SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI MATERIALE LEZIONE DEL 30 GENNAIO 2014 PROF. GIUSEPPE RUFFINI QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (DIFETTO ASSOLUTO E RELATIVO DI GIURISDIZIONE) Cass. [ord.], sez. un., 04.08.2010, n. 18052 Pres. Carbone, Rel. Di Cerbo, P. M. Ciccolo (conf.); Federaz. it. giuoco calcio (Avv. Medugno) c. Paparesta (Avv. Pellegrino). Regolamento di giurisdizione. È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione col quale il ricorrente alleghi che né il giudice amministrativo, né quello ordinario, né alcun altro giudice statale sia competente a conoscere della controversia, in quanto la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione non di giurisdizione, ma di merito (nella specie era stato dedotto il difetto assoluto di giurisdizione di qualsiasi giudice statale a conoscere della legittimità dell’estromissione dall’attività di un arbitro decisa dalla associazione italiana arbitri e dalla federazione giuoco calcio). Cass. civ. [ord.], sez. un., 30.03.2005, n. 6635 Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell’ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio, si che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere; attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione attinente all’idoneità di una norma di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio (enunciando il principio di cui in massima, le sezioni unite hanno respinto il motivo di ricorso concernente il difetto assoluto di giurisdizione per improponibilità della domanda in controversia relativa all’elezione del rettore di un’università, che i ricorrenti, professori universitari, ritenevano illegittima, con conseguente invalidità del decreto ministeriale di nomina del rettore, in quanto lo statuto universitario - formulato in asserita violazione dell’art. 97 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 - aveva esteso il diritto di elettorato attivo per la detta carica agli studenti ed al personale tecnico-amministrativo). Cass. civ., sez. un., 17.06.2013, n. 15115 Spetta al giudice ordinario, in mancanza di norma derogatrice al criterio generale, la cognizione dell'impugnazione dei respingimenti, incidendo il relativo provvedimento su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, in quanto rivolto, senza margini di ponderazione di interessi in gioco da parte dell'Amministrazione, all'accertamento positivo di circostanze-presupposti di fatto esaustivamente individuate dalla legge ed a quello negativo della insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni vigenti che disciplinano la protezione internazionale. Cass. [ord.], sez. un., 21.02.2013, n. 4284 Non sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica federale di Germania con riguardo ad attività "iure imperii" lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità, commesse dal Reich tedesco fra il 1943 ed il 1945, dovendosi escludere che il principio dello "jus cogens" deroghi al principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati. (Nella specie, le S.U., in sede di regolamento di giurisdizione, hanno dato applicazione alla sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 3 febbraio 2012 - la cui immediata efficacia nei giudizi è stata riconosciuta anche dall'art. 3, comma 1, della legge n. 5 del 2013, sopravvenuta tra la decisione ed il deposito della sentenza che aveva disatteso il pregresso orientamento delle medesime Sezioni Unite). Cass. [ord.], sez. un., 03.06.2013, n. 13899 Sussiste la giurisdizione tributaria per la c.d. condanna da "lite temeraria", che può essere disposta dal giudice qualora sia dimostrato che la parte soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave. Si tratta, infatti, di una responsabilità di natura diversa da quella aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. (per la quale permane la giurisdizione ordinaria), posto che risulta strettamente connessa all'atto impugnato, che costituisce l'oggetto del processo tributario, e deve essere decisa dal giudice che esamina il merito della causa in cui si verifica il danno. Tale conclusione vale per tutte le 1 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI MATERIALE LEZIONE DEL 30 GENNAIO 2014 PROF. GIUSEPPE RUFFINI responsabilità contenute nell'art. 96 c.p.c., quindi anche per la condanna che il giudice può infliggere alle parti, relativa alla corresponsione, all'altra parte, di una somma equitativamente determinata. Infine, si deve intendere in senso estensivo il concetto di responsabilità processuale, comprensivo anche, cioè, della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo alla esigenza di instaurare un processo ingiusto. Cass. [ord.], sez. un., 25.10.2013, n. 24153 In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 cod. proc. civ., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza. (Regola giurisdizione) Cass. [ord.], sez. un., 18.10.2012, n. 17846 Il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) non è una federazione sportiva, bensì un