Come configurare concretamente un SEU

Come fare concretamente un
SEU
Avvocato Emilio Sani
Macchi di Cellere Gangemi studio legale
Via Serbelloni, 4 - 20122 Milano - Tel. 02 763281
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Le fonti normative di riferimento
 Il D. Lgs. 115/2008 (Artt. 2 e 10), che stabilisce la definizione di
sistema efficiente di utenza e i vantaggi
 L’articolo 24 del D.L. 91/2014, che stabilisce la percentuale di
oneri di sistema pagata dal cliente finale nei SEU
 La Deliberazione 578/2013 (come modificata dalla Deliberazione
426/2014) dell’Autorità per l’Energia Elettrico il Gas e il Sistema
Idrico che stabilisce la disciplina normativa dei SEU
 La Circolare 12 D del 25 luglio 2014 dell’Agenzia delle Dogane che
stabilisce il trattamento fiscale ai fini delle accise dei SEU
 Le Regole Applicative per la presentazione della richiesta e il
conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per i sistemi
entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 predisposte dal GSE
e attualmente in fase di consultazione
Cosa fare per realizzare un SEU
 Verificare alla luce della normativa di riferimento la struttura
di SEU più conveniente fra le varie opzioni offerte
dall’ordinamento stabilendo come attribuire la gestione e la
proprietà dell’impianto di produzione e la gestione dei prelievi
di elettricità e della vendita delle eccedenze
 Alla luce di quanto sopra stabilire la regolamentazione
contrattuale;
 Chiedere le autorizzazioni necessarie alla costruzione
dell’impianto e della linea elettrica, alla connessione alla rete
elettrica, all’esercizio dell’officina elettrica e la qualifica di
sistema efficiente di utenza;
La scelta fra le differenti opzioni
L’opzione in cui il proprietario dell’unità di consumo è anche il
proprietario dell’unità di produzione
Pro
• Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata non paga gli oneri di trasmissione e
distribuzione
• Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata paga il 5 % degli oneri di sistema che
avrebbe pagato sulla corrispondente quantità di energia prelevata
• Il titolare dell’unità di consumo non paga le accise per l’energia auto-consumata anche per impianti
sopra i 20 kW se ad uso non residenziale
• Il titolare dell’unità di consumo, qualora ve ne siano i presupposti, può usufruire delle detrazioni
fiscali, ovvero delle agevolazioni in conto finanziamento come la Sabatini Bis.
Fino alle soglie applicabili (ora 200 kW, dopo le regole applicative 500 kw) è possibile usufruire dello
scambio sul posto
Contro
• Il Proprietario dell’unità di consumo deve finanziarsi la costruzione dell’impianto
Sintesi
Soluzione indicata per chi ha la disponibilità per finanziare la realizzazione dell’impianto e comunque
obbligata per i casi in cui ci si voglia avvantaggiare delle detrazioni fiscali
La scelta fra le differenti opzioni
L’opzione in cui il proprietario dell’unità di consumo è il gestore dell’unità di produzione, ma non il proprietario
della stessa perché l’impianto è messo a disposizione in locazione operativa o simili
Pro
•
Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata non paga gli oneri di trasmissione e distribuzione
•
Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata paga il 5 % degli oneri di sistema che avrebbe
pagato sull’energia prelevata
•
Il titolare dell’unità di consumo, per l’energia auto-consumata, non paga le accise anche per impianti sopra i 20
kW, se ad uso non residenziale
•
Fino alle soglie applicabili (ore 200 kW, dopo le regole applicative 500 kw) è possibili usufruire dello scambio sul
posto
•
Il Proprietario dell’unità di consumo non deve finanziarsi la costruzione dell’impianto
Contro
•
Il canone viene stabilito in modo forfettario e non è parametrato al consumo di energia
•
Non si può usufruire delle detrazioni fiscali
•
In caso di inadempimento del cliente finale non si ha alcun reddito e si dovrà procedere alla rimozione
dell’impianto
Sintesi
Il noleggio operativo consente di evitare oneri finanziari e di avere vantaggi in termini di esenzione dalle accise anche
sopra i 20 kW per impianti non residenziali, ma stabilisce un corrispettivo fisso al cliente finale, quindi funziona
laddove il cliente sia disponibile a prendersi rischi legati non solo alla modifica delle sue abitudini di consumo, ma
anche a modifiche della disciplina regolatoria o del mercato di energia . Il bene è nella disponibilità materiale del
cliente finale il proprietario dell’impianto deve quindi recuperarne la disponibilità in caso di risoluzione del contratto
La scelta fra le differenti opzioni
L’opzione in cui il proprietario dell’unità di consumo è diverso dal gestore dell’unità di produzione, e
ciascuno (produttore e consumatore) gestisce autonomamente le attività di sua competenza
(rispettivamente prelievo e vendita eccedenze)
Pro
• Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata non paga gli oneri di trasmissione e
distribuzione
• Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata paga il 5 % degli oneri di sistema che
avrebbe pagato sull’energia prelevata
• Il Proprietario dell’unità di consumo non deve finanziarsi la costruzione dell’impianto.
