elenco massime giurisdizione 2014

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PER LE PROFESSIONI LEGALI
MATERIALE LEZIONE DEL 30 GENNAIO 2014
PROF. GIUSEPPE RUFFINI
QUESTIONI DI GIURISDIZIONE
(DIFETTO ASSOLUTO E RELATIVO DI GIURISDIZIONE)
Cass. [ord.], sez. un., 04.08.2010, n. 18052
Pres. Carbone, Rel. Di Cerbo, P. M. Ciccolo (conf.); Federaz. it. giuoco calcio (Avv. Medugno) c.
Paparesta (Avv. Pellegrino). Regolamento di giurisdizione.
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione col quale il ricorrente alleghi che né il
giudice amministrativo, né quello ordinario, né alcun altro giudice statale sia competente a
conoscere della controversia, in quanto la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della
giurisdizione statale costituisce una questione non di giurisdizione, ma di merito (nella specie era
stato dedotto il difetto assoluto di giurisdizione di qualsiasi giudice statale a conoscere della
legittimità dell’estromissione dall’attività di un arbitro decisa dalla associazione italiana arbitri e
dalla federazione giuoco calcio).
Cass. civ. [ord.], sez. un., 30.03.2005, n. 6635
Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell’ordinamento una norma di
diritto astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio, si che non possa individuarsi
alcun giudice titolare del potere di decidere; attiene, per contro, al merito della controversia ogni
questione attinente all’idoneità di una norma di diritto a tutelare il concreto interesse affermato
dalla parte in giudizio (enunciando il principio di cui in massima, le sezioni unite hanno respinto il
motivo di ricorso concernente il difetto assoluto di giurisdizione per improponibilità della domanda in
controversia relativa all’elezione del rettore di un’università, che i ricorrenti, professori universitari,
ritenevano illegittima, con conseguente invalidità del decreto ministeriale di nomina del rettore, in
quanto lo statuto universitario - formulato in asserita violazione dell’art. 97 d.p.r. 11 luglio 1980 n.
382 - aveva esteso il diritto di elettorato attivo per la detta carica agli studenti ed al personale
tecnico-amministrativo).
Cass. civ., sez. un., 17.06.2013, n. 15115
Spetta al giudice ordinario, in mancanza di norma derogatrice al criterio generale, la cognizione
dell'impugnazione dei respingimenti, incidendo il relativo provvedimento su situazioni soggettive
aventi consistenza di diritto soggettivo, in quanto rivolto, senza margini di ponderazione di interessi
in gioco da parte dell'Amministrazione, all'accertamento positivo di circostanze-presupposti di fatto
esaustivamente individuate dalla legge ed a quello negativo della insussistenza dei presupposti per
l'applicazione delle disposizioni vigenti che disciplinano la protezione internazionale.
Cass. [ord.], sez. un., 21.02.2013, n. 4284
Non sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti
della Repubblica federale di Germania con riguardo ad attività "iure imperii" lesive dei valori
fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità, commesse dal Reich tedesco fra il
1943 ed il 1945, dovendosi escludere che il principio dello "jus cogens" deroghi al principio
dell'immunità giurisdizionale degli Stati. (Nella specie, le S.U., in sede di regolamento di
giurisdizione, hanno dato applicazione alla sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja
del 3 febbraio 2012 - la cui immediata efficacia nei giudizi è stata riconosciuta anche dall'art. 3,
comma 1, della legge n. 5 del 2013, sopravvenuta tra la decisione ed il deposito della sentenza che aveva disatteso il pregresso orientamento delle medesime Sezioni Unite).
Cass. [ord.], sez. un., 03.06.2013, n. 13899
Sussiste la giurisdizione tributaria per la c.d. condanna da "lite temeraria", che può essere disposta
dal giudice qualora sia dimostrato che la parte soccombente abbia agito con mala fede o colpa
grave. Si tratta, infatti, di una responsabilità di natura diversa da quella aquiliana di cui all'art. 2043
c.c. (per la quale permane la giurisdizione ordinaria), posto che risulta strettamente connessa
all'atto impugnato, che costituisce l'oggetto del processo tributario, e deve essere decisa dal giudice
che esamina il merito della causa in cui si verifica il danno. Tale conclusione vale per tutte le
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responsabilità contenute nell'art. 96 c.p.c., quindi anche per la condanna che il giudice può
infliggere alle parti, relativa alla corresponsione, all'altra parte, di una somma equitativamente
determinata. Infine, si deve intendere in senso estensivo il concetto di responsabilità processuale,
comprensivo anche, cioè, della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha
dato luogo alla esigenza di instaurare un processo ingiusto.
