PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 Commissione per le petizioni 30.4.2014 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: 1. Petizione 1377/2010, presentata da M.P., cittadino polacco, a nome del comitato cittadino "Terra", corredata di 2 413 firme, sull'inquinamento industriale nella città di Szczecinek, nella regione nord-occidentale della Polonia Sintesi della petizione Il firmatario denuncia il grave inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua nella città di Szczecinek, nella regione nord-occidentale della Polonia, causato dall'azienda Kronospan, importante produttrice di pannelli truciolari. Il firmatario sottolinea che si tratta principalmente della fuoriuscita di sostanze tossiche altamente pericolose, come monossido di carbonio, biossido di zolfo, formaldeide, isobutanolo, isopropanolo, glicolo, idrocarburi e polveri totali, e che le acque sotterranee e il suolo sono contaminati da ammoniaca e nichel. Il firmatario fa inoltre notare che l'azienda in questione si trova nelle immediate vicinanze di due aree inserite nella rete Natura 2000, Jeziora Szczecineckie (PLH320009) e Dorzecze Parsêty (PLH320007). Poiché le competenti autorità polacche non hanno adottato provvedimenti efficaci, il firmatario chiede al Parlamento europeo di occuparsi della questione e di porre fine all'inquinamento ambientale causato dall'azienda in questione. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 14 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011 Gli impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione superiore a 50 MW nonché gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative) con una capacità superiore alle 3 tonnellate CM\1029194IT.doc IT PE467.109v09-00 Unita nella diversità IT all'ora rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (in prosieguo: la direttiva IPPC, cfr. punto 5.2 dell'allegato I)1. La direttiva IPPC prevede che gli impianti che rientrano nel suo ambito di applicazione operino nel rispetto delle autorizzazioni, compresi i valori limiti di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili, intese a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. La prevenzione o riduzione di emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno devono, di conseguenza, essere affrontate nel quadro delle autorizzazioni ambientali rilasciate conformemente alla direttiva IPPC. La Commissione ha adottato una serie di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF), che riguardano le attività rientranti nel campo di applicazione della direttiva IPPC, di cui le competenti autorità devono tener conto in fase di determinazione di valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili, parametri equivalenti o misure tecniche per detti impianti. Nel luglio 2006 è stato adottato un BREF sui grandi impianti di combustione2 e nell'agosto 2006 sull'incenerimento dei rifiuti3. Tali strutture devono inoltre rispettare i valori limite di emissione e altri requisiti previsti, rispettivamente, dalla direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione4 (in prosieguo: la direttiva LCP e la direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti5 (in prosieguo: la direttiva WI). La Commissione ha anche verificato l'osservanza dei valori limite della qualità dell'aria stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Nel 2009 la zona 'Powiat szczecinecki' superava il valore limite giornaliero di PM10. La Commissione ha pertanto avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Polonia per mancata applicazione di tale valore limite protrattasi per diversi anni in vari agglomerati e zone. Poiché nell'area in questione i valori fissati non vengono ancora rispettati, nel settembre 2010 è stato inviato alla Polonia un parere motivato, la cui risposta è al momento in fase di disamina. La Commissione richiederà informazioni alle autorità polacche al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni delle direttive IPPC, LCP e WI rispetto a questo specifico impianto. Chiederà inoltre ragguagli in merito al possibile nesso con la salute degli abitanti della zona. La Commissione continuerà a seguire da vicino il caso di violazione relativo alla qualità dell'aria. 4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 17 febbraio 2012 1 GU L 24 del 29.7.2008, pag. 8. ftp://ftp.jrc.es/pub/eippcb/doc/lcp_bref_0706.pdf. 3 ftp://ftp.jrc.es/pub/eippcb/doc/wi_bref_0806.pdf. 4 GU L 309 del 27.11.2011, pag. 1. 