Come fare concretamente un SEU Avvocato Emilio Sani Macchi di Cellere Gangemi studio legale Via Serbelloni, 4 - 20122 Milano - Tel. 02 763281 [email protected] Le fonti normative di riferimento Il D. Lgs. 115/2008 (Artt. 2 e 10), che stabilisce la definizione di sistema efficiente di utenza e i vantaggi L’articolo 24 del D.L. 91/2014, che stabilisce la percentuale di oneri di sistema pagata dal cliente finale nei SEU La Deliberazione 578/2013 (come modificata dalla Deliberazione 426/2014) dell’Autorità per l’Energia Elettrico il Gas e il Sistema Idrico che stabilisce la disciplina normativa dei SEU La Circolare 12 D del 25 luglio 2014 dell’Agenzia delle Dogane che stabilisce il trattamento fiscale ai fini delle accise dei SEU Le Regole Applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per i sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 predisposte dal GSE e attualmente in fase di consultazione Cosa fare per realizzare un SEU Verificare alla luce della normativa di riferimento la struttura di SEU più conveniente fra le varie opzioni offerte dall’ordinamento stabilendo come attribuire la gestione e la proprietà dell’impianto di produzione e la gestione dei prelievi di elettricità e della vendita delle eccedenze Alla luce di quanto sopra stabilire la regolamentazione contrattuale; Chiedere le autorizzazioni necessarie alla costruzione dell’impianto e della linea elettrica, alla connessione alla rete elettrica, all’esercizio dell’officina elettrica e la qualifica di sistema efficiente di utenza; La scelta fra le differenti opzioni L’opzione in cui il proprietario dell’unità di consumo è anche il proprietario dell’unità di produzione Pro • Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata non paga gli oneri di trasmissione e distribuzione • Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata paga il 5 % degli oneri di sistema che avrebbe pagato sulla corrispondente quantità di energia prelevata • Il titolare dell’unità di consumo non paga le accise per l’energia auto-consumata anche per impianti sopra i 20 kW se ad uso non residenziale • Il titolare dell’unità di consumo, qualora ve ne siano i presupposti, può usufruire delle detrazioni fiscali, ovvero delle agevolazioni in conto finanziamento come la Sabatini Bis. Fino alle soglie applicabili (ora 200 kW, dopo le regole applicative 500 kw) è possibile usufruire dello scambio sul posto Contro • Il Proprietario dell’unità di consumo deve finanziarsi la costruzione dell’impianto Sintesi Soluzione indicata per chi ha la disponibilità per finanziare la realizzazione dell’impianto e comunque obbligata per i casi in cui ci si voglia avvantaggiare delle detrazioni fiscali La scelta fra le differenti opzioni L’opzione in cui il proprietario dell’unità di consumo è il gestore dell’unità di produzione, ma non il proprietario della stessa perché l’impianto è messo a disposizione in locazione operativa o simili Pro • Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata non paga gli oneri di trasmissione e distribuzione • Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata paga il 5 % degli oneri di sistema che avrebbe pagato sull’energia prelevata • Il titolare dell’unità di consumo, per l’energia auto-consumata, non paga le accise anche per impianti sopra i 20 kW, se ad uso non residenziale • Fino alle soglie applicabili (ore 200 kW, dopo le regole applicative 500 kw) è possibili usufruire dello scambio sul posto • Il Proprietario dell’unità di consumo non deve finanziarsi la costruzione dell’impianto Contro • Il canone viene stabilito in modo forfettario e non è parametrato al consumo di energia • Non si può usufruire delle detrazioni fiscali • In caso di inadempimento del cliente finale non si ha alcun reddito e si dovrà procedere alla rimozione dell’impianto Sintesi Il noleggio operativo consente di evitare oneri finanziari e di avere vantaggi in termini di esenzione dalle accise anche sopra i 20 kW per impianti non residenziali, ma stabilisce un corrispettivo fisso al cliente finale, quindi funziona laddove il cliente sia disponibile a prendersi rischi legati non solo alla modifica delle sue abitudini di consumo, ma anche a modifiche della disciplina regolatoria o del mercato di energia . Il bene è nella disponibilità materiale del cliente finale il proprietario dell’impianto deve quindi recuperarne la disponibilità in caso di risoluzione del contratto La scelta fra le differenti opzioni L’opzione in cui il proprietario dell’unità di consumo è diverso dal gestore dell’unità di produzione, e ciascuno (produttore e consumatore) gestisce autonomamente le attività di sua competenza (rispettivamente prelievo e vendita eccedenze) Pro • Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata non paga gli oneri di trasmissione e distribuzione • Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata paga il 5 % degli oneri di sistema che avrebbe pagato sull’energia prelevata • Il Proprietario dell’unità di consumo non deve finanziarsi la costruzione dell’impianto. Contro • Non è possibile lo scambio sul posto • Il titolare dell’unità di consumo non può usufruire delle detrazioni fiscali, • Sopra i 20 kW di potenza installata l’energia auto-consumata è sottoposta al pagamento delle accise Sintesi Questo sistema sembra interessante quando l’investimento non è in funzione dell’autoconsumo, ma di incentivi in conto energia, ovvero quando l’impianto di produzione superi la soglia per lo scambio sul posto. Questa soluzione consente infatti al produttore di mantenere la disponibilità dell’impianto e degli incentivi anche in tariffa omnicomprensiva, nonché dell’energia eccedentaria. La scelta fra le differenti opzioni L’opzione in cui il proprietario dell’unità di consumo è diverso dal gestore dell’unità di produzione, e tutta l’energia prodotta viene commercializzata dal cliente finale, ivi compresa l’energia eccedentaria rispetto all’autoconsumo Pro • Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata non paga gli oneri di trasmissione e distribuzione • Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata paga il 5 % degli oneri di sistema che avrebbe pagato sull’energia prelevata • Il Proprietario dell’unità di consumo non deve finanziarsi la costruzione dell’impianto. • E’ possibile lo scambio sul posto sino alle soglie (200 kW oggi, 500 kW per impianti in esercizio dal 2015) Contro • Il titolare dell’unità di consumo non può usufruire delle detrazioni fiscali, ovvero delle agevolazioni in conto finanziamento come la Sabatini Bis • Sopra i 20 kW di potenza installata l’energia auto-consumata è sottoposta al pagamento delle accise • In caso di inadempimento del cliente finale non solo non non si ha alcun reddito dall’impianto, ma ci si trova anche esposti per quanto anticipato a titolo di accise, Sintesi Questo sistema è indicato nei casi in cui è applicabile lo scambio sul posto, in quanto consente di godere dei vantaggi di tale sistema. Si tratta di soluzione in concorrenza con quella del noleggio, a differenza che nel noleggi qui però il produttore e il cliente finale sono diversi e quindi non vi è l’esenzione stabilite per gli autoproduttori dalla disciplina in materia di accise. Può però essere stabilito il corrispettivo con maggiore flessibilità rispetto al noleggio La scelta fra le differenti opzioni L’opzione in cui il proprietario dell’unità di consumo è diverso dal gestore dell’unità di produzione, e tutta l’energia consumata viene acquistata dal produttore, ivi compresa l’energia che non l’unità di consumo non riesce a prelevare dall’autoconsumo, ma deve prelevare dalla rete Pro • Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata non paga gli oneri di trasmissione e distribuzione • Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata paga il 5 % degli oneri di sistema che avrebbe pagato sull’energia prelevata • Il Proprietario dell’unità di consumo non deve finanziarsi la costruzione dell’impianto. • Il Cliente Finale potrà regolare con il Produttore l’approvvigionamento complessivo di elettricità e quindi mettere a bilancio previsionale per gli anni a venire un prezzo complessivo degli approvvigionamenti di energia Contro • Il titolare dell’unità di consumo non può usufruire delle detrazioni fiscali, ovvero delle agevolazioni in conto finanziamento come la Sabatini Bis • Sopra i 20 kW l’energia auto-consumata è sottoposta al pagamento delle accise • Non è possibile lo scambio sul posto • In caso di inadempimento del cliente finale non solo non si ha alcun reddito dall’impianto, ma ci si trova anche esposti per quanto anticipato a titolo di accise • Per le forniture in bassa tensione il cliente ha comunque diritto di recesso per i contratti di acquisto di energia • Il Produttore si trova assoggettato agli obblighi stabiliti sulla qualità di vendita e dal codice sulla qualità dei servizi di vendita con un notevole appesantimento burocratico • Il cliente si assume il rischio di inadempimento del cliente finale rispetto alle anticipazioni che dovrà effettuare con riguardo all’energia prelevata dalla rete Sintesi Questo sistema solleva interesse per i clienti che siano maggiormente interessati ad utilizzare lo strumento del SEU per poter pianificare risparmi di energia a lungo termine che diano stabilità alla loro struttura dei costi e per le utilities che attraverso questo contratto vincolano il cliente anche per l’approvvigionamento dalla rete elettrica. La regolamentazione contrattuale Il produttore e il cliente finale possono liberamente regolare fra loro i rapporti che hanno ad oggetto l’energia elettrica auto-consumata direttamente in sito, secondo le strutture prima elencate. Tali contratti non saranno soggetti quindi alla disciplina della vendita al dettaglio di energia elettrica (salvo il caso visto in precedenza in cui il produttore rifornisce il cliente finale anche dell’energia prelevata dalla rete) Il prezzo e le condizioni contrattuali verranno determinati nel contesto di un insieme di rapporti contrattuali che comprenderà anche la messa a disposizione da parte