Accordo quadro

Accordo quadro
per una coesistenza pacifica tra superfici frutticole coltivate secondo i canoni
dell’agricoltura biologica e secondo le modalità dell’agricoltura integrata
stipulato tra:

VOG, con sede a Terlano, via Jakobi 1/A , rappresentato dal Presidente Kössler Georg

VI.P Coop. soc. agricola, con sede a Laces, via Centrale 1/C, rappresentata dal
Presidente Dietl Karl

AGRIOS, con sede a Terlano, via Jakobi 1/A, rappresentato dal Presidente Weis
Harald

Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura dell’Alto Adige, con sede a Lana, via
Andreas Hofer 9/1, rappresentato dal Presidente Santer Manuel

Unione degli Agricoltori e dei Coltivatori Diretti Sudtirolesi, con sede a Bolzano,
via Kanonikus Michael Gamper 5, rappresentata dal Presidente Tiefenthaler Leo

Associazione Bioland Sudtirolo, con sede a Terlano, via Steindl 48, rappresentato
dal Presidente Oberhollenzer Michael

Associazione Bio-Val Venosta, con sede a Laces, Z.I. 9, rappresentata dal
Presidente Wellenzohn Leonhard

Cooperativa Bio-Südtirol Società agricola, con sede a Cermes, via Trojen 15,
rappresentata dal Presidente Lösch Bernhard

Cooperativa Frutticola Osiris, con sede a Burgstall, via Stazione 24, rappresentata
dal Presidente Dezini Hubert

FOS (Organizzazione per la promozione delle aste di vendita dell’Alto Adige) con sede
a Vilpiano, rappresentata dal Presidente Fritz Theiner

Fruttunion, con sede a Terlano, Casa della Mela, via Jakobi 1, rappresentata dal
Presidente Fritz Theiner
I.
Premesse e scopi
1.1 Al confine tra superfici coltivate secondo modalità differenti (biologica e convenzionale) si
assiste di continuo al manifestarsi di conflitti legati alle misure di difesa che
necessariamente devono essere intraprese. In particolare, sussiste il rischio di una deriva
da ambo le parti che può causare sia danni visibili su foglie e frutti sia contaminazione dei
frutti da sostanze attive distribuite per la difesa stessa.
1.2 L’accordo raggiunto persegue lo scopo di

facilitare la pacifica coesistenza di superfici adiacenti coltivate secondo differenti
modalità, biologica ed integrata, sulla base del rispetto delle linee-guida stabilite,

fungere da mediatore tra le parti coinvolte, in caso di conflitti, attraverso un organo di
conciliazione,
1
 applicare eventuali sanzioni, in caso di mancato rispetto delle linee-guida.
1.3 Il presente accordo ha valore per tutti i Soci delle organizzazioni che lo sottoscrivono,
tenendo conto del fatto che le linee-guida devono essere rispettate sia dai conduttori di
aziende biologiche che integrali o convenzionali.
1.4 Nel caso una superficie venga convertita all’agricoltura biologica si considera un periodo
di transizione della durata di 24 mesi per il passaggio alle misure di seguito
indicate/descritte a partire dalla data in cui sia stata data comunicazione al
vicino/confinante dell’intenzione di convertire le superfici predette.
1.5 I regolamenti interni per Soci e fornitori delle organizzazioni commerciali biologiche
(Cooperativa Bio-Südtirol Società agricola e Cooperativa VI.P-Bio – Società agricola)
prevedono già criteri che riguardano la produzione frutticola biologica al confine con
superfici coltivate con modalità convenzionale. Nell’ambito dei suddetti regolamenti sono
stabiliti anche accordi tra frutticoltori confinanti che coltivano secondo modalità differenti
(biologica e convenzionale) su un piano individuale. Questi accordi, così come qualunque
altro già esistente/in essere, siano essi verbali o scritti, rimangono inalterati alla luce del
presente accordo.
II.
Definizioni
Per gli scopi che il presente regolamento si propone si considerano valide le seguenti
definizioni:
 „zona di rischio“: superficie situata ad una distanza di 4 m da entrambi i lati del
confine, sulla quale non si può escludere che pervengano residui o che si manifestino
danni sui frutti a seguito dell’esecuzione, da parte del confinante, di necessari interventi
di difesa con fitosanitari nonostante il rispetto delle linee-guida di seguito descritte.
 „distanza“: il più breve tragitto misurato tra il fondo originario delle due colture o tra il
fondo originario ed il confine.
 „barriera antideriva“: siepe o barriere vegetale con fogliame fitto (densità ottica pari
ad almeno il 60%) o barriera meccanica antideriva con altezza minima uguale a quella
della coltura interessata dai trattamenti.
 dotazione tecnica supplementare dell’irroratrice a ventola:
 convogliatori del getto d‘aria
 ugelli ad iniezione sulle 3 posizioni più in alto, su entrambi i lati della corona
III.
Linee-guida per evitare la deriva
3.1 Princìpi:

