PROCESSO TRIBUTARIO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Dott. Gianpaolo VALENTE GIURISDIZIONE TRIBUTARIA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA: AMBITO DI APPLICAZIONE SI Imposte Tasse GIURISDIZIONE TRIBUTARIA NO Entrate patrimoniali (es. canoni demaniali) 2 GIURISDIZIONE TRIBUTARIA GIURISDIZIONE E COMPETENZA GIURISDIZIONE Organo giurisdizionale cui proporre ricorso (TAR, Tribunale, Commissione tributaria) COMPETENZA Luogo ove proporre ricorso (es.: C.T. Prov. Torino) 3 GIURISDIZIONE TRIBUTARIA OGGETTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Imposte Tributi locali GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Addizionali Sanzioni amministrative Interessi Accessori 4 GIURISDIZIONE TRIBUTARIA CASISTICA Imposte sui redditi Imposte sostitutive IVA IRAP GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Accise Dazi Imposta di successione e di donazione Imposta di registro, ipotecaria e catastale Tributi locali (IMU, TOSAP, TARSU) NO Azioni di accertamento negativo relative al rapporto tributario 5 GIURISDIZIONE TRIBUTARIA SANZIONI IRROGATE DAGLI UFFICI FINANZIARI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Sanzioni relative a questioni tributarie GIURISDIZIONE ORDINARIA Sanzioni relative a questioni non tributarie 6 GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Fattispecie Liti di rivalsa (sostituzione d’imposta) Liti IVA tra cessionario e cedente Responsabilità processuale aggravata (art. 96 c.p.c.) Danno cagionato dall’ente impositore o da Equitalia Rimborso delle imposte Rimborso delle imposte (se l’ufficio ha riconosciuto il credito) Interessi Rivalutazione monetaria Contributi dovuti ai Consorzi di bonifica Giurisdizione tributaria Giurisdizione ordinaria Caso dubbio x x x x x x x x x 7 GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Fattispecie Fermo di beni mobili registrati e iscrizione di ipoteca (se il credito tutelato ha natura tributaria) Fermo di beni mobili registrati e iscrizione di ipoteca (se il credito tutelato non ha natura tributaria) Fermo amministrativo dei rimborsi fiscali Liti “catastali” Liti “catastali” (se lite riguarda la titolarità del diritto dominicale) Diritti camerali Tasse di concessione governativa Canone RAI Canoni demaniali Giurisdizione tributaria Giurisdizione ordinaria Caso dubbio x x x x x x x x x 8 GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Fattispecie Giurisdizione tributaria Canoni previsti da varie disposizioni normative Controversie tra istituto di credito delegato alla riscossione e ufficio Contributi erogati dall’UE Spese di giustizia Quote di iscrizione agli albi professionali Contributo unificato atti giudiziari Sanzioni valutarie Sanzioni (omessa compilazione modulo RW) Rimborso costo delle fideiussioni Giurisdizione ordinaria Caso dubbio x x x x x x x x x 9 GIURISDIZIONE TRIBUTARIA _________________ Fattispecie Diniego di autotutela Dilazione delle somme iscritte a ruolo Sospensione amministrativa della riscossione Circolari dell’amministrazione finanziaria Domicilio fiscale stabilito dall’ufficio Iscrizione e cancellazione anagrafica delle ONLUS Giurisdizione tributaria Giurisdizione amministrativa Caso particolare x x x Difetto di giurisdizione assoluto x x 10 GIURISDIZIONE TRIBUTARIA _________________ Fattispecie Oneri di urbanizzazione Contributi obbligatori per la richiesta di attivazione VIA Cinque per mille (rigetto all’ammissione dei benefici) Visto pesante (rilascio) Giurisdizione tributaria Giurisdizione amministrativa Caso particolare x x Caso dubbio Giurisdizione ordinaria Transazione fiscale Questione dubbia Atti istruttori Unitamente all’atto impositivo 11 GIURISDIZIONE TRIBUTARIA DIFETTO DI GIURISDIZIONE ECCEZIONE DI GIURISDIZIONE (sollevata dalla parte o rilevata d'ufficio) il giudice afferma la propria giurisdizione appello ricorso per Cassazione il giudice nega la propria giurisdizione e indica il giudice che ne è fornito Traslatio iudicii appello In caso di accoglimento, il giudice rimette la causa in primo grado 12 GIURISDIZIONE TRIBUTARIA DIFETTO DI GIURISDIZIONE La Commissione nega la propria giurisdizione e indica il giudice che ne è fornito riassunzione Prosecuzione del processo mancata o tardiva riassunzione Estinzione del processo (definitività dell'atto) 13 PROCESSO TRIBUTARIO APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. GIURISDIZIONE TRIBUTARIA CRITERI DI APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. Astensione e ricusazione del giudice (art. 6 DLgs. 546) Disciplina sul personale di segreteria (art. 9 DLgs. 546) Notificazioni (art. 16 DLgs. 546) Compensazione delle spese (art. 15 DLgs. 546) Impugnazioni in generale (art. 49 DLgs. 546) Ricorso per cassazione (art. 62 DLgs. 546) 15 GIURISDIZIONE TRIBUTARIA CRITERI DI APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. Rimessione in termini (art. 153 co. 2 c.p.c.) Litispendenza (art. 39 c.p.c.) Continenza (art. 39 c.p.c.) Procura (artt. 83 e 84 c.p.c.) Responsabilità processuale aggravata (art. 96 c.p.c.) Sospensione necessaria del processo (art. 295 c.p.c.) 16 LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE LA RICUSAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO 51 C.P.C. 54 C.P.C. ART. 6 52 C.P.C. 53 C.P.C. 17 LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE L’OBBLIGO DI ASTENSIONE Art. 51 c.p.c. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 18 LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE L’OBBLIGO DI ASTENSIONE Art. 51 c.p.c. segue 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. 19 LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE LA RICUSAZIONE Art. 52 c.p.c. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo. 20 LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IL GIUDICE COMPETENTE Art. 53 c.p.c. Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte. La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte. 21 LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE L’ORDINANZA SULLA RICUSAZIONE Art. 54 c.p.c. L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell' articolo 52 . L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila. Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi. 22 APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. L’ISTANZA DI RICUSAZIONE E LE SPESE DEL PROCESSO Art. 54 co. 3 c.p.c. Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara l’inammissibilità o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250. 23 APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO In ossequio alla previsione dell’articolo 6 del DLgs. 546/92, il quale, in tema di ricusazione, prevede l’applicazione delle norme del codice di procedura civile in quanto applicabili, le previsioni in materia di ricusazione vanno consideranti operanti in ambito fiscale. 24 APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. LA CONDANNA ALLE SPESE E LA CONCILIAZIONE Art. 91 co. 1 c.p.c. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di spesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 92. 25 APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO L’applicazione della condanna alla spese potrebbe trovare applicazione nel caso in cui la parte abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la definizione della controversia mediante “conciliazione” di cui all’articolo 48 del DLgs. 546/92. Pertanto, non è esclusa la condanna al sostenimento delle spese maturate successivamente alla formulazione della proposta. 26 APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO MEDIAZIONE: La parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese processuali, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese sostenute per il procedimento di reclamo/mediazione. Fuori dai casi di soccombenza reciproca, la compensazione è ammessa solo in presenza di giusti motivi, indicati nella motivazione, che “hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione”. 27 APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE Art. 92 co. 2 c.p.c. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. 28 APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO Secondo la previsione dell’articolo 15 del DLgs. 546/92, il giudice può dichiarare in tutto o in parte compensate le spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c. Per effetto della modifica processual-civilistica, la compensazione non potrà più essere disposta a fronte di “giusti motivi” ma solo in caso di “gravi ed eccezionali ragioni”. 29 APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. LA CONDANNA ALLE SPESE DEL SOCCOMBENTE Art. 96 co. 3 c.p.c. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. 30 APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO Disposizione pienamente applicabile in ambito fiscale. 31 APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. IL CONTRADDITTORIO SULLE QUESTIONI RILEVABILI D’UFFICIO Art. 101 co. 2 c.p.c. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulle medesima questione. 32 APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO Disposizione pienamente applicabile in campo fiscale, in attuazione del principio del “giusto processo”, con finalità di prevenzione delle cosiddette “decisioni a sorpresa”. 33 LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PROVE E ATTIVITÀ DEL GIUDICE Art. 116 c.p.c. Art. 7 DLgs. 546/92 Art. 118 c.p.c. 34 LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE LA VALUTAZIONE DELLE PROVE Art. 116 c.p.c. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo. 35 LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IL PETITUM Art. 18 DLgs. 546/92 Art. 112 c.p.c. 36 LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE LA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO Art. 112 c.p.c. Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti. 37 APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. IL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA Art. 182 co. 2 c.p.c. Quando rileva in difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione. 38 APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO Disposizione pienamente applicabile in campo fiscale. 39 APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. IL TERMINE “LUNGO” PER L’IMPUGNAZIONE Art. 327 co. 1 c.p.c. Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell’art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione delle sentenza. 40 APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C. I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO Disposizione pienamente applicabile in campo fiscale. 41 LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IL DOVERE DI LEALTÀ E PROBITÀ DELLE PARTI Art. 88 c.p.c. Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi. 42 LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO L'inottemperanza all'ordine di produrre in giudizio documentazione ritenuta dalla Commissione necessaria per la regolare prosecuzione del processo, oltre a precludere l'esame della controversia nel merito, costituisce violazione dei doveri di lealtà e probità fissati dall'art. 88 c.p.c. (C.T. Reg. Lombardia 91/2002). 43 LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE LE FRASI SCONVENIENTI E OFFENSIVE Art. 89 c.p.c. Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa. 44 LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO Il potere del giudice di disporre la cancellazione delle espressioni che esulano dai limiti della moderazione e della convenienza – e, perciò, si pongono in contrasto con il dovere di correttezza formale verso l’altro soggetto del processo – è ampiamente discrezionale e il contenuto del suo esercizio non è censurabile in sede di legittimità (Cass. III civ. n. 14139/2000). 45
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