Slides a cura del Dott. Valente

PROCESSO TRIBUTARIO
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
Dott. Gianpaolo VALENTE
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA: AMBITO DI APPLICAZIONE
SI
Imposte
Tasse
GIURISDIZIONE
TRIBUTARIA
NO
Entrate patrimoniali
(es. canoni demaniali)
2
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
GIURISDIZIONE
Organo giurisdizionale cui
proporre ricorso (TAR,
Tribunale, Commissione
tributaria)
COMPETENZA
Luogo ove proporre ricorso
(es.: C.T. Prov. Torino)
3
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
OGGETTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
Imposte
Tributi locali
GIURISDIZIONE
TRIBUTARIA
Addizionali
Sanzioni amministrative
Interessi
Accessori
4
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
CASISTICA
Imposte sui redditi
Imposte sostitutive
IVA
IRAP
GIURISDIZIONE
TRIBUTARIA
Accise
Dazi
Imposta di successione e di donazione
Imposta di registro, ipotecaria e catastale
Tributi locali (IMU, TOSAP, TARSU)
NO
Azioni di accertamento negativo relative al rapporto
tributario
5
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
SANZIONI IRROGATE DAGLI UFFICI FINANZIARI
GIURISDIZIONE
TRIBUTARIA
Sanzioni relative a questioni
tributarie
GIURISDIZIONE
ORDINARIA
Sanzioni relative a questioni
non tributarie
6
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
Fattispecie
Liti di rivalsa (sostituzione
d’imposta)
Liti IVA tra cessionario e
cedente
Responsabilità processuale
aggravata (art. 96 c.p.c.)
Danno cagionato dall’ente
impositore o da Equitalia
Rimborso delle imposte
Rimborso delle imposte (se
l’ufficio ha riconosciuto il
credito)
Interessi
Rivalutazione monetaria
Contributi dovuti ai Consorzi
di bonifica
Giurisdizione
tributaria
Giurisdizione
ordinaria
Caso
dubbio
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
Fattispecie
Fermo di beni mobili registrati e
iscrizione di ipoteca (se il credito
tutelato ha natura tributaria)
Fermo di beni mobili registrati e
iscrizione di ipoteca (se il credito
tutelato non ha natura tributaria)
Fermo amministrativo dei
rimborsi fiscali
Liti “catastali”
Liti “catastali” (se lite riguarda la
titolarità del diritto dominicale)
Diritti camerali
Tasse di concessione
governativa
Canone RAI
Canoni demaniali
Giurisdizione
tributaria
Giurisdizione
ordinaria
Caso
dubbio
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
Fattispecie
Giurisdizione
tributaria
Canoni previsti da varie
disposizioni normative
Controversie tra istituto
di credito delegato alla
riscossione e ufficio
Contributi erogati dall’UE
Spese di giustizia
Quote di iscrizione agli albi
professionali
Contributo unificato atti
giudiziari
Sanzioni valutarie
Sanzioni (omessa
compilazione modulo RW)
Rimborso costo delle
fideiussioni
Giurisdizione
ordinaria
Caso
dubbio
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
_________________
Fattispecie
Diniego di autotutela
Dilazione delle somme
iscritte a ruolo
Sospensione
amministrativa della
riscossione
Circolari
dell’amministrazione
finanziaria
Domicilio fiscale stabilito
dall’ufficio
Iscrizione e cancellazione
anagrafica delle ONLUS
Giurisdizione
tributaria
Giurisdizione
amministrativa
Caso
particolare
x
x
x
Difetto di
giurisdizione
assoluto
x
x
10
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
_________________
Fattispecie
Oneri di urbanizzazione
Contributi obbligatori per
la richiesta di attivazione
VIA
Cinque per mille (rigetto
all’ammissione dei
benefici)
Visto pesante (rilascio)
Giurisdizione
tributaria
Giurisdizione
amministrativa
Caso
particolare
x
x
Caso dubbio
Giurisdizione
ordinaria
Transazione fiscale
Questione
dubbia
Atti istruttori
Unitamente
all’atto
impositivo
11
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
DIFETTO DI GIURISDIZIONE
ECCEZIONE DI GIURISDIZIONE
(sollevata dalla parte o rilevata d'ufficio)
il giudice afferma la
propria giurisdizione
appello
ricorso per
Cassazione
il giudice nega la propria
giurisdizione e indica il
giudice che ne è fornito
Traslatio iudicii
appello
In caso di accoglimento,
il giudice rimette la
causa in primo grado
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GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
DIFETTO DI GIURISDIZIONE
La Commissione
nega la propria
giurisdizione e indica
il giudice che ne è
fornito
riassunzione
Prosecuzione del
processo
mancata o
tardiva
riassunzione
Estinzione del
processo
(definitività dell'atto)
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PROCESSO TRIBUTARIO
APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
CRITERI DI APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
 Astensione e ricusazione del giudice
(art. 6 DLgs. 546)
 Disciplina sul personale di segreteria
(art. 9 DLgs. 546)
 Notificazioni (art. 16 DLgs. 546)
 Compensazione delle spese (art. 15 DLgs. 546)
 Impugnazioni in generale (art. 49 DLgs. 546)
 Ricorso per cassazione (art. 62 DLgs. 546)
15
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
CRITERI DI APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
 Rimessione in termini (art. 153 co. 2 c.p.c.)