Cass. [ord.], sez. un., 25.10.2013, n. 24153
In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa
la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato
rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5
e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito,
dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento
preventivo di cui all'art. 41 cod. proc. civ., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione
nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi
stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente
accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne
abbia eccepito la carenza. (Regola giurisdizione)
Cass. [ord.], sez. un., 18.10.2012, n. 17846
Il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) non è una federazione sportiva, bensì un ente di
promozione sportiva, dotato di personalità giuridica per effetto del d.P.R. n. 770 del 1968, il cui
statuto non contiene alcuna previsione di assoggettamento agli organi di giustizia dell'ordinamento
sportivo. Ne consegue che le controversie relative agli atti del CUSI incidenti su diritti soggettivi
(nella specie, delibera di commissariamento di un centro universitario affiliato) restano devolute alla
giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione l'art. 133, lett. z), del d.lgs. n. 104 del
2010, che rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative agli
atti del CONI e delle federazioni sportive.
Cass. civ., sez. un., 29.05.2012, n. 8520
In linea con l’orientamento inaugurato dalla propria sentenza n. 3183 del 2012, le Sezioni Unite
hanno stabilito che, ai sensi dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, interpretato secondo i
princìpi di concentrazione ed effettività della tutela, quando il pubblico dipendente “privatizzato”
deduce l’inadempimento unitario dell'amministrazione per omessa attribuzione del trattamento
economico corrispondente alla qualifica posseduta, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine
del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a
tale data, non operando il frazionamento.
Cass. civ., sez. un., 13.06.2011, n. 12895 - Pres. Vittoria - Est. Amoroso.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere Pubblico impiego privatizzato - Procedure di assunzione - Determinazione della consistenza della
pianta organica - Controversia volta a censurare la scelta della P.A. di coprire i posti tramite
concorso pubblico anziché con lo scorrimento di precedente graduatoria - Giurisdizione del giudice
amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito
del pubblico impiego privatizzato, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la
cognizione della domanda con la quale l'interessato, dichiarato idoneo in un precedente concorso,
contesti la scelta dell'amministrazione, a seguito della determinazione della consistenza delle
dotazioni organiche di personale, di indire un nuovo concorso per interni, già dipendenti
dell'amministrazione stessa, invece di utilizzare la graduatoria del precedente concorso per
assumere nuovi dipendenti, dovendosi ritenere che la circostanza che il precedente bando contempli
la perdurante efficacia della graduatoria approvata in esito al concorso comporti, rispetto alle
valutazioni discrezionali dell'ente sulle determinazioni della pianta organica e sulle modalità per la
copertura dei posti, l'insorgere in capo al candidato idoneo di una posizione di interesse legittimo e
non di diritto soggettivo.
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Cass. civ., sez. un., 23.03.2011, n. 6595 (conf. Cassazione Sez. Un. Civili, 23.03.2011, n.
6594 e 6596), in Corriere Giuridico, fasc. 5
La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell’affidamento
riposto nell’attendibilità della attestazione rilasciata dalla p.a. (rivelatasi erronea) circa la
edificabilità di un’area (chiesta da un privato per valutare la convenienza d’acquistare un terreno) e
della legittimità della conseguente concessione edilizia, successivamente annullata, rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario, non ravvisandosi un atto o provvedimento amministrativo della
cui illegittimità il privato possa dolersi impugnandolo davanti al giudice amministrativo, con le
conseguenziali statuizioni risarcitorie, e, quindi, non sollecitando tale situazione di fatto alcuna
esigenza di tutela contro l’esercizio illegittimo di un pubblico potere consumato nei confronti del
privato, né richiedendo questi un accertamento, da parte del giudice amministrativo, della
illegittimità del comportamento tenuto dalla p.a., che egli invece può solo subire e ha interesse a
contrastare nel giudizio di annullamento da altri provocato.
Cass. civ., sez. un., 14.04.2011, n. 8487- Pres. Carbone – est. Travaglino
La piana lettura e la altrettanto piana interpretazione dell’art. 152, d.lgs. n. 196 del 2003, non
lascia margini a dubbi circa l'intentio legis di attribuire l'intera materia alla cognizione dell'AGO,
senza eccezioni di sorta e senza che a ciò risulti di ostacolo la norma costituzionale di cui all'art.
103, nel senso che anche alla predetta autorità giudiziaria è consentito, per effetto di conforme
disposizione del legislatore ordinario, di conoscere di interessi legittimi, di conoscere ed
eventualmente annullare un atto della P.A., di incidere conseguentemente sui rapporti sottostanti
secondo le diverse tipologie di intervento giurisdizionale previste.
La scelta del legislatore ordinario, sicuramente inequivoca nella sua chiara espressione lessicale,
appare, nel merito, perfettamente ragionevole, poiché la materia dell'accesso ai dati personali e dei
costi di esercizio di tale diritto presenta una indiscutibile, reciproca, inestricabile interferenza di
diritti e interessi legittimi, nella quale, peraltro, netta appare la prevalenza dei primi rispetto ai
secondi.