ente di promozione sportiva, dotato di personalità giuridica per effetto del d.P.R. n. 770 del 1968, il cui statuto non contiene alcuna previsione di assoggettamento agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. Ne consegue che le controversie relative agli atti del CUSI incidenti su diritti soggettivi (nella specie, delibera di commissariamento di un centro universitario affiliato) restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione l'art. 133, lett. z), del d.lgs. n. 104 del 2010, che rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative agli atti del CONI e delle federazioni sportive. Cass. civ., sez. un., 29.05.2012, n. 8520 In linea con l’orientamento inaugurato dalla propria sentenza n. 3183 del 2012, le Sezioni Unite hanno stabilito che, ai sensi dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, interpretato secondo i princìpi di concentrazione ed effettività della tutela, quando il pubblico dipendente “privatizzato” deduce l’inadempimento unitario dell'amministrazione per omessa attribuzione del trattamento economico corrispondente alla qualifica posseduta, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non operando il frazionamento. Cass. civ., sez. un., 13.06.2011, n. 12895 - Pres. Vittoria - Est. Amoroso. Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere Pubblico impiego privatizzato - Procedure di assunzione - Determinazione della consistenza della pianta organica - Controversia volta a censurare la scelta della P.A. di coprire i posti tramite concorso pubblico anziché con lo scorrimento di precedente graduatoria - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione della domanda con la quale l'interessato, dichiarato idoneo in un precedente concorso, contesti la scelta dell'amministrazione, a seguito della determinazione della consistenza delle dotazioni organiche di personale, di indire un nuovo concorso per interni, già dipendenti dell'amministrazione stessa, invece di utilizzare la graduatoria del precedente concorso per assumere nuovi dipendenti, dovendosi ritenere che la circostanza che il precedente bando contempli la perdurante efficacia della graduatoria approvata in esito al concorso comporti, rispetto alle valutazioni discrezionali dell'ente sulle determinazioni della pianta organica e sulle modalità per la copertura dei posti, l'insorgere in capo al candidato idoneo di una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. 2 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI MATERIALE LEZIONE DEL 30 GENNAIO 2014 PROF. GIUSEPPE RUFFINI Cass. civ., sez. un., 23.03.2011, n. 6595 (conf. Cassazione Sez. Un. Civili, 23.03.2011, n. 6594 e 6596), in Corriere Giuridico, fasc. 5 La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell’affidamento riposto nell’attendibilità della attestazione rilasciata dalla p.a. (rivelatasi erronea) circa la edificabilità di un’area (chiesta da un privato per valutare la convenienza d’acquistare un terreno) e della legittimità della conseguente concessione edilizia, successivamente annullata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non ravvisandosi un atto o provvedimento amministrativo della cui illegittimità il privato possa dolersi impugnandolo davanti al giudice amministrativo, con le conseguenziali statuizioni risarcitorie, e, quindi, non sollecitando tale situazione di fatto alcuna esigenza di tutela contro l’esercizio illegittimo di un pubblico potere consumato nei confronti del privato, né richiedendo questi un accertamento, da parte del giudice amministrativo, della illegittimità del comportamento tenuto dalla p.a., che egli invece può solo subire e ha interesse a contrastare nel giudizio di annullamento da altri provocato. Cass. civ., sez. un., 14.04.2011, n. 8487- Pres. Carbone – est. Travaglino La piana lettura e la altrettanto piana interpretazione dell’art. 152, d.lgs. n. 196 del 2003, non lascia margini a dubbi circa l'intentio legis di attribuire l'intera materia alla cognizione dell'AGO, senza eccezioni di sorta e senza che a ciò risulti di ostacolo la norma costituzionale di cui all'art. 103, nel senso che anche alla predetta autorità giudiziaria è consentito, per effetto di conforme disposizione del legislatore ordinario, di conoscere di interessi legittimi, di conoscere ed eventualmente annullare un atto della P.A., di incidere conseguentemente sui rapporti sottostanti secondo le diverse tipologie di intervento giurisdizionale previste. La scelta del legislatore ordinario, sicuramente inequivoca nella sua chiara espressione lessicale, appare, nel merito, perfettamente ragionevole, poiché la materia dell'accesso ai dati personali e dei costi di esercizio di tale diritto presenta una indiscutibile, reciproca, inestricabile interferenza di diritti e interessi legittimi, nella quale, peraltro, netta appare la prevalenza dei primi rispetto ai secondi. Cass. civ., sez. un., 08.04.2011, n. 8034 Ai sensi dell'art. 5, par. 3, del regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di risarcimento del danno, fondata