La distribuzione di prodotti fitosanitari può avvenire solo se le condizioni del vento non
comportano una deriva sugli appezzamenti adiacenti (superfici non-bersaglio).

L’operatore deve fare attenzione a che l’applicazione di prodotti fitosanitari avvenga
dopo una regolazione del volume, della direzione e della velocità del getto d’aria,
nonché dopo il suo adeguamento alla coltura da trattare.
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
La regolazione delle dotazioni dell’irroratrice a ventola deve risultare da una
corrispondente certificazione della ditta costruttrice o di un centro prova autorizzato.
3.2 Linee-guida
3.2.1. Irroratrici a ventola SENZA dotazioni tecniche supplementari o altre tecniche di
distribuzione
Entro una distanza di 6 m misurata dal confine dell’appezzamento, i prodotti fitosanitari
possono essere distribuiti solo in direzione del proprio appezzamento.
A far capo dalla stagione di difesa 2015 entrerà in vigore quanto segue:
Entro una distanza di 3 m dal confine dell’appezzamento, i prodotti fitosanitari possono
essere applicati solo con l’utilizzo di una lancia a mano.
3.2.2 Irroratrici a ventola CON dotazioni tecniche supplementari
Entro una distanza di 3 m, misurata a partire dal confine dell’appezzamento, i prodotti
fitosanitari possono essere distribuiti solo in direzione del proprio appezzamento.
3.2.3 Presenza di una BARRIERA ANTIDERIVA tra le colture da trattare ed il confine
dell‘appezzamento
Indipendentemente dalla presenza di dotazioni tecniche supplementari sull’irroratrice, i
prodotti fitosanitari possono essere distribuiti solo in direzione del proprio appezzamento,
entro una distanza di 3 m dal confine dell’appezzamento stesso.
3.3 Nuovi impianti

Nel caso di rinnovo o di allestimento di nuovi frutteti al confine tra superfici coltivate
secondo modalità differenti (biologica e integrata), è necessario che i confinanti
stabiliscano di comune accordo ed in forma scritta le distanze da rispettare tra la prima
fila di piante ed il confine dell’appezzamento.