Cass. civ., sez. un., 08.04.2011, n. 8034
Ai sensi dell'art. 5, par. 3, del regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, sussiste la
giurisdizione italiana in ordine alla domanda di risarcimento del danno, fondata sull'avvenuta offerta
in Italia delle azioni di un fondo estero non armonizzato senza l'autorizzazione della Banca d'Italia,
prevista dall'art. 42, comma 5, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e sull'infedeltà del prospetto, ricevuto
in territorio nazionale dall'investitore, in quanto tali condotte siano prospettate come
diacronicamente preparatorie rispetto all'evento di danno, dall'attore individuato, sul piano della
causalità materiale, con riguardo non al deprezzamento delle azioni del fondo, ma all'investimento
compiuto "ab origine" ed "ab origine" vulnerato dall'attività illecita dei convenuti, risoltasi
nell'induzione all'acquisto di azioni prive di valore.
Cass. civ., sez. un., 14.03.2011, n. 5928
Rientrano nella giurisdizione tributaria le controversie relative al provvedimento di rigetto
dell'istanza di rateizzazione di un debito avente natura tributaria.
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AMPIEZZA DEL SINDACATO DELLA CASSAZIONE SULLE DECISIONI DEL
CONSIGLIO DI STATO E DELLA CORTE DEI CONTI
Cass., sez. un., 24.05.2013, n. 12899
La giurisdizione sulla domanda di restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di sanzione
pecuniaria ex art. 38 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, proposta da chi abbia giudizialmente
ottenuto il definitivo annullamento del provvedimento demolitorio, reso in autotutela, del permesso
di costruire precedentemente rilasciatogli e sul quale ultimo si fondavano il procedimento di cui alla
citata norma e la sanzione irrogatagli, appartiene al giudice ordinario, alla stregua di
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'indicata disposizione, al pari dell'art. 34, primo
comma, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lett. b), della legge 21 luglio
2000, n. 205, e quale risultante dalla sua parziale illegittimità costituzionale sancita dalla Consulta
con le sentenze nn. 204 e 281 del 2004, che impedisce di ricomprendere nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, in tema di sanzioni pecuniarie, le liti in cui - essendo la P.A.
priva di potere discrezionale, una volta esauritosi il descritto procedimento sanzionatorio, in ordine
ai tempi ed ai modi dell'invocata restituzione - le parti vengono a trovarsi in posizione
sostanzialmente paritaria.
Cass. Civ., sez. un., 03.07.2012, n. 11075
La decisione con la quale il Consiglio di Stato, in materia riservata alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, dichiari insussistente il diritto soggettivo, degradandolo a interesse
legittimo, non è soggetta al sindacato delle Sezioni Unite, né sotto il profilo del "rifiuto di
giurisdizione", atteso che la degradazione della posizione soggettiva consegue pur sempre
all'interpretazione delle norme riguardanti la pretesa, né sotto il profilo della "violazione di legge" di
cui al comma 7 dell'art. 111 Cost., atteso che il limite del sindacato, consentito dall'ottavo comma
"per i soli motivi inerenti alla giurisdizione", vale anche nell'area della giurisdizione amministrativa
esclusiva.
Cass., sez. un., 17.02.12, n. 2312 e 2313
In tema di appalti pubblici le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con due sentenze in pari data,
hanno affermato che il Consiglio di Stato eccede dai limiti della propria giurisdizione, sconfinando
nella sfera della discrezionalità amministrativa, qualora – in relazione all’impugnazione di
provvedimenti di esclusione dalla possibilità di partecipare ad un bando di gara per inaffidabilità
dell’appaltatore – li annulli sulla base della non condivisione degli elementi posti dalla P.A., senza
ravvisare la pretestuosità di tale valutazione.
Cass., sez. un., 09.11.11, n. 23302
La sentenza con cui il Consiglio di Stato, pronunciando su un ricorso per l’ottemperanza ad un
giudicato avente ad oggetto l’annullamento del conferimento di pubbliche funzioni a seguito di una
procedura concorsuale non più ormai ripetibile, ordina alla competente Amministrazione di
provvedere ugualmente a rinnovare il procedimento (“ora per allora”), al solo fine di determinare le
condizioni per l’eventuale accertamento di diritti azionabili dal ricorrente in altra sede e nei confronti
di altra amministrazione, eccede i limiti entro i quali è consentito al giudice amministrativo
l’esercizio della speciale giurisdizione di ottemperanza ed è soggetto, pertanto, al sindacato della
Corte di cassazione in punto di giurisdizione.