sull'avvenuta offerta in Italia delle azioni di un fondo estero non armonizzato senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, prevista dall'art. 42, comma 5, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e sull'infedeltà del prospetto, ricevuto in territorio nazionale dall'investitore, in quanto tali condotte siano prospettate come diacronicamente preparatorie rispetto all'evento di danno, dall'attore individuato, sul piano della causalità materiale, con riguardo non al deprezzamento delle azioni del fondo, ma all'investimento compiuto "ab origine" ed "ab origine" vulnerato dall'attività illecita dei convenuti, risoltasi nell'induzione all'acquisto di azioni prive di valore. Cass. civ., sez. un., 14.03.2011, n. 5928 Rientrano nella giurisdizione tributaria le controversie relative al provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente natura tributaria. 3 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI MATERIALE LEZIONE DEL 30 GENNAIO 2014 PROF. GIUSEPPE RUFFINI AMPIEZZA DEL SINDACATO DELLA CASSAZIONE SULLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO E DELLA CORTE DEI CONTI Cass., sez. un., 24.05.2013, n. 12899 La giurisdizione sulla domanda di restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 38 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, proposta da chi abbia giudizialmente ottenuto il definitivo annullamento del provvedimento demolitorio, reso in autotutela, del permesso di costruire precedentemente rilasciatogli e sul quale ultimo si fondavano il procedimento di cui alla citata norma e la sanzione irrogatagli, appartiene al giudice ordinario, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'indicata disposizione, al pari dell'art. 34, primo comma, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lett. b), della legge 21 luglio 2000, n. 205, e quale risultante dalla sua parziale illegittimità costituzionale sancita dalla Consulta con le sentenze nn. 204 e 281 del 2004, che impedisce di ricomprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in tema di sanzioni pecuniarie, le liti in cui - essendo la P.A. priva di potere discrezionale, una volta esauritosi il descritto procedimento sanzionatorio, in ordine ai tempi ed ai modi dell'invocata restituzione - le parti vengono a trovarsi in posizione sostanzialmente paritaria. Cass. Civ., sez. un., 03.07.2012, n. 11075 La decisione con la quale il Consiglio di Stato, in materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dichiari insussistente il diritto soggettivo, degradandolo a interesse legittimo, non è soggetta al sindacato delle Sezioni Unite, né sotto il profilo del "rifiuto di giurisdizione", atteso che la degradazione della posizione soggettiva consegue pur sempre all'interpretazione delle norme riguardanti la pretesa, né sotto il profilo della "violazione di legge" di cui al comma 7 dell'art. 111 Cost., atteso che il limite del sindacato, consentito dall'ottavo comma "per i soli motivi inerenti alla giurisdizione", vale anche nell'area della giurisdizione amministrativa esclusiva. Cass., sez. un., 17.02.12, n. 2312 e 2313 In tema di appalti pubblici le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con due sentenze in pari data, hanno affermato che il Consiglio di Stato eccede dai limiti della propria giurisdizione, sconfinando nella sfera della discrezionalità amministrativa, qualora – in relazione all’impugnazione di provvedimenti di esclusione dalla possibilità di partecipare ad un bando di gara per inaffidabilità dell’appaltatore – li annulli sulla base della non condivisione degli elementi posti dalla P.A., senza ravvisare la pretestuosità di tale valutazione. Cass., sez. un., 09.11.11, n. 23302 La sentenza con cui il Consiglio di Stato, pronunciando su un ricorso per l’ottemperanza ad un giudicato avente ad oggetto l’annullamento del conferimento di pubbliche funzioni a seguito di una procedura concorsuale non più ormai ripetibile, ordina alla competente Amministrazione di provvedere ugualmente a rinnovare il procedimento (“ora per allora”), al solo fine di determinare le condizioni per l’eventuale accertamento di diritti azionabili dal ricorrente in altra sede e nei confronti di altra amministrazione, eccede i limiti entro i quali è consentito al giudice amministrativo l’esercizio della speciale giurisdizione di ottemperanza ed è soggetto, pertanto, al sindacato della Corte di cassazione in punto di giurisdizione. Cass., sez. un., 06.07.2011, n. 14831 È inammissibile, in quanto non attinente alla giurisdizione, il motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello della Corte dei conti, col quale si denunci che la sentenza impugnata, nel condannare un magistrato per il danno all’immagine dello Stato (conseguente all’aver egli tentato di interferire a sostegno della conservazione, presso i colleghi della Corte di cassazione, di una sentenza frutto di corruzione del giudice che l’aveva pronunciata), abbia errato nell’individuare il rapporto di strumentalità o occasionalità necessaria tra le