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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE 1° CIVILE
Tribunale delle Imprese
nella procedura cautelare n.13880/2013 R.G.
PROMOSSA DA:
FALLIMENTO GUARENE CARNI SPA, in persona del curatore dott. Giovanni
Michele Sibona, difeso dall’avv. Andrea C. Grosso per procura
speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
GAMBINO STEFANO e GAMBINO ANDREA, residenti in Alba, difesi dall’avv.
Luigi Nizza per delega a margine della memoria costitutiva
RESISTENTI
Il giudice designato, dott.ssa Silvia Vitrò, sciogliendo la riserva
che precede, pronuncia la seguente
ORDINANZA
1) Con ricorso ex artt. 671 e 669 bis e ss. c.p.c. il FALLIMENTO
GUARENE CARNI SPA ha riferito:
- che in data 14/12/2010 il Tribunale di Alba ha dichiarato il
fallimento della Guarene Carni spa, nominando curatore il dott.
Giovanni Michele Sibona;
- che la Guarene Carni spa era stata costituita in data 24/2/2004
dalla FVH srl, società riferibile alla famiglia Careri, e dalla G&F
srl, riferibile alla famiglia Gambino;
- che la Guarene aveva per oggetto l’industria della macellazione e
lavorazione delle carni e il commercio di prodotti alimentari;
- che il Fallimento intende promuovere l’azione di responsabilità ex
art. 146 L.F. e artt. 2392, 2393, 2394, 2394 bis e 2043 c.c.
nei
confronti degli amministratori (Stefano e Andrea Gambino e Antonio e
Federico Careri) e del componenti del collegio sindacale, sostenendo
che gli amministratori abbiano causato danni alla società e ai
creditori sociali per reiterati atti distrattivi dei beni della
Guarene attraverso operazioni compiute in conflitto di interessi, al
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fine di dirottare consistenti disponibilità liquide in favore di
altre società riferibili ai medesimi amministratori (Magliano Carni
srl, costituita nel 1993 e posta in liquidazione l’11/5/2007; Sapori
di Cascina, costituita il 7/10/1998 e posta in liquidazione
l’1/7/2004, società entrambe partecipate da FVH e G&F).
La ricorrente, in particolare, ha contestato le seguenti
operazioni:
.Affitto e successiva vendita dell’azienda di proprietà di Magliano
Carni srl:
..la Magliano Carni ha concesso in affitto, l’1/3/2004, alla
Guarene Carni, al canone annuo di !. 180.000 + Iva, la propria
azienda avente ad oggetto la lavorazione delle carni, con previsione
che i debiti verso il personale dipendente (ratei di ferie e
mensilità aggiuntive) già maturati sarebbero rimasti in capo alla
Magliano e che i tfr sarebbero stati pagati dall’affittuario con
diritto di trattenere i relativi importi dalle somme dovute a fronte
del contratto di affitto;
però i ratei di retribuzione sono stati pagati da Guarene e
l’ammontare a titolo di tfr è stato iscritto tra le passività della
Guarene, con indicazione di un credito verso la Magliano di !.
98.627,57, rimasto insoluto (senza possibilità di futuro pagamento,
attesa la situazione di illiquidità di Magliano Carni);
..con contratto del 29/12/2004 la Magliano ha ceduto alla Guarene
la predetta azienda per un corrispettivo di !. 700.000 (!. 500.000
per beni strumentali ed !. 200.000 per avviamento), dandosi atto che
erano esclusi dal trasferimento tutti i crediti e debiti aziendali;
Guarene, però, risulta aver interamente pagato i canoni per
l’affitto dell’azienda e poi il prezzo della successiva cessione,
senza effettuare la compensazione con il debito per tfr, né
trattenere le somme corrisposte a titolo di ratei retributivi
anteriori al contratto di affitto;
in particolare, la Guarene ha corrisposto ai dipendenti di Magliano
ratei di retribuzione per !. 43.076,16, mentre sono stati ammessi al
passivo fallimentare !. 98.627,57 per crediti dei dipendenti per tfr;
inoltre il corrispettivo pattuito per la cessione di azienda appare
eccessivo rispetto all’effettivo valore del compendio aziendale, dal
momento che i beni strumentali erano stati iscritti nel bilancio
della Magliano Carni per soli !. 270.000;
.Contratto di locazione di fabbricato industriale:
..l’immobile sito in Guarene, ove veniva esercitata l’attività di