 Litispendenza (art. 39 c.p.c.)
 Continenza (art. 39 c.p.c.)
 Procura (artt. 83 e 84 c.p.c.)
 Responsabilità processuale aggravata
(art. 96 c.p.c.)
 Sospensione necessaria del processo
(art. 295 c.p.c.)
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LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LA RICUSAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO
51
C.P.C.
54
C.P.C.
ART.
6
52
C.P.C.
53
C.P.C.
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LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
L’OBBLIGO DI ASTENSIONE
Art. 51 c.p.c.
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto
grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente
o commensale abituale di una delle parti o di alcuno
dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle
parti o alcuno dei suoi difensori;
18
LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
L’OBBLIGO DI ASTENSIONE
Art. 51 c.p.c.
segue
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha
deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto
come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o
vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno,
procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se,
inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di
un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di
una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il
giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad
astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio,
l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
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LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LA RICUSAZIONE
Art. 52 c.p.c.
Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi,
ciascuna delle parti può proporre la ricusazione
mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi
di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve
essere depositato in cancelleria due giorni prima
dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici
che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e
prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa
nel caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.
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LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
IL GIUDICE COMPETENTE
Art. 53 c.p.c.
Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è
ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno
dei componenti del tribunale o della corte.
La decisione è pronunciata con ordinanza non
impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando
occorre, le prove offerte.
21
LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
L’ORDINANZA SULLA RICUSAZIONE
Art. 54 c.p.c.
 L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice
che deve sostituire quello ricusato.
 La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è
stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'
articolo 52 .
 L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la
ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte
o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria
non superiore a lire ventimila. Dell'ordinanza è data
notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali
debbono provvedere alla riassunzione della causa nel
termine perentorio di sei mesi.
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APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
L’ISTANZA DI RICUSAZIONE E LE SPESE DEL PROCESSO
Art. 54 co. 3 c.p.c.
Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara
l’inammissibilità o rigetta la ricusazione, provvede
sulle spese e può condannare la parte che l’ha
proposta ad una pena pecuniaria non superiore a
euro 250.
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APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO
In ossequio alla previsione dell’articolo 6 del DLgs.
546/92, il quale, in tema di ricusazione, prevede
l’applicazione delle norme del codice di procedura
civile in quanto applicabili, le previsioni in materia di
ricusazione vanno consideranti operanti in ambito
fiscale.
24
APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
LA CONDANNA ALLE SPESE E LA CONCILIAZIONE
Art. 91 co. 1 c.p.c.
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo
davanti a lui, condanna la parte soccombente al
rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne
liquida l’ammontare insieme con gli onorari di spesa.
Se accoglie la domanda in misura non superiore
all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte
che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al
pagamento delle spese del processo maturate dopo
la formulazione della proposta, salvo quanto disposto
dal comma 2 dell’articolo 92.
25
APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO
L’applicazione della condanna alla spese potrebbe
trovare applicazione nel caso in cui la parte abbia
rifiutato, senza giustificato motivo, la definizione della
controversia mediante “conciliazione” di cui all’articolo
48 del DLgs. 546/92. Pertanto, non è esclusa la
condanna al sostenimento delle spese maturate
successivamente alla formulazione della proposta.