funzioni del magistrato e il danno 4 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI MATERIALE LEZIONE DEL 30 GENNAIO 2014 PROF. GIUSEPPE RUFFINI erariale che egli è stato condannato a risarcire. È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti, pronunciata in giudizio di responsabilità amministrativa per danno all’immagine dello Stato, ove il ricorrente assuma l’inesistenza del danno e della sua prova, nonché la violazione dei principi del giusto processo, e su tali elementi fondi la carenza di giurisdizione del giudice contabile (in motivazione si precisa, in particolare, che i principi del giusto processo non possono ritenersi normativamente essenziali o inerenti a una specifica giurisdizione, ma riguardano ogni processo di qualsiasi giurisdizione: con la conseguenza che i vizi derivanti dalla violazione di tali principi, peraltro in concreto inesistenti, non rilevano come motivi inerenti alla giurisdizione). PERPETUATIO IURISDICTIONIS Cass., sez. un., 28.01.2011, n. 2065 L'art. 5 c.p.c., nella parte in cui dispone che la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della proposizione della domanda e resta insensibile a successivi mutamenti del quadro normativo, persegue in realtà l'obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base a detta legge del tempo, sottraendola a successive diverse scelte legislative, senza peraltro incidere sul più generale principio dell'immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta (pure con riguardo alla giurisdizione), quando valga invece a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale sia stato comunque già promosso il giudizio. CLAUSOLE DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE Cass. 27.02.2012, n.2926 Il criterio di collegamento posto dall'art. 5 n. 3 del reg. n. 44/2001/CE trova applicazione anche per l'azione con cui si faccia valere la responsabilità precontrattuale del convenuto, dovendosi intendere per luogo in cui l'evento è avvenuto sia quello in cui è stato posto in essere il comportamento del danneggiato sia quello, eventualmente diverso, in cui l'attore ha subito il danno. Le clausole di proroga della competenza giurisdizionale vanno interpretate in senso rigorosamente restrittivo, e vanno distinte dall'accordo che è alla base del rapporto cui la clausola accede; la loro interpretazione, al fine di determinare le controversie che rientrano nel relativo ambito di applicazione, spetta al giudice nazionale dinanzi al quale esse sono invocate. Cass., sez. un., , 25.11.2011, n. 24906 In tema di abuso di dipendenza economica prospettato dall’attore, ai sensi dell’art. 9 l. 18 giugno 1998 n. 192, con riguardo agli esistenti rapporti commerciali regolati da un contratto di concessione per la distribuzione di veicoli prodotti dal concedente, l’allegazione di una censura attinente al programma di comportamento dovuto dal convenuto implica la qualificazione della introdotta controversia siccome afferente alla materia contrattuale e, come tale, oggetto di valida proroga della giurisdizione se, come nella specie ed ai sensi dell’art. 17 convenzione di Lugano 16 settembre 1988 (ratificata e resa esecutiva con l. 10 febbraio 1992 n. 198), ad essa le parti abbiamo fatto espresso riferimento per tutte le controversie relative al contratto, assumendo quest’ultimo sia la funzione di fonte della pretesa, sia di fatto, congiunto ad altri, costitutivo della stessa; ne consegue che la predetta controversia non è ascrivibile, ai sensi dell’art. 5 n. 3 cit. convenzione, alla diversa materia degli illeciti, che ha carattere residuale e non ricorre allorché sussista tra le parti una relazione giuridicamente rilevante, fondata su un obbligo liberamente assunto di cui una parte lamenti la violazione ad opera dell’altra (principio enunciato dalle sezioni unite, che hanno dichiarato il difetto della giurisdizione del giudice italiano a favore di quello della Svizzera, secondo la previsione contrattuale). LA DECISIONE SULLA GIURISDIZIONE 5 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI MATERIALE LEZIONE DEL 30 GENNAIO 2014 PROF. GIUSEPPE RUFFINI Cass., sez. un., 9.11.2011, n.23306 E’ ammissibile il ricorso ex art. 362 c.p.c. contro la decisione del Consiglio di Stato ove il motivo di cassazione si fondi sull’allegazione che la assunta decisione sulla spettanza della giurisdizione era preclusa per essersi in precedenza formato il giudicato sulla questione. Alla Corte di Cassazione spetta non solo verificare l’ammissibilità della richiesta che il giudice indicato le indirizza, ma anche e di necessità di sindacare - perché contraria ad un giudicato sulla giurisdizione, oramai formatosi all'interno del processo suscitato dalla domanda originaria - un'eventuale decisione del giudice amministrativo o contabile di secondo grado, che tale giudicato abbia ritenuto di poter superare tornando a declinare la giurisdizione. Conseguenza, questa, ineluttabile a pena di vanificare l'operatività del congegno ed a mettere in crisi il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Nel