impresa affittata e poi ceduta a Guarene Carni, non è stato
ricompreso nell’ambito dell’affitto e della cessione, ma è stato
concesso in locazione a Guarene dalla Magliano con separato contratto
del 9/3/2004 per un corrispettivo annuo di !. 100.000 + Iva;
in detto contratto è stato previsto che in caso di cessione del
fabbricato a terzi il conduttore avrebbe avuto diritto di proseguire
nella conduzione del fabbricato sulla base del contratto di locazione
in essere;
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invece, dopo la cessione dell’immobile dalla Magliano alla FVH, con
contratto del 26/10/2004, la Guarene e la FVH hanno, in data
3/12/2004, stipulato un nuovo contratto di locazione, pattuendo
questa volta un canone annuo di !. 228.900 + Iva;
dunque
Guarene,
che
avrebbe
avuto
diritto
di
opporre
la
prosecuzione nel precedente contratto di locazione, si è trovata a
dover pagare un canone annuo aumentato di più del doppio di quello
appena previsto pochi mesi prima;
ne è conseguito un danno (pari ai maggiori canoni pattuiti per
l’intero periodo di durata contrattuale, fino alla fine del 2010) di
!. 784.141,66; la Guarene ha pagato fino al 2006; poi la FVH è stata
ammessa al passivo fallimentare per !. 1.161.569,60;
.Cessione di terreno edificabile sito in Guarene da Magliano alla
ricorrente:
..con rogito del 5/4/2008 la Guarene ha acquistato tale terreno
dalla Magliano al prezzo di !. 1.450.000 + Iva; la somma di !.
721.786,30 era già stata corrisposta alla Magliano e il restante
importo di !. 1.018.213,70 avrebbe dovuto essere corrisposto in 4
anni; l’importo è stato effettivamente corrisposto negli anni
successivi;
la natura distrattiva dell’operazione deriva sia dal fatto che
parte del prezzo era già stato corrisposto prima del rogito, sia
dall’entità manifestamente sproporzionata del prezzo rispetto al
valore di mercato dell’immobile (come emergente dalla perizia del
geom. Reggio, che ha indicato in !. 750.000 tale valore di mercato):
il danno per la Guarene è stato dunque di entità non inferiore a
!. 600.000;
.Forniture a Sapori di Cascina srl e finanziamenti:
..nel periodo 31/3/2004-30/6/2004 la Guarene ha effettuato
forniture a favore di Sapori di Cascina srl per totali !. 188.175,53;
tali forniture, effettuate in prossimità della messa in liquidazione
di Sapori (deliberata l’1/7/2004), sono rimaste quasi totalmente
insolute;
la coincidenza degli organi amministrativi delle due società induce
a ritenere che la prossima messa in liquidazione e insolvenza della
Sapori fosse ben nota agli amministratori della Guarene;
inoltre la Guarene ha effettuato finanziamenti a favore di Sapori
per totali !. 236.890,88, senza ricevere mai alcuna restituzione di
denaro;
.Pagamento di fatture emesse da Magliano Carni, FVH e G&F per
prestazioni inesistenti:
..le tre predette società hanno emesso, dal 2004 al 2005, fatture
nei confronti di Guarene in relazione a prestazioni che si ritiene
non siano mai state effettuate, considerata l’assoluta genericità
della descrizione delle stesse nelle fatture (generiche attività di
indirizzo
e
controllo
economico
gestionale
e
di
gestione
finanziaria);
il tutto per totali !. 115.100,00;
.Prosecuzione di forniture verso clienti insolventi:
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..la Guarene ha continuato ad eseguire forniture, dal 2005 al
2010, nei confronti di clienti (GFL di Lobue M&C sas, Lobue
Giuseppe&Figli srl, Palmeri Carni srl, Meic Food srl), nonostante
questi fossero a più riprese in ritardo e inadempienti nei pagamenti;
i crediti nei confronti di tali società al momento del fallimento
di Guarene ammontano ad oltre !. 2.500.000;
.Autoattribuzione di compensi:
..Gli amministratori hanno ricevuto emolumenti superiori rispetto
a quelli deliberati dall’assemblea e, a partire dal 2008, in assenza
di delibera assembleare;
La ricorrente ha in definitiva individuato il danno causato alla
Guarene dagli atti distrattivi degli amministratori in circa !.
5.944.777,67, oltre interessi e rivalutazione, e ha ritenuto
sufficiente chiedere il presente sequestro conservativo per la più
limitata somma di !. 2.000.000.
