Accordo quadro per una coesistenza pacifica tra superfici frutticole coltivate secondo i canoni dell’agricoltura biologica e secondo le modalità dell’agricoltura integrata stipulato tra: VOG, con sede a Terlano, via Jakobi 1/A , rappresentato dal Presidente Kössler Georg VI.P Coop. soc. agricola, con sede a Laces, via Centrale 1/C, rappresentata dal Presidente Dietl Karl AGRIOS, con sede a Terlano, via Jakobi 1/A, rappresentato dal Presidente Weis Harald Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura dell’Alto Adige, con sede a Lana, via Andreas Hofer 9/1, rappresentato dal Presidente Santer Manuel Unione degli Agricoltori e dei Coltivatori Diretti Sudtirolesi, con sede a Bolzano, via Kanonikus Michael Gamper 5, rappresentata dal Presidente Tiefenthaler Leo Associazione Bioland Sudtirolo, con sede a Terlano, via Steindl 48, rappresentato dal Presidente Oberhollenzer Michael Associazione Bio-Val Venosta, con sede a Laces, Z.I. 9, rappresentata dal Presidente Wellenzohn Leonhard Cooperativa Bio-Südtirol Società agricola, con sede a Cermes, via Trojen 15, rappresentata dal Presidente Lösch Bernhard Cooperativa Frutticola Osiris, con sede a Burgstall, via Stazione 24, rappresentata dal Presidente Dezini Hubert FOS (Organizzazione per la promozione delle aste di vendita dell’Alto Adige) con sede a Vilpiano, rappresentata dal Presidente Fritz Theiner Fruttunion, con sede a Terlano, Casa della Mela, via Jakobi 1, rappresentata dal Presidente Fritz Theiner I. Premesse e scopi 1.1 Al confine tra superfici coltivate secondo modalità differenti (biologica e convenzionale) si assiste di continuo al manifestarsi di conflitti legati alle misure di difesa che necessariamente devono essere intraprese. In particolare, sussiste il rischio di una deriva da ambo le parti che può causare sia danni visibili su foglie e frutti sia contaminazione dei frutti da sostanze attive distribuite per la difesa stessa. 1.2 L’accordo raggiunto persegue lo scopo di facilitare la pacifica coesistenza di superfici adiacenti coltivate secondo differenti modalità, biologica ed integrata, sulla base del rispetto delle linee-guida stabilite, fungere da mediatore tra le parti coinvolte, in caso di conflitti, attraverso un organo di conciliazione, 1 applicare eventuali sanzioni, in caso di mancato rispetto delle linee-guida. 1.3 Il presente accordo ha valore per tutti i Soci delle organizzazioni che lo sottoscrivono, tenendo conto del fatto che le linee-guida devono essere rispettate sia dai conduttori di aziende biologiche che integrali o convenzionali. 1.4 Nel caso una superficie venga convertita all’agricoltura biologica si considera un periodo di transizione della durata di 24 mesi per il passaggio alle misure di seguito indicate/descritte a partire dalla data in cui sia stata data comunicazione al vicino/confinante dell’intenzione di convertire le superfici predette. 1.5 I regolamenti interni per Soci e fornitori delle organizzazioni commerciali biologiche (Cooperativa Bio-Südtirol Società agricola e Cooperativa VI.P-Bio – Società agricola) prevedono già criteri che riguardano la produzione frutticola biologica al confine con superfici coltivate con modalità convenzionale. Nell’ambito dei suddetti regolamenti sono stabiliti anche accordi tra frutticoltori confinanti che coltivano secondo modalità differenti (biologica e convenzionale) su un piano individuale. Questi accordi, così come qualunque altro già esistente/in essere, siano essi verbali o scritti, rimangono inalterati alla luce del presente accordo. II. Definizioni Per gli scopi che il presente regolamento si propone si considerano valide le seguenti definizioni: „zona di rischio“: superficie situata ad una distanza di 4 m da entrambi i lati del confine, sulla quale non si può escludere che pervengano residui o che si manifestino danni sui frutti a seguito dell’esecuzione, da parte del confinante, di