processo davanti al giudice amministrativo, come disciplinato dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e dal suo art. 30, la decisione sulla questione di giurisdizione, implicita nella decisione di rigetto del ricorso rivolto al tribunale amministrativo regionale passa in giudicato se, impugnata dal ricorrente la decisione sul merito, non è a sua volta impugnata dagli interessati con appello incidentale condizionato. Cass., sez. un., 21.04.2011, n. 9130, in Giusto processo civile, n. 3/2011, nt. CONSOLO Anche nel regime della translatio iudicii antecedente l’entrata in vigore dell’art. 59 l. 18 giugno 2009 n. 69, qualora un giudice abbia declinato la propria giurisdizione, l’atto che determina la prosecuzione del giudizio va diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti ad un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le medesime caratteristiche della prima; pertanto, ove si passi da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l’atto di prosecuzione deve avere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del petitum; qualora, invece, il giudizio prosegua verso un giudizio con le medesime caratteristiche, l’atto di prosecuzione assume la forma di un atto di riassunzione, regolato dall’art. 125 bis disp. att. c.p.c. (nella specie, le sezioni unite hanno cassato la sentenza del tribunale superiore delle acque pubbliche che - adìto come giudice di legittimità, in riassunzione, dopo una pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del Tar - aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per nullità dell’atto di riassunzione conseguente ad insufficiente descrizione del fatto). Corte cost. [ord.], 30.07.2009, n. 257. È manifestamente inammissibile, per mancata sperimentazione di una interpretazione costituzionalmente conforme, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 c.p.c., nella parte in cui, mentre impone al giudice ordinario di rilevare, anche d’ufficio, il proprio difetto di giurisdizione nei confronti dei giudizi speciali, nulla statuisce in ordine alla conservazione degli effetti della domanda nel nuovo processo che è onere della parte promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione, in riferimento agli art. 24 e 113 cost. Cass., sez. un., 25.05.2009, n. 11986 L’eventuale censura sul difetto di giurisdizione del giudice pronunciatosi in primo grado deve necessariamente essere esperita nell’atto di appello formandosi - in mancanza - giudicato implicito sulla questione della giurisdizione non rilevando a tale fine una esplicita pronuncia del giudicante. Cass., sez. un., 18-12-2008, n. 29523 In Foro it., 2009, I, 3099, n. CAPONI; Corriere giur., 2009, 379, n. CAPONI, CUOMO ULLOA; Foro amm.-Cons. Stato, 2008, 3266; Urbanistica e appalti, 2009, 813, n. DE MARZO; Foro amm.-Cons. Stato, 2009, 14 Il giudicato implicito sulla giurisdizione non si forma se l’unico tema dibattuto nel giudizio è stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o se l’evidenza di una soluzione ha assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed ha indotto il giudice a decidere il merito per saltum, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito. Alla luce dell’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui la possibilità di rilevare ed eccepire il difetto di giurisdizione deve tenere conto dei principi costituzionali di economia processuale e di 6 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI MATERIALE LEZIONE DEL 30 GENNAIO 2014 PROF. GIUSEPPE RUFFINI ragionevole durata del processo, allorché la relativa eccezione sia proposta nelle note di replica alla comparsa conclusionale avversaria nel giudizio di secondo grado, essa va ritenuta tardivamente proposta, con la conseguenza che il giudice di appello non deve tenerne conto e che la questione proposta nel giudizio di legittimità deve considerarsi inammissibile in quanto proposta per la prima volta. in Foro it., 2009, I, 806 I CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 30-10-2008, n. 26019; Pres. Criscuolo, Est. Morcavallo, P.M. Ceniccola (concl. conf.); Inpdap (Avv. Marinuzzi) c. Manca (Avv. Manconi). Cassa App. Cagliari-Sassari 31 luglio 2006. Giurisdizione civile – Controversie in materia di lavoro e previdenza – Questione di giurisdizione – Pronuncia implicita – Onere di impugnazione – Rilevabilità d’ufficio da parte del giudice dell’impugnazione – Preclusione – Limiti In virtù del principio della ragionevole durata, nel rito del lavoro è preclusa la deduzione in Cassazione, o il rilievo officioso nella medesima sede, del difetto di giurisdizione, ove sul punto sia già maturato il giudicato a causa della mancata impugnazione della pronuncia sul merito, recante l’implicito riconoscimento della giurisdizione stessa. II CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 09-10-2008, n. 24883; Pres. Carbone, Est. Merone, P.M. Nardi (concl. conf.); Min. economia e finanze (Avv. dello Stato Giacobbe) c. Fondazione opera Don Baronio - Onlus (Avv. Pettinato, Canessa). Conferma