Contro
• Non è possibile lo scambio sul posto
• Il titolare dell’unità di consumo non può usufruire delle detrazioni fiscali,
• Sopra i 20 kW di potenza installata l’energia auto-consumata è sottoposta al pagamento delle accise
Sintesi
Questo sistema sembra interessante quando l’investimento non è in funzione dell’autoconsumo, ma di
incentivi in conto energia, ovvero quando l’impianto di produzione superi la soglia per lo scambio sul
posto. Questa soluzione consente infatti al produttore di mantenere la disponibilità dell’impianto e degli
incentivi anche in tariffa omnicomprensiva, nonché dell’energia eccedentaria.
La scelta fra le differenti opzioni
L’opzione in cui il proprietario dell’unità di consumo è diverso dal gestore dell’unità di produzione, e tutta
l’energia prodotta viene commercializzata dal cliente finale, ivi compresa l’energia eccedentaria rispetto
all’autoconsumo
Pro
•
Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata non paga gli oneri di trasmissione e
distribuzione
•
Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata paga il 5 % degli oneri di sistema che avrebbe
pagato sull’energia prelevata
•
Il Proprietario dell’unità di consumo non deve finanziarsi la costruzione dell’impianto.
•
E’ possibile lo scambio sul posto sino alle soglie (200 kW oggi, 500 kW per impianti in esercizio dal 2015)
Contro
•
Il titolare dell’unità di consumo non può usufruire delle detrazioni fiscali, ovvero delle agevolazioni in conto
finanziamento come la Sabatini Bis
•
Sopra i 20 kW di potenza installata l’energia auto-consumata è sottoposta al pagamento delle accise
•
In caso di inadempimento del cliente finale non solo non non si ha alcun reddito dall’impianto, ma ci si trova
anche esposti per quanto anticipato a titolo di accise,
Sintesi
Questo sistema è indicato nei casi in cui è applicabile lo scambio sul posto, in quanto consente di godere dei
vantaggi di tale sistema. Si tratta di soluzione in concorrenza con quella del noleggio, a differenza che nel
noleggi qui però il produttore e il cliente finale sono diversi e quindi non vi è l’esenzione stabilite per gli autoproduttori dalla disciplina in materia di accise. Può però essere stabilito il corrispettivo con maggiore flessibilità
rispetto al noleggio
La scelta fra le differenti opzioni
L’opzione in cui il proprietario dell’unità di consumo è diverso dal gestore dell’unità di produzione, e tutta l’energia consumata viene
acquistata dal produttore, ivi compresa l’energia che non l’unità di consumo non riesce a prelevare dall’autoconsumo, ma deve prelevare
dalla rete
Pro
•
Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata non paga gli oneri di trasmissione e distribuzione
•
Il titolare dell’unità di consumo per l’energia auto-consumata paga il 5 % degli oneri di sistema che avrebbe pagato sull’energia
prelevata
•
Il Proprietario dell’unità di consumo non deve finanziarsi la costruzione dell’impianto.