Cass., sez. un., 06.07.2011, n. 14831
È inammissibile, in quanto non attinente alla giurisdizione, il motivo di ricorso per cassazione
avverso la sentenza d’appello della Corte dei conti, col quale si denunci che la sentenza impugnata,
nel condannare un magistrato per il danno all’immagine dello Stato (conseguente all’aver egli
tentato di interferire a sostegno della conservazione, presso i colleghi della Corte di cassazione, di
una sentenza frutto di corruzione del giudice che l’aveva pronunciata), abbia errato nell’individuare
il rapporto di strumentalità o occasionalità necessaria tra le funzioni del magistrato e il danno
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erariale che egli è stato condannato a risarcire.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti, pronunciata in
giudizio di responsabilità amministrativa per danno all’immagine dello Stato, ove il ricorrente
assuma l’inesistenza del danno e della sua prova, nonché la violazione dei principi del giusto
processo, e su tali elementi fondi la carenza di giurisdizione del giudice contabile (in motivazione si
precisa, in particolare, che i principi del giusto processo non possono ritenersi normativamente
essenziali o inerenti a una specifica giurisdizione, ma riguardano ogni processo di qualsiasi
giurisdizione: con la conseguenza che i vizi derivanti dalla violazione di tali principi, peraltro in
concreto inesistenti, non rilevano come motivi inerenti alla giurisdizione).
PERPETUATIO IURISDICTIONIS
Cass., sez. un., 28.01.2011, n. 2065 L'art. 5 c.p.c., nella parte in cui dispone che la giurisdizione
si determina in base alla legge del tempo della proposizione della domanda e resta insensibile a
successivi mutamenti del quadro normativo, persegue in realtà l'obiettivo di conservare la
giurisdizione del giudice correttamente adito in base a detta legge del tempo, sottraendola a
successive diverse scelte legislative, senza peraltro incidere sul più generale principio
dell'immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta (pure con riguardo alla
giurisdizione), quando valga invece a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale sia
stato comunque già promosso il giudizio.
CLAUSOLE DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE
Cass. 27.02.2012, n.2926
Il criterio di collegamento posto dall'art. 5 n. 3 del reg. n. 44/2001/CE trova applicazione anche per
l'azione con cui si faccia valere la responsabilità precontrattuale del convenuto, dovendosi intendere
per luogo in cui l'evento è avvenuto sia quello in cui è stato posto in essere il comportamento del
danneggiato sia quello, eventualmente diverso, in cui l'attore ha subito il danno.
Le clausole di proroga della competenza giurisdizionale vanno interpretate in senso rigorosamente
restrittivo, e vanno distinte dall'accordo che è alla base del rapporto cui la clausola accede; la loro
interpretazione, al fine di determinare le controversie che rientrano nel relativo ambito di
applicazione, spetta al giudice nazionale dinanzi al quale esse sono invocate.
Cass., sez. un., , 25.11.2011, n. 24906
In tema di abuso di dipendenza economica prospettato dall’attore, ai sensi dell’art. 9 l. 18 giugno
1998 n. 192, con riguardo agli esistenti rapporti commerciali regolati da un contratto di concessione
per la distribuzione di veicoli prodotti dal concedente, l’allegazione di una censura attinente al
programma di comportamento dovuto dal convenuto implica la qualificazione della introdotta
controversia siccome afferente alla materia contrattuale e, come tale, oggetto di valida proroga
della giurisdizione se, come nella specie ed ai sensi dell’art. 17 convenzione di Lugano 16 settembre
1988 (ratificata e resa esecutiva con l. 10 febbraio 1992 n. 198), ad essa le parti abbiamo fatto
espresso riferimento per tutte le controversie relative al contratto, assumendo quest’ultimo sia la
funzione di fonte della pretesa, sia di fatto, congiunto ad altri, costitutivo della stessa; ne consegue
che la predetta controversia non è ascrivibile, ai sensi dell’art. 5 n. 3 cit. convenzione, alla diversa
materia degli illeciti, che ha carattere residuale e non ricorre allorché sussista tra le parti una
relazione giuridicamente rilevante, fondata su un obbligo liberamente assunto di cui una parte
lamenti la violazione ad opera dell’altra (principio enunciato dalle sezioni unite, che hanno dichiarato
il difetto della giurisdizione del giudice italiano a favore di quello della Svizzera, secondo la
previsione contrattuale).
LA DECISIONE SULLA GIURISDIZIONE
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Cass., sez. un., 9.11.2011, n.23306
E’ ammissibile il ricorso ex art. 362 c.p.c. contro la decisione del Consiglio di Stato ove il motivo di
cassazione si fondi sull’allegazione che la assunta decisione sulla spettanza della giurisdizione era
preclusa per essersi in precedenza formato il giudicato sulla questione. Alla Corte di Cassazione
spetta non solo verificare l’ammissibilità della richiesta che il giudice indicato le indirizza, ma anche
e di necessità di sindacare - perché contraria ad un giudicato sulla giurisdizione, oramai formatosi
all'interno del processo suscitato dalla domanda originaria - un'eventuale decisione del giudice
amministrativo o contabile di secondo grado, che tale giudicato abbia ritenuto di poter superare
tornando a declinare la giurisdizione. Conseguenza, questa, ineluttabile a pena di vanificare
l'operatività del congegno ed a mettere in crisi il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Nel processo davanti al giudice amministrativo, come disciplinato dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034
e dal suo art. 30, la decisione sulla questione di giurisdizione, implicita nella decisione di rigetto del
ricorso rivolto al tribunale amministrativo regionale passa in giudicato se, impugnata dal ricorrente
la decisione sul merito, non è a sua volta impugnata dagli interessati con appello incidentale
condizionato.