Comm. trib. reg. Emilia-Romagna 9 luglio 2005. Giurisdizione civile – Questione di giurisdizione – Pronuncia implicita – Onere di impugnazione – Rilevabilità d’ufficio da parte del giudice dell’impugnazione – Preclusione – Limiti Qualsiasi decisione di merito implica la preventiva verifica della potestas iudicandi che, in assenza di formale eccezione o questione rilevata d’ufficio, avviene comunque implicitamente e acquista visibilità nel solo caso in cui la giurisdizione del giudice adìto venga negata; pertanto, il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti o rilevato d’ufficio dal giudice fino a quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado ovvero può essere fatto valere mediante impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado, in assenza della quale si determina il passaggio in giudicato della relativa questione. Cass., sez. un., 20.06.2007, n. 14288 - Pres. Prestipino - Est. Picone. Impugnazioni civili Appello - In genere - Atto di appello contenente la prospettazione, in modo generico, di una questione di giurisdizione - Rilevanza del requisito di necessaria specificità del motivo di appello Esclusione - Fondamento - Rilevabilità d'ufficio della relativa questione. Il potere di rilievo d'ufficio impone al giudice dell'appello (come di qualsiasi altra impugnazione) il controllo dell'esistenza del potere giurisdizionale indipendentemente dalle prospettazioni della parte avente interesse, siccome la risoluzione delle questioni di giurisdizione dipende soltanto dall'applicazione di norme di diritto ai fatti introdotti nella causa; ne consegue che risulta sufficiente che si investa il giudice dell'impugnazione della questione di giurisdizione per impedire il formarsi del giudicato interno, senza che si possa discutere sul grado di specificità delle censure mosse alla decisione impugnata. Cass., sez. un., 08.08.2001, n. 10961 Il principio della rilevabilità d’ufficio, e in ogni stato e grado del processo, del difetto di giurisdizione va coordinato con il sistema delle impugnazioni, operando esso ogni qualvolta non esista una precedente statuizione, mentre se questa sia stata emessa, i giudici delle successive fasi possono conoscere della questione soltanto se sia stata riproposta con l’impugnazione, essendo tenuti in caso contrario ad applicare l’art. 329, 2o comma, c.p.c.; con la conseguenza che, ove la sentenza di primo grado, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, abbia statuito sul merito della causa e sia stata impugnata per motivi attinenti unicamente a questo, si forma il giudicato sulla questione di giurisdizione, il cui esame resta perciò precluso nelle ulteriori fasi. Cass., sez. un., 06.07.1998, n. 6559 La decisione di primo grado della questione di giurisdizione, non appellata, ne preclude il riesame da parte della suprema corte anche in caso di riproposizione con ricorso incidentale condizionato, ma 7 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI MATERIALE LEZIONE DEL 30 GENNAIO 2014 PROF. GIUSEPPE RUFFINI non per l’esistenza della condizione apposta all’impugnazione, bensì perché il limite della rilevabilità d’ufficio è costituito dal suo passaggio in giudicato. Cass., sez. un., 09.07.1997, n. 6229 Poiché il principio della rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione in ogni stato o grado della causa (art. 37 c.p.c.) deve essere coordinato con i principi che regolano la formazione progressiva del giudicato, qualora il giudice di primo grado abbia espressamente risolto in senso positivo la questione di giurisdizione, la parte vittoriosa nel merito, per ottenere che essa sia riesaminata nel giudizio di secondo grado, ha l’onere di riproporla specificamente, provvedendo in tal senso, nel rito del lavoro, con la memoria di costituzione in appello. Cass., sez. un., 04.01.1995, n. 94 Il principio, secondo cui il difetto di giurisdizione deve essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, opera solo nel caso in cui sia mancata un’esplicita statuizione sulla giurisdizione; giacché esso deve essere armonizzato con il sistema delle preclusioni poste a salvaguardia dell’ordinato svolgimento del processo; con la conseguenza che, qualora una delle parti abbia eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, ma non abbia poi ritualmente espresso le proprie doglianze contro la decisione giudiziale sfavorevole emessa sul punto (non avendo, nella specie, l’amministrazione, vittoriosa nel merito, riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a norma dell’art. 346 c.p.c.), questa passa in giudicato e preclude ogni ulteriore contestazione. Cass., sez. un., 25.02.1994, n. 1887 Il riesame di ufficio, da parte del giudice dell’impugnazione, della questione di giurisdizione risolta sfavorevolmente alla parte vittoriosa è consentito solo quando non si sia formato il giudicato sul punto, come nel caso in cui essendo stata la questione stessa oggetto di espressa decisione ad opera del giudice del merito, contro il relativo capo di sentenza non sia stato