CAPITOLATO D’ONERI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI INDICE Articolo 1 Oggetto del Capitolato Articolo 2 Costi del servizio Articolo 3 Luoghi di esecuzione del servizio Articolo 4 Modalità di intervento Articolo 5 Tempi di intervento Articolo 6 Impiego del personale e presidi di sicurezza Articolo 7 Durata del servizio Articolo 8 Cauzione definitiva Articolo 9 Delega a operare per conto del Comune Articolo 10 Incombenze a carico del Comune Articolo 11 Obblighi della ditta affidataria del servizio Articolo 12 Divieti Articolo 13 Responsabilità e assicurazione Articolo 14 Risoluzione e recesso Articolo 15 Privacy Articolo 16 Foro competente Articolo 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO Il presente capitolato disciplina tutte le operazioni che il Comune autorizza sulla propria rete stradale finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione ambientale, nonché di ripristino della viabilità stradale in fase post incidente o altri eventi. Il servizio di ripristino post incidente consiste nell’attività esplicata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale. I servizi da rendere si distinguono in due tipi: a. Interventi ordinari obbligatori attivati su semplice richiesta telefonica dalla centrale operativa del Comando procedente verso la centrale operativa della ditta appaltatrice concernente: 1. fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica stradale mobile per situazione di emergenza al fine di proteggere i capisaldi dello scenario del sinistro stradale; 2. ripristino delle condizioni di sicurezza e della viabilità post incidente, mediante pulitura delle piattaforma stradale attraverso l’aspirazione dei liquidi inquinanti ed ad alta viscosità in dotazione funzionale ai veicoli coinvolti nel sinistro e versati sulla carreggiata (olii, carburanti, liquidi refrigeranti ect.ect.), recupero dei detriti solidi dispersi, non biodegradabili e relativi all’equipaggiamento dei veicoli. b. Interventi straordinari obbligatori: 1. trattamento, in caso di incidente di un certo rilievo, di sversamenti e/o dispersione di materiale pericoloso, inquinamento o tossico trasportato, in quantità tale da richiedere la bonifica del territorio; 2. recupero materiali trasportati e dispersi a seguito del sinistro stradale. Articolo 2 Costi del servizio Il servizio in oggetto non dovrà comportare alcun onore economico a carico del Comune. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati del sinistro. Articolo 3 Luoghi di esecuzione del servizio Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza comunale ove opera l’organo di polizia procedente. Articolo 4 Modalità di intervento Gli interventi potranno essere richiesti dalla Polizia Municipale e/o da altri organi di polizia stradale operanti sul territorio comunale di Francavilla Fontana attraverso una comunicazione telefonica presso l’utenza telefonica della centrale operativa di intervento che la ditta appaltatrice metterà a disposizione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno con tempi di risposta non superiori al minuto della richiesta. La richiesta telefonica dovrà essere seguita da una comunicazione fax trasmessa dall’organo di polizia procedente presso la numerazione telefonica della centrale operativa a conferma della richiesta avanzata. La centrale operativa, alla ricezione della richiesta, provvederà ad attivare il pronto intervento associato più vicino al luogo dell’incidente per consentire il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza e la pulitura della sede stradale interessata. Articolo 5 Tempi di intervento La ditta dovrà effettuare l’intervento richiesto entro 30 minuti dalla richiesta. Articolo 6 Impiego del personale e presidi di sicurezza La ditta dovrà realizzare tutti gli interventi richiesti nel pieno rispetto della normativa in termini di sicurezza stradale, ambientale e sicurezza del lavoro di cui al D. lgs. N° 81/2008 ed il personale addetto alle operazioni su strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.lgs. n° 81/2008. Articolo 7 Durata del servizio L’affidamento del servizio avrà la durata di anni 3 ( tre ) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto pubblico. La ditta verserà al Comune la percentuale prevista in sede di gara su i corrispettivi liquidati nell’anno dalle compagnie di assicurazione R.C.A. Detta percentuale sarà corrisposta con cadenza semestrale previa richiesta del Comando di P.M. Alla scadenza del termine previsto dal contratto, qualora non sia stata ancora espletata la procedura di gara per un nuovo affidamento, l’impresa firmataria dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del nuovo contratto con il nuovo aggiudicatario. Articolo 8 Cauzione definitiva La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal servizio affidato. Il deposito cauzionale pari al 10% del valore contrattuale fissato in €. 50.000,00(cinquantamila) ossia dell’importo di €.5.000,00(cinquemila) dovrà essere presentato in una seguenti modalità: in contanti, previo versamento presso la Tesoreria Comunale; mediante fideiussione bancaria di pari importo; mediante polizza assicurativa di pari importo; mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari regolarmente iscritti nell’elenco speciale previsto dalla legge che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia ed a ciò autorizzati dal Ministero competente. Se prestata nella forma contanti dovrà essere prodotta in originale; se prestata nelle altre forme dovrà essere inserita la condizione con la quale l’Istituto Bancario o Assicurativo garante si obbliga incondizionatamente ad escludere il beneficio della preventiva esecuzione di cui all’art. 1944 c.c., alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. comma 2 e all’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta da parte dell’Amministrazione procedente. La mancata costituzione della garanzia nei termini sopra indicati determina la revoca dell’affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. L’Amministrazione procedente, ai soli fini della corretta costituzione della presente garanzia, tenuto conto della mole degli incidenti verificatisi mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano dell’intervento di ripristino della sede stradale e del valore economico medio di tali interventi, individua quale valore contrattuale l’importo di €. 