In caso di mancato accordo vale il princìpio secondo cui tra la prima fila di piante ed il
confine dell’appezzamento debba essere rispettata una distanza che consente la
percorribilità dello spazio tra l’ultima fila di piante ed il confine dell’appezzamento. Si
consiglia la messa a dimora di una siepe lungo il confine come misura atta ad evitare
la deriva. Ciò presuppone il consenso di entrambi i confinanti. Anche nel caso della
messa a dimora di una barriera antideriva in tempi successivi, dev’essere garantita la
percorribilità tra la prima fila di piante ed il confine dell’appezzamento.
IV.
Conflitti ed organo di conciliazione
4.1 La gestione di situazioni di conflitto ed il ricorso all’organo di conciliazione
4.1.1
In caso di mancato rispetto delle linee-guida contenute nel presente accordo o se
compaiono inammissibili e comprovate contaminazioni o danni su frutto al di fuori della
cosiddetta “zona di rischio”, il frutticoltore interessato può sottoporre il proprio caso
all’organo di conciliazione.
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4.1.2
4.1.3
In caso di mancato rispetto delle linee-guida contenute nel presente accordo o se
compaiono inammissibili e comprovate contaminazioni o danni su frutto al di fuori della
cosiddetta “zona di rischio”, le parti in conflitto vengono invitate a partecipare ad una
comune discussione entro 10 giorni dal reclamo ufficiale esposto dall’organizzazione
commerciale interessata.
Nel caso in cui non si pervenga ad una soluzione consensuale o in caso di mancata
comparizione alla prima comune discussione, il caso viene sottoposto alla Camera
arbitrale della CCIAA di Bolzano.
4.2 Attività e competenze dell’organo di conciliazione
4.2.1 Le parti concordano sul fatto che la determinazione tecnica dell’eventuale mancato
rispetto delle linee-guida contenute nel presente accordo o della comparsa
inammissibile e comprovata di contaminazioni o danni sui frutti al di fuori della
cosiddetta “zona di rischio” avvenga, secondo l’art. 19 e sgg. del Regolamento
arbitrale, ad opera di un perito nominato dal Consiglio arbitrale della CCIAA di Bolzano
e che tale dichiarazione abbia valore vincolante.
4.2.2 In fase di perizia contrattuale richiesta dalla Camera arbitrale della CCIAA di Bolzano si
effettua la valutazione tecnica della questione e/o il rispetto dei princìpi del presente
accordo da parte di un perito indipendente ed iscritto nell’elenco dei periti della Camera
arbitrale. L’accertamento ha valore contrattuale ed è dunque vincolante per entrambe le
parti.
4.2.3 Il procedimento di arbitrato dev’essere condotto il più rapidamente possibile ed in ogni
caso nel rispetto dei tempi previsti dall’art. 21 del Regolamento arbitrale. Non è
necessaria, ancorchè ammissibile, un’assistenza legale.
4.2.4 I costi del procedimento di arbitrato sono calcolati secondo il tariffario della Camera
arbitrale della CCIAA di Bolzano. Eventuali spese accessorie per analisi di laboratorio e
simili sono a carico delle parti e da queste devono essere anticipate.
4.3 Nomina dei periti
4.3.1 I firmatari del presente accordo godono del diritto di proporre la composizione di un elenco
di periti che dev’essere sottoposto alla supervisione del Consiglio arbitrale.
4.3.2 L’inserimento nell’elenco dei periti della Camera arbitrale avviene dopo la verifica da parte
del Consiglio arbitrale. I periti devono risultare iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi da
almeno 10 anni e devono poter produrre specifiche qualifiche nel settore della difesa
fitosanitaria.
4.3.3 La designazione dei periti avviene secondo quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento
arbitrale della Camera arbitrale della CCIAA di Bolzano.
Convenzioni di carattere generale tra le organizzazioni rappresentative
V.
5.1 Consulenza ai Soci e misure di sensibilizzazione:

I firmatari del presente accordo quadro si impegnano a comunicare in modo efficace
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ai propri Soci le linee-guida ed i princìpi contenuti nel presente accordo e a sostenerli
in modo efficace. In tale contesto, i soci sono da istruire così che i princìpi concordati
trovino una concreta applicazione.
5.2 Calendario per la messa in pratica e l’aggiornamento dell’accordo quadro

Scopo conclamato è che a partire dall’inizio della stagione di difesa fitosanitaria
2015 tutte le irroratrici siano equipaggiate con le dotazioni tecniche supplementari
sopra descritte. A causa di carenti conoscenze scientifiche e di esperienze poste
in essere nella pratica, il ricorso obbligatorio agli ugelli ad iniezione per le aziende
a coltivazione biologica è rinviato al 2016.

Attuazione obbligatoria e corrispondente comunicazione a tutti gli interessati a far
capo dalla sottoscrizione del presente accordo quadro.

Periodica supervisione dei dati derivanti dalle esperienze pratiche ed eventuale
adeguamento o revisione dell’accordo quadro.
5.3 Revisione della normativa:

I firmatari del presente accordo quadro si dichiarano disponibili, nel caso di una
revisione della normativa con sovrapposizione di contenuti relativamente alla tematica
in oggetto, ad elaborare e a fare proposte comuni.
Bolzano, 1 luglio 2014
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