proposto il ricorso incidentale per cassazione, ovvero quando l’identica decisione del giudice di primo grado non sia stata investita, ad opera dell’appellato, anche soltanto dalla mera riproposizione - sufficiente ad impedire il giudicato, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. ed in relazione alla natura non limitata dell’appello, in ciò differente dall’impugnazione in sede di legittimità - dell’eccezione di difetto di giurisdizione. Cass. civ., 19.07.1990, n. 7380 Il principio della rilevabilità d’ufficio, e in ogni stato e grado del processo, della questione di giurisdizione va coordinato con il sistema delle impugnazioni, operando esso ogni qualvolta non esista una precedente statuizione, mentre se questa sia stata emessa, i giudici delle successive fasi processuali possono conoscere della questione soltanto se sia stata riproposta con l’impugnazione, essendo tenuti in caso contrario ad applicare l’art. 329, 2o comma, c.p.c., con la conseguenza che, ove la sentenza di primo grado, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, abbia statuito sul merito della causa e sia stata impugnata per motivi attinenti unicamente a questo, si forma il giudicato sulla questione di giurisdizione, il cui esame resta perciò precluso nelle ulteriori fasi. Cass. civ., 06.09.1990, n. 9197, in Foro it., 1991, I, 102, n. BRILLI, PROTO PISANI L’appellato, vittorioso in primo grado nel merito ma soccombente in linea teorica sulla questione di giurisdizione espressamente decisa in senso a lui sfavorevole, è tenuto a riprospettare in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario al fine di evitare il formarsi sul punto del giudicato interno (nella specie, in applicazione di tale principio, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con cui la parte rimasta contumace nel giudizio d’appello denunciava nuovamente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario). REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE Cass. sez. un., 09.06.011, n. 12543, in Diritto & Giustizia 2011, 8 settembre, Giust. civ. Mass. 2011, 6, 872, Foro amm. CDS 2011, 6, 1841 (s.m.) 8 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI MATERIALE LEZIONE DEL 30 GENNAIO 2014 PROF. GIUSEPPE RUFFINI Posto che l'art. 59 della L. n. 69 del 2009, (secondo il quale se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia con cui il giudice originariamente adito ha declinato la giurisdizione, la domanda è riproposta davanti al giudice da lui ritenuto competente, le parti restano vincolate a tale indicazione) utilizza l'espressione "passaggio in giudicato", dovendosi necessariamente attribuire a quest'ultima un significato tecnico, si deve ritenere che una semplice ordinanza di rigetto di un'istanza cautelare, non suscettibile di acquisire forza di giudicato o divenire altrimenti definitiva, non preclude alla parte interessata la proponibilità del regolamento di giurisdizione a seguito di riproposizione della domanda. Cass. [ord.], sez. un., 9.09.2010, n. 19256 - Pres. Carbone - Rel. Vivaldi - P.G. Destro Regolamento di giurisdizione d’ufficio proposto dal Tribunale amministrativo per la Regione Puglia nella causa tra Vernissage S.C.R.L. c. Regione Puglia In tema di regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 59 l. 18 giugno 2009 n. 69 (applicabile “ratione temporis” alla fattispecie) - ma anche in costanza della disciplina processuale antecedente il giudice adito sulla controversia non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell’art. 37 c.p.c., giacché il citato art. 59 impone che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente inve- stito mediante “translatio iudicii”, potendo solo quest’ultimo rimettere d’ufficio la questione alla decisione delle Sezioni Unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more, le medesime Sezioni Unite non abbiano già statuito al riguardo. Ne consegue che ove il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato dal g.o. in sede cautelare, il g.a. successivamente adito non può sollevare d’ufficio il regolamento di giurisdizione atteso che, avendo il provvedimento cautelare ancorché emesso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., natura strumentale rispetto al giudizio di merito a cognizione piena anche dopo la riforma processuale introdotta con la l. n. 80 del 2005, il procedimento davanti al g.a. è il primo giudizio di merito ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione. Pertanto, tale giudice, ancorché successivamente adito non può essere considerato quello dinanzi al quale, ai sensi del comma 3 dell’anzidetto art. 59, la “causa è riassunta”, né in tal caso può parlarsi di “successivo processo” ai sensi del comma 2 dello stesso art. 59, ma detto giudice è da considerarsi il giudice della causa di merito, tenuto, a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. Cass. [ord.], sez. un., 12.07.2004, n. 12880 Nei procedimenti nei quali, come in quello che si svolge dinanzi al commissario agli usi civici, non è tenuta l’udienza di