••• FIRE - Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia via Anguillarese 301 - 00123 Roma T. + 39 06 30483626 - [email protected] www.fire-italia.org ••• Osservazioni FIRE sulle regole operative sui SEU e i SEESEU I Sistemi efficienti di utenza sono fondamentali per lo sviluppo della generazione distribuita e del modello delle ESCO, per cui la regolazione ad essi connessa è importante per l’evoluzione del mercato. Purtroppo le varie modifiche normative intervenute in seguito all’emanazione del D.Lgs. 115/2008 non hanno aiutato il lavoro del Regolatore, diviso fra l’applicazione delle leggi e le problematiche da esse create con l’introduzione delle RIU e delle agevolazioni sugli oneri di sistema e sulle componenti di trasporto. Il tutto si è tradotto nella delibera 578/2013/R/eel, caratterizzata da una complessità che non poteva non impattare il lavoro del GSE (presumibilmente per questo in ritardo rispetto alle tempistiche in analogia con il provvedimento genitore). Le regole applicative trattano il tema del periodo transitorio, ma non toccano il tema di ciò che accadrà a regime. In un’ottica di chiarezza sarebbe stato utile definire la documentazione richiesta per i SEU che verranno realizzati a partire dal 2015 già in questo documento, anche perché si immagina che varranno gli stessi criteri, tempistiche a parte. Ciò premesso, di seguito si riportano le risposte agli spunti di consultazione. S1 Si tratta, a parere di FIRE, dello spunto più rilevante, considerato che può impattare su diverse organizzazioni (si pensi ai casi dei centri commerciali, delle stazioni e degli aeroporti, di configurazioni industriali con più unità immobiliari nella stessa area dedicate alla fabbricazione di prodotti differenti). Su questo aspetto la delibera non aiuta particolarmente nelle definizioni, ma vale la pena evidenziare, sul piano generale, come nel DCO 183/2013 tali configurazioni fossero state espressamente incluse fra i SEU, purché fossero rispettati gli altri requisiti previsti dal D.Lgs. 115/2008. Si legge infatti nel DCO citato: “Si ritiene, infatti, che nell’uso proprio debbano rientrare anche diverse fattispecie contrattuali con le quali il cliente finale mette a disposizione di terzi l’intera unità di consumo o parti di essa, mediante contratto di service di area attrezzata (o equivalente), consistente nella disponibilità di un servizio omnicomprensivo includente tra gli altri anche l’energia elettrica ed a fronte del quale è previsto necessariamente il pagamento di un corrispettivo forfettario non commisurato all’energia elettrica utilizzata (es. costo al mq dell’area utilizzata). In tali casi il soggetto che affida a terzi l’utilizzo dell’unità di consumo o di parti di essa resta l’unico cliente finale (definito dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99). Di fatto, ogni qualvolta all’interno di una proprietà afferente ad un medesimo soggetto vi sia un contratto che possa essere equiparato a quello esistente fra il gestore di un hotel ed il soggetto che ne affitta una camera, si può ritenere che il soggetto che fornisce il servizio onnicomprensivo includente anche la fornitura di energia elettrica ••• FIRE - Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia via Anguillarese 301 - 00123 Roma T. + 39 06 30483626 - [email protected] www.fire-italia.org possa essere equiparato ad un unico cliente finale”. E ancora: “In tale logica, il proprietario di un’unità immobiliare, che affitta tale unità ad un soggetto terzo e che, nell’ambito del contratto di affitto, prevede che l’affittuario gli corrisponda un corrispettivo forfetario a copertura di una o più spese ivi incluse le spese connesse all’utilizzo dell’energia elettrica prelevata dalla rete, può essere ritenuto cliente finale in relazione alla predetta unità e pertanto mantenere l’intestazione della fornitura in prelievo per tale utenza, purché il corrispettivo forfetario pagato dall’affittuario non sia commisurato direttamente all’energia elettrica utilizzata. Analogo discorso va fatto in relazione a casistiche nelle quali un intero edificio, adibito ad uffici o ad attività commerciali, industriali o di servizi, nella proprietà di un unico soggetto, venga affittato a diversi soggetti prevedendo che una parte o tutti i servizi comuni dell’edificio, ivi inclusa la fornitura di energia elettrica, siano gestiti da un unico soggetto tramite un contratto di service. Qualora il soggetto erogatore dei diversi servizi comuni (ad esempio: il servizio di fornitura di energia elettrica ed uno o più tra i seguenti servizi: ricevimento visitatori, ristorazione aziendale, movimentazione corrispondenza, climatizzazione ambientale, erogazione acqua potabile e/o acqua ad uso industriale, pulizia uffici e scale, manutenzione apparecchiature interne, prevenzione incendi, gestione sorveglianza, servizio aria compressa, ecc.) regoli tali prestazioni tramite uno o più corrispettivi forfetari disgiunti dal reale consumo di energia elettrica dei singoli affittuari, allora tale soggetto erogatore può essere considerato a tutti gli effetti cliente finale in relazione all’energia prelevata dalla rete” Non essendo intervenute modifiche particolari successivamente sul piano delle definizioni, si ritiene che l’ammissibilità in sé non sia in discussione. Ciò premesso, la FIRE ritiene che tali configurazioni vadano ammesse fra i SEU e i SEESEU e che l’applicazione dei concetti di “singolo impiego o finalità produttiva” e di utilizzo “per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio” vada improntata a criteri di semplicità e chiarezza, onde evitare di ingarbugliarsi in verifiche e fattispecie complesse e potenzialmente infinite, in ragione delle configurazioni riscontrabili sul campo. Da questo punto di vista si ritiene che quanto indicato dall’AEEGSI nel documento di consultazione citato sia più che sufficiente a dirimere la questione. S2 Qualche problema potrebbe sorgere in configurazioni particolari, ma presumibilmente potrebbero essere gestiti dal GSE secondo criteri di buon senso (cercando di ricomprendere i condomini complessi – per la parte di utenze condominiali – o siti industriali particolari). S3 L’applicazione pratica potrebbe evidenziare qualche problematica interpretativa. Quello che più conta è che il GSE sappia reagire con prontezza, eventualmente attraverso lo strumento delle FAQ per aspetti minori, per assicurare un quadro certo agli utenti finali. ••• FIRE - Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia via Anguillarese 301 - 00123 Roma T. + 39 06 30483626 - [email protected] www.fire-italia.org Altre considerazioni Prendendo spunto da quanto proposto da FIAMM e assoRinnovabili si ritiene utile considerare la possibilità per gli utenti di presentare richieste di verifica preliminare che informino l’operatore sulla sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere la qualifica di SEU, al fine di garantire una certezza negli investimenti in fase progettuale e di ricerca di finanziamenti per la realizzazione di nuovi progetti. Un tale servizio potrebbe anche essere erogato a fronte di un corrispettivo e avrebbe il vantaggio di offrire maggiori certezze agli operatori di mercato e ali soggetti del credito e a facilitare il lavoro di valutazione del GSE. ••• FIRE - Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia via Anguillarese 301 - 00123 Roma T. + 39 06 30483626 - [email protected] www.fire-italia.org
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