La ricorrente ha pertanto chiesto la disposizione di sequestro
conservativo sui beni dei soli amministratori Stefano e Andrea
Gambino (riservando l’azione di merito anche nei confronti degli
altri amministratori e dei componenti del collegio sindacale),
sottolineando la disinvoltura con cui sono state poste in essere le
operazioni distrattive e che il patrimonio dei Gambino non è capiente
rispetto all’entità del debito per danni alla società (Stefano
Gambino è comproprietario di due immobili gravati da ipoteche e
Andrea Gambino si è, in data 7/12/2010, spogliato dell’unico bene
immobile che possedeva, al prezzo di !.507.000.
I resistenti Stefano e Andrea Gambino, costituitisi con memoria
del 30/2013, hanno eccepito:
- l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino (considerata
la residenza dei resistenti e considerato anche che il fallimento è
stato dichiarato dal Tribunale di Alba);
- la ragionevolezza delle operazioni compiute dagli amministratori
della Guarene Carni spa, considerato:
..riguardo al contratto di affitto di azienda stipulato con la
Magliano Carni, che i contraenti avevano inteso risolvere la
questione del pagamento dei debiti verso i dipendenti contestualmente
alla vendita del terreno di proprietà di Magliano Carni (poi
effettuata il 5/4/2008), deducendo detti debiti dal corrispettivo
dovuto per la cessione del terreno, e che poi la compensazione
materialmente non aveva avuto luogo perché la Guarene non aveva
pagato il costo del predetto terreno alla Magliano;
..riguardo alla scrittura di compravendita aziendale tra Magliano
e Guarene, che il prezzo di cessione non era eccessivo e che i beni
aziendali erano stati iscritti precedentemente nel bilancio della
Magliano per minore somma perchè ciò era stato fatto in sede di
riscatto di beni in leasing (e il prezzo di riscatto non poteva non
essere inferiore al reale valore dei beni);
..riguardo al contratto di locazione di fabbricato, che il canone
di locazione pattuito per il secondo contratto di locazione
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comprendeva anche gli acconti sul prezzo finale di acquisto del bene,
come
indicato
in
scrittura
privata,
sia
pure
rimasta
non
sottoscritta;
..riguardo al contratto di compravendita di terreno, che,
contrariamente alla perizia Reggio, il perito Bracco ha confermato la
corrispondenza ai valori di mercato del corrispettivo pattuito;
..riguardo alle forniture a Sapori di Cascina srl, che la Sapori
era proprietaria di alcuni negozi, che vi era l’intesa che gli stessi
fossero venduti a terzi o a Guarene e che questa voleva evitare
(continuando
le
forniture)
il
depauperamento
degli
esercizi
commerciali, in vista della loro cessione;
..riguardo
alle
fatture
emesse
a
fronte
di
prestazioni
asseritamente inesistenti, che dette prestazioni avevano avuto luogo
(si trattava di attività gestionali effettuate in occasione dei vari
passaggi di proprietà);
..riguardo alle forniture nei riguardi di clienti insolventi, che
ciò era rientrato in
una strategia commerciale finalizzata a
tutelare gli incassi (sia pure a volte in ritardo) della Guarene, e
che con la Lobue srl era stata avviata una trattativa volta
all’acquisto o affitto di un capannone di proprietà di questa, con
l’intesa che sarebbe poi stata operata una compensazione tra costo
delle forniture e prezzo di acquisto o affitto, e che poi l’accordo
non era stato raggiunto a causa del disinteresse del socio FVH;
..che i compensi degli amministratori non erano sproporzionati e
che le delibere assembleari da una certa data in poi non avevano
potuto essere assunte a causa della latitanza del socio FVH.
I resistenti sostenevano,
poi, che comunque non vi era
periculum in mora, perché il loro patrimonio era quasi inesistente.
Affermavano, inoltre, che il sig. Andrea Gambino aveva solo
ricoperto il ruolo di consigliere, senza aver mai partecipato alle
operazioni asseritamente illecite.
2) Il ricorso va accolto.
2.1) In primo luogo va respinta l’eccezione di incompetenza
territoriale sollevata dai resistenti, considerato:
- che per le azioni in materia di responsabilità degli amministratori
di società è legittimato ad agire il curatore (art. 146, co. 2, lett.
a, L.F. e art. 2394 bis c.c.);
- che tali azioni appartengono alla cognizione esclusiva del
Tribunale delle Imprese (art. 3 l. 27/2012).