•
Il Cliente Finale potrà regolare con il Produttore l’approvvigionamento complessivo di elettricità e quindi mettere a bilancio
previsionale per gli anni a venire un prezzo complessivo degli approvvigionamenti di energia
Contro
•
Il titolare dell’unità di consumo non può usufruire delle detrazioni fiscali, ovvero delle agevolazioni in conto finanziamento come la
Sabatini Bis
•
Sopra i 20 kW l’energia auto-consumata è sottoposta al pagamento delle accise
•
Non è possibile lo scambio sul posto
•
In caso di inadempimento del cliente finale non solo non si ha alcun reddito dall’impianto, ma ci si trova anche esposti per quanto
anticipato a titolo di accise
•
Per le forniture in bassa tensione il cliente ha comunque diritto di recesso per i contratti di acquisto di energia
•
Il Produttore si trova assoggettato agli obblighi stabiliti sulla qualità di vendita e dal codice sulla qualità dei servizi di vendita con un
notevole appesantimento burocratico
•
Il cliente si assume il rischio di inadempimento del cliente finale rispetto alle anticipazioni che dovrà effettuare con riguardo all’energia
prelevata dalla rete
Sintesi
Questo sistema solleva interesse per i clienti che siano maggiormente interessati ad utilizzare lo strumento del SEU per poter
pianificare risparmi di energia a lungo termine che diano stabilità alla loro struttura dei costi e per le utilities che attraverso questo
contratto vincolano il cliente anche per l’approvvigionamento dalla rete elettrica.
La regolamentazione contrattuale
Il produttore e il cliente finale possono liberamente regolare fra loro i rapporti che
hanno ad oggetto l’energia elettrica auto-consumata direttamente in sito, secondo
le strutture prima elencate.
Tali contratti non saranno soggetti quindi alla disciplina della vendita al dettaglio di
energia elettrica (salvo il caso visto in precedenza in cui il produttore rifornisce il
cliente finale anche dell’energia prelevata dalla rete)
Il prezzo e le condizioni contrattuali verranno determinati nel contesto di un insieme
di rapporti contrattuali che comprenderà anche la messa a disposizione da parte del
cliente finale al produttore dell’area dove il produttore andrà a installare l’impianto.
La regolamentazione contrattuale
In caso di inadempimento del cliente finale non è prevista per il produttore la
possibilità di disconnettere il cliente finale dalla rete pubblica. Dovranno quindi
essere trovate altre forme di tutela, quali il fatto di poter immediatamente
interrompere la fornitura al cliente e il deposito di una cauzione che abbia effetto
dissuasivo sull’inadempimento, combinata eventualmente con la possibilità di
rimuovere i moduli e le parti impiantistiche per poterle riutilizzare in altro luogo.
Se al cliente finale viene interrotta la fornitura interna il cliente si troverà a
doversi rifornire dalla rete dove l’energia costa di più e in caso di mancato
pagamento gli verrà (questa volta sì) disconnessa l’intera utenza in prelievo.
La regolamentazione contrattuale
 Le modalità di individuazione del prezzo. La modalità che può dare più stabilità ai ricavi del
produttore è stabilire un minimo quantitativo di energia che deve essere comunque pagato dal
cliente finale al fine di consentire l’ammortamento dell’impianto, indipendentemente che tale
quantitativo di energia sia poi effettivamente o meno utilizzato dal cliente finale. Questo
sostanzialmente obbliga il cliente finale a pagare al produttore un importo annuo minimo per
l’energia e può avere, come effetto collaterale, la richiesta del cliente di durate contrattuali
brevi (salvo casi particolari). Il prezzo dell’energia può essere determinato in valori assoluti fissi
o come sconto rispetto al costo che sarebbe risultato dalla bolletta elettrica o ancora come un
multiplo del prezzo di mercato dell’energia elettrica. Spesso si richiede una valorizzazione
diversa dell’energia autoconsumata instantaeamente, di quella scambiata tramite scambio sul
posto e di quella eccedentaria con la fissazione di valori diversi per ciascuna componente.