necessari interventi di difesa con fitosanitari nonostante il rispetto delle linee-guida di seguito descritte. „distanza“: il più breve tragitto misurato tra il fondo originario delle due colture o tra il fondo originario ed il confine. „barriera antideriva“: siepe o barriere vegetale con fogliame fitto (densità ottica pari ad almeno il 60%) o barriera meccanica antideriva con altezza minima uguale a quella della coltura interessata dai trattamenti. dotazione tecnica supplementare dell’irroratrice a ventola: convogliatori del getto d‘aria ugelli ad iniezione sulle 3 posizioni più in alto, su entrambi i lati della corona III. Linee-guida per evitare la deriva 3.1 Princìpi: La distribuzione di prodotti fitosanitari può avvenire solo se le condizioni del vento non comportano una deriva sugli appezzamenti adiacenti (superfici non-bersaglio). L’operatore deve fare attenzione a che l’applicazione di prodotti fitosanitari avvenga dopo una regolazione del volume, della direzione e della velocità del getto d’aria, nonché dopo il suo adeguamento alla coltura da trattare. 2 La regolazione delle dotazioni dell’irroratrice a ventola deve risultare da una corrispondente certificazione della ditta costruttrice o di un centro prova autorizzato. 3.2 Linee-guida 3.2.1. Irroratrici a ventola SENZA dotazioni tecniche supplementari o altre tecniche di distribuzione Entro una distanza di 6 m misurata dal confine dell’appezzamento, i prodotti fitosanitari possono essere distribuiti solo in direzione del proprio appezzamento. A far capo dalla stagione di difesa 2015 entrerà in vigore quanto segue: Entro una distanza di 3 m dal confine dell’appezzamento, i prodotti fitosanitari possono essere applicati solo con l’utilizzo di una lancia a mano. 3.2.2 Irroratrici a ventola CON dotazioni tecniche supplementari Entro una distanza di 3 m, misurata a partire dal confine dell’appezzamento, i prodotti fitosanitari possono essere distribuiti solo in direzione del proprio appezzamento. 3.2.3 Presenza di una BARRIERA ANTIDERIVA tra le colture da trattare ed il confine dell‘appezzamento Indipendentemente dalla presenza di dotazioni tecniche supplementari sull’irroratrice, i prodotti fitosanitari possono essere distribuiti solo in direzione del proprio appezzamento, entro una distanza di 3 m dal confine dell’appezzamento stesso. 3.3 Nuovi impianti Nel caso di rinnovo o di allestimento di nuovi frutteti al confine tra superfici coltivate secondo modalità differenti (biologica e integrata), è necessario che i confinanti stabiliscano di comune accordo ed in forma scritta le distanze da rispettare tra la prima fila di piante ed il confine dell’appezzamento. In caso di mancato accordo vale il princìpio secondo cui tra la prima fila di piante ed il confine dell’appezzamento debba essere rispettata una distanza che consente la percorribilità dello spazio tra l’ultima fila di piante ed il confine dell’appezzamento. Si consiglia la messa a dimora di una siepe lungo il confine come misura atta ad evitare la deriva. Ciò presuppone il consenso di entrambi i confinanti. Anche nel caso della messa a dimora di una barriera antideriva in tempi successivi, dev’essere garantita la percorribilità tra la prima fila di piante ed il confine dell’appezzamento. IV. Conflitti ed organo di conciliazione 4.1 La gestione di situazioni di conflitto ed il ricorso all’organo di conciliazione 4.1.1 In caso di mancato rispetto delle linee-guida contenute nel presente accordo o se compaiono inammissibili e comprovate contaminazioni o danni su frutto al di fuori della cosiddetta “zona di rischio”, il frutticoltore interessato può sottoporre il proprio caso all’organo di conciliazione. 