2.2) Venendo ad esaminare il merito della causa, si osserva che
appare sussistere il fumus boni iuris in ordine alla responsabilità
degli amministratori della Guarene Carni per aver compiuto una serie
di operazioni in conflitto di interessi, finalizzate a dirottare
disponibilità liquide della Guarene in favore di altre società
riferibili ai medesimi amministratori (Magliano Carni srl e Sapori di
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Cascina, partecipate da FVH e G&F,
Guarene Carni, doc. 1-6 bis attori).
società
che
hanno
costituito
Secondo
costante
giurisprudenza,
le
scelte
gestionali
dell'amministratore di società sono insindacabili nei limiti della
ragionevolezza, nel senso che possono essere sottoposte a sindacato
di merito laddove non siano sorrette dai coefficienti di diligenza e
ragionevolezza che devono connotare la figura dell'imprenditore.
In tal senso, per es.:
- Cass. civ., sez. I, 12/8/2009, n. 18231: Nell'azione di responsabilità
promossa dalla curatela fallimentare della società fallita nei confronti degli ex
amministratori ed ex sindaci la "mala gestio" va valutata secondo il criterio della
diligenza dovuta dal mandatario, anche indipendentemente dalla violazione di
specifiche disposizioni di legge o di singole clausole statutarie, sicché non sono
sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se
presentino profili di alea economica superiori alla norma, ma resta invece
valutabile la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di
rischio connessi all'operazione da intraprendere, così da non esporre l'impresa a
perdite, altrimenti prevedibili”;
- Trib. Venezia, 30/11/2001: “Le operazioni di investimento del capitale
sociale, in quanto affidate alle scelte discrezionali degli amministratori, non
sono censurabili in sede di controllo giudiziario, se non viene provata
l'assunzione da parte della società di rischi che superano i limiti della
ragionevolezza”.
- Trib. Milano, 26/6/1989: “Sono sindacabili le scelte gestionali
dell'amministratore di società per azioni, non sorrette dai coefficienti di
diligenza e ragionevolezza che devono connotare la figura dell'imprenditore”;
Si
osserva,
allora,
che
le
scelte
gestionali
degli
amministratori della Guarene, contestate (come sopra esposto) dalla
ricorrente, non appaiono improntate ai criteri della ragionevolezza e
della diligenza.
In particolare:
a) Affitto (1/3/2004) e successiva vendita (29/12/2004) dell’azienda
di proprietà di Magliano Carni srl:
..nonostante la previsione contrattuale che i debiti verso il
personale (per ferie e mensilità aggiuntive già maturate alla data di
efficacia del contratto di affitto e per tfr) sarebbero rimasti a
carico della Magliano Carni (contratto di affitto di cui al doc. 7
attoreo, artt. 13.1 e 13.2; atto di cessione di azienda di cui al
doc. 9 attoreo, art. 3) e che la Guarene avrebbe trattenuto le
relative somme dagli importi dovuti alla Magliano,
la Guarene ha invece effettivamente pagato i debiti per ratei di
retribuzione (per totali !. 43.076,16) e i crediti dei dipendenti per
tfr sono stati iscritti nel passivo del fallimento Guarene per totali
!. 98.627,57,
senza che la Guarene abbia potuto effettuare alcuna compensazione
con le somme dovute alla Magliano per canoni di affitto e prezzo di
cessione dell’azienda;
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né è provato che le parti
(Guarene e Magliano) avessero pattuito
(come sostengono i resistenti) di dedurre le somme per i debiti
predetti dal corrispettivo dovuto per la cessione a Guarene di un
terreno di proprietà di Magliano Carni, considerato che Guarene, a
seguito dell’acquisto del citato terreno (del 5/4/2008), ha iniziato
a pagare almeno 800.000 euro, senza effettuare alcuna compensazione,
e che la Magliano Carni risulta iscritta nel passivo fallimentare per
!. 653.938,30 (doc. 10 attoreo, creditore n. 102);
..dunque,
gli
amministratori
della
Guarene
hanno
irragionevolmente
omesso
di
effettuare
a
tempo
debito
le
compensazioni suddette, lasciando che i debiti pregressi verso i
dipendenti dell’azienda della Magliano Carni gravassero interamente
sulla Guarene (senza che i corrispondenti crediti verso la Magliano
appaiano destinati ad essere soddisfatti, considerata la situazione
di illiquidità e liquidazione di tale società);
..inoltre,
il
corrispettivo
pattuito
per
la
cessione
dell’azienda della Magliano appare eccessivo (con conseguente
ingiustificato e irragionevole vantaggio per la Magliano Carni), dal
momento che il valore dei beni strumentali (concordato in !. 500.000
nel contratto del 29/12/2004) era stato indicato nel bilancio della
società Magliano in soli !. 270.000 (doc. 11 attoreo);
né nella nota integrativa a bilancio è affermato che detto valore
sia stato indicato in maniera riduttiva, quale prezzo finale di
riscatto di beni in leasing (come sostenuto dai resistenti).