 E’ molto importante specificare nella determinazione del prezzo che al prezzo dovranno
aggiungersi gli oneri fiscali e regolatori che il produttore sopporterà per conto del cliente come
di volta in volta modificati. Il produttore dovrà infatti anticipare le accise e in futuro
probabilmente la quota di oneri generali.
 Va poi ricordato che, sia l’area dove è situato l’impianto di produzione, sia l’area ove è situata
l’unità di consumo devono rimanere per tutta la durata del rapporto contrattuale nella piena
disponibilità del cliente finale. Bisognerà quindi prevedere nel contratto un esplicito obbligo e
vincolo in tal senso del cliente finale.
Autorizzazioni e qualifiche
Gli adempimenti di carattere amministrativo da effettuarsi dovranno essere:
 Autorizzazione dell’impianto di produzione da ottenersi in capo al
produttore;
 Autorizzazione alla connessione dell’impianto di produzione e dell’unità di
consumo presso un unico punto di connessione alla rete elettrica
(ottenimento del preventivo di connessione per la connessione
bidirezionale e adempimenti successivi, ivi compresa la stipula del
regolamento di esercizio da parte di tre soggetti: gestore di rete, produttore
e cliente finale, ove produttore e cliente finale siano diversi;
 Ottenimento di licenza di officina elettrica, quando richiesto;
 Ottenimento della qualifica di sistema efficiente di utenza.
Autorizzazioni e qualifiche
Secondo la bozza di regole applicative del GSE, la domanda di qualifica
dovrà essere presentata:
• Entro 90 giorni dalla data di operatività del Portale Informatico del
GSE così come sarà comunicata sul sito internet del GSE se il SEU si è
costituito prima dell’apertura del portale informatico
• Entro 60 giorni dalla data in cui il SEU si è configurato, se il SEU si
costituirà dopo l’apertura del Portale Informatico
In ogni caso ottenuta la qualifica la data di decorrenza dei benefici è da
quando il SEU si è configurato per la prima volta.
Se però la domanda non è presentata in termini la decorrenza dei
benefici si avrà a partire dal primo giorno del mese successivo alla data
di invio della richiesta al GSE
Autorizzazioni e qualifiche
Elementi principali da indicare nella domanda per la qualifica di SEU secondo la bozza di regole applicative
predisposte dal GSE sono a grandi linee le seguenti:
1) gli impianti di produzione inclusi nel SEU e la loro potenza nominale (si dovrà confermare che i dati
coincidono con quelli in Gaudì);
2) le informazioni relative all’unità di consumo (quali, ad esempio: potenza contrattuale fornitura, numero
utenza, data di attivazione, localizzazione, riferimenti catastali);
3) Il punto di connessione (POD) (o nel caso vi siano punti di connessione di emergenza i punti di
connessione), e gli eventuali contatti con linee di terzi, che utilizzano il collegamento privato (POD virtuali);
4) la data di entrata in esercizio del SEU;
5) l’eventuale presenza di impianti di produzione o Unità di consumo di terzi connessi alla rete pubblica
tramite le linee private del SEU;
6) data ultima di avvio dell’iter autorizzativo;
7) la data ultima di inizio dei lavori di realizzazione;
8) la data ultima di conseguimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
9) informazioni in merito al codice identificativo delle eventuali convenzioni in essere o risolte con il GSE
(ad esempio, RID, Scambio sul posto, Conto Energia, Tariffa omnicomprensiva, Certificati verdi,
Cogenerazione ad alto rendimento etc.).
