Osservazioni su regole SEU GSE

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Osservazioni FIRE sulle regole operative sui SEU e i SEESEU
I Sistemi efficienti di utenza sono fondamentali per lo sviluppo della generazione distribuita e del
modello delle ESCO, per cui la regolazione ad essi connessa è importante per l’evoluzione del
mercato. Purtroppo le varie modifiche normative intervenute in seguito all’emanazione del D.Lgs.
115/2008 non hanno aiutato il lavoro del Regolatore, diviso fra l’applicazione delle leggi e le
problematiche da esse create con l’introduzione delle RIU e delle agevolazioni sugli oneri di
sistema e sulle componenti di trasporto. Il tutto si è tradotto nella delibera 578/2013/R/eel,
caratterizzata da una complessità che non poteva non impattare il lavoro del GSE
(presumibilmente per questo in ritardo rispetto alle tempistiche in analogia con il provvedimento
genitore).
Le regole applicative trattano il tema del periodo transitorio, ma non toccano il tema di ciò che
accadrà a regime. In un’ottica di chiarezza sarebbe stato utile definire la documentazione richiesta
per i SEU che verranno realizzati a partire dal 2015 già in questo documento, anche perché si
immagina che varranno gli stessi criteri, tempistiche a parte.
Ciò premesso, di seguito si riportano le risposte agli spunti di consultazione.
S1
Si tratta, a parere di FIRE, dello spunto più rilevante, considerato che può impattare su diverse
organizzazioni (si pensi ai casi dei centri commerciali, delle stazioni e degli aeroporti, di
configurazioni industriali con più unità immobiliari nella stessa area dedicate alla fabbricazione di
prodotti differenti).
Su questo aspetto la delibera non aiuta particolarmente nelle definizioni, ma vale la pena
evidenziare, sul piano generale, come nel DCO 183/2013 tali configurazioni fossero state
espressamente incluse fra i SEU, purché fossero rispettati gli altri requisiti previsti dal D.Lgs.
115/2008.
Si legge infatti nel DCO citato:
“Si ritiene, infatti, che nell’uso proprio debbano rientrare anche diverse fattispecie contrattuali con
le quali il cliente finale mette a disposizione di terzi l’intera unità di consumo o parti di essa,
mediante contratto di service di area attrezzata (o equivalente), consistente nella disponibilità di un
servizio omnicomprensivo includente tra gli altri anche l’energia elettrica ed a fronte del quale è
previsto necessariamente il pagamento di un corrispettivo forfettario non commisurato all’energia
elettrica utilizzata (es. costo al mq dell’area utilizzata). In tali casi il soggetto che affida a terzi
l’utilizzo dell’unità di consumo o di parti di essa resta l’unico cliente finale (definito dall’articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo n. 79/99). Di fatto, ogni qualvolta all’interno di una proprietà
afferente ad un medesimo soggetto vi sia un contratto che possa essere equiparato a quello
esistente fra il gestore di un hotel ed il soggetto che ne affitta una camera, si può ritenere che il
soggetto che fornisce il servizio onnicomprensivo includente anche la fornitura di energia elettrica
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possa essere equiparato ad un unico cliente finale”. E ancora: “In tale logica, il proprietario di
un’unità immobiliare, che affitta tale unità ad un soggetto terzo e che, nell’ambito del contratto di
affitto, prevede che l’affittuario gli corrisponda un corrispettivo forfetario a copertura di una o più
spese ivi incluse le spese connesse all’utilizzo dell’energia elettrica prelevata dalla rete, può
essere ritenuto cliente finale in relazione alla predetta unità e pertanto mantenere l’intestazione
della fornitura in prelievo per tale utenza, purché il corrispettivo forfetario pagato dall’affittuario non
sia commisurato direttamente all’energia elettrica utilizzata. Analogo discorso va fatto in relazione
a casistiche nelle quali un intero edificio, adibito ad uffici o ad attività commerciali, industriali o di
servizi, nella proprietà di un unico soggetto, venga affittato a diversi soggetti prevedendo che una
parte o tutti i servizi comuni dell’edificio, ivi inclusa la fornitura di energia elettrica, siano gestiti da
un unico soggetto tramite un contratto di service. Qualora il soggetto erogatore dei diversi servizi
comuni (ad esempio: il servizio di fornitura di energia elettrica ed uno o più tra i seguenti servizi:
ricevimento visitatori, ristorazione aziendale, movimentazione corrispondenza, climatizzazione
ambientale, erogazione acqua potabile e/o acqua ad uso industriale, pulizia uffici e scale,
manutenzione apparecchiature interne, prevenzione incendi, gestione sorveglianza, servizio aria
compressa, ecc.) regoli tali prestazioni tramite uno o più corrispettivi forfetari disgiunti dal reale
consumo di energia elettrica dei singoli affittuari, allora tale soggetto erogatore può essere
considerato a tutti gli effetti cliente finale in relazione all’energia prelevata dalla rete”
Non essendo intervenute modifiche particolari successivamente sul piano delle definizioni, si
ritiene che l’ammissibilità in sé non sia in discussione.
Ciò premesso, la FIRE ritiene che tali configurazioni vadano ammesse fra i SEU e i SEESEU e che
l’applicazione dei concetti di “singolo impiego o finalità produttiva” e di utilizzo “per attività
produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un
unico prodotto finale e/o servizio” vada improntata a criteri di semplicità e chiarezza, onde evitare
di ingarbugliarsi in verifiche e fattispecie complesse e potenzialmente infinite, in ragione delle
configurazioni riscontrabili sul campo. Da questo punto di vista si ritiene che quanto indicato
dall’AEEGSI nel documento di consultazione citato sia più che sufficiente a dirimere la questione.
S2
Qualche problema potrebbe sorgere in configurazioni particolari, ma presumibilmente potrebbero
essere gestiti dal GSE secondo criteri di buon senso (cercando di ricomprendere i condomini
complessi – per la parte di utenze condominiali – o siti industriali particolari).
S3
L’applicazione pratica potrebbe evidenziare qualche problematica interpretativa. Quello che più
conta è che il GSE sappia reagire con prontezza, eventualmente attraverso lo strumento delle FAQ
per aspetti minori, per assicurare un quadro certo agli utenti finali.
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Altre considerazioni
Prendendo spunto da quanto proposto da FIAMM e assoRinnovabili si ritiene utile considerare la
possibilità per gli utenti di presentare richieste di verifica preliminare che informino l’operatore sulla
sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere la qualifica di SEU, al fine di garantire una certezza
negli investimenti in fase progettuale e di ricerca di finanziamenti per la realizzazione di nuovi
progetti.
Un tale servizio potrebbe anche essere erogato a fronte di un corrispettivo e avrebbe il vantaggio
di offrire maggiori certezze agli operatori di mercato e ali soggetti del credito e a facilitare il lavoro
di valutazione del GSE.
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