b) Contratto di locazione di fabbricato industriale:
..nonostante che nel primo contratto (del 9/3/2004) di locazione
dell’immobile, ove veniva esercitata l’attività di impresa affittata
e poi ceduta a Guarene Carni, fosse previsto che in caso di cessione
del fabbricato a terzi il conduttore avrebbe avuto diritto di
proseguire nella conduzione del fabbricato sulla base del contratto
di locazione in essere, a seguito della cessione dell’immobile dalla
Magliano alla FVH, con contratto del 26/10/2004, la Guarene e la FVH
hanno, in data 3/12/2004, stipulato un nuovo contratto di locazione,
pattuendo questa volta un canone superiore di oltre !. 100.000
rispetto al canone pattuito pochi mesi prima tra Magliano e Guarene
(12, 13, 14 attori);
dunque, irragionevolmente gli amministratori di Guarene, invece di
opporre al nuovo proprietario dell’immobile il precedente contratto
di locazione, ne hanno stipulato uno nuovo ad un canone annuo
aumentato più del doppio di quello precedente (con conseguente danno,
negli anni, per maggiori canoni a carico di Guarene, di !.
784.141,66);
né è provato che (come sostenuto dai resistenti) il canone di
locazione pattuito per il secondo contratto di locazione comprendesse
anche gli acconti sul prezzo finale di acquisto del bene, dal momento
che la scrittura privata di cui al doc. 1 di parte Gambino non
risulta sottoscritta (né la parte ricorrente riconosce che vi fosse
stato un accordo del genere);
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ed anzi, lo stesso resistente Stefano Gambino risulta aver ammesso,
di fronte al curatore fallimentare, che la misura del nuovo canone di
locazione era sproporzionata ed era stato determinata per supportare
FVH nel pagamento del mutuo contratto con
la Carige (doc. 15
attoreo; né il sig. Gambino ha sostanzialmente negato di aver reso
tali dichiarazioni al curatore);
c) Cessione di terreno edificabile sito in Guarene da Magliano alla
ricorrente (rogito del 5/4/2008):
..la perizia del geom. Reggio (doc. 17 attoreo) ha definito come
sproporzionato il corrispettivo pattuito (di !. 1.450.000 + Iva, a
fronte di un valore di mercato di !. 765.000);
pertanto appare irragionevole la scelta degli amministratori di
Guarene di concordare l’acquisto del terreno a tali condizioni,
considerato anche che lo stesso amministratore Stefano Gambino a
dichiarato al curatore fallimentare (doc. 15 attoreo) che anche
questa operazione era stata effettuata allo scopo di fornire
liquidità alla Magliano Carni e che il prezzo pattuito era superiore
ai valori di mercato;
d) Forniture a Sapori di Cascina srl e finanziamenti:
..nel periodo 31/3/2004-30/6/2004 la Guarene ha effettuato
forniture a favore di Sapori di Cascina srl per totali !. 188.175,53;
tali forniture, effettuate in prossimità della messa in liquidazione
di Sapori (deliberata l’1/7/2004), sono rimaste quasi totalmente
insolute; inoltre la Guarene ha effettuato finanziamenti a favore di
Sapori per totali !. 236.890,88, senza ricevere mai alcuna
restituzione di denaro;
la coincidenza degli organi amministrativi delle due società (doc.