5 GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91. 2 PE467.109v09-00 IT 2/9 CM\1029194IT.doc La Commissione ha contattato le autorità polacche e ha ottenuto una risposta l'11 luglio 2011. Le autorità polacche informano la Commissione di quanto segue: - Attività in corso: Sono tre le aziende attive nei locali siti all'indirizzo ul. Waryńskiego 1, Szczecinek: - Kronospan Chemical Szczecinek Spółka z o.o.: azienda produttrice di sostanze chimiche di base, rientrante nell'ambito di applicazione del punto 4.1 dell'allegato I della direttiva IPPC, che detiene un'autorizzazione integrata concessa in data 30 ottobre 2007, modificata da ultimo il 24 febbraio 2011; - Kronospan Polska Spółka z o.o.: azienda produttrice di pannelli truciolari che, pur non svolgendo alcuna delle attività di cui all'allegato I della direttiva IPPC, è però in possesso di autorizzazioni nell'ambito di decisioni amministrative; - Kronospan Szczecinek Spółka z o.o.: azienda produttrice di pannelli truciolari, pannelli in legno, carta laminata, vernici idrosolubili e lacche. Stando alla risposta fornita dalle autorità polacche, le soglie di capacità per le attività di cui ai punti 1.1, 5.2 e 6.7 dell'allegato I della direttiva IPPC non sono state superate per quanto riguarda il funzionamento degli impianti di combustione di carburante e di incenerimento dei rifiuti e l'impiego di solventi organici per il trattamento di superfici. Tuttavia, la Commissione è del parere che andrebbero accorpati tutti i processi di combustione ai fini del calcolo delle soglie di capacità e intende chiedere chiarimenti al riguardo alle autorità polacche. Uno degli impianti ubicati nel sito in questione rientra nella definizione di impianto di coincenerimento di rifiuti di cui alla direttiva 2000/76/CE relativa all'incenerimento dei rifiuti ed è in possesso delle autorizzazioni richieste per le emissioni nell'aria di gas e polveri nonché di un'autorizzazione per il recupero di rifiuti (R1). Non avendo ricevuto informazioni chiare in materia di monitoraggio, la Commissione intende chiedere delucidazioni sui valori limite per le emissioni, sui requisiti di monitoraggio e, se disponibili, sui risultati di quest'ultimo. Non avendo ricevuto informazioni chiare sugli impianti con potenza calorifica totale da fonti tecnologiche pari a 181,4 MW né sugli impianti di combustione (generatori di vapore, essiccatoi) con apporto totale di energia pari a 32 MW, che sono ubicate nel sito dell'azienda in questione, la Commissione intende chiedere delucidazioni alle autorità polacche, con particolare riferimento all'eventuale distinzione tra combustione "normale" e "diversa" (da fonti tecnologiche). Il processo di combustione di carburante effettuato dall'azienda non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/80/CE (direttiva IPPC), dal momento che i prodotti della combustione provenienti dai relativi impianti di combustione vengono utilizzati direttamente nei processi di fabbricazione, segnatamente per il riscaldamento, l'essiccazione o trattamento diverso di oggetti o materiali. L'azienda è in possesso dell'autorizzazione richiesta per le emissioni di gas e polveri nell'aria, sebbene non vi siano prescrizioni in materia di emissioni di NH3 (ammoniaca). - Ispezioni: CM\1029194IT.doc 3/9 PE467.109v09-00 IT Nel corso dell'ultimo biennio l'Ispettorato provinciale per la protezione ambientale di Szczecin ha effettuato 16 ispezioni, tra cui controlli approfonditi con misurazioni presso il sito di tutte le aziende che vi lavorano. Per quanto riguarda l'autorizzazione integrata per la società Kronospan Chemical Szczecinek Spółka z o.o., le ispezioni effettuate nel 2010 hanno rilevato le seguenti violazioni: 1) non sono state rilevate le emissioni nell'aria di alcune sostanze inquinanti; 2) non