Cass., sez. un., 21.04.2011, n. 9130, in Giusto processo civile, n. 3/2011, nt. CONSOLO
Anche nel regime della translatio iudicii antecedente l’entrata in vigore dell’art. 59 l. 18 giugno 2009
n. 69, qualora un giudice abbia declinato la propria giurisdizione, l’atto che determina la
prosecuzione del giudizio va diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti
ad un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le medesime caratteristiche della prima; pertanto,
ove si passi da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di
cognizione sul rapporto, o viceversa, l’atto di prosecuzione deve avere la forma di una
riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del petitum; qualora, invece, il
giudizio prosegua verso un giudizio con le medesime caratteristiche, l’atto di prosecuzione assume
la forma di un atto di riassunzione, regolato dall’art. 125 bis disp. att. c.p.c. (nella specie, le sezioni
unite hanno cassato la sentenza del tribunale superiore delle acque pubbliche che - adìto come
giudice di legittimità, in riassunzione, dopo una pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte
del Tar - aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per nullità dell’atto di riassunzione
conseguente ad insufficiente descrizione del fatto).
Corte cost. [ord.], 30.07.2009, n. 257.
È manifestamente inammissibile, per mancata sperimentazione di una interpretazione
costituzionalmente conforme, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 c.p.c., nella parte
in cui, mentre impone al giudice ordinario di rilevare, anche d’ufficio, il proprio difetto di
giurisdizione nei confronti dei giudizi speciali, nulla statuisce in ordine alla conservazione degli
effetti della domanda nel nuovo processo che è onere della parte promuovere davanti al giudice
munito di giurisdizione, in riferimento agli art. 24 e 113 cost.
Cass., sez. un., 25.05.2009, n. 11986
L’eventuale censura sul difetto di giurisdizione del giudice pronunciatosi in primo grado deve
necessariamente essere esperita nell’atto di appello formandosi - in mancanza - giudicato implicito
sulla questione della giurisdizione non rilevando a tale fine una esplicita pronuncia del giudicante.
Cass., sez. un., 18-12-2008, n. 29523
In Foro it., 2009, I, 3099, n. CAPONI; Corriere giur., 2009, 379, n. CAPONI, CUOMO ULLOA; Foro
amm.-Cons. Stato, 2008, 3266; Urbanistica e appalti, 2009, 813, n. DE MARZO; Foro amm.-Cons.
Stato, 2009, 14
Il giudicato implicito sulla giurisdizione non si forma se l’unico tema dibattuto nel giudizio è stato
quello relativo all’ammissibilità della domanda o se l’evidenza di una soluzione ha assorbito ogni
altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed ha indotto il giudice a
decidere il merito per saltum, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la
trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.
Alla luce dell’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui la possibilità di rilevare ed eccepire il
difetto di giurisdizione deve tenere conto dei principi costituzionali di economia processuale e di
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ragionevole durata del processo, allorché la relativa eccezione sia proposta nelle note di replica alla
comparsa conclusionale avversaria nel giudizio di secondo grado, essa va ritenuta tardivamente
proposta, con la conseguenza che il giudice di appello non deve tenerne conto e che la questione
proposta nel giudizio di legittimità deve considerarsi inammissibile in quanto proposta per la prima
volta.
in Foro it., 2009, I, 806
I CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 30-10-2008, n. 26019; Pres.
Criscuolo, Est. Morcavallo, P.M. Ceniccola (concl. conf.); Inpdap (Avv. Marinuzzi) c. Manca (Avv.
Manconi). Cassa App. Cagliari-Sassari 31 luglio 2006. Giurisdizione civile – Controversie in materia
di lavoro e previdenza – Questione di giurisdizione – Pronuncia implicita – Onere di impugnazione –
Rilevabilità d’ufficio da parte del giudice dell’impugnazione – Preclusione – Limiti
In virtù del principio della ragionevole durata, nel rito del lavoro è preclusa la deduzione in
Cassazione, o il rilievo officioso nella medesima sede, del difetto di giurisdizione, ove sul punto sia
già maturato il giudicato a causa della mancata impugnazione della pronuncia sul merito, recante
l’implicito riconoscimento della giurisdizione stessa.
II CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 09-10-2008, n. 24883; Pres.