26
APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO
MEDIAZIONE:
La parte soccombente è condannata a rimborsare, in
aggiunta alle spese processuali, una somma pari al
50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle
spese sostenute per il procedimento di reclamo/mediazione.
Fuori dai casi di soccombenza reciproca, la compensazione è ammessa solo in presenza di giusti motivi,
indicati nella motivazione, che “hanno indotto la parte
soccombente a disattendere la proposta di mediazione”.
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APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE
Art. 92 co. 2 c.p.c.
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre
gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate
nella motivazione, il giudice può compensare,
parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
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APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Secondo la previsione dell’articolo 15 del DLgs.
546/92, il giudice può dichiarare in tutto o in parte
compensate le spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
Per effetto della modifica processual-civilistica, la
compensazione non potrà più essere disposta a
fronte di “giusti motivi” ma solo in caso di “gravi ed
eccezionali ragioni”.
29
APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
LA CONDANNA ALLE SPESE DEL SOCCOMBENTE
Art. 96 co. 3 c.p.c.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell’art. 91, il giudice anche d’ufficio, può altresì
condannare la parte soccombente al pagamento, a
favore della controparte, di una somma equitativamente
determinata.
30
APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Disposizione pienamente applicabile in ambito fiscale.
31
APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
IL CONTRADDITTORIO
SULLE QUESTIONI RILEVABILI D’UFFICIO
Art. 101 co. 2 c.p.c.
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una
questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione,
assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non
inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla
comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie
contenenti osservazioni sulle medesima questione.
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APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Disposizione pienamente applicabile in campo fiscale,
in attuazione del principio del “giusto processo”, con
finalità di prevenzione delle cosiddette “decisioni a
sorpresa”.
33
LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
PROVE E ATTIVITÀ DEL GIUDICE
Art. 116
c.p.c.
Art. 7
DLgs.
546/92
Art. 118
c.p.c.
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LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LA VALUTAZIONE DELLE PROVE
Art. 116 c.p.c.
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo
prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga
altrimenti.
Il giudice può desumere argomenti di prova dalle
risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo
seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le
ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal
contegno delle parti stesse nel processo.
35
LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
IL PETITUM
Art. 18
DLgs.
546/92
Art. 112
c.p.c.
36
LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E
PRONUNCIATO
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non
oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su
eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle
parti.
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APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
IL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA
Art. 182 co. 2 c.p.c.
Quando rileva in difetto di rappresentanza, di assistenza
o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la
nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle
parti un termine perentorio per la costituzione della
persona alla quale spetta la rappresentanza o
l’assistenza,
per
il
rilascio
delle
necessarie
autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti
o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del
termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali
della domanda si producono fin dal momento della
prima notificazione.
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APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Disposizione pienamente applicabile in campo fiscale.
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APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
IL TERMINE “LUNGO” PER L’IMPUGNAZIONE
Art. 327 co. 1 c.p.c.
Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il
ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi
indicati nei nn. 4 e 5 dell’art. 395 non possono
proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione
delle sentenza.
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APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.
I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Disposizione pienamente applicabile in campo fiscale.
41
LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
IL DOVERE DI LEALTÀ E PROBITÀ DELLE PARTI
Art. 88 c.p.c.
Le parti e i loro difensori hanno il dovere di
comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il
giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il
potere disciplinare su di essi.
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LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO
L'inottemperanza all'ordine di produrre in giudizio
documentazione ritenuta dalla Commissione necessaria
per la regolare prosecuzione del processo, oltre a
precludere l'esame della controversia nel merito,
costituisce violazione dei doveri di lealtà e probità fissati
dall'art. 88 c.p.c. (C.T. Reg. Lombardia 91/2002).
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LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LE FRASI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
Art. 89 c.p.c.
Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti
al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare
espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni
stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si
cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e,
con la sentenza che decide la causa, può inoltre
assegnare alla persona offesa una somma a titolo di
risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto,
quando le espressioni offensive non riguardano
l'oggetto della causa.
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LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Il potere del giudice di disporre la cancellazione delle
espressioni che esulano dai limiti della moderazione e
della convenienza – e, perciò, si pongono in contrasto
con il dovere di correttezza formale verso l’altro
soggetto del processo – è ampiamente discrezionale
e il contenuto del suo esercizio non è censurabile in
sede di legittimità (Cass. III civ. n. 14139/2000).
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