sono state effettuate misurazioni delle emissioni sonore nell'ambiente. È stata irrogata una sanzione amministrativa al responsabile, sostanziatasi in una notifica di ammenda ed è stata emanata un'ordinanza per le irregolarità riscontrate, che andranno rettificate entro il termine specifico. - Ricorso giurisdizionale: Sono state intentate due azioni legali contro le aziende della Kronospan. Il procedimento presso la sezione penale riguardava il rifiuto di accettare la notifica di ammenda per la mancata segnalazione all'autorità competente di un incidente (l'incendio di una ciminiera) verificatosi il 12 settembre 2010 sull'emettitore dell'essiccatoio della società Kronospan Polska Spółka z o.o. e delle misure adottate per limitarne l'impatto ambientale negativo. Il procedimento si è concluso il 24 maggio 2011 con l'assoluzione degli imputati. Inoltre, è in essere presso il tribunale distrettuale di Szczecinek, 1ª sezione civile, un'azione legale intentata dai residenti di Szczecinek contro la società Kronospan Szczecinek Spółka z o.o. per chiedere la cessazione delle emissioni. - Qualità dell'aria: Nel novembre 2010 l'autorità competente ha inaugurato una terza stazione di misurazione a Szczecinek, una stazione di rilevamento automatico dell'inquinamento dell'aria all'indirizzo ul. Przemysłowa, ubicata all'interno della zona d'impatto dell'impianto Kronospan. Nella stazione in oggetto vengono effettuati rilevamenti continui delle emissioni di biossido di zolfo, ossido di azoto, particolato (PM10) e ammoniaca. Nella stazione vengono altresì misurati i livelli di formaldeide. Inoltre, viene anche tenuto un registro dei parametri meteorologici (temperatura dell'aria, direzione e velocità del vento, pressione atmosferica e umidità dell'aria), il che consente un'analisi dettagliata delle ragioni del verificarsi, in particolare, di periodi di elevate concentrazioni delle sostanze rilevate in tale stazione. I risultati sono disponibili ogni ora al seguente indirizzo Internet: www.wios.szczecin.pl. La prima valutazione annuale della qualità dell'aria alla stazione all'indirizzo ul. Przemysłowa riguarderà l'anno 2011 (vale a dire nel primo trimestre del 2012). In base ai dati ufficiali trasmessi dalla Polonia per il 2010, la zona 'Powiat szczecinecki' superava i valori limite giornalieri per il PM10 anche nel corso dell'anno in questione. Per quanto riguarda l'applicazione impropria della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è in corso una procedura d'infrazione nei confronti della Polonia. In base alle informazioni supplementari ottenute dal firmatario della petizione, l'autorità regionale competente (ispettorato) ha rilasciato un'autorizzazione rivista per l'azienda Kronospan all'inizio del 2011, che ammette soglie di emissione più elevate per talune sostanze inquinanti. In particolare è stata concessa una soglia superiore per il particolato. PE467.109v09-00 IT 4/9 CM\1029194IT.doc Conclusione Allo stato attuale la Commissione non è in grado di effettuare una valutazione esaustiva della situazione, ragion per cui intende contattare nuovamente le autorità polacche per chiedere maggiori dettagli riguardo alle autorizzazioni riviste e alle ragioni che hanno portato all'innalzamento delle soglie di emissione. La Commissione sta esaminando la risposta delle autorità polacche al parere motivato relativo alla procedura d'infrazione in corso. 5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 30 agosto 2012 La Commissione ha contattato le autorità polacche una seconda volta e ha richiesto ulteriori chiarimenti relativi alle informazioni ricevute l'11 luglio 2011. Nella risposta del 30 marzo 2012, le autorità polacche hanno dichiarato quanto segue: A differenza della Kronospan Chemical Szczecinek Company Ltd., non è stata emessa un'autorizzazione integrata per la Kronospan Szczecinek Company Ltd., in quanto con una capacità di 32,4 MW essa non raggiunge la soglia stabilita al punto 1.1 dell'allegato 1 della direttiva IPPC 2008/1/CE1. Altri impianti di combustione sul sito della Kronospan Szczecinek con una capacità totale di 181,4 MW, in quanto i relativi prodotti