Carbone, Est. Merone, P.M. Nardi (concl. conf.); Min. economia e finanze (Avv. dello Stato
Giacobbe) c. Fondazione opera Don Baronio - Onlus (Avv. Pettinato, Canessa). Conferma Comm.
trib. reg. Emilia-Romagna 9 luglio 2005. Giurisdizione civile – Questione di giurisdizione – Pronuncia
implicita – Onere di impugnazione – Rilevabilità d’ufficio da parte del giudice dell’impugnazione –
Preclusione – Limiti
Qualsiasi decisione di merito implica la preventiva verifica della potestas iudicandi che, in assenza di
formale eccezione o questione rilevata d’ufficio, avviene comunque implicitamente e acquista
visibilità nel solo caso in cui la giurisdizione del giudice adìto venga negata; pertanto, il difetto di
giurisdizione può essere eccepito dalle parti o rilevato d’ufficio dal giudice fino a quando la causa
non sia decisa nel merito in primo grado ovvero può essere fatto valere mediante impugnazione del
relativo capo della sentenza di primo grado, in assenza della quale si determina il passaggio in
giudicato della relativa questione.
Cass., sez. un., 20.06.2007, n. 14288 - Pres. Prestipino - Est. Picone. Impugnazioni civili Appello - In genere - Atto di appello contenente la prospettazione, in modo generico, di una
questione di giurisdizione - Rilevanza del requisito di necessaria specificità del motivo di appello Esclusione - Fondamento - Rilevabilità d'ufficio della relativa questione.
Il potere di rilievo d'ufficio impone al giudice dell'appello (come di qualsiasi altra impugnazione) il
controllo dell'esistenza del potere giurisdizionale indipendentemente dalle prospettazioni della parte
avente interesse, siccome la risoluzione delle questioni di giurisdizione dipende soltanto
dall'applicazione di norme di diritto ai fatti introdotti nella causa; ne consegue che risulta sufficiente
che si investa il giudice dell'impugnazione della questione di giurisdizione per impedire il formarsi
del giudicato interno, senza che si possa discutere sul grado di specificità delle censure mosse alla
decisione impugnata.
Cass., sez. un., 08.08.2001, n. 10961
Il principio della rilevabilità d’ufficio, e in ogni stato e grado del processo, del difetto di giurisdizione
va coordinato con il sistema delle impugnazioni, operando esso ogni qualvolta non esista una
precedente statuizione, mentre se questa sia stata emessa, i giudici delle successive fasi possono
conoscere della questione soltanto se sia stata riproposta con l’impugnazione, essendo tenuti in
caso contrario ad applicare l’art. 329, 2o comma, c.p.c.; con la conseguenza che, ove la sentenza di
primo grado, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, abbia statuito sul merito della causa e
sia stata impugnata per motivi attinenti unicamente a questo, si forma il giudicato sulla questione di
giurisdizione, il cui esame resta perciò precluso nelle ulteriori fasi.
Cass., sez. un., 06.07.1998, n. 6559
La decisione di primo grado della questione di giurisdizione, non appellata, ne preclude il riesame da
parte della suprema corte anche in caso di riproposizione con ricorso incidentale condizionato, ma
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non per l’esistenza della condizione apposta all’impugnazione, bensì perché il limite della rilevabilità
d’ufficio è costituito dal suo passaggio in giudicato.
Cass., sez. un., 09.07.1997, n. 6229
Poiché il principio della rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione in ogni stato o grado della
causa (art. 37 c.p.c.) deve essere coordinato con i principi che regolano la formazione progressiva
del giudicato, qualora il giudice di primo grado abbia espressamente risolto in senso positivo la
questione di giurisdizione, la parte vittoriosa nel merito, per ottenere che essa sia riesaminata nel
giudizio di secondo grado, ha l’onere di riproporla specificamente, provvedendo in tal senso, nel rito
del lavoro, con la memoria di costituzione in appello.
Cass., sez. un., 04.01.1995, n. 94
Il principio, secondo cui il difetto di giurisdizione deve essere rilevato in ogni stato e grado del
giudizio, opera solo nel caso in cui sia mancata un’esplicita statuizione sulla giurisdizione; giacché
esso deve essere armonizzato con il sistema delle preclusioni poste a salvaguardia dell’ordinato
svolgimento del processo; con la conseguenza che, qualora una delle parti abbia eccepito il difetto
di giurisdizione del giudice adito, ma non abbia poi ritualmente espresso le proprie doglianze contro
la decisione giudiziale sfavorevole emessa sul punto (non avendo, nella specie, l’amministrazione,
vittoriosa nel merito, riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a norma
dell’art. 346 c.p.c.), questa passa in giudicato e preclude ogni ulteriore contestazione.