del cliente finale al produttore dell’area dove il produttore andrà a installare l’impianto. La regolamentazione contrattuale In caso di inadempimento del cliente finale non è prevista per il produttore la possibilità di disconnettere il cliente finale dalla rete pubblica. Dovranno quindi essere trovate altre forme di tutela, quali il fatto di poter immediatamente interrompere la fornitura al cliente e il deposito di una cauzione che abbia effetto dissuasivo sull’inadempimento, combinata eventualmente con la possibilità di rimuovere i moduli e le parti impiantistiche per poterle riutilizzare in altro luogo. Se al cliente finale viene interrotta la fornitura interna il cliente si troverà a doversi rifornire dalla rete dove l’energia costa di più e in caso di mancato pagamento gli verrà (questa volta sì) disconnessa l’intera utenza in prelievo. La regolamentazione contrattuale Le modalità di individuazione del prezzo. La modalità che può dare più stabilità ai ricavi del produttore è stabilire un minimo quantitativo di energia che deve essere comunque pagato dal cliente finale al fine di consentire l’ammortamento dell’impianto, indipendentemente che tale quantitativo di energia sia poi effettivamente o meno utilizzato dal cliente finale. Questo sostanzialmente obbliga il cliente finale a pagare al produttore un importo annuo minimo per l’energia e può avere, come effetto collaterale, la richiesta del cliente di durate contrattuali brevi (salvo casi particolari). Il prezzo dell’energia può essere determinato in valori assoluti fissi o come sconto rispetto al costo che sarebbe risultato dalla bolletta elettrica o ancora come un multiplo del prezzo di mercato dell’energia elettrica. Spesso si richiede una valorizzazione diversa dell’energia autoconsumata instantaeamente, di quella scambiata tramite scambio sul posto e di quella eccedentaria con la fissazione di valori diversi per ciascuna componente. E’ molto importante specificare nella determinazione del prezzo che al prezzo dovranno aggiungersi gli oneri fiscali e regolatori che il produttore sopporterà per conto del cliente come di volta in volta modificati. Il produttore dovrà infatti anticipare le accise e in futuro probabilmente la quota di oneri generali. Va poi ricordato che, sia l’area dove è situato l’impianto di produzione, sia l’area ove è situata l’unità di consumo devono rimanere per tutta la durata del rapporto contrattuale nella piena disponibilità del cliente finale. Bisognerà quindi prevedere nel contratto un esplicito obbligo e vincolo in tal senso del cliente finale. Autorizzazioni e qualifiche Gli adempimenti di carattere amministrativo da effettuarsi dovranno essere: Autorizzazione dell’impianto di produzione da ottenersi in capo al produttore; Autorizzazione alla connessione dell’impianto di produzione e dell’unità di consumo presso un unico punto di connessione alla rete elettrica (ottenimento del preventivo di connessione per la connessione bidirezionale e adempimenti successivi, ivi compresa la stipula del regolamento di esercizio da parte di tre soggetti: gestore di rete, produttore e cliente finale, ove produttore e cliente finale siano diversi; Ottenimento di licenza di officina elettrica, quando richiesto; Ottenimento della qualifica di sistema efficiente di utenza. Autorizzazioni e qualifiche Secondo la bozza di regole applicative del GSE, la domanda di qualifica dovrà essere presentata: • Entro 90 giorni dalla data di operatività del Portale Informatico del GSE così come sarà comunicata sul sito internet del GSE se il SEU si è costituito prima dell’apertura del portale informatico • Entro 60 giorni dalla data in cui il SEU si è configurato, se il SEU si costituirà dopo l’apertura del Portale Informatico In ogni caso ottenuta la qualifica la data di decorrenza dei benefici è da quando il SEU si è configurato per la prima volta. Se però la domanda non è presentata in termini la decorrenza dei benefici si avrà a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta al GSE Autorizzazioni e qualifiche Elementi principali da indicare nella domanda per la qualifica di SEU secondo la bozza di regole applicative predisposte dal GSE sono a grandi linee le seguenti: 1) gli impianti di produzione inclusi nel SEU e la loro potenza nominale (si dovrà confermare che i dati coincidono con quelli in Gaudì); 2) le informazioni relative all’unità di consumo (quali, ad esempio: potenza contrattuale fornitura, numero utenza, data di attivazione, localizzazione, riferimenti catastali); 3) Il punto di connessione (POD) (o nel caso vi siano punti di connessione di emergenza i punti di connessione), e gli eventuali contatti con linee di terzi, che utilizzano il collegamento privato (POD virtuali); 4) la data di entrata in esercizio del SEU; 5) l’eventuale presenza di impianti di produzione o Unità di consumo di terzi connessi alla rete pubblica tramite le linee private del SEU; 6) data ultima di avvio dell’iter autorizzativo; 7) la data ultima di inizio dei lavori di