3 4.1.2 4.1.3 In caso di mancato rispetto delle linee-guida contenute nel presente accordo o se compaiono inammissibili e comprovate contaminazioni o danni su frutto al di fuori della cosiddetta “zona di rischio”, le parti in conflitto vengono invitate a partecipare ad una comune discussione entro 10 giorni dal reclamo ufficiale esposto dall’organizzazione commerciale interessata. Nel caso in cui non si pervenga ad una soluzione consensuale o in caso di mancata comparizione alla prima comune discussione, il caso viene sottoposto alla Camera arbitrale della CCIAA di Bolzano. 4.2 Attività e competenze dell’organo di conciliazione 4.2.1 Le parti concordano sul fatto che la determinazione tecnica dell’eventuale mancato rispetto delle linee-guida contenute nel presente accordo o della comparsa inammissibile e comprovata di contaminazioni o danni sui frutti al di fuori della cosiddetta “zona di rischio” avvenga, secondo l’art. 19 e sgg. del Regolamento arbitrale, ad opera di un perito nominato dal Consiglio arbitrale della CCIAA di Bolzano e che tale dichiarazione abbia valore vincolante. 4.2.2 In fase di perizia contrattuale richiesta dalla Camera arbitrale della CCIAA di Bolzano si effettua la valutazione tecnica della questione e/o il rispetto dei princìpi del presente accordo da parte di un perito indipendente ed iscritto nell’elenco dei periti della Camera arbitrale. L’accertamento ha valore contrattuale ed è dunque vincolante per entrambe le parti. 4.2.3 Il procedimento di arbitrato dev’essere condotto il più rapidamente possibile ed in ogni caso nel rispetto dei tempi previsti dall’art. 21 del Regolamento arbitrale. Non è necessaria, ancorchè ammissibile, un’assistenza legale. 4.2.4 I costi del procedimento di arbitrato sono calcolati secondo il tariffario della Camera arbitrale della CCIAA di Bolzano. Eventuali spese accessorie per analisi di laboratorio e simili sono a carico delle parti e da queste devono essere anticipate. 4.3 Nomina dei periti 4.3.1 I firmatari del presente accordo godono del diritto di proporre la composizione di un elenco di periti che dev’essere sottoposto alla supervisione del Consiglio arbitrale. 4.3.2 L’inserimento nell’elenco dei periti della Camera arbitrale avviene dopo la verifica da parte del Consiglio arbitrale. I periti devono risultare iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi da almeno 10 anni e devono poter produrre specifiche qualifiche nel settore della difesa fitosanitaria. 4.3.3 La designazione dei periti avviene secondo quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento arbitrale della Camera arbitrale della CCIAA di Bolzano. Convenzioni di carattere generale tra le organizzazioni rappresentative V. 5.1 Consulenza ai Soci e misure di sensibilizzazione: I firmatari del presente accordo quadro si impegnano a comunicare in modo efficace 4 ai propri Soci le linee-guida ed i princìpi contenuti nel presente accordo e a sostenerli in modo efficace. In tale contesto, i soci sono da istruire così che i princìpi concordati trovino una concreta applicazione. 5.2 Calendario per la messa in pratica e l’aggiornamento dell’accordo quadro Scopo conclamato è che a partire dall’inizio della stagione di difesa fitosanitaria 2015 tutte le irroratrici siano equipaggiate con le dotazioni tecniche supplementari sopra descritte. A causa di carenti conoscenze scientifiche e di esperienze poste in essere nella pratica, il ricorso obbligatorio agli ugelli ad iniezione per le aziende a coltivazione biologica è rinviato al 2016. Attuazione obbligatoria e corrispondente comunicazione a tutti gli interessati a far capo dalla sottoscrizione del presente accordo quadro. Periodica supervisione dei dati derivanti dalle esperienze pratiche ed eventuale adeguamento o revisione dell’accordo quadro. 5.3 Revisione della normativa: I firmatari del presente accordo quadro si dichiarano disponibili, nel caso di una revisione della normativa con sovrapposizione di contenuti relativamente alla tematica in oggetto, ad elaborare e a fare proposte comuni. Bolzano, 1 luglio 2014 5
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