Cass., sez. un., 25.02.1994, n. 1887
Il riesame di ufficio, da parte del giudice dell’impugnazione, della questione di giurisdizione risolta
sfavorevolmente alla parte vittoriosa è consentito solo quando non si sia formato il giudicato sul
punto, come nel caso in cui essendo stata la questione stessa oggetto di espressa decisione ad
opera del giudice del merito, contro il relativo capo di sentenza non sia stato proposto il ricorso
incidentale per cassazione, ovvero quando l’identica decisione del giudice di primo grado non sia
stata investita, ad opera dell’appellato, anche soltanto dalla mera riproposizione - sufficiente ad
impedire il giudicato, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. ed in relazione alla natura non limitata dell’appello,
in ciò differente dall’impugnazione in sede di legittimità - dell’eccezione di difetto di giurisdizione.
Cass. civ., 19.07.1990, n. 7380
Il principio della rilevabilità d’ufficio, e in ogni stato e grado del processo, della questione di
giurisdizione va coordinato con il sistema delle impugnazioni, operando esso ogni qualvolta non
esista una precedente statuizione, mentre se questa sia stata emessa, i giudici delle successive fasi
processuali possono conoscere della questione soltanto se sia stata riproposta con l’impugnazione,
essendo tenuti in caso contrario ad applicare l’art. 329, 2o comma, c.p.c., con la conseguenza che,
ove la sentenza di primo grado, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, abbia statuito sul
merito della causa e sia stata impugnata per motivi attinenti unicamente a questo, si forma il
giudicato sulla questione di giurisdizione, il cui esame resta perciò precluso nelle ulteriori fasi.
Cass. civ., 06.09.1990, n. 9197, in Foro it., 1991, I, 102, n. BRILLI, PROTO PISANI
L’appellato, vittorioso in primo grado nel merito ma soccombente in linea teorica sulla questione di
giurisdizione espressamente decisa in senso a lui sfavorevole, è tenuto a riprospettare in appello, ai
sensi dell’art. 346 c.p.c., l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario al fine di evitare
il formarsi sul punto del giudicato interno (nella specie, in applicazione di tale principio, è stato
dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con cui la parte rimasta contumace nel giudizio
d’appello denunciava nuovamente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario).
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
Cass. sez. un., 09.06.011, n.
12543,
in
Diritto
&
Giustizia 2011,
8 settembre, Giust. civ. Mass. 2011, 6, 872, Foro amm. CDS 2011, 6, 1841 (s.m.)
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Posto che l'art. 59 della L. n. 69 del 2009, (secondo il quale se entro il termine perentorio di tre
mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia con cui il giudice originariamente adito ha declinato
la giurisdizione, la domanda è riproposta davanti al giudice da lui ritenuto competente, le parti
restano vincolate a tale indicazione) utilizza l'espressione "passaggio in giudicato", dovendosi
necessariamente attribuire a quest'ultima un significato tecnico, si deve ritenere che una semplice
ordinanza di rigetto di un'istanza cautelare, non suscettibile di acquisire forza di giudicato o divenire
altrimenti definitiva, non preclude alla parte interessata la proponibilità del regolamento di
giurisdizione a seguito di riproposizione della domanda.
Cass. [ord.], sez. un., 9.09.2010, n. 19256 - Pres. Carbone - Rel. Vivaldi - P.G. Destro Regolamento di giurisdizione d’ufficio proposto dal Tribunale amministrativo per la Regione Puglia
nella causa tra Vernissage S.C.R.L. c. Regione Puglia
In tema di regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 59 l. 18 giugno 2009 n. 69 (applicabile
“ratione temporis” alla fattispecie) - ma anche in costanza della disciplina processuale antecedente il giudice adito sulla controversia non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di
cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai
sensi dell’art. 37 c.p.c., giacché il citato art. 59 impone che già altro giudice abbia declinato la
propria giurisdizione a favore di quello successivamente inve- stito mediante “translatio iudicii”,
potendo solo quest’ultimo rimettere d’ufficio la questione alla decisione delle Sezioni Unite fino alla
prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more, le medesime Sezioni
Unite non abbiano già statuito al riguardo. Ne consegue che ove il difetto di giurisdizione sia stato
dichiarato dal g.o. in sede cautelare, il g.a. successivamente adito non può sollevare d’ufficio il
regolamento di giurisdizione atteso che, avendo il provvedimento cautelare ancorché emesso ai
sensi dell’art. 700 c.p.c., natura strumentale rispetto al giudizio di merito a cognizione piena anche
dopo la riforma processuale introdotta con la l. n. 80 del 2005, il procedimento davanti al g.a. è il
primo giudizio di merito ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione. Pertanto, tale giudice, ancorché
successivamente adito non può essere considerato quello dinanzi al quale, ai sensi del comma 3
dell’anzidetto art. 59, la “causa è riassunta”, né in tal caso può parlarsi di “successivo processo” ai
sensi del comma 2 dello stesso art. 59, ma detto giudice è da considerarsi il giudice della causa di
merito, tenuto, a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 c.p.c.