della combustione sono impiegati direttamente nei processi produttivi, sono esclusi dalla direttiva LCP sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, di tale direttiva2. Anche se i tre impianti hanno gestori diversi, tra essi sussistono le seguenti connessioni tecniche: 1) i fumi caldi provenienti dagli impianti Bormann I appartenenti alla Kronospan Szczecinek sono impiegati per essiccare i pannelli truciolari prodotti dalla Kronospan Polska Company Ltd; 2) esiste una rete comune di drenaggio dell'acqua piovana (gestita dalla Kronospan Szczecinek); la Kronospan Szczecinek fornisce acqua, elettricità e gas per la Kronospan Polska. La risposta delle autorità polacche fornisce anche informazioni circa la procedura per stabilire i valori limite di emissione per gli inquinanti atmosferici. Ai sensi della normativa ambientale polacca, non è necessario inserire nell'autorizzazione valori limite di emissione per gli inquinanti atmosferici se la quantità di tali sostanze emesse da tutti gli impianti per i quali è necessaria un'autorizzazione integrata non supera il 10% del valore di riferimento della concentrazione di tali sostanze nell'aria ambiente. Sulla base di tale principio, non è stato stabilito un valore limite di emissione per il monossido di carbonio nelle autorizzazioni delle aziende Kronospan. La lettera fornisce dati relativi al controllo atmosferico nel 2011 prodotti dalle stazioni di misurazione in prossimità delle aziende Kronospan, che mostrano il superamento della norma di qualità dell'aria per la concentrazione giornaliera di PM103. La concentrazione media annuale di SO2, NO2, NH3 è al di sotto dei rispettivi valori di riferimento. 1 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8. GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. 3 Il mancato rispetto dei valori limite di PM10 è trattato nella procedura d'infrazione in corso 2008/2199. 2 CM\1029194IT.doc 5/9 PE467.109v09-00 IT In considerazione di quanto detto, la specifica preoccupazione della Commissione riguarda l'interpretazione del termine 'impianto' ai fini della direttiva IPPC. La Commissione condivide la motivazione per la mancata applicazione della direttiva LCP alla Kronospan Szczecinek. Tuttavia, ciò non deve comportare l'esclusione dalla descrizione dell'attività di cui al punto 1.1 dell'allegato I della direttiva IPPC ('Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW') dell'incenerimento di biomassa e rifiuti al fine di produrre calore tecnologico dalle unità di Bormann I e II alla Kronospan Szczecinek. Il punto 2 dell'allegato I alinea stabilisce che "I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alla capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività". In conformità di tale norma, al fine di stabilire la normativa applicabile e di rispettarne le condizioni, le capacità delle unità Bormann I e II devono essere considerate congiuntamente. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva IPPC, il termine "impianto" indica l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che sono tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento. Le autorità polacche riconoscono l'esistenza di una connessione tecnica tra la Kronospan Polska e la Kronospan Szczecinek che condividono l'approvvigionamento idrico, energetico e di gas, il drenaggio di acqua piovana e il calore tecnologico impiegato per l'essiccazione dei pannelli truciolari. Pertanto, la Commissione è del parere che, a prescindere dal fatto che abbiano diversi gestori, la Kronospan Polska e la Kronospan Szczecinek devono essere considerate come un singolo impianto e devono disporre di un'autorizzazione IPPC. Alla luce di quanto detto, la Commissione comunicherà la propria posizione alle autorità polacche, invitandole a riconsiderare la situazione in termini di autorizzazioni integrate e a garantire il rispetto del diritto dell'UE. Questo deve avvenire anche in riferimento alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali1 (in particolare dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3) che si applicherà agli impianti esistenti già soggetti alla direttiva IPPC a partire dal 7 gennaio 2014." 