50.000,00(cinquantamila) oltre IVA nella misura di legge, quale base per l’opportuna garanzia. Articolo 9 Delega a operare per conto del Comune Il Comune, in qualità di Ente proprietario dell’arteria stradale danneggiata da ogni singolo incidente, delega a autorizza la ditta affidataria del servizio a intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del sinistro, a denunciare alle Compagnie Assicuratrici interessate l’evento sinistroso, a trattarne la liquidazione, ad incassare e sottoscrivere gli atti di quietanza in proprio, trattenendo l’indennizzo corrisposto per l’attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza pur riconoscendo la quota parte di competenze dell’ente. Articolo 10 Incombenze a carico del Comune Per consentire l’attivazione della procedura di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti il Comune si impegna a fornire, attraverso l’organo di polizia stradale intervenuto, specifica comunicazione dei dati non sensibili relativi all’intervento e ai veicoli interessati. Tale comunicazione avverrà attraverso la compilazione del Modulo di Attestazione di Intervento a sarà controfirmato dal personale della ditta affidataria e dal personale dell’organo di polizia stradale intervenuto. Tale modulo conterrà l’indicazione del luogo del sinistro, del tempo di accadimento della targa dei veicoli coinvolti e delle rispettive assicurazioni di copertura, dimensioni dell’area, natura e qualità dei materiali trasportati e/o recuperati, descrizione analitica della modalità e dinamica dell’incidente. I predetti dati saranno forniti su carta intestata dell’organo di polizia intervenuto ed essere inoltrati alla ditta affidataria direttamente o a mezzo comunicazione fax al numero verde posto a disposizione di quest’ultima. Articolo 11 Obblighi della ditta affidataria del servizio La ditta aggiudicataria è obbligata ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all’amministrazione procedente circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessaria ai fini dell’esatto e migliore adempimento della presentazione. La ditta dovrà predisporre un presidio attivo con numerazione telefonica con numerazione telefonica verde attivo 24 ore su 24 per 365 gg. all’anno con tempi di intervento pari a 30 minuti dalla chiamata. L’impresa è obbligata in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti conformemente a quanto disposto del D.lgs 152/2006 e s.m.i. La ditta eseguirà tutti i servizi e le opere aggiuntive previste ed espressamente indicati e valutati in sede di offerta. La ditta ha l’obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dovrà rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria. L’impresa ha altresì l’obbligo di rispettare le norme inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili ed in sede di presentazione dell’offerta dovrà allegare una delle seguenti dichiarazioni: di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla legge n° 68/1999 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 unità, di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 unità e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore delle legge n° 68/1999. Articolo 12 Divieti E’ fatto espresso divieto all’affidatario del servizio di: sospendere l’esecuzione del servizio se non per disposizione dell’Amministrazione e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziarie o stragiudiziali con la ditta; subappaltare il servizio; cedere il contratto. L’inosservanza dei divieti comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa alla ditta la quale sarà tenuta a sostenere tutti gli oneri conseguenti compresi quelli derivati dal rinnovo delle procedure ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno. Articolo 13 Responsabilità e assicurazione La ditta affidataria del servizio è unica responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell’esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. La ditta dichiara espressamente di sollevare il Comune di Francavilla Fontana da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare opera di ripristino post incidente; all’uopo dispone di apposita polizza assicurativa, con valore massimale di almeno €.5.000.000,00(cinquemilioni) a garanzia e copertura della responsabilità civile terzi, per danni derivanti dal mancato ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente. Articolo 14 Risoluzione e recesso Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempienza della ditta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. o in ipotesi di cessazione del contratto oppure lo ceda in subappalto o per grave negligenza e/o inadempienza contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione dell’affidamento del servizio. Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara alla ditta, a mezzo lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa a cui seguirà l’esclusione della garanzia prestata. salvo il risarcimento di maggiori danni. Il comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino alla scadenza del medesimo per giusta causa. Il recesso verrà esercitato mediante l’invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso. Articolo 15 Privacy Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti ed in particolare dal D.lgs. n° 196/2003 e s.m.i. Articolo 16 Foro competente Le parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Brindisi. IL COMANDANTE ff dr. Luigi Salerno Mele
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