realizzazione; 8) la data ultima di conseguimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 9) informazioni in merito al codice identificativo delle eventuali convenzioni in essere o risolte con il GSE (ad esempio, RID, Scambio sul posto, Conto Energia, Tariffa omnicomprensiva, Certificati verdi, Cogenerazione ad alto rendimento etc.). Autorizzazioni e qualifiche I documenti da depositare per avere la richiesta di SEU, secondo la bozza di regole applicative sono a grandi linee i seguenti: 1. richiesta di qualifica del SEU secondo il modello; 2. eventuale Nomina del soggetto di riferimento per le comunicazioni, secondo il modello 3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori; 4. Allegato Tecnico, a firma del Soggetto Referente, contenente tutti dati degli impianti di produzione, come censiti in GAUDÌ, delle Unità di consumo e del collegamento privato, generato automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti; 5. relazione tecnica descrittiva del Sistema per cui si richiede la qualifica riportante le informazioni relative alla ragione sociale del produttore, del cliente finale, dati catastali, informazioni in merito al prodotto finale e/o servizio realizzato nel sito produttivo, eventuali Unità di consumo, impianti di produzione e/o i collegamenti privati che, pur insistendo sulle stesse particelle catastali, non fanno parte del SEU oggetto di qualifica. Layout della planimetria catastale del sito comprensivo dell’ubicazione del/degli impianto/i di generazione, dell’Unità di consumo, del collegamento privato e dell’impianto di utenza per la connessione. Nella relazione, inoltre, dovranno essere rappresentati tutti i punti di connessione (primari e secondari) con la rete di trasmissione e dovranno essere riportate eventuali indicazioni in merito alla mancanza dei contratti di fornitura di eventuali POD secondari. Qualora siano avvenute delle modifiche della/e configurazione/i la relazione descrittiva dovrà riportare tutte le modifiche intervenute; Autorizzazioni e qualifiche 6. schema elettrico unifilare completo del Sistema rappresentativo di tutti gli impianti di produzione, le Unità di Consumo, le linee elettriche e tutti i punti di connessione alla rete elettrica di distribuzione/trasmissione. In particolare, lo schema unifilare deve riportare specifiche indicazioni in merito: a. ai gruppi di generazione dell’energia elettrica; b. all’Unità di Consumo di energia elettrica; c. al posizionamento dei contatori dell’energia elettrica prodotta e/o prelevata/immessa dalla rete elettrica di trasmissione/distribuzione; d. al punto di collegamento alla rete indicando, nel dettaglio, gli organi di manovra e protezione presenti, nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi; gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS); e. eventuali altri elementi esterni al SEU, ma ad esso connessi; 7. copia del Regolamento di Esercizio del/degli impianto/i del Sistema aggiornato e rilasciato dal gestore di rete e del verbale redatto dall’Agenzia delle Dogane in caso di presenza di un’Officina elettrica. Inoltre, per Sistemi in cui l’ultimo elemento ad essere realizzato è il collegamento privato, certificato di collaudo del collegamento tra impianti di produzione di energia elettrica e Unità di consumo e dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 eseguito dalla ditta esecutrice dei lavori e redatto da tecnico abilitato; 8. copia di una bolletta dell’energia elettrica relativa alla configurazione per la quale si richiede la qualifica associata al/ai POD del SEU; 9. documentazione che comprovi la piena disponibilità del cliente finale, dell’area su cui è realizzato il SEU (atto di diritto di superficie o di usufrutto, contratto di comodato d’uso o di locazione); 10. copia della licenza/e di officina elettrica utile per l’individuazione del produttore; 11. nei casi in cui vi siano eventuali Unità di consumo e/o impianti di produzione non rientranti nel SEU, ma ad esso collegati (art. 26, comma 26.2, del TISSPC e s.m.i.), la copia della convenzione che regola tale situazione. Alcuni principi chiave da non dimenticare per i SEU L’impianto di produzione e quello di consumo devono essere contigui o nella stessa particella; La particella dove è collocato l’impianto di produzione, così come quella dell’unità di consumo deve essere nella disponibilità del cliente finale; L’impianto di produzione può collegare un solo cliente finale e una sola unità di consumo. La finalità produttiva dei punti di consegna deve perciò essere omogenea; Gli impianti di produzione devono essere di un solo soggetto; Qualsiasi modifica va segnalata al GSE, compresi potenziamenti e rifacimenti, modifiche al punto di connessione, cambi di titolarità, modifiche del collegamento privato, modifiche nella proprietà/disponibilità delle aree ove il sistema è realizzato, variazioni della finalità produttiva di un’area servita, riattivazioni o nuove installazioni di impianti di produzione.
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