6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 30 aprile 2013 Osservazioni della Commissione Nella loro ultima risposta presentata attraverso il sistema d'indagine EU-Pilot il 26 novembre 2012, le autorità polacche hanno informato la Commissione che il 19 novembre 2012 il ministro dell'Ambiente ha emanato una decisione di annullamento del permesso di rilasciare nell'atmosfera gas e polveri dagli impianti gestiti da Kronospan Szczecinek Sp.. z o.o.2 Tale decisione del ministro non era ancora definitiva poiché le parti interessate potevano presentare ricorso entro 14 giorni dalla data di ricevimento della decisione e potevano inoltre presentare un reclamo presso il tribunale amministrativo provinciale. 1 GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17. Decisione K-SR-Ś-7-6610/9-2/06 del 10 ottobre 2006 del governatore della provincia di Zachodniopomorskie, modificata dalla decisione WRiOŚ-II-BKow-7720/2-12/10 del 12 aprile 2011 del Presidente del comitato esecutivo della provincia di Zachodniopomorskie. 2 PE467.109v09-00 IT 6/9 CM\1029194IT.doc Dal momento che le autorità polacche non hanno informato la Commissione sugli sviluppi della suddetta procedura di autorizzazione, la Commissione ha presentato al sistema EU-Pilot una nuova richiesta di ulteriori informazioni. Nel frattempo la Commissione ha ricevuto nuove informazioni dal firmatario, secondo le quali il sindaco di Szczecinek ha emanato una decisione in relazione ai requisiti ambientali per il progetto di un impianto Krono Group (Kronotex Sp.. Z oo), che prevede la costruzione di due edifici per la produzione e il magazzinaggio, nonché delle relative infrastrutture, senza la necessità di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale. Questo progetto può contemplare una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e dovrebbero essere soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva. La Commissione ha quindi esaminato anche questo aspetto con le autorità polacche. Non vi è, inoltre, chiarezza circa le caratteristiche/la classificazione del materiale (segatura e trucioli) da incenerire in una caldaia come carburante. Mentre la decisione in materia di requisiti ambientali del sindaco li considera biomassa, il firmatario sostiene si tratti di rifiuti pericolosi. Alle autorità polacche sono state richieste informazioni dettagliate circa il contenuto del materiale utilizzato presso l'impianto per la produzione di pannelli in legno (per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti e le norme CEN applicabili ai pannelli di legno). Questa informazione sarà inoltre rilevante per valutare la conformità della mancata valutazione d'impatto ambientale al diritto comunitario in vigore. Conclusione La Commissione è in attesa della risposta da parte delle autorità polacche in merito alle richieste di ulteriori informazioni. Su tale base, la Commissione deciderà in merito alla necessità di ulteriori azioni. 7. Risposta della Commissione (REV IV), ricevuta il 29 novembre 2013 Tramite una lettera recante data 10 maggio 2013 le autorità polacche hanno presentato le proprie risposte alle domande poste dalla Commissione il 4 e 5 aprile 2013 tramite lo strumento d'indagine EU-Pilot. Nella loro risposta le autorità polacche affermano che Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. ha impugnato presso il tribunale amministrativo provinciale di Varsavia la decisione del ministro dell'Ambiente di annullare il permesso della Kronospan di rilasciare nell'atmosfera gas e polveri. Pertanto, l'impianto continua a non disporre di un permesso integrato rilasciato in conformità della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), e continua a operare ai sensi di permessi settoriali. A causa della procedura amministrativa in corso, le autorità polacche non sono state in grado di rispondere alle domande della Commissione relative alla costruzione di due edifici per la produzione e il magazzinaggio, e all'applicabilità della direttiva IPPC a tale progetto. Ciononostante, le autorità polacche hanno confermato che il combustibile bruciato nella nuova