Autorizzazioni e qualifiche
I documenti da depositare per avere la richiesta di SEU, secondo la bozza di regole applicative sono a grandi
linee i seguenti:
1. richiesta di qualifica del SEU secondo il modello;
2. eventuale Nomina del soggetto di riferimento per le comunicazioni, secondo il modello
3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori;
4. Allegato Tecnico, a firma del Soggetto Referente, contenente tutti dati degli impianti di produzione,
come censiti in GAUDÌ, delle Unità di consumo e del collegamento privato, generato automaticamente
dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti;
5. relazione tecnica descrittiva del Sistema per cui si richiede la qualifica riportante le informazioni
relative alla ragione sociale del produttore, del cliente finale, dati catastali, informazioni in merito al
prodotto finale e/o servizio realizzato nel sito produttivo, eventuali Unità di consumo, impianti di
produzione e/o i collegamenti privati che, pur insistendo sulle stesse particelle catastali, non fanno parte
del SEU oggetto di qualifica. Layout della planimetria catastale del sito comprensivo dell’ubicazione
del/degli impianto/i di generazione, dell’Unità di consumo, del collegamento privato e dell’impianto di
utenza per la connessione. Nella relazione, inoltre, dovranno essere rappresentati tutti i punti di
connessione (primari e secondari) con la rete di trasmissione e dovranno essere riportate eventuali
indicazioni in merito alla mancanza dei contratti di fornitura di eventuali POD secondari. Qualora siano
avvenute delle modifiche della/e configurazione/i la relazione descrittiva dovrà riportare tutte le
modifiche intervenute;
Autorizzazioni e qualifiche
6. schema elettrico unifilare completo del Sistema rappresentativo di tutti gli impianti di produzione, le Unità di
Consumo, le linee elettriche e tutti i punti di connessione alla rete elettrica di distribuzione/trasmissione.
In particolare, lo schema unifilare deve riportare specifiche indicazioni in merito:
a. ai gruppi di generazione dell’energia elettrica;
b. all’Unità di Consumo di energia elettrica;
c. al posizionamento dei contatori dell’energia elettrica prodotta e/o prelevata/immessa dalla rete elettrica
di trasmissione/distribuzione;
d. al punto di collegamento alla rete indicando, nel dettaglio, gli organi di manovra e protezione presenti,
nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi; gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS);
e. eventuali altri elementi esterni al SEU, ma ad esso connessi;
7. copia del Regolamento di Esercizio del/degli impianto/i del Sistema aggiornato e rilasciato dal gestore di rete e
del verbale redatto dall’Agenzia delle Dogane in caso di presenza di un’Officina elettrica. Inoltre, per Sistemi in cui
l’ultimo elemento ad essere realizzato è il collegamento privato, certificato di collaudo del collegamento tra
impianti di produzione di energia elettrica e Unità di consumo e dichiarazione di conformità ai sensi del DM
37/2008 eseguito dalla ditta esecutrice dei lavori e redatto da tecnico abilitato;
8. copia di una bolletta dell’energia elettrica relativa alla configurazione per la quale si richiede la qualifica
associata al/ai POD del SEU;
9. documentazione che comprovi la piena disponibilità del cliente finale, dell’area su cui è realizzato il SEU (atto di
diritto di superficie o di usufrutto, contratto di comodato d’uso o di locazione);
10. copia della licenza/e di officina elettrica utile per l’individuazione del produttore;
11. nei casi in cui vi siano eventuali Unità di consumo e/o impianti di produzione non rientranti nel SEU, ma ad
esso collegati (art. 26, comma 26.2, del TISSPC e s.m.i.), la copia della convenzione che regola tale situazione.
Alcuni principi chiave da non dimenticare
per i SEU
 L’impianto di produzione e quello di consumo devono essere contigui o nella stessa
particella;
 La particella dove è collocato l’impianto di produzione, così come quella dell’unità di
consumo deve essere nella disponibilità del cliente finale;
 L’impianto di produzione può collegare un solo cliente finale e una sola unità di
consumo. La finalità produttiva dei punti di consegna deve perciò essere
omogenea;
 Gli impianti di produzione devono essere di un solo soggetto;
 Qualsiasi modifica va segnalata al GSE, compresi potenziamenti e rifacimenti,
modifiche al punto di connessione, cambi di titolarità, modifiche del collegamento
privato, modifiche nella proprietà/disponibilità delle aree ove il sistema è realizzato,
variazioni della finalità produttiva di un’area servita, riattivazioni o nuove
installazioni di impianti di produzione.