
appropriato stabilire le condizioni per la prestazione del
servizio nei casi in cui gli intermediari informano i clienti che il
servizio è fornito su base indipendente
Considerati i possibili modelli di servizio presenti sul mercato
per la prestazione della consulenza, ai clienti dovranno
essere fornite informazioni aggiornate funzionali a
comprendere il tipo di servizio (o di servizi) che ricevono.
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
1 - Gradualità del servizio di consulenza (2/5)
Gli intermediari possono prevedere approcci differenti circa
l’estensione della consulenza che forniscono ai clienti,
conformemente:
a) al proprio modello di business;
b) al tipo di clienti;
c) ad altri fattori quali la complessità, il grado di rischio e le
tipologie di strumenti finanziari su cui forniscono
consulenza.
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
1 - Gradualità del servizio di consulenza (3/5)
Perciò è importante spiegare correttamente ai clienti
l’estensione e le caratteristiche della consulenza prestata, in
considerazione:
1) dei tipi di consulenza offerta dagli intermediari;
2) del valore derivante dalla prestazione del servizio in
aggiunta alla commercializzazione degli strumenti
finanziari (cfr. CP 2.13 )
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
1 - Gradualità del servizio di consulenza (4/5)
Gli intermediari devono inoltre informare i clienti circa la
previsione o meno di una valutazione periodica
dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati. In
caso di valutazione periodica, l’intermediario dovrebbe
comunicare al cliente:
1) la frequenza e l’estensione della valutazione periodica e,
ove rilevante, le condizioni che attivano la valutazione;
2) la profondità temporale della rivalutazione delle
informazioni precedentemente raccolte;
3) il modo secondo cui al cliente sarà comunicata una
consulenza aggiornata.
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
1 - Gradualità del servizio di consulenza (5/5)
Gli intermediari dovrebbero procedere ad una revisione
dell’adeguatezza con frequenza almeno annuale.
La frequenza dovrebbe essere incrementata in funzione:
a) del profilo di rischio del cliente;
b) degli strumenti finanziari raccomandati
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
2 - Consulenza indipendente e modello di servizio degli
intermediari (1/3)
Un ruolo cruciale nella somministrazione di consulenza
indipendente è svolto dalla adozione di un adeguato
PROCESSO di SELEZIONE degli strumenti finanziari
raccomandati.
Il PROCESSO SELETTIVO DEVE NON ESSERE INFLUENZATO
da alcun tipo di interesse che l’intermediario o il suo
consulente possano avere in uno specifico strumento
finanziario (come nel caso, appunto, di strumenti emessi dallo
stesso intermediario o da soggetti aventi stretti legami con
l’intermediario medesimo).
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
2 - Consulenza indipendente e modello di servizio degli
intermediari (2/3)
Il processo selettivo degli strumenti finanziari deve consentire
ed enfatizzare una comparazione imparziale ed adeguata fra
diversi strumenti finanziari avuto riguardo alle disposizioni in
materia di CONFLITTO DI INTERESSI.
A tale riguardo un ruolo di fondamentale importanza è svolto
dalle funzioni aziendali di CONTROLLO (compliance, risk
management, internal audit)
E’ essenziale che la varietà ed il numero di strumenti
finanziari considerati permetta un’adeguata comparazione di
ciò che il mercato offre in alternativa ai prodotti di propria
emissione (o di soggetti aventi “stretti legami” col
distributore).
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
2 - Consulenza indipendente e modello di servizio degli
intermediari (3/3
(3/3)
Se tali comparazioni non sono possibili a causa del modello di
servizio o dello specifico scopo del servizio fornito,
l’intermediario che fornisce il servizio di consulenza non può
qualificarsi come “indipendente” (consulenza indipendente
ampia vs consulenza indipendente specialistica).
In caso di prestazione congiunta di consulenza indipendente
e consulenza non indipendente giocano un ruolo cruciale la
trasparenza informativa ed adeguati requisiti organizzativi
(per es. la stessa persona non dovrebbe poter prestare sia la
consulenza indipendente che quella non indipendente).
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (1/9)
Quattro aree di interesse:
1. Incentivi e consulenza indipendente;
2. Incentivi non monetari minori;
3. Incentivi e miglioramento della qualità del servizio;
4. Incentivi ed informativa al cliente.
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (2/9)
INCENTIVI E CONSULENZA INDIPENDENTE
I considerando 74 e 75 della MiFID 2 stabiliscono che al fine di
rafforzare la protezione degli investitori ed accrescere la chiarezza
per i clienti è appropriato restringere la possibilità per gli
intermediari che prestano il servizio di consulenza indipendente e
di gestione di portafogli di accettare e trattenere incentivi monetari
e non monetari da terzi ed, in particolare, dagli emittenti o dai
fornitori di prodotti.