caldaia si compone di biomassa e non contiene composti organici volatili pericolosi. Di conseguenza, il progetto non prevede l'incenerimento di rifiuti pericolosi e non rientra nel campo di applicazione dell'allegato I, punto 9, della direttiva VIA, come affermato dal firmatario, ma piuttosto in quello dell'allegato II, punto 3, lettera a), della direttiva VIA. Stando alle informazioni presentate dal firmatario, il progetto è stato sottoposto a una CM\1029194IT.doc 7/9 PE467.109v09-00 IT procedura di screening durante la quale le autorità polacche competenti hanno determinato che non era probabile che il progetto avesse effetti negativi rilevanti sull'ambiente. Le autorità polacche hanno adottato una decisione ambientale che conferma il loro parere del 12 ottobre 2012. Alla luce di quanto precede, la Commissione non ha rilevato la presunta violazione della direttiva VIA. Nel frattempo, la Commissione ha analizzato ulteriori informazioni presentate dal firmatario su un DVD. Si tratta della relazione sull'impatto ambientale delle opere di costruzione summenzionate. Ciononostante, la documentazione, come ammette anche il firmatario, non è completa, dal momento che numerose parti sono state rimosse per ragioni di riservatezza commerciale. Conclusione Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non è in grado di rilevare eventuali violazioni del diritto dell'UE applicabile. Per quanto concerne la questione del permesso IPPC, le autorità nazionali stanno affrontando la situazione. Di conseguenza non è necessario che intervenga la Commissione. Nel frattempo, la Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni dal firmatario, al momento oggetto di valutazione. Le conclusioni a riguardo saranno presentate in una comunicazione successiva della Commissione. 8. Risposta della Commissione (REV V), ricevuta il 30 aprile 2014 Con riferimento alla comunicazione precedente, del 29 novembre 2013, si evince che le autorità nazionali stanno affrontando la questione dell'autorizzazione IPPC mancante per quanto concerne Kronospan Szczecinek e Kronospan Polska, che devono essere considerate come un unico impianto ai fini del calcolo delle soglie a partire delle quali trova applicazione la direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (sostituita dal 7 gennaio 2014 dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED)). Per consentire ai due operatori di presentare una sola richiesta sono in corso di modifica la legge polacca sulla protezione ambientale e alcune altre norme in materia. La Commissione non ha individuato alcuna violazione delle norme UE per quanto concerne una nuova caldaia atta a bruciare i rifiuti nocivi senza rispettare gli obblighi della normativa UE. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione e il corrispondente articolo 3, paragrafo 31, lettera v), dell'IED, il termine "biomassa" copre "rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione". Gli impianti in cui vengono bruciate tali biomasse e nessun altro tipo di rifiuti non devono rispettare i requisiti concernenti gli impianti per l'incenerimento dei rifiuti di cui alla normativa UE. Pertanto, le polveri e gli altri residui che originano dalla produzione di pannelli a base di legno possono essere considerati "biomassa" quando soddisfano i criteri stabiliti nella definizione di cui sopra. PE467.109v09-00 IT 8/9 CM\1029194IT.doc Stando alle autorità polacche, Kronospan produce pannelli a base di legno ricorrendo a fibre di legno incollate con resine di urea-formaldeide o melamina-formaldeide. Le informazioni supplementari presentate dal firmatario il 2 maggio 2013 e 14 ottobre 2013 non permettono di concludere che le polveri derivanti dalla lucidatura dei pannelli a base di legno siano nocive. Conclusione La questione dell'autorizzazione IPPC mancante è al vaglio delle autorità nazionali, pertanto l'intervento della Commissione non è necessario. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non è in grado di individuare altre violazioni della normativa UE applicabile. CM\1029194IT.doc 9/9 PE467.109v09-00 IT
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