Cass. [ord.], sez. un., 12.07.2004, n. 12880
Nei procedimenti nei quali, come in quello che si svolge dinanzi al commissario agli usi civici, non è
tenuta l’udienza di discussione della causa, il momento preclusico della proposizione del
regolamento preventivo di giurisdizione è costituito dal provvedimento con il quale, precisate dalle
parti le conclusioni, il giudice assume la causa a decisione, assegnando alla parte termine per
deposito di memorie.
Cass. [ord.], sez. un., 03.03.2003, n. 3151
In seguito alla nuova formulazione dell’art. 367 c.p.c., introdotta dalla l. 26 novembre 1990 n. 353,
il disposto della prima parte dell’art. 41 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che qualsiasi
decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusiva del
regolamento preventivo di giurisdizione; di conseguenza il regolamento non è proponibile dopo che
il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra
questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa
al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo.
Cass. [ord.], sez. un., 13.01.2003, n. 342
La preclusione all’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c.,
per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica non dal momento della
pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello, precedente, in cui la causa viene
trattenuta per la sentenza, il quale, segnando l’iter dei poteri decisori dei giudice, osta a che il
regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di
giurisdizione investendone per saltum, la suprema corte.
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Cass. [ord.], sez. un., 07.12.2000, n. 137
In seguito alla nuova formulazione dell’art. 367 c.p.c., introdotto dalla l. 26 novembre 1990 n. 353,
il disposto della prima parte dell’art. 41 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che qualsiasi
decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusiva del
regolamento preventivo di giurisdizione; di conseguenza il regolamento non è proponibile dopo che
il giudice nel merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra
questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa
al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo.
Cass., sez. un., 03.04.2000, n. 87
Nei procedimenti di cognizione ordinaria nei quali, in attuazione della facoltà prevista dagli art. 189,
190 bis e 275 c.p.c. nel testo fissato dagli art. 23, 25 e 32 l. n. 353 del 1990, non deve essere
tenuta l’udienza di discussione della causa, il momento preclusivo della proposizione del
regolamento di giurisdizione è costituito (non già dall’udienza di discussione e dal passaggio in
decisione della causa, ma) dal provvedimento col quale, una volta che le parti abbiano precisato le
loro conclusioni, il giudice istruttore rimette la causa al collegio, ovvero - nell’ipotesi in cui decida il
giudice unico - dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Cass., 18.10.1991, n. 11035, in Foro it., 1992, I, 607
All’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, la quale è preclusa dal momento in cui la
causa viene trattenuta per la decisione nel merito, non è di ostacolo la circostanza che la causa
stessa, già introitata per la decisione, sia stata rimessa sul ruolo istruttorio con ammissione di una
consulenza tecnica, atteso che il relativo provvedimento, per le sue caratteristiche formali e
sostanziali, non è assimilabile alla decisione nel merito in primo grado, preclusiva, ai sensi dell’art.
41, 1o comma, c.p.c., del regolamento predetto.
Cass., 07.09.1990, n. 9227
Il regolamento preventivo di giurisdizione, anche in relazione a giudizio di responsabilità contabile
davanti alla corte dei conti, deve ritenersi tempestivamente proposto per effetto di notificazione alla
controparte prima del momento in cui la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione (non
rilevando la posteriorità di eventuali ulteriori notificazioni ad integrazione del contraddittorio), ed
impone la sospensione di detto giudizio, ai sensi dell’art. 367 c.p.c., a seguito del deposito di copia
dell’atto notificato alla controparte (non occorrendo pure la prova del deposito dell’atto medesimo
presso la cancelleria della suprema corte); peraltro, l’eventuale inosservanza dell’obbligo di
sospensione da parte della corte dei conti, la quale emetta pronuncia nel merito, non incide sulla
procedibilità e sulla decisione del regolamento (salvo il caso di passaggio in giudicato di quella
pronuncia, con conseguente venir meno dell’oggetto della contesa).
Cass., 18.08.1990, n. 8426
È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dopo che il giudice di primo grado,
il quale abbia trattenuto la causa in decisione, abbia concluso tale fase pronunciando una ordinanza.
Cass., 26.01.1988, n. 633
Il passaggio in decisione della causa in primo grado, in esito all’udienza di discussione, segna
irrevocabilmente l’inizio dell’iter decisionale, investendo il giudice della relativa potestà, e, pertanto,
configura il momento a partire dal quale non è più esperibile il regolamento preventivo di
giurisdizione.
Cass., 08.03.1986, n. 1553
La preclusione all’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41, 1o
comma c.p.c., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica non dal momento
della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello precedente in cui la causa
viene trattenuta per la sentenza, il quale, segnando l’inizio dell’iter dei poteri decisori del giudice,
osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della
questione di giurisdizione investendone per saltum la suprema corte.
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