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3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (3/9)
INCENTIVI E CONSULENZA INDIPENDENTE
Conformemente al considerando 74 gli intermediari che prestano
consulenza indipendente possono continuare a considerare
strumenti finanziari caratterizzati dal modello di remunerazione
tradizionale, basato sul pagamento di incentivi dall’emittente al
distributore. In questi casi, tuttavia, l’intermediario deve restituire
al cliente gli incentivi ricevuti da terzi il prima possibile. Non
dovrebbe essere permesso all’intermediario di compensare gli
incentivi ricevuti da terzi con le commissioni dovute dal cliente
all’intermediario stesso.
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (4/9)
INCENTIVI E CONSULENZA INDIPENDENTE
Gli intermediari dovrebbero istituire una policy - come parte dei
requisiti organizzativi - per assicurare che gli incentivi ricevuti da
terzi siano trasferiti ai clienti.
I clienti devono essere informati degli incentivi loro trasferiti
(reporting periodico). In tal modo i clienti avranno una visione
generale di informazioni rilevanti rispetto al servizio loro fornito.
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (5/9)
INCENTIVI NON MONETARI MINORI
La ricerca in materia di investimenti, per essere considerata
incentivo non monetario minore, deve essere accessibile ad un
ampio numero di persone o al pubblico.
Al contrario, la ricerca il cui contenuto sia specificamente
personalizzato/commissionato ovvero la ricerca la cui distribuzione
o accesso sono limitati ha una naturale e portata tali per cui la sua
somministrazione è in grado di influenzare il ricevente e perciò non
può essere considerata incentivo non monetario minore.
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3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (6/9)
INCENTIVI E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
Previsione di una lista NON ESAUSTIVA di circostanze in cui le
NCAs possono presumere che non vi sia miglioramento della
qualità del servizio (diverso dalla consulenza indipendente e dalla
gestione di portafogli).
Previsione di condizioni positive in presenza delle quali può
ritenersi che l’incentivo accresca la qualità del servizio .
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (7/9)
INCENTIVI E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
Requisito organizzativo per gli intermediari: obbligo di dimostrare
che essi pagano o ricevono pagamenti e benefici non monetari per
migliorare la qualità del servizio per il cliente. L’obbligo è assolto
nel seguente modo: a) mantenimento di una lista interna degli
incentivi monetari e non monetari; b) registrazione di come
l’intermediario usa o intende usare gli incentivi al fine di
accrescere la qualità del servizio reso al cliente.
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3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (8/9)
INCENTIVI ED INFORMATIVA AL CLIENTE
Obbligo di informare il cliente ex–ante in modo chiaro,
comprensibile ed accurato dell’esistenza, della natura e
dell’ammontare degli incentivi monetari e non monetari.
Se l’informativa ex–ante non è possibile in modo preciso,
l’indicazione dell’ammontare preciso va fatta ex– post.
In caso di incentivi ricevuti in via continuativa (on-going),
l’informativa sull’ammontare esatto va resa almeno una volta
all’anno.
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
3 - Consulenza , incentivi ed informativa sui costi (9/9)
INCENTIVI ED INFORMATIVA AL CLIENTE
L’informativa resa al cliente circa gli incentivi dovrebbe
permettergli di accertare il costo totale del servizio reso e di fare il
raffronto fra differenti servizi, strumenti finanziari ed intermediari
prima della prestazione del servizio. In questi casi, il cliente
dovrebbe essere informato su come egli INDIRETTAMENTE PAGA
IL SERVIZIO, posto che ciò ha effetto sui costi totali pagati. Gli
incentivi ricevuti dall’intermediario dovrebbero essere considerati
come parte del costo del servizio.
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
4 - Consulenza e product governance
Obblighi per il “PRODUTTORE” e per il “DISTRIBUTORE”.
Documento di consultazione CONSOB sulla distribuzione di
prodotti complessi alla clientela retail.
Conformazione alla “Opinion” dell’ESMA del 7/02/2014 (“MiFID
practices for firms selling complex products”) e del 27/03/2014
(“Good practices for product governance arrangements”).
Documento di consultazione CONSOB: raccomandazione di
1) astenersi dal distribuire ai clienti al dettaglio tipologie di
prodotti finanziari di complessità MOLTO ELEVATA;
2) distribuire ai clienti al dettaglio prodotti di complessità ELEVATA
soltanto nell’ambito del servizio di CONSULENZA EVOLUTA
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
5 - Consulenza , politiche di remunerazione e sistemi incentivanti
(1/2)
Le questioni relative alla remunerazione non sono specificamente
trattate in MiFID 1.
La MiFID 2 ha evidenziato l’importanza della materia.
Le linee guida ESMA/2013/606 sono la base per le misure di
implementazione di MiFID 2.
Le disposizioni in materia di remunerazione sono funzionali a
rafforzare la protezione dell’investitore.
