informativa IMU 2014 - Comune di Prepotto

C O M U N E
D I
P R E P O T T O
Provincia di UDINE
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UFFICIO TRIBUTI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
Informativa per l’anno 2014
Dall’anno 2014 è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), secondo quanto previsto dall’art. 1,
comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). L’Imposta Municipale
Propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale della IUC.
CHI PAGA – SOGGETTI PASSIVI
Devono pagare l’IMU:
- i proprietari degli immobili (case, negozi, capannoni industriali, aree fabbricabili etc.);
- i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie, abitazione ( si ricorda che ha diritto
di abitazione sull’intera unità immobiliare il coniuge superstite che utilizza l’abitazione di
famiglia), locatari finanziari di beni immobili, coniugi separati assegnatari della casa coniugale.
ESENZIONI
Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:
a) dal 01.01.2014 le abitazioni principali (ovvero l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
fabbricati come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e
risiede anagraficamente) ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e le relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2 (magazzini, locali di
deposito, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C7 (tettoie chiuse e/o
aperte e simili), nella misura massima di UNA unità per ciascuna delle categoria catastali
suddette anche se iscritte in catasto unitamente al fabbricato abitativo.
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ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino
locate;
Sono altresì equiparati all’abitazione principale gli immobili posseduti, a titolo di proprietà
od usufrutto, da cittadini iscritti all’AIRE, ossia italiani non residenti nel territorio dello Stato, a
condizione che gli immobili non risultino locati.-
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008.
d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale ,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
f) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
g) i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. 201/1011 convertito in
Legge 22/12/2011 n. 214.
h) i terreni agricoli.
RIDUZIONI
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le seguenti fattispecie:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22/01/2004
n. 42 (per IMU, diversamente dall’ICI, si parte dalla rendita catastale effettivamente attribuita
all’immobile);
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva,
redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, Il Comune si riserva comunque
di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio
Tecnico, ovvero mediante i tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.
ALIQUOTE
Ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4,
lettera b), del D.L. n. 35/2013:
“Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base
degli atti pubblicati predetto sito (Portale del federalismo fiscale) alla data del 28 ottobre di ciascun
anno di imposta; … . In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli
atti adottati per l’anno precedente.”.
Per la prima rata relativa all’anno 2014 si applicano, pertanto, le aliquote vigenti nel Comune di
Prepotto per l'anno 2013 ed in particolare:
a) 0,40% per abitazione principale e pertinenze (solo per categorie A/1, A/8 e A/9 e loro
pertinenze);
b) 0,86% aree fabbricabili
c) 0,86% altri fabbricati
d) 0,86% fabbricati industriali gruppo D (quota di competenza statale).
Il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, avverrà con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote stabilite dal Comune di
Prepotto per l'anno 2014. Si precisa che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 (e
quindi delle politiche tariffarie del Comune) è stato fissato attualmente dalla Regione Autonoma FVG
nella data del 15.07.2014.
DETRAZIONI
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono fino a
concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae
tale destinazione.
Le pertinenze ammesse a godere dei benefici previsti per l’abitazione principale devono avere le
seguenti categorie catastali:
- C/2 Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte disgiunte dall’abitazione principale e con
rendita autonoma;
- C/6 Box o posti auto pertinenziali;
- C/7 Tettoie chiuse o aperte
La legge stabilisce che si possano considerare pertinenziali tali unità nel numero massimo di UNA per
ciascuna tipologia.
QUANDO SI PAGA
L’IMU complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Prepotto si paga in due
rate:
- la prima entro il 16 giugno 2014 in acconto - pari al 50% dell’imposta, dovuta applicando le aliquote
vigenti nel Comune di Prepotto nel 2013;
- la seconda entro il 16 dicembre 2014, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero
anno, con conguaglio sulla prima rata applicando le aliquote definitive.
COME SI CALCOLA L'IMPORTO
Per calcolare la base imponibile dell’I.M.U. si procede come di seguito riportato:
a) per i fabbricati iscritti in Catasto, si moltiplica la rendita risultante agli atti al 1° gennaio dell’anno in
corso (aumentata del 5% a seguito della rivalutazione applicata nel 1997) per i seguenti coefficienti:
Categorie
Gruppo Catastale A (con esclusione dell’A/10)
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7
Gruppo catastale B
Categorie Catastali C/3, C/4 e C/5
Categoria catastale A/10 e D/5
Gruppo catastale D (con esclusione della D/5)
Categoria catastale C/1
Coefficienti
160
160
140
140
80
65
55
Il valore ottenuto dalla moltiplicazione della rendita rivalutata del 5% x il moltiplicatore è il valore
imponibile dei fabbricati.
b) per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio
dell’anno di imposizione. Come per il fabbricati, l’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed
al periodo dell’anno nel quale si è avuto il possesso dell’area.
COME PAGARE
L’acconto del 2014 si può versare utilizzando il modello F24 presso una qualsiasi sportello bancario o
postale, prestando attenzione nell’indicare i codici del tributo, al fine di garantire il corretto
pagamento dell’imposta dovuta.
L’imposta va versata per intero al Comune, fatta eccezione per gli immobili di categoria D: l'importo
relativo a questi ultimi deve essere versato interamente allo Stato per la parte calcolato ad aliquota
standard dello 0,76 percento. Eventuali maggiorazioni di aliquota determinano la parte di importo
che dovrà essere versata al comune.
Non si fa luogo ad alcun versamento se l’imposto complessivamente dovuto da un singolo soggetto
passivo per l’anno di riferimento è uguale o inferiore a € 12,00.
I codici tributo per il versamento dell’IMU sono:
CODICE
TRIBUTO
3918
3916
3925
3930
DESCRIZIONE
IMU –imposta municipale propria ALTRI FABBRICATI (codice Comune)
IMU- imposta municipale propria AREE FABBRICABILI (codice Comune)
IMU – imposta municipale propria FABBRICATI CATEGORIA D (codice Stato)
IMU – imposta municipale propria FABBRICATI CATEGORIA D (codice Comune) – per
aliquota oltre 0,76%
LA DICHIARAZIONE
I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2015 per le variazioni avvenute
nell’anno 2014, utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale. Lo stesso decreto individua i
casi in cui vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Ufficio Tributi – Funzionario Responsabile: Bonanni dr.ssa Marcella
Istruttore Ufficio Tributi: Stazi Paolo - tel. 0432- 713003-int 3
posta elettronica: [email protected]
Il regolamento IMU è consultabile sul sito www.comune.prepotto.ud.it