discussione della causa, il momento preclusico della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è costituito dal provvedimento con il quale, precisate dalle parti le conclusioni, il giudice assume la causa a decisione, assegnando alla parte termine per deposito di memorie. Cass. [ord.], sez. un., 03.03.2003, n. 3151 In seguito alla nuova formulazione dell’art. 367 c.p.c., introdotta dalla l. 26 novembre 1990 n. 353, il disposto della prima parte dell’art. 41 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione; di conseguenza il regolamento non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo. Cass. [ord.], sez. un., 13.01.2003, n. 342 La preclusione all’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica non dal momento della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello, precedente, in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, il quale, segnando l’iter dei poteri decisori dei giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone per saltum, la suprema corte. 9 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI MATERIALE LEZIONE DEL 30 GENNAIO 2014 PROF. GIUSEPPE RUFFINI Cass. [ord.], sez. un., 07.12.2000, n. 137 In seguito alla nuova formulazione dell’art. 367 c.p.c., introdotto dalla l. 26 novembre 1990 n. 353, il disposto della prima parte dell’art. 41 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione; di conseguenza il regolamento non è proponibile dopo che il giudice nel merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo. Cass., sez. un., 03.04.2000, n. 87 Nei procedimenti di cognizione ordinaria nei quali, in attuazione della facoltà prevista dagli art. 189, 190 bis e 275 c.p.c. nel testo fissato dagli art. 23, 25 e 32 l. n. 353 del 1990, non deve essere tenuta l’udienza di discussione della causa, il momento preclusivo della proposizione del regolamento di giurisdizione è costituito (non già dall’udienza di discussione e dal passaggio in decisione della causa, ma) dal provvedimento col quale, una volta che le parti abbiano precisato le loro conclusioni, il giudice istruttore rimette la causa al collegio, ovvero - nell’ipotesi in cui decida il giudice unico - dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Cass., 18.10.1991, n. 11035, in Foro it., 1992, I, 607 All’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, la quale è preclusa dal momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione nel merito, non è di ostacolo la circostanza che la causa stessa, già introitata per la decisione, sia stata rimessa sul ruolo istruttorio con ammissione di una consulenza tecnica, atteso che il relativo provvedimento, per le sue caratteristiche formali e sostanziali, non è assimilabile alla decisione nel merito in primo grado, preclusiva, ai sensi dell’art. 41, 1o comma, c.p.c., del regolamento predetto. Cass., 07.09.1990, n. 9227 Il regolamento preventivo di giurisdizione, anche in relazione a giudizio di responsabilità contabile davanti alla corte dei conti, deve ritenersi tempestivamente proposto per effetto di notificazione alla controparte prima del momento in cui la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione (non rilevando la posteriorità di eventuali ulteriori notificazioni ad integrazione del contraddittorio), ed impone la sospensione di detto giudizio, ai sensi dell’art. 367 c.p.c., a seguito del deposito di copia dell’atto notificato alla controparte (non occorrendo pure la prova del deposito dell’atto medesimo presso la cancelleria della suprema corte); peraltro, l’eventuale inosservanza dell’obbligo di sospensione da parte della corte dei conti, la quale emetta pronuncia nel merito, non incide sulla procedibilità e sulla decisione del regolamento (salvo il caso di passaggio in giudicato di quella pronuncia, con conseguente venir meno dell’oggetto della contesa). Cass., 18.08.1990, n. 8426 È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dopo che il giudice di primo grado, il quale abbia trattenuto la causa in decisione, abbia concluso tale fase pronunciando una ordinanza. Cass., 26.01.1988, n. 633 Il passaggio in decisione della causa in primo grado, in esito all’udienza di discussione, segna irrevocabilmente l’inizio dell’iter decisionale, investendo il giudice della relativa potestà, e, pertanto, configura il momento a partire dal quale non è più esperibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Cass., 08.03.1986, n. 1553 La preclusione all’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41, 1o comma c.p.c., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica non dal momento della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello precedente in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, il quale, segnando l’inizio dell’iter dei poteri decisori del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone per saltum la suprema corte. 10 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI MATERIALE LEZIONE DEL 30 GENNAIO 2014 PROF. GIUSEPPE RUFFINI 11
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