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
5- Consulenza , politiche di remunerazione e sistemi incentivanti
(2/2)
L’intermediario deve definire delle politiche di remunerazione e
delle procedure interne che siano funzionali ad incoraggiare una
condotta responsabile nel miglior interesse del cliente, ed a
prevenire e gestire conflitti di interesse causati dalla struttura
remunerativa e dal sistema incentivante.
In particolare, la struttura remunerativa ed il sistema incentivante
del personale non deve portare il personale addetto alla funzione
commerciale/vendita a raccomandare un prodotto nei casi in cui un
prodotto diverso risulterebbe più adeguato per il cliente.
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
6 - Consulenza e test di adeguatezza (1/7)
Linee guida Esma (n. 387/2012) e linee guida ABI marzo 2014.
Mandato della Commissione all’Esma in materia di adeguatezza:
considerare ogni aggiornamento o miglioramento ai requisiti
previsti per la valutazione dell’adeguatezza funzionale ad
assicurare un reale valore aggiunto per il cliente.
Novità prevista dalla MiFID 2: nell’applicazione del test di
adeguatezza gli intermediari devono verificare:
1) la capacità del cliente di sopportare perdite;
2) la tolleranza al rischio del cliente.
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6 - Consulenza e test di adeguatezza (2/7)
Rafforzamento
della
protezione
dell’investitore
mediante
l’indicazione dettagliata degli elementi previsti per la valutazione
dell’adeguatezza.
In particolare, l’intermediario deve:
1. avere politiche e procedure idonee alla valutazione degli
strumenti finanziari selezionati per i clienti (natura e
caratteristiche degli strumenti, compresi i costi e i rischi);
2. valutare i casi in cui strumenti finanziari alternativi, meno
complessi o a costi minori possano essere adeguati al profilo
del cliente;
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6 - Consulenza e test di adeguatezza (3/7)
3. in caso di relazione continuativa (consulenza on-going o
gestione di portafogli), avere procedure appropriate per
mantenere adeguate ed aggiornate informazioni circa il cliente;
4. definire la profondità delle informazioni che devono essere
raccolte dal cliente alla luce di tutte le caratteristiche del
servizio prestato al cliente;
5. assicurarsi dell’attendibilità delle informazioni raccolte dal
cliente (valutazione della capacità del cliente di sopportare
perdite; verifica dell’affidabilità degli strumenti utilizzati per il
test di adeguatezza; appropriata redazione delle domande;
controlli di coerenza).
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6 - Consulenza e test di adeguatezza (4/7)
Gli esiti dell’attività di vigilanza: le verifiche condotte dalla Consob
hanno riscontrato profili di attenzione in tema di strutturazione del
questionario di profilatura della clientela.
In particolare, è stato rilevato:
a) una scarsa articolazione delle domande;
b) un grado di approfondimento talvolta limitato delle stesse;
c) risposte per lo più fondate su un’autovalutazione da parte del
cliente sulla base di definizioni talvolta di per sé poco autoesplicative;
d) risposte alternative tra le quali spesso non è chiaramente
percepibile la differenza;
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6 - Consulenza e test di adeguatezza (5/7)
e) la mancata valorizzazione di informazioni ulteriori sul cliente
pur
disponibili
all’interno
degli
archivi
informatici
dell’intermediario (per esempio, tipologia, frequenza o quantità
delle operazioni effettuate);
f) compilazione facoltativa della sezione “situazione finanziaria”;
g) nell’ambito della sezione “situazione finanziaria”, mancata
considerazione degli impegni finanziari del cliente (ad esempio,
mutui, prestiti ed affidamenti), informazioni spesso pur
disponibili all’interno degli archivi informatici degli intermediari.
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MiFID 2: considerazioni di vigilanza
6 - Consulenza e test di adeguatezza (6/7)
Inoltre, è stata riscontrata spesso l’assenza di controlli di coerenza
tra le varie risposte fornite dal cliente nel questionario di
profilatura al fine di evitare che l’investitore involontariamente
fornisca risposte “contraddittorie”.
E’ stato spesso riscontrato un uso anomalo delle riprofilature della
clientela:
1) prevedendo una riprofilatura della clientela al fine di
ribilanciare ex-post i portafogli dei clienti medesimi;
2) nell’imminenza o contemporaneamente alla conclusione di
un’operazione che, secondo il precedente profilo (più
“conservativo”) il cliente non avrebbe potuto effettuare come
adeguata.
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6 - Consulenza e test di adeguatezza (7/7)
Al riguardo, le funzioni di controllo degli intermediari devono
approntare controlli di 1° e 2° livello al fine di garantire un efficace
controllo sui fenomeni di riprofilatura strumentale della clientela.
Linee guida ABI marzo 2014: “(…) dovrebbero essere previste
specifiche misure atte a prevenire modifiche del profilo
opportunistiche, volte esclusivamente a rendere adeguata
un’operazione altrimenti non coerente con il profilo del cliente”.
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