6 attoreo)induce a ritenere che la prossima messa in liquidazione e
insolvenza della Sapori fosse ben nota agli amministratori della
Guarene, con conseguente irragionevolezza del loro comportamento;
..nè la giustificazione addotta dai resistenti (la Sapori era
proprietaria di alcuni negozi e vi era l’intesa che gli stessi
fossero venduti a terzi o a Guarene e questa voleva evitare il
depauperamento degli esercizi commerciali, in vista della loro
cessione) appare ragionevole, considerato che non vi è prova di
questa intesa e che comunque sembra che anche l’eventuale cessione di
negozi da Sapori (che stava per essere messa in liquidazione) a
Guarene potesse servire più che altro a drenare liquidità della
Guarene verso la Sapori.
e) Pagamento di fatture emesse da Magliano Carni, FVH e G&F per
prestazioni inesistenti:
..a fronte della assoluta genericità degli oggetti delle fatture
citate (doc. 22-27 attorei, per circa totali !. 115.000), prove di
specificazione concreta delle attività svolte e di riferimenti
temporali circa lo svolgimento delle stesse, i resistenti no hanno
esposto alcun dato maggiormente concreto;
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..ne consegue l’irragionevolezza del pagamento da parte degli
amministratori di Guarene di queste fatture, senza richiedere
elementi giustificativi delle stesse.
f) Prosecuzione di forniture verso clienti insolventi:
..la Guarene ha continuato ad eseguire forniture, dal 2005 al
2010, nei confronti di clienti (GFL di Lobue M&C sas, Lobue
Giuseppe&Figli srl, Palmeri Carni srl, Meic Food srl), nonostante
questi fossero a più riprese in ritardo e inadempienti nei pagamenti
(circostanze, queste ultime, non cointestate dai resistenti);
i crediti nei confronti di tali società al momento del fallimento
di Guarene ammontano ad oltre !. 2.500.000 (doc. 34-38 attorei);
la reiterazione di forniture nei confronti di clienti ripetutamente
insolventi appare essere stata oggetto di condotta negligente da
parte degli amministratori di Guarene;
..né la giustificazione addotta dai resistenti (continuare a
fornire i clienti per evitare che fallissero e venissero persi)
appare ragionevole, alla luce dell’elevatissimo credito accumulato
dalla Guarene;
..né vi è prova della fondatezza di una reale intesa tra la
Guarene e la Lobue srl (affermata dai resistenti), diretta a detrarre
gli importi dovuti a Guarene dal costo di affitto o cessione di un
capannone di proprietà di Lobue srl, considerato che l’accordo in
esame non risulta essere mai stato sottoscritto dalle parti e che la
causa di ciò non appare riconducibile esclusivamente alla latitanza
del socio FVH;
infatti i resistenti fanno risalire tale latitanza già al 2008 (come
da doc. 7 Gambino), mentre le intese suddette appaiono essere
inquadrabili nell’anno 2009, doc. 9-10 dei resistenti, per cui appare
irragionevole che gli amministratori, sapendo già da tempo della
latitanza di detto socio, abbiano cercato intese che sapevano che non
sarebbero state approvate dalla Guarene.
2.3) Pertanto, appaiono sussistere i presupposti per la concessione
del sequestro conservativo.
Da un lato, infatti, come si è visto, appare sussistere il fumus
boni iuris in ordine alle irragionevoli attività distrattive da parte
degli amministratori della Guarene Carni.
E il coinvolgimento nell’attività della Guarene da parte anche del
resistente Andrea Gambino, componente del CdA della Guarene, emerge
anche, per esempio, dal fatto che il medesimo era stato nominato (sin
dal 2004) liquidatore della Sapori di Cascina srl (doc. 6 attoreo).
Dall’altro lato, il periculum in mora emerge:
- dalla spregiudicatezza del comportamento degli amministratori della
Guarene, che appaiono avere compiuto operazioni distrattive delle
liquidità della Guarene per un ammontare di molto superiore alla
somma di !., 2.000.000 (indicata dalla ricorrente come limite per il
sequestro richiesto);
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- dall’incapienza del patrimonio dei resistenti rispetto all’entità
del credito della ricorrente (come ammesso dai resistenti stessi);
- dall’atteggiamento del sig. Andrea Gambino, che risulta essersi
spogliato dell’unico bene immobile che possedeva (vendita del
dicembre 2010- cioè in data di pochi giorni antecedente alla
dichiarazione di fallimento della Guarene-, doc. 41 attoreo, al
prezzo di !. 507.000, somma la cui destinazione non è attualmente
chiara).
P.Q.M.
Il giudice designato,
- AUTORIZZA, ai sensi dell’art. 671 c.p.c., il sequestro conservativo
di tutti i beni mobili e immobili dei resistenti Stefano Gambino e
Andrea Gambino, sino alla concorrenza di !. 2.000.000,00.
Torino, 4/6/2013.
Si comunichi.
Il G.I.
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